Gazzetta n. 34 del 11 febbraio 2014 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 15 gennaio 2014 |
Imposizione di oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei Pantelleria-Trapani e viceversa, Pantelleria-Palermo e viceversa, Lampedusa-Palermo e viceversa, Lampedusa-Catania e viceversa. |
|
|
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunita' ed in particolare l'art. 16 e l'art. 17; Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 106 paragrafo 2, 107 e 108; Viste le Comunicazioni della Commissione europea sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/C 8/02) e la Decisione della Commissione europea riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'art. 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/L 7); Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che ha assegnato al Ministro dei trasporti e della navigazione (oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), la competenza di disporre con proprio decreto, l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sugli scali nello stesso contemplati in conformita' alle disposizioni del Regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal Regolamento (CE) n. 1008/2008; Visto l'art 82 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha esteso le disposizioni di cui all'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 anche agli aeroporti di Trapani, Lampedusa e Pantelleria; Visto l'art. 135 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha stabilito che per assicurare la continuita' territoriale della Sicilia, l'entita' del cofinanziamento della Regione Siciliana non potra' essere inferiore al 50% del contributo statale; Visto il decreto ministeriale n. 02 del 9 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 22 del 28 gennaio 2009, avente ad oggetto «Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Pantelleria-Trapani e viceversa, Pantelleria-Palermo e viceversa, Lampedusa-Palermo e viceversa, Lampedusa-Catania e viceversa, Trapani-Milano Linate e viceversa, Trapani-Roma Fiumicino, cosi' come modificato dal D.M. n. 551 del 24 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 156 dell'8 luglio 2009, che ha soppresso le rotte da e per lo scalo di Trapani con gli aeroporti di Roma-Fiumicino e Milano-Linate; Visto l'art. 1, comma 310, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilita' 2013), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 302 del 29 dicembre 2012 - Supplemento Ordinario n. 212, che ha previsto per gli anni dal 2013 al 2016 i finanziamenti, per la quota parte a carico dello Stato, per assicurare la continuita' territoriale delle isole minore della Sicilia; Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze n. 10256 del 21 febbraio 2013 con la quale viene comunicato che, in attuazione dell'art. 1, comma 310 della legge di stabilita' 2013, viene istituito nel bilancio pluriennale dello Stato - stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - il nuovo capitolo di spesa nel quale vengono disposte le somme destinate a garantire la continuita' territoriale nei collegamenti aerei per le isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali; Considerata la necessita' di individuare nuovi parametri sui quali articolare l'imposizione di oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei tra gli scali aeroportuali della Sicilia e quelli delle due isole minori della Sicilia, tramite una nuova Conferenza di servizi; Vista la delega conferita con nota n. 0031223 del 30 settembre 2013 dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti al Presidente della Regione Sicilia, ai sensi dell'art. 36, comma 3, della legge 17 maggio 1999, n. 144, ad indire e presiedere la conferenza di servizi al fine di individuare il contenuto degli oneri di servizio pubblico da imporre sui collegamenti aerei con le isole di Pantelleria e Lampedusa; Vista la nota ministeriale n. 0031770 del 2 ottobre 2013 che individua tra gli interventi da finanziare con gli stanziamenti del bilancio dello Stato 2013 a favore dell'ENAC e non ancora finalizzati, gravanti sui capitoli di spesa 1923 e 1921 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la continuita' territoriale delle isole minori di Lampedusa e Pantelleria con la Sicilia; Vista la nota n 16681 del 18 ottobre 2013 con la quale il Presidente della Regione Siciliana indice e convoca la conferenza di servizi per individuare il contenuto degli oneri di servizio pubblico da imporre sui collegamenti aerei con le isole di Pantelleria e Lampedusa; Viste le risultanze della conferenza di servizi sopra citata, che si e' tenuta presso la sede del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in Roma, nei giorni 7 e 21 novembre 2013 e che ha definito i parametri su cui articolare una nuova imposizione di oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei tra Pantelleria e Lampedusa e gli scali di Palermo, Trapani e Catania; Vista la nota ministeriale n. 0040761 del 29 novembre 2013 che, tenuto conto delle determinazioni della Conferenza di servizi sulla continuita' territoriale della Sicilia, conferma il contenuto della nota ministeriale sopra citata n. 0031770 del 2 ottobre 2013; Considerata la necessita' di assicurare la continuita' territoriale delle isole minori siciliane attraverso voli di linea adeguati, regolari e continuativi tra lo scalo di Pantelleria e gli scali di Trapani e Palermo e tra lo scalo di Lampedusa e quelli di Palermo e Catania; Considerato che con l'entrata in vigore dei nuovi oneri di servizio pubblico sui collegamenti da e per le isole di Pantelleria e Lampedusa occorre far cessare gli effetti del regime onerato sui medesimi collegamenti, cosi' come disciplinato dal decreto ministeriale n. 02 del 9 gennaio 2009;
Decreta:
Art. 1
Limitatamente alle finalita' perseguite dal presente Decreto, il servizio aereo di linea sulle rotte Pantelleria-Trapani e viceversa, Pantelleria-Palermo e viceversa, Lampedusa-Palermo e viceversa, Lampedusa-Catania e viceversa, costituisce un servizio d'interesse economico generale.
|
| Allegato tecnico Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Pantelleria - Trapani e viceversa, Pantelleria - Palermo e viceversa, Lampedusa - Palermo e viceversa, Lampedusa - Catania e viceversa. A norma delle disposizioni dell'art. 16 e dell'art. 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunita', il Governo Italiano, in conformita' alle decisioni assunte in sede di Conferenza di servizi tenutasi nei giorni 7 e 21 novembre 2013 presso la sede del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in Roma, ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea sulle rotte di seguito indicate. 1. Rotte onerate Pantelleria - Trapani e viceversa; Pantelleria - Palermo e viceversa; Lampedusa - Palermo e viceversa; Lampedusa - Catania e viceversa. Conformemente all'art. 9 del Regolamento n. 95/93/CEE del Consiglio delle Comunita' Europee del 18 gennaio 1993 come modificato dal Regolamento (CE) 793/2004 e succ. mod., relativo a norme comuni per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti della Comunita', l'Autorita' competente potra' riservare alcune bande orarie per l'esecuzione dei servizi secondo le modalita' previste nel presente documento. 2. Requisiti richiesti L'E.N.A.C. verifichera' che i vettori accettanti siano in possesso dei requisiti necessari per l'accesso al servizio e per il soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione degli oneri di servizio pubblico. Per l'accettazione dell'onere di servizio pubblico sulle rotte di cui al paragrafo 1, ciascun vettore interessato deve essere vettore aereo comunitario e deve: essere in possesso del prescritto certificato di Operatore Aereo (COA) rilasciato dall'autorita' competente di uno Stato membro ai sensi della normativa comunitaria; essere in possesso della licenza di esercizio di trasporto aereo rilasciata dall'Autorita' competente di uno Stato membro; dimostrare di possedere la disponibilita', in proprieta' o in locazione garantita, per tutto il periodo di durata degli oneri, di un numero adeguato di aeromobili con le caratteristiche di capacita' necessarie a soddisfare le prescrizioni dell'imposizione di oneri; distribuire e vendere i biglietti secondo gli standard IATA con almeno uno dei principali CRS, via internet, via telefono, presso le biglietterie degli aeroporti e attraverso la rete agenziale; essere in regola con le contribuzioni previdenziali ed assistenziali relative ai rapporti di lavoro, impegnandosi a versare i relativi oneri; essere in regola con le disposizioni contenute nella legge 12 marzo 1999, n. 68 recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» e successive modifiche; impegnare aeromobili in possesso della copertura assicurativa ai sensi del Regolamento (CE) 785/2004 e successive modifiche sulla responsabilita' civile in caso di incidenti con riguardo, in particolare, ai passeggeri, ai bagagli, alle merci trasportate, posta e terzi; non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo e di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; applicare ai voli onerati il «Regolamento per l'uso della lingua italiana a bordo degli aeromobili che operano sul territorio italiano», approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Enac nella seduta del 12 settembre 2006 e consultabile sul sito dell'ENAC www.enac.gov.it. 3. Articolazione degli oneri di servizio pubblico 3.1. In termini di numero di frequenze Le rotte sotto indicate devono essere operate almeno con la seguente capacita' minima: Rotta Pantelleria - Trapani e viceversa 2 voli al giorno in andata e 2 in ritorno per tutto l'anno. Rotta Pantelleria - Palermo e viceversa 2 voli al giorno in andata e 2 voli in ritorno per tutto l'anno; 1 ulteriore volo giornaliero in andata e in ritorno, da effettuarsi nei giorni di venerdi', sabato e domenica nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre. Rotta Lampedusa - Palermo e viceversa 2 voli al giorno in andata e 2 voli al giorno in ritorno tutto l'anno; 1 ulteriore volo in andata e 1 volo in ritorno nei giorni di martedi', giovedi', sabato e domenica nel periodo dall'1 novembre al 30 aprile; 1 ulteriore volo giornaliero in andata e 1 volo in ritorno nel periodo dal 1° maggio al 30 giugno e dal 1° ottobre al 31 ottobre; 2 ulteriori voli giornalieri in andata e 2 voli in ritorno nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre. Rotta Lampedusa - Catania e viceversa 1 volo in andata e 1 volo in ritorno nei giorni di lunedi', mercoledi', e venerdi' nel periodo dal 1° ottobre al 31 maggio; 1 volo giornaliero in andata e 1 volo in ritorno, da operarsi nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre. 3.2. Fasce orarie: Devono essere assicurati voli almeno nelle fasce orarie sotto descritte: Rotta Pantelleria - Trapani Periodo dal 16 settembre al 14 giugno: 1 volo giornaliero con partenza da Pantelleria non oltre le ore 7,10; 1 volo giornaliero con partenza da Pantelleria non oltre le 18,30. Periodo dal 15 giugno al 15 settembre: nelle giornate di lunedi', martedi', mercoledi' e giovedi': 1 volo con partenza da Pantelleria non oltre le ore 7,10; 1 volo con partenza da Pantelleria non oltre le ore 18,30; nelle giornate di venerdi', sabato e domenica: 1 volo con partenza da Pantelleria non oltre le ore 7,10; 1 volo con partenza da Pantelleria non oltre le ore 15,35. Rotta Trapani - Pantelleria Periodo dal 16 settembre al 14 giugno: 1 volo giornaliero con partenza da Trapani non oltre le ore 8,25; 1 volo giornaliero con arrivo a Pantelleria non prima delle 19 e non oltre alle 20,20. Periodo dal 15 giugno al 15 settembre: nelle giornate di lunedi', martedi', mercoledi' e giovedi': 1 volo con partenza da Trapani non oltre le ore 8,25; 1 volo con arrivo a Pantelleria non prima delle 19 e non oltre alle 20,20; nelle giornate di venerdi', sabato e domenica: 1 volo con partenza da Trapani non oltre le ore 8,25; 1 volo con arrivo a Pantelleria non oltre le 17,25. Rotta Pantelleria - Palermo Periodo dal 16 settembre al 14 giugno: 1 volo giornaliero con partenza da Pantelleria non oltre le ore 9,45; 1 volo giornaliero con partenza da Pantelleria non oltre le 15,35. Periodo dal 15 giugno al 15 settembre: nelle giornate di lunedi', martedi', mercoledi' e giovedi': 1 volo con partenza da Pantelleria non oltre le ore 9,45; 1 volo con partenza da Pantelleria non oltre le 15,35; nelle giornate di venerdi', sabato e domenica: 1 volo con partenza da Pantelleria non oltre le ore 9,45; 1 volo con partenza da Pantelleria nella fascia oraria di centro giornata (fascia oraria 12,00-15,00); 1 volo con partenza da Pantelleria non oltre le 18,10. Rotta Palermo - Pantelleria Periodo dal 16 settembre al 14 giugno: 1 volo giornaliero con partenza da Palermo non oltre le ore 11,15; 1 volo giornaliero con partenza da Palermo non oltre le 17,05. Periodo dal 15 giugno al 15 settembre: nelle giornate di lunedi', martedi', mercoledi' e giovedi': 1 volo con partenza da Palermo non oltre le ore 11,15; 1 volo con partenza da Palermo non oltre le 17,05; nelle giornate di venerdi', sabato e domenica: 1 volo con partenza da Palermo non oltre le ore 11,15; 1 volo con partenza da Palermo nella fascia oraria di centro giornata (fascia oraria 12,00-15,00); 1 volo con partenza da Palermo non oltre le 19,40. Rotta Lampedusa - Palermo Periodo dal 1° novembre al 30 aprile: 1 volo giornaliero con partenza da Lampedusa non oltre le ore 7,00; 1 volo giornaliero con partenza da Lampedusa nella fascia oraria di centro pomeriggio (dalle 15.00 alle 18,30); inoltre nelle giornate di martedi', giovedi', sabato e domenica: 1 volo con partenza da Lampedusa nella fascia oraria di centro giornata (fascia oraria 12,00-15,00). Periodo dal 1° maggio al 30 giugno e dal 1° ottobre al 31 ottobre: 1 volo giornaliero con partenza da Lampedusa non oltre le ore 7,00; 1 volo giornaliero con partenza da Lampedusa nella fascia oraria di centro mattinata (fascia oraria 9,30-12,00); 1 volo giornaliero con partenza da Lampedusa nella fascia oraria di centro pomeriggio (dalle 15,00 alle 18,30). Periodo dal 1° luglio al 30 settembre: 1 volo giornaliero con partenza da Lampedusa non oltre le ore 7,00; 1 volo giornaliero con partenza da Lampedusa nella fascia oraria di centro mattinata (fascia oraria 9,30-12,00); 1 volo giornaliero con partenza da Lampedusa nella fascia oraria di centro pomeriggio (dalle 15,00 alle 18,30); 1 volo giornaliero con partenza da Lampedusa non oltre le 19. Rotta Palermo - Lampedusa Periodo dal 1° novembre al 30 aprile: 1 volo giornaliero con partenza da Palermo nella fascia oraria di centro mattinata (fascia oraria 9,30-12,00); 1 volo giornaliero con partenza da Palermo non oltre le ore 20,30; inoltre nelle giornate di martedi', giovedi', sabato e domenica: 1 volo con partenza da Palermo nella fascia oraria di centro giornata (fascia oraria 12,00-15,00). Periodo dal 1° maggio al 30 giugno e dal 1° ottobre al 31 ottobre: 1 volo giornaliero con partenza da Palermo non oltre le ore 20,30; 1 volo giornaliero con partenza da Palermo nella fascia oraria di centro mattinata (fascia oraria 9,30-12,00); 1 volo giornaliero con partenza da Palermo non oltre le 8,30. Periodo dal 1° luglio al 30 settembre: 1 volo giornaliero con partenza da Palermo non oltre le ore 20,30; 1 volo giornaliero con partenza da Palermo nella fascia oraria di centro mattinata (fascia oraria 9,30-12,00); 1 volo giornaliero con partenza da Palermo nella fascia oraria di centro pomeriggio (fascia oraria 15,00-18,30); 1 volo giornaliero con partenza da Palermo non oltre le 8,30. Nel caso di motivata necessita' sulla rotta Lampedusa- Palermo e viceversa, nel periodo dal 1° ottobre al 31 maggio, potranno essere operate un massimo di 6 frequenze aggiuntive. Tali frequenze, ove effettivamente svolte, saranno compensate sulla base del costo ora/volo piu' un margine di profitto individuato nella tabella allegata al verbale della conferenza di servizi, tenuto conto dei ricavi conseguiti dal trasporto passeggeri. La necessita' dell'effettuazione di tali voli aggiuntivi deve essere segnalata dal vettore o dal prestatore di servizi aeroportuali di assistenza a terra all'ENAC. L'Ente, valutata l'effettiva necessita', provvedera' ad autorizzare i voli richiesti. Rotta Lampedusa - Catania Periodo dal 1° ottobre al 31 maggio: nei giorni di lunedi', mercoledi' e venerdi': 1 volo con partenza da Lampedusa nella fascia oraria di centro giornata (fascia oraria 12,00-15,00); Periodo dal 1° giugno al 30 settembre: 1 volo giornaliero con partenza da Lampedusa nella fascia oraria di centro giornata (fascia oraria 12,00-15,00). Rotta Catania - Lampedusa Periodo dal 1° ottobre al 31 maggio: nei giorni di lunedi', mercoledi' e venerdi': 1 volo con partenza da Catania nella fascia oraria di centro giornata (fascia oraria 12,00-15,00); Periodo dal 1° giugno al 30 settembre: 1 volo giornaliero con partenza da Catania nella fascia oraria di centro giornata (fascia oraria 12,00-15,00). 3.3. In termini aeromobili utilizzabili, capacita' offerta e servizi offerti Il servizio aereo di linea sulle rotte Pantelleria - Trapani e viceversa, Pantelleria-Palermo e viceversa, Lampedusa-Palermo e viceversa, Lampedusa- Catania e viceversa dovra' essere effettuato con aeromobili di capacita' non inferiore a 64 posti. L'intera capacita' di ciascun aeromobile dovra' essere messa in vendita secondo il regime degli oneri. Dovra' essere assicurata la riserva di n. 3 posti su tutte le tratte onerate da utilizzare per problematiche urgenti di carattere medico-sanitario o per esigenze degli organi istituzionali. Dei citati tre posti due rimarranno non prenotabili/vendibili sino a 24 ore prima della partenza e 1 sino a 12 ore prima della partenza. Le condizioni di assegnazione di detti posti, sono individuate da apposita procedura emanata da ENAC. I vettori che accettano di operare i collegamenti onerati si impegnano, nello svolgimento del servizio, a conformarsi al rispetto del Regolamento (CE) n. 1107/2006 relativo ai diritti delle persone con disabilita' e delle persone a mobilita' ridotta nel trasporto aereo, nonche' ad uniformare i propri comportamenti nei confronti dell'utenza ai principi richiamati nella carta dei diritti dei passeggero ai fini dell'osservanza delle regolamentazioni nazionali, comunitarie ed internazionali di riferimento. Dovra' essere garantito il trasporto di farmaci, sangue ed emoderivati secondo le modalita' previste dalla normativa vigente. Sara' pure garantito il trasporto di posta celere e di quotidiani a condizione che il trasporto medesimo non determini una riduzione del trasporto dei passeggeri e dei loro bagagli. 3.4. In termini di tariffe a) le tariffe (senza restrizioni e non contingentate) massime da applicare su ciascuna tratta sono le seguenti: ===================================================================== | | Tariffa | Tariffa non | | Tratta | residenti | residenti | +===================================+===============+===============+ | Pantelleria-Trapani o viceversa | € 26,00 | € 39,00 | +-----------------------------------+---------------+---------------+ | Pantelleria-Palermo o viceversa | € 32,00 | € 48,00 | +-----------------------------------+---------------+---------------+ | Lampedusa-Palermo o viceversa | € 35,00 | € 52,50 | +-----------------------------------+---------------+---------------+ | Lampedusa-Catania o viceversa | € 35,00 | € 52,50 | +-----------------------------------+---------------+---------------+
Hanno diritto alla tariffa ridotta: sulla rotta Pantelleria - Palermo e viceversa: i residenti a Pantelleria; sulla rotta Lampedusa - Palermo e viceversa: i residenti a Lampedusa; sulla rotta Lampedusa - Catania e viceversa: i residenti a Lampedusa; sulla rotta Pantelleria - Trapani e viceversa: i residenti a Pantelleria. Le tariffe indicate sono al netto di IVA ed al netto delle tasse ed oneri aeroportuali. Non e' ammessa l'applicazione di alcun tipo di surcharge, non prevista per legge, da parte del vettore accettante. Le tariffe per i residenti sono estese anche ai lavoratori pendolari che sono in grado di dimostrare il loro status dietro presentazione di apposita certificazione di lavoro. Le tariffe di cui al punto a) dovranno essere abbattute del 33% per CHD e del 90% per INF. Tutti i passeggeri che viaggiano sulle tratte onerate, nei limiti di quanto in precedenza indicato, hanno diritto alle tariffe sopra descritte. In caso di cambio dell'orario di volo entro le 12 ore precedenti l'orario di partenza non e' applicabile alcuna penale. Oltre le 12 ore sara' applicata una penale pari al 50% della tariffa. In caso di no-show la penale da applicare per il riutilizzo del biglietto sara' pari al 50% della tariffa. Su tutti i voli dovra' essere applicata una franchigia bagagli da stiva non inferiore a 20 kg indipendentemente dalla tipologia del passeggero AD o CHD). Dovra' essere prevista almeno una modalita' di distribuzione e vendita dei biglietti che risulti completamente gratuita e non comporti alcun onere economico aggiuntivo al passeggero. b) Le tariffe massime di cui sopra verranno aggiornate secondo le seguenti scadenze e modalita': 1) entro l'inizio di ciascuna stagione aeronautica estiva, si procedera' al riesame delle tariffe onerate sulla base del tasso di inflazione dell'anno solare precedente (1° gennaio - 31 dicembre) calcolato sulla base dell'indice generale ISTAT/FOI dei prezzi al consumo. L'eventuale adeguamento decorrera' dall'inizio della stagione aeronautica estiva; 2) ogni semestre, a partire dall'inizio della stagione aeronautica successiva all'entrata in vigore dei presenti oneri, sulla base della variazione della media semestrale del costo del carburante, espresso in euro, rispetto al costo del carburante preso a riferimento in occasione dell'ultimo aggiornamento effettuato. Al momento di procedere con il primo aggiornamento la valutazione verra' eseguita rispetto alla quotazione del jet fuel - poco oltre riportata - con cui e' stato dimensionato il collegamento. Le tariffe devono essere modificate percentualmente rispetto alla variazione rilevata, in proporzione all'incidenza del costo del carburante sul totale dei costi per ora di volo che, per le rotte oggetto della presente imposizione, si fissa invariabilmente pari al 13,15%. Ai fini del calcolo della media semestrale sono soggette a rilevazioni le quotazioni mensili del jet fuel FOB Mediterraneo, espresse in euro, relative ai periodi dicembre - maggio e giugno - novembre. Per la conversione in euro delle quotazioni del jet fuel, si utilizzano i valori pubblicati dalla BCE. La quotazione del jet fuel con cui e' stato effettuato il dimensionamento del servizio e' pari 975,41€/tonnellata metrica, e verra', pertanto, utilizzato come riferimento per i successivi adeguamenti. Gli eventuali aumenti/diminuzioni decorreranno dall'inizio di ciascuna stagione aeronautica successiva al periodo di rilevazione. Ai predetti adeguamenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, mediante decreto direttoriale, sulla base di un'istruttoria dell'ENAC. L'ENAC e' incaricato di dare comunicazione delle tariffe aggiornate ai vettori che operano la rotta. 3.5. In termini di continuita' e regolarita' dei servizi. I vettori che accettano gli oneri di servizio pubblico si impegnano a: a) garantire il servizio per almeno un periodo di 12 mesi consecutivi; b) effettuare per ciascun anno almeno il 98 % dei voli previsti con un margine di cancellazioni massimo del 2 % per motivi documentati direttamente imputabili al vettore; c) corrispondere all'ENAC a titolo di penale la somma di 3.000 EUR per ogni volo annullato eccedente il limite di cui al punto b). Le somme percepite in tal senso saranno riallocate per la continuita' territoriale delle isole minori della Sicilia. Non costituisce inadempimento imputabile al vettore l'interruzione del servizio per i seguenti motivi: condizioni meteorologiche pericolose; chiusura di uno degli aeroporti indicati nel programma operativo; problemi di sicurezza; scioperi; casi di forza maggiore. Ferme restando le penali di cui al precedente punto c), ai vettori sono comminabili, in aggiunta, le sanzioni previste nella normativa dello Stato italiano per la violazione delle disposizioni comunitarie in tema di trasporto aereo. 4. Presentazione dell'accettazione I vettori che intendono operare su una rotta onerata devono presentare all'ENAC formale ed integrale accettazione degli oneri di servizio pubblico per almeno due stagioni aeronautiche consecutive. Al fine di consentire l'ordinata operativita' della rotta, di disporre della corretta tempistica per la valutazione dei requisiti di cui al paragrafo 2 e di assicurare la disponibilita' delle bande orarie necessarie per l'esecuzione del servizio, la dichiarazione di accettazione ed il programma operativo conforme a quanto previsto nell'imposizione degli oneri dovranno essere presentati non oltre il sessantesimo giorno precedente l'inizio della stagione aeronautica nella quale i vettori intendono iniziare ad operare. In fase di prima applicazione le accettazioni dovranno essere presentate entro il trentesimo giorno precedente l'entrata in vigore dei presenti oneri di servizio. I vettori che accettano i presenti oneri di servizio pubblico si impegnano a: a) presentare apposita garanzia al fine di assicurare la serieta' ed affidabilita' dell'accettazione, a favore dell'ENAC, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa a scelta del vettore che dovra' ammontare a: per la rotta Pantelleria - Trapani e viceversa: € 30.562,00 per la rotta Pantelleria - Palermo e viceversa: € 42.101,00 per la rotta Lampedusa - Palermo e viceversa: € 85.793,00 per la rotta Lampedusa - Catania e viceversa: € 17.467,00. La fideiussione dovra' essere efficace alla data di presentazione dell'accettazione e sara' svincolata alla data di inizio del servizio e alla costituzione della garanzia indicata nella successiva lettera b); b) fornire una garanzia di esercizio per la corretta esecuzione e prosecuzione del servizio a favore dell'ENAC, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa a scelta del vettore. Tale garanzia dovra' ammontare a: per la rotta Pantelleria - Trapani e viceversa: € 91.686,00 per la rotta Pantelleria - Palermo e viceversa: € 126.303,00 per la rotta Lampedusa - Palermo e viceversa: € 257.379,00 per la rotta Lampedusa - Catania e viceversa: € 52.403,00. Nel caso in cui il servizio sulla singola rotta onerata sia accettato da piu' vettori, la fideiussione sara' commisurata, entro i 15 giorni precedenti l'inizio del servizio, alla quota parte del servizio accettato. La garanzia dovra' essere efficace alla data di inizio del servizio e sara' svincolata entro i sei mesi successivi alla fine del servizio e comunque non prima della verifica della conformita' delle prestazioni fornite a quelle richieste dalla presente imposizione. Le garanzie indicate alle lettere a) e b), a favore dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, devono espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonche' l'operativita' della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del beneficiario della fideiussione stessa, senza sollevare alcuna eccezione e nonostante eventuali opposizioni, anche giudiziali, da parte del vettore accettante e/o di terzi. Le somme eventualmente introitate dall'ENAC a titolo di esecuzione delle garanzie sopra indicate saranno riallocate per la continuita' territoriale delle isole minori della Sicilia (Pantelleria e Lampedusa).
|
| Art. 2
Al fine di assicurare l'effettuazione di un collegamento aereo adeguato, regolare e continuativo, il servizio aereo di linea sulle rotte Pantelleria-Trapani e viceversa, Pantelleria-Palermo e viceversa, Lampedusa-Palermo e viceversa, Lampedusa-Catania e viceversa, viene sottoposto ad oneri di servizio pubblico secondo le modalita' indicate nell'allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente decreto.
|
| Art. 3
Gli oneri di servizio pubblico di cui all'art. 2 diverranno obbligatori dal 1° luglio 2014.
|
| Art. 4
I vettori comunitari che intendono operare i servizi aerei di linea sulle rotte Pantelleria-Trapani e viceversa, Pantelleria- Palermo e viceversa, Lampedusa- Palermo e viceversa, Lampedusa- Catania e viceversa, in conformita' agli oneri di servizio pubblico di cui al presente decreto, senza corrispettivo finanziario, devono presentare all'E.N.A.C. (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile), per ogni singola rotta, l'accettazione del servizio, secondo le modalita' indicate nell'allegato tecnico al presente decreto.
|
| Art. 5
Ai sensi dell'art. 16 par. 9 e 10 del Regolamento (CE) 1008/2008, nel caso in cui non sia pervenuta alcuna accettazione di cui al precedente art. 4, il diritto di esercire le seguenti rotte: Pantelleria-Trapani e viceversa, Pantelleria-Palermo e viceversa, Lampedusa-Palermo e viceversa, Lampedusa-Catania e viceversa potra' essere concesso in esclusiva ad un unico vettore, per un periodo di tre anni, tramite gara pubblica in conformita' alla procedura prevista dall'art. 17 del medesimo Regolamento comunitario, nonche' alle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato concessi sotto forma di obbligazioni di oneri di servizio pubblico alle imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale.
|
| Art. 6
L'E.N.A.C. e' incaricata di esperire la gara di cui all'art. 5, di pubblicare sul proprio sito internet www.enac.gov.it il testo del bando di gara e della presente imposizione, di fornire informazioni ed altresi' di mettere a disposizione a titolo gratuito la documentazione correlata alla gara e agli oneri di servizio pubblico.
|
| Art. 7
Con successivo decreto del Direttore della Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo viene concesso al vettore aggiudicatario della gara di cui all'art. 5 il diritto di esercitare il servizio aereo di linea sulle rotte Pantelleria-Trapani e viceversa, Pantelleria-Palermo e viceversa, Lampedusa-Palermo e viceversa, Lampedusa-Catania e viceversa, e viene altresi' approvata la convenzione tra l'E.N.A.C. e il vettore stesso per regolamentare tale servizio. Il decreto di cui al comma precedente e' sottoposto agli Organi competenti per il controllo.
|
| Art. 8
A far data dal 1° luglio 2014 cessano gli effetti del decreto ministeriale n. 02 del 9 gennaio 2009. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti www.mit.gov.it. Roma, 15 gennaio 2014
Il Ministro: Lupi
|
|
|
|