Gazzetta n. 33 del 10 febbraio 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
CIRCOLARE 9 gennaio 2014, n. 175
Nuove disposizioni relative alla classificazione delle carcasse suine e bovine ed alla trasmissione dei prezzi.


Alle Regioni e Province Autonome
Alle Regioni e Province Autonome Loro Sedi
Alle Organizzazioni Professionali
Alle Organizzazioni Professionali Loro Sedi
All'Ispettorato Centrale della Tutela della Qualita' e della Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari Sede
All'Ispettorato Centrale della Tutela della Qualita' e della Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari Sede

Il regolamento n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 347 del 20 dicembre 2013, reca le nuove norme per l'Organizzazione Comune dei mercati dei prodotti agricoli (OCM-unica) che sostituisce il regolamento n. 1234/2007 e, tra l'altro, istituisce le tabelle unionali di classificazione delle carcasse bovine e suine.
Considerato che su tale argomento vengono introdotte delle innovazioni rispetto alla vigente normativa, nelle more della emanazione del nuovo Decreto ministeriale in sostituzione del D M 12 ottobre 2012, si reputa opportuno anticipare le predette innovazioni alle quali tutte le strutture di macellazione interessate dovranno adeguarsi.
Per quanto attiene la classificazione delle carcasse bovine, l'unica novita' di rilievo riguarda l'introduzione di una nuova categoria di animali, la categoria «Z», che comprende le carcasse di animali di eta' tra 8 e 12 mesi che devono essere classificati seguendo il consueto schema di conformazione (SEUROP) e di stato di ingrassamento (1-2-3-4-5).
Pertanto, le categorie oggetto di classificazione e rilevazione dei prezzi saranno le seguenti:
Z: carcasse di animali di eta' pari o superiore a otto mesi ma inferiore a dodici mesi;
A: carcasse di animali maschi non castrati di eta' pari o superiore a dodici mesi ma inferiore a ventiquattro mesi;
B: carcasse di animali maschi non castrati di eta' pari o superiore a ventiquattro mesi;
C: carcasse di animali maschi castrati di eta' pari o superiore a dodici mesi;
D: carcasse di animali femmine che hanno gia' figliato;
E: carcasse di altri animali femmine di eta' pari o superiore a dodici mesi.
In considerazione della menzionata innovazione, si e' gia' provveduto ad avviare il lavoro di adeguamento del sistema SIAN dedicato alla raccolta dei dati di classificazione e rilevazione dei prezzi di mercato, per consentire alle strutture di macellazione interessate di ottemperare ai loro obblighi con la dovuta celerita' una volta pubblicato il regolamento di esecuzione da parte della Commissione UE.
Per quanto attiene al settore suino si evidenzia che, ai fini della rilevazione dei prezzi di mercato, e' prevista la comunicazione obbligatoria dei prezzi della classe S, limitatamente ai suini leggeri. Anche in questo caso, le strutture di macellazione sono tenute ad adeguare le proprie procedure al fine di trasmettere i prezzi rilevati per questa classe di qualita'. Gli schemi operativi del portale sono gia' stati adeguati per consentire l'utilizzo dello stesso secondo le innovate disposizioni.
Si rammenta che la mancata trasmissione dei prezzi a mezzo del portale www.impresa.gov equivarra' , ai sensi dell'art. 17 del DM 12 ottobre 2012, alla mancata classificazione e gli operatori inadempienti sono sanzionabili ai sensi dell'art. 27 della legge 4 giugno 2010.
Si rappresenta, inoltre che e' in corso di pubblicazione una decisione della Commissione Europea che autorizza i metodi per la classificazione delle carcasse suine in Italia.
Si tratta della fase conclusiva della sperimentazione avviata lo scorso anno per l'aggiornamento delle equazioni di stima della carne magra da utilizzare tramite gli appositi strumenti di classificazione.
Le principali novita' introdotte riguardano:
1 - il menzionato aggiornamento delle equazioni di stima del tenore di carne magra relative agli strumenti «Fat-O-Meater I» e «Hennessy Grading Probe 7» che andranno a sostiuire quelle precedentemente autorizzate con decisione 2001/468/CE;
2 - l'introduzione di quattro nuovi strumenti di classificazione per i quali sono state autorizzate le relative equazioni:
a) Metodo manuale ZP; (1)
b) Fat-O-Meater II;
c) CSB-Image-Meater;
d) AutoFom III.
Le caratteristiche tecniche e le equazioni di stima per ogni strumento (distintamente per i suini leggeri e pesanti) sono riportate nell'allegato alla decisione in corso di pubblicazione. Pertanto, gli stabilimenti interessati sono tenuti ad aggiornare le proprie procedure operative sulla base dei contenuti della Decisione medesima.
Si puo' pertanto affermare che, con il varo del provvedimento in argomento, si e' perseguito il duplice obiettivo che scaturisce dall'intesa firmata l'8 luglio 2013 dagli Assessori di talune Regioni con i rappresentanti della filiera settoriale: a) l'aggiornamento delle equazioni di stima; b) la presentazione della carcassa di riferimento per l'Italia, in deroga a quella standard comunitaria, - senza reni, con sugna e con il diaframma residuo.
Ai soli fini della rilevazione e trasmissione dei prezzi al MiPAAF, da effettuarsi sempre con le modalita' previste dal DM 12 ottobre 2012 e quindi esclusivamente attraverso il portale www.impresa.gov, per consentire l'elaborazione del prezzo medio nazionale il prezzo pagato andra' rapportato alla presentazione standard, applicando i coefficienti correttivi previsti dalla decisione per la presenza di sugna e diaframma residuo.
Si ricorda inoltre che, per garantire la massima trasparenza possibile nelle operazioni di classificazione e rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse suine, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha finanziato (Rif. DM 30/11/2011 e 28/12/2012) l'acquisto di un primo lotto di datalogger (scatola nera). Il dispositivo raccoglie e registra i dati originari di rilevazione del peso e degli spessori di grasso e carne magra e deve essere collocato a valle degli strumenti di classificazione.
A tale proposito le strutture di macellazione sono invitate a provvedere alla installazione della strumentazione, resa disponibile con il finanziamento ministeriale, con la dovuta celerita', per rendere accessibili le informazioni ai preposti organi di controllo ed anche al fine di perseguire l'ulteriore obiettivo contenuto nell'intesa dell'8 luglio 2013.
Sull'argomento si ricorda che con l'avallo del Ministero, gli Istituti INEQ ed IPQ, delegati a svolgere i compiti di controllo, hanno diramato una circolare unificata n. 5/2013 del 4 settembre 2013, sulle procedure da seguire per l'installazione dei datalogger il cui utilizzo verra' reso obbligatorio con la prossima revisione del DM 12 ottobre 2012, recante norme concernenti la classificazione delle carcasse bovine e suine.
Occorre infine ricordare che la determinazione del prezzo presso le strutture di macellazione, che rappresenta la fase ultima delle operazioni di classificazione, assume particolare importanza. Conseguentemente occorre porre in essere tutte le procedure necessarie per la determinazione del «peso carcassa» sul quale fissare il prezzo in €/Kg. attenendosi alle disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale. In tale contesto si reputa necessario che l'impianto di macellazione si doti di un sistema di verifica di taratura della bilancia, da utilizzare almeno quattro volte nel corso della giornata di macellazione, partendo dall'inizio di lavorazione, per proseguire a fine mattinata, alla ripresa pomeridiana e a fine lavorazione.
Appare inoltre necessario che il macello si doti di ganci di peso uniforme la cui tara deve essere impostata sulla bilancia e, ad ogni verifica, il dato raccolto venga registrato.
Si pregano gli organi in indirizzo di dare massima diffusione al contenuto della presente nota circolare.
Roma, 9 gennaio 2014
Il direttore generale delle politiche internazionali e dell'Unione
europea: Assenza

(1) Per questo strumento saranno diramate apposite linee guida al
fine di regolamentarne l'utilizzo.
 
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