Gazzetta n. 33 del 10 febbraio 2014 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 20 dicembre 2013 |
Disposizioni per l'adozione di un elenco di «non conformita'» riguardanti la qualificazione biologica dei prodotti e le corrispondenti misure che gli Organismi di Controllo devono applicare agli operatori, ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008, modificato da ultimo dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 392/2013 della Commissione del 29 aprile 2013. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche e integrazioni, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91; Visto il Reg. (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 e successive modifiche e integrazioni, recante modalita' di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli; Visto il Reg. (CE) n. 1235/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2008, recante modalita' di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi; Visto il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 392/2013 della Commissione del 29 aprile 2013 che modifica il Regolamento (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda il sistema di controllo per la produzione biologica; Visto in particolare l'art. 1 par. 6 del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 392/2013 che integra il Regolamento (CE) n. 889/2008 con l'art. 92-quinquies «Elenco di misure in casi di irregolarita' e infrazioni»; Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 220, di attuazione degli articoli 8 e 9 del Reg. (CEE) n. 2092/1991 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico; Visto il decreto ministeriale del 27 novembre 2009, n. 18354, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 2010, recante «Disposizioni per l'attuazione dei Regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici»; Visto il decreto ministeriale del 13 gennaio 2011, n. 309, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 82 del 9 aprile 2011, recante «Contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili di prodotti fitosanitari in agricoltura biologica»; Visto il decreto ministeriale del 1° febbraio 2012, n. 2049, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 70 del 23 marzo 2012, recante «Disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attivita' con metodo biologico ai sensi dell'art. 28 del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91»; Visto il decreto ministeriale del 3 maggio 2012, n. 10071, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 140 del 18 giugno 2012, recante «Misure urgenti per il miglioramento del sistema di controllo come disciplinato agli articoli 27 e seguenti del Reg. (CE) n. 834/2007 e relativi regolamenti di applicazione»; Visto il decreto ministeriale del 9 agosto 2012, n. 18321, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 227 del 28 settembre 2012, recante «Disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformita' ai sensi del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche ed integrazioni»; Visto il decreto ministeriale del 9 agosto 2012, n. 18378, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 199 del 29 settembre 2012, recante «Disposizioni per l'attuazione del Reg. (CE) n. 1235/2008 recante modalita' di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante l'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; Ritenuto necessario adempiere a quanto previsto dall'art. 92-quinquies del Reg. (CE) n. 889/2008 e adottare un elenco di «non conformita'» riguardanti la qualificazione biologica dei prodotti e le corrispondenti misure che gli Organismi di Controllo devono applicare agli operatori; Ritenuto necessario altresi' adempiere a quanto previsto dall'art. 92, par. 6 del Reg. (CE) n. 889/2008 e stabilire procedure documentate intese a garantire che le informazioni sui risultati delle ispezioni siano comunicate agli organismi pagatori competenti per territorio; Ritenuto opportuno fornire definizioni che garantiscano una gestione uniforme e coerente delle «non conformita'» e delle misure ad esse corrispondenti; Ritenuto opportuno avvalersi della facolta' prevista dall'art. 92-quinquies del Reg. (CE) n. 889/2008; Ritenuto opportuno prevedere che gli organismi di controllo applichino le misure corrispondenti alle «non conformita'» rilevate anche da organi ufficiali di controllo nell'ambito della loro attivita' istituzionale; Ritenuto opportuno prevedere un periodo transitorio per l'applicazione del presente decreto al fine di consentire agli organismi di controllo di adeguare i propri sistemi alle nuove disposizioni; Ritenuto necessario abrogare l'Allegato III del decreto ministeriale del 9 agosto 2012, n. 18378; Sentito il tavolo tecnico permanente sull'agricoltura biologica di cui al decreto ministeriale n. 631 del 9 aprile 2013; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella riunione del 5 dicembre 2013;
Decreta:
Art. 1 Campo di applicazione
1. Il presente decreto definisce un elenco di «non conformita'» riguardanti la produzione biologica e le corrispondenti misure, riportati all'Allegato I che ne costituisce parte integrante, che gli Organismi di Controllo devono applicare agli operatori.
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| Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico
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| Art. 2 Definizione di Non Conformita'
1. La non conformita' consiste nel mancato rispetto delle disposizioni previste dalla normativa europea, nazionale e regionale in materia di agricoltura biologica. 2. La non conformita' e' determinata da comportamenti e/o negligenze compiuti dall'operatore biologico o da eventi non direttamente imputabili allo stesso. 3. Le non conformita' si distinguono in inosservanze, irregolarita' ed infrazioni e comportano l'applicazione, nei confronti dell'operatore, di una corrispondente misura da parte dell'Organismo di Controllo al quale e' assoggettato ai sensi dell'art. 27 del Reg. (CE) n. 834/2007. 4. Le misure sono applicate in maniera proporzionale all'importanza, alla natura e alle circostanze che hanno determinato il configurarsi della non conformita'.
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| Art. 3 Inosservanza
1. L'inosservanza si configura come un'inadempienza lieve che non compromette la conformita' del processo di produzione e/o il sistema di auto-controllo sul metodo di produzione o la gestione della documentazione aziendale e si caratterizza per non avere effetti prolungati nel tempo e non determinare variazioni sostanziali dello «status» aziendale e/o di conformita' dei prodotti e/o di affidabilita' dell'operatore. 2. Le inosservanze comportano l'applicazione, da parte dell'Organismo di Controllo al quale e' assoggettato l'operatore, di una diffida. 3. La diffida consiste nell'invito scritto a correggere l'inosservanza rilevata in tempi definiti ed a predisporre le opportune azioni correttive affinche' l'evento non si ripeta. 4. L'Organismo di Controllo e' tenuto a prevedere nella documentazione di sistema le modalita': per la comunicazione all'operatore della misura applicata che decorre dalla visita ispettiva effettuata o dalla data in cui ne e' venuto a conoscenza; per il trattamento della non conformita'; per la verifica del rispetto di quanto indicato nella diffida. 5. Il trattamento della non conformita' prevede tempi diversi per l'adempimento sulla base della tipologia dell'inosservanza.
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| Art. 4 Irregolarita'
1. L'irregolarita' si configura come un'inadempienza che compromette la qualificazione dei prodotti, ma non la conformita' del processo di produzione e/o il sistema di auto-controllo sul metodo di produzione o la gestione della documentazione aziendale e si caratterizza per non avere effetti prolungati nel tempo e non determinare variazioni sostanziali dello «status» aziendale. 2. Le irregolarita' comportano l'applicazione, da parte dell'Organismo di Controllo al quale e' assoggettato l'operatore, della soppressione delle indicazioni biologiche. 3. La soppressione delle indicazioni biologiche comporta il divieto per l'operatore di riportare le indicazioni relative al metodo di produzione biologica, nell'etichettatura e nella pubblicita' dell'intera partita o dell'intero ciclo di produzione in cui e' stata riscontrata l'irregolarita'. 4. L'Organismo di Controllo e' tenuto a prevedere nella documentazione di sistema le modalita' e i termini: per l'invio all'operatore della comunicazione relativa alla misura applicata indicando la decorrenza della stessa; per il trattamento della non conformita', ivi compresi i termini entro i quali comunicare ai propri clienti gli adempimenti da effettuare (es. ritiro, declassamento ecc. ...); per la verifica del rispetto di quanto indicato nella soppressione. L'organismo di Controllo e' altresi' tenuto ad apportare le opportune modifiche alla documentazione di cui agli Allegati VI e VII del decreto ministeriale del 9 agosto 2012, n. 18321. 5. Il trattamento della non conformita' prevede tempi diversi per l'adempimento sulla base della tipologia dell'irregolarita'. 6. Qualora non sia possibile applicare la soppressione delle indicazioni per mancanza di prodotto, l'Organismo di Controllo e' tenuto a prevedere misure adeguate all'irregolarita' riscontrata.
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| Art. 5 Infrazione
1. L'infrazione si configura come un'inadempienza di carattere sostanziale che compromette la conformita' del processo di produzione e/o il sistema di auto-controllo sul metodo di produzione o la gestione della documentazione aziendale o il rispetto degli obblighi contrattuali assunti nei confronti degli Organismi di Controllo e si caratterizza per avere effetti prolungati tali da determinare variazioni sostanziali dello «status» aziendale e/o di conformita' dei prodotti e/o di affidabilita' dell'operatore. 2. Le infrazioni comportano l'applicazione, da parte dell'Organismo di Controllo al quale e' assoggettato l'operatore, della sospensione della certificazione o dell'esclusione dell'operatore dal sistema di controllo. 3. La sospensione della certificazione puo' riguardare una o piu' attivita' (produzione, preparazione e importazione) una o piu' unita' produttive o l'intera azienda. La sospensione si applica alla singola attivita' o unita' produttiva qualora l'infrazione non abbia ricadute su altre attivita' o unita' produttive. La sospensione comporta per l'operatore il divieto, per il periodo indicato all'Allegato I, di commercializzare i prodotti con indicazioni riferite al metodo di produzione biologica e comporta la soppressione delle indicazioni biologiche, se del caso, anche di prodotti gia' immessi sul mercato. Nel periodo di sospensione l'operatore e' tenuto a continuare ad applicare le disposizioni previste dal Reg. (CE) n. 834/2007. L'Organismo di Controllo e' tenuto a prevedere nella documentazione di sistema le modalita' e i termini: per l'invio all'operatore della comunicazione relativa alla misura applicata indicando la decorrenza della stessa; per il trattamento della non conformita', ivi compresi i termini entro i quali comunicare ai propri clienti gli adempimenti da effettuare (es. ritiro, declassamento ecc. ...); per la verifica del rispetto di quanto indicato nella sospensione, che comunque deve avvenire entro il termine del periodo di sospensione. L'organismo di Controllo e' altresi' tenuto ad apportare le opportune modifiche alla documentazione di cui agli Allegati VI e VII del decreto ministeriale del 9 agosto 2012, n. 18321. 4. L'esclusione dell'operatore consiste nel ritiro del documento giustificativo da parte dell'Organismo di Controllo e comporta l'avvio della procedura di cancellazione dall'elenco degli operatori biologici prevista all'Allegato 6 punto 2 del decreto ministeriale 1° febbraio 2012, n. 2049. L'esclusione se del caso comporta la soppressione delle indicazioni di prodotti gia' immessi sul mercato. L'Organismo di Controllo e' tenuto a prevedere, nella documentazione di sistema, il termine entro il quale inviare all'operatore la comunicazione relativa alla misura applicata, che decorre dalla visita ispettiva effettuata o dalla data in cui ne e' venuto a conoscenza. 5. L'adesione al sistema di controllo di un operatore cui e' stata applicata l'esclusione e' subordinata alla rimozione delle non conformita' che l'hanno causata. L'Organismo di Controllo effettua le opportune verifiche.
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| Art. 6 Ritorno in conversione
1. Alla misura accessoria del ritorno in conversione, si applicano i periodi previsti al Capo V del Reg. (CE) n. 889/2008. Nei casi di utilizzo di semente o materiale di moltiplicazione convenzionale trattati con prodotti non ammessi il periodo di conversione e' di 12 mesi, purche' il terreno abbia concluso il periodo di conversione. 2. La misura accessoria decorre dalla data in cui e' stato utilizzata la semente o il materiale di moltiplicazione convenzionale o in alternativa dalla data della visita ispettiva o dalla data in cui l'Organismo di Controllo ne e' venuto a conoscenza.
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| Art. 7 Modalita' e termini per la gestione della non conformita'
1. Con successivo provvedimento il Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, stabilisce le modalita' e i termini di cui all'art. 3 comma 4, all'art. 4 comma 4, all'art. 5 commi 3 e 4 e all'art. 9, al fine di uniformare l'attivita' degli Organismi di Controllo.
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| Art. 8 Aree Non Conformita'
1. Le non conformita', previste all'elenco di cui all'art. 1 del presente decreto, sono suddivise nelle seguenti aree: Area dei Documenti previsti dal Sistema di controllo; Area dei Documenti di Certificazione; Area delle Prescrizioni Generali previste dal sistema di controllo; Area delle norme di Produzione Vegetale; Area delle norme di Produzione Zootecnica; Area delle norme di Produzione da Acquacoltura e alghe; Area delle norme di Preparazione dei Prodotti; Area delle norme di Importazione da Paesi Extra-UE; Area delle Specifiche di Prodotto; Area del Mancato Rispetto dei provvedimenti dell'OdC; Area della Reiterazione delle Non conformita'. 2. L'Allegato I prevede, per ciascuna non conformita', la relativa misura che gli Organismi di Controllo devono applicare e l'eventuale misura accessoria.
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| Art. 9 Comunicazioni
1. L'Organismo di Controllo che ha rilevato irregolarita' o infrazioni a carico degli operatori assoggettati al proprio sistema di controllo deve comunicare senza indugio e comunque non oltre i 5 giorni lavorativi dalla data di adozione della misura, agli altri Organismi di Controllo ed al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, alle Regioni e Province Autonome, il provvedimento emesso contenente la non conformita' rilevata e la misura applicata. 2. Gli Organismi di Controllo comunicano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, alle Regioni e Province Autonome l'elenco delle misure applicate in caso di inosservanze, irregolarita' ed infrazioni utilizzando le tabelle previste agli Allegati II e III del presente decreto, il primo giorno lavorativo di ogni mese.
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| Art. 10 Soppressione Cautelativa
1. L'Organismo di Controllo, in ottemperanza all'art. 91 paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 889/2008, e' tenuto a prevedere la soppressione cautelativa delle indicazioni biologiche ed il termine entro cui l'operatore invia le osservazioni volte a chiarire i dubbi e le circostanze che hanno determinato la misura.
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| Art. 11 Mancato adempimento e Reiterazione
1. Il mancato trattamento della non conformita', da parte dell'operatore, nei termini previsti, determina una non conformita' di gravita' maggiore di quella rilevata con conseguente applicazione della relativa misura, come riportato all'Allegato I. 2. La reiterazione nell'ambito della stessa area di una irregolarita' o infrazione, da parte dell'operatore, determina una non conformita' di gravita' maggiore di quella rilevata con conseguente applicazione della relativa misura, come riportato all'Allegato I. 3. Nel caso in cui l'irregolarita' e' determinata da eventi non direttamente imputabili all'operatore, la medesima non viene calcolata ai fini della reiterazione.
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| Art. 12 Ricorso
1. L'operatore controllato puo' presentare ricorso nei confronti dell'Organismo di Controllo che ha applicato una delle misure indicate ai precedenti articoli 3, 4 e 5 formulando eventuale richiesta di riesame. 2. L'Organismo di Controllo e' tenuto a prevedere, nella documentazione di sistema, i termini per la presentazione del ricorso e per la definizione dello stesso. 3. L'Organismo di Controllo deve comunicare i riferimenti del ricorso alle autorita' competenti utilizzando la tabella prevista all'Allegato III del presente decreto.
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| Art. 13 Accertamenti da parte di organi ufficiali di controllo
1. Qualora un organo ufficiale di controllo, nell'ambito della sua attivita' istituzionale, rilevi una non conformita' a carico di un operatore biologico, trasmette la relativa informativa all'autorita' competente e all'Organismo di Controllo al quale e' assoggettato ai sensi dell'art. 27 del Reg. (CE) n. 834/2007. 2. L'Organismo di Controllo, a seguito dell'informativa di cui al paragrafo precedente, anche sulla base di ulteriori accertamenti, applica la misura corrispondente alla non conformita' rilevata senza la necessita' di eseguire la visita ispettiva.
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| Art. 14 Disposizioni transitorie e finali
1. Il presente decreto si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014, in conformita' a quanto previsto dal Regolamento di Esecuzione (UE) n. 392/2013. 2. Gli Organismi di Controllo applicano l'elenco delle non conformita' e relative misure previste nella propria documentazione di sistema fino al 1° marzo 2014. 3. Gli allegati I, II e III del presente decreto sono modificati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sentite le Regioni e le Provincie Autonome. 4. L'Allegato III del decreto ministeriale del 9 agosto 2012, n. 18378 e' abrogato.
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| Art. 15 Clausola di salvaguardia
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Provincie Autonome di Trento e Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti speciali di autonomia e delle relative norme di attuazione inclusa la vigente normativa in materia di bilinguismo e di uso della lingua italiana e tedesca per la redazione dei provvedimenti e degli atti rivolti al pubblico come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574. Il presente decreto e' trasmesso all'Organismo di Controllo per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 20 dicembre 2013
Il Ministro: De Girolamo Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2014 Uffi cio di controllo atti MISE - MIPAAF, foglio n. 297
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