Gazzetta n. 32 del 8 febbraio 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 23 dicembre 2013
Disposizioni nazionali concernenti l'attuazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 299/2013 della Commissione del 26 marzo 2013, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2568/91, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonche' ai metodi ad essi attinenti.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonche' ai metodi ad essi attinenti;
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);
Visto il regolamento n. 299/2013 della Commissione, del 26 marzo 2013, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2568/91, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonche' ai metodi ad essi attinenti;
Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2006;
Visto il decreto ministeriale 4 luglio 2007 recante disposizioni attuative dell'art. 20 della legge 6 febbraio 2007, n. 13 - Legge comunitaria 2006, concernenti le comunicazioni periodiche all'Agea in materia di produzione di olio di oliva e di olive da tavola. Adempimenti da parte dei frantoi oleari e delle imprese di trasformazione delle olive da tavola;
Visto il decreto ministeriale 10 novembre 2009, recante diposizioni nazionali relative alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva;
Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 2012, recante criteri e modalita' per il riconoscimento dei panel di assaggiatori ai fini della valutazione e del controllo delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini di cui al regolamento (CEE) n. 2568/91, nonche' per l'iscrizione nell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini e extravergini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012, n. 41, recante la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, commi 8-bis, 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2012, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (Legge comunitaria 1990), cosi' come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, prevede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea;
Visto il decreto legislativo 1999, n. 300, recante Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, Disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252, Regolamento recante i criteri e le modalita' per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180 «Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»;
Considerato l'Accordo internazionale sull'olio d'oliva e le olive da tavola siglato a Ginevra il 29 aprile 2005 tra il Consiglio Oleicolo Internazionale e i Paesi membri aderenti ed in particolare l'art. 36, relativo all'impegno degli Stati membri a fornire tutte le informazioni necessarie allo svolgimento delle funzioni ad esso conferite;
Ritenuto necessario assicurare l'attuazione nazionale delle nuove disposizioni comunitarie;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 19 dicembre 2013;

Decreta:

Art. 1
Campo di applicazione

1. Il presente decreto disciplina i controlli previsti dal regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione dell'11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva, nonche' ai metodi ad essi attinenti, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 299/2013 della Commissione del 26 marzo 2013.
2. I controlli di cui al comma 1 sono effettuati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, che puo' avvalersi della collaborazione degli altri organi di controllo operanti nell'ambito del Ministero.
 
Art. 2
Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende per:
a) «frantoio», l'impresa che esercita l'attivita' di molitura delle olive;
b) «impresa di condizionamento», l'impresa che procede al confezionamento degli oli di cui al punto 1, lettere a) e b), e ai punti 3 e 6 dell'allegato XVI del regolamento (CE) n. 1234/2007;
c) «commerciante di olio sfuso», chiunque vende allo stato sfuso uno o piu' oli di cui all'allegato XVI del regolamento (CE) n. 1234/2007;
d) «raffineria», impresa con impianti per la produzione di olio di oliva raffinato o di olio di sansa di oliva raffinato secondo le definizioni di cui ai punti 2 e 5 dell'allegato XVI del regolamento (CE) n. 1234/2007;
e) «contoterzista», impresa che effettua la produzione, la lavorazione e/o il deposito di olio per conto terzi;
f) «commerciante di sansa», impresa che effettua l'acquisto e la vendita di sansa destinata alla produzione di olio;
g) «sansificio», impresa che lavora la sansa al fine di ottenere l'olio di sansa di oliva greggio;
h) «oli», gli oli di cui all'allegato XVI del Reg. (CE) n. 1234/2007;
i) «operatori», le imprese indicate dalla lettera a) alla lettera g) del presente articolo;
j) «regolamento», il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione dell'11 luglio 1991 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonche' ai metodi ad essi attinenti come modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 299/2013 della Commissione del 26 marzo 2013;
k) «Ministero», il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
l) «ICQRF», il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari;
m) «AGEA», l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura;
n) «SIAN», Sistema informativo agricolo nazionale.
 
Art. 3
Criteri di determinazione del rischio

1. La frequenza dei controlli di conformita' degli oli alla categoria merceologica dichiarata, di cui all'art. 2-bis, paragrafo 2 del regolamento, deve essere regolare e proporzionata al rischio.
2. L'analisi del rischio, cosi' come il rischio di non conformita' delle partite, di cui all'art. 2-bis, paragrafo 4, lettera a) del regolamento, e' determinato sulla base dell'analisi effettuata sia sugli operatori coinvolti nella trasformazione, condizionamento e commercializzazione degli oli che direttamente sulle singole partite di prodotto, sulla base dei criteri elencati al comma 3 e tra quelli indicati nell'art. 2-bis, paragrafo 3, del regolamento.
3. I criteri per la valutazione del rischio, nei limiti della disponibilita' delle informazioni, includono:
a) per gli operatori:
i risultati delle pregresse attivita' di controllo;
le fasi della filiera in cui operano, il volume e il valore del prodotto commercializzato, le tipologie di olio commercializzate (convenzionale, biologico, a denominazione di origine, ad indicazione geografica);
l'affidabilita' dei sistemi di tracciabilita', di gestione della qualita' e di autocontrollo adottati dagli operatori;
b) per le partite di prodotto:
la categoria di olio, il volume di prodotto, il periodo di produzione, il prezzo (vendita e acquisto);
la presentazione del prodotto (confezionato, sfuso);
il paese di origine, il paese di destinazione, il mezzo di trasporto utilizzato, la localita' di ingresso o di uscita.
 
Art. 4
Controlli

1. Ai sensi dell'art. 2-bis, paragrafo 4, lettera b) del regolamento, sara' effettuato almeno un controllo annuale di conformita' degli oli per ogni mille tonnellate di prodotto commercializzato.
2. Il numero di controlli sara' definito dall'ICQRF nello specifico documento di programmazione annuale.
3. Sara' cura dell'ICQRF riservare una quota parte di controlli agli operatori e alle partite di prodotto teoricamente non a rischio.
4. Ai sensi dell'art. 3 del regolamento, la frequenza e il numero dei controlli di conformita' saranno incrementati proporzionalmente per quei criteri di rischio che nel corso dell'annualita' precedente hanno consentito di riscontrare le irregolarita' piu' significative sia per numero che per quantita' di prodotto non conforme intercettato.
 
Art. 5
Registri

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 7-bis del regolamento, gli operatori di cui all'art. 2 ovvero chiunque produce, detiene o commercializza uno o piu' oli per qualsiasi scopo professionale o commerciale, e' obbligato alla tenuta di un registro per ogni stabilimento e/o deposito, esclusi i punti vendita e i depositi di soli oli confezionati, nel quale sono annotati relativi carichi e scarichi. Nel caso di produzione e/o di lavorazione e/o di detenzione per conto terzi, il registro e' tenuto dal contoterzista che procede materialmente alla produzione e/o alla lavorazione e/o alla detenzione degli oli.
I commercianti di sansa di olive istituiscono un registro nel quale sono annotati i carichi e gli scarichi di sansa di olive, anche in assenza di deposito/stabilimento.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non e' previsto per gli operatori che detengono esclusivamente oli:
utilizzati quali ingredienti in prodotti alimentari diversi dalle miscele di oli disciplinate all'art. 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 29/2012;
destinati ad usi non alimentari;
destinati all'autoconsumo;
preconfezionati ed etichettati.
3. I registri di cui al comma 1 sono tenuti con modalita' telematiche nell'ambito dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), secondo le disposizioni stabilite dall'ICQRF d'intesa con AGEA e contenute in appositi manuali pubblicati nel portale del SIAN.
4. Le annotazioni nei registri di cui al comma 1 si effettuano entro e non oltre il sesto giorno successivo a quello dell'operazione, giorni festivi compresi. Tutte le operazioni devono essere registrate in ordine cronologico, coerenti alle azioni effettivamente svolte.
5. Gli olivicoltori che detengono e commercializzano esclusivamente olio, allo stato sfuso e/o confezionato, ottenuto da olive provenienti dalla propria azienda, molite presso il frantoio proprio o di terzi, possono effettuare entro il 10 di ogni mese le annotazioni dei dati relativi alle operazioni del mese precedente, a condizione che l'olio ottenuto dalla molitura non sia superiore ai 500 chilogrammi per campagna di commercializzazione (dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo).
6. La tenuta dei registri puo' essere delegata, fermo restando la responsabilita' in capo al titolare del registro stesso, alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale ed ai centri di assistenza agricola (CAA).
7. Per i frantoi gli obblighi previsti dall'art. 20 comma 1 della legge 6 febbraio 2007, n. 13, in materia di comunicazione dei dati di produzione, si intendono assolti dalla tenuta del registro di cui al comma 1 del presente articolo.
8. Secondo disposizioni stabilite dall'ICQRF d'intesa con AGEA, nell'ambito del SIAN sono attivate apposite procedure di funzionalita' che consentano di comprendere nel registro previsto dall'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 10 novembre 2009, anche gli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo.
9. Nelle more dell'attivazione dei servizi telematici di cui al comma 3, i registri sono tenuti secondo le modalita' stabilite dall'ICQRF, d'intesa con AGEA.
 
Art. 6
Iscrizione al SIAN

1. Per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, gli operatori e i commercianti di olive di cui al successivo art. 8, devono iscriversi al SIAN e costituire e aggiornare il fascicolo aziendale, ai sensi di quanto disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 503/1999 e successive modifiche ed integrazioni e secondo le disposizioni emanate dall'AGEA.
2. Tutti gli operatori di cui al comma 1 hanno l'obbligo di comunicare la cessazione e altre eventuali variazioni dell'attivita', utilizzando le apposite funzionalita' telematiche presenti sul portale del SIAN.
3. L'AGEA rende disponibili al Ministero, all'ICQRF, alle regioni ed alle province autonome per quanto di competenza, le informazioni concernenti l'elenco delle imprese iscritte, nonche' i dati e le informazioni previste dall'art. 5.
4. L'AGEA rende accessibili alle organizzazioni professionali e di categoria, le informazioni aggregate, concernenti l'attivita' delle imprese iscritte, relativamente alla produzione dell'olio per una data campagna oleicola.
5. L'AGEA consente alle Strutture di controllo abilitate l'accesso al portale SIAN per le operazioni di rispettiva competenza.
6. L'AGEA pubblica, con cadenza annuale, i dati produttivi aggregati sul proprio sito internet esul portale del SIAN area pubblica.
 
Art. 7
Imprese di trasformazione delle olive da tavola

1. Al fine di consentire la regolare fornitura delle informazioni dovute al Consiglio Oleicolo Internazionale, le imprese di trasformazione delle olive da tavola trasmettono, entro il giorno 10 di ogni mese, i dati relativi alla produzione di olive da tavola del mese precedente, utilizzando le modalita' telematiche nell'ambito dei servizi del SIAN, secondo le disposizioni emanate dall'AGEA.
2. Le informazioni di cui al comma 1 possono essere trasmesse anche tramite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e i centri di assistenza agricola (CAA), fermo restante la responsabilita' dell'impresa di trasformazione delle olive da tavola per il dato comunicato dal delegato.
3. I controlli amministrativi sugli adempimenti previsti ai commi 1 e 2 sono svolti dall'AGEA.
 
Art. 8
Modifiche al decreto ministeriale 10 novembre 2009 «Disposizioni
nazionali relative alle norme di commercializzazione dell'olio
d'oliva».
1. Il decreto ministeriale 10 novembre 2009 e' cosi' modificato:
a) al comma 1 dell'art. 2, sono aggiunte le seguenti lettere:
«i) "commercianti di olive'', l'impresa che effettua l'acquisto e la vendita di olive destinate alla produzione di olio;
l) "olivicoltore'', soggetto che possiede oliveti che producono olive destinate alla produzione di olio»;
b) all'art. 7, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai commi seguenti:
«1. Ai fini dei controlli, i frantoi, le imprese di condizionamento e i commercianti di olio sfuso sono obbligati alla tenuta di un registro per ogni stabilimento e deposito, nel quale sono annotati i carichi e gli scarichi di olive destinate alla produzione di olio, le produzioni, i movimenti e le lavorazioni dell'olio extra vergine di oliva e dell'olio di oliva vergine.
Nel caso di produzione e/o di lavorazione e/o di detenzione per conto terzi, i registri sono tenuti da chi procede materialmente alla produzione e/o alla lavorazione e/o alla detenzione degli oli».
«2. I commercianti di olive sono obbligati alla tenuta del registro di cui al comma 1 nel quale sono annotati i carichi e gli scarichi di olive anche in assenza di deposito/stabilimento».
«3. Gli olivicoltori devono costituire e/o aggiornare il fascicolo aziendale. Tale obbligo deve essere assolto prima della commercializzazione delle olive e/o prima della molitura delle olive.
Non sono tenuti all'obbligo di costituire e/o aggiornare il fascicolo aziendale gli olivicoltori che possiedono oliveti che producono olio destinato esclusivamente all'autoconsumo e la cui produzione non supera 200 kg di olio per campagna di commercializzazione (dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo).
Nell'ambito del fascicolo aziendale gli olivicoltori forniscono, altresi', le informazioni riguardanti il numero delle piante e, se nota, la varieta' coltivata nonche' altre informazioni utili alla tracciabilita' di prodotto.
Gli organismi pagatori sono tenuti a fornire tempestivamente ad AGEA i dati di cui al presente comma, secondo le modalita' e le procedure che l'AGEA stessa comunichera' con appositi provvedimenti».
 
Art. 9
Comunicazioni

1. L'ICQRF comunica al Ministero - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, i risultati dei controlli di conformita' effettuati sugli oli d'oliva.
2. Il Dipartimento di cui al comma 1 comunica alla Commissione europea le misure adottate per l'applicazione del regolamento e trasmette la relazione prevista all'art. 8, paragrafo 2, dello stesso regolamento.
 
Art. 10
Oneri informativi

1. In attuazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 16 gennaio 2013 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2013, l'elenco degli oneri informativi gravanti sui cittadini e le imprese, introdotti o eliminati con il presente provvedimento, e' riportato nell'allegato 1.
 
Art. 11
Abrogazioni

1. Il decreto 4 luglio 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 222 del 24 settembre 2007 e' abrogato.
 
Art. 12
Disposizioni transitorie

1. Sino alla completa attivazione delle funzionalita' di cui all'art. 5, comma 7, i frantoi e le imprese di trasformazione delle olive da tavola, anche tramite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e i centri autorizzati di assistenza fiscale (CAAF), trasmettono in forma elettronica all'AGEA, entro il 10 di ogni mese, i dati relativi alla produzione di oli di oliva e di olive da tavola del mese precedente, secondo quanto di seguito specificato.
2. All'AGEA sono trasmessi in forma elettronica i seguenti elementi identificativi:
denominazione;
codice fiscale;
ubicazione dell'impianto (indirizzo: via, comune, provincia);
tipologia dell'impianto (a pressione, continuo, percolante, integrale);
capacita' potenziale di lavorazione (tonnellate di olive nelle 8 ore).
3. I frantoi e le imprese di trasformazione delle olive da tavola registrati nel SIAN, comunicano all'AGEA eventuali variazioni rispetto ai dati registrati, incluse le cessazioni di attivita', con le stesse modalita' indicate al comma 2.
 
Art. 13
Entrata in vigore

2. Il presente decreto si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014, salvo quanto disposto dall'art. 9 che trova applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2015.
 
Art. 14
Clausola di invarianza finanziaria

1. Senza pregiudizio delle determinazioni da assumere ai sensi del regolamento (CE) n. 2568/1991, dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali, disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2013

Il Ministro: De Girolamo
Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2014 Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, foglio n. 296
 
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