Gazzetta n. 32 del 8 febbraio 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 29 gennaio 2014
Modalita' e termini di presentazione delle domande di agevolazione in favore di programmi di sviluppo sperimentale, comprendenti eventualmente anche attivita' non preponderanti di ricerca industriale, delle imprese operanti nel territorio del cratere sismico aquilano.


IL DIRETTORE GENERALE
per l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali

Visto l'art. 14, comma 1, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che ha istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Vista la direttiva 16 gennaio 2001 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, contenente indirizzi per la concessione delle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;
Vista la direttiva 10 luglio 2008 del Ministro dello sviluppo economico concernente l'adeguamento della direttiva 16 gennaio 2001 alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 212 del 10 settembre 2008;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che all'art. 23, comma 2, dispone che il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica assume la denominazione di Fondo per la crescita sostenibile;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 113 del 16 maggio 2013, con il quale, in applicazione dell'art. 23, comma 3, del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate le priorita', le forme e le intensita' massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;
Visto, in particolare, l'art. 17 del citato decreto 8 marzo 2013, che stabilisce che, in sede di prima attuazione, le risorse del Fondo per la crescita sostenibile possono essere utilizzate per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
Visto il Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008, pubblicato nella G.U.U.E. L 214 del 9 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE (Regolamento generale di esenzione per categoria) e, in particolare, l'art. 31 che stabilisce le condizioni per ritenere compatibili con il mercato comune ed esenti dall'obbligo di notifica gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo;
Visto il decreto del Commissario delegato della Presidenza del Consiglio dei Ministri 16 aprile 2009, n. 3, come successivamente integrato dal decreto 17 luglio 2009, n. 11, concernente l'individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;
Vista la delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012, come modificata dalla delibera n. 46 del 19 luglio 2013, che ha, tra l'altro, destinato euro 100.000.000,00, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, al sostegno delle attivita' produttive e della ricerca nel territorio del cratere sismico aquilano;
Visto il decreto 8 aprile 2013 del Ministro per la coesione territoriale che ha ripartito le predette risorse, destinando euro 15.000.000,00 al finanziamento di progetti di ricerca industriale e prevalente sviluppo sperimentale;
Visto il decreto 22 ottobre 2013 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 23 dicembre 2013, che ha disciplinato la concessione delle agevolazioni in favore di programmi di sviluppo sperimentale, comprendenti eventualmente anche attivita' non preponderanti di ricerca industriale, finalizzati alla realizzazione di innovazioni di prodotto e/o di processo in grado di contribuire all'accrescimento di competitivita' delle imprese operanti nel territorio del cratere sismico aquilano;
Visto, in particolare, l'art. 7, comma 2, del predetto decreto 22 ottobre 2013, che dispone che con provvedimento del Direttore generale della Direzione generale per l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali siano determinati modalita' e termini per la presentazione delle domande di agevolazione e siano resi disponibili i modelli da utilizzare;

Decreta:

Art. 1
Modalita' e termini di presentazione
delle domande di agevolazione

1. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni finanziarie previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 ottobre 2013 (nel seguito decreto), i soggetti proponenti sono tenuti a presentare, secondo le modalita' indicate al comma 2, la seguente documentazione:
a) nel caso in cui il progetto di ricerca e sviluppo sia proposto da un unico soggetto proponente:
1) domanda di agevolazione, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 1;
2) scheda tecnica, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 2;
3) piano di sviluppo, redatto secondo lo schema di cui all'allegato n. 3;
4) dichiarazione sostitutiva d'atto notorio relativa alle dimensioni di impresa di cui all'allegato n. 4;
5) bilanci relativi agli ultimi due esercizi approvati;
b) nel caso in cui il progetto di ricerca e sviluppo sia proposto congiuntamente da piu' soggetti proponenti:
1) domanda di agevolazione, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 5;
2) scheda tecnica, per ciascuno dei soggetti proponenti, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 2;
3) piano di sviluppo, redatto secondo lo schema di cui all'allegato n. 3;
4) dichiarazione sostitutiva d'atto notorio di ciascuno dei proponenti relativa alle dimensioni di impresa di cui all'allegato n. 4;
5) dichiarazione sostitutiva d'atto notorio di ciascuno dei proponenti, ad eccezione degli organismi di ricerca, relativa ai requisiti di accesso ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 6, della direttiva ministeriale 10 luglio 2008, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 6;
6) per ciascuno dei soggetti proponenti, bilanci relativi agli ultimi due esercizi approvati;
7) contratto di rete o altra tipologia di contratto volta a definire una collaborazione effettiva, stabile e coerente tra i soggetti proponenti, definito in conformita' a quanto previsto dall'art. 5, comma 2, lettera c), del decreto.
2. La domanda di agevolazione, in bollo e completa di tutti gli allegati previsti, deve essere, pena l'invalidita', sottoscritta mediante firma digitale e presentata a partire dal 26 febbraio 2014 a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: dps.iai.div8@pec.sviluppoeconomico.gov.it.
3. Le domande presentate antecedentemente al termine iniziale o successivamente al termine finale sono considerate inammissibili.
4. La domanda di agevolazione e i relativi allegati devono essere compilati utilizzando esclusivamente, pena l'invalidita' della domanda, i moduli disponibili nella sezione «Cratere sismico aquilano» del sito internet del Ministero dello sviluppo economico (nel seguito Ministero): www.mise.gov.it.
5. La chiusura dello sportello per la presentazione delle domande e' comunicata con provvedimento del Direttore generale per l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero.
 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 3

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 4

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 5

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 6

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 7

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Condizioni, punteggi e soglie minime
per la valutazione delle domande

1. L'attivita' istruttoria di cui all'art. 8 del decreto e' svolta dal Ministero avvalendosi di un gruppo di esperti competenti nelle discipline scientifiche afferenti ai programmi, individuati nell'ambito dell'Albo degli esperti in innovazione tecnologica del Ministero, ed e' articolata nelle seguenti fasi:
a) verifica della completezza della documentazione presentata, dei requisiti e delle condizioni di ammissibilita';
b) valutazione della domanda sulla base dei criteri di cui all'art. 8, comma 2, del decreto.
2. Nell'ambito dell'attivita' di cui al comma 1, lettera a), il Ministero, oltre a riscontrare la completezza di tutti i documenti di cui all'art. 1, comma 1, ed il rispetto delle modalita' e dei termini di presentazione delle domande, procede a verificare i requisiti previsti dal decreto in merito ai soggetti beneficiari e ai programmi e spese ammissibili. Con riferimento alle spese e ai costi ammissibili il Ministero verifica anche che gli stessi siano sostenuti integralmente in unita' produttive ubicate nel territorio del cratere sismico aquilano, ad eccezione di quelli relativi a Organismi di ricerca, in qualita' di co-proponenti del programma, che potranno essere sostenuti in territori diversi nel limite massimo del 30 per cento del valore complessivo del programma.
3. Nell'ambito dell'attivita' di cui al comma 1, lettera b), il gruppo di esperti provvede a determinare i punteggi attribuibili a ciascun programma ed a valutare nel contempo la pertinenza e la congruita' delle spese previste. I punteggi sono attribuiti con riferimento ai criteri di valutazione di seguito indicati:
a) caratteristiche del soggetto proponente e fattibilita' tecnica del progetto, valutato sulla base dei seguenti elementi:
1) capacita' di realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo con risorse interne. Tale elemento e' valutato sulla base delle competenze e delle esperienze del proponente rispetto al settore/ambito in cui il progetto ricade, con particolare riferimento alla presenza di personale qualificato, di strutture interne dedicate all'attivita' di ricerca e sviluppo, alle tipologie e alla numerosita' dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati negli ultimi 2 anni e all'ammontare delle spese di ricerca e sviluppo sostenute negli ultimi 2 anni;
2) qualita' delle collaborazioni. Tale elemento e' valutato sulla base delle collaborazioni con Organismi di ricerca, sia in qualita' di co-proponenti che in qualita' di fornitori di servizi di consulenza, con particolare riferimento alle competenze e alle esperienze specifiche degli Organismi di ricerca rispetto alle tecnologie al cui sviluppo e' finalizzato il progetto presentato, all'attinenza delle attivita' previste a carico degli Organismi di ricerca all'ambito della ricerca industriale piuttosto che a quello dello sviluppo sperimentale e alla misura in cui le attivita' degli Organismi di ricerca risultano necessarie per l'effettiva realizzazione del progetto. Nel caso in cui l'Organismo di ricerca sia coinvolto come fornitore di servizi di consulenza sono considerate solo le collaborazioni almeno pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo delle spese del progetto;
3) fattibilita' tecnica del progetto. Tale elemento e' valutato sulla base dell'adeguatezza delle risorse strumentali e organizzative. Le risorse strumentali sono valutate con particolare riferimento all'idoneita' e alla rispondenza delle apparecchiature scientifiche e delle strutture dedicate alle attivita' di ricerca e sviluppo, gia' in possesso del proponente. Sono valutate inoltre in relazione al grado di identificazione dei beni di nuovo acquisto e alla congruita' e pertinenza delle relative spese. Le risorse organizzative sono valutate in relazione alle procedure organizzative (routines) utilizzate dal proponente per la gestione di progetti di ricerca e sviluppo, alla tempistica di realizzazione prevista in relazione alle risorse strumentali, alle attivita' di ricerca e sviluppo in essere, anche in considerazione di eventuali sovrapposizioni temporali;
b) qualita' tecnica del progetto, valutata sulla base dei seguenti elementi:
1) risultati attesi. Tale elemento e' valutato sulla base della rilevanza, utilita' e originalita' rispetto allo stato dell'arte e sulla capacita' del progetto di generare miglioramenti tecnologici nel settore/ambito di riferimento nel quale la tecnologia innovativa puo' essere utilizzata. L'elemento di originalita' e' valutato rispetto all'ambito internazionale, o nazionale per le piccole e medie imprese, e non e' in alcun modo riconducibile a innovazioni meramente incrementali nell'ambito del proponente;
2) tipologia di innovazione. Tale elemento e' valutato con riferimento alla capacita' del progetto di introdurre dei cambiamenti tecnologici radicali nei prodotti o nei processi produttivi ovvero di generare dei notevoli miglioramenti nei prodotti o nei processi, con una graduazione del punteggio in misura crescente, a secondo che si tratti di notevole miglioramento di processo, notevole miglioramento di prodotto, nuovo processo o nuovo prodotto;
c) impatto del progetto, valutato sulla base dei seguenti elementi:
1) interesse industriale. Tale elemento e' valutato sulla base dell'interesse industriale all'esecuzione del progetto, con particolare riferimento alla capacita' di generare soluzioni tecnologiche in grado di soddisfare i bisogni esistenti e/o di generare nuovi bisogni nei mercati in cui l'impresa opera, nonche' di penetrare in nuovi mercati;
2) potenzialita' di sviluppo. Tale elemento e' valutato sulla base della capacita' del progetto di sviluppare il settore/ambito di riferimento e di generare ricadute positive anche in altri ambiti/settori attraverso cambiamenti nell'architettura dei prodotti o dei processi o nelle modalita' con le quali le singole parti e le tecnologie specifiche insite nei prodotti o processi sono collegate tra di loro.
4. In relazione a ciascuno dei criteri di valutazione di cui al comma 3, il gruppo di esperti procede ad attribuire un punteggio sulla base delle modalita' indicate nella tabella riportata nell'allegato n. 7.
5. L'attivita' istruttoria delle domande di agevolazione e' conclusa positivamente qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
a) il punteggio relativo ai singoli criteri di valutazione sia almeno pari alla soglia minima indicata nella tabella di cui all'allegato n. 7;
b) il punteggio complessivo, ottenuto dalla somma dei punteggi relativi ai singoli criteri di valutazione, sia almeno pari a 70 punti.
 
Art. 3
Fase negoziale e valutazione
economico-finanziaria delle domande

1. Per i programmi che hanno ottenuto un punteggio superiore alle soglie minime di accesso e per i quali e' stata verificata la disponibilita' delle risorse finanziarie, il Ministero procede all'avvio della fase negoziale, sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle domande di accesso, inviando una specifica comunicazione ai soggetti proponenti interessati.
2. Il Ministero, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al decreto 8 aprile 2013 del Ministro per la coesione territoriale citato nelle premesse, nella fase di negoziazione procede a valutare le possibili ricadute economiche e occupazionali del programma proposto, tenendo conto della valutazione conseguita in relazione al criterio «impatto del progetto» e verificandone le concrete prospettive di industrializzazione nonche' la capacita' di contribuire in maniera significativa al superamento delle criticita' del sistema socio-economico dell'area.
3. Il Ministero concorda con il soggetto proponente, richiedendogli tutti i dati e le informazioni che saranno ritenuti necessari:
a) gli eventuali adeguamenti delle modalita' e della tempistica di realizzazione del programma;
b) la definizione dei costi ammissibili, tenuto conto anche della valutazione degli esperti di cui all'art. 8, comma 2, del decreto;
c) la definizione delle modalita' dell'intervento agevolativo, sia in termini di forme che d'intensita' di aiuto, nei limiti massimi previsti all'art. 6 del decreto.
4. Il Ministero, con il supporto dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia, provvede a:
a) valutare le capacita' economico-finanziarie di ciascun soggetto proponente, sia con riferimento al piano finanziario per la copertura dei fabbisogni derivanti dalla realizzazione del programma, sia con riferimento alle prospettive di rimborso del finanziamento agevolato;
b) verificare, con riferimento alle imprese di grandi dimensioni, l'effetto di incentivazione delle agevolazioni ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008, (Regolamento GBER).
 
Art. 4
Concessione ed erogazione delle agevolazioni

1. Il Ministero, in caso di esito positivo dell'attivita' istruttoria, comunica tale esito al soggetto proponente e richiede la presentazione della seguente documentazione necessaria per l'adozione del decreto di concessione, fissando un termine non superiore a 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta:
a) dichiarazione, resa secondo le modalita' stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
b) indicazione del soggetto a cui sono assegnati i poteri di firma per la sottoscrizione del decreto di concessione;
c) nel caso di progetti congiunti, mandato conferito per atto pubblico o scrittura privata autenticata ove non presentato unitamente alla domanda di agevolazione.
2. Il Ministero procede all'adozione del decreto di concessione e lo trasmette al soggetto beneficiario, ovvero esclusivamente al soggetto capofila nel caso di progetti congiunti. Il soggetto beneficiario, ovvero il soggetto capofila, provvede a restituire al Ministero il decreto debitamente sottoscritto per accettazione entro 30 giorni dalla ricezione, pena la decadenza dalle agevolazioni. Nel caso di progetti congiunti il decreto di concessione deve essere sottoscritto da tutti i soggetti proponenti.
3. Il soggetto beneficiario, ovvero il soggetto capofila nel caso di progetti congiunti, e' tenuto, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera b), del decreto, a comunicare al Ministero l'avvio del progetto, che deve intervenire, pena la revoca delle agevolazioni, non oltre 3 mesi dalla data del decreto di concessione. A tal fine deve essere inviata, entro 30 giorni dalla data del primo titolo di spesa ammissibile ovvero dalla data di inizio dell'attivita' del personale interno, una specifica dichiarazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. Per le modalita' di erogazione si rinvia a quanto previsto nella direttiva ministeriale 10 luglio 2008 e alle linee guida per l'erogazione delle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (FIT) disponibili nel sito www.mise.gov.it.

Roma, 29 gennaio 2014

Il direttore generale: Sappino
 
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