IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarieta' nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamita' naturali e da eventi climatici avversi; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarieta' nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformita' agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006; Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato; Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalita' per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione o Provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalita' degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonche' la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarieta' nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti; Visti gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo "V. Gestione dei rischi e delle crisi"; Visto il Regolamento (CE) n.1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversita' atmosferiche assimilabili alle calamita' naturali; Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE; Visto il Regolamento (UE) n. 1114/2013 della commissione del 7 novembre 2013 che modifica il Regolamento (CE) n. 1857/2006 per quanto riguarda il periodo di applicazione, spostando il termine finale di applicazione dal 31 dicembre 2013 al 30 giugno 2014; Vista la proposta della Regione Toscana di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarieta' nazionale: piogge alluvionali dal 4 ottobre 2013 al 24 ottobre 2013 nella provincia di Grosseto. piogge alluvionali del 21 ottobre 2013 nella provincia di Pistoia; piogge alluvionali dal 21 ottobre 2013 al 24 ottobre 2013 nella provincia di siena. Dato atto alla Regione Toscana di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalita' di cui all'art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 102/04 e s.m.i.; Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Toscana di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarieta' nazionale nelle aree colpite per le strutture aziendali;
Decreta:
E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalita' degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82. Grosseto: piogge alluvionali dal 4 ottobre 2013 al 24 ottobre 2013; provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei comuni di Campagnatico, Castiglione della Pescaia, Civitella Paganico, Grosseto, Roccastrada. Pistoia: piogge alluvionali del 21 ottobre 2013; provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei comuni di Agliana, Montale, Pistoia. Siena: piogge alluvionali dal 21 ottobre 2013 al 24 ottobre 2013; provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei comuni di Asciano, Buonconvento, Casole d'Elsa, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Castiglione d'Orcia, Chianciano Terme, Chiusi, Colle di Val d'Elsa, Montalcino, Monteroni d'Arbia, Monticiano, Murlo, Poggibonsi, Radicondoli, Rapolano Terme, San Gimignano, San Giovanni d'Asso, Siena, Sinalunga, Sovicille, Torrita di Siena. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 gennaio 2014
Il Ministro: De Girolamo
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