Gazzetta n. 29 del 5 febbraio 2014 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 ottobre 2013 |
Determinazione dei criteri per la ripartizione dei fondi di cui agli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, per il triennio 2014-2016. |
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IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, ed in particolare gli articoli 9 e 15; Visto il regolamento di attuazione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 maggio 2001, n. 345, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2003, n. 60; Visto in particolare l'art. 8, comma 1, del predetto regolamento che dispone l'emanazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, con cadenza triennale, di un decreto relativo ai criteri per la ripartizione dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge e stabilisce i termini per l'emanazione del medesimo decreto; Vista la legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante norme per la tutela della minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia; Visto il parere espresso in data 25 settembre 2013 dal Comitato tecnico consultivo per l'applicazione della legislazione sulla tutela delle minoranze linguistiche storiche, istituito con decreto del Ministro per gli affari regionali in data 17 marzo 2000; Sentita in data 17 ottobre 2013 la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 27 maggio 2013 con il quale sono state delegate alcune funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri al Ministro per gli affari regionali e le autonomie ed, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettera g) minoranze linguistiche e territori di confine e relativa iniziativa legislativa;
Decreta:
Art. 1 Ambito territoriale dei progetti
1. I fondi relativi agli esercizi finanziari 2014-2016, previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, sono assegnati sulla base di progetti elaborati e presentati dalle pubbliche amministrazioni individuate dai commi 2, 3 e 5 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345 e successive modifiche. 2. I progetti di cui al comma 1 devono riferirsi a minoranze linguistiche ammesse a tutela, per le quali i consigli provinciali abbiano deliberato la delimitazione territoriale, prevista dall'art. 3 della legge, ovvero tale delimitazione sia stata effettuata da una legge regionale, ai sensi del comma 5 dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001, nonche', per le regioni a statuto speciale, da una norma di attuazione dello statuto. Per quanto attiene alla minoranza slovena nella regione Friuli-Venezia Giulia, la delimitazione territoriale e' indicata dal decreto del Presidente della Repubblica del 12.09.2007 e nella allegata tabella, di cui all'art. 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 27.11.2007 n. 276. 3. Alla elaborazione dei progetti di cui al comma 1 possono concorrere anche gli organismi di coordinamento e di proposta, riconosciuti ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 482 del 1999.
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| Art. 2 Caratteristiche dei progetti
1. I progetti di cui all'art. 1 riguardano interventi volti alla: a) realizzazione da parte delle pubbliche amministrazioni, in assenza di personale linguistico idoneo facente parte dell'organico di dette amministrazioni, di sportelli linguistici destinati ai rapporti con il pubblico che intende esprimersi in lingua minoritaria, attraverso l'utilizzazione, di personale in possesso di comprovate competenze specifiche nell'uso delle lingue ammesse a tutela, assunto con contratto a tempo determinato di durata massima annuale. La competenza del personale esperto nell'uso della lingua deve essere in ogni caso certificabile. Lo sportello linguistico e' organizzato in modo da garantire l'informatizzazione dei servizi, la fruibilita' dei dati e la conformita' alle disposizioni previste dal Codice dell'amministrazione digitale; b) istituzione di corsi di formazione che prevedano in via prioritaria interventi inclusi in progetti espressi da livelli di governo superiori al comune o da aggregazioni di enti locali, anche in collaborazione con le strutture culturali, formative ed universitarie, volti alla conoscenza e all'uso orale e scritto della lingua ammessa a tutela, da destinarsi al personale in servizio presso le pubbliche amministrazioni. La preparazione acquisita dal personale nell'uso della lingua deve essere comprovata per mezzo di un esame finale. L'istituzione dei corsi per il personale in servizio nella regione e negli enti locali deve essere effettuata nel rispetto della legislazione regionale e delle province autonome e dei regolamenti degli enti locali in materia; c) utilizzazione di traduttori e/o interpreti per le incombenze di cui all'art. 7 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, fornendo idonea documentazione di tale utilizzo; d) realizzazione di progetti in materia di toponomastica per l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali adeguati alle disposizioni del nuovo codice della strada, in aggiunta ai toponimi ufficiali. Detti progetti sono proposti, in via prioritaria, da livelli di governo superiori al comune o da aggregazioni di enti locali; e) realizzazione di iniziative culturali ai sensi dell'art. 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, che contribuiscono alla salvaguardia, mediante la promozione e la diffusione, delle lingue ammesse a tutela, detti progetti sono proposti, in via prioritaria, da livelli di governo superiori al comune o da aggregazioni di enti locali. 2. Al fine di favorire il coordinamento delle attivita' degli sportelli linguistici di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), i finanziamenti sono prioritariamente destinati alla realizzazione di sportelli unici per area (in precedenza indicati come sportelli capofila). Per tali sportelli si intendono quelli che offrono servizi in un territorio superiore a quello di un singolo comune. Gli sportelli unici per area sono costituiti, su base volontaria, con atto formale in cui gli enti aggregati attribuiscono ad uno di essi il compito di presentare il progetto. Lo sportello unico per area deve tendenzialmente rappresentare una aggregazioni ottimale, ossia il numero massimo di comuni che puo' essere servito da una struttura con sede singola o itinerante, tenuto conto del territorio, della dislocazione delle minoranze e delle infrastrutture disponibili.
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| Art. 3 Aspetti procedurali
1. Tutti i progetti hanno cadenza annuale e devono essere informati a criteri di economicita' ed efficacia nello specifico ambito territoriale; i progetti sono corredati dall'indicazione analitica delle spese da sostenere e da apposita relazione illustrativa dalla quale risultino chiaramente gli obiettivi che si intendono raggiungere con riferimento anche ai suddetti criteri informatori ed al ricorso, ove possibile, a forme di convenzionamento ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge. 2. Nel caso in cui uno dei soggetti di cui all'art. 1 presenti piu' progetti o preveda piu' interventi nello stesso progetto, ne indica l'ordine di priorita'. 3. I progetti trasmessi debbono essere approvati dall'organo competente in base al rispettivo ordinamento. Per gli organi periferici dell'amministrazione statale e' sufficiente che la richiesta provenga dal titolare dell'Ufficio, trasmessa per conoscenza al Ministero competente. 4. I soggetti beneficiari di finanziamenti senza soluzione di continuita' nell'ultimo triennio o quadriennio e che hanno ancora in corso progetti con ritardo di tre o quattro anni rispetto all'annualita' alla cui ripartizione chiedono di partecipare, sono tenuti a presentare progetti di durata ridotta a 8 mesi, al fine di consentire il progressivo riallineamento tra l'anno di svolgimento dei progetti e l'annualita' di riferimento dei fondi.
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| Art. 4 Ripartizione dei fondi
1. I progetti che hanno le caratteristiche di cui all'art. 2, sono finanziati tenendo conto anche della rilevanza territoriale di ogni minoranza linguistica ammessa a tutela dalla legge e dell'opportunita', ove possibile, di finanziare almeno un progetto a favore di ogni singola minoranza di ogni regione o provincia autonoma, tenuto conto del grado di coerenza rispetto a quanto previsto dall'art. 5, comma 1. 2. Nel caso in cui le somme indicate negli articoli 9 e 15 della legge risultino insufficienti per il finanziamento dei progetti, in sede di ripartizione dei fondi i finanziamenti vengono ridotti proporzionalmente. 3. Al fine di evitare che la riduzione, prevista nel comma precedente, apporti riduzioni generalizzate, il Dipartimento per gli affari regionali puo' individuare tetti di spesa massima per ciascun progetto, nell'ambito di categorie omogenee di interventi, anche tenendo conto delle priorita' indicate nell'art. 2 comma 2 e dagli enti richiedenti il finanziamento. 4. Gli enti beneficiari che sono risultati totalmente e ingiustificatamente inadempienti nella realizzazione del progetto finanziato, in base agli esiti delle ultime due rendicontazioni concluse, sono esclusi dalle successive ripartizioni in correlazione a ciascun anno di documentata inerzia.
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| Art. 5 Ulteriori aspetti procedurali
1. Ai fini del migliore coordinamento delle iniziative i progetti di cui agli articoli 1 e 2 sono definiti tenendo conto anche dei programmi e dei piani delle regioni e delle province autonome nonche' degli enti locali. 2. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2003, n. 60 il presente decreto ha efficacia fino al 31 dicembre 2016. 3. Il decreto di riparto dei fondi di cui all'art. 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, e' adottato previo parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
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| Art. 6 Delimitazioni territoriali
1. Ai fini di dare completa ed effettiva attuazione all'art. 3, comma 1, della legge n. 482 del 1999 e all'art. 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, i consigli provinciali tenuti a pronunciarsi sulle richieste di delimitazione dell'ambito territoriale, inoltrate dai soggetti legittimati, tengono conto nella valutazione della richiesta, dandone adeguata motivazione, della sussistenza di elementi oggettivi idonei a comprovare: a) l'appartenenza della lingua parlata al novero di quelle ammesse alla tutela della legge 482 del 1999 (criterio della storicita' della lingua); b) l'uso della lingua ammessa a tutela quale modo di esprimersi dei componenti della minoranza linguistica; c) l'effettivo radicamento storico inteso come continuita' nei secoli dello stanziamento della minoranza linguistica tutelata sul territorio (criterio del radicamento storico). 2. A tale scopo si puo' fare riferimento a documenti storici conservati negli archivi pubblici o privati ovvero a elementi della toponomastica, o alla presenza continua nell'anagrafe di nomi e cognomi propri della minoranza linguistica che, nel complesso, attestino la presenza storica e continua nel territorio della minoranza. 3. Le delibere di delimitazione sono comunicate alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 ottobre 2013
Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali Delrio
Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2013 Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 9, foglio n. 235
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