Gazzetta n. 24 del 30 gennaio 2014 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 16 gennaio 2014 |
Classificazione della spesa delle universita' per missioni e programmi. (Decreto n. 21). |
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IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visti gli articoli 33, 76 e 87 della Costituzione; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, "Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica"; Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, "Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario" e, in particolare, l'articolo 5, comma 1, lettera b), primo periodo, e l'articolo 5, comma 4, lettera a); Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, "Legge di contabilita' e finanza pubblica" e, in particolare, l'art. 2, comma 2, lettera c); Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, "Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili"; Visto l'art. 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18 "Introduzione della contabilita' economico patrimoniale, della contabilita' analitica e del bilancio unico nelle universita' in attuazione dell'articolo 5 comma 1 lettera b) e dell'articolo 5 comma 4 lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240"; Visto il DPCM del 12 dicembre 2012 concernente "Definizione delle linee guida generali per l'individuazione delle Missioni delle Amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 91". Vista la classificazione internazionale della spesa pubblica per funzione (COFOG) secondo il Sistema europeo dei conti SEC95; Visto il parere della CRUI reso in data 10 dicembre 2012; Ritenuto necessario definire missioni e programmi che, tenendo conto delle necessarie specificita' del sistema universitario, siano coerenti con la classificazione funzionale individuata dai regolamenti comunitari in materia di contabilita' nazionale e relativi conti satellite; Ritenuto necessario fornire principi generali di classificazione delle spese per missioni e programmi e criteri specifici di classificazione delle spese destinate congiuntamente a diversi programmi; Ritenuto necessario avviare tempestivamente una fase sperimentale nella quale verificare gli effetti dell'applicazione del presente decreto; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Decreta:
Art. 1 Ambito di applicazione
1. Le universita' considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di seguito universita', sono tenute alla classificazione delle spese per missioni e programmi con le modalita' definite dal presente decreto. 2. Le disposizioni del presente decreto si applicano sperimentalmente per l'esercizio finanziario 2014 e restano, comunque, in vigore sino all'emanazione di un successivo decreto integrativo e correttivo, coerente al piano dei conti di cui all'articolo 6 decreto interministeriale MIUR-MEF "Principi contabili e schemi di bilancio in contabilita' economico-patrimoniale per le universita'".
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| Art. 2 Missioni e Programmi
1. Le spese delle universita' sono classificate sulla base delle seguenti missioni e programmi, per i quali e' individuata la corrispondenza con la classificazione COFOG di II livello, in coerenza con le disposizioni previste dall'articolo 13, decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, "Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili":
Parte di provvedimento in formato grafico
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| Art. 3 Principi di classificazione
1. A ciascun programma sono imputate tutte le spese che, sulla base del piano dei conti e dei criteri generali di cui all'articolo 4, risultano direttamente riconducibili allo stesso. 2. Le spese destinate congiuntamente a diversi programmi sono imputate ad ogni singolo programma attraverso i sistemi e le procedure di contabilita' analitica, sulla base dei criteri specifici di classificazione di cui all'articolo 5.
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| Art. 4 Criteri generali di classificazione
1. Al programma "Sistema universitario e formazione post-universitaria" sono imputate le spese relative a: a) incarichi di insegnamento e docenza a contratto, compensi aggiuntivi al personale di ruolo per attivita' didattica, ivi inclusi i compensi previsti dall'articolo 6, comma 4, legge 30 dicembre 2010, n. 240, contratti con professori esterni finalizzati allo svolgimento dell'attivita' didattica stipulati ai sensi dell'articolo 23, commi 1 e 2, legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonche' le spese relative ai collaboratori ed esperti linguistici, comprensive dei relativi oneri, ivi incluse le spese per i lettori di scambio di cui all'articolo 26, legge 30 dicembre 2010, n. 240; b) borse di studio di qualsiasi tipologia, ad esclusione di quelle di cui al successivo comma 3, ivi incluse borse perfezionamento all'estero, borse per collaborazione part-time, nonche' contratti di formazione per i medici specializzandi; c) altri interventi finanziari destinati agli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi. 2. Al programma "Diritto allo studio nell'istruzione universitaria" sono imputate le spese sostenute dalle universita' alle quali, in forza di legge nazionale o regionale, e' stata trasferita la competenza per la realizzazione di strumenti e servizi per il diritto allo studio universitario, le spese per il sostegno alle attivita' di trasporto, fornitura di vitto e alloggio e altri servizi ausiliari destinati principalmente agli studenti, nonche' le spese relative all'acquisto, manutenzione di immobili destinati a residenze universitarie, ivi incluse le relative utenze. 3. Al programma "Ricerca scientifica e tecnologica di base" sono imputate le spese relative a lavori sperimentali o teorici intrapresi principalmente per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti dei fenomeni e dei fatti osservabili, non finalizzati ad una specifica applicazione o utilizzazione, ivi incluse le spese relative a borse di dottorato e post dottorato, comprensive dei finanziamenti alla mobilita', e le spese per assegni di ricerca interamente a carico del bilancio dell'ateneo. 4. Al programma "Ricerca scientifica e tecnologica applicata" sono imputate le spese relative a lavori originali intrapresi al fine di acquisire nuove conoscenze e finalizzati principalmente ad una pratica e specifica applicazione. In particolare, confluiscono in tale programma tutte le spese per ricerca scientifica e tecnologica applicata dell'area medica, corrispondenti alla classificazione COFOG di II livello "R & S per la sanita'", e tutte le spese relative ad altre aree di ricerca ivi incluse quelle relative a personale a tempo determinato impegnato in specifici progetti, che corrispondono alla classificazione COFOG di II livello "R & S per gli affari economici". Al programma "Ricerca scientifica e tecnologica applicata" sono imputate anche le spese sostenute per attivita' conto terzi di ricerca, di consulenza e su convenzioni di ricerca, incluse le spese per la retribuzione del personale di ruolo. 5. Al programma "Indirizzo politico" sono imputate le spese relative alle indennita' di carica, i gettoni e i compensi per la partecipazione agli organi di governo e tutte le altre spese direttamente correlate. 6. Al programma "Fondi da assegnare" sono imputate, in sede di previsione, le eventuali spese relative a fondi che sono destinati a finalita' non riconducibili a specifici programmi e che saranno indicati successivamente in quanto l'attribuzione e' demandata ad atti e provvedimenti che saranno adottati in corso di gestione. 7. Al programma "Servizi e affari generali per le amministrazioni" sono imputate le spese per lo svolgimento di attivita' strumentali volte a garantire il funzionamento generale degli atenei non attribuibili in maniera puntuale ad altri specifici programmi.
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| Art. 5 Criteri specifici di classificazione
1. Le spese per assegni fissi dei professori, comprensive dei relativi oneri, sono da imputare al programma "Sistema universitario e formazione post universitaria" ed al programma "Ricerca scientifica e tecnologica di base", tenendo conto dell'effettivo impegno, in coerenza a quanto previsto dall'articolo 6, commi 1 e 2, legge 30 dicembre 2010, n. 240. 2. Le spese per assegni fissi dei ricercatori, comprensive dei relativi oneri, sono da imputare al programma "Sistema universitario e formazione post universitaria"ed al programma "Ricerca scientifica e tecnologica di base", tenendo conto dell'effettivo impegno, in coerenza a quanto previsto dagli articoli 6, commi 1, 3 e 4, e 24, legge 30 dicembre 2010, n. 240. 3. Le spese per assegni fissi dei professori che prestano attivita' in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale, comprensive dei relativi oneri, sono da imputare ai programmi "Sistema universitario e formazione post universitaria", "Ricerca scientifica e tecnologica di base" e "Assistenza in materia sanitaria", tenendo conto dell'effettivo impegno, in coerenza con le disposizioni dell'articolo 6, commi 1 e 2, legge 30 dicembre 2010, n. 240. 4. Le spese per assegni fissi dei ricercatori che prestano attivita' in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale, comprensive dei relativi oneri, sono da imputare ai programmi "Sistema universitario e formazione post universitaria", "Ricerca scientifica e tecnologica di base" e "Assistenza in materia sanitaria" tenendo conto dell'effettivo impegno, in coerenza con le disposizioni degli articoli 6, commi 1, 3 e 4, e 24, legge 30 dicembre 2010, n. 240. 5. Le spese per assegni fissi dei professori che prestano assistenza in materia veterinaria, comprensive dei relativi oneri, sono da imputare ai programmi "Sistema universitario e formazione post universitaria", "Ricerca scientifica e tecnologica di base" e "Assistenza in materia veterinaria", tenendo conto dell'effettivo impegno, in coerenza con le disposizioni dell'articolo 6, commi 1 e 2, legge 30 dicembre 2010, n. 240. 6. Le spese per assegni fissi dei ricercatori che prestano assistenza in materia veterinaria, comprensive dei relativi oneri, sono da imputare ai programmi "Sistema universitario e formazione post universitaria", "Ricerca scientifica e tecnologica di base" e "Assistenza in materia veterinaria", tenendo conto dell'effettivo impegno, in coerenza con le disposizioni degli articoli 6, commi 1, 3 e 4, e 24, legge 30 dicembre 2010, n. 240. 7. Le spese per il direttore generale, comprensive dei relativi oneri e del trattamento accessorio, nonche' le spese relative a missioni, formazione e mensa, sono imputate al programma "Servizi e affari generali per le amministrazioni". 8. Le spese per il personale dirigente e tecnico-amministrativo, anche a tempo determinato, comprensive dei relativi oneri e del trattamento accessorio, nonche' le spese relative a missioni e formazione, sono imputate ai singoli programmi tenendo conto dell'attivita' svolta presso le strutture di afferenza. Pertanto, a titolo esemplificativo, le spese per il personale tecnico-amministrativo afferente ai dipartimenti sono imputate, in relazione all'effettiva attivita' svolta, al programma "Ricerca scientifica e tecnologica di base" e/o "Sistema universitario e formazione post universitaria". Le spese per il personale dirigente e tecnico-amministrativo, anche a tempo determinato, che presta servizio presso strutture dell'amministrazione, comprensive dei relativi oneri e del trattamento accessorio, nonche' le spese relative a missioni e formazione, qualora non siano direttamente correlate ai singoli programmi, sono imputate al programma "Servizi e affari generali per le amministrazioni". Con lo stesso criterio vano imputati i costi di stage e tirocini formativi a supporto dell'attivita' dell'ateneo, nonche' i costi di collaborazione e consulenze tecniche, informatiche e gestionali. 9. Le spese relative all'acquisto e alla manutenzione immobili, le quote di capitale ed interessi dei mutui, nonche' le relative utenze, sono imputate a ciascun programma, sulla base della destinazione d'uso, tenendo conto della suddivisione degli spazi e degli apparati. 10. Le spese relative all'acquisizione dei servizi, all'acquisto attrezzature, macchinari, materiale di consumo e laboratorio o similari, sono imputate a ciascun programma tenendo conto della destinazione d'uso. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 gennaio 2014
Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Carrozza Il Ministro dell'economia e delle finanze Saccomanni
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