Gazzetta n. 23 del 29 gennaio 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 10 gennaio 2014
Attuazione delle disposizioni di cui al comma 9, dell'articolo 38, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la determinazione del livello di reddito equivalente, per ciascun paese straniero, al reddito di cui all'articolo 38, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.


IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto, l'art. 1, comma 20, del decreto legge n. 181 del 18 maggio 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 17 luglio 2006, con il quale le competenze del Ministro per gli italiani nel mondo sono state attribuite al Ministero degli affari esteri;
Visto l'art. 1, comma 2 della legge n. 172 del 13 novembre 2009, recante l'istituzione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
Visto il Decreto Interministeriale del 26 maggio 2011 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri, riguardante l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9, art. 38 della legge 289 del 27 dicembre 2002, al quale sono stati allegati i coefficienti di conversione ed i tassi di cambio aggiornati al 2008;
Vista la nota tecnica datata 2 ottobre 2013 con la quale sono stati trasmessi dall'Istituto nazionale di statistica i dati relativi ai coefficienti di conversione dei prezzi e tasso di cambio aggiornati all'anno 2011;
Tenuto conto della necessita' di utilizzare i coefficienti aggiornati al 2011 per il calcolo del livello di reddito equivalente, con decorrenza 1° gennaio 2011;
Tenuto conto delle risultanze della Conferenza dei servizi convocata ai sensi dell'ars. 14 della legge del 7 agosto 1990, n. 241, modificato dalla legge 15 del 11 febbraio 2005, svoltasi in data 29 ottobre 2013 e 8 novembre 2013;
Considerato che il comma 9 del summenzionato art. 38, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, prevede che l'importo della maggiorazione sociale, nella parametrazione tra l'importo di 516,46 euro, riferito all'anno 2002, con i! costo della vita nel paese di residenza, non possa comunque essere di importo inferiore a 123,77 euro mensili per tredici mensilita', pari alla differenza tra il predetto importo di 516,46 euro e l'importo del trattamento minimo riferito al medesimo anno 2002;
Considerata la necessita' di dover procedere alla rideterminazione del livello di reddito equivalente, per ciascun paese straniero, all'importo previsto dall'art. 5, comma del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127;

Decreta:

Art. 1

A decorrere dall'anno 2011, per la determinazione dell'aumento della maggiorazione sociale, di cui all'art. 38, comma 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il livello di reddito equivalente, per ciascun paese,e' stabilito nella misura risultante dal prodotto del reddito di cui all'art. 5, comma 5, del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, rivalutato, per gli anni successivi, in base alla citata legge n.127 del 2007, per i coefficienti indicati per ciascun paese nella unita tabella, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Per i Paesi ove i suddetti coefficienti non sono riportati, il valore di riferimento e' quello indicato dalla tabella relativa al 2008, allegata al decreto interministeriale del 26 maggio 2011, non risultando disponibili dati piu' recenti.
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

In ogni caso l'importo della maggiorazione sociale non puo' concorrere a determinare un reddito proprio superiore, per l'anno 2011, a 604,79 giuro mensili per tredici mensilita', rivalutati, per gli anni successivi, in base all'articolo 5, comma 5, del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n.127, ne', puo', comunque, essere di importo inferiore alla differenza tra il predetto importo reddituale e l'importo del trattamento minimo INPS.
 
Art. 3

Il presente decreto, che sostituisce il decreto intenninisteriale di pari oggetto del 26 maggio 2011, entra in vigore dal mese successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Roma, 10 gennaio 2014

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Giovannini
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Saccomanni
Il Ministro degli affari esteri
Bonino

 
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