Gazzetta n. 23 del 29 gennaio 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 4 dicembre 2013
Modifiche all'art. 8 del decreto 29 luglio 2013, recante i termini e le modalita' di presentazione delle domande di agevolazione in favore di programmi di investimento innovativi nelle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive modificazioni e integrazioni, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico puo' istituire, con proprio decreto, specifici regimi di aiuto in conformita' alla normativa comunitaria;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 278 del 28 novembre 2009, che prevede, in applicazione del citato articolo 1, comma 845, della legge n. 296 del 2006, i criteri, le condizioni e le modalita' di concessione di agevolazioni per la realizzazione di investimenti produttivi, riguardanti le aree tecnologiche individuate dall'articolo 1, comma 842 della predetta legge n. 296 del 2006 e per interventi ad esse connessi e collegati e, in particolare, per gli investimenti finalizzati al perseguimento di specifici obiettivi di innovazione, miglioramento competitivo e tutela ambientale;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 luglio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 236 dell'8 ottobre 2013, recante modalita' per la concessione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento innovativi da realizzare nei territori delle Regioni dell'obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia);
Visto, in particolare, l'articolo 8, comma 5, del predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 luglio 2013 che prevede, tra l'altro, che in caso di insufficienza delle risorse disponibili, le domande presentate nell'ultimo giorno utile e istruite con esito positivo sono ammesse alle agevolazioni in misura parziale, commisurata ai rispettivi costi ritenuti agevolabili;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Considerata l'esigenza di garantire che i programmi di investimento agevolati, compresi quelli presentati nell'ultimo giorno in cui sono disponibili risorse finanziarie, ottengano una adeguata copertura finanziaria;
Ritenuto, pertanto, opportuno individuare dei criteri di merito qualitativo dei programmi presentati nell'ultimo giorno in cui sono disponibili risorse finanziarie;
Considerato che le agevolazioni previste dal predetto decreto 29 luglio 2013 sono concesse nella forma della sovvenzione rimborsabile a fronte della quale non e' richiesta alcuna garanzia reale o personale da parte delle imprese beneficiarie, e che, pertanto, i criteri di selezione qualitativa devono essere collegati alle capacita' finanziarie delle imprese proponenti;
Ritenuto necessario per le motivazioni sopra indicate apportare le conseguenti modifiche al piu' volte citato decreto 29 luglio 2013;

Decreta:

Art. 1

1. L'articolo 8 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 luglio 2013 di cui alle premesse e' modificato come segue:
a) al comma 3, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa ai dati degli ultimi 2 esercizi contabili chiusi alla data di presentazione della domanda di agevolazione, utili per il calcolo della capacita' di rimborso di cui all'articolo 9 e degli indicatori relativi ai criteri di cui al comma 8 del presente articolo. Tale dichiarazione e' rilasciata, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante dell'impresa richiedente o da un suo procuratore speciale ed e' controfirmata dal presidente del Collegio sindacale o in mancanza da un professionista iscritto nell'albo dei revisori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale;";
b) al comma 5, sono soppresse le parole: "In caso di insufficienza delle risorse disponibili, le domande presentate nell'ultimo giorno utile e istruite con esito positivo sono ammesse alle agevolazioni in misura parziale, commisurata ai rispettivi costi ritenuti agevolabili.";
c) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: "5-bis. Qualora le risorse residue non consentano l'accoglimento integrale delle domande presentate nello stesso giorno, le predette domande sono ammesse all'istruttoria in base alla posizione assunta nell'ambito di una specifica graduatoria di merito, fino a esaurimento, anche in considerazione delle riserve di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, delle stesse risorse finanziarie. La graduatoria e' formata in ordine decrescente sulla base del punteggio attribuito a ciascun programma in relazione al criterio di cui al comma 8, lettera a). In caso di parita' di punteggio tra piu' programmi, prevale il programma con il minor costo presentato.";
d) al comma 7, primo periodo, dopo le parole: "Il Ministero procede," sono inserite le seguenti: "fermo restando quanto previsto al comma 5-bis,".
2. Resta confermato tutto quanto disposto dal decreto di cui al comma 1 non espressamente modificato dal presente decreto.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2013

Il Ministro: Zanonato

Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2014 Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, foglio n. 145
 
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