Gazzetta n. 23 del 29 gennaio 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 31 ottobre 2013
Misure di emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) ed Epitrix tuberis (Gentner).


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita', e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, come modificato dal decreto legislativo 9 aprile 2012, n. 84, relativo all'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e successive modificazioni;
Vista la decisione di esecuzione 2012/270/UE della Commissione, del 16 maggio 2012, relativa alle misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) ed Epitrix tuberis (Gentner);
Considerata la necessita' di dare attuazione alla decisione di esecuzione 2012/270/UE della Commissione, ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo n. 214/2005;
Acquisito il parere del Comitato Fitosanitario Nazionale, di cui all'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, espresso nella seduta del 12 e 13 marzo 2013;
Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta dell'11 luglio 2013;

Decreta:

Art. 1

Divieti riguardanti Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris
(Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) ed Epitrix tuberis (Gentner)

Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) ed Epitrix tuberis (Gentner), in seguito «gli organismi specificati», non devono essere introdotti o diffusi nel territorio della Repubblica italiana.
 
Allegato II

ZONE DELIMITATE E MISURE DI CUI ALL'ART. 5
SEZIONE 1
Definizione delle zone delimitate

1) Le zone delimitate sono costituite da:
a) una zona infestata che comprenda come minimo i campi in cui e' stata confermata la presenza di un organismo specificato nonche' quelli in cui sono stati coltivati tuberi di patate infestati; e
b) una zona tampone che si estenda almeno 100 m oltre i confini della zona infestata. Laddove una parte di un campo rientri in tale estensione, l'intero campo entrera' a far parte della «zona tampone».
2) Nei casi in cui diverse «zone tampone» si sovrappongano o siano geograficamente prossime, occorrera' definire una zona delimitata che includa la superficie delle zone delimitate in questione e le aree comprese tra di esse.
3) Per definire le zone infestate e le «zone tampone» i Servizi fitosanitari regionali dovranno, sulla base di fondati principi scientifici, considerare i seguenti elementi: la biologia degli organismi specificati, il livello di infestazione, la distribuzione delle piante ospiti, le prove di insediamento degli organismi specificati, la capacita' di diffusione spontanea degli organismi specificati.
4) Se la presenza di un organismo specificato e' confermata al di fuori della zona infestata, i confini della zona infestata e della «zona tampone» andranno modificati di conseguenza.
5) Qualora in base alle indagini di cui all'art. 4, comma 1, l'organismo specificato non venga rilevato per un periodo di due anni in una zona delimitata, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio dovra' confermare che tale organismo non e' piu' presente nella suddetta zona e che la stessa non e' piu' una zona delimitata. Sara' tenuto a informare il Servizio fitosanitario centrale.

SEZIONE 2

Misure nelle zone delimitate di cui all'art. 5, comma 1, secondo
comma

Le misure adottate dai Servizi fitosanitari regionali nelle zone delimitate devono includere almeno quanto segue:
1) misure volte all'eradicazione o al contenimento degli organismi specificati, compresi trattamenti e disinfestazioni, nonche' il divieto, all'occorrenza, di piantare piante ospiti;
2) monitoraggio intensivo della presenza degli organismi specificati mediante idonee indagini;
3) sorveglianza della circolazione dei tuberi di patate al di fuori delle zone delimitate.
 
Allegato I

SEZIONE 1
Prescrizioni specifiche relative all'introduzione nell'unione

1) Fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 214/2005, i tuberi di patate originari di paesi terzi nei quali uno o piu' degli organismi specificati siano notoriamente presenti devono essere accompagnati da un certificato fitosanitario, di cui all'art. 36, comma 1, lettera d) del suddetto decreto («il certificato»), che include, nella rubrica «dichiarazioni supplementari», l'informazione di cui ai punti 2 e 3;
2) Il certificato deve includere le informazioni di cui alla lettera a) oppure quelle di cui alla lettera b):
a) i tuberi di patate sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali ha riconosciuto indenne da organismi nocivi conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;
b) i tuberi di patate sono stati sottoposti a lavaggio o spazzolatura in modo che la terra residua non sia superiore allo 0,1 %, oppure a un trattamento equivalente specifico volto a ottenere lo stesso risultato, rimuovendo gli organismi specificati e garantendo l'assenza del rischio di diffusione.
3) Il certificato deve riportare quanto segue:
a) deve attestare che, nel corso di un'ispezione ufficiale effettuata immediatamente prima dell'esportazione, i tuberi di patate sono risultati indenni dagli organismi specificati, privi di qualsiasi sintomo della loro presenza e contenenti non piu' dello 0,1 % di terra;
b) deve attestare che il materiale d'imballaggio contenente i tuberi di patate destinati all'importazione e' pulito.
4) Qualora venga fornita l'informazione di cui alla lettera a), comma 2, il nome della zona indenne da organismi nocivi deve essere indicato alla rubrica «Luogo d'origine».
5) I tuberi di patate introdotti nella Repubblica italiana conformemente ai paragrafi da 1 a 4 devono essere ispezionati ai punti d'entrata o presso il luogo di destinazione stabilito a norma del decreto ministeriale 16 ottobre 2006 al fine di confermarne la conformita' alle prescrizioni di cui ai paragrafi da 1 a 4.

SEZIONE 2
Condizioni per la circolazione

1) I tuberi di patate originari di zone delimitate all'interno dell'Unione possono essere trasportati da tali aree verso zone non delimitate all'interno dell'Unione solo se accompagnati da un passaporto fitosanitario redatto e rilasciato conformemente al decreto legislativo n. 214/2005 alla direttiva 92/105/CEE della Commissione e se soddisfano le condizioni di cui al comma 2.
2) I tuberi di patate devono soddisfare i seguenti requisiti:
a) i tuberi di patate sono stati coltivati in un luogo di produzione o da un produttore registrato, oppure trasferiti da un magazzino o centro di spedizione registrato, conformemente a quanto disposto dal decreto legislativo n. 214/2005;
b) i tuberi di patate sono stati sottoposti a lavaggio o spazzolatura in modo che la terra residua non sia superiore allo 0,1 %, oppure a un trattamento equivalente specifico volto a ottenere lo stesso risultato, rimuovendo gli organismi specificati e garantendo l'assenza del rischio di diffusione; e
c) il materiale d'imballaggio utilizzato per la circolazione dei tuberi e' pulito.
3) I tuberi di patate introdotti nell'Unione a norma della sezione 1 da paesi terzi in cui gli organismi specificati sono notoriamente presenti possono circolare all'interno dell'Unione solo se accompagnati dal passaporto fitosanitario di cui al comma 1.
 
Art. 2
Introduzione di tuberi di patate nella Repubblica italiana

1. I tuberi di Solanum tuberosum L., compresi quelli destinati alla piantagione, in seguito «tuberi di patate», originari di paesi terzi nei quali sia nota la presenza di uno o piu' degli organismi specificati, possono essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana solo se conformi alle prescrizioni specifiche per l'importazione di cui all'allegato I, sezione 1, comma 1.
2. Al loro ingresso nella Repubblica italiana i tuberi di patate sono ispezionati dal Servizio fitosanitario regionale competente per il punto di entrata, conformemente all'allegato I, sezione 1, comma 5.
 
Art. 3
Circolazione di tuberi di patate all'interno dell'Unione

1. I tuberi di patate originari delle zone delimitate all'interno dell'Unione conformemente all'art. 5 possono circolare all'interno dell'Unione solo se soddisfano le condizioni previste nell'allegato I, sezione 2, comma 1.
2. I tuberi di patate introdotti nell'Unione a norma dell'art. 2 da Paesi terzi in cui sia nota la presenza di uno o piu' degli organismi specificati, possono essere fatti circolare all'interno dell'Unione solo se soddisfano le condizioni previste nell'allegato I, sezione 2, comma 3.
 
Art. 4
Indagini e notifiche degli organismi specificati

1. I Servizi fitosanitari regionali effettuano, nei territori di propria competenza, indagini ufficiali annuali per verificare la presenza degli organismi specificati nei tuberi di patate, compresi i campi destinati alla coltivazione di tuberi di patate e, ove opportuno, in altre piante ospiti.
I Servizi fitosanitari regionali notificano i risultati di tali indagini al Servizio fitosanitario centrale entro il 31 marzo di ogni anno utilizzando lo schema fornito dal Servizio fitosanitario centrale.
2. Chiunque sospetti o accerti la presenza dell'organismo specificato e' obbligato a darne immediata comunicazione al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, a norma dell'art. 8 del decreto legislativo n. 214/2005.
 
Art. 5
Zone delimitate e misure da adottare in tali zone

1. Qualora un Servizio fitosanitario regionale, a seguito delle indagini di cui all'art. 4, comma 1, o in base ad altre prove, confermi la presenza di un organismo specificato in una parte del territorio di competenza, esso delimita immediatamente un'area corrispondente alla zona infestata e a una «zona tampone», conformemente all'allegato II, sezione 1. All'interno della zona delimita adotta le misure di cui all'allegato II, sezione 2.
2. Laddove un Servizio fitosanitario regionale adotti le misure di cui al comma 1, notifica immediatamente al Servizio fitosanitario centrale l'elenco delle zone delimitate e fornisce informazioni circa la loro delimitazione, allegando mappe che ne illustrino la posizione nonche' una descrizione delle misure adottate nelle suddette aree.
 
Art. 6
Applicazione

Il presente decreto si applica fino al 30 settembre 2014.
Il presente decreto ministeriale sara' inviato all'organo di controllo per la registrazione ed entrera' in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2013

Il Ministro: De Girolamo

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2013 Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF, registro n. 11, foglio n. 154
 
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