Gazzetta n. 22 del 28 gennaio 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 27 dicembre 2013
Approvazione del Piano di emergenza aggiornato del sistema nazionale del gas naturale riportato nell'allegato A, comprensivo di tutti gli aggiornamenti precedentemente intervenuti.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 8, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modifiche ed integrazioni, che stabilisce che con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministero dello sviluppo economico, di seguito: il Ministero) sono stabilite regole per il dispacciamento in condizioni d'emergenza e definiti gli obblighi di sicurezza del sistema nazionale del gas naturale;
Visto l'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che stabilisce che il Ministero provvede alla sicurezza, all'economicita' e alla programmazione del sistema nazionale del gas, anche mediante specifici indirizzi con la finalita' di salvaguardare la continuita' e la sicurezza degli approvvigionamenti e di ridurre la vulnerabilita' del sistema nazionale del gas;
Visto l'art. 28, comma 3, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che stabilisce che il Ministero, in caso di crisi del mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettivita' puo' adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia;
Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, e in particolare l'art. 1, comma 1, che stabilisce che il Ministro dello sviluppo economico emana atti di indirizzo e adotta gli opportuni provvedimenti al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti per il sistema del gas naturale e dell'energia elettrica, anche in funzione delle misure per far fronte ai picchi della domanda e alle carenze delle forniture di uno o piu' fornitori;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 15 febbraio 2013 recante norme per l'allocazione e l'erogazione dei volumi di gas naturale presenti nel sistema nazionale degli stoccaggi ed in particolare l'allegato 1 al medesimo decreto che prevede l'introduzione di soglie massime mensili di erogazione dagli stoccaggi per il periodo invernale;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 aprile 2013 che introduce il piano di emergenza per fronteggiare eventi sfavorevoli per il sistema del gas naturale, adottato ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, in conformita' con le disposizioni dell'art. 10 del regolamento (UE) n. 994/2010;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 13 settembre 2013 che introduce la possibilita' di attuare il servizio di «peak shaving» da parte dei gestori dei terminali di rigassificazione per il sistema nazionale del gas naturale modificando il citato piano di emergenza;
Considerata la necessita' di aggiornare il piano di emergenza di cui sopra al fine di tener conto dell'applicazione del citato decreto ministeriale del 15 febbraio 2013;
Considerato altresi' il sottoutilizzo, allo stato attuale, dei terminali di rigassificazione di GNL Italia (Panigaglia), di Adriatic LNG (al largo della costa veneta) e OLT (al largo della costa toscana), tale da rendere possibile l'utilizzo di piu' infrastrutture di rigassificazione anche per fronteggiare possibili eventi sfavorevoli per il sistema del gas;
Tenuto conto che, nella riunione del 25 novembre 2013, il Comitato tecnico per l'emergenza e il monitoraggio del sistema del gas si e' espresso in maniera favorevole in merito (i) all'esigenza di aggiornamento del precedentemente citato piano di emergenza in modo da renderlo congruente con quanto disposto dal decreto ministeriale del 15 febbraio 2013, di cui sopra, per l'allocazione e l'erogazione dei volumi di gas naturale presenti nel sistema nazionale degli stoccaggi e (ii) alla necessita' di regolamentare la partecipazione concomitante di piu' terminali al servizio di «peak shaving» di cui al decreto del 13 settembre 2013;
Ritenuto di dover conseguentemente modificare il piano di emergenza di cui all'allegato 2 al decreto del 19 aprile 2013, emanato ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 93 del 2011, in conformita' con le disposizioni dell'art. 10 del regolamento (UE) n. 994 del 2010, relativamente ai seguenti paragrafi:
2, «Livelli di crisi»;
2.1, «Livello di preallarme (early warning)», terzo punto relativo al meccanismo di attivazione;
2.2, «Livello di allarme (alert)»;
2.3, «Livello di emergenza (emergency)»;
4.1, «Obblighi informativi», sezione riguardante «Adempimenti informativi relativi a clienti finali»;
4.1, «Obblighi informativi», sezione riguardante «Informazioni fornite dall'impresa maggiore di trasporto»;
4.2.1, «Livello di preallarme», sezione riguardante le possibili misure di mercato adottate dagli Utenti;
4.2.2, «Livello di allarme», sezione riguardante le possibili misure di mercato adottate dagli Utenti;
4.2.3, «Livello di emergenza», sezione «Attivazione di misure non di mercato», lettere B e H;

Decreta:

Art. 1
Approvazione del piano di emergenza

1. E' approvato il piano di emergenza in allegato A al presente decreto nella versione aggiornata e coordinata, anche rispetto alla precedente modifica di cui al decreto del 13 settembre 2013.
2. Il presente decreto e' notificato dal Ministero ai soggetti che gestiscono infrastrutture di trasporto, stoccaggio e rigassificazione di GNL facenti parte del sistema nazionale del gas naturale.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico.
Roma, 27 dicembre 2013

Il Ministro: Zanonato
 
Allegato A

Parte di provvedimento in formato grafico

1. Definizioni.
Autorita' competente: Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Dipartimento per l'energia del Ministero dello sviluppo economico.
Autorita' di regolazione: Autorita' per l'energia elettrica e il gas.
Clienti protetti: utenze collegate alle reti di distribuzione o di trasporto del gas di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2, comma 1) del regolamento, come individuati dall'art. 22 del decreto legislativo n. 164 del 2000, come modificato dall'art. 7 del decreto legislativo n. 93 del 2011.
Comitato: Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema del gas, istituito ai sensi dell'art. 8 del decreto ministeriale 26 settembre 2001.
Crisi: si intende una situazione di criticita' del sistema gas tale da attivare uno o piu' livelli (preallarme, allarme ed emergenza) definiti nel regolamento, nonche' nel presente piano di emergenza.
Gruppo di coordinamento del gas (GCG): Gas Coordination Group di cui all'art. 12 del regolamento come definito di seguito.
Impresa maggiore di trasporto: la societa' «Snam Rete Gas S.p.a.».
Impresa maggiore di stoccaggio: la societa' «Stogit S.p.a.».
Ministero: Ministero dello sviluppo economico.
Produttore di energia elettrica: persona fisica o giuridica che produce energia elettrica indipendentemente dalla proprieta' dell'impianto di generazione.
Regolamento: il regolamento (UE) n. 994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio recante del 20 ottobre 2010 concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas.
Soggetto mandatario: soggetto che rappresenta, con mandato irrevocabile, un raggruppamento volontario e temporaneo di clienti finali, responsabile ai fini del contenimento dei consumi di gas.
Stoccaggio strategico: riserva, determinata ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 164 del 2000, come modificato dall'art. 27 del decreto legislativo n. 93 del 2011, che ha la finalita' di contribuire a mantenere piu' a lungo possibile le punte erogative giornaliere del complesso degli stoccaggi di modulazione e., nel caso di una grave e perdurante carenza di approvvigionamenti che esaurisca lo stoccaggio di modulazione, possa essere utilizzata per l' erogazione dei volumi per continuare a garantire l'approvvigionamento del sistema.
TERNA: la societa' «TERNA S.p.a.» cui fa capo l'attivita' di dispacciamento dell'energia elettrica, in conformita' a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004 in tema di unificazione della proprieta' e della gestione della rete nazionale di trasmissione.
Utenti: utenti del sistema di trasporto gas.
Ove non diversamente definiti nel presente articolo, gli ulteriori termini indicati in maiuscolo nel presente piano di emergenza fanno riferimento alle definizioni previste dai decreti legislativi n. 164 del 2000 e n. 93 del 2011, e dai codici di rete, di stoccaggio e di rigassificazione approvati dall'autorita' di regolazione. 2. Livelli di crisi.
Il piano di emergenza si fonda sui livelli di crisi stabiliti dal regolamento. Ai fini dell'applicazione nel sistema gas italiano, i livelli di crisi sono definiti come segue, anche tenuto conto della capacita' di erogazione contrattuale dal sistema nazionale degli stoccaggi determinata sulla base dell'allegato 1 al decreto ministeriale del 15 febbraio 2013. La suddetta capacita' di erogazione contrattuale e' stata determinata in modo da garantire la massima disponibilita' di prestazione nei mesi di gennaio e febbraio di ogni anno ai sensi dell'art. 2, comma 1 del medesimo decreto, aggiornata sulla base dei fattori di adeguamento di cui all'art. 3, comma 6 della deliberazione 75/2013/R/gas dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ed eventualmente incrementata della capacita' di erogazione aggiuntiva di cui alla deliberazione 353/2013/R/gas.
2.1. Livello di preallarme (early warning).
Il livello di preallarme sussiste quando esistono informazioni concrete, serie ed affidabili secondo le quali puo' verificarsi un evento che potrebbe deteriorare significativamente la situazione dell'approvvigionamento e che potrebbe far scattare il livello di allarme o il livello di emergenza.
Il meccanismo di attivazione consiste nel verificarsi di una tra le seguenti condizioni:
il verificarsi di eventi che determinano una riduzione significativa delle importazioni, in assenza di informazioni concrete, serie e affidabili sul ritorno in tempi brevi ad una situazione di normalita';
la previsione di una domanda totale giornaliera di gas eccezionalmente elevata osservata statisticamente una volta ogni vent'anni in Italia, o di eventi climatici sfavorevoli di eccezionale ampiezza geografica in grado di deteriorare significativamente la situazione degli approvvigionamenti dall'estero;
il raggiungimento consuntivato anche per un solo giorno di un volume giornaliero erogato da stoccaggio pari al 90% della capacita' di erogazione giornaliera conferita e disponibile agli utenti, al netto dei volumi erogati e della capacita' conferita relativamente alle imprese di trasporto.
La dichiarazione del livello di preallarme e' effettuata dall'autorita' competente, sentito il Comitato, su proposta dell'impresa maggiore di trasporto, la quale:
comunica agli utenti l'avvenuta attivazione del livello di preallarme, anche attraverso una specifica pubblicazione sul proprio sito Internet;
comunica regolarmente l'aggiornamento della situazione all'autorita' competente e al Comitato, per il suo monitoraggio e per l'eventuale valutazione circa il possibile passaggio al livello di allarme o la cessazione dello stato di preallarme.
La cessazione dello stato di preallarme e' dichiarata dall'autorita' competente, di norma non prima di 48 ore dal venire meno delle condizioni che ne hanno determinato l'attivazione, sulla base di previsioni favorevoli di medio termine sull'evoluzione del sistema del gas elaborate dall'impresa maggiore di trasporto.
L'impresa maggiore di trasporto provvede ad informare gli utenti della cessazione del livello di preallarme, anche attraverso una specifica pubblicazione sul proprio sito Internet.
2.2. Livello di allarme (alert).
Il livello di allarme sussiste quando si verificano una riduzione o interruzione di una o piu' delle fonti di approvvigionamento o una domanda di gas eccezionalmente elevata, tali da deteriorare significativamente la situazione dell'approvvigionamento, ma alle quali il mercato e' ancora in grado di far fronte senza dover ricorrere a misure diverse da quelle di mercato.
Il meccanismo di attivazione del livello di allarme consiste nel raggiungimento consuntivato di un volume giornaliero erogato da stoccaggio pari al 100% della capacita' di erogazione giornaliera conferita e disponibile agli utenti, al netto dei volumi erogati e della capacita' giornaliera conferita relativamente alle imprese di trasporto.
Il livello di allarme puo' essere raggiunto dal sistema gas:
a partire da condizioni di preallarme, a seguito del peggioramento di una situazione sfavorevole gia' accertata o della previsione fondata del suo peggioramento;
in modo improvviso, come nel caso di un'interruzione di una delle principali fonti di approvvigionamento e/o nel caso di eventi climatici sfavorevoli di eccezionale intensita'.
La dichiarazione del livello di allarme e' effettuata dall'autorita' competente, sentito il Comitato, su proposta dell'impresa maggiore di trasporto.
L'impresa maggiore di trasporto:
comunica agli utenti l'avvenuta attivazione del livello di allarme, anche attraverso una specifica pubblicazione sul proprio sito Internet;
comunica regolarmente l'aggiornamento della situazione all'autorita' competente e al Comitato, per il suo monitoraggio e per l'eventuale valutazione circa il possibile passaggio al livello di emergenza o la cessazione dello stato di allarme.
La cessazione dello stato di allarme viene dichiarata dall'autorita' competente, quando, sulla base delle informazioni fornite dall'impresa maggiore di trasporto, il volume erogato da stoccaggio in eccesso rispetto alla capacita' di erogazione giornaliera, conferita e disponibile agli utenti, risulti compensato da una minore erogazione rispetto alla suddetta capacita' di erogazione prima del raggiungimento della condizioni di emergenza di cui al successivo paragrafo 2.3 e comunque non prima di 48 ore dal venire meno delle condizioni che determinano la dichiarazione del livello di allarme.
L'impresa maggiore di trasporto provvede ad informare gli utenti della cessazione del livello di allarme, anche attraverso una specifica pubblicazione sul proprio sito Internet.
2.3. Livello di emergenza (emergency).
Il livello di emergenza consegue ad una domanda di gas eccezionalmente elevata o ad una interruzione significativa dell'approvvigionamento od altra alterazione significativa dell'approvvigionamento, nel caso in cui tutte le misure di mercato siano state attuate ma la fornitura di gas sia ancora insufficiente a soddisfare la domanda rimanente di gas e pertanto debbano essere introdotte misure diverse da quelle di mercato allo scopo di garantire l'approvvigionamento di gas ai clienti protetti.
Il livello di emergenza e' attivabile sulla base di una delle seguenti condizioni:
1) volume complessivamente erogato da stoccaggio, come consuntivato nei due giorni precedenti G-2 e G-1 e previsto nel giorno G in corso, superiore alla somma delle capacita' di erogazione giornaliere, conferite e disponibili agli utenti, riferite ai suddetti giorni G-2, G-1 e G;
2) al verificarsi dell'interruzione non prevista di una delle principali fonti di approvvigionamento e/o di eventi climatici sfavorevoli di eccezionale intensita', accompagnati da fenomeni di riduzione delle importazioni dall'estero e/o di parziale indisponibilita' dei campi di stoccaggio che comporti il raggiungimento di un volume giornaliero erogato da stoccaggio superiore al 100% della capacita' di erogazione giornaliera conferita e disponibile agli utenti, inclusa la capacita' giornaliera conferita alle imprese di trasporto;
3) il raggiungimento del limite di volume erogato oltre il quale si verifica l'utilizzo dello stoccaggio strategico.
Il raggiungimento del livello di emergenza consegue a situazioni in cui il sistema non riesce a soddisfare la domanda di gas e si verifica la necessita', da parte dell'impresa maggiore di trasporto, di utilizzare continuativamente, per il bilanciamento della rete di trasporto, la disponibilita' di punta di erogazione dello stoccaggio, ovvero la quantita' complessiva di gas erogabile dal sistema di stoccaggio su base giornaliera, nel rispetto dei vincoli tecnici e gestionali del sistema stesso.
Il livello di emergenza puo' essere raggiunto dal sistema gas:
a partire da uno stato di allarme in cui le azioni di mercato non contribuiscono in maniera adeguata al ripristino di una condizione di sicurezza attuale o prospettica, richiedendo al contempo che l'autorita' competente si attivi per l'adozione di misure non di mercato;
in modo improvviso, quando l'evento scatenante e' tale da far raggiungere la soglia di emergenza senza alcun preavviso: in tal caso, sulla base del beneficio atteso dalle misure di mercato e dei relativi tempi di attuazione e in relazione all'entita' del deficit di copertura della domanda, l'autorita' competente puo' disporre l'attivazione immediata del livello di emergenza, senza attendere l'attuazione delle misure di mercato.
Il livello di emergenza viene dichiarato dall'autorita' competente sentito il Comitato o, in caso di necessita' di interventi immediati e indifferibili, dall'impresa maggiore di trasporto che ne da immediata comunicazione all'autorita' competente e al Comitato per la sua conferma.
L'autorita' competente, anche su proposta del Comitato, adotta le misure non di mercato necessarie alla gestione dell'emergenza e ne da comunicazione, anche per mezzo dell'impresa maggiore di trasporto.
L'impresa maggiore di trasporto pubblica sul proprio sito Internet le informazioni inerenti l'emergenza dichiarata e comunica all'autorita' competente e al Comitato l'evoluzione dell'emergenza.
La cessazione dello stato di emergenza viene dichiarata dall'autorita' competente, qualora, sulla base del confronto tra la previsione del fabbisogno e la disponibilita' prevista di gas, l'impresa maggiore di trasporto evidenzi l'attenuazione delle condizioni di criticita'. In ogni caso, l'autorita' competente, sentito il Comitato, valuta se sospendere una o piu' misure adottate durante l'emergenza, ovvero la cessazione del livello di emergenza.
Al verificarsi della condizione del precedente punto 1, la cessazione del livello di emergenza verra' dichiarata quando, in un determinato giorno gas, il volume complessivamente erogato da stoccaggio a partire dalla dichiarazione dello stato di emergenza (ivi compresi i volumi erogati che hanno comportato la dichiarazione dello stato di emergenza), risulti inferiore alla somma delle capacita' di erogazione giornaliere, conferite e disponibili agli utenti, con riferimento allo stesso arco temporale. 3. Ruoli e responsabilita'.
Autorita' competente.
Dichiara e comunica l'attivazione dei livelli di preallarme, allarme ed emergenza e la relativa cessazione, riunisce il Comitato e decide, su proposta dell'impresa maggiore di trasporto o del Comitato, quali misure non di mercato adottare o sospendere.
Comunica alla commissione, nonche' alle autorita' competenti degli Stati membri interessati e degli altri Stati confinanti, l'entrata in vigore della condizione di crisi, ponendo in essere gli eventuali meccanismi di cooperazione previsti o predisponendo l'attivazione di nuovi processi di coordinamento che saranno definiti nei piani comuni di azione preventivi a livello regionale di cui all'art. 4, comma 3, del regolamento.
Assicura i necessari collegamenti con la Commissione europea, con il GCG e con le altre istituzioni eventualmente coinvolte per la gestione del piano di emergenza.
Si avvale dell'impresa maggiore di trasporto, per:
comunicare agli utenti del sistema di trasporto l'attivazione dei livelli di preallarme, allarme ed emergenza;
monitorare e coordinare le azioni previste dal piano di emergenza.
Impresa maggiore di trasporto.
Monitora quotidianamente lo stato del sistema gas, anche in collaborazione con gli operatori di trasporto internazionali interconnessi, e pubblica in modo chiaro e tempestivo sul proprio sito Internet le informazioni a tal fine rilevanti, come meglio definito al punto 4.
Segnala all'autorita' competente il possibile peggioramento dello stato del sistema e propone l'attivazione dei livelli di preallarme, allarme ed emergenza.
Imprese di trasporto.
Le imprese di trasporto interconnesse operanti sul territorio nazionale collaborano per garantire condizioni di interoperabilita' che contribuiscano al buon fine di ogni fase di crisi.
TERNA, imprese di stoccaggio, di rigassificazione e di distribuzione.
Contribuiscono, ognuno per le proprie competenze, al reperimento delle informazioni necessarie a garantire il monitoraggio del sistema.
La societa' TERNA assume il ruolo di riferimento e coordinamento dell'intero settore elettrico nazionale, ai fini della gestione operativa del piano di emergenza. Per lo svolgimento di tale ruolo, la societa' TERNA si coordina strettamente con i produttori di energia elettrica e con l'impresa maggiore di trasporto.
Collaborano per garantire condizioni di interoperabilita' che contribuiscano al buon fine di ogni fase dell'emergenza.
Attuano quanto previsto in conformita' al presente piano di emergenza.
Utenti.
Operano, nell'ambito delle disposizioni di legge e regolamentari previste, per garantire - nelle situazioni di preallarme, allarme ed emergenza - ogni possibile informazione atta ad incrementare l'efficacia di possibili azioni volte a garantire la sicurezza del sistema.
Attuano, direttamente o indirettamente, le misure di mercato disponibili in termini di aumento dell'offerta e/o riduzione della domanda.
Utilizzano in caso di emergenza, le capacita' ai punti di entrata della rete di trasporto, loro conferite in funzione della capacita' giornaliera massima dei loro contratti di fornitura di gas
Attuano le misure previste di emergenza in conformita' al presente piano di emergenza.
Imprese di vendita.
Assicurano le forniture di gas ai loro clienti protetti, nonche' il servizio di modulazione stagionale e di punta stagionale, giornaliera e oraria richiesta dai clienti stessi, anche attraverso l'utilizzo dello stoccaggio di modulazione disponibile per tale finalita', nonche' assicurano ai clienti protetti l'approvvigionamento di gas nei casi di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b) e c) del regolamento.
Clienti finali industriali.
Assicurano gli impegni di riduzione dei propri consumi stabiliti nell'ambito del meccanismo remunerato di contenimento dei consumi.
Produttori di energia elettrica.
Forniscono, anche sulla base delle disposizioni del presente piano di emergenza, tutte le informazioni utili a TERNA ai fini della corretta valutazione della domanda di gas per generazione elettrica.
Garantiscono la massima disponibilita' degli impianti di produzione di energia elettrica alimentabili ad olio combustibile e altri combustibili diversi dal gas in linea con le disposizioni emesse in applicazione dell'art. 38-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni con legge 7 agosto 2012, n. 134. In tale ambito sono obbligati a:
mantenere in efficienza gli impianti in previsione della loro chiamata in esercizio con il preavviso stabilito;
disporre e mantenere adeguate scorte di combustibili sostitutivi al gas per fornire il servizio richiesto e dare evidenza di tali scorte a TERNA in ogni momento;
attenersi alle indicazioni di TERNA circa la massimizzazione della produzione da combustibili diversi dal gas in caso di raggiungimento del livello di emergenza in linea con le disposizioni emesse in applicazione dell'art. 38-bis sopra citato.  4. Disposizioni operative del piano di emergenza.
4.1. Obblighi informativi.
Adempimenti informativi per la gestione dei livelli di crisi: le imprese di trasporto, le imprese di stoccaggio, le imprese di rigassificazione, TERNA, gli utenti e le imprese di vendita di gas naturale che riforniscono i clienti finali industriali che partecipano, direttamente o indirettamente tramite soggetti mandatari, al contenimento dei consumi di gas, i clienti finali industriali sopra citati, nonche' i produttori di energia elettrica con impianti alimentabili ad olio combustibile ed altri combustibili diversi dal gas, forniscono entro il 31 ottobre di ogni anno all'impresa maggiore di trasporto tutte le informazioni necessarie all'individuazione dei soggetti responsabili di ciascuna impresa, reperibili per la gestione coordinata dei diversi livelli di crisi di cui al presente piano di emergenza.
L'impresa maggiore di trasporto:
pubblica sul proprio sito Internet le modalita' di riferimento per l'espletamento degli obblighi informativi di cui sopra;
organizza tali informazioni in un elenco reso disponibile, secondo idonei profili di accesso, ai soggetti interessati mediante apposita applicazione sul proprio sito Internet.
Ciascun soggetto sopra indicato provvede a mantenere costantemente aggiornate le informazioni di propria pertinenza, trasmettendo tempestivamente i necessari aggiornamenti all'impresa maggiore di trasporto.
Adempimenti informativi relativi a clienti finali: le imprese di vendita e i soggetti mandatari sono tenuti a:
a) informare i propri clienti finali delle disposizioni del presente piano di emergenza, e in modo espresso, informare i clienti finali industriali della possibilita' che venga loro richiesta la riduzione o l'interruzione della fornitura di gas in base alle misure di contenimento della domanda previste nel piano di emergenza;
b) provvedere, entro il termine definito dall'autorita' competente con apposito provvedimento, alla comunicazione all'impresa maggiore di trasporto circa l'adesione, da parte di clienti finali industriali serviti, alle misure di contenimento volontario della domanda di gas ai sensi del presente piano di emergenza, qualora previste;
c) comunicare entro il 9 dicembre di ogni anno all'impresa maggiore di trasporto l'elenco dei propri clienti finali (inclusi quelli alimentati dalle reti di imprese di trasporto diverse da quella maggiore) con impianti industriali con alimentazione "dual-fuel" non compresi negli elenchi di cui alla lettera b) e le centrali per la produzione di energia elettrica alimentabili ad olio combustibile ed altri combustibili diversi dal gas. La stessa comunicazione va inviata anche all'impresa di trasporto cui il cliente finale e' allacciato, se diversa dall'impresa maggiore di trasporto.
Gli stessi obblighi informativi di cui alla lettera b) sono posti in capo ai soggetti mandatari di clienti finali.
Entro il termine definito dall'autorita' competente con apposito provvedimento le imprese di trasporto e di distribuzione hanno il compito di trasmettere all'impresa maggiore di trasporto, secondo modalita' definite, le comunicazioni inerenti i clienti finali che hanno dichiarato la disponibilita' ad aderire al meccanismo di contenimento dei consumi di gas, ove previsto.
L'impresa maggiore di trasporto raccoglie, ed organizza ai fini di successive elaborazioni, i dati relativi ai punti di riconsegna dei clienti che hanno dichiarato la disponibilita' ad aderire al meccanismo di contenimento dei consumi di gas.
Informazioni sul settore elettrico: i produttori di energia elettrica fanno pervenire a TERNA per ciascuna centrale termoelettrica alimentata almeno in parte a gas:
per ciascun mese, entro l'ultimo giorno lavorativo antecedente il giorno 21 del mese precedente, la miglior stima della produzione di energia elettrica e dei relativi consumi mensili di gas, ai fini della successiva comunicazione da parte della stessa societa' TERNA dei relativi dati all'impresa maggiore di trasporto entro il terzo giorno lavorativo successivo;
per ciascuna settimana, entro l'ultimo giorno lavorativo antecedente il giovedi' della settimana precedente, la migliore stima della produzione di energia elettrica e dei relativi consumi di gas con dettaglio giornaliero, dal lunedi' alla domenica, ai fini della successiva comunicazione da parte della societa' TERNA dei relativi dati all'impresa maggiore di trasporto entro l'ultimo giorno lavorativo della settimana precedente;
in caso di raggiungimento del livello di allarme o di emergenza, per ciascuno dei sette giorni successivi, entro le ore 14,00 di ogni giorno, la miglior stima della produzione di energia elettrica e dei relativi consumi di gas con dettaglio giornaliero sulla base, relativamente al giorno immediatamente successivo, degli esiti del mercato del giorno prima, ai fini della successiva comunicazione da parte della societa' TERNA dei relativi dati all'impresa maggiore di trasporto.
I produttori di energia elettrica fanno inoltre pervenire a TERNA per ciascun impianto alimentabile ad olio combustibile e altri combustibili diversi dal gas :
per ciascun mese, entro l'ultimo giorno lavorativo antecedente il giorno 21 del mese precedente, la miglior stima della massima produzione di energia elettrica realizzabile da combustibili diversi dal gas a livello giornaliero e a livello mensile, indicando separatamente, in questo caso, sia il valore realizzabile tenendo conto delle scorte attualmente detenute che quello realizzabile con gli approvvigionamenti ragionevolmente attesi;
in caso di raggiungimento del livello di preallarme, per ciascuna settimana, entro l'ultimo giorno lavorativo antecedente il giovedi' della settimana precedente, la miglior stima della massima produzione di energia elettrica realizzabile da combustibili diversi dal gas a livello giornaliero per ciascun giorno della settimana successiva e a livello mensile, indicando separatamente, in questo caso, il valore realizzabile tenendo conto delle scorte attualmente detenute che quello realizzabile con gli approvvigionamenti ragionevolmente attesi;
in caso di raggiungimento del livello di allarme o di emergenza, per ciascun giorno, entro le ore 14,00 del giorno precedente, la miglior stima della massima produzione di energia elettrica realizzabile da combustibili diversi dal gas a livello giornaliero.
TERNA, anche sulla base di quanto comunicato dai produttori di energia elettrica, comunica all'impresa maggiore di trasporto, ogni settimana in caso di raggiungimento del livello di preallarme, ogni giorno in caso di raggiungimento del livello di allarme o emergenza, i consumi di gas attesi e quelli eventualmente risparmiabili in caso di attivazione della produzione degli impianti alimentati ad olio combustibile ed altri combustibili diversi dal gas.
L'impresa maggiore di trasporto comunica i dati di cui sopra alle altre imprese di trasporto relativamente alle centrali termoelettriche allacciate alle rispettive reti.
Informazioni fornite dall'impresa maggiore di trasporto: l'impresa maggiore di trasporto, sulla base dei dati ricevuti dalle altre imprese di trasporto, dalle imprese di stoccaggio, dalle imprese di rigassificazione, dalla societa' TERNA, dagli utenti e dalle imprese di vendita di gas naturale e dai soggetti mandatari, rende disponibile sul proprio sito Internet le informazioni, di consuntivo e di previsione fino al giorno gas G+2, sullo stato del sistema gas in relazione a:
previsioni della domanda;
margine di capacita' di erogazione da stoccaggio rispetto a quella conferita e disponibile,
andamento della temperatura espressa in gradi giorno;
sbilanciamento complessivo del sistema consuntivato e previsto, oltre ad eventuali ulteriori informazioni che possano risultare utili ai fini della gestione in sicurezza dei flussi di gas.
A tal fine, l'impresa maggiore di trasporto definisce le modalita' operative di scambio dei dati necessari con le altre imprese coinvolte.
Informazioni fornite dall'autorita' competente: l'autorita' competente, in accordo con il Comitato provvede ad informare sull'evoluzione dello stato di crisi la commissione, le autorita' competenti degli altri Stati membri interessati nonche' degli altri Stati confinanti secondo quanto previsto nei piani comuni di azione preventivi a livello regionale di cui all'art. 4, comma 3, del regolamento.
4.2. Gestione dei livelli di crisi.
In ogni caso di attivazione di uno o piu' livelli di crisi, l'autorita' competente si riserva, con il supporto del Comitato, di valutare le azioni poste in essere dagli operatori anche ai fini del monitoraggio di eventuali inadempienze che possano dare atto a sanzioni nonche' di valutare l'eventualita' di adottare misure di cooperazione coordinate con le autorita' degli Stati membri e degli altri Stati confinanti stabilite nei piani comuni di azione preventivi a livello regionale di cui all'art. 4, comma 3, del regolamento.
4.2.1. Livello di preallarme.
Nei casi di attivazione dello stato di preallarme, gli utenti e in generale gli operatori di sistema sono tenuti alla massima ottemperanza circa la correttezza delle previsioni di immissione e prelievo del mercato servito in modo da permettere la migliore valutazione circa l'evoluzione dello stato di preallarme.
Ai sensi di quanto previsto dal regolamento, non e' attivata in tale fase alcuna misura non di mercato, essendo demandate agli operatori le azioni di mercato piu' opportune atte a permettere il ripristino tempestivo di una condizione di normalita' o quantomeno, a non far evolvere la situazione verso uno stato di allarme.
Le possibili misure di mercato adottate dagli utenti, quali elencate nell'allegato II del regolamento, sono:
aumento delle importazioni, utilizzando la flessibilita' dei contratti di import o facendo ricorso a contratti spot;
riduzione della domanda di gas derivante da contratti interrompibili di natura commerciale;
l'impiego di combustibili di sostituzione alternativi negli impianti industriali, in base a specifici accordi o clausole nei contratti di fornitura tra utenti del sistema e clienti finali.
L'impresa maggiore di trasporto effettua un monitoraggio costante dell'evoluzione in prospettiva della situazione, informandone l'autorita' competente e il Comitato.
4.2.2. Livello di allarme.
Nei casi di attivazione del livello di allarme, gli utenti e in generale gli operatori di sistema sono tenuti alla massima ottemperanza circa la correttezza delle previsioni di immissione e prelievo del mercato servito, in modo da permettere la migliore valutazione circa l'evoluzione della crisi.
Anche per il livello di allarme, ai sensi di quanto previsto dal regolamento, non e' attivata alcuna misura non di mercato, essendo demandate agli operatori le azioni di mercato piu' opportune atte a permettere il ripristino tempestivo di una condizione di normalita', o quantomeno il ritorno al livello di preallarme. In questa fase, al fine di prevenire l'attivazione del livello di emergenza e previo parere del Comitato, l'autorita' competente puo' richiedere all'impresa maggiore di trasporto di attivare i contratti stipulati per la riduzione della domanda gas, basati sulle misure di contenimento volontario della domanda da parte dei clienti finali industriali, e alla societa' TERNA di attivare il ricorso alla produzione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentabili ad olio combustibile e altri combustibili diversi dal gas.
Le possibili misure di mercato adottate, quali elencate nell'allegato II del regolamento, sono pertanto:
aumento delle importazioni, utilizzando la flessibilita' dei contratti di import o facendo ricorso a contratti spot, anche ai fini delle offerte al mercato locational del giorno prima;
riduzione della domanda di gas derivante da contratti interrompibili di natura commerciale, inclusi quelli stipulati su base volontaria con l'impresa maggiore di trasporto per il contenimento della domanda di gas dei clienti finali industriali;
l'impiego di combustibili di sostituzione alternativi negli impianti industriali, in base a specifici accordi o clausole nei contratti di fornitura tra utenti del sistema e clienti finali;
il ricorso agli impianti di produzione di energia elettrica alimentabili ad olio combustibile e altri combustibili diversi dal gas, sulla base delle indicazioni operative di TERNA e in linea con le disposizioni emesse in applicazione dell'art. 38-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni con legge 7 agosto 2012, n. 134.
L'impresa maggiore di trasporto si coordina in modo continuativo con le altre imprese di trasporto, le imprese di stoccaggio, le imprese di rigassificazione, con TERNA e con gli operatori di trasporto internazionale interconnessi, ai fini della verifica dello stato e dell'evoluzione del sistema gas anche tenendo conto dei benefici derivanti dalle misure di mercato gia' adottate per far fronte all'evolversi dello stato del sistema.
4.2.3. Livello di emergenza.
L'autorita' competente, nel caso in cui le misure di mercato siano state attuate ma la fornitura di gas sia ancora insufficiente a soddisfare la domanda rimanente di gas, dichiara l'attivazione del livello di emergenza secondo quanto definito al paragrafo 2.3.
In questa fase sono mantenute e rafforzate le misure di natura informativa previste nell'ambito del livello di allarme, in particolare:
gli utenti, a seguito della dichiarazione dell'emergenza, mettono immediatamente a disposizione dell'impresa maggiore di trasporto e delle imprese di stoccaggio, secondo le modalita' da queste ultime definite, l'aggiornamento delle informazioni relative alla programmazione dei flussi relativi al proprio mercato;
l'impresa maggiore di trasporto, sulla base dei dati ricevuti dagli utenti e delle valutazioni effettuate dalle imprese di stoccaggio circa il livello delle proprie disponibilita' residue di punta di erogazione e di gas, in funzione di tale programmazione verifica lo stato del sistema gas anche tenendo conto dei benefici derivanti dalle misure per far fronte all'evoluzione dello stato del sistema e comunica all'autorita' competente e al Comitato gli aggiornamenti relativi all'emergenza.
Attivazione di misure non di mercato: l'autorita' competente attiva, con propri provvedimenti o coinvolgendo le opportune istituzioni qualora necessario, le misure atte a fronteggiare il livello di emergenza secondo quanto definito ai punti seguenti.
A. Interventi per incrementare la disponibilita' di gas in rete: l'autorita' competente richiede agli utenti il completo utilizzo della capacita' di trasporto contrattualizzata. Tale disposizione impone all'importatore, titolare di una determinata capacita' giornaliera al punto di ingresso, l'adempimento di una clausola use it or lose it per la capacita' allocata ma non utilizzata.
L'autorita' competente richiede altresi' il completo utilizzo degli «slot» contrattualizzati nei terminali di rigassificazione di GNL.
L'autorita' competente puo' definire con proprio decreto, sentita l'Autorita' di regolazione, i criteri per la valorizzazione di eventuali incrementi di approvvigionamento per capacita' incrementali non disponibili prima dell'attivazione del livello di emergenza.
Il completo utilizzo della capacita' di trasporto si intende correttamente assolto con l'uso di almeno il 98% della capacita' allocata per ciascun punto di entrata non interessato da situazioni di emergenza a monte, con riferimento alle capacita' conferite, da attuarsi entro tre giorni dalla relativa comunicazione.
B. Applicazione delle regole previste per il bilanciamento del sistema in condizioni di emergenza.
C. Applicazione di regole di dispacciamento della produzione di energia elettrica per limitare l'uso di gas per la produzione di energia elettrica non necessaria alla domanda del sistema elettrico italiano. La misura, atta a limitare l'uso di gas per la produzione di energia elettrica non necessaria all'equilibrio della rete elettrica italiana, e' applicabile (essendo gia' attive misure di interrompibilita' dei clienti industriali e di massimizzazione della produzione di elettricita' da impianti non alimentati a gas) solo nei casi di scarsita' fisica, in cui il gas disponibile e' destinato prioritariamente all'approvvigionamento dei clienti protetti, ai sensi del regolamento, e al funzionamento delle centrali a gas necessarie per mantenere il funzionamento in sicurezza della rete elettrica nazionale.
D. Riduzione obbligatoria del prelievo di gas dei clienti industriali, attuando in quanto applicabili, le modalita' definite della procedura di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 11 settembre 2007 recante l'obbligo di contribuire al contenimento effettivo dei consumi di gas.
E. Interventi per ridurre i consumi di gas dei clienti con impianti "dual-fuel" (interrompibilita' tecnica). L'autorita' competente impone la riduzione obbligatoria del prelievo dei clienti finali industriali e dei produttori di energia elettrica con impianti "dual-fuel" che consumano gas naturale, con priorita' di distacco per quelli per i quali non e' necessario richiedere alcuna deroga rispetto alle prescrizioni di natura ambientale e tenendo conto delle esigenze di bilanciamento della rete elettrica manifestate da TERNA. Le modalita' d'intervento sul settore dell'interrompibilita' tecnica sono definite dall'impresa maggiore di trasporto, sentita TERNA e informata l'autorita' competente, sulla base delle valutazioni di copertura necessaria e delle informazioni ottenute, tramite TERNA, relativamente ai dati della produzione di energia elettrica da quest'ultima ricevuti giornalmente relativamente alle singole centrali coinvolte. L'impresa maggiore di trasporto comunica ai soggetti interessati, con un preavviso non inferiore a 24 ore la necessita' di operare il contenimento dei consumi tramite l'interruzione del prelievo di gas naturale.
F. Definizione di nuove soglie di temperatura e/o orari per il riscaldamento nel settore civile, effettuato con uso di gas.
G. Richiesta dell'attivazione delle misure di cooperazione o solidarieta' da parte di altri Stati membri, previste nei piani comuni di azione preventivi a livello regionale di cui all'art. 4, comma 3, del regolamento, nonche' nei piani coordinati di cui all'art. 11 del regolamento.
H. Utilizzo di stoccaggi di GNL con funzioni di «peak shaving». Tale misura potra' essere attivata tramite l'utilizzo di terminali di rigassificazione parzialmente utilizzati o di serbatoi di GNL preposti a tal fine. Nel caso la misura interessi piu' terminali, l'autorita' competente, sentito il Comitato, scegliera' le modalita' e i terminali di rigassificazione da attivare per l'erogazione del servizio tenendo conto dei seguenti parametri: necessita' di gas naturale, prestazioni attese da ciascun terminale, tempi di reazione, possibilita' di ripristino del volume di GNL per il peak shaving mediante l'arrivo di altre navi, condizioni meteo marine e altre contingenze particolari manifestatesi durante il periodo di crisi.
I. Ulteriori misure tendenti ad aumentare l'importazione di gas attraverso gasdotti che collegano direttamente la rete italiana di trasporto del gas a Stati non appartenenti all'Unione europea, nonche' attraverso terminali di rigassificazione, anche mediante opzioni contrattuali per consegne differite.
L'autorita' competente, con il supporto del Comitato, definisce l'ordine e la concomitanza di una o piu' misure di cui al presente piano di emergenza e ne cura, anche attraverso l'impresa maggiore di trasporto, la pubblicazione ai fini di una tempestiva informazione agli utenti e a tutti i soggetti interessati.
L'autorita' competente si attiva per l'emanazione di ulteriori misure straordinarie per la sicurezza del sistema del gas e del sistema elettrico dandone informazione al Ministero dell'interno, alle prefetture interessate e, ove ne ricorrano i presupposti, al Dipartimento della Protezione civile.
4.2.4. Riduzione della gravita' e conclusione dell'emergenza.
Qualora nel periodo di dichiarazione del livello di emergenza, sulla base del confronto tra la previsione del fabbisogno e la disponibilita' prevista di gas dalle varie fonti d'immissione (stoccaggio compreso), cosi' come indicato dagli utenti e verificato dall'impresa maggiore di trasporto alla luce dei valori di consuntivo nel periodo immediatamente precedente, l'impresa maggiore di trasporto evidenzi un'attenuazione delle condizioni di criticita', l'autorita' competente, sentito il Comitato, valuta la possibilita' di sospendere una o piu' misure adottate.
A tal riguardo l'autorita' competente fornisce indicazioni all'impresa maggiore di trasporto ed alle imprese di stoccaggio su tempi e modalita' da adottare e si attiva per i provvedimenti da emanare.
L'impresa maggiore di trasporto, sulla base delle previsioni di domanda e offerta e tenendo conto delle informazioni ottenute dalle imprese di stoccaggio e da TERNA, valuta la data di possibile rientro in sicurezza del sistema, anche tenuto conto di un margine adeguato, e ne da' comunicazione all'autorita' competente e al Comitato.
L'autorita' competente, tenuto conto di tale comunicazione, individua e dichiara la data di cessazione del livello di emergenza e ne da' informazione sul proprio sito Internet, anche ai fini della sospensione di disposizioni e misure adottate ed ancora in essere per far fronte al superamento dell'emergenza stessa.
L'autorita' competente, sentito il Comitato, individua gli opportuni interventi al fine di favorire il graduale ripristino delle condizioni di normalita' anche ai fini della successiva ricostituzione degli stoccaggi.
Entro sei settimane dalla data di cessazione dell'emergenza, ciascun soggetto coinvolto elabora un rapporto riepilogativo delle azioni svolte durante l'emergenza e dell'eventuali difficolta' incontrate e lo invia all'autorita' competente che lo sottopone al Comitato.
L'impresa maggiore di trasporto indica nel rapporto i livelli raggiunti nel periodo dell'emergenza di utilizzo della capacita' di trasporto ed i livelli di riduzione del consumo di gas da parte dei clienti industriali, nonche', per il settore termoelettrico il contenimento del consumo in conseguenza dell'esercizio degli impianti termoelettrici alimentabili ad olio combustibile ed altri combustibili diversi dal gas.
 
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