IL DIRETTORE GENERALE dello sviluppo rurale
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modifiche e integrazioni, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo al'istituzione dei «Registri obbligatori delle varieta'»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096; Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che integra e modifica la legge n. 1096/71; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1; Visto il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 150, che modifica il decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973 e la legge n. 195/1976 per cio' che concerne gli esami delle sementi eseguiti sotto sorveglianza ufficiale; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 5 maggio 2008, recante «attuazione del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 150, per quanto riguarda gli esami delle sementi eseguiti sotto sorveglianza ufficiale»; Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Vista la Decisione di esecuzione della Commissione del 25 giugno 2012, n. 340, «relativa all'organizzazione di un esperimento temporaneo a norma delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE del Consiglio per quanto riguarda l'ispezione in campo sotto sorveglianza ufficiale di sementi di base e di sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base»; Vista la comunicazione di adesione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, n. 5, del 27 settembre 2012 a detto esperimento temporaneo;
Decreta: Articolo unico
L'Italia partecipa all'esperimento temporaneo. Per quanto riguarda le modalita' per l'esecuzione delle ispezioni in campo effettuate sotto sorveglianza ufficiale di sementi di base e di sementi di generazioni anteriori alle sementi di base, si applicano le disposizioni previste all'art. 1 del decreto ministeriale del 5 maggio 2008, recante «ispezione in campo e autorizzazione del personale» destinato all'esecuzione del controllo delle sementi sotto sorveglianza ufficiale in attuazione del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 150. Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 gennaio 2014
Il direttore generale: Cacopardi
|