IL DIRETTORE GENERALE dello sviluppo rurale
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varieta'»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1; Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12081 del 2 agosto 2012, registrato alla Corte dei Conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale; Visti il proprio decreto con il quale e' stata iscritta nel relativo registro, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, la varieta' di specie agricola indicata nel dispositivo, per la quale e' stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza; Vista la richiesta del responsabile della conservazione in purezza della varieta' indicata nel dispositivo, volta ad ottenere la cancellazione della varieta' medesima dai registri nazionali; Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento della proposta sopramenzionata;
Decreta: Articolo unico
Ai sensi dell'art. 17-bis, quarto comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, la sotto elencata varieta', iscritta nei registri nazionali delle varieta' di specie di piante agrarie con il decreto a fianco di essa indicato, e' cancellata dai registri medesimi:
Girasole
Parte di provvedimento in formato grafico
Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 gennaio 2014
Il direttore generale: Cacopardi Avvertenza: Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998. |