Gazzetta n. 22 del 28 gennaio 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 13 gennaio 2014
Iscrizione di una varieta' da conservazione di frumento duro al relativo registro nazionale.


IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo rurale

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972 con il quale sono stati istituiti i registri di varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;
Visto il decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, nella legge del 6 aprile 2007, n. 46, in particolare l'art. 2-bis che sostituisce l'art. 19-bis della citata legge n. 1096/1971 e con il quale e' prevista l'istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Registro nazionale della varieta' da conservazione, cosi' come definite dal medesimo art. 2-bis;
Visto il decreto legislativo del 29 ottobre 2009, n. 149, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 31 ottobre 2009, recante «Attuazione della direttiva 2008/62/CE concernente deroghe per l'ammissione di ecotipi e varieta' agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonche' per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varieta'.»;
Visto il decreto ministeriale del 17 dicembre 2010 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 17 febbraio 2011 recante disposizioni applicative del decreto legislativo del 29 ottobre 2009, n. 149, circa le modalita' per l'ammissione al Registro Nazionale delle varieta' da conservazione di specie agrarie;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'articolo 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 2 agosto 2012, registrato alla Corte dei Conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;
Visto il parere favorevole della Regione Basilicata all'iscrizione della varieta' di frumento duro Saragolle espresso con nota del 25 febbraio 2013;
Vista la nota integrativa della Regione Basilicata, del 18 luglio 2013, con la quale sono state fornite ulteriori informazioni concernenti la documentazione storica, la zona di origine della varieta', la zona di produzione delle sementi, i quantitativi di semente annualmente prodotti e il mantenimento in purezza delle varieta';
Vista la pubblicazione della domanda di iscrizione della varieta' di frumento duro da conservazione Saragolle sul Bollettino delle Varieta' Vegetali n. 2/2013 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Vista la nota della Societa' Produttori Sementi S.p.a., del 18 luglio 2013, con la quale sono state presentate osservazioni in merito alla denominazione del frumento duro Saragolle;
Vista la nota della Regione Basilicata, del 19 settembre 2013, con la quale e' stata modificata la denominazione della varieta' da conservazione di frumento duro Saragolle in Saragolle Lucana;
Considerato che nessuna osservazione e' stata presentata nei confronti della denominazione Saragolle Lucana a seguito della sua pubblicazione sul Bollettino delle Varieta' Vegetali n. 5/2013 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e' iscritta nei registri delle varieta' dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, l:

FRUMENTO DURO



Parte di provvedimento in formato grafico

Avvertenza: il presente atto non e' soggetto al visto
di controllo preventivo di legittimita' da parte della
Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne'
alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del
bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art.
9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.
 
Art. 2

La zona di origine della varieta' da conservazione di frumento duro indicata all'art. 1 coincide con i territori dei Comuni di Palazzo San Gervasio, Forenza, Maschito, Banzi, Genzano di Lucania, Venosa, Montemilone, Lavello della Provincia di Potenza.
 
Art. 3

La conservazione in purezza della varieta' di frumento duro indicata all'art. 1 e' effettuata presso l'Azienda Agraria di Angelo Lacivita, Contrada La Tenuta, Palazzo San Gervasio (PZ).
La zona di moltiplicazione delle sementi della varieta' di frumento duro indicata all'art. 1 e' situata nel comune di Palazzo San Gervasio, Forenza, Maschito, Banzi, Genzano di Lucania, Venosa, Montemilone, Lavello della Provincia di Potenza. La superficie massima destinata annualmente alla moltiplicazione della semente e' 250 ettari.
 
Art. 4

La zona di coltivazione della varieta' di frumento duro indicata all'art. 1 coincide con la zona di origine della varieta'. La superficie complessiva destinata alla coltivazione e' di 250 ettari. Considerato l'investimento unitario tipico della zona di coltivazione, i limiti quantitativi per la produzione di sementi e' pari a 50 tonnellate per anno.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 gennaio 2014

Il direttore generale: Cacopardi
 
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