IL DIRETTORE GENERALE per la protezione della natura e del mare
Vista la Convenzione sul commercio internazionale di specie di fauna e flora selvatiche in pericolo di estinzione (CITES), firmata a Washington il 3 marzo 1973 e ratificata con legge 19 dicembre 1975, n.874; Visto il decreto legislativo n. 300 del 1999 e, in particolare l'art. 35, che individua nel Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare l'autorita' di gestione e attuazione della CITES in Italia; Vista la legge 7 febbraio 1992, n.150 e in particolare, l'art. 5, comma 5-bis, che prevede l'emanazione da parte del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, di un decreto per istituire il registro di detenzione degli esemplari di cui agli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 150; Visto l'art. 8-quinquies, comma 3-quinquies, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, che demanda al Ministero delle politiche agricole e forestali, tramite il Corpo forestale dello Stato, l'effettuazione delle certificazioni e dei controlli; Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 5 ottobre 2010, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 58 del 11 marzo 2011 che, ad integrazione dell'art. 3 comma 1 Decreto Ministeriale 8 gennaio 2002, ha previsto l'esenzione dagli obblighi di registrazione per i soggetti detentori di esemplari appartenenti a specie di uccelli incluse nell'allegato B al regolamento (CE) n. 338/97 e successive attuazioni e modificazioni, facilmente e comunemente allevate in cattivita', il cui prelievo in natura risulta, in base ai dati disponibili, non significativo, riportate nell'elenco nell'allegato 1 allo stesso Decreto; Considerato che, ai sensi del citato Decreto, con provvedimento del Direttore generale della Direzione generale per la Protezione della natura, previo parere della Commissione Scientifica CITES, sentito il Servizio CITES del Corpo forestale dello Stato, sono apportate le necessarie modifiche e/o integrazioni all'elenco di cui all'allegato 1 allo stesso; Visti i pareri espressi da parte della Commissione Scientifica CITES di cui all'art. 4 della legge n. 150/92 nel corso delle riunioni 178^, del 16 giugno 2010, 180^ del 22 marzo 2011 ; Visto il successivo parere espresso da parte della Commissione Scientifica CITES di cui all'art. 4 della legge n. 150/92 nel corso della 208^ riunione del 19 novembre 2013 Sentito il Servizio CITES del Corpo forestale dello Stato;
Decreta:
Art. 1
L'allegato 1 richiamato all'interno dell'articolo 1 del decreto ministeriale n. 268 dell' 8 aprile 2011, e' cosi' sostituito:
«Allegato 1
Specie di uccelli incluse nell'allegato B al regolamento (CE) n. 338/1997 e successive attuazioni e modificazioni, facilmente e comunemente allevate in cattivita', il cui prelievo in natura risulta, in base ai dati disponibili, non significativo:
Parte di provvedimento in formato grafico
Il presente decreto direttoriale verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 16 dicembre 2013
Il direttore generale: Grimaldi
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