Gazzetta n. 21 del 27 gennaio 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 24 gennaio 2014
Definizioni e ambito di applicazione dei pagamenti mediante carte di debito.


IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il quale ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2014, i soggetti che effettuano l'attivita' di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito;
Visto l'articolo 15, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il quale ha stabilito che "Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, vengono disciplinati gli eventuali importi minimi, le modalita' e i termini, anche in relazione ai soggetti interessati, di attuazione della disposizione di cui al comma 4. Con i medesimi decreti puo' essere disposta l'estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili";
Sentita la Banca d'Italia che ha espresso il proprio parere con nota n. 0019233/14 del 09/01/2014;
Considerato che l'uso del contante comporta per la collettivita' rilevanti costi legati alla minore tracciabilita' delle operazioni e al conseguente maggior rischio di elusione della normativa fiscale e antiriciclaggio, nonche' costi anche per gli esercenti, legati sia alla gestione del contante sia all'incremento di rischio di essere vittime di reati;
Ritenuto, stante gli effetti e il rilevante numero dei soggetti destinatari delle disposizioni, di dover individuare, secondo criteri di gradualita' e sostenibilita', le categorie di operatori nei confronti delle quali trova applicazione il presente decreto;

Decreta:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) carta di debito: strumento di pagamento che consente al titolare di effettuare transazioni presso un esercente abilitato all'accettazione della medesima carta, emessa da un istituto di credito, previo deposito di fondi in via anticipata da parte dell'utilizzatore, che non finanzia l'acquisto ma consente l'addebito in tempo reale;
b) circuito: piattaforma costituita dal complesso di regole e procedure che consentono di effettuare e ricevere pagamenti attraverso l'utilizzo di una determinata carta di pagamento;
c) consumatore o utente: la persona fisica che ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 agisce per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
d) esercente: il beneficiario, impresa o professionista, di un pagamento abilitato all' accettazione di carte di pagamento anche attraverso canali telematici;
e) terminale evoluto di accettazione multipla: terminale POS con tecnologia di accettazione multipla ovvero che consente l'accettazione di strumenti di pagamento tramite diverse tecnologie, in aggiunta a quella "a banda magnetica" o a "microchip".
 
Art. 2
Ambito di applicazione

1. L'obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito di cui all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applica a tutti i pagamenti di importo superiore a trenta euro disposti a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, lettera d), per l'acquisto di prodotti o la prestazione di servizi.
2. In sede di prima applicazione, e fino al 30 giugno 2014, l'obbligo di cui al comma 1 si applica limitatamente ai pagamenti effettuati a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, lettera d), per lo svolgimento di attivita' di vendita di prodotti e prestazione di servizi il cui fatturato dell'anno precedente a quello nel corso del quale e' effettuato il pagamento sia superiore a duecentomila euro.
 
Art. 3
Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Con successivo decreto, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere individuate nuove soglie e nuovi limiti minimi di fatturato rispetto a quelli individuati ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto.
2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 puo' essere disposta l'estensione degli obblighi ad ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili.
3. Il presente decreto entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 24 gennaio 2014

Il Ministro
dello sviluppo economico
Zanonato
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Saccomanni
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone