Gazzetta n. 21 del 27 gennaio 2014 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 13 gennaio 2014 |
Modalita' e termini di presentazione delle istanze per l'accesso alle agevolazioni in favore delle micro e piccole imprese localizzate nelle Zone franche urbane della regione Calabria. |
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IL DIRETTORE GENERALE per l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007) e, in particolare, il comma 340 dell'articolo 1 con il quale sono istituite le Zone franche urbane; Visti i commi da 341 a 341-ter del citato articolo 1 della legge n. 296 del 2006 con i quali sono disposte agevolazioni fiscali in favore delle piccole e micro imprese operanti nelle Zone franche urbane; Vista la delibera CIPE 30 gennaio 2008, n. 5, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 giugno 2008, n. 131, che ha fissato i «Criteri e indicatori per l'individuazione e la delimitazione delle Zone Franche Urbane», nonche' la successiva delibera CIPE 8 maggio 2009, n. 14, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'11 luglio 2009, n. 159, che ha operato la «Selezione e perimetrazione delle Zone franche urbane e ripartizione delle risorse»; Visto l'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che prevede che la riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali 2007-2013 oggetto del Piano di Azione Coesione nonche' la destinazione di risorse proprie regionali possono prevedere il finanziamento delle tipologie di agevolazioni di cui dalla lettera a) alla d) del comma 341 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006 in favore delle imprese di micro e piccola dimensione localizzate o che si localizzano nelle Zone urbane individuate nella delibera CIPE 8 maggio 2009, n. 14, nonche' in quelle valutate ammissibili nella relazione istruttoria ad essa allegata e nelle ulteriori, rivenienti da altra procedura di cui all'articolo 1, comma 342, della medesima legge n. 296/2006, ricadenti nelle Regioni ammissibili all'obiettivo Convergenza; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'11 luglio 2013, n. 161, che individua, in attuazione di quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 37 del decreto-legge n. 179 del 2012, le condizioni, i limiti, le modalita' e i termini di decorrenza delle agevolazioni previste dal medesimo articolo 37; Visto il «Piano Azione Coesione: terza e ultima riprogrammazione» del dicembre 2012, oggetto di specifica informativa al CIPE nell'ambito della seduta del 18 febbraio 2013, ai sensi di quanto previsto al punto 3 della delibera CIPE n. 96/2012 del 3 agosto 2012; Visto, in particolare, il paragrafo 3.1 del predetto «Piano Azione Coesione: terza e ultima riprogrammazione», ove, nell'ambito delle misure anticicliche, e' prevista, al punto (1), una specifica azione avente ad oggetto la concessione, ai sensi del richiamato articolo 37 del decreto-legge n. 179 del 2012, di agevolazioni fiscali e contributive in favore di micro e piccole imprese, localizzate o che si localizzano nelle Zone Franche Urbane delle regioni dell'Obiettivo Convergenza riportate nell'allegato n. 3 al medesimo Piano Azione Coesione; Visto lo stanziamento previsto, nell'ambito del predetto paragrafo 3.1 del predetto «Piano Azione Coesione», per le Zone franche urbane della Regione Calabria, pari a 56 milioni di euro; Visto l'articolo 5, comma 9, del citato decreto interministeriale 10 aprile 2013, che stabilisce che gli oneri connessi ad attivita' di assistenza tecnica a supporto dell'attuazione degli interventi nelle Zone franche urbane individuate dal Piano Azione Coesione sono posti a carico delle risorse finanziarie stanziate per l'attuazione di ciascun intervento, entro il limite massimo del 2% delle medesime risorse; Vista la nota n. 25393 del 24 luglio 2013 con la quale, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, commi 3 e 6, del decreto interministeriale 10 aprile 2013, il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato alla Regione Calabria il prospetto di riparto delle risorse finanziarie disponibili per le agevolazioni nelle Zone franche urbane ricadenti nel territorio regionale e ha contestualmente chiesto di fornire indicazioni circa l'eventuale attivazione di ulteriori risorse regionali per il finanziamento dell'intervento, nonche' l'individuazione, nell'ambito delle risorse disponibili per le varie Zone franche, di eventuali riserve finanziarie di scopo, in conformita' a quanto previsto al comma 4 del medesimo articolo del decreto interministeriale 10 aprile 2013; Vista la nota n. 390655 del 12 dicembre 2013 con la quale la Regione Calabria, in risposta alla predetta nota n. 25393 del 24 luglio 2013, ha comunicato al Ministero dello sviluppo economico l'intenzione, a seguito di un confronto con le Amministrazioni locali interessate, di non attivare alcuna riserva di scopo nelle Zone franche urbane ricadenti nel territorio regionale, nonche' la decisione della Giunta regionale di non procedere all'integrazione delle disponibilita' per il finanziamento degli interventi nelle Zone franche urbane; Visto l'articolo 8, comma 2, del succitato decreto interministeriale 10 aprile 2013, che stabilisce che il Ministero dello sviluppo economico adotta, con apposito bando, le disposizioni di attuazione dell'intervento, che includono il modello di istanza per la richiesta delle agevolazioni e le indicazioni circa le modalita' e i termini per la presentazione della medesima istanza; Visto il comma 7 dello stesso articolo 8 del decreto interministeriale 10 aprile 2013, che subordina l'adozione del bando attuativo all'avvenuto versamento delle risorse finanziarie disponibili per il finanziamento delle agevolazioni sulla contabilita' speciale n. 1778 intestata «Agenzia delle Entrate - fondi di bilancio»; Vista la nota n. 40185 del 29 novembre 2013 con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha chiesto alla Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea il trasferimento all'Agenzia delle entrate, sulla contabilita' speciale n. 1778, delle risorse stanziate per le Zone franche urbane della Regione Calabria, per un importo complessivo, al netto dei predetti oneri di assistenza tecnica, di euro 54.880.000,00; Vista la circolare esplicativa del Ministero dello sviluppo economico 30 settembre 2013, n. 32024, che stabilisce le modalita' di funzionamento degli interventi di cui al citato decreto interministeriale 10 aprile 2013; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Considerato opportuno ridurre a ottanta giorni, rispetto ai novanta giorni previsti per i bandi gia' emanati relativi alle Zone franche urbane del Comune dell'Aquila e dei comuni della Provincia di Carbonia-Iglesias, la durata dei termini per la presentazione delle istanze di agevolazione, al fine di consentire alle imprese destinatarie delle agevolazioni la possibilita' di fruire dell'esenzione dall'imposta sui redditi per il periodo fiscale 2014 gia' a decorrere dalla prossima scadenza fiscale di giugno 2014; Visto l'articolo 5-bis, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni, che stabilisce che la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che con le medesime modalita' le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2011, che stabilisce, in attuazione della norma del Codice dell'amministrazione digitale dianzi citata, che a decorrere dal 1° luglio 2013 le suddette comunicazioni avvengono esclusivamente in via telematica ovvero, in tutti i casi in cui non e' prevista una diversa modalita' di comunicazione telematica, mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata e che le amministrazioni pubbliche, a decorrere dalla stessa data, non possono accettare o effettuare le medesime comunicazioni in forma cartacea;
Decreta:
Art. 1 Modalita' e termini di presentazione delle istanze
1. Le istanze per l'accesso alle agevolazioni di cui all'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in favore delle micro e piccole imprese localizzate nelle Zone franche urbane della Regione Calabria di cui all'allegato n. 1 al presente decreto, devono essere compilate con le modalita' telematiche di cui al comma 2, sulla base del modello di istanza di cui e' riportato il facsimile nell'allegato n. 2 al presente decreto. 2. Le istanze, firmate digitalmente, devono essere presentate, complete di eventuali allegati, in via esclusivamente telematica tramite la procedura informatica accessibile dalla sezione «ZFU Convergenza e Carbonia Iglesias» del sito Internet del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it). 3. L'accesso alla procedura informatica di cui al comma 2 prevede l'identificazione dell'impresa tramite codice fiscale e l'autenticazione tramite credenziali informatiche inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'impresa, come risultante dal Registro delle imprese. 4. Nell'ambito della procedura informatica di cui al comma 2, l'impresa avra' accesso alla specifica sezione relativa alla Zona franca urbana di interesse, dove saranno riportate le informazioni inerenti le risorse finanziarie disponibili, nonche' l'elenco delle sezioni censuarie che individuano l'area della Zona franca urbana. 5. Le istanze di cui al comma 1 possono essere presentate a decorrere dalle ore 12,00 del 7 febbraio 2014 e sino alle ore 12:00 del 28 aprile 2014. 6. Le istanze pervenute fuori dai termini, iniziale e finale, di cui al comma 5, cosi' come le istanze redatte o inviate con modalita' difformi da quelle indicate al comma 2, non saranno prese in considerazione.
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| Allegato n.1
Parte di provvedimento in formato grafico
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| Art. 2 Risorse finanziarie disponibili
1. Il riparto delle risorse finanziarie disponibili per gli interventi nelle Zone franche urbane della Regione Calabria, effettuato, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 6, comma 1, del decreto interministeriale 10 aprile 2013 richiamato in premessa, sulla base dei medesimi criteri di riparto delle risorse disponibili utilizzati nella delibera CIPE n. 14/2009, e' riportato nell'allegato n. 1 al presente decreto. 2. Le agevolazioni sono concesse dal Ministero dello sviluppo economico nel limite delle risorse finanziarie disponibili per singola Zona franca urbana. 3. Relativamente a ciascuna Zona franca urbana, nel caso in cui l'importo delle agevolazioni complessivamente richieste dalle imprese ammesse sia superiore all'ammontare delle risorse disponibili, l'importo dell'agevolazione spettante a ciascuna impresa beneficiaria e' determinato dal Ministero dello sviluppo economico moltiplicando l'importo dell'agevolazione richiesta dalla singola impresa per il rapporto tra l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili per la Zfu e l'ammontare del risparmio d'imposta e contributivo complessivamente richiesto da tutte le imprese della Zfu ammesse ai benefici. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 gennaio 2014
Il direttore generale: Sappino
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