Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/010259/XVJ(53) del 20 dicembre 2013, i manufatti esplodenti denominati: «Spoletta Ritardo 1» (massa attiva g 1,80); «Spoletta Ritardo 1,5» (massa attiva g 2,20); «Spoletta Ritardo 2» (massa attiva g 2,60); «Spoletta Ritardo 2,5» (massa attiva g 3,00); «Spoletta Ritardo 3» (massa attiva g 3,40); «Spoletta Ritardo 4» (massa attiva g 4,20); sono riconosciuti su istanza del sig. Proia Giovanni, titolare della licenza di deposito e vendita di artifici pirotecnici della IV e V in nome e per conto della Giove Italia S.r.l. con sede in Pomezia (Rm) Via Catilina n. 1 e deposto in Viterbo, S.P. Vetrallese Km 10,200 -, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella V categoria gruppo «B» dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico. La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti. Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che «il prodotto puo' essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza». Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica. Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/17808/XVJ(53) del 20 dicembre 2013, i manufatti esplodenti denominati: «Attivatore elettrico cartridge power device P/N 30903931» (massa attiva mg 332 - 362) e «Attivatore elettrico cartridge power device P/N 30903828» (massa attiva mg 332 - 362) sono riconosciuti, su istanza del sig. Leonardo Denaro, titolare delle licenze ex artt. 47 e 28 T.U.L.P.S. in nome e per conto della Soc. «ABL S.r.l.» con deposito sito in via Monte d'Oro 31 bis/B Pomezia (Roma), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettere a) e c), del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella V categoria gruppo «E» dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico. Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica. Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/017116/XVJ/CE/C del 20 dicembre 2013, il manufatto esplosivo denominato: «Accurate 3100 Lovex S-071», e' classificato ai sensi dell'art. 19, comma 3 a), del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella I categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico. Tale prodotto deve essere fabbricato, in accordo al certificato BAM n. 0589.EXP.0440/98 del 12 ottobre 2000, ed alle integrazioni al medesimo certificato: «Prima integrazione» del 20 agosto 2002 rilasciata su richiesta della LHS-Germany GmbH Breiter Rasen 4 e «Seconda integrazione» del 7 novembre 2011, rilasciata su richiesta della Explosia a.s. Semtin 107 - 530 50 Pardubice 2 - (Repubblica Ceca), nello stabilimento della Explosia a.s. 53217 Pardubice-Semtin - Repubblica Ceca - con numero ONU 0161 e classe di rischio 1.3 C, come indicato in accordo al certificato n. NZ - 0230/02 del 10 settembre 2002 rilasciato dal ministero dei trasporti: Český lodni' a průumyslový regisr, s.r.o.. Sull'imballaggio del manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15/CEE e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 recante: «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi» e successive modificazioni, anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato «CE del Tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, elementi identificativi dell'importatore titolare delle licenze di polizia e indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per il citato esplosivo, sig. Matteo Reggiani, titolare delle licenze ex artt. 47 e 28 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «The Four Company (T.F.C. S.r.l.)» avente sede legale in via G. Marconi 118/b Villa Carcina (BS) -, ha prodotto, ai sensi del comma 7 dell'art. 8 del decreto 19 settembre 2002, n. 272, l'attestato «CE del Tipo» rilasciato dall'Organismo Notificato «BAM» (Germania). Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica. Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/017354/XVJ/CE/C del 20 dicembre 2013, il manufatto esplosivo denominato: «Lovex S 065», e' classificato ai sensi dell'art. 19, comma 3 a), del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella I categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico. Tale prodotto deve essere fabbricato, in accordo al certificato BAM n. 0589.EXP.6067/03 del 3 marzo 2004, ed all'integrazione al medesimo certificato: «1.integrazione» del 6 febbraio 2012 rilasciata su richiesta della «Explosia a.s. Semtin 107 - 530 50 Pardubice 2 - (Repubblica Ceca)», nello stabilimento della Explosia a.s. 53217 Pardubice - Semtin (Repubblica Ceca), con numero ONU 0161 e classe di rischio 1.3 C, come indicato in accordo al certificato n. NZ - 0229/02 del 10 settembre 2002 rilasciato dal ministero dei trasporti: Český lodni' a průumyslový regisr, s.r.o.. Sull'imballaggio del manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15/CEE e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 recante: «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi» e successive modificazioni, anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato «CE del Tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, elementi identificativi dell'importatore titolare delle licenze di polizia e indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per il citato esplosivo, il sig. Matteo Reggiani, titolare delle licenze ex artt. 47 e 28 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «The Four Company (T.F.C. S.r.l.)» avente sede legale in via G. Marconi 118/b - Villa Carcina (BS) -, ha prodotto, ai sensi del comma 7 dell'art. 8 del decreto 19 settembre 2002, n. 272, l'attestato «CE del Tipo» rilasciato dall'Organismo Notificato «BAM» (Germania). Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica. Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/018889/XVJ/CE/C del 20 dicembre 2013, i prodotti esplodenti, gia' classificati con D.M. n. 557/PAS-XVJ/6/64 2004 CE(33) del 18 febbraio 2010, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a), del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella I categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, devono essere fabbricati, in accordo ai supplementi dei certificati «CE del Tipo» indicati accanto a ciascun prodotto di seguito elencato, dalla «Maxam Outdoors S.A.» Avenida del Partenon 16 28042 Madrid. Tali certificati sono stati emessi su richiesta della medesima societa': Denominazione Esplosivo «Polvere da caccia PSB 1 oppure G3000/34A» Supplemento n. 6 al certificato LOM 99EXP4048 Data supplemento 1 luglio 2013 Denominazione Esplosivo «Polvere da caccia PSB 2 oppure G3000/36A» Supplemento n. 6 al certificato LOM 99EXP4048 Data supplemento1 luglio 2013 Denominazione Esplosivo «Polvere da caccia PSB 3 oppure G3000/32A» Supplemento n. 6 al certificato LOM 99EXP4048 Data supplemento 1 luglio 2013 Denominazione Esplosivo «Polvere da caccia PSB 5 oppure G2000/28A» Supplemento n. 6 al certificato LOM 99EXP4048 Data supplemento 1 luglio 2013 Denominazione Esplosivo «Polvere da caccia PSB 2SP» Supplemento n. 6 al certificato LOM 99EXP4048 Data supplemento 1 luglio 2013 Denominazione Esplosivo «Polvere da caccia PSB FINA" Supplemento n. 6 al certificato LOM 99EXP4048 Data supplemento 1 luglio 2013 Denominazione Esplosivo «Polvere da caccia PSB 6 oppure G2000/24A» Supplemento n. 1 al certificato LOM 04EXP5015 Data supplemento 23 aprile 2013 Denominazione Esplosivo «Polvere da caccia CSB 1» Supplemento n. 2 al certificato LOM 99EXP4049 Data supplemento 1 luglio 2013 Denominazione Esplosivo «Polvere da caccia CSB 2» Supplemento n. 2 al certificato LOM 99EXP4049 Data supplemento 1 luglio 2013 Denominazione Esplosivo «Polvere da caccia CSB 3» Supplemento n. 2 al certificato LOM 99EXP4049 Data supplemento 1 luglio 2013 Denominazione Esplosivo «Polvere da caccia CSB 5» Supplemento n. 2 al certificato LOM 99EXP4049 Data supplemento 1 luglio 2013 Denominazione Esplosivo «Polvere da caccia CSB 6» Supplemento n. 2 al certificato LOM 99EXP4049 Data supplemento 1 luglio 2013 Denominazione Esplosivo «Polvere da caccia CSB-1N» Supplemento n. 2 al certificato LOM 99EXP4049 Data supplemento 1 luglio 2013 Denominazione Esplosivo «Polvere da caccia CSB-1P» Supplemento n. 2 al certificato LOM 99EXP4049 Data supplemento 1 luglio 2013 Denominazione Esplosivo «Polvere da caccia CSB 4» Supplemento n. 1 al certificato LOM 03EXP5480 Data supplemento 1 luglio 2013 Denominazione Esplosivo «Polvere da caccia CSB 8» Supplemento n. 1 al certificato LOM 03EXP5481 Data supplemento 1 luglio 2013 Denominazione Esplosivo «Polvere da caccia CSB 10» Supplemento n. 1 al certificato LOM 04EXP5014 Data supplemento 1 luglio 2013 Sull'imballaggio dei manufatti esplosivi deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15/CEE e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 recante: «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi» e successive modificazioni, anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato «CE del Tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., nome del fabbricante, elementi identificativi dell'importatore o del produttore titolare delle licenze di polizia, provvedimento ministeriale n. 557/PAS-XVJ/6/64 2004 CE(33) del 18 febbraio 2010 con il quale i manufatti in argomento sono stati classificati e indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per i citati esplosivi, il sig. Giancarlo Medici, sostituto del titolare delle licenze ex artt. 46, 47 e 28 T.U.L.P.S. in nome e per conto della Soc. UEE Italia S.p.a. con sede e stabilimento in Aulla - via Canalescuro n. 9 - Terrarossa (MS), ha prodotto la sopraindicata documentazione. Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica. Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/008612/XVJ/CE/C del 20 dicembre 2013, la «Polvere da caccia SSB» e' classificata, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a) del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella I categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, su istanza del sig. Simone Ferrari, titolare delle licenze ex artt. 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della Pravisani S.p.a., in accordo al supplemento n. 5 al certificato CE LOM 99EXP4048 del 14 luglio 1999, avente data 5 ottobre 2010, rilasciato dall'ente notificato «LOM - Spagna» su richiesta della Maxam Outdoors S.A. Al manufatto in oggetto sono assegnati il numero ONU 0161 e la classe di rischio 1.3C, in accordo al certificato n. 1092166 rilasciato dal Ministero della Marina Industria e Commercio - Madrid - in data 21 febbraio 2011. Sull'imballaggio del manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15/CEE e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 recante: «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi» e successive modificazioni, anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato «CE del Tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, elementi identificativi dell'importatore o del produttore titolare delle licenze di polizia e indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.
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