Gazzetta n. 19 del 24 gennaio 2014 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 2013, n. 159
Regolamento concernente la revisione delle modalita' di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, concernente criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 1999, n. 221, recante «Regolamento concernente le modalita' attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate», e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 maggio 2001, con il quale sono stati approvati i modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, nonche' delle relative istruzioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2001, n. 155;
Visto l'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
Visto l'articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di assegno di maternita' di base;
Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che all'articolo 5 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, siano rivisti le modalita' di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che: all'articolo 23, comma 12-bis, disciplina l'abrogazione del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, nonche' del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 1999, n. 221, a far data dai 30 giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE, attuative del presente decreto; all'articolo 23, comma 12-ter, prevede che le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e del comma 2, dell'articolo 11, del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, siano altresi' utilizzate ai fini della semplificazione degli adempimenti dei cittadini in merito alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica, nonche' in sede di controllo sulla veridicita' dei dati dichiarati nella medesima dichiarazione;
Ravvisata la necessita' di definire nel presente decreto, al fine di una migliore integrazione con le modalita' di determinazione dell'ISEE, anche le modalita' con cui viene rafforzato il sistema dei controlli dell'ISEE che, ai sensi del citato articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, sono da adottare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali in data 22 novembre 2012;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sancita nella seduta del 13 giugno 2013 ai sensi dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 6 dicembre e del 4 luglio 2013;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:
a) «ISEE»: indicatore della situazione economica equivalente;
b) «ISE»: indicatore della situazione economica;
c) «Scala di equivalenza»: la scala di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto;
d) «Prestazioni sociali»: si intendono, ai sensi dell'articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonche' dell'articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attivita' relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficolta' che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonche' quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;
e) «Prestazioni sociali agevolate»: prestazioni sociali non destinate alla generalita' dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;
f) «Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria»: prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilita' e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:
1) di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;
2) di ospitalita' alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;
3) atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi;
g) «Prestazioni agevolate rivolte a minorenni»: prestazioni sociali agevolate rivolte a beneficiari minorenni, ovvero motivate dalla presenza nel nucleo familiare di componenti minorenni;
h) «Richiedente»: il soggetto che, essendone titolato sulla base della disciplina vigente, effettua la richiesta della prestazione sociale agevolata;
i) «Beneficiario»: il soggetto al quale e' rivolta la prestazione sociale agevolata;
l) «Persone con disabilita' media, grave o non autosufficienti»: persone per le quali sia stata accertata una delle condizioni descritte nella tabella di cui all'allegato 3, parte integrante del presente decreto;
m) «Ente erogatore»: ente competente alla disciplina dell'erogazione della prestazione sociale agevolata;
n) «DSU»: dichiarazione sostitutiva unica, di cui all'articolo 10;
o) «Dichiarante»: il soggetto, richiedente ovvero appartenente al nucleo familiare del richiedente, che sottoscrive la DSU.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- La legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214, supplemento
ordinario.
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109
(Definizioni di criteri unificati di valutazione della
situazione economica dei soggetti che richiedono
prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma
51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), abrogato dal
presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18
aprile 1998, n. 90.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
7 maggio 1999, n. 221 (Regolamento concernente le modalita'
attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri
unificati di valutazione della situazione economica dei
soggetti che richiedono prestazioni agevolate), abrogato
dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 12 luglio 1999, n. 161.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
18 maggio 2001 (Approvazione dei modelli-tipo della
dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione,
nonche' delle relative istruzioni per la compilazione, a
norma dell'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo
3 maggio 2000, n. 130), abrogato dal presente decreto, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2001, n. 155.
- Si riporta il testo dell'art. 65 della legge 23
dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo): «Art. 65. (Assegno ai
nuclei familiari con almeno tre figli minori). - 1. Con
effetto dal 1° gennaio 1999, in favore dei nuclei familiari
composti da cittadini italiani e dell'Unione europea
residenti, da cittadini di paesi terzi che siano
soggiornanti di lungo periodo, nonche' dai familiari non
aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano
titolari del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente, con tre o piu' figli tutti con eta'
inferiore ai 18 anni, che risultino in possesso di risorse
economiche non superiori al valore dell'indicatore della
situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 36 milioni
annue con riferimento a nuclei familiari con cinque
componenti, e' concesso un assegno sulla base di quanto
indicato al comma 3. Per nuclei familiari con diversa
composizione detto requisito economico e' riparametrato
sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto
decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto
delle maggiorazioni ivi previste.
2. L'assegno di cui al comma 1 e' concesso dai comuni,
che ne rendono nota la disponibilita' attraverso pubbliche
affissioni nei territori comunali, ed e' corrisposto a
domanda. L'assegno medesimo e' erogato dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) sulla base dei
dati forniti dai comuni, secondo modalita' da definire
nell'ambito dei decreti di cui al comma 6. A tal fine sono
trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS le somme
indicate al comma 5, con conguaglio, alla fine di ogni
esercizio, sulla base di specifica rendicontazione.
3. L'assegno di cui al comma 1 e' corrisposto
integralmente, per un ammontare di 200.000 lire mensili e
per tredici mensilita', per i valori dell'ISE del
beneficiario inferiori o uguali alla differenza tra il
valore dell'ISE di cui al comma 1 e il predetto importo
dell'assegno su base annua. Per valori dell'ISE del
beneficiario compresi tra la predetta differenza e il
valore dell'ISE di cui al comma 1 l'assegno e' corrisposto
in misura pari alla differenza tra l'ISE di cui al comma 1
e quello del beneficiario, e per importi annui non
inferiori a 20.000 lire.
4. Gli importi dell'assegno e dei requisiti economici
di cui al presente articolo sono rivalutati annualmente
sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati.
5. Per le finalita' del presente articolo e' istituito
un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
la cui dotazione e' stabilita in lire 390 miliardi per
l'anno 1999, in lire 400 miliardi per l'anno 2000 e in lire
405 miliardi a decorrere dall'anno 2001.
6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con uno o piu' decreti del Ministro
per la solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri del
lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sono emanate le
necessarie norme regolamentari per l'applicazione del
presente articolo, inclusa la determinazione
dell'integrazione dell'ISE, con l'indicatore della
situazione patrimoniale».
- Si riporta il testo dell'art. 74, del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno
della maternita' e della paternita', a norma dell'art. 15
della legge 8 marzo 2000, n. 53): «Art. 74. (Assegno di
maternita' di base) (legge 23 dicembre 1998, n. 448, art.
66, commi 1, 2, 3, 4, 5-bis, 6; legge 23 dicembre 1999, n.
488, art. 49, comma 12; legge 23 dicembre 2000, n. 388,
art. 80, commi 10 e 11). - 1. Per ogni figlio nato dal 1°
gennaio 2001, o per ogni minore in affidamento preadottivo
o in adozione senza affidamento dalla stessa data, alle
donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in
possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'art. 9 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che non
beneficiano dell'indennita' di cui agli articoli 22, 66 e
70 del presente testo unico, e' concesso un assegno di
maternita' pari a complessive legge n. 2.500.000.
2. Ai trattamenti di maternita' corrispondono anche i
trattamenti economici di maternita' corrisposti da datori
di lavoro non tenuti al versamento dei contributi di
maternita'.
3. L'assegno e' concesso dai comuni nella misura
prevista alla data del parto, alle condizioni di cui al
comma 4. I comuni provvedono ad informare gli interessati
invitandoli a certificare il possesso dei requisiti
all'atto dell'iscrizione all'anagrafe comunale dei nuovi
nati.
4. L'assegno di maternita' di cui al comma 1, nonche'
l'integrazione di cui al comma 6, spetta qualora il nucleo
familiare di appartenenza della madre risulti in possesso
di risorse economiche non superiori ai valori
dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari
a lire 50 milioni annue con riferimento a nuclei familiari
con tre componenti.
5. Per nuclei familiari con diversa composizione detto
requisito economico e' riparametrato sulla base della scala
di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n.
109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi
previste.
6. Qualora il trattamento della maternita' corrisposto
alle lavoratrici che godono di forme di tutela economica
della maternita' diverse dall'assegno istituito al comma 1
risulti inferiore all'importo di cui al medesimo comma 1,
le lavoratrici interessate possono avanzare ai comuni
richiesta per la concessione della quota differenziale.
7. L'importo dell'assegno e' rivalutato al 1° gennaio
di ogni anno, sulla base della variazione dell'indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
calcolato dall'ISTAT.
8. L'assegno di cui al comma 1, ferma restando la
titolarita' concessiva in capo ai comuni, e' erogato
dall'INPS sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo
modalita' da definire nell'ambito dei decreti di cui al
comma 9.
9. Con uno o piu' decreti del Ministro per la
solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri del lavoro
e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, sono emanate le necessarie
disposizioni regolamentari per l'attuazione del presente
articolo.
10. Con tali decreti sono disciplinati i casi nei quali
l'assegno, se non ancora concesso o erogato, puo' essere
corrisposto al padre o all'adottante del minore.
11. Per i procedimenti di concessione dell'assegno di
maternita' relativi ai figli nati dal 2 luglio 1999 al 30
giugno 2000 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
all'art. 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Per i
procedimenti di concessione dell'assegno di maternita'
relativi ai figli nati dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre
2000 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al
comma 12 dell'art. 49 della legge 23 dicembre 1999, n.
488».
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Disposizioni urgenti per la
crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti
pubblici): «Art. 5. (Introduzione dell'ISEE per la
concessione di agevolazioni fiscali e benefici
assistenziali, con destinazione dei relativi risparmi a
favore delle famiglie). - 1. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare, previo parere
delle Commissioni parlamentari competenti, entro il 31
maggio 2012, sono rivisti le modalita' di determinazione e
i campi di applicazione dell'indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE) al fine di: adottare una
definizione di reddito disponibile che includa la
percezione di somme, anche se esenti da imposizione
fiscale, e che tenga conto delle quote di patrimonio e di
reddito dei diversi componenti della famiglia nonche' dei
pesi dei carichi familiari, in particolare dei figli
successivi al secondo e di persone disabili a carico;
migliorare la capacita' selettiva dell'indicatore,
valorizzando in misura maggiore la componente patrimoniale
sita sia in Italia sia all'estero, al netto del debito
residuo per l'acquisto della stessa e tenuto conto delle
imposte relative; permettere una differenziazione
dell'indicatore per le diverse tipologie di prestazioni.
Con il medesimo decreto sono individuate le agevolazioni
fiscali e tariffarie nonche' le provvidenze di natura
assistenziale che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, non
possono essere piu' riconosciute ai soggetti in possesso di
un ISEE superiore alla soglia individuata con il decreto
stesso. A far data dai trenta giorni dall'entrata in vigore
delle disposizioni di approvazione del nuovo modello di
dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni
necessarie per la determinazione dell'ISEE, attuative del
decreto di cui al periodo precedente, sono abrogati il
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 1999, n.
221. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono definite le modalita' con cui viene
rafforzato il sistema dei controlli dell'ISEE, anche
attraverso la condivisione degli archivi cui accedono la
pubblica amministrazione e gli enti pubblici e prevedendo
la costituzione di una banca dati delle prestazioni sociali
agevolate, condizionate all'ISEE, attraverso l'invio
telematico all'INPS, da parte degli enti erogatori, nel
rispetto delle disposizioni del codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, delle informazioni sui
beneficiari e sulle prestazioni concesse. Dall'attuazione
del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. I risparmi derivanti
dall'applicazione del presente articolo a favore del
bilancio dello Stato e degli enti nazionali di previdenza e
di assistenza sono versati all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnati al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali per l'attuazione di politiche
sociali e assistenziali. Con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede a
determinare le modalita' attuative di tale riassegnazione».
- Si riporta il testo dell'art. 23, commi 12-bis e
12-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario): «Art. 23. (Altre disposizioni di carattere
finanziario ed esigenze indifferibili). - 12-bis. Al comma
1 dell'art. 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, dopo il secondo periodo e' inserito il
seguente: "A far data dai trenta giorni dall'entrata in
vigore delle disposizioni di approvazione del nuovo modello
di dichiarazione sostitutiva unica concernente le
informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE,
attuative del decreto di cui al periodo precedente, sono
abrogati il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio
1999, n. 221".
12-ter. Al comma 4 dell'art. 11 del citato
decreto-legge n. 201 del 2011 e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Le medesime informazioni sono altresi'
utilizzate ai fini della semplificazione degli adempimenti
dei cittadini in merito alla compilazione della
dichiarazione sostitutiva unica di cui all'art. 4 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, nonche' in sede
di controllo sulla veridicita' dei dati dichiarati nella
medesima dichiarazione».
- Si riporta il testo dell'art. 7, sesto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605 (Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al
codice fiscale dei contribuenti): «Le banche, la societa'
Poste italiane S.p.a., gli intermediari finanziari, le
imprese di investimento, gli organismi di investimento
collettivo del risparmio, le societa' di gestione del
risparmio, nonche' ogni altro operatore finanziario, fatto
salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 6 per i
soggetti non residenti, sono tenuti a rilevare e a tenere
in evidenza i dati identificativi, compreso il codice
fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro
qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per
conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura
finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite
bollettino di conto corrente postale per un importo
unitario inferiore a 1.500 euro; l'esistenza dei rapporti e
l'esistenza di qualsiasi operazione di cui al precedente
periodo, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo,
nonche' la natura degli stessi sono comunicate all'anagrafe
tributaria, ed archiviate in apposita sezione, con
l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei
soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari
qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di
un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto
o a nome di terzi, compreso il codice fiscale».
- Si riporta il testo dell'art. 11, comma 2, del citato
decreto-legge n. 201 del 2011: «Art. 11. (Emersione di base
imponibile). - (Omissis).
2. A far corso dal 1° gennaio 2012, gli operatori
finanziari sono obbligati a comunicare periodicamente
all'anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno
interessato i rapporti di cui all'art. 7, sesto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605, ed ogni informazione relativa ai predetti rapporti
necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonche' l'importo
delle operazioni finanziarie indicate nella predetta
disposizione. I dati comunicati sono archiviati
nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria prevista
dall' art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive
modificazioni».
- Si riporta il testo degli articoli 3 e 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali): «Art. 3. (Intese). - 1. Le
disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i
procedimenti in cui la legislazione vigente prevede
un'intesa nella Conferenza Stato-regioni.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge
non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta
della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e' posto
all'ordine del giorno, il Consiglio dei ministri provvede
con deliberazione motivata.
4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei
ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle
disposizioni del presente articolo. I provvedimenti
adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza
Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio
dei ministri e' tenuto ad esaminare le osservazioni della
Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
successive».
«Art. 8. (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno».

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 128 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni
e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
enti locali, in attuazione del capo I della legge n. 15
marzo 1997, n. 59):
«Art. 128. (Oggetto e definizioni). - 1. Il presente
capo ha come oggetto le funzioni e i compiti amministrativi
relativi alla materia dei "servizi sociali''.
2. Ai sensi del presente decreto legislativo, per
«servizi sociali» si intendono tutte le attivita' relative
alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed
a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a
rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di
difficolta' che la persona umana incontra nel corso della
sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema
previdenziale e da quello sanitario, nonche' quelle
assicurate in sede di amministrazione della giustizia».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, della legge
8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione
del sistema integrato di interventi e servizi sociali):
«Art. 1. (Principi generali e finalita'). - (Omissis).
2. Ai sensi della presente legge, per «interventi e
servizi sociali» si intendono tutte le attivita' previste
dall'art. 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112».
 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 3

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

ISEE

1. L'ISEE e' lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate. La determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonche' della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei comuni. In relazione a tipologie di prestazioni che per la loro natura lo rendano necessario e ove non diversamente disciplinato in sede di definizione dei livelli essenziali relativi alle medesime tipologie di prestazioni, gli enti erogatori possono prevedere, accanto all'ISEE, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, tenuto conto delle disposizioni regionali in materia e delle attribuzioni regionali specificamente dettate in tema di servizi sociali e socio-sanitari. E' comunque fatta salva la valutazione della condizione economica complessiva del nucleo familiare attraverso l'ISEE.
2. L'ISEE e' calcolato, con riferimento al nucleo familiare di appartenenza del richiedente, di cui all'articolo 3, come rapporto tra l'ISE, di cui al comma 3, e il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare.
3. L'ISE e' la somma dell'indicatore della situazione reddituale, determinato ai sensi dell'articolo 4, e del venti per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale, determinato ai sensi dell'articolo 5.
4. L'ISEE differisce sulla base della tipologia di prestazione richiesta, secondo le modalita' stabilite agli articoli 6, 7 e 8, limitatamente alle seguenti:
a) prestazioni agevolate di natura sociosanitaria;
b) prestazioni agevolate rivolte a minorenni, in presenza di genitori non conviventi;
c) prestazioni per il diritto allo studio universitario.
5. L'ISEE puo' essere sostituito da analogo indicatore, definito «ISEE corrente» e calcolato con riferimento ad un periodo di tempo piu' ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, quando ricorrano le condizioni di cui all'articolo 9 e secondo le modalita' ivi descritte.
6. L'ISEE e' calcolato sulla base delle informazioni raccolte con il modello di DSU, di cui all'articolo 10, e delle altre informazioni disponibili negli archivi dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate acquisite dal sistema informativo dell'ISEE, ai sensi dell'articolo 11.
Note all'art. 2:
- L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro,
che la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e
dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
 
Art. 3

Nucleo familiare

1. Il nucleo familiare del richiedente e' costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo.
2. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare. A tal fine, identificata di comune accordo la residenza familiare, il coniuge con residenza anagrafica diversa e' attratto ai fini del presente decreto nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare. In caso di mancato accordo, la residenza familiare e' individuata nell'ultima residenza comune ovvero, in assenza di una residenza comune, nella residenza del coniuge di maggior durata. Il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, e' attratto ai fini del presente decreto, nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge.
3. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi:
a) quando e' stata pronunciata separazione giudiziale o e' intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando e' stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;
b) quando la diversa residenza e' consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 del codice di procedura civile;
c) quando uno dei coniugi e' stato escluso dalla potesta' sui figli o e' stato adottato, ai sensi dell'aricolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
d) quando si e' verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed e' stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorita' competente in materia di servizi sociali.
4. Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. Il minore che si trovi in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorche' risulti nella famiglia anagrafica del genitore. Il minore in affidamento temporaneo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e' considerato nucleo familiare a se' stante, fatta salva la facolta' del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare. Il minore in affidamento e collocato presso comunita' e' considerato nucleo familiare a se' stante.
5. Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato.
6. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e' considerato nucleo familiare a se' stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ai sensi del comma 2. Il figlio minorenne fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell'ingresso in convivenza anagrafica, fatto salvo quanto previsto al comma 4. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minorenne, quest'ultimo e' considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.
Note all'art. 3:
- La legge 27 ottobre 1988, n. 470 (Anagrafe e
censimento degli italiani all'estero), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 7 novembre 1988, n. 261.
- Si riporta il testo dell'art. 711 del codice di
procedura civile: «Art. 711. (Separazione consensuale). -
Nel caso di separazione consensuale previsto nell'art. 158
del codice civile, il presidente, su ricorso di entrambi i
coniugi, deve sentirli nel giorno da lui stabilito e curare
di conciliarli nel modo indicato nell'art. 708.
Se il ricorso e' presentato da uno solo dei coniugi, si
applica l'art. 706 ultimo comma.
Se la conciliazione non riesce, si da' atto nel
processo verbale del consenso dei coniugi alla separazione
e delle condizioni riguardanti i coniugi stessi e la prole.
La separazione consensuale acquista efficacia con la
omologazione del tribunale, il quale provvede in camera di
consiglio su relazione del presidente.
Le condizioni della separazione consensuale sono
modificabili a norma dell'articolo precedente».
- Si riporta il testo dell'art. 126 del codice civile:
«Art. 126. (Separazione dei coniugi in pendenza del
giudizio). - Quando e' proposta domanda di nullita' del
matrimonio, il tribunale puo', su istanza di uno dei
coniugi, ordinare la loro separazione temporanea durante il
giudizio; puo' ordinarla anche d'ufficio, se ambedue i
coniugi o uno di essi sono minori o interdetti».
- Si riporta il testo dell'art. 708 del codice di
procedura civile: «Art. 708. (Tentativo di conciliazione e
provvedimenti del presidente). - All'udienza di
comparizione il presidente deve sentire i coniugi prima
separatamente e poi congiuntamente, tentandone la
conciliazione.
Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere
il processo verbale della conciliazione.
Se la conciliazione non riesce, il presidente, anche
d'ufficio, sentiti i coniugi ed i rispettivi difensori, da'
con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che
reputa opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi,
nomina il giudice istruttore e fissa udienza di
comparizione e trattazione davanti a questi. Nello stesso
modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non
compare, sentiti il ricorrente ed il suo difensore.
Contro i provvedimenti di cui al terzo comma si puo'
proporre reclamo con ricorso alla Corte d'appello che si
pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo deve essere
proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla
notifica del provvedimento».
- Si riporta il testo dell'art. 333 del codice civile:
«Art. 333. (Condotta del genitore pregiudizievole ai
figli). - Quando la condotta di uno o di entrambi i
genitori non e' tale da dare luogo alla pronuncia di
decadenza prevista dall'art. 330, ma appare comunque
pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le
circostanze, puo' adottare i provvedimenti convenienti e
puo' anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza
familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente
che maltratta o abusa del minore.
Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi
momento».
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 1°
dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento
del matrimonio): «Art. 3. - 1. Lo scioglimento o la
cessazione degli effetti civili del matrimonio puo' essere
domandato da uno dei coniugi:
1) quando, dopo la celebrazione del matrimonio, l'altro
coniuge e' stato condannato, con sentenza passata in
giudicato, anche per fatti commessi in precedenza:
a) all'ergastolo ovvero ad una pena superiore ad anni
quindici, anche con piu' sentenze, per uno o piu' delitti
non colposi, esclusi i reati politici e quelli commessi per
motivi di particolare valore morale e sociale;
b) a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui
all'art. 564 del codice penale e per uno dei delitti di cui
agli articoli 519, 521, 523 e 524 del codice penale, ovvero
per induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento
della prostituzione;
c) a qualsiasi pena per omicidio volontario di un
figlio ovvero per tentato omicidio a danno del coniuge o di
un figlio;
d) a qualsiasi pena detentiva, con due o piu' condanne,
per i delitti di cui all'art. 582, quando ricorra la
circostanza aggravante di cui al secondo comma dell'art.
583, e agli articoli 570, 572 e 643 del codice penale, in
danno del coniuge o di un figlio.
Nelle ipotesi previste alla lettera d) il giudice
competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione
degli effetti civili del matrimonio accerta, anche in
considerazione del comportamento successivo del convenuto,
la di lui inidoneita' a mantenere o ricostituire la
convivenza familiare.
Per tutte le ipotesi previste nel n. 1) del presente
articolo la domanda non e' proponibile dal coniuge che sia
stato condannato per concorso nel reato ovvero quando la
convivenza coniugale e' ripresa;
2) nei casi in cui:
a) l'altro coniuge e' stato assolto per vizio totale di
mente da uno dei delitti previsti nelle lettera b) e c) del
numero 1) del presente articolo, quando il giudice
competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione
degli effetti civili del matrimonio accerta l'inidoneita'
del convenuto a mantenere o ricostituire la convivenza
familiare;
b) e' stata pronunciata con sentenza passata in
giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero
e' stata omologata la separazione consensuale ovvero e'
intervenuta separazione di fatto quando la separazione di
fatto stessa e' iniziata almeno due anni prima del 18
dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della
domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti
civili del matrimonio, le separazioni devono essersi
protratte ininterrottamente da almeno tre anni a far tempo
dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al
presidente del Tribunale nella procedura di separazione
personale anche quando il giudizio contenzioso si sia
trasformato in consensuale. L'eventuale interruzione della
separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
c) il procedimento penale promosso per i delitti
previsti dalle lettere b) e c) del n. 1) del presente
articolo si e' concluso con sentenza di non doversi
procedere per estinzione del reato, quando il giudice
competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione
degli effetti civili del matrimonio ritiene che nei fatti
commessi sussistano gli elementi costitutivi e le
condizioni di punibilita' dei delitti stessi;
d) il procedimento penale per incesto si e' concluso
con sentenza di proscioglimento o di assoluzione che
dichiari non punibile il fatto per mancanze di pubblico
scandalo;
e) l'altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto
all'estero l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio
o ha contratto all'estero nuovo matrimonio;
f) il matrimonio non e' stato consumato;
g) e' passata in giudicato sentenza di rettificazione
di attribuzione di sesso a norma della legge 14 aprile
1982, n. 164».
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 4 maggio
1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia): «Art. 2.
- 1. Il minore temporaneamente privo di un ambiente
familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e
aiuto disposti ai sensi dell'art. 1, e' affidato ad una
famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una
persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento,
l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui
egli ha-bisogno.
2. Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di
cui al comma 1, e' consentito l'inserimento del minore in
una comunita' di tipo familiare o, in mancanza, in un
istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede
preferibilmente nel luogo piu' vicino a quello in cui
stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per
i minori di eta' inferiore a sei anni l'inserimento puo'
avvenire solo presso una comunita' di tipo familiare.
3. In caso di necessita' e urgenza l'affidamento puo'
essere disposto anche senza porre in essere gli interventi
di cui all'art. 1, commi 2 e 3.
4. Il ricovero in istituto deve essere superato entro
il 31 dicembre 2006 mediante affidamento ad una famiglia e,
ove cio' non sia possibile, mediante inserimento in
comunita' di tipo familiare caratterizzate da
organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a
quelli di una famiglia.
5. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e
sulla base di criteri stabiliti dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, definiscono gli standard
minimi dei servizi e dell'assistenza che devono essere
forniti dalle comunita' di tipo familiare e dagli istituti
e verificano periodicamente il rispetto dei medesimi».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico
della popolazione residente) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 8 giugno 1989, n. 132.
 
Art. 4

Indicatore della situazione reddituale

1. L'indicatore della situazione reddituale e' determinato sulla base dei redditi e delle spese e franchigie di cui ai commi seguenti, riferite a ciascun componente ovvero al nucleo familiare. Ai fini del calcolo dell'indicatore, il reddito di ciascun componente il nucleo familiare e' ottenuto sommando i redditi di cui al comma 2 al netto degli importi di cui al comma 3. Dalla somma dei redditi di cui al periodo precedente per l'insieme dei componenti sono detratte le spese o le franchigie riferite al nucleo familiare di cui al comma 4. I redditi e gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU. Le spese o le franchigie di cui al comma 4 sono riferite all'anno solare precedente la presentazione della DSU.
2. Il reddito di ciascun componente il nucleo familiare e' ottenuto sommando le seguenti componenti:
a) reddito complessivo ai fini IRPEF;
b) redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta;
c) ogni altra componente reddituale esente da imposta, nonche' i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero tassati esclusivamente nello stato estero in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni;
d) i proventi derivanti da attivita' agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
e) assegni per il mantenimento di figli effettivamente percepiti;
f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano gia' inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a);
g) redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonche' agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, se compatibili con la predetta disciplina, non indicati nel reddito complessivo di cui alla lettera a), comma 1, del presente articolo. A tal fine i redditi dei fabbricati si assumono rivalutando la rendita catastale del 5 per cento e i redditi dei terreni si assumono rivalutando il reddito dominicale e il reddito agrario, rispettivamente, dell'80 per cento e del 70 per cento. Nell'importo devono essere considerati i redditi relativi agli immobili all'estero non locati soggetti alla disciplina dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di cui al comma 15 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non indicati nel reddito complessivo di cui alla lettera a), comma 1, del presente articolo, assumendo la base imponibile determinata ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
h) il reddito figurativo delle attivita' finanziarie, determinato applicando al patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare, individuato secondo quanto indicato all'articolo 5 con la sola esclusione dei depositi e conti correnti bancari e postali, di cui al medesimo articolo 5, comma 4, lettera a), il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro ovvero, ove inferiore, il tasso di interesse legale vigente al 1° gennaio maggiorato di un punto percentuale;
i) il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza da parte degli appartenenti al nucleo, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), convertito in euro al cambio vigente al 31 dicembre dell'anno di riferimento del reddito.
3. All'ammontare del reddito di cui al comma 2, deve essere sottratto fino a concorrenza:
a) l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero, in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento, annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio come indicato nel provvedimento dell'autorita' giudiziaria. Nell'importo devono essere considerati gli assegni destinati al mantenimento dei figli;
b) l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti per il mantenimento dei figli conviventi con l'altro genitore, nel caso in cui i genitori non siano coniugati, ne' legalmente ed effettivamente separati e non vi sia provvedimento dell'autorita' giudiziaria che ne stabilisce l'importo;
c) fino ad un massimo di 5.000 euro, le spese sanitarie per disabili, le spese per l'acquisto di cani guida e le spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi, indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese per le quali spetta la detrazione d'imposta, nonche' le spese mediche e di assistenza specifica per i disabili indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese e gli oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo;
d) l'importo dei redditi agrari relativi alle attivita' indicate dall'articolo 2135 del codice civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA;
e) fino ad un massimo di 3.000 euro, una quota dei redditi da lavoro dipendente, nonche' degli altri redditi da lavoro ad essi assimilati a fini fiscali, pari al 20 per cento dei redditi medesimi;
f) fino ad un massimo di 1.000 euro e alternativamente a quanto previsto alla lettera e), una quota dei redditi da pensione inclusi nel reddito complessivo di cui al comma 2, lettera a), nonche' dei trattamenti di cui al comma 2, lettera f), pari al 20 per cento dei redditi ovvero dei trattamenti medesimi.
4. Dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo, come determinata ai sensi dei commi precedenti, si sottraggono, fino a concorrenza, le seguenti spese o franchigie riferite al nucleo familiare:
a) nel caso il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, il valore del canone annuo previsto nel contratto di locazione, del quale sono dichiarati gli estremi di registrazione, per un ammontare massimo, fino a concorrenza, di 7.000 euro, incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo; la detrazione e' alternativa a quella per i nuclei residenti in abitazione di proprieta', di cui all'articolo 5, comma 2.
b) nel caso del nucleo facciano parte persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, la spesa sostenuta, inclusiva dei contributi versati, per collaboratori domestici e addetti all'assistenza personale, come risultante dalla dichiarazione di assunzione presentata all'INPS e dai contributi versati al medesimo istituto, nel limite dell'ammontare dei trattamenti di cui al comma 2, lettera f), al netto della detrazione di cui al comma 3, lettera f), di cui la persona non autosufficiente risulti beneficiaria, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 3, lettera a). Le spese per assistenza personale possono essere sottratte dalla somma dei redditi anche nel caso di acquisizione dei servizi medesimi presso enti fornitori, purche' sia conservata ed esibita a richiesta idonea documentazione attestante la spesa sostenuta e la tipologia di servizio fornita;
c) alternativamente a quanto previsto alla lettera b), nel caso del nucleo facciano parte persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, in caso di ricovero presso strutture residenziali nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, l'ammontare della retta versata per l'ospitalita' alberghiera, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 3, lettera a);
d) nel caso del nucleo facciano parte:
1) persone con disabilita' media, per ciascuna di esse, una franchigia pari ad 4.000 euro, incrementate a 5.500 se minorenni;
2) persone con disabilita' grave, per ciascuna di esse, una franchigia pari a 5.500 euro, incrementate a 7.500 se minorenni;
3) persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, una franchigia pari a 7.000 euro, incrementate a 9.500 se minorenni.
Le franchigie di cui alla presente lettera possono essere alternativamente sottratte, fino a concorrenza, dal valore dell'ISE.
5. Nel caso colui per il quale viene richiesta la prestazione sia gia' beneficiario di uno dei trattamenti di cui al comma 2, lettera f), ed ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del trattamento stesso, al valore dell'ISEE e' sottratto dall'ente erogatore l'ammontare del trattamento percepito dal beneficiario nell'anno precedente la presentazione della DSU rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza.
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 13 del citato
decreto-legge 6 dicembre n. 201 del 2011: «Art. 13.
(Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale
propria). - 1. L'istituzione dell'imposta municipale
propria e' anticipata, in via sperimentale, a decorrere
dall'anno 2012, ed e' applicata in tutti i comuni del
territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e
9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto
compatibili, ed alle disposizioni che seguono.
Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta
municipale propria e' fissata al 2015.
2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il
possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione principale
e le pertinenze della stessa; restano ferme le definizioni
di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504. I soggetti richiamati dall'art. 2, comma 1, lettera
b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del
1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli
imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive
modificazioni, iscritti nella previdenza agricola. Per
abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o
iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita'
immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo
familiare dimorano abitualmente e risiedono
anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo
familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la
residenza anagrafica in immobili diversi situati nel
territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione
principale e per le relative pertinenze in relazione al
nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per
pertinenze dell'abitazione principale si intendono
esclusivamente quelle classificate nelle categorie
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita'
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente
all'unita' ad uso abitativo.
3. La base imponibile dell'imposta municipale propria
e' costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi
dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente
articolo. La base imponibile e' ridotta del 50 per cento:
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di
cui all'art. 10 del codice di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42;
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili
e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo
dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
L'inagibilita' o inabitabilita' e' accertata dall'ufficio
tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che
allega idonea documentazione alla dichiarazione. In
alternativa, il contribuente ha facolta' di presentare una
dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo
precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione
alla meta' della base imponibile, i comuni possono
disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta
del fabbricato, non superabile con interventi di
manutenzione.
4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore e'
costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare
delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio
dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai
sensi dell'art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, i seguenti moltiplicatori:
a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo
catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con
esclusione della categoria catastale A/10;
b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo
catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
b-bis) 80 per i fabbricati classificati nella categoria
catastale D/5;
c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria
catastale A/10;
d) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo
catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella
categoria catastale D/5; tale moltiplicatore e' elevato a
65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria
catastale C/1.
5. Per i terreni agricoli, il valore e' costituito da
quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito
dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio
dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai
sensi dell'art. 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni
agricoli, nonche' per quelli non coltivati, posseduti e
condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori
agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola
il moltiplicatore e' pari a 110.
6. L'aliquota di base dell'imposta e' pari allo 0,76
per cento. I comuni con deliberazione del consiglio
comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare,
in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3
punti percentuali.
7. L'aliquota e' ridotta allo 0,4 per cento per
l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I
comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la
suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.
8. L'aliquota e' ridotta allo 0,2 per cento per i
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9,
comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota
fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata e'
versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta
applicando l'aliquota di base e la seconda rata e' versata
a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero
anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il
versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i
fabbricati rurali di cui al comma 14-ter e' effettuato in
un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il
10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell'andamento
del gettito derivante dal pagamento della prima rata
dell'imposta di cui al presente comma, alla modifica
dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai
terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non
superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero
dell'economia e delle finanze rispettivamente per i
fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni.
8-bis. I terreni agricoli posseduti da coltivatori
diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui
all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e
successive modificazioni, iscritti nella previdenza
agricola, purche' dai medesimi condotti, sono soggetti
all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente
euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte
di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro
15.500;
b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte
di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte
di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.
9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino
allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di
reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti
passivi dell'imposta sul reddito delle societa', ovvero nel
caso di immobili locati.
9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti
dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e
destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto
che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso
locati.
10. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per
le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza
del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno
durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita'
immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu'
soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione
medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la
detrazione prevista dal primo periodo e' maggiorata di 50
euro per ciascun figlio di eta' non superiore a ventisei
anni, purche' dimorante abitualmente e residente
anagraficamente nell'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale. L'importo complessivo della
maggiorazione, al netto della detrazione di base, non puo'
superare l'importo massimo di euro 400. I comuni possono
disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a
concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto
dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha
adottato detta deliberazione non puo' stabilire un'aliquota
superiore a quella ordinaria per le unita' immobiliari
tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica
agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi
per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia
residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le
stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione
dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616; per tali fattispecie non si applicano
la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a
favore dello Stato e il comma 17. I comuni possono
considerare direttamente adibita ad abitazione principale
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di
usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti
locata, nonche' l'unita' immobiliare posseduta dai
cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato
a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a
condizione che non risulti locata. L'aliquota ridotta per
l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la
detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui
all'art. 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che
queste si applichino anche ai soggetti di cui all'art. 3,
comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
11. (Omissis).
12. Il versamento dell'imposta, in deroga all'art. 52
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e'
effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalita'
stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate nonche', a decorrere dal 1° dicembre 2012,
tramite apposito bollettino postale al quale si applicano
le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto
compatibili.
12-bis. Per l'anno 2012, il pagamento della prima rata
dell'imposta municipale propria e' effettuato, senza
applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50
per cento dell'importo ottenuto applicando le aliquote di
base e la detrazione previste dal presente articolo; la
seconda rata e' versata a saldo dell'imposta
complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio
sulla prima rata. Per l'anno 2012, l'imposta dovuta per
l'abitazione principale e per le relative pertinenze e'
versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura
ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando
l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente
articolo, da corrispondere rispettivamente entro il 16
giugno e il 16 settembre; la terza rata e' versata, entro
il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente
dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti
rate; in alternativa, per il medesimo anno 2012, la stessa
imposta puo' essere versata in due rate di cui la prima,
entro il 16 giugno, in misura pari al 50 per cento
dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la
detrazione previste dal presente articolo e la seconda,
entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente
dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata.
Per il medesimo anno, i comuni iscrivono nel bilancio di
previsione l'entrata da imposta municipale propria in base
agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del
Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun comune,
di cui alla tabella pubblicata sul sito internet
www.finanze.gov.it. L'accertamento convenzionale non da'
diritto al riconoscimento da parte dello Stato
dell'eventuale differenza tra gettito accertato
convenzionalmente e gettito reale ed e' rivisto, unitamente
agli accertamenti relativi al fondo sperimentale di
riequilibrio e ai trasferimenti erariali, in esito a dati
aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle
finanze, ai sensi dell'accordo sancito dalla Conferenza
Stato-citta' e autonomie locali del 1° marzo 2012. Con uno
o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base
del gettito della prima rata dell'imposta municipale
propria nonche' dei risultati dell'accatastamento dei
fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle
relative variazioni e della detrazione stabilite dal
presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito
complessivo previsto per l'anno 2012. Entro il 31 ottobre
2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'art.
172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'art. 1, comma
169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono
approvare o modificare il regolamento e la deliberazione
relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo.
12-ter. I soggetti passivi devono presentare la
dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a
quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o
sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della
determinazione dell'imposta, utilizzando il modello
approvato con il decreto di cui all'art. 9, comma 6, del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione
ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si
verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati
cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con
il citato decreto, sono altresi' disciplinati i casi in cui
deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le
disposizioni dell'art. 37, comma 55, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'art. 1, comma 104,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni
presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in
quanto compatibili. Per gli immobili per i quali l'obbligo
dichiarativo e' sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione
deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno
successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del decreto di approvazione del modello di
dichiarazione dell'imposta municipale propria e delle
relative istruzioni.
13. Restano ferme le disposizioni dell'art. 9 e
dell'art. 14, commi 1 e 6 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23. All'art. 14, comma 9, del decreto legislativo
14 marzo 2011, n. 23, le parole: "dal 1° gennaio 2014",
sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2012". Al
comma 4 dell'art. 14 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, ai commi 3 degli articoli 23, 53 e 76 del
decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e al comma 31
dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole
"ad un quarto" sono sostituite dalle seguenti "alla misura
stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472". Ai fini del quarto comma dell'art.
2752 del codice civile il riferimento alla "legge per la
finanza locale" si intende effettuato a tutte le
disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e
provinciali. La riduzione dei trasferimenti erariali di cui
ai commi 39 e 46 dell'art. 2 del decreto-legge 3 ottobre
2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, e'
consolidata, a decorrere dall'anno 2011, all'importo
risultante dalle certificazioni di cui al decreto 7 aprile
2010 del Ministero dell'economia e delle finanze emanato,
di concerto con il Ministero dell'interno, in attuazione
dell'art. 2, comma 24, della legge 23 dicembre 2009, n.
191.
13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le
deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle
detrazioni nonche' i regolamenti dell'imposta municipale
propria devono essere inviati esclusivamente per via
telematica, mediante inserimento del testo degli stessi
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale,
per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art.
1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.
360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresi',
tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi
risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite
dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni
italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti
decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel
predetto sito informatico. Il versamento della prima rata
di cui al comma 3 dell'art. 9 del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e
delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il
versamento della seconda rata di cui al medesimo art. 9 e'
eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno,
con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla
base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del
28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune
e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo
entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano
gli atti adottati per l'anno precedente.
14. Sono abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2012, le
seguenti disposizioni:
a) l'art. 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93,
convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008,
n. 126, ad eccezione del comma 4 che continua ad applicarsi
per i soli comuni ricadenti nei territori delle regioni a
Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano;
b) il comma 3, dell'art. 58 e le lettere d), e) ed h)
del comma 1, dell'art. 59 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446;
c) l'ultimo periodo del comma 5 dell'art. 8 e il comma
4 dell'art. 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
d) il comma 1-bis dell'art. 23 del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 14;
d-bis) i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell' art. 7 del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
14-bis. Le domande di variazione della categoria
catastale presentate, ai sensi del comma 2-bis dell' art. 7
del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche
dopo la scadenza dei termini originariamente posti e fino
alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, producono gli effetti previsti in
relazione al riconoscimento del requisito di ruralita',
fermo restando il classamento originario degli immobili
rurali ad uso abitativo. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabilite le
modalita' per l'inserimento negli atti catastali della
sussistenza del requisito di ruralita', fermo restando il
classamento originario degli immobili rurali ad uso
abitativo.
14-ter. I fabbricati rurali iscritti nel catasto dei
terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono
oggetto di inventariazione ai sensi dell' art. 3, comma 3,
del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n.
28, devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano
entro il 30 novembre 2012, con le modalita' stabilite dal
decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.
14-quater. Nelle more della presentazione della
dichiarazione di aggiornamento catastale di cui al comma
14-ter, l'imposta municipale propria e' corrisposta, a
titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della
rendita delle unita' similari gia' iscritte in catasto. Il
conguaglio dell'imposta e' determinato dai comuni a seguito
dell'attribuzione della rendita catastale con le modalita'
di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile
1994, n. 701. In caso di inottemperanza da parte del
soggetto obbligato, si applicano le disposizioni di cui
all' art. 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, salva l'applicazione delle sanzioni previste per la
violazione degli articoli 20 e 28 del regio decreto-legge
13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive
modificazioni.
15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle
entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate
al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma
2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine
previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il
mancato invio delle predette deliberazioni nei termini
previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da
parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino
all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a
qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare
sono stabilite le modalita' di attuazione, anche graduale,
delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente
comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica,
sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai
comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta
Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo,
del decreto legislativo n. 446 del 1997.
16. All'art. 1, comma 4, ultimo periodo del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, le parole "31
dicembre" sono sostituite dalle parole: "20 dicembre".
All'art. 1, comma 11, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.
138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le
parole da "differenziate" a "legge statale" sono sostituite
dalle seguenti: "utilizzando esclusivamente gli stessi
scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel
rispetto del principio di progressivita'". L'Agenzia delle
Entrate provvede all'erogazione dei rimborsi
dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche gia' richiesti con dichiarazioni o con
istanze presentate entro la data di entrata in vigore del
presente decreto, senza far valere l'eventuale prescrizione
decennale del diritto dei contribuenti.
17. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come
determinato ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato
ai sensi dell'art. 13 del medesimo decreto legislativo n.
23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni
della Regione Siciliana e della Regione Sardegna variano in
ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di
base derivanti dalle disposizioni di cui al presente
articolo. In caso di incapienza ciascun comune versa
all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. Con
le procedure previste dall'art. 27 della legge 5 maggio
2009, n. 42, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle
d'Aosta, nonche' le Province autonome di Trento e di
Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del
predetto maggior gettito stimato dei comuni ricadenti nel
proprio territorio. Fino all'emanazione delle norme di
attuazione di cui allo stesso art. 27, a valere sulle quote
di compartecipazione ai tributi erariali, e' accantonato un
importo pari al maggior gettito stimato di cui al
precedente periodo. L'importo complessivo della riduzione
del recupero di cui al presente comma e' pari per l'anno
2012 a 1.627 milioni di euro, per l'anno 2013 a 1.762,4
milioni di euro e per l'anno 2014 a 2.162 milioni di euro.
18. All'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23 dopo le parole: "gettito di cui ai commi
1 e 2", sono aggiunte le seguenti: "nonche', per gli anni
2012, 2013 e 2014, dalla compartecipazione di cui al comma
4".
19. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, non trovano
applicazione le disposizioni recate dall'ultimo periodo del
comma 4 dell'art. 2, nonche' dal comma 10 dell'art. 14 del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
19-bis. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all' art. 2,
comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e'
esclusivamente finalizzato a fissare la percentuale di
compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore
aggiunto, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, in
misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione
del 2 per cento del gettito dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche.
20. La dotazione del fondo di solidarieta' per i mutui
per l'acquisto della prima casa e' incrementata di 10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.
21. (Omissis)».
- Si riporta il testo degli articoli 8 e 9 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia
di federalismo Fiscale Municipale): «Art. 8. (Imposta
municipale propria). - 1. L'imposta municipale propria e'
istituita, a decorrere dall'anno 2014, e sostituisce, per
la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle
persone fisiche e le relative addizionali dovute in
relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati,
e l'imposta comunale sugli immobili.
2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il
possesso di immobili diversi dall'abitazione principale.
3. L'imposta municipale propria non si applica al
possesso dell'abitazione principale ed alle pertinenze
della stessa. Si intende per effettiva abitazione
principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto
edilizio urbano come unica unita' immobiliare, nel quale il
possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
L'esclusione si applica alle pertinenze classificate nelle
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di
un'unita' pertinenziale per ciascuna delle categorie
catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente
all'unita' ad uso abitativo. L'esclusione non si applica
alle unita' immobiliari classificate nelle categorie
catastali A1, A8 e A9.
4. L'imposta municipale propria ha per base imponibile
il valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
5. Nel caso di possesso di immobili non costituenti
abitazione principale ai sensi del comma 3, l'imposta e'
dovuta annualmente in ragione di un'aliquota dello 0,76 per
cento. La predetta aliquota puo' essere modificata con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, nel rispetto dei saldi di finanza
pubblica, tenendo conto delle analisi effettuate dalla
Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del
federalismo fiscale ovvero, ove istituita, dalla Conferenza
permanente per il coordinamento della finanza pubblica. I
comuni possono, con deliberazione del consiglio comunale
adottata entro il termine per la deliberazione del bilancio
di previsione, modificare, in aumento o in diminuzione,
sino a 0,3 punti percentuali, l'aliquota fissata dal primo
periodo del presente comma, ovvero sino a 0,2 punti
percentuali l'aliquota determinata ai sensi del comma 6.
6. Nel caso in cui l'immobile sia locato, l'aliquota di
cui al comma 5, primo periodo, e' ridotta alla meta'.
7. I comuni possono, con deliberazione del consiglio
comunale, adottata entro il termine per la deliberazione
del bilancio di previsione, prevedere che l'aliquota di cui
al comma 5, primo periodo, sia ridotta fino alla meta'
anche nel caso in cui abbia ad oggetto immobili non
produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso in cui abbia ad
oggetto immobili posseduti dai soggetti passivi
dell'imposta sul reddito delle societa'. Nell'ambito della
facolta' prevista dal presente comma, i comuni possono
stabilire che l'aliquota ridotta si applichi limitatamente
a determinate categorie di immobili».
«Art. 9. (Applicazione dell'imposta municipale
propria). - 1. Soggetti passivi dell'imposta municipale
propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni
e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi
compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio
e' diretta l'attivita' dell'impresa, ovvero il titolare di
diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi,
superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree
demaniali, soggetto passivo e' il concessionario. Per gli
immobili, anche da costruire o in corso di costruzione,
concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo e' il
locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta
la durata del contratto.
2. L'imposta e' dovuta per anni solari
proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali
si e' protratto il possesso; a tal fine il mese durante il
quale il possesso si e' protratto per almeno quindici
giorni e' computato per intero. A ciascuno degli anni
solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
3. I soggetti passivi effettuano il versamento
dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due
rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la
seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facolta'
del contribuente provvedere al versamento dell'imposta
complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da
corrispondere entro il 16 giugno.
4. (Omissis).
5. Con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del
citato decreto legislativo n. 446 del 1997, i comuni
possono introdurre l'istituto dell'accertamento con
adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti
dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997, e gli altri
strumenti di deflazione del contenzioso, sulla base dei
criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del
1997, prevedendo anche che il pagamento delle somme dovute
possa essere effettuato in forma rateale, senza
maggiorazione di interessi.
6. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita l'Associazione nazionale comuni
Italiani sono approvati i modelli della dichiarazione, i
modelli per il versamento, nonche' di trasmissione dei dati
di riscossione, distintamente per ogni contribuente, ai
comuni e al sistema informativo della fiscalita'.
7. Per l'accertamento, la riscossione coattiva, i
rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si
applicano gli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12,
14 e 15 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 e
l'art. 1, commi da 161 a 170, della citata legge n. 296 del
2006.
8. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli
immobili posseduti dallo Stato, nonche' gli immobili
posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle
province, dai comuni, dalle comunita' montane, dai consorzi
fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio
sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti
istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste
dall'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i)
del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. Sono
altresi' esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di
cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre
1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati
montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni
italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT). Le province autonome di Trento e di Bolzano
possono prevedere che i fabbricati rurali ad uso
strumentale siano assoggettati all'imposta municipale
propria nel rispetto del limite delle aliquote definite
dall'art. 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, ferma restando la facolta' di
introdurre esenzioni, detrazioni o deduzioni ai sensi
dell'art. 80 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e
successive modificazioni.
9. Il reddito agrario di cui all'art. 32 del citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986, i redditi fondiari diversi da
quelli cui si applica la cedolare secca di cui all'art. 3,
i redditi derivanti dagli immobili non produttivi di
reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del citato testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.
917 del 1986, e dagli immobili posseduti dai soggetti
passivi dell'imposta sul reddito delle societa', continuano
ad essere assoggettati alle ordinarie imposte erariali sui
redditi. Sono comunque assoggettati alle imposte sui
redditi ed alle relative addizionali, ove dovute, gli
immobili esenti dall'imposta municipale propria».
- Si riporta il testo dell'art. 19, comma 15, del
citato decreto-legge n. 201 del 2011: «Art. 19
(Disposizioni in materia di imposta di bollo su conti
correnti, titoli, strumenti e prodotti finanziari nonche'
su valori «scudati» e su attivita' finanziarie e immobili
detenuti all'estero). - (Omissis).
15. L'imposta di cui al comma 13 e' stabilita nella
misura dello 0,76 per cento del valore degli immobili.
L'imposta non e' dovuta se l'importo, come determinato ai
sensi del presente comma, non supera euro 200. Il valore e'
costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai
contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato
rilevabile nel luogo in cui e' situato l'immobile. Per gli
immobili situati in Paesi appartenenti all'Unione europea o
in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che
garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore
e' quello catastale come determinato e rivalutato nel Paese
in cui l'immobile e' situato ai fini dell'assolvimento di
imposte di natura patrimoniale o reddituale o, in mancanza,
quello di cui al periodo precedente».
- Si riporta il testo dell'art. 70, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi): «Art. 70. (Redditi di natura fondiaria). - 2. I
redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero
concorrono alla formazione del reddito complessivo
nell'ammontare netto risultante dalla valutazione
effettuata nello Stato estero per il corrispondente periodo
di imposta o, in caso di difformita' dei periodi di
imposizione, per il periodo di imposizione estero che scade
nel corso di quello italiano. I redditi dei fabbricati non
soggetti ad imposte sui redditi nello Stato estero
concorrono a formare il reddito complessivo per l'ammontare
percepito nel periodo di imposta, ridotto del 15 per cento
a titolo di deduzione forfettaria delle spese».
- Si riporta il testo dell'art. 2135 del codice civile:
«Art. 2135. (Imprenditore agricolo). - E' imprenditore
agricolo chi esercita una delle seguenti attivita':
coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di
animali e attivita' connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per
allevamento di animali si intendono le attivita' dirette
alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una
fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o
animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il
bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attivita', esercitate
dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla
manipolazione, conservazione, trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto
prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del
fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le
attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante
l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse
dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita' agricola
esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del
territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di
ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge».
 
Art. 5

Indicatore della situazione patrimoniale

1. L'indicatore della situazione patrimoniale e' determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare di cui ai commi 2 e 3, nonche' del patrimonio mobiliare di cui al comma 4.
2. Il patrimonio immobiliare e' pari al valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni, intestati a persone fisiche non esercenti attivita' d'impresa, quale definito ai fini IMU al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, indipendentemente dal periodo di possesso nell'anno. Il valore e' cosi' determinato anche in caso di esenzione dal pagamento dell'imposta. Dal valore cosi' determinato di ciascun fabbricato, area o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della DSU per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprieta', il valore della casa di abitazione, come sopra determinato, al netto del mutuo residuo, non rileva ai fini del calcolo del patrimonio immobiliare se inferiore alla soglia di 52.500 euro, incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. Se superiore alle predette soglie, il valore rileva in misura pari a due terzi della parte eccedente.
3. Il patrimonio immobiliare all'estero e' pari a quello definito ai fini dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di cui al comma 15 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, riferito alla medesima data di cui al comma 2, indipendentemente dal periodo di possesso nell'anno. Dal valore cosi' determinato di ciascun immobile, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della DSU per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato.
4. Il patrimonio mobiliare e' costituito dalle componenti di seguito specificate, anche detenute all'estero, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, fatto salvo quanto diversamente disposto con riferimento a singole componenti:
a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al lordo degli interessi, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, ovvero, se superiore, il valore della consistenza media annua riferita al medesimo anno. Qualora nell'anno precedente si sia proceduto all'acquisto di componenti del patrimonio immobiliare, di cui ai commi 2 e 3, ovvero a variazioni ad incremento di altre componenti del patrimonio mobiliare, di cui al presente comma, per un ammontare superiore alla differenza tra il valore della consistenza media annua e del saldo al 31 dicembre, puo' essere assunto il valore del saldo contabile attivo al 31 dicembre dell'anno precedente, anche se inferiore alla consistenza media; ai soli fini di successivi controlli, nella DSU il valore della consistenza media annua va comunque indicato;
b) titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU;
c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla societa' di gestione alla data di cui alla lettera b);
d) partecipazioni azionarie in societa' italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera b), ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente piu' prossimo;
e) partecipazioni azionarie in societa' non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in societa' non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della DSU, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonche' degli altri cespiti o beni patrimoniali;
f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera b);
g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera b), nonche' contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data, al netto degli eventuali riscatti, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto per le quali va assunto l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non e' esercitabile il diritto di riscatto;
h) il valore del patrimonio netto per le imprese individuali in contabilita' ordinaria, ovvero il valore delle rimanenze finali e del costo dei beni ammortizzabili per le imprese individuali in contabilita' semplificata, determinato con le stesse modalita' indicate alla lettera e).
5. Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze e' assunto per la quota di spettanza.
6. Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato ai sensi del comma 4, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro. La predetta soglia e' incrementata di 1.000 euro per ogni figlio componente il nucleo familiare successivo al secondo. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione reddituale, di cui all'articolo 4.
Note all'art. 5:
- Per il riferimento al comma 15 dell'art. 19 del
citato decreto-legge n. 201 del 2011, vedasi nelle note
all'art. 4.
- Il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415
(Recepimento della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993
relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori
mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993
relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di
investimento e degli enti creditizi) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1996, n. 186, supplemento
ordinario.
 
Art. 6

Prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria

1. Per le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria rivolte a persone di maggiore eta', l'ISEE e' calcolato in riferimento al nucleo familiare di cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto al comma 3. Per le medesime prestazioni rivolte a persone minori di anni 18, l'ISEE e' calcolato nelle modalita' di cui all'articolo 7.
2. Esclusivamente ai fini delle prestazioni di cui al presente articolo e fatta comunque salva la possibilita' per il beneficiario di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie di cui all'articolo 3, il nucleo familiare del beneficiario e' composto dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonche' dai figli maggiorenni, secondo le regole di cui ai commi da 2 a 6 dell'articolo 3.
3. Per le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo, valgono le seguenti regole:
a) le detrazioni di cui all'articolo 4, comma 4, lettere b) ed c), non si applicano;
b) in caso di presenza di figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare ai sensi del comma 2, l'ISEE e' integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio, calcolata sulla base della situazione economica dei figli medesimi, avuto riguardo alle necessita' del nucleo familiare di appartenenza, secondo le modalita' di cui all'allegato 2, comma 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. La componente non e' calcolata:
1) quando al figlio ovvero ad un componente del suo nucleo sia stata accertata una delle condizioni di cui all'allegato 3;
2) quando risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorita' competente in materia di servizi sociali la estraneita' del figlio in termini di rapporti affettivi ed economici;
c) le donazioni di cespiti parte del patrimonio immobiliare del beneficiario avvenute successivamente alla prima richiesta delle prestazioni di cui al presente comma continuano ad essere valorizzate nel patrimonio del donante. Allo stesso modo sono valorizzate nel patrimonio del donante, le donazioni effettuate nei 3 anni precedenti la richiesta di cui al periodo precedente, se in favore di persone tenute agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile.
Note all'art. 6:
- Si riporta l'art. 433 del codice civile: «Art. 433.
(Persone obbligate). - All'obbligo di prestare gli alimenti
sono tenuti, nell'ordine:
1) il coniuge;
2) i figli legittimi o legittimati o naturali o
adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi,
anche naturali;
3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti
prossimi, anche naturali; gli adottanti;
4) i generi e le nuore;
5) il suocero e la suocera;
6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con
precedenza dei germani sugli unilaterali».
 
Art. 7

Prestazioni agevolate rivolte a minorenni

1. Ai fini del calcolo dell'ISEE per le sole prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni, il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorra uno dei seguenti casi:
a) quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;
b) quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;
c) quando con provvedimento dell'autorita' giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
d) quando sussiste esclusione dalla potesta' sui figli o e' stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
e) quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorita' competente in materia di servizi sociali la estraneita' in termini di rapporti affettivi ed economici;
2. Per le prestazioni sociali agevolate rivolte ai componenti minorenni, in presenza di genitori non conviventi, qualora ricorrano i casi di cui alle lettere a) ed b) del comma 1, l'ISEE e' integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente, secondo le modalita' di cui all'allegato 2, comma 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Note all'art. 7:
- Per il riferimento all'art. 333 del codice civile
vedasi nelle note all'art. 3.
 
Art. 8

Prestazioni per il diritto allo studio universitario

1. Ai fini del calcolo dell'ISEE per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario, trovano applicazione le modalita' definite ai commi successivi.
2. In presenza di genitori non conviventi con lo studente che ne fa richiesta, il richiedente medesimo fa parte del nucleo familiare dei genitori, a meno che non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:
a) residenza fuori dall'unita' abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprieta' di un suo membro;
b) presenza di una adeguata capacita' di reddito, definita con il decreto ministeriale di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
3. I genitori dello studente richiedente tra loro non conviventi fanno parte dello stesso nucleo familiare, definito secondo le modalita' di cui all'articolo 3, comma 2, ad eccezione dei casi di cui all'articolo 3, comma 3, se coniugati, e dei casi di cui all'articolo 7, comma 1, se non coniugati. Qualora ricorrano i casi di cui all'articolo 7, comma 1, l'ISEE e' integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della condizione economica del genitore non convivente, secondo le modalita' di cui all'allegato 2, comma 2, parte integrante del presente decreto.
4. Il nucleo familiare del richiedente i benefici per i corsi di dottorato di ricerca e' formato esclusivamente dallo stesso richiedente, dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonche' dai figli maggiorenni, secondo le regole di cui ai commi da 2 a 5 dell'articolo 3, e fatta comunque salva la possibilita' per il beneficiario di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie di cui all'articolo 3.
5. Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, la condizione economica degli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all'estero viene definita attraverso l'Indicatore della situazione economica equivalente all'estero, calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del 20 per cento dei patrimoni posseduti all'estero, valutati secondo le modalita' di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
Note all'art. 8:
- Si riportano gli articoli 7 e 8 del decreto
legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (Revisione della normativa
di principio in materia di diritto allo studio e
valorizzazione dei collegi universitari legalmente
riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'art.
5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge
30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri
direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6):
«Art. 7. (Definizione dei livelli essenziali delle
prestazioni (LEP). - 1. Al fine di garantire l'erogazione
dei LEP in modo uniforme su tutto il territorio nazionale,
la determinazione dell'importo standard della borsa di
studio tiene in considerazione le differenziazioni
territoriali correlate ai costi di mantenimento agli studi
universitari. La concessione delle borse di studio e'
assicurata a tutti gli studenti aventi i requisiti di
eleggibilita' di cui all'art. 8, nei limiti delle risorse
disponibili nello stato di previsione del Ministero a
legislazione vigente.
2. L'importo standard della borsa di studio e'
determinato, in modo distinto per condizione abitativa
dello studente, in base alla rilevazione dei costi di
mantenimento agli studi, in termini di costi delle
prestazioni essenziali relative alle seguenti definizioni
delle voci di costo:
a) la voce materiale didattico comprende la spesa per
libri di testo e strumenti didattici indispensabili per lo
studio. Non e' compresa la spesa per l'acquisto di personal
computer ed altri strumenti od attrezzature tecniche o
informatiche;
b) la voce trasporto comprende la spesa effettuata per
spostamenti in area urbana ed extra-urbana, dalla sede
abitativa alla sede di studio, con riferimento alle tariffe
piu' economiche degli abbonamenti del trasporto pubblico.
Per gli studenti fuori sede e' computato anche il costo per
il raggiungimento della sede di origine due volte l'anno
con riferimento alle tariffe piu' economiche del trasporto
pubblico;
c) la voce ristorazione comprende, per gli studenti
fuori sede, la spesa relativa al servizio offerto per due
pasti giornalieri, dalle mense universitarie o da strutture
convenzionate, ovvero la spesa per mangiare in casa; per
gli studenti in sede e pendolari, la spesa per un pasto
giornaliero;
d) la voce alloggio e' riferita allo studente fuori
sede e comprende la spesa per l'affitto in stanza doppia o
residenza universitaria e per le relative spese accessorie
(condominio, riscaldamento, luce, acqua, gas, tassa sui
rifiuti), tenuto conto dei canoni di locazione mediamente
praticati sul mercato nei diversi comuni sede dei corsi;
e) la voce accesso alla cultura include la spesa
essenziale effettuata dagli studenti per frequentare eventi
culturali presso la citta' sede dell'ateneo per il
completamento del percorso formativo.
3. La spesa verra' stimata in valore standard, con
riferimento a studenti il cui nucleo familiare abbia un
valore dell'Indicatore della situazione economica
equivalente (ISEEU) fino al 20 per cento superiore al
limite massimo previsto dai requisiti di eleggibilita' di
cui all'art. 8, computata su undici mesi.
4. La borsa di studio e' attribuita per concorso agli
studenti che si iscrivono, entro il termine previsto dai
bandi, ai corsi e che risultino idonei al loro
conseguimento in relazione al possesso dei requisiti di
eleggibilita' di cui all'art. 8, indipendentemente dal
numero di anni trascorsi dal conseguimento del titolo
precedente.
5. La borsa di studio e' destinata anche agli iscritti
ai corsi di istruzione superiore nelle scienze della difesa
e della sicurezza, attivati ai sensi dell'art. 3, comma 2,
del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, ad
eccezione degli allievi delle Accademie militari per gli
ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza e
degli altri istituti militari di istruzione superiore.
6. I livelli essenziali delle prestazioni di assistenza
sanitaria sono garantiti a tutti gli studenti iscritti ai
corsi, uniformemente sul territorio nazionale. Gli studenti
fruiscono dell'assistenza sanitaria di base nella regione o
provincia autonoma in cui ha sede l'universita' o
istituzione di alta formazione artistica, musicale e
coreutica cui sono iscritti, anche se diversa da quella di
residenza. I relativi costi sono compensati tra le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito
delle vigenti procedure che disciplinano la mobilita'
sanitaria.
7. L'importo della borsa di studio e' determinato con
decreto del Ministro, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il
Consiglio nazionale degli studenti universitari, da
adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sulla base di quanto previsto ai commi 2
e 3. Con il medesimo decreto sono definiti i criteri e le
modalita' di riparto del fondo integrativo statale per la
concessione delle borse di studio. Il decreto e' aggiornato
con cadenza triennale. Con il medesimo decreto sono
altresi' definiti i requisiti di eleggibilita' per
l'accesso alle borse di studio di cui all'art. 8.
8. In attesa dell'adozione del decreto di cui al comma
7 e per i primi tre anni accademici dalla data di entrata
in vigore del presente decreto l'importo della borsa di
studio e' determinato in misura diversificata in relazione
alla condizione economica e abitativa dello studente con
decreto adottato entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente provvedimento e secondo le modalita'
di cui al comma 7».
«Art. 8. (Requisiti di eleggibilita' per l'accesso ai
LEP). - 1. Con il decreto di cui all'art. 7, comma 7, sono
definiti i requisiti di eleggibilita' per l'accesso alle
borse di studio con riferimento a criteri relativi al
merito e alla condizione economica degli studenti.
2. I requisiti di merito per l'accesso ai LEP sono
definiti anche tenendo conto della durata normale del corso
di studi prevista, per gli studenti universitari, ai sensi
del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, anche con
riferimento ai valori mediani della relativa classe. Per le
istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica, di cui all'art. 2 della legge 21 dicembre 1999,
n. 508, i requisiti di merito vanno accertati con
riferimento alla durata normale dei corsi di studio, anche
con riferimento ai valori mediani dei corsi afferenti alle
scuole di cui al decreto Presidente della Repubblica 8
luglio 2005, n. 212.
3. Le condizioni economiche dello studente iscritto o
che intende iscriversi a corsi di istruzione superiore su
tutto il territorio nazionale sono individuate sulla base
dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di
cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e
successive modificazioni, anche tenuto conto della
situazione economica del territorio in cui ha sede
l'universita' o l'istituzione di alta formazione artistica,
musicale e coreutica. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, dello
stesso decreto, sono previste modalita' integrative di
selezione quali l'Indicatore della situazione economica
all'estero e l'Indicatore della situazione patrimoniale
equivalente.
4. Per gli altri servizi di cui all'art. 6, comma 1, ed
eventuali altri strumenti previsti dalla legislazione
regionale, l'entita' e le modalita' delle erogazioni,
nonche' i requisiti di eleggibilita' sono definiti dalle
regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano,
dalle universita' e dagli istituti di alta formazione
artistica, musicale e coreutica per gli interventi di
rispettiva competenza, coerentemente con quanto previsto
per le condizioni economiche dal comma 3.
5. Fino all'adozione del decreto di cui all'art. 7,
comma 7, restano in vigore le disposizioni di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante
disposizioni per l'uniformita' di trattamento sul diritto
allo studio universitario in data 9 aprile 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2001,
relative ai requisiti di merito e di condizione economica.
6. Gli interventi delle regioni, delle province
autonome e delle universita' sono realizzati in modo da
garantire che lo studente con disabilita' possa mantenere
il pieno controllo su ogni aspetto della propria vita,
senza dover subire condizionamenti da parte dei singoli
assistenti o degli enti eroganti. Gli interventi di
tutorato possono anche essere affidati ai "consiglieri alla
pari", ossia persone con disabilita' che hanno gia'
affrontato e risolto problemi simili a quelli di coloro che
vi si rivolgono per chiedere supporto».
 
Art. 9

ISEE corrente

1. In presenza di un ISEE in corso di validita', puo' essere calcolato un ISEE corrente, riferito ad un periodo di tempo piu' ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, qualora vi sia una rilevante variazione nell'indicatore, come determinata ai sensi del comma 2, e al contempo si sia verificata, per almeno uno dei componenti il nucleo familiare, nei 18 mesi precedenti la richiesta della prestazione, una delle seguenti variazioni della situazione lavorativa:
a) lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell'attivita' lavorativa o una riduzione della stessa;
b) lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero impiegati con tipologie contrattuali flessibili, che risultino non occupati alla data di presentazione della DSU, e che possano dimostrare di essere stati occupati nelle forme di cui alla presente lettera per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro;
c) lavoratori autonomi, non occupati alla data di presentazione della DSU, che abbiano cessato la propria attivita', dopo aver svolto l'attivita' medesima in via continuativa per almeno dodici mesi.
2. L'ISEE corrente puo' essere calcolato solo in caso di variazioni superiori al 25 per cento dell'indicatore della situazione reddituale corrente, calcolato ai sensi dei commi 3 e 4, rispetto all'indicatore della situazione reddituale calcolato in via ordinaria, ai sensi dell'articolo 4.
3. L'indicatore della situazione reddituale corrente e' ottenuto aggiornando i redditi per ciascun componente il nucleo familiare nelle condizioni di cui al comma 1, mediante la compilazione del modulo sostitutivo, di cui all'articolo 10, comma 4, lettera d), facendo riferimento ai seguenti redditi:
a) redditi da lavoro dipendente, pensione ed assimilati conseguiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione;
b) redditi derivanti da attivita' d'impresa o di lavoro autonomo, svolte sia in forma individuale che di partecipazione, individuati secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione e le spese sostenute nello stesso periodo nell'esercizio dell'attivita';
c) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, non gia' inclusi nel reddito di cui alla lettera a), conseguiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione.
Nei casi di cui al comma 1, lettera a), i redditi di cui al presente comma possono essere ottenuti moltiplicando per 6 i redditi conseguiti nei due mesi antecedenti la presentazione della DSU.
4. Ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione reddituale corrente, per i componenti il nucleo familiare nelle condizioni di cui al comma 1, i redditi e i trattamenti di cui al comma 3, sostituiscono i redditi e i trattamenti di analoga natura utilizzati per il calcolo dell'ISEE in via ordinaria.
5. Fermi restando l'indicatore della situazione patrimoniale e il parametro della scala di equivalenza, l'ISEE corrente e' ottenuto sostituendo all'indicatore della situazione reddituale calcolato in via ordinaria il medesimo indicatore calcolato ai sensi del comma 4.
6. Il richiedente l'ISEE corrente, oltre al modulo sostitutivo della DSU, presenta la documentazione e certificazione attestante la variazione della condizione lavorativa, di cui al comma 1, nonche' le componenti reddituali aggiornate, di cui al comma 3.
7. L'ISEE corrente ha validita' di due mesi dal momento della presentazione del modulo sostitutivo della DSU ai fini della successiva richiesta della erogazione delle prestazioni.
 
Art. 10

Dichiarazione sostitutiva unica (DSU)

1. Il richiedente presenta un'unica dichiarazione sostitutiva in riferimento al nucleo familiare di cui all'articolo 3, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE. La DSU ha validita' dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo.
2. E' lasciata facolta' al cittadino di presentare entro il periodo di validita' della DSU una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE del proprio nucleo familiare. Gli enti erogatori possono stabilire per le prestazioni da essi erogate la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni. E' comunque lasciata facolta' agli enti erogatori di chiedere la presentazione di una DSU aggiornata nel caso di variazioni del nucleo familiare ovvero in presenza di elementi di informazione da cui risulti il possibile verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 9.
3. Con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INPS, sentita l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, e' approvato il modello tipo della DSU e dell'attestazione, nonche' delle relative istruzioni per la compilazione. Il modello contiene l'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Con il medesimo provvedimento si definiscono le modalita' con cui l'attestazione, il contenuto della DSU, nonche' gli altri elementi informativi necessari al calcolo dell'ISEE possono essere resi disponibili al dichiarante per il tramite dei soggetti incaricati della ricezione della DSU ai sensi dell'articolo 11, comma 4. In sede di prima applicazione, il provvedimento e' adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e di esso viene data adeguata pubblicita' dagli enti locali anche attraverso i propri uffici di relazione con il pubblico e i propri siti internet.
4. La DSU ha carattere modulare, componendosi di:
a) un modello base relativo al nucleo familiare;
b) fogli allegati relativi ai singoli componenti;
c) moduli aggiuntivi, di cui e' necessaria la compilazione qualora rilevino ai fini del computo dell'ISEE le componenti aggiuntive, di cui all'allegato 2;
d) moduli sostitutivi, in caso di richiesta dell'ISEE corrente, di cui all'articolo 9;
e) moduli integrativi, nel caso si verifichino le condizioni di cui all'articolo 11, commi 7 e 8, nonche' del comma 7, lettera e), primo periodo, del presente articolo.
I moduli aggiuntivi, sostitutivi e integrativi possono essere compilati in via complementare successivamente alla presentazione della DSU. Nel caso le componenti autocertificate di cui ai commi 7 e 8 non siano variate rispetto ad una eventuale DSU precedente, il richiedente puo' presentare una dichiarazione semplificata.
5. Ai soli fini dell'accesso alle prestazioni agevolate di natura socio sanitaria, il dichiarante puo' compilare la DSU riferita al nucleo familiare ristretto definito secondo le regole di cui all'articolo 6, comma 2. Qualora nel corso di validita' di tale DSU sia necessario reperire informazioni su altri soggetti ai fini del calcolo dell'ISEE per la richiesta di altre prestazioni sociali agevolate, il dichiarante integra la DSU in corso di validita' mediante la compilazione dei soli fogli allegati relativi ai componenti del nucleo non gia' inclusi.
6. La DSU e' presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dall'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o direttamente all'amministrazione pubblica in qualita' di ente erogatore al quale e' richiesta la prima prestazione o alla sede dell'INPS competente per territorio. E' comunque consentita la presentazione della DSU all'INPS, in via telematica, direttamente a cura del richiedente. A tal fine, l'INPS rende disponibili modalita' di compilazione telematica assistita della DSU.
7. Ai fini della presentazione della DSU, sono autodichiarate dal dichiarante:
a) la composizione del nucleo familiare e le informazioni necessarie ai fini della determinazione del valore della scala di equivalenza;
b) l'indicazione di eventuali soggetti rilevanti ai fini del calcolo delle componenti aggiuntive di cui all'allegato 2, nonche' le informazioni di cui alle lettere successive del presente comma ad essi riferite;
c) la eventuale condizione di disabilita' e non autosufficienza, di cui all'allegato 3, dei componenti il nucleo;
d) l'identificazione della casa di abitazione del nucleo familiare, di cui all'articolo 5, comma 2;
e) il reddito complessivo di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), limitatamente ai casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione ovvero di sospensione degli adempimenti tributari a causa di eventi eccezionali, nonche' le componenti reddituali di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), limitatamente ai redditi diversi da quelli prodotti con riferimento al regime dei contribuenti minimi, al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilita' e al regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, nonche' dai redditi derivanti dalla locazione di immobili assoggettati all'imposta sostitutiva operata nella forma della cedolare secca;
f) le componenti reddituali di cui all'articolo 4, comma 2, lettere c), d), e), g), ed i);
g) le componenti reddituali di cui all'articolo 4, comma 2, lettera f), limitatamente alle prestazioni non erogate dall'INPS;
h) l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti di cui all'articolo 4, comma 3, lettere a) e b);
i) il valore del canone di locazione annuo di cui all'articolo 4, comma 4, lettera a);
l) le spese per assistenza personale nel caso di acquisto dei servizi presso enti fornitori e la retta versata per l'ospitalita' alberghiera di cui all'articolo 4, comma 4, lettere b) e c);
m) le componenti del patrimonio immobiliare di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, nonche' per ciascun cespite l'ammontare dell'eventuale debito residuo;
n) in caso di richiesta di prestazioni di cui all'articolo 6, comma 3, le donazioni di cespiti di cui alla lettera c) del medesimo comma;
o) gli autoveicoli, ovvero i motoveicoli di cilindrata di 500 cc e superiore, nonche' le navi e imbarcazioni da diporto, per le finalita' di cui all'articolo 11, comma 12.
8. Nelle more della piena e tempestiva disponibilita' delle informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e del comma 2, dell'articolo 11, del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e fermo restando l'utilizzo delle informazioni disponibili secondo le modalita' di cui all'articolo 11, sono altresi' autodichiarate dal dichiarante le componenti del patrimonio mobiliare di cui all'articolo 5, comma 4. Ai fini della semplificazione nella compilazione della DSU e alla luce della evoluzione della disponibilita' delle informazioni di cui al presente comma, con uno o piu' decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il primo dei quali da adottare entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sentita l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono identificate le componenti del patrimonio mobiliare per cui e' possibile acquisire il dato, sotto forma di valore sintetico, direttamente nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria prevista dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e conseguentemente sono riviste le componenti di cui e' prevista l'autodichiarazione.
9. Fermo restando l'insieme delle informazioni necessarie per il calcolo dell'ISEE, definito ai sensi del presente decreto, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'INPS, l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, in relazione alla evoluzione dei sistemi informativi e dell'assetto dei relativi flussi d'informazione, puo' essere modificato l'elenco delle informazioni di cui si chiede autodichiarazione da parte del dichiarante ai sensi del comma 7, nonche' puo' essere integrato il modello-tipo di DSU anche in relazione alle esigenze di controllo dei dati autodichiarati. Con il medesimo provvedimento puo' essere rivisto il periodo di riferimento dei redditi di cui all'articolo 4, comma 1, avvicinandolo al momento della presentazione della DSU, e conseguentemente puo' essere rivisto il periodo di validita' della DSU, di cui al comma 1 del presente articolo.
Note all'art. 10:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20
febbraio 2001, n. 42, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di
protezione dei dati personali): «Art. 13. (Informativa). -
1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti
i dati personali sono previamente informati oralmente o per
iscritto circa:
a) le finalita' e le modalita' del trattamento cui sono
destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del
conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di
rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i
dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualita' di responsabili o
incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'art. 7;
f) gli estremi identificativi del titolare e, se
designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai
sensi dell'art. 5 e del responsabile. Quando il titolare ha
designato piu' responsabili e' indicato almeno uno di essi,
indicando il sito della rete di comunicazione o le
modalita' attraverso le quali e' conoscibile in modo
agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando e'
stato designato un responsabile per il riscontro
all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui
all'art. 7, e' indicato tale responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli
elementi previsti da specifiche disposizioni del presente
codice e puo' non comprendere gli elementi gia' noti alla
persona che fornisce i dati o la cui conoscenza puo'
ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un
soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo
svolte per finalita' di difesa o sicurezza dello Stato
oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
3. Il Garante puo' individuare con proprio
provvedimento modalita' semplificate per l'informativa
fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza
e informazione al pubblico.
4. Se i dati personali non sono raccolti presso
l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva
delle categorie di dati trattati, e' data al medesimo
interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando
e' prevista la loro comunicazione, non oltre la prima
comunicazione.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica
quando:
a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto
dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria;
b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle
investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000,
n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto
in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalita' e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento;
c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di
mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure
appropriate, dichiari manifestamente sproporzionati
rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio
del Garante, impossibile.
5-bis. L'informativa di cui al comma 1 non e' dovuta in
caso di ricezione di curricula spontaneamente trasmessi
dagli interessati ai fini dell'eventuale instaurazione di
un rapporto di lavoro. Al momento del primo contatto
successivo all'invio del curriculum, il titolare e' tenuto
a fornire all'interessato, anche oralmente, una informativa
breve contenente almeno gli elementi di cui al comma 1,
lettere a), d) ed f)».
- Si riporta l'art. 32 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti
dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni): «Art. 32. (Soggetti abilitati alla
costituzione dei centri di assistenza fiscale). - 1. I
centri di assistenza fiscale, di seguito denominati
''Centri'', possono essere costituiti dai seguenti
soggetti:
a) associazioni sindacali di categoria fra
imprenditori, presenti nel Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro, istituite da almeno dieci anni;
b) associazioni sindacali di categoria fra
imprenditori, istituite da almeno dieci anni, diverse da
quelle indicate nella lettera a) se, con decreto del
Ministero delle finanze, ne e' riconosciuta la rilevanza
nazionale con riferimento al numero degli associati, almeno
pari al 5 per cento degli appartenenti alla stessa
categoria, iscritti negli appositi registri tenuti dalla
camera di commercio, nonche' all'esistenza di strutture
organizzate in almeno 30 province;
c) organizzazioni aderenti alle associazioni di cui
alle lettere a) e b), previa delega della propria
associazione nazionale;
d) organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e
pensionati od organizzazioni territoriali da esse delegate,
aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti;
e) sostituti di cui all'art. 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, aventi complessivamente almeno
cinquantamila dipendenti;
f) associazioni di lavoratori promotrici di istituti di
patronato riconosciuti ai sensi del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, aventi
complessivamente almeno cinquantamila aderenti».
- Per il riferimento al sesto comma dell'art. 7 del
citato decreto del Presidente della Repubblica, n. 605 del
1973, vedasi nelle note alle premesse.
- Per il riferimento al comma 2 dell'art. 11 del
decreto-legge, n. 201 del 2011, vedasi nelle note alle
premesse.
 
Art. 11

Rafforzamento dei controlli e sistema informativo dell'ISEE

1. I soggetti incaricati della ricezione della DSU, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, trasmettono per via telematica entro i successivi quattro giorni lavorativi i dati in essa contenuti al sistema informativo dell'ISEE gestito dall'INPS e rilasciano al dichiarante esclusivamente la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della DSU. La DSU e' conservata dai soggetti medesimi ai soli fini di eventuali controlli o contestazioni, nel rispetto delle disposizioni e dei limiti temporali di cui all'articolo 12, commi 3 e 5. L'INPS per l'alimentazione del sistema informativo dell'ISEE puo' stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, ai soli fini della trasmissione delle DSU e per l'eventuale assistenza nella compilazione.
2. Le informazioni analitiche necessarie al calcolo dell'ISEE, di cui agli articoli 4 e 5, non ricomprese nell'elenco dei dati autodichiarati di cui all'articolo 10, commi 7 e 8, e gia' presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria, sono trasmesse dall'Agenzia delle entrate all'INPS. Sono altresi' trasmesse, seppure autodichiarate ai sensi dell'articolo 10, comma 8, le informazioni relative all'esistenza di rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nonche' il valore sintetico delle componenti il patrimonio mobiliare, di cui all'articolo 5, comma 4, laddove disponibili nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria prevista dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. A tal fine l'INPS, nel rispetto delle misure di sicurezza contenute nel disciplinare tecnico di cui all'articolo 12, comma 2, attiva le procedure di scambio telematico delle informazioni con l'Agenzia delle entrate al momento della completa e valida ricezione dei dati autodichiarati. L'acquisizione dei dati dell'anagrafe tributaria da parte del sistema informativo dell'ISEE avviene entro il quarto giorno lavorativo successivo a quello della ricezione dei dati autodichiarati e dell'inoltro della richiesta da parte dell'INPS.
3. In relazione ai dati autodichiarati dal dichiarante, l'Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individua e rende disponibile all'INPS, negli stessi tempi e con le stesse modalita' di cui al comma precedente, l'esistenza di omissioni, ovvero difformita' degli stessi rispetto ai dati presenti nel Sistema informativo dell'anagrafe tributaria, inclusa l'esistenza non dichiarata di rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, laddove non sia ancora disponibile per i medesimi rapporti il valore sintetico di cui al secondo periodo del comma precedente. L'INPS procede altresi' al controllo dei dati di cui all'articolo 10, comma 8, di concerto con l'Agenzia delle entrate, con riguardo alla concreta disponibilita' degli stessi. Per i dati autodichiarati di cui all'articolo 10, commi 7 e 8, per i quali l'Agenzia delle entrate non dispone di informazioni utili, l'INPS stabilisce procedure per il controllo automatico al fine di individuare l'esistenza di omissioni ovvero difformita', mediante la consultazione in base alle disposizioni vigenti degli archivi amministrativi delle altre amministrazioni pubbliche che trattano dati a tal fine rilevanti.
4. L'INPS determina l'ISEE sulla base delle componenti autodichiarate dal dichiarante, degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle entrate e di quelli presenti nei propri archivi amministrativi. Il valore sintetico di componenti il patrimonio mobiliare, eventualmente acquisito ai sensi del comma 2, e' utilizzato ai fini della determinazione dell'ISEE, seppure autodichiarato dal dichiarante. L'attestazione riportante l'ISEE, il contenuto della DSU, nonche' gli elementi informativi necessari al calcolo acquisiti dagli archivi amministrativi, e' resa disponibile dall'INPS al dichiarante mediante accesso all'area servizi del portale web, ovvero mediante posta elettronica certificata o tramite le sedi territoriali competenti entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello dell'acquisizione dei dati dell'anagrafe tributaria. Sulla base di specifico mandato conferito dal dichiarante con manifestazione di consenso, l'attestazione e le informazioni di cui al periodo precedente possono essere resi disponibili al dichiarante, con modalita' definite dal provvedimento di cui all'articolo 10 comma 3, per il tramite dei soggetti incaricati della ricezione della DSU, ai sensi dell'articolo 10, comma 6. A tale riguardo il disciplinare tecnico di cui all'articolo 12, comma 2, individua le misure e gli accorgimenti atti a garantire che l'accesso alla attestazione e alle informazioni digitali da parte degli operatori dei soggetti incaricati della ricezione sia effettuato solo ai fini della consegna al dichiarante, nonche' ad impedire la creazione di banche dati delle DSU presso i soggetti medesimi. Nel caso di richiesta di prestazioni di cui agli articoli 6, 7 e 8, l'attestazione riporta anche il valore dell'ISEE relativo alle medesime prestazioni. L'attestazione puo', in ogni caso, essere richiesta da qualunque componente il nucleo familiare, nel periodo di validita' della DSU, all'INPS, mediante accesso all'area servizi del portale web o tramite le sedi territoriali competenti.
5. L'attestazione, di cui al comma 4, riporta analiticamente anche le eventuali omissioni ovvero difformita', di cui al comma 3, inclusa l'esistenza non dichiarata di rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, rilevate dall'INPS per il tramite dell'Agenzia delle entrate o delle altre amministrazioni pubbliche in possesso dei dati rilevanti per la DSU. Alla luce delle omissioni ovvero difformita' rilevate, il soggetto richiedente la prestazione puo' presentare una nuova DSU, ovvero puo' comunque richiedere la prestazione mediante l'attestazione relativa alla dichiarazione presentata recante le omissioni o le difformita' rilevate. Tale dichiarazione e' valida ai fini dell'erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto degli enti erogatori di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicita' dei dati indicati nella dichiarazione.
6. Gli enti erogatori eseguono, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, tutti i controlli necessari, diversi da quelli gia' effettuati ai sensi dei commi precedenti, sulle informazioni autodichiarate dal dichiarante, ai sensi dell'articolo 10, commi 7 e 8, avvalendosi degli archivi in proprio possesso, nonche' i controlli di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445, e provvedono ad ogni adempimento conseguente alla non veridicita' dei dati dichiarati, inclusa la comunicazione all'INPS di eventuali dichiarazioni mendaci. Anche in esito a tali controlli, possono inviare all'Agenzia delle entrate una lista di beneficiari ai fini della programmazione secondo criteri selettivi dell'attivita' di accertamento di cui al comma 13.
7. Il dichiarante, nel caso in cui rilevi inesattezze negli elementi acquisiti dagli archivi amministrativi dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate relativamente agli elementi non autodichiarati, nonche' relativamente al valore sintetico, laddove disponibile, delle componenti il patrimonio mobiliare, acquisito ai sensi del comma 2, puo' produrre per iscritto osservazioni eventualmente corredate da documenti, in particolare copia della dichiarazione dei redditi o certificazione sostitutiva, estratti conto o altra documentazione riferita alla situazione reddituale e patrimoniale, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione dell'INPS. Il dichiarante puo' altresi' compilare il modulo integrativo, di cui all'articolo 10, comma 4, lettera e), autocertificando le componenti per cui rilevi inesattezze. In tal caso, analogamente a quanto previsto al comma 5, l'attestazione dovra' riportare anche i dati acquisiti dall'anagrafe tributaria e dall'INPS per cui il dichiarante rilevi inesattezze. Con il medesimo provvedimento di cui all'articolo 10, comma 3, sono definite, ai fini della eventuale rideterminazione dell'ISEE, le modalita' di acquisizione dei dati in caso di difformita' delle componenti reddituali e patrimoniali documentate dal dichiarante rispetto alle informazioni in possesso del sistema informativo, nonche' i tempi per la comunicazione al dichiarante dell'attestazione definitiva.
8. Il dichiarante che trascorsi quindici giorni lavorativi dalla data di presentazione della DSU, non avesse ricevuto da parte dell'INPS l'attestazione di cui al medesimo comma, puo' autodichiarare tutte le componenti necessarie al calcolo dell'ISEE mediante la compilazione del modulo integrativo, di cui all'articolo 10, comma 4, lettera e). In tal caso e' rilasciata al dichiarante una attestazione provvisoria dell'ISEE, valida fino al momento di invio della attestazione di cui al comma 4.
9. In caso di imminente scadenza dei termini per l'accesso ad una prestazione sociale agevolata, i componenti il nucleo familiare possono comunque presentare la richiesta accompagnata dalla ricevuta di presentazione della DSU, di cui al comma 1. L'ente erogatore potra' acquisire successivamente l'attestazione relativa all'ISEE interrogando il sistema informativo ovvero, laddove vi siano impedimenti, richiedendola al dichiarante nell'interesse del medesimo.
10. L'ente erogatore, qualora il richiedente la prestazione sociale agevolata o altro componente il suo nucleo familiare abbia gia' presentato la DSU, richiede l'ISEE all'INPS accedendo al sistema informativo. Ai fini dell'accertamento dei requisiti, l'INPS rende disponibile agli enti erogatori utilizzatori della DSU presso i quali il richiedente ha presentato specifica domanda di prestazioni sociali agevolate l'ISEE e la composizione del nucleo familiare, nonche', ove necessario, le informazioni analitiche pertinenti e non eccedenti per le medesime finalita'. L'ente erogatore richiede, in particolare, all'INPS anche le informazioni analitiche necessarie contenute nella DSU quando procede ai controlli, ai sensi del comma 6, ovvero all'accertamento dei requisiti, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, per il mantenimento dei trattamenti, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera f), da esso erogati, nonche' richiede le informazioni analitiche necessarie ai fini di programmazione dei singoli interventi.
11. Laddove non sia gia' stato acquisito il valore sintetico di componenti il patrimonio mobiliare ai sensi del comma 2, ai fini dei successivi controlli relativi alla consistenza del patrimonio mobiliare gestito dagli operatori di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, l'Agenzia delle entrate effettua, nei modi e nei termini stabiliti con provvedimento del direttore, sulla base di criteri selettivi tra i quali la presenza di specifiche omissioni o difformita' rilevate ai sensi del comma 3 sull'esistenza non dichiarata di rapporti con i medesimi operatori ovvero la presenza di incongruenze tra la componente reddituale e quella patrimoniale, apposite richieste ai suddetti operatori di informazioni pertinenti ai fini del controllo, avvalendosi delle relative procedure automatizzate di colloquio. I nominativi dei richiedenti nei cui confronti emergono divergenze nella consistenza del patrimonio mobiliare sono comunicati alla Guardia di finanza al fine di assicurare il coordinamento e l'efficacia dei controlli previsti dal comma 13.
12. Ai soli fini della programmazione secondo criteri selettivi dell'attivita' di accertamento di cui al comma 13, sono autodichiarati dal dichiarante gli autoveicoli, ovvero i motoveicoli di cilindrata di 500 cc e superiore, nonche' le navi e imbarcazioni da diporto, intestati a componenti il nucleo familiare alla data di presentazione della DSU.
13. Nell'ambito della programmazione dell'attivita' di accertamento della Guardia di finanza, una quota delle verifiche e' riservata al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni, secondo criteri selettivi.
14. Con apposita convenzione stipulata tra l'INPS e l'Agenzia delle entrate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le modalita' attuative e le specifiche tecniche per lo scambio delle informazioni, nonche' le informazioni medesime, necessarie all'attuazione delle disposizioni del presente articolo.
15. Al fine di consentire la semplificazione e il miglioramento degli adempimenti dei richiedenti, a seguito dell'evoluzione dei sistemi informativi dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate possono essere altresi' previste specifiche attivita' di sperimentazione finalizzate a sviluppare l'assetto dei relativi flussi di informazione, con modalita' da sottoporre al Garante per la protezione dei dati personali, laddove queste comportino il trattamento di dati personali.
16. Ai maggiori compiti previsti dal presente articolo per l'INPS e per l'Agenzia delle entrate si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322
(Regolamento recante modalita' per la presentazione delle
dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 3,
comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662): «Art. 3.
(Modalita' di presentazione ed obblighi di conservazione
delle dichiarazioni). - 3. Ai soli fini della presentazione
delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio
telematico Entratel si considerano soggetti incaricati
della trasmissione delle stesse:
a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti,
dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti
del lavoro;
b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993
nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura per la
sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in
giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o
diploma di ragioneria;
c) le associazioni sindacali di categoria tra
imprenditori indicate nell'art. 32, comma 1, lettere a), b)
e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
nonche' quelle che associano soggetti appartenenti a
minoranze etnico-linguistiche;
d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e per
i lavoratori dipendenti e pensionati;
e) gli altri incaricati individuati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze».
- Per il riferimento al sesto comma dell'art. 7 del
decreto del Presidente della Repubblica, n. 605 del 1973,
vedasi nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 71 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000: «Art. 71.
(Modalita' dei controlli). - 1. Le amministrazioni
procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli,
anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati
dubbi, sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di
cui agli articoli 46 e 47.
2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di
certificazione sono effettuati dall'amministrazione
procedente con le modalita' di cui all'art. 43 consultando
direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante
ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso
strumenti informatici o telematici, conferma scritta della
corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei
registri da questa custoditi.
3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e
47 presentino delle irregolarita' o delle omissioni
rilevabili d'ufficio, non costituenti falsita', il
funzionario competente a ricevere la documentazione da'
notizia all'interessato di tale irregolarita'. Questi e'
tenuto alla regolarizzazione o al completamento della
dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.
4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni
sostitutive presentate ai privati che vi consentono di cui
all'art. 2, l'amministrazione competente per il rilascio
della relativa certificazione, previa definizione di
appositi accordi, e' tenuta a fornire, su richiesta del
soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante,
conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti
informatici o telematici, della corrispondenza di quanto
dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi».
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
in materia di protezione dei dati personali), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174,
supplemento ordinario.
 
Art. 12

Trattamento dei dati e misure di sicurezza

1. L'INPS garantisce la gestione tecnica ed informatica del sistema informativo dell'ISEE, di cui all'articolo 11, ed e', a tale fine, titolare del trattamento dei dati, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'ente erogatore e' titolare del trattamento dei dati relativi agli utenti delle prestazioni da esso erogate, compreso l'ISEE e le informazioni analitiche contenute nella DSU acquisite dall'INPS.
2. Al fine dell'applicazione delle disposizioni sulle misure di sicurezza, ai sensi dell'articolo 31 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'INPS, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, approva con decreto direttoriale il disciplinare tecnico contenente le misure di sicurezza, atte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita anche accidentali dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalita' della raccolta. In particolare, il disciplinare specifica le regole tecniche in conformita' alle quali le procedure di sicurezza relative al software e ai servizi telematici garantiscono la riservatezza dei dati trattati nell'ambito del sistema informativo ISEE, anche in riferimento alle modalita' di accesso.
3. I singoli centri di assistenza fiscale che, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, ricevono la DSU possono effettuare il trattamento dei dati al fine di comunicare i dati all'INPS, nonche' di eventualmente assistere il dichiarante nella compilazione della DSU. I dati acquisiti dalle DSU sono conservati, in formato cartaceo o elettronico, dai centri medesimi al solo fine di consentire le verifiche del caso da parte dell'INPS e degli enti erogatori. Ai centri di assistenza fiscale non e' consentita la diffusione dei dati, ne' altre operazioni che non siano strettamente pertinenti con le suddette finalita'. Dopo due anni dalla trasmissione dei dati all'INPS, i centri di assistenza fiscale procedono alla distruzione dei dati medesimi. Le disposizioni del presente comma si applicano, altresi', ai comuni che ricevono DSU per prestazioni da essi non erogate.
4. L'INPS e gli enti erogatori effettuano elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio in forma anonima. L'INPS, ai fini della predisposizione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un rapporto annuale di monitoraggio sull'attuazione della disciplina dell'ISEE, provvede secondo le indicazioni del Ministero alle elaborazioni volte a fornire una rappresentazione in forma aggregata dei dati, nonche' alla fornitura al medesimo Ministero di un campione in forma individuale, ma anonima, rappresentativo della popolazione inclusa nelle DSU, privo di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalita' che rendono questi ultimi non identificabili. Il campione puo' essere altresi' utilizzato dal medesimo Ministero per effettuare elaborazioni a fini di programmazione, di ricerca e di studio. L'INPS fornisce il campione in forma individuale, ma anonima, secondo le medesime modalita' e per le medesime finalita' di cui al presente comma, alle regioni e alle province autonome che ne fanno richiesta, secondo le indicazioni delle stesse, con riferimento al proprio ambito territoriale di competenza.
5. Ai fini dello svolgimento dei controlli, anche di natura sostanziale, i dati sono conservati dall'INPS, dall'Agenzia delle entrate e dagli enti erogatori per un periodo di tempo non superiore a quello a tali fini necessario, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
6. Ai fini del monitoraggio sull'attuazione della disciplina dell'ISEE e dell'eventuale proposta di correttivi, anche sulla base delle evidenze del rapporto di cui al comma 4, e' istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali un comitato consultivo del quale fanno parte rappresentanti dei ministeri interessati, dell'INPS, delle regioni e delle province autonome, dell'ANCI, delle parti sociali e delle associazioni nazionali portatrici di interessi. Dall'istituzione del comitato non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Note all'art. 12:
- Si riporta il testo degli articoli 11 e 31 del citato
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: «Art. 11.
(Modalita' del trattamento e requisiti dei dati). - 1. I
dati personali oggetto di trattamento sono:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati,
espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni
del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle
finalita' per le quali sono raccolti o successivamente
trattati;
e) conservati in una forma che consenta
l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo
non superiore a quello necessario agli scopi per i quali
essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
2. I dati personali trattati in violazione della
disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati
personali non possono essere utilizzati».
«Art. 31. (Obblighi di sicurezza). - 1. I dati
personali oggetto di trattamento sono custoditi e
controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite
in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle
specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da
ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e
preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o
perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non
autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme
alle finalita' della raccolta».
 
Art. 13

Revisione delle soglie

1. L'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, di cui all'articolo 65, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, fermi restando i requisiti diversi da quelli relativi alla condizione economica, a decorrere dalla data di cui all'articolo 14, comma 1, e' concesso ai nuclei familiari con ISEE inferiore alla soglia di 8.446 euro, da rivalutarsi sulla base della variazione nel 2013 dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
2. L'assegno di cui al comma 1 e' corrisposto integralmente per i valori dell'ISE del beneficiario inferiori o uguali alla differenza tra la soglia ISE ottenuta moltiplicando il valore di cui al comma 1 per la scala di equivalenza del nucleo del beneficiario, e l'importo dell'assegno su base annua, ottenuto moltiplicando per tredici l'importo integrale mensile. Per valori dell'ISE del beneficiario compresi tra la predetta differenza e la soglia ISE sopra definita l'assegno e' corrisposto in misura pari alla differenza tra la soglia ISE medesima e l'ISE del beneficiario, e per importi annui non inferiori a 10,33 euro.
3. L'assegno di maternita' di base, di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fermi restando i requisiti diversi da quelli relativi alla condizione economica, a decorrere dalla data di cui all'articolo 14, comma 1, e' concesso alle donne con ISEE inferiore alla soglia di 16.737 euro, da rivalutarsi sulla base della variazione nel 2013 dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
4. Gli importi degli assegni e dei requisiti economici di cui al presente articolo sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Note all'art. 13:
- Per i riferimenti all'art. 65 della legge n. 448 del
1998, vedasi nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti all'art. 74 del decreto legislativo
n. 151 del 2001, vedasi nelle note alle premesse.
 
Art. 14

Disposizioni transitorie e finali

1. Alla decorrenza dei 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui all'articolo 10, comma 3, adottato in sede di prima applicazione, l'ISEE e' rilasciato secondo le modalita' del presente decreto. Le DSU in corso di validita' alla data del primo periodo, presentate sulla base del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, e dei relativi decreti attuativi, non sono piu' utilizzabili ai fini della richiesta di nuove prestazioni.
2. Le prestazioni sociali agevolate richieste successivamente alla data di cui al comma 1, sono erogate sulla base dell'ISEE rivisto ai sensi del presente decreto. Gli enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate emanano entro la data di cui al comma 1 gli atti anche normativi necessari all'erogazione delle nuove prestazioni in conformita' con le disposizioni del presente decreto nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.
3. Relativamente all'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, di cui all'articolo 65, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, fermo restando il rispetto del requisito economico al momento della presentazione della domanda, nel caso in cui la data di cui al comma 1, sia successiva al 1° gennaio 2014, per coloro che hanno ottenuto il beneficio a seguito di domanda antecedente a tale data, il beneficio e' limitato al semestre in cui e' stata presentata la domanda, con riferimento al periodo di possesso dei requisiti. Il mantenimento del beneficio per il semestre successivo e' condizionato al possesso del requisito economico con riferimento alla soglia di cui all'articolo 13, comma 1 e all'ISEE calcolato secondo le modalita' di cui al presente decreto. Al riguardo i comuni assicurano, anche attraverso i propri uffici per le relazioni con il pubblico, l'informazione al richiedente sulla necessita' di ripresentare la DSU secondo le modalita' di cui al presente decreto al fine di evitare la sospensione del beneficio.
4. Con riferimento all'assegno di maternita' di base di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fermo restando il rispetto del requisito economico al momento della presentazione della domanda, la soglia di cui al comma 3 dell'articolo 13, si applica anche nei casi in cui la nascita del figlio sia avvenuta precedentemente alla data di cui al comma 1, ma la domanda sia presentata successivamente a tale data.
5. Le prestazioni sociali agevolate, in corso di erogazione sulla base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad essere erogate secondo le disposizioni medesime, fino alla data di emanazione degli atti anche normativi che disciplinano l'erogazione in conformita' con le disposizioni del presente decreto, e comunque non oltre dodici mesi dalla data di cui al comma 1, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.
6. Le regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, fermo restando il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni sociali agevolate e dei criteri unificati per la valutazione della situazione economica di coloro che richiedono di accedervi, attuano le disposizioni di cui al presente decreto nelle forme stabilite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione.
Note all'art. 14:
- Per i riferimenti al decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 109, vedasi nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti all'art. 65 della legge 448 del
1998, vedasi nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti all'art. 74 del decreto legislativo
n. 151 del 2001, vedasi nelle note alle premesse.
 
Art. 15

Abrogazioni

1. Ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a far data dai trenta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, di cui all'articolo 10, comma 3, di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE, sono abrogati il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 1999, n. 221.
2. E' altresi' abrogato, a partire dalla medesima data di cui al comma 1, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 maggio 2001, concernente: «Approvazione dei modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, nonche' delle relative istruzioni per la compilazione, a norma dell'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2001, n. 155.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 5 dicembre 2013

Il Presidente del Consiglio dei ministri
Letta
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Giovannini
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Saccomanni

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2014 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, foglio n. n. 191
Note all'art. 15:
- Per i riferimenti all'art. 5 del decreto-legge, n.
201 del 2011, vedasi nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti al decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 109, vedasi nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 7 maggio 1999, n. 221, vedasi nelle
note alle premesse.
- Per i riferimenti al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 18 maggio 2001, vedasi nelle note
alle premesse.
 
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