Gazzetta n. 19 del 24 gennaio 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 19 settembre 2013, n. 160
Regolamento recante disposizioni in materia di iscrizione nell'Albo degli amministratori giudiziari di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, e modalita' di sospensione e cancellazione dall'Albo degli amministratori giudiziari e di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia.


IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

di concerto con

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

e

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 2, comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94, recante delega al Governo per l'istituzione dell'Albo degli amministratori giudiziari;
Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, recante: «Istituzione dell'Albo degli amministratori ai sensi dell'articolo 2, comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94»;
Visto l'art. 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
Visto in particolare l'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, il quale prevede che con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalita' di certificazione dei requisiti di idoneita' professionale indicati ai commi 1, 2 e 3;
Visto, in particolare, l'articolo 9 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, il quale prevede a carico degli iscritti un contributo annuo per la tenuta dell'Albo degli amministratori giudiziari, precisando al comma 2 che l'ammontare del contributo e le modalita' di versamento saranno stabilite con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico;
Visto, in particolare, l'articolo 10 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, il quale prevede che con decreto del Ministro della giustizia, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, siano stabilite:
a) le modalita' di iscrizione nell'Albo degli amministratori giudiziari;
b) le modalita' di sospensione e cancellazione dall'Albo degli amministratori giudiziari;
c) le modalita' di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 febbraio 2012;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 17 luglio 2013;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto e definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono:
a) per «decreto legislativo»: il decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, recante: «Istituzione dell'Albo degli amministratori ai sensi dell'articolo 2, comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94»;
b) per «Albo»: l'Albo degli amministratori giudiziari di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante: «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136», istituito con il decreto legislativo;
c) per «Agenzia»: l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, di cui all'art. 110 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
d) per «responsabile»: il direttore generale della giustizia civile, Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale nell'ambito della direzione generale;
e) per «amministratori giudiziari»: i soggetti nominati dall'autorita' giudiziaria per la custodia e la gestione dei beni sequestrati e confiscati ai sensi degli articoli 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, 104-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante: «Norme di attuazione e coordinamento e transitorie del codice di procedura penale», nonche' di ogni altra disposizione di legge che espressamente li richiama.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n.400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri):
"Art. 17. Regolamenti.
1. - 2. (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4.- 4ter. (Omissis).".
- Si riporta il testo del comma 13 dell'articolo 2
della legge 15 luglio 2009, n.94 (Disposizioni in materia
di sicurezza pubblica):
"Art. 2.
1. - 12. (Omissis).
13. L'Albo di cui all' articolo 2-sexies, comma 3,
della legge 31 maggio 1965, n. 575, come modificato dal
comma 12 del presente articolo, articolato in una sezione
ordinaria e in una sezione di esperti in gestione
aziendale, tenuto presso il Ministero della giustizia, e'
istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato, con decreto legislativo da adottare
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, su proposta del Ministro della
giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno,
dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.
Con il decreto legislativo sono definiti:
a) i titoli che costituiscono requisiti necessari per
l'iscrizione all'Albo;
b) l'ambito delle attivita' oggetto della
professione;
c) i requisiti e il possesso della pregressa
esperienza professionale per l'iscrizione nella sezione di
esperti in gestione aziendale;
d) le norme transitorie che disciplinano
l'inserimento nell'Albo degli attuali iscritti nell'albo
dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e
nell'albo degli avvocati, ovvero di coloro che, pur non
muniti delle suddette qualifiche professionali, abbiano
comprovata competenza nell'amministrazione di beni del
genere di quelli sequestrati;
e) i criteri di liquidazione dei compensi
professionali degli amministratori giudiziari, senza nuovi
o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, tenuto conto
anche della natura dei beni, del valore commerciale del
patrimonio da amministrare, dell'impegno richiesto per la
gestione dell'attivita', delle tariffe professionali o
locali e degli usi.
14.- 30. (Omissis).".
- Si riporta il testo degli articoli del decreto
legislativo 4 febbraio 2010, n.14 (Istituzione dell'Albo
degli amministratori giudiziari, a norma dell'articolo 2,
comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94), pubblicato
nella Gazz. Uff. 16 febbraio 2010, n. 38:
"Art. 1. Albo degli amministratori giudiziari.
1. Presso il Ministero della giustizia e' istituito
l'Albo degli amministratori giudiziari, di seguito
denominato: «Albo».
2. L'Albo e' articolato in una sezione ordinaria e in
una sezione di esperti in gestione aziendale.
Art. 2. Attivita' degli amministratori giudiziari.
1. Gli iscritti nell'Albo degli amministratori
giudiziari provvedono alla custodia, alla conservazione e
all'amministrazione dei beni sequestrati.
2. La gestione di beni costituiti in azienda sottoposti
a sequestro o confisca e' riservata ai soli iscritti nella
Sezione di esperti in gestione aziendale di cui
all'articolo 1, comma 2.
3. L'elencazione delle attivita' di cui ai commi 1 e 2
non pregiudica l'esercizio di ogni altra attivita'
espressamente attribuita dalla legge ovvero da regolamenti
agli amministratori giudiziari.
Art. 3. Iscrizione nell'Albo.
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 7, hanno diritto
all'iscrizione nell'Albo coloro che, domiciliati in Italia,
hanno concretamente svolto attivita' professionale e
risultano iscritti da almeno cinque anni:
a) nell'Albo professionale dei dottori commercialisti
e degli esperti contabili;
b) nell'Albo professionale degli avvocati.
2. Per l'iscrizione alla sezione degli esperti in
gestione aziendale il requisito dello svolgimento di
attivita' professionale di cui al comma 1 deve essere
riferito alla gestione di aziende ovvero di crisi
aziendali.
3. I soggetti di cui al comma 1, che attestino la
frequentazione con profitto di corsi di formazione
post-universitaria in materia di gestione di aziende o di
crisi aziendali, hanno diritto all'iscrizione nell'Albo se
risultano iscritti all'Albo professionale di cui alle
lettere a) o b) del comma 1 da almeno tre anni.
4. Con decreto del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate
le modalita' di certificazione dei requisiti di idoneita'
professionale indicati ai commi 1, 2 e 3.
Art. 4. Onorabilita'.
1. Non possono essere iscritti nell'Albo coloro che:
a) si trovano in stato di interdizione temporanea o
di sospensione dagli uffici direttivi delle persone
giuridiche e delle imprese;
b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai
sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge
31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, salvi
gli effetti della riabilitazione;
c) hanno riportato condanna definitiva alla pena
della reclusione, anche se condizionalmente sospesa, salvi
gli effetti della riabilitazione:
1) per uno dei delitti previsti dal regio decreto
16 marzo 1942, n. 267;
2) per uno dei delitti previsti dal Titolo XI del
Libro V del Codice Civile;
3) per un delitto non colposo, per un tempo non
inferiore a un anno;
4) per un delitto contro la pubblica
amministrazione, contro la fede pubblica, contro il
patrimonio, contro l'economia pubblica, per un tempo non
inferiore a sei mesi;
d) non hanno riportato negli ultimi dieci anni
sanzioni disciplinari diverse dall'ammonimento, irrogate
dall'ordine professionale di appartenenza.
Art. 5. Cancellazione dall'Albo.
1. Il Ministero della giustizia, Dipartimento per gli
affari di giustizia - Direzione generale della giustizia
civile, di seguito denominato: «Ministero», se accerta
l'insussistenza o il venir meno dei requisiti previsti dal
presente decreto, ne da' comunicazione all'iscritto,
assegnandogli un termine non superiore a sei mesi per
regolarizzare, ove possibile, la posizione. Qualora entro
il termine assegnato non si sia provveduto, il Ministero,
sentito l'interessato, dispone con decreto motivato la
cancellazione dall'Albo. Il Ministero procede
immediatamente alla cancellazione qualora vengano meno i
requisiti di onorabilita' di cui all'articolo 4.
2. Il provvedimento di cancellazione e' notificato
all'interessato.
Art. 6. Vigilanza del Ministro della giustizia.
1. Il Ministero vigila sull'attivita' degli iscritti
nell'Albo.
2. L'autorita' giudiziaria, le amministrazioni dello
Stato e gli enti pubblici e gli ordini professionali
interessati comunicano al Ministero i provvedimenti
adottati a carico degli iscritti per inadempienze ai doveri
inerenti alle attivita' di amministrazione dei beni
sequestrati o confiscati.
3. Il Ministero, quando accerta fatti che compromettono
gravemente l'idoneita' al corretto svolgimento delle
attivita' di cui all'articolo 2, sentito l'interessato,
puo' disporre con decreto motivato la sospensione
dall'esercizio dell'attivita' per un periodo non superiore
ad un anno e nei casi piu' gravi puo' disporre la
cancellazione.
4. Il Ministero puo' altresi' procedere alla
sospensione in caso di pendenza di procedimento penale a
carico dell'iscritto per taluno dei reati indicati
all'articolo 4, comma 1, fino all'esito del procedimento.
5. I provvedimenti previsti dal comma 3 sono notificati
all'interessato.
Art. 7. Iscrizione in sede di prima formazione
dell'Albo.
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il Ministero, accertati i titoli dei
richiedenti, procede alla formazione dell'Albo. L'Albo e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, con decreto del Ministro della giustizia.
2. In sede di prima formazione possono essere iscritti
all'Albo, purche' presentino domanda entro il termine di
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto:
a) gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti
e degli esperti contabili e nell'albo degli avvocati da
almeno cinque anni;
b) i soggetti non iscritti negli Albi di cui alla
lettera a) che abbiano svolto, nei cinque anni antecedenti
la data di entrata in vigore del presente decreto,
l'attivita' di amministratore giudiziario.
3. Per la sezione degli esperti in gestione aziendale,
possono essere iscritti all'Albo, purche' presentino
domanda entro il termine di centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto:
a) i soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b), che
abbiano svolto, nei cinque anni antecedenti la data di
entrata in vigore del presente decreto, l'attivita' di
amministratore giudiziario di aziende sottoposte a
sequestro ai sensi dell'articolo 2-sexies, comma 4-bis,
della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero di curatore
fallimentare o di altro organo della procedura nominato
dall'autorita' giudiziaria con funzioni di gestione o
composizione di crisi aziendali;
b) i soggetti che abbiano svolto, nei cinque anni
antecedenti la data di entrata in vigore del presente
decreto, l'attivita' di commissario per l'amministrazione
delle grandi imprese in crisi ai sensi del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e del decreto-legge 23
dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modificazioni.
4. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, il
termine indicato ai commi 2 e 3 e' ridotto a tre anni.
Art. 8. Compensi degli amministratori giudiziari.
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, da
emanare su proposta del Ministro della giustizia, di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e
dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma
1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono stabilite le modalita' di calcolo e
liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari.
2. Il decreto di cui al comma 1 e' emanato sulla base
delle seguenti norme di principio:
a) previsione di tabelle differenziate per singoli
beni o complessi di beni, e per i beni costituiti in
azienda;
b) previsione che, nel caso in cui siano oggetto di
sequestro o confisca patrimoni misti, che comprendano sia
singoli beni o complessi di beni sia beni costituiti in
azienda, si applichi il criterio della prevalenza, con
riferimento alla gestione piu' onerosa, maggiorato di una
percentuale da definirsi per ogni altra tipologia di
gestione meno onerosa;
c) previsione che il compenso sia comunque stabilito
sulla base di scaglioni commisurati al valore dei beni o
dei beni costituiti in azienda, quale risultante dalla
relazione di stima redatta dall'amministratore giudiziario,
ovvero al reddito prodotto dai beni;
d) previsione che il compenso possa essere aumentato
o diminuito, su proposta del giudice delegato, nell'ambito
di percentuali da definirsi e comunque non eccedenti il 50
per cento, sulla base dei seguenti elementi:
1) complessita' dell'incarico o concrete
difficolta' di gestione;
2) possibilita' di usufruire di coadiutori;
3) necessita' e frequenza dei controlli esercitati;
4) qualita' dell'opera prestata e dei risultati
ottenuti;
5) sollecitudine con cui sono state condotte le
attivita' di amministrazione;
e) previsione della possibilita' di ulteriore
maggiorazione a fronte di amministrazioni estremamente
complesse, ovvero di eccezionale valore del patrimonio o
dei beni costituiti in azienda oggetto di sequestro o
confisca, ovvero ancora di risultati dell'amministrazione
particolarmente positivi;
f) previsione delle modalita' di calcolo e
liquidazione del compenso nel caso in cui siano nominati
piu' amministratori per un'unica procedura.
Art. 9. Contributo per la tenuta dell'Albo degli
amministratori giudiziari.
1. Per la tenuta dell'Albo degli amministratori
giudiziari e' posto a carico dell'iscritto un contributo
annuo alle spese, da corrispondersi al momento della
presentazione della domanda d'iscrizione e successivamente
entro il 31 gennaio di ogni anno.
2. L'ammontare del contributo di cui al comma 1, nella
misura necessaria alla copertura delle spese per la tenuta
dell'Albo, e le modalita' di versamento sono stabilite con
decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i
Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo
economico. Analogamente, il contributo e' aggiornato ogni
tre anni.
Art. 10 Regolamento.
1. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono stabilite:
a) le modalita' di iscrizione nell'Albo degli
amministratori giudiziari;
b) le modalita' di sospensione e cancellazione
dall'Albo degli amministratori giudiziari;
c) le modalita' di esercizio del potere di vigilanza
da parte del Ministero.
Art. 11. Clausola di invarianza.
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il
Ministero della giustizia svolge i compiti di cui agli
articoli 5 e 6 nell'ambito delle proprie competenze
istituzionali e con le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.".
- Si riporta il testo dell'articolo 35 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.
136):
"Titolo III - L'amministrazione, la gestione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati.
Capo I - L'amministrazione dei beni sequestrati e
confiscati.
Art. 35. Nomina e revoca dell'amministratore
giudiziario.
1. Con il provvedimento con il quale dispone il
sequestro previsto dal capo I del titolo II il tribunale
nomina il giudice delegato alla procedura e un
amministratore giudiziario.
2. L'amministratore giudiziario e' scelto tra gli
iscritti nell'Albo nazionale degli amministratori
giudiziari.
3. Non possono essere nominate le persone nei cui
confronti il provvedimento e' stato disposto, il coniuge, i
parenti, gli affini e le persone con esse conviventi, ne'
le persone condannate ad una pena che importi
l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o
coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione. Le
stesse persone non possono, altresi', svolgere le funzioni
di ausiliario o di collaboratore dell'amministratore
giudiziario.
4. Il giudice delegato puo' autorizzare
l'amministratore giudiziario a farsi coadiuvare, sotto la
sua responsabilita', da tecnici o da altri soggetti
qualificati. A costoro si applica il divieto di cui al
comma 3.
5. L'amministratore giudiziario riveste la qualifica di
pubblico ufficiale e deve adempiere con diligenza ai
compiti del proprio ufficio. Egli ha il compito di
provvedere alla custodia, alla conservazione e
all'amministrazione dei beni sequestrati nel corso
dell'intero procedimento, anche al fine di incrementare, se
possibile, la redditivita' dei beni medesimi.
6. L'amministratore giudiziario deve segnalare al
giudice delegato l'esistenza di altri beni che potrebbero
formare oggetto di sequestro di cui sia venuto a conoscenza
nel corso della sua gestione.
7. In caso di grave irregolarita' o di incapacita' il
tribunale, su proposta del giudice delegato, dell'Agenzia o
d'ufficio, puo' disporre in ogni tempo la revoca
dell'amministratore giudiziario, previa audizione dello
stesso. Nei confronti dei coadiutori dell'Agenzia la revoca
e' disposta dalla medesima Agenzia.
8. L'amministratore giudiziario che, anche nel corso
della procedura, cessa dal suo incarico, deve rendere il
conto della gestione.
9. Nel caso di trasferimento fuori della residenza,
all'amministratore giudiziario spetta il trattamento
previsto dalle disposizioni vigenti per i dirigenti di
seconda fascia dello Stato.".
- Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 154 del
decreto legislativo 20 giugno 2003, n.196 (Codice in
materia di protezione dei dati personali):
"Art. 154. Compiti.
1.- 3. (Omissis).
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun
ministro consultano il Garante all'atto della
predisposizione delle norme regolamentari e degli atti
amministrativi suscettibili di incidere sulle materie
disciplinate dal presente codice.
5. - 6. (Omissis).".

Note all'art. 1:
- Per il testo del citato decreto legislativo n.14 del
2010, si veda nelle note alle premesse.
- Per l'articolo 35 del decreto legislativo 6 settembre
2011, n.159, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 110 del citato
decreto legislativo n.159 del 2011:
"Titolo II - L'Agenzia nazionale per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalita' organizzata.
Art. 110 L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalita' organizzata.
1. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalita' organizzata ha personalita' giuridica di
diritto pubblico ed e' dotata di autonomia organizzativa e
contabile, ha la sede principale in Reggio Calabria ed e'
posta sotto la vigilanza del Ministro dell'interno.
2. All'Agenzia sono attribuiti i seguenti compiti:
a) acquisizione dei dati relativi ai beni sequestrati
e confiscati alla criminalita' organizzata nel corso dei
procedimenti penali e di prevenzione; acquisizione delle
informazioni relative allo stato dei procedimenti di
sequestro e confisca; verifica dello stato dei beni nei
medesimi procedimenti; accertamento della consistenza,
della destinazione e dell'utilizzo dei beni; programmazione
dell'assegnazione e della destinazione dei beni confiscati;
analisi dei dati acquisiti, nonche' delle criticita'
relative alla fase di assegnazione e destinazione;
b) ausilio dell'autorita' giudiziaria
nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel
corso del procedimento di prevenzione di cui al libro I,
titolo III;
c) ausilio dell'autorita' giudiziaria
nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel
corso dei procedimenti penali per i delitti di cui agli
articoli 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e
12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992,
n. 356, e successive modificazioni, e amministrazione dei
predetti. beni a decorrere dalla data di conclusione
dell'udienza preliminare;
d) amministrazione e destinazione dei beni confiscati
in esito del procedimento di prevenzione di cui al libro I,
titolo III;
e) amministrazione e destinazione dei beni confiscati
in esito ai procedimenti penali per i delitti di cui agli
articoli 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e
12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992,
n. 356, e successive modificazioni;
f) adozione di iniziative e di provvedimenti
necessari per la tempestiva assegnazione e destinazione dei
beni confiscati, anche attraverso la nomina, ove
necessario, di commissari ad acta.
3. L'Agenzia e' sottoposta al controllo della Corte dei
conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14
gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.".
- Si riporta il testo dell'articolo 104-bis del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n.271 (Norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale):
"Art. 104-bis. Amministrazione dei beni sottoposti a
sequestro preventivo.
1. Nel caso in cui il sequestro preventivo abbia per
oggetto aziende, societa' ovvero beni di cui sia necessario
assicurare l'amministrazione, esclusi quelli destinati ad
affluire nel Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61,
comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, l'autorita' giudiziaria nomina un amministratore
giudiziario scelto nell'Albo di cui all'articolo 2-sexies,
comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575. Con decreto
motivato dell'autorita' giudiziaria la custodia dei beni
suddetti puo' tuttavia essere affidata a soggetti diversi
da quelli indicati al periodo precedente.".
 
Art. 2

Tenuta e aggiornamento dell'Albo

1. L'Albo e' istituito presso il Ministero della giustizia, titolare del trattamento dei dati personali.
2. Il Ministero della giustizia svolge i compiti di cui agli articoli 3, 5 e 6 del decreto legislativo nell'ambito delle proprie competenze istituzionali e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
3. L'Albo e' articolato in due sezioni:
a) sezione ordinaria;
b) sezione esperti in gestione aziendale.
4. L'iscrizione nella sezione esperti in gestione aziendale comporta anche l'iscrizione nella sezione ordinaria dell'Albo.
5. Il responsabile cura il continuo aggiornamento dei dati e puo' prevedere ulteriori integrazioni delle annotazioni in conformita' alle previsioni del presente regolamento.
Note all'art. 2:
- Per il testo degli articoli 3, 5 e 6 del citato
decreto legislativo n.14 del 2010, si veda nelle note alle
premesse.
 
Art. 3

Modalita' di tenuta dell'Albo

1. L'Albo e' tenuto con modalita' informatiche che assicurino la possibilita' di rapida elaborazione di dati con finalita' statistica e ispettiva o, comunque, connessa ai compiti di tenuta di cui al presente regolamento, previsti dagli articoli 3, 5 e 6 del decreto legislativo.
2. L'Albo degli amministratori e' suddiviso in due parti, una parte pubblica e una parte riservata. Nella parte pubblica sono inseriti: i dati identificativi e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'amministratore giudiziario, la sezione dell'Albo nella quale e' iscritto e l'ordine professionale di appartenenza. Nella parte riservata sono inseriti: gli incarichi ricevuti dall'amministratore giudiziario, con specifica indicazione dell'autorita' che ha attribuito l'incarico nonche' della relativa data di conferimento e di cessazione, gli acconti e il compenso finale ricevuti.
3. L'albo e' inserito in uno spazio dedicato del sito internet del Ministero della giustizia, che si suddivide in una area ad accesso libero e in un'area ad accesso riservato. Nell'area ad accesso libero sono contenuti i dati presenti nella parte pubblica dell'Albo, nella sezione ad accesso riservato sono contenuti i dati presenti nella parte riservata dell'Albo.
4. Alla parte riservata dell'Albo e' consentito l'accesso ai magistrati, ai dirigenti delle cancellerie che si occupano degli affari penali e delle segreterie delle Procure della Repubblica, nonche' al Direttore dell'Agenzia o ad un soggetto da quest'ultimo delegato.
5. L'accesso all'Albo ha luogo esclusivamente con modalita' telematiche. Con decreto dirigenziale del responsabile per i sistemi informatizzati del Ministero della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono fissate le specifiche tecniche per l'inserimento dei dati di cui al comma 2 e per l'accesso alla parte riservata.
6. Il trattamento dei dati personali di cui al presente articolo e' effettuato soltanto per finalita' correlate alla tenuta dell'Albo.
Note all'art. 3:
- Per il testo degli articoli 3, 5 e 6 del citato
decreto legislativo n.14 del 2010, si veda nelle note alle
premesse.
 
Art. 4

Iscrizione nell'Albo

1. Nell'Albo sono iscritti, a domanda, i soggetti che dimostrano di possedere i requisiti professionali di cui all'art. 3 del decreto legislativo nonche' di onorabilita' previsti nell'art. 4 del medesimo decreto legislativo. Il responsabile dell'Albo approva il modello della domanda e fissa le modalita' di svolgimento delle verifiche, con l'indicazione degli atti, dei documenti e dei dati di cui la domanda deve essere corredata.
2. Il soggetto che intende richiedere l'iscrizione nell'Albo deve inoltrare al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero, Direzione generale della giustizia civile, domanda di iscrizione nell'Albo ed i relativi allegati, compilata secondo il modello approvato, contenente:
a) specifica indicazione della sezione dell'Albo per la quale richiede l'iscrizione;
b) specifica certificazione attestante l'Albo professionale presso il quale e' iscritto e la data di iscrizione;
c) certificazione di non avere subito provvedimenti disciplinari dall'ordine professionale di appartenenza;
d) certificazione dell'ordine di appartenenza di essere in regola con i crediti formativi professionali di cui agli obblighi previsti dal programma di formazione dell'ordine professionale di appartenenza;
e) documentazione comprovante il possesso dei requisiti di professionalita'. Relativamente alla richiesta di iscrizione nella sezione speciale dell'Albo, il soggetto e' tenuto ad allegare alla domanda la documentazione comprovante l'espletamento dell'attivita' di gestione di aziende o di crisi aziendale, specificando l'atto o gli atti giudiziari dai quali e' derivato l'incarico di svolgere la suddetta attivita', nonche' la data di assunzione dell'incarico di amministratore per societa' od aziende, la forma delle medesime e le conseguenti attivita' svolte;
f) dichiarazione di possesso dei requisiti di onorabilita';
g) attestazione di frequentazione con profitto di corsi di formazione post-universitari di secondo livello in materia di gestione di aziende o di crisi aziendale previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo, e in particolare dei corsi previsti dall'articolo 3, comma 8, del decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 («Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei») e successive modificazioni;
h) indicazione della casella di posta elettronica certificata sulla quale saranno effettuate le comunicazioni;
i) attestazione del pagamento del contributo di cui all'articolo 6.
3. La documentazione di cui al comma 2, lett. b), c), d), e), primo periodo, f) e g), puo' essere presentata ai sensi dell'art. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma 2, lett. e), secondo periodo, deve essere presentata mediante allegazione di copia conforme dell'atto giudiziario da cui e' derivata l'assunzione dell'incarico di gestione o di amministrazione di aziende o di crisi aziendale, e in ogni caso di visura camerale relativa alla societa' in favore della quale e' stata prestata l'attivita' di amministratore e di copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto.
5. La domanda, sottoscritta con firma digitale e' presentata, unitamente agli allegati, in modalita' telematica secondo le specifiche tecniche stabilite con decreto dirigenziale del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. I documenti allegati alla stessa sono associati mediante idonei strumenti tecnici stabiliti nel medesimo decreto.
Note all'art. 4:
- Per il testo degli articoli 3 e 4 del citato decreto
legislativo n.14 del 2010, si veda nelle note alle
premesse.
- Si riporta il testo del comma 8 dell'articolo 3 del
decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509
(Regolamento recante norme concernenti l'autonomia
didattica degli atenei):
"Art. 3. Titoli e corsi di studio.
1.- 7. (Omissis).
8. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6
della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di
formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi.
In particolare, in attuazione dell'articolo 1, comma 15,
della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le universita' possono
attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di
ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta
formazione permanente e ricorrente, successivi al
conseguimento della laurea o della laurea specialistica,
alla conclusione dei quali sono rilasciati i master
universitari di primo e di secondo livello.".
- Si riporta il testo degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa -
Testo A)):
"SEZIONE V - Norme in materia di dichiarazioni
sostitutive
Art. 46 (R). Dichiarazioni sostitutive di
certificazioni.
1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali
all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in
sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati,
qualita' personali e fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge,
dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche
amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di
specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini
della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti
da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi
con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della
partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio
dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
t) qualita' di studente;
u) qualita' di legale rappresentante di persone
fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni
sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli
obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio
matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non
essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi
della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
procedimenti penali;
bb-bis) di non essere l'ente destinatario di
provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni
amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231;
cc) qualita' di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza
dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di
fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
(R).
Art. 47 (R). Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta' .
1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita'
personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'articolo 38. (R)
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza. (R)
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. (R)
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e'
presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva. (R).".
 
Art. 5

Procedimento per l'iscrizione

1. Sulla domanda di iscrizione provvede il responsabile dell'Albo.
2. Il procedimento di iscrizione deve essere concluso entro 90 giorni dal ricevimento della domanda; puo' essere richiesta, per una sola volta, l'integrazione della domanda o dei suoi allegati entro 30 giorni dal ricevimento della stessa. La richiesta di integrazione interrompe il termine, che inizia nuovamente a decorrere dalla data in cui risulta pervenuta la documentazione integrativa richiesta.
3. L'iscrizione nella Sezione esperti in gestione aziendale consente la nomina come amministratore giudiziario anche con riferimento a beni o complessi di beni non costituiti in azienda.
4. Gli amministratori giudiziari sono tenuti a comunicare al responsabile dell'Albo tutte le nomine ricevute dall'autorita' giudiziaria ovvero dall'Agenzia, al fine di consentire il monitoraggio statistico e la rotazione degli incarichi.
5. Gli amministratori giudiziari sono altresi' tenuti a comunicare:
a) l'eventuale esistenza o sopravvenienza di situazioni di incompatibilita' per lo svolgimento dell'incarico;
b) la data di cessazione dell'incarico e i compensi percepiti.
6. Le comunicazioni di cui ai commi precedenti sono effettuate con modalita' telematiche secondo le specifiche tecniche stabilite con decreto dirigenziale del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
 
Art. 6

Contributo per l'iscrizione e per la tenuta dell'Albo

1. Per l'iscrizione all'Albo e' dovuto un contributo di euro cento. Per la tenuta dell'Albo e' posto a carico dell'iscritto un contributo annuo di euro cento.
2. Per i soggetti iscritti o che formulano richiesta di iscrizione in entrambe le Sezioni dell'Albo, il pagamento del contributo di iscrizione alla Sezione esperti in gestione aziendale si intende comprensivo anche del contributo di iscrizione alla Sezione ordinaria.
3. Nel caso di omesso pagamento del contributo, il responsabile dell'Albo, decorsi tre mesi dalla scadenza prevista per il pagamento, dispone la sospensione dall'Albo con provvedimento comunicato senza ritardo all'interessato.
4. In caso di perdurante omesso versamento dell'obbligo contributivo, decorsi sei mesi dalla sospensione di cui al comma 3 e' disposta la cancellazione dall'Albo con provvedimento comunicato senza ritardo all'interessato.
5. In caso di corresponsione tardiva del contributo sono dovuti interessi legali sull'importo della somma dovuta dall'iscritto dalla data di scadenza del termine per il pagamento.
6. L'ammontare dei contributi di cui al comma 1 e' aggiornato ogni tre anni con decreto non regolamentare del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.
 
Art. 7

Modalita' di pagamento del contributo

1. Il contributo di cui all'articolo 6 e' versato entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo. La relativa attestazione di pagamento deve essere inviata al Ministero della giustizia entro il 30 aprile successivo. Per l'anno 2013 il contributo dovra' essere versato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il contributo e' versato sull'apposito capitolo 3531 dell'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.
2. Il pagamento del contributo e' effettuato mediante:
a) versamento, anche con modalita' telematiche, in conto corrente postale intestato alla tesoreria dello Stato;
b) versamento mediante bonifico bancario, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293;
c) versamento con altri sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nel circuito bancario o postale, come previsto dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24.
3. Le regole tecniche per l'applicazione delle modalita' telematiche di pagamento di cui al comma 2, lettera a), e per il rilascio della relativa ricevuta di versamento, sono fissate con apposito decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia per l'Italia Digitale.
4. Le regole tecniche per l'applicazione delle modalita' telematiche di pagamento di cui al comma 2, lettera c) e per il rilascio della relativa ricevuta di versamento, sono fissate con il decreto del Ministro della giustizia di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24.
Note all'art. 7:
- Per il comma 1 dell'articolo 9 del citato decreto
legislativo n.14 del 2010, si veda nelle note alle
premesse.
- Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
9 ottobre 2006, n.293 (Regolamento recante norme per
l'introduzione di nuove modalita' di versamento presso le
tesorerie statali), e' pubblicato nella Gazz. Uff. 20
dicembre 2006, n. 295.
- Si riporta il testo del comma 9 dell'articolo 4 del
decreto legge 29 dicembre 2009, n.193, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n.24
(Interventi urgenti in materia di funzionalita' del sistema
giudiziario):
"Art. 4. Misure urgenti per la digitalizzazione della
giustizia.
1. - 8. (Omissis).
9. Per consentire il pagamento, da parte dei privati,
con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di
debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di
pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti
bancario e postale, del contributo unificato, del diritto
di copia, del diritto di certificato, delle spettanze degli
ufficiali giudiziari relative ad attivita' di notificazione
ed esecuzione, delle somme per il recupero del patrocinio a
spese dello Stato, delle spese processuali, delle spese di
mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni
amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie il
Ministero della giustizia si avvale, senza nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato, di intermediari
abilitati che, ricevuto il versamento delle somme, ne
effettuano il riversamento alla Tesoreria dello Stato,
registrando in apposito sistema informatico a disposizione
dell'amministrazione i pagamenti eseguiti e la relativa
causale, la corrispondenza di ciascun pagamento, i capitoli
e gli articoli d'entrata. Entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto il Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, determina con proprio decreto, sentito il
Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione, le modalita' tecniche per il riversamento,
la rendicontazione e l'interconnessione dei sistemi di
pagamento, nonche' il modello di convenzione che
l'intermediario abilitato deve sottoscrivere per effettuare
servizio. Il Ministero della giustizia, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, stipula apposite
convenzioni a seguito di procedura di gara ad evidenza
pubblica per la fornitura dei servizi e delle
infrastrutture senza nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato. Le convenzioni di cui al presente
articolo prevedono che gli oneri derivanti
dall'allestimento e dal funzionamento del sistema
informatico sono a carico degli intermediari abilitati.
10. - 11. (Omissis).".
 
Art. 8

Autorita' preposta alla vigilanza e al controllo

1. Il responsabile vigila sull'Albo nonche' sull'attivita' degli iscritti, procedendo al compimento delle attivita' di cancellazione o di sospensione nei casi previsti dagli artt. 5 e 6 del decreto legislativo.
Note all'art. 8:
- Per il testo degli articoli 5 e 6 del citato decreto
legislativo n.14 del 2010, si veda nelle note alle
premesse.
 
Art. 9

Comunicazione da parte dell'autorita' giudiziaria

1. L'autorita' giudiziaria che ha proceduto alla nomina di un amministratore giudiziario comunica, con modalita' telematica secondo le specifiche tecniche stabilite con decreto dirigenziale del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, al responsabile dell'Albo l'eventuale revoca dell'incarico, segnalando tutti i fatti e le notizie rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri previsti dagli articoli 5 e 6 del decreto legislativo. Analoga comunicazione e' effettuata dall'Agenzia nei casi in cui si avvalga dell'amministratore giudiziario.
Note all'art. 9:
- Per il testo degli articoli 5 e 6 del citato decreto
legislativo n.14 del 2010, si veda nelle note alle
premesse.
 
Art. 10

Norma transitoria

1. Coloro che hanno gia' presentato domanda entro il termine di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo, debbono, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, integrare la documentazione presentata secondo quanto disposto dall'articolo 4.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 19 settembre 2013

Il Ministro della giustizia
Cancellieri
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Saccomanni
Il Ministro dello sviluppo economico
Zanonato

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2014, n. 148 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri
Note all'art. 10:
- Per il testo del comma 2 dell'articolo 7 del citato
decreto legislativo n.14 del 2010, si veda nelle note alle
premesse.
 
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