Gazzetta n. 19 del 24 gennaio 2014 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 2013, n. 158
Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico.


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), che dispone la riduzione, in termini percentuali, degli uffici dirigenziali, di livello generale e non, delle relative dotazioni organiche dei dirigenti e di quelle del personale non dirigenziale;
Visto, in particolare, il comma 10-ter dell'articolo 2 del predetto decreto-legge n. 95 del 2012 secondo il quale "Al fine di semplificare ed accelerare il riordino previsto dal comma 10 e dall'articolo 23-quinquies, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2012, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze. I decreti previsti dal presente comma sono soggetti al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei Ministri ha facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente";
Visto l'articolo 1, comma 406, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2013) che, tra l'altro, dispone la proroga al 28 febbraio 2013 del termine di cui all'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge n. 95 del 2012;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni" ed in particolare l'articolo 2, comma 7, che dispone il differimento al 31 dicembre 2013 del termine previsto dall'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e, in particolare, l'articolo 3;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 ed in particolare l'articolo 1, comma 377, nonche' l'articolo 2, comma 198, recante l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, del Garante per la sorveglianza dei prezzi;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 e, in particolare, i commi 1, 2 e 7, dell'articolo 1;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196;
Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno";
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e, in particolare, l'articolo 7, comma 20, che ha soppresso l'Istituto per la promozione industriale e ha trasferito le competenze e il personale al Ministero dello sviluppo economico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159, recante i requisiti e le modalita' di accreditamento delle agenzie per le imprese e il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 recante il regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attivita' produttive;
Visti il decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58, istitutivo dell'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale nonche' il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha soppresso la predetta Agenzia devolvendone le relative competenze all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
Visto l'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modificazioni, nella parte in cui sopprime l'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) e istituisce l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, regolamentandone l'assetto organizzativo e le funzioni, nonche' il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2012, pubblicato sotto forma di comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2013, col quale sono state individuate, fra l'altro, le risorse umane facenti capo al soppresso Istituto nazionale per il commercio estero da trasferire al Ministero dello sviluppo economico;
Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180 e, in particolare, l'articolo 17, recante l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, del Garante per le micro, piccole e medie imprese;
Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 ed in particolare l'articolo 19 che istituisce l'Agenzia per l'Italia Digitale;
Visto l'articolo 12, comma 49, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che sopprime l'Associazione Italiana di studi cooperativi "Luigi Luzzatti" e il successivo comma 54, che stabilisce che il personale in servizio a tempo indeterminato della soppressa Associazione e' trasferito al Ministero dello sviluppo economico;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese ed in particolare l'articolo 35 che ha istituito il Desk Italia - Sportello attrazione investimenti esteri;
Vista la legge 14 gennaio 2013, n. 4, recante "Disposizioni in materia di professioni non organizzate";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013, emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 ed, in particolare, la Tabella 2, allegata al predetto decreto, contenente la rideterminazione della dotazione organica del Ministero dello sviluppo economico;
Visto l'articolo 10, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che dispone l'istituzione dell'Agenzia per la coesione territoriale e considerata l'opportunita', nelle more della completa attuazione delle disposizioni ivi previste e, in particolare, di quelle stabilite dal comma 5 del medesimo articolo 10, di individuare, per quanto riguarda il personale con qualifica dirigenziale da trasferire dal Ministero dello sviluppo economico alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed all'Agenzia per la coesione territoriale, numero 4 unita' dirigenziali di prima fascia e n. 21 unita' dirigenziali di seconda fascia;
Considerato che il restante personale, appartenente alle aree prima, seconda e terza, da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed all'Agenzia per la coesione territoriale sara' definito secondo la procedura indicata dal sopra citato comma 5, dell'articolo 10, del decreto-legge n. 101 del 2013;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni dell'8 e del 28 agosto 2013 sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, proposto dal Ministro dello sviluppo economico in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 2, comma 10, del citato decreto-legge n. 95 del 2012;
Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 agosto 2013 sul predetto schema di decreto del Presidente della Repubblica e recepite integralmente le osservazioni ivi formulate;
Vista la proposta formulata dal Ministro dello sviluppo economico con nota n. 24100 del 4 dicembre 2013 e relativi allegati, al fine della predisposizione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri contenente la riorganizzazione del predetto Dicastero, in attuazione dell'articolo 2, comma 10-ter, del citato decreto-legge n. 95/2012;
Considerato, inoltre, che non essendo stato definito il provvedimento, previsto dall'articolo 20, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che definisce i criteri per il trasferimento all'Agenzia per l'Italia Digitale del personale in servizio presso l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione del Ministero dello sviluppo economico, come previsto dal comma 2 del medesimo articolo 20, sara' data successiva applicazione di tale previsione alla completa attuazione della norma in questione;
Preso atto della volonta' del Ministro dello sviluppo economico di ritirare lo schema regolamentare sopra indicato e di procedere, per l'adozione del regolamento di riordino del Ministero, secondo le modalita' indicate nel predetto articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, ricorrendo i presupposti ivi previsti;
Preso atto, altresi', che sulla proposta di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, l'Amministrazione ha informato le Organizzazioni sindacali in data 17 luglio e 1° agosto 2013 e, da ultimo, in data 3 dicembre 2013;
Visto l'articolo 2, comma10-ter, del citato decreto-legge n. 95 del 2012 che prevede la facolta' di richiedere il parere al Consiglio di Stato sugli schemi di decreti da adottare ai sensi della medesima norma;
Considerata l'organizzazione ministeriale proposta coerente con:
- i compiti e le funzioni attribuiti al Ministero dello sviluppo economico dalla normativa di settore vigente;
- i contingenti di organico delle qualifiche dirigenziali di livello generale e non, rideterminati con il sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2013 e ridotti a seguito del trasferimento di alcune funzioni all'Agenzia per la coesione territoriale e ferma restando la riduzione, con successivo provvedimento, dei contingenti di personale appartenente alle aree prima, seconda e terza in conseguenza del loro successivo trasferimento alla medesima Agenzia, nonche' l'eventuale riduzione in relazione al personale da trasferire all'Agenzia per l'Italia Digitale;
Considerato, inoltre, che la Sezione Consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, nell'adunanza del 29 agosto 2013, aveva espresso parere sostanzialmente favorevole sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica, predisposto dall'Amministrazione per definire il proprio assetto organizzativo ed analogo a quello proposto per l'adozione del presente provvedimento;
Ritenuto, pertanto, per le suddette motivazioni, nonche' per ragioni di speditezza e celerita', di non avvalersi della facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 maggio 2013, con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e' stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di lavoro pubblico, nonche' di organizzazione, riordino e funzionamento delle pubbliche amministrazioni;
Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico;

Decreta:

Art. 1

Finalita' e attribuzioni

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico.
2. Il Ministero dello sviluppo economico, di seguito denominato "Ministero", persegue le finalita' ed esercita le attribuzioni di cui agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e di cui all'articolo 1, commi 2 e 7, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 16 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, Supplemento Ordinario.
- Il d. lgs. 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della L. 15 marzo 1997, n. 59) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, Supplemento Ordinario.
- Il d. lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della
legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione
della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009, n. 254,
Supplemento Ordinario.
- Si riporta l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994,
n. 21( Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo
della Corte dei conti):
"Art. 3. Norme in materia di controllo della Corte dei
conti.
1. Il controllo preventivo di legittimita' della Corte
dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non
aventi forza di legge:
a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del
Consiglio dei Ministri;
b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e
atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle
piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni
dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per
lo svolgimento dell'azione amministrativa;
c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di
programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
di norme comunitarie;
c-bis);
d) provvedimenti dei comitati interministeriali di
riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni
emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);
e);
f) provvedimenti di disposizione del demanio e del
patrimonio immobiliare;
f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7, comma 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
f-ter) atti e contratti concernenti studi e consulenze
di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre
2005, n. 266;
g) decreti che approvano contratti delle
amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome:
attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i
quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma
dell'articolo 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore
in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per
l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei
contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo
superiore ad un decimo del valore suindicato;
h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di
accertamento dei residui e di assenso preventivo del
Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
di esercizi successivi;
i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine
scritto del Ministro;
l) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri
richieda di sottoporre temporaneamente a controllo
preventivo o che la Corte dei conti deliberi di
assoggettare, per un periodo determinato, a controllo
preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta
irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo.
1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis) e
f-ter) del comma 1 e' competente in ogni caso la sezione
centrale del controllo di legittimita'.
2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo
acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo
non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel
termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine e'
interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi
integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal
ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il
provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne
rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del
controllo si pronuncia sulla conformita' a legge entro
trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti
divengono esecutivi.
3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono,
con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di
notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed
amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della
Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro
ricezione, ferma rimanendone l'esecutivita'. Le
amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso al Ministro.
4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di
esercizio, il controllo successivo sulla gestione del
bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche,
nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di
provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la
regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei
controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta,
anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza
dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi
stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi,
modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.
La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di
riferimento del controllo sulla base delle priorita'
previamente deliberate dalle competenti Commissioni
parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche
tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del
sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli
organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni
di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici,
autorita' amministrative indipendenti o societa' a
prevalente capitale pubblico.
5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il
controllo della gestione concerne il perseguimento degli
obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di
programma.
6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al
Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del
controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresi'
inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la
Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie
osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed
agli organi elettivi, entro sei mesi dalla data di
ricevimento della relazione, le misure conseguenzialmente
adottate.
7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le
disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n.
786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni,
nonche', relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce
in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo
1958, n. 259 . Le relazioni della Corte contengono anche
valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.
8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente
articolo, la Corte dei conti puo' richiedere alle
amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo
interno qualsiasi atto o notizia e puo' effettuare e
disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il
comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 1993,
n. 453 . Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche non
territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a
legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a
seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso all'organo generale di
direzione. E' fatta salva, in quanto compatibile con le
disposizioni della presente legge, la disciplina in materia
di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, e dal
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 , nonche'
dall'articolo 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si
applicano, in quanto compatibili con le disposizioni della
presente legge, le norme procedurali di cui al testo unico
delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio
decreto 12 luglio 1934, n. 1214 , e successive
modificazioni.
10. La sezione del controllo e' composta dal presidente
della Corte dei conti che la presiede, dai presidenti di
sezione preposti al coordinamento e da tutti i magistrati
assegnati a funzioni di controllo. La sezione e' ripartita
annualmente in quattro collegi dei quali fanno parte, in
ogni caso, il presidente della Corte dei conti e i
presidenti di sezione preposti al coordinamento. I collegi
hanno distinta competenza per tipologia di controllo o per
materia e deliberano con un numero minimo di undici
votanti. L'adunanza plenaria e' presieduta dal presidente
della Corte dei conti ed e' composta dai presidenti di
sezione preposti al coordinamento e da trentacinque
magistrati assegnati a funzioni di controllo, individuati
annualmente dal Consiglio di presidenza in ragione di
almeno tre per ciascun collegio della sezione e uno per
ciascuna delle sezioni di controllo sulle amministrazioni
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
di Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un
numero minimo di ventuno votanti.
10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria
stabilisce annualmente i programmi di attivita' e le
competenze dei collegi, nonche' i criteri per la loro
composizione da parte del presidente della Corte dei conti.
11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste
dall'articolo 24 del citato testo unico delle leggi sulla
Corte dei conti come sostituito dall'articolo 1 della legge
21 marzo 1953, n. 161 , la sezione del controllo si
pronuncia in ogni caso in cui insorge il dissenso tra i
competenti magistrati circa la legittimita' di atti. Del
collegio viene chiamato a far parte in qualita' di relatore
il magistrato che deferisce la questione alla sezione.
12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui
al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma
da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate
ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che
richiedono tempestivi accertamenti e verifiche, dandone
notizia alla sezione del controllo.
13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli
atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria,
creditizia, mobiliare e valutaria."
- Si riportano l'articolo 1, comma 377 e l'articolo 2,
comma 198 della legge 24dicembre 2007 n. 244 recante
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)
" 377. A far data dall'applicazione, ai sensi del comma
376, del decreto legislativo n. 300 del 1999 sono abrogate
le disposizioni non compatibili con la riduzione dei
Ministeri di cui al citato comma 376, ivi comprese quelle
di cui al decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e
successive modificazioni, e al decreto-legge 18 maggio
2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni, fatte
comunque salve le disposizioni di cui all'articolo 1, commi
2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 10-bis, 10-ter, 12,
13-bis, 19, lettera a), 19-bis, 19-quater, 22, lettera a),
22-bis, 22-ter e 25-bis, del medesimo decreto-legge n. 181
del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233
del 2006, e successive modificazioni."
"198. E' istituito presso il Ministero dello sviluppo
economico il Garante per la sorveglianza dei prezzi che
svolge la funzione di sovrintendere alla tenuta ed
elaborazione dei dati e delle informazioni segnalate agli
"uffici prezzi" delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di cui al comma 196. Esso
verifica le segnalazioni delle associazioni dei consumatori
riconosciute, analizza le ulteriori segnalazioni ritenute
meritevoli di approfondimento e decide, se necessario, di
avviare indagini conoscitive finalizzate a verificare
l'andamento dei prezzi di determinati prodotti e servizi. I
risultati dell'attivita' svolta sono messi a disposizione,
su richiesta, dell'Autorita' garante della concorrenza e
del mercato."
- Si riporta l'articolo 1, commi 1, 2 e 7 del D.L.
16-5-2008 n. 85, convertito dalla legge 14 luglio 2008. n.
121, recante: "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle
strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi
376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244":
Art. 1.
1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il
comma 1 dell'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
«1. I Ministeri sono i seguenti:
1) Ministero degli affari esteri;
2) Ministero dell'interno;
3) Ministero della giustizia;
4) Ministero della difesa;
5) Ministero dell'economia e delle finanze;
6) Ministero dello sviluppo economico;
7) Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali;
8) Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare;
9) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
10) Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali;
11) Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca;
12) Ministero per i beni e le attivita' culturali.».
2. Le funzioni gia' attribuite al Ministero del
commercio internazionale, con le inerenti risorse
finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al
Ministero dello sviluppo economico.
3.-6. (omissis)
7. Le funzioni del Ministero delle comunicazioni, con
le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di
personale, sono trasferite al Ministero dello sviluppo
economico."
- La legge 23 luglio 2009, n. 99
- Si riporta l'articolo 7, comma 20 del decreto-legge
31 maggio 2010. n. 78, convertito dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, recante: "Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica":
"20. Gli enti di cui all'allegato 2 sono soppressi e i
compiti e le attribuzioni esercitati sono trasferiti alle
amministrazioni corrispondentemente indicate. Il personale
a tempo indeterminato attualmente in servizio presso i
predetti enti e' trasferito alle amministrazioni e agli
enti rispettivamente individuati ai sensi del predetto
allegato, e sono inquadrati sulla base di un'apposita
tabella di corrispondenza approvata con decreto del
Ministro interessato di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione. Le
amministrazioni di destinazione adeguano le proprie
dotazioni organiche in relazione al personale trasferito
mediante provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti.
I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico
fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e
continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento.
Nel caso in cui risulti piu' elevato rispetto a quello
previsto per il personale dell'amministrazione di
destinazione, percepiscono per la differenza un assegno ad
personam riassorbibile con i successivi miglioramenti
economici a qualsiasi titolo conseguiti. Dall'attuazione
delle predette disposizioni non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli
stanziamenti finanziari a carico del bilancio dello Stato
previsti, alla data di entrata in vigore del presente
provvedimento, per le esigenze di funzionamento dei
predetti enti pubblici confluiscono nello stato di
previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni
alle quali sono trasferiti i relativi compiti ed
attribuzioni, insieme alle eventuali contribuzioni a carico
degli utenti dei servizi per le attivita' rese dai medesimi
enti pubblici. Alle medesime amministrazioni sono altresi'
trasferite tutte le risorse strumentali attualmente
utilizzate dai predetti enti. Le amministrazioni di
destinazione esercitano i compiti e le funzioni facenti
capo agli enti soppressi con le articolazioni
amministrative individuate mediante le ordinarie misure di
definizione del relativo assetto organizzativo. Al fine di
garantire la continuita' delle attivita' di interesse
pubblico gia' facenti capo agli enti di cui al presente
comma fino al perfezionamento del processo di
riorganizzazione indicato, l'attivita' facente capo ai
predetti enti continua ad essere esercitata presso le sedi
e gli uffici gia' a tal fine utilizzati. Fermi restando i
risparmi attesi, per le stazioni sperimentali, il Banco
nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le
munizioni commerciali e l'Istituto nazionale per le
conserve alimentari (INCA), indicati nell' allegato 2, con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono individuati
tempi e concrete modalita' di trasferimento dei compiti e
delle attribuzioni, nonche' del personale e delle risorse
strumentali e finanziarie."
- Si riporta l'articolo 17 della legge 11 novembre
2011, n. 180 recante: "Norme per la tutela della liberta'
d'impresa. Statuto delle imprese":
"Art. 17 Garante per le micro, piccole e medie imprese
1. E' istituito, presso il Ministero dello sviluppo
economico, il Garante per le micro, piccole e medie
imprese, che svolge le funzioni di:
a) monitorare l'attuazione nell'ordinamento della
comunicazione della Commissione europea COM (2008) 394
definitivo, del 25 giugno 2008, recante «Una corsia
preferenziale per la piccola impresa - Alla ricerca di un
nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno
''Small Business Act'' per l'Europa)» e della sua
revisione, di cui alla comunicazione della Commissione
europea COM (2011) 78 definitivo, del 23 febbraio 2011,
recante «Riesame dello ''Small Business Act'' per
l'Europa»;
b) analizzare, in via preventiva e successiva,
l'impatto della regolamentazione sulle micro, piccole e
medie imprese;
c) elaborare proposte finalizzate a favorire lo
sviluppo del sistema delle micro, piccole e medie imprese;
d) segnalare al Parlamento, al Presidente del Consiglio
dei Ministri, ai Ministri e agli enti territoriali
interessati i casi in cui iniziative legislative o
regolamentari o provvedimenti amministrativi di carattere
generale possono determinare oneri finanziari o
amministrativi rilevanti a carico delle micro, piccole e
medie imprese;
e) trasmettere al Presidente del Consiglio dei
Ministri, entro il 28 febbraio di ogni anno, una relazione
sull'attivita' svolta. La relazione contiene una sezione
dedicata all'analisi preventiva e alla valutazione
successiva dell'impatto delle politiche pubbliche sulle
micro, piccole e medie imprese e individua le misure da
attuare per favorirne la competitivita'. Il Presidente del
Consiglio dei Ministri trasmette entro trenta giorni la
relazione al Parlamento;
f) monitorare le leggi regionali di interesse delle
micro, piccole e medie imprese e promuovere la diffusione
delle migliori pratiche;
g) coordinare i garanti delle micro, piccole e medie
imprese istituiti presso le regioni, mediante la promozione
di incontri periodici ed il confronto preliminare alla
redazione della relazione di cui alla lettera e).
2. Anche ai fini dell'attivita' di analisi di cui al
comma 1, il Garante, con proprio rapporto, da' conto delle
valutazioni delle categorie e degli altri soggetti
rappresentativi delle micro, piccole e medie imprese
relativamente agli oneri complessivamente contenuti negli
atti normativi ed amministrativi che interessano le
suddette imprese. Nel caso di schemi di atti normativi del
Governo, il Garante, anche congiuntamente con
l'amministrazione competente a presentare l'iniziativa
normativa, acquisisce le valutazioni di cui al primo
periodo e il rapporto di cui al medesimo periodo e'
allegato all'AIR. Ai fini di cui al secondo periodo
l'amministrazione competente a presentare l'iniziativa
normativa segnala al Garante gli schemi di atti normativi
del Governo che introducono o eliminano oneri a carico
delle micro, piccole e medie imprese.
3. Il Governo, entro sessanta giorni dalla
trasmissione, e comunque entro il 30 aprile di ogni anno,
rende comunicazioni alle Camere sui contenuti della
relazione di cui al comma 1, lettera e). Il Garante
concentra le attivita' di cui al comma 1, lettere b) e c),
sulle misure prioritarie da attuare contenute negli atti di
indirizzo parlamentare eventualmente approvati.
4. Per l'esercizio della propria attivita' il Garante
di cui al comma 1 si avvale delle analisi fornite dalla
Banca d'Italia, dei dati rilevati dall'Istituto nazionale
di statistica, della collaborazione dei Ministeri
competenti per materia, dell'Unioncamere e delle camere di
commercio. Puo' stipulare convenzioni non onerose per la
collaborazione e la fornitura di dati e analisi da parte di
primari istituti di ricerca, anche di natura privata. Le
camere di commercio, sulla base delle informazioni di cui
al comma 2 dell'articolo 9, possono proporre al Garante
misure di semplificazione della normativa sull'avvio e
sull'esercizio dell'attivita' di impresa.
5. Presso il Garante di cui al comma 1 e' istituito il
tavolo di consultazione permanente delle associazioni di
categoria maggiormente rappresentative del settore delle
micro, piccole e medie imprese, con la funzione di organo
di partenariato delle politiche di sviluppo delle micro,
piccole e medie imprese, in raccordo con le regioni. Al
fine di attivare un meccanismo di confronto e scambio
permanente e regolare, le consultazioni si svolgono con
regolarita' e alle associazioni e' riconosciuta la
possibilita' di presentare proposte e rappresentare istanze
e criticita'.
6. Il Garante di cui al comma 1 e' nominato con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dello sviluppo economico, tra i dirigenti di prima
fascia del Ministero dello sviluppo economico, si avvale
per il proprio funzionamento delle strutture del medesimo
Ministero e svolge i compiti di cui al presente articolo
senza compenso aggiuntivo rispetto all'incarico
dirigenziale attribuito. All'attuazione del presente
articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica."
Il d. l. 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti
per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitivita'), convertito in legge, con modificazioni,
dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, e' pubblicato nella Gazz.
Uff. 24 gennaio 2012, n. 19, S.O.
- Si riporta l'articolo 19 del decreto-legge 22 giugno
2012. n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012. n. 134,
recante Misure urgenti per la crescita del Paese:
"Art. 19 Istituzione dell'Agenzia per l'Italia digitale
1. E' istituita l'Agenzia per l'Italia Digitale,
sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri o del Ministro da lui delegato.
2. L'Agenzia opera sulla base di principi di autonomia
organizzativa, tecnico-operativa, gestionale, di
trasparenza e di economicita' e persegue gli obiettivi di
efficacia, efficienza, imparzialita', semplificazione e
partecipazione dei cittadini e delle imprese. Per quanto
non previsto dal presente decreto all'Agenzia si applicano
gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300".
- Si riporta l'articolo 12, comma 49 e comma 54 del
decreto-legge 6 luglio 2012. n. 95, convertito dalla legge
7 agosto 2012. n. 135, recante: "Disposizioni urgenti per
la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario":
"49. L'Associazione italiana di studi cooperativi
«Luigi Luzzatti» di cui all'articolo 10, comma 10, della
legge 23 luglio 2009, n. 99, e' soppressa e i relativi
organi decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al
comma 51."
"54. Il personale di ruolo in servizio a tempo
indeterminato presso l'associazione Luigi Luzzatti alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, e' trasferito al Ministero dello sviluppo
economico. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e
la semplificazione e' approvata apposita tabella di
corrispondenza per l'inquadramento del personale
trasferito. Con regolamento da adottarsi ai sensi
dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis della legge n. 400 del
1988, il Ministero dello sviluppo economico adegua la
propria dotazione organica in misura corrispondente alle
unita' di personale effettivamente trasferite e la propria
organizzazione. Il personale trasferito al Ministero dello
sviluppo economico mantiene il trattamento previdenziale in
godimento."
- Si riporta l'articolo 35 del decreto-legge 18 ottobre
2012. n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n.
221, recante Ulteriori misure urgenti per la crescita del
Paese:
"Art. 35 Desk Italia - Sportello attrazione
investimenti esteri
1. In attuazione dell'articolo 117, secondo comma,
lettera a) e lettera q), della Costituzione, ed al fine di
incrementare la capacita' del sistema Paese di attrarre
investimenti dall'estero, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico, e' istituito il Desk Italia - Sportello
attrazione investimenti esteri, con funzioni di soggetto
pubblico di coordinamento territoriale nazionale per gli
investitori esteri che manifestino un interesse reale e
concreto alla realizzazione in Italia di investimenti di
natura non strettamente finanziaria e di rilevante impatto
economico e significativo interesse per il Paese.
2. Il Desk Italia - Sportello attrazione investimenti
esteri costituisce il punto di riferimento per
l'investitore estero in relazione a tutte le vicende
amministrative riguardanti il relativo progetto di
investimento, fungendo da raccordo fra le attivita' svolte
dall'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane e
dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti
e lo sviluppo d'impresa - Invitalia; a tal fine convoca
apposite conferenze di servizi di cui agli articoli da 14 a
14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche ai
sensi dell'articolo 27, comma 4, del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, e propone la sostituzione di
procedimenti amministrativi con accordi integrativi o
sostitutivi dei relativi provvedimenti, ai sensi
dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Il Desk Italia - Sportello attrazione investimenti
esteri opera presso il Ministero dello sviluppo economico,
in raccordo con il Ministero degli affari esteri,
avvalendosi del relativo personale, concordando con
l'Agenzia ICE e con l'Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia,
senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, modalita' e
procedure attraverso le quali realizzare gli indirizzi
elaborati dalla cabina di regia per
l'internazionalizzazione di cui all'articolo 14, comma
18-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le
modalita' e procedure concordate sono comunicate alla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al
fine di consentire di individuare le necessarie forme di
coinvolgimento degli uffici regionali. La riorganizzazione
del Ministero dello sviluppo economico di cui all'articolo
14, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, e' attuata con il regolamento di cui all'articolo
2, commi 10 e 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, le regioni provvedono ad
individuare l'ufficio interno al quale attribuire le
funzioni di raccordo con il Desk Italia - Sportello
attrazione investimenti esteri, al fine di agevolare il
coordinamento con riguardo ad iniziative di investimento
estere localizzate in ambito regionale e con potere,
all'occorrenza, di convocare e presiedere conferenze di
servizi per gli investimenti esteri di esclusivo interesse
regionale. Agli adempimenti previsti dal presente comma si
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
5. All'ufficio di cui al comma 4 sono adibiti
prioritariamente i dipendenti a tempo indeterminato del
soppresso Istituto per il commercio estero, dei quali sia
avvenuto il trasferimento alle regioni in conformita' con
le intese di cui al comma 26-sexies, lettera a),
dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111. Ai sensi del comma 26-septies del medesimo articolo
14, la previsione di cui al primo periodo opera senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
6. Il Desk Italia - Sportello attrazione investimenti
esteri formula annualmente proposte di semplificazione
normativa ed amministrativa sul tema dell'attrazione degli
investimenti esteri, garantendo in ogni caso che gli
indirizzi per l'operativita' dello stesso Sportello non
vengano modificati per un periodo di tempo necessario ad
assicurare la realizzazione degli investimenti in Italia da
parte degli investitori esteri.
7. Al comma 22 dell'articolo 14 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti
modificazioni: al primo periodo, le parole: «struttura
dell'Agenzia» sono sostituite dalle seguenti: «struttura
dell'Agenzia, secondo le modalita' ed i limiti previsti
dallo statuto»; al secondo periodo, le parole: «Formula
proposte al consiglio di amministrazione» sono sostituite
dalle seguenti: «Formula, d'intesa con il presidente,
proposte al consiglio di amministrazione»; le parole: «,
da' attuazione ai programmi e alle deliberazioni da questo
approvati e assicura gli adempimenti di carattere
tecnico-amministrativo,» sono sostituite dalle seguenti: «,
da' attuazione ai programmi e alle deliberazioni approvate
dal consiglio di amministrazione ed alle disposizioni
operative del presidente, assicurando altresi' gli
adempimenti di carattere tecnico-amministrativo»."
- Si riporta l'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto
2013. n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013. n.
125, recante: "Disposizioni urgenti per il perseguimento di
obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche
amministrazioni."
"Art. 10 Misure urgenti per il potenziamento delle
politiche di coesione
1. Nel quadro delle attribuzioni del Presidente del
Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per la
politica di coesione di cui all'articolo 7, comma 26, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e al
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, al fine di
assicurare il perseguimento delle finalita' di cui
all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e
rafforzare l'azione di programmazione, coordinamento,
sorveglianza e sostegno della politica di coesione, e'
istituita l'Agenzia per la coesione territoriale, di
seguito denominata "Agenzia", sottoposta alla vigilanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro
delegato. Le funzioni relative alla politica di coesione
sono ripartite tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri
e l'Agenzia secondo le disposizioni di cui ai seguenti
commi.
2. Ferme restando le competenze delle amministrazioni
titolari di programmi e delle relative autorita' di
gestione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in
particolare:
a) nell'attivita' istruttoria cura il raccordo con le
amministrazioni statali e regionali competenti ai fini
della predisposizione di proposte di programmazione
economica e finanziaria e di destinazione territoriale
delle risorse della politica di coesione europea e
nazionale di natura finanziaria e non finanziaria miranti
ad accrescere la coesione territoriale, anche ai fini
dell'adozione degli atti di indirizzo e di programmazione
relativi all'impiego dei fondi a finalita' strutturale
dell'Unione Europea, nonche' all'impiego del Fondo per lo
sviluppo e la coesione da realizzare in forma integrata con
le risorse europee per lo sviluppo regionale;
b) promuove e coordina i programmi e gli interventi
finanziati dai fondi strutturali, i programmi finanziati
dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, nonche' le
attivita' di valutazione delle politiche di coesione;
c) raccoglie ed elabora, in collaborazione con le
amministrazioni statali e regionali competenti,
informazioni e dati sull'attuazione dei programmi operativi
dei fondi a finalita' strutturale dell'Unione europea,
nonche' sull'attuazione del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, anche ai fini dell'adozione delle misure di
accelerazione degli interventi necessari ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 88;
d) supporta il Presidente o il Ministro delegato nei
rapporti con le istituzioni dell'Unione europea relativi
alla fase di definizione delle politiche di sviluppo
regionale e di verifica della loro realizzazione,
predisponendo, ove necessario, proposte di
riprogrammazione;
e) raccoglie ed elabora informazioni, dati e analisi in
materia di sviluppo regionale;
f) cura l'istruttoria relativa all'esercizio dei poteri
di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n.
88 del 2011, al fine di assicurare l'efficace utilizzo
delle risorse per la politica di coesione;
f-bis) puo' avvalersi, al fine di rafforzare
l'attuazione della politica di coesione ed assicurare il
perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, comma
3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nonche'
per dare esecuzione alle determinazioni assunte ai sensi
dell'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88 del
2011, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, anche attraverso
il ricorso alle misure di accelerazione degli interventi
strategici di cui all'articolo 55-bis del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27;
f-ter) promuove il ricorso alle modalita' di attuazione
di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 88, e alle misure previste dagli articoli 9 e
9-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
3. L'Agenzia, tenuto conto degli obiettivi definiti
dagli atti di indirizzo e programmazione della Presidenza
del Consiglio dei ministri relativamente ai fondi
strutturali europei e al Fondo per lo sviluppo e la
coesione:
a) opera in raccordo con le amministrazioni competenti
il monitoraggio sistematico e continuo dei programmi
operativi e degli interventi della politica di coesione,
anche attraverso specifiche attivita' di valutazione e
verifica, ferme restando le funzioni di controllo e
monitoraggio attribuite alla Ragioneria generale dello
Stato;
b) svolge azioni di sostegno e di assistenza tecnica
alle amministrazioni che gestiscono programmi europei o
nazionali con obiettivi di rafforzamento della coesione
territoriale sia attraverso apposite iniziative di
formazione del personale delle amministrazioni interessate,
che con l'intervento di qualificati soggetti pubblici di
settore per l'accelerazione e la realizzazione dei
programmi, anche con riferimento alle procedure relative
alla stesura e gestione di bandi pubblici;
b-bis) vigila, nel rispetto delle competenze delle
singole amministrazioni pubbliche, sull'attuazione dei
programmi e sulla realizzazione dei progetti che utilizzano
i fondi strutturali;
b-ter) promuove, nel rispetto delle competenze delle
singole amministrazioni pubbliche, il miglioramento della
qualita', della tempestivita', dell'efficacia e della
trasparenza delle attivita' di programmazione e attuazione
degli interventi;
c) puo' assumere le funzioni dirette di autorita' di
gestione di programmi per la conduzione di specifici
progetti a carattere sperimentale nonche' nelle ipotesi
previste dalla lettera d);
d) da' esecuzione alle determinazioni adottate ai sensi
degli articoli 3 e 6, comma 6, del decreto legislativo n.
88 del 2011.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro delegato, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e del
Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da
adottare entro il 1° marzo 2014, e' approvato lo statuto
dell'Agenzia. Lo statuto disciplina l'articolazione
dell'Agenzia, la composizione, le competenze e le modalita'
di nomina degli organi di direzione e del collegio dei
revisori, stabilisce i principi e le modalita' di adozione
dei regolamenti e degli altri atti generali che
disciplinano l'organizzazione e il funzionamento
dell'Agenzia. L'Agenzia dispone di una dotazione organica
di 200 unita' di personale e gode di autonomia
organizzativa, contabile e di bilancio. Sono organi
dell'Agenzia: il direttore generale; il comitato direttivo;
il collegio dei revisori dei conti. La partecipazione al
Comitato direttivo dell'Agenzia non comporta alcuna forma
di compenso. All'interno del Comitato direttivo
dell'Agenzia e' assicurata una adeguata rappresentanza
delle amministrazioni territoriali. L'Agenzia assicura lo
svolgimento delle attivita' strumentali e di controllo
interno nell'ambito delle risorse disponibili o per il
tramite della struttura della Presidenza del Consiglio dei
Ministri senza oneri aggiuntivi. Il rapporto di lavoro
presso l'Agenzia e' regolato dal contratto collettivo
nazionale di lavoro per il comparto Ministeri. Con
contestuale decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro delegato, e' nominato il
direttore generale scelto tra personalita' di comprovata
esperienza nella materia delle politiche di coesione, con
trattamento economico non superiore a quello massimo
previsto per i Capi dipartimento del segretariato generale
della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per quanto non
previsto dallo statuto e dalle disposizioni del presente
articolo, si applicano le previsioni di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro delegato, di concerto
con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello
sviluppo economico, per la pubblica amministrazione, sono
trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e
all'Agenzia, sulla base delle funzioni rispettivamente
attribuite, le unita' di personale di ruolo e i rapporti di
lavoro a tempo determinato per la loro residua durata,
nonche' le risorse finanziarie e strumentali del
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del
Ministero dello sviluppo economico (di seguito
Dipartimento), ad eccezione di quelle afferenti alla
Direzione generale per l'incentivazione delle attivita'
imprenditoriali. E' fatto salvo il diritto di opzione, da
esercitare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico sono
conseguentemente ridotte le dotazioni organiche, le
relative strutture e le risorse finanziarie e strumentali
del medesimo ministero. I dipendenti trasferiti mantengono
l'inquadramento previdenziale di provenienza. Al personale
dell'Agenzia e' riconosciuto il trattamento economico
complessivo gia' in godimento alla data di entrata in
vigore del presente decreto, senza che da cio' derivino,
sotto qualsiasi forma, ulteriori oneri per il bilancio
dello Stato. Il personale trasferito eccedente il
contingente di cui al comma 4 e' inquadrato in sovrannumero
nei ruoli dell'Agenzia e gradualmente riassorbito in
relazione alle cessazioni dal servizio a qualunque titolo.
Al fine di consentire il piu' efficace svolgimento dei
compiti di cui al comma 2, anche in relazione ai rapporti
con le istituzioni nazionali ed europee, con il medesimo
decreto sono stabilite le procedure selettive per
l'assegnazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
di un numero massimo di 50 unita' nell'ambito del personale
oggetto di trasferimento ai sensi del presente comma, e,
comunque, per un onere non superiore ad euro 1.100.000
annuo, con conseguente aumento della relativa dotazione
organica della Presidenza. Le 50 unita' di personale
assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sono
organizzate in una struttura dedicata disciplinata ai sensi
dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303. Nelle more della definizione dell'assetto
organizzativo dell'Agenzia e delle strutture del Ministero
dello sviluppo economico, gli incarichi di livello
dirigenziale conferiti ai sensi dell'articolo 19 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del
Dipartimento sono mantenuti fino alla naturale scadenza e
comunque fino all'effettiva operativita' dell'Agenzia e,
relativamente ai contratti di cui ai commi 5-bis e 6
dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.
165, anche in deroga ai contingenti indicati dalla
normativa vigente, previa indisponibilita' della medesima
quota utilizzabile a valere sulla dotazione organica dei
dirigenti del Ministero dello sviluppo economico.
6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5 pari ad euro
1.450.000 annui a decorrere dall'anno 2014 si provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli
anni 2014 e 2015, dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando,
quanto a 1.450.000 euro per l'anno 2014 l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri e quanto a
950.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015,
l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e a 500.000 euro annui a
decorrere dall'anno 2015, l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti
variazioni di bilancio.
8. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui
all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.
289 e le relative risorse finanziarie sono trasferite allo
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro delegato per la
politica di coesione territoriale, sono definite le
procedure di spesa, le modalita' di gestione delle risorse
e la rendicontazione dell'utilizzo delle risorse in
attuazione dei programmi delle delibere CIPE.
9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro delegato, si provvede
alla riorganizzazione del Nucleo tecnico di valutazione e
verifica degli investimenti pubblici, di cui all'articolo
3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n.
430, anche ai fini di individuare le funzioni da trasferire
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e all'Agenzia
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. I componenti del Nucleo tecnico di valutazione e
verifica degli investimenti pubblici restano in carica sino
alla naturale scadenza degli stessi incarichi.
10. Fino alla effettiva operativita' dell'Agenzia, come
definita dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui al comma 4, il Capo del Dipartimento per lo
sviluppo e la coesione economica assicura la continuita'
della gestione amministrativa, nonche' la tempestiva ed
efficace attuazione degli adempimenti connessi alla fine
del ciclo di programmazione 2007-2013 e all'avvio della
programmazione 2014-2020.
10-bis. Le assunzioni a tempo determinato effettuate
dalle regioni sono escluse dall'applicazione dell'articolo
9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e successive modificazioni, ove siano finanziate
con fondi strutturali europei e siano volte all'attuazione
di interventi cofinanziati con i fondi medesimi.
11. - 14.
14-bis. In casi eccezionali, l'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
Spa, di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1,
puo' assumere le funzioni dirette di autorita' di gestione
e di soggetto responsabile per l'attuazione di programmi ed
interventi speciali, a carattere sperimentale, nonche'
nelle ipotesi previste dalla lettera d) del comma 3.
14-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro delegato per la
politica di coesione territoriale ed il Ministro dello
sviluppo economico, sono definiti i rapporti tra l'Agenzia
per la coesione territoriale e l'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
Spa, anche al fine di individuare le piu' idonee forme di
collaborazione per l'esercizio delle rispettive competenze
e prerogative di legge."

Note all'art. 1:
- Si riportano gli articoli 27 e 28 del citato decreto
legislativo n. 300 del 1999:
"Art. 27. Istituzione del Ministero e attribuzioni.
1. E' istituito il Ministero delle attivita'
produttive.
2. Il Ministero, ferme restando le competenze del
Presidente del Consiglio dei Ministri, ha lo scopo di
formulare e attuare politiche e strategie per lo sviluppo
del sistema produttivo, ivi inclusi gli interventi in
favore delle aree sottoutilizzate, secondo il principio di
sussidiarieta' e di leale collaborazione con gli enti
territoriali interessati e in coerenza con gli obiettivi
generali di politica industriale e, in particolare, di:
a) promuovere le politiche per la competitivita'
internazionale, in coerenza con le linee generali di
politica estera e lo sviluppo economico del sistema
produttivo nazionale e di realizzarle o favorirne
l'attuazione a livello settoriale e territoriale, anche
mediante la partecipazione, fatte salve le competenze del
Ministero dell'economia e delle finanze e per il tramite
dei rappresentanti italiani presso tali organizzazioni,
alle attivita' delle competenti istituzioni internazionali;
b) sostenere e integrare l'attivita' degli enti
territoriali per assicurare l'unita' economica del Paese;
c) promuovere la concorrenza;
d) coordinare le istituzioni pubbliche e private
interessate allo sviluppo della competitivita';
e) monitorare l'impatto delle misure di politica
economica, industriale, infrastrutturale, sociale e
ambientale sulla competitivita' del sistema produttivo.
2-bis. Per realizzare gli obiettivi indicati al comma
2, il Ministero, secondo il principio di sussidiarieta' e
di leale collaborazione con gli enti territoriali
interessati:
a) definisce, anche in concorso con le altre
amministrazioni interessate, le strategie per il
miglioramento della competitivita', anche a livello
internazionale, del Paese e per la promozione della
trasparenza e dell'efficacia della concorrenza nei settori
produttivi, collaborando all'attuazione di tali
orientamenti;
b) promuove, in coordinamento con il Dipartimento di
cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303, gli interessi del sistema produttivo
del Paese presso le istituzioni internazionali e
comunitarie di settore e facendo salve le competenze del
Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero
degli affari esteri e per il tramite dei rappresentanti
italiani presso tali organismi;
c) definisce le politiche per lo sviluppo economico e
per favorire l'assunzione, da parte delle imprese, di
responsabilita' relative alle modalita' produttive, alla
qualita' e alla sicurezza dei prodotti e dei servizi, alle
relazioni con il consumatore;
d) studia la struttura e l'andamento dell'economia
industriale e aziendale;
e) definisce le strategie e gli interventi della
politica commerciale e promozionale con l'estero, ferme
restando le competenze del Ministero degli affari esteri,
del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro
per gli italiani nel Mondo.
2-ter. Il Ministero elabora ogni triennio, sentite le
amministrazioni interessate ed aggiornandolo con cadenza
annuale, un piano degli obiettivi, delle azioni e delle
risorse necessarie per il loro raggiungimento, delle
modalita' di attuazione, delle procedure di verifica e di
monitoraggio.
2-quater. Restano in ogni caso ferme le attribuzioni
degli altri Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti
risorse, le funzioni del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio
con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatte salve le
risorse e il personale che siano attribuiti con il presente
decreto legislativo ad altri Ministeri, agenzie o
autorita', perche' concernenti funzioni specificamente
assegnate ad essi, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e
per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1,
lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le
funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni
ed agli enti locali e alle autonomie funzionali.
4. Spettano inoltre al Ministero delle attivita'
produttive le risorse e il personale del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del
Ministero della sanita', del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, concernenti le funzioni assegnate al
Ministero delle attivita' produttive dal presente decreto
legislativo.
5. Restano ferme le competenze spettanti al Ministero
della difesa."
"Art. 28. Aree funzionali.
1. Nel rispetto delle finalita' e delle azioni di cui
all'articolo 27, il Ministero, ferme restando le competenze
del Presidente del Consiglio dei Ministri, svolge per
quanto di competenza, in particolare le funzioni e i
compiti di spettanza statale nelle seguenti aree
funzionali:
a) competitivita': politiche per lo sviluppo della
competitivita' del sistema produttivo nazionale; politiche
di promozione degli investimenti delle imprese al fine del
superamento degli squilibri di sviluppo economico e
tecnologico, ivi compresi gli interventi a sostegno delle
attivita' produttive e gli strumenti della programmazione
negoziata, denominati contratti di programma, inclusi
quelli ricompresi nell'ambito dei contratti di
localizzazione, patti territoriali, contratti d'area e
contratti di distretto, nonche' la partecipazione, per
quanto di competenza ed al pari delle altre
amministrazioni, agli accordi di programma quadro, ed il
raccordo con gli interventi degli enti territoriali,
rispondenti alle stesse finalita'; politiche per le piccole
e medie imprese, per la creazione di nuove imprese e per il
sostegno alle imprese ad alto tasso di crescita, tenendo
conto anche delle competenze regionali; politiche di
supporto alla competitivita' delle grandi imprese nei
settori strategici; collaborazione pubblico-privato nella
realizzazione di iniziative di interesse nazionale, nei
settori di competenza; politiche per i distretti
industriali; sviluppo di reti nazionali e internazionali
per l'innovazione di processo e di prodotto nei settori
produttivi; attivita' di regolazione delle crisi aziendali
e delle procedure conservative delle imprese; attivita' di
coordinamento con le societa' e gli istituti operanti in
materia di promozione industriale e di vigilanza
sull'Istituto per la promozione industriale; politica
industriale relativa alla partecipazione italiana al Patto
atlantico e all'Unione europea; collaborazione industriale
internazionale nei settori aerospaziali e della difesa,
congiuntamente agli altri Ministeri interessati;
monitoraggio sullo stato dei settori merceologici, ivi
compreso, per quanto di competenza, il settore
agro-industriale, ed elaborazione di politiche per lo
sviluppo degli stessi; iniziative finalizzate
all'ammodernamento di comparti produttivi e di aree colpite
dalla crisi di particolari settori industriali; promozione
delle iniziative nazionali e internazionali in materia di
turismo; politiche per l'integrazione degli strumenti di
agevolazione alle imprese nel sistema produttivo nazionale;
vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;
politiche per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione e mutualita';
b) internazionalizzazione: indirizzi di politica
commerciale con l'estero, in concorso con il Ministero
degli affari esteri e del Ministero dell'economia e delle
finanze; elaborazione di proposte, negoziazione e gestione
degli accordi bilaterali e multilaterali in materia
commerciale; tutela degli interessi della produzione
italiana all'estero; valorizzazione e promozione del made
in Italy, anche potenziando le relative attivita'
informative e di comunicazione, in concorso con le
amministrazioni interessate; disciplina del regime degli
scambi e gestione delle attivita' di autorizzazione;
collaborazione all'attivita' di cooperazione internazionale
e di aiuto allo sviluppo, di competenza del Ministero degli
affari esteri e del Ministero dell'economia e delle
finanze, e concorso al relativo coordinamento con le
politiche commerciali e promozionali; coordinamento delle
attivita' della commissione CIPE per la politica
commerciale con l'estero, disciplina del credito
all'esportazione e dell'assicurazione del credito
all'esportazione e partecipazione nelle competenti sedi
internazionali e comunitarie ferme restando le competenze
del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero
degli affari esteri; attivita' di semplificazione degli
scambi, congiuntamente con il Ministero degli affari
esteri, e partecipazione nelle competenti sedi
internazionali; coordinamento, per quanto di competenza,
dell'attivita' svolta dagli enti pubblici nazionali di
supporto all'internazionalizzazione del sistema produttivo
ed esercizio dei poteri di indirizzo e vigilanza di
competenza del Ministero delle attivita' produttive;
sviluppo dell'internazionalizzazione attraverso il
coordinamento e la gestione degli strumenti commerciali,
promozionali e finanziari a sostegno di imprese, settori e
distretti produttivi, con la partecipazione di enti
territoriali, sistema camerale, sistema universitario e
parchi tecnico-scientifici, ferme restando le competenze
dei Ministeri interessati; politiche e strategie
promozionali e rapporti con istituzioni pubbliche e private
che svolgono attivita' di internazionalizzazione;
promozione integrata all'estero del sistema economico, in
collaborazione con il Ministero degli affari esteri e con
gli altri Dicasteri ed enti interessati; rapporti
internazionali in materia fieristica, ivi comprese le
esposizioni universali e coordinamento della promozione del
sistema fieristico di rilievo internazionale, d'intesa con
il Ministero degli affari esteri; coordinamento,
avvalendosi anche degli sportelli regionali, delle
attivita' promozionali nazionali, raccordandole con quelle
regionali e locali, nonche' coordinamento, congiuntamente
al Ministero degli affari esteri ed al Ministero
dell'economia e delle finanze, secondo le modalita' e gli
strumenti previsti dalla normativa vigente, delle attivita'
promozionali in ambito internazionale; sostegno agli
investimenti produttivi delle imprese italiane all'estero,
ferme restando le competenze del Ministero dell'economia e
delle finanze e del Ministero degli affari esteri;
promozione degli investimenti esteri in Italia,
congiuntamente con le altre amministrazioni competenti e
con gli enti preposti; promozione della formazione in
materia di internazionalizzazione; sviluppo e
valorizzazione del sistema turistico per la promozione
unitaria dell'immagine dell'Italia all'estero;
c) sviluppo economico: definizione degli obiettivi e
delle linee di politica energetica e mineraria nazionale e
provvedimenti ad essi inerenti; rapporti con organizzazioni
internazionali e rapporti comunitari nel settore
dell'energia, ferme restando le competenze del Presidente
del Consiglio dei Ministri e del Ministero degli affari
esteri, compresi il recepimento e l'attuazione dei
programmi e delle direttive sul mercato unico europeo in
materia di energia, ferme restando le competenze del
Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Regioni;
attuazione dei processi di liberalizzazione dei mercati
energetici e promozione della concorrenza nei mercati
dell'energia e tutela dell'economicita' e della sicurezza
del sistema; individuazione e sviluppo delle reti nazionali
di trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale e
definizione degli indirizzi per la loro gestione; politiche
di ricerca, incentivazione e interventi nei settori
dell'energia e delle miniere; ricerca e coltivazione di
idrocarburi e risorse geotermiche; normativa tecnica, area
chimica, sicurezza mineraria, escluse le competenze in
materia di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e
di vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente
alla salute sui luoghi di lavoro, e servizi tecnici per
l'energia; vigilanza su enti strumentali e collegamento con
le societa' e gli istituti operanti nei settori
dell'energia; gestione delle scorte energetiche nonche'
predisposizione ed attuazione dei piani di emergenza
energetica; organizzazione articolata delle attivita' per i
brevetti, i modelli industriali e per marchi di impresa e
relativi rapporti con le autorita' internazionali,
congiuntamente con il Ministero degli affari esteri per la
parte di competenza; politiche di sviluppo per
l'innovazione tecnologica nei settori produttivi; politiche
di incentivazione per la ricerca applicata e l'alta
tecnologia; politiche per la promozione e lo sviluppo del
commercio elettronico; partecipazione ai procedimenti di
definizione delle migliori tecnologie disponibili per i
settori produttivi; politiche nel settore delle
assicurazioni e rapporti con l'ISVAP, per quanto di
competenza; promozione della concorrenza nel settore
commerciale, attivita' di sperimentazione, monitoraggio e
sviluppo delle nuove forme di commercializzazione, al fine
di assicurare il loro svolgimento unitario; coordinamento
tecnico per la valorizzazione e armonizzazione del sistema
fieristico nazionale; disciplina ed attuazione dei rapporti
commerciali e della loro evoluzione, nel rispetto
dell'ordinamento civile e della tutela della concorrenza;
sostegno allo sviluppo della responsabilita' sociale
dell'impresa, con particolare riguardo ai rapporti con
fornitori e consumatori e nel rispetto delle competenze
delle altre amministrazioni; sicurezza e qualita' dei
prodotti e degli impianti industriali ad esclusione dei
profili di sicurezza nell'impiego sul lavoro e di vigilanza
sugli enti di normazione tecnica e di accreditamento degli
organismi di certificazione di qualita' e dei laboratori di
prova per quanto di competenza; partecipazione al sistema
di certificazione ambientale, in particolare in materia di
ecolabel e ecoaudit; qualita' dei prodotti, ad esclusione
di quelli agricoli e di prima trasformazione di cui
all'allegato I del Trattato istitutivo della Comunita'
economica europea, sicurezza dei prodotti, etichettatura e
qualita' dei servizi destinati al consumatore, ferme le
competenze delle regioni in materia di commercio;
metrologia legale e determinazione del tempo; politiche per
i consumatori e connessi rapporti con l'Unione europea,
ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio
dei Ministri, gli organismi internazionali e gli enti
locali; attivita' di supporto e segreteria
tecnico-organizzativa del Consiglio nazionale dei
consumatori e degli utenti (CNCU); attivita' di tutela dei
consumatori nel settore turistico a livello nazionale;
monitoraggio dei prezzi liberi e controllati nelle varie
fasi di scambio ed indagini sulle normative, sui processi
di formazione dei prezzi e delle condizioni di offerta di
beni e servizi; controllo e vigilanza delle manifestazioni
a premio, ferme le attribuzioni del Ministero dell'economia
e finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
- in materia di giochi, nonche' di prevenzione e
repressione dei fenomeni elusivi del relativo monopolio
statale; vigilanza sul sistema delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, secondo quanto
disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e
sulla tenuta del registro delle imprese; politiche per lo
sviluppo dei servizi nei settori di competenza; vigilanza
sulle societa' fiduciarie e di revisione nei settori di
competenza.
2. Il Ministero svolge altresi' compiti di studio,
consistenti in particolare nelle seguenti attivita':
redazione del piano triennale di cui al comma 2-ter
dell'articolo 27; ricerca e rilevazioni economiche
riguardanti i settori produttivi ed elaborazione di
iniziative, ivi compresa la definizione di forme di
incentivazione dei relativi settori produttivi, finalizzate
a incrementare la competitivita' del sistema produttivo
nazionale; valutazione delle ricadute industriali
conseguenti agli investimenti pubblici; coordinamento
informatico-statistico dei dati relativi agli interventi di
agevolazione assunti in sede di Unione europea, nazionale e
regionale, anche ai fini del monitoraggio e della
valutazione degli effetti sulla competitivita' del sistema
produttivo nazionale; rilevazione, elaborazione, analisi e
diffusione di dati statistici in materia energetica e
mineraria, finalizzati alla programmazione energetica e
mineraria; ricerca in materia di tutela dei consumatori e
degli utenti; monitoraggio dell'attivita' assicurativa
anche ai fini delle iniziative legislative in materia;
ricerche, raccolta ed elaborazione di dati e rilevazioni
economiche riguardanti il sistema turistico; promozione di
ricerche e raccolta di documentazione statistica per la
definizione delle politiche di internazionalizzazione del
sistema produttivo italiano; analisi di problemi
concernenti gli scambi di beni e servizi e delle connesse
esigenze di politica commerciale; rilevazione degli aspetti
socio-economici della cooperazione.
3. Restano in ogni caso ferme le competenze degli altri
Ministeri."
 
TABELLA A
(ARTICOLO 19, COMMA 1)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Organizzazione

1. Il Ministero, per il perseguimento delle finalita' e l'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 1, e' articolato in 15 Uffici di livello dirigenziale generale coordinati da un Segretario generale.
2. Gli Uffici di livello dirigenziale generale di cui al comma 1, sono i seguenti:
a) Direzione generale per la politica industriale, la competitivita' e le piccole e medie imprese;
b) Direzione generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi;
c) Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica;
d) Direzione generale per la politica commerciale internazionale;
e) Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi;
f) Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche;
g) Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche;
h) Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare;
i) Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico;
j) Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali;
k) Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione;
l) Direzione generale per le attivita' territoriali;
m) Direzione generale per gli incentivi alle imprese;
n) Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali;
o) Direzione generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio.
3. Le Direzioni generali svolgono le funzioni previste dal presente regolamento nonche' ogni altra funzione ad esse connessa che sia attribuita al Ministero dalla vigente normativa anche con riferimento all'attuazione di norme europee nel settore di rispettiva competenza.
 
Art. 3

Segretario generale

1. Il Segretario generale del Ministero e' nominato ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, opera alle dirette dipendenze del Ministro. Assicura il coordinamento dell'azione amministrativa, provvede all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi di competenza del Ministro, coordina gli uffici e le attivita' del Ministero, vigila sulla loro efficienza e rendimento e ne riferisce periodicamente al Ministro.
2. Il Segretario generale, in attuazione degli indirizzi del Ministro, in particolare, provvede:
a) ad assicurare l'unitarieta' dell'azione amministrativa, attraverso il coordinamento e la stretta integrazione tra le attivita' degli uffici nello svolgimento delle funzioni, anche attraverso la convocazione periodica della conferenza dei direttori generali per l'esame delle questioni di carattere generale o di particolare rilievo e provvede alla risoluzione dei conflitti positivi e negativi di competenza fra le Direzioni generali;
b) a curare lo sviluppo della collaborazione operativa delle Direzioni generali fra loro e con le altre amministrazioni ed enti pubblici;
c) a sviluppare la programmazione delle attivita' e dei processi, l'integrazione funzionale tra le Direzioni generali, la circolazione delle informazioni e delle esperienze, promuovendo anche gruppi di lavoro interfunzionali, senza nuovi o maggiori oneri, per la gestione di progetti di particolare rilievo o di processi che richiedono il contributo di piu' strutture operative;
d) ad informare il Ministro sugli interventi conseguenti a stati di crisi, anche internazionali, affrontati dalle Direzioni generali;
e) ad assicurare l'unitarieta' e il coordinamento delle attivita' di informazione e comunicazione istituzionale del Ministero;
f) a coordinare, in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro e le Direzioni generali competenti per materia, le funzioni di promozione, coordinamento e gestione dei rapporti del Ministero con soggetti pubblici e privati di livello sovranazionale ed internazionale.
3. Il Segretariato generale costituisce centro di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e successive modificazioni e si articola in uffici dirigenziali di livello non generale.
4. Nel caso in cui siano nominati uno o piu' Vice Ministri, ciascuno di essi puo' proporre al Ministro la nomina, senza oneri aggiuntivi, di un Vice Segretario generale scelto fra i dirigenti generali del Ministero, cui il Segretario generale delega le proprie funzioni per le materie di competenza del medesimo Vice Ministro, secondo le modalita' definite nel decreto di conferimento dell'incarico, fermo restando il coordinamento affidato al Segretario generale per garantire l'unitarieta' dell'azione amministrativa del Ministero.
Note all'art. 3:
- Si riporta l'articolo 19 del citato d. lgs. n. 165
del 2001:
"Art. 19 Incarichi di funzioni dirigenziali(Art. 19 del
d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 11
del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del d.lgs n.
80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del
d.lgs n. 387 del 1998)
1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico di
funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla
natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed
alla complessita' della struttura interessata, delle
attitudini e delle capacita' professionali del singolo
dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza
nell'amministrazione di appartenenza e della relativa
valutazione, delle specifiche competenze organizzative
possedute, nonche' delle esperienze di direzione
eventualmente maturate all'estero, presso il settore
privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purche'
attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento
degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si
applica l'articolo 2103 del codice civile.
1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche
mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito
istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di
funzione che si rendono disponibili nella dotazione
organica ed i criteri di scelta; acquisisce le
disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta.
1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere
revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di cui
all'articolo 21, comma 1, secondo periodo.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata
dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide
con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili.
Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un
contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti
dall'articolo 24. E' sempre ammessa la risoluzione
consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad
un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici
dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata
dell'incarico e' pari a tre anni. Resta fermo che per i
dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni
dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione
all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo
periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del
trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonche'
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del
conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre
anni.
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali e nelle percentuali
previste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di
funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai
sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo
7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c).
5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di
ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da
1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna
amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai
ruoli di cui all'articolo 23, purche' dipendenti delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di
organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo,
aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di cui ai
commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il limite
del 15 per cento della dotazione organica dei dirigenti
appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo
articolo 23 e del 10 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti limiti
percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale
diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal
comma 6.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti
ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo
7.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria
richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al
possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
didattico previgente al regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei
dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante
dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4,
5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo
decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore, se
esso e' uguale o superiore a cinque.
6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2.
6-quater. Per gli enti locali il numero complessivo
degli incarichi a contratto nella dotazione organica
dirigenziale, conferibili ai sensi dell'articolo 110, comma
1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, e' stabilito nel limite massimo del 10 per cento della
dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo
indeterminato. Per i comuni con popolazione inferiore o
pari a 100.000 abitanti il limite massimo di cui al primo
periodo del presente comma e' pari al 20 per cento della
dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo
indeterminato. Per i comuni con popolazione superiore a
100.000 abitanti e inferiore o pari a 250.000 abitanti il
limite massimo di cui al primo periodo del presente comma
puo' essere elevato fino al 13 per cento della dotazione
organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato
a valere sulle ordinarie facolta' per le assunzioni a tempo
indeterminato. Si applica quanto previsto dal comma 6-bis.
In via transitoria, con provvedimento motivato volto a
dimostrare che il rinnovo sia indispensabile per il
corretto svolgimento delle funzioni essenziali degli enti,
i limiti di cui al presente comma possono essere superati,
a valere sulle ordinarie facolta' assunzionali a tempo
indeterminato, al fine di rinnovare, per una sola volta,
gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della
presente disposizione e in scadenza entro il 31 dicembre
2012. Contestualmente gli enti adottano atti di
programmazione volti ad assicurare, a regime, il rispetto
delle percentuali di cui al presente comma.
[7. Gli incarichi di direzione degli uffici
dirigenziali di cui ai commi precedenti sono revocati nelle
ipotesi di responsabilita' dirigenziale per inosservanza
delle direttive generali e per i risultati negativi
dell'attivita' amministrativa e della gestione,
disciplinate dall'articolo 21, ovvero nel caso di
risoluzione consensuale del contratto individuale di cui
all'articolo 24, comma 2. ]
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al
comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla
fiducia al Governo.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle
esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di
revisione degli enti pubblici in rappresentanza di
amministrazioni ministeriali.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per
il Ministero degli affari esteri nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, il
conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di
cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
12-bis. Le disposizioni del presente articolo
costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi
collettivi."
- Si riporta l'articolo 6 del citato d. lgs. n. 300 del
1999:
" Art. 6. Il segretario generale.
1. Nei Ministeri in cui le strutture di primo livello
sono costituite da direzioni generali puo' essere istituito
l'ufficio del segretario generale. Il segretario generale,
ove previsto, opera alle dirette dipendenze del Ministro.
Assicura il coordinamento dell'azione amministrativa,
provvede all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi
e dei programmi di competenza del Ministro, coordina gli
uffici e le attivita' del Ministero, vigila sulla loro
efficienza e rendimento e ne riferisce periodicamente al
Ministro."
- Si riporta l'articolo 3 del decreto legislativo 7
agosto 1997. n. 279, recante Individuazione delle unita'
previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del
sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del
rendiconto generale dello Stato.
3.Gestione del bilancio.
1. Contestualmente all'entrata in vigore della legge di
approvazione del bilancio il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, con proprio
decreto, d'intesa con le amministrazioni interessate,
provvede a ripartire le unita' previsionali di base in
capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione.
2. I Ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione
della legge di bilancio, assegnano, in conformita'
dell'articolo 14 del citato decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, le
risorse ai dirigenti generali titolari dei centri di
responsabilita' delle rispettive amministrazioni, previa
definizione degli obiettivi che l'amministrazione intende
perseguire e indicazione del livello dei servizi, degli
interventi e dei programmi e progetti finanziati
nell'ambito dello stato di previsione. Il decreto di
assegnazione delle risorse e' comunicato alla competente
ragioneria anche ai fini della rilevazione e del controllo
dei costi, e alla Corte dei conti.
3. Il titolare del centro di responsabilita'
amministrativa e' il responsabile della gestione e dei
risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane,
finanziarie e strumentali assegnate.
4. Il dirigente generale esercita autonomi poteri di
spesa nell'ambito delle risorse assegnate, e di
acquisizione delle entrate; individua i limiti di valore
delle spese che i dirigenti possono impegnare ai sensi
dell'articolo 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Variazioni compensative possono essere disposte, su
proposta del dirigente generale responsabile, con decreti
del Ministro competente, esclusivamente nell'ambito della
medesima unita' previsionale di base. I decreti di
variazione sono comunicati, anche con evidenze
informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per il tramite della competente
ragioneria, nonche' alle Commissioni parlamentari
competenti e alla Corte dei conti.
 
Art. 4

Direzione generale per la politica industriale,
la competitivita' e le piccole e medie imprese

1. La Direzione generale per la politica industriale, la competitivita' e le piccole e medie imprese si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:
a) attuazione delle politiche per lo sviluppo della competitivita', per la promozione della ricerca e dell'innovazione, per la diffusione di tecnologie abilitanti e per favorire il trasferimento tecnologico e delle politiche per la finanza d'impresa;
b) analisi e studio del sistema produttivo nazionale e internazionale; banca dati per il monitoraggio del sistema imprenditoriale italiano e confronto con il sistema internazionale;
c) azioni di raccordo con le amministrazioni statali, regionali e con gli altri soggetti pubblici che attuano programmi e interventi in favore delle imprese per lo sviluppo della competitivita';
d) azioni per il coordinamento e l'integrazione delle politiche per lo sviluppo della competitivita' con le politiche territoriali; individuazione e aggiornamento delle specializzazioni intelligenti (smart specialization) e coordinamento con i livelli regionali;
e) attuazione delle politiche e programmi per l'attrazione degli investimenti esteri - Desk Italia - Sportello attrazione investimenti esteri di cui all'articolo 35 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
f) attuazione delle politiche per i distretti industriali e le reti d'impresa;
g) attuazione delle politiche industriali europee ed internazionali; profili comunitari inerenti i regimi di aiuto ed attivita' relative al sistema di notifica elettronica degli aiuti di Stato; attivita' connesse al Punto di Contatto Nazionale (P.C.N.) ed ai rapporti con l'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico);
h) attuazione delle politiche industriali ed interventi in materia di difesa nazionale, materiali di armamento, commesse militari dei settori ad alta tecnologia; politiche ed interventi per l'industria aerospaziale;
i) attuazione della politica industriale relativa alla partecipazione italiana al Patto atlantico, all'Unione europea e agli altri organismi internazionali;
j) attuazione delle politiche e programmi per la reindustrializzazione e riconversione delle aree e dei settori industriali colpiti da crisi;
k) attuazione delle politiche per lo sviluppo di imprese innovative;
l) attuazione delle politiche e programmi per il recupero e la reindustrializzazione dei siti produttivi inquinati e per la riconversione a sistemi produttivi eco-compatibili e al riutilizzo delle materie prime; azioni per l'integrazione con le politiche ambientali e lo sviluppo di sistemi di certificazione ambientale;
m) attuazione delle politiche di sviluppo dei settori industriali strategici per l'economia nazionale; politiche e interventi per le industrie alimentari, per la mobilita' sostenibile, per i settori di base, per i settori ad alto contenuto tecnologico e per il made in Italy;
n) attuazione delle politiche e programmi in favore delle piccole e medie imprese e per l'artigianato; monitoraggio dell'attuazione dello Small Business Act (S.B.A.); supporto al Garante per le micro, piccole e medie imprese di cui all'articolo 17 della legge 11 novembre 2011, n. 180; responsabilita' sociale delle imprese;
o) attuazione delle politiche per la promozione e lo sviluppo del movimento cooperativo e rapporti con gli Organismi Europei ed Internazionali (O.I.L. - Organizzazione Internazionale del Lavoro) per quanto attiene alla promozione cooperativa;
p) attivita' di raccordo con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui all'allegato 2 al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;
q) crisi d'impresa; gestione stralcio del Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficolta'.
2. Le risorse umane e strumentali della Direzione generale dedicate al supporto del Garante per le micro, piccole e medie imprese di cui all'articolo 17 della legge 11 novembre 2011, n. 180, sono individuate dal Segretario generale, su proposta del Garante.
3. Presso la Direzione generale operano:
a) il Comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica di cui all'articolo 2 della legge 24 dicembre 1985, n. 808;
b) la Commissione per il rilascio o la revoca delle autorizzazioni e per la decisione di reclami, di cui all'articolo 8 della legge 6 dicembre 1993, n. 509;
c) il Consiglio nazionale ceramico di cui all'articolo 4 della legge 9 luglio 1990, n. 188;
d) il Nucleo degli esperti di politica industriale, di cui all'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140.
Note all'art. 4:
- Si riporta l'articolo 2 della legge 24 dicembre 1985,
n. 808 recante: "Interventi per lo sviluppo e
l'accrescimento di competitivita' delle industrie operanti
nel settore aeronautico":
"Art. 2.Comitato per lo sviluppo dell'industria
aeronautica.
Per assicurare la coordinata e razionale applicazione
degli interventi di cui all'articolo 3, e' istituito il
comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica
presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato o da un Sottosegretario da lui delegato e
composto da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri
degli affari esteri, della difesa, dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero e
delle partecipazioni statali, un rappresentante
dell'ufficio del Ministro per il coordinamento delle
iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e un
rappresentante dell'ufficio del Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno nonche' da tre esperti, scelti
tra persone di qualificata esperienza nel settore e non
legate da rapporti di dipendenza o di partecipazione a
consigli di amministrazione di aziende del settore.
Per ogni componente effettivo e' nominato un supplente.
I componenti effettivi e supplenti del comitato sono
nominati per un triennio con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Il comitato e' costituito validamente con la
maggioranza assoluta dei componenti e delibera i pareri a
maggioranza assoluta dei presenti.
Alla segreteria del comitato provvede il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato redige annualmente una relazione sullo
stato dell'industria aeronautica ed in particolare
sull'attuazione dei programmi piu' significativi per gli
aspetti tecnologici, economici ed occupazionali nonche' sui
finanziamenti e contributi erogati ai sensi della presente
legge e sull'attivita' svolta dal comitato con particolare
riferimento ai pareri resi.
La relazione e' redatta sulla base di singoli rapporti
che, entro il 30 giugno di ciascun anno, le imprese che
abbiano ottenuto i benefici di cui all'articolo seguente
devono presentare al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato in ordine all'impiego dei
benefici stessi.
La relazione e' trasmessa dal Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, entro il 31 luglio di
ciascun anno, al Comitato interministeriale per il
coordinamento della politica industriale per la
trasmissione al Parlamento, unitamente alla relazione
previsionale e programmatica di cui all'articolo 15 della
legge 5 agosto 1978, n. 468.
Tutti gli oneri derivanti dall'applicazione del
presente articolo gravano sul capitolo 1092 dello stato di
previsione del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato."
- Si riporta l'articolo 8 della legge 6 dicembre 1993,
n. 509 recante: "Norme per il controllo sulle munizioni
commerciali per uso civile":
"Art. 8. Commissione per il rilascio e la revoca delle
autorizzazioni e per la decisione dei reclami.
1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e' costituita una Commissione composta dal
direttore generale della produzione industriale o da un suo
delegato quale presidente, dal direttore del Banco
nazionale di prova o da un suo delegato e da tre esperti in
materia di munizioni, armi o polveri propellenti.
2. I componenti della Commissione sono nominati, per la
durata di un quinquennio, con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e possono
essere riconfermati.
3. La Commissione ha il compito di determinare le
caratteristiche del contrassegno di controllo e di
stabilire le misure di protezione del contrassegno stesso;
di rilasciare le autorizzazioni per l'apposizione del
contrassegno direttamente ai fabbricanti delle munizioni o
agli importatori di cui al comma 2 dell'articolo 7; di
procedere alla revoca delle autorizzazioni stesse; di
decidere i ricorsi avverso i provvedimenti adottati dal
direttore del Banco nazionale di prova nell'esercizio delle
sue funzioni.
4. La Commissione svolge altresi' funzioni consultive
circa il recepimento delle decisioni della CIP ed esprime
parere motivato ai fini di cui all'articolo 8, paragrafo 1,
secondo comma, del citato regolamento allegato alla
Convenzione di cui alla legge 12 dicembre 1973, n. 993 ,
per le decisioni adottate dalla CIP successivamente alla
data di entrata in vigore della presente legge.
5. La Commissione esprime inoltre parere sui
provvedimenti di competenza del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato emanati nell'esercizio
delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 9, nonche'
sulla definizione delle tariffe di cui all'articolo 11,
comma 1.
6. All'onere per il funzionamento della Commissione
quantificato in lire 10 milioni annui si provvede a valere
sul capitolo 1092 dello stato di previsione del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno
1993 e corrispondenti proiezioni per gli anni 1994 e 1995."
- Si riporta l'articolo 4 della legge 9 luglio 1990, n.
188, recante: "Tutela della ceramica artistica e
tradizionale e della ceramica italiana di qualita'":
"Art. 4. Istituzione e compiti del Consiglio nazionale
ceramico.
1. E' istituito il Consiglio nazionale ceramico con il
compito di tutelare la ceramica artistica e tradizionale,
valorizzandone il patrimonio storico e culturale
tradizionale nonche' i modelli e i decori tipici, e la
ceramica di qualita'.
2. Il Consiglio:
a) individua e delimita, entro un anno dal suo
insediamento, previa consultazione con le regioni e con gli
enti interessati, le zone del territorio nazionale nelle
quali e' in atto una affermata produzione di ceramica
artistica e tradizionale eventualmente comprendendovi - in
caso di comprovate e storiche situazioni - anche quelle
aree contigue in cui vi sia una produzione ceramica che per
tipologie, caratteri e qualita' sia ad essa riconducibile;
b) definisce e approva il disciplinare di produzione
della ceramica artistica e tradizionale di ciascuna zona
individuata, indicando il comune presso il quale avra' sede
il comitato di disciplinare;
c) definisce e approva il disciplinare di produzione
della ceramica di qualita';
d) designa, sentite le organizzazioni dei produttori
piu' rappresentative e la regione interessata i suoi
rappresentanti nei comitati di disciplinare di cui
all'articolo 7;
e) apporta, quando ne riscontri l'opportunita', le
variazioni e gli aggiornamenti dei disciplinari di
produzione con la procedura adottata per la formazione
degli stessi;
f) esamina i ricorsi di cui all'articolo 7, comma 7, e
adotta le decisioni ritenute opportune;
g) vigila sull'applicazione della presente legge e
sull'osservanza dei disciplinari di produzione;
h) collabora alle iniziative di studio e di promozione
dirette a conseguire la valorizzazione delle produzioni
tutelate. In particolare, d'intesa con le regioni e i
comuni interessati, promuove l'istituzione di una
Esposizione internazionale dell'arte ceramica italiana, con
manifestazioni divulgative, culturali e di
commercializzazione da tenersi alternativamente in una
localita' ceramica del Mezzogiorno e in una dell'Italia
centro-settentrionale;
i) concorre, in Italia e all'estero, a tutelare la
ceramica artistica e tradizionale italiana nonche' quella
di qualita', coordinando la propria attivita' con le
regioni, lo Stato, i consorzi o enti ceramici e ogni altro
ente od organismo interessato;
l) puo' svolgere gli altri compiti che vengano ad esso
affidati per il migliore raggiungimento delle sue finalita'
istituzionali.
3. Per lo svolgimento delle sue attribuzioni il
Consiglio effettua le indagini che ritiene opportune, ivi
compresa l'audizione degli interessati e dei rispettivi
consulenti tecnici."
- Si riporta l'articolo 3 della legge 11 maggio 1999.
n. 140, recante: "Norme in materia di attivita'
produttive":
"Art. 3. Studi e ricerche per la politica industriale.
1. Per lo svolgimento di funzioni di elaborazione, di
analisi e di studio nei settori delle attivita' produttive,
il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e' autorizzato, sentite le Commissioni
parlamentari competenti, ad avvalersi della collaborazione
di esperti o societa' specializzate mediante appositi
contratti, nonche' di un nucleo di esperti per la politica
industriale, dotato della necessaria struttura di supporto
e disciplinato con apposito decreto, anche in attuazione
dei criteri direttivi e di quanto disposto dall'articolo 10
della legge 7 agosto 1985, n. 428 , ferma restando la
dotazione organica del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato. L'onere relativo, comprensivo
di quello di cui all'articolo 2, comma 3, lettera f), e'
determinato in lire 6 miliardi annue a decorrere dal 1999."
 
Art. 5

Direzione generale per la lotta alla contraffazione
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

1. La Direzione generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni:
a) formulazione di indirizzi e promozione in materia di politiche anticontraffazione;
b) attivita' di segreteria del Consiglio nazionale anticontraffazione;
c) gestione delle attivita' di assistenza e supporto all'utenza in materia di contrasto alla contraffazione; gestione dei call center ed indirizzo di posta elettronica dedicato; assistenza e supporto imprese all'estero;
d) monitoraggio sistemi e metodi anticontraffazione; raccolta dei dati in possesso delle autorita' competenti in ambito nazionale ed internazionale, delle associazioni di categoria e delle imprese in materia di lotta alla contraffazione e gestione delle banche dati;
e) analisi, predisposizione dei rapporti sull'andamento del fenomeno e proposte normative conseguenti;
f) attivita' di raccordo con le altre Direzioni generali, con le Forze di polizia, con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e con le altre amministrazioni pubbliche impegnate nella lotta alla contraffazione;
g) attivita' di comunicazione interna ed esterna e gestione dei rapporti con i mezzi di comunicazione;
h) politiche per la promozione della proprieta' industriale, relazioni con istituzioni e organismi europei ed internazionali in materia di proprieta' industriale;
i) invenzioni e modelli di utilita';
j) disegni e modelli - brevetti nazionali, europei ed internazionali;
k) marchi nazionali, europei ed internazionali e opposizione alla registrazione dei marchi;
l) affari amministrativi dei titoli brevettuali e delle registrazioni e segreteria della commissione ricorsi.
2. L'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e' posto alle dirette dipendenze del Direttore Generale che lo rappresenta all'esterno.
 
Art. 6

Direzione generale per il mercato, la concorrenza,
il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica

1. La Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:
a) promozione della concorrenza e normativa in materia di liberalizzazioni e di semplificazione per le imprese e di requisiti per l'esercizio di attivita' economiche nei settori del commercio, dell'artigianato e dei servizi e connessi rapporti con l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato;
b) accreditamento degli Sportelli unici per le attivita' produttive e delle Agenzie per le imprese;
c) monitoraggio dei prezzi, iniziative per la conoscibilita' dei prezzi dei carburanti e supporto al Garante per la sorveglianza dei prezzi;
d) servizi e professioni, disciplina e ricorsi amministrativi relativi al ruolo dei periti e degli esperti, all'attivita' di mediazione e agli ausiliari del commercio, riconoscimento di titoli esteri per le professioni di competenza del Ministero non diversamente attribuite e tenuta dell'elenco delle associazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi e dell'elenco dei marchi di qualita' dei servizi;
e) statistiche sul commercio e sul terziario;
f) servizi assicurativi, normativa e provvedimenti in materia di assicurazione, in particolare per RC auto, connessi rapporti con l'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), vigilanza sul fondo di garanzia per le vittime della strada, sul fondo di garanzia per le vittime della caccia e sul fondo per i mediatori di assicurazione e riassicurazione, gestiti dalla CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.);
g) attuazione delle politiche europee ed internazionali nelle materie di competenza della Direzione;
h) cooperazione amministrativa europea in materia di tutela dei consumatori, assistenza al consumatore transfrontaliero e informazione al consumatore anche in materia di consumi ed emissioni degli autoveicoli;
i) politiche, normativa e progetti per i consumatori;
j) tenuta dell'elenco nazionale delle associazioni dei consumatori, supporto e segreteria al Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU);
k) gestione del Punto di contatto-infoconsumatori, del Punto di contatto prodotti (PCP), del Punto di contatto prodotti da costruzione, dell'Unita' centrale di notifica, del Punto di contatto del sistema di allerta rapido per i prodotti non alimentari (RAPEX);
l) normativa ed adempimenti amministrativi in materia di metrologia legale e metalli preziosi;
m) qualita' dei prodotti e dei servizi, sicurezza dei prodotti e loro conformita' e sorveglianza sul mercato;
n) normativa tecnica;
o) manifestazioni a premio;
p) normativa e provvedimenti amministrativi in materia di fiere, borse merci e magazzini generali;
q) normativa sul registro imprese e su repertorio delle attivita' economiche e amministrative (REA) e vigilanza sulle relative attivita' delle camere di commercio, tenuta dell'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata di professionisti ed imprese (INI PEC) e ordinamento del sistema camerale;
r) vigilanza su Consorzio Infomercati, Unioncamere, Camere di commercio, loro Unioni e Aziende speciali;
s) normativa per la sicurezza degli impianti degli edifici, degli ascensori, delle macchine e di taluni impianti industriali e provvedimenti per le relative attivita' di verifica;
t) esercizio delle funzioni di Autorita' nazionale italiana per l'accreditamento e Punto di contatto con la Commissione europea ai sensi dell'articolo 4 comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99; svolgimento delle ulteriori attivita' demandate al Ministero dalla medesima legge e controllo su ACCREDIA (Ente Italiano di Accreditamento).
2. Le risorse umane e strumentali della Direzione generale dedicate al supporto del Garante per la sorveglianza dei prezzi di cui all'articolo 2, comma 198, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono individuate dal Segretario generale su proposta del Garante.
Note all'art. 6:
- Si riporta l'articolo 4 comma 2, della legge 2 luglio
2009, n. 99, recante: "Disposizioni per lo sviluppo e
l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia":
"2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con i Ministri interessati, provvede con decreto di natura
non regolamentare, entro tre mesi dalla data di adozione
del decreto di cui al comma 1, alla designazione dell'unico
organismo italiano autorizzato a svolgere attivita' di
accreditamento. Il Ministero dello sviluppo economico, per
il tramite del competente ufficio, e' autorita' nazionale
referente per le attivita' di accreditamento, punto
nazionale di contatto con la Commissione europea ed assume
le funzioni previste dal capo II del citato regolamento non
assegnate all'organismo nazionale di accreditamento."
 
Art. 7

Direzione generale per la politica commerciale internazionale

1. La Direzione generale per la politica commerciale internazionale si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:
a) attivita' funzionali all'accesso di prodotti, servizi ed investimenti italiani nei mercati esteri;
b) elaborazione di indirizzi e proposte di politica commerciale nell'ambito dell'Unione europea, recepimento della normativa europea nell'Ordinamento interno e relativa applicazione;
c) elaborazione e negoziazione degli accordi multilaterali e plurilaterali in materia commerciale negli ambiti OMC (Organizzazione Mondiale del Commercio), OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) e UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development), nonche' negli ambiti di altre organizzazioni internazionali collegate al commercio internazionale;
d) partecipazione, nell'ambito dell'Unione europea, alla elaborazione e negoziazione degli accordi multilaterali, bilaterali e regionali di natura economico-commerciale, ivi incluse le aree di libero scambio con i Paesi terzi;
e) partecipazione alla gestione ed alla diffusione dei programmi finanziari europei rivolti all'assistenza tecnica ai Paesi candidati all'adesione, ai Paesi destinatari della politica di vicinato ed agli altri Paesi terzi;
f) elaborazione e negoziazione degli accordi bilaterali di cooperazione economica ed industriale con Paesi terzi, organizzazione dei relativi meccanismi ed organismi bilaterali di consultazione intergovernativa;
g) attivazione degli strumenti europei di difesa commerciale (strumenti antidumping, antisovvenzione, clausole di salvaguardia);
h) disciplina del regime degli scambi e gestione delle relative autorizzazioni, certificati e titoli di importazione ed esportazione; attivita' di autorizzazione e controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie duali; gestione degli embarghi commerciali; applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le infrazioni ai divieti di importazione ed esportazione;
i) tutela, nell'ambito della dimensione esterna europea, del made in Italy, delle indicazioni geografiche protette e della proprieta' intellettuale;
j) attuazione delle disposizioni di cui alla legge 18 novembre 1995, n. 496, recante "Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993";
2. Presso la Direzione generale opera il Comitato consultivo per l'esportazione dei beni a duplice uso di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96.
Note all'art. 7:
- Si riporta all'articolo 11 del decreto legislativo 9
aprile 2003, n. 96 recante: "Attuazione di talune
disposizioni del regolamento n. 1334/2000/CE che istituisce
un regime comunitario di controllo delle esportazioni di
prodotti e tecnologie a duplice uso, nonche'
dell'assistenza tecnica destinata a fini militari, a norma
dell'articolo 50 della L. 1° marzo 2002, n. 39".
"Art. 11. Comitato consultivo.
1. Presso l'Autorita' competente e' istituito un
Comitato consultivo per l'esportazione dei beni a duplice
uso.
2. Il Comitato consultivo per l'esportazione dei beni a
duplice uso, entro sessanta giorni dalla ricezione della
richiesta formulata dall'Autorita' competente, esprime un
parere obbligatorio ma non vincolante ai fini del rilascio,
diniego, annullamento, revoca, sospensione e modifica delle
autorizzazioni nei casi previsti dal presente decreto
legislativo. Il termine predetto e' prorogato di ulteriori
novanta giorni qualora il Comitato ritenga necessario
esperire ulteriore attivita' istruttoria. Il Comitato
esprime, inoltre, su richiesta dell'Autorita' competente
ovvero di altri Ministeri interessati, pareri su questioni
di carattere particolare e/o generale relative
all'attivita' di autorizzazione e di controllo delle
esportazioni dei beni a duplice uso e su questioni connesse
all'aggiornamento della relativa normativa.
3. Il Comitato consultivo e' composto da un direttore
generale del Ministero degli affari esteri che svolge le
funzioni di presidente, da un direttore generale del
Ministero delle attivita' produttive - Dipartimento per
l'internazionalizzazione che svolge le funzioni di vice
presidente, da due rappresentanti del Ministero
dell'economia e delle finanze, dei quali uno dell'Agenzia
delle dogane, e da un rappresentante ciascuno dei Ministeri
degli affari esteri, delle attivita' produttive -
Dipartimento per l'internazionalizzazione, della difesa,
dell'interno, delle comunicazioni, dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e della salute. I
rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri e delle
attivita' produttive - Dipartimento per
l'internazionalizzazione, possono esercitare il diritto di
voto in caso di assenza, rispettivamente, del presidente e
del vice presidente del Comitato. Le funzioni di Segretario
sono esercitate dal dirigente dell'Autorita' competente.
Alle riunioni del Comitato partecipano, senza diritto di
voto, quattro esperti tecnici estranei all'Amministrazione,
competenti per ciascuno degli esercizi di controllo dei
beni a duplice uso.
4. I componenti del Comitato consultivo, i loro
supplenti e gli esperti tecnici sono nominati con decreto
del Ministro delle attivita' produttive; essi sono
designati, rispettivamente, dai Ministeri o dagli enti di
appartenenza entro trenta giorni dalla richiesta da parte
del Ministero delle attivita' produttive. Il Comitato viene
rinnovato ogni cinque anni.
5. Alle riunioni del Comitato consultivo possono
inoltre partecipare, senza diritto di voto, per particolari
esigenze e su richiesta dell'Autorita' competente o del
Presidente del Comitato stesso, anche rappresentanti degli
organi preposti alla tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica ed al controllo doganale, fiscale e valutario,
nonche' altri esperti anche estranei all'Amministrazione,
nei limiti degli stanziamenti di bilancio esistenti.
6. Il Comitato consultivo e' validamente costituito con
la presenza della maggioranza dei componenti. Esso delibera
a maggioranza dei presenti.
7. Il Ministro delle attivita' produttive disciplina,
con proprio decreto, sentite le altre Amministrazioni di
cui al comma 3, le modalita' di funzionamento del
Comitato."
 
Art. 8
Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la
promozione degli scambi

1. La Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:
a) elaborazione degli indirizzi strategici delle politiche di internazionalizzazione e di promozione degli scambi; attivita' di supporto tecnico alla Cabina di regia di cui al comma 18-bis, dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; segreteria tecnica della V Commissione permanente del CIPE per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero; rapporti con le istituzioni economiche e finanziarie internazionali;
b) partecipazione, nelle sedi internazionali, alla definizione delle politiche di promozione; attivita' di negoziazione per la promozione degli investimenti italiani all'estero e per l'attrazione degli investimenti esteri in Italia; coordinamento e organizzazione delle missioni di natura commerciale;
c) raccolta, studio ed elaborazione dei dati concernenti il commercio estero, distinti per flussi di importazione ed esportazione di merci, prodotti e servizi per aree geo-economiche;
d) stipula e gestione di accordi ed intese con regioni, associazioni di categoria, sistema camerale e fieristico, Universita' e Parchi tecno-scientifici per la promozione e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale;
e) crediti all'esportazione e relative attivita' di trattazione e coordinamento in ambito nazionale, europeo ed internazionale; rapporti con la societa' per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE); attivita' funzionale alla facilitazione del commercio internazionale e agli investimenti esteri diretti;
f) coordinamento dell'attivita' degli Sportelli regionali per l'internazionalizzazione (Sprint);
g) esercizio delle funzioni di cui al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche e integrazioni, relative a ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, salvo quanto previsto all'articolo 17, comma 1, lettera n);
h) programmi di promozione straordinaria del made in Italy, ai sensi dell'articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
i) collaborazione all'attivita' di aiuto allo sviluppo condotta dal Ministero degli affari esteri e partecipazione al Comitato direzionale per la cooperazione e lo sviluppo, istituito con legge 26 febbraio 1987, n. 49;
j) esercizio dei compiti previsti dalla legge 1° luglio 1970, n. 518 e dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580, relativi alle camere di commercio italiane all'estero e italo-straniere;
k) elaborazione di progetti e di interventi in materia di internazionalizzazione delle imprese, nel quadro della programmazione finanziaria europea e nazionale;
l) rapporti con la Simest S.p.A. (Societa' italiana per le imprese all'estero) ed esercizio delle funzioni di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100, come modificata dall'articolo 23-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
Note all'art. 8:
- Si riporta, l'articolo 14 comma 18-bis del
decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98 recante: "Disposizioni
urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito,
con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come
modificato dall'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 20, convertito con modificazioni dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214:
"18-bis. I poteri di indirizzo in materia di promozione
e internazionalizzazione delle imprese italiane sono
esercitati dal Ministro dello sviluppo economico e dal
Ministro degli affari esteri. Le linee guida e di indirizzo
strategico in materia di promozione e
internazionalizzazione delle imprese, anche per quanto
riguarda la programmazione delle risorse, comprese quelle
di cui al comma 19, sono assunte da una cabina di regia,
costituita senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, copresieduta dal Ministro degli affari
esteri, dal Ministro dello sviluppo economico e, per le
materie di propria competenza, dal Ministro con delega al
turismo e composta dal Ministro dell'economia e delle
finanze, o da persona dallo stesso designata, dal Ministro
delle politiche agricole, alimentari e forestali, o da
persona dallo stesso designata, dal presidente della
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dai
presidenti, rispettivamente, dell'Unione italiana delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
della Confederazione generale dell'industria italiana, di
R.E.TE. Imprese Italia, di Alleanza delle Cooperative
italiane e dell'Associazione bancaria italiana."
- Si riporta l'articolo 4, comma 61 della legge 24
dicembre 2003. n. 350 recante: "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2004)".
"61. E' istituito presso il Ministero delle attivita'
produttive un apposito fondo con dotazione di 20 milioni di
euro per il 2004, 30 milioni di euro per il 2005 e 20
milioni di euro a decorrere dal 2006, per la realizzazione
di azioni a sostegno di una campagna promozionale
straordinaria a favore del «made in Italy», anche
attraverso la regolamentazione dell'indicazione di origine
o l'istituzione di un apposito marchio a tutela delle merci
integralmente prodotte sul territorio italiano o assimilate
ai sensi della normativa europea in materia di origine,
nonche' per il potenziamento delle attivita' di supporto
formativo e scientifico alle attivita' istituzionali del
Ministero dell'economia e delle finanze anche rivolte alla
diffusione del «made in Italy» nei mercati mediterranei,
dell'Europa continentale e orientale, a cura di apposita
sezione dell'ente di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 287. A tale fine, e per
l'adeguamento delle relative dotazioni organiche, e'
destinato all'attuazione delle attivita' di supporto
formativo e scientifico indicate al periodo precedente un
importo non superiore a 10 milioni di euro annui. Tale
attivita' e' svolta prioritariamente dal personale del
ruolo di cui all'articolo 5, comma 5, del regolamento di
cui al D.M. 28 settembre 2000, n. 301 del Ministro delle
finanze, al quale, per la medesima attivita', fermi
restando gli incrementi e gli adeguamenti sul trattamento
economico complessivo in godimento secondo l'ordinamento di
provenienza, e il riconoscimento automatico della
progressione in carriera, nessun emolumento ulteriore e'
dovuto. Le risorse assegnate all'ente di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, per l'anno
2004 e successivi, ivi comprese quelle di cui al secondo
periodo del presente comma, allo stesso direttamente
attribuite, possono essere versate all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate agli anni successivi. Si
applica il regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.
- Si riporta l'articolo 23-bis del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012.
n. 135, recante: "Disposizioni urgenti per la revisione
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale
delle imprese del settore bancario":
Art. 23-bis Dismissione e razionalizzazione di
partecipazioni societarie dello Stato
1. Ai fini della razionalizzazione e del riassetto
industriale nell'ambito delle partecipazioni detenute dallo
Stato, che continua ad avvalersi dell'organismo di cui
all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 4 maggio 2007, e' attribuito a Cassa Depositi e
Prestiti Societa' per azioni (CDP S.p.A.) il diritto di
opzione per l'acquisto delle partecipazioni azionarie
detenute dallo Stato in Fintecna S.p.A., Sace S.p.A. e
Simest S.p.A. I diritti di opzione possono essere
esercitati anche disgiuntamente entro centoventi giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto.
2. Entro dieci giorni dall'eventuale esercizio
dell'opzione, CDP S.p.A. provvede al pagamento al Ministero
dell'economia e delle finanze del corrispettivo provvisorio
pari al 60 per cento del valore del patrimonio netto
contabile come risultante dal bilancio, consolidato ove
redatto, al 31 dicembre 2011 di ciascuna societa' per la
quale ha esercitato l'opzione di cui al comma 1.
Conseguentemente si provvede ai relativi adempimenti
connessi al trasferimento delle partecipazioni.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare, entro sessanta giorni dalla data di
esercizio dell'opzione di cui al comma 1, ai sensi
dell'articolo 5, comma 3, lettera b), del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' determinato il
valore definitivo di trasferimento, ritenuto congruo da CDP
S.p.A.
4. I corrispettivi provvisorio e definitivo derivanti
dalle operazioni di cessione delle partecipazioni dello
Stato di cui al presente articolo, al netto degli oneri
inerenti alle medesime, sono versati all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per
l'ammortamento dei titoli di Stato o destinati al pagamento
dei debiti dello Stato; a tale ultimo fine i corrispettivi
possono essere riassegnati al Fondo speciale per
reiscrizione dei residui perenti delle spese correnti e al
Fondo speciale per la reiscrizione dei residui perenti in
conto capitale, ovvero possono essere utilizzati per
incrementare l'importo stabilito dall'articolo 35, comma 1,
lettera b), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, si provvede alla determinazione delle percentuali
di riparto tra le finalita' indicate nel presente comma.
5. Fintecna S.p.A., Sace S.p.A. e Simest S.p.A.
continuano a svolgere le attivita' loro gia' affidate sulla
base di provvedimenti normativi e regolamentari vigenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto. La
Simest S.p.A., nella gestione degli interventi di sostegno
finanziario all'internazionalizzazione del sistema
produttivo, continua ad osservare le convenzioni con il
Ministero dello sviluppo economico gia' sottoscritte o che
verranno sottoscritte in base alla normativa di
riferimento.
6. Alla data di trasferimento della partecipazione
azionaria detenuta dallo Stato in Sace, e' abrogato
l'articolo 6, commi 2 e 18, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326. Alla data di trasferimento della
partecipazione azionaria detenuta dallo Stato in Simest
S.p.A. sono abrogati l'articolo 1, commi 6 e 7, e
l'articolo 3, commi 5 e 6, della legge 24 aprile 1990, n.
100.
7. All'articolo 5, comma 3, lettera b), del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e'
aggiunto il seguente periodo: «I decreti ministeriali di
cui alla presente lettera sono soggetti al controllo
preventivo della Corte dei conti e trasmessi alle
competenti Commissioni parlamentari».
8. Ai fini di certezza giuridica e fermo restando
quanto previsto dal comma 1, entro 10 giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana della presente disposizione, CDP S.p.A. provvede
comunque a presentare le necessarie preventive istanze per
il rilascio di pareri, nulla-osta o comunque per
l'emissione da parte di Autorita' pubbliche, istituzioni,
enti o altre autorita' di atti o provvedimenti di loro
competenza. I termini per il rilascio dei relativi pareri e
nulla-osta ovvero per l'emissione dei relativi atti da
parte delle Autorita' pubbliche competenti decorrono dalla
data di comunicazione dell'istanza.
 
Art. 9

Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche

1. La Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:
a) definizione di priorita', linee guida e programmi di sviluppo minerario nazionale e provvedimenti ad esso inerenti;
b) funzioni e compiti di Ufficio Nazionale Minerario per gli idrocarburi e le georisorse;
c) relazioni con le organizzazioni europee ed internazionali e con le Amministrazioni di altri Stati nei settori di attivita' della Direzione, in coordinamento con la Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche; norme e atti regolamentari per il recepimento e l'attuazione delle normative europee nelle materie di competenza;
d) promozione di intese e accordi con le amministrazioni statali, le Regioni e le amministrazioni locali per assicurare in tutto il territorio nazionale condizioni e procedure coordinate per la ricerca e lo sfruttamento di risorse minerarie e geotermiche di interesse strategico per il Paese;
e) programmazione, autorizzazione, verifica e controllo delle attivita' di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio delle risorse del sottosuolo, in particolare degli idrocarburi e dei relativi impianti in mare;
f) definizione di accordi bilaterali e multilaterali per la ricerca e lo sfruttamento di risorse minerarie in acque internazionali;
g) promozione e assistenza per interventi di sviluppo degli idrocarburi e delle risorse minerarie in Paesi terzi di interesse per la politica di sicurezza dell'approvvigionamento e di competitivita' nazionale;
h) sviluppo delle tecnologie per la cattura, il trasporto e lo stoccaggio dell'anidride carbonica e autorizzazioni dell'attivita' di stoccaggio;
i) normativa tecnica per gli impianti di produzione, trasporto e stoccaggio dell'energia e la sicurezza mineraria;
j) laboratori di analisi e sperimentazione;
k) metanizzazione del Mezzogiorno;
l) ufficio unico per gli espropri in materia di energia;
m) statistiche, analisi e previsioni sulle risorse minerarie ed energetiche;
n) indirizzi, direttive e rapporti con l'ENEA (Agenzia Nazionale per le nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile) per la ricerca nel settore delle risorse minerarie ed energetiche.
2. Presso la Direzione generale opera, in qualita' di organo tecnico consultivo, la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie gia' istituita con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78.
 
Art. 10
Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le
infrastrutture energetiche

1. La Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:
a) strategie per la sicurezza di approvvigionamento del sistema energetico nazionale;
b) rappresentanza e partecipazione alle attivita' dell'Unione europea e degli organismi comunitari; notifica aiuti di Stato e procedure di infrazione comunitaria per le materie dell'energia in coordinamento con le altre Direzioni di settore;
c) definizione di accordi bilaterali e multilaterali nel settore dell'energia in coordinamento con le altre Direzioni di settore per le materie di competenza e relazioni con le organizzazioni europee ed internazionali e con le Amministrazioni di altri Stati nei settori di attivita' della Direzione; norme e atti regolamentari per il recepimento e l'attuazione delle normative europee nelle materie di competenza;
d) impianti strategici di lavorazione e deposito, logistica e mercato dei prodotti petroliferi e dei carburanti;
e) mercato del gas naturale e sicurezza degli approvvigionamenti;
f) reti di trasporto e infrastrutture di approvvigionamento del gas naturale;
g) approvvigionamento, trasformazione e utilizzo efficiente delle fonti fossili;
h) determinazioni e vigilanza in materia di scorte energetiche strategiche, predisposizione dei piani di emergenza e di provvedimenti in caso di crisi del sistema energetico;
i) rapporti, nelle materie assegnate alla Direzione, con le associazioni e le imprese, i concessionari di servizio pubblico, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e gli enti europei di settore;
j) promozione, nelle materie di competenza della Direzione, di intese e accordi con le amministrazioni statali, le Regioni e le amministrazioni locali per assicurare su tutto il territorio nazionale l'esercizio omogeneo delle funzioni amministrative negli ambiti di mercato, la semplificazione amministrativa e l'omogeneita' nei livelli essenziali delle forniture;
k) elaborazione di indirizzi, direttive e rapporti con le societa' Gestore dei mercati energetici - Gme S.p.A., Gestore dei servizi elettrici - Gse S.p.A., Acquirente unico S.p.A. e Cassa Conguaglio GPL nei settori del gas, dei prodotti petroliferi e dei carburanti;
l) supporto alle politiche per gli investimenti e lo sviluppo all'estero di imprese nazionali nel settore dell'energia;
m) statistiche, analisi e previsioni sulla produzione e trasporto di energia.
 
Art. 11

Direzione generale per il mercato elettrico,
le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare

1. La Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:
a) elaborazione di indirizzi e direttive per l'organizzazione e il funzionamento del mercato elettrico, la promozione della concorrenza e la realizzazione del mercato interno dell'energia elettrica;
b) rapporti, nelle materie assegnate alla Direzione, con le associazioni, le imprese, i concessionari di servizio pubblico, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato nonche' con gli enti europei di settore;
c) attivita' in materia di produzione di energia elettrica e sicurezza delle forniture; interventi di prevenzione e gestione delle crisi;
d) sviluppo delle reti di trasmissione, distribuzione, importazione ed esportazione di energia elettrica; indirizzi a Terna S.p.A. ed ai gestori di reti elettriche;
e) elaborazione di indirizzi, direttive e rapporti, nelle materie di competenza della Direzione, con le societa' Gestore dei mercati energetici - Gme S.p.A., Gestore dei servizi elettrici - Gse S.p.A., Acquirente unico S.p.A., SO.G.I.N. S.p.A. (Societa' Gestione impianti nucleari) ed ENEA (Agenzia Nazionale per le nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile) nei settori dell'energia elettrica, delle energie rinnovabili, dell'efficienza energetica, del nucleare e dello sviluppo sostenibile;
f) gestione e trasporto dei materiali radioattivi, indirizzi e monitoraggio sul programma di smantellamento degli impianti nucleari dismessi e deposito nazionale dei rifiuti nucleari;
g) promozione e gestione di accordi e di intese per la partecipazione a progetti di cooperazione e di ricerca europei e internazionali, finalizzati alla sicurezza, alla salvaguardia e alla non proliferazione nucleare, allo sviluppo tecnologico e alla formazione delle risorse umane;
h) definizione di piani, programmi e strumenti di incentivazione per lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia delle imprese e tecnologie afferenti l'attuazione di obiettivi ed accordi europei ed internazionali;
i) sviluppo energetico sostenibile e sistemi energetici distribuiti, comprese le tecnologie di accumulo dell'energia;
j) definizione di piani, programmi e strumenti di incentivazione per il risparmio e l'efficienza energetica, lo sviluppo delle tecnologie di settore e la promozione della domanda attiva;
k) definizione di sistemi di certificazione e normazione tecnica finalizzati all'uso efficiente dell'energia;
l) programmi, sviluppo delle tecnologie e piani per la riduzione delle emissioni di gas con effetto serra;
m) ricerca di sistema per il settore elettrico, analisi, monitoraggio e studi di settore; relazioni, promozione e gestione di accordi con ENEA, organizzazioni, istituti ed enti di ricerca operanti nei settori di competenza;
n) programmi di incentivazione, anche a finanziamento europeo, per lo sviluppo delle energie rinnovabili, dell'efficienza e del risparmio energetico e per la promozione dello sviluppo sostenibile;
o) relazioni con le organizzazioni europee ed internazionali e con le Amministrazioni di altri Stati nei settori di attivita' della Direzione in coordinamento con la Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche; predisposizione di norme e atti regolamentari per il recepimento e l'attuazione delle normative europee nelle materie di competenza;
p) promozione di intese e accordi con le Amministrazioni statali, le Regioni e le Amministrazioni locali per assicurare su tutto il territorio nazionale l'esercizio omogeneo delle funzioni amministrative negli ambiti di mercato, la semplificazione amministrativa, l'omogeneita' nei livelli essenziali delle forniture concernenti l'energia e lo sviluppo territoriale sostenibile;
q) gestione dell'accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa nel campo dello smantellamento dei sommergibili nucleari radiati dalla marina militare russa e della gestione sicura dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, recepito con la legge 31 luglio 2005, n. 160.
2. Presso la Direzione generale opera la Segreteria tecnica di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni, per il supporto tecnico alle funzioni attribuite alla Direzione medesima, nonche', nelle materie di competenza, a quelle attribuite alle Direzioni generali del settore energetico.
Note all'art. 11:
- Si riporta il comma 2 dell'articolo 22 della legge 9
gennaio 1991, n. 10 recante: "Norme per l'attuazione del
Piano energetico nazionale in materia di uso razionale
dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle
fonti rinnovabili di energia":
"2. Con il decreto di cui al comma 1 puo' essere
altresi' prevista presso la Direzione generale delle fonti
di energia e delle industrie di base la costituzione di
un'apposita segreteria tecnico-operativa, costituita da non
piu' di dieci esperti con incarico quinquennale rinnovabile
scelti fra docenti universitari, ricercatori e tecnici di
societa' di capitale - con esclusione delle imprese private
- specificamente operanti nel settore energetico, di enti
pubblici e di pubbliche amministrazioni, con esclusione del
personale del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. Il trattamento economico degli esperti di
cui al presente comma e' determinato con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
di intesa con il Ministro del tesoro, in misura non
inferiore a quello spettante presso l'ente o
l'amministrazione o l'impresa di appartenenza. I dipendenti
pubblici sono collocati fuori luogo per l'intera durata
dell'incarico o nell'analoga posizione prevista dai
rispettivi ordinamenti."
 
Art. 12
Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro
radioelettrico

1. La Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:
a) aggiornamento del Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze;
b) attivita' di coordinamento e pianificazione delle frequenze a livello nazionale ed internazionale;
c) notifica delle reti e delle orbite satellitari;
d) controllo delle emissioni radioelettriche;
e) omologazione ed immissione sul mercato degli apparati di rete;
f) accreditamento dei laboratori di prova e sorveglianza del mercato ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269;
g) collaborazione con autorita' regionali in materia di inquinamento elettromagnetico;
h) individuazione delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione;
i) definizione dei contributi per il rilascio dei diritti d'uso delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica ad uso privato;
j) gestione del Registro Nazionale delle Frequenze;
k) gestione del centro di calcolo per la pianificazione delle frequenze;
l) assistenza tecnica agli Ispettorati territoriali in materia di interferenze elettriche;
m) attivita' relative alla Fondazione Ugo Bordoni, salvo quanto previsto all'articolo 17, comma 1, lettera n).
2. Presso la Direzione generale opera la Commissione consultiva nazionale di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269.
Note all'art. 12:
- Si riporta l'art. 9 e 14 del decreto legislativo 9
maggio 2001, n. 269 recante: "Attuazione della direttiva
1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le
apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il
reciproco riconoscimento della loro conformita'":
"Art. 9. Sorveglianza del mercato - laboratori di
prova.
1. Il Ministero delle comunicazioni, in collaborazione
con gli organi di Polizia di cui all'articolo 1, commi 13 e
15, della legge 31 luglio 1997, n. 249, provvede ad
accertare la conformita' dei prodotti immessi sul mercato e
di quelli messi in esercizio a quanto stabilito dal
presente decreto anche mediante prelievo delle
apparecchiature presso i costruttori, gli importatori, i
grossisti, i distributori ed i dettaglianti nonche' presso
gli utilizzatori delle apparecchiature medesime. I
controlli sono effettuati secondo le modalita' stabilite
con regolamento da adottare con decreto del Ministro delle
comunicazioni ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Le prove tecniche aventi lo scopo di accertare la
rispondenza degli apparecchi ai requisiti essenziali di cui
all'articolo 3, alle norme armonizzate di cui all'articolo
5, alle norme nazionali di cui all'articolo 4 ed alle altre
specifiche tecniche utilizzate dal costruttore sono
effettuate presso i laboratori dell'Istituto superiore
delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione
(ISCTI) o presso laboratori privati accreditati; se non
esistono laboratori accreditati allo scopo, le prove sono
effettuate sotto la responsabilita' di un organismo
notificato.
3. Con riferimento al comma 2 il Ministero delle
comunicazioni accredita laboratori di prova sentita una
commissione tecnico-consultiva, nominata dal Ministero
stesso, di cui sono chiamati a far parte almeno un
rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato ed un rappresentante per ciascuno degli
organismi di normazione italiani. I laboratori di prova
accreditati effettuano le prove di conformita' degli
apparati alle norme per le quali hanno ricevuto
l'accreditamento. Con regolamento da adottare con decreto
del Ministro delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e'
disciplinata la procedura di rilascio dell'accreditamento,
dell'effettuazione della sorveglianza e del rinnovo
dell'accreditamento stesso.
4. I laboratori di prova accreditati non possono
dipendere direttamente dall'organizzazione del costruttore
o di un operatore di rete di telecomunicazioni ovvero di un
fornitore di servizi di telecomunicazioni; devono essere
liberi da influenze esterne, possedere un'adeguata
capacita' per quanto attiene alla competenza ed alle
attrezzature ed essere forniti di tutte le apparecchiature
di misura per l'esecuzione delle prove. L'istruttoria
relativa all'accreditamento dei laboratori viene svolta con
l'impegno di riservatezza verso terzi.
5. L'accreditamento puo' essere sospeso dalla
competente direzione generale del Ministero delle
comunicazioni, sentita la commissione tecnica di cui al
comma 3, per un periodo massimo di sei mesi nel caso di
inosservanza da parte del laboratorio degli impegni
assunti. L'accreditamento e' revocato dalla direzione
stessa, sentita la commissione:
a) nel caso in cui il laboratorio non ottempera, con le
modalita' e nei tempi indicati, a quanto stabilito
nell'atto di sospensione;
b) nel caso in cui sono venuti meno i requisiti
accertati al momento del rilascio dell'accreditamento.
6. Ai fini dell'accreditamento, della sorveglianza e
del rinnovo si applicano le quote di surrogazione stabilite
per le prestazioni rese a terzi ai sensi dell'articolo 19
del testo unico delle disposizioni legislative in materia
postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973,
n. 156.
7. Se il Ministero delle comunicazioni accerta che un
apparecchio non e' conforme ai requisiti indicati nel
presente decreto, esso adotta i provvedimenti necessari per
ritirare detto apparecchio dal mercato o dal servizio,
proibirne l'immissione sul mercato o la messa in servizio o
limitarne la libera circolazione.
8. Il Ministero delle comunicazioni, in caso di
adozione di provvedimenti di cui al comma 7, li notifica
immediatamente alla Commissione europea indicandone i
motivi e precisando, in particolare, se i provvedimenti
siano da collegare:
a) ad una non corretta applicazione delle norme
armonizzate di cui all'articolo 5, comma 1;
b) a carenze delle norme armonizzate di cui
all'articolo 5, comma 1;
c) al mancato rispetto dei requisiti di cui
all'articolo 3, laddove l'apparecchio non soddisfi le norme
armonizzate di cui all'articolo 5, comma 1.
9. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6,
il Ministero delle comunicazioni puo', a norma del Trattato
istitutivo della Comunita' europea, reso esecutivo con
legge 14 ottobre 1957, n. 1203, e successive modificazioni
e, in particolare, degli articoli 28 e 30, adottare
provvedimenti appropriati allo scopo di vietare o limitare
l'immissione sul suo mercato ovvero di esigere il ritiro
dal suo mercato di apparecchiature radio, inclusi tipi di
apparecchiature radio che hanno causato o che il Ministero
presume ragionevolmente causino interferenze dannose,
comprese interferenze con i servizi esistenti o programmati
sulle bande di frequenze attribuite in sede nazionale.
10. Il Ministero delle comunicazioni, in caso di
adozione di misure di cui al comma 9, ne informa
immediatamente la Commissione europea specificandone le
ragioni.
11. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 7 e
9 sono a carico del fabbricante, del suo mandatario o del
responsabile dell'immissione sul mercato degli apparecchi.
12. Nei casi di cui ai commi 8 e 10, il Ministero delle
comunicazioni adotta provvedimenti definitivi conformemente
alle conclusioni comunicate dalla Commissione europea dopo
le consultazioni comunitarie espletate dalla stessa."
"Art. 14. Composizione.
1. Il Ministero delle comunicazioni, a mezzo di
provvedimento dirigenziale, istituisce una commissione
consultiva nazionale con il compito di fornire pareri in
ordine alla applicazione delle disposizioni di cui al
presente decreto. La commissione e' costituita da
funzionari dei Ministeri delle comunicazioni,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
dell'interno."
 
Art. 13

Direzione generale per i servizi di comunicazione
elettronica, di radiodiffusione e postali

1. La Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:
a) studi sulle prospettive di evoluzione dei servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, partecipazione all'attivita' internazionale nonche' attivita' preordinate al recepimento delle norme europee;
b) predisposizione della disciplina di regolamentazione per i settori delle comunicazioni elettroniche e della radiodiffusione;
c) affidamento del servizio universale sulla base dell'analisi effettuata dall'autorita' di regolamentazione e verifica, nel periodo transitorio disposto dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58, sull'affidamento del servizio universale a Poste Italiane S.p.A.;
d) attivita' finalizzate al perfezionamento del contratto di programma con il fornitore del servizio universale;
e) rilascio dei titoli abilitativi per l'espletamento dei servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e delle licenze ed autorizzazioni postali; tenuta del registro degli operatori;
f) assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e dei diritti d'uso delle numerazioni;
g) assegnazione dei diritti di uso dei numeri per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico individuati dall'Istituto Superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione;
h) acquisizione al bilancio dello Stato dei canoni e dei contributi inerenti l'espletamento dei servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali;
i) vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi in materia di servizi di comunicazione elettronica e dagli oneri di servizio universale per i servizi di comunicazione elettronica;
j) accertamento del possesso dei requisiti per il rilascio di licenze e autorizzazioni postali;
k) rapporti con l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni funzionali all'esercizio dell'attivita' di vigilanza di cui all'articolo 2, comma 4, lettera f) e all'articolo 21, comma 8, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e successive modifiche;
l) valutazione delle tariffe con riferimento alle agevolazioni all'editoria;
m) gestione dei fondi per gli oneri di servizio universale nel settore dei servizi di comunicazione elettronica e nel settore postale e del programma infrastrutturale per la banda larga;
n) predisposizione di direttive, provvedimenti e circolari di carattere amministrativo e contabile relative all'esercizio delle stazioni radioelettriche, in particolare, per il settore radio marittimo ed aereonautico, rilascio dei titoli abilitativi per l'esercizio tramite esami degli apparati radioelettrici e dei certificati di sicurezza radioelettrica;
o) attivita' di supporto alla politica filatelica e all'emissione delle carte valori postali, nonche' attivita' di segretariato della Consulta per l'emissione di carte valori postali e la filatelia e della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali;
p) stipula e gestione del contratto di servizio con la societa' concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione;
q) vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi e dal contratto di servizio con la societa' concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione;
r) gestione degli interventi di incentivazione a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale;
s) verifica delle condizioni delle autorizzazioni generali inerenti la sicurezza delle reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche); attivita' prevista dall'articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 in relazione alle prestazioni a fini di giustizia effettuate dagli operatori a fronte di richiesta di intercettazioni e di informazioni da parte delle competenti Autorita' giudiziarie; rapporti nelle predette materie con organismi nazionali ed internazionali.
2. Presso la Direzione generale opera il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori.
Note all'art. 13:
- Si riporta l'articolo 2, comma 4, lettera f) e
l'articolo 21, comma 8 del decreto legislativo 22 luglio
1999. n. 261 recante: "Attuazione della direttiva 97/67/CE
concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato
interno dei servizi postali comunitari e per il
miglioramento della qualita' del servizio":
"Art. 2. Autorita' nazionale di regolamentazione del
settore postale
[...]
4. L'Agenzia svolge, con indipendenza di valutazione e
di giudizio, le seguenti funzioni:
[...]
f) vigilanza - anche avvalendosi degli organi
territoriali del Ministero dello sviluppo economico -
sull'assolvimento degli obblighi a carico del fornitore del
servizio universale e su quelli derivanti da licenze ed
autorizzazioni, con particolare riferimento alle condizioni
generali della fornitura dei servizi postali;"
"8. La competenza ad irrogare le sanzioni previste dal
presente articolo spetta all'autorita', che puo',
nell'esercizio di tale potere, avvalersi degli organi
territoriali del Ministero dello sviluppo economico, con
modalita' da stabilire nel regolamento di cui all'articolo
2, comma 16."
- Si riporta l'articolo 96 e l'allegato I del decreto
legislativo l' agosto 2003, n. 259 recante: "Codice delle
comunicazioni elettroniche":
"Art. 96 Prestazioni obbligatorie
1. Le prestazioni a fini di giustizia effettuate a
fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni da
parte delle competenti autorita' giudiziarie sono
obbligatorie per gli operatori; i tempi ed i modi sono
concordati con le predette autorita' fino all'approvazione
del repertorio di cui al comma 2.
2. Con decreto del Ministro della giustizia e del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati:
a) le prestazioni previste al comma 1, le modalita' e i
tempi di effettuazione delle stesse e gli obblighi
specifici degli operatori;
b) il ristoro dei costi sostenuti e le modalita' di
pagamento in forma di canone annuo forfetario, determinato
anche in considerazione del numero e della tipologia delle
prestazioni complessivamente effettuate nell'anno
precedente.
3. In caso di inosservanza degli obblighi contenuti nel
repertorio di cui al comma 2, si applica l'articolo 32,
commi 2, 3, 4, 5 e 6.
4. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 2,
secondo periodo, il rilascio di informazioni relative al
traffico telefonico e' effettuato in forma gratuita. In
relazione alle prestazioni a fini di giustizia diverse da
quelle di cui al primo periodo continua ad applicarsi il
listino adottato con decreto del Ministro delle
comunicazioni del 26 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 104 del 7 maggio
2001.
5. Ai fini dell'erogazione delle prestazioni di cui al
comma 2 gli operatori hanno l'obbligo di negoziare tra loro
le modalita' di interconnessione allo scopo di garantire la
fornitura e l'interoperabilita' delle prestazioni stesse.
Il Ministero puo' intervenire se necessario di propria
iniziativa ovvero, in mancanza di accordo tra gli
operatori, su richiesta di uno di essi."
"Allegato n. 1
Elenco esaustivo delle condizioni che possono corredare
le autorizzazioni generali (Parte A), i diritti di uso
delle frequenze radio (Parte B) e i diritti di uso delle
numerazioni (Parte C) come precisato agli articoli 28,
comma 1 e 33, comma 1 del Codice.
A. Condizioni delle autorizzazioni generali sono:
1. contribuire al finanziamento del servizio universale
in conformita' al Capo IV, sezione I, del Titolo II del
Codice;
2. corrispondere i diritti amministrativi ai sensi
dell'articolo 34;
3. garantire l'interoperabilita' dei servizi e
interconnessione delle reti conformemente al Capo III del
Titolo II del Codice;
4. garantire l'accessibilita' dei numeri del piano
nazionale di numerazione, dei servizi di comunicazione
elettronica dei numeri dello spazio di numerazione
telefonica europeo, dei numeri verdi internazionali
universali e, se tecnicamente ed economicamente fattibile,
dei piani di numerazione di altri Stati membri per l'utente
finale nonche' le condizioni conformemente al Capo IV del
Titolo II del Codice;
5. rispettare la normativa ambientale e la
pianificazione urbana e rurale, obblighi e condizioni
relativi alla concessione dell'accesso o dell'uso del suolo
pubblico o privato e condizioni relative alla co-ubicazione
e alla condivisione degli impianti e dei siti,
conformemente al Capo V del Titolo II del Codice e inclusa,
ove applicabile, qualsiasi garanzia finanziaria o tecnica
necessaria ad assicurare la corretta esecuzione dei lavori
di infrastruttura;
6. rispettare gli obblighi di trasmissione
conformemente al Capo IV, sezione III del Titolo II del
Codice;
7. garantire la protezione dei dati personali e la
tutela della vita privata specifiche al settore delle
comunicazioni elettroniche conformemente alla normativa
nazionale e comunitaria in materia;
8. rispettare le norme sulla tutela dei consumatori
specifiche del settore delle comunicazioni elettroniche,
ivi comprese le condizioni in conformita' al Capo IV del
Titolo II del Codice e le condizioni relative
all'accessibilita' per gli utenti disabili in conformita'
all'articolo 57 del Codice;
9. rispettare le restrizioni relative ai contenuti
illegali delle trasmissioni, in conformita' al decreto
legislativo 9 aprile 2003, n. 70, nel mercato interno e
restrizioni relative alle trasmissioni di contenuto nocivo
ai sensi dell'articolo 2-bis, paragrafo 2, della direttiva
89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al
coordinamento di determinate disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati appartenenti
all'Unione europea concernenti l'esercizio delle attivita'
televisive;
10. presentare le informazioni in osservanza di una
procedura di presentazione della dichiarazione ai sensi
dell'articolo 25, comma 4, e per altri scopi contemplati
dall'articolo 33 del Codice;
11. assicurare le prestazioni ai fini di giustizia, di
cui all'articolo 96 del Codice, sin dall'inizio
dell'attivita';
11-bis. garantire le comunicazioni delle autorita'
pubbliche per avvisare il pubblico di minacce imminenti e
per attenuare le conseguenze di gravi calamita';
12. garantire le comunicazioni, in caso di catastrofi
naturali o di emergenze nazionali, tra i servizi di
emergenza e le autorita', nonche' le trasmissioni
radiotelevisive destinate al pubblico;
13. rispettare le norme relative alla limitazione
dell'esposizione delle persone ai campi magnetici prodotti
dalle reti di comunicazione elettronica, in conformita'
alle norme comunitarie;
14. rispettare gli obblighi di accesso diversi da
quelli di cui all'articolo 28, comma 2 del Codice
applicabili alle imprese che forniscono reti o servizi di
comunicazione elettronica, conformemente al Capo III del
Titolo II dello stesso Codice;
15. mantenere l'integrita' delle reti pubbliche di
comunicazione, conformemente al Capo III e al Capo IV del
Titolo II del Codice, anche mediante le condizioni per
prevenire interferenze elettromagnetiche tra reti e/o
servizi di comunicazione elettronica ai sensi del decreto
legislativo 2 novembre 2007, n. 194, e del decreto
legislativo 9 maggio 2001, n. 269 in materia di norme
armonizzate sulla compatibilita' elettromagnetica;
16. garantire la sicurezza delle reti pubbliche contro
l'accesso non autorizzato, conformemente alla normativa
nazionale e comunitaria in materia;
17. rispettare le condizioni per l'uso di frequenze
radio, conformemente all'articolo 7, comma 2 del decreto
legislativo 9 maggio 2001, n. 269, qualora l'uso non sia
soggetto alla concessione di diritti di uso individuali in
conformita' dell'articolo 27, commi 1 e 2 del Codice;
18. rispettare le misure volte ad assicurare il
rispetto delle norme e/o specifiche di cui all'articolo 20
del Codice;
18-bis. obblighi di trasparenza per i fornitori di reti
di comunicazioni pubbliche che forniscono al pubblico
servizi di comunicazione elettronica al fine di garantire
la connessione punto a punto, conformemente agli obiettivi
ed ai principi di cui all'articolo 13 del Codice, la
divulgazione delle eventuali condizioni che limitano
l'accesso ai servizi e alle applicazioni o il loro utilizzo
qualora tali condizioni siano previste in conformita' con
il diritto dell'Unione europea nonche', ove necessario e
proporzionato, l'accesso da parte delle autorita' di
regolamentazione alle informazioni necessarie per
verificare l'accuratezza della divulgazione.
B. Condizioni della concessione di diritti di uso delle
frequenze radio sono:
1. obbligo di fornire un servizio o di utilizzare un
tipo di tecnologia per il quale sono stati concessi i
diritti d'uso della frequenza, compresi, se del caso, i
requisiti di copertura e di qualita';
2. uso effettivo ed efficiente dei numeri in
conformita' al Capo II del Titolo I del Codice;
3. condizioni tecniche e operative per evitare
interferenze dannose e per limitare l'esposizione del
pubblico ai campi elettromagnetici, qualora siano diverse
da quelle previste dall'autorizzazione generale;
4. durata massima, in conformita' all'articolo 27 del
Codice, fatte salve eventuali modifiche del piano nazionale
di ripartizione delle frequenze;
5. trasferimento dei diritti su iniziativa del titolare
e relative condizioni in conformita' al Capo II del Titolo
I del Codice;
6. contributi per l'uso in conformita' all'articolo 35
del Codice;
7. ogni impegno che l'impresa cui sono stati attribuiti
i diritti di uso abbia assunto nell'ambito di una procedura
di gara o di selezione comparativa;
8. obblighi derivanti dagli accordi internazionali
relativi all'uso delle frequenze;
8-bis. obblighi specifici di un uso sperimentale delle
radiofrequenze.
C. Condizioni della concessione di diritti di uso dei
numeri sono:
1. la designazione del servizio per il quale e'
utilizzato il numero, ivi compresa qualsiasi condizione
connessa alla fornitura di tale servizio, per evitare
dubbi, principi tariffari e prezzi massimi che si possono
applicare alla serie di numeri specifici al fine di
garantire la tutela del consumatore conformemente
all'articolo 13 del Codice;
2. l'uso effettivo ed efficiente dei numeri in
conformita' al Capo II del Titolo I del Codice;
3. il rispetto delle norme in materia di portabilita'
del numero in conformita' al Capo IV del Titolo II del
Codice;
4. obbligo di fornire le informazioni degli elenchi
pubblici dei contraenti ai fini degli articoli 55 e 75 del
Codice;
5. durata massima, in conformita' all'articolo 27 del
Codice, fatti salvi gli eventuali cambi del Piano nazionale
di numerazione;
6. trasferimento dei diritti su iniziativa del titolare
e relative condizioni in conformita' al Capo II del Titolo
I del Codice;
7. contributi per l'uso in conformita' all'articolo 35
del Codice;
8. ogni impegno che l'impresa cui sono stati attribuiti
i diritti di uso abbia assunto nell'ambito di una procedura
di gara o di selezione comparativa;
9. obblighi derivanti dagli accordi internazionali
relativi all'uso dei numeri."
 
Art. 14
Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie
dell'informazione

1. L'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:
a) studi, ricerche e sperimentazioni in materia di innovazione e sviluppo tecnologico nel settore delle comunicazioni, di reti di nuova generazione (NGN), della qualita' del servizio e della tutela delle comunicazioni. Attivita' di studio e di analisi funzionale alle competenze attribuite all'Agenzia per l'Italia Digitale dall'articolo 20, comma 3, lettera b), del decreto-legge 2 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134;
b) partecipazione, anche in consorzio con universita' ed enti o istituti di ricerca, a programmi e progetti di ricerca nazionali, europei e internazionali, nonche' per conto di enti ed organismi pubblici e del sistema delle imprese con oneri a carico dei committenti;
c) elaborazione di specifiche, norme, regole tecniche per apparati, reti e sistemi di comunicazioni elettroniche e di tecnologie dell'informazione (NSO), per la qualita' e l'interconnessione delle reti e la tutela delle comunicazioni; partecipazione alle attivita' degli organismi di normazione, regolamentazione tecnica e standardizzazione nazionali, europei ed internazionali;
d) studi, sperimentazioni tecnico-scientifiche, verifiche e controlli in materia di inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica;
e) promozione di studi e ricerche nei settori della radiodiffusione sonora e televisiva, della multimedialita' e delle nuove tecnologie, anche attraverso accordi di collaborazione con altre amministrazioni e soggetti pubblici e privati specializzati;
f) vigilanza sull'assegnazione dei nomi a dominio e sull'indirizzamento ai sensi del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; Internet Governance; attuazione e coordinamento di tavoli tecnici nazionali sul tema; partecipazione ad iniziative nazionali ed internazionali sul tema;
g) individuazione delle risorse di numerazione per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico; gestione di banche dati di numeri assegnati e portati, a sostegno degli operatori del settore, con oneri a carico dei committenti;
h) prove di laboratorio per la sorveglianza e il controllo del mercato di apparati e terminali di comunicazioni elettroniche nonche' negli altri settori di competenza del Ministero;
i) certificazioni, collaudi e rapporti di prova in materia di compatibilita' elettromagnetica, di sicurezza elettrica ed informatica, di apparati terminali, reti e sistemi di comunicazione elettronica;
j) attivita' relative all'organismo notificato ai sensi della direttiva 99/5/CE ai fini della marcatura CE;
k) attivita' relative all'organismo di certificazione (OCSI) per la sicurezza informatica di prodotti e sistemi informatici commerciali di cui al decreto del Presidente del Consiglio 30 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 98 del 27 aprile 2004; tutela della sicurezza dell'informazione nelle comunicazioni; sicurezza informatica di sistemi e prodotti che trattano dati classificati (CE.VA.);
l) valutazione della qualita' dei servizi di comunicazione elettronica e del servizio universale anche in collaborazione con altre pubbliche amministrazioni; identificazione degli standard di qualita'; misure di qualita';
m) attivita' relative alla metrologia e alla sincronizzazione delle reti degli operatori con l'orologio nazionale di riferimento;
n) attivita' di formazione tecnico-scientifica in materia di sistemi, reti e servizi di comunicazione elettronica del personale del Ministero e della pubblica amministrazione; collaborazione con l'Agenzia per l'Italia Digitale ad iniziative di alfabetizzazione informatica rivolte ai cittadini; attivita' di alta specializzazione tramite l'annessa Scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni nel settore delle comunicazioni elettroniche e delle tecnologie dell'informazione; prestazioni, consulenze e collaborazioni tecniche e formazione nelle materie di propria competenza per conto di soggetti pubblici, privati e del sistema delle imprese, con oneri a carico dei committenti;
o) supporto tecnico alle azioni in ambito nazionale ed internazionale connesse al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda digitale;
p) attivita' di pertinenza del Computer Emergency Response Team (CERT) nazionale come individuato, presso il Ministero, dal comma 4, dell'articolo 16-bis, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; relative attivita' di raccordo con soggetti istituzionali competenti e, in particolare, con l'Agenzia per l'Italia Digitale;
q) individuazione delle misure tecnico organizzative di sicurezza ed integrita' delle reti, verifica del rispetto delle stesse e notifica degli incidenti informatici agli organi europei competenti, ai sensi degli articoli 16-bis e 16-ter, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in accordo con i soggetti istituzionali competenti e, in particolare, con l'Agenzia per l'Italia Digitale;
r) rappresentanza del Ministero nel Nucleo per la sicurezza cibernetica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 gennaio 2013, n. 67251, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 marzo 2013, n. 66.
Note all'art. 14:
- Si riporta l'articolo 20, comma 3, lettera b), del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante:"Misure
urgenti per la crescita del Paese", convertito dalla legge
7 agosto 2012, n. 134,
"3. In particolare l'Agenzia esercita le sue funzioni
nei confronti delle pubbliche amministrazioni allo scopo di
promuovere la diffusione delle tecnologie digitali nel
Paese e di razionalizzare la spesa pubblica. A tal fine
l'Agenzia:
[...]
b) detta indirizzi, regole tecniche e linee guida in
materia di sicurezza informatica e di omogeneita' dei
linguaggi, delle procedure e degli standard, anche di tipo
aperto, anche sulla base degli studi e delle analisi
effettuate a tale scopo dall'Istituto superiore delle
comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, in modo
da assicurare anche la piena interoperabilita' e
cooperazione applicativa tra i sistemi informatici della
pubblica amministrazione e tra questi e i sistemi
dell'Unione europea;"
- Si riportano l'articolo 16-bis, comma 4, e l'articolo
16-ter del decreto legislativo I' agosto 2003. n. 259,
recante: "Codice delle comunicazioni elettroniche":
"4. Il Ministero, anche su impulso dell'Autorita', puo'
informare il pubblico o imporre all'impresa di farlo, ove
accerti che la divulgazione della violazione di cui al
comma 2, lettera b), sia nell'interesse pubblico. Anche a
tal fine, presso il Ministero e' individuato il Computer
Emergency Response Team (CERT) nazionale, avvalendosi delle
risorse umane, strumentali e finanziarie e disponibili, con
compiti di assistenza tecnica in caso di segnalazioni da
parte di utenti e di diffusione di informazioni anche
riguardanti le contromisure adeguate per i tipi piu' comuni
di incidente."
"Art. 16-ter Attuazione e controllo
1. Le misure adottate ai fini dell'attuazione del
presente articolo e dell'articolo 16-bis sono approvate con
decreto del Ministro dello sviluppo economico.
2. Ai fini del controllo del rispetto dell'articolo
16-bis le imprese che forniscono reti pubbliche di
comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico sono tenute a:
a) fornire al Ministero, e se necessario all'Autorita',
le informazioni necessarie per valutare la sicurezza e
l'integrita' dei loro servizi e delle loro reti, in
particolare i documenti relativi alle politiche di
sicurezza; nonche';
b) sottostare a una verifica della sicurezza effettuata
dal Ministero, anche su impulso dell'Autorita', in
collaborazione con gli Ispettorati territoriali del
Ministero dello sviluppo economico, o da un organismo
qualificato indipendente designato dal Ministero. L'impresa
si assume l'onere finanziario della verifica.
3. Il Ministero e l'Autorita' hanno la facolta' di
indagare i casi di mancata conformita' nonche' i loro
effetti sulla sicurezza e l'integrita' delle reti.
4. Nel caso in cui il Ministero riscontri, anche su
indicazione dell'Autorita', il mancato rispetto degli
articoli 16-bis o 16-ter ovvero delle disposizioni
attuative previste dal comma 1 da parte delle imprese che
forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico, si
applicano le sanzioni di cui all'articolo 98, commi da 4 a
12."
 
Art. 15

Direzione generale per le attivita' territoriali

1. La Direzione generale per le attivita' territoriali si articola in Uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:
a) definizione, coordinamento e omogeneizzazione delle procedure di istruttoria, valutazione e rilascio di qualunque titolo abilitativo o autorizzativo, sia di natura tecnica che amministrativa, da parte delle strutture territoriali, in materia di comunicazioni, armonizzando altresi' i diversi livelli di responsabilita' tecnica e amministrativa tra Uffici centrali e strutture territoriali;
b) coordinamento ed indirizzo, in raccordo con le Direzioni generali competenti per materia, delle attivita' degli Uffici del Ministero a livello territoriale;
c) individuazione e definizione, in raccordo con l'Istituto Superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, delle procedure e le modalita' tecniche dei controlli di qualita' e di rispondenza alle norme tecniche sui beni e sui servizi a tutela del consumatore da espletarsi a cura degli Uffici centrali e degli Ispettorati territoriali;
d) supporto agli Ispettorati territoriali per tutti gli affari relativi al contenzioso ed ai rapporti con l'Autorita' giudiziaria e con l'Avvocatura dello Stato;
e) adozione degli atti di indirizzo per assicurare uniformita' nelle attivita' di accertamento demandate agli Ispettorati territoriali e nell'applicazione delle relative sanzioni amministrative;
f) rilevazione, in raccordo con la Direzione generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio e con l'Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, dei fabbisogni formativi del personale applicato presso le sedi territoriali e proposte dei relativi interventi di formazione e aggiornamento;
g) gestione delle risorse strumentali e tecnologiche e ottimizzazione dell'utilizzo di beni e servizi da parte delle strutture territoriali;
h) definizione dei capitolati tecnici e dei piani tecnici di acquisizione di apparecchiature proposti dalle strutture territoriali e relative acquisizioni;
i) coordinamento e potenziamento degli uffici relazioni con il pubblico (URP) a livello territoriale;
j) coordinamento, anche sulla base della normativa regionale, della creazione di sportelli unici per l'utenza;
k) procedure di acquisto di beni da destinare agli Ispettorati territoriali nell'ambito delle emissioni radioelettriche e rapporti con l'Autorita' per la Vigilanza sui contratti pubblici;
l) gestione delle risorse finanziarie stanziate sui capitoli di investimento e di funzionamento, assicurando la valorizzazione, ottimizzazione e razionalizzazione delle risorse tecniche e finanziarie secondo criteri di economicita' ed efficienza.
 
Art. 16

Direzione generale per gli incentivi alle imprese

1. La Direzione generale per gli incentivi alle imprese si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:
a) gestione del Fondo per la crescita sostenibile;
b) gestione di programmi e interventi per la ricerca e sviluppo, l'innovazione tecnologica, gli appalti precommerciali, nonche' di programmi connessi alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) finalizzati al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana;
c) gestione delle agevolazioni nella forma del credito d'imposta per la ricerca, l'innovazione e l'assunzione di lavoratori altamente qualificati e per la competitivita' delle imprese;
d) gestione degli interventi di agevolazione del Fondo nazionale per l'innovazione;
e) gestione di programmi e interventi volti, nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione, al superamento degli squilibri di sviluppo economico-territoriale e, nell'ambito delle politiche industriali, all'accrescimento della competitivita' ed al rilancio di aree che versano in situazione di crisi complessa di rilevanza nazionale;
f) gestione di programmi e interventi per favorire la nascita di nuove imprese, con particolare riferimento alle imprese innovative;
g) gestione degli interventi di agevolazione in favore delle piccole e micro imprese localizzate all'interno delle Zone franche urbane (ZFU);
h) gestione di programmi e interventi volti alla crescita della produttivita' delle imprese tramite l'efficienza energetica e al contenimento dei consumi energetici;
i) attivita' inerenti agli strumenti della programmazione negoziata, ai contratti di sviluppo e alle misure previste nell'ambito di accordi di programma quadro;
j) gestione di programmi e interventi volti al sostegno finanziario delle societa' cooperative e dei loro consorzi; gestione finanziaria delle partecipazioni del Ministero in societa' di promozione e sviluppo delle societa' cooperative;
k) gestione dei restanti programmi e interventi di incentivazione alle imprese;
l) gestione degli interventi di incentivazione alle imprese a sostegno dell'internazionalizzazione e della promozione della loro presenza sui mercati esteri;
m) predisposizione delle direttive, vigilanza e controllo sulle attivita' di gestione di interventi agevolativi e di sostegno alle imprese, rientranti nelle competenze della Direzione generale, affidati a soggetti pubblici e privati sulla base di norme o convenzioni, compresa l'attivita' relativa al contenzioso ed agli affari giuridici;
n) esercizio delle funzioni di autorita' di gestione dei programmi operativi nazionali finanziati con il contributo dei Fondi strutturali europei nella titolarita' del Ministero;
o) supporto, nelle materie di competenza, alle attivita' inerenti alla programmazione, attuazione e verifica degli interventi per lo sviluppo dei territori e per la coesione economica e sociale;
p) attivita' finalizzate alla verifica del rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni di cui alla normativa nazionale ed europea, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57 e gestione delle relative banche dati;
q) attivita' di valutazione e controllo sull'efficacia e sul rispetto delle finalita' delle leggi e dei conseguenti provvedimenti amministrativi in materia di sostegno alle attivita' economiche e produttive;
r) predisposizione della relazione del Governo alle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati di cui all'articolo 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266 e coordinamento per la ricognizione e la raccolta dei dati sulla spesa relativi ai regimi di aiuto di Stato nell'ambito del Quadro di valutazione annuale degli aiuti di Stato dell'Unione europea;
s) predisposizione, nelle materie di competenza, delle basi informative finalizzate alla elaborazione della relazione sugli interventi realizzati nelle aree in ritardo di sviluppo di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
t) coordinamento amministrativo e tecnico degli uffici periferici dipendenti dalla Direzione generale.
2. Presso la Direzione generale opera il Comitato per la razionalizzazione e ristrutturazione produttiva dell'industria della Difesa di cui all'articolo 4 del regolamento adottato con decreto ministeriale 2 agosto 1995, n. 434.
Note all'art. 16:
- Si riporta l'articolo 14, comma 2 della legge 5 marzo
2001. n. 57 recante: "Disposizioni in materia di apertura e
regolazione dei mercati":
"2. Per la verifica del rispetto del divieto di cumulo
delle agevolazioni di cui alla normativa nazionale e
comunitaria il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato provvede con proprio decreto a
disciplinare le modalita' di trasmissione delle
informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle
imprese anche tramite apposite comunicazioni all'ufficio
del registro delle imprese."
- Si riporta l'articolo l della legge 7 agosto 1997, n.
266 recante: "Interventi urgenti per l'economia":
"Art. 1. Attivita' di valutazione di leggi e
provvedimenti in materia di sostegno alle attivita'
economiche e produttive.
1. Al fine di effettuare attivita' di valutazione e
controllo sull'efficacia e sul rispetto delle finalita'
delle leggi e dei conseguenti provvedimenti amministrativi
in materia di sostegno alle attivita' economiche e
produttive, il Governo, entro il mese di aprile di ogni
anno, presenta alle Commissioni del Senato della Repubblica
e della Camera dei deputati competenti in materia
industriale una relazione illustrativa delle
caratteristiche e dell'andamento, nell'anno precedente, dei
diversi provvedimenti in materia di sostegno alle attivita'
economiche e produttive, tracciando per ciascuno di essi un
quadro articolato territorialmente delle somme impegnate e
di quelle erogate, degli investimenti attivati e
dell'impatto occupazionale attivato e quant'altro sia
ritenuto utile per una valutazione dei provvedimenti in
questione. Detta relazione dovra', inoltre fornire sempre
in forma articolata, elementi di monitoraggio, rispetto
agli andamenti degli anni precedenti, nonche'
l'illustrazione dei risultati dell'attivita' di vigilanza e
di controllo esercitata dal Governo anche nei confronti di
societa' o enti vigilati dalle pubbliche amministrazioni,
ovvero dalle medesime direttamente o indirettamente
controllati, al fine di mettere in grado le Commissioni di
valutare l'efficacia di detti provvedimenti.
2. Le Commissioni parlamentari, nella loro attivita' di
valutazione e controllo di cui al comma 1, possono
richiedere informazioni ed elementi conoscitivi relativi a
singoli soggetti pubblici e privati beneficiari di
finanziamenti derivanti da leggi e provvedimenti di
sostegno alle attivita' economiche e produttive
direttamente alla struttura di cui al comma 3.
3. Al fine di corrispondere alle esigenze informative e
di monitoraggio sugli effetti dei provvedimenti di sostegno
alle attivita' economiche e produttive e' istituita presso
il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato una apposita struttura, utilizzando le
risorse di personale e strumentali in essere presso il
medesimo.
4. I soggetti pubblici e privati, beneficiari di
finanziamenti derivanti da leggi e provvedimenti di
sostegno alle attivita' economiche e produttive, sono
tenuti a fornire al Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato ogni elemento informativo relativo
all'utilizzazione di detti finanziamenti, ritenuto dal
medesimo utile per le attivita' di cui al presente
articolo.
5. Le Commissioni parlamentari di cui al comma 1
possono riferire alle Assemblee delle Camere con una
relazione annuale da presentare prima dell'inizio della
sessione di bilancio."
- Si riporta l'articolo 10, comma 7, della legge 31
dicembre 2009. n. 196 recante: "Legge di contabilita' e
finanza pubblica":
"7. Il Ministro dello sviluppo economico presenta alle
Camere, entro il 10 aprile dell'anno successivo a quello di
riferimento, in allegato al DEF, un'unica relazione di
sintesi sugli interventi realizzati nelle aree
sottoutilizzate, evidenziando il contributo dei fondi
nazionali addizionali, e sui risultati conseguiti, con
particolare riguardo alla coesione sociale e alla
sostenibilita' ambientale, nonche' alla ripartizione
territoriale degli interventi."
- Si riporta l'articolo 4 decreto ministeriale 2 agosto
1995, n. 434 recante: "Regolamento di attuazione dell'art.
6, commi 7, 8 e 8-bis, del D.L. 20 maggio 1993, n. 149,
convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n.
237, riguardante le modalita' e i criteri per favorire la
razionalizzazione e la ristrutturazione produttiva delle
imprese operanti nel settore della produzione di materiali
di armamento":
"Art. 4. Comitato per la razionalizzazione e la
ristrutturazione produttiva dell'industria della Difesa.
1. Al fine di assicurare la coordinata e razionale
applicazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 1,
e' istituito il Comitato per la razionalizzazione, la
ristrutturazione produttiva dell'industria della Difesa
presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio ed
artigianato o da un Sottosegretario da lui delegato e
composto da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri:
della difesa, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, della Presidenza del Consiglio - Ufficio
coordinamento produzione materiali di armamento, nonche' da
tre esperti, senza diritto di voto, scelti tra persone di
qualificata esperienza nel settore e non legate da rapporti
di dipendenza, consulenza o partecipazione a consigli di
amministrazione di aziende del settore .
2. Per ogni componente effettivo e' nominato un
supplente. I componenti effettivi e supplenti del Comitato
sono nominati per un quinquennio con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il
Comitato e' costituito validamente con la maggioranza
assoluta dei componenti e delibera a maggioranza assoluta
dei presenti. Il Comitato puo' essere confermato per un
solo quinquennio successivo a quello di prima nomina.
3. Alla segreteria del Comitato provvede il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato."
 
Art. 17

Direzione generale per la vigilanza sugli enti,
il sistema cooperativo e le gestioni commissariali

1. La Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:
a) vigilanza sul sistema cooperativo;
b) vigilanza sui consorzi agrari, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
c) vigilanza sulle banche di credito cooperativo con riferimento agli aspetti relativi alla mutualita';
d) vigilanza sulle associazioni nazionali riconosciute di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e sui fondi mutualistici costituiti ai sensi dell'articolo 11, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
e) vigilanza sulle Societa' Cooperative Europee;
f) vigilanza sugli Albi delle societa' cooperative;
g) vigilanza sulle gestioni commissariali, scioglimenti e procedure di liquidazione coatta amministrativa delle societa' cooperative e dei consorzi agrari;
h) vigilanza sulle societa' fiduciarie e di revisione;
i) procedure di liquidazione coatta amministrativa delle societa' fiduciarie e di revisione;
j) politiche per la gestione conservativa delle crisi e per la gestione dell'insolvenza delle imprese;
k) procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza;
l) attivita' di vigilanza nei confronti della societa' «Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.» e connessi adempimenti, ai sensi dell'articolo 1, commi da 460 a 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
m) vigilanza sull'Ente Nazionale per il Microcredito, sul Banco Nazionale di Prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali e sulla Fondazione Valore Italia fino alla chiusura della relativa liquidazione disposta dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
n) attivita' di vigilanza relative all'ordinamento, alla nomina degli organi e alla approvazione dei bilanci dei seguenti enti e societa': ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, ENEA-Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, Fondazione Ugo Bordoni, Cassa conguaglio GPL, GSE S.p.A.- Gestore servizi energetici;
o) monitoraggio e verifica dei risultati degli enti e societa' vigilati e partecipati dal Ministero attraverso un rapporto di piena conoscenza delle attivita' svolte dagli enti e dalle societa' stesse;
p) supporto al Responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190.
2. Presso la Direzione generale opera la Commissione centrale per le cooperative di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78.
3. Le risorse, umane e strumentali della struttura di cui al punto p) del comma 1, sono individuate dal Segretario generale su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione.
Note all'art. 17:
- Si riporta l'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992,
n. 59 recante: "Nuove norme in materia di societa'
cooperative":
"Art. 11 (Fondi mutualistici per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione)
1. Le associazioni nazionali di rappresentanza,
assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute
ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e
successive modificazioni, e quelle riconosciute in base a
leggi emanate da regioni a statuto speciale possono
costituire fondi mutualistici per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione. I fondi possono essere gestiti
senza scopo di lucro da societa' per azioni o da
associazioni.
2. L'oggetto sociale deve consistere esclusivamente
nella promozione e nel finanziamento di nuove imprese e di
iniziative di sviluppo della cooperazione, con preferenza
per i programmi diretti all'innovazione tecnologica,
all'incremento dell'occupazione ed allo sviluppo del
Mezzogiorno.
3. Per realizzare i propri fini, i fondi di cui al
comma 1 possono promuovere la costituzione di societa'
cooperative o di loro consorzi, nonche' assumere
partecipazioni in societa' cooperative o in societa' da
queste controllate. Possono altresi' finanziare specifici
programmi di sviluppo di societa' cooperative o di loro
consorzi, organizzare o gestire corsi di formazione
professionale del personale dirigente amministrativo o
tecnico del settore della cooperazione, promuovere studi e
ricerche su temi economici e sociali di rilevante interesse
per il movimento cooperativo.
4. Le societa' cooperative e i loro consorzi, aderenti
alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del
comma 1, devono destinare alla costituzione e
all'incremento di ciascun fondo costituito dalle
associazioni cui aderiscono una quota degli utili annuali
pari al 3 per cento. Il versamento non deve essere
effettuato se l'importo non supera ventimila lire.
5. Deve inoltre essere devoluto ai fondi di cui al
comma 1 il patrimonio residuo delle cooperative in
liquidazione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i
dividendi eventualmente maturati, di cui al primo comma,
lettera c), dell'articolo 26 del citato decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,
e successive modificazioni .
6. Le societa' cooperative e i loro consorzi non
aderenti alle associazioni riconosciute di cui al primo
periodo del comma 1, o aderenti ad associazioni che non
abbiano costituito il fondo di cui al comma 1, assolvono
agli obblighi di cui ai commi 4 e 5, secondo quanto
previsto all'articolo 20. .
7. Le societa' cooperative ed i loro consorzi
sottoposti alla vigilanza delle regioni a statuto speciale,
che non aderiscono alle associazioni riconosciute di cui al
primo periodo del comma 1 o che aderiscono ad associazioni
che non abbiano costituito il fondo di cui al comma 1,
effettuano il versamento previsto al comma 4 nell'apposito
fondo regionale, ove istituito o, in mancanza di tale
fondo, secondo le modalita' di cui al comma 6.
8. Lo Stato e gli enti pubblici possono finanziare
specifici progetti predisposti dagli enti gestori dei fondi
di cui al comma 1 o dalla pubblica amministrazione, rivolti
al conseguimento delle finalita' di cui al comma 2. I fondi
possono essere altresi' alimentati da contributi erogati da
soggetti privati.
9. I versamenti ai fondi effettuati dai soggetti di cui
all'articolo 87, comma 1, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono esenti da
imposte e sono deducibili, nel limite del 3 per cento,
dalla base imponibile del soggetto che effettua
l'erogazione.
10. Le societa' cooperative e i loro consorzi che non
ottemperano alle disposizioni del presente articolo
decadono dai benefici fiscali e di altra natura concessi ai
sensi della normativa vigente."
- Si riporta l'articolo 1, commi da 460 a 463 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante: "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007)":
"460. La Societa' Sviluppo Italia Spa assume la
denominazione di «Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa» ed e' societa' a
capitale interamente pubblico. Il Ministro dello sviluppo
economico definisce, con apposite direttive, le priorita' e
gli obiettivi della societa' e approva le linee generali di
organizzazione interna, il documento previsionale di
gestione ed i suoi eventuali aggiornamenti e, d'intesa con
il Ministro dell'economia e delle finanze, lo statuto. Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico sono
individuati gli atti di gestione ordinaria e straordinaria
della societa' e delle sue controllate dirette ed indirette
che, ai fini della loro efficacia e validita', necessitano
della preventiva approvazione ministeriale.
461. Sulla base dei contenuti e dei termini fissati con
direttiva del Ministro dello sviluppo economico, la
Societa' di cui al comma 460 predispone entro il 31 marzo
2007 un piano di riordino e di dismissione delle proprie
partecipazioni societarie, nei settori non strategici di
attivita'. Il predetto piano di riordino e di dismissione
dovra' prevedere che entro il 30 giugno 2007 il numero
delle societa' controllate sia ridotto a non piu' di tre,
nonche' entro lo stesso termine la cessione, anche tramite
una societa' veicolo, delle partecipazioni di minoranza
acquisite; per le societa' regionali si procedera' d'intesa
con le regioni interessate anche tramite la cessione a
titolo gratuito alle stesse Regioni o altre amministrazioni
pubbliche delle relative partecipazioni. Le conseguenti
operazioni di riorganizzazione, nonche' quelle
complementari e strumentali sono esenti da imposte dirette
e indirette e da tasse.
462. All'articolo 8, comma 1, della legge 1° agosto
2002, n. 166, sono soppresse le parole: «, regionali e
locali».
463. Al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 5, le parole: «, regionali e
locali» sono soppresse;
b) all'articolo 2, il comma 6 e' sostituito dal
seguente:
«6. I diritti dell'azionista in riferimento alla
societa' Sviluppo Italia sono esercitati dal Ministero
dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero
dello sviluppo economico. Il Ministro dello sviluppo
economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle
finanze, nomina gli organi della societa' e ne riferisce al
Parlamento»;
c) all'articolo 2, dopo il comma 6 e' aggiunto il
seguente:
«6-bis. Un magistrato della Corte dei Conti, nominato
dal Presidente della Corte stessa, assiste alle sedute
degli organi di amministrazione e di revisione della
Societa'»;
d) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
«Art. 4. - 1. La societa' presenta annualmente al
Ministero dello sviluppo economico una relazione sulle
attivita' svolte ai fini della valutazione di coerenza,
efficacia ed economicita' e ne riferisce alle Camere»."
- Si riporta l'articolo 1 della legge 6 novembre 2012,
n. 190 recante: "Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalita' nella
pubblica amministrazione":
"Art. 1 Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalita' nella
pubblica amministrazione
1. In attuazione dell'articolo 6 della Convenzione
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la
corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il
31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto
2009, n. 116, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione
penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio
1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n.
110, la presente legge individua, in ambito nazionale,
l'Autorita' nazionale anticorruzione e gli altri organi
incaricati di svolgere, con modalita' tali da assicurare
azione coordinata, attivita' di controllo, di prevenzione e
di contrasto della corruzione e dell'illegalita' nella
pubblica amministrazione.
2. La Commissione per la valutazione, la trasparenza e
l'integrita' delle amministrazioni pubbliche, di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150, e successive modificazioni, di seguito denominata
«Commissione», opera quale Autorita' nazionale
anticorruzione, ai sensi del comma 1 del presente articolo.
In particolare, la Commissione:
a) collabora con i paritetici organismi stranieri, con
le organizzazioni regionali ed internazionali competenti;
b) approva il Piano nazionale anticorruzione
predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica, di
cui al comma 4, lettera c);
c) analizza le cause e i fattori della corruzione e
individua gli interventi che ne possono favorire la
prevenzione e il contrasto;
d) esprime parere obbligatorio sugli atti di direttiva
e di indirizzo, nonche' sulle circolari del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione in materia di
conformita' di atti e comportamenti dei funzionari pubblici
alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti,
collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro
pubblico; (4)
e) esprime pareri facoltativi in materia di
autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, allo svolgimento di incarichi esterni da
parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti
pubblici nazionali, con particolare riferimento
all'applicazione del comma 16-ter, introdotto dal comma 42,
lettera l), del presente articolo;
f) esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva
applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle
pubbliche amministrazioni ai sensi dei commi 4 e 5 del
presente articolo e sul rispetto delle regole sulla
trasparenza dell'attivita' amministrativa previste dai
commi da 15 a 36 del presente articolo e dalle altre
disposizioni vigenti;
g) riferisce al Parlamento, presentando una relazione
entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attivita' di
contrasto della corruzione e dell'illegalita' nella
pubblica amministrazione e sull'efficacia delle
disposizioni vigenti in materia.
3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2,
lettera f), la Commissione esercita poteri ispettivi
mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e
documenti alle pubbliche amministrazioni, e ordina
l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani di
cui ai commi 4 e 5 del presente articolo e dalle regole
sulla trasparenza dell'attivita' amministrativa previste
dai commi da 15 a 36 del presente articolo e dalle altre
disposizioni vigenti, ovvero la rimozione di comportamenti
o atti contrastanti con i piani e le regole sulla
trasparenza citati. La Commissione e le amministrazioni
interessate danno notizia, nei rispettivi siti web
istituzionali, dei provvedimenti adottati ai sensi del
presente comma e danno tempestiva comunicazione
dell'avvenuta pubblicazione sui detti siti alla Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica. (5)
4. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche
secondo linee di indirizzo adottate dal Comitato
interministeriale istituito e disciplinato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri:
a) coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione
e contrasto della corruzione e dell'illegalita' nella
pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e
internazionale;
b) promuove e definisce norme e metodologie comuni per
la prevenzione della corruzione, coerenti con gli
indirizzi, i programmi e i progetti internazionali;
c) predispone il Piano nazionale anticorruzione, anche
al fine di assicurare l'attuazione coordinata delle misure
di cui alla lettera a);
d) definisce modelli standard delle informazioni e dei
dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi
previsti dalla presente legge, secondo modalita' che
consentano la loro gestione ed analisi informatizzata;
e) definisce criteri per assicurare la rotazione dei
dirigenti nei settori particolarmente esposti alla
corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni
e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti
pubblici, anche esterni.
5. Le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e
trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica:
a) un piano di prevenzione della corruzione che
fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione
degli uffici al rischio di corruzione e indica gli
interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo
rischio;
b) procedure appropriate per selezionare e formare, in
collaborazione con la Scuola superiore della pubblica
amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in
settori particolarmente esposti alla corruzione,
prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti
e funzionari.
6. Ai fini della predisposizione del piano di
prevenzione della corruzione, il prefetto, su richiesta,
fornisce il necessario supporto tecnico e informativo agli
enti locali, anche al fine di assicurare che i piani siano
formulati e adottati nel rispetto delle linee guida
contenute nel Piano nazionale approvato dalla Commissione.
7. A tal fine, l'organo di indirizzo politico
individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo
di prima fascia in servizio, il responsabile della
prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il
responsabile della prevenzione della corruzione e'
individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e
motivata determinazione.
8. L'organo di indirizzo politico, su proposta del
responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31
gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di
prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al
Dipartimento della funzione pubblica. L'attivita' di
elaborazione del piano non puo' essere affidata a soggetti
estranei all'amministrazione. Il responsabile, entro lo
stesso termine, definisce procedure appropriate per
selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti
destinati ad operare in settori particolarmente esposti
alla corruzione. Le attivita' a rischio di corruzione
devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui
al comma 11. La mancata predisposizione del piano e la
mancata adozione delle procedure per la selezione e la
formazione dei dipendenti costituiscono elementi di
valutazione della responsabilita' dirigenziale.
9. Il piano di cui al comma 5 risponde alle seguenti
esigenze:
a) individuare le attivita', tra le quali quelle di cui
al comma 16, nell'ambito delle quali e' piu' elevato il
rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei
dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze
previste dall'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
b) prevedere, per le attivita' individuate ai sensi
della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e
controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di
corruzione;
c) prevedere, con particolare riguardo alle attivita'
individuate ai sensi della lettera a), obblighi di
informazione nei confronti del responsabile, individuato ai
sensi del comma 7, chiamato a vigilare sul funzionamento e
sull'osservanza del piano;
d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla
legge o dai regolamenti, per la conclusione dei
procedimenti;
e) monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i
soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono
interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o
erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche
verificando eventuali relazioni di parentela o affinita'
sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i
dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i
dipendenti dell'amministrazione;
f) individuare specifici obblighi di trasparenza
ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di
legge.
10. Il responsabile individuato ai sensi del comma 7
provvede anche:
a) alla verifica dell'efficace attuazione del piano e
della sua idoneita', nonche' a proporre la modifica dello
stesso quando sono accertate significative violazioni delle
prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti
nell'organizzazione o nell'attivita' dell'amministrazione;
b) alla verifica, d'intesa con il dirigente competente,
dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici
preposti allo svolgimento delle attivita' nel cui ambito e'
piu' elevato il rischio che siano commessi reati di
corruzione;
c) ad individuare il personale da inserire nei
programmi di formazione di cui al comma 11.
11. La Scuola superiore della pubblica amministrazione,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e
utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, predispone percorsi,
anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti
delle pubbliche amministrazioni statali sui temi dell'etica
e della legalita'. Con cadenza periodica e d'intesa con le
amministrazioni, provvede alla formazione dei dipendenti
pubblici chiamati ad operare nei settori in cui e' piu'
elevato, sulla base dei piani adottati dalle singole
amministrazioni, il rischio che siano commessi reati di
corruzione.
12. In caso di commissione, all'interno
dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato
con sentenza passata in giudicato, il responsabile
individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo
risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche'
sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e
all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che
provi tutte le seguenti circostanze:
a) di avere predisposto, prima della commissione del
fatto, il piano di cui al comma 5 e di aver osservato le
prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo;
b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza
del piano.
13. La sanzione disciplinare a carico del responsabile
individuato ai sensi del comma 7 non puo' essere inferiore
alla sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei
mesi.
14. In caso di ripetute violazioni delle misure di
prevenzione previste dal piano, il responsabile individuato
ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai
sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche', per
omesso controllo, sul piano disciplinare. La violazione, da
parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di
prevenzione previste dal piano costituisce illecito
disciplinare. Entro il 15 dicembre di ogni anno, il
dirigente individuato ai sensi del comma 7 del presente
articolo pubblica nel sito web dell'amministrazione una
relazione recante i risultati dell'attivita' svolta e la
trasmette all'organo di indirizzo politico
dell'amministrazione. Nei casi in cui l'organo di indirizzo
politico lo richieda o qualora il dirigente responsabile lo
ritenga opportuno, quest'ultimo riferisce sull'attivita'.
15. Ai fini della presente legge, la trasparenza
dell'attivita' amministrativa, che costituisce livello
essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali
e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera
m), della Costituzione, secondo quanto previsto
all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150, e' assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web
istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle
informazioni relative ai procedimenti amministrativi,
secondo criteri di facile accessibilita', completezza e
semplicita' di consultazione, nel rispetto delle
disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto
d'ufficio e di protezione dei dati personali. Nei siti web
istituzionali delle amministrazioni pubbliche sono
pubblicati anche i relativi bilanci e conti consuntivi,
nonche' i costi unitari di realizzazione delle opere
pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini.
Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno
schema tipo redatto dall'Autorita' per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne
cura altresi' la raccolta e la pubblicazione nel proprio
sito web istituzionale al fine di consentirne una agevole
comparazione.
16. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 53
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da
ultimo modificato dal comma 42 del presente articolo,
nell'articolo 54 del codice dell'amministrazione digitale,
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni, nell'articolo 21 della legge 18
giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni, e
nell'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n. 150, le pubbliche amministrazioni assicurano i livelli
essenziali di cui al comma 15 del presente articolo con
particolare riferimento ai procedimenti di:
a) autorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,
forniture e servizi, anche con riferimento alla modalita'
di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
c) concessione ed erogazione di sovvenzioni,
contributi, sussidi, ausili finanziari, nonche'
attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a
persone ed enti pubblici e privati;
d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del
personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24
del citato decreto legislativo n. 150 del 2009.
17. Le stazioni appaltanti possono prevedere negli
avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato
rispetto delle clausole contenute nei protocolli di
legalita' o nei patti di integrita' costituisce causa di
esclusione dalla gara.
18. Ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e
militari, agli avvocati e procuratori dello Stato e ai
componenti delle commissioni tributarie e' vietata, pena la
decadenza dagli incarichi e la nullita' degli atti
compiuti, la partecipazione a collegi arbitrali o
l'assunzione di incarico di arbitro unico.
19. Il comma 1 dell'articolo 241 del codice di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«1. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti
dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee,
comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento
dell'accordo bonario previsto dall'articolo 240, possono
essere deferite ad arbitri, previa autorizzazione motivata
da parte dell'organo di governo dell'amministrazione.
L'inclusione della clausola compromissoria, senza
preventiva autorizzazione, nel bando o nell'avviso con cui
e' indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando,
nell'invito, o il ricorso all'arbitrato, senza preventiva
autorizzazione, sono nulli.».
20. Le disposizioni relative al ricorso ad arbitri, di
cui all'articolo 241, comma 1, del codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come sostituito dal
comma 19 del presente articolo, si applicano anche alle
controversie relative a concessioni e appalti pubblici di
opere, servizi e forniture in cui sia parte una societa' a
partecipazione pubblica ovvero una societa' controllata o
collegata a una societa' a partecipazione pubblica, ai
sensi dell'articolo 2359 del codice civile, o che comunque
abbiano ad oggetto opere o forniture finanziate con risorse
a carico dei bilanci pubblici. A tal fine, l'organo
amministrativo rilascia l'autorizzazione di cui al citato
comma 1 dell'articolo 241 del codice di cui al decreto
legislativo n. 163 del 2006, come sostituito dal comma 19
del presente articolo.
21. La nomina degli arbitri per la risoluzione delle
controversie nelle quali e' parte una pubblica
amministrazione avviene nel rispetto dei principi di
pubblicita' e di rotazione e secondo le modalita' previste
dai commi 22, 23 e 24 del presente articolo, oltre che nel
rispetto delle disposizioni del codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in quanto applicabili.
22. Qualora la controversia si svolga tra due pubbliche
amministrazioni, gli arbitri di parte sono individuati
esclusivamente tra dirigenti pubblici.
23. Qualora la controversia abbia luogo tra una
pubblica amministrazione e un privato, l'arbitro
individuato dalla pubblica amministrazione e' scelto
preferibilmente tra i dirigenti pubblici. Qualora non
risulti possibile alla pubblica amministrazione nominare un
arbitro scelto tra i dirigenti pubblici, la nomina e'
disposta, con provvedimento motivato, nel rispetto delle
disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163.
24. La pubblica amministrazione stabilisce, a pena di
nullita' della nomina, l'importo massimo spettante al
dirigente pubblico per l'attivita' arbitrale. L'eventuale
differenza tra l'importo spettante agli arbitri nominati e
l'importo massimo stabilito per il dirigente e' acquisita
al bilancio della pubblica amministrazione che ha indetto
la gara.
25. Le disposizioni di cui ai commi da 19 a 24 non si
applicano agli arbitrati conferiti o autorizzati prima
della data di entrata in vigore della presente legge.
26. Le disposizioni di cui ai commi 15 e 16 si
applicano anche ai procedimenti posti in essere in deroga
alle procedure ordinarie. I soggetti che operano in deroga
e che non dispongono di propri siti web istituzionali
pubblicano le informazioni di cui ai citati commi 15 e 16
nei siti web istituzionali delle amministrazioni dalle
quali sono nominati.
27. Le informazioni pubblicate ai sensi dei commi 15 e
16 sono trasmesse in via telematica alla Commissione.
28. Le amministrazioni provvedono altresi' al
monitoraggio periodico del rispetto dei tempi
procedimentali attraverso la tempestiva eliminazione delle
anomalie. I risultati del monitoraggio sono consultabili
nel sito web istituzionale di ciascuna amministrazione.
29. Ogni amministrazione pubblica rende noto, tramite
il proprio sito web istituzionale, almeno un indirizzo di
posta elettronica certificata cui il cittadino possa
rivolgersi per trasmettere istanze ai sensi dell'articolo
38 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, e
ricevere informazioni circa i provvedimenti e i
procedimenti amministrativi che lo riguardano.
30. Le amministrazioni, nel rispetto della disciplina
del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui
al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, in materia di procedimento amministrativo,
hanno l'obbligo di rendere accessibili in ogni momento agli
interessati, tramite strumenti di identificazione
informatica di cui all'articolo 65, comma 1, del codice di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni, le informazioni relative ai
provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li
riguardano, ivi comprese quelle relative allo stato della
procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio
competente in ogni singola fase.
31. Con uno o piu' decreti del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le
materie di competenza, sentita la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono individuate le informazioni rilevanti ai fini
dell'applicazione dei commi 15 e 16 del presente articolo e
le relative modalita' di pubblicazione, nonche' le
indicazioni generali per l'applicazione dei commi 29 e 30.
Restano ferme le disposizioni in materia di pubblicita'
previste dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163.
32. Con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16,
lettera b), del presente articolo, le stazioni appaltanti
sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web
istituzionali: la struttura proponente; l'oggetto del
bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare
offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i
tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
l'importo delle somme liquidate. Entro il 31 gennaio di
ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno
precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese
liberamente scaricabili in un formato digitale standard
aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a
fini statistici, i dati informatici. Le amministrazioni
trasmettono in formato digitale tali informazioni
all'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, che le pubblica nel proprio
sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i
cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione
appaltante e per regione. L'Autorita' individua con propria
deliberazione le informazioni rilevanti e le relative
modalita' di trasmissione. Entro il 30 aprile di ciascun
anno, l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture trasmette alla Corte dei
conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di
trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le
informazioni di cui al presente comma in formato digitale
standard aperto. Si applica l'articolo 6, comma 11, del
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163.
33. La mancata o incompleta pubblicazione, da parte
delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni di cui
al comma 31 costituisce violazione degli standard
qualitativi ed economici ai sensi dell'articolo 1, comma 1,
del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, ed e'
comunque valutata ai sensi dell'articolo 21 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni. Eventuali ritardi nell'aggiornamento dei
contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a
carico dei responsabili del servizio.
34. Le disposizioni dei commi da 15 a 33 si applicano
alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, agli enti pubblici nazionali,
nonche' alle societa' partecipate dalle amministrazioni
pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo
2359 del codice civile, limitatamente alla loro attivita'
di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o
dell'Unione europea.
35. Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, un
decreto legislativo per il riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni, mediante la modifica o l'integrazione
delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione
di nuove forme di pubblicita', nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) ricognizione e coordinamento delle disposizioni che
prevedono obblighi di pubblicita' a carico delle
amministrazioni pubbliche;
b) previsione di forme di pubblicita' sia in ordine
all'uso delle risorse pubbliche sia in ordine allo
svolgimento e ai risultati delle funzioni amministrative;
c) precisazione degli obblighi di pubblicita' di dati
relativi ai titolari di incarichi politici, di carattere
elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo
politico, di livello statale, regionale e locale. Le
dichiarazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria di cui
alla lettera a) devono concernere almeno la situazione
patrimoniale complessiva del titolare al momento
dell'assunzione della carica, la titolarita' di imprese, le
partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti
entro il secondo grado di parentela, nonche' tutti i
compensi cui da' diritto l'assunzione della carica;
d) ampliamento delle ipotesi di pubblicita', mediante
pubblicazione nei siti web istituzionali, di informazioni
relative ai titolari degli incarichi dirigenziali nelle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, sia con riferimento a quelli che comportano
funzioni di amministrazione e gestione, sia con riferimento
agli incarichi di responsabilita' degli uffici di diretta
collaborazione;
e) definizione di categorie di informazioni che le
amministrazioni devono pubblicare e delle modalita' di
elaborazione dei relativi formati;
f) obbligo di pubblicare tutti gli atti, i documenti e
le informazioni di cui al presente comma anche in formato
elettronico elaborabile e in formati di dati aperti. Per
formati di dati aperti si devono intendere almeno i dati
resi disponibili e fruibili on line in formati non
proprietari, a condizioni tali da permetterne il piu' ampio
riutilizzo anche a fini statistici e la ridistribuzione
senza ulteriori restrizioni d'uso, di riuso o di diffusione
diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne
l'integrita';
g) individuazione, anche mediante integrazione e
coordinamento della disciplina vigente, della durata e dei
termini di aggiornamento per ciascuna pubblicazione
obbligatoria;
h) individuazione, anche mediante revisione e
integrazione della disciplina vigente, delle
responsabilita' e delle sanzioni per il mancato, ritardato
o inesatto adempimento degli obblighi di pubblicazione.
36. Le disposizioni di cui al decreto legislativo
adottato ai sensi del comma 35 integrano l'individuazione
del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle
amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza,
prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva
amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma,
lettera m), della Costituzione, e costituiscono altresi'
esercizio della funzione di coordinamento informativo
statistico e informatico dei dati dell'amministrazione
statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117,
secondo comma, lettera r), della Costituzione.
37. All'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
al comma 1-ter sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui
sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle
disposizioni di cui alla presente legge».
38. All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se
ravvisano la manifesta irricevibilita', inammissibilita',
improcedibilita' o infondatezza della domanda, le pubbliche
amministrazioni concludono il procedimento con un
provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la
cui motivazione puo' consistere in un sintetico riferimento
al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo».
39. Al fine di garantire l'esercizio imparziale delle
funzioni amministrative e di rafforzare la separazione e la
reciproca autonomia tra organi di indirizzo politico e
organi amministrativi, le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, nonche' le aziende e le societa' partecipate
dallo Stato e dagli altri enti pubblici, in occasione del
monitoraggio posto in essere ai fini dell'articolo 36,
comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001,
e successive modificazioni, comunicano al Dipartimento
della funzione pubblica, per il tramite degli organismi
indipendenti di valutazione, tutti i dati utili a rilevare
le posizioni dirigenziali attribuite a persone, anche
esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate
discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza
procedure pubbliche di selezione. I dati forniti
confluiscono nella relazione annuale al Parlamento di cui
al citato articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n.
165 del 2001, e vengono trasmessi alla Commissione per le
finalita' di cui ai commi da 1 a 14 del presente articolo.
40. I titoli e i curricula riferiti ai soggetti di cui
al comma 39 si intendono parte integrante dei dati
comunicati al Dipartimento della funzione pubblica.
41. Nel capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo
l'articolo 6 e' aggiunto il seguente:
«Art. 6-bis. - (Conflitto di interessi). - 1. Il
responsabile del procedimento e i titolari degli uffici
competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche,
gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale
devono astenersi in caso di conflitto di interessi,
segnalando ogni situazione di conflitto, anche
potenziale.».
42. All'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi
regolamenti emanati su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto
con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, sono individuati, secondo criteri
differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli
professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2.»;
b) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «o situazioni di conflitto, anche potenziale, di
interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle
funzioni attribuite al dipendente»;
c) al comma 7 e al comma 9, dopo il primo periodo e'
inserito il seguente:
«Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione
verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali,
di conflitto di interessi»;
d) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. L'omissione del versamento del compenso da
parte del dipendente pubblico indebito percettore
costituisce ipotesi di responsabilita' erariale soggetta
alla giurisdizione della Corte dei conti.»;
e) il comma 11 e' sostituito dal seguente:
«11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso
per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o
privati comunicano all'amministrazione di appartenenza
l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici.»;
f) al comma 12, il primo periodo e' sostituito dal
seguente: «Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o
autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri
dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di
quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica
gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi,
con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso
lordo, ove previsto»; al medesimo comma 12, al secondo
periodo, le parole: «L'elenco e' accompagnato» sono
sostituite dalle seguenti: «La comunicazione e'
accompagnata» e, al terzo periodo, le parole: «Nello stesso
termine» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30
giugno di ciascun anno»;
g) al comma 13, le parole: «Entro lo stesso termine di
cui al comma 12» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il
30 giugno di ciascun anno»;
h) al comma 14, secondo periodo, dopo le parole:
«l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico» sono
aggiunte le seguenti: «nonche' l'attestazione dell'avvenuta
verifica dell'insussistenza di situazioni, anche
potenziali, di conflitto di interessi»;
i) al comma 14, dopo il secondo periodo sono inseriti i
seguenti: «Le informazioni relative a consulenze e
incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento
della funzione pubblica, nonche' le informazioni pubblicate
dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al
pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo,
sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese
liberamente scaricabili in un formato digitale standard
aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a
fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre
di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica
trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle
amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e
pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al
terzo periodo del presente comma in formato digitale
standard aperto»;
l) dopo il comma 16-bis e' aggiunto il seguente:
«16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di
servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali
per conto delle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni
successivi alla cessazione del rapporto di pubblico
impiego, attivita' lavorativa o professionale presso i
soggetti privati destinatari dell'attivita' della pubblica
amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I
contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione
di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed e'
fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o
conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni
per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei
compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi
riferiti.».
43. Le disposizioni di cui all'articolo 53, comma
16-ter, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, introdotto dal comma 42, lettera l), non si
applicano ai contratti gia' sottoscritti alla data di
entrata in vigore della presente legge.
44. L'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e' sostituito dal seguente:
«Art. 54. - (Codice di comportamento). - 1. Il Governo
definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualita'
dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il
rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealta',
imparzialita' e servizio esclusivo alla cura dell'interesse
pubblico. Il codice contiene una specifica sezione dedicata
ai doveri dei dirigenti, articolati in relazione alle
funzioni attribuite, e comunque prevede per tutti i
dipendenti pubblici il divieto di chiedere o di accettare,
a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilita', in
connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei
compiti affidati, fatti salvi i regali d'uso, purche' di
modico valore e nei limiti delle normali relazioni di
cortesia.
2. Il codice, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede
di Conferenza unificata, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale e consegnato al dipendente, che lo sottoscrive
all'atto dell'assunzione.
3. La violazione dei doveri contenuti nel codice di
comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del
Piano di prevenzione della corruzione, e' fonte di
responsabilita' disciplinare. La violazione dei doveri e'
altresi' rilevante ai fini della responsabilita' civile,
amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse
responsabilita' siano collegate alla violazione di doveri,
obblighi, leggi o regolamenti. Violazioni gravi o reiterate
del codice comportano l'applicazione della sanzione di cui
all'articolo 55-quater, comma 1.
4. Per ciascuna magistratura e per l'Avvocatura dello
Stato, gli organi delle associazioni di categoria adottano
un codice etico a cui devono aderire gli appartenenti alla
magistratura interessata. In caso di inerzia, il codice e'
adottato dall'organo di autogoverno.
5. Ciascuna pubblica amministrazione definisce, con
procedura aperta alla partecipazione e previo parere
obbligatorio del proprio organismo indipendente di
valutazione, un proprio codice di comportamento che integra
e specifica il codice di comportamento di cui al comma 1.
Al codice di comportamento di cui al presente comma si
applicano le disposizioni del comma 3. A tali fini, la
Commissione per la valutazione, la trasparenza e
l'integrita' delle amministrazioni pubbliche (CIVIT)
definisce criteri, linee guida e modelli uniformi per
singoli settori o tipologie di amministrazione.
6. Sull'applicazione dei codici di cui al presente
articolo vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna
struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici
di disciplina.
7. Le pubbliche amministrazioni verificano annualmente
lo stato di applicazione dei codici e organizzano attivita'
di formazione del personale per la conoscenza e la corretta
applicazione degli stessi.».
45. I codici di cui all'articolo 54, commi 1 e 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito
dal comma 44, sono approvati entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
46. Dopo l'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e' inserito il seguente:
«Art. 35-bis. - (Prevenzione del fenomeno della
corruzione nella formazione di commissioni e nelle
assegnazioni agli uffici) - 1. Coloro che sono stati
condannati, anche con sentenza non passata in giudicato,
per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro
secondo del codice penale:
a) non possono fare parte, anche con compiti di
segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a
pubblici impieghi;
b) non possono essere assegnati, anche con funzioni
direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse
finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture,
nonche' alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni,
contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di
vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
c) non possono fare parte delle commissioni per la
scelta del contraente per l'affidamento di lavori,
forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari,
nonche' per l'attribuzione di vantaggi economici di
qualunque genere.
2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi
e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni
e la nomina dei relativi segretari.».
47. All'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli
accordi di cui al presente articolo devono essere motivati
ai sensi dell'articolo 3».
48. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, un
decreto legislativo per la disciplina organica degli
illeciti, e relative sanzioni disciplinari, correlati al
superamento dei termini di definizione dei procedimenti
amministrativi, secondo i seguenti principi e criteri
direttivi:
a) omogeneita' degli illeciti connessi al ritardo,
superando le logiche specifiche dei differenti settori
delle pubbliche amministrazioni;
b) omogeneita' dei controlli da parte dei dirigenti,
volti a evitare ritardi;
c) omogeneita', certezza e cogenza nel sistema delle
sanzioni, sempre in relazione al mancato rispetto dei
termini.
49. Ai fini della prevenzione e del contrasto della
corruzione, nonche' della prevenzione dei conflitti di
interessi, il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
piu' decreti legislativi diretti a modificare la disciplina
vigente in materia di attribuzione di incarichi
dirigenziali e di incarichi di responsabilita'
amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e negli
enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico
esercitanti funzioni amministrative, attivita' di
produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni
pubbliche o di gestione di servizi pubblici, da conferire a
soggetti interni o esterni alle pubbliche amministrazioni,
che comportano funzioni di amministrazione e gestione,
nonche' a modificare la disciplina vigente in materia di
incompatibilita' tra i detti incarichi e lo svolgimento di
incarichi pubblici elettivi o la titolarita' di interessi
privati che possano porsi in conflitto con l'esercizio
imparziale delle funzioni pubbliche affidate.
50. I decreti legislativi di cui al comma 49 sono
emanati nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) prevedere in modo esplicito, ai fini della
prevenzione e del contrasto della corruzione, i casi di non
conferibilita' di incarichi dirigenziali, adottando in via
generale il criterio della non conferibilita' per coloro
che sono stati condannati, anche con sentenza non passata
in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II
del libro secondo del codice penale;
b) prevedere in modo esplicito, ai fini della
prevenzione e del contrasto della corruzione, i casi di non
conferibilita' di incarichi dirigenziali, adottando in via
generale il criterio della non conferibilita' per coloro
che per un congruo periodo di tempo, non inferiore ad un
anno, antecedente al conferimento abbiano svolto incarichi
o ricoperto cariche in enti di diritto privato sottoposti a
controllo o finanziati da parte dell'amministrazione che
conferisce l'incarico;
c) disciplinare i criteri di conferimento nonche' i
casi di non conferibilita' di incarichi dirigenziali ai
soggetti estranei alle amministrazioni che, per un congruo
periodo di tempo, non inferiore ad un anno, antecedente al
conferimento abbiano fatto parte di organi di indirizzo
politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive. I
casi di non conferibilita' devono essere graduati e
regolati in rapporto alla rilevanza delle cariche di
carattere politico ricoperte, all'ente di riferimento e al
collegamento, anche territoriale, con l'amministrazione che
conferisce l'incarico. E' escluso in ogni caso, fatta
eccezione per gli incarichi di responsabile degli uffici di
diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico,
il conferimento di incarichi dirigenziali a coloro che
presso le medesime amministrazioni abbiano svolto incarichi
di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche
elettive nel periodo, comunque non inferiore ad un anno,
immediatamente precedente al conferimento dell'incarico;
d) comprendere tra gli incarichi oggetto della
disciplina:
1) gli incarichi amministrativi di vertice nonche' gli
incarichi dirigenziali, anche conferiti a soggetti estranei
alle pubbliche amministrazioni, che comportano l'esercizio
in via esclusiva delle competenze di amministrazione e
gestione;
2) gli incarichi di direttore generale, sanitario e
amministrativo delle aziende sanitarie locali e delle
aziende ospedaliere;
3) gli incarichi di amministratore di enti pubblici e
di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico;
e) disciplinare i casi di incompatibilita' tra gli
incarichi di cui alla lettera d) gia' conferiti e lo
svolgimento di attivita', retribuite o no, presso enti di
diritto privato sottoposti a regolazione, a controllo o
finanziati da parte dell'amministrazione che ha conferito
l'incarico o lo svolgimento in proprio di attivita'
professionali, se l'ente o l'attivita' professionale sono
soggetti a regolazione o finanziati da parte
dell'amministrazione;
f) disciplinare i casi di incompatibilita' tra gli
incarichi di cui alla lettera d) gia' conferiti e
l'esercizio di cariche negli organi di indirizzo politico.
51. Dopo l'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e' inserito il seguente:
«Art. 54-bis. - (Tutela del dipendente pubblico che
segnala illeciti). - 1. Fuori dei casi di responsabilita' a
titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso
titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il
pubblico dipendente che denuncia all'autorita' giudiziaria
o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio
superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a
conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non puo'
essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura
discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle
condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o
indirettamente alla denuncia.
2. Nell'ambito del procedimento disciplinare,
l'identita' del segnalante non puo' essere rivelata, senza
il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito
disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e
ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la
contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla
segnalazione, l'identita' puo' essere rivelata ove la sua
conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa
dell'incolpato. 3. L'adozione di misure discriminatorie e'
segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i
provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste
in essere.
4. La denuncia e' sottratta all'accesso previsto dagli
articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni.».
52. Per l'efficacia dei controlli antimafia nelle
attivita' imprenditoriali di cui al comma 53, presso ogni
prefettura e' istituito l'elenco dei fornitori, prestatori
di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo
di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori.
L'iscrizione negli elenchi della prefettura della provincia
in cui l'impresa ha sede soddisfa i requisiti per
l'informazione antimafia per l'esercizio della relativa
attivita'. La prefettura effettua verifiche periodiche
circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e, in
caso di esito negativo, dispone la cancellazione
dell'impresa dall'elenco.
53. Sono definite come maggiormente esposte a rischio
di infiltrazione mafiosa le seguenti attivita':
a) trasporto di materiali a discarica per conto di
terzi;
b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di
rifiuti per conto di terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e
materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di
calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporti per conto di terzi;
i) guardiania dei cantieri.
54. L'indicazione delle attivita' di cui al comma 53
puo' essere aggiornata, entro il 31 dicembre di ogni anno,
con apposito decreto del Ministro dell'interno, adottato di
concerto con i Ministri della giustizia, delle
infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle
finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di
trasmissione del relativo schema alle Camere. Qualora le
Commissioni non si pronuncino entro il termine, il decreto
puo' essere comunque adottato.
55. L'impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 52
comunica alla prefettura competente qualsiasi modifica
dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali,
entro trenta giorni dalla data della modifica. Le societa'
di capitali quotate in mercati regolamentati comunicano le
variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal testo
unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58. La mancata comunicazione comporta la cancellazione
dell'iscrizione.
56. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, dell'interno, della
giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello
sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono
definite le modalita' per l'istituzione e l'aggiornamento,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
dell'elenco di cui al comma 52, nonche' per l'attivita' di
verifica.
57. Fino al sessantesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore del decreto di cui al comma 56 continua
ad applicarsi la normativa vigente alla data di entrata in
vigore della presente legge.
58. All'articolo 135, comma 1, del codice di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole:
«passata in giudicato» sono inserite le seguenti: «per i
delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater,
del codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo
comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e
320 del codice penale, nonche'».
59. Le disposizioni di prevenzione della corruzione di
cui ai commi da 1 a 57 del presente articolo, di diretta
attuazione del principio di imparzialita' di cui
all'articolo 97 della Costituzione, sono applicate in tutte
le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni.
60. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, attraverso intese in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si definiscono
gli adempimenti, con l'indicazione dei relativi termini,
delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano e degli enti locali, nonche' degli enti pubblici e
dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro
controllo, volti alla piena e sollecita attuazione delle
disposizioni della presente legge, con particolare
riguardo:
a) alla definizione, da parte di ciascuna
amministrazione, del piano triennale di prevenzione della
corruzione, a partire da quello relativo agli anni
2013-2015, e alla sua trasmissione alla regione interessata
e al Dipartimento della funzione pubblica;
b) all'adozione, da parte di ciascuna amministrazione,
di norme regolamentari relative all'individuazione degli
incarichi vietati ai dipendenti pubblici di cui
all'articolo 53, comma 3-bis, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, introdotto dal comma 42, lettera a),
del presente articolo, ferma restando la disposizione del
comma 4 dello stesso articolo 53;
c) all'adozione, da parte di ciascuna amministrazione,
del codice di comportamento di cui all'articolo 54, comma
5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come
sostituito dal comma 44 del presente articolo.
61. Attraverso intese in sede di Conferenza unificata
sono altresi' definiti gli adempimenti attuativi delle
disposizioni dei decreti legislativi previsti dalla
presente legge da parte delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali,
nonche' degli enti pubblici e dei soggetti di diritto
privato sottoposti al loro controllo.
62. All'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20,
dopo il comma 1-quinquies sono inseriti i seguenti:
«1-sexies. Nel giudizio di responsabilita', l'entita'
del danno all'immagine della pubblica amministrazione
derivante dalla commissione di un reato contro la stessa
pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in
giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio
della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra
utilita' illecitamente percepita dal dipendente.
1-septies. Nei giudizi di responsabilita' aventi ad
oggetto atti o fatti di cui al comma 1-sexies, il sequestro
conservativo di cui all'articolo 5, comma 2, del
decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, e'
concesso in tutti i casi di fondato timore di attenuazione
della garanzia del credito erariale.».
63. Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo recante un testo unico della normativa in
materia di incandidabilita' alla carica di membro del
Parlamento europeo, di deputato e di senatore della
Repubblica, di incandidabilita' alle elezioni regionali,
provinciali, comunali e circoscrizionali e di divieto di
ricoprire le cariche di presidente e di componente del
consiglio di amministrazione dei consorzi, di presidente e
di componente dei consigli e delle giunte delle unioni di
comuni, di consigliere di amministrazione e di presidente
delle aziende speciali e delle istituzioni di cui
all'articolo 114 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, di presidente e di componente degli organi
esecutivi delle comunita' montane.
64. Il decreto legislativo di cui al comma 63 provvede
al riordino e all'armonizzazione della vigente normativa ed
e' adottato secondo i seguenti principi e criteri
direttivi:
a) ferme restando le disposizioni del codice penale in
materia di interdizione perpetua dai pubblici uffici,
prevedere che non siano temporaneamente candidabili a
deputati o a senatori coloro che abbiano riportato condanne
definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i
delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater,
del codice di procedura penale;
b) in aggiunta a quanto previsto nella lettera a),
prevedere che non siano temporaneamente candidabili a
deputati o a senatori coloro che abbiano riportato condanne
definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i
delitti previsti nel libro secondo, titolo II, capo I, del
codice penale ovvero per altri delitti per i quali la legge
preveda una pena detentiva superiore nel massimo a tre
anni;
c) prevedere la durata dell'incandidabilita' di cui
alle lettere a) e b);
d) prevedere che l'incandidabilita' operi anche in caso
di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale;
e) coordinare le disposizioni relative
all'incandidabilita' con le vigenti norme in materia di
interdizione dai pubblici uffici e di riabilitazione,
nonche' con le restrizioni all'esercizio del diritto di
elettorato attivo;
f) prevedere che le condizioni di incandidabilita' alla
carica di deputato e di senatore siano applicate altresi'
all'assunzione delle cariche di governo;
g) operare una completa ricognizione della normativa
vigente in materia di incandidabilita' alle elezioni
provinciali, comunali e circoscrizionali e di divieto di
ricoprire le cariche di presidente della provincia,
sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale,
presidente e componente del consiglio circoscrizionale,
presidente e componente del consiglio di amministrazione
dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle
giunte delle unioni di comuni, consigliere di
amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle
istituzioni di cui all'articolo 114 del testo unico di cui
al citato decreto legislativo n. 267 del 2000, presidente e
componente degli organi delle comunita' montane,
determinata da sentenze definitive di condanna;
h) valutare per le cariche di cui alla lettera g), in
coerenza con le scelte operate in attuazione delle lettere
a) e i), l'introduzione di ulteriori ipotesi di
incandidabilita' determinate da sentenze definitive di
condanna per delitti di grave allarme sociale;
i) individuare, fatta salva la competenza legislativa
regionale sul sistema di elezione e i casi di
ineleggibilita' e di incompatibilita' del presidente e
degli altri componenti della giunta regionale nonche' dei
consiglieri regionali, le ipotesi di incandidabilita' alle
elezioni regionali e di divieto di ricoprire cariche negli
organi politici di vertice delle regioni, conseguenti a
sentenze definitive di condanna;
l) prevedere l'abrogazione espressa della normativa
incompatibile con le disposizioni del decreto legislativo
di cui al comma 63;
m) disciplinare le ipotesi di sospensione e decadenza
di diritto dalle cariche di cui al comma 63 in caso di
sentenza definitiva di condanna per delitti non colposi
successiva alla candidatura o all'affidamento della carica.
65. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma
63, corredato di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e'
trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri
da parte delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari, che sono resi entro
sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di
decreto. Decorso il termine di cui al periodo precedente
senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di
rispettiva competenza, il decreto legislativo puo' essere
comunque adottato.
66. Tutti gli incarichi presso istituzioni, organi ed
enti pubblici, nazionali ed internazionali attribuiti in
posizioni apicali o semiapicali, compresi quelli di
titolarita' dell'ufficio di gabinetto, a magistrati
ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati e
procuratori dello Stato, devono essere svolti con
contestuale collocamento in posizione di fuori ruolo, che
deve permanere per tutta la durata dell'incarico. Gli
incarichi in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge cessano di diritto se nei centottanta giorni
successivi non viene adottato il provvedimento di
collocamento in posizione di fuori ruolo.
67. Il Governo e' delegato ad adottare, entro quattro
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
un decreto legislativo per l'individuazione di ulteriori
incarichi, anche negli uffici di diretta collaborazione,
che, in aggiunta a quelli di cui al comma 66, comportano
l'obbligatorio collocamento in posizione di fuori ruolo,
sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) tener conto delle differenze e specificita' dei
regimi e delle funzioni connessi alla giurisdizione
ordinaria, amministrativa, contabile e militare, nonche'
all'Avvocatura dello Stato;
b) durata dell'incarico;
c) continuativita' e onerosita' dell'impegno lavorativo
connesso allo svolgimento dell'incarico;
d) possibili situazioni di conflitto di interesse tra
le funzioni esercitate presso l'amministrazione di
appartenenza e quelle esercitate in ragione dell'incarico
ricoperto fuori ruolo.
68. Salvo quanto previsto dal comma 69, i magistrati
ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli
avvocati e procuratori dello Stato non possono essere
collocati in posizione di fuori ruolo per un tempo che,
nell'arco del loro servizio, superi complessivamente dieci
anni, anche continuativi. Il predetto collocamento non puo'
comunque determinare alcun pregiudizio con riferimento alla
posizione rivestita nei ruoli di appartenenza.
69. Salvo quanto previsto nei commi 70, 71 e 72 le
disposizioni di cui al comma 68 si applicano anche agli
incarichi in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge.
70. Le disposizioni di cui ai commi da 66 a 72 non si
applicano ai membri di Governo, alle cariche elettive,
anche presso gli organi di autogoverno, e ai componenti
delle Corti internazionali comunque denominate.
71. Per gli incarichi previsti dal comma 4
dell'articolo 1-bis del decreto-legge 16 settembre 2008, n.
143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre
2008, n. 181, anche se conferiti successivamente
all'entrata in vigore della presente legge, il termine di
cui al comma 68 decorre dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
72. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e
militari, nonche' gli avvocati e procuratori dello Stato
che, alla data di entrata in vigore della presente legge,
hanno gia' maturato o che, successivamente a tale data,
maturino il periodo massimo di collocamento in posizione di
fuori ruolo, di cui al comma 68, si intendono confermati
nella posizione di fuori ruolo sino al termine
dell'incarico, della legislatura, della consiliatura o del
mandato relativo all'ente o soggetto presso cui e' svolto
l'incarico. Qualora l'incarico non preveda un termine, il
collocamento in posizione di fuori ruolo si intende
confermato per i dodici mesi successivi all'entrata in
vigore della presente legge.
73. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma
67 e' trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei
pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti
per materia, che sono resi entro trenta giorni dalla data
di trasmissione del medesimo schema di decreto. Decorso il
termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri
di rispettiva competenza il decreto legislativo puo' essere
comunque adottato.
74. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo di cui al comma 67, nel rispetto dei
principi e criteri direttivi ivi stabiliti, il Governo e'
autorizzato ad adottare disposizioni integrative o
correttive del decreto legislativo stesso.
75. Al codice penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 32-quater, dopo le parole: «319-bis,»
sono inserite le seguenti: «319-quater,»;
b) all'articolo 32-quinquies, dopo le parole: «319-ter»
sono inserite le seguenti: «, 319-quater, primo comma,»;
c) al primo comma dell'articolo 314, la parola: «tre»
e' sostituita dalla seguente: «quattro»;
d) l'articolo 317 e' sostituito dal seguente:
«Art. 317. - (Concussione). - Il pubblico ufficiale
che, abusando della sua qualita' o dei suoi poteri,
costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui
o a un terzo, denaro o altra utilita' e' punito con la
reclusione da sei a dodici anni.»;
e) all'articolo 317-bis, le parole: «314 e 317» sono
sostituite dalle seguenti: «314, 317, 319 e 319-ter»;
f) l'articolo 318 e' sostituito dal seguente:
«Art. 318. - (Corruzione per l'esercizio della
funzione). - Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio
delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve,
per se' o per un terzo, denaro o altra utilita' o ne
accetta la promessa e' punito con la reclusione da uno a
cinque anni.»;
g) all'articolo 319, le parole: «da due a cinque» sono
sostituite dalle seguenti: «da quattro a otto»;
h) all'articolo 319-ter sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) nel primo comma, le parole: «da tre a otto» sono
sostituite dalle seguenti: «da quattro a dieci»;
2) nel secondo comma, la parola: «quattro» e'
sostituita dalla seguente: «cinque»;
i) dopo l'articolo 319-ter e' inserito il seguente:
«Art. 319-quater. - (Induzione indebita a dare o
promettere utilita'). - Salvo che il fatto costituisca piu'
grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di
pubblico servizio che, abusando della sua qualita' o dei
suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere
indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilita'
e' punito con la reclusione da tre a otto anni.
Nei casi previsti dal primo comma, chi da' o promette
denaro o altra utilita' e' punito con la reclusione fino a
tre anni.»;
l) all'articolo 320, il primo comma e' sostituito dal
seguente:
«Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano
anche all'incaricato di un pubblico servizio.»;
m) all'articolo 322 sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) nel primo comma, le parole: «che riveste la qualita'
di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del
suo ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «, per
l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri»;
2) il terzo comma e' sostituito dal seguente:
«La pena di cui al primo comma si applica al pubblico
ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che
sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilita'
per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.»;
n) all'articolo 322-bis sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) nel secondo comma, dopo le parole: «Le disposizioni
degli articoli» sono inserite le seguenti: «319-quater,
secondo comma,»;
2) nella rubrica, dopo la parola: «concussione,» sono
inserite le seguenti: «induzione indebita a dare o
promettere utilita',»;
o) all'articolo 322-ter, primo comma, dopo le parole:
«a tale prezzo» sono aggiunte le seguenti: «o profitto»;
p) all'articolo 323, primo comma, le parole: «da sei
mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a
quattro anni»;
q) all'articolo 323-bis, dopo la parola: «319,» sono
inserite le seguenti: «319-quater,»;
r) dopo l'articolo 346 e' inserito il seguente:
«Art. 346-bis. - (Traffico di influenze illecite). -
Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli
articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con
un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico
servizio, indebitamente fa dare o promettere, a se' o ad
altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo
della propria mediazione illecita verso il pubblico
ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per
remunerarlo, in relazione al compimento di un atto
contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo
di un atto del suo ufficio, e' punito con la reclusione da
uno a tre anni.
La stessa pena si applica a chi indebitamente da' o
promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.
La pena e' aumentata se il soggetto che indebitamente
fa dare o promettere, a se' o ad altri, denaro o altro
vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico
ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.
Le pene sono altresi' aumentate se i fatti sono
commessi in relazione all'esercizio di attivita'
giudiziarie.
Se i fatti sono di particolare tenuita', la pena e'
diminuita.».
76. L'articolo 2635 del codice civile e' sostituito dal
seguente:
«Art. 2635. - (Corruzione tra privati). - Salvo che il
fatto costituisca piu' grave reato, gli amministratori, i
direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei
documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori,
che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o
altra utilita', per se' o per altri, compiono od omettono
atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio
o degli obblighi di fedelta', cagionando nocumento alla
societa', sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.
Si applica la pena della reclusione fino a un anno e
sei mesi se il fatto e' commesso da chi e' sottoposto alla
direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al
primo comma.
Chi da' o promette denaro o altra utilita' alle persone
indicate nel primo e nel secondo comma e' punito con le
pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti
sono raddoppiate se si tratta di societa' con titoli
quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati
dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura
rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
successive modificazioni.
Si procede a querela della persona offesa, salvo che
dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella
acquisizione di beni o servizi.».
77. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 25:
1) nella rubrica, dopo la parola: «Concussione» sono
inserite le seguenti: «, induzione indebita a dare o
promettere utilita'»;
2) al comma 3, dopo le parole: «319-ter, comma 2,» sono
inserite le seguenti: «319-quater»;
b) all'articolo 25-ter, comma 1, dopo la lettera s) e'
aggiunta la seguente:
«s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei
casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice
civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento
quote».
78. All'articolo 308 del codice di procedura penale,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Nel caso si proceda per uno dei delitti
previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317,
318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, e 320 del
codice penale, le misure interdittive perdono efficacia
decorsi sei mesi dall'inizio della loro esecuzione. In ogni
caso, qualora esse siano state disposte per esigenze
probatorie, il giudice puo' disporne la rinnovazione anche
oltre sei mesi dall'inizio dell'esecuzione, fermo restando
che comunque la loro efficacia viene meno se dall'inizio
della loro esecuzione e' decorso un periodo di tempo pari
al triplo dei termini previsti dall'articolo 303».
79. All'articolo 133, comma 1-bis, delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, dopo le parole: «319-ter» sono inserite le
seguenti: «, 319-quater».
80. All'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno
1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «319-ter,» sono inserite
le seguenti: «319-quater,»;
b) al comma 2-bis, dopo le parole: «319-ter,» sono
inserite le seguenti: «319-quater,».
81. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 58, comma 1, lettera b), le parole:
«(corruzione per un atto d'ufficio)» sono sostituite dalle
seguenti: «(corruzione per l'esercizio della funzione)» e
dopo le parole: «319-ter (corruzione in atti giudiziari),»
sono inserite le seguenti: «319-quater, primo comma
(induzione indebita a dare o promettere utilita'),»;
b) all'articolo 59, comma 1, lettera a), dopo le
parole: «319-ter» sono inserite le seguenti: «,
319-quater»;
c) all'articolo 59, comma 1, lettera c), dopo le
parole: «misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e
286 del codice di procedura penale» sono aggiunte le
seguenti: «nonche' di cui all'articolo 283, comma 1, del
codice di procedura penale, quando il divieto di dimora
riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale».
82. Il provvedimento di revoca di cui all'articolo 100,
comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e' comunicato dal prefetto
all'Autorita' nazionale anticorruzione, di cui al comma 1
del presente articolo, che si esprime entro trenta giorni.
Decorso tale termine, la revoca diventa efficace, salvo che
l'Autorita' rilevi che la stessa sia correlata alle
attivita' svolte dal segretario in materia di prevenzione
della corruzione.
83. All'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001,
n. 97, dopo le parole: «319-ter» sono inserite le seguenti:
«, 319-quater».
- Si riporta l'articolo 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78 recante:
"Regolamento per il riordino degli organismi operanti
presso il Ministero dello sviluppo economico, a norma
dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n.
248":
"Art. 4. Commissione Centrale per le Cooperative.
1. La Commissione Centrale per le Cooperative di cui al
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14
dicembre 1947, n. 1577, e' composta da:
a) il Ministro dello sviluppo economico che la
presiede, salvo delega ad altro componente;
b) il Direttore generale della Direzione generale per
gli enti cooperativi del Ministero dello sviluppo
economico, il quale ne e' componente di diritto;
c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo
economico;
d) un rappresentante del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale;
e) un rappresentante del Ministero delle
infrastrutture;
f) un rappresentante del Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali;
g) un rappresentante del Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento delle politiche fiscali;
h) un rappresentante designato da ciascuna delle
Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e
tutela del movimento cooperativo legalmente riconosciute,
limitatamente al primo rinnovo successivo all'emanazione
della presente disciplina. Per i rinnovi successivi,
nell'attribuzione del numero dei rappresentanti di ciascuna
Associazione si terra' conto dei dati relativi alla
rappresentativita' delle Associazioni stesse, desunti
dall'Albo delle Cooperative, nel limite massimo di due
rappresentanti.
2. Con esclusione del Presidente, per ciascun
componente della Commissione e' designato un supplente.
3. La Commissione Centrale esprime parere:
a) sui progetti di legge o regolamenti interessanti la
cooperazione;
b) su tutte le questioni sulle quali il parere della
Commissione sia prescritto da legge o regolamenti o
richiesto dal Ministro per lo sviluppo economico o dal
Direttore generale per gli enti cooperativi;
c) sulle domande di riconoscimento delle Associazioni
nazionali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 2
agosto 2002, n. 220;
d) in tema di devoluzione dei patrimoni residui degli
enti cooperativi iscritti nell'Albo delle Cooperative;
e) in tema di adempimenti relativi all'Albo delle
Cooperative.
4. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 3, a
fini istruttori o decisori in caso di urgenza, la
Commissione Centrale per le Cooperative puo' costituire nel
proprio seno un Comitato composto:
a) dal Presidente della Commissione;
b) da tre membri scelti tra quelli designati dalle
Amministrazioni pubbliche rappresentate nella Commissione
Centrale, eletti dalla Commissione stessa;
c) da un rappresentante designato da ciascuna delle
Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e
tutela del movimento cooperativo.
5. La Commissione e' ricostituita con decreto del
Ministro dello sviluppo economico entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
In caso di mancata designazione dei rappresentanti del
movimento cooperativo o delle Amministrazioni pubbliche, il
Ministro dello sviluppo economico provvede direttamente
alla nomina dei rappresentanti stessi scegliendoli secondo
il criterio della competenza tra le persone con esperienze
nel campo della cooperazione. La segreteria della
Commissione e' assicurata dalla Direzione generale per gli
enti cooperativi del Ministero dello sviluppo economico.
6. I componenti nominati in rappresentanza delle
Amministrazioni pubbliche devono avere qualifica non
inferiore a dirigente di seconda fascia o equiparata.
7. L'organizzazione delle attivita' ed il funzionamento
della Commissione, nonche' i compiti del Comitato, ove
costituito, sono disciplinati da un regolamento interno
deliberato dalla Commissione medesima ed approvato con
decreto del Ministro dello sviluppo economico. Alle sedute
della Commissione possono essere invitati esperti,
rappresentanti del sistema cooperativo e funzionari di
pubbliche amministrazioni, anche locali, sulla base di
valutazioni legate alle differenti competenze istituzionali
di volta in volta ritenute necessarie dal Ministero dello
sviluppo economico.
8. I riferimenti contenuti in atti normativi ed
amministrativi alla Commissione Centrale per le Cooperative
ed al Comitato Centrale per le Cooperative, di cui al
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14
dicembre 1947, n. 1577, devono intendersi riferiti alla
Commissione Centrale per le Cooperative di cui al presente
decreto.
9. Sono abrogati gli articoli 18, 19, 20 e 21 del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14
dicembre 1947, n. 1577."
 
Art. 18

Direzione generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio

1. La Direzione generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:
a) attivita' di organizzazione degli uffici e di semplificazione delle procedure interne;
b) coordinamento dell'attivita' di formazione del bilancio e di previsione della spesa del Ministero, anche in fase di variazione ed assestamento;
c) attivita' di comunicazione, trasparenza e rapporti con l'utenza;
d) reclutamento, gestione e sviluppo del personale;
e) trattamento economico del personale in servizio e in quiescenza;
f) coordinamento funzionale e supporto nell'attivita' di valutazione del fabbisogno di personale ai fini della definizione della dotazione organica;
g) coordinamento delle attivita' di formazione del personale del Ministero;
h) supporto tecnico-organizzativo all'attivita' di contrattazione integrativa e decentrata;
i) controversie relative ai rapporti di lavoro e procedimenti disciplinari;
j) politiche per le pari opportunita' e per il benessere del personale;
k) gestione dell'anagrafe delle prestazioni e vigilanza sul rispetto dell'obbligo di esclusivita' del rapporto di lavoro;
l) gestione e valorizzazione del polo culturale;
m) attivita-stralcio inerente alla soppressione dell'IPI - Istituto per la promozione industriale, soppresso dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
n) gestione unificata di spese a carattere strumentale comuni a piu' centri di responsabilita' amministrativa nell'ambito del Ministero;
o) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia di competenza, in coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni;
p) allestimento, gestione e controllo del funzionamento della rete informatica del Ministero e dei sistemi informativi condivisi comuni e coordinamento delle iniziative per l'interconnessione con i sistemi informativi delle altre pubbliche amministrazioni;
q) compiti previsti dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
r) gestione del patrimonio;
s) logistica e servizi tecnici;
t) gestione dei servizi comuni e affari generali;
u) attivita' di supporto al Responsabile per i servizi di prevenzione e sicurezza.
Note all'art. 18:
- Si riporta l'articolo 17, comma 1, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante: "Codice
dell'amministrazione digitale":
"Art. 17. Strutture per l'organizzazione, l'innovazione
e le tecnologie
1. Le pubbliche amministrazioni centrali garantiscono
l'attuazione delle linee strategiche per la
riorganizzazione e digitalizzazione dell'amministrazione
definite dal Governo. A tale fine, le predette
amministrazioni individuano un unico ufficio dirigenziale
generale, fermo restando il numero complessivo di tali
uffici, responsabile del coordinamento funzionale. Al
predetto ufficio afferiscono i compiti relativi a:
a) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi
informativi, di telecomunicazione e fonia, in modo da
assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e
organizzativi comuni;
b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei
servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi
informativi di telecomunicazione e fonia
dell'amministrazione;
c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e
monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai
dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione
al sistema pubblico di connettivita', nel rispetto delle
regole tecniche di cui all'articolo 51, comma 1;
d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti
informatici e promozione dell'accessibilita' anche in
attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004,
n. 4;
e) analisi della coerenza tra l'organizzazione
dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, al fine di
migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualita' dei
servizi nonche' di ridurre i tempi e i costi dell'azione
amministrativa;
f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione
dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e);
g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della
pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei
sistemi informativi di telecomunicazione e fonia;
h) progettazione e coordinamento delle iniziative
rilevanti ai fini di una piu' efficace erogazione di
servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli
strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche
amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e
l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per
la realizzazione e compartecipazione dei sistemi
informativi cooperativi;
i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione
delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le
tecnologie;
j) pianificazione e coordinamento del processo di
diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi
di posta elettronica, protocollo informatico, firma
digitale e mandato informatico, e delle norme in materia di
accessibilita' e fruibilita'."
 
Art. 19

Dotazione organica

1. Ferma restando l'attuazione delle disposizioni previste dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, concernenti l'istituzione dell'Agenzia per l'Italia Digitale, come indicato nelle premesse, le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero sono individuate nell'allegata Tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, le dotazioni organiche del personale appartenente alle aree, di cui alla allegata Tabella A, sono rideterminate, in diminuzione, a seguito delle procedure di trasferimento del personale previste dall'articolo 10, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
3. Con decreto del Ministro si provvedera', entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro di individuazione degli uffici dirigenziali di secondo livello, alla ripartizione, nelle strutture centrali e periferiche del Ministero, dei contingenti del personale delle aree distinti per fascia retributiva e profilo professionale.
4. Il personale dirigenziale di prima e di seconda fascia del Ministero e' inserito nei ruoli del personale dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico.
5. Il personale non dirigenziale del Ministero e' inserito nel ruolo del personale del Ministero dello sviluppo economico.
 
Art. 20

Funzioni ispettive, di consulenza, di studio e ricerca

1. Nell'ambito della dotazione organica di livello dirigenziale generale, di cui alla Tabella A, allegata al presente regolamento, possono essere attribuiti fino a due incarichi ispettivi, di consulenza, di studio e ricerca, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e un incarico presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro.
Note all'art. 20:
- Si riporta l'articolo 19, comma 10 del citato d. lgs.
n. 165 del 2001:
"10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di
revisione degli enti pubblici in rappresentanza di
amministrazioni ministeriali."
 
Art. 21

Uffici di livello dirigenziale non generale

1. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale, nel numero complessivo di centotrenta posti di funzione, si provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con decreto del Ministro, di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17 comma 4-bis, lettera e) della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Direttori generali interessati, sentite le Organizzazioni sindacali.
2. Con il decreto di cui al comma precedente si provvede, altresi', al riordino delle strutture territoriali del Ministero dello sviluppo economico in applicazione dei criteri di cui all'articolo 2, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, assicurando concentrazione, semplificazione e unificazione nell'esercizio delle funzioni nelle sedi periferiche.
3. Nell'ambito della dotazione organica di livello dirigenziale non generale, di cui alla Tabella A, possono essere attribuiti fino a nove incarichi presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e uno presso l'Organismo indipendente di valutazione della performance-OIV.
Note all'art. 21:
- Si riporta l'articolo 17 comma 4-bis, lettera e)
della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante: "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri":
"4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
[...]
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali."
- Si riporta l'articolo 2, comma 10, del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, recante: "Disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi
ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale
delle imprese del settore bancario", convertito dalla legge
7 agosto 2012. n. 135:
"10. Entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti di
cui al comma 5 le amministrazioni interessate adottano i
regolamenti di organizzazione, secondo i rispettivi
ordinamenti, applicando misure volte:
a) alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni
istituzionali, attraverso il riordino delle competenze
degli uffici eliminando eventuali duplicazioni;
b) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni
ispettive e di controllo;
c) alla rideterminazione della rete periferica su base
regionale o interregionale;
d) all'unificazione, anche in sede periferica, delle
strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali,
compresa la gestione del personale e dei servizi comuni;
e) alla conclusione di appositi accordi tra
amministrazioni per l'esercizio unitario delle funzioni di
cui alla lettera d), ricorrendo anche a strumenti di
innovazione amministrativa e tecnologica e all'utilizzo
congiunto delle risorse umane;
f) alla tendenziale eliminazione degli incarichi di cui
all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165."
 
Art. 22

Disposizioni transitorie e finali

1. Fino all'adozione del decreto del Ministro di cui all'articolo 21, comma 1, ciascuna Direzione generale continua ad avvalersi dei preesistenti uffici dirigenziali con competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione.
2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, a decorrere dalla data di efficacia del presente decreto cessa di avere vigore il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico adottato con decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197.
3. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Le disposizioni contenute nel presente decreto entrano in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 5 dicembre 2013

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione
D'Alia Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Saccomanni
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2014, n. 167
 
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