Gazzetta n. 19 del 24 gennaio 2014 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DECRETO 27 novembre 2013
Modalita' di pagamento dei contributi versati all'ARAN dagli Enti locali.


IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente «L'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Vista il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 46, commi 8 e 9, del citato decreto, che individua le risorse delle quali l'ARAN deve avvalersi per lo svolgimento della propria attivita' e determina la disciplina delle modalita' di riscossione dei contributi a carico delle amministrazioni, rinviando, per quanto riguarda il sistema dei trasferimenti per le amministrazioni diverse dallo Stato, ai decreti del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, a seconda del comparto, dei Ministri competenti, nonche', per gli aspetti di interesse regionale e locale, previa intesa sancita dalla Conferenza di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Visto, altresi', l'art. 46, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo il quale i contributi di cui ai comma 8 affluiscono direttamente al bilancio dell'ARAN, che provvede a definire con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria;
Vista la deliberazione assunta nella seduta n. 5 del 29 luglio 1998, dall'organismo di coordinamento dei comitati di settore ed approvata nella successiva seduta n. 6, del 16 settembre 1998, nella quale e' stata concordata con l'ARAN la quota fissa di contributo posta a carico delle amministrazioni, pari a lire seimila (euro 3,10) per ciascun dipendente, ai fini del funzionamento della stessa Agenzia, secondo quanto disposto dall'art. 46, comma 8, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Preso atto che con accordi tra l'ARAN, l'ANCI e l'UPI sono disciplinate forme di collaborazione tra l'Agenzia e gli enti locali finalizzate alla prestazione di specifici servizi di assistenza ai fini della contrattazione integrativa da parte dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 46, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da rendersi a valere sui contributi gia' posti a carico di ciascuna amministrazione, senza richiesta di alcun contributo aggiuntivo;
Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministro dell'interno 30 aprile 1999, come modificato dal decreto del Ministro per la funzione pubblica e per il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'intento 14 dicembre 2001, sulle modalita' del «Trasferimento dei contributi a favore dell'ARAN per il compatto Regioni autonomie locali»;
Ravvisata la necessita' di adeguare - di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno - il sistema dei trasferimenti a favore dell'ARAN, posti a carico degli enti locali e gia' disciplinati dai citati decreti ministeriali, alla piu' recente disciplina del sistema di finanziamento degli enti locali a seguito dell'entrata in vigore delle norme sul federalismo fiscale, ferme restando le disposizioni che regolano le modalita' di riscossione degli altri enti ed amministrazioni del comparto regioni e autonomie locali;
Visto il comma 380, dell'art. 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante le «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013)», che istituisce il fondo di solidarieta' comunale e sopprime il fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'art. 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
Visto il comma 1, dell'art. 21, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, che istituisce, a decorrere dall'anno 2012, un fondo sperimentale di riequilibrio, per le province delle regioni a statuto ordinario;
Preso atto che i dati relativi al personale in servizio presso le amministrazioni interessate dal presente decreto debbono essere desunti dall'ultimo conto annuale del personale pubblicato dal Ministero dell'economia e delle finanze;
Acquisita l'intesa sancita dalla Conferenza di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'art. 46, comma 9, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nella seduta del 22 novembre 2012;

Decreta:

Art. 1

1. La riscossione delle somme a titolo di contributo a favore dell'ARAN, ai sensi dell'art. 46, comma 8, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a carico degli enti locali e' attuata con le modalita' stabilite dai seguenti articoli.
 
Art. 2

1. Entro il 30 novembre di ciascun anno, l'ARAN, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, quantifica e comunica al Ministero dell'interno il contributo dovuto per l'anno successivo da ciascun ente locale, con esclusione degli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta, sulla base dei dati sul personale in servizio presso i medesimi enti desunti dall'ultimo conto annuale del personale pubblicato dal Ministero dell'economia e delle finanze e tenuto conto della quota vigente del contributo individuale pari ad € 3,10 per dipendente.
2. Il Ministero dell'interno decurta le somme dovute all'ARAN dagli enti locali come quantificate e comunicate ai sensi del comma 1, rispettivamente, dalle risorse assegnate ai Comuni a titolo di fondo di solidarieta' comunale di cui al comma 380 dell'articolo unico della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ed alle province a valere sul fondo di cui all'art. 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68. Le decurtazioni possono essere effettuate altresi' sulle risorse relative a trasferimenti erariali agli enti locali ad altro titolo. Lo stesso Ministero dell'interno provvede, inoltre, a versare gli importi cosi' decurtati direttamente all'ARAN, entro il 30 aprile di ciascun anno, mediante accreditamento sulla contabilita' speciale n. 149726 ad essa intestata presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, dandone alla stessa agenzia contestuale comunicazione.
3. Gli enti locali che non beneficiano di assegnazioni ai sensi del comma precedente ovvero di trasferimenti erariali ad altro titolo, sono tenuti a versare direttamente all'ARAN il contributo annuale dovuto, con le modalita' da quest'ultima comunicate entro il 30 settembre di ciascun anno. A tal fine il Ministero dell'interno comunica all'ARAN entro il 31 maggio di ogni anno, l'elenco degli enti per i quali non e' stato possibile operare la decurtazione ed il versamento all'ARAN, a carico dei fondi gestiti.
 
Art. 3

1. In fase di prima applicazione del presente decreto e con le stesse modalita' e condizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 2, il Ministero dell'interno provvede entro il 30 novembre 2013 a trasferire all'ARAN, a valere sulla corresponsione della terza rata del fondo di riequilibrio del 2012 e degli altri trasferimenti erariali da corrispondere ad altro titolo, le quote dei contributi dovuti da comuni e province per l'anno 2011 e 2012.
Roma, 27 novembre 2013

Il Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione
D'Alia
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Saccomanni
Il Ministro dell'interno
Alfano
Registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 2014 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri n. 3
 
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