Gazzetta n. 16 del 21 gennaio 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 10 gennaio 2014
Applicazione del sistema dei versamenti unitari e della compensazione agli Enti previdenziali, di cui ai decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 che prevede l'effettuazione di versamenti unitari, con eventuale compensazione, delle imposte, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi di cui all'art. 17, comma 2, dello stesso decreto legislativo;
Visto, in particolare, l'art. 28, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 241 del 1997, il quale prevede che i versamenti unitari e la compensazione si applicano, a decorrere dal 1999, oltre che all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), all'Ente nazionale per la previdenza e l'assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) e all'Istituto nazionale per la previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), anche agli enti e casse previdenziali individuati con decreto del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale;
Visto l'art. 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, che ha previsto la trasformazione in persone giuridiche private dei seguenti enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie: Cassa nazionale di previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali; Cassa di previdenza dottori commercialisti; Cassa nazionale di previdenza e assistenza geometri; Cassa nazionale di previdenza e assistenza ingegneri e architetti liberi professionisti; Cassa nazionale del notariato; Cassa nazionale di previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali; Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio; Ente nazionale di previdenza e assistenza consulenti del lavoro; Ente nazionale di previdenza e assistenza medici; Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti; Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari; Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura; Fondo di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e agenzie marittime; Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani; Opera nazionale di assistenza orfani sanitari italiani;
Visto l'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 509 del 1994, il quale ha stabilito che gli enti privatizzati continuano a svolgere le attivita' previdenziali e assistenziali in atto, riconosciute a favore delle categorie di lavoratori e professionisti per le quali sono stati originariamente istituiti, ferma restando l'obbligatorieta' dell'iscrizione e della contribuzione;
Visto il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 di attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attivita' autonoma di libera professione;
Considerato che, ai sensi degli articoli 3 e seguenti del citato decreto legislativo n. 103/1996, si sono costituiti e sono tuttora in vita gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria di seguito specificati: Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale; Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati; Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi; Ente nazionale di previdenza e assistenza degli psicologi; Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale e' stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze e gli sono state trasferite le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;
Visto l'art. 45 del decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, che ha disposto l'istituzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la contestuale attribuzione allo stesso delle funzioni in precedenza svolte dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
Visto l'art. 62, comma 2, del suddetto decreto legislativo 300 del 1999, in virtu' del quale l'Agenzia delle entrate e' competente a svolgere i servizi affidati alla sua gestione in base alla legge o ad apposite convenzioni stipulate con gli enti impositori;
Tenuto conto del fatto che sono gia' stati emanati decreti interministeriali che hanno individuato l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani e la Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti fra gli enti cui e' divenuto applicabile il regime della riscossione, tramite il sistema dei versamenti unitari e la compensazione, di cui al capo III del menzionato decreto legislativo n. 241/1997;
Ritenuto, altresi', che nulla osta all'emanazione di un unico decreto interministeriale ricognitivo che consenta a tutti gli enti di previdenza di accedere, in armonia con le disposizioni regolamentari e statutarie specifiche dei singoli enti, al sistema dei versamenti unitari e della compensazione, di cui al piu' volte citato decreto legislativo n. 241/1997;
Considerata, pertanto, l'opportunita' di procedere all'emanazione di un decreto-quadro, al fine di realizzare un'economia degli atti e dei tempi dei percorsi burocratici, in un'ottica di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa;

Decreta:

Art. 1

1. Le disposizioni in tema di versamenti unitari e compensazione, previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 si applicano, fermi restando i servizi gia' attivati e le relative convenzioni stipulate ai sensi della legislazione vigente, ai seguenti enti di previdenza, qualora dagli stessi richiesto e a seguito di delibera, a modifica delle disposizioni statutarie e/o regolamentari vigenti, soggetta all'approvazione dei dicasteri vigilanti, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509:
Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense;
Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti (CNPADC);
Cassa nazionale di previdenza e assistenza geometri (CNPAG);
Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri e architetti liberi professionisti (INARCASSA);
Cassa nazionale del notariato;
Cassa nazionale di previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali (CNPADC);
Ente nazionale di assistenza per i rappresentanti di commercio (Fondazione ENASARCO);
Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL);
Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM);
Ente nazionale di previdenza e assistenza dei farmacisti (ENPAF);
Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari (ENPAV);
Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura (ENPAIA);
Fondo agenti spedizionieri e corrieri (FASC);
Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI);
Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani (ONAOSI);
Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale (EPAP);
Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI);
Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi (ENPAB);
Ente nazionale di previdenza e assistenza degli psicologi (ENPAP);
Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica (ENPAPI).
2. Le modalita' di riversamento delle somme, di trasmissione dei flussi informativi e il rimborso delle spese relative alle operazioni di riscossione previste dal comma 1, sono disciplinati con convenzioni stipulate tra gli enti di previdenza di cui al precedente comma e l'Agenzia delle entrate.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 gennaio 2014

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Saccomanni
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Giovannini
 
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