Gazzetta n. 16 del 21 gennaio 2014 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 10 gennaio 2014 |
Applicazione del sistema dei versamenti unitari e della compensazione agli Enti previdenziali, di cui ai decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 che prevede l'effettuazione di versamenti unitari, con eventuale compensazione, delle imposte, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi di cui all'art. 17, comma 2, dello stesso decreto legislativo; Visto, in particolare, l'art. 28, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 241 del 1997, il quale prevede che i versamenti unitari e la compensazione si applicano, a decorrere dal 1999, oltre che all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), all'Ente nazionale per la previdenza e l'assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) e all'Istituto nazionale per la previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), anche agli enti e casse previdenziali individuati con decreto del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale; Visto l'art. 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, che ha previsto la trasformazione in persone giuridiche private dei seguenti enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie: Cassa nazionale di previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali; Cassa di previdenza dottori commercialisti; Cassa nazionale di previdenza e assistenza geometri; Cassa nazionale di previdenza e assistenza ingegneri e architetti liberi professionisti; Cassa nazionale del notariato; Cassa nazionale di previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali; Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio; Ente nazionale di previdenza e assistenza consulenti del lavoro; Ente nazionale di previdenza e assistenza medici; Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti; Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari; Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura; Fondo di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e agenzie marittime; Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani; Opera nazionale di assistenza orfani sanitari italiani; Visto l'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 509 del 1994, il quale ha stabilito che gli enti privatizzati continuano a svolgere le attivita' previdenziali e assistenziali in atto, riconosciute a favore delle categorie di lavoratori e professionisti per le quali sono stati originariamente istituiti, ferma restando l'obbligatorieta' dell'iscrizione e della contribuzione; Visto il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 di attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attivita' autonoma di libera professione; Considerato che, ai sensi degli articoli 3 e seguenti del citato decreto legislativo n. 103/1996, si sono costituiti e sono tuttora in vita gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria di seguito specificati: Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale; Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati; Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi; Ente nazionale di previdenza e assistenza degli psicologi; Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica; Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale e' stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze e gli sono state trasferite le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze; Visto l'art. 45 del decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, che ha disposto l'istituzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la contestuale attribuzione allo stesso delle funzioni in precedenza svolte dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Visto l'art. 62, comma 2, del suddetto decreto legislativo 300 del 1999, in virtu' del quale l'Agenzia delle entrate e' competente a svolgere i servizi affidati alla sua gestione in base alla legge o ad apposite convenzioni stipulate con gli enti impositori; Tenuto conto del fatto che sono gia' stati emanati decreti interministeriali che hanno individuato l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani e la Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti fra gli enti cui e' divenuto applicabile il regime della riscossione, tramite il sistema dei versamenti unitari e la compensazione, di cui al capo III del menzionato decreto legislativo n. 241/1997; Ritenuto, altresi', che nulla osta all'emanazione di un unico decreto interministeriale ricognitivo che consenta a tutti gli enti di previdenza di accedere, in armonia con le disposizioni regolamentari e statutarie specifiche dei singoli enti, al sistema dei versamenti unitari e della compensazione, di cui al piu' volte citato decreto legislativo n. 241/1997; Considerata, pertanto, l'opportunita' di procedere all'emanazione di un decreto-quadro, al fine di realizzare un'economia degli atti e dei tempi dei percorsi burocratici, in un'ottica di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa;
Decreta:
Art. 1
1. Le disposizioni in tema di versamenti unitari e compensazione, previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 si applicano, fermi restando i servizi gia' attivati e le relative convenzioni stipulate ai sensi della legislazione vigente, ai seguenti enti di previdenza, qualora dagli stessi richiesto e a seguito di delibera, a modifica delle disposizioni statutarie e/o regolamentari vigenti, soggetta all'approvazione dei dicasteri vigilanti, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509: Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense; Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti (CNPADC); Cassa nazionale di previdenza e assistenza geometri (CNPAG); Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri e architetti liberi professionisti (INARCASSA); Cassa nazionale del notariato; Cassa nazionale di previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali (CNPADC); Ente nazionale di assistenza per i rappresentanti di commercio (Fondazione ENASARCO); Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL); Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM); Ente nazionale di previdenza e assistenza dei farmacisti (ENPAF); Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari (ENPAV); Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura (ENPAIA); Fondo agenti spedizionieri e corrieri (FASC); Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI); Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani (ONAOSI); Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale (EPAP); Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI); Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi (ENPAB); Ente nazionale di previdenza e assistenza degli psicologi (ENPAP); Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica (ENPAPI). 2. Le modalita' di riversamento delle somme, di trasmissione dei flussi informativi e il rimborso delle spese relative alle operazioni di riscossione previste dal comma 1, sono disciplinati con convenzioni stipulate tra gli enti di previdenza di cui al precedente comma e l'Agenzia delle entrate. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 gennaio 2014
Il Ministro dell'economia e delle finanze Saccomanni Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giovannini
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