Gazzetta n. 15 del 20 gennaio 2014 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE |
ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 9 gennaio 2014 |
Ulteriori disposizioni di protezione civile volte all'individuazione dell'Amministrazione deputata al proseguimento delle attivita' ed alla ricognizione dei fabbisogni necessari per il superamento della situazione di criticita' legata alla messa in sicurezza delle grandi dighe senza concessionario. (Ordinanza n. 139). |
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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; Visto l'art. 10 del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n. 225/1992; Visto il decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, recante: «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe e di edifici istituzionali»; Visto, in particolare l'art. 1, comma 1, del richiamato decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79 ove e' previsto che il Registro italiano dighe, sulla base del registro degli iscritti di cui all'art. 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166, nonche' delle risultanze dell'attivita' di vigilanza prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, individua, predisponendo apposito elenco con l'indicazione delle caratteristiche tecniche e dello stato delle opere, le dighe fuori esercizio, aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, per le quali non sia stata rinnovata o richiesta la concessione e per le quali non abbia avuto luogo la dismissione definitiva della diga, cosi' da costituire una condizione di rischio per le popolazioni a valle; Visto, inoltre, l'art. 43, commi da 7 a 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 recante «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 novembre 2004 recante la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla messa in sicurezza delle grandi dighe di Figoi e Galano (Liguria); Zerbino e La Spina (Piemonte); Sterpeto (Lazio); La Para e Rio Grande (Umbria); Molinaccio (Marche); Muraglione, Montestigliano e Fosso Bellaria (Toscana); Pasquasia e Cuba (Sicilia); Gigliara Monte (Calabria), fino al 31 dicembre 2005; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2005 di estensione della predetta dichiarazione di stato di emergenza alla diga di Muro Lucano nella regione Basilicata; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3418 del 24 marzo 2005, n. 3464 del 1° giugno 2005, n. 3437 del 1° giugno 2005, n. 3438 del 1° giugno 2008, n. 3461 del 23 agosto 2005, n. 3485 del 22 dicembre 2005, n. 3527 del 16 giugno 2006, n. 3578 del 30 marzo 2007, n. 3736 del 30 gennaio 2009; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 marzo 2011, con il quale e' stato, da ultimo prorogato, fino al 29 febbraio 2012, il predetto stato di emergenza; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 53 del 22 febbraio 2013; Vista la nota del 27 settembre 2011 del prof. Roberto Guercio, ex Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3736/2009; Ritenuto necessario individuare nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'Amministrazione competente a proseguire le attivita' e ad operare la ricognizione dei fabbisogni necessari per la messa in sicurezza delle dighe aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584 enucleati nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 novembre 2004 e del 18 febbraio 2005; Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge n. 59/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100 con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' in atto; Viste le note del 20 luglio e del 2 agosto 2012 della Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Vista la nota del 28 novembre 2012 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Provveditorato interregionale per le opere pubbliche del Piemonte e della Valle D'Aosta; Vista la nota del 22 gennaio 2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Ufficio Legislativo; Visti gli esiti delle riunioni tenutesi il 10 luglio 2013 e il 19 dicembre 2013 presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla quale cui hanno partecipato rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Vista la nota del 24 ottobre 2013 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per le dighe, le infrastrutture idriche ed elettriche; Sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
1. La Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' individuata quale amministrazione competente a coordinare gli interventi per la messa in sicurezza, ai sensi degli articoli 1 e 2 decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, delle dighe di Bric Zerbino (Piemonte), Figoi e Galano (Liguria), Sterpeto (Lazio), La Para e Rio Grande (Umbria), Molinaccio (Marche), Muraglione, Montestigliano e Fosso Bellaria (Toscana), Pasquasia e Cuba (Sicilia), Gigliara Monte (Calabria), Muro Lucano (Basilicata). 2. Per le finalita' di cui al presente articolo, il prof. Roberto Guercio, gia' Commissario delegato, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3736 del 30 gennaio 2009, per la messa in sicurezza delle dighe di cui al comma 1, provvede entro 15 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente ordinanza a trasferire alla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile, comprensiva di una relazione sulla situazione tecnica e amministrativa di ciascuno sbarramento e di una ricognizione dei rapporti giuridici comunque pendenti inerenti alla gestione commissariale relativa alle dighe di cui al comma 1. 3. Il medesimo Commissario delegato provvede, entro il termine di cui al comma 2, a versare le risorse finanziarie disponibili sulla contabilita' speciale n. 5257 al medesimo intestata, pari ad € 1.865.271,31, all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le finalita' di cui al comma 1 dell'art. 2 e al comma 2 dell'art. 4.
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| Art. 2
1. Per il completamento delle attivita' finalizzate alla messa in sicurezza della diga Bric Zerbino, i cui lavori sono in corso, si provvede con la somma di € 500.711,81. 2. Per il completamento delle attivita' di cui al comma 1 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche, si avvale del personale del Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche del Piemonte e della Valle d'Aosta gia' individuato per l'esecuzione delle medesime opere. 3. Dall'applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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| Art. 3
1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana la Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove presso le Regioni Liguria, Lazio, Umbria, Marche, Toscana, Sicilia, Calabria e Basilicata apposita manifestazione di interesse finalizzata a verificare un concreto ed attuale interesse pubblico delle predette Regioni diretta all'eventuale recupero e riutilizzo delle dighe Bric Zerbino ( Piemonte), Figoi e Galano (Liguria), Sterpeto (Lazio), La Para e Rio Grande (Umbria), Molinaccio (Marche), Muraglione, Montestigliano e Fosso Bellaria (Toscana), Pasquasia e Cuba (Sicilia), Gigliara Monte (Calabria), Muro Lucano (Basilicata). 2. Le Regioni interessate al recupero ed al riutilizzo di cui al precedente comma dovranno produrre apposita deliberazione di Giunta Regionale nel termine massimo di quarantacinque giorni dalla data di avvio della manifestazione di interesse. 3. Gli oneri connessi al riutilizzo e recupero di cui al comma 1 del presente articolo sono a totale carico delle Regioni interessate che provvederanno, in proprio o tramite concessionario appositamente individuato, alla gestione diretta delle stesse dighe ed all'esercizio del potere di concessione di derivazione delle acque in esse contenute. 4. Dalla data della delibera di Giunta di cui al comma 2, le Regioni subentrano nelle funzioni di coordinamento di cui all'art. 1, comma 1, assegnate alla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, e provvedono alla gestione provvisoria e alla realizzazione degli interventi diretti al recupero delle dighe. 5. Per le opere ed i lavori eventualmente da attuarsi in applicazione del presente articolo, di competenza della Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 8 luglio 1994, n. 507, convertito, con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, restano valide, ai fini della sicurezza e della tutela della pubblica incolumita', le approvazioni tecniche gia' rilasciate o da rilasciarsi dalla stessa Direzione. 6. Entro trenta giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. dell'eventuale deliberazione di cui al comma 2, la Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette alla Regione interessata copia della documentazione tecnica e amministrativa di cui all'art. 1, comma 2, provvedendo alla definizione di tutti i rapporti giuridici ancora pendenti per la diga interessata.
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| Art. 4
1. Qualora la procedura di manifestazione di interesse di cui all'art. 3 non produca effetto, la Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede al coordinamento delle attivita' volte alla definitiva dismissione delle dighe per le quali non sia stato riscontrato alcun interesse per il recupero o riutilizzo da parte delle Regioni interessate. 2. Per l'espletamento delle attivita' di cui al comma 1, la Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche elabora, per ciascuna diga da dismettere, le valutazioni tecniche-economiche di dettaglio necessarie per la successiva progettazione definitiva/esecutiva e realizzazione degli interventi diretti al superamento, in regime ordinario, del contesto critico in rassegna nel limite delle risorse finanziarie disponibili, per un ammontare massimo pari a € 1.364.559,50, attraverso la redazione di specifici studi di fattibilita' o progetti preliminari e puo' avvalersi, quali soggetti attuatori, dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche del Ministero medesimo o di societa' a capitale interamente pubblico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La medesima Direzione, ove ne ricorrano le condizioni, puo' in alternativa avvalersi, di intesa con la Regione, di amministrazioni o strutture provinciali o comunali o loro consorzi, previa stipula di apposito accordo di programma ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni o di accordo tra amministrazioni ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni nell'ambito delle predette risorse. 3. La Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche provvede, secondo le competenze attribuite ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 8 luglio 1994, n. 507, convertito, con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, alle approvazioni tecniche ai fini della sicurezza e della tutela della pubblica incolumita'. 4. La Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche, in esito alle attivita' di cui al comma 2, provvede, altresi', ad effettuare una ricognizione dei fabbisogni finanziari necessari per la progettazione definitiva/esecutiva e la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, mediante dismissione, per le dighe di cui al comma 1. L'esito di tale ricognizione viene trasmesso al Dipartimento della protezione civile.
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| Art. 5
1. La Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione di dettaglio sulle attivita' oggetto della presente ordinanza. 2. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-bis, della legge n. 225/1992. 3. Le attivita' di cui alla presente ordinanza non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e vengono svolti nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 gennaio 2014
Il Capo del Dipartimento: Gabrielli
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