Gazzetta n. 13 del 17 gennaio 2014 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 2 dicembre 2013 |
Modifica del testo dell'etichetta dei prodotti fitosanitari denominati Dithane Dg Neotec n. reg. 4552, Indofil-Mz-1-Wg n. reg. 189, Indofil-Mz-2-Wg n. reg. 12493, Dithane Neotec Dg n. reg. 12745 a nome dell'Impresa Indofil Industries Ltd e Mantir Dg n. reg. 12243 a nome dell'Impresa Gowan Italia S.p.a.. |
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IL DIRETTORE GENERALE per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato». Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute; Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»; Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009; Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento di adeguamento al progresso tecnico e scientifico n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; Visto il decreto del 16 maggio 2013 di ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di mancozeb, sulla base del dossier GF 894 di All. III alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari; Viste le note del 7 novembre 2013 e dell'8 novembre 2013, presentate dalle Imprese medesime, dirette ad ottenere la variazione del testo dell'etichetta relativamente inserimento dell'intervallo di sicurezza per la coltura della rucola, dei prodotti fitosanitari in questione; Considerato che la conclusione della valutazione del dossier GF 894 di All. III, relativo al prodotto fitosanitario di riferimento DITHANE DG NEOTEC, presentato dall'impresa Dow AgroSciences Italia srl ora di Indofil Industries LTD ottenuta dal Centro Internazionale per gli Antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria, riporta un intervallo di sicurezza per la coltura della rucola di 28gg.;
Decreta:
E' autorizzata la modifica del testo dell'etichetta relativamente all'inserimento dell'intervallo di sicurezza per la colura della rucola di 28 gg, dei prodotti fitosanitari denominati DITHANE DG NEOTEC n. reg. 4552, INDOFIL-MZ-1-WG n. reg. 189, INDOFIL-MZ-2-WG n. reg. 12493, DITHANE NEOTEC DG n. reg. 12745 a nome dell'Impresa Indofil Industries LTD e MANTIR DG n. reg. 12243 a nome dell'Impresa Gowan Italia S.p.A. . Sono approvate quali parti integranti del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale i prodotti devono essere posti in commercio. Entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto, i titolari dell'autorizzazioni sono tenute a rietichettare i prodotti fitosanitari non ancora immesso in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. Sono altresi' tenute ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego del prodotto fitosanitario in conformita' alle nuove disposizioni. Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata.
Roma, 2 dicembre 2013
Il direttore generale: Borrello
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| Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico
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