Gazzetta n. 13 del 17 gennaio 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 23 dicembre 2013
Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualita' delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla provincia autonoma di Trento.


IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita' delle acque destinate al consumo umano", e in particolare l'art. 13, commi 1 e 2, i quali prevedono che la regione o provincia autonoma puo' stabilire deroghe ai valori di parametri fissati entro i valori massimi ammissibili stabiliti dal Ministro della salute con decreto da adottare di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Dato atto che l'allegato I, parte B, d.lgs. n. 31 del 2001 cit., fissa per il piombo il valore massimo ammissibile di 10 µg/l e che la nota 4 della predetta parte B precisa che l'anzidetto valore di 10 µg/l deve essere soddisfatto al piu' tardi entro il 25 dicembre 2013;
Vista la motiva richiesta presentata dalla provincia autonoma di Trento, ai sensi dell'art. 13, comma 2, d.lgs. n. 31 del 2001 cit., di deroga al valore massimo ammissibile per il parametro piombo, al fine di dare attuazione ai provvedimenti necessari per ripristinare la qualita' dell'acqua;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso nella seduta del 9 dicembre 2013, in merito alla documentazione inviata dalla provincia autonoma di Trento a corredo della predetta motivata richiesta di deroga;
Considerato che, ai sensi dell'art. 13, comma 11, d.lgs. n. 31 del 2001 cit., la popolazione interessata deve essere tempestivamente e adeguatamente informata circa le deroghe applicate e le condizioni che le disciplinano, qualsiasi sia l'utilizzo dell'acqua erogata, compreso quello per la produzione, preparazione o trattamento degli alimenti;

Decreta:

Art. 1

1. La provincia autonoma di Trento puo' concedere per il Comune di Civezzano, per il quale e' stata presentata opportuna documentazione, la deroga fino al 25 dicembre 2014 relativamente al parametro piombo entro il Valore Massimo Ammissibile (VMA) di 15 µg/1.
2. Per le donne in stato di gravidanza e i bambini di eta' inferiore ai sei anni i livelli di piombo nell'acqua somministrata non devono eccedere il valore guida provvisoriamente indicato dall'Organizzazione mondiale della sanita' di 10 µg/l.
3. E' rimessa all'autorita' provinciale la verifica che le imprese alimentari presenti nel territorio del comune di cui al comma 1 attuino i necessari provvedimenti, anche nell'ambito del piano di autocontrollo, affinche' l'acqua introdotta come componente nei prodotti finali non presenti concentrazioni del parametro piombo superiori al VMA di 10 µg/1.
4. Ai sensi dell'art. 13, comma 11, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, la provincia autonoma di Trento deve provvedere a informare tempestivamente e adeguatamente la popolazione del comune di cui al comma 1, relativamente alle elevate concentrazioni dei valori di cui al comma 1 nell'acqua erogata quale che ne sia l'utilizzo, compreso quello per la produzione, preparazione o trattamento degli alimenti e deve fornire consigli a gruppi specifici di popolazione per i quali potrebbe sussistere un rischio particolare. Delle iniziative adottate viene data informazione tempestiva al Ministero della Salute.
 
Art. 2

1. Fermo restando il VMA di cui all'art. 1, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, le autorita' provinciali sono tenute, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare il valore che assicuri l'erogazione di acqua della migliore qualita' possibile, comunque non superiore ai valori gia' concessi.
2. Il VMA di cui all'art. 1 puo' essere oggetto di immediata revisione da parte del Ministero della salute e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a fronte di evidenze scientifiche piu' conservative.
 
Art. 3

1. L'esercizio della deroga, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni degli articoli 1 e 2, e' subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.
2. I provvedimenti di deroga devono riportare informazioni chiare relative a:
a) i motivi di deroga;
b) il parametro interessato, i risultati del precedente controllo pertinente e il valore massimo ammissibile per la deroga per il parametro;
c) l'area geografica, la quantita' di acqua fornita ogni giorno, la popolazione interessata e gli eventuali effetti sulle industrie alimentari interessate;
d) un opportuno programma di controllo che preveda, se necessario, una maggiore frequenza dei controlli;
e) una sintesi del piano relativo alla necessaria azione correttiva, compreso un calendario dei lavori, una stima dei costi, la relativa copertura finanziaria e le disposizioni per il riesame;
f) la durata della deroga.
3. Il provvedimento di deroga e i relativi piani di intervento sono trasmessi al Ministero della salute e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro e non oltre quindici giorni dalla loro adozione, ai sensi dell'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.
 
Art. 4

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2013

Il Ministro della salute
Lorenzin

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Orlando
 
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