Gazzetta n. 12 del 16 gennaio 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 12 dicembre 2013
Integrazione dell'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva mancozeb, revocati ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 4 del decreto 7 marzo 2006, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali e' compresa la sostanza attiva stessa.


IL DIRETTORE GENERALE
per l'igiene e la sicurezza degli alimenti
e della nutrizione

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;
Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;
Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, n. 541/2011, n. 542/2011, n. 544/2011, n. 545/2011, n. 546/2011, n. 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;
Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
Visti i decreti con i quali sono stati autorizzati ad essere immessi in commercio i prodotti fitosanitari riportati nella tabella allegata al presente decreto registrati al numero, alla data, a nome dell'impresa a fianco indicata;
Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2006 di recepimento della direttiva 2005/72/CE della Commissione del 21 ottobre 2005, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali e' compresa la sostanza attiva mancozeb;
Visto l'art. 3, comma 2, del citato decreto ministeriale 7 marzo 2006 che ha stabilito la presentazione entro il 30 giugno 2008 di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, per ciascun prodotto contenente esclusivamente la sostanza attiva mancozeb o in combinazione con sostanze attive gia' inserite nell'allegato I del citato decreto legislativo n. 194/1995;
Visto altresi' l'art. 3, comma 4, del citato decreto ministeriale 7 marzo 2006 secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva mancozeb non aventi i requisiti di cui all'art. 3, comma 4 del medesimo decreto si intendono automaticamente revocate a decorrere dal 1° luglio 2008;
Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dal citato art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 7 marzo 2006 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;
Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva mancozeb, revocati ai sensi del art. 3, comma 4, in quanto le imprese titolari di tali autorizzazioni non hanno presentato il previsto fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo 1995/194;
Considerato che l'art. 5, comma 4, del citato decreto 7 marzo 2006 fissa al 30 giugno 2009 la scadenza per la vendita e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 3, comma 4, del medesimo decreto;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Viene pubblicato l'integrazione dell'elenco, riportato in allegato al presente decreto, dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva mancozeb la cui autorizzazione all'immissione in commercio e' stata automaticamente revocata a far data dal 1° luglio 2008 conformemente a quanto disposto dall'art. 3, commi 2 e 4, del decreto ministeriale 7 marzo 2006.
I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui trattasi sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca.
Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa alle Imprese interessate e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 dicembre 2013

Il direttore generale: Borrello
 
Allegato

Integrazione dell'elenco di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva mancozeb, la cui autorizzazione e' stata automaticamente revocata per mancata presentazione del fascicolo conforme all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, ai sensi del decreto ministeriale 7 marzo 2006 di recepimento della direttiva 2005/72/CE della Commissione del 21 ottobre 2005.

Parte di provvedimento in formato grafico

 
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