Gazzetta n. 10 del 14 gennaio 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 27 novembre 2013, n. 156
Regolamento recante i criteri tecnici per l'identificazione dei corpi idrici artificiali e fortemente modificati per le acque fluviali e lacustri, per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del medesimo decreto legislativo.


IL MINISTRO
DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque ed in particolare l'articolo 4, comma 3;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, «Norme in materia ambientale», e successive modificazioni ed in particolare l'articolo 77, comma 5 e l'allegato 3 della Parte III;
Visto l'articolo 75, comma 3 del medesimo decreto legislativo che dispone che, attraverso i regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previa intesa con la Conferenza Stato - Regioni, possono essere modificati gli allegati alla parte terza dello stesso decreto legislativo;
Viste le linee guida emanate dalla Commissione Europea che forniscono criteri tecnici per l'identificazione e la designazione dei corpi idrici fortemente modificati e artificiali;
Considerato che, nell'ambito del processo di caratterizzazione delle acque superficiali fluviali e lacustri si deve procedere alla loro tipizzazione e all'individuazione dei corpi idrici compresi quelli fortemente modificati ed artificiali;
Ritenuta la necessita' di adeguare in particolare il paragrafo B.4 rubricato "Corpi idrici fortemente modificati e artificiali", sezione B del punto 1.1 dell'allegato 3 della parte terza del medesimo decreto legislativo e successive modificazioni, al fine di renderlo conforme agli obblighi comunitari e per stabilire una metodologia comune sul territorio italiano per l'identificazione dei corpi idrici da designare fortemente modificati o artificiali ai sensi dell'articolo 77, comma 5 del citato decreto legislativo;
Acquisite le proposte tecniche dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) prot. n. 40072 del 28 novembre 2011 e dell'Istituto per lo Studio degli Ecosistemi del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR- ISE ) prot. n. 21526 del 20 settembre 2012;
Acquisita l'intesa rep. n. 56/CSR del 7 febbraio 2013 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 maggio 2013;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota prot. 0042510 del 7 agosto 2013, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e la successiva nota prot. DAGL 4.3.6.3/2013/5 del 24 settembre 2013, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri esprime il proprio nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

1. L'allegato 3 della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante «Norme in materia ambientale», cosi' come modificato dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 16 giugno 2008, n. 131 al punto B.4 e' integrato con il punto B.4.1, rubricato "Metodologia di identificazione e designazione dei corpi idrici fortemente modificati e artificiali per le acque fluviali e lacustri", riportato nell'allegato 1 al presente decreto che ne costituisce parte integrante.
2. Restano ferme le disposizioni per la designazione dei corpi idrici fortemente modificati e artificiali di cui all'articolo 77, comma 5, della parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006.
3. Le designazioni dei corpi idrici di cui ai commi precedenti sono riviste periodicamente in relazione all'aggiornamento dei piani di gestione e di tutela di cui agli articoli 117 e 121 del medesimo decreto legislativo.
4. I criteri tecnici riportati nell'allegato 1 del presente decreto possono essere modificati, con atto regolamentare da adottarsi ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006 qualora, a seguito della loro prima applicazione, se ne manifesti la necessita', anche su motivata richiesta da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e, comunque, per sopravvenute esigenze o per nuove acquisizioni scientifiche o tecnologiche.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 27 novembre 2013

Il Ministro: Orlando
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2013 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 13, foglio n. 293
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 3, della
Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro
per l'azione comunitaria in materia di acque, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. L 327 del 22/12/2000 pag. 0001
- 0073:
"3. Gli Stati membri possono definire un corpo idrico
artificiale o fortemente modificato quando:
a) le modifiche delle caratteristiche
idromorfologiche di tale corpo, necessarie al
raggiungimento di un buono stato ecologico, abbiano
conseguenze negative rilevanti:
i) sull'ambiente in senso piu' ampio,
ii) sulla navigazione, comprese le infrastrutture
portuali, o il diporto;
iii) sulle attivita' per le quali l'acqua e'
accumulata, quali la fornitura di acqua potabile, la
produzione di energia o l'irrigazione,
iv) sulla regolazione delle acque, la protezione
dalle inondazioni o il drenaggio agricolo, o
v) su altre attivita' sostenibili di sviluppo
umano ugualmente importanti;
b) i vantaggi cui sono finalizzate le
caratteristiche artificiali o modificate del corpo idrico
non possano, per motivi di fattibilita' tecnica o a causa
dei costi sproporzionati, essere raggiunti con altri mezzi
i quali rappresentino un'opzione significativamente
migliore sul piano ambientale.
Tali designazioni e la relativa motivazione sono
esplicitamente menzionate nei piani di gestione dei bacini
idrografici prescritti dall'articolo 13 e sono riesaminate
ogni sei anni.".
- Si riporta il testo dell'articolo 77, comma 5, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme
in materia ambientale" e successive modifiche ed
integrazioni, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 88 del
14 aprile 2006:
"Art. 77. (Individuazione e perseguimento
dell'obiettivo di qualita' ambientale)
(Omissis).
5. La designazione di un corpo idrico artificiale o
fortemente modificato e la relativa motivazione sono
esplicitamente menzionate nei piani di bacino e sono
riesaminate ogni sei anni. Le regioni possono definire un
corpo idrico artificiale o fortemente modificato quando:
a) le modifiche delle caratteristiche
idromorfologiche di tale corpo, necessarie al
raggiungimento di un buono stato ecologico, abbiano
conseguenze negative rilevanti:
1) sull'ambiente in senso ampio;
2) sulla navigazione, comprese le infrastrutture
portuali, o sul diporto;
3) sulle attivita' per le quali l'acqua e'
accumulata, quali la fornitura di acqua potabile, la
produzione di energia o l'irrigazione;
4) sulla regolazione delle acque, la protezione
dalle inondazioni o il drenaggio agricolo;
5) su altre attivita' sostenibili di sviluppo umano
ugualmente importanti;
b) i vantaggi cui sono finalizzate le caratteristiche
artificiali o modificate del corpo idrico non possano, per
motivi di fattibilita' tecnica o a causa dei costi
sproporzionati, essere raggiunti con altri mezzi che
rappresentino un'opzione significativamente migliore sul
piano ambientale.".
Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in
materia ambientale), integrato con il punto B.4.1
dall'Allegato 1 al presente decreto, e' pubblicato nella
Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96.
- Si riporta il testo dell'articolo 75, comma 3, del
citato decreto n. 152 del 2006:
"3. Le prescrizioni tecniche necessarie
all'attuazione della parte terza del presente decreto sono
stabilite negli Allegati al decreto stesso e con uno o piu'
regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare previa intesa con la Conferenza Stato-regioni;
attraverso i medesimi regolamenti possono altresi' essere
modificati gli Allegati alla parte terza del presente
decreto per adeguarli a sopravvenute esigenze o a nuove
acquisizioni scientifiche o tecnologiche.".
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. 12
settembre 1988, n. 214, S.O.:
"Art. 17. Regolamenti.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

Note all'art. 1:
Per i riferimenti al testo del'allegato 3 della parte
terza del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
modificato dal presente regolamento, si veda nelle note
alle premesse:
 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
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