Gazzetta n. 10 del 14 gennaio 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 21 novembre 2013
Disciplina del conferimento dei riconoscimenti per anzianita' di servizio ed al merito di servizio, da attribuire al personale del Corpo forestale dello Stato.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il Decreto Legislativo 12 maggio 1995, n. 201, recante "Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1999, n. 201 con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina in materia di ricompense al personale del Corpo forestale dello Stato, ed in particolare gli articoli 1, 5 e 6;
Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2001, n. 155, recante "Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato, a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78";
Vista la Legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante "Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato";
Visto il decreto ministeriale 27 Luglio 2006 recante la disciplina il conferimento dei riconoscimenti per anzianita' di servizio ed al merito di servizio da attribuire al personale del Corpo forestale dello Stato;
Ritenuta la necessita' di elevare il significato dei riconoscimenti al merito di servizio, estendendoli anche agli appartenenti ai ruoli agenti e assistenti ed operatori e collaboratori del Corpo forestale dello Stato;
Ritenuta anche la esigenza di contenere la spesa della Pubblica Amministrazione, in conformita' a quanto disposto dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza di servizi per il cittadino;
Considerata la conseguente necessita' di ridefinire i criteri per la concessione dei riconoscimenti per anzianita' di servizio ed al merito di servizio del personale del Corpo forestale dello Stato, nonche' le caratteristiche dei relativi segni distintivi e le relative modalita' di assegnazione;
Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del Corpo forestale dello Stato;

Decreta:

Art. 1
Generalita'

1. Il presente decreto disciplina il conferimento dei riconoscimenti per anzianita' di servizio ed al merito di servizio da attribuire al personale del Corpo forestale dello Stato.
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Riconoscimenti per la lunga carriera forestale, al merito di
servizio, per l'anzianita' di servizio, per la lunga navigazione e
per la lunga navigazione aerea
1. Sono istituiti, per gli appartenenti al Corpo, i seguenti riconoscimenti, o decorazioni, per anzianita' di servizio ed al merito di servizio:
a) la Medaglia gualbertiana al merito;
b) la Medaglia al merito di servizio;
c) la Croce per l'anzianita' di servizio;
d) la Medaglia di lunga navigazione;
e) la Medaglia di lunga navigazione aerea.
 
Art. 3
Criteri per il conferimento dei riconoscimenti

1. La Medaglia gualbertiana al merito e' riconosciuta con Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. Gli ulteriori riconoscimenti di cui al precedente articolo sono conferiti con Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, al Capo del Corpo e al Vice Capo del Corpo; con decreto del Capo del Corpo al personale degli altri ruoli.
2. Il procedimento di concessione della Medaglia gualbertiana, della Medaglia al merito di servizio, della Croce per l'anzianita' di servizio e delle Medaglie di lunga navigazione e di lunga navigazione aerea e' avviato da un'apposita istanza rivolta all'Amministrazione dagli interessati.
3. Le competenti unita' dirigenziali preposte all'ordinamento giuridico del personale del Corpo verificano la rispondenza dei requisiti dichiarati dall'interessato agli atti in possesso dell'Amministrazione, nonche' la sussistenza di eventuali demeriti di servizio ritenuti pregiudizievoli alla concessione del riconoscimento dalla Commissione di cui al successivo comma.
4. Le stesse unita' dirigenziali trasmettono gli atti ad un'apposita Commissione, nominata con decreto del Capo del Corpo, ai fini dell'esame delle istanze di cui al precedente comma 2.
5. La delibera della Commissione sulle istanze esaminate e' trasmessa alle unita' dirigenziali di cui al comma 3 per l'adozione dei provvedimenti di conferimento e le conseguenti annotazioni matricolari.
 
Art. 4
Medaglia gualbertiana

1. La Medaglia gualbertiana al merito e' concessa al personale del Corpo che abbia compiuto cinquant'anni di lodevole servizio forestale.
2. Per il computo dell'anzianita' utile alla concessione, il periodo di servizio prestato nel Corpo e' integrato con:
a) il servizio effettivo, ausiliario o di leva prestato in altre Forze di Polizia, Forze Armate e Corpi armati dello Stato, nonche' nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, calcolato per intero;
b) il servizio prestato sulla base di incarichi di comando, o incarichi equivalenti, calcolato per intero. Gli incarichi validi ai fini del computo dell'anzianita' sono i medesimi previsti per la concessione della medaglia al merito di servizio di cui al successivo articolo 5;
c) i periodi di navigazione aerea e di navigazione svolti nel Corpo, calcolati della meta';
d) la durata legale degli studi di scuola media superiore o dei corsi universitari, cui sia seguita l'acquisizione del relativo diploma, calcolati per intero, per un massimo complessivo di cinque anni.
3. Il periodo di servizio utile ai fini della concessione si ottiene sommando tutti i periodi di cui al precedente comma 2. La frazione di anno eventualmente risultante dal suddetto computo, se pari o maggiore a sei mesi, viene valutata come anno intero.
4. Tutte le maggiorazioni di cui al precedente comma 2 devono essere attestate dall'Amministrazione forestale o risultare da appositi provvedimenti formali.
5. Le caratteristiche della medaglia gualbertiana sono riportate nell'allegato 1, Tavola A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 5
Medaglia al merito di servizio

1. La Medaglia al merito di servizio, d'oro o di 1^ classe, d'argento o di 2^ classe, di bronzo o di 3^ classe, e' concessa al personale del Corpo che abbia raggiunto, complessivamente, anche in piu' riprese, i seguenti periodi minimi di incarichi di comando, o incarichi equivalenti:
a) per la medaglia d'oro, 20 anni;
b) per la medaglia d'argento, 15 anni;
c) per la medaglia di bronzo, 10 anni.
2. La medaglia di classe superiore assorbe quelle di grado inferiore.
3. Gli incarichi utili alla concessione del riconoscimento sono stabiliti con decreto del Capo del Corpo, sentita la Commissione di cui al precedente articolo 3, comma 4.
4. Tutti gli incarichi di cui al precedente comma 3 devono essere attestati dall'Amministrazione o risultare da appositi provvedimenti formali.
5. Il periodo di servizio valutabile ai fini della concessione si ottiene sommando tutti i periodi utili di cui al precedente comma 3, senza limiti di durata. La frazione di anno eventualmente risultante dal suddetto computo se pari o maggiore a sei mesi, viene valutata come anno intero.
6. Le caratteristiche della Medaglia al merito di servizio sono riportate nell'allegato 1, Tavola B, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 6
Croce per l'anzianita' di servizio

1. La croce per l' anzianita' di servizio, d'oro o di 1^ classe, d'argento o di 2^ classe, e' concessa al personale del Corpo che abbia raggiunto, complessivamente, i seguenti periodi di servizio:
a) per la medaglia d'oro, 25 anni;
b) per la medaglia d'argento, 16 anni.
2. La medaglia di classe superiore assorbe quella di grado inferiore.
3. Il nastro della croce d'oro sara' sormontato da una stelletta d'oro al compimento del trentacinquesimo anno di servizio.
4.Il periodo di servizio valutabile ai fini della concessione si ottiene sommando tutti i periodi di servizio espletati nel Corpo, senza limiti di durata. La frazione di anno eventualmente risultante dal suddetto computo, se pari o maggiore a sei mesi, viene valutata come anno intero.
5. E' computato, ai fini della concessione, il servizio effettivo, ausiliario o di leva prestato in altre Forze di Polizia, Forze Armate e Corpi armati dello Stato, nonche' nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco anteriormente all'entrata in servizio nel Corpo.
6. Le caratteristiche della Croce per l' anzianita' di servizio sono riportate nell'allegato 1, Tavola C, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 7
Medaglia di lunga navigazione

1. La Medaglia di lunga navigazione, d'oro o di 1^ classe, d'argento o di 2^ classe, di bronzo o di 3^ classe, e' concessa al personale del Corpo che abbia raggiunto, complessivamente, i seguenti periodi di imbarco sulle unita' navali del Corpo:
a) per la medaglia d'oro, 20 anni d'imbarco;
b) per la medaglia d'argento, 15 anni d'imbarco;
c) per la medaglia di bronzo, 10 anni d'imbarco.
2. La medaglia di classe superiore assorbe quelle di grado inferiore.
3. Il periodo di servizio valutabile ai fini della concessione si ottiene sommando tutti i periodi di effettivo servizio navigante prestato a bordo di unita' navali del Corpo, senza limiti di durata. La frazione di anno eventualmente risultante dal suddetto computo, se pari o maggiore a sei mesi, viene valutata come anno intero.
4. Le caratteristiche della Medaglia di lunga navigazione sono riportate nell'allegato 1, Tavola D, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 8
Medaglia di lunga navigazione aerea

1. La Medaglia di lunga navigazione aerea, d'oro o di 1^ classe, d'argento o di 2^ classe, di bronzo o di 3^ classe, e' concessa al personale del Corpo che abbia conseguito uno dei brevetti aeronautici riconosciuti dall'Amministrazione e che abbia raggiunto, complessivamente, i seguenti periodi di servizio aeronavigante:
a) per la medaglia d'oro, 20 anni e almeno 600 ore di volo;
b) per la medaglia d'argento, 15 anni e almeno 450 ore di volo;
c) per la medaglia di bronzo, 10 anni e almeno 300 ore di volo.
2. La medaglia di classe superiore assorbe quelle di grado inferiore.
3. Il periodo di servizio valutabile ai fini della concessione si ottiene sommando tutti i periodi di effettivo servizio aeronavigante prestato a bordo di velivoli del Corpo, di cui si siano percepite le relative indennita' di aeronavigazione o di volo. La frazione di anno eventualmente risultante dal suddetto computo, se pari o maggiore a sei mesi, viene valutata come anno intero.
4. Le caratteristiche della Medaglia di lunga navigazione aerea sono riportate nell'allegato 1, Tavola E, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 9
Medaglia d'onore di commiato in argento

1. E' istituita, quale riconoscimento al personale del Corpo all'atto del collocamento a riposo, la Medaglia d'onore di commiato in argento.
2. La medaglia d'onore di commiato e' conferita all'atto del collocamento a riposo al personale del Corpo che cessi dal servizio per limiti di eta' e che non abbia riportato sanzioni disciplinari considerate rilevanti ai fini della concessione o che cessi dal servizio per infermita' contratta in servizio, nonche' agli eredi del personale forestale deceduto in servizio o per causa di servizio.
3. Il procedimento di concessione e' avviato d'ufficio e la concessione avviene con Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, per il Capo del Corpo e il Vice Capo del Corpo; con decreto del Capo del Corpo per il personale degli altri ruoli.
4. Le caratteristiche della Medaglia di commiato in argento sono riportate nell'allegato 1, Tavola F, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 10
Uso delle decorazioni e delle medaglie

1. L'uso sulle uniformi del Corpo delle decorazioni cavalleresche, delle ricompense, dei riconoscimenti e delle medaglie, di cui e' stata disposta la trascrizione a matricola, e' obbligatorio ed e' disciplinato dalle consuetudini militari in vigore.
2. I nastri possono portarsi senza medaglie e croci. I nastrini, sottopannati in verde, vengono disposti su una o piu' righe orizzontali, per un massimo di quattro, di formato normale, e di cinque, di formato ridotto, sopra il taschino sinistro. Sulle uniformi prive di taschini, i nastrini si applicano nella medesima posizione considerando la presenza di un ideale taschino.
3. L'uso delle decorazioni cavalleresche, delle ricompense, dei riconoscimenti e delle medaglie sull'abito civile e' regolato dalle leggi e dai provvedimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4. L'ordine di precedenza dei riconoscimenti disciplinati con il presente decreto per il personale del Corpo e' quello previsto dall'ordine istitutivo di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto.
5. Il pubblico uso di decorazioni o onorificenze non nazionali e' subordinato all'autorizzazione governativa, secondo la normativa vigente.
 
Art. 11
Oneri, integrazioni e disposizioni finali

1. Gli oneri necessari alla fornitura del diploma e della medaglia d'onore di commiato sono a carico dell'Amministrazione.
2. Gli oneri derivanti dall'acquisto delle decorazioni di cui all'art. 2 sono a carico dei beneficiari. L'Amministrazione provvede a fornire i relativi diplomi di concessione, i cui modelli sono definiti con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato.
3. Il presente decreto sostituisce il precedente del 27 luglio 2006.
4. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto anche per le istanze presentate prima dell'entrata in vigore del presente decreto.
5. Agli oneri derivanti dal presente decreto si provvedera' nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.
6. Il decreto sara' trasmesso all'organo di controllo secondo la normativa vigente e sara' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul supplemento al Bollettino ufficiale del Corpo.
Roma, 21 novembre 2013

Il Ministro: De Girolamo
 
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