Gazzetta n. 9 del 13 gennaio 2014 (vai al sommario)
LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147
Ripubblicazione del testo della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014).», corredato delle relative note. (Legge pubblicata nel Supplemento ordinario n. 87 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013).

Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo della legge 27 dicembre 2013, n. 147, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Art. 1

1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2014, 2015 e 2016, sono indicati nell'allegato 1. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passivita' preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
2. Nell'allegato 2 e' indicato l'adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per l'anno 2014.
3. Gli importi di cui al comma 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Nell'allegato 2 sono inoltre indicati gli importi complessivi dovuti ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonche' gli importi che, prima del riparto, sono attribuiti:
a) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1º gennaio 1989;
b) alla gestione speciale minatori;
c) alla gestione speciale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo gia' iscritti al soppresso ENPALS.
4. Nel medesimo allegato 2 sono inoltre indicati:
a) i maggiori oneri, per l'anno 2012, destinati alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per il finanziamento degli interventi relativi al sostegno della maternita' e della paternita' di cui alla legge 8 marzo 2000, n. 53;
b) gli importi, utilizzati per il finanziamento dei maggiori oneri di cui alla lettera a), delle somme risultanti, sulla base del bilancio consuntivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per l'anno 2012, accantonate presso la gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi.
5. Le anticipazioni di bilancio concesse ai sensi del comma 3 dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, negli esercizi pregressi al 2012, al fine di garantire il pagamento delle prestazioni erogate dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) si intendono effettuate a titolo definitivo e pertanto eliminate dalla contabilita' istituita ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 35 della legge n. 448 del 1998.
6. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, la dotazione aggiuntiva del Fondo per lo sviluppo e la coesione e' determinata, per il periodo di programmazione 2014-2020, in 54.810 milioni di euro. Il complesso delle risorse e' destinato a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord. Con la presente legge si dispone l'iscrizione in bilancio dell'80 per cento del predetto importo secondo la seguente articolazione annuale: 50 milioni per l'anno 2014, 500 milioni per l'anno 2015, 1.000 milioni per l'anno 2016; per gli anni successivi la quota annuale e' determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
7. Il Ministro per la coesione territoriale, d'intesa con i Ministri interessati, destina, ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, quota parte delle risorse di cui al comma 6, primo periodo, al finanziamento degli interventi di messa in sicurezza del territorio, di bonifica di siti d'interesse nazionale e di altri interventi in materia di politiche ambientali.
8. Su proposta del Ministro per la coesione territoriale, entro il 1º marzo 2014, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con propria delibera, effettua la ripartizione programmatica tra le amministrazioni interessate dell'80 per cento della dotazione aggiuntiva del Fondo per lo sviluppo e la coesione definita ai sensi del comma 6. Le amministrazioni destinatarie delle risorse definiscono, con una o piu' proposte, le azioni e gli interventi da realizzare e la relativa tempistica per l'avvio della realizzazione, identificando i relativi fabbisogni finanziari annuali e indicando, per gli interventi infrastrutturali, gli eventuali costi da sostenere per la progettazione. Il Ministro per la coesione territoriale, avvalendosi del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, istruisce, in raccordo con le amministrazioni proponenti, le proposte progettuali elaborate dalle stesse, definendo altresi' gli strumenti di cooperazione istituzionale eventualmente necessari per la loro realizzazione. I programmi degli interventi e delle azioni positivamente istruiti sono sottoposti al CIPE per l'approvazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e per la conseguente assegnazione in via definitiva. Con la medesima delibera il CIPE individua, su proposta delle amministrazioni, anche i termini entro i quali l'intervento deve essere avviato, prevedendo, ove possibile in relazione alla natura dell'intervento, in caso di mancato avvio la revoca dei finanziamenti assegnati. Sulla base dell'assegnazione definitiva ciascuna amministrazione puo' avviare le attivita' necessarie all'attuazione degli interventi e delle azioni finanziati, ferma restando la necessita' del trasferimento delle risorse ai pertinenti capitoli di bilancio nel limite delle disponibilita' annuali. Sulla base delle indicazioni pervenute dalle amministrazioni, entro il 15 settembre di ciascun anno, il Ministro per la coesione territoriale comunica al Ministro dell'economia e delle finanze i fabbisogni annuali per la realizzazione del complesso degli interventi e delle azioni finanziati nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione, ai fini della loro rimodulazione annuale nell'ambito del disegno di legge di stabilita', compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica. Il Ministro per la coesione territoriale, sulla base delle indicazioni pervenute dalle amministrazioni, presenta al CIPE, entro il 10 settembre di ciascun anno, una relazione sullo stato della programmazione per gli anni 2014-2020 del Fondo per lo sviluppo e la coesione, contenente lo stato di attuazione degli interventi in corso, quelli da avviare e l'individuazione degli interventi revocati, nonche' i fabbisogni annuali per il triennio successivo e per gli anni seguenti, che vengono comunicati dallo stesso Ministro, entro il successivo 15 settembre, al Ministro dell'economia e delle finanze ai fini della rimodulazione degli stanziamenti annuali nell'ambito del disegno di legge di stabilita', compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze adotta i provvedimenti di variazione di bilancio in favore delle amministrazioni assegnatarie delle risorse di cui al comma 6 su richiesta del Ministro per la coesione territoriale.
9. Una quota del 5 per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione puo' essere destinata, nell'ambito della programmazione, a interventi di emergenza con finalita' di sviluppo anche nel settore agricolo.
10. Qualora, a seguito di interventi legislativi di riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, siano necessarie la revoca delle assegnazioni finanziarie e la conseguente riprogrammazione degli interventi da parte del CIPE, con la medesima delibera si provvede a evidenziare l'impatto, anche in termini economici, di tale riprogrammazione sui singoli interventi.
11. Nella relazione di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate le revoche delle assegnazioni ai sensi dei commi 8 e 10 del presente articolo unitamente alla valutazione dei relativi impatti.
12. Il CIPE, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da effettuare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa istruttoria congiunta con il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze, assegna 25 milioni di euro a valere sulla programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione per gli anni 2014-2020 per l'attuazione dell'accordo di programma per la messa in sicurezza e la bonifica dell'area del sito di interesse nazionale di Brindisi. Con cadenza semestrale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta al CIPE una relazione sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente comma.
13. Al fine di assicurare l'efficacia e la sostenibilita' nel tempo della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, in coerenza con l'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi a finalita' strutturale assegnati all'Italia per il ciclo di programmazione 2014-2020, e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014 e di 43,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico delle disponibilita' del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
14. Le risorse di cui al comma 13 sono destinate al finanziamento di interventi pilota per il riequilibrio dell'offerta dei servizi di base delle aree interne del Paese, con riferimento prioritariamente ai servizi di trasporto pubblico locale ivi compreso l'utilizzo dei veicoli a trazione elettrica, di istruzione e socio-sanitari, secondo i criteri e le modalita' attuative previste dall'Accordo di partenariato.
15. L'attuazione degli interventi, individuati ai sensi del comma 14, e' perseguita attraverso la cooperazione tra i diversi livelli istituzionali interessati, fra cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministero della salute, mediante la sottoscrizione di accordi di programma-quadro di cui all'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto applicabile, con il coordinamento del Ministro per la coesione territoriale che si avvale dell'Agenzia per la coesione territoriale.
16. I criteri generali per l'individuazione delle aree interne ai sensi del comma 13, interessate dai progetti pilota di cui al comma 14, sono definiti con l'Accordo di partenariato.
17. Entro il 30 settembre di ciascun anno, il Ministro per la coesione territoriale presenta al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) i risultati degli interventi pilota posti in essere nel periodo di riferimento, ai fini di una valutazione in ordine a successivi rifinanziamenti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 13.
18. Ai fini del rafforzamento delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri e dell'Agenzia per la coesione territoriale, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, preposte, per quanto di competenza, a funzioni di coordinamento, gestione, monitoraggio e controllo degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei anche per il periodo 2014-2020, e' autorizzata, fermo restando l'obbligo di esperire le procedure di mobilita' previste dalla normativa vigente, l'assunzione a tempo indeterminato di un contingente di personale nel numero massimo di 120 unita' altamente qualificate, eventualmente anche oltre i contingenti organici previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico, appartenente all'area terza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono definiti criteri e modalita' per l'attuazione della presente disposizione, ivi compresa la selezione del personale mediante la Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, su delega delle amministrazioni interessate, e la ripartizione del personale tra le amministrazioni stesse. Il personale di cui al presente comma svolge esclusivamente le funzioni per le quali e' stato assunto e non puo' essere destinato ad attivita' diverse da quelle direttamente riferibili all'impiego dei Fondi strutturali europei e al monitoraggio degli interventi cofinanziati dai Fondi europei.
19. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 18, pari ad euro 5.520.000 annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede, per gli anni 2014 e 2015, a carico delle risorse finanziarie dell'asse di assistenza tecnica previsto nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali europei 2014-2020 di competenza delle amministrazioni cui il predetto personale viene assegnato, nonche' a carico delle risorse finanziarie del Programma operativo governance ed assistenza tecnica 2014-2020.
20. Sulla base di specifica comunicazione della Presidenza del Consiglio dei ministri -- Dipartimento della funzione pubblica sull'assegnazione dei funzionari alle amministrazioni di cui al comma 18, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a versare, annualmente, all'entrata del bilancio dello Stato le risorse di cui al comma 19 del presente articolo, imputandole, per la parte di pertinenza dei singoli programmi operativi, nelle more della rendicontazione comunitaria, alle disponibilita' di tesoreria del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Per le finalita' di cui al comma 18 sono iscritte corrispondenti risorse nei pertinenti capitoli degli stati di previsione della spesa delle amministrazioni interessate. Il Fondo di rotazione si rivale delle risorse anticipate ai sensi del presente comma sui corrispondenti rimborsi disposti dall'Unione europea a fronte delle spese rendicontate.
21. A decorrere dall'anno 2016, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 18, pari a 5.520.000 euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
22. Al fine di salvaguardare la continuita' occupazionale nel settore dei servizi di call center, in favore delle aziende che hanno attuato entro le scadenze previste le misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto di cui all'articolo 1, comma 1202, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, entro i termini predetti e ancora in forza alla data del 31 dicembre 2013, e' concesso, per l'anno 2014, un incentivo pari a un decimo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ciascuno dei lavoratori stabilizzati, per un periodo massimo di dodici mesi, nel rispetto dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008. Al fine di verificare la compatibilita' dell'incentivo istituito dal presente comma con il mercato interno dell'Unione europea, il Governo promuove le procedure previste al terzo comma del paragrafo 2 dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'incentivo e' corrisposto al datore di lavoro esclusivamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte salve le diverse regole vigenti per il versamento dei contributi. Il valore mensile dell'incentivo non puo' comunque superare l'importo di 200 euro per lavoratore. Il valore annuale dell'incentivo non puo' superare 3 milioni di euro per ciascuna azienda e non puo' comunque superare il 33 per cento dei contributi previdenziali pagati da ciascuna azienda nel periodo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, per il personale stabilizzato entro i termini predetti e ancora in forza alla data del 31 dicembre 2013. L'incentivo di cui al presente comma e' riconosciuto nel limite massimo di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' attuative del presente comma, ivi incluse le modalita' di interruzione dell'incentivo al raggiungimento delle soglie massime di erogazione per ciascuna azienda ovvero del limite massimo di spesa complessivo programmato. Ai fini del godimento dell'incentivo, ciascuna azienda interessata autocertifica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il numero dei dipendenti interessati, mediante l'invio alla sede territorialmente competente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di un elenco delle persone stabilizzate entro i termini e ancora in organico. L'azienda fornisce, con cadenza mensile, un aggiornamento di tale elenco.
23. Per l'attivazione, in collaborazione con le universita' che hanno sede in Sicilia, di percorsi formativi e per la concessione di borse di studio a giovani in possesso almeno di istruzione superiore provenienti dai Paesi extraeuropei del bacino del Mediterraneo, finalizzati all'avvio di piccole attivita' imprenditoriali nei Paesi di origine, e' destinato 1 milione di euro alla Agenzia ICE per l'anno 2014.
24. Al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi in materia di lotta contro gli incendi boschivi, monitoraggio e protezione dell'ambiente, tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali, ivi compresa la conservazione della biodiversita', affidati al Corpo forestale dello Stato, nonche' la migliore gestione delle aree naturali protette, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e' autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro annui per l'assunzione presso il Corpo forestale dello Stato di personale operaio a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 124.
25. Per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 100 milioni di euro per l'anno 2016, da utilizzare per l'erogazione di finanziamenti agevolati. Le predette risorse sono iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e attribuite al Fondo di cui al comma 3 del medesimo articolo 43, per essere destinate, per il 50 per cento, a contratti di sviluppo nel settore industriale, ivi inclusi quelli relativi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e ittici, da realizzare nei territori regionali diversi dalle aree dell'obiettivo Convergenza e, per il restante 50 per cento, a contratti di sviluppo in ambito turistico.
26. La dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' incrementata della somma di 100 milioni di euro per l'anno 2014 e di 50 milioni di euro per l'anno 2015, destinata all'erogazione dei finanziamenti agevolati.
27. Le disponibilita' del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono incrementate di 50 milioni di euro per l'anno 2014, con riserva di destinazione di quota fino al 40 per cento dell'importo dell'incremento alle imprese del settore agroalimentare che si aggregano per finalita' di promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati esteri, attraverso strutture associative che sviluppino competenze, strumenti ed occupazione nel campo dell'internazionalizzazione delle imprese.
28. Al fine di concorrere allo sviluppo e alla promozione delle tradizioni e dei prodotti agroalimentari italiani, con particolare riferimento alle produzioni mediterranee tipiche, biologiche e di origine protetta, realizzate da imprese agricole e agroalimentari condotte da giovani imprenditori del Mezzogiorno, e di valorizzare la cultura gastronomica nazionale soprattutto all'estero, nonche' di sostenere la valorizzazione dell'immagine dei ristoranti italiani che, a livello internazionale, garantiscono il rispetto degli standard di qualita' dell'ospitalita' italiana, nell'ambito del perseguimento degli obiettivi volti a fornire una piu' corretta e dettagliata informazione al consumatore in ordine alle autentiche produzioni agroalimentari italiane, anche meglio conosciute come produzioni agroalimentari made in Italy, e ad agevolare il contrasto del fenomeno dell'italian sounding, per l'anno 2014 e' concesso un contributo di 2 milioni di euro in favore dell'Istituto nazionale ricerche turistiche (ISNART), diretto a rafforzare l'attivita' di promozione di certificazione del marchio «Ospitalita' Italiana -- Ristoranti Italiani nel mondo», svolta dall'Istituto medesimo.
29. Per assicurare il sostegno all'esportazione, la somma di 200 milioni di euro delle disponibilita' giacenti sul conto corrente di tesoreria di cui all'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni, e' versata all'entrata del bilancio dello Stato nel 2014 a cura del titolare del medesimo conto, per essere riassegnata al fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per le finalita' connesse all'attivita' di credito all'esportazione e di internazionalizzazione del sistema produttivo.
30. Le somme derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti concessi alle imprese ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per le medesime finalita' di cui alla citata legge 24 dicembre 1985, n. 808. Le risorse di cui al presente comma non possono essere in alcun modo destinate al finanziamento del programma F-35 Lightning II-JSF (Joint Strike Fighter).
31. Al fine di favorire la nascita e il rafforzamento di imprese agricole e agroalimentari condotte da giovani imprenditori, gli interventi per l'accesso al mercato dei capitali, di cui all'articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, devono essere prioritariamente rivolti a giovani imprenditori agricoli e ittici di eta' compresa tra i 18 e i 40 anni.
32. All'articolo 66, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il quarto periodo e' aggiunto il seguente: «Una quota minima del 20 per cento dei terreni di cui al primo periodo e' riservata alla locazione, con preferenza per l'imprenditoria giovanile agricola come definita dalla legislazione vigente».
33. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'articolo 17 e' inserito il seguente:
«Art. 17-bis. (Acquisto di pubblicita' on line) -- 1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicita' e link sponsorizzati on line, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.
2. Gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la fruizione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti». ((1))
34. All'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, i beni agricoli e a vocazione agricola di cui al comma 1 e quelli di cui al comma 7 possono formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441».
35. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Qualora alla scadenza di cui al comma 4 abbiano manifestato interesse all'affitto o alla concessione amministrativa giovani imprenditori agricoli, di eta' compresa tra i 18 e i 40 anni, l'assegnazione dei terreni avviene al canone base indicato nell'avviso pubblico o nel bando di gara. In caso di pluralita' di richieste da parte dei predetti soggetti, fermo restando il canone base, si procede mediante sorteggio tra gli stessi».
36. I commi 513 e 514 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono abrogati. I commi 1093 e 1094 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, riacquistano efficacia dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotta di 32,8 milioni di euro per l'anno 2015 e di 43,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
37. Al fine di assicurare il mantenimento di adeguate capacita' nel settore marittimo a tutela degli interessi di difesa nazionale e nel quadro di una politica comune europea, consolidando strategicamente l'industria navalmeccanica ad alta tecnologia, sono autorizzati contributi ventennali, ai sensi dell'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, e secondo le modalita' di cui all'articolo 537-bis del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, di 110 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 e di 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.
38. Per il finanziamento dei programmi di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, sono autorizzati due contributi ventennali rispettivamente di importo di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, in favore degli investimenti delle imprese marittime, gia' approvati dalla Commissione europea con decisione notificata con nota SG (2001) D/285716 del 1º febbraio 2001, e' autorizzato un contributo ventennale di 5 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2014. Per il finanziamento di progetti innovativi di prodotti e di processi nel campo navale avviati negli anni 2012 e 2013 ai sensi della disciplina europea degli aiuti di Stato alla costruzione navale n. 2011/C364/06, in vigore dal 1º gennaio 2012, e' autorizzato un contributo ventennale di 5 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2014.
39. Il Ministro della difesa riferisce in sede di presentazione del documento di cui all'articolo 536, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, riguardo allo sviluppo bilanciato di tutte le componenti dello strumento militare. Sull'impiego dei fondi di cui ai commi 37 e 38, primo periodo, e' espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
40. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, e' ridotto di 30 milioni di euro per il 2015, di 50 milioni di euro per il 2016 e di 70 milioni di euro a decorrere dal 2017.
41. Al fine di consentire interventi del Ministero dell'interno per la prosecuzione della rete nazionale standard Te.T.Ra., necessaria per le comunicazioni sicure delle Forze di polizia, e' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2014 e di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020.
42. All'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «piccole e medie» sono soppresse;
b) al secondo periodo, le parole: «piccole e medie» sono soppresse;
c) al secondo periodo, dopo la parola: «imprese» sono inserite le seguenti: «per finalita' di sostegno dell'economia,».
43. Il CIPE, in sede di riparto delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020, tenuto conto dei programmi pluriennali predisposti dall'Istituto italiano per gli studi storici e dall'Istituto italiano per gli studi filosofici, aventi sede in Napoli, assegna, entro il limite complessivo massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, risorse per la realizzazione delle rispettive attivita' di ricerca e formazione di rilevante interesse pubblico per lo sviluppo delle aree del Mezzogiorno. Con la delibera di assegnazione, da assumere con cadenza triennale, sono disciplinate le dotazioni annuali, le relative modalita' di erogazione e le regole per il loro impiego. A tal fine i predetti Istituti presentano al Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni antecedente all'adozione della delibera, i programmi di attivita'. Per il triennio 2014-2016, i programmi sono presentati entro il 28 febbraio 2014. I programmi triennali indicano le altre fonti di finanziamento, pubbliche e private, che si prevede contribuiscano alla loro realizzazione. Entro il 30 giugno di ogni anno gli Istituti presentano una relazione di rendiconto sulle attivita' oggetto di finanziamento realizzate nell'esercizio precedente.
44. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al primo periodo, le parole: «al servizio di SACE s.p.a.» sono soppresse e, al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o di altro istituto assicurativo le cui obbligazioni sono garantite da uno Stato».
45. All'articolo 5, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'ultimo periodo e' soppresso.
46. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 8-ter e' inserito il seguente:
«8-quater. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. puo' acquistare titoli emessi ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti verso piccole e medie imprese al fine di accrescere il volume del credito alle piccole e medie imprese. Gli acquisti dei predetti titoli, ove effettuati a valere sui fondi di cui al comma 7, lettera a), possono essere garantiti dallo Stato secondo criteri e modalita' stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. Agli oneri derivanti dalle eventuali escussioni delle garanzie di cui al presente comma si provvede a valere sulle disponibilita' del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662».
47. All'articolo 5, comma 11, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente:
«e-bis) con riferimento a ciascun esercizio finanziario, le esposizioni assunte o previste da CDP S.p.A., ai sensi del comma 7, lettera a), che possono essere garantite dallo Stato, anche a livello pluriennale. La garanzia dello Stato puo' essere rilasciata a prima domanda, con rinuncia all'azione di regresso su CDP S.p.A., deve essere onerosa e compatibile con la normativa dell'Unione europea in materia di garanzie onerose concesse dallo Stato a condizioni di mercato».
48. Ai fini del riordino del sistema delle garanzie per l'accesso al credito delle famiglie e delle imprese, del piu' efficiente utilizzo delle risorse pubbliche e della garanzia dello Stato anche in sinergia con i sistemi locali di garanzia, del contenimento dei potenziali impatti sulla finanza pubblica, e' istituito il Sistema nazionale di garanzia, che ricomprende i seguenti fondi e strumenti di garanzia:
a) il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. L'amministrazione del Fondo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e' affidata a un consiglio di gestione, composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico di cui uno con funzione di presidente, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze con funzione di vice presidente, da un rappresentante del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, da un rappresentante indicato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' da due esperti in materia creditizia e di finanza d'impresa, designati, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'economia e delle finanze su indicazione delle associazioni delle piccole e medie imprese. Ai componenti del consiglio di gestione e' riconosciuto un compenso annuo pari a quello stabilito per i componenti del comitato di amministrazione istituito ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni. Il Ministero dello sviluppo economico comunica al gestore del Fondo i nominativi dei componenti del consiglio di gestione, che e' istituito ai sensi del citato articolo 47 del decreto legislativo n. 385 del 1993, affinche' provveda alla sua formale costituzione. Con l'adozione del provvedimento di costituzione del consiglio di gestione da parte del gestore decade l'attuale comitato di amministrazione del Fondo;
b) la Sezione speciale di garanzia «Progetti di ricerca e innovazione», istituita nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla lettera a), con una dotazione finanziaria di euro 100.000.000 a valere sulle disponibilita' del medesimo Fondo. La Sezione e' destinata alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura delle prime perdite su portafogli di un insieme di progetti, di ammontare minimo pari a euro 500.000.000, costituiti da finanziamenti concessi dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), direttamente o attraverso banche e intermediari finanziari, per la realizzazione di grandi progetti per la ricerca e l'innovazione industriale posti in essere da imprese di qualsiasi dimensione, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, alle reti di imprese e ai raggruppamenti di imprese individuati sulla base di uno specifico accordo-quadro di collaborazione tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e la BEI. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri, le modalita' di selezione e le caratteristiche dei progetti da includere nel portafoglio, le tipologie di operazioni ammissibili e la misura massima della garanzia in relazione al portafoglio garantito, nonche' le modalita' di concessione, di gestione e di escussione della medesima garanzia. Le risorse della Sezione speciale possono essere incrementate anche da quota parte delle risorse della programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari;
c) il Fondo di garanzia per la prima casa, per la concessione di garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, cui sono attribuite risorse pari a euro 200 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nonche' le attivita' e le passivita' del Fondo di cui all'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo della presente lettera. Il Fondo di garanzia per la prima casa opera con il medesimo conto corrente di tesoreria del Fondo di cui al predetto articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008. La garanzia del Fondo e' concessa nella misura massima del 50 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti connessi all'acquisto e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica di unita' immobiliari, site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario, con priorita' per l'accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, nonche' dei giovani di eta' inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92. Gli interventi del Fondo di garanzia per la prima casa sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. La dotazione del Fondo puo' essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro con delega alle politiche giovanili e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del Fondo, nonche' i criteri, le condizioni e le modalita' per l'operativita' della garanzia dello Stato e per l'incremento della dotazione del Fondo. Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, continua ad operare fino all'emanazione dei decreti attuativi che rendano operativo il Fondo di garanzia per la prima casa.
49. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 10 e' inserito il seguente:
«10-bis. Per assicurare il contrasto dell'evasione fiscale nel settore delle locazioni abitative e l'attuazione di quanto disposto dai commi 8 e 9 sono attribuite ai comuni, in relazione ai contratti di locazione, funzioni di monitoraggio anche previo utilizzo di quanto previsto dall'articolo 1130, primo comma, numero 6), del codice civile in materia di registro di anagrafe condominiale e conseguenti annotazioni delle locazioni esistenti in ambito di edifici condominiali».
50. All'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1.1. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unita' abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, in forme e modalita' che escludano l'uso del contante e ne assicurino la tracciabilita' anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore».
51. Al comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, le parole: «la cui destinazione abbia particolare riguardo nei confronti delle famiglie numerose» sono sostituite dalle seguenti: «. Senza pregiudizio per la continuita' dell'operativita' del Fondo, con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, possono essere introdotte particolari forme di intervento con riguardo alle famiglie numerose».
52. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 8-ter e' aggiunto il seguente:
«8-quater. Al fine di rispettare gli impegni assunti in sede di Unione europea volti a incrementare l'efficienza energetica del 20 per cento per il 2020, la Cassa depositi e prestiti Spa puo' prestare garanzia sui finanziamenti relativi agli interventi di incremento dell'efficienza energetica delle infrastrutture pubbliche, compresi quelli relativi all'illuminazione pubblica, realizzati attraverso il ricorso a forme di partenariato tra pubblico e privato o a societa' private appositamente costituite, in particolare per garantire il pagamento dei corrispettivi dovuti dall'amministrazione pubblica per la realizzazione degli interventi e per la fornitura dei servizi di cui al presente comma. In caso di escussione della garanzia, l'Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre di ciascun anno, sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti Spa, provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale e, per le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, riscossa tramite modello F24. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definite le modalita' attuative del presente comma e, in particolare, i criteri, le tipologie e le caratteristiche degli interventi di cui al presente comma, le modalita' di selezione nonche' di concessione, di gestione e di escussione della medesima garanzia, l'importo massimo utilizzabile e le modalita' di comunicazione dei dati da parte della Cassa depostiti e prestiti Spa all'Agenzia delle entrate. Le somme trattenute di cui al periodo precedente sono assegnate alla Cassa depositi e prestiti Spa ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 11, 12 e 13, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere su ulteriori risorse messe a disposizione dagli enti pubblici territoriali sulla base di convenzioni stipulate con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' sulle risorse derivanti dalla programmazione dell'Unione europea per il periodo 2014-2020».
53. Mediante riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e in coerenza con le relative finalita', sono assegnati 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Con apposita delibera del CIPE sono altresi' assegnati al predetto Fondo di garanzia, a valere sul medesimo Fondo per lo sviluppo e la coesione, ulteriori 600 milioni di euro. Il CIPE tiene conto degli stanziamenti in sede di assegnazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche al fine del rispetto delle percentuali di riparto di cui al comma 6. Con la predetta delibera CIPE sono emanate, nel rispetto delle vigenti modalita' operative di funzionamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, specifiche direttive per assicurare il piu' ampio accesso delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno agli interventi del Fondo, anche tramite l'individuazione di eventuali priorita' di accesso alla garanzia tenuto conto dei soggetti beneficiari e delle operazioni finanziarie ammissibili. La dotazione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, e' ridotta di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
54. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa notifica alla Commissione europea e autorizzazione da parte della stessa, definisce con proprio decreto misure volte a favorire i processi di crescita dimensionale e di rafforzamento della solidita' patrimoniale dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, ovvero di quelli che realizzano operazioni di fusione finalizzate all'iscrizione nell'elenco o nell'albo degli intermediari vigilati dalla Banca d'Italia e di quelli che stipulano contratti di rete finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia operativa dei confidi aderenti i quali, nel loro complesso, erogano garanzie in misura pari ad almeno 150 milioni di euro. All'attuazione delle misure di cui al primo periodo si provvede a valere sulle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nei limiti dell'importo di 225 milioni di euro. Le disponibilita' di cui al secondo periodo possono essere incrementate da eventuali risorse messe a disposizione da regioni, da enti pubblici e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sulla base di convenzioni stipulate con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' da risorse derivanti dalla programmazione dell'Unione europea per il periodo 2014-2020.
55. Una somma pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e' destinata dal sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura al sostegno dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese attraverso il rafforzamento dei confidi, ivi compresi quelli non sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, anche utilizzando una quota della dotazione annuale del fondo di perequazione di cui all'articolo 18, comma 9, della legge 29 dicembre 1993, n. 580. I criteri e le modalita' di attuazione e di monitoraggio degli effetti delle norme del presente comma sono definiti con il decreto di cui all'articolo 18, comma 4, della suddetta legge n. 580 del 1993. La presente disposizione non comporta effetti di aumento sulla determinazione della misura annuale del diritto camerale di cui all'articolo 18, comma 4, della legge n. 580 del 1993.
56. e' istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, destinato al sostegno delle imprese che si uniscono in associazione temporanea di imprese (ATI) o in raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) al fine di operare su manifattura sostenibile e artigianato digitale, alla promozione, ricerca e sviluppo di software e hardware e all'ideazione di modelli di attivita' di vendita non convenzionali e forme di collaborazione tra tali realta' produttive.
57. Le risorse del fondo sono erogate ai beneficiari di cui al comma 56 che operano in collaborazione con istituti di ricerca pubblici, universita' e istituzioni scolastiche autonome pubbliche sulla base di progetti triennali da questi presentati attraverso procedure selettive indette dal Ministero dello sviluppo economico volti a sviluppare i seguenti principi e contenuti:
a) ricerca e sviluppo di software e hardware;
b) condivisione e utilizzo di documentazione in maniera comunitaria;
c) creazione di comunita' on line e fisiche per la collaborazione e la condivisione di conoscenze;
d) accesso alle tecnologie di fabbricazione digitale;
e) creazione di nuove realta' industriali;
f) promozione di modelli di attivita' di vendita non convenzionali e innovativi;
g) condivisione di esperienze con il territorio;
h) sostegno per l'applicazione delle idee;
i) sostegno delle scuole del territorio attraverso la diffusione del materiale educativo sulla cultura dei «makers».
58. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico invia alle Camere una relazione che descrive gli effetti dell'applicazione dei commi 56 e 57.
59. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definiti criteri e modalita' per l'applicazione dei commi 56 e 57.
60. Per i contributi erogati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che abbiano beneficiato di contributi pubblici in conto capitale, qualora, entro tre anni dalla concessione degli stessi, delocalizzino la propria produzione dal sito incentivato a uno Stato non appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione del personale di almeno il 50 per cento, decadono dal beneficio stesso e hanno l'obbligo di restituire i contributi in conto capitale ricevuti.
61. I soggetti erogatori dei contributi di cui al comma 60 disciplinano le modalita' e i tempi di restituzione.
62. All'articolo 11, comma 12-quinquies, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, le parole: «La garanzia dello Stato di cui al comma 12-ter cessa al momento della ristrutturazione di cui al presente comma» sono soppresse.
63. Il notaio o altro pubblico ufficiale e' tenuto a versare su apposito conto corrente dedicato:
a) tutte le somme dovute a titolo di onorari, diritti, accessori, rimborsi spese e contributi, nonche' a titolo di tributi per i quali il medesimo sia sostituto o responsabile d'imposta, in relazione agli atti dallo stesso ricevuti o autenticati e soggetti a pubblicita' immobiliare, ovvero in relazione ad attivita' e prestazioni per le quali lo stesso sia delegato dall'autorita' giudiziaria;
b) ogni altra somma affidatagli e soggetta ad obbligo di annotazione nel registro delle somme e dei valori di cui alla legge 22 gennaio 1934, n. 64, comprese le somme dovute a titolo di imposta in relazione a dichiarazioni di successione;
c) l'intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi, se determinato in denaro, oltre alle somme destinate ad estinzione delle spese condominiali non pagate o di altri oneri dovuti in occasione del ricevimento o dell'autenticazione, di contratti di trasferimento della proprieta' o di trasferimento, costituzione od estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende.
64. La disposizione di cui al comma 63 non si applica per la parte di prezzo o corrispettivo oggetto di dilazione; si applica in relazione agli importi versati contestualmente alla stipula di atto di quietanza. Sono esclusi i maggiori oneri notarili.
65. Gli importi depositati presso il conto corrente di cui al comma 63 costituiscono patrimonio separato. Dette somme sono escluse dalla successione del notaio o altro pubblico ufficiale e dal suo regime patrimoniale della famiglia, sono assolutamente impignorabili a richiesta di chiunque ed assolutamente impignorabile ad istanza di chiunque e' altresi' il credito al pagamento o alla restituzione della somma depositata.
66. Eseguita la registrazione e la pubblicita' dell'atto ai sensi della normativa vigente, e verificata l'assenza di formalita' pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle esistenti alla data dell'atto e da questo risultanti, il notaio o altro pubblico ufficiale provvede senza indugio a disporre lo svincolo degli importi depositati a titolo di prezzo o corrispettivo. Se nell'atto le parti hanno previsto che il prezzo o corrispettivo sia pagato solo dopo l'avveramento di un determinato evento o l'adempimento di una determinata prestazione, il notaio o altro pubblico ufficiale svincola il prezzo o corrispettivo depositato quando gli viene fornita la prova, risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero secondo le diverse modalita' probatorie concordate tra le parti, che l'evento dedotto in condizione si sia avverato o che la prestazione sia stata adempiuta. Gli interessi sulle somme depositate, al netto delle spese di gestione del servizio, sono finalizzati a rifinanziare i fondi di credito agevolato, riducendo i tassi della provvista dedicata, destinati ai finanziamenti alle piccole e medie imprese, individuati dal decreto di cui al comma 67.
67. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale del notariato, sono definiti termini, condizioni e modalita' di attuazione dei commi da 63 a 66, anche con riferimento all'esigenza di definire condizioni contrattuali omogenee applicate ai conti correnti dedicati.
68. Al fine di assicurare la manutenzione straordinaria della rete stradale per l'anno 2014, la realizzazione di nuove opere e la prosecuzione degli interventi previsti dai contratti di programma gia' stipulati tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la societa' ANAS Spa, e' autorizzata la spesa di 335 milioni di euro per l'anno 2014 e di 150 milioni di euro per l'anno 2015. Per la realizzazione di nuove opere e' data priorita' a quelle gia' definite da protocolli di intesa attuativi e conseguenti ad accordi internazionali. All'onere relativo all'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 208, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
69. Per la realizzazione del secondo stralcio del macrolotto 4 dell'asse autostradale Salerno-Reggio Calabria, tratto fra il viadotto Stupino escluso e lo svincolo di Altilia incluso, e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014, di 170 milioni di euro per l'anno 2015 e di 120 milioni di euro per l'anno 2016.
70. All'articolo 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «il superamento di criticita' sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie» sono inserite le seguenti: «nonche' l'attuazione di ulteriori interventi mirati ad incrementare la sicurezza e a migliorare le condizioni dell'infrastruttura viaria con priorita' per le opere stradali volte alla messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico»;
b) al comma 10, dopo le parole: «programma degli interventi di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie» sono inserite le seguenti: «nonche' degli ulteriori interventi mirati ad incrementare la sicurezza e a migliorare le condizioni dell'infrastruttura viaria con priorita' per le opere stradali volte alla messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico».
71. e' autorizzata la spesa di 151 milioni di euro per l'anno 2014, di 100 milioni di euro per l'anno 2015, di 71 milioni di euro per l'anno 2016 e di 79 milioni di euro per l'anno 2017 per consentire:
a) la prosecuzione immediata dei lavori del sistema MO.S.E. previsti dal 43º atto attuativo della Convenzione generale sottoscritta tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -- Magistrato alle acque di Venezia e il Consorzio Venezia Nuova, con presa d'atto da parte del CIPE;
b) il completamento dell'intero sistema MO.S.E., con atto aggiuntivo alla Convenzione generale di cui alla lettera a) da sottoporre al CIPE entro il 30 giugno 2014.
72. Il comma 9 dell'articolo 176 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' sostituito dal seguente:
«9. Il soggetto aggiudicatore verifica, prima di effettuare qualsiasi pagamento a favore del contraente generale, compresa l'emissione di eventuali stati di avanzamento lavori, il regolare adempimento degli obblighi contrattuali del contraente generale verso i propri affidatari: ove risulti l'inadempienza del contraente generale, il soggetto aggiudicatore applica una detrazione sui successivi pagamenti e procede al pagamento diretto all'affidatario, nonche' applica le eventuali diverse sanzioni previste nel contratto».
73. Al fine di assicurare la continuita' dei lavori di manutenzione straordinaria della rete ferroviaria inseriti nel contratto di servizio 2012-2014 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la societa' Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, e' autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2014.
74. Al fine di completare il finanziamento della tratta Cancello-Frasso Telesino e variante alla linea Roma-Napoli, via Cassino, sita nel comune di Maddaloni, dell'asse ferroviario AV/AC Napoli-Bari, presentato al CIPE nella seduta del 18 febbraio 2013, e assicurare la celere presentazione al medesimo Comitato del progetto definitivo entro il 30 settembre 2014, e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro per l'anno 2016.
75. In considerazione della strategicita' dell'intervento relativo al collegamento Termoli-San Vittore, in quanto inserito nel programma di cui alla delibera del CIPE n. 121/2001 del 21 dicembre 2001, nel rispetto della legge 21 dicembre 2001, n. 443, le risorse rivenienti dalla revoca dei finanziamenti di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 32 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificati dal comma 79 del presente articolo, e confluite nel Fondo di cui al comma 6 del citato articolo 32 del decreto-legge n. 98 del 2011 sono destinate prioritariamente al ripristino della quota di cui alla delibera del CIPE n. 62/2011 del 3 agosto 2011, relativa al citato collegamento Termoli-San Vittore, ferme restando le disposizioni dell'articolo 25, comma 11-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
76. Le tratte Brescia-Verona-Padova della linea ferroviaria AV/AC Milano-Venezia, la tratta Apice-Orsara e la tratta Frasso Telesino-Vitulano della linea ferroviaria AV/AC Napoli-Bari sono realizzate con le modalita' previste dalle lettere b) e c) del comma 232 e dai commi 233 e 234 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Il CIPE puo' approvare i progetti preliminari delle opere indicate al primo periodo anche nelle more del finanziamento della fase realizzativa e i relativi progetti definitivi a condizione che sussistano disponibilita' finanziarie sufficienti per il finanziamento di un primo lotto costruttivo di valore non inferiore al 10 per cento del costo complessivo delle opere. A tal fine e' autorizzata la spesa mediante erogazione diretta di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2029. A valere sui predetti contributi non sono consentite operazioni finanziarie con oneri a carico dello Stato.
77. Per fare fronte all'esigenza di assicurare la continuazione del servizio pubblico di trasporto marittimo, legata all'aumento del traffico di passeggeri, e al fine di garantire la continuita' territoriale nell'area dello Stretto di Messina per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1031, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e all'articolo 5-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, relativi al trasporto marittimo veloce di passeggeri tra le citta' di Messina, Reggio Calabria e Villa San Giovanni, e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014.
78. Per assicurare i collegamenti di servizio di trasporto marittimo veloce nello Stretto di Messina, per l'anno 2014 e' autorizzata la spesa di 5,4 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19-ter, comma 16, lettera c), del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.
79. All'articolo 32, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la parola: «2008» e' sostituita dalla seguente: «2010».
80. Per l'avvio immediato di interventi di adeguamento del tracciato e la velocizzazione dell'asse ferroviario Bologna-Lecce e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Nelle more dell'approvazione del contratto di programma-parte investimenti 2012-2016, sottoscritto con RFI, e' autorizzata la contrattualizzazione dei predetti interventi.
81. Al fine di favorire i sistemi dei collegamenti marittimi, ferroviari e stradali tra gli insediamenti dell'area dello Stretto di Messina e migliorare la qualita' dell'offerta di trasporto, determinata dalla sospensione della realizzazione del Ponte sullo Stretto, e' autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2014 per uno studio di fattibilita' da redigere entro il 30 settembre 2014. In caso di mancato utilizzo, le risorse non utilizzate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
82. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalita' per l'attuazione del comma 81.
83. Al fine di favorire il rinnovo dei parchi automobilistici e ferroviari destinati ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, nonche' della flotta destinata ai servizi di trasporto pubblico locale lagunare, la dotazione del fondo istituito dall'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementata di 300 milioni di euro per l'anno 2014 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, da destinare all'acquisto di materiale rotabile su gomma e di materiale rotabile ferroviario, nonche' di vaporetti e ferry-boat. Al relativo riparto tra le regioni si provvede entro il 30 giugno di ciascuno degli anni del triennio con le procedure di cui all'articolo 1, comma 1032, della legge n. 296 del 2006, sulla base del maggiore carico medio per servizio effettuato, registrato nell'anno precedente. I relativi pagamenti sono esclusi dal patto di stabilita' interno, nel limite del 45 per cento dell'assegnazione di ciascuna regione per l'anno 2014 e integralmente per gli anni 2015 e 2016.
84. Entro il 31 marzo 2014, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti, con criteri di uniformita' a livello nazionale, i costi standard dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale nonche' i criteri per l'aggiornamento e l'applicazione degli stessi. Nella determinazione del costo standard per unita' di servizio prodotta, espressa in chilometri, per ciascuna modalita' di trasporto, si tiene conto dei fattori di contesto, con particolare riferimento alle aree metropolitane e alle aree a domanda debole, della velocita' commerciale, delle economie di scala, delle tecnologie di produzione, dell'ammodernamento del materiale rotabile e di un ragionevole margine di utile.
85. A partire dall'anno 2014, al fine di garantire una piu' equa ed efficiente distribuzione delle risorse, una quota gradualmente crescente delle risorse statali per il trasporto pubblico locale e' ripartita tra le regioni sulla base del costo standard di produzione dei servizi.
86. All'articolo 35 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Ai medesimi fini indicati al comma 4, l'installazione e l'attivazione di apparati di rete caratterizzati da una potenza massima trasmessa in uplink inferiore o uguale a 100 mW, e da una potenza massima al connettore di antenna, in downlink, inferiore o uguale a 5 W, e aventi un ingombro fisico non superiore a 20 litri, possono essere effettuate senza alcuna comunicazione all'ente locale e agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36».
87. All'articolo 17-terdecies, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: «L, M1 e N1» sono sostituite dalle seguenti: «L, M e N1».
88. Al fine di accelerare gli interventi in aree urbane per la realizzazione di linee tramviarie e metropolitane il CIPE, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, con apposita delibera, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, gli interventi da revocare ai sensi dell'articolo 32, commi da 2 a 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' quelli finanziati dalla legge 26 febbraio 1992, n. 211, sul sistema metropolitano che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano stati affidati con apposito bando di gara. Le risorse rivenienti dalle revoche di cui al periodo precedente confluiscono in apposita sezione del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 32, comma 6, del citato decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, e sono finalizzate dal CIPE con priorita' per la metrotramvia di Milano-Limbiate, e per quelle di Padova e di Venezia.
89. e' autorizzata la spesa di 330 milioni di euro per l'anno 2014 per interventi in favore del settore dell'autotrasporto. Al relativo riparto si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
90. All'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai fini del perseguimento dell'interoperabilita' della piattaforma logistica nazionale digitale con altre piattaforme che gestiscono sistemi di trasporto e logistici settoriali, nonche' dell'estensione della piattaforma logistica nazionale mediante l'inserimento di nuove aree servite e nuovi servizi erogati all'autotrasporto, ivi inclusa la cessione in comodato d'uso di apparati di bordo, il contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' incrementato, senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, di 4 milioni di euro per l'anno 2014 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con il soggetto attuatore unico una specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo dei fondi. Per il definitivo completamento della piattaforma logistica nazionale digitale e la sua gestione il soggetto attuatore unico ha facolta' di avvalersi della concessione di servizi in finanza di progetto, ai sensi dell'articolo 278 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207».
91. A titolo di compensazione parziale dei danni economici subiti dalla societa' di gestione dell'aeroporto di Trapani Birgi per le limitazioni imposte alle attivita' aeroportuali civili dalle operazioni militari conseguenti all'applicazione della risoluzione n. 1973 dell'ONU, i diritti di cui all'articolo 1, lettera a), della legge 5 maggio 1976, n. 324, introitati dalla medesima societa' di gestione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati nello stato di previsione del Ministero dell'interno per le finalita' di cui all'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.
92. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9, comma 2, dopo la lettera l) sono aggiunte le seguenti:
«l-bis) svolgere funzioni di studio e di consulenza con specifico riferimento a progetti normativi, alla risoluzione delle problematiche connesse con l'accesso al mercato dell'autotrasporto e alla professione di autotrasportatore;
l-ter) verificare l'adeguatezza e regolarita' delle imprese iscritte, in relazione alle modalita' concrete di svolgimento dell'attivita' economica ed alla congruita' fra il parco veicolare e il numero dei dipendenti autisti, nonche' alla regolarita' della copertura assicurativa dei veicoli, anche mediante l'utilizzazione dei dati presenti nel CED presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dei collegamenti telematici fra i sistemi informativi dell'INAIL, dell'INPS e delle camere di commercio;
l-quater) svolgere attivita' di controllo sulle imprese iscritte, al fine di garantirne la perdurante e continua rispondenza ai requisiti previsti per l'esercizio della professione come definiti ai sensi del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009»;
b) all'articolo 10, comma 1:
1) la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
«f) un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria degli autotrasportatori, nonche' un rappresentante per ciascuna delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute dal Ministero competente ai sensi delle vigenti disposizioni, che abbiano i seguenti requisiti:
1) ordinamento interno a base democratica, sancito dallo statuto;
2) potere di rappresentanza, risultante in modo esplicito dallo statuto, della categoria degli autotrasportatori, con esclusione di contemporanea rappresentanza di categorie aventi interessi contrapposti;
3) anzianita' di costituzione, avvenuta con atto notarile, di almeno cinque anni, durante i quali siano state date, in maniera continuativa, anche a livello provinciale, manifestazioni di attivita' svolte nell'interesse professionale della categoria;
4) non meno di cinquecento imprese iscritte a livello nazionale, ovvero imprese iscritte con un totale di veicoli aventi massa complessiva non inferiore a ventimila tonnellate;
5) organizzazione periferica comprovata con proprie sedi in almeno venti circoscrizioni provinciali;
6) essere stata firmataria, nel corso degli ultimi dieci anni, di rinnovi del contratto collettivo nazionale di lavoro logistica, trasporto merci e spedizione;
7) essere rappresentata in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, direttamente o per il tramite delle Confederazioni alle quali aderisce»;
2) la lettera g) e' abrogata.
93. Le nuove funzioni attribuite al Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere l-bis), l-ter) e l-quater), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, trovano copertura nell'ambito delle risorse finanziarie di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 134, ovvero le stesse sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
94. All'articolo 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la lettera h) e' abrogata. Le funzioni relative alla cura e alla gestione degli Albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto di terzi sono svolte dagli Uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le risorse umane disponibili a legislazione vigente. Entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni di cui al presente comma sono trasferite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, comprese le relative risorse finanziarie da destinare al funzionamento degli Uffici. Fino a tale data, le predette funzioni di cura e di gestione degli Albi provinciali sono esercitate, in via transitoria, dalle province.
95. All'articolo 83-bis, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: «, che deve avvenire entro e non oltre la fine del mese in cui si sono svolte le relative prestazioni di trasporto» sono soppresse.
96. Per la realizzazione della terza corsia della tratta autostradale A4 Quarto d'Altino-Villesse-Gorizia, al fine di consentire l'attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3702 del 5 settembre 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213 dell'11 settembre 2008, sono destinati 30 milioni di euro per l'anno 2014 e 100 milioni di euro per l'anno 2015.
97. Per il completamento del Piano nazionale banda larga, definito dal Ministero dello sviluppo economico -- Dipartimento per le comunicazioni e autorizzato dalla Commissione europea [aiuto di Stato n. SA. 33807(2011/N) - Italia], e' autorizzata la spesa di 20,75 milioni di euro per l'anno 2014.
98. Al fine di sviluppare forme integrate di mobilita' e trasporto e di promuovere la digitalizzazione, le modalita' di acquisto previste dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono utilizzabili anche per il pagamento di servizi di parcheggio, bike sharing, accesso ad aree a traffico limitato e di analoghi sistemi di mobilita' e trasporto.
99. Al fine di procedere al pagamento dei debiti relativi ad opere pubbliche affidate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a seguito della cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, e' autorizzata la spesa di 80 milioni di euro nel 2014 e di 70 milioni di euro nel 2015.
100. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 481, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente al potenziamento delle attivita' e degli strumenti di monitoraggio e analisi della spesa in materia di attuazione delle opere pubbliche, l'autorizzazione di spesa di cui al terzo periodo del medesimo comma 481 e' incrementata di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2014.
101. All'articolo 46-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il comma 5 e' sostituito dai seguenti:
«5. Al fine di garantire la tempestiva realizzazione delle opere Expo indispensabili per l'Evento e per far fronte al mancato contributo in conto impianti dovuto dai soci inadempienti, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta del Commissario Unico di cui all'articolo 5 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, sentiti gli enti territoriali interessati, sono revocati e rifinalizzati i finanziamenti statali relativi ad opere connesse all'Evento, gia' incluse in apposito allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2008, e successive modificazioni, ovvero previsti nell'ambito delle opere di pertinenza del tavolo istituzionale comprensivo degli interventi regionali e sovraregionali istituito con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008 e presieduto dal Presidente pro tempore della regione Lombardia.
5-bis. Per l'attuazione del comma 5, i finanziamenti statali relativi alle opere di connessione infrastrutturale del tavolo Lombardia di cui al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008 individuati con atto del Commissario Unico d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti confluiscono in un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -- Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali denominato "Fondo unico EXPO: infrastrutture strategiche di connessione all'Expo 2015" e finalizzato alla realizzazione delle opere indispensabili per lo svolgimento dell'Evento.
5-ter. Le somme di cui al comma 5-bis sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sul Fondo unico Expo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
102. Per fronteggiare le straordinarie esigenze connesse alla realizzazione dell'Expo Milano 2015, anche attraverso la tempestiva acquisizione e realizzazione delle infrastrutture delle Forze di polizia e l'implementazione dei servizi, e' autorizzata la spesa di 38 milioni di euro per l'anno 2014, di cui 34 milioni di euro in conto capitale, e di 88 milioni di euro per l'anno 2015. Per le medesime finalita', in favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2014, di cui 6 milioni di euro in conto capitale, e di 12 milioni di euro per l'anno 2015.
103. Al fine di incrementare l'efficienza dell'impiego delle risorse tenendo conto della specificita' e delle peculiari esigenze dei Corpi di polizia, per l'anno 2014 le risorse disponibili per il trattamento economico accessorio del personale appartenente ai predetti Corpi sono incrementate, oltre che da quelle previste dagli ordinari stanziamenti di bilancio per l'anno 2014, di 100 milioni di euro. In relazione alle somme di cui al presente comma non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
104. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotta di 107 milioni di euro per l'anno 2014 e di 100 milioni di euro per l'anno 2015.
105. Al fine di garantire continuita' di risorse destinate alla spesa per interventi a favore dei beni culturali, il comma 16 dell'articolo 32 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' abrogato.
106. All'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il comma 4 e' sostituito dai seguenti:
«4. Per il triennio 2014-2016 una quota fino al 3 per cento, e nel limite di 100 milioni di euro annui, delle risorse aggiuntive annualmente previste per infrastrutture e iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' destinata alla spesa per investimenti in favore dei beni culturali. L'assegnazione della predetta quota e' disposta dal CIPE, nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili, su proposta del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di un programma di interventi in favore dei beni culturali.
4-bis. Al fine di tutelare e promuovere il patrimonio morale, culturale e storico dei luoghi di memoria della lotta al nazifascismo, della Resistenza e della Guerra di liberazione, una quota delle risorse di cui al comma 4, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, e' destinata a finanziare interventi di recupero e valorizzazione dei luoghi della memoria. Gli interventi di cui al presente comma sono individuati dal Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2013».
107. Allo scopo di mantenere adeguati livelli di capacita' operativa, le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 2, commi 98 e 99, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono rifinanziate, rispettivamente, per l'importo di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 e per l'importo di 0,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020.
108. All'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 15 e' aggiunto il seguente:
«15-bis. Qualora un'impresa o agenzia che svolga esclusivamente o prevalentemente fornitura di lavoro temporaneo, ai sensi del presente articolo, nonche' dell'articolo 16, versi in stato di grave crisi economica derivante dallo sfavorevole andamento congiunturale, al fine di sostenere l'occupazione, di favorire i processi di riconversione industriale e di evitare grave pregiudizio all'operativita' e all'efficienza del porto, l'ente di gestione del porto puo' destinare una quota, comunque non eccedente il 15 per cento, delle entrate proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, a iniziative a sostegno dell'occupazione, nonche' al finanziamento delle esigenze di formazione dei prestatori di lavoro temporaneo e per misure di incentivazione al pensionamento di dipendenti o soci dell'impresa o agenzia. I contributi non possono essere erogati per un periodo eccedente cinque anni, o comunque eccedente quello necessario al riequilibrio del bilancio del soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro temporaneo, e sono condizionati alla riduzione della manodopera impiegata di almeno il 5 per cento all'anno. Per tutto il periodo in cui il soggetto autorizzato beneficia del sostegno di cui al presente comma, non puo' procedere ad alcuna assunzione di personale o all'aumento di soci lavoratori».
109. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di contrasto dell'evasione fiscale, delle frodi fiscali, dell'immigrazione clandestina, della criminalita' organizzata nonche' degli illeciti in materia d'impiego delle risorse pubbliche, rafforzando il controllo economico del territorio, e' autorizzato un contributo a favore del Corpo della guardia di finanza di 5 milioni di euro per l'anno 2014, di 30 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020 per l'ammodernamento e la razionalizzazione della flotta, anche veicolare, il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni nonche' il completamento del programma di dotazione infrastrutturale del Corpo medesimo.
110. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2014 al fine di finanziare gli interventi per potenziare la rete infrastrutturale per la mobilita' al servizio della Fiera di Verona.
111. Al fine di permettere il rapido avvio nel 2014 di interventi di messa in sicurezza del territorio, le risorse esistenti sulle contabilita' speciali relative al dissesto idrogeologico, non impegnate alla data del 31 dicembre 2013, comunque nel limite massimo complessivo di 600 milioni di euro, nonche' le risorse finalizzate allo scopo dalle delibere CIPE n. 6/2012 e n. 8/2012 del 20 gennaio 2012, pari rispettivamente a 130 milioni di euro e 674,7 milioni di euro, devono essere utilizzate per i progetti immediatamente cantierabili, prioritariamente destinandole agli interventi integrati finalizzati alla riduzione del rischio, alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversita' e che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. A tal fine, entro il 1º marzo 2014, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare verifica la compatibilita' degli accordi di programma e dei connessi cronoprogrammi con l'esigenza di massimizzare la celerita' degli interventi in relazione alle situazioni di massimo rischio per l'incolumita' delle persone e, se del caso, propone alle regioni le integrazioni e gli aggiornamenti necessari. Entro il 30 aprile 2014 i soggetti titolari delle contabilita' speciali concernenti gli interventi contro il dissesto idrogeologico finalizzano le risorse disponibili agli interventi immediatamente cantierabili contenuti nell'accordo e, per il tramite del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, presentano specifica informativa al CIPE indicando il relativo cronoprogramma e lo stato di attuazione degli interventi gia' avviati. La mancata pubblicazione del bando di gara, ovvero il mancato affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2014, comporta la revoca del finanziamento statale e la contestuale rifinalizzazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, delle risorse ad altri interventi contro il dissesto idrogeologico, fermo restando il vincolo territoriale di destinazione delle risorse attraverso una rimodulazione dei singoli accordi di programma, ove esistano progetti immediatamente cantierabili compatibili con le finalita' della norma. A decorrere dal 2014, ai fini della necessaria programmazione finanziaria, entro il mese di settembre, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta al CIPE una relazione in ordine agli interventi in corso di realizzazione ovvero alla prosecuzione ed evoluzione degli accordi di programma, unitamente al fabbisogno finanziario necessario per gli esercizi successivi. Gli interventi contro il dissesto idrogeologico sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2014, di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e di 100 milioni di euro per l'anno 2016. All'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, le parole: «non oltre i tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre i sei anni».
112. e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito fondo da ripartire, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'esercizio 2014, di 30 milioni di euro per l'esercizio 2015 e di 50 milioni di euro per l'esercizio 2016, al fine di finanziare un piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, finalizzato prioritariamente a potenziare la capacita' di depurazione dei reflui urbani. Il piano, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e preceduto da uno o piu' accordi di programma con gli enti territoriali e locali interessati, individua gli interventi necessari e i soggetti che vi provvedono nonche' le modalita' di erogazione del finanziamento per fasi di avanzamento che devono corrispondere ad una percentuale non inferiore al 20 per cento del costo complessivo dell'intervento. Gli interventi di cui al presente comma sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
113. Fatta salva la responsabilita' dell'autore della contaminazione e del proprietario delle aree in conformita' alle leggi vigenti e fatto salvo il dovere dell'autorita' competente di procedere alla ripetizione delle spese sostenute per gli interventi di caratterizzazione e messa in sicurezza, nonche' per gli ulteriori interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e' istituito un apposito fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2014 e 2015, per il finanziamento di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate dalle competenti autorita' statali in relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2007. Il piano di cui al presente comma, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e preceduto da uno o piu' accordi di programma con gli enti territoriali e locali interessati, individua gli interventi necessari e i soggetti che vi provvedono e le modalita' di erogazione del finanziamento per fasi di avanzamento degli interventi medesimi, che devono corrispondere ad una percentuale non inferiore al 20 per cento del costo complessivo dell'intervento. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita l'azione di rivalsa, in relazione ai costi sostenuti, nei confronti di responsabili dell'inquinamento e di proprietari dei siti, ai sensi e nei limiti delle leggi vigenti. Gli interventi di cui al presente comma sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
114. Al fine di elaborare e di realizzare progetti di ricerca e sviluppo nel settore agro-industriale nelle aree di produzione della Sicilia orientale, con particolare riferimento al reimpiego sostenibile degli scarti provenienti dalla lavorazione industriale degli agrumi, per l'anno 2014 e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro. Le predette risorse sono iscritte in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalita' per l'accesso ai contributi erogati mediante le risorse di cui al presente comma.
115. Al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione per l'acquisto dell'isola di Budelli, in deroga al comma 1-quater dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro nel 2014.
116. In relazione alle valenze naturalistiche, costiere e marine, delle zone di Grotte di Ripalta-Torre Calderina e di Capo Milazzo, all'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera ee-quater) sono aggiunte le seguenti:
«ee-quinquies) Grotte di Ripalta-Torre Calderina;
ee-sexies) Capo Milazzo».
117. Al fine di garantire la piu' rapida istituzione delle aree marine protette di cui al comma 116 e' autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2014 e di un milione di euro per l'anno 2015. Al fine di garantire l'istituzione delle aree marine protette di cui al comma 1, lettere h) e p), dell'articolo 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonche' di potenziare la gestione e il funzionamento delle aree marine protette gia' istituite, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e' incrementata di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di euro 1.300.000 per l'anno 2016, e l'autorizzazione di spesa di cui al comma 10 dell'articolo 8 della legge 4 aprile 2001, n. 93, per l'istituzione di nuove aree marine protette, e' incrementata di 200.000 euro per l'anno 2014 e di 700.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 per le spese di funzionamento e di gestione delle aree marine protette gia' istituite. Al fine di consentire lo svolgimento delle attivita' di sorveglianza nelle aree marine protette ai sensi dell'articolo 19, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 99, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' incrementata di un milione di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. A tal fine le disponibilita' finanziarie relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 99, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, possono essere utilizzate anche per consentire lo sviluppo del programma di potenziamento e adeguamento delle infrastrutture dell'amministrazione ivi indicata.
118. Al fine di favorire i processi di ricostruzione e ripresa economica delle zone della regione Sardegna interessate dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2013, il Presidente della regione, in qualita' di Commissario delegato per l'emergenza, predispone, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il Commissario straordinario per il dissesto idrogeologico nominato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, un piano di interventi urgenti per la messa in sicurezza e il ripristino del territorio interessato dagli eventi alluvionali. Al fine di favorire un'oculata pianificazione territoriale e urbanistica, compatibile con una riduzione complessiva del rischio idrogeologico, il piano di cui al primo periodo deve prevedere misure che favoriscano la delocalizzazione in aree sicure degli edifici costruiti nelle zone colpite dall'alluvione classificate nelle classi di rischio R4 e R3 secondo i piani di assetto idrogeologico, o comunque evidentemente soggette a rischio idrogeologico. I progetti per la ricostruzione di edifici adibiti a civile abitazione o ad attivita' produttiva possono usufruire di fondi per la ricostruzione soltanto qualora risultino ubicati in aree classificate nei piani di assetto idrogeologico nelle classi R1 o R2, previa realizzazione di adeguati interventi di messa in sicurezza. Gli interventi sul reticolo idrografico non devono alterare l'equilibrio sedimentario dei corsi d'acqua e gli interventi di naturalizzazione e di sfruttamento di aree di laminazione naturale delle acque devono essere prioritari rispetto agli interventi di artificializzazione. A tal fine possono essere utilizzate le risorse non programmate alla data di entrata in vigore della presente legge giacenti sulla contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario per il dissesto idrogeologico, di cui al precedente periodo, e quelle di cui al comma 122, ad esclusione dei fondi provenienti dal bilancio della regione Sardegna.
119. Al fine di garantire un adeguato livello di erogazione di servizi sanitari nella regione Sardegna, interessata dai gravi eventi alluvionali del mese di novembre 2013, a decorrere dal 1º gennaio 2014 gli obiettivi finanziari previsti dalla disposizione di cui all'articolo 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, possono essere conseguiti su altre aree della spesa sanitaria.
120. A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione che si renderanno disponibili a seguito della verifica sull'effettivo stato di attuazione degli interventi previsti nell'ambito della programmazione 2007-2013, un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014 e' destinato ad interventi in conto capitale nei territori colpiti da eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2009.
121. Per le medesime finalita' di cui al comma 120, sono assegnati dal CIPE, con propria delibera, adottata d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri -- Dipartimento della protezione civile, 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a valere sulle risorse della programmazione nazionale 2014-2020 del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Con la stessa delibera sono stabilite le procedure per la concessione dei contributi a valere sugli importi assegnati dal CIPE.
122. All'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo la lettera n-quater) e' aggiunta la seguente:
«n-quinquies) delle spese effettuate a valere sulle risorse assegnate alla regione Sardegna dalla delibera CIPE n. 8/2012 del 20 gennaio 2012, pari a 23,52 milioni di euro, limitatamente all'anno 2014».
123. Al fine del ripristino della viabilita' nelle strade statali e provinciali interrotte o danneggiate per gli eventi di cui al comma 118, il Presidente della societa' ANAS Spa, in qualita' di Commissario delegato per gli interventi di ripristino della stessa, provvede in via di anticipazione sulle risorse autorizzate per il programma di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successivi rifinanziamenti, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
124. A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione relative alla programmazione nazionale 2014-2020, il CIPE provvede ad assegnare 50 milioni di euro per l'anno 2015 per la prosecuzione degli interventi di cui al comma 118.
125. Fatto salvo quanto stabilito nel comma 126, nelle more del riordino della disciplina del settore energetico, le disposizioni sospensive di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, devono ritenersi applicabili a tutte le fattispecie insorte a decorrere dal 10 febbraio 2002, stante la stabilizzazione del citato decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, operata dall'articolo 1-sexies, comma 8, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290.
126. In considerazione di quanto previsto al comma 125, e' esclusa l'applicabilita' dell'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, e dell'articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393. Al fine di favorire la certezza nei rapporti giuridici, la stabilita' delle finanze pubbliche e l'esercizio di attivita' di impresa anche nella attuale fase di eccezionale crisi economica, per la risoluzione del contenzioso giurisdizionale amministrativo tuttora pendente in materia di applicazione dell'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, e dell'articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393, le parti possono stipulare la convenzione di cui all'articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393, con finalita' transattive, anche in deroga ai parametri di cui all'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, e dell'articolo 15, comma 1, della legge 2 agosto 1975, n. 393.
127. All'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alla lettera a), le parole: «1.840 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.880 euro»;
b) al comma 1, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
«b) 978 euro, aumentata del prodotto tra 902 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 8.000 euro ma non a 28.000 euro;
c) 978 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 28.000 euro ma non a 55.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 27.000 euro»;
c) il comma 2 e' abrogato.
128. Con effetto dal 1º gennaio 2014, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INAIL, tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale, e' stabilita la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Il predetto decreto definisce anche le modalita' di applicazione della riduzione a favore delle imprese che abbiano iniziato l'attivita' da non oltre un biennio, nel rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi di quanto previsto agli articoli 19 e 20 delle modalita' per l'applicazione delle tariffe e per il pagamento dei premi assicurativi, di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 dicembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2001. Sono comunque esclusi dalla riduzione i premi e i contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali previsti dalle seguenti disposizioni: articolo 8 della legge 3 dicembre 1999, n. 493; articolo 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni; decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 28 marzo 2007, in attuazione dell'articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, e successive modificazioni. In considerazione dei risultati gestionali dell'ente e dei relativi andamenti prospettici, per effetto della riduzione dei premi e contributi di cui al primo periodo e' riconosciuto allo stesso ente da parte del bilancio dello Stato un trasferimento pari a 500 milioni di euro per l'anno 2014, 600 milioni di euro per l'anno 2015 e 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, da computare anche ai fini del calcolo dei coefficienti di capitalizzazione di cui all'articolo 39, primo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni. La riduzione dei premi e contributi di cui al primo periodo del presente comma e' applicata nelle more dell'aggiornamento delle tariffe dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L'aggiornamento dei premi e contributi e' operato distintamente per singola gestione assicurativa, tenuto conto dell'andamento economico, finanziario e attuariale registrato da ciascuna di esse e garantendo il relativo equilibrio assicurativo, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38. Alle predette finalita' e alle iniziative di cui ai commi 129 e 130 si fa fronte con le somme sopra indicate, nonche' con quota parte delle risorse programmate dall'INAIL per il triennio 2013-2015 per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, nei limiti dell'importo di 120 milioni di euro per ciascuno degli esercizi interessati. La programmazione delle predette risorse per gli anni successivi al 2015 tiene conto del predetto onere di cui ai commi 129 e 130, fermo restando l'equilibrio del bilancio dell'ente. A decorrere dall'anno 2016, l'INAIL effettua una verifica di sostenibilita' economica, finanziaria e attuariale, asseverata dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
129. Con effetto dal 1º gennaio 2014, in attesa di un meccanismo di rivalutazione automatica degli importi indicati nella «tabella indennizzo danno biologico», di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in via straordinaria, e' riconosciuto un aumento delle indennita' dovute dall'INAIL a titolo di recupero del valore dell'indennizzo del danno biologico di cui al citato articolo 13, di non oltre il 50 per cento della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai accertati dall'ISTAT intervenuta negli anni dal 2000 al 2013 e comunque per un importo massimo di spesa annua di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri e le modalita' di attuazione di cui al comma 128.
130. Al primo comma dell'articolo 85 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, l'alinea e' sostituito dal seguente: «Se l'infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti sotto indicati una rendita nella misura di cui ai numeri seguenti ragguagliata al 100 per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120. Per i lavoratori deceduti a decorrere dal 1º gennaio 2014 la rendita ai superstiti e' calcolata, in ogni caso, sul massimale di cui al terzo comma dell'articolo 116:».
131. I benefici a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono erogati ai familiari superstiti di cui all'articolo 85, primo comma, numeri 1) e 2), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, e, in loro mancanza, ai superstiti indicati ai numeri 3) e 4) del medesimo articolo 85.
132. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4-quater e' sostituito dal seguente:
«4-quater. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), che incrementano il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d'imposta precedente, e' deducibile il costo del predetto personale per un importo annuale non superiore a 15.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto, e nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale classificabile nell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile per il periodo d'imposta in cui e' avvenuta l'assunzione con contratto a tempo indeterminato e per i due successivi periodi d'imposta. La suddetta deduzione decade se, nei periodi d'imposta successivi a quello in cui e' avvenuta l'assunzione, il numero dei lavoratori dipendenti risulta inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati in tale periodo d'imposta; la deduzione spettante compete, in ogni caso, per ciascun periodo d'imposta a partire da quello di assunzione, sempre che permanga il medesimo rapporto di impiego. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in societa' controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), la base occupazionale di cui al terzo periodo e' individuata con riferimento al personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato impiegato nell'attivita' commerciale e la deduzione spetta solo con riferimento all'incremento dei lavoratori utilizzati nell'esercizio di tale attivita'. In caso di lavoratori impiegati anche nell'esercizio dell'attivita' istituzionale si considera, sia ai fini dell'individuazione della base occupazionale di riferimento e del suo incremento, sia ai fini della deducibilita' del costo, il solo personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato riferibile all'attivita' commerciale individuato in base al rapporto di cui all'articolo 10, comma 2. Non rilevano ai fini degli incrementi occupazionali i trasferimenti di dipendenti dall'attivita' istituzionale all'attivita' commerciale. Nell'ipotesi di imprese di nuova costituzione non rilevano gli incrementi occupazionali derivanti dallo svolgimento di attivita' che assorbono anche solo in parte attivita' di imprese giuridicamente preesistenti, ad esclusione delle attivita' sottoposte a limite numerico o di superficie. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, la deducibilita' del costo del personale spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in piu' rispetto a quello dell'impresa sostituita»;
b) i commi 4-quinquies e 4-sexies sono abrogati;
c) il comma 4-septies e' sostituito dal seguente:
«4-septies. Per ciascun dipendente l'importo delle deduzioni ammesse dai commi 1, 4-bis.1 e 4-quater non puo' comunque eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro e l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2), 3) e 4), e' alternativa alla fruizione delle disposizioni di cui ai commi 1, lettera a), numero 5), e 4-bis.1».
133. All'articolo 7-bis del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «fra il 1º giugno 2013 e il 30 settembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 1º giugno 2013 e il 31 marzo 2014»;
b) al comma 5, le parole: «entro il 31 gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2014».
134. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 133 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
135. Con effetto dal 1º gennaio 2014 e con riferimento alle trasformazioni di contratto a tempo indeterminato decorrenti dalla predetta data, all'articolo 2, comma 30, della legge 28 giugno 2012, n. 92, al primo periodo, le parole: «Nei limiti delle ultime sei mensilita'» sono soppresse.
136. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il comma 39 e' abrogato.
137. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «Dal quarto» sono sostituite dalle seguenti: «Dal settimo»;
b) al secondo periodo, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «3 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2016 l'aliquota e' fissata, rispettivamente, al 4 per cento, al 4,5 per cento e al 4,75 per cento».
138. I soggetti che beneficiano della deduzione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, determinano l'acconto delle imposte sui redditi dovute per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 2015 utilizzando l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del capitale proprio relativa al periodo d'imposta precedente.
139. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 3-bis, sono premesse le seguenti parole:
«A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di adeguamento di cui al comma 12,»;
b) all'articolo 14, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella misura del:
a) 65 per cento, anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014;
b) 50 per cento, alle spese sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.
2. Le detrazioni di cui al comma 1 si applicano anche alle spese sostenute per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unita' immobiliari di cui si compone il singolo condominio nella misura del:
a) 65 per cento, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015;
b) 50 per cento, per le spese sostenute dal 1º luglio 2015 al 30 giugno 2016»;
c) all'articolo 15, comma 1, le parole: «da adottare entro il 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro il 31 dicembre 2015»;
d) all'articolo 16:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le spese documentate, relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato articolo 16-bis, spetta una detrazione dall'imposta lorda fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unita' immobiliare. La detrazione e' pari al:
a) 50 per cento, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014;
b) 40 per cento, per le spese sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015»;
2) al comma 1-bis, le parole da: «fino al 31 dicembre 2013» a: «unita' immobiliare» sono sostituite dalle seguenti: «fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unita' immobiliare, una detrazione dall'imposta lorda nella misura del:
a) 65 per cento, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2014;
b) 50 per cento, per le spese sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015»;
3) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 e' altresi' riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonche' A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 ed e' calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2013, N. 151))».
140. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, e successive modificazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2012.
141. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al comma 140, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.
142. Il saldo attivo della rivalutazione puo' essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla societa' di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento da versare con le modalita' indicate al comma 145.
143. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e' stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e di eventuali addizionali nella misura del 16 per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non ammortizzabili.
144. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione e' stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.
145. Le imposte sostitutive di cui ai commi 142 e 143 sono versate in tre rate annuali di pari importo, senza pagamento di interessi, di cui la prima entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione e' eseguita, e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
146. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, nonche' le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
147. Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in societa' ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva di cui al comma 143, e' vincolata una riserva in sospensione di imposta ai fini fiscali che puo' essere affrancata ai sensi del comma 142.
148. Al trasferimento previsto dal comma 6 dell'articolo 6 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, si applica l'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 giugno 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2011, qualunque sia la categoria di provenienza; ai maggiori valori iscritti in bilancio per effetto del comma 6, primo periodo, dello stesso articolo 6 del citato decreto-legge n. 133 del 2013 si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e di eventuali addizionali, con l'aliquota di cui al comma 143, da versarsi nei modi e nei termini previsti dal comma 145.
149. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 22 e' inserito il seguente:
«22-bis. Ferme restando le previsioni del comma 22 concernenti la deducibilita' delle remunerazioni e l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, i maggiori o minori valori che derivano dall'attuazione di specifiche previsioni contrattuali degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma 22 non concorrono alla formazione del reddito imponibile degli emittenti ai fini dell'imposta sul reddito delle societa' e del valore della produzione netta. La presente disposizione si applica con riferimento agli strumenti finanziari emessi dalla data di entrata in vigore della presente legge».
150. Le disposizioni di cui ai commi 10-bis e 10-ter dell'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si applicano anche alle operazioni effettuate a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012. Il versamento dell'imposta sostitutiva e' dovuto in un'unica rata da versare entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in riferimento al quale l'operazione e' effettuata. L'imposta sostitutiva dovuta per le operazioni effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012 e' versata entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.
151. Gli effetti del riallineamento di cui al comma 150 decorrono dal secondo periodo di imposta successivo a quello del pagamento dell'imposta sostitutiva. Tali effetti si intendono revocati in caso di atti di realizzo riguardanti le partecipazioni di controllo, i marchi d'impresa e le altre attivita' immateriali o l'azienda cui si riferisce l'avviamento affrancato, anteriormente al quarto periodo di imposta successivo a quello del pagamento dell'imposta sostitutiva. L'esercizio dell'opzione per il riallineamento di cui al comma 150 non e' consentito sui valori oggetto delle opzioni per i regimi previsti dagli articoli 172, comma 10-bis, 173, comma 15-bis, e 176, comma 2-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dall'articolo 15, commi 10, 11 e 12, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e viceversa.
152. Le modalita' di attuazione dei commi 150 e 151 sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
153. Il Ministro dello sviluppo economico definisce entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, condizioni e modalita' per la definizione di un sistema di remunerazione di capacita' produttiva in grado di fornire gli adeguati servizi di flessibilita', nella misura strettamente necessaria a garantire la sicurezza del sistema elettrico e la copertura dei fabbisogni effettuata dai gestori di rete e senza aumento dei prezzi e delle tariffe dell'energia elettrica per i clienti finali, nell'ambito della disciplina del mercato elettrico, tenendo conto dell'evoluzione dello stesso e in coordinamento con le misure previste dal decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379. Nelle more dell'attuazione del sistema di cui al presente comma, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 379 del 2003, e successive modificazioni. Il comma 7-bis dell'articolo 34 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' abrogato.
154. Il termine di decadenza previsto dall'articolo 4, comma 8, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, e' prorogato di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge per gli impianti, gia' iscritti in base a tale provvedimento nei relativi registri aperti presso il Gestore dei servizi energetici Spa (GSE), da realizzare in zone che, nel corso degli anni 2012 e 2013, sono state per qualsiasi motivo riconosciute colpite da eventi calamitosi con provvedimenti normativi o amministrativi. La proroga e' concessa anche nel caso in cui a ricadere nelle zone colpite dalle calamita' sono le opere connesse agli impianti suindicati. Entro il 30 giugno 2014, e' aggiornato il sistema di incentivi di cui all'articolo 28, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, secondo criteri di diversificazione e innovazione tecnologica e di coerenza con gli obiettivi di riqualificazione energetica degli edifici della pubblica amministrazione previsti dalla direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012.
155. Il comma 7-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e' sostituito dal seguente:
«7-bis. I titolari di impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, possono optare, in alternativa al mantenimento del diritto agli incentivi spettanti sulla produzione di energia elettrica come riconosciuti alla data di entrata in esercizio, per un incremento del 20 per cento dello stesso incentivo, per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data indicata dall'operatore e compresa tra il 1º settembre e il 31 dicembre 2013, e del 10 per cento per l'ulteriore successivo periodo di un anno. Qualora l'impianto prosegua la produzione dopo il secondo anno di incremento, il Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa applica nei successivi tre anni di esercizio una riduzione del 15 per cento dell'incentivo spettante fino ad una quantita' di energia pari a quella sulla quale e' stato riconosciuto il predetto incremento. L'incremento e' applicato per gli impianti a certificati verdi sul coefficiente moltiplicativo spettante e, per gli impianti a tariffa onnicomprensiva, sulla tariffa onnicomprensiva spettante al netto del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno 2012. L'opzione per il regime di cui al presente comma e' comunicata dal titolare dell'impianto al GSE Spa entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».
156. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «1º gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2014»;
b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2014»;
c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2014».
157. Le maggiori entrate di cui al comma 156, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2014 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, confluiscono nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
158. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
«c-bis) rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo. Tali componenti concorrono al valore della produzione netta in quote costanti nell'esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi»;
b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
«b-bis) le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili a crediti nei confronti di assicurati iscritti in bilancio a tale titolo. Tali componenti concorrono al valore della produzione netta in quote costanti nell'esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi».
159. Le disposizioni di cui al comma 158 si applicano dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.
160. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 51, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Ai fini della determinazione dei valori di cui al comma 1, per gli atleti professionisti si considera altresi' il costo dell'attivita' di assistenza sostenuto dalle societa' sportive professionistiche nell'ambito delle trattative aventi ad oggetto le prestazioni sportive degli atleti professionisti medesimi, nella misura del 15 per cento, al netto delle somme versate dall'atleta professionista ai propri agenti per l'attivita' di assistenza nelle medesime trattative»;
b) all'articolo 101, comma 5, al primo periodo, dopo le parole: «e le perdite su crediti» sono inserite le seguenti: «, diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell'articolo 106,» e l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili»;
c) all'articolo 106:
1) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo, diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso, sono deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi. Le perdite su crediti realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili integralmente nell'esercizio in cui sono rilevate in bilancio. Ai fini del presente comma le svalutazioni e le perdite deducibili in quinti si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio»;
2) i commi 3-bis e 5 sono abrogati;
3) al comma 4, dopo la parola: «crediti» sono inserite le seguenti: «rilevanti ai fini del presente articolo» e le parole: «nonche' la rivalutazione delle operazioni "fuori bilancio" iscritte nell'attivo in applicazione dei criteri di cui all'articolo 112» sono soppresse;
d) all'articolo 111, comma 3, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «La variazione della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni, per la parte riferibile alla componente di lungo periodo, e' deducibile in quote costanti nell'esercizio in cui e' iscritta in bilancio e nei quattro successivi».
161. Le disposizioni di cui al comma 160 si applicano dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013. Resta ferma l'applicazione delle previgenti disposizioni fiscali alle rettifiche di valore e alle variazioni della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni iscritte in bilancio nei periodi di imposta precedenti.
162. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 dell'articolo 54, al terzo periodo, le parole: «e comunque con un minimo di otto anni e un massimo di quindici se lo stesso ha per oggetto beni immobili» sono sostituite dalle seguenti: «; in caso di beni immobili, la deduzione e' ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni»;
b) al comma 7 dell'articolo 102, al secondo periodo, le parole: «ai due terzi» sono sostituite dalle seguenti: «alla meta'» e le parole: «in caso di beni immobili, qualora l'applicazione della regola di cui al periodo precedente determini un risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione e' ammessa per un periodo, rispettivamente, non inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni» sono sostituite dalle seguenti: «in caso di beni immobili, la deduzione e' ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni».
163. Le disposizioni di cui al comma 162 si applicano ai contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
164. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 40, comma 1-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e le cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili strumentali, anche da costruire ed ancorche' assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972»;
b) dopo l'articolo 8 della tariffa, parte prima, e' inserito il seguente:
«Art. 8-bis. - 1. Atti relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili strumentali, anche da costruire ed ancorche' assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: 4 per cento.
NOTE
i) Per le cessioni di cui al comma 1 l'imposta si applica sul corrispettivo pattuito per la cessione aumentato della quota capitale compresa nei canoni ancora da pagare oltre al prezzo di riscatto».
165. Ai fini della semplificazione e della perequazione del trattamento impositivo dell'imposta provinciale di trascrizione nel leasing finanziario, all'articolo 56, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al primo periodo, dopo la parola: «commercio» sono inserite le seguenti: «, nonche' le cessioni degli stessi a seguito di esercizio di riscatto da parte del locatario a titolo di locazione finanziaria».
166. Le disposizioni di cui ai commi 164 e 165 si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2014.
167. All'articolo 2, comma 55, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «relative a svalutazioni di crediti» sono sostituite dalle seguenti: «relative a svalutazioni e perdite su crediti»;
b) dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,» sono inserite le seguenti: «ovvero alle rettifiche di valore nette per deterioramento dei crediti non ancora dedotte dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive ai sensi degli articoli 6, comma 1, lettera c-bis), e 7, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,»;
c) dopo le parole: «i cui componenti negativi sono deducibili in piu' periodi d'imposta ai fini delle imposte sui redditi» sono inserite le seguenti: «e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive».
168. Dopo il comma 56-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e' inserito il seguente:
«56-bis.1. Qualora dalla dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive emerga un valore della produzione netta negativo, la quota delle attivita' per imposte anticipate di cui al comma 55 che si riferisce ai componenti negativi di cui al medesimo comma che hanno concorso alla formazione del valore della produzione netta negativo, e' trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive in cui viene rilevato il valore della produzione netta negativo di cui al presente comma».
169. All'articolo 2, comma 56-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: «55, 56 e 56-bis» sono sostituite dalle seguenti: «55, 56, 56-bis e 56-bis.1».
170. All'articolo 2, commi 57 e 58, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, dopo la parola: «56-bis» e' inserita la seguente: «, 56-bis.1».
171. Le disposizioni di cui ai commi da 167 a 170 si applicano dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.
172. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i commi 488 e 489 sono sostituiti dal seguente:
«488. In vista della riforma dei regimi IVA speciali dell'Unione europea previsti dalla direttiva 112/2006/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, il numero 41-bis) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applica alle societa' cooperative e loro consorzi diversi da quelli di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381».
173. All'articolo 20 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1º gennaio 2014. A decorrere dal 1º gennaio 2014, i prezzi delle operazioni effettuate in attuazione dei contratti di somministrazione di cui al comma 2, stipulati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere rideterminati in aumento al solo fine di adeguarli all'incremento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto, come risultante dalle diposizioni di cui ai commi 1 e 2».
174. La lettera d-bis) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' sostituita dalla seguente:
«d-bis) le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti. L'ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione puo' essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi; in alternativa, il contribuente puo' chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo modalita' definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze». La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.
175. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 6.700 euro.
176. Il termine del 31 dicembre 2014 di cui all'articolo 112, comma 7, alinea, ultimo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e' prorogato al 31 dicembre 2016.
177. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni in materia di stabile organizzazione d'impresa, di cui all'articolo 162 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ai fini della determinazione del reddito d'impresa relativo alle operazioni di cui all'articolo 110, comma 7, del medesimo testo unico, le societa' che operano nel settore della raccolta di pubblicita' on-line e dei servizi ad essa ausiliari sono tenute a utilizzare indicatori di profitto diversi da quelli applicabili ai costi sostenuti per lo svolgimento della propria attivita', fatto salvo il ricorso alla procedura di ruling di standard internazionale di cui all'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
178. L'acquisto di servizi di pubblicita' on-line e di servizi ad essa ausiliari deve essere effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale dal quale devono risultare anche i dati identificativi del beneficiario, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni e a veicolare la partita IVA del beneficiario. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria degli operatori finanziari, sono stabilite le modalita' di trasmissione all'Agenzia delle entrate, in via telematica, delle informazioni necessarie per l'effettuazione dei controlli.
179. Le maggiori entrate derivanti dai commi 151, 177 e 178, pari complessivamente a 237,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 191,7 milioni di euro per l'anno 2015, a 201 milioni di euro per l'anno 2016 e a 104,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, affluiscono al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
180. Ai fini dell'incentivazione di iniziative rivolte alla partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese e per la diffusione dei piani di azionariato rivolti a lavoratori dipendenti, e' istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito fondo cui sono assegnati 2 milioni di euro per l'anno 2014 e 5 milioni di euro per l'anno 2015, le cui modalita' e criteri di utilizzo sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui al presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2014 e 5 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 482, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
181. Nell'ambito della programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo 2014-2020 il CIPE assegna una quota, nel limite complessivo di 30 milioni di euro, da destinare ad interventi urgenti ed immediatamente attivabili relativi a nuove sedi per uffici giudiziari con elevati carichi di controversie pendenti, necessari per lo sviluppo delle aree connesse e per l'efficienza del sistema giudiziario, previa presentazione al CIPE di specifici progetti di adeguamento, completamento e costruzione. In caso di mancata presentazione degli stati di avanzamento dei lavori entro dodici mesi dalla pubblicazione della delibera di assegnazione il finanziamento e' revocato. In caso di mancato affidamento dei lavori entro sei mesi dalla pubblicazione della delibera di assegnazione il finanziamento e' revocato.
182. A seguito degli eventi alluvionali dell'8 novembre 2013, di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 122 del 20 novembre 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2013, fino al 31 dicembre 2014, il Ministro della giustizia puo' autorizzare l'utilizzo dei locali della gia' soppressa sezione distaccata di Olbia del tribunale di Tempio Pausania per la trattazione del contenzioso civile e penale. Le amministrazioni pubbliche interessate danno attuazione alle disposizioni di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
183. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' incrementata, per l'anno 2014, di 600 milioni di euro per essere destinata al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Per il finanziamento dei contratti di solidarieta' di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' autorizzata per l'anno 2014 la spesa di 40 milioni di euro e per il finanziamento delle proroghe a ventiquattro mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attivita', di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, sono destinati, per l'anno 2014, 50 milioni di euro. L'onere derivante dal periodo precedente e' posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, e dalla presente legge.
184. Per l'anno 2014, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e' destinata una somma fino a 30 milioni di euro finalizzata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca.
185. All'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 4, 14 e 19, le parole: «, entro il 31 ottobre 2013» sono soppresse;
b) ai commi 42, 44 e 45, le parole: «entro il 31 ottobre 2013» sono soppresse;
c) al comma 11, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro o a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente»;
d) dopo il comma 19 sono aggiunti i seguenti:
«19-bis. Qualora gli accordi di cui al comma 4 avvengano in relazione a settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali gia' coperte dal fondo di cui al comma 19, dalla data di decorrenza del nuovo fondo i datori di lavoro del relativo settore non sono piu' soggetti alla disciplina del fondo residuale, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni gia' deliberate. I contributi eventualmente gia' versati o dovuti in base al decreto istitutivo del fondo residuale, restano acquisiti al fondo residuale. Il Comitato amministratore, sulla base delle stime effettuate dalla tecnostruttura dell'INPS, puo' proporre il mantenimento, in capo ai datori di lavoro del relativo settore, dell'obbligo di corrispondere la quota di contribuzione necessaria al finanziamento delle prestazioni gia' deliberate, determinata ai sensi dei commi 29 e 30 del presente articolo.
19-ter. Qualora alla data del 1º gennaio 2014 risultino in corso procedure finalizzate alla costituzione di fondi di solidarieta' bilaterali di cui al comma 4, l'obbligo di contribuzione al fondo di solidarieta' residuale di cui al comma 19 e' sospeso, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fino al completamento delle medesime procedure e comunque non oltre il 31 marzo 2014 e con riferimento al relativo periodo non sono riconosciute le relative prestazioni previste. In caso di mancata costituzione del fondo di solidarieta' bilaterale entro il 31 marzo 2014, l'obbligo e' comunque ripristinato anche in relazione alle mensilita' di sospensione»;
e) al comma 20, le parole: «per una durata non superiore» sono sostituite dalle seguenti: «per una durata non inferiore»;
f) dopo il comma 20 e' aggiunto il seguente:
«20-bis. Allo scopo di assicurare l'immediata operativita' del fondo di cui al comma 19 e ferme restando eventuali determinazioni assunte ai sensi dei commi 29 e 30 del presente articolo, in fase di prima applicazione, dal 1º gennaio 2014, l'aliquota di finanziamento del fondo e' fissata allo 0,5 per cento, ferma restando la possibilita' di fissare eventuali addizionali contributive a carico dei datori di lavoro connesse all'utilizzo degli istituti previsti».
186. Per l'anno 2014, l'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarieta' di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, e' aumentato nella misura del 10 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario, nel limite massimo di 50 milioni di euro per lo stesso anno 2014. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
187. All'articolo 9, comma 3-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' incentivi per favorire l'occupazione dei medesimi lavoratori, definiti ai sensi del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 264 del 19 aprile 2013».
188. Al fine di confermare la sospensione dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi gia' disposta fino al 31 dicembre 2005 dal comma 255 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successivamente prorogata senza soluzione di continuita' fino al 31 dicembre 2015, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2016 il termine di cui al primo periodo del comma 8-quinquies dell'articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17. Al terzo periodo dell'articolo 2, comma 12-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, la parola: «2015», ovunque ricorre, e' sostituita dalla seguente: «2016». A decorrere dal 1º gennaio 2017, i contributi previdenziali e i premi assicurativi sospesi ai sensi del presente comma e delle norme da esso richiamate sono restituiti all'INPS dagli enti interessati, senza corresponsione di interessi legali, in 120 rate mensili di pari importo.
189. All'articolo 56, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche con finalita' di finanziamento e sostegno del settore pubblico e con riferimento all'intero settore previdenziale ed assistenziale»;
b) alla lettera c), dopo le parole: «sulla coerenza del sistema» sono aggiunte le seguenti: «previdenziale allargato».
190. All'articolo 41, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al primo periodo, le parole: «Per gli anni 2004-2015» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2004 al 2017». All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, la parola: «millecinquecento» e' sostituita dalla seguente: «milletrecento». Al fine di attuare le disposizioni di cui al presente comma, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2016 e di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
191. Con effetto sulle pensioni decorrenti dall'anno 2014 il contingente numerico di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2013, attuativo delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 231 e 233, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con riferimento alla tipologia di lavoratori relativa alla lettera b) del medesimo comma 231 dell'articolo 1 della citata legge n. 228 del 2012 e' incrementato di 6.000 unita'. Conseguentemente all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 234, le parole: «134 milioni di euro per l'anno 2014, di 135 milioni di euro per l'anno 2015, di 107 milioni di euro per l'anno 2016, di 46 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018, di 28 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «183 milioni di euro per l'anno 2014, di 197 milioni di euro per l'anno 2015, di 158 milioni di euro per l'anno 2016, di 77 milioni di euro per l'anno 2017, di 53 milioni di euro per l'anno 2018, di 51 milioni di euro per l'anno 2019 e di 18 milioni di euro per l'anno 2020»;
b) al comma 235, le parole: «1.133 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.946 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.510 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.347 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.529 milioni di euro per l'anno 2018, a 595 milioni di euro per l'anno 2019 e a 45 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1.385 milioni di euro per l'anno 2014, a 2.258 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.758 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.488 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.635 milioni di euro per l'anno 2018, a 699 milioni di euro per l'anno 2019 e a 79 milioni di euro per l'anno 2020».
192. II contributo di cui all'articolo 33, comma 35, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e' fissato in favore dell'I.R.F.A. -- Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
193. Le risorse finanziarie complessivamente richiamate all'articolo 1, comma 235, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, sono finalizzate, nel rispetto dei limiti ivi previsti, alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di salvaguardia richiamate dal medesimo periodo relativi alle categorie di beneficiari interessate. L'eventuale trasferimento di risorse e relative consistenze numeriche tra le categorie di soggetti tutelati sulla base della normativa vigente, come definita dalle disposizioni richiamate al quarto periodo del predetto comma 235 e dai relativi decreti attuativi, puo' avvenire esclusivamente, previo procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
194. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando le salvaguardie previste dall'articolo 24, comma 14, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, dall'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dall'articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dagli articoli 11 e 11-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e dall'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e i relativi decreti ministeriali attuativi del 1º giugno 2012, 8 ottobre 2012 e 22 aprile 2013, si applicano ai lavoratori che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi, ancorche' successivamente al 31 dicembre 2011, utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, appartenenti alle seguenti categorie:
a) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attivita', non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
b) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
c) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
e) i lavoratori collocati in mobilita' ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data, che, entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, perfezionino, mediante il versamento di contributi volontari, i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 184 del 1997, potra' riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa;
f) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorche' al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attivita' lavorativa nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attivita' lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
195. Il trattamento pensionistico con riferimento ai soggetti di cui al comma 194 non puo' avere decorrenza anteriore al 1º gennaio 2014.
196. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' di attuazione del comma 194 sulla base di quanto stabilito dal comma 197. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 194 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del comma 197, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalle disposizioni di cui al comma 194.
197. I benefici di cui al comma 194 sono riconosciuti nel limite di 17.000 soggetti e nel limite massimo di 203 milioni di euro per l'anno 2014, 250 milioni di euro per l'anno 2015, 197 milioni di euro per l'anno 2016, 110 milioni di euro per l'anno 2017, 83 milioni di euro per l'anno 2018, 81 milioni di euro per l'anno 2019 e 26 milioni di euro per l'anno 2020.
198. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 194 a 197 e' subordinata all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e all'effettivo conseguente rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Ai fini del concorso alla copertura degli oneri di cui al comma 197, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come rifinanziato ai sensi del citato articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 102 del 2013, e' ridotto di 4 milioni di euro per l'anno 2014, 12 milioni di euro per l'anno 2015, 35 milioni di euro per l'anno 2016, 38 milioni di euro per l'anno 2017, 37 milioni di euro per l'anno 2018, 69 milioni di euro per l'anno 2019 e 26 milioni di euro per l'anno 2020.
199. Per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, e' autorizzata la spesa di 275 milioni di euro per l'anno 2014.
200. Il Fondo di cui al comma 199 del presente articolo e' ulteriormente incrementato di 75 milioni di euro per l'anno 2014, da destinare esclusivamente, in aggiunta alle risorse ordinariamente previste dal predetto Fondo come incrementato ai sensi del citato comma 199, in favore degli interventi di assistenza domiciliare per le persone affette da disabilita' gravi e gravissime, ivi incluse quelle affette da sclerosi laterale amiotrofica.
201. Al fine di contribuire alle spese per il sostegno di bambini nuovi nati o adottati appartenenti a famiglie residenti a basso reddito, e' istituito per l'anno 2014 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo per i nuovi nati. Nel predetto Fondo confluiscono le risorse, disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, del Fondo per il credito per i nuovi nati, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e all'articolo 12 della legge 12 novembre 2001, n. 183, che e' contestualmente soppresso. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per l'erogazione dei contributi nei limiti delle disponibilita' del Fondo, l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di riferimento e le modalita' di organizzazione e di funzionamento del Fondo.
202. La dotazione del fondo di cui all'articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
203. La dotazione del fondo di cui all'articolo 23, comma 11, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' incrementata complessivamente di 40 milioni di euro per l'anno 2014, di cui 30 milioni di euro a valere sul Fondo di solidarieta' comunale, che viene conseguentemente ridotto, e 10 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per il credito per i nuovi nati, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e all'articolo 12 della legge 12 novembre 2001, n. 183, che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al citato fondo di cui all'articolo 23, comma 11, del decreto-legge n. 15 del 2012, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
204. Per la realizzazione di iniziative complementari o strumentali necessarie all'integrazione degli immigrati nei comuni, singoli o associati, sedi di centri di accoglienza per richiedenti asilo con una capienza pari o superiore a 3.000 unita', il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e' incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2014.
205. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, si applicano anche relativamente all'esercizio finanziario 2014 con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2013. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2010, si applicano anche all'esercizio finanziario 2014 e i termini ivi stabiliti relativamente al predetto esercizio finanziario sono aggiornati per gli anni: da 2009 a 2013, da 2010 a 2014 e da 2011 a 2015. Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota del cinque per mille nell'anno 2014 sono quantificate nell'importo di euro 400 milioni. Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell'esercizio successivo.
206. All'articolo 48, primo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo le parole: «conservazione di beni culturali» sono inserite le seguenti: «, e ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprieta' pubblica adibiti all'istruzione scolastica».
207. e' autorizzata la spesa complessiva di 126 milioni di euro per l'anno 2014, destinata per 100 milioni di euro alle finalita' di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, per 1 milione di euro per le finalita' di cui all'articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e per 25 milioni di euro per far fronte all'eccezionale necessita' di risorse finanziarie da destinare ai lavoratori socialmente utili e a quelli di pubblica utilita' della regione Calabria e altresi' ai lavoratori di cui alla legge regionale della regione Calabria 13 giugno 2008, n. 15. Nell'ambito delle risorse destinate dal periodo precedente alla regione Calabria, la regione provvede al pagamento degli arretrati dell'anno 2013 relativi ai progetti dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori di pubblica utilita'. Le risorse impegnate per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono destinate, per l'anno 2014, nella misura di 50 milioni di euro, agli enti pubblici della regione Calabria al fine di stabilizzare, con contratto di lavoro a tempo determinato, i lavoratori impegnati in attivita' socialmente utili, in quelle di pubblica utilita', e i lavoratori di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, al fine di avviare un percorso di inserimento lavorativo dei suddetti lavoratori ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonche' in attuazione dei commi da 208 a 212 del presente articolo. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono stabiliti le modalita' e i criteri di assegnazione delle risorse. Per l'anno 2014 le assunzioni a tempo determinato finanziate a favore degli enti pubblici della regione Calabria con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere effettuate in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, all'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, fermo restando il rispetto del patto di stabilita' interno. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno per l'anno 2013, al solo fine di consentire la sottoscrizione dei rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2014, non si applica la sanzione di cui al comma 26, lettera d), dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni.
208. Il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' ridotto di 16 milioni di euro per l'anno 2014.
209. Al fine di razionalizzare la spesa per il finanziamento delle convenzioni con lavoratori socialmente utili e nell'ottica di un definitivo superamento delle situazioni di precarieta' nell'utilizzazione di tale tipologia di lavoratori, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa ricognizione della normativa vigente in materia, dell'entita' della spesa sostenuta a livello statale e locale e dei soggetti interessati, si provvede a individuare le risorse finanziarie disponibili, nei limiti della spesa gia' sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, destinate a favorire assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, anche se con rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e in particolare dell'articolo 4, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 101 del 2013.
210. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e' vietata la stipulazione di nuove convenzioni per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili di cui al comma 209, a pena di nullita' delle medesime.
211. Le risorse finanziarie, nella misura individuale massima di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, sono assegnate ai comuni, che hanno disponibilita' di posti in dotazione organica relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, per incentivare l'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratto di lavoro a tempo parziale, dei soggetti di cui ai commi 209 e 210, anche in deroga alla vigente normativa in materia di facolta' assunzionali, ma in ogni caso nel rispetto del patto di stabilita' interno e dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
212. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono stabiliti le modalita' e i criteri di assegnazione delle risorse, con priorita' per i comuni che assumano nei limiti delle facolta' assunzionali stabilite dalla normativa vigente. In ogni caso i comuni sono tenuti a dimostrare attraverso idonea documentazione l'effettiva sussistenza di necessita' funzionali e organizzative per le assunzioni, valutata la dimensione demografica dell'ente, l'entita' del personale in servizio e la correlata spesa, nonche' l'effettiva sostenibilita' dell'onere a regime assicurando la graduale riduzione del personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, tenuto conto delle proiezioni future della spesa di personale a seguito di cessazione.
213. Al comma 9-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 135, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Sono fatte salve le disposizioni previste dall'articolo 14, comma 24-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per consentire l'attuazione dei processi di stabilizzazione di cui al presente articolo, in ogni caso nel rispetto del patto di stabilita' interno. A tal fine gli enti territoriali delle regioni a statuto speciale calcolano il complesso delle spese per il personale al netto dell'eventuale contributo erogato dalle regioni, attribuite nei limiti dei risparmi di spesa realizzati a seguito dell'adozione delle misure di razionalizzazione e revisione della spesa di cui al primo periodo; la verifica del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 76, commi 4 e 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e' ultimata tenendo conto di dati omogenei. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno e successive modificazioni per l'anno 2013, al solo fine di consentire la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2014, non si applica la sanzione di cui alla lettera d) del comma 26 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni. Per l'anno 2014, permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi gia' erogati, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato, fermo quanto previsto nei periodi precedenti, puo' essere disposta in deroga ai termini e vincoli di cui al comma 9 del presente articolo».
214. I rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 551, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, finanziati a valere sulle risorse di cui all'articolo 41, comma 16-terdecies, ultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, possono essere prorogati, alla scadenza, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, nonche' a quelle di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 12, e successive modificazioni, nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 209 del presente articolo e tenuto conto dei vincoli previsti dal patto di stabilita'.
215. Al fine di favorire il reinserimento lavorativo dei fruitori di ammortizzatori sociali anche in regime di deroga e di lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituito il Fondo per le politiche attive del lavoro, con una dotazione iniziale pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Con successivo decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le iniziative, anche sperimentali, finanziabili a valere sul Fondo di cui al primo periodo e volte a potenziare le politiche attive del lavoro, tra le quali, ai fini del finanziamento statale, puo' essere compresa anche la sperimentazione regionale del contratto di ricollocazione, sostenute da programmi formativi specifici.
216. All'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «di cittadinanza italiana» sono sostituite dalle seguenti: «cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea ovvero familiari di cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo,». Il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' incrementato, per l'anno 2014, di 250 milioni di euro. In presenza di risorse disponibili in relazione all'effettivo numero dei beneficiari, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' determinata una quota del Fondo da riservare all'estensione su tutto il territorio nazionale, non gia' coperto, della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Con il medesimo decreto sono stabiliti le modalita' di prosecuzione del programma carta acquisti, di cui all'articolo 81, commi 29 e seguenti, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in funzione dell'evolversi delle sperimentazioni in corso, nonche' il riparto delle risorse ai territori coinvolti nell'estensione della sperimentazione di cui al presente comma. Per quanto non specificato nel presente comma, l'estensione della sperimentazione avviene secondo le modalita' attuative di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99. Il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' incrementato di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2016 ai fini della progressiva estensione su tutto il territorio nazionale, non gia' coperto, della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, intesa come sperimentazione di un apposito programma di sostegno per l'inclusione attiva, volto al superamento della condizione di poverta', all'inserimento e al reinserimento lavorativi e all'inclusione sociale.
217. Per il finanziamento del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita' e' incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
218. Il Fondo nazionale per le attivita' delle consigliere e dei consiglieri di parita', di cui all'articolo 18 del codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e successive modificazioni, e' rifinanziato, nella misura di 500.000 euro per l'anno 2014, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
219. Al fine di potenziare le iniziative e le misure in favore dei giovani, dei lavoratori disoccupati e svantaggiati, nonche' al fine di determinare le condizioni per una migliore occupabilita':
a) all'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, dopo le parole: «A valere sulle risorse programmate nell'ambito dei programmi operativi regionali 2007-2013» sono inserite le seguenti: «nonche' a valere sulle eventuali riprogrammazioni delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, gia' destinate ai Programmi operativi cofinanziati con fondi strutturali europei, nella misura in cui il finanziamento dell'incentivo sia coerente con gli obiettivi del Piano di Azione Coesione e nel rispetto delle procedure di riprogrammazione previste per il Piano»;
b) all'articolo 3 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, all'alinea, dopo la parola: «giovani» sono inserite le seguenti: «, assicurando prioritariamente il finanziamento delle istanze positivamente istruite nell'ambito delle procedure indette dagli avvisi pubblici "Giovani per il sociale" e "Giovani per la valorizzazione di beni pubblici"»; alla lettera b), le parole da: «e da soggetti» fino a: «n. 159» sono soppresse;
2) al comma 1-bis, le parole: «alle lettere a) e b)», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «alla lettera a)»;
c) al fine di agevolare l'accesso al Fondo sociale europeo, su richiesta degli operatori e nei limiti delle disponibilita' finanziarie a tal fine preordinate sul Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali puo' erogare ai soggetti pubblici o a totale partecipazione pubblica titolari di progetti compresi nei programmi di politica comunitaria, che ne facciano richiesta, anticipazioni sui contributi spettanti a carico del bilancio dell'Unione europea. L'importo dell'anticipazione di cui al precedente periodo non puo' superare il 40 per cento di quanto complessivamente spettante a titolo di contributi nazionali e comunitari. A seguito della certificazione da parte dell'operatore richiedente circa l'avvenuta attuazione del progetto, si provvede alle dovute compensazioni con il Fondo sociale europeo. Nel caso di mancata attuazione del progetto nel termine da esso previsto, o espressamente prorogato, nonche' di non riconoscimento definitivo della spesa da parte dell'Unione europea si provvedera' al recupero delle somme anticipate con gli interessi nella misura legale, nonche' delle eventuali penalita';
d) allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego, nonche' l'avvio del Piano per l'attuazione della raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una «Garanzia per i giovani», le province, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, hanno facolta' di prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa strettamente indispensabili per la realizzazione di attivita' di gestione dei fondi strutturali e di interventi da essi finanziati, a valere su piani e programmi programmati e da programmare nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali europei. Allo scopo di consentire il temporaneo finanziamento delle proroghe di cui al primo periodo della presente lettera, in attesa della successiva imputazione ai programmi operativi regionali, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali puo' erogare alle regioni che ne facciano richiesta anticipazioni sui contributi da programmare a carico del bilancio dell'Unione europea, nei limiti di 30 milioni di euro a valere sul Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al fondo sociale europeo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
220. Al fine di contribuire al funzionamento dell'Istituto nazionale di genetica molecolare (INGM) di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, e in particolare al fine di potenziare l'attivita' di ricerca da esso svolta, a decorrere dal 2014 e' autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro.
221. Per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a favore dell'Istituto Giannina Gaslini di Genova.
222. Al fine di adempiere agli obblighi in materia di assistenza sanitaria all'estero, gli specifici stanziamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, iscritti nello stato di previsione del Ministero della salute, sono incrementati, per l'anno 2014, di 121 milioni di euro. A valere su tali risorse, nelle more dell'adozione delle norme di attuazione e del regolamento di cui rispettivamente ai commi 85 e 86 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il Ministero della salute provvede anche agli adempimenti connessi all'assistenza sanitaria in forma indiretta, con le procedure indicate all'articolo 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1980, ferma restando la successiva imputazione degli oneri alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le procedure contabili di cui ai citati commi 85 e 86. Il termine del 30 aprile 2013 di cui al medesimo comma 86 e' prorogato al 31 dicembre 2014.
 
223. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 3 settembre 2013 (Requête no. 5376/11), recante l'obbligo di liquidazione ai titolari dell'indennizzo di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, degli importi maturati a titolo di rivalutazione dell'indennita' integrativa speciale, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e' incrementata di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015.
224. Il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' rifinanziato di 10 milioni di euro per l'anno 2014.
225. A decorrere dal 1º gennaio 2014 si applica per le aziende farmaceutiche il sistema di cui all'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
226. A decorrere dall'anno 2014, ai fini del calcolo dell'eventuale ripiano a carico delle aziende farmaceutiche, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) applica i criteri di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni, operando anche la compensazione tra le aziende farmaceutiche che costituiscono societa' controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Nell'applicare i citati criteri per il calcolo dell'eventuale ripiano a carico dell'azienda interessata, derivante dal superamento del limite di spesa farmaceutica territoriale, l'AIFA effettua la compensazione degli importi in capo alla societa' controllante. L'AIFA, inoltre, per garantire la compiuta attuazione dei criteri di cui all'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, per il calcolo dell'eventuale ripiano a carico dell'azienda interessata, derivante dal superamento del limite di spesa farmaceutica ospedaliera, effettua la compensazione degli importi in capo alla societa' controllante. Ai fini dell'attuazione del presente comma, le societa' controllanti e le societa' controllate informano l'AIFA dell'esistenza del rapporto di cui all'articolo 2359 del codice civile mediante autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna societa'.
227. La disposizione di cui al comma 225 si applica, su richiesta delle imprese interessate, anche ai farmaci immessi in commercio dopo il 31 dicembre 2006.
228. All'articolo 15, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera h), dopo le parole: «relativi ai medicinali» sono inserite le seguenti: «non orfani e a quelli»;
b) alla lettera i), dopo le parole: «relativi ai medicinali» sono inserite le seguenti: «non orfani e a quelli»;
c) dopo la lettera i) e' inserita la seguente:
«i-bis) le disposizioni della lettera i) si applicano anche ai farmaci che rispettano i requisiti previsti dal citato regolamento (CE) n. 141/2000 e che sono elencati nella circolare dell'Agenzia europea per i medicinali EMEA/7381/01/en del 30 marzo 2001, nonche' ad altri farmaci, da individuarsi, con apposita delibera dell'AIFA, tra quelli gia' in possesso dell'autorizzazione all'immissione in commercio, destinati alla cura di malattie rare e che soddisfano i criteri stabiliti dall'articolo 3 del medesimo regolamento (CE) n. 141/2000, e successive modificazioni, ancorche' approvati prima della data di entrata in vigore del suddetto regolamento;».
229. Il Ministro della salute, con decreto da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti l'Istituto superiore di sanita' e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, prevede anche in via sperimentale di effettuare, nel limite di cinque milioni di euro, lo screening neonatale per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie per la cui terapia, farmacologica o dietetica, esistano evidenze scientifiche di efficacia terapeutica o per le quali vi siano evidenze scientifiche che una diagnosi precoce, in eta' neonatale, comporti un vantaggio in termini di accesso a terapie in avanzato stato di sperimentazione, anche di tipo dietetico. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute definisce l'elenco delle patologie di cui al primo periodo. Al fine di favorire la massima uniformita' dell'applicazione sul territorio nazionale della diagnosi precoce neonatale e l'individuazione di bacini di utenza ottimali proporzionati all'indice di natalita', e' istituito presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.na.s.) un Centro di coordinamento sugli screening neonatali composto: dal direttore generale dell'Age.na.s. con funzione di coordinatore; da tre membri designati dall'Age.na.s, dei quali almeno un esperto con esperienza medico-scientifica specifica in materia; da un membro di associazioni dei malati affetti da patologie metaboliche ereditarie; da un rappresentante del Ministero della salute; da un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La partecipazione dei soggetti di cui al terzo periodo e' a titolo gratuito. Conseguentemente il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato e' incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
230. L'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni, e' ridotta di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
231. Nel capo V, sezione II, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo l'articolo 62-bis e' aggiunto il seguente:
«Art. 62-ter. -- (Anagrafe nazionale degli assistiti). -- 1. Per rafforzare gli interventi in tema di monitoraggio della spesa del settore sanitario, accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e le pubbliche amministrazioni, e' istituita, nell'ambito del sistema informativo realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto dall'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA).
2. L'ANA, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze, in accordo con il Ministero della salute in relazione alle specifiche esigenze di monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza (LEA), nel rispetto delle previsioni di cui al comma 5 dell'articolo 62 del presente decreto, subentra, per tutte le finalita' previste dalla normativa vigente, alle anagrafi e agli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole aziende sanitarie locali, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1982, n. 526, che mantengono la titolarita' dei dati di propria competenza e ne assicurano l'aggiornamento.
3. L'ANA assicura alla singola azienda sanitaria locale la disponibilita' dei dati e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza e garantisce l'accesso ai dati in essa contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative finalita' istituzionali, secondo le modalita' di cui all'articolo 58, comma 2, del presente decreto.
4. Con il subentro dell'ANA, l'azienda sanitaria locale cessa di fornire ai cittadini il libretto sanitario personale previsto dall'articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. e' facolta' dei cittadini di accedere in rete ai propri dati contenuti nell'ANA, secondo le modalita' di cui al comma 1 dell'articolo 6 del presente decreto, ovvero di richiedere presso l'azienda sanitaria locale competente copia cartacea degli stessi.
5. In caso di trasferimento di residenza del cittadino, l'ANA ne da' immediata comunicazione in modalita' telematica alle aziende sanitarie locali interessate dal trasferimento. L'azienda sanitaria locale nel cui territorio e' compresa la nuova residenza provvede alla presa in carico del cittadino, nonche' all'aggiornamento dell'ANA per i dati di propria competenza. Nessun'altra comunicazione in merito al trasferimento di residenza e' dovuta dal cittadino alle aziende sanitarie locali interessate.
6. L'ANA assicura al nuovo sistema informativo sanitario nazionale realizzato dal Ministero della salute in attuazione di quanto disposto dall'articolo 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con le modalita' definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 7, l'accesso ai dati e la disponibilita' degli strumenti funzionali a garantire l'appropriatezza e l'efficacia delle prestazioni di cura erogate al cittadino, nonche' per le finalita' di cui all'articolo 15, comma 25-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
7. Entro il 30 giugno 2014, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti:
a) i contenuti dell'ANA, tra i quali devono essere inclusi il medico di medicina generale, il codice esenzione e il domicilio;
b) il piano per il graduale subentro dell'ANA alle anagrafi e agli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole aziende sanitarie locali, da completare entro il 30 giugno 2015;
c) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare, i criteri per l'interoperabilita' dell'ANA con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, nonche' le modalita' di cooperazione dell'ANA con banche dati gia' istituite a livello regionale per le medesime finalita', nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle regole tecniche del sistema pubblico di connettivita', ai sensi del presente decreto».
232. Dopo la lettera f) del comma 3-bis dell'articolo 60 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' aggiunta la seguente:
«f-bis) Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA)».
233. I commi 89, 90, 91, 92, 92-bis, 92-ter, 92-quater e 93 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, sono abrogati. Nell'ambito dei processi di riorganizzazione del Ministero della salute, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, si provvede alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni statali in materia di assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante presso gli uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera (USMAF), anche ai fini della razionalizzazione della rete ambulatoriale del Ministero della salute mediante la progressiva unificazione delle strutture presenti sul territorio. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di riorganizzazione adottati ai sensi del periodo precedente, gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero della salute e la relativa dotazione organica sono ridotti di una unita'. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
234. All'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per gli anni 2012 e 2013, in via transitoria, nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce il riparto della quota premiale di cui al presente comma, tenendo anche conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Limitatamente all'anno 2013, la percentuale indicata all'articolo 15, comma 23, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' pari allo 0,30 per cento».
235. All'articolo 49-quater del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera b), dopo le parole: «da parte del Ministero dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «ai sensi del comma 2-bis»;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. In caso di mancata o insufficiente individuazione di idonee e congrue misure di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione maggiorata degli interessi di cui al comma 2, lettera a), il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a trattenere la relativa quota parte a valere sulle somme a qualunque titolo dovute dallo Stato alla Croce Rossa italiana o all'Associazione italiana della Croce Rossa, fino a concorrenza della rata dovuta. Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, i proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare della Croce Rossa italiana e dell'Associazione italiana della Croce Rossa sono prioritariamente destinati al rimborso dell'anticipazione di cui al comma 1 del presente articolo».
236. Le organizzazioni riconosciute non lucrative di utilita' sociale ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, ceduti dagli operatori del settore alimentare, inclusi quelli della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonche' i citati operatori del settore alimentare che cedono gratuitamente prodotti alimentari devono garantire un corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti, ciascuno per la parte di competenza. Tale obiettivo e' raggiunto anche mediante la predisposizione di specifici manuali nazionali di corretta prassi operativa in conformita' alle garanzie speciali previste dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e successive modificazioni, validati dal Ministero della salute.
237. Le disposizioni del comma 236 non si applicano alla distribuzione gratuita di prodotti alimentari di proprieta' degli operatori del settore alimentare effettuata dai medesimi direttamente agli indigenti.
238. Al comma 15 dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, le parole: «e da questi ritirati presso i luoghi di esercizio dell'impresa,» sono soppresse.
239. Dall'attuazione dei commi 236, 237 e 238 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
240. Alla copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica relativa agli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2014/2020, a valere sulle risorse dei fondi strutturali, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), a titolarita' delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, concorre il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, nella misura massima del 70 per cento degli importi previsti nei piani finanziari dei singoli programmi. La restante quota del 30 per cento e' a carico dei bilanci delle regioni e delle province autonome, nonche' degli eventuali altri organismi pubblici partecipanti ai programmi.
241. Per gli interventi di cui al comma 240, a titolarita' delle Amministrazioni centrali dello Stato, alla copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica si provvede, integralmente, con le disponibilita' del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.
242. Il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, concorre, nei limiti delle proprie disponibilita', al finanziamento degli oneri relativi all'attuazione degli interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea 2014/2020, inseriti nell'ambito della programmazione strategica definita con l'Accordo di partenariato 2014/2020 siglato con le autorita' dell'Unione europea. Al fine di massimizzare le risorse destinabili agli interventi complementari di cui al presente comma, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono concorrere al finanziamento degli stessi con risorse a carico dei propri bilanci.
243. Il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, e' autorizzato, nel limite di 500 milioni di euro annui a valere sulle proprie disponibilita', a concedere anticipazioni delle quote comunitarie e di cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarita' delle Amministrazioni centrali dello Stato cofinanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali, il FEASR ed il FEAMP, nonche' dei programmi complementari di cui al comma 242. Le risorse cosi' anticipate vengono reintegrate al Fondo, per la parte comunitaria, a valere sui successivi accrediti delle corrispondenti risorse dell'Unione europea in favore del programma interessato. Per la parte nazionale, le anticipazioni sono reintegrate al Fondo a valere sulle quote di cofinanziamento nazionale riconosciute per lo stesso programma a seguito delle relative rendicontazioni di spesa. Per i programmi complementari, le anticipazioni sono reintegrate al Fondo a valere sulle quote riconosciute per ciascun programma a seguito delle relative rendicontazioni di spesa.
244. Il recupero, nei confronti delle Amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, puo' essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilita' del predetto Fondo di rotazione.
245. Il monitoraggio degli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo 2014/2020, a valere sui fondi strutturali, sul FEASR e sul FEAMP, nonche' degli interventi complementari previsti nell'ambito dell'Accordo di partenariato finanziati dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, ai sensi del comma 242, e' assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso le specifiche funzionalita' del proprio sistema informativo. A tal fine, le Amministrazioni centrali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano, per gli interventi di rispettiva competenza, la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale a livello di singolo progetto, secondo le specifiche tecniche definite congiuntamente tra il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e le Amministrazioni centrali dello Stato responsabili del coordinamento per i singoli fondi.
246. Lo schema di Accordo di partenariato per gli anni 2014-2020, prima della stipulazione con le autorita' dell'Unione europea, e' trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, corredato di una relazione che illustra le scelte strategiche da perseguire. Il parere deve essere espresso entro venti giorni dalla data di trasmissione dello schema di cui al primo periodo. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere, l'accordo puo' essere comunque stipulato.
247. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente:
«g-bis) contratti passivi, convenzioni, decreti ed altri provvedimenti riguardanti interventi a titolarita' delle Amministrazioni centrali dello Stato, cofinanziati in tutto o in parte con risorse dell'Unione europea, ovvero aventi carattere di complementarita' rispetto alla programmazione dell'Unione europea, giacenti sulla contabilita' del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Restano ferme le disposizioni della legge 25 novembre 1971, n. 1041, per la rendicontazione dei pagamenti conseguenti agli atti assoggettati al controllo di cui al periodo precedente».
248. Le amministrazioni statali titolari di programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione europea che intendano ricorrere ad una centrale di committenza, ai sensi dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per le acquisizioni di beni e di servizi finalizzate all'attuazione degli interventi relativi ai detti programmi, si avvalgono di Consip Spa, stipulando apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti. Le restanti amministrazioni titolari di programmi di sviluppo cofinanziati hanno facolta' di avvalersi di Consip Spa ai sensi e con le modalita' di cui al primo periodo.
249. A valere sulle disponibilita' del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, sono destinate, fino al limite di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, risorse a favore delle azioni di cooperazione allo sviluppo realizzate dal Ministero degli affari esteri, in coerenza ed a complemento della politica di cooperazione dell'Unione europea. Le somme annualmente individuate sulla base delle azioni finanziabili ai sensi del presente comma sono versate dal Fondo di rotazione all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al pertinente capitolo di spesa del Ministero degli affari esteri, che provvede al relativo utilizzo in favore delle azioni stesse.
250. Al pagamento delle somme di denaro conseguenti alle pronunce di condanna emesse nei confronti dello Stato per mancato o ritardato recepimento nell'ordinamento di direttive o di altri provvedimenti dell'Unione europea la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede a valere sullo stanziamento appositamente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle pronunce gia' depositate o notificate alla data di entrata in vigore della presente legge. Ai titoli giudiziari di cui al presente comma si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 5-quinquies, commi da 1 a 4, della legge 24 marzo 2001, n. 89.
251. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004, e' incrementato di 283 milioni di euro per l'anno 2014.
252. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e' incrementato di 614 milioni di euro per l'anno 2014.
253. Per le finalita' di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64, e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, per l'istituzione in via sperimentale di un contingente di corpi civili di pace destinato alla formazione e alla sperimentazione della presenza di 500 giovani volontari da impegnare in azioni di pace non governative nelle aree di conflitto o a rischio di conflitto o nelle aree di emergenza ambientale. All'organizzazione del contingente si provvede ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77.
254. Per gli interventi di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, l'erogazione dei contributi avviene nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti in bilancio, sulla base del fabbisogno per il 2014 presentato dagli enti locali e previa verifica dell'utilizzo delle risorse disponibili. Il CIPE puo' autorizzare gli enti medesimi all'attribuzione dei contributi in relazione alle effettive esigenze di ricostruzione. A tali erogazioni si applicano le disposizioni di cui al comma 2 del citato articolo 7-bis.
255. Nella ripartizione delle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, come rifinanziate dalla presente legge, il CIPE, sulla base delle esigenze rilevate dagli uffici speciali per la ricostruzione, puo' destinare quota parte delle risorse stesse anche al finanziamento degli interventi per assicurare la ricostruzione e la riparazione degli immobili pubblici e la copertura delle spese obbligatorie, connesse alle funzioni essenziali da svolgere nei territori della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, nonche' la prosecuzione degli interventi di riparazione e ricostruzione relativi all'edilizia privata e pubblica nei comuni della regione Abruzzo situati al di fuori del cratere sismico.
256. Al fine di permettere il completamento degli interventi di ricostruzione connessi al sisma del 26 ottobre 2012 in Calabria e Basilicata, e' autorizzata la spesa in conto capitale di 7,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 7,5 milioni di euro per l'anno 2015. I relativi pagamenti effettuati da ciascuna regione sono esclusi dal patto di stabilita' interno, nei limiti di 2 milioni di euro nell'anno 2014, di 6,3 milioni di euro nell'anno 2015 e di 1,7 milioni di euro nell'anno 2016 per la regione Calabria e di 1 milione di euro nell'anno 2014, di 3,2 milioni di euro nell'anno 2015 e di 0,8 milioni di euro nell'anno 2016 per la regione Basilicata.
257. Per l'anno 2014, il fondo per il finanziamento ordinario delle universita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementato di 150 milioni di euro.
258. Per il finanziamento di interventi in favore dei collegi universitari di merito legalmente riconosciuti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e' autorizzata una spesa integrativa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
259. Al fine di garantire il mantenimento dei livelli di intervento per il diritto allo studio universitario a favore degli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi, a decorrere dall'anno 2014 il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e' incrementato nella misura di 50 milioni di euro.
260. Per le finalita' di cui all'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e' autorizzata la spesa di 220 milioni di euro per l'anno 2014. Le predette spese sono escluse dal patto di stabilita' interno nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2014. Conseguentemente il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, e' ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2014.
261. e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il «Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria» con la dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2014, 40 milioni di euro per l'anno 2015 e 30 milioni di euro per l'anno 2016, destinato ad incentivare, in conformita' con il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore (de minimis), gli investimenti delle imprese editoriali, anche di nuova costituzione, orientati all'innovazione tecnologica e digitale e all'ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi media ed a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per l'informazione, la comunicazione e l'editoria, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno del triennio, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale nel settore delle imprese editrici e delle agenzie di stampa, e' definita, previa ricognizione annuale delle specifiche esigenze di sostegno delle imprese, la ripartizione delle risorse del predetto Fondo.
262. Al fine di compensare i tagli effettuati sulle risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale relative agli anni 2012 e 2013, e' autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2014, aggiuntivi rispetto alle risorse gia' assegnate nel bilancio.
263. Per garantire il funzionamento della flotta aerea antincendio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno e' integrato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Le risorse derivanti dall'alienazione dei velivoli della flotta di Stato affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze finalizzato alle esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il potenziamento del concorso aereo di Stato per il contrasto agli incendi boschivi. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
264. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, a decorrere dal 1º gennaio 2014, il piano di impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, puo' essere prorogato fino al 31 dicembre 2014. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive modificazioni. A tal fine e' autorizzata la spesa di 41,4 milioni di euro per l'anno 2014, con specifica destinazione di 40 milioni di euro per il personale di cui al comma 74 e di 1,4 milioni di euro per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009.
265. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotto di 1,4 milioni di euro per l'anno 2014.
266. Il fondo di cui all'articolo 616 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, e' finanziato per l'importo di 30 milioni di euro per l'anno 2014.
267. Al fine di incrementare la costituzione di parte civile dell'Agenzia delle entrate nei procedimenti penali aventi ad oggetto reati tributari, di assicurare l'assistenza delle amministrazioni dello Stato e degli enti patrocinati nei procedimenti di mediazione obbligatoria, nonche' di garantire l'indispensabile attivita' di consulenza in via breve in favore dell'Unita' tecnica-amministrativa di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2011, in relazione all'imponente contenzioso in gestione, l'Avvocatura dello Stato e' autorizzata ad effettuare, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste dalla normativa vigente e sempre nel rispetto del ruolo organico vigente, ulteriori assunzioni di procuratori dello Stato entro il limite di spesa di euro 845.000 a decorrere dall'anno 2014. In dipendenza di tali ulteriori assunzioni e per garantire la suddetta attivita' di consulenza, la citata Unita' e' autorizzata ad avvalersi, nel limite delle risorse finanziarie disponibili, di quattro avvocati o procuratori dello Stato, di cui almeno due in posizione di fuori ruolo.
268. Al fine di non disperdere la professionalita' acquisita dal personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato assunto a seguito di superamento di apposita procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, nonche' per fare fronte agli accresciuti compiti derivanti dalla partecipazione alle attivita' di cooperazione fra autorita' di protezione di dati dell'Unione europea, il ruolo organico di cui all'articolo 156, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come incrementato in attuazione dell'articolo 1, comma 542, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementato di dodici unita', previa contestuale riduzione nella medesima misura del contingente di cui al comma 5 del predetto articolo 156 del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.
269. Per le finalita' di cui al comma 268, il Garante di cui all'articolo 153 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, indice, entro il 31 dicembre 2016, nei limiti delle proprie disponibilita' finanziarie, anche attingendo dalle risorse di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dal comma 416 del presente articolo, una o piu' procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato del personale in servizio presso l'Ufficio di cui all'articolo 156 del predetto codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 a seguito di superamento di apposita procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, che, alla data di pubblicazione del bando, abbia maturato almeno tre anni di anzianita' con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dello stesso Garante.
270. e' istituito, nello stato di previsione del Ministero della difesa, il Fondo per le esigenze di funzionamento dell'Arma dei carabinieri con una dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione del Fondo nell'ambito del programma di spesa «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza» del centro di responsabilita' «Arma dei Carabinieri».
271. L'articolo 2195 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' sostituito dal seguente:
«Art. 2195. -- (Contributi a favore di Associazioni combattentistiche) -- 1. Per il sostegno delle attivita' di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle Associazioni combattentistiche di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, sottoposte alla vigilanza del Ministero della difesa, e' autorizzata la spesa di euro 1.000.000 annui per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Il Ministro della difesa provvede con proprio decreto alla ripartizione di tali risorse, con le modalita' di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549».
272. Al fine di consentire la promozione e lo svolgimento di iniziative per le celebrazioni del settantesimo anniversario della Resistenza e della Guerra di liberazione, e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo, con una dotazione pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, destinato a finanziare le iniziative promosse dalla Confederazione italiana fra le associazioni combattentistiche e partigiane.
273. Per assicurare il tempestivo adempimento degli indifferibili impegni connessi con l'organizzazione e lo svolgimento del semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea del 2014 e con il funzionamento della delegazione per la Presidenza, e' autorizzata la spesa di euro 56.000.000 per l'anno 2014 e di euro 2.000.000 per l'anno 2015. La Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette ai competenti organi parlamentari, prima dell'inizio del semestre di Presidenza italiana e, in ogni caso, entro il 30 maggio 2014, una nota puntuale sul riparto delle risorse, suddivisa per finalita' e iniziative. Le somme non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza possono essere impegnate nel corso dell'esercizio finanziario successivo. Alle spese di cui al presente comma non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per lo svolgimento delle attivita' di comunicazione del semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea del 2014, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2014 di cui al primo periodo, sono assegnati alla Presidenza del Consiglio dei ministri 2 milioni di euro; a tale fine, si applicano le deroghe alle limitazioni di spesa e di assunzione temporanea di personale previste dal presente comma. Le attivita', gli interventi, la gestione finanziaria e del personale posti in essere dalla delegazione restano disciplinati dalla legge 5 giugno 1984, n. 208. All'atto del collocamento fuori ruolo del personale di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 5 giugno 1984, n. 208, e' reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza equivalente dal punto di vista finanziario. L'articolo 1, terzo comma, della legge 5 giugno 1984, n. 208, si interpreta nel senso che, nei limiti temporali di operativita' della delegazione e nell'ambito dello stanziamento di cui al presente comma, le spese sostenute dalla delegazione per consumi intermedi, nonche' per il noleggio e la manutenzione di autovetture e per l'acquisto di mobili e arredi non sono computate ai fini del calcolo dei limiti di spesa per il Ministero degli affari esteri derivanti dall'applicazione della normativa vigente. Nei limiti temporali e nell'ambito dello stanziamento di cui al presente comma, si applicano altresi' le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 1, 4 e 6, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º febbraio 2013, n. 12. Ai componenti della delegazione di cui al presente comma e' corrisposta, se inviati in missione all'estero, l'indennita' di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941. Fermo restando quanto previsto all'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nell'ambito delle risorse di cui al presente comma, al personale di qualifica non dirigenziale componente la delegazione puo' essere corrisposto un contributo fisso onnicomprensivo, sostitutivo di ogni altro pagamento o maggiorazione per i particolari carichi di lavoro e orario di servizio connessi con l'attivita' della delegazione, da svolgere anche in sedi diverse da quella dell'Amministrazione centrale. Per le straordinarie esigenze di servizio della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea connesse con il semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea, e' autorizzata per l'anno 2014, a valere sulle risorse di cui al primo periodo del presente comma e nei limiti di 1.032.022 euro, la spesa per l'assunzione di personale con contratto temporaneo ai sensi dell'articolo 153 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in deroga ai limiti quantitativi previsti dalla medesima disposizione. Per le iniziative connesse con il semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea, di competenza di Amministrazioni centrali diverse dal Ministero degli affari esteri, e' istituito presso lo stato di previsione della spesa del medesimo Ministero un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2014, da ripartire tra i Ministeri interessati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per gli affari europei. Alle relative spese si applicano le disposizioni contenute nel presente comma, ivi comprese le deroghe alle limitazioni di spesa previste dalla normativa vigente.
274. La Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e nel limite di 5 milioni di euro, all'organizzazione del vertice dei Capi di Stato e di governo dell'Unione europea sull'occupazione giovanile e dell'Asia -- Europe Summit che si terranno in Italia nel 2014. Le spese per l'organizzazione dei vertici sono escluse dall'applicazione dei limiti di spesa di cui all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
275. Al fine di garantire la prosecuzione delle attivita' di cura, formazione e ricerca sulle malattie ematiche svolte, sia a livello nazionale che internazionale, dalla fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME), di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, e' autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2014.
276. Al fine di proseguire le attivita' dell'Associazione nazionale privi della vista ed ipovedenti (ANPVI ONLUS), organizzazione non lucrativa di utilita' sociale riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica n. 126 del 13 febbraio 1981, e in particolare le attivita' del Centro autonomia e mobilita' e della scuola cani guida per ciechi di Campagnano di Roma, e' autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2014.
277. Per ampliare il panorama dei servizi culturali per i non vedenti ed ipovedenti dell'Italia meridionale, delle isole maggiori e dei Paesi del Mediterraneo, nonche' per le finalita' di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, e successive modificazioni, la Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» stipula un'apposita convenzione con il Polo tattile multimediale della Stamperia regionale Braille ONLUS di Catania. Per le finalita' di cui al presente comma e' erogato un contributo straordinario di 800.000 euro per l'anno 2014, da destinare al funzionamento del Polo tattile multimediale.
278. e' autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 100 milioni di euro da assegnare all'Agenzia delle entrate quale contributo integrativo alle spese di funzionamento.
279. All'articolo 63, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo, dopo le parole: «previsto dal terzo comma» sono inserite le seguenti: «, a soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria»;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando la procura e' rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale o di una societa' di servizi di cui all'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, essa deve essere autenticata dal responsabile dell'assistenza fiscale del predetto centro o dal legale rappresentante della predetta societa' di servizi».
280. All'articolo 7, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, le parole: «, ovvero, quando la procura e' rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale, essa deve essere autenticata dal responsabile del predetto centro» sono soppresse.
281. La disciplina prevista in materia di prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, deve intendersi applicabile alla determinazione del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive anche per i periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007.
282. La sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica alle rettifiche del valore della produzione netta di cui al comma 281.
283. La non applicazione delle sanzioni di cui al comma 282 e' limitata ai periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007 fino al periodo d'imposta per il quale, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano decorsi i termini per la presentazione della relativa dichiarazione.
284. Le disposizioni dei commi 282 e 283 non si applicano se la sanzione e' gia' stata irrogata con provvedimento divenuto definitivo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
285. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2014 e di 47,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 ed e' ridotto di 20 milioni di euro per l'anno 2015.
286. Per consentire la realizzazione della riforma del catasto in attuazione della delega in materia fiscale, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019.
287. Al fine di rimborsare le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 116 del 5 giugno 2013, e' istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2014 e 60 milioni di euro per l'anno 2015.
288. Il Ministero della giustizia e' autorizzato nell'anno 2014, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste dalla normativa vigente, ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso gia' concluso alla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine e' autorizzata la spesa di 18,6 milioni di euro per l'anno 2014, di 25,3 milioni di euro per l'anno 2015 e di 31,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
289. All'articolo 6, comma 6-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le suddette permute riguardanti nuovi immobili destinati a carceri o ad uffici giudiziari delle sedi centrali di corte d'appello di cui al periodo precedente, hanno carattere di assoluta priorita'. A tal fine e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascun anno, a decorrere dall'anno 2016, destinata a tali procedure di permuta in cui siano ricompresi immobili demaniali gia' in uso governativo che verrebbero utilizzati in regime di locazione».
290. Al fine di non ostacolare l'attuazione in corso della revisione delle circoscrizioni giudiziarie, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2013 e per i quali non e' consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonche' i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2014 e per i quali non e' consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2014; conseguentemente all'articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «non oltre il 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2014».
291. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo le parole: «turistico-ricreative» sono inserite le seguenti: «, ad uso pesca, acquacoltura ed attivita' produttive ad essa connesse,».
292. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'incremento dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002, recante determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2002, nei limiti di spesa pari a 4 milioni di euro per l'anno 2014, a 21 milioni di euro per l'anno 2015 e a 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
293. A valere sulle disponibilita' del fondo di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, l'importo di 5 milioni di euro e' versato all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2014 ed e' riassegnato al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze al fine di provvedere al rifinanziamento del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolosaccarifera di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, quale competenza di una parte del quarto anno del quinquennio previsto dalla normativa europea.
294. A favore degli italiani nel mondo sono disposti i seguenti interventi:
a) per un ammontare pari a 2 milioni di euro per l'anno 2014, per le elezioni per il rinnovo dei Comites e del CGIE;
b) per un ammontare pari a 1 milione di euro per l'anno 2014, per il sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero;
c) per un ammontare pari a 600.000 euro per l'anno 2014, per il rifinanziamento delle attivita' di assistenza, diretta e indiretta, degli italiani residenti all'estero in condizioni di indigenza;
d) per un ammontare pari a 200.000 euro per l'anno 2014, per il Museo dell'emigrazione italiana con sede in Roma;
e) per un ammontare pari a 200.000 euro per l'anno 2014, in favore delle agenzie specializzate per i servizi stampa dedicati agli italiani residenti all'estero;
f) per un ammontare pari a 1 milione di euro per l'anno 2014, ad integrazione della dotazione finanziaria per i contributi diretti in favore della stampa italiana all'estero di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103.
295. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. All'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) sono attribuite le attivita' a carattere tecnico-operativo relative al coordinamento di cui all'articolo 6, comma 3, del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005. A tal fine, l'Agenzia agisce come unico rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative al FEAGA ed al FEASR ed e' responsabile nei confronti dell'Unione europea degli adempimenti connessi alla gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune, nonche' degli interventi sul mercato e sulle strutture del settore agricolo, finanziati dal FEAGA e dal FEASR. Resta ferma la competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nella gestione dei rapporti con la Commissione europea afferenti, in seno al Comitato dei fondi agricoli, alle attivita' di monitoraggio dell'evoluzione della spesa, di cui al citato regolamento (CE) n. 1290/2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, nonche' alle fasi successive alla decisione di liquidazione dei conti adottata ai sensi della vigente normativa europea. In materia l'Agenzia assicura il necessario supporto tecnico fornendo, altresi', gli atti dei procedimenti»;
b) i commi 9, 10, 11 e 12 sono abrogati.
296. Le somme di cui all'articolo 18, comma 11, della legge 23 luglio 2009, n. 99, iscritte nel bilancio dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e non ancora utilizzate, possono essere destinate negli anni 2014 e 2015 alle finalita' di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, della medesima legge n. 99 del 2009.
297. Per il potenziamento del servizio fitosanitario nazionale, con particolare riferimento all'emergenza provocata dal batterio Xylella fastidiosa e al potenziamento dei sistemi di monitoraggio e controllo, ivi compresi i controlli sulle sementi provenienti da organismi geneticamente modificati, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014, da ripartire con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1996, n. 910, che, a tale fine, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
298. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e' autorizzato per l'anno 2014 ad effettuare le operazioni di pagamento e riscossione relative alle competenze dell'ex Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI) trasferite al Ministero stesso ai sensi dell'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, mediante l'utilizzo dei conti correnti gia' intestati alla medesima Agenzia, attraverso un dirigente delegato. Le operazioni effettuate sono oggetto di rendicontazione al termine dell'esercizio finanziario.
299. Per il finanziamento della Fondazione Memoriale della Shoah di Milano per la realizzazione del progetto «Binario 21» e' autorizzata la spesa di 900.000 euro per l'anno 2014.
300. Al fine di sviluppare le ricerche storiche e la divulgazione sulla legislazione persecutoria e sulla deportazione degli ebrei d'Italia, nonche' sugli ebrei salvati, anche predisponendo banche dati informatiche per il Museo nazionale dell'Ebraismo italiano e della Shoah di cui alla legge 17 aprile 2003, n. 91, e per altre strutture a carattere museale, e' attribuito alla Fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea un contributo di 100.000 euro per l'anno 2014.
301. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 299 e 300, pari a 1 milione di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.
302. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili con una dotazione di 24.331.245 euro per l'anno 2014, da ripartire contestualmente tra le finalita' di cui all'elenco 1 allegato alla presente legge, con un unico decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
303. Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' integrato con 10 milioni di euro per l'anno 2014, 15 milioni di euro per l'anno 2015 e 20 milioni di euro per l'anno 2016. L'Istituto per il credito sportivo amministra gli importi di cui sopra in gestione separata in base ai criteri approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro da lui delegato, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, tenendo conto dell'esigenza di assicurare interventi per la sicurezza strutturale e funzionale degli impianti sportivi e la loro fruibilita', nonche' per il loro sviluppo e ammodernamento.
304. Al fine di consentire, per gli impianti di cui alla lettera c) del presente comma, il piu' efficace utilizzo, in via non esclusiva, delle risorse del Fondo di cui al comma 303, come integrate dal medesimo comma, nonche' di favorire comunque l'ammodernamento o la costruzione di impianti sportivi, con particolare riguardo alla sicurezza degli impianti e degli spettatori, attraverso la semplificazione delle procedure amministrative e la previsione di modalita' innovative di finanziamento:
a) il soggetto che intende realizzare l'intervento presenta al comune interessato uno studio di fattibilita', a valere quale progetto preliminare, redatto tenendo conto delle indicazioni di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e corredato di un piano economico-finanziario e dell'accordo con una o piu' associazioni o societa' sportive utilizzatrici in via prevalente. Lo studio di fattibilita' non puo' prevedere altri tipi di intervento, salvo quelli strettamente funzionali alla fruibilita' dell'impianto e al raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e concorrenti alla valorizzazione del territorio in termini sociali, occupazionali ed economici e comunque con esclusione della realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale. Il comune, previa conferenza di servizi preliminare convocata su istanza dell'interessato in ordine allo studio di fattibilita', ove ne valuti positivamente la rispondenza, dichiara, entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello studio medesimo, il pubblico interesse della proposta, motivando l'eventuale mancato rispetto delle priorita' di cui al comma 305 ed eventualmente indicando le condizioni necessarie per ottenere i successivi atti di assenso sul progetto;
b) sulla base dell'approvazione di cui alla lettera a), il soggetto proponente presenta al comune il progetto definitivo. Il comune, previa conferenza di servizi decisoria, alla quale sono chiamati a partecipare tutti i soggetti ordinariamente titolari di competenze in ordine al progetto presentato e che puo' richiedere al proponente modifiche al progetto strettamente necessarie, delibera in via definitiva sul progetto; la procedura deve concludersi entro centoventi giorni dalla presentazione del progetto. Ove il progetto comporti atti di competenza regionale, la conferenza di servizi e' convocata dalla regione, che delibera entro centottanta giorni dalla presentazione del progetto. Il provvedimento finale sostituisce ogni autorizzazione o permesso comunque denominato necessario alla realizzazione dell'opera e determina la dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza dell'opera medesima;
c) in caso di superamento dei termini di cui alle lettere a) e b), relativamente agli impianti omologati per un numero di posti pari o superiore a 500 al coperto o a 2.000 allo scoperto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su istanza del soggetto proponente, assegna all'ente interessato trenta giorni per adottare i provvedimenti necessari; decorso inutilmente tale termine, il presidente della regione interessata nomina un commissario con il compito di adottare, entro il termine di sessanta giorni, sentito il comune interessato, i provvedimenti necessari. Relativamente agli impianti omologati per un numero di posti pari o superiore a 4.000 al coperto e 20.000 allo scoperto, decorso infruttuosamente l'ulteriore termine di trenta giorni concesso all'ente territoriale, il Consiglio dei ministri, al quale e' invitato a partecipare il presidente della regione interessata, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta, adotta, entro il termine di sessanta giorni, i provvedimenti necessari;
d) in caso di interventi da realizzare su aree di proprieta' pubblica o su impianti pubblici esistenti, il progetto approvato e' fatto oggetto di idonea procedura di evidenza pubblica, da concludersi comunque entro novanta giorni dalla sua approvazione. Alla gara e' invitato anche il soggetto proponente, che assume la denominazione di promotore. Il bando specifica che il promotore, nell'ipotesi in cui non risulti aggiudicatario, puo' esercitare il diritto di prelazione entro quindici giorni dall'aggiudicazione definitiva e divenire aggiudicatario se dichiara di assumere la migliore offerta presentata. Si applicano, in quanto compatibili, le previsioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di finanza di progetto. Qualora l'aggiudicatario sia diverso dal soggetto di cui alla lettera a), primo periodo, il predetto aggiudicatario e' tenuto a subentrare nell'accordo o negli accordi di cui alla medesima lettera e periodo;
e) resta salvo il regime di maggiore semplificazione previsto dalla normativa vigente in relazione alla tipologia o dimensione dello specifico intervento promosso.
305. Gli interventi di cui al comma 304, laddove possibile, sono realizzati prioritariamente mediante recupero di impianti esistenti o relativamente a impianti localizzati in aree gia' edificate.
306. Per le finalita' di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.
307. Per l'organizzazione dei Campionati mondiali di pallavolo femminile del 2014 e' attribuito al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) un contributo di 2 milioni di euro per l'anno 2014.
308. Al fine di consentire la realizzazione di interventi urgenti per la messa in sicurezza, il restauro e il ripristino del decoro dei «Luoghi della memoria» nel quadro degli eventi programmati per la celebrazione del Centenario della prima guerra mondiale, e' autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2014 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018.
309. Al fine di promuovere la conoscenza degli eventi della prima guerra mondiale e di preservarne la memoria in favore delle future generazioni attraverso la realizzazione di manifestazioni, convegni, mostre, pubblicazioni e percorsi di visita, anche prevedendo il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado in un percorso didattico integrativo ai fini del recupero di lettere, oggetti, documenti e di altro materiale storico, e' autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
310. Il fondo di cui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' destinato al finanziamento delle iniziative finalizzate alla gestione e all'implementazione del portale «Normattiva» volto a facilitare la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini della normativa vigente, nonche' a fornire strumenti per l'attivita' di riordino normativo. Il programma, le forme organizzative e le modalita' di funzionamento delle attivita' relative al portale, anche al fine di favorire la convergenza delle banche dati regionali, sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con il Presidente del Senato della Repubblica e con il Presidente della Camera dei deputati e previo parere della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome. Il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura la gestione e il coordinamento operativo delle attivita'. La banca dati del portale e' alimentata direttamente dai testi degli atti normativi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e le relative attivita' sono svolte, su base convenzionale, dal medesimo soggetto preposto alla stampa ed alla gestione, anche con strumenti telematici, della Gazzetta Ufficiale. Per le finalita' di cui al presente comma, il fondo e' incrementato di euro 1.500.000 per l'anno 2014, di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e di euro 800.000 a decorrere dall'anno 2017. Ulteriori finanziamenti possono essere attribuiti al fondo da soggetti pubblici e privati, con le modalita' stabilite dallo stesso decreto.
311. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9, sono abrogati.
312. Per il completamento e la implementazione del progetto x-leges finalizzato alle trasmissioni telematiche tra organi costituzionali, per assicurare la completa informatizzazione della formazione degli atti normativi e delle deliberazioni adottate dal Consiglio dei ministri, nonche' per alimentare la Gazzetta Ufficiale in conformita' alle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione complessiva pari ad euro 1.500.000, di cui euro 200.000 per l'anno 2014, euro 400.000 per l'anno 2015, euro 300.000 per l'anno 2016, euro 200.000 per l'anno 2017, euro 200.000 per l'anno 2018 ed euro 200.000 per l'anno 2019.
313. Il Governo, entro il 30 aprile di ogni anno, riferisce alla Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni, sui risultati raggiunti nell'attuazione dei progetti Normattiva e x-leges e sulle loro prospettive di sviluppo.
314. All'articolo 17 della legge 15 marzo 1997, n. 127, il comma 30 e' abrogato.
315. All'articolo 1, comma 144, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo le parole: «livelli essenziali di assistenza» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero». All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «tecnico-operativa della difesa» sono inserite le seguenti: «nonche' per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di parte corrente e di parte capitale destinati all'erogazione agli uffici all'estero delle dotazioni finanziarie di parte corrente e di parte capitale, iscritti nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.
316. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, anche a seguito dell'opzione effettuata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 1 della legge n. 418 del 1999, il trattamento economico, comprese le componenti accessorie e variabili della retribuzione, non puo' superare quello complessivamente attribuito ai membri del Parlamento, fatta salva in ogni caso la contribuzione previdenziale, che resta a carico dell'amministrazione di appartenenza».
317. All'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: «compiti ispettivi» sono inserite le seguenti: «, a quella effettuata dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo per lo svolgimento delle attivita' indispensabili di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale».
318. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, e' ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2014, 50 milioni di euro per l'anno 2015, 70 milioni di euro per l'anno 2016 e 95 milioni di euro per l'anno 2017.
319. Al fine di fronteggiare la grave situazione socio-economica nell'isola di Lampedusa, determinatasi a seguito dell'eccezionale afflusso di cittadini provenienti dai Paesi del Mediterraneo, e rafforzarne la dotazione di infrastrutture, finalizzata ad una maggiore efficienza dei servizi, il CIPE assegna al comune di Lampedusa e Linosa 20 milioni di euro per il triennio 2014-2016, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione stanziate dalla presente legge per il periodo di programmazione 2014-2020. Entro il 31 marzo 2014, il comune di Lampedusa e Linosa, nei limiti della dotazione finanziaria prevista dal presente comma, presenta al Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, che lo istruisce, un piano di interventi di miglioramento dell'efficienza della rete idrica, di riqualificazione urbanistica e di potenziamento e ammodernamento dell'edilizia scolastica. Il piano, contenente anche specifiche misure di accelerazione per l'attuazione degli interventi, istruito positivamente, su proposta del Ministro per la coesione territoriale di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e' sottoposto al CIPE, per l'approvazione in una riunione cui partecipa il Presidente della Regione siciliana. Il comune di Lampedusa e Linosa puo' richiedere all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. di fornire, sulla base di apposita convenzione da sottoscrivere con il predetto Dipartimento, ai cui oneri si provvede nell'ambito delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, la necessaria assistenza tecnica per la definizione del piano e per l'attuazione degli interventi approvati dal CIPE, anche mediante il ricorso alle misure di accelerazione di cui all'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, e a quelle di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Le agevolazioni di cui all'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono riconosciute, a valere sulle risorse individuate dal medesimo articolo, anche alle micro e piccole imprese localizzate nella zona franca urbana del comune di Lampedusa e Linosa, istituita dall'articolo 23, comma 45, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Al fine di consentire il completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni, per un importo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020, e' autorizzata la concessione, ai comuni e ai loro consorzi, di contributi in conto capitale fino a un massimo del 54 per cento del costo dell'investimento previsto per la realizzazione delle reti urbane di distribuzione del gas metano. I contributi sono erogati qualora l'avanzamento dell'opera raggiunga almeno il 25 per cento della spesa ammessa al finanziamento. A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione relative alla programmazione nazionale 2014-2020, con deliberazione del CIPE, che provvede ad assegnare 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020, sono stabilite le procedure per la concessione dei contributi secondo le seguenti priorita':
a) concessione ai comuni che abbiano gia' presentato, nei tempi previsti, la domanda di contributo ai sensi delle deliberazioni del CIPE n. 99 del 30 giugno 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 16 settembre 1999, e n. 28 del 29 settembre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 26 novembre 2004;
b) proseguimento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno -- biennio operativo, di cui alla citata deliberazione del CIPE n. 99 del 30 giugno 1999.
320. Al fine di consentire le attivita' di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici, e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014 a favore del Centro nazionale di adroterapia oncologica (CNAO).
321. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato nonche' le Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita' assicurano il rispetto dei vincoli di finanza pubblica individuando, secondo i rispettivi ordinamenti, misure di contenimento della spesa, anche alternative rispetto alle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica ad esse applicabili, che garantiscano il versamento al bilancio dello Stato di un risparmio di spesa complessivo annuo maggiorato del 10 per cento rispetto agli obiettivi di risparmio stabiliti a legislazione vigente e senza corrispondenti incrementi delle entrate dovute ai contributi del settore di regolazione. Le misure alternative di contenimento della spesa di cui al primo periodo non possono prevedere l'utilizzo degli stanziamenti preordinati alle spese in conto capitale per finanziare spese di parte corrente ne' deroghe alle vigenti disposizioni in tema di personale, con particolare riferimento a quelle comportanti risparmi di spesa. Il rispetto di quanto previsto dal presente comma e' asseverato dall'organo di controllo interno delle predette autorita'.
322. Il comma 6 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«6. Al fine di garantire la partecipazione del sistema camerale agli obiettivi di contenimento di finanza pubblica e ai relativi risparmi di spesa applicabili, ciascuna camera di commercio, l'Unioncamere e le singole unioni regionali possono effettuare variazioni compensative tra le diverse tipologie di spesa, garantendo il conseguimento dei predetti obiettivi e l'eventuale versamento dei risparmi al bilancio dello Stato. Il collegio dei revisori dei conti dei singoli enti attesta il conseguimento degli obiettivi di risparmio e le modalita' compensative tra le diverse tipologie di spesa».
323. All'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
«6-bis. Al fine di garantire la continuita' dell'attivita' della Commissione, nei limiti dei contingenti di cui al comma 2, il personale di ruolo della pubblica amministrazione, in servizio in posizione di comando alla data del 30 giugno 2013, che ne fa richiesta, e' trasferito alla Commissione e inquadrato nel ruolo organico del personale della Commissione, appositamente istituito senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni di appartenenza e trasferimento delle relative risorse finanziarie. Il numero delle unita' di personale in posizione di comando di cui l'amministrazione puo' avvalersi ai sensi del comma 2 e' ridotto di un numero pari alle unita' immesse in ruolo».
324. Al fine di estendere il beneficio di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, in favore delle reti e dei consorzi di imprese utilizzatori di gas ed energia a fini industriali, i quali abbiano almeno per una percentuale pari all'80 per cento la propria unita' produttiva ubicata nei distretti industriali individuati ai sensi della legge 5 ottobre 1991, n. 317, nonche' ai sensi delle normative regionali vigenti, considerati utente unico, anche se con punti di fornitura multipla, e' autorizzata la spesa nel limite massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2014 e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' attuative della presente disposizione.
325. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 115, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, relative al commissariamento delle amministrazioni provinciali si applicano ai casi di scadenza naturale del mandato nonche' di cessazione anticipata degli organi provinciali che intervengono in una data compresa tra il 1º gennaio e il 30 giugno 2014.
326. All'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, dopo il comma 19 e' inserito il seguente:
«19-bis. Nell'ambito del rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza, entro il 28 febbraio 2014 sono altresi' individuate, con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le fondazioni lirico-sinfoniche che, presentando evidenti peculiarita' per la specificita' della storia e della cultura operistica e sinfonica italiana, per la loro assoluta rilevanza internazionale, le eccezionali capacita' produttive, i rilevanti ricavi propri, nonche' per il significativo e continuativo apporto finanziario di soggetti privati, possono dotarsi di forme organizzative speciali, fermo restando il rispetto di tutti i requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100. Tali fondazioni adeguano i propri statuti, nei termini del comma 16, e in deroga al comma 15, lettere a), numero 2), e b), del presente articolo».
327. Fermo quanto stabilito al comma 326, la disposizione di cui al numero 2) della lettera a) del comma 15 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, non si applica alla Fondazione Teatro alla Scala, in cui le funzioni di indirizzo sono svolte dal consiglio di amministrazione.
328. e' autorizzato un contributo di 300.000 euro per l'anno 2014 a favore dell'orchestra «I virtuosi italiani» di Verona, finalizzato al sostegno della programmazione musicale.
329. All'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Per i contratti di locazione passiva degli immobili di cui al primo comma, i limiti temporali indicati all'articolo 12, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono raddoppiati, se nel contratto e' inserita la clausola di acquisto dell'immobile locato con riscatto finale o opzione acquisitiva equivalente».
330. Ai fini della razionalizzazione e del riassetto industriale nell'ambito delle partecipazioni detenute dallo Stato, i consigli di amministrazione di SICOT -- Sistemi di consulenza per il Tesoro S.r.l. e di Consip Spa, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, convocano l'assemblea per l'approvazione del progetto di fusione per incorporazione di SICOT S.r.l. in Consip Spa. Dal momento dell'attuazione dell'incorporazione, la convenzione attualmente in essere tra la SICOT S.r.l. e il Ministero dell'economia e delle finanze e' risolta e le attivita' previste dalla stessa, ovvero parte delle stesse, potranno essere affidate dal Ministero, sulla base di un nuovo rapporto convenzionale, a Consip Spa, secondo modalita' in grado di limitare esclusivamente al Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento del tesoro l'accesso ai dati e alle informazioni trattati. Le operazioni compiute in attuazione del primo periodo sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e da ogni altra imposta indiretta esclusa l'imposta sul valore aggiunto.
331. All'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 11 e' sostituito dal seguente:
«11. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la societa' di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, e' trasferita alla Societa' Fintecna s.p.a. o a societa' da essa interamente controllata. Il corrispettivo del trasferimento e' determinato secondo le procedure e ai sensi del comma 12. Entro trenta giorni dall'avvenuto trasferimento, la societa' trasferitaria provvede a deliberare la messa in liquidazione della societa'»;
b) il primo periodo del comma 12 e' sostituito dal seguente: «Entro i trenta giorni successivi alla messa in liquidazione della societa', si provvede alla nomina di un collegio di tre periti designati, uno dalla societa' trasferitaria, uno dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente, al fine di effettuare, entro novanta giorni, una valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione della societa' trasferita».
332. La societa' EUR Spa puo' presentare al Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento del tesoro, entro il 15 febbraio 2014, con certificazione congiunta del presidente e dell'amministratore delegato, un'istanza di accesso ad anticipazione di liquidita', per l'anno 2014, nel limite massimo di 100 milioni di euro. L'anticipazione e' concessa, previa presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, a valere sull'incremento della dotazione del Fondo per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, previsto dall'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124. Della presente disposizione si tiene conto nella predisposizione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con il quale, ai sensi del citato articolo 13, comma 9, del decreto-legge n. 102 del 2013, si provvede alla distribuzione dell'incremento del predetto Fondo tra le sue diverse sezioni.
333. All'erogazione della somma di cui al comma 332 si provvede a seguito:
a) della predisposizione, da parte della societa' EUR Spa, di misure idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidita' maggiorata degli interessi, verificate da un apposito tavolo tecnico cui partecipano la societa', il Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento del tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonche' il comune di Roma Capitale;
b) della sottoscrizione di un apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento del tesoro e la societa' EUR Spa, nel quale sono definite le modalita' di erogazione e di restituzione delle somme, comprensive di interessi, in un periodo non superiore a trenta anni, prevedendo altresi', qualora la societa' non adempia nei termini stabiliti al versamento delle rate dovute, sia le modalita' di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico della societa' e' pari al rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione.
334. Per assicurare il completamento del processo di modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica e sostenere i costi derivanti dall'adeguamento tecnologico dei rivenditori e dei distributori, il termine previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, per la tracciabilita' delle vendite e delle rese, e' differito al 31 dicembre 2014 e l'accesso al credito d'imposta di cui al medesimo comma e' riconosciuto per l'anno 2014.
335. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 577 del presente articolo, i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 11-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono abrogati. Le somme destinate per l'anno 2014 al credito di imposta di cui alle suddette disposizioni, come rideterminate ai sensi del predetto decreto, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla dotazione di cui all'articolo 4, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103.
336. Ai fini del mantenimento, per il triennio 2014-2016, del regime di sospensione delle agevolazioni tariffarie postali, in scadenza al 31 dicembre 2013, il termine di cui al comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º ottobre 2010, n. 163, e' prorogato al 31 dicembre 2016. Fino al medesimo termine continua ad applicarsi la disciplina introdotta dall'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, per le spedizioni di prodotti editoriali da parte delle associazioni e organizzazioni senza fini di lucro iscritte nel Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e delle associazioni d'arma e combattentistiche.
337. Nelle more dell'adozione del provvedimento di cui all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, ai fini dell'erogazione delle risorse destinate alla stampa periodica edita e diffusa all'estero, continuano ad applicarsi i criteri e le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1983, n. 48.
338. La Banca d'Italia tiene conto, nell'ambito della propria autonomia, dei principi di contenimento della spesa di cui ai commi da 452 a 488. A tal fine, qualora non si raggiunga un accordo con le organizzazioni sindacali sulle materie oggetto di contrattazione in tempo utile per dare attuazione ai suddetti principi, la Banca d'Italia provvede sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva eventuale sottoscrizione dell'accordo.
339. A decorrere dall'anno 2014, la quota delle risorse di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, da attribuire alle regioni, a fronte degli oneri da sostenere per gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali, e' ripartita annualmente tra le regioni con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla predisposizione del decreto di cui al periodo precedente sulla base di una proposta della Conferenza delle regioni e delle province autonome, da trasmettere entro il 31 marzo di ciascun anno con riferimento ai dati relativi all'anno precedente. Le singole regioni provvedono all'assegnazione delle rispettive quote determinate ai sensi del primo e del secondo periodo agli enti da esse vigilati. Le risorse di cui al presente comma, attribuite alle regioni e agli enti da esse vigilati, non possono essere destinate a finalita' diverse dagli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali, i cui oneri dovranno essere comunque contenuti nei limiti delle predette risorse.
340. Al comma 10-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della razionalizzazione del servizio, l'INPS, per l'effettuazione delle visite mediche di controllo domiciliari ai lavoratori assenti dal servizio per malattia, si avvale, in via prioritaria, dei medici inseriti nelle liste speciali di cui al periodo precedente».
341. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 340 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
342. All'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «al di sopra della soglia di rilievo comunitario» sono soppresse.
343. Al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture, effettuate in economia mediante amministrazione diretta, nonche' nei casi di cui al secondo periodo del comma 8 e al secondo periodo del comma 11 dell'articolo 125».
344. All'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 11 e' sostituito dal seguente:
«11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, e' stabilita la ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitolo di cui al comma 10, primo periodo, per essere destinate, in via prioritaria, all'assunzione di personale di magistratura ordinaria, nonche', per il solo anno 2014, nella prospettiva di migliorare l'efficienza degli uffici giudiziari e per consentire a coloro che hanno completato il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari a norma dell'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, lo svolgimento di un periodo di perfezionamento da completare entro il 31 dicembre 2014, nel limite di spesa di 15 milioni di euro. La titolarita' del relativo progetto formativo e' assegnata al Ministero della giustizia. A decorrere dall'anno 2015, una quota pari a 7,5 milioni di euro del predetto importo e' destinata all'incentivazione del personale amministrativo appartenente agli uffici giudiziari che abbiano raggiunto gli obiettivi di cui al comma 12, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari. La riassegnazione prevista dal comma 10, primo periodo, e' effettuata al netto delle risorse utilizzate per le assunzioni del personale di magistratura ordinaria».
345. Per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, e' autorizzata la spesa di 2,9 milioni di euro per le finalita' di cui all'articolo 8 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, e di 500.000 euro per le finalita' di cui all'articolo 21 della medesima legge.
346. e' istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione pari a 26,5 milioni di euro per l'anno 2014 finalizzato ad interventi in conto capitale per la ricostruzione e messa in sicurezza del territorio nelle zone interessate da eventi emergenziali pregressi per le quali vi sia stato il rientro all'ordinario ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ovvero vi sara' nel corso del 2014. Il fondo puo' essere utilizzato anche per la concessione di contributi per scorte e beni mobili strumentali all'attivita' produttiva, inclusa quella agricola, purche' i danni siano in nesso di causalita' con l'evento e dimostrabili con perizia giurata, risalente al periodo dell'evento. Gli interventi attuati con le risorse del fondo di cui al presente comma sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e dei relativi provvedimenti attuativi.
347. In fase di prima attuazione, al fondo di cui al comma 346, ai sensi e con le modalita' ivi previste, sono ammessi i seguenti interventi:
a) per un importo di 1,5 milioni di euro, contributi alle imprese che abbiano subito danni alle scorte e ai beni mobili strumentali all'attivita' produttiva a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Marche nei giorni dal 1º al 6 marzo 2011;
b) interventi per la ricostruzione a seguito degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito alcuni comuni delle province di Lucca, Massa Carrara, Siena, Genova e La Spezia nei giorni dal 20 al 24 ottobre 2013, nonche' della regione Marche nei giorni tra il 10 e l'11 novembre 2013, per un importo di 20 milioni di euro per l'anno 2014 sulla base della ricognizione di fabbisogni finanziari;
c) al fine di consentire l'avvio dell'opera di ricostruzione necessaria nei territori della Toscana a seguito dell'evento sismico verificatosi il 21 giugno 2013, la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014 per il finanziamento degli interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti al sisma.
348. Al fine di completare le attivita' finalizzate alla prima fase di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale della citta' dell'Aquila e dei comuni del cratere, all'articolo 4, comma 14, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le medesime finalita', i comuni del cratere possono prorogare o rinnovare entro e non oltre il 31 dicembre 2014 i contratti di lavoro a tempo determinato previsti dall'articolo 2, comma 3-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, nonche' i contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati in forza delle ordinanze emergenziali del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7, comma 6-ter, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, avvalendosi del sistema derogatorio ivi previsto anche per l'anno 2014 nel limite massimo di spesa di 0,5 milioni di euro».
349. Al fine di completare le attivita' finalizzate alla prima fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale della citta' dell'Aquila a seguito del sisma dell'aprile 2009, per il solo anno 2014, il comune dell'Aquila e' autorizzato, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per il medesimo anno, anche in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche con riferimento all'articolo 19 di quest'ultimo decreto, e di rispetto del patto di stabilita' e di spesa del personale di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, a prorogare o rinnovare entro e non oltre il 31 dicembre 2014 i contratti a tempo determinato, anche per la copertura di incarichi di funzione dirigenziale, stipulati sulla base della normativa emergenziale e comunque a valere sulle economie di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4013 del 23 marzo 2012, con rendicontazione al titolare dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della citta' dell'Aquila.
350. Al fine di concorrere ad assicurare la stabilita' dell'equilibrio finanziario nel comune dell'Aquila, negli altri comuni del cratere di cui ai decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009 e n. 173 del 28 luglio 2009, e nella provincia dell'Aquila, nonche' per assicurare la continuita' del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, e' assegnato un contributo straordinario per l'esercizio 2014, sulla base dei maggiori costi sostenuti o delle minori entrate conseguite derivanti dalla situazione emergenziale, nel limite di 24,5 milioni di euro in favore del comune dell'Aquila, di 3,5 milioni di euro a beneficio degli altri comuni del cratere e di 3 milioni di euro in favore della provincia dell'Aquila.
351. Per agevolare l'autonoma sistemazione dei cittadini la cui prima abitazione e' stata oggetto di ordinanza di sgombero a seguito del sisma del 26 ottobre 2012 in Calabria e Basilicata, i contributi previsti all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 25 del 20 novembre 2012 sono estesi fino al 31 dicembre 2014, nel limite di spesa di 1 milione di euro.
352. All'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».
353. Per l'anno 2014 il complesso delle spese finali per la regione Molise e' determinato, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, dalla somma delle spese correnti e in conto capitale risultanti dal consuntivo al netto di quelle effettuate per la ricostruzione e il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici dell'ottobre e del novembre 2002. L'esclusione opera nei limiti complessivi di 5 milioni di euro per l'anno 2014.
354. Al fine di agevolare la ripresa delle attivita' e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, per l'anno 2014 gli obiettivi del patto di stabilita' interno dei comuni e delle province, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono ridotti con le procedure previste per il patto regionale verticale, disciplinato dai commi 138 e 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nei limiti di 20,5 milioni di euro per gli enti locali della regione Emilia-Romagna e di 2,5 milioni di euro per gli enti locali di ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione, le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nel ridurre gli obiettivi degli enti locali non peggiorano contestualmente il proprio obiettivo di patto.
355. All'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo la lettera n-quater) e' aggiunta la seguente:
«n-quinquies) dei trasferimenti effettuati dalle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto a favore delle popolazioni e dei territori terremotati nel maggio 2012, a titolo di cofinanziamento della quota nazionale e regionale del contributo di solidarieta', nel limite di 10 milioni di euro, limitatamente all'anno 2014».
356. Il pagamento delle rate scadenti nell'esercizio 2013 e 2014 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, e successive modificazioni, e all'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, nonche' alle province dei predetti comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente comma, e' differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicita' di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. Ai relativi oneri, pari a 12,1 milioni di euro per l'anno 2014 e a 5,3 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede con le risorse di cui alle contabilita' speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
357. Gli interventi per l'assistenza alla popolazione e gli interventi previsti, rispettivamente, all'articolo 1 e all'articolo 4 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, possono essere ammessi, nei limiti delle risorse ivi previste, anche in comuni diversi da quelli identificati ai sensi dell'articolo 1 del predetto decreto-legge e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ma ad essi limitrofi, ove risulti l'esistenza di un nesso causale accertato con apposita perizia giurata tra danni subiti ed eventi sismici.
358. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, i criteri applicati agli immobili di proprietari o affittuari in possesso della residenza anagrafica si applicano, nei limiti delle risorse allo scopo previste nel medesimo decreto-legge, anche qualora:
a) il conduttore non possieda la residenza nell'edificio danneggiato oppure l'immobile risulti domicilio per lavoratori o foresteria, purche' in entrambi i casi il contratto di affitto sia stato regolarmente registrato in una data antecedente alla data del sisma;
b) alla data del sisma il proprietario non risultasse residente anagraficamente nell'immobile danneggiato poiche' ospitato in una struttura socio-sanitaria nella quale aveva spostato temporaneamente la residenza;
c) il proprietario di abitazione inagibile sia iscritto all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e l'immobile danneggiato sia adibito a domicilio nei periodi di permanenza in Italia.
359. I Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, sono autorizzati ad impiegare fino ad un massimo di euro 3 milioni del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge, per il pagamento dei maggiori interessi maturati a carico dei soggetti che hanno contratto mutui o finanziamenti di qualsiasi genere per immobili di edilizia abitativa, a seguito della sospensione delle rate di cui all'articolo 8, comma 1, numero 9), del predetto decreto-legge.
360. All'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, le parole: «entro il 31 marzo 2013» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2014».
361. All'articolo 11 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Al fine di sostenere la ripresa e lo sviluppo del tessuto produttivo dell'area colpita dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, le risorse residue disponibili su ciascuna contabilita' speciale alla data di entrata in vigore della presente disposizione, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 del presente articolo, possono essere utilizzate anche per agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale, alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 20 maggio 2012, investimenti produttivi nei territori individuati dal comma 1 dell'articolo 1, ovvero nei territori elencati dall'Allegato 1 al presente decreto, integrati dai territori individuati dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni.
1-ter. Le agevolazioni per gli investimenti produttivi di cui al cui al comma 1-bis sono concesse secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), o ai sensi del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, ovvero secondo altra normativa in materia di aiuti di Stato autorizzati.
1-quater. Alla concessione delle agevolazioni di cui al comma 1-ter provvedono i Commissari delegati ai sensi del comma 2 dell'articolo 1; i criteri, le condizioni e le modalita' di concessione sono disciplinati con propri atti dalla regione Emilia-Romagna, dalla regione Lombardia e dalla regione Veneto. Tali atti stabiliscono, in particolare, l'ammontare massimo del contributo concedibile, le spese ammesse, i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca dei contributi, le modalita' di controllo e di rendicontazione».
362. Al fine di consentire un'adeguata continuita' di funzione degli istituti coinvolti nell'attivita' di emergenza e ricostruzione del patrimonio culturale nelle aree colpite dal sisma del maggio 2012, le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non si applicano al personale comandato da altre amministrazioni presso gli uffici del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo che hanno sede o competenze di tutela nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Reggio Emilia, fino all'approvazione definitiva degli organici del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e all'assorbimento nei ruoli del personale comandato da altre amministrazioni che ne faccia richiesta.
363. All'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, le parole: «diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».
364. La durata della contabilita' speciale n. 5458 di cui all'articolo 1, comma 5, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 43 del 24 gennaio 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2013, e' prorogata di ventiquattro mesi. Il dirigente dell'Unita' di progetto Sicurezza e qualita' della regione Veneto e' tenuto a presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri -- Dipartimento della protezione civile il rendiconto semestrale delle risorse di cui alla predetta contabilita'.
365. I finanziamenti di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono esentati dagli obblighi di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in quanto a basso rischio di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 26 del medesimo decreto legislativo.
366. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: «lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b) ed f)»;
b) dopo le parole: «edilizia abitativa e ad uso produttivo,» sono inserite le seguenti: «nonche' al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attivita' ed alla ricostituzione delle scorte danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle attivita' danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuita' produttiva,».
367. Nel limite delle risorse disponibili sulle contabilita' dei Commissari di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, in cui confluiscono le risorse finanziarie relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono prorogate all'anno 2015 le possibilita' assunzionali di cui al comma 8 del medesimo articolo.
368. Al fine di consentire il regolare svolgimento della didattica e reintegrare il patrimonio immobiliare danneggiato dal sisma del 2012 in Emilia-Romagna, le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non si applicano alle amministrazioni delle Universita' che hanno sede nei territori colpiti dal sisma di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122.
369. Per favorire la ricostruzione, riqualificazione e rifunzionalizzazione degli ambiti dei centri storici e dei centri urbani che hanno subito danni gravi al patrimonio edilizio pubblico e privato, ai beni culturali ed alle infrastrutture, i comuni di cui al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º giugno 2012, e successive modificazioni, e all'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, predispongono appositi piani organici finalizzati al ripristino delle condizioni di vita, alla ripresa delle attivita' economiche ed alla riduzione della vulnerabilita' edilizia ed urbana, sulla base delle disposizioni impartite dalle regioni interessate.
370. Al finanziamento dei piani possono concorrere risorse disponibili ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonche' risorse private attivate a seguito di specifiche intese con le amministrazioni comunali interessate.
371. I finanziamenti di cui al comma 369, che non possono comunque eccedere la quota di contributo riconosciuto a ciascuna unita' immobiliare danneggiata ai sensi del decreto-legge n. 74 del 2012, sono destinati:
a) agli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122;
b) all'acquisto delle aree necessarie per la delocalizzazione, parziale e totale, di edifici danneggiati comprensivo dell'eventuale potenzialita' edificatoria qualora per finalita' di contenimento di consumo di suolo si acquisisca un'area gia' pianificata ai fini edificatori;
c) alla ricostruzione di immobili, da parte di terzi, che i proprietari non intendono riparare e che possono essere destinati ad attivita' produttive, a servizi, alla residenza o alla locazione a canone concordato con priorita' per coloro che risiedevano alla data del sisma nel centro storico danneggiato;
d) all'acquisto di immobili immediatamente disponibili per la destinazione residenziale o produttiva a favore di soggetti coinvolti nei piani dei comuni di cui al comma 369.
372. I criteri e le modalita' di concessione dei finanziamenti di cui al comma 369 sono definiti con appositi provvedimenti dei Commissari delegati che garantiscono altresi' il riconoscimento dei finanziamenti nei limiti dei danni riconosciuti.
373. Nel caso di delocalizzazione totale di cui alla lettera b) del comma 371, il finanziamento per l'acquisto di aree non puo' superare il 30 per cento del costo dell'intervento di ricostruzione, con contestuale cessione gratuita al comune dell'area originaria su cui insiste l'edificio demolito e non ricostruito.
374. Le risorse disponibili di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nel limite massimo di 3 milioni di euro, sono attribuite alla provincia dell'Aquila, al fine di provvedere, d'intesa con il comune dell'Aquila, alla realizzazione di un centro poliedrico per le donne e per lo svolgimento di iniziative per il contrasto di situazioni di marginalita' dovute alla violenza di genere e sui bambini.
375. I risparmi derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2012, n. 96, relativi all'anno 2013, sono accertati in 67.629.845 euro e sono destinati per l'importo di 59 milioni di euro per l'anno 2014 alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 346 a 351. La rimanente quota, pari a 8.629.845 euro, confluisce nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
376. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione dei commi da 353 a 355, valutati complessivamente in 40,5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
377. In favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da universita' non statali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e' disposto, a titolo di concorso statale al finanziamento degli oneri connessi allo svolgimento delle attivita' strumentali necessarie al perseguimento dei fini istituzionali da parte dei soggetti di cui al citato articolo 8, comma 1, il finanziamento di 50 milioni di euro per l'anno 2014 e di 35 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2015 al 2024, la cui erogazione e' subordinata alla sottoscrizione dei protocolli d'intesa, tra le singole universita' e la regione interessata, comprensivi della definitiva regolazione condivisa di eventuali contenziosi pregressi. Il riparto del predetto importo tra i policlinici universitari gestiti direttamente da universita' non statali e' stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute.
378. e' rifinanziata per l'anno 2014, per l'importo di 30 milioni di euro, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 33, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
379. Per l'anno 2014 e' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per il rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Tali risorse sono prioritariamente destinate ad interventi di messa in sicurezza del territorio.
380. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di 210,3 milioni di euro per l'anno 2014, di 190 milioni di euro per l'anno 2015 e di 65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
381. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, e' incrementato di 190 milioni di euro per l'anno 2014.
382. Al fine di razionalizzare la normativa vigente in materia di erogazione dei contributi statali di cui alla legge 17 ottobre 1996, n. 534, il Governo adotta, su proposta del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
383. Il regolamento di cui al comma 382 si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) trasparenza e pubblicita' dei procedimenti concernenti l'assegnazione dei contributi;
b) semplificazione e celerita' dei procedimenti;
c) individuazione di adeguati requisiti soggettivi degli istituti culturali beneficiari, tra cui: possesso della personalita' giuridica; assenza di finalita' di lucro; storicita' della presenza dell'istituzione nel tessuto culturale italiano; rilevanza nazionale e internazionale dell'attivita' svolta; possesso di un consistente e notevole patrimonio culturale relativo all'ambito disciplinare di vocazione dell'istituto, pubblicamente fruibile in maniera continuativa anche mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie; svolgimento di attivita' e di programmi di ricerca e di formazione di rilievo nazionale e internazionale elaborati anche in collaborazione tra piu' istituti culturali; capacita' di attrarre capitali privati e promuovere forme di mecenatismo; svolgimento di attivita' e prestazione di servizi di accertato e rilevante valore culturale; disponibilita' di sede e di attrezzature idonee e adeguate; costituzione degli stessi e svolgimento di un'attivita' continuativa da almeno cinque anni; possesso di un consistente patrimonio librario, archivistico, museale, audiovisivo, musicale, storico e corrente, valorizzato dall'adesione al Servizio bibliotecario nazionale o ad altre reti anche di carattere internazionale; svolgimento di attivita' di ricerca e di formazione di interesse pubblico, a livello nazionale o internazionale;
d) razionalizzazione del sistema di contribuzione statale secondo unicita' di visione e conseguente programmazione delle risorse statali, tenendo conto anche dei contributi a quegli istituti che fruiscano di finanziamenti per legge a carico del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo;
e) orientamento del sistema di contribuzione statale prioritariamente e prevalentemente a favore delle istituzioni culturali di rilievo nazionale, anche al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni con il sistema delle contribuzioni erogate dalle regioni e dagli enti locali;
f) previsione di una tabella di istituti culturali beneficiari del contributo statale, sottoposta a revisione triennale, adottata su proposta del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti Commissioni parlamentari;
g) previsione di una procedura concorsuale annuale mediante la quale sono attribuiti contributi per progetti di elevato valore culturale, anche di natura interdisciplinare, presentati da reti di istituti culturali, anche al fine di ottimizzare i servizi per l'utenza;
h) definizione delle procedure concorsuali per l'accesso ai contributi statali di cui alle lettere f) e g);
i) individuazione di forme adeguate di vigilanza sulla gestione economico-finanziaria delle istituzioni culturali beneficiarie del contributo statale, attuate dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
l) previsione di una norma transitoria che faccia salve, fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, le eventuali richieste del contributo statale previsto dall'articolo 1 della citata legge n. 534 del 1996, redatte ed inoltrate ai competenti uffici del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo secondo le modalita' prescritte.
384. All'articolo 25, primo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, la parola: «contributi» e' sostituita dalla seguente: «premi» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle pubblicazioni periodiche di cui al presente comma possono essere conferite, inoltre, menzioni speciali non accompagnate da apporto economico».
385. Sullo schema di regolamento di cui al comma 382 e' acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine, il regolamento e' comunque emanato.
386. All'Orchestra del Mediterraneo presso il teatro San Carlo di Napoli e' destinata la somma di 1 milione di euro per l'anno 2014.
387. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 222:
1) al secondo periodo, le parole: «31 marzo 2011» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre di ogni anno» e le parole: «in corso» sono sostituite dalle seguenti: «da avviare nell'anno seguente»;
2) dopo il sesto periodo e' inserito il seguente: «Ai fini del contenimento della spesa pubblica, le predette amministrazioni dello Stato, nell'espletamento delle indagini di mercato di cui alla lettera b) del terzo periodo del presente comma, finalizzate all'individuazione degli immobili da assumere in locazione passiva, hanno l'obbligo di scegliere soluzioni allocative economicamente piu' vantaggiose per l'Erario sulla base di quanto previsto dal comma 222-bis, valutando anche la possibilita' di decentrare gli uffici»;
3) l'ottavo periodo e' sostituito dai seguenti: «Sulla base delle attivita' effettuate e dei dati acquisiti ai sensi del presente comma e del comma 222-bis, l'Agenzia del demanio definisce il piano di razionalizzazione degli spazi. Il piano di razionalizzazione viene inviato, previa valutazione del Ministro dell'economia e delle finanze in ordine alla sua compatibilita' con gli obiettivi di riduzione del costo d'uso e della spesa corrente, ai Ministri interessati per le valutazioni di competenza ed e' pubblicato nel sito internet dell'Agenzia del demanio»;
b) al comma 222-bis:
1) il quarto periodo e' soppresso;
2) dopo il sesto periodo sono aggiunti i seguenti: «Al fine di pervenire ad ulteriori risparmi di spesa, le Amministrazioni dello Stato di cui al comma 222 comunicano all'Agenzia del demanio, secondo le modalita' ed i termini determinati con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, i dati e le informazioni relativi ai costi per l'uso degli edifici di proprieta' dello Stato e di terzi dalle stesse utilizzati. Con provvedimenti del direttore dell'Agenzia del demanio sono comunicati gli indicatori di performance elaborati dalla medesima Agenzia in termini di costo d'uso/addetto, sulla base dei dati e delle informazioni fornite dalle predette Amministrazioni dello Stato. Queste ultime, entro due anni dalla pubblicazione del relativo provvedimento nel sito internet dell'Agenzia del demanio, sono tenute ad adeguarsi ai migliori indicatori di performance ivi riportati»;
c) il comma 224 e' sostituito dal seguente:
«224. Fatto salvo quanto previsto dal comma 222-bis, sesto periodo, le maggiori entrate e i risparmi di spesa derivanti dai commi da 222 a 223 affluiscono al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato».
388. Anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa, i contratti di locazione di immobili stipulati dalle amministrazioni individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, non possono essere rinnovati, qualora l'Agenzia del demanio, nell'ambito delle proprie competenze, non abbia espresso nulla osta sessanta giorni prima della data entro la quale l'amministrazione locataria puo' avvalersi della facolta' di comunicare il recesso dal contratto. Nell'ambito della propria competenza di monitoraggio, l'Agenzia del demanio autorizza il rinnovo dei contratti di locazione, nel rispetto dell'applicazione di prezzi medi di mercato, soltanto a condizione che non sussistano immobili demaniali disponibili. I contratti stipulati in violazione delle disposizioni del presente comma sono nulli.
389. Le disposizioni del ((...)) comma 388 del presente articolo non si applicano per i contratti di locazione di immobili di proprieta' dei fondi comuni di investimento immobiliare gia' costituiti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, nonche' degli immobili di proprieta' dei terzi aventi causa da detti fondi, per il limite di durata del finanziamento degli stessi fondi.
390. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. In relazione alle specifiche esigenze di operativita' dei compiti di tutela della sicurezza e del soccorso pubblico, sono altresi' escluse dalla disciplina di cui al comma 2, lettere a) e b), le sedi della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per far fronte a imprevedibili e indifferibili esigenze di pronta operativita' e a una maggiore mobilita' del personale, connesse all'assolvimento dei propri compiti istituzionali, il Corpo della guardia di finanza e' autorizzato, previa comunicazione all'Agenzia del demanio, all'esecuzione degli interventi specifici presso le sedi dei propri reparti. A decorrere dall'esercizio finanziario 2014, sono trasferiti ai competenti programmi degli stati di previsione del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze gli importi corrispondenti agli stanziamenti di spesa confluiti dal 1º gennaio 2013 ai fondi di cui al comma 6».
391. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo definisce, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le competenti Commissioni parlamentari e la societa' di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, un programma straordinario di cessioni di immobili pubblici, compresi quelli detenuti dal Ministero della difesa e non utilizzati per finalita' istituzionali, tale da consentire introiti per il periodo 2014-2016 non inferiori a 500 milioni di euro annui.
392. All'articolo 31, comma 48, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole da: «ai sensi dell'articolo 5-bis» fino a: «riduzione prevista dall'ultimo periodo dello stesso comma» sono sostituite dalle seguenti: «attraverso il valore venale del bene, con la facolta' per il comune di abbattere tale valore fino al 50 per cento».
393. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono individuati i beni immobili, appartenenti all'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa, da trasferire all'Agenzia del demanio per la successiva dismissione.
394. All'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo le parole: «in uffici scolastici regionali di livello» sono inserite le seguenti: «dirigenziale o» e dopo le parole: «dirigenziale generale,» sono inserite le seguenti: «in relazione alla popolazione studentesca della relativa regione,».
395. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, si interpreta nel senso che il direttore generale di progetto e il vice direttore generale vicario, ove appartenenti ai ruoli del personale dirigenziale della pubblica amministrazione, sono collocati per la durata dell'incarico in posizione di fuori ruolo, conservano il trattamento economico fondamentale in godimento e hanno facolta' di optare, in luogo dell'indennita' prevista per la carica, per la corresponsione di un emolumento di importo pari al trattamento economico accessorio previsto per l'ultimo incarico dirigenziale ricoperto. Il periodo svolto in posizione di fuori ruolo ai sensi del primo periodo del presente comma e' utile ai fini di quanto previsto dall'articolo 23, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. All'atto del collocamento in fuori ruolo del personale di cui al primo periodo sono resi indisponibili per tutta la durata del collocamento in fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza equivalente dal punto di vista finanziario.
396. I programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale sono rideterminati, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, in maniera tale da conseguire risparmi di spesa, anche in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
397. All'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. In via sperimentale, il Ministro della giustizia puo' disporre, nell'ambito di apposite convenzioni stipulate con le regioni e le province autonome, che vengano utilizzati, per il tempo necessario, gli immobili adibiti a servizio degli uffici giudiziari periferici e delle sezioni distaccate soppressi per l'esercizio di funzioni giudiziarie nelle relative sedi. Le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di servizio oggetto delle convenzioni sono integralmente a carico del bilancio della regione».
398. In relazione alle spese per consultazioni elettorali, le risorse stanziate nel «Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono ridotte di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
399. A decorrere dal 2014 le operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgono nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23. Conseguentemente all'articolo 73, secondo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, all'articolo 22, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e all'articolo 2, primo comma, lettera c), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, la parola: «martedi'» e' sostituita dalla seguente: «lunedi'»; all'articolo 5, primo comma, lettera b), del citato decreto-legge n. 161 del 1976 le parole: «martedi' successivo, con inizio alle ore dieci» sono sostituite dalle seguenti: «lunedi' successivo, con inizio alle ore 14»; all'articolo 20, secondo comma, lettere b) e c), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, le parole: «alle ore 8 del martedi'» sono sostituite dalle seguenti: «alle ore 14 del lunedi'» e, alla medesima lettera c), le parole: «entro le ore 16» sono sostituite dalle seguenti: «entro le ore 24» e le parole: «entro le ore 20» sono sostituite dalle seguenti: «entro le ore 10 del martedi'».
400. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di risparmio indicati al comma 398:
a) all'articolo 55, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al secondo periodo, le parole: «in occasione delle convocazioni dei comizi elettorali» sono sostituite dalle seguenti: «con cadenza triennale entro il 31 gennaio del primo anno di ciascun triennio»;
b) all'articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nei limiti massimi fissati dal decreto previsto dall'articolo 55, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dal nono comma del presente articolo»;
2) dopo l'ottavo comma e' inserito il seguente:
«L'importo massimo da rimborsare a ciascun comune, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti dei seggi, e' stabilito con decreto del Ministero dell'interno, nei limiti delle assegnazioni di bilancio, con distinti parametri per sezione elettorale e per elettore, calcolati rispettivamente nella misura del 40 per cento e del 60 per cento del totale da ripartire. Per i comuni aventi fino a 3 sezioni elettorali, le quote sono maggiorate del 40 per cento»;
c) l'articolo 5 della legge 16 aprile 2002, n. 62, e' abrogato;
d) all'articolo 15 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: «50 ore» e «70 ore» sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «40 ore» e «60 ore» e le parole: «dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi al trentesimo giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse» sono sostituite dalle seguenti: «dal cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni al quinto giorno successivo alla stessa data»;
2) al comma 2, le parole: «con delibera di giunta da adottare non oltre dieci giorni dal decreto di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «con determinazione da adottare preventivamente» e le parole: «per il periodo gia' decorso» sono soppresse;
3) al comma 3, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quattro mesi»;
e) all'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
«Le elezioni saranno rinnovate in occasione del primo turno elettorale utile, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, dalla data in cui la sentenza di annullamento e' divenuta definitiva»;
f) all'articolo 1 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, il comma 4 e' abrogato;
g) in occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria, per il rilascio delle tessere elettorali non consegnate, per la consegna dei duplicati e per il rinnovo delle tessere, previa annotazione in apposito registro, l'ufficio elettorale comunale resta aperto nei due giorni antecedenti la votazione dalle ore nove alle ore diciotto e nel giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto. e' abrogato l'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299;
h) alla legge 4 aprile 1956, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 1, il secondo comma e' abrogato;
2) all'articolo 2, primo comma, al primo periodo, le parole: «ed al secondo» sono soppresse e il secondo periodo e' soppresso; il numero degli spazi di cui al secondo comma e' ridotto ad almeno 3 e non piu' di 5 nei comuni da 3.001 a 10.000 abitanti nonche', sia nel numero minimo che nel numero massimo, alla meta' nei comuni da 10.001 a 500.000 abitanti e ad un terzo nei comuni con piu' di 500.000 abitanti;
3) all'articolo 4, il primo, il secondo ed il terzo comma sono abrogati;
4) all'articolo 5, le parole: «agli articoli 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 3»;
i) il presidente della Corte d'appello nomina i presidenti di seggio, ove possibile, tra i residenti nel comune in cui sono ubicati gli uffici elettorali di sezione;
l) all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1º aprile 2008, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2008, n. 96, il secondo periodo e' soppresso;
m) con decreto del Ministro dell'interno, non avente natura regolamentare, sono determinati, entro il 31 gennaio 2014, i nuovi modelli di schede per le elezioni comunali, ricollocando i contrassegni delle liste ammesse in modo piu' razionale, al fine di evitare la stampa di schede di dimensioni troppo elevate ed eccessivamente onerose. All'articolo 72, comma 3, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «al cui fianco» sono sostituite dalle seguenti: «sotto ai quali».
401. Fermo restando il limite massimo di spesa annuale definito dal comma 398 per il complesso delle consultazioni elettorali che possono svolgersi in un anno, sono individuate idonee procedure per una congrua quantificazione di tutte le tipologie di spesa connesse allo svolgimento delle consultazioni elettorali. Le amministrazioni interessate da tali spese devono fornire tutti i dati, i parametri e le informazioni utili per effettuare tale quantificazione.
402. Entro il 1º gennaio 2016, tutti i Corpi di polizia, compresa l'Arma dei carabinieri, si avvalgono delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie. Entro il 1º gennaio 2016, le Forze armate dovranno avvalersi delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie. Per le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, l'invio dei dati mensili di cui all'articolo 1, comma 447, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, cessa in corrispondenza della prima mensilita' per il cui pagamento ci si avvale delle procedure informatiche indicate al primo e al secondo periodo del presente comma.
403. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari e forestali e della giustizia, sono definite, secondo criteri di razionalizzazione e contenimento della spesa, in sostituzione dei sistemi di rilevazione automatica o di altri sistemi in uso alla data di entrata in vigore della presente legge, modalita' di accertamento delle presenze del personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1º aprile 1981, n. 121, e del personale civile che presta servizio negli uffici o reparti specificamente individuati, idonee ad attestare l'effettivo svolgimento e la durata del servizio reso ai fini dell'erogazione dei compensi per lavoro straordinario.
404. Ai fini della disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, il compenso previsto per il Garante del contribuente non puo' essere superiore al 50 per cento di quello spettante alla data del 31 dicembre 2013.
405. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' rideterminato, nei limiti di cui al comma 404, il compenso spettante al Garante del contribuente per le funzioni svolte a decorrere dal 1º gennaio 2014.
406. All'articolo 4, comma 32, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo le parole: «e 2013» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' negli anni 2015 e 2016».
407. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e' soppressa a decorrere dall'anno 2015.
408. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e' soppressa.
409. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e' ridotta di 15 milioni di euro per l'anno 2014.
410. L'incarico del Commissario liquidatore del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione coatta amministrativa, in scadenza al 31 dicembre 2013, e' prorogato per un ulteriore periodo, senza possibilita' di rinnovo, di sei mesi successivi alla data di accredito delle risorse determinate in euro 7.752.477 per l'anno 2014, a valere sugli appositi stanziamenti iscritti in bilancio in favore di tale gestione, per completare l'attivita' di liquidazione ed espletare gli adempimenti di chiusura della gestione del Fondo medesimo, come previsti dall'articolo 21 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. A decorrere dal 1º gennaio 2015, le autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 4, comma 2, e 9-quater, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, sono rispettivamente ridotte di euro 2.752.477 e di euro 5.000.000. Tale importo, pari a 7.752.477 euro dal 2015, confluisce nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
411. Al termine della gestione commissariale di cui al comma 410, il Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato subentra nella gestione delle risorse iscritte, in favore della predetta gestione commissariale, nello stato di previsione del Ministero medesimo. Le residue disponibilita' finanziarie della richiamata gestione sono versate dal Commissario all'entrata del bilancio dello Stato, entro trenta giorni dalla scadenza dell'incarico, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, gestiti dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che subentra nelle eventuali residue attivita' liquidatorie della citata gestione commissariale, secondo le forme e le modalita' della liquidazione coatta amministrativa.
412. Al fine di accelerare la definitiva chiusura della gestione liquidatoria, in deroga alle procedure autorizzative previste dagli articoli 35 e 206 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il Commissario liquidatore e' autorizzato a stipulare transazioni per debiti iscritti nello stato passivo e per aliquote non inferiori del 5 per cento rispetto all'aliquota di riparto determinata al momento della transazione.
413. In relazione al minor utilizzo delle risorse previste dall'articolo 1, comma 481, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, a seguito dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, recante «Modalita' di attuazione delle misure sperimentali per l'incremento della produttivita' del lavoro nel periodo 1º gennaio -- 31 dicembre 2013, ai sensi dell'articolo 1, comma 481, legge 24 dicembre 2012, n. 228», nel medesimo comma 481 le parole: «400 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «305 milioni».
414. All'articolo 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: «In deroga alla previsione di cui al periodo precedente, l'Autorita' di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, restituisce entro il 31 gennaio 2014 le somme trasferite, per l'anno 2012, dalle autorita' contribuenti quale quota delle entrate di cui all'articolo 23 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, delle entrate di cui all'articolo 2, comma 38, della legge 14 novembre 1995, n. 481, delle entrate di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, e delle entrate di cui all'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni; le restanti somme saranno restituite in dieci annualita' costanti da erogare entro il 31 gennaio di ciascun anno, a partire dal 2015».
415. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004, e' ridotto di 400 milioni di euro per l'anno 2014.
416. Il comma 523 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e' sostituito dal seguente:
«523. Per gli anni 2014, 2015 e 2016 e' attribuita all'Autorita' di cui al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, una quota pari a 2 milioni di euro, per ciascun anno, a valere su ciascuna delle seguenti fonti di finanziamento: entrate di cui all'articolo 23 della legge n. 576 del 1982, e successive modificazioni; entrate di cui all'articolo 2, comma 38, della legge n. 481 del 1995; entrate di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della legge n. 249 del 1997; entrate di cui all'articolo 1, comma 67, della legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni; entrate di cui all'articolo 10, comma 7-ter, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ed entrate di cui all'articolo 40 della legge n. 724 del 1994. Per gli anni 2014 e 2015 e' attribuita, all'Autorita' di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, una quota pari a 0,17 milioni di euro, per ciascun anno, a valere su ciascuna delle seguenti fonti di finanziamento: entrate di cui al citato articolo 23 della legge n. 576 del 1982; entrate di cui al citato articolo 2, comma 38, della legge n. 481 del 1995; entrate di cui al citato articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della legge n. 249 del 1997; entrate di cui al citato articolo 1, comma 67, della legge n. 266 del 2005; entrate di cui all'articolo 10, comma 7-ter, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ed entrate di cui all'articolo 40 della legge n. 724 del 1994; una quota pari a 0,98 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui all'articolo 13 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, e delle entrate di cui all'articolo 59, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».
417. A decorrere dall'anno 2014, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea e del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono assolvere alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo effettuando un riversamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno, pari al 12 per cento della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010. Per detti enti, la presente disposizione sostituisce tutta la normativa vigente in materia di contenimento della spesa pubblica che prevede, ai fini del conseguimento dei risparmi di finanza pubblica, il concorso delle amministrazioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ferme restando, in ogni caso, le disposizioni vigenti che recano vincoli in materia di spese di personale.
418. In considerazione dell'adozione del bilancio unico d'ateneo, previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, il fabbisogno finanziario programmato per l'anno 2014 del sistema universitario, di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e' determinato incrementando del 3 per cento il fabbisogno programmato per l'anno 2013.
419. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, con proprio decreto, puo' predisporre un piano di ristrutturazione e razionalizzazione, anche mediante fusione e incorporazione, delle societa' direttamente o indirettamente controllate e di quelle interamente detenute che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing.
420. Al fine di favorire l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati, con la maggioranza in ogni caso costituita da membri designati dai fondatori pubblici, il limite massimo di cinque componenti degli organi di amministrazione, previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica alle istituzioni culturali che comprovino la gratuita' dei relativi incarichi.
421. L'articolo 43, comma 10, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, si interpreta nel senso che il diritto di rivalsa si esercita anche per gli oneri finanziari sostenuti dallo Stato per la definizione delle controversie dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo che si siano concluse con decisione di radiazione o cancellazione della causa dal ruolo ai sensi degli articoli 37 e 39 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 848.
422. Alla scadenza dello stato di emergenza, le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti, individuati anche ai sensi dell'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell'articolo 110 del codice di procedura civile, nonche' in tutti quelli derivanti dalle dichiarazioni di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, gia' facenti capo ai soggetti nominati ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 225 del 1992. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi dell'articolo 5 della medesima legge n. 225 del 1992 siano rappresentanti delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti ovvero soggetti dagli stessi designati.
423. Al fine di completare l'attivita' di monitoraggio e di revisione dei fabbisogni e dei costi standard delle funzioni e dei servizi resi dalle regioni e dagli enti locali, cosi' da introdurre comportamenti virtuosi negli enti locali, e' autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.
424. Per le finalita' di cui al titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, e' autorizzata l'ulteriore spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2014 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
425. Al fine di garantire la compiuta attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 38, i medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate, anche se non in possesso di una specializzazione, ma che alla data di entrata in vigore della presente legge possiedono almeno una esperienza triennale nel campo delle cure palliative, certificata dalla regione di competenza, tenuto conto dei criteri individuati con decreto del Ministro della salute di natura non regolamentare, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono idonei ad operare nelle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate.
426. Il prontuario della continuita' assistenziale ospedale-territorio (PHT) e' aggiornato, con cadenza annuale, dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), che provvede ad individuare un elenco di medicinali che per le loro caratteristiche farmacologiche possono essere dispensati attraverso le modalita' di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, nonche' ad assegnare i medicinali non coperti da brevetto e quelli per i quali siano cessate le esigenze di controllo ricorrente da parte della struttura pubblica alla distribuzione in regime convenzionale attraverso le farmacie aperte al pubblico. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta dell'AIFA, determina conseguentemente, a saldi invariati, l'entita' della riduzione del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera con equivalente attribuzione al tetto della spesa farmaceutica territoriale di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
427. Sulla base degli indirizzi indicati dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in considerazione delle attivita' svolte dal Commissario straordinario di cui al comma 2 del medesimo articolo e delle proposte da questi formulate, entro il 31 luglio 2014 sono adottate misure di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento delle strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, nonche' di ottimizzazione dell'uso degli immobili tali da assicurare, anche nel bilancio di previsione, una riduzione della spesa delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 600 milioni di euro nell'anno 2015 e a 1.310 milioni di euro negli anni 2016 e 2017. Il Commissario riferisce ogni tre mesi al Comitato interministeriale e, con una apposita relazione annuale, alle Camere, in ordine allo stato di adozione delle misure di cui al primo periodo. Nell'ambito del ridimensionamento di cui al presente comma, nonche' al fine di conseguire un risparmio di spesa a carico dell'amministrazione e degli utenti, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono adottate misure volte all'unificazione, in un unico archivio telematico nazionale, dei dati concernenti la proprieta' e le caratteristiche tecniche dei veicoli attualmente inseriti nel pubblico registro automobilistico e nell'archivio nazionale dei veicoli. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede all'adozione dei conseguenti provvedimenti attuativi e all'individuazione delle relative procedure.
428. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 427, le dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, in termini di competenza e cassa, delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono accantonate e rese indisponibili per gli importi di 256 milioni di euro per l'anno 2015 e 622 milioni di euro annui per gli anni 2016 e 2017, secondo quanto indicato nell'allegato 3 alla presente legge. Restano escluse dagli accantonamenti le spese iscritte negli stati di previsione dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche' le spese iscritte nell'ambito della missione «Ricerca e innovazione» e gli stanziamenti relativi al Fondo per lo sviluppo e la coesione e quelli relativi alla realizzazione delle opere e delle attivita' connesse allo svolgimento del grande evento Expo Milano 2015. Restano altresi' esclusi gli interventi sui quali sono state operate riduzioni di spesa ai sensi, rispettivamente, dei commi 438, 439, 577 e 578. Le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica. Resta preclusa la rimodulazione degli accantonamenti di spese correnti a valere su quelli di conto capitale. A seguito dell'adozione degli interventi correttivi di cui al comma 427, si provvedera' a rendere disponibili le somme accantonate. Qualora si verifichi uno scostamento rispetto alle previsioni di risparmio di cui al primo periodo, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione delle suddette somme accantonate, nella misura necessaria al raggiungimento dei predetti obiettivi.
429. A seguito delle misure di cui al comma 427, per gli anni 2015, 2016 e 2017 le regioni e le province autonome, a valere sui risparmi connessi alle predette misure, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a complessivi 344 milioni di euro, mediante gli importi di cui ai commi 449-bis e 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dai commi 497 e 499 del presente articolo. Parimenti, per gli anni 2016 e 2017 gli enti locali, mediante le percentuali recate ai commi 2 e 6 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificate dai commi 532 e 534 del presente articolo, assicurano un contributo di 275 milioni di euro annui per i comuni e di 69 milioni di euro annui per le province.
430. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 gennaio 2015, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2015, 7.000 milioni di euro per l'anno 2016 e 10.000 milioni di euro a decorrere dal 2017. Le misure di cui al periodo precedente non sono adottate o sono adottate per importi inferiori a quelli indicati nel medesimo periodo ove, entro la data del 1º gennaio 2015, siano approvati provvedimenti normativi che assicurino, in tutto o in parte, i predetti importi attraverso il conseguimento di maggiori entrate ovvero di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica.
431. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo denominato «Fondo per la riduzione della pressione fiscale» cui sono destinate, a decorrere dal 2014, fermo restando il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, le seguenti risorse:
a) l'ammontare dei risparmi di spesa derivanti dalla razionalizzazione della spesa pubblica di cui all'articolo 49-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al netto della quota gia' considerata nei commi da 427 a 430, delle risorse da destinare a programmi finalizzati al conseguimento di esigenze prioritarie di equita' sociale e ad impegni inderogabili;
b) per il biennio 2014-2015, l'ammontare di risorse che, in sede di Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, si stima di incassare quali maggiori entrate rispetto alle previsioni iscritte nel bilancio dell'esercizio in corso derivanti dall'attivita' di contrasto dell'evasione fiscale, al netto di quelle derivanti dall'attivita' di recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai comuni. A decorrere dall'anno 2016, le maggiori entrate incassate rispetto all'anno precedente, derivanti dalle attivita' di contrasto dell'evasione fiscale, al netto di quelle derivanti dall'attivita' di recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai comuni.
432. Le risorse assegnate al Fondo ai sensi delle lettere a) e b) del comma 431 sono annualmente utilizzate, nell'esercizio successivo a quello di assegnazione al predetto Fondo e dopo il loro accertamento in sede di consuntivo, per incrementare per tale anno nei limiti delle disponibilita' del Fondo stesso, fermo restando il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, in ugual misura, da un lato, le deduzioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numeri 2) e 3), e comma 4-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e le detrazioni di cui all'articolo 13, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e, dall'altro lato, le detrazioni di cui al citato articolo 13, commi 1, 3 e 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
433. Il Documento di economia e finanza reca l'indicazione del recupero di evasione fiscale registrato nell'anno precedente, dei risparmi di spesa e delle maggiori entrate di cui alle lettere a) e b) del comma 431, rispetto all'anno precedente e di quelli previsti fino alla fine dell'anno in corso e per gli anni successivi.
434. La Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza contiene una valutazione ((...)) degli incassi derivanti dall'attivita' di contrasto dell'evasione fiscale rispetto alle relative previsioni di bilancio dell'anno in corso. Le eventuali maggiori risorse di cui al comma 431 vengono iscritte, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio, limitatamente al primo anno del triennio di riferimento, nello stato di previsione delle entrate e, contestualmente, nel Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui al comma 431. La legge di stabilita', sentite le parti sociali, individua gli eventuali interventi di miglioramento degli strumenti di contrasto all'evasione fiscale e di razionalizzazione della spesa, i nuovi importi delle deduzioni e detrazioni di cui al comma 432 e definisce le modalita' di applicazione delle medesime deduzioni e detrazioni da parte dei sostituti d'imposta e delle imprese, in modo da garantire la neutralita' degli effetti sui saldi di finanza pubblica.
435. Per il 2014, le entrate incassate in un apposito capitolo, derivanti da misure straordinarie di contrasto dell'evasione fiscale e non computate nei saldi di finanza pubblica, sono finalizzate in corso d'anno alla riduzione della pressione fiscale, mediante riassegnazione al Fondo di cui al comma 431, secondo le modalita' previste al comma 432, ad esclusione delle detrazioni di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le modalita' di utilizzo di tali somme, fermo restando il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.
436. Il termine del 31 dicembre 2013 di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e' prorogato al 31 dicembre 2016. All'articolo 1, comma 17, terzo periodo, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, dopo le parole: «n. 196,» sono inserite le seguenti: «per le esigenze connesse alle attivita' di analisi e riordino della spesa pubblica e miglioramento della qualita' dei servizi pubblici di cui all'articolo 49-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,».
437. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 49-bis, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, con uno o piu' decreti da adottare ai sensi del comma 2 del medesimo articolo si provvede ad individuare idonee modalita' di utilizzo di personale dipendente dalle amministrazioni di cui al terzo periodo del comma 1 del citato articolo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
438. Le autorizzazioni di spesa concernenti trasferimenti correnti in favore di imprese pubbliche e private, elencate nell'allegato 4 alla presente legge, sono ridotte per gli importi ivi indicati. Le erogazioni alle imprese effettuate ai sensi delle autorizzazioni di spesa di cui al precedente periodo spettano nei limiti dei relativi stanziamenti iscritti in bilancio, come rideterminati per effetto delle riduzioni di cui al medesimo periodo.
439. Le disponibilita' di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ridotte di 152 milioni di euro annui per l'anno 2014 e di 151,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, secondo quanto indicato nell'allegato 5 alla presente legge. Per effettive, motivate e documentate esigenze, su proposta delle amministrazioni, possono essere disposte variazioni compensative tra i capitoli interessati, con invarianza degli effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. Restano escluse dalle citate riduzioni le spese iscritte negli stati di previsione dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche' le spese iscritte nell'ambito della missione «Ricerca e innovazione».
440. All'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Restano altresi' ferme, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le commissioni tecniche provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui all'articolo 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e agli articoli 141 e 142 del regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni. Ai componenti delle commissioni tecniche non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese». Restano validi gli atti comunque adottati dalle commissioni tecniche provinciali di cui al presente comma prima della data di entrata in vigore della presente legge.
441. Le gestioni commissariali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 15 ottobre 2013, n. 119, nonche' quelle disposte in applicazione dell'articolo 1, comma 115, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cessano il 30 giugno 2014.
442. All'allegato 2 di cui all'articolo 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2012, n. 122, alla voce «Stazione Sperimentale delle Pelli e Materie concianti, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540», dopo le parole: «CCIAA Napoli» sono aggiunte le seguenti: «, Pisa e Vicenza». Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
443. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 52, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Gli interessi convenzionali, moratori e a qualunque altro titolo dovuti sui crediti di cui al comma 1 sono riconosciuti, nel loro complesso, nella misura massima comunque non superiore al tasso calcolato e pubblicato dalla Banca d'Italia sulla base di un paniere composto dai buoni del tesoro poliennali quotati sul mercato obbligazionario telematico (RENDISTATO)»;
b) all'articolo 53, comma 1, le parole: «70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «60 per cento».
444. Al fine di contribuire alla riduzione degli oneri a carico dello stato di previsione del Ministero dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il prefetto dispone la ricognizione dei veicoli giacenti presso le depositerie autorizzate ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, e successive modificazioni, a seguito dell'applicazione di misure di sequestro e delle sanzioni accessorie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, comunque custoditi da oltre due anni, anche se non confiscati, ovvero di quelli non alienati per mancanza di acquirenti. Dei veicoli giacenti, individuati secondo il tipo, il modello ed il numero di targa o telaio, indipendentemente dalla documentazione dello stato di conservazione, viene formato elenco provinciale, pubblicato sul sito istituzionale della Prefettura -- Ufficio territoriale del Governo competente per territorio, in cui, per ciascun veicolo, sono riportati altresi' i dati identificativi del proprietario risultanti al pubblico registro automobilistico.
445. Nei sessanta giorni dalla pubblicazione dell'elenco di cui al comma 444, il proprietario o uno degli altri soggetti indicati nell'articolo 196 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 puo' assumere la custodia del veicolo, provvedendo contestualmente alla liquidazione delle somme dovute alla depositeria, con conseguente estinzione del debito maturato nei confronti dello Stato allo stesso titolo. Di tale facolta' e' data comunicazione con la pubblicazione dell'elenco, con l'avviso che, in caso di mancata assunzione della custodia, si procedera' all'alienazione del veicolo alla depositeria, anche ai soli fini della rottamazione, ai sensi delle disposizioni dei commi da 446 a 449.
446. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 445, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo notifica al soggetto titolare del deposito l'atto recante la determinazione all'alienazione, anche relativamente ad elenchi di veicoli, ed il corrispettivo cumulativo. L'alienazione si perfeziona, anche con effetto transattivo ai sensi degli articoli 1965 e seguenti del codice civile, con il consenso del titolare del deposito, comunicato alla Prefettura -- Ufficio territoriale del Governo, entro e non oltre i quindici giorni successivi alla notifica. L'alienazione e' comunicata dalla Prefettura -- Ufficio territoriale del Governo al pubblico registro automobilistico competente per l'aggiornamento delle iscrizioni, senza oneri.
447. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'interno, di concerto con l'Agenzia del demanio, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' dell'alienazione e delle attivita' ad essa funzionali e connesse. Il corrispettivo dell'alienazione e' determinato dalle amministrazioni procedenti in modo cumulativo per il totale dei veicoli che ne sono oggetto, tenuto conto del tipo e delle condizioni dei veicoli, dell'ammontare delle somme dovute al soggetto titolare del deposito in relazione alle spese di custodia, nonche' degli eventuali oneri di rottamazione che possono gravare sul medesimo soggetto.
448. Al procedimento disciplinato dai commi da 444 a 447 si applicano le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 38 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
449. La somma eventualmente ricavata dall'alienazione e' depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale e' stato disposto il sequestro o il fermo, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la somma depositata e' restituita all'avente diritto.
450. All'attuazione dei commi da 444 a 449 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
451. All'articolo 7, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «e le somme eventualmente eccedenti ad interventi» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' a interventi per il finanziamento del trasporto pubblico locale e».
452. Per gli anni 2015-2017, l'indennita' di vacanza contrattuale da computare quale anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale ai sensi dell'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' quella in godimento al 31 dicembre 2013 ai sensi dell'articolo 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
453. All'articolo 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Si da' luogo alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013 e 2014 del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per la sola parte normativa e senza possibilita' di recupero per la parte economica».
454. Le disposizioni di cui ai commi 452 e 453 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
455. Per effetto delle disposizioni recate dai commi 452, 453 e 454, per il periodo 2015-2017, l'accantonamento a cui sono tenute le regioni ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, non deve tenere conto dell'indennita' di vacanza contrattuale riferita al predetto periodo 2015-2017.
456. All'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «e sino al 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «e sino al 31 dicembre 2014». Al medesimo comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1º gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo».
457. A decorrere dal 1º gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2016, i compensi professionali liquidati, esclusi, nella misura del 50 per cento, quelli a carico della controparte, a seguito di sentenza favorevole per le pubbliche amministrazioni ai sensi del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, o di altre analoghe disposizioni legislative o contrattuali, in favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti nella misura del 75 per cento. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad apposito capitolo di bilancio dello Stato. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.
458. L'articolo 202 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e l'articolo 3, commi 57 e 58, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono abrogati. Ai pubblici dipendenti che abbiano ricoperto ruoli o incarichi, dopo che siano cessati dal ruolo o dall'incarico, e' sempre corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianita'.
459. Le amministrazioni interessate adeguano i trattamenti giuridici ed economici, a partire dalla prima mensilita' successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione di quanto disposto dal comma 458, secondo periodo, del presente articolo e dall'articolo 8, comma 5, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, come modificato dall'articolo 5, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
460. All'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 9, le parole: «pari al 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 40 per cento»;
b) al comma 13-bis, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «La predetta facolta' e' fissata nella misura del 50 per cento per gli anni 2014 e 2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018»;
c) al comma 14, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «La predetta facolta' assunzionale e' fissata nella misura del 50 per cento negli anni 2014 e 2015, del 60 per cento nell'anno 2016, dell'80 per cento nell'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018».
461. All'articolo 7, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La mobilita' interuniversitaria e' altresi' favorita prevedendo la possibilita' di effettuare trasferimenti di professori e ricercatori consenzienti attraverso lo scambio contestuale di docenti in possesso della stessa qualifica tra due sedi universitarie, con l'assenso delle universita' interessate».
462. All'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Nell'anno 2016, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. La predetta facolta' assunzionale e' fissata nella misura dell'80 per cento nell'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018».
463. Nell'ambito del processo di riorganizzazione delle agenzie fiscali previsto dall'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, sono istituite, a invarianza di spesa, due posizioni dirigenziali di livello generale presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con la contestuale soppressione di due posizioni dirigenziali di analogo livello presso l'Agenzia delle entrate. Sono corrispondentemente ridotte le dotazioni finanziarie per le spese di funzionamento dell'Agenzia delle entrate e incrementate quelle dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. L'istituzione delle due nuove posizioni non ha effetto ai fini del rapporto tra personale dirigenziale di livello generale e personale dirigenziale di livello non generale previsto per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli dall'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), numero 2), del citato decreto-legge n. 95 del 2012.
464. Al fine di incrementare l'efficienza dell'impiego delle risorse tenendo conto della specificita' e delle peculiari esigenze del Comparto sicurezza e del Comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, le relative amministrazioni possono procedere per l'anno 2014, in deroga ai limiti di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed all'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, comunque, con un turn over complessivo relativo allo stesso anno non superiore al 55 per cento, ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente complessivo corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 126 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, con riserva di assunzione di 1.000 unita' per la Polizia di Stato, 1.000 unita' per l'Arma dei carabinieri e 600 unita' per il Corpo della guardia di finanza. A tale fine e' istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 126 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
465. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotto di 1,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
466. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e in particolare dai commi 1 e 21 del predetto articolo, la dotazione del fondo di cui all'articolo 8, comma 11-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, e' incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2014. Al relativo onere, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
467. Esclusivamente per l'anno 2014, le risorse di cui all'articolo 2, comma 7, lettere a) e b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, sono destinate, in misura comunque non superiore al 50 per cento, con decreto, rispettivamente, del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con gli altri Ministri competenti per materia, ad alimentare i fondi di cui agli articoli 14 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, nonche' i fondi per l'incentivazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
468. Le assunzioni di cui al comma 464 possono essere riservate al personale volontario in ferma prefissata di un anno delle Forze armate e sono autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' del Ministro responsabile dell'amministrazione che intende procedere alle assunzioni.
469. Al comma 1-bis dell'articolo 70 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo le parole: «Al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare» sono inserite le seguenti: «nonche' al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».
470. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 469, valutati in euro 87.423 per l'anno 2014, euro 148.942 per l'anno 2015 ed euro 385.308 a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 469 del presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con propri decreti mediante riduzione delle medesime risorse di cui al primo periodo.
471. A decorrere dal 1º gennaio 2014 le disposizioni di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di trattamenti economici, si applicano a chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche retribuzioni o emolumenti comunque denominati in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo intercorrenti con le autorita' amministrative indipendenti e con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo.
472. Sono soggetti al limite di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche gli emolumenti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ove previsti dai rispettivi ordinamenti.
473. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui ai commi 471 e 472 sono computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico di uno o piu' organismi o amministrazioni, fatti salvi i compensi percepiti per prestazioni occasionali.
474. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure di cui ai commi da 472 a 473, per le amministrazioni di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono annualmente versate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 23-ter e, per le restanti amministrazioni ricomprese nei commi da 471 a 473, restano acquisite nei rispettivi bilanci ai fini del miglioramento dei relativi saldi.
475. Le regioni adeguano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di cui ai commi da 471 a 474. Tale adeguamento costituisce adempimento necessario ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ed integra le condizioni previste dalla relativa lettera i).
476. L'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, e l'articolo 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, si interpretano nel senso che la prestazione lavorativa resa nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale non da' diritto a retribuzione a titolo di lavoro straordinario se non per le ore eccedenti l'ordinario turno di servizio giornaliero. Sono fatti salvi gli effetti delle sentenze passate in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge.
477. Per gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, i risparmi di cui al comma 456 concorrono al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
478. All'articolo 12, comma 18-bis, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «da espletare nei limiti e a valere sulle facolta' assunzionali dell'ente, di verifica dell'idoneita', sono inquadrati» sono sostituite dalle seguenti: «di verifica dell'idoneita', da espletare anche in deroga ai limiti alle facolta' assunzionali, sono inquadrati, anche in posizione di sovrannumero rispetto alla dotazione organica dell'ente, riassorbibile con le successive vacanze,».
479. L'autorizzazione di spesa relativa alle indennita' di cui all'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, e' ridotta di un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2014 e a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
480. All'articolo 181, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole: «del 90 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 50 per cento».
481. Per effetto delle disposizioni di cui ai commi 452, 453, 454, 455 e 456 il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato e' ridotto di 540 milioni di euro per l'anno 2015 e 610 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. La predetta riduzione e' ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo criteri e modalita' proposti in sede di autocoordinamento dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano medesime, da recepire, in sede di espressione dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la ripartizione del fabbisogno sanitario nazionale standard, entro il 30 giugno 2014. Qualora non intervenga la proposta entro i termini predetti, la riduzione e' attribuita secondo gli ordinari criteri di ripartizione del fabbisogno sanitario nazionale standard. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ad esclusione della Regione siciliana, assicurano il concorso di cui al presente comma mediante le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo del concorso alla manovra di cui al presente comma e' annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.
 
482. L'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2012, alle dipendenze di organismi militari della Comunita' atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2012, avviene, nei limiti delle dotazioni organiche delle amministrazioni riceventi, con le modalita' previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2009, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con assegnazione prioritaria agli uffici giudiziari del Ministero della giustizia collocati nel territorio provinciale o regionale dell'organismo militare. Le assunzioni di cui al presente comma sono finanziate con le risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, della legge n. 244 del 2007, la cui dotazione e' incrementata di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2014. Le assunzioni di cui al presente comma possono essere disposte nei limiti delle disponibilita' del predetto fondo.
483. Per il triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' riconosciuta:
a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
b) nella misura del 95 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
c) nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
d) nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
e) nella misura del 40 per cento, per l'anno 2014, e nella misura del 45 per cento, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e, per il solo anno 2014, non e' riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Al comma 236 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il primo periodo e' soppresso, e al secondo periodo le parole: «Per le medesime finalita'» sono soppresse.
484. Con effetto dal 1º gennaio 2014 e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data:
a) all'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «90.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro», le parole: «150.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «100.000 euro» e le parole: «60.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro»;
b) all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, al comma 2, primo periodo, le parole: «decorsi sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi dodici mesi».
485. Resta ferma l'applicazione della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge per i soggetti che hanno maturato i relativi requisiti entro il 31 dicembre 2013.
486. A decorrere dal 1º gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a quattordici volte il trattamento minimo INPS, e' dovuto un contributo di solidarieta' a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari al 6 per cento della parte eccedente il predetto importo lordo annuo fino all'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS, nonche' pari al 12 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS e al 18 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di trenta volte il trattamento minimo INPS. Ai fini dell'applicazione della predetta trattenuta e' preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e' tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di solidarieta', secondo modalita' proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 191 del presente articolo.
487. I risparmi derivanti dalle misure di contenimento della spesa adottate, sulla base dei principi di cui al comma 486, dagli organi costituzionali, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio della propria autonomia, anche in riferimento ai vitalizi previsti per coloro che hanno ricoperto funzioni pubbliche elettive, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al Fondo di cui al comma 48.
488. L'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine.
489. Ai soggetti gia' titolari di trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche, le amministrazioni e gli enti pubblici compresi nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, non possono erogare trattamenti economici onnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico, eccedano il limite fissato ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Nei trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono compresi i vitalizi, anche conseguenti a funzioni pubbliche elettive. Sono fatti salvi i contratti e gli incarichi in corso fino alla loro naturale scadenza prevista negli stessi. Gli organi costituzionali applicano i principi di cui al presente comma nel rispetto dei propri ordinamenti.
490. All'articolo 19-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 35 della legge 4 novembre 2010, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016» e le parole: «31 gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2017»;
b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018»;
c) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011».
491. All'articolo 1, comma 79, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, le parole: «al 21 per cento per l'anno 2014, al 22 per cento per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «, al 22 per cento per l'anno 2014, al 23,5 per cento per l'anno 2015».
492. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotto di 89 milioni di euro per il 2014, di 113 milioni di euro per il 2015, di 162 milioni di euro per il 2016, di 72 milioni di euro per il 2017, di 46 milioni di euro per il 2018 e di 12 milioni di euro per il 2019.
493. All'articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche' per i congedi e i permessi concessi ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».
494. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della legge 3 agosto 2004, n. 206, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2014, al coniuge e ai figli dell'invalido portatore di una invalidita' permanente non inferiore al 50 per cento a causa dell'atto terroristico subito, anche se il matrimonio sia stato contratto successivamente all'atto terroristico e i figli siano nati successivamente allo stesso, e' riconosciuto il diritto a uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni.
3-ter. Il diritto all'assegno vitalizio di cui al comma 3-bis non spetta qualora i benefici di cui alla presente legge siano stati riconosciuti al coniuge poi deceduto o all'ex coniuge divorziato o ai figli nati da precedente matrimonio e viventi al momento dell'evento. L'assegno vitalizio non puo' avere decorrenza anteriore al 1º gennaio 2014.
3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter del presente articolo si applicano anche con riferimento all'assegno vitalizio di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni».
495. All'onere di cui al comma 494, valutato in 0,134 milioni di euro per l'anno 2014, in 0,274 milioni di euro per l'anno 2015, in 0,419 milioni di euro per l'anno 2016, in 0,570 milioni di euro per l'anno 2017, in 0,727 milioni di euro per l'anno 2018, in 0,890 milioni di euro per l'anno 2019, in 1,059 milioni di euro per l'anno 2020, in 1,234 milioni di euro per l'anno 2021, in 1,416 milioni di euro per l'anno 2022 e in 1,605 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli stessi anni, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 494 del presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, mediante utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, da riassegnare ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
496. Al comma 449 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il complesso delle spese finali, in termini di competenza eurocompatibile, delle regioni a statuto ordinario non puo' essere superiore per l'anno 2013 all'importo di 20.090 milioni di euro, per l'anno 2014 all'importo di 19.390 milioni di euro e per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 all'importo di 19.099 milioni di euro»;
b) al secondo periodo, le parole: «per gli esercizi dal 2013 al 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per l'esercizio 2013»;
c) al secondo periodo, le parole: «di ciascun anno» sono sostituite dalla seguente: «2013».
497. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 449 e' inserito il seguente:
«449-bis. Il complesso delle spese finali in termini di competenza eurocompatibile di ciascuna regione a statuto ordinario non puo' essere superiore, per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017, agli importi indicati nella tabella seguente:


---------------------------------------------------------------
| Obiettivi patto di stabilita'
Regione | interno (milioni di euro)
|--------------------------------------
| Anno 2014 | Anni 2015-2017 ------------------------|-------------------|------------------ Piemonte | 1.928 | 1.901 Liguria | 714 | 704 Lombardia | 3.026 | 2.960 Veneto | 1.515 | 1.485 Emilia-Romagna | 1.514 | 1.485 Toscana | 1.440 | 1.418 Umbria | 548 | 543 Marche | 637 | 628 Lazio | 1.943 | 1.909 Abruzzo | 673 | 666 Molise | 261 | 259 Campania | 2.327 | 2.304 Puglia | 1.305 | 1.289 Basilicata | 539 | 535 Calabria | 1.022 | 1.013 ------------------------|-------------------|------------------
TOTALE | 19.390 | 19.099 ---------------------------------------------------------------».


498. I commi 450 e 450-bis dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cessano di avere efficacia a decorrere dall'esercizio 2014.
499. Al comma 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, la parola: «2016» e' sostituita dalla seguente: «2017» e le parole: «di competenza finanziaria e» sono soppresse;
b) al primo periodo, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) degli importi indicati nella seguente tabella:



----------------------------------------------------------------
| Importo
| (in milioni di euro)
|-----------------------------
| Anno 2014 | Anni 2015-2017 ----------------------------------|-------------|--------------- Trentino-Alto Adige . . . . . . .| 2 | 3 Provincia autonoma Bolzano/Bozen | 26 | 35 Provincia autonoma Trento . . . .| 25 | 34 Friuli-Venezia Giulia . . . . . .| 56 | 75 Valle d'Aosta . . . . . .| 7 | 9 Sicilia . . . . . .| 133 | 178 Sardegna . . . . . .| 51 | 69 ----------------------------------|-------------|---------------
TOTALE RSS | 300 | 403 ----------------------------------------------------------------»;



c) al primo periodo, dopo la lettera d) e' inserita la seguente:
«d-bis) degli ulteriori contributi disposti a carico delle autonomie speciali»;
d) al secondo periodo, le parole da: «Il complesso delle spese finali» fino a: «ai sensi del presente comma» sono soppresse.
500. Al comma 455 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, alinea, la parola: «2016» e' sostituita dalla seguente: «2017»;
b) al primo periodo, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) degli importi indicati nella tabella di cui al comma 454»;
c) al primo periodo, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
«d-bis) degli ulteriori contributi disposti a carico delle autonomie speciali».
501. Al comma 460 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza finanziaria sia quella di competenza eurocompatibile» sono sostituite dalle seguenti: «le informazioni riguardanti la gestione di competenza eurocompatibile».
502. Al comma 461 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «all'articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149,» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 462, lettera d),».
503. Alla lettera a) del comma 462 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Per gli enti per i quali il patto di stabilita' interno e' riferito al livello della spesa, si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di cassa o di competenza.» sono soppresse;
b) le parole: «Dal 2013», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Nel 2013»;
c) le parole: «media della corrispondente spesa del triennio considerata ai fini del calcolo dell'obiettivo, diminuita della percentuale di manovra prevista per l'anno di riferimento, nonche', in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' nel triennio, dell'incidenza degli scostamenti tra i risultati finali e gli obiettivi del triennio e gli obiettivi programmatici stessi» sono sostituite dalle seguenti: «corrispondente spesa del 2011».
504. Il comma 463 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e' abrogato a decorrere dall'esercizio 2014.
505. Al comma 17 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, la parola: «2014» e' sostituita dalla seguente: «2015»;
b) il quinto periodo e' soppresso;
c) al sesto periodo, la parola: «2013» e' sostituita dalla seguente: «2014»;
d) all'ultimo periodo, le parole: «e 2013» sono sostituite dalle seguenti: «, 2013, 2014 e 2015».
506. Al comma 138 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Negli anni 2014 e 2015 le regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e, contestualmente, procedono a rideterminare il proprio obiettivo programmatico eurocompatibile».
507. I commi da 1 a 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, e successive modificazioni, sono abrogati.
508. Al fine di assicurare il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano all'equilibrio dei bilanci e alla sostenibilita' del debito pubblico, in attuazione dell'articolo 97, primo comma, della Costituzione, le nuove e maggiori entrate erariali derivanti dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1º gennaio 2014, per essere interamente destinate alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, al fine di garantire la riduzione del debito pubblico stesso nella misura e nei tempi stabiliti dal Trattato sulla stabilita', sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012, ratificato ai sensi della legge 23 luglio 2012, n. 114. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Presidenti delle giunte regionali interessati, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di individuazione del maggior gettito, attraverso separata contabilizzazione.
509. Al comma 7 dell'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e successive modificazioni, le parole: «a decorrere dal 2014» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 2015».
510. In applicazione dell'articolo 8 della legge 26 novembre 1981, n. 690, per la regione Valle d'Aosta si provvede per ciascun esercizio finanziario all'individuazione del maggior gettito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Presidente della giunta regionale. In caso di mancata intesa entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 508, e fino alla conclusione dell'intesa stessa, per la regione Valle d'Aosta si provvede in via amministrativa con i medesimi criteri individuati per le altre autonomie speciali.
511. Le disposizioni di cui ai commi 508, 510 e 526 cessano di avere applicazione qualora vengano raggiunte intese, entro il 30 giugno 2014, tra lo Stato e ciascuna autonomia speciale in merito all'adozione di interventi diversi, in grado di concorrere in misura corrispondente al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per il periodo considerato nei medesimi commi 508, 510 e 526.
512. Analogamente a quanto previsto per le altre regioni e province autonome, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 non rilevano, ai fini del patto di stabilita' interno della regione Friuli-Venezia Giulia, le spese relative alla realizzazione di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.
513. In applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 274, e al fine di rendere efficaci le disposizioni ivi contenute, al numero 7) del primo comma dell'articolo 49 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, le parole: «nove decimi» sono sostituite dalle seguenti: «9,19 decimi». Conseguentemente, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale e' rideterminato in riduzione dell'importo di 2.375.977 euro annui, a decorrere dall'anno 2014, per la componente del finanziamento di cui all'articolo 2, comma 283, lettera c), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell'importo di 160.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2014, per la componente del finanziamento di cui al decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230.
514. L'articolo 10 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e' sostituito dal seguente:
«Art. 10. - La Regione, al fine di favorire lo sviluppo economico dell'Isola e nel rispetto della normativa comunitaria, con riferimento ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilita', puo', ferma restando la copertura ((a carico del bilancio regionale)) del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione:
a) prevedere agevolazioni fiscali, esenzioni, detrazioni d'imposta, deduzioni dalla base imponibile e concedere, con oneri a carico del bilancio regionale, contributi da utilizzare in compensazione ai sensi della legislazione statale;
b) modificare le aliquote in aumento entro i valori di imposizione stabiliti dalla normativa statale o in diminuzione fino ad azzerarle».
515. Mediante intese tra lo Stato, la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano, da concludere entro il 30 giugno 2014, sono definiti gli ambiti per il trasferimento o la delega delle funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti, in particolare, ai servizi ferroviari di interesse locale per la Valle d'Aosta, alle Agenzie fiscali dello Stato e alle funzioni amministrative, organizzative e di supporto riguardanti la giustizia civile, penale e minorile, con esclusione di quelle relative al personale di magistratura, nonche' al Parco nazionale dello Stelvio, per le province autonome di Trento e di Bolzano. Con apposite norme di attuazione si provvede al completamento del trasferimento o della delega delle funzioni statali oggetto dell'intesa. Laddove non gia' attribuiti, l'assunzione di oneri avviene in luogo e nei limiti delle riserve di cui al comma 508, e computata quale concorso al riequilibrio della finanza pubblica nei termini dello stesso comma. Con i predetti accordi, lo Stato, la regione Valle d'Aosta, le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione Trentino-Alto Adige individuano gli standard minimi di servizio e di attivita' che lo Stato, per ciascuna delle funzioni trasferite o delegate, si impegna a garantire sul territorio provinciale o regionale con riferimento alle funzioni i cui oneri sono sostenuti dalle province o dalla regione, nonche' i parametri e le modalita' per la quantificazione e l'assunzione degli oneri. Ai fini di evitare disparita' di trattamento, duplicazioni di costi e di attivita' sul territorio nazionale, in ogni caso e' escluso il trasferimento e la delega delle funzioni delle Agenzie fiscali di cui al primo periodo sia in relazione ad ambiti di materia relativi a concessioni statali e alle reti di acquisizione del gettito tributario sia con riferimento: 1) alle disposizioni che riguardano tributi armonizzati o applicabili su base transnazionale; 2) ai contribuenti di grandi dimensioni; 3) alle attivita' strumentali alla conoscenza dell'andamento del gettito tributario; 4) alle procedure telematiche di trasmissione dei dati e delle informazioni alla anagrafe tributaria. Deve essere assicurato in ogni caso il coordinamento delle attivita' di controllo sulla base di intese, nel quadro di accordi tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i presidenti della regione Valle d'Aosta, delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Trentino-Alto Adige, tra i direttori delle Agenzie delle entrate e delle dogane e dei monopoli e le strutture territoriali competenti. Sono riservate all'Amministrazione centrale le relazioni con le istituzioni internazionali. Con apposite norme di attuazione si provvede al completamento del trasferimento o della delega delle funzioni statali oggetto dell'intesa.
516. Relativamente alla regione Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e di Bolzano, il concorso agli obiettivi di finanza pubblica sia in termini di saldo netto da finanziare sia in termini di indebitamento netto, previsto dalla normativa vigente, viene ripartito fra le stesse con intesa da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno 2014. In caso di mancata intesa, il contributo e' ripartito secondo criteri definiti dal Ministero dell'economia e delle finanze.
517. Lo Stato, le regioni e le province autonome possono, con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da concludere entro il 30 giugno 2014, individuare criteri e modalita' per il concorso alla finanza pubblica da parte delle medesime regioni e province autonome, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica come complessivamente definiti. Con il predetto accordo le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano possono cedere alle regioni a statuto ordinario spazi finanziari nell'ambito del patto di stabilita' interno ovvero le somme ad esse dovute per gli anni 2012 e 2013 per effetto dell'applicazione della sentenza della Corte costituzionale 31 ottobre 2012, n. 241, mentre le regioni a statuto ordinario possono cedere spazi finanziari nell'ambito del patto di stabilita' interno a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
518. L'articolo 80 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e' sostituito dal seguente:
«Art. 80. - 1. Le province hanno competenza legislativa in materia di finanza locale.
2. Nelle materie di competenza, le province possono istituire nuovi tributi locali. La legge provinciale disciplina i predetti tributi e i tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale, anche in deroga alla medesima legge, definendone le modalita' di riscossione e puo' consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni.
3. Le compartecipazioni al gettito e le addizionali a tributi erariali che le leggi dello Stato attribuiscono agli enti locali spettano, con riguardo agli enti locali del rispettivo territorio, alle province. Ove la legge statale disciplini l'istituzione di addizionali tributarie comunque denominate da parte degli enti locali, alle relative finalita' provvedono le province individuando criteri, modalita' e limiti di applicazione di tale disciplina nel rispettivo territorio.
4. La potesta' legislativa nelle materie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e' esercitata nel rispetto dell'articolo 4 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea».
519. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 117, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Ciascuna delle due province autonome assicura annualmente un intervento finanziario pari a 40 milioni di euro istituendo apposite postazioni nel bilancio pluriennale»;
b) dopo il comma 117 e' inserito il seguente:
«117-bis. Con successiva intesa tra le province autonome di Trento e di Bolzano e le regioni Lombardia e Veneto, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri vengono definiti:
a) i criteri di individuazione dei progetti e delle iniziative di cui al comma 117, riservando in ogni caso una quota di finanziamento a progetti a valenza sovraregionale;
b) le modalita' di gestione delle risorse, garantendo l'erogazione dei finanziamenti annuali da parte delle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al comma 117;
c) le modalita' di gestione dei progetti approvati e finanziati nelle annualita' 2010-2011 e 2012 dall'Organismo di indirizzo e delle relative risorse»;
c) i commi da 118 a 121 sono abrogati a decorrere dal 30 giugno 2014.
520. Le disposizioni di cui ai commi 518 e 519 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
521. A decorrere dall'anno 2014, per le province autonome di Trento e di Bolzano, le quote di gettito riservate allo Stato in riferimento ai tributi locali sono assicurate con le modalita' di cui al comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Sino al riordino della disciplina nazionale dei tributi locali immobiliari, resta acquisito all'entrata del bilancio dello Stato il gettito dell'IMU relativo agli immobili di categoria D, per la quota riferita all'aliquota standard, di cui all'articolo 1, comma 380, lettera g), della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
522. Per l'anno 2014, le regioni a statuto ordinario assicurano un ulteriore concorso alla finanza pubblica, in termini di saldo netto da finanziare, per l'importo complessivo di 560 milioni di euro secondo gli importi indicati, per ciascuna regione a statuto ordinario, nella tabella seguente:



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Regioni a statuto ordinario | Riduzioni anno 2014
| (in migliaia di euro) ---------------------------------|------------------------- Piemonte . . . . . . . . . | 51.178 Liguria . . . . . . . . . | 17.959 Lombardia . . . . . . . . . | 135.234 Veneto . . . . . . . . . | 59.979 Emilia-Romagna . . . . . . . . . | 57.156 Toscana . . . . . . . . . | 42.982 Umbria . . . . . . . . . | 8.834 Marche . . . . . . . . . | 16.794 Lazio . . . . . . . . . | 68.676 Abruzzo . . . . . . . . . | 12.026 Molise . . . . . . . . . | 2.615 Campania . . . . . . . . . | 39.295 Puglia . . . . . . . . . | 29.114 Basilicata . . . . . . . . . | 4.390 Calabria . . . . . . . . . | 13.768 ---------------------------------|-------------------------
TOTALE . . . . | 560.000 -----------------------------------------------------------



523. Gli importi indicati per ciascuna regione a statuto ordinario nella tabella di cui al comma 522 possono essere modificati, a invarianza di concorso complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2014, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da recepire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 febbraio 2014.
524. Le somme di cui al comma 522, ovvero di cui al comma 523 in caso di accordo, sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 marzo 2014 e non sono considerate ai fini del patto di stabilita' interno.
525. Nel caso di mancato versamento entro il predetto termine del 31 marzo 2014, gli importi dovuti da ciascuna regione sono portati in riduzione dalle risorse a qualunque titolo dovute dallo Stato alle regioni a statuto ordinario, escluse quelle destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale, entro il termine del 30 aprile 2014. Entro il termine del 15 aprile 2014 ciascuna regione puo' indicare al Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le risorse da assoggettare a riduzione.
526. Per l'anno 2014, con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano un ulteriore concorso alla finanza pubblica per l'importo complessivo di 240 milioni di euro. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo del concorso complessivo di cui al primo periodo del presente comma e' accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, secondo gli importi indicati, per ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma, nella tabella seguente:


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Regioni a statuto speciale | Accantonamenti anno 2014
| (in migliaia di euro) ---------------------------------|------------------------- Valle d'Aosta . . . . . . . . . | 5.540 Provincia autonoma Bolzano . . . | 22.818 Provincia autonoma Trento . . . | 19.913 Friuli-Venezia Giulia . . . . . | 44.445 Sicilia . . . . . . . . . | 106.161 Sardegna . . . . . . . . . | 41.123 ---------------------------------|-------------------------
TOTALE . . . . . . | 240.000 -----------------------------------------------------------


527. Gli importi indicati per ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma nella tabella di cui al comma 526 possono essere modificati, a invarianza di concorso complessivo alla finanza pubblica, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2014, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tale riparto e' recepito con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
528. Al secondo comma dell'articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ammontare complessivo delle entrate da considerare ai fini del calcolo del limite dell'indebitamento sono comprese le risorse del fondo di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, alimentato dalle compartecipazioni al gettito derivante dalle accise».
529. Le regioni che alla data dell'ultima ricognizione effettuata al 31 dicembre 2012 non si trovino in situazioni di eccedenza di personale in rapporto alla dotazione organica sia complessiva, sia relativa alla categoria/qualifica interessata, e che, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stiano assolvendo alla carenza della dotazione organica attraverso il ricorso e l'impiego di personale assunto con procedure ad evidenza pubblica, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 36 mesi e i cui contratti di lavoro siano stati oggetto negli ultimi cinque anni di una serie continua e costante di rinnovi e proroghe anche con soluzione di continuita', purche' con il medesimo datore di lavoro, e ove le predette deroghe ai limiti contrattuali imposti dalla normativa vigente e dal contratto stesso siano state oggetto di apposita contrattazione decentrata tra le organizzazioni sindacali abilitate e l'ente interessato ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, possono procedere, con risorse proprie, alla stabilizzazione a domanda del personale interessato. ((1))
530. All'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la lettera b) e' sostituita dalle seguenti:
«b) entro il 30 giugno 2014, con riguardo ad ulteriori tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 27;
b-bis) entro il 31 dicembre 2014, con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27».
531. Al fine di risolvere il contenzioso derivante dal comma 23 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un tavolo di lavoro tra i funzionari del medesimo Ministero, la societa' ANAS SpA e i rappresentanti dei comitati dei passi carrai, con il compito di raggiungere un accordo tra le parti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
532. Al comma 2 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: «e registrata negli anni 2007-2009, per gli anni dal 2013 al 2016,» sono sostituite dalle seguenti: «, registrata negli anni 2007-2009, per l'anno 2013, e registrata negli anni 2009-2011 per gli anni dal 2014 al 2017,»;
b) le parole: «e a 18,8 per cento per gli anni 2013 e successivi» sono sostituite dalle seguenti: «, a 18,8 per cento per l'anno 2013, a 19,25 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 20,05 per cento per gli anni 2016 e 2017»;
c) le parole: «e a 14,8 per cento per gli anni 2013 e successivi» sono sostituite dalle seguenti: «, a 14,8 per cento per l'anno 2013, a 14,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 14,62 per cento per gli anni 2016 e 2017»;
d) le parole: «e a 14,8 per cento per gli anni dal 2014 al 2016» sono sostituite dalle seguenti: «, a 14,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 14,62 per cento per gli anni 2016 e 2017».
533. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 2-ter sono inseriti i seguenti:
«2-quater. La determinazione della popolazione di riferimento per l'assoggettamento al patto di stabilita' interno dei comuni e' effettuata sulla base del criterio previsto dal comma 2 dell'articolo 156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2-quinquies. Per l'anno 2014 l'obiettivo di saldo finanziario dei comuni derivante dall'applicazione delle percentuali di cui ai commi da 2 a 6 e' rideterminato, fermo restando l'obiettivo complessivo di comparto, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali entro il 31 gennaio 2014. Il predetto decreto deve garantire che per nessun comune si realizzi un peggioramento superiore al 15 per cento rispetto all'obiettivo di saldo finanziario 2014 calcolato sulla spesa corrente media 2007-2009 con le modalita' previste dalla normativa previgente».
534. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 6, lettera a), le parole: «e a 19,8 per cento per gli anni dal 2013 al 2016» sono sostituite dalle seguenti: «, a 19,8 per cento per l'anno 2013, a 20,25 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 21,05 per cento per gli anni 2016 e 2017»;
b) al comma 6, lettera b), le parole: «e a 15,8 per cento per gli anni dal 2013 al 2016» sono sostituite dalle seguenti: «, a 15,8 per cento per l'anno 2013, a 15,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 15,62 per cento per gli anni 2016 e 2017»;
c) al comma 6, lettera c), le parole: «a 13 per cento per l'anno 2013 e a 15,8 per cento per gli anni dal 2014 al 2016» sono sostituite dalle seguenti: «a 13 per cento per l'anno 2013, a 15,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 15,62 per cento per gli anni 2016 e 2017»;
d) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
«6-bis. Al fine di stabilizzare gli effetti negativi sul patto di stabilita' interno connessi alla gestione di funzioni e servizi in forma associata, e' disposta la riduzione degli obiettivi dei comuni che gestiscono, in quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata e il corrispondente aumento degli obiettivi dei comuni associati non capofila. A tal fine, entro il 30 marzo di ciascun anno, l'Associazione nazionale dei comuni italiani comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sistema web "http://pattostabilitainterno. tesoro.it" della Ragioneria generale dello Stato, gli importi in riduzione e in aumento degli obiettivi di ciascun comune di cui al presente comma sulla base delle istanze prodotte dai predetti comuni entro il 15 marzo di ciascun anno».
535. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 9 e' inserito il seguente:
«9-bis. Per l'anno 2014 nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita' interno, non sono considerati, per un importo complessivo di 1.000 milioni di euro, di cui 850 milioni di euro ai comuni e 150 milioni di euro alle province, i pagamenti in conto capitale sostenuti dalle province e dai comuni. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti locali e' assegnato a ciascun ente uno spazio finanziario in proporzione all'obiettivo di saldo finanziario determinato attraverso il comma 2-quinquies fino a concorrenza del predetto importo. Gli enti locali utilizzano i maggiori spazi finanziari derivanti dal periodo precedente esclusivamente per pagamenti in conto capitale da sostenere nel primo semestre dell'anno 2014, dandone evidenza mediante il monitoraggio di cui al comma 19 entro il termine perentorio ivi previsto».
536. Una quota pari a 10 milioni di euro dell'importo complessivo di cui al comma 535 e' destinata a garantire spazi finanziari ai comuni della provincia di Olbia colpiti dagli eventi alluvionali dell'8 novembre 2013. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' stabilito il riparto dei predetti spazi tra i singoli comuni.
537. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 14 e' aggiunto il seguente:
«14-bis. Per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nel saldo finanziario di parte corrente, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita' interno, non sono considerate, nel limite di 10 milioni di euro annui, le spese sostenute dal comune di Campione d'Italia elencate nel decreto del Ministero dell'interno protocollo n. 09804529/15100-525 del 6 ottobre 1998 riferite alle peculiarita' territoriali dell'exclave. Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dal periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni».
538. Al comma 19 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: «"www.pattostabilita.rgs.tesoro.it"» sono sostituite dalle seguenti: «"http://pattostabilitainterno.tesoro.it"».
539. Al comma 20 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, dopo le parole: «e' tenuto ad inviare» sono inserite le seguenti: «, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno nel sito web "http://pattostabilitainterno.tesoro.it"»;
b) al primo periodo, la parola: «sottoscritta» e' sostituita dalle seguenti: «firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,»;
c) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»;
d) al quarto periodo, le parole: «, con la sottoscrizione di tutti i soggetti previsti» sono soppresse.
540. Al comma 23 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, le parole: «a decorrere dall'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2011»;
b) al secondo periodo, le parole: «negli anni 2007 e 2008» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2009 e 2010» e le parole: «del biennio 2008-2009 e le risultanze dell'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «del biennio 2010-2011 e le risultanze dell'anno 2011».
541. Al comma 125 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «31 maggio» sono sostituite dalle seguenti: «15 marzo».
542. All'articolo 1, comma 123, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per l'anno 2014, la quota del 50 per cento e' distribuita da ciascuna regione ai comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti fino al conseguimento del saldo obiettivo pari a zero. Gli eventuali spazi non assegnati a valere sulla predetta quota del 50 per cento sono comunicati entro il 10 aprile 2014 da ciascuna regione al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sistema web "http://pattostabilitainterno.tesoro.it" della Ragioneria generale dello Stato, affinche' gli stessi siano attribuiti, entro il 30 aprile 2014, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, ai comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti di tutte le regioni, di cui al comma 122, che presentino un saldo obiettivo positivo. L'attribuzione e' operata in misura proporzionale ai valori positivi dell'obiettivo».
543. Al comma 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, le parole: «15 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «1º marzo» e le parole: «31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «15 marzo».
544. All'articolo 4-ter del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 e al comma 2, le parole: «15 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «15 giugno»;
b) al comma 1 e al comma 2, le parole: «sia mediante il sistema web appositamente predisposto, sia a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento sottoscritta dal responsabile finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «mediante il sito web "http://pattostabilitainterno.tesoro.it" appositamente predisposto»;
c) al comma 5, le parole: «10 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «10 luglio».
545. Al comma 122 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: «di concerto con il Ministro dell'interno e» sono soppresse;
b) l'ultimo periodo e' soppresso;
c) le parole: «di cui al comma 87» sono sostituite dalle seguenti: «assoggettabili alla sanzione di cui al periodo successivo».
546. Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilita' interno per un importo complessivo di 500 milioni di euro i pagamenti sostenuti nel corso del 2014 dagli enti territoriali:
a) dei debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012;
b) dei debiti in conto capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2012, ivi inclusi i pagamenti delle regioni in favore degli enti locali e delle province in favore dei comuni;
c) dei debiti in conto capitale riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento di legittimita' entro la medesima data.
547. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti territoriali, i comuni, le province e le regioni comunicano mediante il sito web «http://pattostabilitainterno.tesoro.it» della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 14 febbraio 2014, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di cui al comma 546. Ai fini del riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto termine.
548. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 547, entro il 28 febbraio 2014 sono individuati, prioritariamente, per ciascun ente locale, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilita' interno. Con le medesime modalita', a valere sugli spazi finanziari residui non attribuiti agli enti locali, sono individuati per ciascuna regione gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilita' interno.
549. Su segnalazione del collegio dei revisori o del revisore dei singoli enti, la procura regionale competente della Corte dei conti esercita l'azione nei confronti dei responsabili dei servizi interessati che, senza giustificato motivo, non hanno richiesto gli spazi finanziari nei termini e secondo le modalita' di cui al comma 547, ovvero non hanno effettuato, entro l'esercizio finanziario 2014, pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi concessi. Nei confronti dei soggetti di cui al periodo precedente e degli eventuali corresponsabili, per i quali risulti accertata la responsabilita' ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari a due mensilita' del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente. Sino a quando le sentenze di condanna emesse ai sensi della presente disposizione non siano state eseguite per l'intero importo, esse restano pubblicate, osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, nel sito istituzionale dell'ente, con l'indicazione degli estremi della decisione e della somma a credito. In caso di ritardata o mancata segnalazione da parte del collegio dei revisori o del revisore, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano ai componenti del collegio o al revisore, ove ne sia accertata la responsabilita', una sanzione pecuniaria pari a due mensilita' del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, e si applicano il terzo e quarto periodo del presente comma.
550. Le disposizioni del presente comma e dei commi da 551 a 562 si applicano alle aziende speciali, alle istituzioni e alle societa' partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sono esclusi gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, nonche' le societa' emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le loro controllate.
551. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 550 presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Per le societa' che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio e' quello relativo a tale bilancio. Limitatamente alle societa' che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato e' reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.
552. Gli accantonamenti di cui al comma 551 si applicano a decorrere dall'anno 2015. In sede di prima applicazione, per gli anni 2015, 2016 e 2017:
a) l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio negativo accantona, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25 per cento per il 2014, del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016. Qualora il risultato negativo sia peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013, l'accantonamento e' operato nella misura indicata dalla lettera b);
b) l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio non negativo accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.
553. A decorrere dall'esercizio 2014 i soggetti di cui al comma 550 a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicita' e di efficienza. Per i servizi pubblici locali sono individuati parametri standard dei costi e dei rendimenti costruiti nell'ambito della banca dati delle Amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, utilizzando le informazioni disponibili presso le Amministrazioni pubbliche. Per i servizi strumentali i parametri standard di riferimento sono costituiti dai prezzi di mercato.
554. A decorrere dall'esercizio 2015, le aziende speciali, le istituzioni e le societa' a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Quanto previsto dal presente comma non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benche' negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante.
555. A decorrere dall'esercizio 2017, in caso di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, i soggetti di cui al comma 554 diversi dalle societa' che svolgono servizi pubblici locali sono posti in liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto relativo all'ultimo esercizio. In caso di mancato avvio della procedura di liquidazione entro il predetto termine, i successivi atti di gestione sono nulli e la loro adozione comporta responsabilita' erariale dei soci.
556. All'articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, le parole da: «, con esclusione» fino a: «forniti dalle stesse.» sono sostituite dalle seguenti: «. Le societa', nonche' le loro controllanti, collegate e controllate che, in Italia o all'estero, sono destinatarie di affidamenti non conformi al combinato disposto degli articoli 5 e 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, e la cui durata ecceda il termine del 3 dicembre 2019, non possono partecipare ad alcuna procedura per l'affidamento dei servizi, anche se gia' avviata. L'esclusione non si applica alle imprese affidatarie del servizio oggetto di procedura concorsuale.».
557. All'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
«2-bis. Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle aziende speciali, alle istituzioni e alle societa' a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale ne' commerciale, ovvero che svolgano attivita' nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Si applicano, altresi', le disposizioni che stabiliscono, a carico delle rispettive pubbliche amministrazioni locali, obblighi di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze, attraverso misure di estensione al personale dei soggetti medesimi della vigente normativa in materia di vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria. A tal fine, su atto di indirizzo dell'ente controllante, nella contrattazione di secondo livello e' stabilita la concreta applicazione dei citati vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria, fermo restando il contratto nazionale di lavoro vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, comma 7, del presente decreto, le societa' che gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica sono escluse dall'applicazione diretta dei vincoli previsti dal presente articolo. Per queste societa', l'ente locale controllante, nell'esercizio delle prerogative e dei poteri di controllo, stabilisce modalita' e applicazione dei citati vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive, che verranno adottate con propri provvedimenti. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, comma 7, del presente decreto, gli enti locali di riferimento possono escludere, con propria motivata deliberazione, dal regime limitativo le assunzioni di personale per le singole aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie, fermo restando l'obbligo di garantire il raggiungimento degli obiettivi di risparmio e di contenimento della spesa di personale».
558. All'articolo 76 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, il comma 7 e' cosi' modificato:
a) al terzo periodo, dopo le parole: «ai fini del computo della percentuale di cui al primo periodo si calcolano le spese sostenute anche dalle» sono inserite le seguenti: «aziende speciali, dalle istituzioni e»;
b) il quarto periodo e' sostituito dal seguente: «Entro il 30 giugno 2014, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, d'intesa con la Conferenza unificata, e' modificata la percentuale di cui al primo periodo, al fine di tenere conto degli effetti del computo della spesa di personale in termini aggregati».
559. All'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 e' abrogato;
b) al comma 6, le parole da: «nonche'» a: «degli amministratori» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' i vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive stabiliti dall'ente locale controllante ai sensi dell'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008».
560. Il comma 5-bis dell'articolo 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' sostituito dal seguente:
«5-bis. Le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno».
561. Il comma 32 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' abrogato.
562. Al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1, 2, 3, 3-sexies, 9, 10 e 11 dell'articolo 4 e i commi da 1 a 7 dell'articolo 9 sono abrogati;
b) al comma 4 dell'articolo 4 le parole: «delle societa' di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «delle societa' controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell'intero fatturato».
563. Le societa' controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o dai loro enti strumentali, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle societa' dalle stesse controllate, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 31 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, possono, sulla base di un accordo tra di esse, realizzare, senza necessita' del consenso del lavoratore, processi di mobilita' di personale anche in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione al proprio fabbisogno e per le finalita' dei commi 564 e 565, previa informativa alle rappresentanze sindacali operanti presso la societa' e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato, in coerenza con il rispettivo ordinamento professionale e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Si applicano i commi primo e terzo dell'articolo 2112 del codice civile. La mobilita' non puo' comunque avvenire tra le societa' di cui al presente comma e le pubbliche amministrazioni.
564. Gli enti che controllano le societa' di cui al comma 563 adottano, in relazione ad esigenze di riorganizzazione delle funzioni e dei servizi esternalizzati, nonche' di razionalizzazione delle spese e di risanamento economico-finanziario secondo appositi piani industriali, atti di indirizzo volti a favorire, prima di avviare nuove procedure di reclutamento di risorse umane da parte delle medesime societa', l'acquisizione di personale mediante le procedure di mobilita' di cui al medesimo comma 563.
565. Le societa' di cui al comma 563, che rilevino eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o ai casi di cui al comma 564, nonche' nell'ipotesi in cui l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti, inviano alle rappresentanze sindacali operanti presso la societa' e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato un'informativa preventiva in cui sono individuati il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche alla Presidenza del Consiglio dei ministri -- Dipartimento della funzione pubblica. Le posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione di personale neanche mediante nuove assunzioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
566. Entro dieci giorni dal ricevimento dell'informativa di cui al comma 565, si procede, a cura dell'ente controllante, alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa societa' mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre societa' controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali con le modalita' previste dal comma 563. Si applica l'articolo 3, comma 19, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni.
567. Per la gestione delle eccedenze di cui al comma 566, gli enti controllanti e le societa' partecipate di cui al comma 563 possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative finalizzati alla realizzazione, ai sensi del medesimo comma 563, di forme di trasferimento in mobilita' dei dipendenti in esubero presso altre societa' dello stesso tipo operanti anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le societa' interessate da eccedenze di personale.
568. Al fine di favorire le forme di mobilita', le societa' di cui al comma 563 possono farsi carico, per un periodo massimo di tre anni, di una quota parte non superiore al 30 per cento del trattamento economico del personale interessato dalla mobilita', nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le somme a tal fine corrisposte dalla societa' cedente alla societa' cessionaria non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
569. Il termine di trentasei mesi fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' prorogato di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorsi i quali la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; entro dodici mesi successivi alla cessazione la societa' liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile.
570. Il Governo promuove, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica e del relativo monitoraggio, intese con le province autonome di Trento e di Bolzano finalizzate alla revisione delle competenze in materia di finanza locale, di cui all'articolo 80 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
571. Anche ai fini di coordinamento della finanza pubblica, il Governo si attiva sulle iniziative delle regioni presentate al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali ai fini dell'intesa ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione nel termine di sessanta giorni dal ricevimento. La disposizione del primo periodo si applica anche alle iniziative presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge in applicazione del principio di continuita' degli organi e delle funzioni. In tal caso, il termine di cui al primo periodo decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
572. All'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «e agli enti locali» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,» e dopo le parole: «rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza» sono inserite le seguenti: «, nonche' titoli obbligazionari o altre passivita' in valuta estera»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Salvo quanto previsto ai successivi commi, agli enti di cui al comma 2 e' fatto divieto di:
a) stipulare contratti relativi agli strumenti finanziari derivati previsti dall'articolo 1, comma 3, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
b) procedere alla rinegoziazione dei contratti derivati gia' in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
c) stipulare contratti di finanziamento che includono componenti derivate»;
c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Dal divieto di cui al comma 3 sono esclusi:
a) le estinzioni anticipate totali dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati;
b) le riassegnazioni dei medesimi contratti a controparti diverse dalle originarie, nella forma di novazioni soggettive, senza che vengano modificati i termini e le condizioni finanziarie dei contratti riassegnati;
c) la possibilita' di ristrutturare il contratto derivato a seguito di modifica della passivita' alla quale il medesimo contratto e' riferito, esclusivamente nella forma di operazioni prive di componenti opzionali e volte alla trasformazione da tasso fisso a variabile o viceversa e con la finalita' di mantenere la corrispondenza tra la passivita' rinegoziata e la collegata operazione di copertura;
d) il perfezionamento di contratti di finanziamento che includono l'acquisto di cap da parte dell'ente.
3-ter. Dal divieto di cui al comma 3 e' esclusa la facolta' per gli enti di cui al comma 2 di procedere alla cancellazione, dai contratti derivati esistenti, di eventuali clausole di risoluzione anticipata, mediante regolamento per cassa nell'esercizio di riferimento del relativo saldo.
3-quater. Dal divieto di cui al comma 3 e' esclusa altresi' la facolta' per gli enti di cui al comma 2 di procedere alla cancellazione, dai contratti derivati esistenti, di componenti opzionali diverse dalla opzione cap di cui gli enti siano stati acquirenti, mediante regolamento per cassa nell'esercizio di riferimento del relativo saldo»;
d) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Nei casi previsti dai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, il soggetto competente per l'ente alla sottoscrizione del contratto attesta per iscritto di avere preso conoscenza dei rischi e delle caratteristiche del medesimo contratto, nonche' delle variazioni intervenute nella copertura del sottostante indebitamento»;
e) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Il contratto relativo a strumenti finanziari derivati o il contratto di finanziamento che include l'acquisto di cap da parte dell'ente, stipulato in violazione delle disposizioni previste dal presente articolo o privo dell'attestazione di cui al comma 4, e' nullo. La nullita' puo' essere fatta valere solo dall'ente»;
f) il comma 6 e' abrogato;
g) al comma 10, le parole: «del regolamento di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «della legge di stabilita' 2014».
573. Per l'esercizio 2014, gli enti locali che hanno avuto il diniego d'approvazione da parte del consiglio comunale del piano di riequilibrio finanziario, come previsto dall'articolo 243-quater, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che non abbiano dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 246 del medesimo testo unico, e successive modificazioni, possono riproporre, entro il termine perentorio di ((novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge)) la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del testo unico, qualora dimostrino dinanzi alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti un miglioramento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ai sensi dell'articolo 242 del testo unico, secondo i parametri indicati nel decreto del Ministro dell'interno. ((in pendenza del termine di novanta giorni)) non trova applicazione l'articolo 243-bis, comma 3, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
574. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, i contribuenti che, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attivita' produttive, per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformita' di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa la dichiarazione e' sottoscritta, oltre che dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del medesimo regolamento, relativamente ai contribuenti per i quali e' esercitato il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile, attestante l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. L'infedele attestazione dell'esecuzione dei controlli di cui al precedente periodo comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, e' effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per l'adozione di ulteriori provvedimenti.
575. Entro il 31 gennaio 2014 sono adottati provvedimenti normativi, anche in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, di razionalizzazione delle detrazioni per oneri di cui all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, tenendo conto dell'esigenza di tutelare i soggetti invalidi, disabili o non autosufficienti, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 488,4 milioni di euro per l'anno 2014, a 772,8 milioni di euro per l'anno 2015 e a 564,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
576. Qualora entro la predetta data non siano adottati i provvedimenti di cui al comma 575, anche in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la misura della detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e' ridotta al 18 per cento per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e al 17 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014. La presente disposizione trova applicazione anche con riferimento agli oneri e alle spese la cui detraibilita' dall'imposta lorda e' riconducibile al citato articolo 15, comma 1, del medesimo testo unico.
577. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per ciascuno dei crediti d'imposta di cui all'elenco 2 allegato alla presente legge, anche al fine di un riallineamento dei corrispondenti stanziamenti iscritti in bilancio all'effettivo andamento delle fruizioni dei predetti crediti, sono stabilite le quote percentuali di fruizione dei crediti d'imposta non inferiori all'85 per cento di quanto spettante sulla base della normativa vigente istitutiva del credito d'imposta, in maniera tale da assicurare effetti positivi non inferiori:
a) in termini di saldo netto da finanziare, a 214 milioni di euro per l'anno 2014 e 294,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015;
b) in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 87 milioni di euro per l'anno 2014 e 197 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
578. Gli stanziamenti di bilancio relativi ai crediti di cui al comma 577 sono conseguentemente ridotti e potranno essere rideterminati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze a seguito dell'adozione del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 577.
579. Per l'anno 2014 la riduzione di cui ai commi 577 e 578 non si applica al credito d'imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori, di cui all'elenco 2 allegato alla presente legge.
580. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio sull'andamento della fruizione dei crediti d'imposta di cui al predetto elenco 2 e nel caso in cui sia in procinto di verificarsi uno scostamento rispetto agli obiettivi indicati nel comma 578 si procede, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad una rideterminazione delle percentuali di fruizione in misura tale da assicurare la realizzazione dei predetti obiettivi.
581. All'articolo 13 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-ter, le parole: «1,5 per mille a decorrere dal 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1,5 per mille per l'anno 2013 e 2 per mille a decorrere dall'anno 2014»;
b) il sesto periodo della nota 3-ter e' sostituito dai seguenti: «Limitatamente all'anno 2012, l'imposta e' dovuta nella misura minima di euro 34,20 e nella misura massima di euro 1.200. Per l'anno 2013, l'imposta e' dovuta nella misura minima di euro 34,20 e, se il cliente e' soggetto diverso da persona fisica, nella misura massima di euro 4.500. A decorrere dall'anno 2014, se il cliente e' soggetto diverso da persona fisica, l'imposta e' dovuta nella misura massima di euro 14.000».
582. Al comma 20 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «e dell'1,5 per mille, a decorrere dal 2013» sono sostituite dalle seguenti: «dell'1,5 per mille, per il 2013, e del 2 per mille, a decorrere dal 2014».
583. A partire dall'anno d'imposta 2014, sono abrogati le agevolazioni fiscali e i crediti di imposta, con la conseguente cancellazione dei relativi stanziamenti iscritti in bilancio, di cui alle seguenti disposizioni normative:
a) articolo 41 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni;
b) articolo 1, comma 368, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni;
c) articolo 3, commi da 1 a 4, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni;
d) articolo 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;
e) articolo 68, commi 6-bis e 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
584. Il cliente puo' chiedere di trasferire i servizi di pagamento connessi al rapporto di conto ad altro prestatore di servizi di pagamento senza spese aggiuntive utilizzando comuni protocolli tecnici interbancari italiani. Con il trasferimento dei servizi, il prestatore di servizi di pagamento di destinazione subentra nei mandati di pagamento e riscossione conferiti al prestatore di servizi di pagamento di origine, alle condizioni stipulate fra il prestatore di servizi di pagamento di destinazione e il cliente. Il trasferimento dei servizi di pagamento deve perfezionarsi entro il termine di 14 giorni lavorativi da quando il cliente chiede al prestatore di servizi di pagamento di destinazione di acquisire da quello di origine i dati relativi ai mandati di pagamento e di riscossione in essere.
585. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, vengono disciplinati, in stretta coerenza con le previsioni della direttiva dell'Unione europea «relativa alla trasparenza delle spese dei conti di pagamento, il trasferimento del conto di pagamento e l'accesso ai conti di pagamento», i servizi oggetto di trasferibilita', le modalita' e i termini di attuazione della disposizione di cui al comma 584.
586. Al fine di contrastare l'erogazione di indebiti rimborsi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche da parte dei sostituti d'imposta nell'ambito dell'assistenza fiscale di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonche' di quelli di cui all'articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'Agenzia delle entrate, entro sei mesi dalla scadenza dei termini previsti per la trasmissione della dichiarazione di cui agli articoli 16 e 17 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, ovvero dalla data della trasmissione, ove questa sia successiva alla scadenza di detti termini, effettua controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze d'imposta derivanti da precedenti dichiarazioni.
587. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo di cui al comma 586 e' erogato dall'Agenzia delle entrate. Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi.
588. Per quanto non espressamente previsto dai commi 586 e 587, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
589. Le disposizioni di cui ai commi da 586 a 588 si applicano alle dichiarazioni presentate a partire dal 2014.
590. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2016. Ai fini della verifica del superamento del limite di 300.000 euro rilevano anche i trattamenti pensionistici di cui al comma 486, fermo restando che su tali trattamenti il contributo di solidarieta' di cui al primo periodo non e' dovuto.
591. All'articolo 3 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Istanze trasmesse per via telematica agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunita' montane e delle unita' sanitarie locali, nonche' agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili: euro 16,00».
592. Dopo la nota 4 all'articolo 3 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e' aggiunta la seguente:
«5. Per le istanze trasmesse per via telematica, l'imposta di cui al comma 1-bis e' dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento».
593. All'articolo 4 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente:
«1-quater. Atti e provvedimenti degli organi dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunita' montane e delle unita' sanitarie locali, nonche' quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati per via telematica anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta: euro 16,00».
594. Dopo la nota 1-quater all'articolo 4 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e' aggiunta la seguente:
«5. Per gli atti e provvedimenti rilasciati per via telematica l'imposta di cui al comma 1-quater e' dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento».
595. Nel decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, l'articolo 6-bis e' abrogato.
596. Al fine di consentire a cittadini e imprese di assolvere per via telematica a tutti gli obblighi connessi all'invio di una istanza a una pubblica amministrazione o a qualsiasi ente o autorita' competente, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate d'intesa con il capo del Dipartimento della funzione pubblica, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' per il pagamento per via telematica dell'imposta di bollo dovuta per le istanze e per i relativi atti e provvedimenti, anche attraverso l'utilizzo di carte di credito, di debito o prepagate.
597. All'articolo 15, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: «distinti per voce di tariffa» sono inserite le seguenti: «e degli altri elementi utili per la liquidazione dell'imposta» e dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «La dichiarazione e' redatta, a pena di nullita', su modello conforme a quello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate».
598. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14, comma 3-bis, dopo la parola: «determinato» sono inserite le seguenti: «, per ciascun atto impugnato anche in appello,»;
b) all'articolo 269, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Il diritto di copia senza certificazione di conformita' non e' dovuto dalle parti che si sono costituite con modalita' telematiche ed accedono con le medesime modalita' al fascicolo»;
c) all'articolo 263, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 269, comma 1-bis, si applicano anche al processo tributario telematico».
599. Le modalita' telematiche di pagamento del contributo unificato e delle spese di giustizia disciplinate dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, si applicano, in quanto compatibili, anche al processo tributario di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze determina con proprio decreto, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, le modalita' tecniche per il riversamento, la rendicontazione e l'interconnessione dei sistemi di pagamento, nonche' il modello di convenzione che l'intermediario abilitato deve sottoscrivere per effettuare il servizio. Il Ministero dell'economia e delle finanze stipula le convenzioni di cui al presente comma senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, prevedendo, altresi', che gli oneri derivanti dall'allestimento e dal funzionamento del sistema informatico restino a carico degli intermediari abilitati.
600. All'articolo 46 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:
«13-bis. Le spese per la sessione d'esame sono poste a carico del candidato nella misura forfetaria di euro 50, da corrispondere al momento della presentazione della domanda.
13-ter. Le modalita' di versamento del contributo di cui al comma 13-bis sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Analogamente, il contributo e' aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati».
601. All'articolo 5 della legge 28 maggio 1936, n. 1003, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Le spese per la sessione d'esame a norma della presente legge sono poste a carico dell'aspirante nella misura forfetaria di euro 75, da corrispondere al momento della presentazione della domanda. Le modalita' di versamento del contributo di cui al periodo precedente sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Analogamente, il contributo e' aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati».
602. All'articolo 1 della legge 25 maggio 1970, n. 358, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Le spese per il concorso sono poste a carico dell'aspirante nella misura forfetaria di euro 50, da corrispondere al momento della presentazione della domanda. Le modalita' di versamento del contributo di cui al presente comma sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Analogamente, il contributo e' aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati».
603. All'articolo 3 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Le spese per il concorso sono poste a carico del candidato nella misura forfetaria di euro 50, da corrispondere al momento della presentazione della domanda. Le modalita' di versamento del contributo di cui al presente comma sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Analogamente, il contributo e' aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati».
604. Il contributo introdotto a norma dei commi 600 e 601 e' dovuto per le sessioni d'esame tenute successivamente all'entrata in vigore del decreto che ne determina le modalita' di versamento.
605. Il contributo introdotto a norma dei commi 602 e 603 e' dovuto per i concorsi banditi successivamente all'entrata in vigore del decreto che ne determina le modalita' di versamento.
606. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 30, comma 1, le parole: «euro 8» sono sostituite dalle seguenti: «euro 27»;
b) nel capo V del titolo VI della parte III, dopo l'articolo 106 e' aggiunto il seguente:
«Art. 106-bis. (L) -- (Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato, del consulente tecnico di parte e dell'investigatore privato autorizzato). -- 1. Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo».
607. Le disposizioni di cui al comma 606, lettera a), si applicano ai procedimenti iscritti a ruolo successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al comma 606, lettera b), si applicano alle liquidazioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
608. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25».
609. All'articolo 1, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' aggiunto il seguente capoverso: «Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale: 12 per cento».
610. Al comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014».
611. Al fine di potenziare l'efficienza dell'Amministrazione finanziaria, con particolare riferimento alle attivita' di riscossione, e di assicurare la funzionalita' delle strutture organizzative:
a) all'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modifiche:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. La presentazione del reclamo e' condizione di procedibilita' del ricorso. In caso di deposito del ricorso prima del decorso del termine di novanta giorni di cui al comma 9, l'Agenzia delle entrate, in sede di rituale costituzione in giudizio, puo' eccepire l'improcedibilita' del ricorso e il presidente, se rileva l'improcedibilita', rinvia la trattazione per consentire la mediazione»;
2) al comma 8, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «L'esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile e' riconducibile a quella delle imposte sui redditi. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi»;
3) al comma 9, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dal seguente: «Ai fini del computo del termine di novanta giorni, si applicano le disposizioni sui termini processuali»;
4) dopo il comma 9 e' inserito il seguente:
«9-bis. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla data dalla quale decorre il termine di cui all'articolo 22, fermo restando che in assenza di mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta. La sospensione non si applica nel caso di improcedibilita' di cui al comma 2»;
b) le modifiche di cui alla lettera a) si applicano agli atti notificati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge;
c) all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 533, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
«b-bis) di individuazione mirata e selettiva, nel rispetto dei principi di economicita' ed efficacia, delle posizioni da sottoporre a controllo puntuale, tenuto conto della capacita' operativa delle strutture a tal fine deputate»;
2) dopo il comma 533 e' inserito il seguente:
«533-bis. Nella definizione dei criteri di cui al comma 533 il Comitato tiene conto della necessita' di salvaguardare i crediti affidati in riscossione, mediante atti idonei a evitare la decadenza e la prescrizione, e di assicurare la deterrenza e la massima efficacia dell'azione di riscossione avuto anche riguardo alle specificita' connesse al recupero delle diverse tipologie di crediti»;
d) l'articolo 17 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, e' sostituito dal seguente:
«Art. 17. -- (Controlli sull'attivita' di riscossione). -- 1. Le Ragionerie territoriali dello Stato svolgono, congiuntamente con l'Agenzia delle entrate, il controllo delle attivita' svolte dagli agenti della riscossione, sulla base dei criteri elaborati dal Comitato di indirizzo e verifica di cui all'articolo 1, comma 531, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, approvati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dello stesso articolo 1, commi da 533 a 534.
2. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato -- Ispettorato generale di finanza, in sede di monitoraggio dei controlli svolti ai sensi del comma 1, puo' proporre al Comitato di cui al comma 1, d'intesa con le amministrazioni interessate, eventuali interventi necessari per migliorare l'attivita' di riscossione.
3. L'agente della riscossione fornisce annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze, con le modalita' e i termini fissati con provvedimento del Ragioniere generale dello Stato di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate, la valutazione del grado di esigibilita' dei crediti. Tale valutazione e' effettuata, singolarmente, per i crediti di importo superiore a 500.000 euro e, in forma aggregata, tenuto conto dell'andamento delle riscossioni degli anni precedenti, per i crediti di importo inferiore. Il predetto importo puo' essere modificato, in base alle esigenze legate alla corretta rilevazione del grado di esigibilita' dei crediti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze»;
e) l'agente della riscossione matura il diritto al rimborso della spesa di cui alla voce 16 della tabella A di cui al decreto del Ministero delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001, con l'avvio della procedura di iscrizione di fermo dei mobili registrati mediante l'invio della comunicazione preventiva di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero, se antecedente al 20 agosto 2013, di un preavviso di fermo amministrativo;
f) alle pubbliche amministrazioni che svolgono le attivita' di rilevante interesse pubblico di cui all'articolo 66 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applicano limitatamente ai profili che non attengono all'organizzazione e all'esercizio delle predette attivita';
g) all'articolo 6, comma 21-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «Per il triennio 2011-2013» sono sostituite dalle seguenti: «Per il quinquennio 2011-2015»;
h) le disposizioni di cui alla lettera g) si applicano con riferimento alle norme in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nel senso che le agenzie fiscali possono esercitare la facolta' di cui all'articolo 6, comma 21-sexies, del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, effettuando il riversamento per ciascun anno del quinquennio ivi previsto quale assolvimento, per l'anno precedente, delle disposizioni indicate.
612. All'articolo 23, comma 12-octies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «fino al 1º dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2013».
613. I versamenti dei tributi sospesi ai sensi del comma 612 devono essere eseguiti entro la prima scadenza utile successiva al 31 dicembre 2013, in unica soluzione, maggiorati degli interessi al tasso legale computati a decorrere dal 31 dicembre 2013 fino alla data di versamento.
614. e' possibile presentare istanza di dilazione all'Agenzia delle entrate, secondo le regole generali, senza applicazione di sanzioni, a cui si aggiungono gli interessi di dilazione nella misura vigente alla data di presentazione della domanda.
615. Le comunicazioni di irregolarita' gia' inviate alla data di entrata in vigore della presente legge ai contribuenti a seguito della liquidazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e a seguito dei controlli formali di cui all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relative ai tributi sospesi ai sensi del comma 612 del presente articolo sono inefficaci.
616. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 7-bis e' aggiunto il seguente comma:
«1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica a carico dei soggetti indicati nell'articolo 15 del decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, in caso di tardiva o omessa trasmissione telematica di dichiarazioni e di atti che essi hanno assunto l'impegno a trasmettere»;
b) all'articolo 34, comma 4, dopo le parole: «svolgono le attivita' di cui alle lettere da c) a f) del comma 3» sono aggiunte le seguenti: «assicurando adeguati livelli di servizio. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i livelli di servizio anche in relazione agli esiti dell'assistenza fiscale e le relative modalita' di misurazione»;
c) all'articolo 39:
1) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di assistenza fiscale di cui all'articolo 33, comma 3, e' sospesa, per un periodo da tre a dodici mesi, quando sono commesse gravi e ripetute violazioni di norme tributarie o contributive e delle disposizioni di cui agli articoli 34 e 35, nonche' quando gli elementi forniti all'amministrazione finanziaria risultano falsi o incompleti rispetto alla documentazione fornita dal contribuente. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, e' disposta la revoca dell'esercizio dell'attivita' di assistenza; nei casi di particolare gravita' e' disposta la sospensione cautelare»;
2) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. La definizione agevolata delle sanzioni ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non impedisce l'applicazione della sospensione, dell'inibizione e della revoca.
4-ter. Il mancato rispetto di adeguati livelli di servizio comporta l'applicazione della sanzione da 516 a 5.165 euro».
617. Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 7, comma 2, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) relazione tecnica dalla quale emerga il rispetto dei requisiti stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sulla capacita' operativa del CAF, sulla formula organizzativa assunta anche in ordine ai rapporti di lavoro utilizzati, sui sistemi di controllo interno volti a garantire la correttezza dell'attivita', anche in ordine all'affidamento a terzi delle attivita' di assistenza fiscale e alla formazione, e a garantire adeguati livelli di servizio. Con lo stesso provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i tempi per l'adeguamento alle disposizioni della presente lettera da parte dei Centri gia' autorizzati»;
b) all'articolo 8, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera c), le parole: «alle disposizioni in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto» sono sostituite dalle seguenti: «alle disposizioni in materia contributiva e tributaria»;
2) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
«d-bis) non aver fatto parte di societa' per le quali e' stato emesso un provvedimento di revoca ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei cinque anni precedenti»;
c) all'articolo 13, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Qualora dalla liquidazione della dichiarazione emerga un credito d'imposta, il contribuente puo' indicare di voler utilizzare in tutto o in parte l'ammontare del credito per il pagamento di somme per le quali e' previsto il versamento con le modalita' di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241»;
d) all'articolo 16, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:
1) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) conservare le schede relative alle scelte per la destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione»;
2) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
«d-bis) conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione nonche' della documentazione a base del visto di conformita' fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione»;
e) all'articolo 26, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 3, dopo la parola: «contribuente» sono inserite le seguenti: «, salvo quanto previsto nel comma 3-bis»;
2) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Le richieste di documenti e di chiarimenti relative alle dichiarazioni di cui all'articolo 13 sono trasmesse in via telematica, almeno sessanta giorni prima della comunicazione al contribuente, al responsabile dell'assistenza fiscale o al professionista che ha rilasciato il visto di conformita' per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate entro trenta giorni della documentazione e dei chiarimenti richiesti. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalita' attuative delle disposizioni recate dal presente comma».
618. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, i debitori possono estinguere il debito con il pagamento:
a) di una somma pari all'intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero a quello residuo, con esclusione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo previsti dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nonche' degli interessi di mora previsti dall'articolo 30 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, e successive modificazioni;
b) delle somme dovute a titolo di remunerazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni.
619. Restano comunque dovute per intero le somme da riscuotere per effetto di sentenze di condanna della Corte dei conti.
620. Entro il 28 febbraio 2014, i debitori che intendono aderire alla definizione prevista dal comma 618 versano, in un'unica soluzione, le somme dovute ai sensi dello stesso comma.
621. A seguito del pagamento di cui al comma 620, l'agente della riscossione e' automaticamente discaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 30 giugno 2014, l'elenco dei debitori che hanno effettuato il versamento nel termine previsto e dei codici tributo per i quali e' intervenuto il pagamento.
622. Entro il 30 giugno 2014, gli agenti della riscossione informano, mediante posta ordinaria, i debitori, che hanno effettuato il versamento nel termine previsto, dell'avvenuta estinzione del debito.
623. Per consentire il versamento delle somme dovute entro il 28 febbraio 2014 e la registrazione delle operazioni relative, la riscossione dei carichi di cui al comma 618 resta sospesa fino al 15 marzo 2014. Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione.
624. Le disposizioni di cui ai commi da 618 a 623 si applicano anche agli avvisi esecutivi emessi dalle agenzie fiscali e affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013.
625. Al comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole: «30 novembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «20 aprile 2014»; le parole: «1º gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «1º maggio 2014» e le parole: «euro 50.000.000 annui a partire dal medesimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «33.000.000 di euro per l'anno 2014 e a 50.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2015». Conseguentemente il secondo periodo del predetto comma e' soppresso.
626. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro il 31 dicembre 2016, e' disposto, per il periodo dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonche' dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 220 milioni di euro per l'anno 2017 e a 199 milioni di euro per l'anno 2018. Il provvedimento e' efficace dalla data di pubblicazione nel sito internet dell'Agenzia.
627. Ai fini del riassetto economico e finanziario dei soggetti in amministrazione straordinaria, gli interventi di sostegno disposti dal Fondo interbancario di tutela dei depositi non concorrono alla formazione del reddito dei medesimi soggetti.
628. L'efficacia delle disposizioni del comma 627 e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.
629. All'articolo 120 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il CICR stabilisce modalita' e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attivita' bancaria, prevedendo in ogni caso che:
a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicita' nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale».
630. Al comma 1 dell'articolo 96 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le banche di credito cooperativo aderiscono al sistema di garanzia dei depositanti costituito nel loro ambito».
631. All'articolo 188-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento».
632. La percentuale di cui all'articolo 188-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 631 del presente articolo, maggiorata o ridotta in misura pari allo scostamento percentuale medio annuale registrato tra le due valute, e' stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare, su conforme parere della Banca d'Italia, entro il 15 febbraio di ciascun anno, e non puo' comunque essere inferiore al 20 per cento. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 631, pari a 350.000 euro per l'anno 2015, a 450.000 euro per l'anno 2016 e a 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli stessi anni, del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
633. La disposizione di cui al comma 631 si applica a decorrere dal 1º gennaio 2014.
634. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, all'articolo 21-bis, i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:
«1. Nell'ambito di un programma della durata di sei anni, a decorrere dal 1º gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2019, e' stabilita un'accisa ridotta secondo le aliquote di seguito indicate, applicabile alle emulsioni stabilizzate idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione, anche prodotte dal medesimo soggetto che le utilizza per i medesimi impieghi limitatamente ai quantitativi necessari al suo fabbisogno:
a) emulsione stabilizzata di gasolio con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:
1) usata come carburante: euro 374,67 per mille litri;
2) usata come combustibile per riscaldamento: euro 245,16 per mille litri;
b) emulsione di olio combustibile denso ATZ con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:
1) usata come combustibile per riscaldamento: euro 99,32 per mille chilogrammi;
2) per uso industriale: euro 41,69 per mille chilogrammi;
c) emulsione di olio combustibile denso BTZ con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:
1) usata come combustibile per riscaldamento: euro 29,52 per mille chilogrammi;
2) per uso industriale: euro 20,84 per mille chilogrammi».
635. L'efficacia della disposizione di cui al comma 634 e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.
636. Al fine di contemperare il principio di fonte comunitaria secondo il quale le concessioni pubbliche vanno attribuite ovvero riattribuite, dopo la loro scadenza, secondo procedure di selezione concorrenziale con l'esigenza di perseguire, in materia di concessioni di gioco per la raccolta del Bingo, il tendenziale allineamento temporale di tali concessioni, relativamente a queste concessioni in scadenza negli anni 2013 e 2014 l'Agenzia delle dogane e dei monopoli procede nel corso dell'anno 2014 alla riattribuzione delle medesime concessioni attenendosi ai seguenti criteri direttivi:
a) introduzione del principio dell'onerosita' delle concessioni per la raccolta del gioco del Bingo e fissazione nella somma di euro 200.000 della soglia minima corrispettiva per l'attribuzione di ciascuna concessione;
b) durata delle concessioni pari a sei anni;
c) versamento della somma di euro 2.800, per ogni mese ovvero frazione di mese superiore ai quindici giorni, oppure di euro 1.400 per ogni frazione di mese inferiore ai quindici giorni, da parte del concessionario in scadenza che intenda altresi' partecipare al bando di gara per la riattribuzione della concessione, per ogni mese ovvero frazione di mese di proroga del rapporto concessorio scaduto e comunque fino alla data di sottoscrizione della nuova concessione riattribuita;
d) versamento della somma di cui alla lettera a) in due meta' di pari importo, la prima alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla gara per la riattribuzione della concessione e la seconda alla data di sottoscrizione della nuova concessione, all'esito della conclusione della procedura di selezione dei concorrenti;
e) determinazione nella somma complessiva annua di euro 300.000 dell'entita' della garanzia bancaria ovvero assicurativa dovuta dal concessionario, per tutta la durata della concessione, a tutela dell'Amministrazione statale, durante l'intero arco di durata della concessione, per il mantenimento dei requisiti soggettivi ed oggettivi, dei livelli di servizio e di adempimento delle obbligazioni convenzionali pattuite.
637. Con decreto dirigenziale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro la fine del mese di maggio 2014, sono stabilite le eventuali disposizioni applicative occorrenti per assicurare, con cadenza biennale, nel rispetto dei criteri direttivi di cui al comma 636, l'avvio delle procedure di riattribuzione concorrenziale delle vigenti concessioni per la raccolta del gioco del Bingo, la scadenza dell'ultima delle quali e' prevista per l'anno 2020.
638. Per soddisfare comunque l'eventuale domanda di nuove concessioni per la raccolta del gioco del Bingo che si manifestasse in vista della procedura di selezione concorrenziale da attuare nel corso dell'anno 2014 ai sensi del comma 636, in occasione della pubblicazione degli atti di gara pubblicati in tale anno sono altresi' poste in gara ulteriori trenta nuove concessioni per la raccolta del medesimo gioco, nel rispetto in ogni caso degli stessi criteri direttivi di cui al predetto comma 636.
639. e' istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
640. L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non puo' superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677.
641. Il presupposto della TARI e' il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
642. La TARI e' dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralita' di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
643. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI e' dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprieta', usufrutto, uso, abitazione o superficie.
644. Nel caso di locali in multiproprieta' e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni e' responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
645. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unita' immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI e' costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
646. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attivita' di accertamento, il comune, per le unita' immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, puo' considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
647. Le procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle entrate dei dati relativi alla superficie delle unita' immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria, sono quelle stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Si applicano le Regole tecniche contenenti le modalita' di interscambio tra l'Agenzia delle entrate e i comuni dei dati inerenti la superficie delle unita' immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, pubblicate nel sito internet dell'Agenzia delle entrate. Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia delle entrate per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unita' immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le piu' idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
648. Per le unita' immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.
649. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformita' alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune, con proprio regolamento, puo' prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantita' che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero.
650. La TARI e' corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, puo' commisurare la tariffa alle quantita' e qualita' medie ordinarie di rifiuti prodotti per unita' di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attivita' svolte nonche' al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unita' di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o piu' coefficienti di produttivita' quantitativa e qualitativa di rifiuti.
653. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformita' alla normativa vigente.
655. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche e' sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.
656. La TARI e' dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonche' di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorita' sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
657. Nelle zone in cui non e' effettuata la raccolta, la TARI e' dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal piu' vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.
658. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.
659. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, puo' prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:
a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per piu' di sei mesi all'anno, all'estero;
e) fabbricati rurali ad uso abitativo.
660. Il comune puo' deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659. La relativa copertura puo' essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalita' generale del comune stesso.
661. Il tributo non e' dovuto in relazione alle quantita' di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.
662. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalita' di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione e' temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
663. La misura tariffaria e' determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.
664. L'obbligo di presentazione della dichiarazione e' assolto con il pagamento della TARI da effettuare con le modalita' e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
665. Per tutto quanto non previsto dai commi da 662 a 666 si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative alla TARI annuale.
666. e' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, e' applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.
667. Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantita' di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea.
668. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantita' di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa puo' tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva e' applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
669. Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonche' di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.
670. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
671. La TASI e' dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unita' immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralita' di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
672. In caso di locazione finanziaria, la TASI e' dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
673. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI e' dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprieta', usufrutto, uso, abitazione e superficie.
674. Nel caso di locali in multiproprieta' e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni e' responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
675. La base imponibile e' quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
676. L'aliquota di base della TASI e' pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, puo' ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, puo' determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non puo' eccedere il 2,5 per mille.
678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non puo' comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo.
679. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, puo' prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:
a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per piu' di sei mesi all'anno, all'estero;
e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.
680. e' differito al 24 gennaio 2014 il versamento di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133. Alla stessa data del 24 gennaio 2014, ((fermo restando l'accertamento delle relative somme nel 2013,)) e' comunque effettuato il versamento della maggiorazione standard della TARES, di cui al comma 13 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ove non eseguito entro la data del 16 dicembre 2013. I comuni inviano il modello di pagamento precompilato, in tempo utile per il versamento della maggiorazione.
681. Nel caso in cui l'unita' immobiliare e' occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unita' immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte e' corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unita' immobiliare.
682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:
a) per quanto riguarda la TARI:
1) i criteri di determinazione delle tariffe;
2) la classificazione delle categorie di attivita' con omogenea potenzialita' di produzione di rifiuti;
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresi' della capacita' contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
5) l'individuazione di categorie di attivita' produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficolta' di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attivita' viene svolta;
b) per quanto riguarda la TASI:
1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresi' della capacita' contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI e' diretta.
683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformita' al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorita' competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformita' con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attivita' nonche' della tipologia e della destinazione degli immobili.
684. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unita' immobiliare, la dichiarazione puo' essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
685. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreche' non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unita' immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
686. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1), o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
687. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.
688. Il versamento della TASI e della TARI e' effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonche' tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalita' di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. e' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali e le principali associazioni rappresentative dei comuni, sono stabilite le modalita' per la rendicontazione e la trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.
689. Con uno o piu' decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalita' di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.
690. La IUC e' applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che e' applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare l'accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai quali risulta attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti, nonche' la gestione dell'accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta attribuito il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU. I comuni che applicano la tariffa di cui ai commi 667 e 668 disciplinano, con proprio regolamento, le modalita' di versamento del corrispettivo.
692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attivita' organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attivita', nonche' la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
693. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile puo' inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
694. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento puo' essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
695. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
696. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
697. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
698. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 693, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
699. Le sanzioni di cui ai commi 696, 697 e 698 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
700. Resta salva la facolta' del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.
701. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
702. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
703. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.
704. e' abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
705. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso relativo alla maggiorazione di cui all'articolo 14, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano le disposizioni vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Le relative attivita' di accertamento e riscossione sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attivita' a titolo di maggiorazione, interessi e sanzioni.
706. Resta ferma la facolta' per i comuni di istituire l'imposta di scopo in base a quanto disposto dall'articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
707. All'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «fino al 2014» sono soppresse e, nel medesimo comma, l'ultimo periodo e' soppresso;
b) al comma 2:
1) al primo periodo sono soppresse le parole: «, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa»;
2) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10»;
3) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, l'unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, nonche' l'unita' immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di piu' unita' immobiliari, la predetta agevolazione puo' essere applicata ad una sola unita' immobiliare. L'imposta municipale propria non si applica, altresi':
a) alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonche' dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica»;
c) al comma 5, secondo periodo, le parole: «pari a 110» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 75»;
d) il comma 10 e' sostituito dal seguente:
«10. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonche' per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».
708. A decorrere dall'anno 2014, non e' dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.
709. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 707, lettera c), e al comma 708, pari a 116,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede, quanto a 100 milioni di euro annui, ai sensi del comma 710 e, quanto a 16,5 milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
710. All'articolo 1, comma 517, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
711. Al fine di assicurare ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna il ristoro del minor gettito dell'imposta municipale propria di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, derivante dalle disposizioni recate dai commi 707, lettera c), e 708, del presente articolo, e' attribuito ai medesimi comuni un contributo pari a 110,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Tale contributo e' ripartito tra i comuni interessati, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in proporzione alle stime di gettito da imposta municipale propria allo scopo comunicate dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze. Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione del minor gettito dell'imposta municipale propria, derivante dai commi 707, lettera c), e 708, avviene attraverso un minor accantonamento per l'importo di 5,8 milioni di euro a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi del comma 17 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.
712. A decorrere dall'anno 2014, per i comuni ricadenti nei territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche' delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini di cui al comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non si tiene conto del minor gettito da imposta municipale propria derivante dalle disposizioni recate dal comma 707.
713. All'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «a decorrere dall'anno 2014» sono soppresse;
b) i commi da 3 a 7 sono abrogati.
714. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, comma 1, le parole: «a decorrere dall'anno 2014» sono soppresse;
b) all'articolo 11, comma 1, le parole: «a decorrere dall'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2015».
715. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 4 marzo 2011, n. 23, e' sostituito dal seguente:
«1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali e' deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 20 per cento. La medesima imposta e' indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive».
716. La disposizione in materia di deducibilita' dell'imposta municipale propria ai fini dell'imposta sui redditi, di cui al comma 715, ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, l'aliquota di cui al comma 715 e' elevata al 30 per cento. Conseguentemente il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotto per l'anno 2014 di 237,9 milioni di euro ed e' incrementato per l'anno 2015 di 100,7 milioni di euro.
717. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8, comma 1, dopo le parole: «l'imposta comunale sugli immobili» sono inserite le seguenti: «, fatto salvo quanto disposto nel successivo articolo 9, comma 9, terzo periodo»;
b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cinquanta per cento».
718. Le disposizioni del comma 717 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.
719. Ai fini dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonche' all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalita' approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalita' ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012.
720. Gli altri soggetti passivi dell'imposta municipale propria possono presentare la dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 12-ter, del decreto-legge n. 201 del 2011, anche in via telematica, seguendo le modalita' previste al comma 719.
721. Il versamento dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 e' effettuato dagli enti non commerciali esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali eseguono i versamenti del tributo con eventuale compensazione dei crediti, nei confronti dello stesso comune nei confronti del quale e' scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
722. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria a un comune diverso da quello destinatario dell'imposta, il comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure piu' idonee per il riversamento al comune competente delle somme indebitamente percepite. Nella comunicazione il contribuente indica gli estremi del versamento, l'importo versato, i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento, il comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento.
723. Per le somme concernenti gli anni di imposta 2013 e seguenti, gli enti locali interessati comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno gli esiti della procedura del riversamento di cui al comma 722 al fine delle successive regolazioni, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, in sede di Fondo di solidarieta' comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
724. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria di importo superiore a quello dovuto, l'istanza di rimborso va presentata al comune che, all'esito dell'istruttoria, provvede alla restituzione per la quota di propria spettanza, segnalando al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno l'importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nonche' l'eventuale quota a carico dell'erario che effettua il rimborso ai sensi dell'articolo 68 delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16 luglio 2007. Ai fini della regolazione dei rapporti finanziari Stato-comune, si applica la procedura di cui al comma 725.
725. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata allo Stato, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante al comune, questo, anche su comunicazione del contribuente, da' notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno il quale effettua le conseguenti regolazioni a valere sullo stanziamento di apposito capitolo anche di nuova istituzione del proprio stato di previsione. Relativamente agli anni di imposta 2013 e successivi, le predette regolazioni sono effettuate, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, in sede di Fondo di solidarieta' comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
726. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia versato allo Stato una somma, a titolo di imposta municipale propria, di spettanza del comune, e abbia anche regolarizzato la sua posizione nei confronti dello stesso comune con successivo versamento, ai fini del rimborso della maggiore imposta pagata si applica quanto previsto dal comma 724.
727. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata al comune, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante allo Stato, il contribuente presenta al comune stesso una comunicazione nell'ipotesi in cui non vi siano somme da restituire. L'ente locale impositore, all'esito dell'istruttoria, determina l'ammontare del tributo spettante allo Stato e ne dispone il riversamento all'erario. Limitatamente alle somme concernenti gli anni di imposta 2013 e successivi, il comune da' notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno al fine delle successive regolazioni, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, in sede di Fondo di solidarieta' comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
728. Non sono applicati sanzioni e interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, dovuta per l'anno 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima rata, relativa alla medesima imposta, dovuta per l'anno 2014.
729. Al comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: «, per gli anni 2013 e 2014» sono soppresse;
b) alla lettera b), primo periodo, le parole: «ed entro il 31 dicembre 2013 per l'anno 2014» sono soppresse;
c) alla lettera b), secondo periodo, le parole: «e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro» sono soppresse;
d) alla lettera c), le parole: «e di 318,5 milioni di euro per l'anno 2014» sono soppresse;
e) la lettera h) e' sostituita dalla seguente:
«h) sono abrogati il comma 11 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 e i commi da 1 a 5 e da 7 a 9 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011. Il comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 continua ad applicarsi nei soli territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano».
730. Dopo il comma 380-bis dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono inseriti i seguenti:
«380-ter. Per le medesime finalita' di cui al comma 380, a decorrere dall'anno 2014:
a) la dotazione del Fondo di solidarieta' comunale e' pari a 6.647.114.923,12 euro per l'anno 2014 e a 6.547.114.923,12 euro per gli anni 2015 e successivi, comprensivi di 943 milioni di euro quale quota del gettito di cui alla lettera f) del comma 380. La dotazione del predetto Fondo per ciascuno degli anni considerati e' assicurata per 4.717,9 milioni di euro attraverso una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011. Corrispondentemente, nei predetti esercizi e' versata all'entrata del bilancio statale una quota di pari importo dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni. Con la legge di assestamento o con appositi decreti di variazione del Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le variazioni compensative in aumento o in diminuzione della dotazione del Fondo di solidarieta' comunale per tenere conto dell'effettivo gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. Al fine di incentivare il processo di riordino e semplificazione degli enti territoriali, una quota del fondo di solidarieta' comunale, non inferiore, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, a 30 milioni di euro, e' destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e una quota non inferiore a 30 milioni di euro e' destinata, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai comuni istituiti a seguito di fusione;
b) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2014 per l'anno 2014 ed entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni 2015 e successivi, sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarieta' comunale, tenendo anche conto, per i singoli comuni:
1) di quanto previsto dai numeri 1), 4), 5) e 6) della lettera d) del comma 380;
2) della soppressione dell'IMU sulle abitazioni principali e dell'istituzione della TASI;
3) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento e in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia;
c) in caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b) e' comunque emanato entro i quindici giorni successivi;
d) con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b), puo' essere incrementata la quota di gettito dell'imposta municipale propria di spettanza comunale di cui alla lettera a). A seguito dell'eventuale emanazione del decreto di cui al periodo precedente, e' rideterminato l'importo da versare all'entrata del bilancio dello Stato. L'eventuale differenza positiva tra tale nuovo importo e lo stanziamento iniziale e' versata al bilancio statale, per essere riassegnata al fondo medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le modalita' di versamento al bilancio dello Stato sono determinate con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
380-quater. Con riferimento ai comuni delle regioni a statuto ordinario, il 10 per cento dell'importo attribuito ai comuni interessati a titolo di Fondo di solidarieta' comunale di cui al comma 380-ter e' accantonato per essere redistribuito, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b) del medesimo comma 380-ter, tra i comuni medesimi sulla base dei fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Per la quota del Fondo di solidarieta' comunale attribuita con il criterio di cui al periodo precedente non operano i criteri di cui alla lettera b) del predetto comma 380-ter».
731. Per l'anno 2014, e' attribuito ai comuni un contributo di 500 milioni di euro finalizzato a finanziare la previsione, da parte dei medesimi comuni, di detrazioni dalla TASI a favore dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, nonche' dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. Le risorse di cui al precedente periodo possono essere utilizzate dai comuni anche per finanziare detrazioni in favore dei cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE). Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2014, e' stabilita la quota del contributo di cui al periodo precedente di spettanza di ciascun comune, tenendo conto dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e del gettito standard della TASI, relativi all'abitazione principale, e della prevedibile dimensione delle detrazioni adottabili da ciascun comune. Il contributo eventualmente inutilizzato viene ripartito in proporzione del gettito della TASI relativo all'abitazione principale dei comuni che hanno introdotto le detrazioni nel 2013, entro il 28 febbraio 2014.
732. Nelle more del riordino della materia da effettuare entro il 15 maggio 2014, al fine di ridurre il contenzioso derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b), numero 2.1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, i procedimenti giudiziari pendenti alla data del 30 settembre 2013 concernenti il pagamento in favore dello Stato dei canoni e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze, possono essere integralmente definiti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio da parte del soggetto interessato ovvero del destinatario della richiesta di pagamento, mediante il versamento:
a) in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme dovute;
b) rateizzato fino a un massimo di sei rate annuali, di un importo pari al 60 per cento delle somme dovute, oltre agli interessi legali, secondo un piano approvato dall'ente gestore.
733. La domanda di definizione, ai sensi del comma 732, nella quale il richiedente dichiara se intende avvalersi delle modalita' di pagamento di cui alla lettera a) o di quelle di cui alla lettera b) del medesimo comma, e' presentata entro il 28 febbraio 2014. La definizione si perfeziona con il versamento dell'intero importo dovuto, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di definizione; in caso di versamento rateizzato, entro il predetto termine deve essere versata la prima rata, la definizione resta sospesa sino al completo versamento delle ulteriori rate e il mancato pagamento di una di queste, entro sessanta giorni dalla scadenza, comporta la decadenza dal beneficio. La definizione del contenzioso con le modalita' di cui al comma 732 e al presente comma sospende gli eventuali procedimenti amministrativi, nonche' i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio nonche' la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone.
734. Il Magistrato delle acque di Venezia determina, d'intesa con l'Agenzia del demanio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i canoni per le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime nella laguna di Venezia, esclusi gli ambiti portuali di competenza di altre autorita'. La determinazione del canone contenuta nei provvedimenti di concessione rilasciati dal Magistrato delle acque di Venezia fino al 31 dicembre 2009 resta ferma fino alla scadenza della concessione e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.
735. Al comma 1 dell'articolo 204 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 203, l'ente locale puo' assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, e l'8 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui».
736. All'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: «, regionali e locali» sono sostituite dalle seguenti: «e regionali». La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1º gennaio 2014.
737. Agli atti aventi ad oggetto trasferimenti gratuiti di beni di qualsiasi natura, effettuati nell'ambito di operazioni di riorganizzazione tra enti appartenenti per legge, regolamento o statuto alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o culturale, si applicano, se dovute, le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna. La disposizione del primo periodo si applica agli atti pubblici formati e alle scritture private autenticate a decorrere dal 1º gennaio 2014, nonche' alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione dalla medesima data.
738. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2014-2016 restano determinati, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
739. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2014 e del triennio 2014-2016 in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge di stabilita', ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
740. L'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotta di 1 milione di euro per l'anno 2014 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
741. Gli importi delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, con le relative aggregazioni per programma e per missione e con distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicati nella Tabella E allegata alla presente legge.
742. A valere sulle autorizzazioni di spesa, riportate nella Tabella di cui al comma 741, le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono assumere impegni nell'anno 2014, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilita' indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni gia' assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
743. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente e' assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, secondo il prospetto allegato alla presente legge.
744. Per l'anno 2014, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria ne' pensionati, l'aliquota contributiva, di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e' del 27 per cento. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotta di 40 milioni di euro per l'anno 2014.
745. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, anche attraverso i propri uffici periferici, nei limiti di spesa previsti dall'elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, e' autorizzato a prorogare per l'anno 2014, in deroga all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i rapporti convenzionali in essere, attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo e prorogati ininterrottamente, per l'espletamento di funzioni corrispondenti ai collaboratori scolastici, a seguito del subentro dello Stato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, nei compiti degli enti locali.
746. Ai fini dell'estinzione dei debiti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per obbligazioni giuridicamente perfezionate relative ai rapporti convenzionali di cui all'articolo 9, comma 15-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, maturati nel corso del 2013, a fronte dei quali non sussistono residui passivi anche perenti, e' autorizzata nell'anno 2014 la spesa di euro 12 milioni. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotta di 12 milioni di euro per l'anno 2014.
747. All'articolo 33, comma 8-quater, nono periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «valorizzazione rientrano nella disponibilita' dell'Agenzia del demanio per la gestione e l'amministrazione secondo le norme vigenti» sono sostituite dalle seguenti: «conferimento ai fondi di cui al presente comma o agli strumenti previsti dall'articolo 33-bis, rientrano nella disponibilita' dell'Agenzia del demanio per le attivita' di alienazione, di gestione e amministrazione secondo le norme vigenti; l'Agenzia puo' avvalersi, a tali fini, del supporto tecnico specialistico della societa' Difesa Servizi Spa, sulla base di apposita convenzione a titolo gratuito sottoscritta con la citata societa', alla quale si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, limitatamente ai commi 4, 5, 9, 10, 11, 12 e 14».
748. Al fine di consentire di risolvere i problemi occupazionali connessi alla gestione dei servizi di pulizia e ausiliari delle istituzioni scolastiche ed educative statali e degli enti locali, fino al 28 febbraio 2014 le medesime istituzioni, situate nei territori nei quali non e' attiva la convenzione CONSIP per l'acquisto di servizi di pulizia e di altri servizi ausiliari, acquistano tali servizi dalle imprese che li assicurano al 31 dicembre 2013, alle stesse condizioni economiche e tecniche in essere a detta data. Nei territori in cui a tale data la convenzione e' attiva, le istituzioni scolastiche ed educative acquistano servizi ulteriori avvalendosi dell'impresa aggiudicataria della gara CONSIP, al fine di effettuare servizi straordinari di pulizia e servizi ausiliari individuati da ciascuna istituzione fino al 28 febbraio 2014. All'acquisto dei servizi di cui al presente comma si provvede, in deroga al limite di spesa di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, entro il limite di euro 34,6 milioni, a valere sui risparmi di spesa di cui al medesimo articolo 58, comma 6, ripartito tra i territori in proporzione alla differenza tra la spesa sostenuta per i servizi nel 2013 e il citato limite di spesa. Il Governo attiva un tavolo di confronto tra le amministrazioni interessate, gli enti locali e le organizzazioni rappresentative dei lavoratori interessati, che entro il 31 gennaio 2014 individua soluzioni normative o amministrative ai problemi occupazionali connessi alla successiva utilizzazione delle suddette convenzioni.
749. La presente legge entra in vigore il 1º gennaio 2014.
 

Note all'art. 1:
Comma 1
- Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo
11 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di
contabilita' e finanza pubblica):
"Art. 11. 1-2 (Omissis).
3. La legge di stabilita' contiene esclusivamente norme
tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel
triennio considerato dal bilancio pluriennale. Essa non
puo' contenere norme di delega o di carattere ordinamentale
ovvero organizzatorio, ne' interventi di natura localistica
o microsettoriale. In particolare, essa indica:
a) il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di
competenza, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale, comprese le eventuali regolazioni
contabili e debitorie pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e
degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla
determinazione del quantum della prestazione, afferenti a
imposte dirette e indirette, tasse, canoni, tariffe e
contributi in vigore, con effetto di norma dal 1° gennaio
dell'anno cui essa si riferisce, nonche' le correzioni
delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione. E'
fatto salvo quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n.
42, con riferimento ai tributi, alle addizionali e alle
compartecipazioni delle regioni e degli enti locali;
c) gli importi dei fondi speciali previsti
dall'articolo 18 e le corrispondenti tabelle;
d) gli importi, in apposita tabella, con le relative
aggregazioni per programma e per missione, della quota da
iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati
dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente,
la cui quantificazione e' rinviata alla legge di
stabilita', con esclusione delle spese obbligatorie;
e) gli importi, in apposita tabella, con le relative
aggregazioni per programma e per missione, delle quote
destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati per
le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in
conto capitale, con distinta e analitica evidenziazione dei
rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni;
f) gli importi, in apposita tabella, con le relative
aggregazioni per programma e per missione, delle riduzioni,
per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa di
parte corrente;
g) l'importo complessivo massimo destinato, in
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al
rinnovo dei contratti del pubblico impiego, ai sensi
dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ed alle modifiche del trattamento economico e
normativo del personale dipendente dalle amministrazioni
statali in regime di diritto pubblico. Il suddetto importo,
per la parte non utilizzata al termine dell'esercizio, e'
conservato nel conto dei residui fino alla sottoscrizione
dei relativi contratti di lavoro o all'emanazione dei
provvedimenti negoziali;
h) altre regolazioni meramente quantitative rinviate
alla legge di stabilita' dalle leggi vigenti;
i) norme che comportano aumenti di entrata o
riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio, fatto salvo quanto
previsto dalla lettera m);
l) norme recanti misure correttive degli effetti
finanziari delle leggi di cui all'articolo 17, comma 13;
m) le norme eventualmente necessarie a garantire
l'attuazione del Patto di stabilita' interno, come definito
ai sensi degli articoli 8, comma 2, e 10-bis, comma 1,
lettera d), nonche' a realizzare il Patto di convergenza di
cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come
modificato dall'articolo 51, comma 3, della presente legge.
4-10 (Omissis).".
Comma 2
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 37 della
legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni
(Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro):
"Art. 37. Gestione degli interventi assistenziali e di
sostegno alle gestioni previdenziali.
1. E' istituita presso l'INPS la «Gestione degli
interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni
previdenziali».
2. Il finanziamento della gestione e' assunto dallo
Stato.
3. Sono a carico della gestione:
a) le pensioni sociali di cui all'articolo 26 della
legge 30 aprile 1969, n. 153 , e successive modificazioni
ed integrazioni, ivi comprese quelle erogate ai sensi degli
articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854 , e
successive modificazioni e integrazioni;
b) l'onere delle integrazioni di cui all'articolo 1
della legge 12 giugno 1984, n. 222 ;
c) una quota parte di ciascuna mensilita' di pensione
erogata dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle
gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale
minatori e dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza
per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), per un importo
pari a quello previsto per l'anno 1988 dall'articolo 21,
comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67 . Tale somma e'
annualmente adeguata, con la legge finanziaria, in base
alle variazioni dell'indice nazionale annuo dei prezzi al
consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato
dall'Istituto centrale di statistica incrementato di un
punto percentuale;
d) gli oneri derivanti dalle agevolazioni
contributive disposte per legge in favore di particolari
categorie, settori o territori ivi compresi i contratti di
formazione-lavoro, di solidarieta' e l'apprendistato e gli
oneri relativi a trattamenti di famiglia per i quali e'
previsto per legge il concorso dello Stato o a trattamenti
di integrazione salariale straordinaria e a trattamenti
speciali di disoccupazione di cui alle leggi 5 novembre
1968, n. 1115 , 6 agosto 1975, n. 427 , e successive
modificazioni ed integrazioni, o ad ogni altro trattamento
similare posto per legge a carico dello Stato;
e) gli oneri derivanti dai pensionamenti anticipati;
f) l'onere dei trattamenti pensionistici ai cittadini
rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto
1970, n. 622 , convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 19 ottobre 1970, n. 744, degli assegni vitalizi
di cui all'articolo 11 della legge 20 marzo 1980, n. 75 ,
delle maggiorazioni di cui agli articoli 1, 2 e 6 della
legge 15 aprile 1985, n. 140 , nonche' delle quote di
pensione, afferenti ai periodi lavorativi prestati presso
le Forze armate alleate e presso l'UNRRA. Sono altresi' a
carico della gestione tutti gli oneri relativi agli altri
interventi a carico dello Stato previsti da disposizioni di
legge.
4. L'onere di cui al comma 3, lettera c), assorbe
l'importo di cui all'articolo 1 della legge 21 luglio 1965,
n. 903 , i contributi di cui all'articolo 20 della legge 3
giugno 1975, n. 160 , all'articolo 27 della legge 21
dicembre 1978, n. 843 , e all'articolo 11 della legge 15
aprile 1985, n. 140 .
5. L'importo dei trasferimenti da parte dello Stato ai
fini della progressiva assunzione degli oneri di cui alle
lettere d) ed e) del comma 3 e' stabilito annualmente con
la legge finanziaria. Per l'anno 1988, alla copertura degli
oneri di cui al presente articolo si provvede mediante
proporzionale utilizzazione degli stanziamenti disposti
dalla legge 11 marzo 1988, n. 67 .
6. L'onere delle pensioni liquidate nella gestione per
i coltivatori diretti, mezzadri e coloni con decorrenza
anteriore al 1° gennaio 1989 e delle pensioni di
riversibilita' derivanti dalle medesime, nonche' delle
relative spese di amministrazione e' assunto
progressivamente a carico dello Stato in misura annualmente
stabilita con la legge finanziaria, tenendo anche conto
degli eventuali apporti di solidarieta' delle altre
gestioni.
7. Il bilancio della gestione e' unico e, per ciascuna
forma di intervento, evidenzia l'apporto dello Stato, gli
eventuali contributi dei datori di lavoro, le prestazioni o
le erogazioni nonche' i costi di funzionamento.
8. Alla gestione sono attribuiti i contributi dei
datori di lavoro destinati al finanziamento dei trattamenti
di integrazione salariale straordinaria e dei trattamenti
speciali di disoccupazione di cui alle leggi 5 novembre
1968, n. 1115 , 6 agosto 1975, n. 427 , e successive
modificazioni ed integrazioni, nonche' quelli destinati al
finanziamento dei pensionamenti anticipati.".
- Si riporta il testo vigente del comma 34
dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni (Misure per la stabilizzazione
della finanza pubblica):
"Art. 59. 1-33 (Omissis).
34. L'importo dei trasferimenti dallo Stato alle
gestioni pensionistiche, di cui all'articolo 37, comma 3,
lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive
modificazioni, come rideterminato al netto delle somme
attribuite alla gestione per i coltivatori diretti,
mezzadri e coloni, a seguito dell'integrale assunzione a
carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti
pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989,
e' incrementato della somma di lire 6.000 miliardi con
effetto dall'anno 1998, a titolo di concorso dello Stato
all'onere pensionistico derivante dalle pensioni di
invalidita' liquidate anteriormente alla data di entrata in
vigore della legge 12 giugno 1984, n. 222. Tale somma e'
assegnata per lire 4.780 miliardi al Fondo pensioni
lavoratori dipendenti, per lire 660 miliardi alla gestione
artigiani e per lire 560 miliardi alla gestione esercenti
attivita' commerciali ed e' annualmente adeguata secondo i
criteri di cui al predetto articolo 37, comma 3, lettera
c). A decorrere dall'anno 1998, in attuazione dell'articolo
3, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con il
procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto
1990, n. 241, e sulla base degli elementi amministrativi
relativi all'ultimo consuntivo approvato, sono definite le
percentuali di riparto, fra le gestioni interessate, del
predetto importo al netto della richiamata somma
aggiuntiva. Sono escluse da tale procedimento di
ripartizione le quote dell'importo assegnato alla gestione
speciale minatori e all'Ente nazionale di previdenza ed
assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS). Sono
altresi' escluse dal predetto procedimento le quote
assegnate alle gestioni di cui agli articoli 21, 28, 31 e
34 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per un importo pari al
50 per cento di quello definito con legge 23 dicembre 1996,
n. 663, e successive modificazioni, rivalutato, a decorrere
dall'anno 1997, in misura proporzionale al complessivo
incremento dei trasferimenti stabiliti annualmente con
legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 37, comma 5,
della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive
modificazioni, e annualmente adeguato secondo i medesimi
criteri. Resta in ogni caso confermato che per il pagamento
delle pensioni INPS sono autorizzate, ove occorra,
anticipazioni di tesoreria all'Ente poste italiane fino
alla concorrenza degli importi pagabili mensilmente da
quest'ultimo Ente per conto dell'INPS e che le stesse sono
da intendersi senza oneri di interessi.
(omissis).".
- Si riporta il testo vigente del comma 4 dell'articolo
2 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
Legge di stabilita' 2012):
"Art. 2. 1-3 (omissis).
4. E' istituita presso l'Istituto nazionale di
previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica
(INPDAP) la «Gestione degli interventi assistenziali e di
sostegno alla gestione previdenziale», il cui finanziamento
e' assunto dallo Stato. Nell'ambito del bilancio
dell'INPDAP, sono istituite apposite evidenze contabili,
relative alla gestione di cui al primo periodo del presente
comma, nonche' alle gestioni che erogano trattamenti
pensionistici e di fine servizio. Sono a carico della
gestione di cui al primo periodo:
a) una quota parte di ciascuna mensilita' di pensione
erogata dall'INPDAP. Tale somma e' annualmente adeguata,
con la legge di stabilita', in base alle variazioni
dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le
famiglie degli operai ed impiegati calcolato dall'Istituto
centrale di statistica incrementato di un punto percentuale
ed e' ripartita tra le evidenze contabili interessate con
il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni;
b) tutti gli oneri relativi agli altri interventi a
carico dello Stato previsti da specifiche disposizioni di
legge.
5 (omissis).".
Comma 3
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 14 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi):
"Art. 14. Conferenza di servizi.
1. Qualora sia opportuno effettuare un esame
contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un
procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente
puo' indire una conferenza di servizi.
2. La conferenza di servizi e' sempre indetta quando
l'amministrazione procedente deve acquisire intese,
concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta
giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione
competente, della relativa richiesta. La conferenza puo'
essere altresi' indetta quando nello stesso termine e'
intervenuto il dissenso di una o piu' amministrazioni
interpellate ovvero nei casi in cui e' consentito
all'amministrazione procedente di provvedere direttamente
in assenza delle determinazioni delle amministrazioni
competenti.
3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche
per l'esame contestuale di interessi coinvolti in piu'
procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi
attivita' o risultati. In tal caso, la conferenza e'
indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da
una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico
prevalente. L'indizione della conferenza puo' essere
richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
4. Quando l'attivita' del privato sia subordinata ad
atti di consenso, comunque denominati, di competenza di
piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e'
convocata, anche su richiesta dell'interessato,
dall'amministrazione competente per l'adozione del
provvedimento finale.
5. In caso di affidamento di concessione di lavori
pubblici la conferenza di servizi e' convocata dal
concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal
concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto
previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di
impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza e' convocata
ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al
concedente il diritto di voto.
5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte,
la conferenza di servizi e' convocata e svolta avvalendosi
degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e
le modalita' stabiliti dalle medesime amministrazioni.".
Comma 4
Per il riferimento al testo dell'articolo 37 della
legge 9 marzo 1989, n. 88 vedasi in Note al comma 2.

Comma 5
- Si riporta il testo vigente dei commi 3 e 6
dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1998, n. 448
(Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo
sviluppo):
"Art. 35. 1-2 (omissis).
3. Con effetto dall'esercizio finanziario 1999 sono
autorizzati trasferimenti pubblici in favore dell'INPS e
dell'INPDAP a carico del bilancio dello Stato, a titolo di
anticipazione sul fabbisogno finanziario delle gestioni
previdenziali nel loro complesso.
4-5 (omissis).
6. Per le finalita' di cui ai commi 3, 4 e 5, e'
istituita presso l'INPS e presso l'INPDAP un'apposita
contabilita' nella quale sono evidenziati i rapporti
debitori verso lo Stato da parte delle gestioni
previdenziali che hanno beneficiato dei trasferimenti a
carico del bilancio dello Stato.
7-9 (omissis).".
Comma 6
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 119 della
Costituzione:
"Art. 119. (Testo applicabile fino all'esercizio
finanziario relativo all'anno 2013)
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le
Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le
Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano
tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e
secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica
e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni
al gettito di tributi erariali riferibile al loro
territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo,
senza vincoli di destinazione, per i territori con minore
capacita' fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi
precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Citta'
metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le
funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la
solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici
e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti
della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse
aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di
determinati Comuni, Province, Citta' metropolitane e
Regioni.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le
Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i
principi generali determinati dalla legge dello Stato.
Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare
spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato
sui prestiti dagli stessi contratti.
******
(Testo applicabile a decorrere dall'esercizio
finanziario relativo all'anno 2014)
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le
Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa,
nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e
concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici
e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione
europea.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le
Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano
tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e
secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica
e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni
al gettito di tributi erariali riferibile al loro
territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo,
senza vincoli di destinazione, per i territori con minore
capacita' fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi
precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Citta'
metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le
funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la
solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici
e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti
della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse
aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di
determinati Comuni, Province, Citta' metropolitane e
Regioni.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le
Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i
principi generali determinati dalla legge dello Stato.
Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare
spese di investimento, con la contestuale definizione di
piani di ammortamento e a condizione che per il complesso
degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio
di bilancio. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui
prestiti dagli stessi contratti.".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 5 del
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 (Disposizioni in
materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la
rimozione di squilibri economici e sociali, a norma
dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42),
pubblicato nella Gazz. Uff. 22 giugno 2011, n. 143:
:"Art. 5 Programmazione del Fondo per lo sviluppo e la
coesione
1. Il Documento di economia e finanza di cui
all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
adottato nell'anno precedente a quello di inizio del ciclo
di programmazione dei fondi europei, determina, in
relazione alle previsioni macroeconomiche, con particolare
riferimento all'andamento del PIL, e di finanza pubblica e
coerentemente con gli obiettivi programmati di finanza
pubblica, l'ammontare delle risorse da destinare agli
interventi di cui all'articolo 4. Con riferimento agli
esercizi successivi, il Documento di economia e finanza
puo' rideterminare l'ammontare delle risorse di cui al
primo periodo anche in considerazione del grado di
realizzazione finanziaria e reale degli stanziamenti
pregressi. La Nota di aggiornamento del Documento di
economia e finanza di cui all'articolo 10-bis della legge
31 dicembre 2009, n. 196, indica gli obiettivi di
convergenza economica delle aree del Paese a minore
capacita' fiscale, con particolare riferimento al graduale
conseguimento, nelle medesime aree, dei livelli delle
prestazioni e del livello dei costi di erogazione dei
servizi standardizzati secondo quanto previsto dai decreti
attuativi della legge n. 42 del 2009, valutando l'impatto
macroeconomico e gli effetti, in termini di convergenza,
delle politiche di coesione e della spesa ordinaria
destinata alle aree svantaggiate.
2. Sulla base di quanto indicato dal Documento di
economia e finanza, la legge di stabilita' relativa
all'esercizio finanziario che precede l'avvio di un nuovo
ciclo pluriennale di programmazione incrementa la dotazione
finanziaria del Fondo, stanziando risorse adeguate per le
esigenze dell'intero periodo di programmazione, sulla base
della quantificazione proposta dal Ministro delegato,
compatibilmente con il rispetto dei vincoli di bilancio e
degli obiettivi di finanza pubblica. Allo stesso modo, la
legge di stabilita' provvede contestualmente alla
ripartizione della dotazione finanziaria per quote annuali,
collegate all'andamento stimato della spesa.
3. La legge annuale di stabilita', anche sulla scorta
delle risultanze del sistema di monitoraggio unitario di
cui all'articolo 6, puo' aggiornare l'articolazione
annuale, ferma restando la dotazione complessiva del Fondo.
Trascorso il primo triennio del periodo di riferimento, si
puo' procedere alla riprogrammazione del Fondo solo previa
intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. Entro il mese di ottobre dell'anno che precede
l'avvio del ciclo pluriennale di programmazione, con
delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), tenendo conto degli
indirizzi comunitari, degli impegni assunti nel Programma
Nazionale di Riforma e nel Documento di economia e finanza
e relativi allegati, su proposta del Ministro delegato,
d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze e
dello sviluppo economico, nonche' con la Conferenza
unificata, sentiti gli altri Ministri eventualmente
interessati, sono definiti in un Documento di indirizzo
strategico:
a) gli obiettivi e i criteri di utilizzazione delle
risorse stanziate, le finalita' specifiche da perseguire,
il riparto delle risorse tra le priorita' e le diverse
macro-aree territoriali, nonche' l'identificazione delle
Amministrazioni responsabili dell'attuazione e dell'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d'impresa Spa, costituita ai sensi dell'articolo 1 del
decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive
modificazioni, anche quale centrale di committenza della
quale si possono avvalere le stesse amministrazioni
responsabili dell'attuazione degli interventi strategici;
b) i principi di condizionalita', ossia le condizioni
istituzionali, generali e relative a ogni settore di
intervento, che devono essere soddisfatte per l'utilizzo
dei fondi;
c) i criteri di ammissibilita' degli interventi al
finanziamento riferiti in particolare:
1) ai tempi di realizzazione definiti per settore,
per tipologia d'intervento, di soggetto attuatore e di
contesto geografico;
2) ai risultati attesi, misurati con indicatori che
soddisfino requisiti di affidabilita' statistica,
prossimita' all'intervento, tempestivita' di rilevazione,
pubblicita' dell'informazione;
3) all'individuazione preventiva di una metodologia
rigorosa di valutazione degli impatti;
4) alla sostenibilita' dei piani di gestione;
5) al possesso da parte del o dei soggetti
attuatori dell'intervento di un rating, individuato secondo
criteri e modalita' stabiliti con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, che indichi un livello adeguato
di capacita' amministrativa e tecnica e di legalita' tale
da garantire la realizzazione degli interventi nei tempi
programmati in assenza del quale, con il medesimo decreto,
sono individuate le misure necessarie all'attuazione degli
interventi a partire da forme di affiancamento fino
all'affidamento ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 6,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
d) gli eventuali meccanismi premiali e sanzionatori,
ivi compresa la revoca, anche parziale, dei finanziamenti,
relativi al raggiungimento di obiettivi e risultati
misurabili e al rispetto del cronoprogramma, nonche' gli
incentivi all'utilizzazione del contratto istituzionale di
sviluppo di cui all'articolo 6;
e) la possibilita' di chiedere il cofinanziamento
delle iniziative da parte dei soggetti assegnatari, anche
attraverso l'apporto di capitali privati;
f) la coerenza e il raccordo con gli interventi
ordinari programmati o in corso di realizzazione da parte
di amministrazioni pubbliche o concessionari di servizi
pubblici fermo restando l'utilizzo delle risorse per le
rispettive finalita'.
5. Entro il 1° marzo successivo al termine di cui al
comma 4, il Ministro delegato, in attuazione degli
obiettivi e nel rispetto dei criteri definiti dalla
delibera del CIPE di cui al comma 4, propone al CIPE per la
conseguente approvazione, in coerenza con il riparto
territoriale e settoriale ivi stabilito e d'intesa con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati, nonche' con le amministrazioni
attuatrici individuate, gli interventi o i programmi da
finanziare con le risorse del Fondo, nel limite delle
risorse disponibili a legislazione vigente.".
Comma 11
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 10 della
citata legge n. 196 del 2009:

"Art. 10. Documento di economia e finanza
1. Il DEF, come risultante dalle conseguenti
deliberazioni parlamentari, e' composto da tre sezioni.
2. La prima sezione del DEF reca lo schema del
Programma di stabilita', di cui all'articolo 9, comma 1. Lo
schema contiene gli elementi e le informazioni richieste
dai regolamenti dell'Unione europea vigenti in materia e
dal Codice di condotta sull'attuazione del patto di
stabilita' e crescita, con specifico riferimento agli
obiettivi da conseguire per accelerare la riduzione del
debito pubblico. In particolare, la prima sezione contiene:
a) gli obiettivi di politica economica e il quadro
delle previsioni economiche e di finanza pubblica almeno
per il triennio successivo e gli obiettivi articolati per i
sottosettori del conto delle amministrazioni pubbliche
relativi alle amministrazioni centrali, alle
amministrazioni locali e agli enti di previdenza e
assistenza sociale;
b) l'aggiornamento delle previsioni per l'anno in
corso, evidenziando gli eventuali scostamenti rispetto al
precedente Programma di stabilita';
c) l'indicazione dell'evoluzione
economico-finanziaria internazionale, per l'anno in corso e
per il periodo di riferimento; per l'Italia, in linea con
le modalita' e i tempi indicati dal Codice di condotta
sull'attuazione del patto di stabilita' e crescita, le
previsioni macroeconomiche, per ciascun anno del periodo di
riferimento, con evidenziazione dei contributi alla
crescita dei diversi fattori, dell'evoluzione dei prezzi,
del mercato del lavoro e dell'andamento dei conti con
l'estero; l'esplicitazione dei parametri economici
essenziali utilizzati per le previsioni di finanza pubblica
in coerenza con gli andamenti macroeconomici;
d) le previsioni per i principali aggregati del conto
economico delle amministrazioni pubbliche;
e) gli obiettivi programmatici, indicati per ciascun
anno del periodo di riferimento, in rapporto al prodotto
interno lordo e, tenuto conto della manovra di cui alla
lettera f), per l'indebitamento netto, per il saldo di
cassa, al netto e al lordo degli interessi e delle
eventuali misure una tantum ininfluenti sul saldo
strutturale del conto economico delle amministrazioni
pubbliche, e per il debito delle amministrazioni pubbliche,
articolati per i sottosettori di cui alla lettera a);
f) l'articolazione della manovra necessaria per il
conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera e),
almeno per un triennio, per i sottosettori di cui alla
lettera a), nonche' un'indicazione di massima delle misure
attraverso le quali si prevede di raggiungere i predetti
obiettivi;
g) il prodotto potenziale e gli indicatori
strutturali programmatici del conto economico delle
pubbliche amministrazioni per ciascun anno del periodo di
riferimento;
h) le previsioni di finanza pubblica di lungo periodo
e gli interventi che si intende adottare per garantirne la
sostenibilita';
i) le diverse ipotesi di evoluzione
dell'indebitamento netto e del debito rispetto a scenari di
previsione alternativi riferiti al tasso di crescita del
prodotto interno lordo, della struttura dei tassi di
interesse e del saldo primario.
3. La seconda sezione del DEF contiene:
a) l'analisi del conto economico e del conto di cassa
delle amministrazioni pubbliche nell'anno precedente e
degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi
programmatici indicati nel DEF e nella Nota di
aggiornamento di cui all'articolo 10-bis;
b) le previsioni tendenziali a legislazione vigente,
almeno per il triennio successivo, basate sui parametri di
cui al comma 2, lettera c), e, per la parte discrezionale
della spesa, sull'invarianza dei servizi e delle
prestazioni offerte, dei flussi di entrata e di uscita del
conto economico dei sottosettori di cui al comma 2, lettera
a), al netto e al lordo delle eventuali misure una tantum
ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle
amministrazioni pubbliche, e di quelli del saldo di cassa
delle amministrazioni pubbliche, con un'indicazione di
massima, anche per l'anno in corso, dei motivi degli
scostamenti tra gli andamenti tendenziali indicati e le
previsioni riportate nei precedenti documenti
programmatici, nonche' con l'indicazione della pressione
fiscale delle amministrazioni pubbliche. Sono inoltre
indicate le previsioni relative al debito delle
amministrazioni pubbliche nel loro complesso e per i
sottosettori di cui al comma 2, lettera a), nonche' le
risorse destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate,
con evidenziazione dei fondi nazionali addizionali;
c) un'indicazione delle previsioni a politiche
invariate per i principali aggregati del conto economico
delle amministrazioni pubbliche riferite almeno al triennio
successivo;
d) le previsioni tendenziali, almeno per il triennio
successivo, del saldo di cassa del settore statale e le
indicazioni sulle correlate modalita' di copertura;
e) in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 2,
lettera e), e con i loro eventuali aggiornamenti,
l'individuazione di regole generali sull'evoluzione della
spesa delle amministrazioni pubbliche;
f) le informazioni di dettaglio sui risultati e sulle
previsioni dei conti dei principali settori di spesa,
almeno per il triennio successivo, con particolare
riferimento a quelli relativi al pubblico impiego, alla
protezione sociale e alla sanita', nonche' sul debito delle
amministrazioni pubbliche e sul relativo costo medio.
4. In apposita nota metodologica, allegata alla seconda
sezione del DEF, sono esposti analiticamente i criteri di
formulazione delle previsioni tendenziali di cui al comma
3, lettera b).
5. La terza sezione del DEF reca lo schema del
Programma nazionale di riforma di cui all'articolo 9, comma
1. Lo schema contiene gli elementi e le informazioni
previsti dai regolamenti dell'Unione europea e dalle
specifiche linee guida per il Programma nazionale di
riforma. In particolare, la terza sezione indica:
a) lo stato di avanzamento delle riforme avviate, con
indicazione dell'eventuale scostamento tra i risultati
previsti e quelli conseguiti;
b) gli squilibri macroeconomici nazionali e i fattori
di natura macroeconomica che incidono sulla competitivita';
c) le priorita' del Paese e le principali riforme da
attuare, i tempi previsti per la loro attuazione e la
compatibilita' con gli obiettivi programmatici indicati
nella prima sezione del DEF;
d) i prevedibili effetti delle riforme proposte in
termini di crescita dell'economia, di rafforzamento della
competitivita' del sistema economico e di aumento
dell'occupazione.
6. In allegato al DEF sono indicati gli eventuali
disegni di legge collegati alla manovra di finanza
pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per
materia, tenendo conto delle competenze delle
amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli
obiettivi programmatici, con esclusione di quelli relativi
alla fissazione dei saldi di cui all'articolo 11, comma 1,
nonche' all'attuazione del Programma nazionale di riforma
di cui all'articolo 9, comma 1, anche attraverso interventi
di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di
rilancio e sviluppo dell'economia. I regolamenti
parlamentari determinano le procedure e i termini per
l'esame dei disegni di legge collegati.
7. Il Ministro dello sviluppo economico presenta alle
Camere, entro il 10 aprile dell'anno successivo a quello di
riferimento, in allegato al DEF, un'unica relazione di
sintesi sugli interventi realizzati nelle aree
sottoutilizzate, evidenziando il contributo dei fondi
nazionali addizionali, e sui risultati conseguiti, con
particolare riguardo alla coesione sociale e alla
sostenibilita' ambientale, nonche' alla ripartizione
territoriale degli interventi.
8. In allegato al DEF e' presentato il programma
predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge
21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni,
nonche' lo stato di avanzamento del medesimo programma
relativo all'anno precedente, predisposto dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti.
9. In allegato al DEF e' presentato un documento,
predisposto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentiti gli altri Ministri
interessati, sullo stato di attuazione degli impegni per la
riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, in
coerenza con gli obblighi internazionali assunti
dall'Italia in sede europea e internazionale, e sui
relativi indirizzi.
10. In apposito allegato al DEF, in relazione alla
spesa del bilancio dello Stato, sono esposte, con
riferimento agli ultimi dati di consuntivo disponibili,
distinte tra spese correnti e spese in conto capitale, le
risorse destinate alle singole regioni, con separata
evidenza delle categorie economiche relative ai
trasferimenti correnti e in conto capitale agli enti
locali, e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il
30 giugno di ogni anno, a integrazione del DEF, trasmette
alle Camere un apposito allegato in cui sono riportati i
risultati del monitoraggio degli effetti sui saldi di
finanza pubblica, sia per le entrate sia per le spese,
derivanti dalle misure contenute nelle manovre di bilancio
adottate anche in corso d'anno, che il Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato e il Dipartimento delle
finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono
tenuti ad assicurare; sono inoltre indicati gli scostamenti
rispetto alle valutazioni originarie e le relative
motivazioni.".
Comma 13
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 5 della
legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche
riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti
normativi comunitari):
"Art. 5. Fondo di rotazione.
1. E' istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro -
Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con
amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai
sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041
.
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la
tesoreria centrale dello Stato denominato «Ministero del
tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie», nel quale sono versate:
a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla
legge 3 ottobre 1977, n. 863 , che viene soppresso a
decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
di cui al comma 1;
b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita'
europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
c) le somme da individuare annualmente in sede di
legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del
comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE) ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c),
nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da
disposizioni di legge aventi le stesse finalita' di quelle
previste dalle norme comunitarie da attuare;
d) le somme annualmente determinate con la legge di
approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati
di cui all'articolo 7.
3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente
intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
e dagli organismi di cui all'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321 , ed
alla legge 26 novembre 1975, n. 748.".
Comma 15
- Si riporta il testo vigente del comma 203
dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662
(Misure di razionalizzazione della finanza pubblica):
"203. Gli interventi che coinvolgono una molteplicita'
di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni
istituzionali e risorse finanziarie a carico delle
amministrazioni statali, regionali e delle province
autonome nonche' degli enti locali possono essere regolati
sulla base di accordi cosi' definiti:
a) «Programmazione negoziata», come tale intendendosi
la regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra
il soggetto pubblico competente e la parte o le parti
pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi,
riferiti ad un'unica finalita' di sviluppo, che richiedono
una valutazione complessiva delle attivita' di competenza;
b) «Intesa istituzionale di programma», come tale
intendendosi l'accordo tra amministrazione centrale,
regionale o delle province autonome con cui tali soggetti
si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione
programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei
soggetti interessati e delle procedure amministrative
occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di
interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati.
La gestione finanziaria degli interventi per i quali sia
necessario il concorso di piu' amministrazioni dello Stato,
nonche' di queste ed altre amministrazioni, enti ed
organismi pubblici, anche operanti in regime privatistico,
puo' attuarsi secondo le procedure e le modalita' previste
dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica
20 aprile 1994, n. 367;
c) «Accordo di programma quadro», come tale
intendendosi l'accordo con enti locali ed altri soggetti
pubblici e privati promosso dagli organismi di cui alla
lettera b), in attuazione di una intesa istituzionale di
programma per la definizione di un programma esecutivo di
interventi di interesse comune o funzionalmente collegati.
L'accordo di programma quadro indica in particolare: 1) le
attivita' e gli interventi da realizzare, con i relativi
tempi e modalita' di attuazione e con i termini ridotti per
gli adempimenti procedimentali; 2) i soggetti responsabili
dell'attuazione delle singole attivita' ed interventi; 3)
gli eventuali accordi di programma ai sensi dell'articolo
27 della legge 8 giugno 1990, n. 142; 4) le eventuali
conferenze di servizi o convenzioni necessarie per
l'attuazione dell'accordo; 5) gli impegni di ciascun
soggetto, nonche' del soggetto cui competono poteri
sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze; 6)
i procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti
tra i soggetti partecipanti all'accordo; 7) le risorse
finanziarie occorrenti per le diverse tipologie di
intervento, a valere sugli stanziamenti pubblici o anche
reperite tramite finanziamenti privati; 8) le procedure ed
i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica
dei risultati. L'accordo di programma quadro e' vincolante
per tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli sugli
atti e sulle attivita' posti in essere in attuazione
dell'accordo di programma quadro sono in ogni caso
successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera f),
gli atti di esecuzione dell'accordo di programma quadro
possono derogare alle norme ordinarie di amministrazione e
contabilita', salve restando le esigenze di
concorrenzialita' e trasparenza e nel rispetto della
normativa comunitaria in materia di appalti, di ambiente e
di valutazione di impatto ambientale. Limitatamente alle
predette aree di cui alla lettera f), determinazioni
congiunte adottate dai soggetti pubblici interessati
territorialmente e per competenza istituzionale in materia
urbanistica possono comportare gli effetti di variazione
degli strumenti urbanistici gia' previsti dall'articolo 27,
commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142;
d) «Patto territoriale», come tale intendendosi
l'accordo, promosso da enti locali, parti sociali, o da
altri soggetti pubblici o privati con i contenuti di cui
alla lettera c), relativo all'attuazione di un programma di
interventi caratterizzato da specifici obiettivi di
promozione dello sviluppo locale;
e);
f).".
Comma 18
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 10 del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti
per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione
nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125:
"Art. 10. Misure urgenti per il potenziamento delle
politiche di coesione
1. Nel quadro delle attribuzioni del Presidente del
Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per la
politica di coesione di cui all'articolo 7, comma 26, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e al
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, al fine di
assicurare il perseguimento delle finalita' di cui
all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e
rafforzare l'azione di programmazione, coordinamento,
sorveglianza e sostegno della politica di coesione, e'
istituita l'Agenzia per la coesione territoriale, di
seguito denominata "Agenzia", sottoposta alla vigilanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro
delegato. Le funzioni relative alla politica di coesione
sono ripartite tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri
e l'Agenzia secondo le disposizioni di cui ai seguenti
commi.
2. Ferme restando le competenze delle amministrazioni
titolari di programmi e delle relative autorita' di
gestione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in
particolare:
a) nell'attivita' istruttoria cura il raccordo con le
amministrazioni statali e regionali competenti ai fini
della predisposizione di proposte di programmazione
economica e finanziaria e di destinazione territoriale
delle risorse della politica di coesione europea e
nazionale di natura finanziaria e non finanziaria miranti
ad accrescere la coesione territoriale, anche ai fini
dell'adozione degli atti di indirizzo e di programmazione
relativi all'impiego dei fondi a finalita' strutturale
dell'Unione Europea, nonche' all'impiego del Fondo per lo
sviluppo e la coesione da realizzare in forma integrata con
le risorse europee per lo sviluppo regionale;
b) promuove e coordina i programmi e gli interventi
finanziati dai fondi strutturali, i programmi finanziati
dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, nonche' le
attivita' di valutazione delle politiche di coesione;
c) raccoglie ed elabora, in collaborazione con le
amministrazioni statali e regionali competenti,
informazioni e dati sull'attuazione dei programmi operativi
dei fondi a finalita' strutturale dell'Unione europea,
nonche' sull'attuazione del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, anche ai fini dell'adozione delle misure di
accelerazione degli interventi necessari ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 88;
d) supporta il Presidente o il Ministro delegato nei
rapporti con le istituzioni dell'Unione europea relativi
alla fase di definizione delle politiche di sviluppo
regionale e di verifica della loro realizzazione,
predisponendo, ove necessario, proposte di
riprogrammazione;
e) raccoglie ed elabora informazioni, dati e analisi
in materia di sviluppo regionale;
f) cura l'istruttoria relativa all'esercizio dei
poteri di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto
legislativo n. 88 del 2011, al fine di assicurare
l'efficace utilizzo delle risorse per la politica di
coesione;
f-bis) puo' avvalersi, al fine di rafforzare
l'attuazione della politica di coesione ed assicurare il
perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, comma
3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nonche'
per dare esecuzione alle determinazioni assunte ai sensi
dell'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88 del
2011, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, anche attraverso
il ricorso alle misure di accelerazione degli interventi
strategici di cui all'articolo 55-bis del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27;
f-ter) promuove il ricorso alle modalita' di
attuazione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88, e alle misure previste dagli articoli 9
e 9-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98.
3. L'Agenzia, tenuto conto degli obiettivi definiti
dagli atti di indirizzo e programmazione della Presidenza
del Consiglio dei ministri relativamente ai fondi
strutturali europei e al Fondo per lo sviluppo e la
coesione:
a) opera in raccordo con le amministrazioni
competenti il monitoraggio sistematico e continuo dei
programmi operativi e degli interventi della politica di
coesione, anche attraverso specifiche attivita' di
valutazione e verifica, ferme restando le funzioni di
controllo e monitoraggio attribuite alla Ragioneria
generale dello Stato;
b) svolge azioni di sostegno e di assistenza tecnica
alle amministrazioni che gestiscono programmi europei o
nazionali con obiettivi di rafforzamento della coesione
territoriale sia attraverso apposite iniziative di
formazione del personale delle amministrazioni interessate,
che con l'intervento di qualificati soggetti pubblici di
settore per l'accelerazione e la realizzazione dei
programmi, anche con riferimento alle procedure relative
alla stesura e gestione di bandi pubblici;
b-bis) vigila, nel rispetto delle competenze delle
singole amministrazioni pubbliche, sull'attuazione dei
programmi e sulla realizzazione dei progetti che utilizzano
i fondi strutturali;
b-ter) promuove, nel rispetto delle competenze delle
singole amministrazioni pubbliche, il miglioramento della
qualita', della tempestivita', dell'efficacia e della
trasparenza delle attivita' di programmazione e attuazione
degli interventi;
c) puo' assumere le funzioni dirette di autorita' di
gestione di programmi per la conduzione di specifici
progetti a carattere sperimentale nonche' nelle ipotesi
previste dalla lettera d); (44)
d) da' esecuzione alle determinazioni adottate ai
sensi degli articoli 3 e 6, comma 6, del decreto
legislativo n. 88 del 2011.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro delegato, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e del
Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da
adottare entro il 1° marzo 2014, e' approvato lo statuto
dell'Agenzia. Lo statuto disciplina l'articolazione
dell'Agenzia, la composizione, le competenze e le modalita'
di nomina degli organi di direzione e del collegio dei
revisori, stabilisce i principi e le modalita' di adozione
dei regolamenti e degli altri atti generali che
disciplinano l'organizzazione e il funzionamento
dell'Agenzia. L'Agenzia dispone di una dotazione organica
di 200 unita' di personale e gode di autonomia
organizzativa, contabile e di bilancio. Sono organi
dell'Agenzia: il direttore generale; il comitato direttivo;
il collegio dei revisori dei conti. La partecipazione al
Comitato direttivo dell'Agenzia non comporta alcuna forma
di compenso. All'interno del Comitato direttivo
dell'Agenzia e' assicurata una adeguata rappresentanza
delle amministrazioni territoriali. L'Agenzia assicura lo
svolgimento delle attivita' strumentali e di controllo
interno nell'ambito delle risorse disponibili o per il
tramite della struttura della Presidenza del Consiglio dei
Ministri senza oneri aggiuntivi. Il rapporto di lavoro
presso l'Agenzia e' regolato dal contratto collettivo
nazionale di lavoro per il comparto Ministeri. Con
contestuale decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro delegato, e' nominato il
direttore generale scelto tra personalita' di comprovata
esperienza nella materia delle politiche di coesione, con
trattamento economico non superiore a quello massimo
previsto per i Capi dipartimento del segretariato generale
della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per quanto non
previsto dallo statuto e dalle disposizioni del presente
articolo, si applicano le previsioni di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro delegato, di concerto
con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello
sviluppo economico, per la pubblica amministrazione, sono
trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e
all'Agenzia, sulla base delle funzioni rispettivamente
attribuite, le unita' di personale di ruolo e i rapporti di
lavoro a tempo determinato per la loro residua durata,
nonche' le risorse finanziarie e strumentali del
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del
Ministero dello sviluppo economico (di seguito
Dipartimento), ad eccezione di quelle afferenti alla
Direzione generale per l'incentivazione delle attivita'
imprenditoriali. E' fatto salvo il diritto di opzione, da
esercitare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico sono
conseguentemente ridotte le dotazioni organiche, le
relative strutture e le risorse finanziarie e strumentali
del medesimo ministero. I dipendenti trasferiti mantengono
l'inquadramento previdenziale di provenienza. Al personale
dell'Agenzia e' riconosciuto il trattamento economico
complessivo gia' in godimento alla data di entrata in
vigore del presente decreto, senza che da cio' derivino,
sotto qualsiasi forma, ulteriori oneri per il bilancio
dello Stato. Il personale trasferito eccedente il
contingente di cui al comma 4 e' inquadrato in sovrannumero
nei ruoli dell'Agenzia e gradualmente riassorbito in
relazione alle cessazioni dal servizio a qualunque titolo.
Al fine di consentire il piu' efficace svolgimento dei
compiti di cui al comma 2, anche in relazione ai rapporti
con le istituzioni nazionali ed europee, con il medesimo
decreto sono stabilite le procedure selettive per
l'assegnazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
di un numero massimo di 50 unita' nell'ambito del personale
oggetto di trasferimento ai sensi del presente comma, e,
comunque, per un onere non superiore ad euro 1.100.000
annuo, con conseguente aumento della relativa dotazione
organica della Presidenza. Le 50 unita' di personale
assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sono
organizzate in una struttura dedicata disciplinata ai sensi
dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303. Nelle more della definizione dell'assetto
organizzativo dell'Agenzia e delle strutture del Ministero
dello sviluppo economico, gli incarichi di livello
dirigenziale conferiti ai sensi dell'articolo 19 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del
Dipartimento sono mantenuti fino alla naturale scadenza e
comunque fino all'effettiva operativita' dell'Agenzia e,
relativamente ai contratti di cui ai commi 5-bis e 6
dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.
165, anche in deroga ai contingenti indicati dalla
normativa vigente, previa indisponibilita' della medesima
quota utilizzabile a valere sulla dotazione organica dei
dirigenti del Ministero dello sviluppo economico.
6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5 pari ad euro
1.450.000 annui a decorrere dall'anno 2014 si provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli
anni 2014 e 2015, dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando,
quanto a 1.450.000 euro per l'anno 2014 l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri e quanto a
950.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015,
l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e a 500.000 euro annui a
decorrere dall'anno 2015, l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti
variazioni di bilancio.
8. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui
all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.
289 e le relative risorse finanziarie sono trasferite allo
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro delegato per la
politica di coesione territoriale, sono definite le
procedure di spesa, le modalita' di gestione delle risorse
e la rendicontazione dell'utilizzo delle risorse in
attuazione dei programmi delle delibere CIPE.
9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro delegato, si provvede
alla riorganizzazione del Nucleo tecnico di valutazione e
verifica degli investimenti pubblici, di cui all'articolo
3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n.
430, anche ai fini di individuare le funzioni da trasferire
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e all'Agenzia
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. I componenti del Nucleo tecnico di valutazione e
verifica degli investimenti pubblici restano in carica sino
alla naturale scadenza degli stessi incarichi.
10. Fino alla effettiva operativita' dell'Agenzia, come
definita dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui al comma 4, il Capo del Dipartimento per lo
sviluppo e la coesione economica assicura la continuita'
della gestione amministrativa, nonche' la tempestiva ed
efficace attuazione degli adempimenti connessi alla fine
del ciclo di programmazione 2007-2013 e all'avvio della
programmazione 2014-2020.
10-bis. Le assunzioni a tempo determinato effettuate
dalle regioni sono escluse dall'applicazione dell'articolo
9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e successive modificazioni, ove siano finanziate
con fondi strutturali europei e siano volte all'attuazione
di interventi cofinanziati con i fondi medesimi. (45)
11.
12.
13.
14.
14-bis. In casi eccezionali, l'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
Spa, di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1,
puo' assumere le funzioni dirette di autorita' di gestione
e di soggetto responsabile per l'attuazione di programmi ed
interventi speciali, a carattere sperimentale, nonche'
nelle ipotesi previste dalla lettera d) del comma 3.
14-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro delegato per la
politica di coesione territoriale ed il Ministro dello
sviluppo economico, sono definiti i rapporti tra l'Agenzia
per la coesione territoriale e l'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
Spa, anche al fine di individuare le piu' idonee forme di
collaborazione per l'esercizio delle rispettive competenze
e prerogative di legge.".
Comma 20
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 5 della
legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche
riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti
normativi comunitari):
"Art. 5. Fondo di rotazione.
1. E' istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro -
Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con
amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai
sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041
.
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la
tesoreria centrale dello Stato denominato «Ministero del
tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie», nel quale sono versate:
a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla
legge 3 ottobre 1977, n. 863 , che viene soppresso a
decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
di cui al comma 1;
b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita'
europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
c) le somme da individuare annualmente in sede di
legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del
comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE) ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c),
nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da
disposizioni di legge aventi le stesse finalita' di quelle
previste dalle norme comunitarie da attuare;
d) le somme annualmente determinate con la legge di
approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati
di cui all'articolo 7.
3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente
intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
e dagli organismi di cui all'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321 , ed
alla legge 26 novembre 1975, n. 748.".
Comma 21
- Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'articolo
10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni
urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica),
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307:
"5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.".
Comma 22
- Si riporta il testo vigente del comma 1202
dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006 e
successive modificazioni:
"1202. In attesa di una revisione della disciplina
della totalizzazione e della ricongiunzione dei periodi
contributivi afferenti alle diverse gestioni previdenziali,
al fine di promuovere la stabilizzazione dell'occupazione
mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato
nonche' di garantire il corretto utilizzo dei rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto,
i committenti datori di lavoro, entro e non oltre il 30
settembre 2008, possono stipulare accordi aziendali ovvero
territoriali, nei casi in cui nelle aziende non siano
presenti le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali,
con le organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni
nazionali comparativamente piu' rappresentative
conformemente alle previsioni dei commi da 1203 a 1208.".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 40 del
regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto
2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili
con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e
88 del trattato (regolamento generale di esenzione per
categoria):
"Art. 40. Aiuti per l'assunzione di lavoratori
svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali
1. I regimi di aiuti per l'assunzione di lavoratori
svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali sono
compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo
87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di
notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato,
purche' siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi
da 2 a 5 del presente articolo.
2. L'intensita' di aiuto non supera il 50 % dei costi
ammissibili.
3. I costi ammissibili corrispondono ai costi salariali
durante un periodo massimo di 12 mesi successivi
all'assunzione.
Tuttavia, nel caso in cui il lavoratore interessato e'
un lavoratore molto svantaggiato, i costi ammissibili
corrispondono ai costi salariali su un periodo massimo di
24 mesi successivi all'assunzione.
4. Nei casi in cui l'assunzione non rappresenti un
aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa
interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedenti,
il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a
dimissioni volontarie, invalidita', pensionamento per
raggiunti limiti d'eta', riduzione volontaria dell'orario
di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito
a licenziamenti per riduzione del personale.
5. Fatto salvo il caso di licenziamento per giusta
causa, al lavoratore svantaggiato e' garantita la
continuita' dell'impiego per un periodo minimo coerente con
la legislazione nazionale o con contratti collettivi in
materia di contratti di lavoro.
Qualora il periodo d'occupazione sia piu' breve di 12
mesi, o se applicabile, di 24 mesi, l'aiuto sara' ridotto
pro rata di conseguenza.".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:
"Art. 108. (ex articolo 88 del TCE)
1. La Commissione procede con gli Stati membri
all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in
questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune
misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento
del mercato interno.
2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli
interessati di presentare le loro osservazioni, constati
che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi
statali, non e' compatibile con il mercato interno a norma
dell'articolo 107, oppure che tale aiuto e' attuato in modo
abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o
modificarlo nel termine da essa fissato.
Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale
decisione entro il termine stabilito, la Commissione o
qualsiasi altro Stato interessato puo' adire direttamente
la Corte di giustizia dell'Unione europea, in deroga agli
articoli 258 e 259.
A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio,
deliberando all'unanimita', puo' decidere che un aiuto,
istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve
considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga
alle disposizioni dell'articolo 107 o ai regolamenti di cui
all'articolo 109, quando circostanze eccezionali
giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia
iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista
dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello
Stato interessato rivolta al Consiglio avra' per effetto di
sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si
sia pronunciato al riguardo.
Tuttavia, se il Consiglio non si e' pronunciato entro
tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione
delibera.
3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile
perche' presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a
istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto
non sia compatibile con il mercato interno a norma
dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la
procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato
membro interessato non puo' dare esecuzione alle misure
progettate prima che tale procedura abbia condotto a una
decisione finale.
4. La Commissione puo' adottare regolamenti concernenti
le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha
stabilito, conformemente all'articolo 109, che possono
essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del
presente articolo.".
Comma 24
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 1 della
legge 5 aprile 1985, n. 124 (Disposizioni per l'assunzione
di manodopera da parte del Ministero dell'agricoltura e
delle foreste):
"1. Fino all'entrata in vigore della legge di
definizione della disciplina generale dei parchi nazionali
e delle riserve di cui all'articolo 83 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in
deroga a quanto stabilito dalla legge 12 aprile 1962, n.
205, e dall'articolo 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130,
la gestione conservativa del patrimonio della ex Azienda di
Stato per le foreste demaniali del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste, per fronteggiare le
esigenze relative all'esecuzione dei lavori condotti in
amministrazione diretta per la conservazione e la
protezione dei beni indicati negli articoli 68 e 83 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, puo' ricorrere ad assunzioni di personale
operaio con contratto a tempo indeterminato e a tempo
determinato.
Per il medesimo periodo di tempo specificato nel
precedente comma non sono applicabili ai contratti posti in
essere ai sensi della presente legge le disposizioni
contenute nell'articolo 2 della legge 18 aprile 1962, n.
230, nel decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo
1971, n. 276, nonche' tutte le altre con essa eventualmente
incompatibili.
Le assunzioni e il trattamento economico sono regolati
dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo
nazionale di lavoro e da quelle sul collocamento.
Il contingente massimo del personale operaio a tempo
indeterminato in servizio non potra' mai superare nel
periodo considerato l'equivalente di 500 unita' per anno.
Nella fase di prima applicazione della presente legge,
per gli operai occupati, o gia' occupati presso la gestione
conservativa del patrimonio della ex Azienda di Stato per
le foreste demaniali del Ministero dell'agricoltura e delle
foreste, assunti ai sensi della legge 12 aprile 1962, n.
205, qualora abbiano svolto oltre centottanta giornate
lavorative nell'anno solare precedente l'entrata in vigore
della presente legge, il rapporto di lavoro si considera a
tempo indeterminato eventualmente anche in deroga ai limiti
di cui al quarto comma.
Per il corrente esercizio finanziario e per il prossimo
la spesa complessiva per la manodopera non potra' comunque
superare quella sostenuta dalla gestione conservativa del
patrimonio della ex Azienda di Stato per le foreste
demaniali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste
nell'esercizio precedente.
Al personale assunto ai sensi della presente legge con
contratto a tempo indeterminato si applicano le
disposizioni di cui al titolo II della legge 8 agosto 1972,
n. 457.
L'operaio assunto ai sensi della presente legge non
acquista la qualifica di operaio dello Stato.".

Comma 25
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 43 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
"Art. 43. Semplificazione degli strumenti di attrazione
degli investimenti e di sviluppo d'impresa
1. Per favorire l'attrazione degli investimenti e la
realizzazione di progetti di sviluppo di impresa rilevanti
per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese,
con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno, con
decreto di natura non regolamentare del Ministro dello
sviluppo economico, sono stabiliti i criteri, le condizioni
e le modalita' per la concessione di agevolazioni
finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la
realizzazione di interventi ad essi complementari e
funzionali. Con tale decreto, da adottare di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, per quanto
riguarda le attivita' della filiera agricola e della pesca
e acquacoltura, e con il Ministro per la semplificazione
normativa, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, si provvede, in particolare a:
a) individuare le attivita', le iniziative, le
categorie di imprese, il valore minimo degli investimenti e
le spese ammissibili all'agevolazione, la misura e la
natura finanziaria delle agevolazioni concedibili nei
limiti consentiti dalla vigente normativa comunitaria, i
criteri di valutazione dell'istanza di ammissione
all'agevolazione;
b) affidare, con le modalita' stabilite da apposita
convenzione, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. le funzioni
relative alla gestione dell'intervento di cui al presente
articolo, ivi comprese quelle relative alla ricezione, alla
valutazione ed alla approvazione della domanda di
agevolazione, alla stipula del relativo contratto di
ammissione, all'erogazione, al controllo ed al monitoraggio
dell'agevolazione, alla partecipazione al finanziamento
delle eventuali opere infrastrutturali complementari e
funzionali all'investimento privato;
c) stabilire le modalita' di cooperazione con le
Regioni e gli enti locali interessati, ai fini della
gestione dell'intervento di cui al presente articolo, con
particolare riferimento alla programmazione e realizzazione
delle eventuali opere infrastrutturali complementari e
funzionali all'investimento privato;
d) disciplinare una procedura accelerata che preveda
la possibilita' per l'Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. di
chiedere al Ministero dello sviluppo economico l'indizione
di conferenze di servizi ai sensi dell'articolo 14 e
seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza
partecipano tutti i soggetti competenti all'adozione dei
provvedimenti necessari per l'avvio dell'investimento
privato ed alla programmazione delle opere infrastrutturali
complementari e funzionali all'investimento stesso, la
predetta Agenzia nonche', senza diritto di voto, il
soggetto che ha presentato l'istanza per la concessione
dell'agevolazione. All'esito dei lavori della conferenza, e
in ogni caso scaduto il termine di cui all'articolo 14-ter,
comma 3, della citata legge n. 241 del 1990, il Ministero
dello sviluppo economico adotta, in conformita' alla
determinazione conclusiva della conferenza di servizi, un
provvedimento di approvazione del progetto esecutivo che
sostituisce, a tutti gli effetti, salvo che la normativa
comunitaria non disponga diversamente, ogni autorizzazione,
concessione, nulla osta o atto di assenso comunque
denominato necessario all'avvio dell'investimento agevolato
e di competenza delle amministrazioni partecipanti, o
comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla
predetta conferenza;
e) le agevolazioni di cui al presente comma sono
cumulabili, nei limiti dei massimali previsti dalla
normativa comunitaria, con benefici fiscali.
2. Il Ministero dello sviluppo economico definisce, con
apposite direttive, gli indirizzi operativi per la gestione
dell'intervento di cui al presente articolo, vigila
sull'esercizio delle funzioni affidate all'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
di impresa S.p.A. ai sensi del decreto di cui al comma 1,
effettua verifiche, anche a campione, sull'attuazione degli
interventi finanziati e sui risultati conseguiti per
effetto degli investimenti realizzati.
3. Le agevolazioni finanziarie e gli interventi
complementari e funzionali di cui al comma 1 possono essere
finanziati con le disponibilita' assegnate ad apposito
Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico, dove affluiscono le risorse
ordinarie disponibili a legislazione vigente gia' assegnate
al Ministero dello sviluppo economico in forza di Piani
pluriennali di intervento e del Fondo per le aree
sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, nell'ambito dei programmi previsti
dal Quadro strategico nazionale 2007-2013 ed in coerenza
con le priorita' ivi individuate. Con apposito decreto del
Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, viene effettuata una ricognizione delle
risorse di cui al presente comma per individuare la
dotazione del Fondo.
4. Per l'utilizzo del Fondo di cui al comma 3, il
Ministero dello sviluppo economico si avvale dell'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d'impresa Spa.
5. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui
al comma 1, non possono essere piu' presentate domande per
l'accesso alle agevolazioni e agli incentivi concessi sulla
base delle previsioni in materia di contratti di programma,
di cui all'articolo 2, comma 203, lettera e), della legge
23 dicembre 1996, n. 662, ivi compresi i contratti di
localizzazione, di cui alle delibere CIPE 19 dicembre 2002,
n. 130, e del 9 maggio 2003, n. 16. Alle domande presentate
entro la data di cui al periodo precedente si applica la
disciplina vigente prima della data di entrata in vigore
del presente decreto, fatta salva la possibilita' per
l'interessato di chiedere che la domanda sia valutata ai
fini dell'ammissione ai benefici di cui al presente
articolo. (201)
6. Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 1, commi
215, 216, 217, 218 e 221, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e dell'articolo 6, commi 12, 13, 14 e 14-bis, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. Dalla
data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, e'
abrogato l'articolo 1, comma 13, del citato decreto-legge
n. 35 del 2005.
7. Per gli interventi di cui al presente articolo
effettuati direttamente dall'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
Spa, si puo' provvedere, previa definizione nella
convenzione di cui al comma 1, lettera b), a valere sulle
risorse finanziarie, disponibili presso l'Agenzia medesima,
ferme restando le modalita' di utilizzo gia' previste dalla
normativa vigente per le disponibilita' giacenti sui conti
di tesoreria intestati all'Agenzia.
7-bis. Il termine di cui all' articolo 1, comma 862,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2009.".
Comma 26
- Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti
per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134:
"2. Il Fondo speciale rotativo di cui all'articolo 14
della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il
Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione
di «Fondo per la crescita sostenibile» (di seguito Fondo).
Il Fondo e' destinato, sulla base di obiettivi e
priorita' periodicamente stabiliti e nel rispetto dei
vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento
comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con
un impatto significativo in ambito nazionale sulla
competitivita' dell'apparato produttivo, con particolare
riguardo alle seguenti finalita':
a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e
innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della
competitivita' del sistema produttivo, anche tramite il
consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e
sviluppo delle imprese;
b) il rafforzamento della struttura produttiva, il
riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che
versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza
nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di
programma;
c) la promozione della presenza internazionale delle
imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche
in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE -
Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane.".
Comma 27
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251 (Provvedimenti
per il sostegno delle esportazioni italiane), convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394:
"Art. 2. E' istituito presso il Mediocredito centrale
un fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di
finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a
fronte di programmi di penetrazione commerciale di cui
all'articolo 15, lettera n), della legge 24 maggio 1977, n.
227, in Paesi diversi da quelli delle Comunita' europee
nonche' a fronte di attivita' relative alla promozione
commerciale all'estero del settore turistico al fine di
acquisire i flussi turistici verso l'Italia.".
Comma 29
- Si riporta il testo vigente del comma 2-bis
dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
143, e successive modificazioni (Disposizioni in materia di
commercio con l'estero, a norma dell'articolo 4, comma 4,
lettera c), e dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n.
59):
"2-bis. Le somme recuperate, riferite ai crediti
indennizzati dalla SACE inseriti negli accordi bilaterali
intergovernativi di ristrutturazione del debito, stipulati
dal Ministero degli affari esteri d'intesa con il Ministero
dell'economia e delle finanze, affluite sino alla data di
trasformazione della SACE nella SACE S.p.A. nell'apposito
conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello
Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle
finanze, Dipartimento del tesoro, restano di titolarita'
del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento
del tesoro. Questi e' autorizzato ad avvalersi delle
disponibilita' di tale conto corrente per finanziare la
sottoscrizione di aumenti di capitale della SACE S.p.A. e
per onorare la garanzia statale degli impegni assunti dalla
SACE S.p.A., ai sensi delle disposizioni vigenti, nonche'
per ogni altro scopo e finalita' connesso con l'esercizio
dell'attivita' della SACE S.p.A. nonche' con l'attivita'
nazionale sull'estero, anche in collaborazione o
coordinamento con le istituzioni finanziarie
internazionali, nel rispetto delle esigenze di finanza
pubblica. Gli stanziamenti necessari relativi agli utilizzi
del conto corrente sono determinati dalla legge finanziaria
e iscritti nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro.".
- Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 28
maggio 1973, n. 295 (Aumento del fondo di dotazione del
Mediocredito centrale):
"Art. 3.
Il secondo comma dell'art. 37 del decreto-legge 26
ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre
1970, n. 1034, e' sostituito dai seguenti commi:
"E' istituito presso l'Istituto centrale per il credito
a medio termine (Mediocredito centrale) un fondo per la
concessione, in sostituzione o a completamento delle
operazioni indicate alle lettere a), b), c), d), e) ed f)
del secondo comma dell'art. 2 della legge 30 aprile 1962,
n. 265, o anche abbinati con le operazioni stesse, di
contributi nel pagamento degli interessi sui finanziamenti
che gli istituti ed aziende ammessi ad operare con il
Mediocredito centrale concedono senza o con parziale
ricorso al Mediocredito stesso.
A partire dall'anno 1971 e' attribuito allo Stato il
dividendo sui suoi apporti al fondo di dotazione del
Mediocredito centrale. Gli otto decimi del relativo
ammontare sono destinati al fondo di cui al precedente
comma. I residui due decimi del dividendo saranno
utilizzati per incrementare la riserva straordinaria
dell'Istituto, nonche' per iniziative per studi e ricerche
attinenti alle finalita' istituzionali del Mediocredito
centrale.
I limiti e le modalita' per la concessione del
contributo nel pagamento degli interessi verranno indicati
annualmente nel piano generale di utilizzo delle
disponibilita' finanziarie di cui al sesto comma dell'art.
24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131".
Comma 30
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 3 della
legge 24 dicembre 1985, n. 808 (Interventi per lo sviluppo
e l'accrescimento di competitivita' delle industrie
operanti nel settore aeronautico), pubblicata nella Gazz.
Uff. 8 gennaio 1986, n. 5:
"Art. 3. Finanziamenti e contributi per la
partecipazione di imprese nazionali a programmi industriali
aeronautici in collaborazione internazionale.
Per le finalita' di cui all'articolo 1, alle imprese
nazionali partecipanti a programmi in collaborazione
internazionale per la realizzazione di aeromobili, motori,
equipaggiamenti e materiali aeronautici possono essere
concessi:
a) finanziamenti per l'elaborazione di programmi e
l'esecuzione di studi, progettazioni, sviluppi,
realizzazione di prototipi, prove, investimenti per
industrializzazione ed avviamento alla produzione fino alla
concorrenza dei relativi costi, inclusi i maggiori costi di
produzione sostenuti in relazione all'apprendimento
precedente al raggiungimento delle condizioni produttive di
regime;
b) contributi in conto interessi, non superiori al 60
per cento del tasso di riferimento di cui all'articolo 20
del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre
1976, n. 902, sui finanziamenti concessi da istituti di
credito, per lo svolgimento dell'attivita' di produzione di
serie, nella misura del 70 per cento del costo del
programma di produzione considerato e per un periodo
massimo di cinque anni. Per le iniziative localizzate nei
territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi
sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con il decreto
del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la
misura e' rispettivamente elevata al 70 per cento e all'80
per cento;
c) contributi in conto interessi sui finanziamenti
per un periodo massimo di dieci anni di istituti di credito
relativi a dilazioni di pagamento ai clienti finali, nelle
misure necessarie ad allineare le condizioni del
finanziamento a quelle praticate dalle istituzioni
finanziarie nazionali delle imprese estere partecipanti al
programma.
Gli interventi di cui al presente articolo possono
essere effettuati anche in relazione all'eventuale
finanziamento, da parte delle imprese nazionali, delle
attivita' comuni di programma per la quota di loro
pertinenza.".
Comma 31
- Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo
66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2003):
"3. Al fine di facilitare l'accesso al mercato dei
capitali da parte delle imprese agricole e agroalimentari,
con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, e' istituito un regime di aiuti
conformemente a quanto disposto dagli orientamenti
comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura
nonche' dalla comunicazione della Commissione delle
Comunita' europee 2001/C 235 03 del 23 maggio 2001, recante
aiuti di Stato e capitale di rischio, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C/235 del 21
agosto 2001. Per le finalita' di cui al presente comma e'
autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2003, 2004 e 2005.".
Comma 32
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 66 del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti
per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitivita'), convertito, con modificazioni, dalla legge
24 marzo 2012, n. 27, come modificato dalla presente legge:
"Art. 66. Dismissione di terreni demaniali agricoli e a
vocazione agricola
1. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, con decreto di
natura non regolamentare da adottare di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla base
dei dati forniti dall'Agenzia del demanio nonche' su
segnalazione dei soggetti interessati, individua i terreni
agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre
finalita' istituzionali, di proprieta' dello Stato non
ricompresi negli elenchi predisposti ai sensi del decreto
legislativo 28 maggio 2010, n. 85, nonche' di proprieta'
degli enti pubblici nazionali, da locare o alienare a cura
dell'Agenzia del demanio mediante procedura negoziata senza
pubblicazione del bando per gli immobili di valore
inferiore a 100.000 euro e mediante asta pubblica per
quelli di valore pari o superiore a 100.000 euro.
L'individuazione del bene ne determina il trasferimento al
patrimonio disponibile dello Stato. Ai citati decreti di
individuazione si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Il prezzo dei terreni
da porre a base delle procedure di vendita di cui al
presente comma e' determinato sulla base di valori agricoli
medi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 2001, n. 327. Una quota minima del 20 per cento dei
terreni di cui al primo periodo e' riservata alla
locazione, con preferenza per l'imprenditoria giovanile
agricola come definita dalla legislazione vigente. Con il
decreto di cui al primo periodo sono altresi' stabilite le
modalita' di attuazione del presente articolo."
Comma 36
- Si riporta il testo vigente dei commi 1093 e 1094
dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006, e
successive modificazioni:
"1093. Le societa' di persone, le societa' a
responsabilita' limitata e le societa' cooperative, che
rivestono la qualifica di societa' agricola ai sensi
dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
99, come da ultimo modificato dal comma 1096 del presente
articolo, possono optare per l'imposizione dei redditi ai
sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
1094. Si considerano imprenditori agricoli le societa'
di persone e le societa' a responsabilita' limitata,
costituite da imprenditori agricoli, che esercitano
esclusivamente le attivita' dirette alla manipolazione,
conservazione, trasformazione, commercializzazione e
valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci. In
tale ipotesi, le societa' possono optare per la
determinazione del reddito applicando all'ammontare dei
ricavi il coefficiente di redditivita' del 25 per cento.".
Per il riferimento al testo del comma 5 dell'articolo
10 del decreto-legge n. 282 del 2004 vedasi in Note al
comma 9-quinquies.
Comma 37
- Si riporta il testo vigente del comma 177
dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e
successive modificazioni (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2004):
"177. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54,
comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i limiti di
impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a
specifiche disposizioni legislative sono da intendere come
contributo pluriennale per la realizzazione di
investimenti, di forniture di interesse nazionale e di
azioni mirate a favorire il trasporto delle merci con
modalita' alternative, includendo nel costo degli stessi
anche gli oneri derivanti dagli eventuali finanziamenti
necessari, ovvero quale concorso dello Stato al pagamento
di una quota degli oneri derivanti dai mutui o da altre
operazioni finanziarie che i soggetti interessati, diversi
dalle pubbliche amministrazioni come definite secondo i
criteri di contabilita' nazionale SEC 95, sono autorizzati
ad effettuare per la realizzazione di investimenti. I
contributi, compresi gli eventuali atti di delega
all'incasso accettati dall'Amministrazione, non possono
essere compresi nell'ambito di procedure cautelari, di
esecuzione forzata e concorsuali, anche straordinarie. La
quota di concorso e' fissata con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il
Ministro competente.".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 537-bis del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice
dell'ordinamento militare):
"Art. 537-bis. Semplificazione delle procedure per la
realizzazione dei programmi di investimento di interesse
dell'Amministrazione della difesa
1. Ai fini della semplificazione delle procedure per la
realizzazione dei programmi di investimento di interesse
dell'Amministrazione della difesa, finanziati mediante
contributi pluriennali, il decreto di cui all'articolo 4,
comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e
successive modificazioni, e' adottato, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, dal Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e della difesa. Con tale
decreto si provvede a:
a) definire le modalita' di attuazione dei programmi,
in sostituzione delle convenzioni di cui all'articolo 5,
comma 1, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996,
n. 421;
b) fissare, se necessario, il tasso di interesse
massimo secondo le modalita' di cui all'articolo 45, comma
32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
modificazioni, che puo' essere successivamente
rideterminato dal Ministero dell'economia e delle finanze,
ove occorra;
c) verificare l'assenza di effetti peggiorativi sul
fabbisogno e sull'indebitamento netto, rispetto a quelli
previsti dalla legislazione vigente, ovvero quantificarli
per la successiva compensazione ai sensi dell'articolo 4,
comma 177-bis, della legge n. 350 del 2003, e successive
modificazioni.".
Comma 38
Per il riferimento al testo dell'articolo 3 della legge
n. 808 del 1985 vedasi in Note al comma 30.
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 3 della
legge 16 marzo 2001, n. 88 (Nuove disposizioni in materia
di investimenti nelle imprese marittime):
"Art. 3. Modalita' d'intervento sui finanziamenti.
1. Alle imprese armatoriali aventi i requisiti di cui
all'articolo 143 del codice della navigazione che
effettuano gli investimenti di cui all'articolo 1 della
presente legge il Ministero dei trasporti e della
navigazione puo' altresi' concedere un contributo pari
all'abbattimento, entro il limite massimo del 3,80 per
cento annuo, del tasso d'interesse commerciale di
riferimento (CIRR) in relazione ad un piano d'ammortamento
della durata di dodici anni calcolato sull'80 per cento del
prezzo dei lavori di costruzione o trasformazione
dell'unita'.
2. Il contributo e' corrisposto anche durante i lavori,
previa presentazione di idonea fidejussione bancaria o
assicurativa, in rate semestrali costanti posticipate per
la durata di dodici anni decorrenti dal 1° marzo o dal 1°
settembre di ciascun anno.
3. Nel rispetto delle disposizioni comunitarie vigenti
in materia e nei limiti degli stanziamenti gia' autorizzati
da leggi vigenti, le operazioni di cui al presente articolo
sono ammissibili all'intervento del Fondo centrale di
garanzia per il credito navale di cui all'articolo 5 della
legge 31 luglio 1997, n. 261, e successive modificazioni.
4. Per le finalita' di cui al presente articolo e'
autorizzato un limite d'impegno dodecennale di lire 72.000
milioni annue a decorrere dall'anno 2001.".
La disciplina europea degli aiuti di Stato alla
costruzione navale n. 2011/C364/06 e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. C364 del 14
dicembre 2011.
Comma 39
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 536 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010:
"Art. 536. Programmi
1. Con riferimento alla pianificazione dei programmi di
ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma, delle
opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla
difesa nazionale, annualmente, entro la data del 30 aprile,
il Ministro della difesa provvede a trasmettere al
Parlamento l'aggiornamento della documentazione di cui agli
articoli 12 e 548, comprensivo del piano di impiego
pluriennale che riassume:
a) il quadro generale delle esigenze operative delle
Forze armate, comprensive degli indirizzi strategici e
delle linee di sviluppo capacitive;
b) l'elenco dei programmi d'armamento e di ricerca in
corso ed il relativo piano di programmazione finanziaria,
indicante le risorse assegnate a ciascuno dei programmi per
un periodo non inferiore a tre anni, compresi i programmi
di ricerca o di sviluppo finanziati nello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico.
Nell'elenco sono altresi' indicate le condizioni
contrattuali, con particolare riguardo alle eventuali
clausole penali.
2. Nell'ambito della stessa documentazione di cui al
comma 1 sono riportate, sotto forma di bilancio
consolidato, tutte le spese relative alla funzione difesa,
comprensive delle risorse assegnate da altri Ministeri.
3. In relazione agli indirizzi di cui al comma 1, i
conseguenti programmi ed i relativi impegni di spesa sono
approvati:
a) con legge, se richiedono finanziamenti di natura
straordinaria;
b) con decreto del Ministro della difesa, se si
tratta di programmi finanziati attraverso gli ordinari
stanziamenti di bilancio, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze se tali programmi sono di
durata pluriennale. Salvo quanto disposto al comma 4 e
sempre che i programmi non si riferiscano al mantenimento
delle dotazioni o al ripianamento delle scorte, gli schemi
di decreto di cui al periodo precedente sono trasmessi alle
Camere per l'espressione del parere delle Commissioni
competenti. I pareri sono espressi entro quaranta giorni
dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente il termine
per l'espressione del parere, i decreti possono essere
adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi alle
condizioni formulate dalle Commissioni competenti, ovvero
quando le stesse Commissioni esprimano parere contrario,
trasmette nuovamente alle Camere gli schemi di decreto
corredati delle necessarie controdeduzioni per i pareri
definitivi delle Commissioni competenti da esprimere entro
trenta giorni dalla loro assegnazione. In tal caso, qualora
entro il termine indicato le Commissioni competenti
esprimano sugli schemi di decreto parere contrario a
maggioranza assoluta dei componenti, motivato con
riferimento alla mancata coerenza con il piano di impiego
pluriennale di cui al comma 1, il programma non puo' essere
adottato. In ogni altro caso, il Governo puo' procedere
all'adozione dei decreti. Gli schemi di decreto sono
trasmessi anche alle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari.
4. I piani di spesa gravanti sugli ordinari
stanziamenti di bilancio, ma destinati al completamento di
programmi pluriennali finanziati nei precedenti esercizi
con leggi speciali, se non richiedono finanziamenti
integrativi, sono sottoposti dal Ministro della difesa al
Parlamento in apposito allegato al piano di impiego
pluriennale di cui al comma 1.
5. L'attivita' contrattuale relativa ai programmi di
cui al comma 3 e ai piani di spesa di cui al comma 4 e'
svolta dalle competenti strutture del Ministero della
difesa.".
Comma 40
- Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
6 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni
urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in
materia di regolazioni contabili con le autonomie locali),
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008,
n. 189, e successive modificazioni:
"2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per
le finalita' previste dall'articolo 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
di cui al primo periodo si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al
Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti.".
Comma 42
- Si riporta il testo del comma 4-bis dell'articolo 3
del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a
sostegno dei settori industriali in crisi, nonche'
disposizioni in materia di produzione lattiera e
rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario),
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, come modificato dalla presente legge:
"4-bis. Le operazioni, effettuate ai sensi dell'
articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e
successive modificazioni, possono assumere qualsiasi forma,
quale quella della concessione di finanziamenti, del
rilascio di garanzie, dell'assunzione di capitale di
rischio o di debito, e possono essere realizzate anche a
favore delle imprese per finalita' di sostegno
dell'economia. Le predette operazioni possono essere
effettuate in via diretta ovvero attraverso
l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del
credito, ad eccezione delle operazioni a favore delle
imprese per finalita' di sostegno dell'economia che possono
essere effettuate esclusivamente attraverso
l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del
credito nonche' attraverso la sottoscrizione di fondi
comuni di investimento gestiti da una societa' di gestione
collettiva del risparmio di cui all' articolo 33 del testo
unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, e successive modificazioni, il cui oggetto sociale
realizza uno o piu' fini istituzionali della Cassa depositi
e prestiti Spa. Lo Stato e' autorizzato a sottoscrivere,
per l'anno 2010, fino a 500.000 euro di quote di societa'
di gestione del risparmio finalizzate a gestire fondi
comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso riservati a
investitori qualificati che perseguano tra i loro obiettivi
quelli del rafforzamento patrimoniale e dell'aggregazione
delle imprese di minore dimensione."
Comma 44
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 8 del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti
anticrisi, nonche' proroga di termini), convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 8. Sistema «export banca»
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze con propri
decreti autorizza e disciplina le attivita' di Cassa
depositi e prestiti s.p.a. per dare vita, a condizioni di
mercato, ad un sistema integrato di «export banca». A
questo fine tra le operazioni di interesse pubblico che
possono essere attivate dalla Cassa depositi e prestiti
s.p.a. con l'utilizzo dei fondi di cui all' articolo 5,
comma 7, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni,
rientrano anche le operazioni per sostenere
l'internazionalizzazione delle imprese quando le operazioni
sono assistite da garanzia o assicurazione della SACE
s.p.a. o di altro istituto assicurativo le cui obbligazioni
sono garantire da uno Stato. Con i medesimi decreti sono
stabiliti modalita' e criteri al fine di consentire le
operazioni di assicurazione del credito per le esportazioni
da parte della SACE s.p.a. anche in favore delle piccole e
medie imprese nazionali.".
Commi 45 e 47
- Si riporta il testo del comma 7 e del comma 11
dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269
(Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
come modificato dalla presente legge:
"Art. 5
1-6 (Omissis).
7. La CDP S.p.A. finanzia, sotto qualsiasi forma:
a) lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti
pubblici e gli organismi di diritto pubblico, utilizzando
fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio
postale e di buoni fruttiferi postali, assistiti dalla
garanzia dello Stato e distribuiti attraverso Poste
italiane S.p.A. o societa' da essa controllate, e fondi
provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di
finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, che
possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato.
L'utilizzo dei fondi di cui alla presente lettera, e'
consentito anche per il compimento di ogni altra operazione
di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della
CDP S.p.A., nei confronti dei medesimi soggetti di cui al
periodo precedente o dai medesimi promossa, tenuto conto
della sostenibilita' economico-finanziaria di ciascuna
operazione. Dette operazioni potranno essere effettuate
anche in deroga a quanto previsto dal comma 11, lettera b);
b) le opere, gli impianti, le reti e le dotazioni
destinati alla fornitura di servizi pubblici ed alle
bonifiche, utilizzando fondi provenienti dall'emissione di
titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre
operazioni finanziarie, senza garanzia dello Stato e con
preclusione della raccolta di fondi a vista.
8-10 (omissis)
11. Per l'attivita' della gestione separata di cui al
comma 8 il Ministro dell'economia e delle finanze determina
con propri decreti di natura non regolamentare:
a) i criteri per la definizione delle condizioni
generali ed economiche dei libretti di risparmio postale,
dei buoni fruttiferi postali, dei titoli, dei finanziamenti
e delle altre operazioni finanziarie assistiti dalla
garanzia dello Stato;
b) i criteri per la definizione delle condizioni
generali ed economiche degli impieghi, nel rispetto dei
principi di accessibilita', uniformita' di trattamento,
predeterminazione e non discriminazione;
c) le norme in materia di trasparenza, pubblicita',
contratti e comunicazioni periodiche;
d) i criteri di gestione delle partecipazioni
assegnate ai sensi del comma 3;
e) i criteri generali per la individuazione delle
operazioni promosse dai soggetti di cui al comma 7, lettera
a), ammissibili a finanziamento;
e-bis) con riferimento a ciascun esercizio finanziario,
le esposizioni assunte o previste da CDP S.p.A., ai sensi
del comma 7, lettera a), che possono essere garantite dallo
Stato, anche a livello pluriennale. La garanzia dello Stato
puo' essere rilasciata a prima domanda, con rinuncia
all'azione di regresso su CDP S.p.A., deve essere onerosa e
compatibile con la normativa dell'Unione europea in materia
di garanzie onerose concesse dallo Stato a condizioni di
mercato;
(Omissis).".
Comma 48
- Si riporta il testo vigente del comma 100
dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662
(Misure di razionalizzazione della finanza pubblica):
"100. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99,
escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle
risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare:
a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di
lire per il finanziamento di un fondo di garanzia
costituito presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo
di assicurare una parziale assicurazione ai crediti
concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e
medie imprese;
b) una somma fino ad un massimo di 100 miliardi di
lire per l'integrazione del Fondo centrale di garanzia
istituito presso l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre
1964, n. 1068. Nell'ambito delle risorse che si renderanno
disponibili per interventi nelle aree depresse, sui fondi
della manovra finanziaria per il triennio 1997-1999, il
CIPE destina una somma fino ad un massimo di lire 600
miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento degli
interventi di cui all'articolo 1 della legge del 23 gennaio
1992, n. 32, e di lire 300 miliardi nel triennio 1997-1999
per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo
17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67.".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 47 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive
modificazioni (Testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia):
"Art. 47. Finanziamenti agevolati e gestione di fondi
pubblici
1. Tutte le banche possono erogare finanziamenti o
prestare servizi previsti dalle vigenti leggi di
agevolazione, purche' essi siano regolati da contratto con
l'amministrazione pubblica competente e rientrino tra le
attivita' che le banche possono svolgere in via ordinaria.
Ai finanziamenti si applicano integralmente le disposizioni
delle leggi di agevolazione, ivi comprese quelle relative
alle misure fiscali e tariffarie e ai privilegi di
procedura.
2. L'assegnazione e la gestione di fondi pubblici di
agevolazione creditizia previsti dalle leggi vigenti e la
prestazione di servizi a essi inerenti, sono disciplinate
da contratti stipulati tra l'amministrazione pubblica
competente e le banche da questa prescelte. I contratti
indicano criteri e modalita' idonei a superare il conflitto
di interessi tra la gestione dei fondi e l'attivita' svolta
per proprio conto dalle banche; a tal fine possono essere
istituiti organi distinti preposti all'assunzione delle
deliberazioni in materia agevolativa e separate
contabilita'. I contratti determinano altresi' i compensi e
i rimborsi spettanti alle banche.
3. I contratti indicati nel comma 2 possono prevedere
che la banca alla quale e' attribuita la gestione di un
fondo pubblico di agevolazione e' tenuta a stipulare a sua
volta contratti con altre banche per disciplinare la
concessione, a valere sul fondo, di contributi relativi a
finanziamenti da queste erogati. Questi ultimi contratti
sono approvati dall'amministrazione pubblica competente.".
- Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo
15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 e successive
modificazioni (Interventi urgenti per l'economia):
"3. I criteri e le modalita' per la concessione della
garanzia e per la gestione del fondo nonche' le eventuali
riserve di fondi a favore di determinati settori o
tipologie di operazioni sono regolati con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Apposita convenzione verra' stipulata,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, tra il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e il Mediocredito centrale, ai
sensi dell'articolo 47, comma 2, del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385. La convenzione prevede un distinto
organo, competente a deliberare in materia, nel quale sono
nominati anche un rappresentante delle banche e uno per
ciascuna delle organizzazioni rappresentative a livello
nazionale delle piccole e medie imprese industriali e
commerciali.".
- Si riporta il testo vigente del comma 3-bis
dell'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria),
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133:
"3-bis. Al fine di agevolare l'accesso al credito, a
partire dal 1° settembre 2008, e' istituito, presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
gioventu', un Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto
della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei
familiari monogenitoriali con figli minori, con priorita'
per quelli i cui componenti non risultano occupati con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La complessiva
dotazione del Fondo di cui al primo periodo e' pari a 4
milioni di euro per l'anno 2008 e 10 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2009 e 2010. Con decreto del Ministro
della gioventu', di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata, ai
sensi dell' articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono disciplinati, fermo restando il
rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i criteri per
l'accesso al Fondo di cui al primo periodo e le modalita'
di funzionamento del medesimo, nel rispetto delle
competenze delle regioni in materia di politiche abitative.
A decorrere dall'anno 2014, l'accesso al Fondo e' altresi'
consentito anche ai giovani di eta' inferiore ai
trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico
di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92; a
tal fine si applica la disciplina prevista dal decreto
interministeriale di cui al precedente periodo. La
dotazione del Fondo e' incrementata di 10 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2014 e 2015.".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 1 della
legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di
riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di
crescita):
"Art. 1 Disposizioni generali, tipologie contrattuali e
disciplina in tema di flessibilita' in uscita e tutele del
lavoratore
1. La presente legge dispone misure e interventi intesi
a realizzare un mercato del lavoro inclusivo e dinamico, in
grado di contribuire alla creazione di occupazione, in
quantita' e qualita', alla crescita sociale ed economica e
alla riduzione permanente del tasso di disoccupazione, in
particolare:
a) favorendo l'instaurazione di rapporti di lavoro
piu' stabili e ribadendo il rilievo prioritario del lavoro
subordinato a tempo indeterminato, cosiddetto «contratto
dominante», quale forma comune di rapporto di lavoro;
b) valorizzando l'apprendistato come modalita'
prevalente di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro;
c) ridistribuendo in modo piu' equo le tutele
dell'impiego, da un lato contrastando l'uso improprio e
strumentale degli elementi di flessibilita'
progressivamente introdotti nell'ordinamento con riguardo
alle tipologie contrattuali; dall'altro adeguando
contestualmente alle esigenze del mutato contesto di
riferimento la disciplina del licenziamento, con previsione
altresi' di un procedimento giudiziario specifico per
accelerare la definizione delle relative controversie;
d) rendendo piu' efficiente, coerente ed equo
l'assetto degli ammortizzatori sociali e delle politiche
attive in una prospettiva di universalizzazione e di
rafforzamento dell'occupabilita' delle persone;
e) contrastando usi elusivi di obblighi contributivi
e fiscali degli istituti contrattuali esistenti;
f) promuovendo una maggiore inclusione delle donne
nella vita economica;
g) favorendo nuove opportunita' di impiego ovvero di
tutela del reddito per i lavoratori ultracinquantenni in
caso di perdita del posto di lavoro;
h) promuovendo modalita' partecipative di relazioni
industriali in conformita' agli indirizzi assunti in sede
europea, al fine di migliorare il processo competitivo
delle imprese.
2. Al fine di monitorare lo stato di attuazione degli
interventi e delle misure di cui alla presente legge e di
valutarne gli effetti sull'efficienza del mercato del
lavoro, sull'occupabilita' dei cittadini, sulle modalita'
di entrata e di uscita nell'impiego, e' istituito presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in
collaborazione con le altre istituzioni competenti, un
sistema permanente di monitoraggio e valutazione basato su
dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
e da altri soggetti del Sistema statistico nazionale
(Sistan). Al sistema concorrono altresi' le parti sociali
attraverso la partecipazione delle organizzazioni
maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori
di lavoro e dei lavoratori.
3. Il sistema di cui al comma 2 assicura, con cadenza
almeno annuale, rapporti sullo stato di attuazione delle
singole misure, sulle conseguenze in termini microeconomici
e macroeconomici, nonche' sul grado di effettivo
conseguimento delle finalita' di cui al comma 1. Il sistema
assicura altresi' elementi conoscitivi sull'andamento
dell'occupazione femminile, rilevando, in particolare, la
corrispondenza dei livelli retributivi al principio di
parita' di trattamento nonche' sugli effetti determinati
dalle diverse misure sulle dinamiche intergenerazionali.
Dagli esiti del monitoraggio e della valutazione di cui ai
commi da 2 a 6 sono desunti elementi per l'implementazione
ovvero per eventuali correzioni delle misure e degli
interventi introdotti dalla presente legge, anche alla luce
dell'evoluzione del quadro macroeconomico, degli andamenti
produttivi, delle dinamiche del mercato del lavoro e, piu'
in generale, di quelle sociali.
4. Allo scopo di assicurare il monitoraggio e la
valutazione indipendenti della riforma, l'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) e l'ISTAT
organizzano delle banche dati informatizzate anonime,
rendendole disponibili, a scopo di ricerca scientifica, a
gruppi di ricerca collegati a universita', enti di ricerca
o enti che hanno anche finalita' di ricerca italiani ed
esteri. I risultati delle ricerche condotte mediante
l'utilizzo delle banche dati sono resi pubblici e
comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.
5. Le banche dati di cui al comma 4 contengono i dati
individuali anonimi, relativi ad eta', genere, area di
residenza, periodi di fruizione degli ammortizzatori
sociali con relativa durata ed importi corrisposti, periodi
lavorativi e retribuzione spettante, stato di
disoccupazione, politiche attive e di attivazione ricevute
ed eventuali altre informazioni utili ai fini dell'analisi
di impatto e del monitoraggio.
6. L'attuazione delle disposizioni dei commi da 1 a 5
non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica ed e' effettuata con le risorse
finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione
vigente.
7. Le disposizioni della presente legge, per quanto da
esse non espressamente previsto, costituiscono principi e
criteri per la regolazione dei rapporti di lavoro dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, in coerenza con
quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del medesimo
decreto legislativo. Restano ferme le previsioni di cui
all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo.
8. Al fine dell'applicazione del comma 7 il Ministro
per la pubblica amministrazione e la semplificazione,
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative dei dipendenti delle amministrazioni
pubbliche, individua e definisce, anche mediante iniziative
normative, gli ambiti, le modalita' e i tempi di
armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti
delle amministrazioni pubbliche.
9. Al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, il comma 01 e' sostituito dal
seguente:
«01. Il contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di
lavoro»;
b) all'articolo 1, dopo il comma 1 e' inserito il
seguente:
«1-bis. Il requisito di cui al comma 1 non e' richiesto
nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di
durata non superiore a dodici mesi, concluso fra un datore
di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento
di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del
contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima
missione di un lavoratore nell'ambito di un contratto di
somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4
dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276. I contratti collettivi stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale possono prevedere, in via diretta a livello
interconfederale o di categoria ovvero in via delegata ai
livelli decentrati, che in luogo dell'ipotesi di cui al
precedente periodo il requisito di cui al comma 1 non sia
richiesto nei casi in cui l'assunzione a tempo determinato
o la missione nell'ambito del contratto di somministrazione
a tempo determinato avvenga nell'ambito di un processo
organizzativo determinato dalle ragioni di cui all'articolo
5, comma 3, nel limite complessivo del 6 per cento del
totale dei lavoratori occupati nell'ambito dell'unita'
produttiva»;
c) all'articolo 1, comma 2, le parole: «le ragioni di
cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «le ragioni
di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma
1-bis relativamente alla non operativita' del requisito
della sussistenza di ragioni di carattere tecnico,
organizzativo, produttivo o sostitutivo»;
d) all'articolo 4, dopo il comma 2 e' aggiunto il
seguente:
«2-bis. Il contratto a tempo determinato di cui
all'articolo 1, comma 1-bis, non puo' essere oggetto di
proroga»;
e) all'articolo 5, comma 2, le parole: «oltre il
ventesimo giorno» sono sostituite dalle seguenti: «oltre il
trentesimo giorno» e le parole: «oltre il trentesimo
giorno» sono sostituite dalle seguenti: «oltre il
cinquantesimo giorno»;
f) all'articolo 5, dopo il comma 2 e' inserito il
seguente:
«2-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 2, il datore di
lavoro ha l'onere di comunicare al Centro per l'impiego
territorialmente competente, entro la scadenza del termine
inizialmente fissato, che il rapporto continuera' oltre
tale termine, indicando altresi' la durata della
prosecuzione. Le modalita' di comunicazione sono fissate
con decreto di natura non regolamentare del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali da adottare entro un mese
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione»;
g) all'articolo 5, comma 3, le parole: «dieci giorni»
sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni» e le
parole: «venti giorni» sono sostituite dalle seguenti:
«novanta giorni»;
h) all'articolo 5, comma 3, sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: «I contratti collettivi di cui
all'articolo 1, comma 1-bis, possono prevedere,
stabilendone le condizioni, la riduzione dei predetti
periodi, rispettivamente, fino a venti giorni e trenta
giorni nei casi in cui l'assunzione a termine avvenga
nell'ambito di un processo organizzativo determinato:
dall'avvio di una nuova attivita'; dal lancio di un
prodotto o di un servizio innovativo; dall'implementazione
di un rilevante cambiamento tecnologico; dalla fase
supplementare di un significativo progetto di ricerca e
sviluppo; dal rinnovo o dalla proroga di una commessa
consistente. In mancanza di un intervento della
contrattazione collettiva, ai sensi del precedente periodo,
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, decorsi
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sentite le organizzazioni sindacali dei
lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale, provvede a individuare
le specifiche condizioni in cui, ai sensi del periodo
precedente, operano le riduzioni ivi previste. I termini
ridotti di cui al primo periodo trovano applicazione per le
attivita' di cui al comma 4-ter e in ogni altro caso
previsto dai contratti collettivi stipulati ad ogni livello
dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale»; (3)
i) all'articolo 5, comma 4-bis, al primo periodo sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; ai fini del
computo del periodo massimo di trentasei mesi si tiene
altresi' conto dei periodi di missione aventi ad oggetto
mansioni equivalenti, svolti fra i medesimi soggetti, ai
sensi del comma 1-bis dell'articolo 1 del presente decreto
e del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni,
inerente alla somministrazione di lavoro a tempo
determinato».
10. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, comma 1, lettera a), sono
soppresse le parole da: «in deroga» fino a: «ma»;
b) al comma 4 dell'articolo 20, dopo il primo periodo
e' inserito il seguente: «E' fatta salva la previsione di
cui al comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo
6 settembre 2001, n. 368»;
c) all'articolo 23, il comma 2 e' abrogato.
11. All'articolo 32, comma 3, della legge 4 novembre
2010, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione
di questioni relative alla qualificazione del rapporto di
lavoro ovvero alla nullita' del termine apposto al
contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del
decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive
modificazioni. Laddove si faccia questione della nullita'
del termine apposto al contratto, il termine di cui al
primo comma del predetto articolo 6, che decorre dalla
cessazione del medesimo contratto, e' fissato in centoventi
giorni, mentre il termine di cui al primo periodo del
secondo comma del medesimo articolo 6 e' fissato in
centottanta giorni»;
b) la lettera d) e' abrogata.
12. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera a),
dell'articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, come
sostituita dal comma 11 del presente articolo, si applicano
in relazione alle cessazioni di contratti a tempo
determinato verificatesi a decorrere dal 1° gennaio 2013.
13. La disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 32
della legge 4 novembre 2010, n. 183, si interpreta nel
senso che l'indennita' ivi prevista ristora per intero il
pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze
retributive e contributive relative al periodo compreso fra
la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento
con il quale il giudice abbia ordinato la ricostituzione
del rapporto di lavoro.
14. Gli articoli 54, 55, 56, 57, 58 e 59 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono abrogati.
15. Nei confronti delle assunzioni effettuate fino al
31 dicembre 2012 continuano ad applicarsi le disposizioni
abrogate ai sensi del comma 14, nella formulazione vigente
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente
legge.
16. All'articolo 2 del testo unico dell'apprendistato,
di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera a) e' inserita la
seguente:
«a-bis) previsione di una durata minima del contratto
non inferiore a sei mesi, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 4, comma 5»;
b) al comma 1, lettera m), primo periodo, le parole:
«2118 del codice civile» sono sostituite dalle seguenti:
«2118 del codice civile; nel periodo di preavviso continua
a trovare applicazione la disciplina del contratto di
apprendistato»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il numero complessivo di apprendisti che un datore
di lavoro puo' assumere, direttamente o indirettamente per
il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro ai
sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, e successive modificazioni, non puo' superare
il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate
e qualificate in servizio presso il medesimo datore di
lavoro; tale rapporto non puo' superare il 100 per cento
per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori
inferiore a dieci unita'. E' in ogni caso esclusa la
possibilita' di assumere in somministrazione apprendisti
con contratto di somministrazione a tempo determinato di
cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276. Il datore di lavoro che non abbia
alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o
specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore
a tre, puo' assumere apprendisti in numero non superiore a
tre. Le disposizioni di cui al presente comma non si
applicano alle imprese artigiane per le quali trovano
applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4 della
legge 8 agosto 1985, n. 443»;
d) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. L'assunzione di nuovi apprendisti e'
subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al
termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi
precedenti la nuova assunzione, di almeno il 50 per cento
degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro.
Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i
rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova,
per dimissioni o per licenziamento per giusta causa.
Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, e'
consentita l'assunzione di un ulteriore apprendista
rispetto a quelli gia' confermati, ovvero di un apprendista
in caso di totale mancata conferma degli apprendisti
pregressi. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti
di cui al presente comma sono considerati lavoratori
subordinati a tempo indeterminato, al di fuori delle
previsioni del presente decreto, sin dalla data di
costituzione del rapporto.
3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis non si
applicano nei confronti dei datori di lavoro che occupano
alle loro dipendenze un numero di lavoratori inferiore a
dieci unita'».
17. All'articolo 4, comma 2, del testo unico
dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14
settembre 2011, n. 167, le parole: «per le figure
professionali dell'artigianato individuate dalla
contrattazione collettiva di riferimento» sono sostituite
dalle seguenti: «per i profili professionali
caratterizzanti la figura dell'artigiano individuati dalla
contrattazione collettiva di riferimento».
17-bis. Al comma 3 dell'articolo 20 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni, dopo la lettera i-bis) e' aggiunta la
seguente:
«i-ter) in tutti i settori produttivi, in caso di
utilizzo da parte del somministratore di uno o piu'
lavoratori assunti con contratto di apprendistato».
18. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, del
testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto
legislativo 14 settembre 2011, n. 167, come sostituito dal
comma 16, lettera c), del presente articolo, si applica
esclusivamente con riferimento alle assunzioni con
decorrenza dal 1° gennaio 2013. Alle assunzioni con
decorrenza anteriore alla predetta data continua ad
applicarsi l'articolo 2, comma 3, del predetto testo unico
di cui al decreto legislativo n. 167 del 2011, nel testo
vigente prima della data di entrata in vigore della
presente legge.
19. Per un periodo di trentasei mesi decorrente dalla
data di entrata in vigore della presente legge, la
percentuale di cui al primo periodo del comma 3-bis
dell'articolo 2 del testo unico di cui al decreto
legislativo 14 settembre 2011, n. 167, introdotto dal comma
16, lettera d), del presente articolo, e' fissata nella
misura del 30 per cento.
20. All'articolo 3 del decreto legislativo 25 febbraio
2000, n. 61, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 7, dopo il numero 3) e' aggiunto il
seguente:
«3-bis) condizioni e modalita' che consentono al
lavoratore di richiedere l'eliminazione ovvero la modifica
delle clausole flessibili e delle clausole elastiche
stabilite ai sensi del presente comma»;
b) al comma 9 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Ferme restando le ulteriori condizioni
individuate dai contratti collettivi ai sensi del comma 7,
al lavoratore che si trovi nelle condizioni di cui
all'articolo 12-bis del presente decreto ovvero in quelle
di cui all'articolo 10, primo comma, della legge 20 maggio
1970, n. 300, e' riconosciuta la facolta' di revocare il
predetto consenso».
21. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 34:
1) al comma 1, le parole: «ai sensi dell'articolo
37» sono soppresse;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il contratto di lavoro intermittente puo' in ogni
caso essere concluso con soggetti con piu' di
cinquantacinque anni di eta' e con soggetti con meno di
ventiquattro anni di eta', fermo restando in tale caso che
le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il
venticinquesimo anno di eta'»;
b) all'articolo 35 e' aggiunto, in fine, il seguente
comma:
«3-bis. Prima dell'inizio della prestazione lavorativa
o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non
superiore a trenta giorni, il datore di lavoro e' tenuto a
comunicarne la durata con modalita' semplificate alla
Direzione territoriale del lavoro competente per
territorio, mediante sms, o posta elettronica. Con decreto
di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, possono
essere individuate modalita' applicative della disposizione
di cui al precedente periodo, nonche' ulteriori modalita'
di comunicazione in funzione dello sviluppo delle
tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al
presente comma si applica la sanzione amministrativa da
euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore
per cui e' stata omessa la comunicazione. Non si applica la
procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124»;
c) l'articolo 37 e' abrogato.
22. I contratti di lavoro intermittente gia'
sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente
legge, che non siano compatibili con le disposizioni di cui
al comma 21, cessano di produrre effetti al 1° gennaio
2014.
23. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 dell'articolo 61 e' sostituito dal
seguente:
«1. Ferma restando la disciplina degli agenti e
rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza
vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, numero
3), del codice di procedura civile, devono essere
riconducibili a uno o piu' progetti specifici determinati
dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore.
Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un
determinato risultato finale e non puo' consistere in una
mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente,
avuto riguardo al coordinamento con l'organizzazione del
committente e indipendentemente dal tempo impiegato per
l'esecuzione dell'attivita' lavorativa. Il progetto non
puo' comportare lo svolgimento di compiti meramente
esecutivi o ripetitivi, che possono essere individuati dai
contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni
sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale»;
b) al comma 1 dell'articolo 62, la lettera b) e'
sostituita dalla seguente:
«b) descrizione del progetto, con individuazione del
suo contenuto caratterizzante e del risultato finale che si
intende conseguire»;
c) l'articolo 63 e' sostituito dal seguente:
«Art. 63 (Corrispettivo) - 1. Il compenso corrisposto
ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla
quantita' e alla qualita' del lavoro eseguito e, in
relazione a cio' nonche' alla particolare natura della
prestazione e del contratto che la regola, non puo' essere
inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun
settore di attivita', eventualmente articolati per i
relativi profili professionali tipici e in ogni caso sulla
base dei minimi salariali applicati nel settore medesimo
alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori
subordinati, dai contratti collettivi sottoscritti dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale a livello interconfederale o di categoria ovvero,
su loro delega, ai livelli decentrati.
2. In assenza di contrattazione collettiva specifica,
il compenso non puo' essere inferiore, a parita' di
estensione temporale dell'attivita' oggetto della
prestazione, alle retribuzioni minime previste dai
contratti collettivi nazionali di categoria applicati nel
settore di riferimento alle figure professionali il cui
profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello
del collaboratore a progetto»;
d) al comma 1 dell'articolo 67, le parole: «o del
programma o della fase di esso» sono soppresse;
e) il comma 2 dell'articolo 67 e' sostituito dal
seguente:
«2. Le parti possono recedere prima della scadenza del
termine per giusta causa. Il committente puo' altresi'
recedere prima della scadenza del termine qualora siano
emersi oggettivi profili di inidoneita' professionale del
collaboratore tali da rendere impossibile la realizzazione
del progetto. Il collaboratore puo' recedere prima della
scadenza del termine, dandone preavviso, nel caso in cui
tale facolta' sia prevista nel contratto individuale di
lavoro»;
f) all'articolo 68, comma 1, e all'articolo 69, commi
1 e 3, le parole: «, programma di lavoro o fase di esso»
sono soppresse;
g) al comma 2 dell'articolo 69 e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «Salvo prova contraria a carico del
committente, i rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, anche a progetto, sono considerati rapporti
di lavoro subordinato sin dalla data di costituzione del
rapporto, nel caso in cui l'attivita' del collaboratore sia
svolta con modalita' analoghe a quella svolta dai
lavoratori dipendenti dell'impresa committente, fatte salve
le prestazioni di elevata professionalita' che possono
essere individuate dai contratti collettivi stipulati dalle
organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale».
24. L'articolo 69, comma 1, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, si interpreta nel senso che
l'individuazione di uno specifico progetto costituisce
elemento essenziale di validita' del rapporto di
collaborazione coordinata e continuativa, la cui mancanza
determina la costituzione di un rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato.
25. Le disposizioni di cui ai commi 23 e 24 si
applicano ai contratti di collaborazione stipulati
successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge.
26. Al capo I del titolo VII del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, dopo l'articolo 69 e' aggiunto il
seguente:
«Art. 69-bis (Altre prestazioni lavorative rese in
regime di lavoro autonomo). - 1. Le prestazioni lavorative
rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto sono considerate, salvo
che sia fornita prova contraria da parte del committente,
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,
qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:
a) che la collaborazione con il medesimo committente
abbia una durata complessiva superiore a otto mesi annui
per due anni consecutivi;
b) che il corrispettivo derivante da tale
collaborazione, anche se fatturato a piu' soggetti
riconducibili al medesimo centro d'imputazione di
interessi, costituisca piu' dell'80 per cento dei
corrispettivi annui complessivamente percepiti dal
collaboratore nell'arco di due anni solari consecutivi;
c) che il collaboratore disponga di una postazione
fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.
2. La presunzione di cui al comma 1 non opera qualora
la prestazione lavorativa presenti i seguenti requisiti:
a) sia connotata da competenze teoriche di grado
elevato acquisite attraverso significativi percorsi
formativi, ovvero da capacita' tecnico-pratiche acquisite
attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio
concreto di attivita';
b) sia svolta da soggetto titolare di un reddito
annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il
livello minimo imponibile ai fini del versamento dei
contributi previdenziali di cui all'articolo 1, comma 3,
della legge 2 agosto 1990, n. 233.
3. La presunzione di cui al comma 1 non opera altresi'
con riferimento alle prestazioni lavorative svolte
nell'esercizio di attivita' professionali per le quali
l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine
professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o
elenchi professionali qualificati e detta specifici
requisiti e condizioni. Alla ricognizione delle predette
attivita' si provvede con decreto del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, da emanare, in fase di prima
applicazione, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, sentite le parti
sociali.
4. La presunzione di cui al comma 1, che determina
l'integrale applicazione della disciplina di cui al
presente capo, ivi compresa la disposizione dell'articolo
69, comma 1, si applica ai rapporti instaurati
successivamente alla data di entrata in vigore della
presente disposizione. Per i rapporti in corso a tale data,
al fine di consentire gli opportuni adeguamenti, le
predette disposizioni si applicano decorsi dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione.
5. Quando la prestazione lavorativa di cui al comma 1
si configura come collaborazione coordinata e continuativa,
gli oneri contributivi derivanti dall'obbligo di iscrizione
alla gestione separata dell'INPS ai sensi dell'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono a carico
per due terzi del committente e per un terzo del
collaboratore, il quale, nel caso in cui la legge gli
imponga l'assolvimento dei relativi obblighi di pagamento,
ha il relativo diritto di rivalsa nei confronti del
committente».
27. La disposizione concernente le professioni
intellettuali per l'esercizio delle quali e' necessaria
l'iscrizione in albi professionali, di cui al primo periodo
del comma 3 dell'articolo 61 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, si interpreta nel senso che
l'esclusione dal campo di applicazione del capo I del
titolo VII del medesimo decreto riguarda le sole
collaborazioni coordinate e continuative il cui contenuto
concreto sia riconducibile alle attivita' professionali
intellettuali per l'esercizio delle quali e' necessaria
l'iscrizione in appositi albi professionali. In caso
contrario, l'iscrizione del collaboratore ad albi
professionali non e' circostanza idonea di per se' a
determinare l'esclusione dal campo di applicazione del
suddetto capo I del titolo VII.
28. All'articolo 2549 del codice civile e' aggiunto, in
fine, il seguente comma:
«Qualora l'apporto dell'associato consista anche in una
prestazione di lavoro, il numero degli associati impegnati
in una medesima attivita' non puo' essere superiore a tre,
indipendentemente dal numero degli associanti, con l'unica
eccezione nel caso in cui gli associati siano legati
all'associante da rapporto coniugale, di parentela entro il
terzo grado o di affinita' entro il secondo. In caso di
violazione del divieto di cui al presente comma, il
rapporto con tutti gli associati il cui apporto consiste
anche in una prestazione di lavoro si considera di lavoro
subordinato a tempo indeterminato.
Le disposizioni di cui al secondo comma non si
applicano, limitatamente alle imprese a scopo mutualistico,
agli associati individuati mediante elezione dall'organo
assembleare di cui all'articolo 2540, il cui contratto sia
certificato dagli organismi di cui all'articolo 76 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni, nonche' in relazione al rapporto fra
produttori e artisti, interpreti, esecutori, volto alla
realizzazione di registrazioni sonore, audiovisive o di
sequenze di immagini in movimento.».
29. Sono fatti salvi, fino alla loro cessazione, i
contratti in essere che, alla data di entrata in vigore
della presente legge, siano stati certificati ai sensi
degli articoli 75 e seguenti del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276.
30. I rapporti di associazione in partecipazione con
apporto di lavoro instaurati o attuati senza che vi sia
stata un'effettiva partecipazione dell'associato agli utili
dell'impresa o dell'affare, ovvero senza consegna del
rendiconto previsto dall'articolo 2552 del codice civile,
si presumono, salva prova contraria, rapporti di lavoro
subordinato a tempo indeterminato. La predetta presunzione
si applica, altresi', qualora l'apporto di lavoro non
presenti i requisiti di cui all'articolo 69-bis, comma 2,
lettera a), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, introdotto dal comma 26 del presente articolo.
31. All'articolo 86 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, il comma 2 e' abrogato.
32. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 70 e' sostituito dal seguente:
«Art. 70 (Definizione e campo di applicazione). - 1.
Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attivita'
lavorative di natura meramente occasionale che non danno
luogo, con riferimento alla totalita' dei committenti, a
compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno
solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione
dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie
degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno
precedente. Fermo restando il limite complessivo di 5.000
euro nel corso di un anno solare, nei confronti dei
committenti imprenditori commerciali o professionisti, le
attivita' lavorative di cui al presente comma possono
essere svolte a favore di ciascun singolo committente per
compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente
ai sensi del presente comma. Per l'anno 2013, prestazioni
di lavoro accessorio possono essere altresi' rese, in tutti
i settori produttivi, compresi gli enti locali, fermo
restando quanto previsto dal comma 3 e nel limite massimo
di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare, da
percettori di prestazioni integrative del salario o di
sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla
contribuzione figurativa relativa alle prestazioni
integrative del salario o di sostegno al reddito gli
accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di
lavoro accessorio.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in
agricoltura:
a) alle attivita' lavorative di natura occasionale
rese nell'ambito delle attivita' agricole di carattere
stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno
di venticinque anni di eta' se regolarmente iscritti a un
ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi
ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici,
ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente
iscritti a un ciclo di studi presso l'universita';
b) alle attivita' agricole svolte a favore di
soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che
non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti
l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori
agricoli.
3. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da
parte di un committente pubblico e' consentito nel rispetto
dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di
contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal
patto di stabilita' interno.
4. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le
modalita' di cui all'articolo 72 sono computati ai fini
della determinazione del reddito necessario per il rilascio
o il rinnovo del permesso di soggiorno»;
b) all'articolo 72, comma 1, dopo le parole: «carnet
di buoni» sono inserite le seguenti: «orari, numerati
progressivamente e datati,» e dopo le parole:
«periodicamente aggiornato» sono aggiunte le seguenti: «,
tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto con
le parti sociali»;
c) all'articolo 72, comma 4, dopo il primo periodo e'
aggiunto il seguente: «La percentuale relativa al
versamento dei contributi previdenziali e' rideterminata
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze in funzione degli incrementi delle aliquote
contributive per gli iscritti alla gestione separata
dell'INPS».
33. Resta fermo l'utilizzo, secondo la previgente
disciplina, dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio,
di cui all'articolo 72 del decreto legislativo n. 276 del
2003, gia' richiesti alla data di entrata in vigore della
presente legge e comunque non oltre il 31 maggio 2013.
34. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Governo e le regioni
concludono in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano un accordo per la definizione di linee-guida
condivise in materia di tirocini formativi e di
orientamento, sulla base dei seguenti criteri:
a) revisione della disciplina dei tirocini formativi,
anche in relazione alla valorizzazione di altre forme
contrattuali a contenuto formativo;
b) previsione di azioni e interventi volti a
prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto,
anche attraverso la puntuale individuazione delle modalita'
con cui il tirocinante presta la propria attivita';
c) individuazione degli elementi qualificanti del
tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro assenza;
d) riconoscimento di una congrua indennita', anche in
forma forfetaria, in relazione alla prestazione svolta.
35. In ogni caso, la mancata corresponsione
dell'indennita' di cui alla lettera d) del comma 34
comporta a carico del trasgressore l'irrogazione di una
sanzione amministrativa il cui ammontare e' proporzionato
alla gravita' dell'illecito commesso, in misura variabile
da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro,
conformemente alle previsioni di cui alla legge 24 novembre
1981, n. 689.
36. Dall'applicazione dei commi 34 e 35 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
37. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 15 luglio
1966, n. 604, e' sostituito dal seguente:
«2. La comunicazione del licenziamento deve contenere
la specificazione dei motivi che lo hanno determinato».
38. Al secondo comma dell'articolo 6 della legge 15
luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, la parola:
«duecentosettanta» e' sostituita dalla seguente:
«centottanta».
39. Il termine di cui all'articolo 6, secondo comma,
primo periodo, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come
modificato dal comma 38 del presente articolo, si applica
in relazione ai licenziamenti intimati dopo la data di
entrata in vigore della presente legge.
40. L'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 7. - 1. Ferma l'applicabilita', per il
licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo
soggettivo, dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n.
300, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo di
cui all'articolo 3, seconda parte, della presente legge,
qualora disposto da un datore di lavoro avente i requisiti
dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo comma, della
legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni,
deve essere preceduto da una comunicazione effettuata dal
datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del
luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e trasmessa
per conoscenza al lavoratore.
2. Nella comunicazione di cui al comma 1, il datore di
lavoro deve dichiarare l'intenzione di procedere al
licenziamento per motivo oggettivo e indicare i motivi del
licenziamento medesimo nonche' le eventuali misure di
assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato.
3. La Direzione territoriale del lavoro trasmette la
convocazione al datore di lavoro e al lavoratore nel
termine perentorio di sette giorni dalla ricezione della
richiesta: l'incontro si svolge dinanzi alla commissione
provinciale di conciliazione di cui all'articolo 410 del
codice di procedura civile.
4. La comunicazione contenente l'invito si considera
validamente effettuata quando e' recapitata al domicilio
del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad altro
domicilio formalmente comunicato dal lavoratore al datore
di lavoro, ovvero e' consegnata al lavoratore che ne
sottoscrive copia per ricevuta.
5. Le parti possono essere assistite dalle
organizzazioni di rappresentanza cui sono iscritte o
conferiscono mandato oppure da un componente della
rappresentanza sindacale dei lavoratori, ovvero da un
avvocato o un consulente del lavoro.
6. La procedura di cui al presente articolo, durante la
quale le parti, con la partecipazione attiva della
commissione di cui al comma 3, procedono ad esaminare anche
soluzioni alternative al recesso, si conclude entro venti
giorni dal momento in cui la Direzione territoriale del
lavoro ha trasmesso la convocazione per l'incontro, fatta
salva l'ipotesi in cui le parti, di comune avviso, non
ritengano di proseguire la discussione finalizzata al
raggiungimento di un accordo. Se fallisce il tentativo di
conciliazione e, comunque, decorso il termine di cui al
comma 3, il datore di lavoro puo' comunicare il
licenziamento al lavoratore.
7. Se la conciliazione ha esito positivo e prevede la
risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, si
applicano le disposizioni in materia di Assicurazione
sociale per l'impiego (ASpI) e puo' essere previsto, al
fine di favorirne la ricollocazione professionale,
l'affidamento del lavoratore ad un'agenzia di cui
all'articolo 4, comma 1, lettere a), c) ed e), del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
8. Il comportamento complessivo delle parti, desumibile
anche dal verbale redatto in sede di commissione
provinciale di conciliazione e dalla proposta conciliativa
avanzata dalla stessa, e' valutato dal giudice per la
determinazione dell'indennita' risarcitoria di cui
all'articolo 18, settimo comma, della legge 20 maggio 1970,
n. 300, e successive modificazioni, e per l'applicazione
degli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile.
9. In caso di legittimo e documentato impedimento del
lavoratore a presenziare all'incontro di cui al comma 3, la
procedura puo' essere sospesa per un massimo di quindici
giorni».
41. Il licenziamento intimato all'esito del
procedimento disciplinare di cui all'articolo 7 della legge
20 maggio 1970, n. 300, oppure all'esito del procedimento
di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604,
come sostituito dal comma 40 del presente articolo, produce
effetto dal giorno della comunicazione con cui il
procedimento medesimo e' stato avviato, salvo l'eventuale
diritto del lavoratore al preavviso o alla relativa
indennita' sostitutiva; e' fatto salvo, in ogni caso,
l'effetto sospensivo disposto dalle norme del testo unico
delle disposizioni legislative in materia di tutela della
maternita' e della paternita', di cui al decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Gli effetti rimangono
altresi' sospesi in caso di impedimento derivante da
infortunio occorso sul lavoro. Il periodo di eventuale
lavoro svolto in costanza della procedura si considera come
preavviso lavorato.
42. All'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Tutela
del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo»;
b) i commi dal primo al sesto sono sostituiti dai
seguenti:
«Il giudice, con la sentenza con la quale dichiara la
nullita' del licenziamento perche' discriminatorio ai sensi
dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1990, n. 108, ovvero
intimato in concomitanza col matrimonio ai sensi
dell'articolo 35 del codice delle pari opportunita' tra
uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006,
n. 198, o in violazione dei divieti di licenziamento di cui
all'articolo 54, commi 1, 6, 7 e 9, del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno
della maternita' e della paternita', di cui al decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive
modificazioni, ovvero perche' riconducibile ad altri casi
di nullita' previsti dalla legge o determinato da un motivo
illecito determinante ai sensi dell'articolo 1345 del
codice civile, ordina al datore di lavoro, imprenditore o
non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel
posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente
addotto e quale che sia il numero dei dipendenti occupati
dal datore di lavoro. La presente disposizione si applica
anche ai dirigenti. A seguito dell'ordine di
reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto
quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro
trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il
caso in cui abbia richiesto l'indennita' di cui al terzo
comma del presente articolo. Il regime di cui al presente
articolo si applica anche al licenziamento dichiarato
inefficace perche' intimato in forma orale.
Il giudice, con la sentenza di cui al primo comma,
condanna altresi' il datore di lavoro al risarcimento del
danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia
stata accertata la nullita', stabilendo a tal fine
un'indennita' commisurata all'ultima retribuzione globale
di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a
quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto
percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento
di altre attivita' lavorative. In ogni caso la misura del
risarcimento non potra' essere inferiore a cinque
mensilita' della retribuzione globale di fatto. Il datore
di lavoro e' condannato inoltre, per il medesimo periodo,
al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
 

Fermo restando il diritto al risarcimento del danno
come previsto al secondo comma, al lavoratore e' data la
facolta' di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione
della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennita'
pari a quindici mensilita' dell'ultima retribuzione globale
di fatto, la cui richiesta determina la risoluzione del
rapporto di lavoro, e che non e' assoggettata a
contribuzione previdenziale. La richiesta dell'indennita'
deve essere effettuata entro trenta giorni dalla
comunicazione del deposito della sentenza, o dall'invito
del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore
alla predetta comunicazione.
Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non
ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o
della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per
insussistenza del fatto contestato ovvero perche' il fatto
rientra tra le condotte punibili con una sanzione
conservativa sulla base delle previsioni dei contratti
collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili,
annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro
alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo
comma e al pagamento di un'indennita' risarcitoria
commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal
giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva
reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito,
nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre
attivita' lavorative, nonche' quanto avrebbe potuto
percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una
nuova occupazione. In ogni caso la misura dell'indennita'
risarcitoria non puo' essere superiore a dodici mensilita'
della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro e'
condannato, altresi', al versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento
fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati
degli interessi nella misura legale senza applicazione di
sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per un
importo pari al differenziale contributivo esistente tra la
contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di
lavoro risolto dall'illegittimo licenziamento e quella
accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento
di altre attivita' lavorative. In quest'ultimo caso,
qualora i contributi afferiscano ad altra gestione
previdenziale, essi sono imputati d'ufficio alla gestione
corrispondente all'attivita' lavorativa svolta dal
dipendente licenziato, con addebito dei relativi costi al
datore di lavoro. A seguito dell'ordine di reintegrazione,
il rapporto di lavoro si intende risolto quando il
lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni
dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui
abbia richiesto l'indennita' sostitutiva della
reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi del terzo
comma.
Il giudice, nelle altre ipotesi in cui accerta che non
ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o
della giusta causa addotti dal datore di lavoro, dichiara
risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del
licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento
di un'indennita' risarcitoria onnicomprensiva determinata
tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro
mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto, in
relazione all'anzianita' del lavoratore e tenuto conto del
numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni
dell'attivita' economica, del comportamento e delle
condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione
a tale riguardo.
Nell'ipotesi in cui il licenziamento sia dichiarato
inefficace per violazione del requisito di motivazione di
cui all'articolo 2, comma 2, della legge 15 luglio 1966, n.
604, e successive modificazioni, della procedura di cui
all'articolo 7 della presente legge, o della procedura di
cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e
successive modificazioni, si applica il regime di cui al
quinto comma, ma con attribuzione al lavoratore di
un'indennita' risarcitoria onnicomprensiva determinata, in
relazione alla gravita' della violazione formale o
procedurale commessa dal datore di lavoro, tra un minimo di
sei e un massimo di dodici mensilita' dell'ultima
retribuzione globale di fatto, con onere di specifica
motivazione a tale riguardo, a meno che il giudice, sulla
base della domanda del lavoratore, accerti che vi e' anche
un difetto di giustificazione del licenziamento, nel qual
caso applica, in luogo di quelle previste dal presente
comma, le tutele di cui ai commi quarto, quinto o settimo.
Il giudice applica la medesima disciplina di cui al
quarto comma del presente articolo nell'ipotesi in cui
accerti il difetto di giustificazione del licenziamento
intimato, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 10,
comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, per motivo
oggettivo consistente nell'inidoneita' fisica o psichica
del lavoratore, ovvero che il licenziamento e' stato
intimato in violazione dell'articolo 2110, secondo comma,
del codice civile. Puo' altresi' applicare la predetta
disciplina nell'ipotesi in cui accerti la manifesta
insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per
giustificato motivo oggettivo; nelle altre ipotesi in cui
accerta che non ricorrono gli estremi del predetto
giustificato motivo, il giudice applica la disciplina di
cui al quinto comma. In tale ultimo caso il giudice, ai
fini della determinazione dell'indennita' tra il minimo e
il massimo previsti, tiene conto, oltre ai criteri di cui
al quinto comma, delle iniziative assunte dal lavoratore
per la ricerca di una nuova occupazione e del comportamento
delle parti nell'ambito della procedura di cui all'articolo
7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive
modificazioni. Qualora, nel corso del giudizio, sulla base
della domanda formulata dal lavoratore, il licenziamento
risulti determinato da ragioni discriminatorie o
disciplinari, trovano applicazione le relative tutele
previste dal presente articolo.
Le disposizioni dei commi dal quarto al settimo si
applicano al datore di lavoro, imprenditore o non
imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale,
ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il
licenziamento occupa alle sue dipendenze piu' di quindici
lavoratori o piu' di cinque se si tratta di imprenditore
agricolo, nonche' al datore di lavoro, imprenditore o non
imprenditore, che nell'ambito dello stesso comune occupa
piu' di quindici dipendenti e all'impresa agricola che nel
medesimo ambito territoriale occupa piu' di cinque
dipendenti, anche se ciascuna unita' produttiva,
singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in
ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non
imprenditore, che occupa piu' di sessanta dipendenti.
Ai fini del computo del numero dei dipendenti di cui
all'ottavo comma si tiene conto dei lavoratori assunti con
contratto a tempo indeterminato parziale per la quota di
orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale
proposito, che il computo delle unita' lavorative fa
riferimento all'orario previsto dalla contrattazione
collettiva del settore. Non si computano il coniuge e i
parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in
linea diretta e in linea collaterale. Il computo dei limiti
occupazionali di cui all'ottavo comma non incide su norme o
istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o
creditizie.
Nell'ipotesi di revoca del licenziamento, purche'
effettuata entro il termine di quindici giorni dalla
comunicazione al datore di lavoro dell'impugnazione del
medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato
senza soluzione di continuita', con diritto del lavoratore
alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla
revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori
previsti dal presente articolo»;
c) all'ultimo comma, le parole: «al quarto comma»
sono sostituite dalle seguenti: «all'undicesimo comma».
43. All'articolo 30, comma 1, della legge 4 novembre
2010, n. 183, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«L'inosservanza delle disposizioni di cui al precedente
periodo, in materia di limiti al sindacato di merito sulle
valutazioni tecniche, organizzative e produttive che
competono al datore di lavoro, costituisce motivo di
impugnazione per violazione di norme di diritto».
44. All'articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio
1991, n. 223, al secondo periodo, la parola:
«Contestualmente» e' sostituita dalle seguenti: «Entro
sette giorni dalla comunicazione dei recessi».
45. All'articolo 4, comma 12, della legge 23 luglio
1991, n. 223, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Gli eventuali vizi della comunicazione di cui al comma 2
del presente articolo possono essere sanati, ad ogni
effetto di legge, nell'ambito di un accordo sindacale
concluso nel corso della procedura di licenziamento
collettivo».
46. All'articolo 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223,
il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Qualora il licenziamento sia intimato senza
l'osservanza della forma scritta, si applica il regime
sanzionatorio di cui all'articolo 18, primo comma, della
legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.
In caso di violazione delle procedure richiamate
all'articolo 4, comma 12, si applica il regime di cui al
terzo periodo del settimo comma del predetto articolo 18.
In caso di violazione dei criteri di scelta previsti dal
comma 1, si applica il regime di cui al quarto comma del
medesimo articolo 18. Ai fini dell'impugnazione del
licenziamento si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e
successive modificazioni».
47. Le disposizioni dei commi da 48 a 68 si applicano
alle controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei
licenziamenti nelle ipotesi regolate dall'articolo 18 della
legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni,
anche quando devono essere risolte questioni relative alla
qualificazione del rapporto di lavoro.
48. La domanda avente ad oggetto l'impugnativa del
licenziamento di cui al comma 47 si propone con ricorso al
tribunale in funzione di giudice del lavoro. Il ricorso
deve avere i requisiti di cui all'articolo 125 del codice
di procedura civile. Con il ricorso non possono essere
proposte domande diverse da quelle di cui al comma 47 del
presente articolo, salvo che siano fondate sugli identici
fatti costitutivi. A seguito della presentazione del
ricorso il giudice fissa con decreto l'udienza di
comparizione delle parti. L'udienza deve essere fissata non
oltre quaranta giorni dal deposito del ricorso. Il giudice
assegna un termine per la notifica del ricorso e del
decreto non inferiore a venticinque giorni prima
dell'udienza, nonche' un termine, non inferiore a cinque
giorni prima della stessa udienza, per la costituzione del
resistente. La notificazione e' a cura del ricorrente,
anche a mezzo di posta elettronica certificata. Qualora
dalle parti siano prodotti documenti, essi devono essere
depositati presso la cancelleria in duplice copia.
49. Il giudice, sentite le parti e omessa ogni
formalita' non essenziale al contraddittorio, procede nel
modo che ritiene piu' opportuno agli atti di istruzione
indispensabili richiesti dalle parti o disposti d'ufficio,
ai sensi dell'articolo 421 del codice di procedura civile,
e provvede, con ordinanza immediatamente esecutiva,
all'accoglimento o al rigetto della domanda.
50. L'efficacia esecutiva del provvedimento di cui al
comma 49 non puo' essere sospesa o revocata fino alla
pronuncia della sentenza con cui il giudice definisce il
giudizio instaurato ai sensi dei commi da 51 a 57.
51. Contro l'ordinanza di accoglimento o di rigetto di
cui al comma 49 puo' essere proposta opposizione con
ricorso contenente i requisiti di cui all'articolo 414 del
codice di procedura civile, da depositare innanzi al
tribunale che ha emesso il provvedimento opposto, a pena di
decadenza, entro trenta giorni dalla notificazione dello
stesso, o dalla comunicazione se anteriore. Con il ricorso
non possono essere proposte domande diverse da quelle di
cui al comma 47 del presente articolo, salvo che siano
fondate sugli identici fatti costitutivi o siano svolte nei
confronti di soggetti rispetto ai quali la causa e' comune
o dai quali si intende essere garantiti. Il giudice fissa
con decreto l'udienza di discussione non oltre i successivi
sessanta giorni, assegnando all'opposto termine per
costituirsi fino a dieci giorni prima dell'udienza.
52. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione
dell'udienza, deve essere notificato, anche a mezzo di
posta elettronica certificata, dall'opponente all'opposto
almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua
costituzione.
53. L'opposto deve costituirsi mediante deposito in
cancelleria di memoria difensiva a norma e con le decadenze
di cui all'articolo 416 del codice di procedura civile. Se
l'opposto intende chiamare un terzo in causa deve, a pena
di decadenza, farne dichiarazione nella memoria difensiva.
54. Nel caso di chiamata in causa a norma degli
articoli 102, secondo comma, 106 e 107 del codice di
procedura civile, il giudice fissa una nuova udienza entro
i successivi sessanta giorni, e dispone che siano
notificati al terzo, ad opera delle parti, il provvedimento
nonche' il ricorso introduttivo e l'atto di costituzione
dell'opposto, osservati i termini di cui al comma 52.
55. Il terzo chiamato deve costituirsi non meno di
dieci giorni prima dell'udienza fissata, depositando la
propria memoria a norma del comma 53.
56. Quando la causa relativa alla domanda
riconvenzionale non e' fondata su fatti costitutivi
identici a quelli posti a base della domanda principale il
giudice ne dispone la separazione.
57. All'udienza, il giudice, sentite le parti, omessa
ogni formalita' non essenziale al contraddittorio, procede
nel modo che ritiene piu' opportuno agli atti di istruzione
ammissibili e rilevanti richiesti dalle parti nonche'
disposti d'ufficio, ai sensi dall'articolo 421 del codice
di procedura civile, e provvede con sentenza
all'accoglimento o al rigetto della domanda, dando, ove
opportuno, termine alle parti per il deposito di note
difensive fino a dieci giorni prima dell'udienza di
discussione. La sentenza, completa di motivazione, deve
essere depositata in cancelleria entro dieci giorni
dall'udienza di discussione. La sentenza e'
provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per
l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
58. Contro la sentenza che decide sul ricorso e'
ammesso reclamo davanti alla corte d'appello. Il reclamo si
propone con ricorso da depositare, a pena di decadenza,
entro trenta giorni dalla comunicazione, o dalla
notificazione se anteriore.
59. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova o documenti,
salvo che il collegio, anche d'ufficio, li ritenga
indispensabili ai fini della decisione ovvero la parte
dimostri di non aver potuto proporli in primo grado per
causa ad essa non imputabile.
60. La corte d'appello fissa con decreto l'udienza di
discussione nei successivi sessanta giorni e si applicano i
termini previsti dai commi 51, 52 e 53. Alla prima udienza,
la corte puo' sospendere l'efficacia della sentenza
reclamata se ricorrono gravi motivi. La corte d'appello,
sentite le parti, omessa ogni formalita' non essenziale al
contraddittorio, procede nel modo che ritiene piu'
opportuno agli atti di istruzione ammessi e provvede con
sentenza all'accoglimento o al rigetto della domanda,
dando, ove opportuno, termine alle parti per il deposito di
note difensive fino a dieci giorni prima dell'udienza di
discussione. La sentenza, completa di motivazione, deve
essere depositata in cancelleria entro dieci giorni
dall'udienza di discussione.
61. In mancanza di comunicazione o notificazione della
sentenza si applica l'articolo 327 del codice di procedura
civile.
62. Il ricorso per cassazione contro la sentenza deve
essere proposto, a pena di decadenza, entro sessanta giorni
dalla comunicazione della stessa, o dalla notificazione se
anteriore. La sospensione dell'efficacia della sentenza
deve essere chiesta alla corte d'appello, che provvede a
norma del comma 60.
63. La Corte fissa l'udienza di discussione non oltre
sei mesi dalla proposizione del ricorso.
64. In mancanza di comunicazione o notificazione della
sentenza si applica l'articolo 327 del codice di procedura
civile.
65. Alla trattazione delle controversie regolate dai
commi da 47 a 64 devono essere riservati particolari giorni
nel calendario delle udienze.
66. I capi degli uffici giudiziari vigilano
sull'osservanza della disposizione di cui al comma 65.
67. I commi da 47 a 66 si applicano alle controversie
instaurate successivamente alla data di entrata in vigore
della presente legge.
68. I capi degli uffici giudiziari vigilano
sull'osservanza della disposizione di cui al comma 67.
69. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi
da 47 a 68 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, ovvero minori entrate.".
Comma 49
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia
di federalismo Fiscale Municipale), come modificato dalla
presente legge:
"Art. 3. Cedolare secca sugli affitti
1. In alternativa facoltativa rispetto al regime
ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario
ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, il
proprietario o il titolare di diritto reale di godimento di
unita' immobiliari abitative locate ad uso abitativo puo'
optare per il seguente regime.
2. A decorrere dall'anno 2011, il canone di locazione
relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso
abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente
all'abitazione, puo' essere assoggettato, in base alla
decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma
della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonche'
delle imposte di registro e di bollo sul contratto di
locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte
di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe
del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo
stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in
ragione di un'aliquota del 21 per cento. La cedolare secca
puo' essere applicata anche ai contratti di locazione per i
quali non sussiste l'obbligo di registrazione. Per i
contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli
articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n.
431, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui
all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge
30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni
ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato
interministeriale per la programmazione economica,
l'aliquota della cedolare secca calcolata sul canone
pattuito dalle parti e' ridotta al 15 per cento. Sui
contratti di locazione aventi a oggetto immobili ad uso
abitativo, qualora assoggettati alla cedolare secca di cui
al presente comma, alla fideiussione prestata per il
conduttore non si applicano le imposte di registro e di
bollo.
3. Nei casi di omessa richiesta di registrazione del
contratto di locazione si applica l'articolo 69 del citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 131 del 1986.
4. La cedolare secca e' versata entro il termine
stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte
di bollo e di registro eventualmente gia' pagate. Per la
liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi,
le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa
relativi si applicano le disposizioni previste per le
imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento,
sono stabilite le modalita' di esercizio dell'opzione di
cui al comma 1, nonche' di versamento in acconto della
cedolare secca dovuta, nella misura dell'85 per cento per
l'anno 2011 e del 95 per cento dal 2012, e del versamento a
saldo della medesima cedolare, nonche' ogni altra
disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini
dell'attuazione del presente articolo.
5. Se nella dichiarazione dei redditi il canone
derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo non
e' indicato o e' indicato in misura inferiore a quella
effettiva, si applicano in misura raddoppiata,
rispettivamente, le sanzioni amministrative previste
dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471. In deroga a quanto previsto dal
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per i redditi
derivanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo, nel
caso di definizione dell'accertamento con adesione del
contribuente ovvero di rinuncia del contribuente
all'impugnazione dell'accertamento, si applicano, senza
riduzione, le sanzioni amministrative previste
dall'articolo 1, commi 1 e 2, e dall'articolo 13, comma 1,
del citato decreto legislativo n. 471 del 1997.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 del
presente articolo non si applicano alle locazioni di unita'
immobiliari ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di
una attivita' d'impresa, o di arti e professioni. Il
reddito derivante dai contratti di cui al presente articolo
non puo' essere, comunque, inferiore al reddito determinato
ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
7. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento,
per il riconoscimento della spettanza o per la
determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di
qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al
possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto
anche del reddito assoggettato alla cedolare secca. Il
predetto reddito rileva anche ai fini dell'indicatore della
situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.
8. Ai contratti di locazione degli immobili ad uso
abitativo, comunque stipulati, che, ricorrendone i
presupposti, non sono registrati entro il termine stabilito
dalla legge, si applica la seguente disciplina:
a) la durata della locazione e' stabilita in quattro
anni a decorrere dalla data della registrazione, volontaria
o d'ufficio;
b) al rinnovo si applica la disciplina di cui
all'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 431 del
1998;
c) a decorrere dalla registrazione il canone annuo di
locazione e' fissato in misura pari al triplo della rendita
catastale, oltre l'adeguamento, dal secondo anno, in base
al 75 per cento dell'aumento degli indici ISTAT dei prezzi
al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai. Se il
contratto prevede un canone inferiore, si applica comunque
il canone stabilito dalle parti.
9. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 346,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed al comma 8 del
presente articolo si applicano anche ai casi in cui:
a) nel contratto di locazione registrato sia stato
indicato un importo inferiore a quello effettivo;
b) sia stato registrato un contratto di comodato
fittizio.
10. La disciplina di cui ai commi 8 e 9 non si applica
ove la registrazione sia effettuata entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
10-bis. Per assicurare il contrasto dell'evasione
fiscale nel settore delle locazioni abitative e
l'attuazione di quanto disposto dai commi 8 e 9 sono
attribuite ai comuni, in relazione ai contratti di
locazione, funzioni di monitoraggio anche previo utilizzo
di quanto previsto dall'articolo 1130, primo comma, numero
6), del codice civile in materia di registro di anagrafe
condominiale e conseguenti annotazioni delle locazioni
esistenti in ambito di edifici condominiali.
11. Nel caso in cui il locatore opti per l'applicazione
della cedolare secca e' sospesa, per un periodo
corrispondente alla durata dell'opzione, la facolta' di
chiedere l'aggiornamento del canone, anche se prevista nel
contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione
accertata dall'ISTAT dell'indice nazionale dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi
nell'anno precedente. L'opzione non ha effetto se di essa
il locatore non ha dato preventiva comunicazione al
conduttore con lettera raccomandata, con la quale rinuncia
ad esercitare la facolta' di chiedere l'aggiornamento del
canone a qualsiasi titolo. Le disposizioni di cui al
presente comma sono inderogabili.".
Comma 50
- Si riporta il testo dell'articolo 12 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti
per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti
pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 12. Riduzione del limite per la tracciabilita'
dei pagamenti a 1.000 euro e contrasto all'uso del contante
1. Le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al
portatore, di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13,
del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono
adeguate all'importo di euro mille: conseguentemente, nel
comma 13 del predetto articolo 49, le parole: «30 settembre
2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2012». Non
costituisce infrazione la violazione delle disposizioni
previste dall' articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, commessa nel
periodo dal 6 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012 e riferita
alle limitazioni di importo introdotte dal presente comma.
1.1. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, i
pagamenti riguardanti canoni di locazione di unita'
abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di
edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti
obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, in forme e
modalita' che escludano l'uso del contante e ne assicurino
la tracciabilita' anche ai fini della asseverazione dei
patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e
detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore.
1-bis. All' articolo 58, comma 7-bis, del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «Per le violazioni di cui al comma 3
che riguardano libretti al portatore con saldo inferiore a
3.000 euro la sanzione e' pari al saldo del libretto
stesso».
2. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, dopo il comma 4-bis, e' inserito il
seguente:
«4-ter. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, al fine di
favorire la modernizzazione e l'efficienza degli strumenti
di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi
derivanti dalla gestione del denaro contante:
a) le operazioni di pagamento delle spese delle
pubbliche amministrazioni centrali e locali e dei loro enti
sono disposte mediante l'utilizzo di strumenti telematici.
E' fatto obbligo alle Pubbliche Amministrazioni di avviare
il processo di superamento di sistemi basati sull'uso di
supporti cartacei;
b) i pagamenti di cui alla lettera a) si effettuano
in via ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti
o di pagamento dei creditori ovvero con altri strumenti di
pagamento elettronici prescelti dal beneficiario. Gli
eventuali pagamenti per cassa non possono, comunque,
superare l'importo di mille euro;
c) lo stipendio, la pensione, i compensi comunque
corrisposti dalle pubbliche amministrazioni centrali e
locali e dai loro enti, in via continuativa a prestatori
d'opera e ogni altro tipo di emolumento a chiunque
destinato, di importo superiore a mille euro, debbono
essere erogati con strumenti di pagamento elettronici
bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento
prepagate e le carte di cui all' articolo 4 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il
limite di importo di cui al periodo precedente puo' essere
modificato con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze;
d) per incrementare i livelli di sicurezza fisica e
tutelare i soggetti che percepiscono trattamenti
pensionistici minimi, assegni e pensioni sociali, i
rapporti recanti gli accrediti di tali somme sono esenti in
modo assoluto dall'imposta di bollo, ove i titolari
rientrino nelle fasce individuate ai sensi del comma 5,
lettera d). Per tali rapporti, alle banche, alla societa'
Poste italiane Spa e agli altri intermediari finanziari e'
fatto divieto di addebitare alcun costo;
e) per consentire ai soggetti di cui alla lettera a)
di riscuotere le entrate di propria competenza con
strumenti diversi dal contante, fatte salve le attivita' di
riscossione dei tributi regolate da specifiche normative,
il Ministero dell'economia e delle finanze promuove la
stipula, tramite la societa' Consip Spa, di una o piu'
convenzioni con prestatori di servizi di pagamento,
affinche' i soggetti in questione possano dotarsi di POS
(Point of Sale) a condizioni favorevoli.».
2-bis. Il termine di cui all' articolo 2, comma 4-ter,
del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
introdotto dal comma 2 del presente articolo, puo' essere
prorogato, per specifiche e motivate esigenze, con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca
d'Italia, l'Associazione bancaria italiana, la societa'
Poste italiane Spa e le associazioni dei prestatori di
servizi di pagamento definiscono con apposita convenzione,
da stipulare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, le
caratteristiche di un conto corrente o di un conto di
pagamento di base. In caso di mancata stipula della
convenzione entro la scadenza del predetto termine, le
caratteristiche di un conto corrente o di un conto di
pagamento di base vengono fissate con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia.
Con la medesima convenzione e' stabilito l'ammontare degli
importi delle commissioni da applicare sui prelievi
effettuati con carta autorizzata tramite la rete degli
sportelli automatici presso una banca diversa da quella del
titolare della carta.
4. Le banche, la societa' Poste italiane Spa e gli
altri prestatori di servizi di pagamento abilitati ad
offrire servizi a valere su un conto di pagamento sono
tenuti a offrire il conto di cui al comma 3.
5. La convenzione individua le caratteristiche del
conto avendo riguardo ai seguenti criteri:
a) inclusione nell'offerta di un numero adeguato di
servizi ed operazioni, compresa la disponibilita' di una
carta di debito gratuita;
b) struttura dei costi semplice, trasparente,
facilmente comparabile;
c) identificazione delle caratteristiche del conto in
accordo con le prescrizioni contenute nella sezione III
della raccomandazione n. 2011/442/UE della Commissione, del
18 luglio 2011, e di un livello dei costi coerente con le
finalita' di inclusione finanziaria conforme a quanto
stabilito dalla sezione IV della predetta raccomandazione;
d) le fasce socialmente svantaggiate di clientela
alle quali il conto corrente e' offerto senza spese.
6. Il rapporto di conto corrente individuato ai sensi
del comma 3 e' esente dall'imposta di bollo nei casi di cui
al comma 5, lettera d).
7.
8. Rimane ferma l'applicazione di quanto previsto per i
contratti di conto corrente ai sensi del Titolo VI del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e del titolo
II del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e
successive modificazioni.
9. L'Associazione bancaria italiana, le associazioni
dei prestatori di servizi di pagamento, la societa' Poste
italiane S.p.a., il Consorzio Bancomat, le imprese che
gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni delle
imprese maggiormente significative a livello nazionale
definiscono, entro il 1° giugno 2012, e applicano entro i
tre mesi successivi, le regole generali per assicurare una
riduzione delle commissioni a carico degli esercenti in
relazione alle transazioni effettuate mediante carte di
pagamento, tenuto conto della necessita' di assicurare
trasparenza e chiarezza dei costi, nonche' di promuovere
l'efficienza economica nel rispetto delle regole di
concorrenza. Le regole generali sono definite tenendo conto
che le commissioni devono essere correlate alle componenti
di costo effettivamente sostenute da banche e circuiti
interbancari, distinguendo le componenti di servizio legate
in misura fissa alla esecuzione dell'operazione da quelle
di natura variabile legate al valore transatto e
valorizzando il numero e la frequenza delle transazioni.
Dovra' in ogni caso essere garantita la gratuita' delle
spese di apertura e di gestione dei conti di pagamento di
base destinati all'accredito e al prelievo della pensione
del titolare per gli aventi diritto a trattamenti
pensionistici fino a 1.500 euro mensili, ferma restando
l'onerosita' di eventuali servizi aggiuntivi richiesti dal
titolare.
10. Entro i sei mesi successivi all'applicazione delle
misure di cui al comma 9, il Ministero dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo
economico, sentite la Banca d'Italia e l'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato, valuta l'efficacia delle
misure definite ai sensi del comma 9. In caso di mancata
definizione e applicazione delle misure di cui al comma 9,
le stesse sono fissate con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
dello sviluppo economico, sentite la Banca d'Italia e
l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.
10-bis. Fino alla pubblicazione del decreto che
recepisce la valutazione dell'efficacia delle misure
definite ai sensi del comma 9 ovvero che fissa le misure ai
sensi del comma 10, continua ad applicarsi il comma 7
dell'articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183.
11. All'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "e per la immediata comunicazione della
infrazione anche alla Agenzia delle entrate che attiva i
conseguenti controlli di natura fiscale.".
Comma 51
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 6 del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 (Disposizioni urgenti
in materia di IMU, di altra fiscalita' immobiliare, di
sostegno alle politiche abitative e di finanza locale,
nonche' di cassa integrazione guadagni e di trattamenti
pensionistici), convertito, con modificazioni, dalla legge
28 ottobre 2013, n. 124, come modificato dalla presente
legge:
"2. La dotazione del Fondo di solidarieta' per i mutui
per l'acquisto della prima casa, istituito dall'art. 2,
comma 475 della legge n. 244 del 2007, e' incrementata di
20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.
Senza pregiudizio per la continuita' dell'operativita' del
Fondo, con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 480,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, possono essere
introdotte particolari forme di intervento con riguardo
alle famiglie numerose.".
Comma 53
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 4 del
citato decreto legislativo n. 88 del 2011:
"Art. 4. Fondo per lo sviluppo e la coesione
1. Il Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui
all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
assume la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di seguito denominato: "Fondo". Il Fondo e'
finalizzato a dare unita' programmatica e finanziaria
all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento
nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e
sociale tra le diverse aree del Paese.
2. Il Fondo ha carattere pluriennale in coerenza con
l'articolazione temporale della programmazione dei Fondi
strutturali dell'Unione europea, garantendo l'unitarieta' e
la complementarieta' delle procedure di attivazione delle
relative risorse con quelle previste per i fondi
strutturali dell'Unione europea.
3. Il Fondo e' destinato a finanziare interventi
speciali dello Stato e l'erogazione di contributi speciali,
secondo le modalita' stabilite dal presente decreto.
L'intervento del Fondo e' finalizzato al finanziamento di
progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia
di carattere immateriale, di rilievo nazionale,
interregionale e regionale, aventi natura di grandi
progetti o di investimenti articolati in singoli interventi
di consistenza progettuale ovvero realizzativa tra loro
funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e
risultati quantificabili e misurabili, anche per quanto
attiene al profilo temporale. La programmazione degli
interventi finanziati a carico del Fondo di cui al presente
articolo e' realizzata tenendo conto della programmazione
degli interventi di carattere ordinario.".
- Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
6 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni
urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in
materia di regolazioni contabili con le autonomie locali),
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008,
n. 189, e successive modificazioni:
"2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per
le finalita' previste dall'articolo 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
di cui al primo periodo si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al
Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti.".
Comma 55
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 18 della
legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura):
"Art. 18. Finanziamento delle camere di commercio.
1. Al finanziamento ordinario delle camere di commercio
si provvede mediante:
a) il diritto annuale come determinato ai sensi dei
commi 4, 5 e 6;
b) i proventi derivanti dalla gestione di attivita' e
dalla prestazione di servizi e quelli di natura
patrimoniale;
c) le entrate e i contributi derivanti da leggi
statali, da leggi regionali, da convenzioni o previsti in
relazione alle attribuzioni delle camere di commercio;
d) i diritti di segreteria sull'attivita'
certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi,
registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti;
e) i contributi volontari, i lasciti e le donazioni
di cittadini o di enti pubblici e privati;
f) altre entrate e altri contributi.
2. Le camere di commercio sono, altresi', destinatarie
di contributi a carico del bilancio dello Stato, per
l'espletamento di funzioni delegate.
3. Le voci e gli importi dei diritti di segreteria di
cui alla lettera d) del comma 1 sono modificati e
aggiornati con decreto del Ministero dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, tenendo conto dei costi medi di gestione e
di fornitura dei relativi servizi.
4. La misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola
camera di commercio da parte di ogni impresa iscritta o
annotata nei registri di cui all'articolo 8, ivi compresi
gli importi minimi e quelli massimi, nonche' gli importi
del diritto dovuti in misura fissa, e' determinata dal
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentite
l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente
rappresentative a livello nazionale, in base al seguente
metodo:
a) individuazione del fabbisogno necessario per
l'espletamento dei servizi che il sistema delle camere di
commercio e' tenuto a fornire sull'intero territorio
nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed
economiche di cui all'articolo 2, nonche' a quelle
attribuite dallo Stato e dalle regioni;
b) detrazione dal fabbisogno di cui alla lettera a)
di una quota calcolata in relazione ad un obiettivo annuale
di efficienza del sistema delle camere di commercio
nell'espletamento delle funzioni amministrative, sentita
l'Unioncamere;
c) copertura del fabbisogno mediante diritti annuali
fissi per i soggetti iscritti al REA e per le imprese
individuali iscritte al registro delle imprese, e mediante
applicazione di diritti commisurati al fatturato
dell'esercizio precedente, per gli altri soggetti.
5. Qualora si verifichino variazioni significative del
fabbisogno di cui al comma 4, lett. a), il Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite l'Unioncamere e le
organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a
livello nazionale, aggiorna con proprio decreto, da
adottare entro il 31 ottobre dell'anno precedente, la
misura del diritto annuale. Con lo stesso decreto sono
altresi' determinati gli importi del diritto applicabili
alle unita' locali.
6. La partecipazione del sistema camerale agli
obiettivi di contenimento di finanza pubblica puo' essere
annualmente rideterminato, garantendo il conseguimento di
tali obiettivi, secondo modalita' anche compensative tra
diverse tipologie omogenee di spese e tra le diverse camere
di commercio e le loro unioni regionali e nazionale, con il
decreto di determinazione del diritto annuale di cui al
comma 4.
7. Con uno o piu' regolamenti il Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, determina i presupposti per
il pagamento del diritto annuale nonche' le modalita' e i
termini di liquidazione, accertamento e riscossione del
diritto annuale.
8. In caso di tardivo o omesso pagamento si applica la
sanzione amministrativa dal 10 per cento al 100 per cento
dell'ammontare del diritto dovuto, secondo le disposizioni
in materia di sanzioni amministrative di cui al decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive
modificazioni.
9. Con il decreto di cui al comma 4, si determinano una
quota del diritto annuale da riservare ad un fondo di
perequazione istituito presso l'Unioncamere, nonche'
criteri per la ripartizione del fondo stesso tra le camere
di commercio e, per specifiche finalita', le Unioni
regionali, al fine di rendere omogeneo su tutto il
territorio nazionale l'espletamento delle funzioni
attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere di
commercio.
10. Per il cofinanziamento di specifici progetti aventi
per scopo l'aumento della produzione e il miglioramento
delle condizioni economiche della circoscrizione
territoriale di competenza, le camere di commercio, sentite
le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a
livello provinciale, possono aumentare per gli esercizi di
riferimento la misura del diritto annuale fino a un massimo
del venti per cento.".
Comma 62
- Si riporta il testo del comma 12-quinquies
dell'articolo 11 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76
(Primi interventi urgenti per la promozione
dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione
sociale, nonche' in materia di Imposta sul valore aggiunto
(IVA) e altre misure finanziarie urgenti), convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, come
modificato dalla presente legge:
"12-quinquies. I soggetti creditori possono cedere il
credito certificato e assistito dalla garanzia dello Stato
ai sensi del comma 12-ter ad una banca o ad un
intermediario finanziario, anche sulla base di apposite
convenzioni quadro. Per i crediti assistiti dalla garanzia
dello Stato non possono essere richiesti sconti superiori
al 2 per cento dell'ammontare del credito. Avvenuta la
cessione del credito, l'amministrazione debitrice diversa
dallo Stato puo' richiedere la ristrutturazione del debito
con piano di ammortamento, comprensivo di quota capitale e
quota interessi, di durata fino a un massimo di cinque
anni, rilasciando delegazione di pagamento o altra simile
garanzia a valere sulle entrate di bilancio.
L'amministrazione debitrice puo' contrattare con una banca
o un intermediario finanziario la ristrutturazione del
debito, a condizioni piu' vantaggiose, previo contestuale
rimborso del primo cessionario.".
Comma 63
La legge 22 gennaio 1934, n. 64 (Norme complementari
sull'ordinamento del notariato) e' pubblicata nella Gazz.
Uff. 3 febbraio 1934, n. 28.
Comma 68
- Si riporta il testo vigente del comma 208
dell'articolo 1 della citata legge n. 228 del 2012:
"208. Per il finanziamento di studi, progetti,
attivita' e lavori preliminari nonche' lavori definitivi
della nuova linea ferroviaria Torino-Lione e' autorizzata
la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2013, di 100
milioni di euro per l'anno 2014, di 680 milioni di euro per
l'anno 2015 e 150 milioni per ciascuno degli anni dal 2016
al 2029.".
Comma 70
- Si riporta il testo dei commi 2 e 10 dell'articolo 18
del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come
modificato dalla presente legge:
"2. Con uno o piu' decreti del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, si provvede
all'individuazione degli specifici interventi da finanziare
e all'assegnazione delle risorse occorrenti, nei limiti
delle disponibilita' annuali del Fondo di cui al comma 1.
Gli interventi finanziabili ai sensi del presente comma
riguardano il completamento delle infrastrutture di
rilevanza strategica nazionale in corso di realizzazione,
il potenziamento dei nodi, dello standard di
interoperabilita' dei corridoi europei e il miglioramento
delle prestazioni della rete e dei servizi ferroviari, il
collegamento ferroviario funzionale tra la Regione Piemonte
e la Valle d'Aosta, il superamento di criticita' sulle
infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie nonche'
l'attuazione di ulteriori interventi mirati ad incrementare
la sicurezza e a migliorare le condizioni
dell'infrastruttura viaria con priorita' per le opere
stradali volte alla messa in sicurezza del territorio dal
rischio idrogeologico, l'asse di collegamento tra la strada
statale 640 e l'autostrada A19 Agrigento - Caltanissetta,
gli assi autostradali Pedemontana Veneta e Tangenziale
Esterna Est di Milano. Per quest'ultimo intervento, l'atto
aggiuntivo di aggiornamento della convenzione conseguente
all'assegnazione del finanziamento e' approvato con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da
adottarsi entro trenta giorni dalla trasmissione dell'atto
convenzionale ad opera dell'amministrazione concedente. Gli
interventi rispondenti alle finalita' di potenziamento dei
nodi, dello standard di interoperabilita' dei corridoi
europei e del miglioramento delle prestazioni della rete e
dei servizi ferroviari sono in ogni caso riferiti a
infrastrutture comprese nel Programma delle infrastrutture
strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, per
le quali si sono perfezionate le procedure di
individuazione con il coinvolgimento degli enti
territoriali."
"10. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
e' approvato il programma degli interventi di manutenzione
straordinaria di ponti, viadotti e gallerie nonche' degli
ulteriori interventi mirati ad incrementare la sicurezza e
a migliorare le condizioni dell'infrastruttura viaria con
priorita' per le opere stradali volte alla messa in
sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico, della
rete stradale di interesse nazionale in gestione ad ANAS
SpA con l'individuazione delle relative risorse e apposita
convenzione che disciplina i rapporti tra Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e ANAS SpA per l'attuazione
del programma nei tempi previsti e le relative modalita' di
monitoraggio. La societa' ANAS SpA presenta semestralmente
alle Camere una relazione sull'attuazione del programma di
cui al presente comma.".
Comma 75
La delibera CIPE n. 121/2001 del 21 dicembre 2001
(Legge obiettivo: 1° Programma delle infrastrutture
strategiche) e' pubblicata nella G.U. n. 68 del 21 marzo
2002.
La legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in
materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi
strategici ed altri interventi per il rilancio delle
attivita' produttive) e' pubblicata nella Gazz. Uff. 27
dicembre 2001, n. 299, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 32 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti
per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 32. Disposizioni in materia di finanziamento e
potenziamento delle infrastrutture
1. Nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e' istituito il "Fondo
infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di
interesse strategico nonche' per gli interventi di cui
all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798" con
una dotazione di 930 milioni per l'anno 2012 e 1.000
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016.
Le risorse del Fondo sono assegnate dal CIPE, su proposta
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e
sono destinate prioritariamente alle opere ferroviarie da
realizzare ai sensi dell'articolo 2, commi 232, 233 e 234,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche' ai contratti
di programma con RFI SpA e ANAS SpA.
2. Sono revocati i finanziamenti assegnati dal CIPE
entro il 31 dicembre 2010 per la realizzazione delle opere
ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche
di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, per le quali,
alla data di entrata in vigore del presente decreto, non
sia stato emanato il decreto interministeriale previsto
dall'articolo 1, comma 512, della legge n. 296 del 2006 e
non sia stato pubblicato il relativo bando di gara. Il
presente comma non si applica a finanziamenti approvati
mediante decreto interministeriale ai sensi dell'articolo
3, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004,
n. 128.
3. Sono altresi' revocati i finanziamenti assegnati dal
CIPE per la realizzazione delle opere ricomprese nel
Programma delle infrastrutture strategiche, di cui alla
legge 21 dicembre 2001, n. 443, i cui soggetti beneficiari,
autorizzati alla data del 31 dicembre 2010 all'utilizzo dei
limiti di impegno e dei contributi pluriennali con il
decreto interministeriale previsto dall'articolo 1, comma
512, della legge n. 296 del 2006, alla data di entrata in
vigore del presente decreto non abbiano assunto
obbligazioni giuridicamente vincolanti, non abbiano bandito
la gara per l'aggiudicazione del relativo contratto di
mutuo ovvero, in caso di loro utilizzo mediante erogazione
diretta, non abbiano chiesto il pagamento delle relative
quote annuali al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e non sia stato pubblicato il relativo bando di
gara.
4. Sono revocati i finanziamenti assegnati per la
progettazione delle opere ricomprese nel Programma delle
infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre
2001, n. 443 per i quali, alla data di entrata in vigore
del presente decreto legge, non sia stato emanato il
decreto interministeriale previsto dall'articolo 1, comma
512, della legge n. 296 del 2006, ovvero i cui soggetti
beneficiari, autorizzati alla data del 31 dicembre 2008
all'utilizzo dei limiti di impegno e dei contributi
pluriennali con il decreto interministeriale previsto
dall'articolo 1, comma 512, della legge n. 296 del 2006,
alla data di entrata in vigore del presente decreto non
abbiano assunto obbligazioni giuridicamente vincolanti, non
abbiano bandito la gara per l'aggiudicazione del relativo
contratto di mutuo ovvero, in caso di loro utilizzo
mediante erogazione diretta, non hanno chiesto il pagamento
delle relative quote annuali al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
5. Con decreti, di natura non regolamentare, del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
individuati i finanziamenti revocati ai sensi dei commi 2,
3 e 4.
6. Le quote annuali dei limiti di impegno e dei
contributi revocati e iscritte in bilancio ai sensi dei
commi 2, 3 e 4, affluiscono al Fondo appositamente
istituito nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
6-bis. Le somme relative ai finanziamenti revocati ai
sensi dei commi 2, 3 e 4 iscritte in conto residui dovranno
essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate, compatibilmente con gli equilibri di
finanza pubblica, sul Fondo di cui al comma 6.
7. Il Comitato interministeriale per la programmazione
economica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, stabilisce, fatta eccezione per i
finanziamenti delle opere gia' deliberati dal detto
Comitato ove confermati dal Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, la destinazione delle risorse che
affluiscono al fondo di cui al comma 6 per la realizzazione
del programma delle infrastrutture strategiche di cui alla
legge 21 dicembre 2001, n. 443.
8. Per il potenziamento e il funzionamento del sistema
informativo del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, per l'anno 2011 e' autorizzata la spesa di euro
16.700.000,00.
9. Per la prosecuzione del servizio intermodale
dell'autostrada ferroviaria alpina attraverso il valico del
Frejus per l'anno 2011 e' autorizzata la spesa di euro
6.300.000,00.
10. Per le finalita' dei commi 8, e 9, le risorse di
cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 23 ottobre
2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2008, n. 201, iscritte, in conto residui sul
capitolo 7192 dello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, resesi disponibili per
pagamenti non piu' dovuti, sono mantenute in bilancio
nell'esercizio 2011 nel limite di euro 23 milioni di euro,
per essere versate al bilancio dello Stato.
11. All'onere derivante dai commi 8, 9 e 10, in termini
di indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente
utilizzo, per euro 23.000.000 per l'anno 2011, in termini
di sola cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2,
del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
12. All'articolo 1, comma 10-ter del decreto-legge 23
ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2008, n. 201, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "La condizione prevista dal periodo
precedente deve intendersi non realizzata nel caso di
contribuzione obbligatoria prevista per legge a carico
degli iscritti delle associazioni o fondazioni.".
13. Al fine di monitorare l'utilizzo dei fondi
strutturali e del Fondo per lo sviluppo e la coesione, la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
svolge, con cadenza almeno semestrale, una apposita
sessione per la coesione territoriale alla quale
partecipano le parti sociali.
14. Per le finalita' di cui al comma 13, la sessione
per la coesione territoriale monitora la realizzazione
degli interventi strategici nonche' propone ulteriori
procedure e modalita' necessarie per assicurare la
qualita', la rapidita' e l'efficacia della spesa; alla
sessione per la coesione territoriale i presidenti delle
regioni del Sud presentano una relazione sui risultati
conseguiti con particolare riferimento a quanto previsto
dai contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo
6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
15. Lo svolgimento dei lavori della sessione per la
coesione territoriale e' disciplinato con delibera della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome, anche prevedendo compiti di
supporto tecnico a cura del Dipartimento per lo sviluppo e
la coesione economica.
16. Dall'anno 2012, una quota parte, fino al tre per
cento, delle risorse del Fondo di cui al comma 1, e'
assegnata compatibilmente con gli equilibri di finanza
pubblica con delibera del CIPE, alla spesa per la tutela e
gli interventi a favore dei beni e le attivita' culturali.
L'assegnazione della predetta quota e' disposta dal CIPE,
su proposta del Ministro per i beni e le attivita'
culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali
presenta al CIPE una relazione annuale sullo stato di
attuazione degli interventi finanziati a valere sulle
risorse gia' destinate per le suddette finalita'. Per
l'anno 2011 non si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n.
289. Dall'anno 2012 fino all'anno 2016 il 3 per cento degli
stanziamenti previsti per le infrastrutture, di cui
all'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, e' definito esclusivamente nei termini di cui al
presente comma.
17. Con riferimento alle opere di preparazione e di
realizzazione del Sito di cui all'allegato 1 al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 ottobre
2008, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 277 del 2008, le distanze di cui all'articolo
41-septies della legge 17 agosto 1942, n. 1150,
all'articolo 4, D.M. 1° aprile 1968, n. 1404, nonche'
all'articolo 28 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495,
possono essere ridotte per determinati tratti ove
particolari circostanze lo richiedano, su richiesta degli
interessati, e sentita la societa' ANAS Spa, con decreto
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel
quale, in esito ad apposita valutazione tecnica, sono
individuati specificamente i tratti stradali oggetto di
deroga e, in relazione ad essi, le distanze minime da
osservare.
18. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione
dell'EXPO Milano 2015, nonche' di garantire l'adempimento
delle obbligazioni internazionali assunte dal Governo della
Repubblica italiana nei confronti del Bureau International
des Expositions, si applicano alle opere individuate e
definite essenziali in base al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri in data 22 ottobre 2008, e
successive modificazioni, le disposizioni processuali di
cui all'articolo 125 del decreto legislativo 2 luglio 2010,
n. 104.".
La delibera CIPE n. 62/2011 del 3 agosto 2011
(Individuazione ed assegnazione di risorse ad interventi di
rilievo nazionale ed interregionale e di rilevanza
strategica regionale per l'attuazione del piano nazionale
per il Sud) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304
del 31 dicembre 2011.
- Si riporta il testo vigente del comma 11-ter
dell'articolo 25 del citato decreto-legge n. 69 del 2013:
"11-ter. Le proposte dei soggetti promotori per
l'approvazione dei progetti preliminari, anche suddivisi
per lotti funzionali in coerenza con le risorse finanziarie
disponibili, degli interventi di adeguamento della strada
statale n. 372 "Telesina" tra Io svincolo di Caianello
della strada statale n. 372 e lo svincolo di Benevento
sulla strada statale n. 88 nonche' del collegamento
autostradale Termoli-San Vittore devono essere sottoposte
al CIPE per l'approvazione entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. Le risorse gia' assegnate con la delibera
del CIPE n. 100/2006 del 29 marzo 2006, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2006, e quelle a
valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate assegnate con
la delibera del CIPE n. 62/2011 del 3 agosto 2011,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre
2011, sono destinate esclusivamente alla realizzazione
della predetta opera di adeguamento della strada statale n.
372 "Telesina". La mancata approvazione delle proposte
determina l'annullamento della procedura avviata e la
revoca dei soggetti promotori.".
Comma 76
- Si riporta il testo vigente dei commi 232, 233 e 234
dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2010):
"232. Con decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono individuati specifici progetti
prioritari ricompresi nei corridoi europei TEN-T e inseriti
nel programma delle infrastrutture strategiche, aventi
costi e tempi di realizzazione superiori, rispettivamente,
a 2 miliardi di euro e a quattro anni dall'approvazione del
progetto definitivo e non suddivisibili in lotti funzionali
di importo inferiore a 1 miliardo di euro, per i quali il
CIPE puo' autorizzare, per un importo complessivo residuo
da finanziare, relativo all'insieme dei progetti prioritari
individuati, non superiore a 10 miliardi di euro, l'avvio
della realizzazione del relativo progetto definitivo per
lotti costruttivi individuati dallo stesso CIPE,
subordinatamente alle seguenti condizioni:
a) il costo del lotto costruttivo autorizzato deve
essere integralmente finanziato e deve esservi copertura
finanziaria, con risorse pubbliche o private nazionali o
dell'Unione europea, che, alla data dell'autorizzazione del
primo lotto, devono costituire almeno il 20 per cento del
costo complessivo dell'opera; in casi di particolare
interesse strategico, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, puo' essere consentito
l'utilizzo della procedura di cui al presente comma anche
in caso di copertura finanziaria, con risorse pubbliche o
private nazionali o dell'Unione europea, che, alla data
dell'autorizzazione del primo lotto, costituiscono almeno
il 10 per cento del costo complessivo dell'opera;
b) il progetto definitivo dell'opera completa deve
essere accompagnato da una relazione che indichi le fasi di
realizzazione dell'intera opera per lotti costruttivi, il
cronoprogramma dei lavori per ciascuno dei lotti e i
connessi fabbisogni finanziari annuali; l'autorizzazione
dei lavori per i lotti costruttivi successivi al primo
lotto deve essere accompagnata da un aggiornamento di tutti
gli elementi della medesima relazione;
c) il contraente generale o l'affidatario dei lavori
deve assumere l'impegno di rinunciare a qualunque pretesa
risarcitoria, eventualmente sorta in relazione alle opere
individuate con i decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui all'alinea, nonche' a qualunque pretesa
anche futura connessa all'eventuale mancato o ritardato
finanziamento dell'intera opera o di lotti successivi;
dalle determinazioni assunte dal CIPE non devono in ogni
caso derivare nuovi obblighi contrattuali nei confronti di
terzi a carico del soggetto aggiudicatore dell'opera per i
quali non sussista l'integrale copertura finanziaria."
"233. Con l'autorizzazione del primo lotto costruttivo,
il CIPE assume l'impegno programmatico di finanziare
l'intera opera ovvero di corrispondere l'intero contributo
finanziato e successivamente assegna, in via prioritaria,
le risorse che si rendono disponibili in favore dei
progetti di cui al comma 232, allo scopo di finanziare i
successivi lotti costruttivi fino al completamento delle
opere, tenuto conto del cronoprogramma."
"234. Il Documento di programmazione
economico-finanziaria - Allegato Infrastrutture da'
distinta evidenza degli interventi di cui ai commi 232 e
233, per il completamento dei quali il CIPE assegna le
risorse secondo quanto previsto dal comma 233.".
Comma 77
- Si riporta il testo vigente del comma 1031
dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006, e
successive modificazioni:
" 1031. Al fine di realizzare una migliore correlazione
tra lo sviluppo economico, l'assetto territoriale e
l'organizzazione dei trasporti e favorire il riequilibrio
modale degli spostamenti quotidiani in favore del trasporto
pubblico locale attraverso il miglioramento dei servizi
offerti, e' istituito presso il Ministero dei trasporti un
fondo per gli investimenti destinato all'acquisto di
veicoli adibiti a tali servizi. Tale fondo, per il quale e'
autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009, e' destinato a contributi
nella misura massima del 75 per cento:
a) per l'acquisto di veicoli ferroviari da destinare
ai servizi di competenza regionale di cui agli articoli 8 e
9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e
successive modificazioni;
b) per l'acquisto di veicoli destinati a servizi su
linee metropolitane, tranviarie e filoviarie, nonche' per
l'acquisto di unita' navali destinate al trasporto pubblico
locale effettuato per via marittima, lagunare, lacuale e
fluviale e la prosecuzione degli interventi di cui al comma
4 dell'articolo 8 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.
159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007, n. 222, per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016;
c) per l'acquisto di autobus a minor impatto
ambientale o ad alimentazione non convenzionale.
c-bis) per l'acquisto di elicotteri e di idrovolanti
destinati ad un servizio minimo di trasporto pubblico
locale per garantire collegamenti con isole minori con le
quali esiste un fenomeno di pendolarismo;
c-ter) all'acquisto dei veicoli di cui alle lettere
a) e b) e' riservato almeno il 50 per cento della dotazione
del fondo.".

- Si riporta il testo vigente dell'articolo 5-bis del
decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43 (Disposizioni urgenti
per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di
contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone
terremotate del maggio 2012 e per accelerare la
ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli
interventi per Expo 2015), convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2013, n. 71:
"Art. 5-bis Disposizioni per il servizio pubblico di
trasporto marittimo nello stretto di Messina
In vigore dal 26 giugno 2013
1. Per fare fronte all'esigenza di assicurare la
continuazione del servizio pubblico di trasporto marittimo,
legata all'aumento del traffico passeggeri derivante
dall'approssimarsi del periodo estivo, ed al fine di
garantire la continuita' territoriale nell'area dello
stretto di Messina, per la prosecuzione degli interventi di
cui all'articolo 1, comma 1031, lettera b), della legge 27
dicembre 2006, n. 296, relativi al trasporto marittimo
veloce di passeggeri tra le citta' di Messina, Reggio
Calabria e Villa San Giovanni e' autorizzata la spesa di 3
milioni di euro per l'anno 2013.
2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede:
a) quanto a euro 2.500.000, mediante parziale
utilizzo della quota delle entrate previste, per l'anno
2013, dall'articolo 1, comma 238, secondo periodo, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311. Conseguentemente, al citato
articolo 1, comma 238, della legge n. 311 del 2004, le
parole: "euro 8.620.000" sono sostituite dalle seguenti:
"euro 6.120.000";
b) quanto a euro 500.000, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.".
Comma 78
- Si riporta il testo vigente del comma 16
dell'articolo 19-ter del decreto-legge 25 settembre 2009,
n. 135 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi
comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di
giustizia delle Comunita' europee),convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166:
"16. Le risorse necessarie a garantire il livello dei
servizi erogati sulla base delle convenzioni attualmente in
vigore e prorogate ai sensi del comma 6, nonche' delle
nuove convenzioni e dei contratti di servizio di cui ai
commi da 8 a 15, nel limite di complessivi euro 184.942.251
a decorrere dal 2010, sono ripartite, per il 2010 e per
ciascuno degli anni della durata delle nuove convenzioni e
dei singoli contratti di servizio, come segue:
a) Tirrenia di navigazione S.p.a.: euro 72.685.642;
b) Siremar-Sicilia Regionale Marittima S.p.a.: euro
55.694.895
c) Saremar-Sardegna Regionale Marittima S.p.a. -
regione Sardegna: euro 13.686.441;
d) Toremar-Toscana Regionale Marittima S.p.a. -
regione Toscana: euro 13.005.441;
e) Caremar-Campania Regionale Marittima S.p.a. -
regione Campania: euro 29.869.832.".

Comma 79
- Si riporta il testo dei commi 2 e 3 dell'articolo 32
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni
urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come
modificato dalla presente legge:
"2. Sono revocati i finanziamenti assegnati dal CIPE
entro il 31 dicembre 2010 per la realizzazione delle opere
ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche
di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, per le quali,
alla data di entrata in vigore del presente decreto, non
sia stato emanato il decreto interministeriale previsto
dall'articolo 1, comma 512, della legge n. 296 del 2006 e
non sia stato pubblicato il relativo bando di gara. Il
presente comma non si applica a finanziamenti approvati
mediante decreto interministeriale ai sensi dell'articolo
3, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004,
n. 128.
3. Sono altresi' revocati i finanziamenti assegnati dal
CIPE per la realizzazione delle opere ricomprese nel
Programma delle infrastrutture strategiche, di cui alla
legge 21 dicembre 2001, n. 443, i cui soggetti beneficiari,
autorizzati alla data del 31 dicembre 2010 all'utilizzo dei
limiti di impegno e dei contributi pluriennali con il
decreto interministeriale previsto dall'articolo 1, comma
512, della legge n. 296 del 2006, alla data di entrata in
vigore del presente decreto non abbiano assunto
obbligazioni giuridicamente vincolanti, non abbiano bandito
la gara per l'aggiudicazione del relativo contratto di
mutuo ovvero, in caso di loro utilizzo mediante erogazione
diretta, non abbiano chiesto il pagamento delle relative
quote annuali al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e non sia stato pubblicato il relativo bando di
gara.".
Comma 84
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
" Art. 8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata.
1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
unificata per le materie ed i compiti di interesse comune
delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.".



Comma 86
- Si riporta il testo dell'articolo 35 del citato
decreto-legge n. 98 del 2011, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 35. Disposizioni in materia di salvaguardia delle
risorse ittiche, semplificazioni in materia di impianti di
telecomunicazioni e interventi di riduzione del costo
dell'energia
In vigore dal 19 dicembre 2012
1. In esecuzione di quanto previsto dal regolamento
(CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, al
fine di assicurare un'adeguata protezione delle risorse
ittiche, e' disposta, per impresa, la misura di arresto
temporaneo dell'attivita' di pesca per le imbarcazioni
autorizzate all'uso del sistema strascico e/o volante, per
un periodo massimo di 45 giorni, secondo quanto previsto al
comma 3.
2. In conseguenza dell'arresto temporaneo di cui al
comma 1, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e
forestali e' autorizzato a concedere alle imprese di pesca
una compensazione che non concorre alla formazione della
base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ne' del
valore della produzione netta ai fini dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive. Tale compensazione
non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e
109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni. La compensazione
da concedere e' rapportata ai parametri stabiliti nel
Programma operativo, approvato dalla Commissione europea,
per l'applicazione in Italia del Fondo europeo per la
pesca. Al relativo onere fino a concorrenza massima di 22
milioni di euro per l'anno 2011, si provvede quanto a 13
milioni di euro con le specifiche assegnazioni finanziarie
dell'Asse prioritario 1 - misure per l'adeguamento della
flotta da pesca comunitaria - del regolamento (CE) n.
1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, e, quanto a 9
milioni di euro a valere sulle disponibilita' del Fondo
rotativo di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987,
n. 183.
3. Le modalita' di attuazione dell'arresto temporaneo,
l'entita' del premio, le relative erogazioni, la
definizione degli eventuali periodi di arresto temporaneo
supplementare per esigenze biologiche, le misure di
gestione e controllo, tenuto conto del sistema di
localizzazione satellitare, per la tutela delle risorse
ittiche giovanili nella fascia costiera e nelle zone di
tutela biologica, sono definite con decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la
Commissione consultiva centrale per la pesca e
l'acquacoltura.
4. Al fine di agevolare la diffusione della banda
ultralarga in qualsiasi tecnologia e di ridurre i relativi
adempimenti amministrativi, sono soggette ad
autocertificazione di attivazione, da inviare
contestualmente all'attuazione dell'intervento all'ente
locale e agli organismi competenti ad effettuare i
controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio
2001, n. 36, le installazioni e le modifiche, ivi comprese
le modifiche delle caratteristiche trasmissive degli
impianti di cui all'articolo 87-bis del codice di cui al
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, degli impianti
radioelettrici per trasmissione punto-punto e
punto-multipunto e degli impianti radioelettrici per
l'accesso a reti di comunicazione ad uso pubblico con
potenza massima in singola antenna inferiore o uguale a 10
watt e con dimensione della superficie radiante non
superiore a 0,5 metri quadrati.
4-bis. Ai medesimi fini indicati al comma 4,
l'installazione e l'attivazione di apparati di rete
caratterizzati da una potenza massima trasmessa in uplink
inferiore o uguale a 100 mWatt, e da una potenza massima al
connettore di antenna, in down link, inferiore o uguale a
5W, e aventi un ingombro fisico non superiore a 20 litri,
possono essere effettuate senza alcuna comunicazione
all'ente locale e agli organismi competenti ad effettuare i
controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio
2001, n. 36.
5. All'articolo 87, comma 9, del decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259, dopo le parole: "un provvedimento di
diniego" sono inserite le seguenti: "o un parere negativo
da parte dell'organismo competente ad effettuare i
controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio
2001, n. 36".
6. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, dopo la lettera d) e' aggiunta la
seguente: "d-bis), in via sperimentale, il rispetto degli
orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura
domenicale e festiva, nonche' quello della mezza giornata
di chiusura infrasettimanale dell'esercizio ubicato nei
comuni inclusi negli elenchi regionali delle localita'
turistiche o citta' d'arte;".
7. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie
disposizioni legislative e regolamentari alla disposizione
introdotta dal comma 6 entro la data del 1° gennaio 2012.
8. All'articolo 5-bis del decreto-legge 10 febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile 2009, n. 33, dopo le parole: "di localizzazione
territoriale" sono inserite le seguenti: ", nonche' che
condizionino o limitino la suddetta riconversione,
obbligando alla comparazione, sotto il profilo dell'impatto
ambientale, fra combustibili diversi o imponendo specifici
vincoli all'utilizzo dei combustibili".
9. L'articolo 5-bis del decreto-legge 10 febbraio 2009,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile
2009, n. 33, come modificato dal comma 8, si applica anche
ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del decreto-legge n. 5 del
2009.".
Comma 87
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo
17-terdecies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83
(Misure urgenti per la crescita del Paese) convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 17-terdecies Norme per il sostegno e lo sviluppo
della riqualificazione elettrica dei veicoli circolanti
1. Per le modifiche delle caratteristiche costruttive e
funzionali dei veicoli in circolazione delle categorie
internazionali L, M e N1, consistenti nella trasformazione
degli stessi in veicoli il cui motore sia ad esclusiva
trazione elettrica, si applica l'articolo 75, comma 3-bis,
del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285."
Comma 88
Per il testo dei commi 2 e 3 dell'articolo 32 del
decreto-legge n. 98 del 2011 vedasi in Note al comma 79.
- Si riporta il testo vigente dei commi da 4 a 6
dell'articolo 32 del citato decreto-legge n. 98 del 2011:
"4. Sono revocati i finanziamenti assegnati per la
progettazione delle opere ricomprese nel Programma delle
infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre
2001, n. 443 per i quali, alla data di entrata in vigore
del presente decreto legge, non sia stato emanato il
decreto interministeriale previsto dall'articolo 1, comma
512, della legge n. 296 del 2006, ovvero i cui soggetti
beneficiari, autorizzati alla data del 31 dicembre 2008
all'utilizzo dei limiti di impegno e dei contributi
pluriennali con il decreto interministeriale previsto
dall'articolo 1, comma 512, della legge n. 296 del 2006,
alla data di entrata in vigore del presente decreto non
abbiano assunto obbligazioni giuridicamente vincolanti, non
abbiano bandito la gara per l'aggiudicazione del relativo
contratto di mutuo ovvero, in caso di loro utilizzo
mediante erogazione diretta, non hanno chiesto il pagamento
delle relative quote annuali al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
5. Con decreti, di natura non regolamentare, del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
individuati i finanziamenti revocati ai sensi dei commi 2,
3 e 4.
6. Le quote annuali dei limiti di impegno e dei
contributi revocati e iscritte in bilancio ai sensi dei
commi 2, 3 e 4, affluiscono al Fondo appositamente
istituito nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.".
Comma 90
- Si riporta il testo del comma 211 dell'articolo 1
della citata legge n. 228 del 2012, come modificato dalla
presente legge:
"211. Il soggetto attuatore di cui all'articolo 61-bis,
del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, deve
provvedere al completamento della Piattaforma Logistica
Nazionale, anche nell'ambito dell'Agenda Digitale Italiana,
e alla relativa gestione come sistema di rete
infrastrutturale aperto a cui si collegano le piattaforme
ITS locali, autonomamente sviluppate e all'uopo rese
compatibili, di proprieta' o in uso ai nodi logistici,
porti, centri merci e piastre logistiche. Al fine di
garantire il piu' efficace coordinamento e l'integrazione
tra la Piattaforma logistica nazionale e le piattaforme ITS
locali, le Autorita' portuali possono acquisire una
partecipazione diretta al capitale del soggetto attuatore
di cui al presente comma. In ogni caso, la maggioranza del
capitale sociale del soggetto attuatore dovra' essere
detenuta da Interporti e Autorita' portuali. Considerata la
portata strategica per il Paese della Piattaforma per la
gestione della Rete logistica nazionale, la stessa e'
inserita nel programma delle infrastrutture strategiche di
cui alla legge n. 443 del 2001. Ai fini del perseguimento
dell'interoperabilita' della piattaforma logistica
nazionale (PLN) digitale con altre piattaforme che
gestiscono sistemi di trasporto e logistici settoriali,
nonche' dell'estensione della PLN mediante l'inserimento di
nuove aree servite e nuovi servizi erogati
all'autotrasporto, ivi inclusa la cessione in comodato
d'uso di apparati di bordo, il contributo di cui
all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e' incrementato, senza obbligo di cofinanziamento da
parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo
61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, di 4
milioni di euro per il 2014 e di 3 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2015 e 2016. Il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti stipula con il soggetto
attuatore unico una specifica convenzione per disciplinare
l'utilizzo dei fondi. Per il definitivo completamento della
PLN digitale e la sua gestione il soggetto attuatore unico
ha facolta' di avvalersi della concessione di servizi in
finanza di progetto, ai sensi dell'articolo 278 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.".
Comma 91
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 1 della
legge 5 maggio 1976, n. 324 (Nuove norme in materia di
diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo
civile):
"Art. 1. Il movimento degli aeromobili privati e delle
persone negli aeroporti nazionali aperti al traffico aereo
civile e' assoggettato al pagamento dei seguenti diritti:
a) diritto di approdo, di partenza e di sosta o
ricovero per gli aeromobili;
b) diritto di imbarco per passeggeri.".
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
17 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 (Disposizioni
urgenti per favorire l'occupazione), convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135:
"1. In attesa dell'adozione del regolamento di cui
all'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, il Ministro dei trasporti e della navigazione puo'
autorizzare, su richiesta, i soggetti titolari di gestioni
parziali aeroportuali, anche in regime precario,
all'occupazione ed all'uso dei beni demaniali rientranti
nel sedime aeroportuale, vincolando la destinazione dei
diritti percepiti a norma del comma 2 agli interventi
indifferibili ed urgenti necessari alle attivita' di
manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture
aeroportuali, nonche' all'attivita' di gestione
aeroportuale.".
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
4-bis del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107 (Proroga
delle missioni internazionali delle forze armate e di
polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni
1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di
Sicurezza delle Nazioni Unite, nonche' degli interventi di
cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di
pace e di stabilizzazione. Misure urgenti antipirateria),
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011,
n. 130:
"Art. 4-bis Misure di sostegno e di rilancio dei
settori dell'economia locale interessati da limitazioni
imposte da attivita' operative ex Risoluzione ONU n. 1973
1. La dotazione del fondo da ripartire di cui
all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, per la quota parte relativa ai proventi per l'anno
2011 delle addizionali di cui all'articolo 2, comma 11,
lettera a), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e
successive modificazioni, e comunque nel limite di euro 10
milioni, e' destinata all'adozione di misure di sostegno e
di rilancio dei settori dell'economia delle province
interessate da ingenti danni a seguito delle limitazioni
imposte dalle attivita' operative militari ex Risoluzione
ONU n. 1973 che hanno inciso sulla operativita' degli scali
aeroportuali civili.".
Comma 92
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 9 del
decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 (Riordino
della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato
centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori),
come modificato dalla presente legge:
"2. Il Comitato centrale ha le seguenti attribuzioni:
a) curare la formazione, la tenuta e la pubblicazione
dell'Albo nazionale delle imprese di autotrasporto di merci
per conto di terzi;
b) ;
c) ;
d) determinare la misura delle quote dovute
annualmente dalle imprese di autotrasporto, in base a
quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica
7 novembre 1994, n. 681, recante norme sul sistema delle
spese derivanti dal funzionamento del Comitato centrale;
e) collaborare con la Consulta, provvedendo, in
particolare, sulla base degli indirizzi dettati dalla
Consulta stessa, ad effettuare studi preordinati alla
formulazione delle strategie di governo del settore
dell'autotrasporto, a realizzare iniziative di formazione
del personale addetto ai controlli sui veicoli pesanti ed a
partecipare al finanziamento delle connesse operazioni, ad
attuare iniziative di assistenza e di sostegno alle imprese
di autotrasporto, ad esprimere il proprio avviso su
progetti di provvedimenti amministrativi in materia di
autotrasporto, a formulare indirizzi in materia di
certificazione di qualita' delle imprese che effettuano
trasporti di merci pericolose, di derrate deperibili, di
rifiuti industriali e di prodotti farmaceutici;
f) accreditare gli organismi di certificazione di
qualita' di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo
7;
g) ;
h) attuare le direttive del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti in materia di autotrasporto;
i) curare attivita' editoriali e di informazione alle
imprese di autotrasporto, anche attraverso strumenti
informatici e telematici;
l) ;
l-bis) svolgere funzioni di studio e di consulenza con
specifico riferimento a progetti normativi, alla
risoluzione delle problematiche connesse con l'accesso al
mercato dell'autotrasporto e alla professione di
autotrasportatore;
l-ter) verificare l'adeguatezza e regolarita' delle
imprese iscritte, in relazione alle modalita' concrete di
svolgimento dell'attivita' economica ed alla congruita' fra
il parco veicolare e il numero dei dipendenti autisti,
nonche' alla regolarita' della copertura assicurativa dei
veicoli, anche mediante l'utilizzazione dei dati presenti
nel CED presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e dei collegamenti telematici fra i sistemi
informativi dell'INAIL, dell'INPS e delle camere di
commercio;
l-quater) svolgere attivita' di controllo sulle imprese
iscritte, al fine di garantirne la perdurante e continua
rispondenza ai requisiti previsti per l'esercizio della
professione come definiti ai sensi del regolamento (CE) n.
1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21
ottobre 2009."
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 10 del
citato decreto legislativo n. 284 del 2005, come modificato
dalla presente legge:
"1. Il Comitato centrale e' composto dai seguenti
membri effettivi, nominati con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti:
a) un Consigliere di Stato, con la funzione di
Presidente (A);
b) due Vicepresidenti, dei quali il primo e' eletto
dal Comitato centrale fra i componenti in rappresentanza
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il
secondo e' eletto dallo stesso Comitato centrale,
nell'ambito dei componenti in rappresentanza delle
associazioni di categoria degli autotrasportatori;
c) quattro rappresentanti, con qualifica
dirigenziale, del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti;
d) un rappresentante, con qualifica dirigenziale, per
ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno,
dell'economia e delle finanze, della giustizia,
dell'ambiente e tutela del territorio, delle politiche
comunitarie, del lavoro e politiche sociali, delle
politiche agricole e forestali, delle attivita' produttive,
e degli affari regionali;
e) quattro rappresentanti delle Regioni, di cui tre,
rispettivamente, delle Regioni dell'Italia settentrionale,
centrale e meridionale, ed uno in rappresentanza delle
regioni a statuto speciale o delle province autonome di
Trento e Bolzano;
f) un rappresentante per ciascuna delle associazioni
di categoria degli autotrasportatori, nonche' un
rappresentante per ciascuna delle associazioni nazionali di
rappresentanza, assistenza e tutela del movimento
cooperativo giuridicamente riconosciute dal Ministero
competente ai sensi delle vigenti disposizioni, che abbiano
i seguenti requisiti:
1) ordinamento interno a base democratica, sancito
dallo statuto;
2) potere di rappresentanza, risultante in modo
esplicito dallo statuto, della categoria degli
autotrasportatori, con esclusione di contemporanea
rappresentanza di categorie aventi interessi contrapposti;
3) anzianita' di costituzione, avvenuta con atto
notarile, di almeno cinque anni, durante i quali siano
state date, in maniera continuativa, anche a livello
provinciale, manifestazioni di attivita' svolte
nell'interesse professionale della categoria;
4) non meno di cinquecento imprese iscritte a livello
nazionale, ovvero imprese iscritte con un totale di veicoli
aventi massa complessiva non inferiore a ventimila
tonnellate;
5) organizzazione periferica comprovata con proprie
sedi in almeno venti circoscrizioni provinciali;
6) essere stata firmataria, nel corso degli ultimi
dieci anni, di rinnovi del contratto collettivo nazionale
di lavoro logistica, trasporto merci e spedizione;
7) essere rappresentata in seno al Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro, direttamente o per il tramite
delle Confederazioni alle quali aderisce;
g) (abrogata).".
Per il riferimento al testo del comma 2 dell'articolo 9
del decreto legislativo n. 284 del 2005 vedasi in Note al
comma 92.
Comma 93
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n.
134 (Regolamento contabile del Comitato centrale per l'Albo
nazionale degli autotrasportatori):
"Art. 2. Autonomia contabile e finanziaria
1. Le risorse finanziarie del Comitato centrale sono
costituite:
a) dalle quote annue di iscrizione all'Albo, al cui
versamento sono soggette le imprese iscritte all'Albo
stesso, ai sensi dell'articolo 63 della legge 6 giugno
1974, n. 298;
b) dagli stanziamenti di cui all'articolo 2, comma 3,
del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, e
successive modificazioni.
2. Le risorse di cui al comma 1, lettera a), sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, ad appositi capitoli della missione «Diritto alla
mobilita'», programma «Logistica ed intermodalita' nel
trasporto» dello stato di previsione della spesa del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Alle spese derivanti dal suo funzionamento provvede
il Comitato centrale, utilizzando le risorse di cui al
comma 1, lettera a).".
Comma 95
- Si riporta il testo del comma 12 dell'articolo 83-bis
del citato decreto-legge n. 112 del 2008, come modificato
dalla presente legge:
"12. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni
di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il
termine di pagamento del corrispettivo relativo ai
contratti di trasporto di merci su strada non puo',
comunque, essere superiore a sessanta giorni, decorrenti
dalla data di emissione della fattura da parte del
creditore. E' esclusa qualsiasi diversa pattuizione tra le
parti, scritta o verbale, che non sia basata su accordi
volontari di settore, conclusi tra organizzazioni
associative di vettori rappresentati nella Consulta
generale per l'autotrasporto e per la logistica, di cui al
comma 16, e organizzazioni associative dei committenti."
Comma 98
- Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo
8 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori
misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221:
"3. Tenuto conto del carattere di pubblica utilita' del
servizio ed al fine di assicurarne la massima diffusione,
le aziende di trasporto di cui al comma 1 e le
amministrazioni interessate, anche in deroga alle normative
di settore, consentono l'utilizzo della bigliettazione
elettronica attraverso strumenti di pagamento in mobilita',
anche attraverso l'addebito diretto su credito telefonico e
nel rispetto del limite di spesa per ciascun biglietto
acquistato, previsto dalle vigenti disposizioni, tramite
qualsiasi dispositivo di telecomunicazione. Il titolo
digitale del biglietto e' consegnato sul dispositivo di
comunicazione.".
Comma 100
- Si riporta il testo vigente del comma 481
dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006:
"481. Per il potenziamento delle attivita' e degli
strumenti di analisi e monitoraggio degli andamenti di
finanza pubblica, a decorrere dall'anno 2007, e'
autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui di cui una
quota parte non inferiore a 3 milioni di euro da destinare
al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del
Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze lo stanziamento e'
ripartito tra le amministrazioni interessate per gli scopi
di cui al presente comma. A decorrere dal medesimo anno
2007 e' altresi' autorizzata la spesa di 600.000 euro in
favore di ciascuna Camera per il potenziamento e il
collegamento delle strutture di supporto del Parlamento,
anche avvalendosi della cooperazione di altre istituzioni e
di istituti di ricerca. In relazione alle finalita' di cui
al presente comma, una quota, stabilita con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, delle risorse
attribuite al Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato e' destinata ad un programma straordinario di
reclutamento di personale con elevata professionalita'. Le
relative modalita' di reclutamento sono definite, anche in
deroga alle vigenti disposizioni in materia, ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.".
Comma 103
- Si riporta il testo vigente del comma 2-bis
dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78
(Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e
di competitivita' economica), convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:
"2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31
dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse
destinate annualmente al trattamento accessorio del
personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle
amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non puo'
superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed e',
comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale
alla riduzione del personale in servizio.".
Comma 104
Per il riferimento al testo del comma 5 dell'articolo
10 del decreto-legge n. 282 del 2004 vedasi in Note al
comma 21.
Comma 107
- Si riporta il testo vigente dei commi 98 e 99
dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):
" 98. Per l'anno 2008 e' autorizzata la spesa di 20
milioni di euro da iscrivere nel Fondo di cui all' articolo
1, comma 1331, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da
ripartire, per le esigenze di funzionamento e per
l'esercizio dei compiti di vigilanza e controllo operativi
in materia di sicurezza delle navi e delle strutture
portuali svolti dal Corpo delle capitanerie di porto -
Guardia costiera, con decreto del Ministro dei trasporti,
da comunicare, anche con evidenze informatiche, al
Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio
centrale del bilancio.
99. Al fine di sviluppare e adeguare la componente
aeronavale e dei sistemi di comunicazione del Corpo delle
capitanerie di porto - Guardia costiera e' autorizzata la
spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2008, 10 milioni di
euro per l'anno 2009 e 20 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2010 e 2011.".
Comma 110
- Si riporta il testo vigente del comma 92
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):
"92. Per il finanziamento degli interventi di cui all'
articolo 1, comma 459, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e' autorizzato un contributo quindicennale di 3
milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, a valere sulle
risorse previste ai sensi del comma 78.".
Comma 111
La delibera CIPE n. 6 del 20 gennaio 2012 (Fondo per lo
sviluppo e la coesione. Imputazione delle riduzioni di
spesa disposte per legge. Revisione della pregressa
programmazione e assegnazione di risorse, ai sensi
dell'articolo 33, commi 2 e 3, della legge n. 183/2011) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88.
La delibera CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012 (Fondo per lo
sviluppo e la coesione 2007-2013. Assegnazione di risorse a
interventi di contrasto del rischio idrogeologico di
rilevanza strategica regionale nel mezzogiorno) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25/5/2012.
La direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per
l'azione comunitaria in materia di acque e' pubblicata
nella GU L 327del 22.12.2000 .
La direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e
alla gestione dei rischi di alluvioni e' pubblicata nella
GU L 288 del 6.11.2007.
Il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229
(Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di
procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle
opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei
finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo
opere e del Fondo progetti) e' pubblicato nella Gazz. Uff.
6 febbraio 2012, n. 30.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 17 del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 (Disposizioni
urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in
materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio
della fase post emergenziale nel territorio della regione
Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione
civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2010, n. 26, come modificato dalla presente legge:
"Art. 17. Interventi urgenti nelle situazioni a piu'
elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la
sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e
culturale
In vigore dal 31 ottobre 2013
1. In considerazione delle particolari ragioni di
urgenza connesse alla necessita' di intervenire nelle
situazioni a piu' elevato rischio idrogeologico e al fine
di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il
patrimonio ambientale e culturale, in sede di prima
applicazione dei piani straordinari diretti a rimuovere le
situazioni a piu' elevato rischio idrogeologico e comunque
non oltre i sei anni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, sentiti il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il
Dipartimento della protezione civile per i profili di
competenza, ed i presidenti delle regioni o delle province
autonome interessate, possono essere nominati commissari
straordinari delegati, ai sensi dell'articolo 20 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e
successive modificazioni, con riferimento agli interventi
da effettuare nelle aree settentrionale, centrale e
meridionale del territorio nazionale, come individuate ai
sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I
commissari attuano gli interventi, provvedono alle
opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le
occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati
interessati e, se del caso, emanano gli atti e i
provvedimenti e curano tutte le attivita' di competenza
delle amministrazioni pubbliche necessarie alla
realizzazione degli interventi, nel rispetto delle
disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei
poteri di sostituzione e di deroga di cui al citato
articolo 20, comma 4, del citato decreto-legge n. 185 del
2008. Si applicano il medesimo articolo 20, comma 9, primo
e secondo periodo, del decreto-legge n. 185 del 2008. Il
commissario, se alle dipendenze di un'amministrazione
pubblica statale, dalla data della nomina e per tutto il
periodo di svolgimento dell'incarico e' collocato fuori
ruolo ai sensi della normativa vigente e mantiene il
trattamento economico in godimento. Il posto corrispondente
nella dotazione organica dell'amministrazione di
appartenenza viene reso indisponibile per tutta la durata
del collocamento fuori ruolo. Ciascun commissario presenta
al Parlamento, annualmente e al termine dell'incarico, una
relazione sulla propria attivita'.".
Comma 112
Per il riferimento al testo dell'articolo 8 del citato
decreto legislativo n. 281 del 1997 vedasi in Note al comma
84.
Per il riferimento al testo del decreto legislativo n.
229 del 2011 vedasi in Note al comma 111.
Comma 113
Per il riferimento al testo del decreto legislativo n.
229 del 2011 vedasi in Note al comma 111.
Comma 115
- Si riporta il testo vigente del comma 1-quater
dell'articolo 12 del citato decreto-legge n. 98 del 2011:
"1-quater. Per l'anno 2013 le amministrazioni pubbliche
inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, e successive modificazioni, nonche' le autorita'
indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa (CONSOB), non possono acquistare
immobili a titolo oneroso ne' stipulare contratti di
locazione passiva salvo che si tratti di rinnovi di
contratti, ovvero la locazione sia stipulata per acquisire,
a condizioni piu' vantaggiose, la disponibilita' di locali
in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare
ad avere la disponibilita' di immobili venduti. Sono
esclusi gli enti previdenziali pubblici e privati, per i
quali restano ferme le disposizioni di cui ai commi 4 e 15
dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. Sono fatte salve, altresi', le operazioni di
acquisto di immobili gia' autorizzate con il decreto
previsto dal comma 1, in data antecedente a quella di
entrata in vigore del presente decreto.".
Comma 116
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 36
della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle
aree protette), come modificato dalla presente legge:
"Art. 36. Aree marine di reperimento.
1. Sulla base delle indicazioni programmatiche di cui
all'articolo 4, possono essere istituiti parchi marini o
riserve marine, oltre che nelle aree di cui all'articolo 31
della legge 31 dicembre 1982, n. 979 , nelle seguenti aree:
a) Isola di Gallinara;
b) Monti dell'Uccellina - Formiche di Grosseto - Foce
dell'Ombrone - Talamone;
c) Secche di Torpaterno;
d) Penisola della Campanella - Isola di Capri;
e) Costa degli Infreschi;
f) Costa di Maratea;
g) Penisola Salentina (Grotte Zinzulusa e Romanelli);
h) Costa del Monte Conero;
i) Isola di Pantelleria;
l) Promontorio Monte Cofano - Golfo di Custonaci;
m) Acicastello - Le Grotte;
n) Arcipelago della Maddalena (isole ed isolotti
compresi nel territorio del comune della Maddalena);
o) Capo Spartivento - Capo Teulada;
p) Capo Testa - Punta Falcone;
q) Santa Maria di Castellabate;
r) Monte di Scauri;
s) Monte a Capo Gallo - Isola di Fuori o delle
Femmine;
t) Parco marino del Piceno;
u) Isole di Ischia, Vivara e Procida, area marina
protetta integrata denominata «regno di Nettuno»;
v) Isola di Bergeggi;
z) Stagnone di Marsala;
aa) Capo Passero;
bb) Pantani di Vindicari;
cc) Isola di San Pietro;
dd) Isola dell'Asinara;
ee) Capo Carbonara;
ee-bis) Parco marino «Torre del Cerrano»;
ee-ter) Alto Tirreno-Mar Ligure «Santuario dei
cetacei»;
ee-quater) Penisola Maddalena-Capo Murro Di Porco.
ee-quinquies) Grotte di Ripalta - Torre Calderina;
ee-sexies) Capo Milazzo.".
Comma 117
Per il riferimento al testo del comma 1 dell'articolo
36 della legge n. 394 del 1991 vedasi in Note al comma
116.
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 32 della
legge 31 dicembre 1982, n. 979 (Disposizioni per la difesa
del mare):
"Art. 32. Per l'onere derivante dall'attuazione degli
articoli 26 e 28 e' autorizzata, per il periodo 1982- 1985,
la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, da iscrivere
nello stato di previsione della spesa del Ministero della
marina mercantile secondo quote che saranno determinate in
sede di legge finanziaria di cui all'art. 11 della legge 5
agosto 1978, n. 468 .
La quota relativa all'anno 1982 e' determinata in lire
500 milioni.".
- Si riporta il testo vigente del comma 10
dell'articolo 8 della legge 4 aprile 2001, n. 93
(Disposizioni in campo ambientale):
"10. Per il funzionamento e la gestione delle aree
protette marine previste dalle L. 31 dicembre 1982, n. 979,
e L. 6 dicembre 1991, n. 394, e' autorizzata la spesa di
lire 3.000 milioni a decorrere dall'anno 2001. Nelle
medesime aree protette marine e' autorizzata per
investimenti la spesa di lire 2.000 milioni a decorrere
dall'anno 2000.".
- Si riporta il testo vigente del comma 7 dell'articolo
19 della citata legge n. 394 del 1991:
"7. La sorveglianza nelle aree protette marine e'
esercitata dalle Capitanerie di porto, nonche' dalle
polizie degli enti locali delegati nella gestione delle
medesime aree protette."
Per il riferimento al testo del comma 99 dell'articolo
2 della legge n. 244 del 2007 vedasi in Note al comma 107.
Comma 118
Per il riferimento al testo del comma 1 dell'articolo
17 del decreto-legge n. 195 del 2009 vedasi in Note al
comma 111.
Comma 119
- Si riporta il testo dell'articolo 15 del citato
decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dal comma 228
della presente legge:
"Art. 15. Disposizioni urgenti per l'equilibrio del
settore sanitario e misure di governo della spesa
farmaceutica
1. Ferma restando l'efficacia delle disposizioni
vigenti in materia di piani di rientro dai disavanzi
sanitari di cui all'articolo 2, commi da 75 a 96, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, al fine di garantire il
rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica, l'efficienza nell'uso delle
risorse destinate al settore sanitario e l'appropriatezza
nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, si applicano
le disposizioni di cui al presente articolo.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, l'ulteriore sconto dovuto dalle farmacie
convenzionate ai sensi del secondo periodo del comma 6
dell'articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010
n. 122, e' rideterminato al valore del 2,25 per cento.
Limitatamente al periodo decorrente dalla data di entrata
in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2012,
l'importo che le aziende farmaceutiche devono corrispondere
alle Regioni ai sensi dell'ultimo periodo del comma 6
dell'articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e'
rideterminato al valore del 4,1 per cento. Per l'anno 2012
l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per
l'assistenza farmaceutica territoriale, di cui all'articolo
5 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e
successive modificazioni, e' rideterminato nella misura del
13,1 per cento. In caso di sforamento di tale tetto
continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia
di ripiano di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1°
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222. A decorrere dal 1° gennaio
2013, l'attuale sistema di remunerazione della filiera
distributiva del farmaco e' sostituito da un nuovo metodo,
definito con decreto del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sulla base di un accordo tra le associazioni di
categoria maggiormente rappresentative e l'Agenzia italiana
del farmaco per gli aspetti di competenza della medesima
Agenzia, da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, secondo i criteri stabiliti dal comma 6-bis
dell'articolo 11 del decreto-legge 31 marzo 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. In caso di mancato accordo entro i termini di cui
al periodo precedente, si provvede con decreto del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le
Commissioni parlamentari competenti. Solo con l'entrata in
vigore del nuovo metodo di remunerazione, cessano di avere
efficacia le vigenti disposizioni che prevedono
l'imposizione di sconti e trattenute su quanto dovuto alle
farmacie per le erogazioni in regime di Servizio sanitario
nazionale. La base di calcolo per definire il nuovo metodo
di remunerazione e' riferita ai margini vigenti al 30
giugno 2012. In ogni caso dovra' essere garantita
l'invarianza dei saldi di finanza pubblica.
3. A decorrere dall'anno 2013 l'onere a carico del
Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica
territoriale, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1°
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222 e successive modificazioni,
e' rideterminato nella misura dell'11,35 per cento al netto
degli importi corrisposti dal cittadino per l'acquisto di
farmaci ad un prezzo diverso dal prezzo massimo di rimborso
stabilito dall'AIFA in base a quanto previsto dall'articolo
11, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. In caso di sforamento di tale tetto continuano ad
applicarsi le vigenti disposizioni in materia di ripiano di
cui all'articolo 5, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.
159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007, n. 222. A decorrere dall'anno 2013, gli eventuali
importi derivanti dalla procedura di ripiano sono assegnati
alle regioni, per il 25%, in proporzione allo sforamento
del tetto registrato nelle singole regioni e, per il
residuo 75%, in base alla quota di accesso delle singole
regioni al riparto della quota indistinta delle
disponibilita' finanziarie per il Servizio sanitario
nazionale.
4. A decorrere dall'anno 2013 il tetto della spesa
farmaceutica ospedaliera di cui all'articolo 5, comma 5,
del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e'
rideterminato nella misura del 3,5 per cento e si applicano
le disposizioni dei commi da 5 a 10.
5. Il tetto di cui al comma 4 e' calcolato al netto
della spesa per i farmaci di classe A in distribuzione
diretta e distribuzione per conto, nonche' al netto della
spesa per i vaccini, per i medicinali di cui alle lettere
c) e c-bis) dell'articolo 8, comma 10, della legge 24
dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, per le
preparazioni magistrali e officinali effettuate nelle
farmacie ospedaliere, per i medicinali esteri e per i
plasmaderivati di produzione regionale.
6. La spesa farmaceutica ospedaliera e' calcolata al
netto delle seguenti somme:
a) somme versate dalle aziende farmaceutiche, per i
consumi in ambito ospedaliero, ai sensi dell'articolo 1,
comma 796, lettera g) della legge 27 dicembre 2006, n. 296
e successive disposizioni di proroga, a fronte della
sospensione, nei loro confronti, della riduzione del 5 per
cento dei prezzi dei farmaci di cui alla deliberazione del
Consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 26 del 27
settembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 29 settembre 2006, n. 227;
b) somme restituite dalle aziende farmaceutiche alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano a
seguito del superamento del limite massimo di spesa fissato
per il medicinale, in sede di contrattazione del prezzo ai
sensi dell'articolo 48, comma 33, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni;
c) somme restituite dalle aziende farmaceutiche,
anche sotto forma di extra-sconti, alle regioni e alle
province autonome di Trento e di Bolzano, in applicazione
di procedure di rimborsabilita' condizionata (payment by
results, risk sharing e cost sharing) sottoscritte in sede
di contrattazione del prezzo del medicinale ai sensi
dell'articolo 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.
7. A decorrere dall'anno 2013, e' posta a carico delle
aziende farmaceutiche una quota pari al 50 per cento
dell'eventuale superamento del tetto di spesa a livello
nazionale di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge
1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, come modificato dal
comma 4 del presente articolo. Il restante 50 per cento
dell'intero disavanzo a livello nazionale e' a carico delle
sole regioni nelle quali e' superato il tetto di spesa
regionale, in proporzione ai rispettivi disavanzi; non e'
tenuta al ripiano la regione che abbia fatto registrare un
equilibrio economico complessivo.
8. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal primo
periodo del comma 7 si applicano le disposizioni seguenti:
a) l'AIFA attribuisce a ciascuna azienda titolare
dell'autorizzazione all'immissione in commercio di farmaci,
in via provvisoria entro il 31 marzo di ogni anno ed in via
definitiva entro il 30 settembre successivo, un budget
annuale calcolato sulla base degli acquisti di medicinali
da parte delle strutture pubbliche, relativi agli ultimi
dodici mesi per i quali sono disponibili i dati,
distintamente per i farmaci equivalenti e per i farmaci
ancora coperti da brevetto; dal calcolo sono detratte le
somme di cui al comma 6 restituite dall'azienda al Servizio
sanitario nazionale e quelle restituite in applicazione
delle lettere g), h) ed i); dal calcolo e' altresi'
detratto il valore, definito sulla base dei dati dell'anno
precedente, della minore spesa prevedibilmente conseguibile
nell'anno per il quale e' effettuata l'attribuzione del
budget, a seguito delle decadenze di brevetti in possesso
dell'azienda presa in considerazione;
b) le risorse rese disponibili dalla riduzione di
spesa complessiva prevista per effetto delle decadenze di
brevetto che avvengono nell'anno per il quale e' effettuata
l'attribuzione del budget, nonche' le risorse incrementali
derivanti dall'eventuale aumento del tetto di spesa
rispetto all'anno precedente sono utilizzate dall'AIFA,
nella misura percentuale del 10 per cento, ai fini della
definizione del budget di ciascuna azienda; l'80 per cento
delle stesse risorse costituisce un fondo aggiuntivo per la
spesa dei farmaci innovativi; ove non vengano autorizzati
farmaci innovativi o nel caso in cui la spesa per farmaci
innovativi assorba soltanto parzialmente tale quota, le
disponibilita' inutilizzate si aggiungono alla prima quota
del 10 per cento, destinata ai budget aziendali; il residuo
10 per cento delle risorse costituisce un fondo di garanzia
per ulteriori esigenze connesse all'evoluzione del mercato
farmaceutico;
c) la somma dei budget di ciascuna azienda titolare
di AIC, incrementata delle somme utilizzate per i due fondi
di cui alla lettera b), deve risultare uguale all'onere a
carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza
farmaceutica ospedaliera a livello nazionale previsto dalla
normativa vigente;
d) ai fini del monitoraggio complessivo della spesa
sostenuta per l'assistenza farmaceutica ospedaliera si fa
riferimento ai dati trasmessi nell'ambito del nuovo sistema
informativo sanitario ai sensi del decreto del Ministro
della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2005, al netto della spesa per
la distribuzione diretta di medicinali di cui all'articolo
8, comma 10, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n.
537, e successive modificazioni; ai fini del monitoraggio
della spesa per singolo medicinale, si fa riferimento ai
dati trasmessi nell'ambito del nuovo sistema informativo
sanitario dalle regioni, relativi ai consumi dei medicinali
in ambito ospedaliero, e ai dati trasmessi dalle regioni
relativi alle prestazioni farmaceutiche effettuate in
distribuzione diretta e per conto; ai fini della
definizione dei budget aziendali, nelle more della completa
attivazione del flusso informativo dei consumi dei
medicinali in ambito ospedaliero, alle regioni che non
hanno fornito i dati, o li hanno forniti parzialmente,
viene attribuita la spesa per l'assistenza farmaceutica
ospedaliera rilevata nell'ambito del nuovo sistema
informativo sanitario ai sensi del decreto del Ministro
della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2005;
e) l'AIFA procede mensilmente al monitoraggio della
spesa farmaceutica in rapporto al tetto, in ogni regione e
a livello nazionale, e ne comunica gli esiti al Ministero
della salute ed al Ministero dell'economia e delle finanze
e alle regioni;
f) in caso di mancato rispetto del tetto di spesa,
l'AIFA predispone le procedure di recupero del disavanzo a
carico delle aziende farmaceutiche secondo le modalita'
stabilite alle lettere seguenti del presente comma;
g) il ripiano e' effettuato tramite versamenti a
favore delle regioni e delle province autonome in
proporzione alla quota di riparto delle complessive
disponibilita' del Servizio sanitario nazionale, al netto
delle quote relative alla mobilita' interregionale;
l'entita' del ripiano a carico delle singole aziende
titolari di AIC e' calcolata in proporzione al superamento
del budget definitivo attribuito secondo le modalita'
previste dal presente comma;
h) la quota del superamento del tetto imputabile allo
sforamento, da parte dei farmaci innovativi, dello
specifico fondo di cui alla lettera b), e' ripartita, ai
fini del ripiano, al lordo IVA, tra tutte le aziende
titolari di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati
relativi ai medicinali non orfani e a quelli non innovativi
coperti da brevetto;
i) in caso di superamento del budget attribuito
all'azienda titolare di farmaci in possesso della qualifica
di medicinali orfani ai sensi del Regolamento (CE) n.
141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
dicembre 1999, che non abbiano la caratteristica di farmaci
innovativi, la quota di superamento riconducibile a tali
farmaci e' ripartita, ai fini del ripiano, al lordo IVA,
tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione dei
rispettivi fatturati relativi ai medicinali non orfani e a
quelli non innovativi coperti da brevetto;
i-bis) le disposizioni della lettera i) si applicano
anche ai farmaci che rispettano i requisiti previsti dal
citato regolamento (CE) n. 141/2000 e che sono elencati
nella circolare dell'Agenzia europea per i medicinali
EMEA/7381/01/en del 30 marzo 2001, nonche' ad altri
farmaci, da individuarsi, con apposita delibera dell'AIFA,
tra quelli gia' in possesso dell'autorizzazione
all'immissione in commercio, destinati alla cura di
malattie rare e che soddisfano i criteri stabiliti
dall'articolo 3 del medesimo regolamento (CE) n. 141/2000,
e successive modificazioni, ancorche' approvati prima della
data di entrata in vigore del suddetto regolamento;
j) la mancata integrale corresponsione a tutte le
regioni interessate, da parte delle aziende farmaceutiche,
di quanto dovuto nei termini previsti comporta l'adozione
da parte dell'AIFA di provvedimenti di riduzione del prezzo
di uno o piu' medicinali dell'azienda interessata in misura
e per un periodo di tempo tali da coprire l'importo
corrispondente alla somma non versata, incrementato del 20
per cento, fermo restando quanto previsto dalla normativa
vigente in materia di recupero del credito da parte delle
pubbliche amministrazioni interessate nei confronti delle
aziende farmaceutiche inadempienti;
k) in sede di prima applicazione della disciplina
recata dal presente comma, ai fini della definizione dei
budget delle aziende farmaceutiche per l'anno 2013, fermo
restando quanto previsto dalle lettere a) b) e c), dai
fatturati aziendali relativi al 2012 e' detratta una quota
derivante dalla ripartizione fra tutte le aziende
farmaceutiche, in proporzione al rispettivo fatturato
relativo all'anno 2012, dell'ammontare del superamento, a
livello complessivo, del tetto di spesa farmaceutica
ospedaliera per lo stesso anno.
9. L'AIFA segnala al Ministro della salute l'imminente
ingresso sul mercato di medicinali innovativi ad alto costo
che, tenuto conto della rilevanza delle patologie in cui
sono utilizzati e della numerosita' dei pazienti
trattabili, potrebbero determinare forti squilibri di
bilancio per il Servizio sanitario nazionale.
10. Al fine di incrementare l'appropriatezza
amministrativa e l'appropriatezza d'uso dei farmaci il
comitato ed il tavolo di verifica degli adempimenti di cui
agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo
2005 verificano annualmente che da parte delle Regioni si
sia provveduto a garantire l'attivazione ed il
funzionamento dei registri dei farmaci sottoposti a
registro e l'attivazione delle procedure per ottenere
l'eventuale rimborso da parte delle aziende farmaceutiche
interessate. I registri dei farmaci di cui al presente
comma sono parte integrante del sistema informativo del
Servizio sanitario nazionale.
11. La disciplina dei commi da 4 a 10 del presente
articolo in materia di spesa farmaceutica sostituisce
integralmente quella prevista dalla lettera b) del comma 1
dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111; conseguentemente i riferimenti alla lettera b)
contenuti nello stesso articolo 17 del citato decreto-legge
devono intendersi come riferimenti ai commi da 4 a 10 del
presente articolo.
11-bis. Il medico che curi un paziente, per la prima
volta, per una patologia cronica, ovvero per un nuovo
episodio di patologia non cronica, per il cui trattamento
sono disponibili piu' medicinali equivalenti, indica nella
ricetta del Servizio sanitario nazionale la denominazione
del principio attivo contenuto nel farmaco oppure la
denominazione di uno specifico medicinale a base dello
stesso principio attivo accompagnata dalla denominazione di
quest'ultimo. L'indicazione dello specifico medicinale e'
vincolante per il farmacista ove nella ricetta sia
inserita, corredata obbligatoriamente da una sintetica
motivazione, la clausola di non sostituibilita' di cui
all'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27. L'indicazione e' vincolante per il
farmacista anche quando il farmaco indicato abbia un prezzo
pari a quello di rimborso, fatta comunque salva la diversa
richiesta del cliente. (159)
11-ter. Nell'adottare eventuali decisioni basate
sull'equivalenza terapeutica fra medicinali contenenti
differenti principi attivi, le regioni si attengono alle
motivate e documentate valutazioni espresse dall'Agenzia
italiana del farmaco.
12. Con le disposizioni di cui ai commi 13 e 14 sono
fissate misure di razionalizzazione della spesa per
acquisti di beni e servizi e ulteriori misure in campo
sanitario per l'anno 2012. Per gli anni 2013 e seguenti le
predette misure sono applicate, salvo la stipulazione,
entro il 15 novembre 2012, del Patto per la salute
2013-2015, sancita dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della
legge 5 giugno 2003, n. 131, nella quale possono essere
convenute rimodulazioni delle misure, fermo restando
l'importo complessivo degli obiettivi finanziari annuali.
Con il medesimo Patto si procede al monitoraggio
dell'attuazione delle misure finalizzate all'accelerazione
del pagamento dei crediti degli enti del servizio sanitario
nazionale.
13. Al fine di razionalizzare le risorse in ambito
sanitario e di conseguire una riduzione della spesa per
acquisto di beni e servizi:
a) ferme restando le disposizioni di cui all'articolo
17, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, gli importi e le connesse prestazioni relative a
contratti in essere di appalto di servizi e di fornitura di
beni e servizi, con esclusione degli acquisti dei farmaci,
stipulati da aziende ed enti del Servizio sanitario
nazionale, sono ridotti del 5 per cento a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto e del 10 per
cento a decorrere dal 1° gennaio 2013 e per tutta la durata
dei contratti medesimi; tale riduzione per la fornitura di
dispositivi medici opera fino al 31 dicembre 2012. Al fine
di salvaguardare i livelli essenziali di assistenza con
specifico riferimento alle esigenze di inclusione sociale,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
possono comunque conseguire l'obiettivo
economico-finanziario di cui alla presente lettera
adottando misure alternative, purche' assicurino
l'equilibrio del bilancio sanitario;
b) all'articolo 17, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge
15 luglio 2011, n. 111, il quarto e il quinto periodo sono
sostituiti dai seguenti: «Qualora sulla base dell'attivita'
di rilevazione di cui al presente comma, nonche' sulla base
delle analisi effettuate dalle Centrali regionali per gli
acquisti anche grazie a strumenti di rilevazione dei prezzi
unitari corrisposti dalle Aziende Sanitarie per gli
acquisti di beni e servizi, emergano differenze
significative dei prezzi unitari, le Aziende Sanitarie sono
tenute a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei
contratti che abbia l'effetto di ricondurre i prezzi
unitari di fornitura ai prezzi di riferimento come sopra
individuati, e senza che cio' comporti modifica della
durata del contratto. In caso di mancato accordo, entro il
termine di 30 giorni dalla trasmissione della proposta, in
ordine ai prezzi come sopra proposti, le Aziende sanitarie
hanno il diritto di recedere dal contratto senza alcun
onere a carico delle stesse, e cio' in deroga all'articolo
1671 del codice civile. Ai fini della presente lettera per
differenze significative dei prezzi si intendono differenze
superiori al 20 per cento rispetto al prezzo di
riferimento. Sulla base dei risultati della prima
applicazione della presente disposizione, a decorrere dal
1° gennaio 2013 la individuazione dei dispositivi medici
per le finalita' della presente disposizione e' effettuata
dalla medesima Agenzia di cui all'articolo 5 del decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 266, sulla base di criteri
fissati con decreto del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze,
relativamente a parametri di qualita', di standard
tecnologico, di sicurezza e di efficacia. Nelle more della
predetta individuazione resta ferma l'individuazione di
dispositivi medici eventualmente gia' operata da parte
della citata Agenzia. Le aziende sanitarie che abbiano
proceduto alla rescissione del contratto, nelle more
dell'espletamento delle gare indette in sede centralizzata
o aziendale, possono, al fine di assicurare comunque la
disponibilita' dei beni e servizi indispensabili per
garantire l'attivita' gestionale e assistenziale, stipulare
nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro, anche di
altre regioni, o tramite affidamento diretto a condizioni
piu' convenienti in ampliamento di contratto stipulato da
altre aziende sanitarie mediante gare di appalto o
forniture.»;
b-bis) l'articolo 7-bis del decreto-legge 7 maggio
2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
luglio 2012, n. 94, e' abrogato;
c) sulla base e nel rispetto degli standard
qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi
relativi all'assistenza ospedaliera fissati, entro il 31
ottobre 2012, con regolamento approvato ai sensi
dell'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, previa intesa della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, nonche' tenendo conto della mobilita'
interregionale, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano adottano, nel rispetto della riorganizzazione
di servizi distrettuali e delle cure primarie finalizzate
all'assistenza 24 ore su 24 sul territorio adeguandoli agli
standard europei, entro il 31 dicembre 2012, provvedimenti
di riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri
accreditati ed effettivamente a carico del servizio
sanitario regionale, ad un livello non superiore a 3,7
posti letto per mille abitanti, comprensivi di 0,7 posti
letto per mille abitanti per la riabilitazione e la
lungodegenza post-acuzie, adeguando coerentemente le
dotazioni organiche dei presidi ospedalieri pubblici ed
assumendo come riferimento un tasso di ospedalizzazione
pari a 160 per mille abitanti di cui il 25 per cento
riferito a ricoveri diurni. La riduzione dei posti letto e'
a carico dei presidi ospedalieri pubblici per una quota non
inferiore al 50 per cento del totale dei posti letto da
ridurre ed e' conseguita esclusivamente attraverso la
soppressione di unita' operative complesse. Nelle singole
regioni e province autonome, fino ad avvenuta realizzazione
del processo di riduzione dei posti letto e delle
corrispondenti unita' operative complesse, e' sospeso il
conferimento o il rinnovo di incarichi ai sensi
dell'articolo 15-septies del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.
Nell'ambito del processo di riduzione, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano operano una
verifica, sotto il profilo assistenziale e gestionale,
della funzionalita' delle piccole strutture ospedaliere
pubbliche, anche se funzionalmente e amministrativamente
facenti parte di presidi ospedalieri articolati in piu'
sedi, e promuovono l'ulteriore passaggio dal ricovero
ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno
all'assistenza in regime ambulatoriale, favorendo
l'assistenza residenziale e domiciliare;
c-bis) e' favorita la sperimentazione di nuovi
modelli di assistenza, nell'ambito delle varie forme in cui
questa e' garantita, che realizzino effettive finalita' di
contenimento della spesa sanitaria, anche attraverso
specifiche sinergie tra strutture pubbliche e private,
ospedaliere ed extraospedaliere;
d) fermo restando quanto previsto dall'articolo 17,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, gli enti del servizio sanitario nazionale,
ovvero, per essi, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, utilizzano, per l'acquisto di beni e
servizi relativi alle categorie merceologiche presenti
nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e
negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa
CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di
committenza regionali di riferimento costituite ai sensi
dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296. I contratti stipulati in violazione di quanto
disposto dalla presente lettera sono nulli, costituiscono
illecito disciplinare e sono causa di responsabilita'
amministrativa. Il rispetto di quanto disposto alla
presente lettera costituisce adempimento ai fini
dell'accesso al finanziamento integrativo al Servizio
sanitario nazionale. Alla verifica del predetto adempimento
provvede il Tavolo tecnico per la verifica degli
adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa
Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento
alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, sulla
base dell'istruttoria congiunta effettuata dalla CONSIP e
dall'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici;
e) costituisce adempimento ai fini dell'accesso al
finanziamento integrativo del SSN, ai sensi della vigente
legislazione, la verifica della redazione dei bandi di gara
e dei contratti di global service e facility management in
termini tali da specificare l'esatto ammontare delle
singole prestazioni richieste (lavori, servizi, forniture)
e la loro incidenza percentuale relativamente all'importo
complessivo dell'appalto. Alla verifica del predetto
adempimento provvede il Tavolo tecnico di verifica degli
adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa
Stato-Regioni del 23 marzo 2005, sulla base
dell'istruttoria effettuata dall'Autorita' per la vigilanza
sui lavori pubblici;
f) il tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi
medici, di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, e' rideterminato, per l'anno
2013 al valore del 4,8 per cento e, a decorrere dal 2014,
al valore del 4,4 per cento;
f-bis) all'articolo 3, comma 7, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, dopo il penultimo periodo e' inserito il
seguente: «Nelle aziende ospedaliere, nelle aziende
ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e negli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico pubblici,
costituiti da un unico presidio, le funzioni e i compiti
del direttore sanitario di cui al presente articolo e del
dirigente medico di cui all'articolo 4, comma 9, del
presidio ospedaliero sono svolti da un unico soggetto
avente i requisiti di legge»;
g) all'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 1 e' inserito il
seguente comma:
«1-bis. Il valore complessivo della remunerazione delle
funzioni non puo' in ogni caso superare il 30 per cento del
limite di remunerazione assegnato.».
14. A tutti i singoli contratti e a tutti i singoli
accordi vigenti nell'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo
8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti
privati accreditati per l'assistenza specialistica
ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applica
una riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi
d'acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla
regione o dalla provincia autonoma, tale da ridurre la
spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata
per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012,
dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a
decorrere dall'anno 2014. Qualora nell'anno 2011 talune
strutture private accreditate siano rimaste inoperative a
causa di eventi sismici o per effetto di situazioni di
insolvenza, le indicate percentuali di riduzione della
spesa possono tenere conto degli atti di programmazione
regionale riferiti alle predette strutture rimaste
inoperative, purche' la regione assicuri, adottando misure
di contenimento dei costi su altre aree della spesa
sanitaria, il rispetto dell'obiettivo finanziario previsto
dal presente comma. La misura di contenimento della spesa
di cui al presente comma e' aggiuntiva rispetto alle misure
eventualmente gia' adottate dalle singole regioni e
province autonome di Trento e Bolzano e trova applicazione
anche in caso di mancata sottoscrizione dei contratti e
degli accordi, facendo riferimento, in tale ultimo caso,
agli atti di programmazione regionale o delle province
autonome di Trento e Bolzano della spesa sanitaria. Il
livello di spesa determinatosi per il 2012 a seguito
dell'applicazione della misura di contenimento di cui al
presente comma costituisce il livello su cui si applicano
le misure che le regioni devono adottare, a decorrere dal
2013, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), terzo
periodo del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
15. In deroga alla procedura prevista dall'articolo
8-sexies, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, in materia di remunerazione delle strutture
che erogano assistenza ospedaliera ed ambulatoriale a
carico del servizio sanitario nazionale, il Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, con proprio decreto, entro il 15 settembre
2012, determina le tariffe massime che le regioni e le
province autonome possono corrispondere alle strutture
accreditate, di cui all'articolo 8-quater del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni, sulla base dei dati di costo disponibili e,
ove ritenuti congrui ed adeguati, dei tariffari regionali,
tenuto conto dell'esigenza di recuperare, anche tramite la
determinazione tariffaria, margini di inappropriatezza
ancora esistenti a livello locale e nazionale.
16. Le tariffe massime di cui al comma 15, valide dalla
data di entrata in vigore del decreto del Ministro previsto
dal medesimo comma 15, fino alla data del 31 dicembre 2014,
costituiscono riferimento per la valutazione della
congruita' delle risorse a carico del Servizio Sanitario
Nazionale, quali principi di coordinamento della finanza
pubblica.
17. Gli importi tariffari, fissati dalle singole
regioni, superiori alle tariffe massime di cui al comma 15
restano a carico dei bilanci regionali. Tale disposizione
si intende comunque rispettata dalle regioni per le quali
il Tavolo di verifica degli adempimenti, istituito ai sensi
dell'articolo 12 dell'Intesa sancita dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 23
marzo 2005, abbia verificato il rispetto dell'equilibrio
economico-finanziario del settore sanitario, fatto salvo
quanto specificatamente previsto per le regioni che hanno
sottoscritto l'accordo di cui all'articolo 1, comma 180,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive
modificazioni su un programma operativo di
riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento
del Servizio sanitario regionale, per le quali le tariffe
massime costituiscono un limite invalicabile.
17-bis. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro della salute e' istituita, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, una commissione per la
formulazione di proposte, nel rispetto degli equilibri di
finanza pubblica, per l'aggiornamento delle tariffe
determinate ai sensi del comma 15. La commissione, composta
da rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero
dell'economia e delle finanze e della Conferenza delle
regioni e delle province autonome, si confronta con le
associazioni maggiormente rappresentative a livello
nazionale dei soggetti titolari di strutture private
accreditate. Ai componenti della commissione non e'
corrisposto alcun emolumento, compenso o rimborso spese. La
commissione conclude i suoi lavori entro sessanta giorni
dalla data dell'insediamento. Entro i successivi trenta
giorni il Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
provvede all'eventuale aggiornamento delle predette
tariffe.
18. Sono abrogate le disposizioni contenute nel primo,
secondo, terzo, quarto periodo dell'articolo 1, comma 170,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
19. Al quinto periodo dell'articolo 1, comma 170, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole:«Con la medesima
cadenza di cui al quarto periodo» sono sostituite con le
seguenti: «Con cadenza triennale, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,».
20. Si applicano, a decorrere dal 2013, le disposizioni
di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, qualora al termine del
periodo di riferimento del Piano di rientro ovvero della
sua prosecuzione, non venga verificato positivamente, in
sede di verifica annuale e finale, il raggiungimento degli
obiettivi strutturali del piano stesso, ovvero della sua
prosecuzione.
21. Il comma 3 dell'articolo 17 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111 e' sostituito dai seguenti:
«3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 71 e
72, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 si applicano anche
in ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
3-bis. Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli
obiettivi di cui al comma 3 si provvede con le modalita'
previste dall'articolo 2, comma 73, della citata legge n.
191 del 2009. La regione e' giudicata adempiente ove sia
accertato l'effettivo conseguimento di tali obiettivi. In
caso contrario, limitatamente agli anni 2013 e 2014, la
regione e' considerata adempiente ove abbia conseguito
l'equilibrio economico.
3-ter. Per le regioni sottoposte ai Piani di rientro
dai deficit sanitari o ai Programmi operativi di
prosecuzione di detti Piani restano comunque fermi gli
specifici obiettivi ivi previsti in materia di personale.».
22. In funzione delle disposizioni recate dal presente
articolo il livello del fabbisogno del servizio sanitario
nazionale e del correlato finanziamento, previsto dalla
vigente legislazione, e' ridotto di 900 milioni di euro per
l'anno 2012, di 1.800 milioni di euro per l'anno 2013 e di
2.000 milioni di euro per l'anno 2014 e 2.100 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2015. Le predette riduzioni sono
ripartite fra le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano secondo criteri e modalita' proposti in sede di
autocoordinamento dalle regioni e province autonome di
Trento e di Bolzano medesime, da recepire, in sede di
espressione dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente
per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano per la ripartizione del
fabbisogno sanitario e delle disponibilita' finanziarie
annue per il Servizio sanitario nazionale, entro il 30
settembre 2012, con riferimento all'anno 2012 ed entro il
30 novembre 2012 con riferimento agli anni 2013 e seguenti.
Qualora non intervenga la predetta proposta entro i termini
predetti, all'attribuzione del concorso alla manovra di
correzione dei conti alle singole regioni e alle Province
autonome di Trento e di Bolzano, alla ripartizione del
fabbisogno e alla ripartizione delle disponibilita'
finanziarie annue per il Servizio sanitario nazionale si
provvede secondo i criteri previsti dalla normativa
vigente. Le Regioni a statuto speciale e le Province
autonome di Trento e Bolzano, ad esclusione della regione
Siciliana, assicurano il concorso di cui al presente comma
mediante le procedure previste dall'articolo 27 della legge
5 maggio 2009, n. 42. Fino all'emanazione delle norme di
attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo del
concorso alla manovra di cui al presente comma e'
annualmente accantonato, a valere sulle quote di
compartecipazione ai tributi erariali.
23. A decorrere dall'anno 2013, la quota premiale a
valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente
legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario
nazionale, disposta dall'articolo 9, comma 2, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 149, e' annualmente pari
allo 0,25 per cento delle predette risorse.
24. Si applicano, a decorrere dall'esercizio 2013, le
disposizioni di cui all'articolo 2, comma 68, della legge
23 dicembre 2009, n. 191.
25. L'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15
luglio 2011, n. 111 si interpreta nel senso che le
disposizioni ivi richiamate di limitazione della crescita
dei trattamenti economici anche accessori del personale
delle pubbliche amministrazioni si applicano, in quanto
compatibili, anche al personale convenzionato con il
servizio sanitario nazionale fin dalla loro entrata in
vigore. La disciplina prevista dall'articolo 9, commi 3-bis
e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, in materia di certificazione dei crediti, e
dall'articolo 31, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, in materia di compensazione dei
crediti, e i relativi decreti attuativi, trovano
applicazione nei confronti degli enti del Servizio
sanitario nazionale, secondo le modalita' e le condizioni
fissate dalle medesime disposizioni.
25-bis. Ai fini della attivazione dei programmi
nazionali di valutazione sull'applicazione delle norme di
cui al presente articolo, il Ministero della salute
provvede alla modifica ed integrazione di tutti i sistemi
informativi del Servizio sanitario nazionale, anche quando
gestiti da diverse amministrazioni dello Stato, ed alla
interconnessione a livello nazionale di tutti i flussi
informativi su base individuale. Il complesso delle
informazioni e dei dati individuali cosi' ottenuti e' reso
disponibile per le attivita' di valutazione esclusivamente
in forma anonima ai sensi dell'articolo 35 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Il Ministero della
salute si avvale dell'AGENAS per lo svolgimento delle
funzioni di valutazione degli esiti delle prestazioni
assistenziali e delle procedure medico-chirurgiche
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. A tal fine,
AGENAS accede, in tutte le fasi della loro gestione, ai
sistemi informativi interconnessi del Servizio sanitario
nazionale di cui al presente comma in modalita' anonima.
25-ter. In relazione alla determinazione dei costi e
dei fabbisogni standard nel settore sanitario secondo
quanto previsto dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n.
68, il Governo provvede all'acquisizione e alla
pubblicazione dei relativi dati entro il 31 ottobre 2012,
nonche' a ridefinire i tempi per l'attuazione del medesimo
decreto nella parte relativa ai costi e fabbisogni standard
nel settore sanitario, entro il 31 dicembre 2012.".
Comma 122
- Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 32
della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
Legge di stabilita' 2012), come modificato dalla presente
legge:
"4. Il complesso delle spese finali di cui ai commi 2 e
3 e' determinato, sia in termini di competenza sia in
termini di cassa, dalla somma delle spese correnti e in
conto capitale risultanti dal consuntivo al netto:
a) delle spese per la sanita', cui si applica la
specifica disciplina di settore;
b) delle spese per la concessione di crediti;
c) delle spese correnti e in conto capitale per
interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti
dell'Unione europea, con esclusione delle quote di
finanziamento statale e regionale. Nei casi in cui l'Unione
europea riconosca importi inferiori, l'importo
corrispondente alle spese non riconosciute e' incluso tra
le spese del patto di stabilita' interno relativo all'anno
in cui e' comunicato il mancato riconoscimento. Ove la
comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il
recupero puo' essere conseguito anche nell'anno successivo;
d) delle spese relative ai beni trasferiti in
attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85,
per un importo corrispondente alle spese gia' sostenute
dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei medesimi
beni, determinato dal decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto
legislativo n. 85 del 2010;
e) delle spese concernenti il conferimento a fondi
immobiliari di immobili ricevuti dallo Stato in attuazione
del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85;
f) ;
g) delle spese concernenti i censimenti di cui
all'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, nei limiti delle risorse trasferite
dall'ISTAT;
h) delle spese conseguenti alla dichiarazione dello
stato di emergenza di cui alla legge 24 febbraio 1992, n.
225, nei limiti dei maggiori incassi derivanti dai
provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 5-quater, della
legge n. 225 del 1992, acquisiti in apposito capitolo di
bilancio;
i) delle spese in conto capitale, nei limiti delle
somme effettivamente incassate entro il 30 novembre di
ciascun anno, relative al gettito derivante dall'attivita'
di recupero fiscale ai sensi dell'articolo 9 del decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68, acquisite in apposito
capitolo di bilancio;
l) delle spese finanziate dal fondo per il
finanziamento del trasporto pubblico locale, anche
ferroviario di cui all'articolo 21, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 entro il
limite di 1600 milioni;
m) per gli anni 2013 e 2014, delle spese per
investimenti infrastrutturali nei limiti definiti con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148;
n);
n-bis) per gli anni 2012, 2013 e 2014, delle spese
effettuate a valere sulle risorse dei cofinanziamenti
nazionali dei fondi strutturali comunitari. Per le Regioni
ricomprese nell'Obiettivo Convergenza e nel regime di
phasing in nell'Obiettivo Competitivita', di cui al
Regolamento del Consiglio (CE) n. 1083/2006, tale
esclusione e' subordinata all'Accordo sull'attuazione del
Piano di Azione Coesione del 15 novembre 2011. L'esclusione
opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per
l'anno 2012, di 1.800 milioni di euro per l'anno 2013 e di
1.000 milioni di euro per l'anno 2014;
n-ter) delle spese sostenute dalla regione Campania
per il termovalorizzatore di Acerra e per l'attuazione del
ciclo integrato dei rifiuti e della depurazione delle
acque, nei limiti dell'ammontare delle entrate riscosse
dalla Regione entro il 30 novembre di ciascun anno,
rivenienti dalla quota spettante alla stessa Regione dei
ricavi derivanti dalla vendita di energia, nel limite di 60
milioni di euro annui, e delle risorse gia' finalizzate, ai
sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 30 dicembre 2009,
n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2010, n. 26, al pagamento del canone di affitto di
cui all'articolo 7, comma 6, dello stesso decreto-legge,
destinate alla medesima Regione quale contributo dello
Stato;
n-quater) per l'anno 2013 delle spese effettuate a
valere sulle somme attribuite alle regioni ai sensi del
comma 263 dell'articolo 1 della legge di stabilita';
n-quinquies) delle spese effettuate a valere sulle
risorse assegnate alla regione Sardegna dalla delibera CIPE
n. 8/2012 del 20 gennaio 2012, pari a 23,52 milioni di
euro, limitatamente all'anno 2014.".
Comma 123
- Si riporta il testo vigente del comma 10
dell'articolo 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69
(Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia),
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98:
"10. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
e' approvato il programma degli interventi di manutenzione
straordinaria di ponti, viadotti e gallerie della rete
stradale di interesse nazionale in gestione ad ANAS SpA con
l'individuazione delle relative risorse e apposita
convenzione che disciplina i rapporti tra Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e ANAS SpA per l'attuazione
del programma nei tempi previsti e le relative modalita' di
monitoraggio. La societa' ANAS SpA presenta semestralmente
alle Camere una relazione sull'attuazione del programma di
cui al presente comma.".
 

Comma 125
- Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'articolo
1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 (Misure urgenti
per garantire la sicurezza del sistema elettrico
nazionale), pubblicato nella Gazz. Uff. 9 febbraio 2002, n.
34 e convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile
2002, n. 55:
"5. Fino al 31 dicembre 2003 e' sospesa l'efficacia
dell'allegato IV al decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, dell'articolo 15 della
legge 2 agosto 1975, n. 393, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998,
n. 53, relativamente alle centrali termoelettriche e
turbogas, alimentate da fonti convenzionali, di potenza
termica complessiva superiore a 300 MW. Restano fermi gli
obblighi di corresponsione dei contributi dovuti sulla base
delle convenzioni in essere.".
- Si riporta il testo vigente del comma 8 dell'articolo
1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239
(Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del
sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di
energia elettrica), convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 ottobre 2003, n. 290:
"8. Per la costruzione e l'esercizio di impianti di
energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici si
applicano le disposizioni del decreto-legge 7 febbraio
2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile 2002, n. 55.".
Comma 126
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 16 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, e successive modificazioni (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia - Testo A):
"Art. 16 (L) Contributo per il rilascio del permesso di
costruire (legge 28 gennaio 1977, n. 10, articoli 35, comma
1; 6, commi 1, 4 e 5; 11; legge 5 agosto 1978, n. 457, art.
47; legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 7; legge 29
settembre 1964, n. 847, artt. 1, comma 1, lettere b) e c),
e 4; legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 44; legge 11 marzo
1988, n. 67, art. 17; decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, art. 58, comma 1; legge 23 dicembre 1998, n. 448,
art. 61, comma 2)
1. Salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3, il
rilascio del permesso di costruire comporta la
corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza
degli oneri di urbanizzazione nonche' al costo di
costruzione, secondo le modalita' indicate nel presente
articolo.
2. La quota di contributo relativa agli oneri di
urbanizzazione e' corrisposta al comune all'atto del
rilascio del permesso di costruire e, su richiesta
dell'interessato, puo' essere rateizzata. A scomputo totale
o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso
puo' obbligarsi a realizzare direttamente le opere di
urbanizzazione, nel rispetto dell'articolo 2, comma 5,
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni, con le modalita' e le garanzie stabilite dal
comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate
al patrimonio indisponibile del comune.
2-bis. Nell'ambito degli strumenti attuativi e degli
atti equivalenti comunque denominati nonche' degli
interventi in diretta attuazione dello strumento
urbanistico generale, l'esecuzione diretta delle opere di
urbanizzazione primaria di cui al comma 7, di importo
inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1,
lettera c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del
territorio, e' a carico del titolare del permesso di
costruire e non trova applicazione il decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163.
3. La quota di contributo relativa al costo di
costruzione, determinata all'atto del rilascio, e'
corrisposta in corso d'opera, con le modalita' e le
garanzie stabilite dal comune, non oltre sessanta giorni
dalla ultimazione della costruzione.
4. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e
secondaria e' stabilita con deliberazione del consiglio
comunale in base alle tabelle parametriche che la regione
definisce per classi di comuni in relazione:
a) all'ampiezza ed all'andamento demografico dei
comuni;
b) alle caratteristiche geografiche dei comuni;
c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti
urbanistici vigenti;
d) ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati
in applicazione dall'articolo 41-quinquies, penultimo e
ultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e
successive modifiche e integrazioni, nonche' delle leggi
regionali.
5. Nel caso di mancata definizione delle tabelle
parametriche da parte della regione e fino alla definizione
delle tabelle stesse, i comuni provvedono, in via
provvisoria, con deliberazione del consiglio comunale.
6. Ogni cinque anni i comuni provvedono ad aggiornare
gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in
conformita' alle relative disposizioni regionali, in
relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di
urbanizzazione primaria, secondaria e generale.
7. Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi
ai seguenti interventi: strade residenziali, spazi di sosta
o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di
distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica
illuminazione, spazi di verde attrezzato.
7-bis. Tra gli interventi di urbanizzazione primaria di
cui al comma 7 rientrano i cavedi multiservizi e i
cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni,
salvo nelle aree individuate dai comuni sulla base dei
criteri definiti dalle regioni.
8. Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi
ai seguenti interventi: asili nido e scuole materne, scuole
dell'obbligo nonche' strutture e complessi per l'istruzione
superiore all'obbligo, mercati di quartiere, delegazioni
comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti
sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri
sociali e attrezzature culturali e sanitarie. Nelle
attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere, le
costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al
riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani,
speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di
aree inquinate.
9. Il costo di costruzione per i nuovi edifici e'
determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai
costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata,
definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g) del
primo comma dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n.
457. Con lo stesso provvedimento le regioni identificano
classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle
considerate nelle vigenti disposizioni di legge per
l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate
maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non
superiore al 50 per cento. Nei periodi intercorrenti tra le
determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di
tali determinazioni, il costo di costruzione e' adeguato
annualmente, ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta
variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT). Il contributo afferente al
permesso di costruire comprende una quota di detto costo,
variabile dal 5 per cento al 20 per cento, che viene
determinata dalle regioni in funzione delle caratteristiche
e delle tipologie delle costruzioni e della loro
destinazione ed ubicazione.
10. Nel caso di interventi su edifici esistenti il
costo di costruzione e' determinato in relazione al costo
degli interventi stessi, cosi' come individuati dal comune
in base ai progetti presentati per ottenere il permesso di
costruire. Al fine di incentivare il recupero del
patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di
ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera d), i comuni hanno comunque la facolta' di
deliberare che i costi di costruzione ad essi relativi non
superino i valori determinati per le nuove costruzioni ai
sensi del comma 6.".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 15 della
legge 2 agosto 1975, n. 393 (Norme sulla localizzazione
delle centrali elettronucleari e sulla produzione e
sull'impiego di energia elettrica):
"15. Per le opere di urbanizzazione secondaria che il
comune deve eseguire in relazione alla costruzione di
centrali termiche di qualsiasi tipo e di centrali
idroelettriche di accumulazione mediante pompaggio, l'ENEL
e' tenuto a corrispondere, in sostituzione degli obblighi
previsti dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive
modificazioni, al comune nel cui territorio deve essere
installato l'impianto, un contributo di L. 2.200 per
chilowatt di potenza nominale dell'impianto stesso.
Il contributo di cui al comma precedente e' indicizzato
annualmente sulla base dei parametri del collegio nazionale
dei costruttori.
Per l'adempimento di quanto previsto nel primo comma
del presente articolo, l'ENEL ed i comuni interessati sono
tenuti a stipulare, entro trenta giorni dalla richiesta
dell'ENEL, apposita convenzione sostitutiva di quella
prevista nell'articolo 28, quinto comma, della lege 17
agosto 1942, n. 1150, modificato dall'articolo 8 della
legge 6 agosto 1967, n. 765.
Nel caso in cui la centrale ricada sul territorio di
piu' comuni, il contributo predetto e' ripartito
proporzionalmente con decreto del presidente della regione
nella quale e' installato l'impianto stesso, sentiti, ove
necessario, i presidenti delle altre regioni interessate.
Analogamente provvede la regione per l'ipotesi in cui sia
necessario destinare parte dei contributi ad opere di
urbanizzazione da realizzare a cura della regione stessa o
delle province.
Il pagamento della somma e' effettuato gradualmente in
relazione allo stato di avanzamento delle opere di
urbanizzazione.".
Il citato decreto del Presidente della Repubblica n.
380 del 2001, e successive modificazioni e' pubblicato
nella Gazz. Uff. 20 ottobre 2001, n. 245, S.O.
Comma 127
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi) come modificato dalla presente legge:
"Art. 13. Altre detrazioni [Testo post riforma 2004]
1. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono uno o piu' redditi di cui agli articoli 49, con
esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e
50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l),
spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al
periodo di lavoro nell'anno, pari a:
a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera
8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente
spettante non puo' essere inferiore a 690 euro. Per i
rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della
detrazione effettivamente spettante non puo' essere
inferiore a 1.380 euro;
b) 978 euro, aumentata del prodotto tra 902 euro e
l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro,
diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro, se
l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 8.000
euro ma non a 28.000 euro;
c) 978 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
28.000 euro ma non a 55.000 euro; la detrazione spetta per
la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000
euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di
27.000 euro.".
Comma 128
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 8 della
legge 3 dicembre 1999, n. 493 (Norme per la tutela della
salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione
contro gli infortuni domestici):
"Art. 8. Premi assicurativi.
1. Il premio assicurativo unitario a carico dei
soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, e' fissato in euro
12,91 annui, esenti da oneri fiscali.
2. Il premio di cui al comma 1 e' a carico dello Stato
per i soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, i quali
siano in possesso di entrambi i requisiti sottoindicati:
a) titolarita' di redditi lordi propri non superiori
a euro 4.648,11 annui;
b) appartenenza ad un nucleo familiare il cui reddito
complessivo lordo non sia superiore a euro 9.296,22 annui.
3. Nel caso di mancato pagamento del premio di cui al
comma 1 alla scadenza fissata dall'INAIL, e' dovuta una
somma aggiuntiva di importo non superiore all'ammontare del
premio stesso.
4. Per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data
di entrata in vigore della presente legge non si applica la
disposizione di cui al comma 3.
5. I premi e le somme aggiuntive di cui ai commi 1 e 3
possono essere riscossi mediante ruolo o mediante i sistemi
previsti per la riscossione degli altri premi dovuti
all'istituto assicuratore.".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 72 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive
modificazioni (Attuazione delle deleghe in materia di
occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14
febbraio 2003, n. 30):
"Art. 72. Disciplina del lavoro accessorio
1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i
beneficiari acquistano presso le rivendite autorizzate uno
o piu' carnet di buoni orari, numerati progressivamente e
datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore
nominale e' fissato con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni e
periodicamente aggiornato, tenuto conto delle risultanze
istruttorie del confronto con le parti sociali.
2. Tale valore nominale e' stabilito tenendo conto
della media delle retribuzioni rilevate per le attivita'
lavorative affini a quelle di cui all'articolo 70, comma 1,
nonche' del costo di gestione del servizio.
3. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il
proprio compenso presso il concessionario, di cui al comma
5, all'atto della restituzione dei buoni ricevuti dal
beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Tale
compenso e' esente da qualsiasi imposizione fiscale e non
incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del
prestatore di lavoro accessorio.
4. Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis, il
concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla
persona che presenta i buoni, registrandone i dati
anagrafici e il codice fiscale, effettua il versamento per
suo conto dei contributi per fini previdenziali all'INPS,
alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per
cento del valore nominale del buono, e per fini
assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari
al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene
l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a
titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al
versamento dei contributi previdenziali e' rideterminata
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze in funzione degli incrementi delle aliquote
contributive per gli iscritti alla gestione separata
dell'INPS.
4-bis. In considerazione delle particolari e oggettive
condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti
correlate allo stato di disabilita', di detenzione, di
tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali
per i quali e' prevista una contribuzione figurativa,
utilizzati nell'ambito di progetti promossi da
amministrazioni pubbliche, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, con proprio decreto, puo' stabilire
specifiche condizioni, modalita' e importi dei buoni orari.
5. Il Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali individua con proprio decreto il
concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le
modalita' per il versamento dei contributi di cui al comma
4 e delle relative coperture assicurative e previdenziali.
In attesa del decreto ministeriale i concessionari del
servizio sono individuati nell'I.N.P.S. e nelle agenzie per
il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c)
e 6, commi 1, 2 e 3 del presente decreto.".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971,
n. 1403, e successive modificazioni (Disciplina
dell'obbligo delle assicurazioni sociali nei confronti dei
lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari,
nonche' dei lavoratori addetti a servizi di riassetto e di
pulizia dei locali):
"Art. 5. Agli oneri derivanti dalle forme di tutela
previdenziale ed assistenziale previste ai punti a), b),
c), d) ed e) dell'art. 1 del presente decreto si provvede
mediante contributi determinati in base alle seguenti
aliquote:
assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e
superstiti:
contributo base: 0,1375 per cento;
Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti:
10 per cento, di cui 6,67 per cento a carico del
datore di lavoro e 3,33 per cento a carico del lavoratore;
assicurazione contro la tubercolosi:
contributo base: 0,0125 per cento;
contributo integrativo: 2 per cento;
assicurazione contro la disoccupazione involontaria:
contributo base: 0,0125 per cento;
contributo integrativo: 2,30 per cento;
Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei
lavoratori italiani:
contributo base: 0,0125 per cento;
contributo integrativo: 0,15 per cento;
assegni familiari: 5 per cento;
assicurazione contro le malattie:
assistenza assicurati: 5,28 per cento di cui 5,13
per cento a carico del datore di lavoro e 0,15 per cento a
carico del lavoratore;
assistenza pensionati: 3,80 per cento;
tutela delle lavoratrici madri: 0,31 per cento;
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro: 0,5
per cento.
Gli importi delle retribuzioni convenzionali orarie
alle quali si commisurano i contributi sono pari a:
lire quattrocento, per retribuzioni effettive non
superiori a lire settecento;
lire settecento, per retribuzioni effettive superiori
a lire settecento e fino a lire mille;
lire mille, per retribuzioni effettive superiori a
tale misura.
Le misure delle retribuzioni convenzionali sopra
indicate comprendono la quota della tredicesima mensilita'
e di ogni altra eventuale retribuzione in denaro o in
natura. Con decreto del Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale di concerto con il Ministro per il
tesoro, sentiti il comitato speciale per gli assegni
familiari nonche' le organizzazioni sindacali di categoria
piu' rappresentative a carattere nazionale, possono essere
stabilite retribuzioni convenzionali superiori a lire
mille, in relazione ai mutamenti intervenuti nella
situazione salariale della categoria medesima.
[Indipendentemente dalle variazioni di cui al
precedente comma e salvo quanto disposto dall'art. 6, il
contributo per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e' variato con la stessa decorrenza e misura
percentuale, con le quali variera' ai sensi dell'art. 116
del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 , la misura della
retribuzione media giornaliera disciplinata dal medesimo
articolo; la misura del contributo relativo a detta
assicurazione sara', in tal caso, arrotondata a lire intere
per eccesso].
Per lo stesso periodo di versamento dei contributi a
carico della Cassa unica per gli assegni familiari, di cui
all'art. 31, quinto comma, del decreto-legge 26 ottobre
1970, n. 745 , nel testo sostituito dalla legge di
conversione 18 dicembre 1970, n. 1034, l'Istituto nazionale
per l'assicurazione contro le malattie, alle Casse mutue
provinciali di malattia di Trento e di Bolzano ed alla
Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per i
coltivatori diretti una somma pari, complessivamente, al
venti per cento del gettito dei contributi attribuiti alla
predetta Cassa unica per gli assegni familiari."
- Si riporta il testo vigente del primo comma
dell'articolo 39 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive
modificazioni (Testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali):
"Art. 39.
L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le Casse di cui all'art. 127 debbono
sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale le tabelle dei coefficienti per il
calcolo dei valori capitali attuali delle rendite di
inabilita' e di quelle a favore dei superstiti. Dette
tabelle sono soggette a revisione almeno ogni
quinquennio.".
Il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 recante
"Disposizioni in materia di assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma
dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n.
144 e' pubblicato nella Gazz. Uff. 1 marzo 2000, n. 50.
- Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'articolo
11 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e
successive modificazioni (Attuazione dell'articolo 1 della
legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro):
"5. L'INAIL finanzia con risorse proprie, anche
nell'ambito della bilateralita' e di protocolli con le
parti sociali e le associazioni nazionali di tutela degli
invalidi del lavoro, finanzia progetti di investimento e
formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro
rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese
e progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e
strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai
principi di responsabilita' sociale delle imprese.
Costituisce criterio di priorita' per l'accesso al
finanziamento l'adozione da parte delle imprese delle buone
prassi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera v). L'INAIL
svolge tali compiti con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.".
Comma 129
- Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
13 del citato decreto legislativo n. 38 del 2000:
"2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro verificatisi, nonche' a malattie
professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata
in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3,
l'INAIL nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno
sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66,
primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo
previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni
dell'integrita' psicofisica di cui al comma 1 sono valutate
in base a specifica "tabella delle menomazioni",
comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali.
L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al
6 per cento ed inferiore al 16 per cento e' erogato in
capitale, dal 16 per cento e' erogato in rendita, nella
misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno
biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa
riferimento all'eta' dell'assicurato al momento della
guarigione clinica. Non si applica il disposto
dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per
cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di
rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse,
commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione
dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita
"tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di
determinazione della percentuale di retribuzione da
prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze
patrimoniali, in relazione alla categoria di attivita'
lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla
ricollocabilita' dello stesso. Per la determinazione della
corrispondente quota di rendita, la retribuzione,
determinata con le modalita' e i criteri previsti dal testo
unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla
"tabella dei coefficienti" e per il grado percentuale di
menomazione.".
- Si riporta il testo vigente del comma 1187
dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006:
"1187. Al fine di assicurare un adeguato e tempestivo
sostegno ai familiari delle vittime di gravi incidenti sul
lavoro, anche per i casi in cui le vittime medesime
risultino prive della copertura assicurativa obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e' istituito
presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi
infortuni sul lavoro, di seguito denominato Fondo. Al Fondo
e' conferita la somma di 2,5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009. Con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definite le tipologie dei benefici
concessi, ivi comprese anticipazioni sulle prestazioni
erogate dall'INAIL, nonche' i requisiti e le modalita' di
accesso agli stessi.".
Comma 130
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 85 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124, e successive modificazioni (Testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali):
"Art. 85
Se l'infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a
favore dei superstiti sottoindicati una rendita nella
misura di cui ai numeri seguenti, ragguagliata al cento per
cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni
degli articoli da 116 a 120:
1) il cinquanta per cento al coniuge superstite fino
alla morte o a nuovo matrimonio; in questo secondo caso e'
corrisposta la somma pari a tre annualita' di rendita;
2) il venti per cento a ciascun figlio legittimo,
naturale, riconosciuto o riconoscibile, e adottivo, fino al
raggiungimento del diciottesimo anno di eta', e il quaranta
per cento se si tratti di orfani di entrambi i genitori, e,
nel caso di figli adottivi, siano deceduti anche entrambi
gli adottanti. Per i figli viventi a carico del lavoratore
infortunato al momento del decesso e che non prestino
lavoro retribuito, dette quote sono corrisposte fino al
raggiungimento del ventunesimo anno di eta', se studenti di
scuola media o professionale, e per tutta la durata normale
del corso, ma non oltre il ventiseiesimo anno di eta', se
studenti universitari. Se siano superstiti figli inabili al
lavoro la rendita e' loro corrisposta finche' dura
l'inabilita'. Sono compresi tra i superstiti di cui al
presente numero, dal giorno della nascita, i figli
concepiti alla data dell'infortunio. Salvo prova contraria,
si presumono concepiti alla data dell'infortunio i nati
entro trecento giorni da tale data;
3) in mancanza di superstiti di cui ai numeri 1) e
2), il venti per cento a ciascuno degli ascendenti e dei
genitori adottanti se viventi a carico del defunto e fino
alla loro morte;
4) in mancanza di superstiti di cui ai numeri 1) e
2), il venti per cento a ciascuno dei fratelli o sorelle se
conviventi con l'infortunato e a suo carico nei limiti e
condizioni stabiliti per i figli.
La somma delle rendite spettanti ai suddetti superstiti
nelle misure a ciascuno come sopra assegnate non puo'
superare l'importo dell'intera retribuzione calcolata come
sopra. Nel caso in cui la somma predetta superi la
retribuzione, le singole rendite sono proporzionalmente
ridotte entro tale limite. Qualora una o piu' rendite
abbiano in seguito a cessare, le rimanenti sono
proporzionalmente reintegrate sino alla concorrenza di
detto limite. Nella reintegrazione delle singole rendite
non puo' peraltro superarsi la quota spettante a ciascuno
degli aventi diritto ai sensi del comma precedente.
Oltre alle rendite di cui sopra e' corrisposto una
volta tanto un assegno di lire un milione al coniuge
superstite, o, in mancanza, ai figli, o, in mancanza di
questi, agli ascendenti, o, in mancanza di questi ultimi,
ai fratelli e sorelle, aventi rispettivamente i requisiti
di cui ai precedenti numeri 2), 3) e 4). Qualora non
esistano i superstiti predetti, l'assegno e' corrisposto a
chiunque dimostri di aver sostenuto spese in occasione
della morte del lavoratore nella misura corrispondente alla
spesa sostenuta, entro il limite massimo dell'importo
previsto per i superstiti aventi diritto a rendita.
Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla
pesca marittima l'assegno di cui al precedente comma non
puo' essere comunque inferiore ad una mensilita' di
retribuzione.
Agli effetti del presente articolo sono equiparati ai
figli gli altri discendenti viventi a carico del defunto
che siano orfani di ambedue i genitori o figli di genitori
inabili al lavoro, gli affiliati e gli esposti regolarmente
affidati, e sono equiparati agli ascendenti gli affilianti
e le persone a cui gli esposti sono regolarmente
affidati.".
Comma 133
- Si riporta il testo dell'articolo 7-bis del
decreto-legge 2 giugno 2013, n. 76 (Primi interventi
urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare
giovanile, della coesione sociale, nonche' in materia di
Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure
finanziarie urgenti) convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 99, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 7-bis Stabilizzazione di associati in
partecipazione con apporto di lavoro
1. Al fine di promuovere la stabilizzazione
dell'occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro
subordinato a tempo indeterminato nonche' di garantire il
corretto utilizzo dei contratti di associazione in
partecipazione con apporto di lavoro, nel periodo compreso
fra il 1° giugno 2013 e il 31 marzo 2014, le aziende, anche
assistite dalla propria associazione di categoria, possono
stipulare con le associazioni dei lavoratori
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale
specifici contratti collettivi che, ove abbiano i contenuti
di cui al comma 2, rendono applicabili le disposizioni di
cui ai commi successivi.
2. I contratti di cui al comma 1 prevedono l'assunzione
con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,
entro tre mesi dalla loro stipulazione, di soggetti gia'
parti, in veste di associati, di contratti di associazione
in partecipazione con apporto di lavoro. Per le assunzioni
sono applicabili i benefici previsti dalla legislazione per
i rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Le assunzioni a
tempo indeterminato possono essere realizzate anche
mediante contratti di apprendistato. I lavoratori
interessati alle assunzioni sottoscrivono, con riferimento
a tutto quanto riguardante i pregressi rapporti di
associazione, atti di conciliazione nelle sedi e secondo le
procedure di cui agli articoli 410 e seguenti del codice di
procedura civile.
3. Nei sei mesi successivi alle assunzioni di cui al
comma 2, i datori di lavoro possono recedere dal rapporto
di lavoro solo per giusta causa ovvero per giustificato
motivo soggettivo.
4. L'efficacia degli atti di conciliazione di cui al
comma 2 e' risolutivamente condizionata all'adempimento
dell'obbligo, per il solo datore di lavoro, del versamento
alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, a titolo di contributo
straordinario integrativo finalizzato al miglioramento del
trattamento previdenziale, di una somma pari al 5 per cento
della quota di contribuzione a carico degli associati per i
periodi di vigenza dei contratti di associazione in
partecipazione e comunque per un periodo non superiore a
sei mesi, riferito a ciascun lavoratore assunto a tempo
indeterminato.
5. I datori di lavoro depositano, presso le competenti
sedi dell'INPS, i contratti di cui al comma 1 e gli atti di
conciliazione di cui al comma 2, unitamente ai contratti di
lavoro subordinato a tempo indeterminato stipulati con
ciascun lavoratore e all'attestazione dell'avvenuto
versamento di cui al comma 4 entro il 31 luglio 2014, ai
fini della verifica circa la correttezza degli adempimenti.
Gli esiti di tale verifica, anche per quanto riguarda
l'effettivita' dell'assunzione, sono comunicati alle
competenti Direzioni territoriali del lavoro individuate in
base alla sede legale dell'azienda.
6. L'accesso alla normativa di cui al presente articolo
e' consentito anche alle aziende che siano destinatarie di
provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non
definitivi concernenti la qualificazione dei pregressi
rapporti. Gli effetti di tali provvedimenti sono sospesi
fino all'esito della verifica di cui al comma 5.
7. Il buon esito della verifica di cui al comma 5
comporta, relativamente ai pregressi rapporti di
associazione o forme di tirocinio, l'estinzione degli
illeciti, previsti dalle disposizioni in materia di
versamenti contributivi, assicurativi e fiscali, anche
connessi ad attivita' ispettiva gia' compiuta alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto e con riferimento alle forme di tirocinio avviate
dalle aziende sottoscrittrici dei contratti di cui al comma
1. Subordinatamente alla predetta verifica viene altresi'
meno l'efficacia dei provvedimenti amministrativi emanati
in conseguenza di contestazioni riguardanti i medesimi
rapporti anche se gia' oggetto di accertamento giudiziale
non definitivo. L'estinzione riguarda anche le pretese
contributive, assicurative e le sanzioni amministrative e
civili conseguenti alle contestazioni connesse ai rapporti
di cui al presente comma.".
Comma 135
- Si riporta il testo del comma 30 dell'articolo 2
della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia
di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di
crescita), come modificato dalla presente legge:
"30. Il contributo addizionale di cui al comma 28 e'
restituito, successivamente al decorso del periodo di
prova, al datore di lavoro in caso di trasformazione del
contratto a tempo indeterminato. La restituzione avviene
anche qualora il datore di lavoro assuma il lavoratore con
contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il termine
di sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a
termine. In tale ultimo caso, la restituzione avviene
detraendo dalle mensilita' spettanti un numero di
mensilita' ragguagliato al periodo trascorso dalla
cessazione del precedente rapporto di lavoro a termine."
Comma 137
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la
crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti
pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 1. Aiuto alla crescita economica (Ace)
1. In considerazione della esigenza di rilanciare lo
sviluppo economico del Paese e fornire un aiuto alla
crescita mediante una riduzione della imposizione sui
redditi derivanti dal finanziamento con capitale di
rischio, nonche' per ridurre lo squilibrio del trattamento
fiscale tra imprese che si finanziano con debito ed imprese
che si finanziano con capitale proprio, e rafforzare,
quindi, la struttura patrimoniale delle imprese e del
sistema produttivo italiano, ai fini della determinazione
del reddito complessivo netto dichiarato dalle societa' e
dagli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e
b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e' ammesso in deduzione un importo
corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale
proprio, secondo le disposizioni dei commi da 2 a 8 del
presente articolo. Per le societa' e gli enti commerciali
di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), del citato
testo unico le disposizioni del presente articolo si
applicano relativamente alle stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato.
2. Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio
e' valutato mediante applicazione dell'aliquota percentuale
individuata con il provvedimento di cui al comma 3 alla
variazione in aumento del capitale proprio rispetto a
quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al
31 dicembre 2010.
3. Dal settimo periodo di imposta l'aliquota
percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del
nuovo capitale proprio e' determinata con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il
31 gennaio di ogni anno, tenendo conto dei rendimenti
finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici,
aumentabili di ulteriori tre punti percentuali a titolo di
compensazione del maggior rischio. In via transitoria, per
il primo triennio di applicazione, l'aliquota e' fissata al
3 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2014, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2016
l'aliquota e' fissata, rispettivamente, al 4 per cento, al
4,5 per cento e al 4,75 per cento.
4. La parte del rendimento nozionale che supera il
reddito complessivo netto dichiarato e' computata in
aumento dell'importo deducibile dal reddito dei periodi
d'imposta successivi.
5. Il capitale proprio esistente alla chiusura
dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010 e' costituito
dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio,
senza tener conto dell'utile del medesimo esercizio.
Rilevano come variazioni in aumento i conferimenti in
denaro nonche' gli utili accantonati a riserva ad
esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili;
come variazioni in diminuzione:
a) le riduzioni del patrimonio netto con
attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti;
b) gli acquisti di partecipazioni in societa'
controllate;
c) gli acquisti di aziende o di rami di aziende.
6. Gli incrementi derivanti da conferimenti in denaro
rilevano a partire dalla data del versamento; quelli
derivanti dall'accantonamento di utili a partire
dall'inizio dell'esercizio in cui le relative riserve sono
formate. I decrementi rilevano a partire dall'inizio
dell'esercizio in cui si sono verificati. Per le aziende e
le societa' di nuova costituzione si considera incremento
tutto il patrimonio conferito.
7. Il presente articolo si applica anche al reddito
d'impresa di persone fisiche, societa' in nome collettivo e
in accomandita semplice in regime di contabilita'
ordinaria, con le modalita' stabilite con il decreto del
Ministro dell'Economia e delle Finanze di cui al comma 8 in
modo da assicurare un beneficio conforme a quello garantito
ai soggetti di cui al comma 1.
8. Le disposizioni di attuazione del presente articolo
sono emanate con decreto del Ministro dell'Economia e delle
Finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. Con lo
stesso provvedimento possono essere stabilite disposizioni
aventi finalita' antielusiva specifica.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2011.".
Comma 138
Per il testo dell'articolo 1 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201 vedasi in Note al comma 137.
Comma 139
- Si riporta il testo del comma 3-bis dell'articolo 6
del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (Disposizioni
urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010,
sulla prestazione energetica nell'edilizia per la
definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla
Commissione europea, nonche' altre disposizioni in materia
di coesione sociale), convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2013, n. 90, come modificato dalla presente
legge:
"3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
decreto di adeguamento di cui al comma 12, l'attestato di
prestazione energetica deve essere allegato al contratto di
vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo
gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la
nullita' degli stessi contratti."

- Si riporta il testo dell'articolo 14 del citato
decreto-legge n. 63 del 2013, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 14. Detrazioni fiscali per interventi di
efficienza energetica
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48,
della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive
modificazioni, si applicano nella misura del:
a) 65 per cento, anche alle spese sostenute dal 6
giugno 2013 al 31 dicembre 2014;
b) 50 per cento, alle spese sostenute dal 1° gennaio
2015 al 31 dicembre 2015.
2. Le detrazioni di cui al comma 1 si applicano anche
alle spese sostenute per interventi relativi a parti comuni
degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e
1117-bis del codice civile o che interessino tutte le
unita' immobiliari di cui si compone il singolo condominio
nella misura del:
a) 65 per cento, per le spese sostenute dal 6 giugno
2013 al 30 giugno 2015;
b) 50 per cento, per le spese sostenute dal 1° luglio
2015 al 30 giugno 2016.
3. La detrazione spettante ai sensi del presente
articolo e' ripartita in dieci quote annuali di pari
importo. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e
all'articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2.
3-bis. Al fine di effettuare il monitoraggio e la
valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito
della realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2,
l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo
sviluppo economico sostenibile (ENEA) elabora le
informazioni contenute nelle richieste di detrazione
pervenute per via telematica e trasmette una relazione sui
risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo
economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano,
nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.
Nell'ambito di tale attivita', l'ENEA predispone il
costante aggiornamento del sistema di reportistica
multi-anno delle dichiarazioni ai fini della detrazione
fiscale di cui all'articolo 1, comma 349, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, gia' attivo e assicura, su
richiesta, il necessario supporto tecnico alle regioni e
alle province autonome di Trento e di Bolzano."
- Si riporta il testo dell'articolo 15 del citato
decreto-legge n. 63 del 2013, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 15. Detrazioni fiscali per interventi di
ristrutturazione ed efficienza energetica e idrica
1. Nelle more della definizione di misure ed incentivi
selettivi di carattere strutturale, da adottare entro il 31
dicembre 2015, finalizzati a favorire la realizzazione di
interventi per il miglioramento, l'adeguamento antisismico
e la messa in sicurezza degli edifici esistenti, nonche'
per l'incremento dell'efficienza idrica e del rendimento
energetico degli stessi, si applicano le disposizioni di
cui agli articoli 14 e 16. Nella definizione delle misure e
degli incentivi di cui al primo periodo e' compresa
l'installazione di impianti di depurazione delle acque da
contaminazione di arsenico di tipo domestico, produttivo e
agricolo nei comuni dove e' stato rilevato il superamento
del limite massimo di tolleranza stabilito
dall'Organizzazione mondiale della sanita' o da norme
vigenti, ovvero dove i sindaci o altre autorita' locali
sono stati costretti ad adottare misure di precauzione o di
divieto dell'uso dell'acqua per i diversi impieghi.
1-bis. Nella definizione delle misure di cui al comma 1
si tiene conto dell'opportunita' di agevolare ulteriori
interventi rispetto a quelli previsti dal presente decreto,
quali ad esempio le schermature solari, la
micro-cogenerazione e la micro-trigenerazione per il
miglioramento dell'efficienza energetica, nonche'
interventi per promuovere l'incremento dell'efficienza
idrica e per la sostituzione delle coperture di amianto
negli edifici.".
Comma 126
- Si riporta il testo dell'articolo 16 del citato
decreto-legge n. 63 del 2013, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 16 Proroga delle detrazioni fiscali per
interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di
mobili
1. Ferme restando le ulteriori disposizioni contenute
nell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, per le spese documentate,
relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato
articolo 16-bis, spetta una detrazione dall'imposta lorda
fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore
a 96.000 euro per unita' immobiliare. La detrazione e' pari
al:
a) 50 per cento, per le spese sostenute dal 26 giugno
2012 al 31 dicembre 2014;
b) 40 per cento, per le spese sostenute dal 1° gennaio
2015 al 31 dicembre 2015.
1-bis. Per le spese sostenute per gli interventi di cui
all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, le cui procedure autorizzatorie sono
attivate dopo la data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, su edifici ricadenti
nelle zone sismiche ad alta pericolosita' (zone 1 e 2) di
cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento
ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8
maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione
principale o ad attivita' produttive, spetta, fino ad un
ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000
euro per unita' immobiliare, una detrazione dall'imposta
lorda nella misura del:
a) 65 per cento, per le spese sostenute fino al 31
dicembre 2014;
b) 50 per cento, per le spese sostenute dal 1° gennaio
2015 al 31 dicembre 2015.
2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di
cui al comma 1 e' altresi' riconosciuta una detrazione
dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare,
per le ulteriori spese documentate sostenute per l'acquisto
di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non
inferiore alla A+, nonche' A per i forni, per le
apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta
energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di
ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma,
da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali
di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle
spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 ed e'
calcolata su un ammontare complessivo non superiore a
10.000 euro. Le spese di cui al presente comma non possono
essere superiori a quelle sostenute per i lavori di
ristrutturazione di cui al comma 1.".
Comma 140
Il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte
sui redditi ) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre
1986, n. 302, S.O.
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 2426 del
codice civile:
"Art. 2426. Criteri di valutazioni.
Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti
criteri:
1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di
acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si
computano anche i costi accessori. Il costo di produzione
comprende tutti i costi direttamente imputabili al
prodotto. Puo' comprendere anche altri costi, per la quota
ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo
di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene puo'
essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere
aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della
fabbricazione, interna o presso terzi;
2) il costo delle immobilizzazioni, materiali e
immateriali, la cui utilizzazione e' limitata nel tempo
deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio
in relazione con la loro residua possibilita' di
utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di
ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere
motivate nella nota integrativa;
3) l'immobilizzazione che, alla data della chiusura
dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a
quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere
iscritta a tale minore valore; questo non puo' essere
mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i
motivi della rettifica effettuata.
Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni
in imprese controllate o collegate che risultino iscritte
per un valore superiore a quello derivante
dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal
successivo numero 4) o, se non vi sia obbligo di redigere
il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla
frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo
bilancio dell'impresa partecipata, la differenza dovra'
essere motivata nella nota integrativa;
4) le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni
in imprese controllate o collegate possono essere valutate,
con riferimento ad una o piu' tra dette imprese, anziche'
secondo il criterio indicato al numero 1), per un importo
pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto
risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime,
detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai
principi di redazione del bilancio consolidato nonche'
quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati
negli articoli 2423 e 2423-bis.
Quando la partecipazione e' iscritta per la prima volta
in base al metodo del patrimonio netto, il costo di
acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio
netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa
controllata o collegata puo' essere iscritto nell'attivo,
purche' ne siano indicate le ragioni nella nota
integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a
beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere
ammortizzata.
Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti
dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto
al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente
sono iscritte in una riserva non distribuibile;
5) i costi di impianto e di ampliamento, i costi di
ricerca, di sviluppo e di pubblicita' aventi utilita'
pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il
consenso, ove esistente, del collegio sindacale e devono
essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque
anni. Fino a che l'ammortamento non e' completato possono
essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve
disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non
ammortizzati;
6) l'avviamento puo' essere iscritto nell'attivo con
il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se
acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso
sostenuto e deve essere ammortizzato entro un periodo di
cinque anni.
E' tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente
l'avviamento in un periodo limitato di durata superiore,
purche' esso non superi la durata per l'utilizzazione di
questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota
integrativa;
7) il disaggio su prestiti deve essere iscritto
nell'attivo e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo
di durata del prestito;
8) i crediti devono essere iscritti secondo il valore
presumibile di realizzazione;
8-bis) le attivita' e le passivita' in valuta, ad
eccezione delle immobilizzazioni, devono essere iscritte al
tasso di cambio a pronti alla data di chiusura
dell'esercizio ed i relativi utili e perdite su cambi
devono essere imputati al conto economico e l'eventuale
utile netto deve essere accantonato in apposita riserva non
distribuibile fino al realizzo. Le immobilizzazioni
materiali, immateriali e quelle finanziarie, costituite da
partecipazioni, rilevate al costo in valuta devono essere
iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o
a quello inferiore alla data di chiusura dell'esercizio se
la riduzione debba giudicarsi durevole;
9) le rimanenze, i titoli e le attivita' finanziarie
che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al
costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il
numero 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile
dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore
non puo' essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono
venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono
essere computati nel costo di produzione;
10) il costo dei beni fungibili puo' essere calcolato
col metodo della media ponderata o con quelli: «primo
entrato, primo uscito» o: «ultimo entrato, primo uscito»;
se il valore cosi' ottenuto differisce in misura
apprezzabile dai costi correnti alla chiusura
dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per
categoria di beni, nella nota integrativa;
11) i lavori in corso su ordinazione possono essere
iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati
con ragionevole certezza;
12) le attrezzature industriali e commerciali, le
materie prime, sussidiarie e di consumo, possono essere
iscritte nell'attivo ad un valore costante qualora siano
costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa
importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempreche'
non si abbiano variazioni sensibili nella loro entita',
valore e composizione.".
La sezione II del Capo I della legge 21 novembre 2000,
n. 342, e successive modificazioni (Misure in materia
fiscale) comprende gli articoli da 10 a 16.
Comma 145
Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede
di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni) e' pubblicato nella Gazz. Uff
28 luglio 1997, n. 174.
Comma 146
- Si riporta il testo vigente degli articoli 11, 13, 14
e 15 della citata legge n. 342 del 2000:
"Art. 11. Modalita' di effettuazione della
rivalutazione.
1. La rivalutazione di cui all'articolo 10 deve essere
eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio
successivo a quello di cui al medesimo articolo 10, per il
quale il termine di approvazione scade successivamente alla
data di entrata in vigore della presente legge, deve
riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria
omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e
nella nota integrativa. A tal fine si intendono compresi in
due distinte categorie gli immobili e i beni mobili
iscritti in pubblici registri.
2. I valori iscritti in bilancio e in inventario a
seguito della rivalutazione non possono in nessun caso
superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con
riguardo alla loro consistenza, alla loro capacita'
produttiva, all'effettiva possibilita' di economica
utilizzazione nell'impresa, nonche' ai valori correnti e
alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani
o esteri.
3. Gli amministratori e il collegio sindacale devono
indicare e motivare nelle loro relazioni i criteri seguiti
nella rivalutazione delle varie categorie di beni e
attestare che la rivalutazione non eccede il limite di
valore di cui al comma 2.
4. Nell'inventario relativo all'esercizio in cui la
rivalutazione viene eseguita deve essere indicato anche il
prezzo di costo con le eventuali rivalutazioni eseguite, in
conformita' a precedenti leggi di rivalutazione, dei beni
rivalutati."
"Art. 13. Contabilizzazione della rivalutazione.
1. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni
eseguite ai sensi degli articoli 10 e 11 deve essere
imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva
designata con riferimento alla presente legge, con
esclusione di ogni diversa utilizzazione.
2. La riserva, ove non venga imputata al capitale, puo'
essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni
dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice
civile. In caso di utilizzazione della riserva a copertura
di perdite, non si puo' fare luogo a distribuzione di utili
fino a quando la riserva non e' reintegrata o ridotta in
misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea
straordinaria, non applicandosi le disposizioni dei commi
secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile.
3. Se il saldo attivo viene attribuito ai soci o ai
partecipanti mediante riduzione della riserva prevista dal
comma 1 ovvero mediante riduzione del capitale sociale o
del fondo di dotazione o del fondo patrimoniale, le somme
attribuite ai soci o ai partecipanti, aumentate
dell'imposta sostitutiva corrispondente all'ammontare
distribuito, concorrono a formare il reddito imponibile
della societa' o dell'ente e il reddito imponibile dei soci
o dei partecipanti.
4. Ai fini del comma 3 si considera che le riduzioni
del capitale deliberate dopo l'imputazione a capitale delle
riserve di rivalutazione, comprese quelle gia' iscritte in
bilancio a norma di precedenti leggi di rivalutazione,
abbiano anzitutto per oggetto, fino al corrispondente
ammontare, la parte del capitale formata con l'imputazione
di tali riserve.
5. Nell'esercizio in cui si verificano le fattispecie
indicate nel comma 3, al soggetto che ha eseguito la
rivalutazione e' attribuito un credito d'imposta ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche pari
all'ammontare dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo
12, comma 1, pagata nei precedenti esercizi.
6. Agli effetti delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e successive
modificazioni, recante norme di riordino delle imposte
personali sul reddito al fine di favorire la
capitalizzazione delle imprese, il saldo attivo di cui al
comma 1 concorre a formare la variazione in aumento del
capitale investito a partire dall'inizio dell'esercizio in
cui e' imputato al capitale o accantonato a riserva."
"Art. 14. Riconoscimento fiscale di maggiori valori
iscritti in bilancio.
1. Le disposizioni dell'articolo 12 possono essere
applicate per il riconoscimento ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito
delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive dei maggiori valori, iscritti nel
bilancio di cui al comma 1 dell'articolo 10, dei beni
indicati nello stesso articolo 10.
2. L'importo corrispondente ai maggiori valori di cui
al comma 1 e' accantonato in apposita riserva cui si
applica la disciplina dell'articolo 13, comma 3.
3. Per le immobilizzazioni finanziarie, le disposizioni
dei commi 1 e 2 si applicano anche per il riconoscimento
dei maggiori valori di cui all'articolo 54, comma 2-bis,
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, concernente le plusvalenze patrimoniali, iscritti
nel bilancio indicato nel comma 1 dell'articolo 11."
"Art. 15. Ulteriori soggetti ammessi alle
rivalutazioni.
1. Le disposizioni degli articoli da 10 a 14 si
applicano, per i beni relativi alle attivita' commerciali
esercitate, anche alle imprese individuali, alle societa'
in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate e
agli enti pubblici e privati di cui all'articolo 87, comma
1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonche'
alle societa' ed enti di cui alla lettera d) del comma 1
dello stesso articolo 87 e alle persone fisiche non
residenti che esercitano attivita' commerciali nel
territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni.
2. Per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati
di contabilita', la rivalutazione va effettuata per i beni
che risultino acquisiti entro il 31 dicembre 1999 dai
registri di cui agli articoli 16 e 18 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni. La rivalutazione e' consentita a
condizione che venga redatto un apposito prospetto bollato
e vidimato che dovra' essere presentato, a richiesta,
all'amministrazione finanziaria, dal quale risultino i
prezzi di costo e la rivalutazione compiuta.".
Il decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001,
n. 162 (Regolamento recante modalita' di attuazione delle
disposizioni tributarie in materia di rivalutazione dei
beni delle imprese e del riconoscimento fiscale dei
maggiori valori iscritti in bilancio, ai sensi degli
articoli da 10 a 16 della L. 21 novembre 2000, n. 342) e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 8 maggio 2001, n. 105.
Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
19 aprile 2002, n. 86 (Regolamento recante modalita' di
attuazione delle disposizioni tributarie in materia di
rivalutazione dei beni delle imprese e del riconoscimento
fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio, ai sensi
dell' articolo 3, commi 1, 2 e 3 della L. 28 dicembre 2001,
n. 448) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 8 maggio 2002, n.
106.
- Si riporta il testo vigente dei commi 475, 477 e 478
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2005):
"475. Le riserve e i fondi di cui al comma 473 e i
saldi attivi di cui al comma 474, assoggettati all'imposta
sostitutiva, non concorrono a formare il reddito imponibile
dell'impresa ovvero della societa' e dell'ente e in caso di
distribuzione dei citati saldi attivi non spetta il credito
d'imposta previsto dall'articolo 4, comma 5, della legge 29
dicembre 1990, n. 408, dall'articolo 26, comma 5, della
legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dall'articolo 13, comma
5, della legge 21 novembre 2000, n. 342."
"477. L'imposta sostitutiva e' indeducibile e puo'
essere imputata, in tutto o in parte, alle riserve iscritte
in bilancio o rendiconto. Se l'imposta sostitutiva e'
imputata al capitale sociale o fondo di dotazione, la
corrispondente riduzione e' operata, anche in deroga
all'articolo 2365 del codice civile, con le modalita' di
cui all'articolo 2445, secondo comma, del medesimo codice."
"478. Per la liquidazione, l'accertamento, la
riscossione, i rimborsi, le sanzioni e il contenzioso si
applicano le disposizioni previste per le imposte sui
redditi.".
Comma 147
Per il riferimento al testo del comma 1 dell'articolo
14 della legge n. 342 del 2000 vedasi in Note al comma
146.
Il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 19 luglio 2002 relativo
all'applicazione di principi contabili internazionali e'
pubblicato nella GUCE n. 243 dell'11/9/2002.
- Si riporta il testo vigente del comma 3-bis
dell'articolo 85 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986:
"3-bis. In deroga al comma 3, per i soggetti che
redigono il bilancio in base ai principi contabili
internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, si
considerano immobilizzazioni finanziarie gli strumenti
finanziari diversi da quelli detenuti per la
negoziazione.".
Comma 148
- Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'articolo
6 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133 (Disposizioni
urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili
pubblici e la Banca d'Italia):
"6. A partire dall'esercizio in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto, i partecipanti al
capitale della Banca d'Italia trasferiscono le quote, ove
gia' non incluse, nel comparto delle attivita' finanziarie
detenute per la negoziazione, ai medesimi valori di
iscrizione del comparto di provenienza. Salvo quanto
disposto al periodo precedente, restano ferme le
disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo
28 febbraio 2005, n. 38.".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 4 del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 giugno
2011 (Disposizioni di coordinamento tra i principi
contabili internazionali, di cui al regolamento (CE) n.
1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19
luglio 2002, adottati con regolamento UE entrato in vigore
nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31
dicembre 2010, e le regole di determinazione della base
imponibile dell'IRES e del'IRAP, previste dall'articolo 4,
comma 7-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2005,
n. 38):
"Art. 4. Riclassificazione delle attivita' finanziarie
1. Nella riclassificazione di uno strumento finanziario
in una delle altre categorie previste dallo IAS 39, che
comporta il passaggio ad un diverso regime fiscale dello
strumento stesso, il valore dello strumento finanziario
iscritto nella nuova categoria, quale risultante da atto di
data certa e, in ogni caso, dal bilancio d'esercizio
approvato successivamente alla data di riclassificazione,
assume rilievo fiscale.
2. Il differenziale tra il valore di cui al comma
precedente ed il valore fiscalmente riconosciuto prima
della riclassificazione dello strumento finanziario in
un'altra categoria tra quelle contemplate dallo IAS 39
rileva secondo la disciplina fiscale applicabile allo
strumento finanziario prima della riclassificazione.
3. La riclassificazione di cui al comma 1 assume
rilevanza anche ai fini di cui alle lettere a) e b)
dell'art. 87 del TUIR e si applicano le disposizioni di cui
alla lettera c) del comma 1-bis dell'art. 110.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si
applicano anche alle classificazioni di uno strumento
finanziario effettuate a seguito di operazioni di
riorganizzazione aziendale in continuita' di valori fiscali
che comportano il passaggio ad un diverso regime fiscale
dello strumento stesso. In tale ipotesi, il differenziale
tra il valore dello strumento finanziario iscritto nella
nuova categoria, individuato alla data di efficacia
giuridica dell'operazione straordinaria, e quello
fiscalmente riconosciuto prima dell'operazione di
riorganizzazione, rileva in capo al soggetto che iscrive lo
strumento finanziario in una delle altre categorie previste
dallo IAS 39 secondo la disciplina fiscale applicabile allo
strumento finanziario prima della nuova classificazione,
incluse le disposizioni di cui all'art. 109, commi 3-bis,
3-ter, 3-quater del testo unico.".
Comma 150
- Si riporta il testo vigente dei commi 10-bis e 10-ter
dell'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185
(Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,
occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione
anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:
"10-bis. Le previsioni del comma 10 sono applicabili
anche ai maggiori valori delle partecipazioni di controllo,
iscritti in bilancio a seguito dell'operazione a titolo di
avviamento, marchi d'impresa e altre attivita' immateriali.
Per partecipazioni di controllo si intendono quelle incluse
nel consolidamento ai sensi del capo III del decreto
legislativo 9 aprile 1991, n. 127. Per le imprese tenute ad
applicare i principi contabili internazionali di cui al
regolamento n 1606/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 luglio 2002, per partecipazioni di
controllo si intendono quelle incluse nel consolidamento ai
sensi delle relative previsioni. L'importo assoggettato ad
imposta sostitutiva non rileva ai fini del valore fiscale
della partecipazione stessa."
"10-ter. Le previsioni del comma 10 sono applicabili
anche ai maggiori valori - attribuiti ad avviamenti, marchi
di impresa e altre attivita' immateriali nel bilancio
consolidato - delle partecipazioni di controllo acquisite
nell'ambito di operazioni di cessione di azienda ovvero di
partecipazioni.".
Comma 151
- Si riporta il testo vigente del comma 10-bis
dell'articolo 172, del comma 15-bis dell'articolo 173 e del
comma 2-ter dell'articolo 176 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986:
"10-bis. Il regime dell'imposta sostitutiva di cui al
comma 2-ter dell' articolo 176 puo' essere applicato, con
le modalita', le condizioni e i termini ivi stabiliti,
anche dalla societa' incorporante o risultante dalla
fusione per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori
valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni."
"15-bis. Il regime dell'imposta sostitutiva di cui al
comma 2-ter dell' articolo 176 puo' essere applicato, con
le modalita', le condizioni e i termini ivi stabiliti,
anche dalla societa' beneficiaria dell'operazione di
scissione per ottenere il riconoscimento fiscale dei
maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali
operazioni."
"2-ter. In luogo dell'applicazione delle disposizioni
dei commi 1, 2 e 2-bis, la societa' conferitaria puo'
optare, nella dichiarazione dei redditi relativa
all'esercizio nel corso del quale e' stata posta in essere
l'operazione o, al piu' tardi, in quella del periodo
d'imposta successivo, per l'applicazione, in tutto o in
parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli
elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali
e immateriali relativi all'azienda ricevuta, di un'imposta
sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
dell'imposta sul reddito delle societa' e dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, con aliquota del 12
per cento sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel
limite di 5 milioni di euro, del 14 per cento sulla parte
dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a
10 milioni di euro e del 16 per cento sulla parte dei
maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro. I maggiori
valori assoggettati a imposta sostitutiva si considerano
riconosciuti ai fini dell'ammortamento a partire dal
periodo d'imposta nel corso del quale e' esercitata
l'opzione; in caso di realizzo dei beni anteriormente al
quarto periodo d'imposta successivo a quello dell'opzione,
il costo fiscale e' ridotto dei maggiori valori
assoggettati a imposta sostitutiva e dell'eventuale maggior
ammortamento dedotto e l'imposta sostitutiva versata e'
scomputata dall'imposta sui redditi ai sensi degli articoli
22 e 79.".
- Si riporta il testo vigente dei commi 10, 11 e 12
dell'articolo 15 del citato decreto-legge n. 185 del 2008:
"10. In deroga alle disposizioni del comma 2-ter
introdotto nell'articolo 176 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dall'articolo 1, comma
46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del relativo
decreto di attuazione, i contribuenti possono assoggettare,
in tutto o in parte, i maggiori valori attribuiti in
bilancio all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle altre
attivita' immateriali all'imposta sostitutiva di cui al
medesimo comma 2-ter, con l'aliquota del 16 per cento,
versando in unica soluzione l'importo dovuto entro il
termine di versamento a saldo delle imposte relative
all'esercizio nel corso del quale e' stata posta in essere
l'operazione. I maggiori valori assoggettati ad imposta
sostitutiva si considerano riconosciuti fiscalmente a
partire dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del
quale e' versata l'imposta sostitutiva. La deduzione di cui
all'articolo 103 del citato testo unico e agli articoli 5,
6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, del
maggior valore dell'avviamento e dei marchi d'impresa puo'
essere effettuata in misura non superiore ad un decimo, a
prescindere dall'imputazione al conto economico a decorrere
dal periodo di imposta successivo a quello nel corso del
quale e' versata l'imposta sostitutiva. A partire dal
medesimo periodo di imposta sono deducibili le quote di
ammortamento del maggior valore delle altre attivita'
immateriali nel limite della quota imputata a conto
economico."
"11. Le disposizioni del comma 10 sono applicabili
anche per riallineare i valori fiscali ai maggiori valori
attribuiti in bilancio ad attivita' diverse da quelle
indicate nell'articolo 176, comma 2-ter, del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. In
questo caso tali maggiori valori sono assoggettati a
tassazione con aliquota ordinaria, ed eventuali
maggiorazioni, rispettivamente, dell'IRPEF, dell'IRES e
dell'IRAP, separatamente dall'imponibile complessivo,
versando in unica soluzione l'importo dovuto. Se i maggiori
valori sono relativi ai crediti si applica l'imposta
sostitutiva di cui al comma 10 nella misura del 20 per
cento. L'opzione puo' essere esercitata anche con riguardo
a singole fattispecie, come definite dal comma 5."
"12. Le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano
alle operazioni effettuate a partire dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, nonche' a
quelle effettuate entro il periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2007. Qualora alla data di entrata in vigore del
presente decreto, per tali operazioni sia stata gia'
esercitata l'opzione prevista dall'articolo 1, comma 47,
della legge n. 244 del 2007, il contribuente procede a
riliquidare l'imposta sostitutiva dovuta versando la
differenza entro il termine di versamento a saldo delle
imposte relative al periodo d'imposta successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2007.".
Comma 153
Il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379
(Disposizioni in materia di remunerazione delle capacita'
di produzione di energia elettrica) e' pubblicato nella
Gazz. Uff. 19 gennaio 2004, n. 14.



- Si riporta il testo vigente dell'articolo 5 del
citato decreto legislativo n. 379 del 2003, e successive
modificazioni:
"Art. 5. Disposizioni transitorie.
1. A partire dal primo giorno del mese successivo alla
data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla
data di entrata in funzione del sistema di cui all'articolo
1, la remunerazione della disponibilita' della capacita'
produttiva e' disciplinata dal presente articolo.
2. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale
definisce e rende pubblici i giorni dell'anno che risultano
critici ai fini della copertura della domanda nazionale,
comprensiva del necessario margine di riserva di potenza.
3. La remunerazione per la disponibilita' della
capacita' produttiva e' applicata a tutte le unita' di
produzione ubicate sul territorio nazionale che:
a) risultano dispacciabili secondo le regole per il
dispacciamento definite dal Gestore della rete di
trasmissione nazionale;
b) si rendono disponibili nei giorni di cui al comma
2.
4. Sono escluse dalla remunerazione di cui al comma 3
le unita' di produzione sottoposte al regime giuridico cui
alla deliberazione CIP 29 aprile 1992, n. 6, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 1992, quelle
alimentate da fonti eolica, solare, geotermica, del moto
ondoso, maremotrice e idraulica ad acqua fluente, ma non
quelle che, nei giorni critici di cui al comma 2, producono
sulla base di contratti bilaterali per la quota di
capacita' impegnata in detti contratti (3).
5. Con provvedimento dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, da emanare entro trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, e' stabilito il
corrispettivo per la remunerazione della disponibilita' di
capacita', tenendo conto del gettito tariffario destinato,
attualmente, alla copertura della riserva, nonche' i
criteri per il calcolo della disponibilita' delle unita' di
produzione che chiedono di essere ammesse al sistema di
remunerazione di cui al presente articolo, ai fini della
remunerazione spettante.
6. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale
definisce, nelle regole per il dispacciamento, i criteri
per l'eventuale estensione del meccanismo ai consumatori di
energia elettrica dotati di caratteristiche tecniche idonee
a fornire il servizio di riserva e che non godono di altre
agevolazioni, nonche' le modalita' per la comunicazione
preventiva della disponibilita' delle unita' di produzione
che chiedono di essere ammesse al sistema di remunerazione
di cui al comma 1.
7. Gli obblighi derivanti dall'applicazione del
presente articolo sono assoggettati alla disciplina degli
articoli 3 e 4 concernenti le verifiche e le sanzioni.".
Comma 154
- Si riporta il testo vigente del comma 8 dell'articolo
4 del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico
5 luglio 2012:
"8. Sono ammessi alle tariffe incentivanti gli impianti
iscritti nel registro in posizione tale da rientrare nei
volumi incentivabili di cui all' articolo 3, comma 2,
purche' entrino in esercizio entro un anno dalla data di
pubblicazione della graduatoria.".
- Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione
della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e
successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e
2003/30/CE):
"2. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare e, per i profili di competenza,
con il Ministro delle politiche agricole e forestali,
previa intesa con Conferenza unificata, di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
fissate le modalita' per l'attuazione di quanto disposto al
presente articolo e per l'avvio dei nuovi meccanismi di
incentivazione. I decreti stabiliscono, inoltre:
a) i valori degli incentivi, sulla base dei criteri
di cui al comma 1, in relazione a ciascun intervento,
tenendo conto dell'effetto scala;
b) i requisiti tecnici minimi dei componenti, degli
impianti e degli interventi;
c) i contingenti incentivabili per ciascuna
applicazione, con strumenti idonei alla salvaguardia delle
iniziative avviate;
d) gli eventuali obblighi di monitoraggio a carico
del soggetto beneficiario;
e) le modalita' con le quali il GSE provvede ad
erogare gli incentivi;
f) le condizioni di cumulabilita' con altri incentivi
pubblici, fermo restando quanto stabilito dal comma 1,
lettera d);
g) le modalita' di aggiornamento degli incentivi, nel
rispetto dei seguenti criteri:
i. la revisione e' effettuata, per la prima volta,
decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del
provvedimento di cui al presente comma e, successivamente,
ogni tre anni;
ii. i nuovi valori si applicano agli interventi
realizzati decorso un anno dalla data di entrata in vigore
del decreto di determinazione dei nuovi valori.".
La direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica,
che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga
le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE e' pubblicata nella GU
L 315 del 14.11.2012 .
Comma 155
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio
dell'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2013, n. 98, come modificato dalla presente legge:
"Art. 5. Disposizioni per la riduzione dei prezzi
dell'energia elettrica
1. Al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le
parole: «volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro e
un reddito imponibile superiore a 1 milione di euro» sono
sostituite dalle seguenti: «volume di ricavi superiore a 3
milioni di euro e un reddito imponibile superiore a 300
mila euro».
2. Le maggiori entrate generate dalle disposizioni di
cui al comma 1 sono destinate, al netto della copertura
finanziaria di cui all'articolo 61, alla riduzione della
componente A2 della tariffa elettrica deliberata
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas sulla base
delle modalita' individuate con decreto adottato dal
Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico entro 60 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Per l'anno 2013, il valore del costo evitato di
combustibile di cui al provvedimento del Comitato
interministeriale dei prezzi n. 6/92 del 29 aprile 1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio 1992, n. 109,
da riconoscere in acconto fino alla fissazione del valore
annuale di conguaglio, e' determinato, per la componente
convenzionale relativa al prezzo del combustibile, sulla
base del paniere di riferimento individuato ai sensi
dell'articolo 30, comma 15, della legge 23 luglio 2009, n.
99, in cui il peso dei prodotti petroliferi sia
progressivamente ridotto in ciascun trimestre e posto pari
all'ottanta per cento nel primo trimestre, al settanta per
cento nel secondo trimestre, al sessanta per cento nel
terzo trimestre e al sessanta per cento nel quarto
trimestre. Il complemento al cento per cento e' determinato
in base al costo di approvvigionamento del gas naturale nei
mercati all'ingrosso come definito dalla deliberazione del
9 maggio 2013, n. 196/2013/R/GAS e degli ulteriori
provvedimenti dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas. Il Ministro dello sviluppo economico, con
provvedimento da adottare entro 60 giorni dall'entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto su
proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,
stabilisce le modalita' di aggiornamento del predetto
valore, in acconto e in conguaglio, nonche' le modalita' di
pubblicazione dei valori individuati secondo i criteri di
cui ai commi 4 e 5. Restano ferme le modalita' di calcolo
della componente relativa al margine di commercializzazione
all'ingrosso e della componente di trasporto nonche' i
valori di consumo specifico di cui al decreto del Ministro
dello sviluppo economico 20 novembre 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2012, n. 280.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2014, in attesa della
ridefinizione della disciplina organica di settore, il
valore di cui al comma 3, primo periodo, e' aggiornato
trimestralmente in base al costo di approvvigionamento del
gas naturale nei mercati all'ingrosso come definito al
comma 3, ferma restando l'applicazione dei valori di
consumo specifico di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 20 novembre 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2012, n. 280.
5. In deroga ai commi 3 e 4, per gli impianti di
termovalorizzazione di rifiuti in esercizio da non piu' di
otto anni alla data di entrata in vigore del presente
decreto e che sono stati ammessi al regime di cui al
provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n.
6/92 del 29 aprile 1992, fino al completamento del quarto
anno di esercizio dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il valore di cui al comma 3, primo
periodo, e' determinato sulla base del paniere di
riferimento individuato ai sensi dell'articolo 30, comma
15, della legge 23 luglio 2009, n. 99, in cui il peso dei
prodotti petroliferi e' pari al 60 per cento. Per gli anni
di esercizio successivi, si applica il metodo di
aggiornamento di cui al comma 4 del presente articolo. Per
gli impianti situati in zone di emergenza relativa alla
gestione del ciclo dei rifiuti, il valore di cui al comma 3
e' determinato sulla base del paniere di riferimento in cui
il peso dei prodotti petroliferi e' pari al 60 per cento
fino al completamento dell'ottavo anno di esercizio dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
[6. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo
30, comma 15, della legge 23 luglio 2009, n. 99,
incompatibili con le norme del presente articolo.]
7. I commi 7-bis, 7-ter e 7-quater dell'articolo 25 del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come introdotti
dal comma 364 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, sono abrogati.
7-bis. I titolari di impianti di generazione di energia
elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili, entrati in
esercizio entro il 31 dicembre 2012, possono optare, in
alternativa al mantenimento del diritto agli incentivi
spettanti sulla produzione di energia elettrica come
riconosciuti alla data di entrata in esercizio, per un
incremento del 20 per cento dello stesso incentivo, per un
periodo massimo di un anno a decorrere dalla data indicata
dall'operatore e compresa tra il 1 settembre e il 31
dicembre 2013, e del 10 per cento per l'ulteriore
successivo periodo di un anno. Qualora l'impianto prosegua
la produzione dopo il secondo anno di incremento, il
Gestore dei servizi energetici GSE Spa applica nei
successivi tre anni di esercizio una riduzione del 15 per
cento dell'incentivo spettante fino ad una quantita' di
energia pari a quella sulla quale e' stato riconosciuto il
predetto incremento. L'incremento e' applicato per gli
impianti a certificati verdi sul coefficiente
moltiplicativo spettante e, per gli impianti a tariffa
onnicomprensiva, sulla tariffa onnicomprensiva spettante al
netto del prezzo di cessione dell'energia elettrica
definito dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in
attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno
2012. L'opzione per il regime di cui al presente comma e'
comunicata dal titolare dell'impianto al GSE Spa entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo sono
attuate in modo da comportare una riduzione effettiva degli
oneri generali di sistema elettrico e dei prezzi
dell'energia elettrica.".
Comma 156
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 2 del
decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282 (Disposizioni
urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di
riscossione e di procedure di contabilita'), convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e
successive modificazioni, come modificato dalla presente
legge:
"2. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si
applicano anche per la rideterminazione dei valori di
acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati
regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione
agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2014. Le
imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un
massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere
dalla data del 30 giugno 2014; sull'importo delle rate
successive alla prima sono dovuti gli interessi nella
misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente.
La redazione e il giuramento della perizia devono essere
effettuati entro la predetta data del 30 giugno 2014."
Comma 157
Per il riferimento al testo del comma 5 dell'articolo
10 del decreto-legge n. 282 del 2004 vedasi in Note al
comma 21.
Comma 158
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 6 e del
comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle
aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino
della disciplina dei tributi locali), come modificati dalla
presente legge:
"Art. 6. Determinazione del valore della produzione
netta delle banche e di altri enti e societa' finanziari
Testo in vigore dal periodo d'imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2007
1. Per le banche e gli altri enti e societa' finanziari
indicati nell' articolo 1 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni, salvo
quanto previsto nei successivi commi, la base imponibile e'
determinata dalla somma algebrica delle seguenti voci del
conto economico redatto in conformita' agli schemi
risultanti dai provvedimenti emessi ai sensi dell' articolo
9, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n.
38:
a) margine d'intermediazione ridotto del 50 per cento
dei dividendi;
b) ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad
uso funzionale per un importo pari al 90 per cento;
c) altre spese amministrative per un importo pari al
90 per cento.
c-bis) rettifiche e riprese di valore nette per
deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle
riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in
bilancio a tale titolo. Tali componenti concorrono al
valore della produzione netta in quote costanti
nell'esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro
successivi."
"Art. 7. Determinazione del valore della produzione
netta delle imprese di assicurazione
Testo in vigore dal periodo d'imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2007
1. Per le imprese di assicurazione, la base imponibile
e' determinata apportando alla somma dei risultati del
conto tecnico dei rami danni (voce 29) e del conto tecnico
dei rami vita (voce 80) del conto economico le seguenti
variazioni:
a) gli ammortamenti dei beni strumentali, ovunque
classificati, e le altre spese di amministrazione (voci 24
e 70), sono deducibili nella misura del 90 per cento;
b) i dividendi (voce 33) sono assunti nella misura
del 50 per cento.
b-bis) le perdite, le svalutazioni e le riprese di
valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente
a quelle riconducibili a crediti nei confronti di
assicurati iscritti in bilancio a tale titolo. Tali
componenti concorrono al valore della produzione netta in
quote costanti nell'esercizio in cui sono contabilizzate e
nei quattro successivi."


Comma 160
- Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 101 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986, come modificato dalla presente legge:

"5. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate
al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti,
diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3
dell'articolo 106, sono deducibili se risultano da elementi
certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti,
se il debitore e' assoggettato a procedure concorsuali o ha
concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti
omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267. Ai fini del presente comma, il
debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale
dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del
provvedimento che ordina la liquidazione coatta
amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura
di concordato preventivo o del decreto di omologazione
dell'accordo di ristrutturazione o del decreto che dispone
la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi
imprese in crisi. Gli elementi certi e precisi sussistono
in ogni caso quando il credito sia di modesta entita' e sia
decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento
del credito stesso. Il credito si considera di modesta
entita' quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000
euro per le imprese di piu' rilevante dimensione di cui
all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 2.500 euro per le
altre imprese. Gli elementi certi e precisi sussistono
inoltre quando il diritto alla riscossione del credito e'
prescritto. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre
in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata
in applicazione dei principi contabili."

- Si riporta il testo dell'articolo 106 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986,
come modificato dalla presente legge:
"Art. 106. Svalutazione dei crediti e accantonamenti
per rischi su crediti [Testo post riforma 2004]
1. Le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio,
per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che
derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di
servizi indicate nel comma 1 dell'articolo 85, sono
deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50 per
cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti
stessi. Nel computo del limite si tiene conto anche di
accantonamenti per rischi su crediti. La deduzione non e'
piu' ammessa quando l'ammontare complessivo delle
svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5 per
cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti
risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio.
2. Le perdite sui crediti di cui al comma 1,
determinate con riferimento al valore nominale o di
acquisizione dei crediti stessi, sono deducibili a norma
dell'articolo 101, limitatamente alla parte che eccede
l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli
accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi. Se in un
esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni e
degli accantonamenti dedotti eccede il 5 per cento del
valore nominale o di acquisizione dei crediti, l'eccedenza
concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso.
3. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le svalutazioni
e le perdite su crediti verso la clientela iscritti in
bilancio a tale titolo, diverse da quelle realizzate
mediante cessione a titolo oneroso, sono deducibili in
quote costanti nell'esercizio in cui sono contabilizzate e
nei quattro successivi. Le perdite su crediti realizzate
mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili
integralmente nell'esercizio in cui sono rilevate in
bilancio. Ai fini del presente comma le svalutazioni e le
perdite deducibili in quinti si assumono al netto delle
rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio.
3-bis. (abrogato).
4. Per gli enti creditizi e finanziari nell'ammontare
dei crediti rilevanti ai fini del presente articolo si
comprendono anche quelli impliciti nei contratti di
locazione finanziaria.
5. (abrogato).
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 111 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986, come modificato dalla presente legge:
"3. La variazione della riserva sinistri relativa ai
contratti di assicurazione dei rami danni, per la parte
riferibile alla componente di lungo periodo, e' deducibile
in quote costanti nell'esercizio in cui e' iscritta in
bilancio e nei quattro successivi. E' considerato
componente di lungo periodo il 75 per cento della medesima
riserva sinistri."
Comma 162
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 54 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986, come modificato dalla presente legge:
"2. Per i beni strumentali per l'esercizio dell'arte o
della professione, esclusi gli oggetti d'arte, di
antiquariato o da collezione di cui al comma 5, sono
ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento non
superiori a quelle risultanti dall'applicazione al costo
dei beni dei coefficienti stabiliti, per categorie di beni
omogenei, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze. E' tuttavia consentita la deduzione integrale, nel
periodo d'imposta in cui sono state sostenute, delle spese
di acquisizione di beni strumentali il cui costo unitario
non sia superiore a euro 516,4. La deduzione dei canoni di
locazione finanziaria di beni strumentali e' ammessa per un
periodo non inferiore alla meta' del periodo di
ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito nel
predetto decreto; in caso di beni immobili, la deduzione e'
ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni. Ai fini
del calcolo delle quote di ammortamento deducibili dei beni
immobili strumentali, si applica l'articolo 36, commi 7 e
7-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Per i
beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la
deducibilita' dei canoni di locazione finanziaria e'
ammessa per un periodo non inferiore al periodo di
ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a
norma del primo periodo. I canoni di locazione finanziaria
dei beni strumentali sono deducibili nel periodo d'imposta
in cui maturano. Le spese relative all'ammodernamento, alla
ristrutturazione e alla manutenzione di immobili utilizzati
nell'esercizio di arti e professioni, che per le loro
caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo
dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili, nel
periodo d'imposta di sostenimento, nel limite del 5 per
cento del costo complessivo di tutti i beni materiali
ammortizzabili, quale risulta all'inizio del periodo
d'imposta dal registro di cui all'articolo 19 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e successive modificazioni; l'eccedenza e' deducibile in
quote costanti nei cinque periodi d'imposta successivi."
- Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 102 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986, come modificato dalla presente legge:
"7. Per i beni concessi in locazione finanziaria
l'impresa concedente che imputa a conto economico i
relativi canoni deduce quote di ammortamento determinate in
ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo
piano di ammortamento finanziario. Per l'impresa
utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di
locazione finanziaria, a prescindere dalla durata
contrattuale prevista, la deduzione e' ammessa per un
periodo non inferiore alla meta' del periodo di
ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a
norma del comma 2, in relazione all'attivita' esercitata
dall'impresa stessa; in caso di beni immobili, la deduzione
e' ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni. Per
i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la
deducibilita' dei canoni di locazione finanziaria e'
ammessa per un periodo non inferiore al periodo di
ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a
norma del comma 2. La quota di interessi impliciti desunta
dal contratto e' soggetta alle regole dell'articolo 96.".
Comma 164
- Si riporta il testo del comma 1-bis dell'articolo 40
del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131 (Approvazione del Testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro), come modificato dalla
presente legge:
"1-bis. Sono soggette all'imposta proporzionale di
registro le locazioni di immobili strumentali, ancorche'
assoggettate all'imposta sul valore aggiunto, di cui
all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e le
cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di
locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili
strumentali, anche da costruire ed ancorche' assoggettati
all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10,
primo comma, numero 8-ter), del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972."
Comma 165
- Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 56 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
dei tributi locali), come modificato dalla presente legge:
"6. Le cessioni di mezzi di trasporto usati, da
chiunque effettuate nei confronti dei contribuenti che ne
fanno commercio, nonche' le cessioni degli stessi a seguito
di esercizio di riscatto da parte del locatario a titolo di
locazione finanziaria non sono soggette al pagamento
dell'imposta. Per gli autoveicoli muniti di carta di
circolazione per uso speciale ed i rimorchi destinati a
servire detti veicoli, sempreche' non siano adatti al
trasporto di cose, l'imposta e' ridotta ad un quarto.
Analoga riduzione, da operarsi sull'imposta indicata dalla
tariffa approvata con decreto del Ministro delle finanze di
cui al successivo comma 11, si applica per i rimorchi ad
uso abitazione per campeggio e simili. In caso di fusione
tra societa' esercenti attivita' di locazione di veicoli
senza conducente, le iscrizioni e le trascrizioni gia'
esistenti al pubblico registro automobilistico relative ai
veicoli compresi nell'atto di fusione conservano la loro
validita' ed il loro grado a favore del cessionario, senza
bisogno di alcuna formalita' o annotazione.".
Comma 167
- Si riporta il testo del comma 55 dell'articolo 2 del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative e di interventi
urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e
alle famiglie), convertito, con modificazioni, dalla legge
26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dalla presente
legge:
"55. In funzione anche della prossima entrata in vigore
del nuovo accordo di Basilea, le attivita' per imposte
anticipate iscritte in bilancio, relative a svalutazioni e
perdite su crediti non ancora dedotte dal reddito
imponibile ai sensi del comma 3 dell' articolo 106 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
ovvero alle rettifiche di valore nette per deterioramento
dei crediti non ancora dedotte dalla base imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive ai sensi
degli articoli 6, comma 1, lettera c-bis), e 7, comma 1,
lettera b-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, nonche' quelle relative al valore dell'avviamento e
delle altre attivita' immateriali, i cui componenti
negativi sono deducibili in piu' periodi d'imposta ai fini
delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive sono trasformate in crediti d'imposta
qualora nel bilancio individuale della societa' venga
rilevata una perdita d'esercizio.".
Comma 169
- Si riporta il testo del comma 56-ter dell'articolo 2
del citato decreto-legge n. 225 del 2010, come modificato
dalla presente legge:
"56-ter. La disciplina di cui ai commi 55, 56, 56-bis e
56-bis.1 si applica anche ai bilanci di liquidazione
volontaria ovvero relativi a societa' sottoposte a
procedure concorsuali o di gestione delle crisi, ivi
inclusi quelli riferiti all'amministrazione straordinaria e
alla liquidazione coatta amministrativa di banche e altri
intermediari finanziari vigilati dalla Banca d'Italia.
Qualora il bilancio finale per cessazione di attivita',
dovuta a liquidazione volontaria, fallimento o liquidazione
coatta amministrativa, evidenzi un patrimonio netto
positivo, e' trasformato in crediti d'imposta l'intero
ammontare di attivita' per imposte anticipate di cui ai
commi 55 e 56. Alle operazioni di liquidazione volontaria
di cui al presente comma si applicano le disposizioni
previste dall'articolo 37-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.".
Comma 170
- Si riporta il testo dei commi 57 e 58 dell'articolo 2
del citato decreto-legge n. 225 del 2010, come modificato
dalla presente legge:
"57. Il credito d'imposta di cui ai commi 55, 56,
56-bis, 56-bis.1 e 56-ter non e' produttivo di interessi.
Esso puo' essere utilizzato, senza limiti di importo, in
compensazione ai sensi dell' articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero puo' essere
ceduto al valore nominale secondo quanto previsto
dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il credito va
indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre
alla formazione del reddito di impresa ne' della base
imponibile dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive. L'eventuale credito che residua dopo aver
effettuato le compensazioni di cui al secondo periodo del
presente comma e' rimborsabile.
58. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca
d'Italia, possono essere stabilite modalita' di attuazione
dei commi 55, 56, 56-bis, 56-bis.1, 56-ter e 57 del
presente articolo.".
Comma 173
- Si riporta il testo dell'articolo 20 del citato
decreto-legge n. 63 del 2013, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 20. Modifiche alla disciplina IVA sulle
somministrazioni di alimenti e bevande
1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il n.
38), e' abrogato.
2. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al
numero 121), le parole: «somministrazioni di alimenti e
bevande; prestazioni» sono sostituite dalle seguenti:
«somministrazioni di alimenti e bevande, effettuate anche
mediante distributori automatici; prestazioni».
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1°
gennaio 2014. A decorrere dal 1° gennaio 2014 i prezzi
delle operazioni effettuate in attuazione dei contratti di
somministrazione di cui al comma 2, stipulati entro la data
di entrata in vigore dalla legge di conversione del
presente decreto, possono essere rideterminati in aumento
al solo fine di adeguarli all'incremento dell'aliquota
dell'imposta sul valore aggiunto, come risultante dalle
diposizioni di cui ai commi 1 e 2.".
Comma 174
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 10 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986, come modificato dalla presente legge:
"Art. 10. Oneri deducibili [Testo post riforma 2004]
1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono
deducibili nella determinazione dei singoli redditi che
concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal
contribuente:
a) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti
sui redditi degli immobili che concorrono a formare il
reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi
obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti
della Pubblica Amministrazione; sono in ogni caso esclusi i
contributi agricoli unificati;
b) le spese mediche e quelle di assistenza specifica
necessarie nei casi di grave e permanente invalidita' o
menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'articolo
3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai fini della
deduzione la spesa sanitaria relativa all'acquisto di
medicinali deve essere certificata da fattura o da
scontrino fiscale contenente la specificazione della
natura, qualita' e quantita' dei beni e l'indicazione del
codice fiscale del destinatario. Si considerano rimaste a
carico del contribuente anche le spese rimborsate per
effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui
versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o
che non sono deducibili dal suo reddito complessivo ne' dai
redditi che concorrono a formarlo; si considerano,
altresi', rimaste a carico del contribuente le spese
rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur
essendo versati da altri, concorrono a formare il suo
reddito;
c) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad
esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli,
in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di
scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione
dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da
provvedimenti dell'autorita' giudiziaria;
d) gli assegni periodici corrisposti in forza di
testamento o di donazione modale e, nella misura in cui
risultano da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, gli
assegni alimentari corrisposti a persone indicate
nell'articolo 433 del codice civile;
d-bis) le somme restituite al soggetto erogatore, se
assoggettate a tassazione in anni precedenti. L'ammontare,
in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d'imposta di
restituzione puo' essere portato in deduzione dal reddito
complessivo dei periodi d'imposta successivi; in
alternativa, il contribuente puo' chiedere il rimborso
dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo
modalita' definite con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze;
e) i contributi previdenziali ed assistenziali
versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonche'
quelli versati facoltativamente alla gestione della forma
pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi
quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono
altresi' deducibili i contributi versati al fondo di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996,
n. 565. I contributi di cui all'articolo 30, comma 2, della
legge 8 marzo 1989, n. 101, sono deducibili alle condizioni
e nei limiti ivi stabiliti;
e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche
complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252, alle condizioni e nei limiti previsti
dall'articolo 8 del medesimo decreto. Alle medesime
condizioni ed entro gli stessi limiti sono deducibili i
contributi versati alle forme pensionistiche complementari
istituite negli Stati membri dell'Unione europea e negli
Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo
che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro
delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive
modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 11,
comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile
1996, n. 239;
e-ter) i contributi versati, fino ad un massimo di
euro 3.615,20, ai fondi integrativi del Servizio sanitario
nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell' articolo 9
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, che erogano prestazioni negli
ambiti di intervento stabiliti con decreto del Ministro
della salute da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione. Ai fini del
calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei
contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell'
articolo 51, comma 2, lettera a). Per i contributi versati
nell'interesse delle persone indicate nell' articolo 12,
che si trovino nelle condizioni ivi previste, la deduzione
spetta per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse,
fermo restando l'importo complessivamente stabilito.
f) le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad
adempiere funzioni presso gli uffici elettorali in
ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 119 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.
361, e dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178;
g) i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati
in favore delle organizzazioni non governative idonee ai
sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49,
per un importo non superiore al 2 per cento del reddito
complessivo dichiarato;
h) le indennita' per perdita dell'avviamento
corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso
di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad
usi diversi da quello di abitazione;
i) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo
di due milioni di lire, a favore dell'Istituto centrale per
il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;
l) le erogazioni liberali in denaro di cui
all'articolo 29, comma 2, della legge 22 novembre 1988, n.
516, all'articolo 21, comma 1, della legge 22 novembre
1988, n. 517, e all'articolo 3, comma 2, della legge 5
ottobre 1993, n. 409, nei limiti e alle condizioni ivi
previsti.
l-bis) il cinquanta per cento delle spese sostenute
dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di
adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo
I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184.
l-ter) le erogazioni liberali in denaro per il
pagamento degli oneri difensivi dei soggetti ammessi al
patrocinio a spese dello Stato, anche quando siano eseguite
da persone fisiche.
l-quater) le erogazioni liberali in denaro effettuate
a favore di universita', fondazioni universitarie di cui
all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, del Fondo per il merito degli studenti universitari e
di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di
ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanita' e
l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro, nonche' degli enti parco regionali e nazionali.".
Comma 176
- Si riporta il testo vigente del comma 7 dell'articolo
112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
(Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia):
"7. I soggetti diversi dalle banche, gia' operanti alla
data di entrata in vigore della presente disposizione i
quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in
ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli
prestiti possono continuare a svolgere la propria
attivita', in considerazione del carattere marginale della
stessa, nel rispetto delle modalita' operative e dei limiti
quantitativi determinati dal CICR. Possono inoltre
continuare a svolgere la propria attivita', senza obbligo
di iscrizione nell'albo di cui all'articolo 106, gli enti e
le societa' cooperative costituiti entro il 1° gennaio 1993
tra i dipendenti di una medesima amministrazione pubblica,
gia' iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente
alla data del 4 settembre 2010, ove si verifichino le
condizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro
del tesoro del 29 marzo 1995. In attesa di un riordino
complessivo degli strumenti di intermediazione finanziaria,
e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, possono
continuare a svolgere la propria attivita', senza obbligo
di iscrizione nell'albo di cui all'articolo 106, le
societa' cooperative di cui al capo I del titolo VI del
libro quinto del codice civile, esistenti alla data del 1°
gennaio 1996 e le cui azioni non siano negoziate in mercati
regolamentati, che concedono finanziamenti sotto qualsiasi
forma esclusivamente nei confronti dei propri soci, a
condizione che:
a) non raccolgano risparmio sotto qualsivoglia forma
tecnica;
b) il volume complessivo dei finanziamenti a favore
dei soci non sia superiore a quindici milioni di euro;
c) l'importo unitario del finanziamento sia di
ammontare non superiore a 20.000 euro;
d) i finanziamenti siano concessi a condizioni piu'
favorevoli di quelli presenti sul mercato.".
Comma 177
Per il riferimento al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 vedasi in Note al comma
140.
- Si riporta il testo vigente del comma 7 dell'articolo
110 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
917 del 1986:
"7. I componenti del reddito derivanti da operazioni
con societa' non residenti nel territorio dello Stato, che
direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne
sono controllate o sono controllate dalla stessa societa'
che controlla l'impresa, sono valutati in base al valore
normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e
servizi ricevuti, determinato a norma del comma 2, se ne
deriva aumento del reddito; la stessa disposizione si
applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, ma
soltanto in esecuzione degli accordi conclusi con le
autorita' competenti degli Stati esteri a seguito delle
speciali «procedure amichevoli» previste dalle convenzioni
internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi. La
presente disposizione si applica anche per i beni ceduti e
i servizi prestati da societa' non residenti nel territorio
dello Stato per conto delle quali l'impresa esplica
attivita' di vendita e collocamento di materie prime o
merci o di fabbricazione o lavorazione di prodotti.".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 8 del
citato decreto-legge n. 269 del 2003:
"Art. 8. Ruling internazionale.
1. Le imprese con attivita' internazionale hanno
accesso ad una procedura di ruling di standard
internazionale, con principale riferimento al regime dei
prezzi di trasferimento, degli interessi, dei dividendi e
delle royalties.
2. La procedura si conclude con la stipulazione di un
accordo, tra il competente ufficio dell'Agenzia delle
entrate e il contribuente, e vincola per il periodo
d'imposta nel corso del quale l'accordo e' stipulato e per
i due periodi d'imposta successivi, salvo che non
intervengano mutamenti nelle circostanze di fatto o di
diritto rilevanti al fine delle predette metodologie e
risultanti dall'accordo sottoscritto dai contribuenti.
3. In base alla normativa comunitaria,
l'amministrazione finanziaria invia copia dell'accordo
all'autorita' fiscale competente degli Stati di residenza o
di stabilimento delle imprese con i quali i contribuenti
pongono in essere le relative operazioni.
4. Per i periodi d'imposta di cui al comma 2,
l'amministrazione finanziaria esercita i poteri di cui agli
articoli 32 e seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, soltanto in relazione
a questioni diverse da quelle oggetto dell'accordo.
5. La richiesta di ruling e' presentata al competente
ufficio, di Milano o di Roma, della Agenzia delle entrate,
secondo quanto stabilito con provvedimento del direttore
della medesima Agenzia.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo,
ammontanti a 5 milioni di euro a decorrere dal 2004, si
provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal
presente decreto.".
Comma 179
Per il riferimento al testo del comma 5 dell'articolo
10 del decreto-legge n. 282 del 2004 vedasi in Note al
comma 21.
Comma 180
- Si riporta il testo vigente del comma 482
dell'articolo 1 della citata legge n. 228 del 2012:
"482. Le misure di cui al comma 481 si applicano con le
medesime modalita' anche per il periodo dal 1° gennaio 2014
al 31 dicembre 2014 entro il limite massimo complessivo di
800 milioni di euro. Il relativo onere non puo' essere
superiore a 600 milioni di euro per l'anno 2014 e a 200
milioni di euro per l'anno 2015 e, a tal fine, il termine
per l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri di cui al terzo periodo del medesimo comma 481
e' fissato al 15 gennaio 2014.".
Comma 183
- Si riporta il testo vigente del comma 7 dell'articolo
1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi
urgenti a sostegno dell'occupazione), convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236:
"7. Per le finalita' di cui al presente articolo e'
istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle
risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al
comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi
comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di
cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i
contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnati al predetto Fondo.".
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e
impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro
strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2:
"Art. 18. Ferma la distribuzione territoriale,
riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione
e per interventi infrastrutturali
1. In considerazione della eccezionale crisi economica
internazionale e della conseguente necessita' della
riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili,
fermi i criteri di ripartizione territoriale e le
competenze regionali, nonche' quanto previsto ai sensi
degli articoli 6-quater e 6-quinquies del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, presieduto in maniera
non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nonche' con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza
con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del
Fondo aree sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che
e' istituito nello stato di previsione del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale
affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione,
nonche' le risorse comunque destinate al finanziamento
degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla
normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal
CIPE alla formazione;
b) al Fondo infrastrutture di cui all'art.
6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per
le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia
carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche,
per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture
strategiche per la mobilita';
b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno
dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri.".
- Si riporta il testo vigente dei commi 64,65 e 66
dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92
(Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro
in una prospettiva di crescita):
"64. Al fine di garantire la graduale transizione verso
il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori
sociali di cui alla presente legge, assicurando la gestione
delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato di
debolezza dei livelli produttivi del Paese, per gli anni
2013-2016 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
puo' disporre, sulla base di specifici accordi governativi
e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla
normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di
continuita', di trattamenti di integrazione salariale e di
mobilita', anche con riferimento a settori produttivi e ad
aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a tal
fine destinate nell'ambito del Fondo sociale per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, come rifinanziato dal comma 65 del presente articolo.
65. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e
formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a),
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e'
incrementata di euro 1.000 milioni per ciascuno degli anni
2013 e 2014, di euro 700 milioni per l'anno 2015 e di euro
400 milioni per l'anno 2016.
66. Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate
alla concessione, in deroga alla normativa vigente, anche
senza soluzione di continuita', di trattamenti di
integrazione salariale e di mobilita', i trattamenti
concessi ai sensi dell'articolo 33, comma 21, della legge
12 novembre 2011, n. 183, nonche' ai sensi del comma 64 del
presente articolo possono essere prorogati, sulla base di
specifici accordi governativi e per periodi non superiori a
dodici mesi, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. La misura dei trattamenti di
cui al periodo precedente e' ridotta del 10 per cento nel
caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda
proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive.
I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe
successive alla seconda, possono essere erogati
esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi
di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione
professionale. Bimestralmente il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali invia al Ministero dell'economia e
delle finanze una relazione sull'andamento degli impegni
delle risorse destinate agli ammortizzatori in deroga.".
..
- Si riporta il testo vigente dei commi 5 e 8
dell'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148
(Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione),
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236:
"5. Alle imprese non rientranti nel campo di
applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1984, n. 863, che, al fine di evitare o ridurre le
eccedenze di personale nel corso della procedura di cui
all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, o al
fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per
giustificato motivo oggettivo, stipulano contratti di
solidarieta', viene corrisposto, per un periodo massimo di
due anni, un contributo pari alla meta' del monte
retributivo da esse non dovuto a seguito della riduzione di
orario. Il predetto contributo viene erogato in rate
trimestrali e ripartito in parti uguali tra l'impresa e i
lavoratori interessati. Per questi ultimi il contributo non
ha natura di retribuzione ai fini degli istituti
contrattuali e di legge, ivi compresi gli obblighi
contributivi previdenziali ed assistenziali. Ai soli fini
pensionistici si terra' conto, per il periodo della
riduzione, dell'intera retribuzione di riferimento. La
presente disposizione non trova applicazione in riferimento
ai periodi successivi al 31 dicembre 1995."
"8. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle
imprese artigiane non rientranti nel campo di applicazione
del trattamento straordinario di integrazione salariale,
anche ove occupino meno di sedici dipendenti, a condizione
che i lavoratori con orario ridotto da esse dipendenti
percepiscano, a carico di fondi bilaterali istituiti da
contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati
dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori maggiormente rappresentative sul piano
nazionale, una prestazione di entita' non inferiore alla
meta' della quota del contributo pubblico destinata ai
lavoratori.".
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
1 del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249 (Interventi
urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali),
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004,
n. 291 e successive modificazioni:
"Art. 1. 1. Nel limite di spesa di 43 milioni di euro a
carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, nel caso di cessazione dell'attivita' dell'intera
azienda, di un settore di attivita', di uno o piu'
stabilimenti o parte di essi, il trattamento straordinario
di integrazione salariale per crisi aziendale puo' essere
prorogato, sulla base di specifici accordi in sede
governativa, per un periodo fino a dodici mesi nel caso di
programmi, che comprendono la formazione ove necessaria,
finalizzati alla ricollocazione dei lavoratori, qualora il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali accerti nei
primi dodici mesi il concreto avvio del piano di gestione
delle eccedenze occupazionali. A tale finalita' il Fondo
per l'occupazione e' integrato di 63 milioni di euro per
l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai
fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".

Comma 184
Per il riferimento al testo del comma 1 dell'articolo
18 del decreto-legge n. 185 del 2008 vedasi in Note al
comma 183.
Per il riferimento al testo dei commi 64, 65 e 66 della
legge n. 92 del 2012 vedasi in Note al comma 183.
Comma 185
- Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 28
giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del
mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 3. Tutele in costanza di rapporto di lavoro
1. All'articolo 12 della legge 23 luglio 1991, n. 223,
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le disposizioni
in materia di trattamento straordinario di integrazione
salariale e i relativi obblighi contributivi sono estesi
alle seguenti imprese:
a) imprese esercenti attivita' commerciali con piu'
di cinquanta dipendenti;
b) agenzie di viaggio e turismo, compresi gli
operatori turistici, con piu' di cinquanta dipendenti;
c) imprese di vigilanza con piu' di quindici
dipendenti;
d) imprese del trasporto aereo a prescindere dal
numero di dipendenti;
e) imprese del sistema aeroportuale a prescindere dal
numero di dipendenti».
2. A decorrere dal 1° gennaio 2013 ai lavoratori
addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con
contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e
agenzie di cui all'articolo 17, commi 2 e 5, della legge 28
gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, e ai
lavoratori dipendenti dalle societa' derivate dalla
trasformazione delle compagnie portuali ai sensi
dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della medesima legge
n. 84 del 1994, e' riconosciuta un'indennita' di importo
pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di
integrazione salariale straordinaria, comprensiva della
relativa contribuzione figurativa e degli assegni per il
nucleo familiare, per ogni giornata di mancato avviamento
al lavoro, nonche' per le giornate di mancato avviamento al
lavoro che coincidano, in base al programma, con le
giornate definite festive, durante le quali il lavoratore
sia risultato disponibile. L'indennita' e' riconosciuta per
un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro pari
alla differenza tra il numero massimo di ventisei giornate
mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente
lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle
giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e
indisponibilita'. L'erogazione dei trattamenti di cui al
presente comma da parte dell'INPS e' subordinata
all'acquisizione degli elenchi recanti il numero, distinto
per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate di mancato
avviamento al lavoro, predisposti dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti in base agli accertamenti
effettuati in sede locale dalle competenti autorita'
portuali o, laddove non istituite, dalle autorita'
marittime.
3. Alle imprese e agenzie di cui all'articolo 17, commi
2 e 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive
modificazioni, e alle societa' derivate dalla
trasformazione delle compagnie portuali ai sensi
dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della medesima legge
n. 84 del 1994, nonche' ai relativi lavoratori, e' esteso
l'obbligo contributivo di cui all'articolo 9 della legge 29
dicembre 1990, n. 407.
4. Al fine di assicurare la definizione, entro l'anno
2013, di un sistema inteso ad assicurare adeguate forme di
sostegno per i lavoratori dei diversi comparti, le
organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente
piu' rappresentative a livello nazionale stipulano, accordi
collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali,
aventi ad oggetto la costituzione di fondi di solidarieta'
bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in
materia di integrazione salariale, con la finalita' di
assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto
di lavoro nei casi di riduzione o sospensione
dell'attivita' lavorativa per cause previste dalla
normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o
straordinaria. Decorso inutilmente il termine di cui al
periodo precedente, al fine di assicurare adeguate forme di
sostegno ai lavoratori interessati dalla presente
disposizione, a decorrere dal 1° gennaio 2014 si provvede
mediante la attivazione del fondo di solidarieta' residuale
di cui ai commi 19 e seguenti.
5. Entro i successivi tre mesi, con decreto non
regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, si provvede all'istituzione presso l'INPS dei
fondi cui al comma 4.
6. Con le medesime modalita' di cui ai commi 4 e 5
possono essere apportate modifiche agli atti istitutivi di
ciascun fondo. Le modifiche aventi ad oggetto la disciplina
delle prestazioni o la misura delle aliquote sono adottate
con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle
politiche sociali e dell'economia e delle finanze, sulla
base di una proposta del comitato amministratore di cui al
comma 35.
7. I decreti di cui al comma 5 determinano, sulla base
degli accordi, l'ambito di applicazione dei fondi di cui al
comma 4, con riferimento al settore di attivita', alla
natura giuridica dei datori di lavoro ed alla classe di
ampiezza dei datori di lavoro. Il superamento
dell'eventuale soglia dimensionale fissata per la
partecipazione al fondo si verifica mensilmente con
riferimento alla media del semestre precedente.
8. I fondi di cui al comma 4 non hanno personalita'
giuridica e costituiscono gestioni dell'INPS.
9. Gli oneri di amministrazione di ciascun fondo di cui
al comma 4 sono determinati secondo i criteri definiti dal
regolamento di contabilita' dell'INPS.
10. L'istituzione dei fondi di cui al comma 4 e'
obbligatoria per tutti i settori non coperti dalla
normativa in materia di integrazione salariale in relazione
alle imprese che occupano mediamente piu' di quindici
dipendenti. Le prestazioni e i relativi obblighi
contributivi non si applicano al personale dirigente se non
espressamente previsto.
11. I fondi di cui al comma 4, oltre alla finalita' di
cui al medesimo comma, possono avere le seguenti finalita':
a) assicurare ai lavoratori una tutela integrativa
rispetto a prestazioni connesse alla perdita del posto di
lavoro o a trattamenti di integrazione salariale previsti
dalla normativa vigente;
b) prevedere assegni straordinari per il sostegno al
reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di
agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i
requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o
anticipato nei successivi cinque anni;
c) contribuire al finanziamento di programmi
formativi di riconversione o riqualificazione
professionale, anche in concorso con gli appositi fondi
nazionali o dell'Unione europea.
12. Per le finalita' di cui al comma 11, i fondi di cui
al comma 4 possono essere istituiti, con le medesime
modalita' di cui al comma 4, anche in relazione a settori e
classi di ampiezza gia' coperti dalla normativa in materia
di integrazioni salariali. Per le imprese nei confronti
delle quali trovano applicazione gli articoli 4 e seguenti
della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni, in materia di indennita' di mobilita', gli
accordi e contratti collettivi con le modalita' di cui al
comma 4 possono prevedere che il fondo di solidarieta' sia
finanziato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, con
un'aliquota contributiva nella misura dello 0,30 per cento
delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali.
13. Gli accordi ed i contratti di cui al comma 4
possono prevedere che nel fondo di cui al medesimo comma
confluisca anche l'eventuale fondo interprofessionale
istituito dalle medesime parti firmatarie ai sensi
dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni. In tal caso, al fondo affluisce
anche il gettito del contributo integrativo stabilito
dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre
1978, n. 845, e successive modificazioni, con riferimento
ai datori di lavoro cui si applica il fondo e le
prestazioni derivanti dall'attuazione del primo periodo del
presente comma sono riconosciute nel limite di tale
gettito.
14. In alternativa al modello previsto dai commi da 4 a
13 e dalle relative disposizioni attuative di cui ai commi
22 e seguenti, in riferimento ai settori di cui al comma 4
nei quali siano operanti, alla data di entrata in vigore
della presente legge, consolidati sistemi di bilateralita'
e in considerazione delle peculiari esigenze dei predetti
settori, quale quello dell'artigianato, le organizzazioni
sindacali e imprenditoriali di cui al citato comma 4
possono, adeguare le fonti normative ed istitutive dei
rispettivi fondi bilaterali ovvero dei fondi
interprofessionali, di cui all'articolo 118 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, alle finalita' perseguite dai commi
da 4 a 13, prevedendo misure intese ad assicurare ai
lavoratori una tutela reddituale in costanza di rapporto di
lavoro, in caso di riduzione o sospensione dell'attivita'
lavorativa, correlate alle caratteristiche delle attivita'
produttive interessate. Ove a seguito della predetta
trasformazione venga ad aversi la confluenza, in tutto o in
parte, di un fondo interprofessionale in un unico fondo
bilaterale rimangono fermi gli obblighi contributivi
previsti dal predetto articolo 118 e le risorse derivanti
da tali obblighi sono vincolate alle finalita' formative.
15. Per le finalita' di cui al comma 14, gli accordi e
i contratti collettivi definiscono:
a) un'aliquota complessiva di contribuzione ordinaria
di finanziamento non inferiore allo 0,20 per cento;
b) le tipologie di prestazioni in funzione delle
disponibilita' del fondo di solidarieta' bilaterale;
c) l'adeguamento dell'aliquota in funzione
dell'andamento della gestione ovvero la rideterminazione
delle prestazioni in relazione alle erogazioni, tra l'altro
tenendo presente in via previsionale gli andamenti del
relativo settore in relazione anche a quello piu' generale
dell'economia e l'esigenza dell'equilibrio finanziario del
fondo medesimo;
d) la possibilita' di far confluire al fondo di
solidarieta' quota parte del contributo previsto per
l'eventuale fondo interprofessionale di cui al comma 13;
e) criteri e requisiti per la gestione dei fondi.
16. In considerazione delle finalita' perseguite dai
fondi di cui al comma 14, volti a realizzare ovvero
integrare il sistema, in chiave universalistica, di tutela
del reddito in costanza di rapporto di lavoro e in caso di
sua cessazione, con decreto, di natura non regolamentare,
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentite le parti sociali istitutive dei rispettivi fondi
bilaterali, sono dettate disposizioni per determinare:
requisiti di professionalita' e onorabilita' dei soggetti
preposti alla gestione dei fondi medesimi; criteri e
requisiti per la contabilita' dei fondi; modalita' volte a
rafforzare la funzione di controllo sulla loro corretta
gestione e di monitoraggio sull'andamento delle
prestazioni, anche attraverso la determinazione di standard
e parametri omogenei.
17. In via sperimentale per ciascuno degli anni 2013,
2014 e 2015 l'indennita' di cui all'articolo 2, comma 1,
della presente legge e' riconosciuta ai lavoratori sospesi
per crisi aziendali o occupazionali che siano in possesso
dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 4, e
subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno
alla misura del 20 per cento dell'indennita' stessa a
carico dei fondi bilaterali di cui al comma 14, ovvero a
carico dei fondi di solidarieta' di cui al comma 4 del
presente articolo. La durata massima del trattamento non
puo' superare novanta giornate da computare in un biennio
mobile. Il trattamento e' riconosciuto nel limite delle
risorse non superiore a 20 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2013, 2014 e 2015; al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
18. Le disposizioni di cui al comma 17 non trovano
applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti da
aziende destinatarie di trattamenti di integrazione
salariale, nonche' nei casi di contratti di lavoro a tempo
indeterminato con previsione di sospensioni lavorative
programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale
verticale.
19. Per i settori, tipologie di datori di lavoro e
classi dimensionali comunque superiori ai quindici
dipendenti, non coperti dalla normativa in materia di
integrazione salariale, per i quali non siano stipulati,
accordi collettivi volti all'attivazione di un fondo di cui
al comma 4, ovvero ai sensi del comma 14, e' istituito, con
decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, un fondo di solidarieta'
residuale, cui contribuiscono i datori di lavoro dei
settori identificati.
19-bis. Qualora gli accordi di cui al comma 4 avvengano
in relazione a settori, tipologie di datori di lavoro e
classi dimensionali gia' coperte dal fondo di cui al comma
19, dalla data di decorrenza del nuovo fondo i datori di
lavoro del relativo settore non sono piu' soggetti alla
disciplina del fondo residuale, ferma restando la gestione
a stralcio delle prestazioni gia' deliberate. I contributi
eventualmente gia' versati o dovuti in base al decreto
istitutivo del fondo residuale, restano acquisiti al fondo
residuale. Il Comitato amministratore, sulla base delle
stime effettuate dalla tecnostruttura dell'INPS, puo'
proporre il mantenimento, in capo ai datori di lavoro del
relativo settore, dell'obbligo di corrispondere la quota di
contribuzione necessaria al finanziamento delle prestazioni
gia' deliberate, determinata ai sensi dei commi 29 e 30 del
presente articolo.
19-ter. Qualora alla data del 1 gennaio 2014 risultino
in corso procedure finalizzate alla costituzione di fondi
di solidarieta' bilaterali di cui al comma 4, l'obbligo di
contribuzione al fondo di solidarieta' residuale di cui al
comma 19 e' sospeso, con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, fino al completamento delle
medesime procedure e comunque non oltre il 31 marzo 2014 e
con riferimento al relativo periodo non sono riconosciute
le relative prestazioni previste. In caso di mancata
costituzione del fondo di solidarieta' bilaterale entro il
31 marzo 2014, l'obbligo e' comunque ripristinato anche in
relazione alle mensilita' di sospensione.
20. Il fondo di solidarieta' residuale finanziato con i
contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori dei
settori coperti, secondo quanto definito dai commi 22, 23,
24 e 25, garantisce la prestazione di cui al comma 31, per
una durata non inferiore a un ottavo delle ore
complessivamente lavorabili da computare in un biennio
mobile, in relazione alle causali di riduzione o
sospensione dell'attivita' lavorativa previste dalla
normativa in materia di cassa integrazione guadagni
ordinaria e straordinaria.
20-bis. Allo scopo di assicurare l'immediata
operativita' del fondo di cui al comma 19 e ferme restando
eventuali determinazioni assunte ai sensi dei commi 29 e 30
del presente articolo, in fase di prima applicazione, dal 1
gennaio 2014, l'aliquota di finanziamento del fondo e'
fissata allo 0,5 per cento, ferma restando la possibilita'
di fissare eventuali addizionali contributive a carico dei
datori di lavoro connesse all'utilizzo degli istituti
previsti.
21. Alla gestione del fondo di solidarieta' residuale
provvede un comitato amministratore, avente i compiti di
cui al comma 35 e composto da esperti designati dalle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello
nazionale, nonche' da due funzionari, con qualifica di
dirigente, in rappresentanza, rispettivamente, del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del
Ministero dell'economia e delle finanze. Le funzioni di
membro del comitato sono incompatibili con quelle connesse
a cariche nell'ambito delle organizzazioni sindacali. La
partecipazione al comitato e' gratuita e non da' diritto ad
alcun compenso ne' ad alcun rimborso spese.
22. I decreti di cui ai commi 5, 6, 7 e 19 determinano
le aliquote di contribuzione ordinaria, ripartita tra
datori di lavoro e lavoratori nella misura,
rispettivamente, di due terzi e di un terzo, in maniera
tale da garantire la precostituzione di risorse
continuative adeguate sia per l'avvio dell'attivita' sia
per la situazione a regime, da verificare anche sulla base
dei bilanci di previsione di cui al comma 28.
23. Qualora sia prevista la prestazione di cui al comma
31, e' previsto, a carico del datore di lavoro che ricorra
alla sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa, un
contributo addizionale, calcolato in rapporto alle
retribuzioni perse, nella misura prevista dai decreti di
cui ai commi 5, 6, 7 e 19 e comunque non inferiore all'1,5
per cento.
24. Per la prestazione straordinaria di cui al comma
32, lettera b), e' dovuto, da parte del datore di lavoro,
un contributo straordinario di importo corrispondente al
fabbisogno di copertura degli assegni straordinari
erogabili e della contribuzione correlata.
25. Ai contributi di finanziamento di cui ai commi da
22 a 24 si applicano le disposizioni vigenti in materia di
contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di
quelle relative agli sgravi contributivi.
26. I fondi istituiti ai sensi dei commi 4, 14 e 19
hanno obbligo di bilancio in pareggio e non possono erogare
prestazioni in carenza di disponibilita'.
27. Gli interventi a carico dei fondi di cui ai commi
4, 14 e 19 sono concessi previa costituzione di specifiche
riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse gia'
acquisite.
28. I fondi istituiti ai sensi dei commi 4 e 19 hanno
obbligo di presentazione, sin dalla loro costituzione, di
bilanci di previsione a otto anni basati sullo scenario
macroeconomico coerente con il piu' recente Documento di
economia e finanza e relativa Nota di aggiornamento.
29. Sulla base del bilancio di previsione di cui al
comma 28, il comitato amministratore di cui al comma 35 ha
facolta' di proporre modifiche in relazione all'importo
delle prestazioni o alla misura dell'aliquota di
contribuzione. Le modifiche sono adottate, anche in corso
d'anno, con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e
delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze,
verificate le compatibilita' finanziarie interne al fondo,
sulla base della proposta del comitato amministratore.
30. In caso di necessita' di assicurare il pareggio di
bilancio ovvero di far fronte a prestazioni gia' deliberate
o da deliberare, ovvero di inadempienza del comitato
amministratore in relazione all'attivita' di cui al comma
29, l'aliquota contributiva puo' essere modificata con
decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle
politiche sociali e dell'economia e delle finanze, anche in
mancanza di proposta del comitato amministratore. In ogni
caso, in assenza dell'adeguamento contributivo di cui al
comma 29, l'INPS e' tenuto a non erogare le prestazioni in
eccedenza.
31. I fondi di cui al comma 4 assicurano, in relazione
alle causali previste dalla normativa in materia di cassa
integrazione ordinaria o straordinaria, la prestazione di
un assegno ordinario di importo almeno pari
all'integrazione salariale, la cui durata massima sia non
inferiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili
da computare in un biennio mobile, e comunque non superiore
alle durate massime previste dall'articolo 6, commi primo,
terzo e quarto della legge 20 maggio 1975, n. 164, anche
con riferimento ai limiti all'utilizzo in via continuativa
dell'istituto dell'integrazione salariale.
32. I fondi di cui al comma 4 possono inoltre erogare
le seguenti tipologie di prestazioni:
a) prestazioni integrative, in termini di importi o
durate, rispetto alle prestazioni pubbliche previste in
caso di cessazione dal rapporto di lavoro ovvero
prestazioni integrative, in termini di importo, in
relazione alle integrazioni salariali;
b) assegni straordinari per il sostegno al reddito,
riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione
all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti
previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei
successivi cinque anni;
c) contributi al finanziamento di programmi formativi
di riconversione o riqualificazione professionale, anche in
concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione
europea.
33. Nei casi di cui al comma 31, i fondi di cui ai
commi 4 e 19 provvedono inoltre a versare la contribuzione
correlata alla prestazione alla gestione di iscrizione del
lavoratore interessato. La contribuzione dovuta e'
computata in base a quanto previsto dall'articolo 40 della
legge 4 novembre 2010, n. 183.
34. La contribuzione correlata di cui al comma 33 puo'
altresi' essere prevista, dai decreti istitutivi, in
relazione alle prestazioni di cui al comma 32. In tal caso,
il fondo di cui al comma 4 provvede a versare la
contribuzione correlata alla prestazione alla gestione di
iscrizione del lavoratore interessato.
35. Alla gestione di ciascun fondo istituito ai sensi
del comma 4 provvede un comitato amministratore con i
seguenti compiti:
a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal
consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci
annuali, preventivo e consuntivo, della gestione, corredati
da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici
relativi alla gestione stessa;
b) deliberare in ordine alla concessione degli
interventi e dei trattamenti e compiere ogni altro atto
richiesto per la gestione degli istituti previsti dal
regolamento;
c) fare proposte in materia di contributi, interventi
e trattamenti;
d) vigilare sull'affluenza dei contributi,
sull'ammissione agli interventi e sull'erogazione dei
trattamenti, nonche' sull'andamento della gestione;
e) decidere in unica istanza sui ricorsi in ordine
alle materie di competenza;
f) assolvere ogni altro compito ad esso demandato da
leggi o regolamenti.
36. Il comitato amministratore e' composto da esperti
designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori stipulanti l'accordo o il contratto
collettivo, in numero complessivamente non superiore a
dieci, nonche' da due funzionari, con qualifica di
dirigente, in rappresentanza, rispettivamente, del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del
Ministero dell'economia e delle finanze. Le funzioni di
membro del comitato sono incompatibili con quelle connesse
a cariche nell'ambito delle organizzazioni sindacali. Ai
componenti del comitato non spetta alcun emolumento,
indennita' o rimborso spese.
37. Il comitato amministratore e' nominato con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e rimane
in carica per quattro anni o per la diversa durata prevista
dal decreto istitutivo.
38. Il presidente del comitato amministratore e' eletto
dal comitato stesso tra i propri membri.
39. Le deliberazioni del comitato amministratore sono
assunte a maggioranza e, in caso di parita' nelle
votazioni, prevale il voto del presidente.
40. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore
del fondo il collegio sindacale dell'INPS, nonche' il
direttore generale del medesimo Istituto o un suo delegato,
con voto consultivo.
41. L'esecuzione delle decisioni adottate dal comitato
amministratore puo' essere sospesa, ove si evidenzino
profili di illegittimita', da parte del direttore generale
dell'INPS. Il provvedimento di sospensione deve essere
adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto,
con l'indicazione della norma che si ritiene violata, al
presidente dell'INPS nell'ambito delle funzioni di cui
all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 479, e successive modificazioni; entro tre mesi,
il presidente stabilisce se dare ulteriore corso alla
decisione o se annullarla. Trascorso tale termine la
decisione diviene esecutiva.
42. La disciplina dei fondi di solidarieta' istituiti
ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e' adeguata alle norme dalla presente legge
con decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sulla base di accordi
collettivi e contratti collettivi, da stipulare tra le
organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a
livello nazionale.
43. L'entrata in vigore dei decreti di cui al comma 42
determina l'abrogazione del decreto ministeriale recante il
regolamento del relativo fondo.
44. La disciplina del fondo di cui all'articolo 1-ter
del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e'
adeguata alle norme previste dalla presente legge con
decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sulla base di accordi
collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali,
stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale nel settore del
trasporto aereo e del sistema aeroportuale.
45. La disciplina del fondo di cui all'articolo 59,
comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' adeguata
alle norme previste dalla presente legge con decreto non
regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sulla base di accordi collettivi e contratti
collettivi, anche intersettoriali, stipulati dalle
organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a
livello nazionale nel settore del trasporto ferroviario.
46. A decorrere dal 1° gennaio 2013, sono abrogate le
seguenti disposizioni:
a) articolo 1-bis del decreto-legge 5 ottobre 2004,
n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
dicembre 2004, n. 291;
b) articolo 2, comma 37, della legge 22 dicembre
2008, n. 203.
47. A decorrere dal 1° gennaio 2014, sono abrogate le
seguenti disposizioni:
a) articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre
1996, n. 662;
b) regolamento di cui al decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale 27 novembre 1997, n. 477;
c) articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004,
n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
dicembre 2004, n. 291;
d) articolo 59, comma 6, quarto, quinto e sesto
periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
48. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 475 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Il Fondo opera nei limiti delle risorse
disponibili e fino ad esaurimento delle stesse»;
b) al comma 476 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «La sospensione non comporta l'applicazione di
alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza
richiesta di garanzie aggiuntive»;
c) dopo il comma 476 e' inserito il seguente:
«476-bis. La sospensione di cui al comma 476 si applica
anche ai mutui:
a) oggetto di operazioni di emissione di obbligazioni
bancarie garantite ovvero di cartolarizzazione ai sensi
della legge 30 aprile 1999, n. 130;
b) erogati per portabilita' tramite surroga ai sensi
dell'articolo 120-quater del testo unico di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che costituiscono
mutui di nuova erogazione alla data di perfezionamento
dell'operazione di surroga;
 

c) che hanno gia' fruito di altre misure di
sospensione purche' tali misure non determinino
complessivamente una sospensione dell'ammortamento
superiore a diciotto mesi»;
d) il comma 477e' sostituito dal seguente:
«477. La sospensione prevista dal comma 476 non puo'
essere richiesta per i mutui che abbiano almeno una delle
seguenti caratteristiche:
a) ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni
consecutivi al momento della presentazione della domanda da
parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la
decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del
contratto stesso, anche tramite notifica dell'atto di
precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura
esecutiva sull'immobile ipotecato;
b) fruizione di agevolazioni pubbliche;
c) per i quali sia stata stipulata un'assicurazione a
copertura del rischio che si verifichino gli eventi di cui
al comma 479, purche' tale assicurazione garantisca il
rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della
sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione
stesso»;
e) al comma 478, le parole: «dei costi delle
procedure bancarie e degli onorari notarili necessari per
la sospensione del pagamento delle rate del mutuo» sono
sostituite dalle seguenti: «degli oneri finanziari pari
agli interessi maturati sul debito residuo durante il
periodo di sospensione, corrispondente esclusivamente al
parametro di riferimento del tasso di interesse applicato
ai mutui e, pertanto, al netto della componente di
maggiorazione sommata a tale parametro»;
f) il comma 479 e' sostituito dal seguente:
«479. L'ammissione al beneficio di cui al comma 476 e'
subordinata esclusivamente all'accadimento di almeno uno
dei seguenti eventi, intervenuti successivamente alla
stipula del contratto di mutuo e verificatisi nei tre anni
antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio:
a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad
eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di
risoluzione per limiti di eta' con diritto a pensione di
vecchiaia o di anzianita', di licenziamento per giusta
causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del
lavoratore non per giusta causa;
b) cessazione dei rapporti di lavoro di cui
all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura
civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione
consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di
recesso del lavoratore non per giusta causa;
c) morte o riconoscimento di handicap grave, ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, ovvero di invalidita' civile non inferiore all'80 per
cento».
49. Le disposizioni di cui ai commi da 475 a 479
dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come
modificati dal comma 48 del presente articolo, si applicano
esclusivamente alle domande di accesso al Fondo di
solidarieta' presentate dopo la data di entrata in vigore
della presente legge.".
Comma 186
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 1 del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 (Misure urgenti a
sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali),
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1984, n. 863 e successive modificazioni:
"Art. 1. 1. Il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, acquisito il parere di cui al successivo comma 3 e
comunque scaduto il termine ivi previsto, concede il
trattamento di integrazione salariale, di cui al successivo
comma 2, agli operai ed agli impiegati delle imprese
industriali e di quelle di cui all'articolo 23 della legge
23 aprile 1981, n. 155 , e all'articolo 35 della legge 5
agosto 1981, n. 416 , le quali abbiano stipulato contratti
collettivi aziendali, con i sindacati aderenti alle
confederazioni maggiormente rappresentative sul piano
nazionale, che stabiliscano una riduzione dell'orario di
lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la
riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale
anche attraverso un suo piu' razionale impiego.
2. L'ammontare del trattamento di integrazione
salariale di cui al comma 1 e' determinato nella misura del
cinquanta per cento del trattamento retributivo perso a
seguito della riduzione di orario. Il trattamento
retributivo perso va determinato inizialmente non tenendo
conto degli aumenti retributivi previsti da contratti
collettivi aziendali nel periodo di sei mesi antecedente la
stipula del contratto di solidarieta'. Il predetto
trattamento di integrazione salariale, che grava sulla
contabilita' separata dei trattamenti straordinari della
Cassa integrazione guadagni, viene corrisposto per un
periodo non superiore a ventiquattro mesi ed il suo
ammontare e' ridotto in corrispondenza di eventuali
successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di
contrattazione aziendale.
3.
4. Il periodo per il quale viene corrisposto il
trattamento di integrazione salariale, di cui al precedente
comma 2, e' riconosciuto utile di ufficio ai fini della
acquisizione del diritto, della determinazione della misura
della pensione e del conseguimento di supplemento di
pensione da liquidarsi a carico della gestione
pensionistica cui sono iscritti i lavoratori interessati.
Il contributo figurativo e' a carico della contabilita'
separata dei trattamenti di Cassa integrazione guadagni ed
e' commisurato al trattamento retributivo perso a seguito
della riduzione di orario.
5. Ai fini della determinazione delle quote di
accantonamento relative al trattamento di fine rapporto
trovano applicazione le disposizioni di cui al comma terzo
dell'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297 . Le
quote di accantonamento relative alla retribuzione persa a
seguito della riduzione dell'orario di lavoro sono a carico
della cassa integrazione guadagni.
6. Per quanto non previsto dal presente articolo, al
trattamento di integrazione salariale di cui ai commi
precedenti si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e
successive modificazioni ed integrazioni.".
Per il riferimento al testo del comma 1 dell'articolo
18 del decreto-legge n. 185 del 2008 vedasi in Note al
comma 183.
Comma 187
- Si riporta il testo del comma 3-ter dell'articolo 9
del citato decreto-legge n. 148 del 1993, come modificato
dalla presente legge:
"3-ter. Il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali puo' prevedere misure di sostegno al reddito per
lavoratori disoccupati o a rischio di esclusione dal
mercato del lavoro, nonche' incentivi per favorire
l'occupazione dei medesimi lavoratori, definiti ai sensi
del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali n. 264 del 19 aprile 2013.".
Comma 188

- Si riporta il testo vigente del comma 255
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005):
"255. Agli enti non commerciali di cui all'articolo 41,
comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni, che abbiano almeno una sede operativa nei
territori di cui al decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2002, n. 286, si applica la sospensione dei termini di cui
all'articolo 4 del citato decreto-legge n. 245 del 2002
fino al 31 dicembre 2005 nonche', per i versamenti non
eseguiti a questa ultima data, compresi i sostituti di
imposta, l'articolo 3, comma 2, e l'articolo 4, comma 3,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 7
maggio 2004, n. 3354, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 112 del 14 maggio 2004."
- Si riporta il testo vigente del comma 8-quinquies
dell'articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n . 300
(Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e
disposizioni diverse), convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 2007, n. 17:
"8-quinquies. Con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, per gli enti non commerciali di cui all'
articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, puo' essere prevista l'applicazione dell'articolo 11,
comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,
n. 80, e dell' articolo 1, comma 853, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, nonche' la proroga al 31 dicembre
2008, per i medesimi enti, della sospensione dei termini di
pagamento di contributi, tributi e imposte, anche in
qualita' di sostituto di imposta, prevista dal citato comma
255 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004, nel limite
di spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e
2008. Al relativo onere, valutato in 500.000 euro per
ciascuno degli anni 2007 e 2008, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero."
- Si riporta il testo del comma 12-undecies
dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 225 del 2010,
come modificato dalla presente legge:
"12-undecies. Al comma 7 dell' articolo 41 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le
parole: «Per gli anni 2004-2010» sono sostituite dalle
seguenti: «Per gli anni 2004-2011» e le parole: «2.000
unita'» sono sostituite dalle seguenti: «1.800 unita'». E'
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2011 il termine di
cui al primo periodo del comma 8-quinquies dell' articolo 6
del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, come da
ultimo prorogato al 31 ottobre 2010 dall' articolo 1, comma
5-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2010, n. 25. Gli enti non commerciali di cui all' articolo
1, comma 255, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, hanno
comunque diritto al beneficio della sospensione fino al 31
dicembre 2016 dei termini di pagamento di contributi,
tributi e imposte, a qualunque titolo ancora dovuti, anche
in qualita' di sostituti d'imposta, relativi agli anni dal
2008 al 2016, senza necessita' di ulteriori provvedimenti
attuativi. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al
presente comma, e' autorizzata la spesa di 15 milioni di
euro per l'anno 2011. Al relativo onere si provvede, quanto
a 2,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione
delle risorse dello stanziamento del Fondo sociale per
occupazione e formazione di cui all' articolo 1, comma 7,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e,
quanto a 12,5 milioni di euro, a valere sulle
disponibilita' di cui all' articolo 1, comma 40, quarto
periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come
incrementate ai sensi del presente provvedimento. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio."
Comma 189
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 56
della citata legge n. 88 del 1989, come modificato dalla
presente legge:
"2. La Commissione vigila:
a) sull'efficienza del servizio in relazione alle
esigenze degli utenti, sull'equilibrio delle gestioni e
sull'utilizzo dei fondi disponibili anche con finalita' di
finanziamento e sostegno del settore pubblico e con
riferimento all'intero settore previdenziale ed
assistenziale;
b) sulla programmazione dell'attivita' degli enti e
sui risultati di gestione in relazione alle esigenze
dell'utenza;
c) sull'operativita' delle leggi in materia
previdenziale e sulla coerenza del sistema previdenziale
allargato con le linee di sviluppo dell'economia
nazionale.".
Comma 190
- Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 41
della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2003), come modificato dalla presente
legge:
"7. Per gli anni dal 2004 al 2017 le disposizioni di
cui all'articolo 1, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 11
giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 luglio 2002, n. 172, si applicano anche ai
lavoratori licenziati da enti non commerciali operanti
nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del
regolamento (CE) n. 1260/ 1999 del Consiglio, del 21 giugno
1999, con un organico superiore alle 1.800 unita'
lavorative, nel settore della sanita' privata ed in
situazione di crisi aziendale in seguito a processi di
riconversione e ristrutturazione aziendale. Il trattamento
economico, comprensivo della contribuzione figurativa e,
ove spettanti, degli assegni per il nucleo familiare, e'
corrisposto in misura pari al massimo dell'indennita' di
mobilita' prevista dalle leggi vigenti, per la durata di 66
mesi dalla data di decorrenza del licenziamento e nel
limite di 400 unita', calcolato come media del periodo. Ai
lavoratori di cui al presente comma si applicano, ai fini
del trattamento pensionistico, le disposizioni di cui
all'articolo 11 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e
relativa tabella A, nonche' le disposizioni di cui
all'articolo 59, commi 6, 7, lettere a) e b), e 8 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449.".
- Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 1 del
decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108 (Disposizioni urgenti
in materia di occupazione e previdenza), convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, come
modificato dalla presente legge:
"5. Ai lavoratori licenziati da aziende operanti nel
settore della sanita' privata, con un organico superiore
alle milletrecento unita' lavorative, assoggettate alla
procedura di amministrazione straordinaria con cessazione
dell'esercizio di impresa ed operanti nelle aree
individuate ai sensi degli Obiettivi 1 e 2 del del
regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno
1999, per i quali sia scaduto, entro il 14 maggio 2002, il
trattamento straordinario d'integrazione salariale disposto
con decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e'
corrisposto, per la durata di ventiquattro mesi e nel
limite massimo di milleottocento unita', un trattamento
pari all'ottanta per cento dell'importo massimo
dell'indennita' di mobilita', cosi' come previsto dalle
vigenti disposizioni, comprensivo della contribuzione
figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, ove
spettanti.".
Per il riferimento al testo del comma 1 dell'articolo
18 del decreto-legge n. 185 del 2008 vedasi in Note al
comma 183.
Comma 191
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 9 del
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
22 aprile 2013 (Modalita' di attuazione delle disposizioni
di cui all'articolo 1, commi 231 e 233, della legge 24
dicembre 2012, n. 228. Estensione platea salvaguardati.
Terzo contingente):
"Art. 9.
1. In conformita' agli articoli 1 e 2 del presente
decreto, il numero dei lavoratori aventi titolo
all'ottenimento del beneficio di cui all'articolo 1, comma
231, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive
modificazioni, e' determinato in 10.130 unita', ripartite
come segue:


Tipologia di soggetti Contingente
Numerico
Mobilita' ordinaria od in deroga, lettera a) del comma 231: lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilita' ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, e che abbiano perfezionato i requisiti utili al 2.560 trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell?indennita' di mobilita' di cui all?articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero durante il periodo di godimento dell?indennita' di mobilita' in deroga e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014.

Prosecutori volontari, lettera b) del comma 231: lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ancorche' abbiano svolto, successivamente alla medesima data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attivita', non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo l?autorizzazione alla prosecuzione volontaria, a condizione 1.590 che: 1) abbiano conseguito successivamente alla data del 4 dicembre 2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attivita' non superiore a euro 7.500; 2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Lavoratori cessati, lettera c) del comma 231: lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all?esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, ancorche' abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, 5.130 a condizione che: 1) abbiano conseguito successivamente alla data del 30 giugno 2012 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attivita' non superiore a euro 7.500; 2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.

Prosecutori volontari in attesa di concludere la mobilita', lettera d) del comma 231: lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilita' ordinaria alla predetta data, i quali, in quanto fruitori della relativa indennita', devono 850 attendere il termine della fruizione della stessa per poter effettuare il versamento volontario, a condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.
TOTALE 10.130".




- Si riporta il testo vigente dei commi 231 e 233
dell'articolo 1 della citata legge n. 228 del 2012:
"231. Le disposizioni in materia di requisiti di
accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della
data di entrata in vigore dell'articolo 24 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme
restando le salvaguardie di cui ai decreti del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali 1° giugno 2012, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, e 5
ottobre 2012, si applicano, ai sensi dei commi da 232 a 234
del presente articolo, anche ai seguenti lavoratori che
maturano i requisiti per il pensionamento successivamente
al 31 dicembre 2011:
a) ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro
il 30 settembre 2012 e collocati in mobilita' ordinaria o
in deroga a seguito di accordi governativi o non
governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, e che
abbiano perfezionato i requisiti utili al trattamento
pensionistico entro il periodo di fruizione dell'indennita'
di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della
legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero durante il periodo di
godimento dell'indennita' di mobilita' in deroga e in ogni
caso entro il 31 dicembre 2014;
b) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione
volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011,
con almeno un contributo volontario accreditato o
accreditabile alla data di entrata in vigore del
decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, ancorche'
abbiano svolto, successivamente alla medesima data del 4
dicembre 2011, qualsiasi attivita', non riconducibile a
rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo
l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, a condizione
che:
1) abbiano conseguito successivamente alla data del
4 dicembre 2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito
a tali attivita' non superiore a euro 7.500;
2) perfezionino i requisiti utili a comportare la
decorrenza del trattamento pensionistico entro il
trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in
vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;
c) ai lavoratori che hanno risolto il rapporto di
lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi
individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410,
411 e 412 del codice di procedura civile ovvero in
applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo
stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre
2011, ancorche' abbiano svolto, dopo la cessazione,
qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro
dipendente a tempo indeterminato, a condizione che:
1) abbiano conseguito successivamente alla data del
30 giugno 2012 un reddito annuo lordo complessivo riferito
a tali attivita' non superiore a euro 7.500;
2) perfezionino i requisiti utili a comportare la
decorrenza del trattamento pensionistico entro il
trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in
vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;
d) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione
volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 e
collocati in mobilita' ordinaria alla predetta data, i
quali, in quanto fruitori della relativa indennita', devono
attendere il termine della fruizione della stessa per poter
effettuare il versamento volontario, a condizione che
perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza
del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese
successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge
n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 214 del 2011."
"233. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di
pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 231
che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del
regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata
in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, sulla base:
a) per i lavoratori collocati in mobilita' ordinaria
o in deroga, della data di cessazione del rapporto di
lavoro;
b) della data di cessazione del rapporto di lavoro
precedente l'autorizzazione ai versamenti volontari;
c) della data di cessazione del rapporto di lavoro in
ragione di accordi di cui alla lettera c) del comma 231.".
- Si riporta il testo del comma 234 della citata legge
n. 228 del 2012, come modificato dalla presente legge:
"234. Il beneficio di cui al comma 231 e' riconosciuto
nel limite massimo di 64 milioni di euro per l'anno 2013,
di 183 milioni di euro per l'anno 2014, di 197 milioni di
euro per l'anno 2015, di 158 milioni di euro per l'anno
2016, di 77 milioni di euro per l'anno 2017, di 53 milioni
di euro per l'anno 2018, di 51 milioni di euro per l'anno
2019 e di 18 milioni di euro per l'anno 2020."
- Si riporta il testo del comma 235 della citata legge
n. 228 del 2012, come modificato dalla presente legge:
"235. Al fine di finanziare interventi in favore delle
categorie di lavoratori di cui agli articoli 24, commi 14 e
15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e
successive modificazioni, 6, comma 2-ter, del decreto-legge
29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e 22 del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, e' istituito, presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito
fondo con una dotazione di 36 milioni di euro per l'anno
2013. Le modalita' di utilizzo del fondo sono stabilite con
decreto di natura non regolamentare del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Nel predetto fondo
confluiscono anche le eventuali risorse individuate con la
procedura di cui al presente comma. Qualora in sede di
monitoraggio dell'attuazione dei decreti del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali 1° giugno 2012, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, e 5
ottobre 2012, attuativi delle disposizioni di cui agli
articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, 6, comma
2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
2012, n. 14, e 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, del decreto ministeriale di cui al comma 232 del
presente articolo e delle ulteriori modifiche apportate al
comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e al
comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre
2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
febbraio 2012, n. 14, vengano accertate a consuntivo
eventuali economie aventi carattere pluriennale rispetto
agli oneri programmati a legislazione vigente per
l'attuazione dei predetti decreti del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e pari, ai sensi del comma 15
dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011,
dell'articolo 22 del citato decreto-legge n. 95 del 2012,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012,
e del comma 234 del presente articolo complessivamente a
309 milioni di euro per l'anno 2013, a 1.385 milioni di
euro per l'anno 2014, a 2.258 milioni di euro per l'anno
2015, a 2.758 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.488
milioni di euro per l'anno 2017, a 1.635 milioni di euro
per l'anno 2018, a 699 milioni di euro per l'anno 2019 e a
79 milioni di euro per l'anno 2020, tali economie sono
destinate ad alimentare il fondo di cui al primo periodo
del presente comma. L'accertamento delle eventuali economie
e' effettuato annualmente con il procedimento di cui
all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze e' disposta la conseguente
integrazione del fondo di cui al primo periodo operando le
occorrenti variazioni di bilancio.".
Comma 192
- Si riporta il testo vigente del comma 35
dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato-Legge di stabilita' 2012):
"35. Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993,
n. 379, e' fissato in 2,5 milioni di euro per l'anno 2011 e
3,6 milioni di euro per l'anno 2012 ed e' attribuito per il
35 per cento all'istituto per la ricerca, la formazione e
la riabilitazione - I.RI.FO.R. Onlus, per il 50 per cento
all'I.R.F.A. - Istituto per la riabilitazione e la
formazione ANMIL onlus e per il restante 15 per cento
all'Istituto europeo per la ricerca, la formazione e
l'orientamento professionale - I.E.R.F.O.P. onlus, con
l'obbligo per i medesimi degli adempimenti di
rendicontazione come previsti dall'articolo 2 della
medesima legge. Il presente comma entra in vigore alla data
di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale. Ai maggiori oneri di cui al presente comma si
provvede a valere sulle risorse del fondo sociale per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2.".
Comma 193
Per il riferimento al testo del comma 235 dell'articolo
1 della legge n. 228 del 2012 vedasi in Note al comma 191.
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 14 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi):
"Art. 14. Conferenza di servizi.
1. Qualora sia opportuno effettuare un esame
contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un
procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente
puo' indire una conferenza di servizi.
2. La conferenza di servizi e' sempre indetta quando
l'amministrazione procedente deve acquisire intese,
concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta
giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione
competente, della relativa richiesta. La conferenza puo'
essere altresi' indetta quando nello stesso termine e'
intervenuto il dissenso di una o piu' amministrazioni
interpellate ovvero nei casi in cui e' consentito
all'amministrazione procedente di provvedere direttamente
in assenza delle determinazioni delle amministrazioni
competenti.
3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche
per l'esame contestuale di interessi coinvolti in piu'
procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi
attivita' o risultati. In tal caso, la conferenza e'
indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da
una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico
prevalente. L'indizione della conferenza puo' essere
richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
4. Quando l'attivita' del privato sia subordinata ad
atti di consenso, comunque denominati, di competenza di
piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e'
convocata, anche su richiesta dell'interessato,
dall'amministrazione competente per l'adozione del
provvedimento finale.
5. In caso di affidamento di concessione di lavori
pubblici la conferenza di servizi e' convocata dal
concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal
concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto
previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di
impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza e' convocata
ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al
concedente il diritto di voto.
5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte,
la conferenza di servizi e' convocata e svolta avvalendosi
degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e
le modalita' stabiliti dalle medesime amministrazioni.".
Comma 194
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 24 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti
per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti
pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214:
"Art. 24. Disposizioni in materia di trattamenti
pensionistici
1. Le disposizioni del presente articolo sono dirette a
garantire il rispetto, degli impegni internazionali e con
l'Unione europea, dei vincoli di bilancio, la stabilita'
economico-finanziaria e a rafforzare la sostenibilita' di
lungo periodo del sistema pensionistico in termini di
incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno
lordo, in conformita' dei seguenti principi e criteri:
a) equita' e convergenza intragenerazionale e
intergenerazionale, con abbattimento dei privilegi e
clausole derogative soltanto per le categorie piu' deboli;
b) flessibilita' nell'accesso ai trattamenti
pensionistici anche attraverso incentivi alla prosecuzione
della vita lavorativa;
c) adeguamento dei requisiti di accesso alle
variazioni della speranza di vita; semplificazione,
armonizzazione ed economicita' dei profili di funzionamento
delle diverse gestioni previdenziali.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento
alle anzianita' contributive maturate a decorrere da tale
data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianita'
e' calcolata secondo il sistema contributivo.
3. Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i
requisiti di eta' e di anzianita' contributiva, previsti
dalla normativa vigente, prima della data di entrata in
vigore del presente decreto, ai fini del diritto
all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico
di vecchiaia o di anzianita', consegue il diritto alla
prestazione pensionistica secondo tale normativa e puo'
chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale
diritto. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento
ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo, maturano
i requisiti a partire dalla medesima data, le pensioni di
vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianita' sono
sostituite, dalle seguenti prestazioni:
a) «pensione di vecchiaia», conseguita esclusivamente
sulla base dei requisiti di cui ai commi 6 e 7, salvo
quanto stabilito ai commi 14, 15-bis e 18;
b) «pensione anticipata», conseguita esclusivamente
sulla base dei requisiti di cui ai commi 10 e 11, salvo
quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e 18.
4. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e'
liquidata a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria
(di seguito AGO) e delle forme esclusive e sostitutive
della medesima, nonche' della gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, la pensione di vecchiaia si puo' conseguire all'eta'
in cui operano i requisiti minimi previsti dai successivi
commi. Il proseguimento dell'attivita' lavorativa e'
incentivato, fermi restando i limiti ordinamentali dei
rispettivi settori di appartenenza, dall'operare dei
coefficienti di trasformazione calcolati fino all'eta' di
settant'anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di
vita, come previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e
integrazioni. Nei confronti dei lavoratori dipendenti,
l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 18 della
legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni
opera fino al conseguimento del predetto limite massimo di
flessibilita'.
5. Con riferimento esclusivamente ai soggetti che a
decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per il
pensionamento indicati ai commi da 6 a 11 del presente
articolo non trovano applicazione le disposizioni di cui
all'articolo 12, commi 1 e 2 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e
integrazioni, e le disposizioni di cui all'articolo 1,
comma 21, primo periodo del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148.
6. Relativamente ai soggetti di cui al comma 5, al fine
di conseguire una convergenza verso un requisito uniforme
per il conseguimento del diritto al trattamento
pensionistico di vecchiaia tra uomini e donne e tra
lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, a decorrere
dal 1° gennaio 2012 i requisiti anagrafici per l'accesso
alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti nei termini di
seguito indicati:
a) 62 anni per le lavoratrici dipendenti la cui
pensione e' liquidata a carico dell'AGO e delle forme
sostitutive della medesima. Tale requisito anagrafico e'
fissato a 63 anni e sei mesi a decorrere dal 1° gennaio
2014, a 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 66 anni a
decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la
disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al
sistema pensionistico agli incrementi della speranza di
vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122;
b) 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la
cui pensione e' liquidata a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria, nonche' della gestione separata di
cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335. Tale requisito anagrafico e' fissato a 64 anni e 6
mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni e 6 mesi a
decorrere dal 1° gennaio 2016 e a 66 anni a decorrere dal
1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di
adeguamento dei requisiti di accesso al sistema
pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai
sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122;
c) per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici
dipendenti di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e
successive modificazioni e integrazioni, la cui pensione e'
liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria
e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima il
requisito anagrafico di sessantacinque anni per l'accesso
alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito
anagrafico di sessantacinque anni di cui all'articolo 1,
comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e
successive modificazioni, e' determinato in 66 anni;
d) per i lavoratori autonomi la cui pensione e'
liquidata a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria, nonche' della gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, il requisito anagrafico di sessantacinque anni per
l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il
requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui
all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto
2004, n. 243, e successive modificazioni, e' determinato in
66 anni.
7. Il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al
comma 6 e' conseguito in presenza di un'anzianita'
contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che
l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per
i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito
contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, a
1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui
all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Il predetto importo soglia pari, per l'anno 2012, a 1,5
volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3,
comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' annualmente
rivalutato sulla base della variazione media quinquennale
del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente
calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT),
con riferimento al quinquennio precedente l'anno da
rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie
storica del PIL operate dall'ISTAT, i tassi di variazione
da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente
anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli
relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il
predetto importo soglia non puo' in ogni caso essere
inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte l'importo mensile
dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno. Si
prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in
possesso di un'eta' anagrafica pari a settant'anni, ferma
restando un'anzianita' contributiva minima effettiva di
cinque anni. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2
del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 417,
all'articolo 1, comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335,
le parole «, ivi comprese quelle relative ai requisiti di
accesso alla prestazione di cui al comma 19,» sono
soppresse.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il requisito
anagrafico per il conseguimento dell'assegno di cui
all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335
e delle prestazioni di cui all'articolo 10 della legge 26
maggio 1970, n. 381, e all'articolo 19 della legge 30 marzo
1971, n. 118, e' incrementato di un anno.
9. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e'
liquidata a carico dell'AGO e delle forme esclusive e
sostitutive della medesima, nonche' della gestione separata
di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione
di vecchiaia di cui al comma 6 del presente articolo devono
essere tali da garantire un'eta' minima di accesso al
trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni per i
soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano
il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento
dall'anno 2021. Qualora, per effetto degli adeguamenti dei
predetti requisiti agli incrementi della speranza di vita
ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e successive modificazioni, la predetta eta'
minima di accesso non fosse assicurata, sono ulteriormente
incrementati gli stessi requisiti, con lo stesso decreto
direttoriale di cui al citato articolo 12, comma 12-bis, da
emanare entro il 31 dicembre 2019, al fine di garantire,
per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che
maturano il diritto alla prima decorrenza utile del
pensionamento dall'anno 2021, un'eta' minima di accesso al
trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni.
Resta ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di
accesso al sistema pensionistico agli incrementi della
speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per gli
adeguamenti successivi a quanto previsto dal secondo
periodo del presente comma. L'articolo 5 della legge 12
novembre 2011, n. 183 e' abrogato.
10. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento
ai soggetti la cui pensione e' liquidata a carico dell'AGO
e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima,
nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che maturano i
requisiti a partire dalla medesima data l'accesso alla
pensione anticipata ad eta' inferiori ai requisiti
anagrafici di cui al comma 6 e' consentito esclusivamente
se risulta maturata un'anzianita' contributiva di 42 anni e
1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con
riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell'anno
2012. Tali requisiti contributivi sono aumentati di un
ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a
decorrere dall'anno 2014. Sulla quota di trattamento
relativa alle anzianita' contributive maturate
antecedentemente il 1° gennaio 2012, e' applicata una
riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per ogni
anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto
all'eta' di 62 anni; tale percentuale annua e' elevata a 2
punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo
rispetto a due anni. Nel caso in cui l'eta' al
pensionamento non sia intera la riduzione percentuale e'
proporzionale al numero di mesi.
11. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, per i
lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito
contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996 il
diritto alla pensione anticipata, previa risoluzione del
rapporto di lavoro, puo' essere conseguito, altresi', al
compimento del requisito anagrafico di sessantatre anni, a
condizione che risultino versati e accreditati in favore
dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione
effettiva e che l'ammontare mensile della prima rata di
pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia
mensile, annualmente rivalutato sulla base della variazione
media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL)
nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio
precedente l'anno da rivalutare, pari per l'anno 2012 a 2,8
volte l'importo mensile dell'assegno sociale di cui
all'articolo 3, commi 6 e 7 della legge 8 agosto 1995, n.
335, e successive modificazioni e integrazioni. In
occasione di eventuali revisioni della serie storica del
PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare
sono quelli relativi alla serie preesistente anche per
l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi
alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto
importo soglia mensile non puo' in ogni caso essere
inferiore, per un dato anno, a 2,8 volte l'importo mensile
dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno.
12. A tutti i requisiti anagrafici previsti dal
presente decreto per l'accesso attraverso le diverse
modalita' ivi stabilite al pensionamento, nonche' al
requisito contributivo di cui al comma 10, trovano
applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita di cui
all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e successive modificazioni e integrazioni; al
citato articolo sono conseguentemente apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 12-bis dopo le parole "e all'articolo 3,
comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive
modificazioni," aggiungere le seguenti: "e il requisito
contributivo ai fini del conseguimento del diritto
all'accesso al pensionamento indipendentemente dall'eta'
anagrafica";
b) al comma 12-ter alla lettera a) le parole "i
requisiti di eta'" sono sostituite dalle seguenti: "i
requisiti di eta' e di anzianita' contributiva";
c) al comma 12-quater, al primo periodo, e'
soppressa, alla fine, la parola "anagrafici".
13. Gli adeguamenti agli incrementi della speranza di
vita successivi a quello effettuato con decorrenza 1°
gennaio 2019 sono aggiornati con cadenza biennale secondo
le modalita' previste dall'articolo 12 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e
integrazioni. A partire dalla medesima data i riferimenti
al triennio, di cui al comma 12-ter dell'articolo 12 del
citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e
successive modificazioni e integrazioni, devono riferirsi
al biennio.
14. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso
e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di
entrata in vigore del presente decreto continuano ad
applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31
dicembre 2011, ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 9
della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive
modificazioni e integrazioni, nonche' nei limiti delle
risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della
procedura ivi disciplinata, ancorche' maturino i requisiti
per l'accesso al pensionamento successivamente al 31
dicembre 2011:
a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi
degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali
stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i
requisiti per il pensionamento entro il periodo di
fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo
7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) ai lavoratori collocati in mobilita' lunga ai
sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio
1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni,
per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4
dicembre 2011;
c) ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011,
sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei
fondi di solidarieta' di settore di cui all'articolo 2,
comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' ai
lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi
collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di
accesso ai predetti fondi di solidarieta'; in tale secondo
caso gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi
medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di eta',
ancorche' maturino prima del compimento della predetta eta'
i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima
della data di entrata in vigore del presente decreto;
d) ai lavoratori che, antecedentemente alla data del
4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione
volontaria della contribuzione;
e) ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011
hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui
all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto
2008, n. 133; ai fini della presente lettera, l'istituto
dell'esonero si considera comunque in corso qualora il
provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4
dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del presente
decreto sono abrogati i commi da 1 a 6 dell' articolo 72
del citato decreto-legge n. 112 del 2008, che continuano a
trovare applicazione per i lavoratori di cui alla presente
lettera. Sono altresi' disapplicate le disposizioni
contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe a
quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio; (200) (220)
e-bis) ai lavoratori che alla data del 31 ottobre
2011 risultano essere in congedo per assistere figli con
disabilita' grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del
testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151, i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data
di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo
per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'eta'
anagrafica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a),
della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive
modificazioni;
e-ter) ai lavoratori che, nel corso dell'anno 2011,
risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42,
comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, o aver
fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive
modificazioni, i quali perfezionino i requisiti anagrafici
e contributivi utili a comportare la decorrenza del
trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente
alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro
il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in
vigore del medesimo decreto. Il trattamento pensionistico
non puo' avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014.
15. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto sono definite le modalita' di
attuazione del comma 14, ivi compresa la determinazione del
limite massimo numerico dei soggetti interessati ai fini
della concessione del beneficio di cui al comma 14 nel
limite delle risorse predeterminate in 245 milioni di euro
per l'anno 2013, 635 milioni di euro per l'anno 2014, 1.040
milioni di euro per l'anno 2015, 1.220 milioni di euro per
l'anno 2016, 1.030 milioni di euro per l'anno 2017, 610
milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di euro per
l'anno 2019. Gli enti gestori di forme di previdenza
obbligatoria provvedono al monitoraggio, sulla base della
data di cessazione del rapporto di lavoro o dell'inizio del
periodo di esonero di cui alla lettera e) del comma 14,
delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di
cui al comma 14 che intendono avvalersi dei requisiti di
accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della
data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal
predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite
numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del
primo periodo del presente comma, i predetti enti non
prenderanno in esame ulteriori domande di pensionamento
finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla
disposizione di cui al comma 14. Nell'ambito del predetto
limite numerico sono computati anche i lavoratori che
intendono avvalersi, qualora ne ricorrano i necessari
presupposti e requisiti, congiuntamente del beneficio di
cui al comma 14 del presente articolo e di quello relativo
al regime delle decorrenze disciplinato dall' articolo 12,
comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e successive modificazioni, per il quale risultano
comunque computati nel relativo limite numerico di cui al
predetto articolo 12, comma 5, afferente al beneficio
concernente il regime delle decorrenze. Resta fermo che, in
ogni caso, ai soggetti di cui al presente comma che
maturano i requisiti dal 1° gennaio 2012 trovano comunque
applicazione le disposizioni di cui al comma 12 del
presente articolo.
15-bis. In via eccezionale, per i lavoratori dipendenti
del settore privato le cui pensioni sono liquidate a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme
sostitutive della medesima:
a) i lavoratori che abbiano maturato un'anzianita'
contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 i
quali avrebbero maturato, prima dell'entrata in vigore del
presente decreto, i requisiti per il trattamento
pensionistico entro il 31 dicembre 2012 ai sensi della
tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e
successive modificazioni, possono conseguire il trattamento
della pensione anticipata al compimento di un'eta'
anagrafica non inferiore a 64 anni;
b) le lavoratrici possono conseguire il trattamento
di vecchiaia oltre che, se piu' favorevole, ai sensi del
comma 6, lettera a), con un'eta' anagrafica non inferiore a
64 anni qualora maturino entro il 31 dicembre 2012
un'anzianita' contributiva di almeno 20 anni e alla
medesima data conseguano un'eta' anagrafica di almeno 60
anni.
16. Con il decreto direttoriale previsto, ai sensi
dell'articolo 1, comma 11 della legge 8 agosto 1995, n.
335, come modificato dall'articolo 1, comma 15, della legge
24 dicembre 2007, n. 247, ai fini dell'aggiornamento
triennale del coefficiente di trasformazione di cui
all'articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 335 del
1995, in via derogatoria a quanto previsto all'articolo 12,
comma 12-quinquies del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010, n.
122, e successive modificazioni e integrazioni, con effetto
dal 1° gennaio 2013 lo stesso coefficiente di
trasformazione e' esteso anche per le eta' corrispondenti a
valori fino a 70. Il predetto valore di 70 anni e' adeguato
agli incrementi della speranza di vita nell'ambito del
procedimento gia' previsto per i requisiti del sistema
pensionistico dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e
integrazioni, e, conseguentemente, ogniqualvolta il
predetto adeguamento triennale comporta, con riferimento al
valore originariamente indicato in 70 anni per l'anno 2012,
l'incremento dello stesso tale da superare di una o piu'
unita' il predetto valore di 70, il coefficiente di
trasformazione di cui al comma 6 dell'articolo 1 della
legge 8 agosto 1995, n. 335, e' esteso, con effetto dalla
decorrenza di tale determinazione, anche per le eta'
corrispondenti a tali valori superiori a 70 nell'ambito
della medesima procedura di cui all'articolo 1, comma 11,
della citata legge n. 335 del 1995. Resta fermo che la
rideterminazione aggiornata del coefficiente di
trasformazione esteso ai sensi del presente comma anche per
eta' corrispondenti a valori superiori a 70 anni e'
effettuata con la predetta procedura di cui all'articolo 1,
comma 11, della citata legge n. 335 del 1995. Al fine di
uniformare la periodicita' temporale della procedura di cui
all'articolo 1, comma 11 della citata legge 8 agosto 1995,
n. 335 e successive modificazioni e integrazioni,
all'adeguamento dei requisiti di cui al comma 12-ter
dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, gli
aggiornamenti dei coefficienti di trasformazione in
rendita, successivi a quello decorrente dal 1° gennaio 2019
sono effettuati con periodicita' biennale.
17. Ai fini del riconoscimento della pensione
anticipata, ferma restando la possibilita' di conseguire la
stessa ai sensi dei commi 10 e 11 del presente articolo,
per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e
pesanti, a norma dell' articolo 1 della legge 4 novembre
2010, n. 183, all' articolo 1 del decreto legislativo 21
aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti
modificazioni:
- al comma 5, le parole "2008-2012" sono sostituite
dalle seguenti: "2008-2011" e alla lettera d) del medesimo
comma 5 le parole "per gli anni 2011 e 2012" sono
sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2011";
- al comma 4, la parola "2013" e' sostituita dalla
seguente: "2012" e le parole: "con un'eta' anagrafica
ridotta di tre anni ed una somma di eta' anagrafica e
anzianita' contributiva ridotta di tre unita' rispetto ai
requisiti previsti dalla Tabella B" sono sostituite dalle
seguenti: "con i requisiti previsti dalla Tabella B";
- al comma 6 le parole "dal 1° luglio 2009" e "ai
commi 4 e 5" sono sostituite rispettivamente dalle
seguenti: "dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2011" e "al
comma 5";
- dopo il comma 6 e' inserito il seguente comma:
"6-bis. Per i lavoratori che prestano le attivita' di
cui al comma 1, lettera b), numero 1), per un numero di
giorni lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i
requisiti per l'accesso anticipato dal 1° gennaio 2012, il
requisito anagrafico e il valore somma di cui alla Tabella
B di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007:
a) sono incrementati rispettivamente di due anni e di
due unita' per coloro che svolgono le predette attivita'
per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71;
b) sono incrementati rispettivamente di un anno e di
una unita' per coloro che svolgono le predette attivita'
lavorative per un numero di giorni lavorativi all'anno da
72 a 77.";
- al comma 7 le parole "comma 6" sono sostituite
dalle seguenti: "commi 6 e 6-bis".
17-bis. Per i lavoratori di cui al comma 17 non si
applicano le disposizioni di cui al comma 5 del presente
articolo e continuano a trovare applicazione, per i
soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento dal
1° gennaio 2012 ai sensi del citato decreto legislativo n.
67 del 2011, come modificato dal comma 17 del presente
articolo, le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e
successive modificazioni e integrazioni.
18. Allo scopo di assicurare un processo di incremento
dei requisiti minimi di accesso al pensionamento anche ai
regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui
siano previsti, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, requisiti diversi da quelli vigenti
nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi
quelli relativi ai lavoratori di cui all'articolo 78, comma
23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e al personale di
cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, di cui
alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonche' ai rispettivi
dirigenti, con regolamento da emanare entro il 31 ottobre
2012, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono adottate le relative misure di armonizzazione dei
requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo
conto delle obiettive peculiarita' ed esigenze dei settori
di attivita' nonche' dei rispettivi ordinamenti. Fermo
restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le
disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso
l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre
1999, n. 488.
19. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2
febbraio 2006, n. 42, e successive modificazioni e
integrazioni, con effetto dal 1° gennaio 2012 le parole ",
di durata non inferiore a tre anni," sono soppresse.
20. Resta fermo che l'attuazione delle disposizioni di
cui all'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008,
n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, con
riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il
pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012, tiene conto
della rideterminazione dei requisiti di accesso al
pensionamento come disciplinata dal presente articolo. Al
fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti
organizzativi delle pubbliche amministrazioni, restano,
inoltre, salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per
raggiungimento del limite di eta' gia' adottati, prima
della data di entrata in vigore del presente decreto, nei
confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 (198), anche se aventi effetto
successivamente al 1° gennaio 2012.
21. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31
dicembre 2017 e' istituito un contributo di solidarieta' a
carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni
previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori
dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di
volo dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo
di determinare in modo equo il concorso dei medesimi al
riequilibrio dei predetti fondi. L'ammontare della misura
del contributo e' definita dalla Tabella A di cui
all'Allegato n. 1 del presente decreto-legge ed e'
determinata in rapporto al periodo di iscrizione
antecedente l'armonizzazione conseguente alla legge 8
agosto 1995, n. 335, e alla quota di pensione calcolata in
base ai parametri piu' favorevoli rispetto al regime
dell'assicurazione generale obbligatoria. Sono escluse
dall'assoggettamento al contributo le pensioni di importo
pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, le
pensioni e gli assegni di invalidita' e le pensioni di
inabilita'. Per le pensioni a carico del Fondo di
previdenza per il personale di volo dipendente da aziende
di navigazione aerea l'imponibile di riferimento e' al
lordo della quota di pensione capitalizzata al momento del
pensionamento. A seguito dell'applicazione del predetto
contributo sui trattamenti pensionistici, il trattamento
pensionistico medesimo, al netto del contributo di
solidarieta' complessivo non puo' essere comunque inferiore
a 5 volte il trattamento minimo.
22. Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote
contributive pensionistiche di finanziamento e di computo
delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e
commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono
incrementate di 1,3 punti percentuali dall'anno 2012 e
successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a
raggiungere il livello del 24 per cento.
23. Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote
contributive pensionistiche di finanziamento e di computo
dei lavoratori coltivatori diretti, mezzadri e coloni
iscritti alla relativa gestione autonoma dell'INPS sono
rideterminate come nelle Tabelle B e C di cui all'Allegato
n. 1 del presente decreto.
24. In considerazione dell'esigenza di assicurare
l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in
conformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo
30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10
febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di cui
ai predetti decreti adottano, nell'esercizio della loro
autonomia gestionale, entro e non oltre il 30 settembre
2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate
contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo
bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta
anni. Le delibere in materia sono sottoposte
all'approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le
disposizioni di cui ai predetti decreti; essi si esprimono
in modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di
tali delibere. Decorso il termine del 30 settembre 2012
senza l'adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel
caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si
applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012:
a) le disposizioni di cui al comma 2 del presente
articolo sull'applicazione del pro-rata agli iscritti alle
relative gestioni;
b) un contributo di solidarieta', per gli anni 2012 e
2013, a carico dei pensionati nella misura dell'1 per
cento.
25. In considerazione della contingente situazione
finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti
pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'
articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
e' riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente
ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a
tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100
per cento. Per le pensioni di importo superiore a tre volte
il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite
incrementato della quota di rivalutazione automatica
spettante ai sensi del presente comma, l'aumento di
rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del
predetto limite maggiorato. Il comma 3 dell' articolo 18
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e'
abrogato.
26. A decorrere dal 1° gennaio 2012, ai professionisti
iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari
di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali
obbligatorie sono estese le tutele di cui all'articolo 1,
comma 788 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
27. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e' istituito un Fondo per il finanziamento di
interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi
e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne. Il
Fondo e' finanziato per l'anno 2012 con 200 milioni di
euro, con 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni
2013 e 2014 e con 240 milioni di euro per l'anno 2015. Con
decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono definiti i criteri e le modalita' istitutive del
predetto Fondo.
27-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all' articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307, e' ridotta di 500.000 euro per l'anno 2013.
28. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
costituisce, senza oneri aggiuntivi per la finanza
pubblica, una Commissione composta da esperti e da
rappresentanti di enti gestori di previdenza obbligatoria
nonche' di Autorita' di vigilanza operanti nel settore
previdenziale, al fine di valutare, entro il 31 dicembre
2012, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza
pubblica e delle compatibilita' finanziarie del sistema
pensionistico nel medio/lungo periodo, possibili ed
ulteriori forme di gradualita' nell'accesso al trattamento
pensionistico determinato secondo il metodo contributivo
rispetto a quelle previste dal presente decreto. Tali forme
devono essere funzionali a scelte di vita individuali,
anche correlate alle dinamiche del mercato del lavoro,
fermo restando il rispetto del principio dell'adeguatezza
della prestazione pensionistica. Analogamente, e sempre nel
rispetto degli equilibri e compatibilita' succitati,
saranno analizzate, entro il 31 dicembre 2012, eventuali
forme di decontribuzione parziale dell'aliquota
contributiva obbligatoria verso schemi previdenziali
integrativi in particolare a favore delle giovani
generazioni, di concerto con gli enti gestori di previdenza
obbligatoria e con le Autorita' di vigilanza operanti nel
settore della previdenza.
29. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
elabora annualmente, unitamente agli enti gestori di forme
di previdenza obbligatoria, un programma coordinato di
iniziative di informazione e di educazione previdenziale. A
cio' concorrono la comunicazione da parte degli enti
gestori di previdenza obbligatoria circa la posizione
previdenziale di ciascun iscritto e le attivita' di
comunicazione e promozione istruite da altre Autorita'
operanti nel settore della previdenza. I programmi dovranno
essere tesi a diffondere la consapevolezza, in particolare
tra le giovani generazioni, della necessita'
dell'accantonamento di risorse a fini previdenziali, in
funzione dell'assolvimento del disposto dell'art. 38 della
Costituzione. A dette iniziative si provvede attraverso le
risorse umane e strumentali previste a legislazione
vigente.
30. Il Governo promuove, entro il 31 dicembre 2011,
l'istituzione di un tavolo di confronto con le parti
sociali al fine di riordinare il sistema degli
ammortizzatori sociali e degli istituti di sostegno al
reddito e della formazione continua.
31. Alla quota delle indennita' di fine rapporto di cui
all'articolo 17, comma 1, lettere a) e c), del testo unico
delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
erogate in denaro e in natura, di importo complessivamente
eccedente euro 1.000.000 non si applica il regime di
tassazione separata di cui all'articolo 19 del medesimo
TUIR. Tale importo concorre alla formazione del reddito
complessivo. Le disposizioni del presente comma si
applicano in ogni caso a tutti i compensi e indennita' a
qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle societa'
di capitali. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio
2000, n. 212, le disposizioni di cui al presente comma si
applicano con riferimento alle indennita' ed ai compensi il
cui diritto alla percezione e' sorto a decorrere dal 1°
gennaio 2011.
31-bis. Al primo periodo del comma 22-bis dell'
articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, dopo le parole: «eccedente 150.000 euro» sono
inserite le seguenti: «e al 15 per cento per la parte
eccedente 200.000 euro».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 22 del
citato decreto-legge n. 95 del 2012:
"Art. 22. Salvaguardia dei lavoratori dall'incremento
dei requisiti di accesso al sistema pensionistico
1. Ferme restando le disposizioni di salvaguardia
stabilite dai commi 14 e 15 dell'articolo 24 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dai
commi 2-ter e 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29
dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 febbraio 2012, n. 14, nonche' le disposizioni, i
presupposti e le condizioni di cui al decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012,
che ha determinato in sessantacinquemila il numero dei
soggetti interessati dalla concessione del beneficio di cui
alle predette disposizioni, le disposizioni in materia di
requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti
prima della data di entrata in vigore del citato
decreto-legge n. 201 del 2011 continuano ad applicarsi, nel
limite di ulteriori 55.000 soggetti, ancorche' maturino i
requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al
31 dicembre 2011:
a) ai lavoratori per i quali le imprese abbiano
stipulato in sede governativa entro il 31 dicembre 2011
accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze
occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali
ancorche' alla data del 4 dicembre 2011 gli stessi
lavoratori ancora non risultino cessati dall'attivita'
lavorativa e collocati in mobilita' ai sensi degli articoli
4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni, i quali in ogni caso maturino i requisiti
per il pensionamento entro il periodo di fruizione
dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1
e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 ovvero, ove
prevista, della mobilita' lunga ai sensi dell'articolo 7,
commi 6 e 7, della predetta legge n. 223 del 1991. Ai
lavoratori di cui alla presente lettera continua ad
applicarsi la disciplina in materia di indennita' di
mobilita' in vigore alla data del 31 dicembre 2011, con
particolare riguardo al regime della durata;
b) nei limiti di ulteriori 1.600 soggetti rispetto a
quanto indicato dall'articolo 6 del citato decreto
ministeriale del 1° giugno 2012 ai lavoratori che, alla
data del 4 dicembre 2011, non erano titolari di prestazione
straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di settore
di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, ma per i quali il diritto all'accesso ai
predetti fondi era previsto da accordi stipulati alla
suddetta data e ferma restando la permanenza nel fondo fino
al sessantaduesimo anno di eta';
c) ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14,
lettera d) del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonche' di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) del citato decreto
ministeriale del 1° giugno 2012 che, antecedentemente alla
data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla
prosecuzione volontaria della contribuzione, che
perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi utili a
comportare la decorrenza del trattamento pensionistico,
secondo la disciplina vigente alla data di entrata in
vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, nel
periodo compreso fra il ventiquattresimo e il
trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in
vigore del medesimo decreto-legge;
d) ai lavoratori di cui all'articolo 6, comma 2-ter,
del decreto-legge n. 216 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012, che risultino in
possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in
base alla disciplina pensionistica vigente prima della data
di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del
2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del
2011, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento
medesimo nel periodo compreso fra il ventiquattresimo e il
trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in
vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto sono definite le modalita'
di attuazione del comma 1. L'INPS provvede al monitoraggio,
sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro,
delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di
cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di
accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della
data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201
del 2011. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il
raggiungimento del limite numerico delle domande di
pensione determinato ai sensi del comma 1, il predetto ente
non prendera' in esame ulteriori domande di pensionamento
finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla
disposizione di cui al comma 1.".
Per il riferimento al testo dei commi da 231 a 233
dell'articolo 1 della citata legge n. 228 del 2012 vedasi
in Note al comma 191.
- Si riporta il testo vigente del comma 234
dell'articolo 1 della citata legge n. 228 del 2012:
"234. Il beneficio di cui al comma 231 e' riconosciuto
nel limite massimo di 64 milioni di euro per l'anno 2013,
di 134 milioni di euro per l'anno 2014, di 135 milioni di
euro per l'anno 2015, di 107 milioni di euro per l'anno
2016, di 46 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni
di euro per l'anno 2018, di 28 milioni di euro per l'anno
2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020.".
- Si riporta il testo vigente degli articoli 11 e
11-bis del citato decreto-legge n. 102 del 2013:
"Art. 11. Modifica all'articolo 6 del decreto-legge 29
dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni, dalla
legge 24 febbraio 2012, n. 14, e relative norme attuative
1. Al comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 29
dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 febbraio 2012, n. 14, dopo le parole: «31 dicembre
2011,» sono inserite le seguenti: «in ragione della
risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro medesimo
ovvero». Restano in ogni caso ferme le seguenti condizioni
per l'accesso al beneficio dell'anticipo del pensionamento
da parte dei soggetti interessati che:
a) abbiano conseguito successivamente alla data di
cessazione, la quale comunque non puo' essere anteriore al
1° gennaio 2009 e successiva al 31 dicembre 2011, un
reddito annuo lordo complessivo riferito a qualsiasi
attivita', non riconducibile a rapporto di lavoro
dipendente a tempo indeterminato, non superiore a euro
7.500;
b) risultino in possesso dei requisiti anagrafici e
contributivi che, in base alla disciplina pensionistica
vigente prima della data di entrata in vigore del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
avrebbero comportato la decorrenza del trattamento
pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla
data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201
del 2011.
2. Il beneficio di cui al comma 1 e' riconosciuto nel
limite di 6.500 soggetti e nel limite massimo di 151
milioni di euro per l'anno 2014, di 164 milioni di euro per
l'anno 2015, di 124 milioni di euro per l'anno 2016, di 85
milioni di euro per l'anno 2017, di 47 milioni di euro per
l'anno 2018 e di 12 milioni di euro per l'anno 2019. Ai
fini della presentazione delle istanze da parte dei
lavoratori, si applicano le procedure relative alla
tipologia dei lavoratori di cui al comma 2-ter
dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
2012, n. 14, come definite nel decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali 1° giugno 2012, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, e
successivamente integrate dal decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali 22 aprile 2013, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2013, con
particolare riguardo alla circostanza che la data di
cessazione debba risultare da elementi certi e oggettivi,
quali le comunicazioni obbligatorie alle Direzioni
Territoriali del lavoro, ovvero agli altri soggetti
equipollenti individuati sulla base di disposizioni
normative o regolamentari, e alle procedure di
presentazione delle istanze alle competenti Direzioni
Territoriali del lavoro, di esame delle medesime e di
trasmissione delle stesse all'INPS. L'INPS provvede al
monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai
lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei
requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti
prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base della data di
cessazione del rapporto di lavoro, e altresi' provvede a
pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al
fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di
tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito
dell'attivita' di monitoraggio, avendo cura di evidenziare
le domande accolte, quelle respinte e le relative
motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il
raggiungimento del limite numerico delle domande di
pensione determinato ai sensi del primo periodo del
presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori
domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei
benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 1.
3. I risparmi di spesa complessivamente conseguiti a
seguito dell'adozione delle misure di armonizzazione dei
requisiti di accesso al sistema pensionistico di cui al
comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214 confluiscono al Fondo di cui
all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, per essere destinati al
finanziamento di misure di salvaguardia per i lavoratori
finalizzate all'applicazione delle disposizioni in materia
di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze
vigenti prima della data di entrata in vigore del citato
decreto-legge n. 201 del 2011, ancorche' gli stessi abbiano
maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento
successivamente al 31 dicembre 2011. All'articolo 1, comma
235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono apportate le
seguenti modifiche:
a) le parole "e del decreto ministeriale di cui al
comma 232 del presente articolo" sono sostituite dalle
seguenti: "del decreto ministeriale di cui al comma 232 del
presente articolo e delle ulteriori modifiche apportate al
comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre
2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
febbraio 2012, n. 14";
b) le parole: "959 milioni di euro per l'anno 2014, a
1.765 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.377 milioni di
euro per l'anno 2016, a 2.256 milioni di euro per l'anno
2017, a 1.480 milioni di euro per l'anno 2018, a 583
milioni di euro per l'anno 2019" sono sostituite dalle
seguenti: "1.110 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.929
milioni di euro per l'anno 2015, a 2.501 milioni di euro
per l'anno 2016, a 2.341 milioni di euro per l'anno 2017, a
1.527 milioni di euro per l'anno 2018, a 595 milioni di
euro per l'anno 2019"
"Art. 11-bis. Modifica all'articolo 24 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, in materia di
trattamenti pensionistici
1. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni,
dopo la lettera e-bis) e' aggiunta la seguente:
"e-ter) ai lavoratori che, nel corso dell'anno 2011,
risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42,
comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, o aver
fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive
modificazioni, i quali perfezionino i requisiti anagrafici
e contributivi utili a comportare la decorrenza del
trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente
alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro
il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in
vigore del medesimo decreto. Il trattamento pensionistico
non puo' avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014".
2. Il beneficio di cui al comma 1 e' riconosciuto nel
limite di 2.500 soggetti e nel limite massimo di spesa di
23 milioni di euro per l'anno 2014, di 17 milioni di euro
per l'anno 2015, di 9 milioni di euro per l'anno 2016, di 6
milioni di euro per l'anno 2017 e di 2 milioni di euro per
l'anno 2018. L'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) provvede al monitoraggio delle domande di
pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 1,
che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del
regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata
in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, sulla base della prossimita' al
raggiungimento dei requisiti per il perfezionamento del
diritto al primo trattamento pensionistico utile. Qualora
dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite
numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del
primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in
esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad
usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui
al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
23 milioni di euro per l'anno 2014, a 17 milioni di euro
per l'anno 2015, a 9 milioni di euro per l'anno 2016, a 6
milioni di euro per l'anno 2017 e a 2 milioni di euro per
l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione,
ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4. All'articolo 1, comma 235, quarto periodo, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "delle ulteriori modifiche apportate al
comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre
2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
febbraio 2012, n. 14" sono sostituite dalle seguenti:
"delle ulteriori modifiche apportate al comma 14
dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e successive modificazioni, e al comma 2-ter
dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
2012, n. 14";
b) le parole: "1.110 milioni di euro per l'anno 2014,
a 1.929 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.501 milioni di
euro per l'anno 2016, a 2.341 milioni di euro per l'anno
2017, a 1.527 milioni di euro per l'anno 2018" sono
sostituite dalle seguenti: "1.133 milioni di euro per
l'anno 2014, a 1.946 milioni di euro per l'anno 2015, a
2.510 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.347 milioni di
euro per l'anno 2017, a 1.529 milioni di euro per l'anno
2018".
- Si riporta il testo vigente dei commi 5-bis e 5-ter
dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 101 del 2013:
"5-bis. L'articolo 24, comma 14, lettera e), del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si
interpreta nel senso che tra i lavoratori ivi individuati
sono da intendersi inclusi anche i lavoratori, compresi i
dipendenti delle regioni, delle aziende sanitarie locali e
degli enti strumentali, che alla data del 4 dicembre 2011
hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio ai
sensi di leggi regionali di recepimento, diretto o
indiretto, dell'istituto dell'esonero dal servizio di cui
all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133.
5-ter. L'articolo 24, comma 14, lettera e), del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si
interpreta nel senso che l'istituto dell'esonero si
considera comunque in corso qualora il provvedimento di
concessione sia stato emanato a seguito di domande
presentate prima del 4 dicembre 2011.".
Il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali del 1° giugno 2012 recante "Modalita' di attuazione
del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214 e determinazione del limite massimo
numerico dei soggetti interessati ai fini della concessione
dei benefici pensionistici di cui al comma 14 del medesimo
articolo" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 24 luglio 2012, n.
171.
Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali dell'8 ottobre 2012 recante "Attuazione
dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, relativo alla salvaguardia dei lavoratori
dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema
pensionistico" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 21 gennaio
2013, n. 17.
Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali 22 aprile 2013 recante "Modalita' di attuazione
delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 231 e 233,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Estensione platea
salvaguardati. Terzo contingente" e' pubblicato nella Gazz.
Uff. 28 maggio 2013, n. 123.
Il citato decreto-legge n. 201 del 2011 e' pubblicato
nella Gazz. Uff. 6 dicembre 2011, n. 284, S.O.
- Si riporta il testo vigente degli articoli 410, 411 e
412-ter del codice di procedura civile:
"Art. 410. Tentativo di conciliazione
Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa
ai rapporti previsti dall'articolo 409 puo' promuovere,
anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce
o conferisce mandato, un previo tentativo di conciliazione
presso la commissione di conciliazione individuata secondo
i criteri di cui all'articolo 413.
La comunicazione della richiesta di espletamento del
tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e
sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e
per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il
decorso di ogni termine di decadenza.
Le commissioni di conciliazione sono istituite presso
la Direzione provinciale del lavoro. La commissione e'
composta dal direttore dell'ufficio stesso o da un suo
delegato o da un magistrato collocato a riposo, in qualita'
di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da
quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro
rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei
lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative a livello
territoriale.
Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessita',
affidano il tentativo di conciliazione a proprie
sottocommissioni, presiedute dal direttore della Direzione
provinciale del lavoro o da un suo delegato, che
rispecchino la composizione prevista dal terzo comma. In
ogni caso per la validita' della riunione e' necessaria la
presenza del Presidente e di almeno un rappresentante dei
datori di lavoro e almeno un rappresentante dei lavoratori.
La richiesta del tentativo di conciliazione,
sottoscritta dall'istante, e' consegnata o spedita mediante
raccomandata con avviso di ricevimento. Copia della
richiesta del tentativo di conciliazione deve essere
consegnata o spedita con raccomandata con ricevuta di
ritorno a cura della stessa parte istante alla controparte.
La richiesta deve precisare:
1) nome, cognome e residenza dell'istante e del
convenuto; se l'istante o il convenuto sono una persona
giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato,
l'istanza deve indicare la denominazione o la ditta nonche'
la sede;
2) il luogo dove e' sorto il rapporto ovvero dove si
trova l'azienda o sua dipendenza alla quale e' addetto il
lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al
momento della fine del rapporto;
3) il luogo dove devono essere fatte alla parte
istante le comunicazioni inerenti alla procedura;
4) l'esposizione dei fatti e delle ragioni posti a
fondamento della pretesa.
Se la controparte intende accettare la procedura di
conciliazione, deposita presso la commissione di
conciliazione, entro venti giorni dal ricevimento della
copia della richiesta, una memoria contenente le difese e
le eccezioni in fatto e in diritto, nonche' le eventuali
domande in via riconvenzionale. Ove cio' non avvenga,
ciascuna delle parti e' libera di adire l'autorita'
giudiziaria. Entro i dieci giorni successivi al deposito,
la commissione fissa la comparizione delle parti per il
tentativo di conciliazione, che deve essere tenuto entro i
successivi trenta giorni. Dinanzi alla commissione il
lavoratore puo' farsi assistere anche da un'organizzazione
cui aderisce o conferisce mandato.
La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta
la pubblica amministrazione, anche in sede giudiziale ai
sensi dell'articolo 420, commi primo, secondo e terzo, non
puo' dar luogo a responsabilita', salvi i casi di dolo e
colpa grave."
"Art. 411. Processo verbale di conciliazione.
Se la conciliazione esperita ai sensi dell'articolo 410
riesce, anche limitatamente ad una parte della domanda,
viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle
parti e dai componenti della commissione di conciliazione.
Il giudice, su istanza della parte interessata, lo dichiara
esecutivo con decreto.
Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, la
commissione di conciliazione deve formulare una proposta
per la bonaria definizione della controversia. Se la
proposta non e' accettata, i termini di essa sono riassunti
nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse
dalle parti. Delle risultanze della proposta formulata
dalla commissione e non accettata senza adeguata
motivazione il giudice tiene conto in sede di giudizio.
Ove il tentativo di conciliazione sia stato richiesto
dalle parti, al ricorso depositato ai sensi dell'articolo
415 devono essere allegati i verbali e le memorie
concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito. Se
il tentativo di conciliazione si e' svolto in sede
sindacale, ad esso non si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 410. Il processo verbale di avvenuta
conciliazione e' depositato presso la Direzione provinciale
del lavoro a cura di una delle parti o per il tramite di
un'associazione sindacale. Il direttore, o un suo delegato,
accertatane l'autenticita', provvede a depositarlo nella
cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione e' stato
redatto. Il giudice, su istanza della parte interessata,
accertata la regolarita' formale del verbale di
conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto."
"Art. 412-ter. Altre modalita' di conciliazione e
arbitrato previste dalla contrattazione collettiva.
La conciliazione e l'arbitrato, nelle materie di cui
all'articolo 409, possono essere svolti altresi' presso le
sedi e con le modalita' previste dai contratti collettivi
sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente
rappresentative.".
- Si riporta il testo vigente dei commi 1 e 2
dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme
in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di
disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita'
europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in
materia di mercato del lavoro):
"Art. 7. Indennita' di mobilita'
1. I lavoratori collocati in mobilita' ai sensi
dell'articolo 4, che siano in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 16, comma 1, hanno diritto ad una indennita'
per un periodo massimo di dodici mesi, elevato a
ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta
anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i
cinquanta anni. L'indennita' spetta nella misura
percentuale, di seguito indicata, del trattamento
straordinario di integrazione salariale che hanno percepito
ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente
precedente la risoluzione del rapporto di lavoro:
a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
b) dal tredicesimo al trentaseiesimo mese: ottanta
per cento.
2. Nelle aree di cui al testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.
218, la indennita' di mobilita' e' corrisposta per un
periodo massimo di ventiquattro mesi, elevato a trentasei
per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a
quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta
anni. Essa spetta nella seguente misura:
a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
b) dal tredicesimo al quarantottesimo mese: ottanta
per cento.".
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
6 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184
(Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma
39, della L. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di
ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai
fini pensionistici):
"Art. 6. Presupposti di ammissione.
1. La contribuzione volontaria puo' essere versata
anche per i sei mesi precedenti la data di presentazione
della domanda.".
Comma 196
Per il riferimento al decreto-legge n. 201 del 2011
vedasi in Note al comma 194.
Comma 198
- Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo
11 del citato decreto-legge n. 102 del 2013:
"3. I risparmi di spesa complessivamente conseguiti a
seguito dell'adozione delle misure di armonizzazione dei
requisiti di accesso al sistema pensionistico di cui al
comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214 confluiscono al Fondo di cui
all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, per essere destinati al
finanziamento di misure di salvaguardia per i lavoratori
finalizzate all'applicazione delle disposizioni in materia
di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze
vigenti prima della data di entrata in vigore del citato
decreto-legge n. 201 del 2011, ancorche' gli stessi abbiano
maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento
successivamente al 31 dicembre 2011. All'articolo 1, comma
235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono apportate le
seguenti modifiche:
a) le parole "e del decreto ministeriale di cui al
comma 232 del presente articolo" sono sostituite dalle
seguenti: "del decreto ministeriale di cui al comma 232 del
presente articolo e delle ulteriori modifiche apportate al
comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre
2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
febbraio 2012, n. 14";
b) le parole: "959 milioni di euro per l'anno 2014, a
1.765 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.377 milioni di
euro per l'anno 2016, a 2.256 milioni di euro per l'anno
2017, a 1.480 milioni di euro per l'anno 2018, a 583
milioni di euro per l'anno 2019" sono sostituite dalle
seguenti: "1.110 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.929
milioni di euro per l'anno 2015, a 2.501 milioni di euro
per l'anno 2016, a 2.341 milioni di euro per l'anno 2017, a
1.527 milioni di euro per l'anno 2018, a 595 milioni di
euro per l'anno 2019".
- Si riporta il testo vigente del comma 235
dell'articolo 1 della citata legge n. 228 del 2012:
"235. Al fine di finanziare interventi in favore delle
categorie di lavoratori di cui agli articoli 24, commi 14 e
15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e
successive modificazioni, 6, comma 2-ter, del decreto-legge
29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e 22 del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, e' istituito, presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito
fondo con una dotazione di 36 milioni di euro per l'anno
2013. Le modalita' di utilizzo del fondo sono stabilite con
decreto di natura non regolamentare del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Nel predetto fondo
confluiscono anche le eventuali risorse individuate con la
procedura di cui al presente comma. Qualora in sede di
monitoraggio dell'attuazione dei decreti del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali 1° giugno 2012, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, e 5
ottobre 2012, attuativi delle disposizioni di cui agli
articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, 6, comma
2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
2012, n. 14, e 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, del decreto ministeriale di cui al comma 232 del
presente articolo e delle ulteriori modifiche apportate al
comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e al
comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre
2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
febbraio 2012, n. 14, vengano accertate a consuntivo
eventuali economie aventi carattere pluriennale rispetto
agli oneri programmati a legislazione vigente per
l'attuazione dei predetti decreti del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e pari, ai sensi del comma 15
dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011,
dell'articolo 22 del citato decreto-legge n. 95 del 2012,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012,
e del comma 234 del presente articolo complessivamente a
309 milioni di euro per l'anno 2013, a 1.133 milioni di
euro per l'anno 2014, a 1.946 milioni di euro per l'anno
2015, a 2.510 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.347
milioni di euro per l'anno 2017, a 1.529 milioni di euro
per l'anno 2018, a 595 milioni di euro per l'anno 2019 e a
45 milioni di euro per l'anno 2020, tali economie sono
destinate ad alimentare il fondo di cui al primo periodo
del presente comma. L'accertamento delle eventuali economie
e' effettuato annualmente con il procedimento di cui
all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze e' disposta la conseguente
integrazione del fondo di cui al primo periodo operando le
occorrenti variazioni di bilancio.".
Comma 199
- Si riporta il testo vigente del comma 1264
dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006:
"1264. Al fine di garantire l'attuazione dei livelli
essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su
tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non
autosufficienti, e' istituito presso il Ministero della
solidarieta' sociale un fondo denominato «Fondo per le non
autosufficienze», al quale e' assegnata la somma di 100
milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2008 e 2009.".
Comma 201
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 4 del
citato decreto-legge n. 185 del 2008:
"Art. 4. Fondo per il credito per i nuovi nati e
disposizione per i volontari del servizio civile nazionale
1. Per la realizzazione di iniziative a carattere
nazionale volte a favorire l'accesso al credito delle
famiglie con un figlio nato o adottato nell'anno di
riferimento e' istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri un apposito fondo rotativo, dotato di
personalita' giuridica, denominato: «Fondo di credito per i
nuovi nati», con una dotazione di 25 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, finalizzato al
rilascio di garanzie dirette, anche fidejussorie, alle
banche e agli intermediari finanziari. Al relativo onere si
provvede a valere sulle risorse del Fondo per le politiche
della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come
integrato dall'articolo 1, comma 1250, della legge 27
dicembre 2006, n. 296. Con decreto di natura non
regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono stabiliti i criteri e le modalita' di organizzazione e
di funzionamento del Fondo, di rilascio e di operativita'
delle garanzie.
1-bis. Il Fondo di credito per i nuovi nati di cui al
comma 1 e' altresi' integrato di ulteriori 10 milioni di
euro per l'anno 2009 per la corresponsione di contributi in
conto interessi in favore delle famiglie di nuovi nati o
bambini adottati nel medesimo anno che siano portatori di
malattie rare, appositamente individuate dall'elenco di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 29 aprile 1998, n. 124. In ogni caso,
l'ammontare complessivo dei contributi non puo' eccedere il
predetto limite di 10 milioni di euro per l'anno 2009.
2. Il comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 5
aprile 2002, n. 77 e successive modificazioni e' sostituito
dai seguenti:
«4. Per i soggetti iscritti al Fondo pensioni
lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali dei
lavoratori autonomi, agli iscritti ai fondi sostitutivi ed
esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti ed alla
gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, i periodi corrispondenti al servizio
civile su base volontaria successivi al 1° gennaio 2009
sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda
dell'assicurato, e senza oneri a carico del Fondo Nazionale
del Servizio civile, con le modalita' di cui all'articolo
13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e successive
modificazioni ed integrazioni, e sempreche' gli stessi non
siano gia' coperti da contribuzione in alcuno dei regimi
stessi.
4-bis. Gli oneri da riscatto possono essere versati ai
regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione
ovvero in centoventi rate mensili senza l'applicazione di
interessi per la rateizzazione.
4-ter. Dal 1° gennaio 2009, cessa a carico del Fondo
Nazionale del Servizio Civile qualsiasi obbligo
contributivo ai fini di cui al comma 4 per il periodo di
servizio civile prestato dai volontari avviati dal 1°
gennaio 2009.».
3. Negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, nel limite
complessivo di spesa di 60 milioni di euro annui, al
personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso
pubblico, in ragione della specificita' dei compiti e delle
condizioni di stato e di impiego del comparto, titolare di
reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore,
nell'anno 2008, a 35.000 euro, e' riconosciuta, in via
sperimentale, sul trattamento economico accessorio, una
riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e
delle addizionali regionali e comunali. La misura della
riduzione e le modalita' applicative della stessa saranno
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta dei Ministri interessati, di concerto
con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
3-bis. Le risorse del fondo istituito dall'articolo 1,
comma 1328, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, alimentato dalle societa' aeroportuali in
proporzione al traffico generato, destinate al Dipartimento
dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
civile del Ministero dell'interno, sono utilizzate, a
decorrere dal 1° gennaio 2009, per il 40 per cento al fine
dell'attuazione di patti per il soccorso pubblico da
stipulare, di anno in anno, tra il Governo e le
organizzazioni sindacali del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco per assicurare il miglioramento della qualita' del
servizio di soccorso prestato dal personale del medesimo
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e per il 60 per cento
al fine di assicurare la valorizzazione di una piu'
efficace attivita' di soccorso pubblico del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, prevedendo particolari emolumenti da
destinare all'istituzione di una speciale indennita'
operativa per il servizio di soccorso tecnico urgente
espletato all'esterno.
3-ter. Le modalita' di utilizzo delle risorse di cui al
comma 3-bis sono stabilite nell'ambito dei procedimenti
negoziali di cui agli articoli 37 e 83 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
4. All'articolo 7, comma 3, della legge 8 marzo 2000,
n. 53, la parola «definite» e' sostituita dalle seguenti:
«definiti i requisiti, i criteri e».
5. Il decreto ministeriale di cui all'articolo 7, comma
3, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e' emanato entro trenta
giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto-legge.".
Comma 202
- Si riporta il testo vigente del comma 11
dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95
(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135:
"11. Al fine di assicurare la prosecuzione degli
interventi connessi al superamento dell'emergenza
umanitaria nel territorio nazionale, ivi comprese le
operazioni per la salvaguardia della vita umana in mare, in
relazione all'eccezionale afflusso di cittadini
appartenenti ai paesi del Nord Africa, dichiarata con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12
febbraio 2011 e successivamente prorogata fino al 31
dicembre 2012 con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 6 ottobre 2011, pubblicati rispettivamente nella
Gazzetta Ufficiale n. 42 del 21 febbraio 2011 e n. 235
dell'8 ottobre 2011 e' autorizzata la spesa massima di 495
milioni di euro, per l'anno 2012, da iscrivere su apposito
fondo dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze, anche al fine di far fronte alle attivita'
solutorie di interventi urgenti gia' posti in essere. Con
ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione
civile, adottate, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 5,
comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e'
individuato l'ammontare di risorse da assegnare per gli
interventi di rispettiva competenza alla Protezione civile
ovvero direttamente al Ministero dell'interno e alle altre
Amministrazioni interessate. Le somme non utilizzate
nell'esercizio possono esserlo in quello successivo. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di
bilancio. Al fine di assicurare la prosecuzione degli
interventi a favore dei minori stranieri non accompagnati
connessi al superamento dell'emergenza umanitaria e
consentire nel 2012 una gestione ordinaria
dell'accoglienza, e' istituito presso il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali il Fondo nazionale per
l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, la cui
dotazione e' costituita da 5 milioni di euro per l'anno
2012. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con
proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui al
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede
annualmente e nei limiti delle risorse di cui al citato
Fondo alla copertura dei costi sostenuti dagli enti locali
per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.".
Comma 203
Per il riferimento al testo del comma 11 dell'articolo
23 del citato decreto-legge n. 95 del 2012, vedasi in Note
al comma 202.
Per il riferimento al testo dell'articolo 4 del
decreto-legge n. 185 del 2008 vedasi in Note al comma 201.
Comma 204
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 1-septies
del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti
in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei
cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei
cittadini extracomunitari ed apolidi gia' presenti nel
territorio dello Stato), convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39:
"1-septies. Fondo nazionale per le politiche e i
servizi dell'asilo.
1. Ai fini del finanziamento delle attivita' e degli
interventi di cui all'articolo 1-sexies, presso il
Ministero dell'interno, e' istituito il Fondo nazionale per
le politiche e i servizi dell'asilo, la cui dotazione e'
costituita da:
a) le risorse iscritte nell'unita' previsionale di
base 4.1.2.5 «Immigrati, profughi e rifugiati» - capitolo
2359 - dello stato di previsione del Ministero dell'interno
per l'anno 2002, gia' destinate agli interventi di cui
all'articolo 1-sexies e corrispondenti a 5,16 milioni di
euro;
b) le assegnazioni annuali del Fondo europeo per i
rifugiati, ivi comprese quelle gia' attribuite all'Italia
per gli anni 2000, 2001 e 2002 ed in via di accreditamento
al Fondo di rotazione del Ministero dell'economia e delle
finanze;
c) i contributi e le donazioni eventualmente disposti
da privati, enti o organizzazioni, anche internazionali, e
da altri organismi dell'Unione europea.
2. Le somme di cui al comma 1, lettere b) e c), sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate al Fondo di cui al medesimo comma 1.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.".
Comma 205
- Si riporta il testo vigente dei commi da 4-novies a
4-undecies dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2010,
n. 40 (Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in
materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e
nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti
«caroselli» e «cartiere», di potenziamento e
razionalizzazione della riscossione tributaria anche in
adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei
gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per
incentivi e sostegno della domanda in particolari settori),
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010,
n. 73:
"4-novies. Per l'anno finanziario 2010, con riferimento
alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo
d'imposta 2009, sulla base dei criteri e delle modalita' di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20
gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del
27 gennaio 2006, fermo quanto gia' dovuto dai contribuenti
a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una
quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa e'
destinata in base alla scelta del contribuente alle
seguenti finalita':
a) sostegno del volontariato e delle altre
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui
all' articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997,
n. 460, e successive modificazioni, nonche' delle
associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
nazionale, regionali e provinciali previsti dall' articolo
7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni
e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui
all' articolo 10, comma 1, lettera a), del citato decreto
legislativo n. 460 del 1997;
b) finanziamento della ricerca scientifica e
dell'universita';
c) finanziamento della ricerca sanitaria;
d) sostegno delle attivita' sociali svolte dal comune
di residenza del contribuente;
e) sostegno delle associazioni sportive
dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal
Comitato olimpico nazionale italiano a norma di legge, che
svolgono una rilevante attivita' di interesse sociale.
4-decies. Resta fermo il meccanismo dell'otto per mille
di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.
4-undecies. I soggetti di cui al comma 4-novies ammessi
al riparto redigono, entro un anno dalla ricezione delle
somme ad essi destinate, un apposito e separato rendiconto
dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione
illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione
delle somme ad essi attribuite.".
Comma 206
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 48 della
legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e
beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del
clero cattolico in servizio nelle diocesi), come modificato
dalla presente legge:
"Art. 48. Le quote di cui all'articolo 47, secondo
comma, sono utilizzate: dallo Stato per interventi
straordinari per fame nel mondo, calamita' naturali,
assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali, e
ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza,
adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli
immobili di proprieta' pubblica adibiti all'istruzione
scolastica; dalla Chiesa cattolica per esigenze di culto
della popolazione, sostentamento del clero, interventi
caritativi a favore della collettivita' nazionale o di
paesi del terzo mondo.".
Comma 207
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 (Disposizioni
urgenti per favorire l'occupazione), convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 :
"Art. 3. Disposizioni in materia di lavori socialmente
utili, integrazione salariale e formazione professionale.
1. Per la prosecuzione nell'anno 1997 degli interventi
statali di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' autorizzata
l'ulteriore spesa di lire 135 miliardi a favore del comune
e della provincia di Napoli e di lire 55 miliardi a favore
del comune di Palermo. All'erogazione del contributo
provvede il Ministro dell'interno con proprio decreto da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
previa approvazione di una relazione presentata da parte
degli enti locali al Ministero dell'interno recante gli
specifici programmi di lavoro e le opere pubbliche che
saranno intrapresi per l'anno 1997; il Ministero
dell'interno trasmette copia di dette relazioni alle
commissioni parlamentari competenti.".
- Si riporta il testo vigente del comma 552
dell'articolo 2 della citata legge n. 244 del 2007:
"552. Il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, previa intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e' autorizzato, nel limite di spesa di
1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e
2010, a concedere un contributo ai comuni con meno di
50.000 abitanti per la stabilizzazione dei lavoratori
socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale
da almeno otto anni, utilizzando quota parte delle risorse
trasferite alle regioni in attuazione della legge 17 maggio
1999, n. 144.".
La legge regionale della regione Calabria 13 giugno
2008, n. 15 (Provvedimento Generale di tipo ordinamentale e
finanziario, collegato alla manovra di finanza regionale
per l'anno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge
regionale 4 febbraio 2002, n. 8) e' pubblicato nella BUR n.
12 del 16 giugno 2008, supplemento straordinario n. 1 del
21 giugno 2008.
- Si riporta il testo vigente del comma 1156
dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006:
"1156. A carico del Fondo per l'occupazione di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, si provvede ai seguenti interventi,
nei limiti degli importi rispettivamente indicati, da
stabilire in via definitiva con il decreto di cui al comma
1159 del presente articolo:
a) entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, con proprio decreto, sentite la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le organizzazioni
nazionali comparativamente piu' rappresentative dei
lavoratori e dei datori di lavoro, adotta un programma
speciale di interventi e costituisce una cabina di regia
nazionale di coordinamento che concorre allo sviluppo dei
piani territoriali di emersione e di promozione di
occupazione regolare nonche' alla valorizzazione dei
comitati per il lavoro e l'emersione del sommerso (CLES).
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, e' istituito, con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, un apposito Fondo
per l'emersione del lavoro irregolare (FELI), destinato al
finanziamento, d'intesa con le regioni e gli enti locali
interessati, di servizi di supporto allo sviluppo delle
imprese che attivino i processi di emersione di cui ai
commi da 1192 a 1201. Ai fini della presente lettera si
provvede, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, nei limiti
di 10 milioni di euro annui;
b) sono destinati 25 milioni di euro per l'anno 2007
alla finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e
successive modificazioni;
c) in attesa della riforma degli ammortizzatori
sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2007, possono
essere concessi trattamenti di cassa integrazione guadagni
straordinaria e di mobilita' ai dipendenti delle imprese
esercenti attivita' commerciali con piu' di cinquanta
dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi
gli operatori turistici, con piu' di cinquanta dipendenti e
delle imprese di vigilanza con piu' di quindici dipendenti
nel limite massimo di spesa di 45 milioni di euro;
d) in attesa della riforma degli ammortizzatori
sociali, al fine di sostenere programmi per la
riqualificazione professionale ed il reinserimento
occupazionale di collaboratori a progetto, che hanno
prestato la propria opera presso aziende interessate da
situazioni di crisi, con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, da emanare entro due mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti criteri e
modalita' inerenti alle disposizioni di cui alla presente
lettera. Agli oneri di cui alla presente lettera si
provvede nel limite di 15 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2007 e 2008;
e) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
e' autorizzato a stipulare con i comuni, nel limite massimo
complessivo di 1 milione di euro per l'anno 2007, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nuove convenzioni per lo svolgimento di attivita'
socialmente utili e per l'attuazione di misure di politica
attiva del lavoro riferite a lavoratori impegnati in
attivita' socialmente utili, nella disponibilita' da almeno
sette anni di comuni con popolazione inferiore a 50.000
abitanti;
f) in deroga a quanto disposto dall'articolo 12,
comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468,
e limitatamente all'anno 2007, i comuni con meno di 5.000
abitanti che hanno vuoti in organico possono, relativamente
alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28
febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, procedere
ad assunzioni di soggetti collocati in attivita'
socialmente utili nel limite massimo complessivo di 2.450
unita'. Alle misure di cui alla presente lettera e' esteso
l'incentivo di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto
legislativo 28 febbraio 2000, n. 81. Agli oneri relativi,
nel limite di 23 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2007, si provvede a valere sul Fondo per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che a
tal fine e' integrato del predetto importo;
f-bis) al fine di favorire la stabilizzazione dei
lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo
3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280,
in favore della regione Calabria e della regione Campania
e' concesso un contributo per l'anno 2007 rispettivamente
di 60 e 10 milioni di euro da ripartire con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze previa stipula di
apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, a valere sul Fondo per l'occupazione di
cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, che a tale fine e' integrato del
predetto importo per l'anno 2007. Ai soli fini della
presente lettera e della lettera f), i lavoratori impegnati
nelle attivita' di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nella regione Calabria
sono equiparati ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma
1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.
g) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
con proprio decreto, dispone annualmente di una quota del
Fondo per l'occupazione, nei limiti delle risorse
disponibili del Fondo medesimo, per interventi strutturali
ed innovativi volti a migliorare e riqualificare la
capacita' di azione istituzionale e l'informazione dei
lavoratori e delle lavoratrici in materia di lotta al
lavoro sommerso ed irregolare, promozione di nuova
occupazione, tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori, iniziative in materia di protezione sociale ed
in ogni altro settore di competenza del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale;
g-bis) a decorrere dall'esercizio finanziario 2008,
e' disposto lo stanziamento di un ulteriore contributo di
50 milioni di euro annui per la stabilizzazione dei
lavoratori socialmente utili e per le iniziative connesse
alle politiche attive per il lavoro in favore delle regioni
che rientrano negli obiettivi di convergenza dei fondi
strutturali dell'Unione europea attraverso la stipula di
un'apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale a valere sul Fondo di cui al presente
comma.".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 7 del
decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 (Revisione
della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma
dell'articolo 22 della L. 24 giugno 1997, n. 196):
"Art. 7. Utilizzo diretto dei lavoratori titolari del
trattamento straordinario di integrazione salariale, del
trattamento di indennita' di mobilita' e di altro
trattamento speciale di disoccupazione.
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , possono
svolgere le attivita' di cui all'articolo 1, comma 2,
lettera d), mediante l'utilizzo dei lavoratori percettori
di trattamento previdenziale, di cui all'articolo 4, comma
1, lettere c) e d), residenti nel comune o nell'area della
sezione circoscrizionale per l'impiego e per il
collocamento in agricoltura, ove si svolge la prestazione.
2. A tal fine le amministrazioni di cui al comma 1
devono solo inoltrare una richiesta alle competenti sezioni
circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in
agricoltura, specificando la durata delle prestazioni di
attivita' di lavori socialmente utili.
3. Le assegnazioni sono effettuate dalle sezioni
circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in
agricoltura, nell'ambito dei lavoratori in possesso di
qualifiche compatibili con le prestazioni da svolgere, con
priorita' per i residenti nei comuni ove si svolgono le
prestazioni secondo il maggior periodo residuo di
trattamento previdenziale, limitatamente alle richieste di
prestazioni di durata inferiore al predetto periodo
residuo.
4. Ai fini dell'assegnazione, i centri per l'impiego
ricevono dalle sedi INPS territorialmente competenti, gli
elenchi relativi ai percettori dell'indennita' di mobilita'
e di altro trattamento speciale di disoccupazione, con
l'indicazione della qualifica professionale posseduta, la
durata del trattamento e la data di cessazione dello
stesso.
Analoghe comunicazioni sono effettuate dalle aziende
interessate con riguardo ai lavoratori sospesi a zero ore,
per i quali sia stato emanato il provvedimento di
concessione del trattamento straordinario di integrazione
salariale.
5. Le regioni e le commissioni regionali per l'impiego
semestralmente effettuano un monitoraggio delle attivita'
di cui al presente articolo ed eventualmente provvedono a
promuovere le opportune iniziative per l'utilizzo dei
lavoratori.".
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato
decreto-legge n. 101 del 2013, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 4. Disposizioni urgenti in tema di immissione in
servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonche' di
limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro
flessibile nel pubblico impiego
1. All'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 2, le parole: "Per rispondere ad esigenze
temporanee ed eccezionali" sono sostituite dalle seguenti:
"Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente
temporaneo o eccezionale" e le parole "di cui alla lettera
d), del comma 1, dell'articolo" sono sostituite dalle
seguenti: "di cui all'articolo";
a-bis) al medesimo comma 2 sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: "Per prevenire fenomeni di precariato, le
amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni
del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo
determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie
graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo
indeterminato. E' consentita l'applicazione dell'articolo
3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione
occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per
le assunzioni a tempo indeterminato.";
b) dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti:
"5-ter. Le disposizioni previste dal decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano alle
pubbliche amministrazioni, fermi restando per tutti i
settori l'obbligo di rispettare il comma 1, la facolta' di
ricorrere ai contratti di lavoro a tempo determinato
esclusivamente per rispondere alle esigenze di cui al comma
2 e il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da
tempo determinato a tempo indeterminato.
5-quater. I contratti di lavoro a tempo determinato
posti in essere in violazione del presente articolo sono
nulli e determinano responsabilita' erariale. I dirigenti
che operano in violazione delle disposizioni del presente
articolo sono, altresi', responsabili ai sensi
dell'articolo 21. Al dirigente responsabile di
irregolarita' nell'utilizzo del lavoro flessibile non puo'
essere erogata la retribuzione di risultato.";
c) al comma 3 e' soppresso il secondo periodo.
2. All'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, le parole:
"Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36,
comma 3, del presente decreto." sono sostituite dalle
seguenti: "Si applicano le disposizioni previste
dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso
di violazione delle disposizioni di cui al presente comma,
fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di
lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto
dal citato articolo 36, comma 5-quater.".
3. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non
economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio
di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, e' subordinata alla verifica:
a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa
amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle
proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per
assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica,
salve comprovate non temporanee necessita' organizzative
adeguatamente motivate;
b) dell'assenza, nella stessa amministrazione, di
idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e
approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle
professionalita' necessarie anche secondo un criterio di
equivalenza.
3-bis. Per la copertura dei posti in organico, e'
comunque necessaria la previa attivazione della procedura
prevista dall'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di
trasferimento unilaterale del personale eccedentario.
3-ter. Resta ferma per i vincitori e gli idonei delle
graduatorie di cui al comma 3 del presente articolo
l'applicabilita' dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
3-quater. L'assunzione dei vincitori e degli idonei,
nelle procedure concorsuali gia' avviate dai soggetti di
cui al comma 3 e non ancora concluse alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
e' subordinata alla verifica del rispetto della condizione
di cui alla lettera a) del medesimo comma.
3-quinquies. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il
reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali
comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, si svolge
mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei principi
di imparzialita', trasparenza e buon andamento. I concorsi
unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche
avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto
di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui
al decreto interministeriale 25 luglio 1994, previa
ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni
interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia
di assunzioni a tempo indeterminato. Il Dipartimento della
funzione pubblica, nella ricognizione del fabbisogno,
verifica le vacanze riguardanti le sedi delle
amministrazioni ricadenti nella medesima regione. Ove tali
vacanze risultino riferite ad una singola regione, il
concorso unico si svolge in ambito regionale, ferme
restando le norme generali di partecipazione ai concorsi
pubblici. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
35, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del
2001, e successive modificazioni, nel rispetto del regime
delle assunzioni a tempo indeterminato previsto dalla
normativa vigente, possono assumere personale solo
attingendo alle nuove graduatorie di concorso predisposte
presso il Dipartimento della funzione pubblica, fino al
loro esaurimento, provvedendo a programmare le quote
annuali di assunzioni. Restano ferme le disposizioni di cui
ai commi 3 e 6 del presente articolo e quelle in materia di
corso-concorso bandito dalla Scuola nazionale
dell'amministrazione ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
70.
3-sexies. Con le modalita' di cui all'articolo 35,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, o previste dalla normativa
vigente, le amministrazioni e gli enti ivi indicati possono
essere autorizzati a svolgere direttamente i concorsi
pubblici per specifiche professionalita'. Le regioni e gli
enti locali possono aderire alla ricognizione di cui al
comma 3-quinquies e, in caso di adesione, si obbligano ad
attingere alle relative graduatorie in caso di fabbisogno,
nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di
assunzioni. Al fine di assicurare la massima trasparenza
delle procedure, il Dipartimento della funzione pubblica
della Presidenza del Consiglio dei Ministri garantisce,
mediante pubblicazione nel proprio sito internet
istituzionale, la diffusione di ogni informazione utile
sullo stato della procedura di reclutamento e selezione.
3-septies. Per lo svolgimento delle procedure di cui al
comma 3-quinquies, il bando di concorso puo' fissare un
contributo di ammissione ai concorsi per ciascun candidato
in misura non superiore a 10 euro.
4. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici
per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto, relative alle
amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle
assunzioni, e' prorogata fino al 31 dicembre 2016.
5. La Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, al fine di
individuare quantitativamente, tenuto anche conto dei
profili professionali di riferimento, i vincitori e gli
idonei collocati in graduatorie concorsuali vigenti per
assunzioni a tempo indeterminato, coloro che, in virtu' di
contratti di lavoro a tempo determinato, hanno maturato i
requisiti di anzianita' previsti dal comma 6, nonche' i
lavoratori di cui al comma 8, avvia, entro il 30 settembre
2013, apposito monitoraggio telematico con obbligo, per le
pubbliche amministrazioni che intendono avvalersi delle
procedure previste dai citati commi 6 e 8, di fornire le
informazioni richieste. I dati ottenuti a seguito del
monitoraggio telematico di cui al primo periodo sono resi
accessibili in un'apposita sezione del sito internet del
Dipartimento della funzione pubblica. Al fine di ridurre
presso le medesime pubbliche amministrazioni l'utilizzo dei
contratti di lavoro a tempo determinato, favorire l'avvio
di nuove procedure concorsuali e l'assunzione di coloro che
sono collocati in posizione utile in graduatorie vigenti
per concorsi a tempo indeterminato, in coerenza con il
fabbisogno di personale delle pubbliche amministrazioni e
dei principi costituzionali sull'adeguato accesso
dall'esterno, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, da adottare entro il 30 marzo 2014, nel
rispetto della disciplina prevista dal presente articolo,
sono definiti, per il perseguimento delle predette
finalita', criteri di razionale distribuzione delle risorse
finanziarie connesse con le facolta' assunzionali delle
pubbliche amministrazioni.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e fino al 31 dicembre 2016, al fine di
favorire una maggiore e piu' ampia valorizzazione della
professionalita' acquisita dal personale con contratto di
lavoro a tempo determinato e, al contempo, ridurre il
numero dei contratti a termine, le amministrazioni
pubbliche possono bandire, nel rispetto del limite
finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3-bis, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a garanzia
dell'adeguato accesso dall'esterno, nonche' dei vincoli
assunzionali previsti dalla legislazione vigente e, per le
amministrazioni interessate, previo espletamento della
procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, procedure concorsuali, per titoli ed esami,
per assunzioni a tempo indeterminato di personale non
dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che sono in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e
558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo
3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche'
a favore di coloro che alla data di pubblicazione della
legge di conversione del presente decreto hanno maturato,
negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle
dipendenze dell'amministrazione che emana il bando, con
esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso
uffici di diretta collaborazione degli organi politici. Il
personale non dirigenziale delle province, in possesso dei
requisiti di cui al primo periodo, puo' partecipare ad una
procedura selettiva di cui al presente comma indetta da
un'amministrazione avente sede nel territorio provinciale,
anche se non dipendente dall'amministrazione che emana il
bando. Le procedure selettive di cui al presente comma
possono essere avviate solo a valere sulle risorse
assunzionali relative agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016,
anche complessivamente considerate, in misura non superiore
al 50 per cento, in alternativa a quelle di cui
all'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. Le graduatorie definite in esito alle
medesime procedure sono utilizzabili per assunzioni nel
quadriennio 2013-2016 a valere sulle predette risorse.
Resta ferma per il comparto scuola la disciplina specifica
di settore.
6-bis. All'articolo 1, comma 166, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, le parole: "entro dodici mesi
dall'entrata in vigore della presente legge" e le parole:
"con riferimento alla data di entrata in vigore della
presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "per il
personale in effettivo servizio alla data di entrata in
vigore della presente legge, entro i termini di cui
all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101,".
6-ter. All'articolo 2, comma 4-duodecies, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le
parole: "siano in servizio" sono sostituite dalle seguenti:
"siano in effettivo servizio".
6-quater. Per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, le
regioni e i comuni che hanno proceduto, ai sensi
dell'articolo 1, comma 560, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, a indire procedure selettive pubbliche per titoli
ed esami possono, in via prioritaria rispetto al
reclutamento speciale di cui al comma 6 del presente
articolo e in relazione al proprio effettivo fabbisogno e
alle risorse finanziarie disponibili, fermo restando il
rispetto delle regole del patto di stabilita' interno e nel
rispetto dei vincoli normativi assunzionali e in materia di
contenimento della spesa complessiva di personale,
procedere all'assunzione a tempo indeterminato, a domanda,
del personale non dirigenziale assunto con contratto di
lavoro a tempo determinato, sottoscritto a conclusione
delle procedure selettive precedentemente indicate, che
abbia maturato, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, almeno tre anni di servizio alle loro dipendenze
negli ultimi cinque anni. Nelle more delle procedure di cui
al presente comma, le regioni e i comuni possono prorogare,
nel rispetto dei limiti massimi della spesa annua sostenuta
per le stesse finalita', previsti dall'articolo 9, comma
28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni, i contratti di lavoro a tempo
determinato di cui al periodo precedente fino alla
conclusione delle procedure stesse e comunque non oltre il
31 dicembre 2016.
7. Per meglio realizzare le finalita' del comma 6 sono
di norma adottati bandi per assunzioni a tempo
indeterminato con contratti di lavoro a tempo parziale,
salvo diversa motivazione tenuto conto dell'effettivo
fabbisogno di personale e delle risorse finanziarie
dedicate.
8. Al fine di favorire l'assunzione a tempo
indeterminato dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma
1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di
cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7
agosto 1997, n. 280, le regioni predispongono un elenco
regionale dei suddetti lavoratori secondo criteri che
contemperano l'anzianita' anagrafica, l'anzianita' di
servizio e i carichi familiari. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e fino al 31
dicembre 2016, gli enti territoriali che hanno vuoti in
organico relativamente alle qualifiche di cui all'articolo
16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive
modificazioni, nel rispetto del loro fabbisogno e
nell'ambito dei vincoli finanziari di cui al comma 6,
procedono, in deroga a quanto disposto dall'articolo 12,
comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468,
all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti
di lavoro a tempo parziale, dei soggetti collocati
nell'elenco regionale indirizzando una specifica richiesta
alla Regione competente.
9. Le amministrazioni pubbliche che nella
programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui
all'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, riferita agli anni dal 2013 al 2016, prevedono di
effettuare procedure concorsuali ai sensi dell'articolo 35,
comma 3-bis, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, o ai sensi del comma 6 del presente articolo,
possono prorogare, nel rispetto dei vincoli finanziari
previsti dalla normativa vigente in materia e, in
particolare, dei limiti massimi della spesa annua per la
stipula dei contratti a tempo determinato previsti
dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, i contratti di lavoro a tempo
determinato dei soggetti che hanno maturato, alla data di
pubblicazione della legge di conversione del presente
decreto, almeno tre anni di servizio alle proprie
dipendenze. La proroga puo' essere disposta, in relazione
al proprio effettivo fabbisogno, alle risorse finanziarie
disponibili e ai posti in dotazione organica vacanti,
indicati nella programmazione triennale di cui al
precedente periodo, fino al completamento delle procedure
concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2016. Fermo
restando il divieto previsto dall'articolo 16, comma 9, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le
province possono prorogare fino al 31 dicembre 2014 i
contratti di lavoro a tempo determinato per le strette
necessita' connesse alle esigenze di continuita' dei
servizi e nel rispetto dei vincoli finanziari di cui al
presente comma, del patto di stabilita' interno e della
vigente normativa di contenimento della spesa complessiva
di personale. Per le proroghe dei contratti di lavoro a
tempo determinato del personale degli enti di ricerca
possono essere, altresi', utilizzate, in deroga al presente
comma, le risorse di cui all'articolo 1, comma 188, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni,
esclusivamente per il personale direttamente impiegato in
specifici progetti di ricerca finanziati con le predette
risorse e limitatamente alla durata dei progetti medesimi.
9-bis. Esclusivamente per le finalita' e nel rispetto
dei vincoli e dei termini di cui al comma 9 del presente
articolo, i limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni, possono essere derogati
limitatamente alla proroga dei rapporti di lavoro a tempo
determinato stipulati dalle regioni a statuto speciale,
nonche' dagli enti territoriali compresi nel territorio
delle stesse, a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive
appositamente individuate dalle medesime regioni attraverso
misure di revisione e razionalizzazione della spesa
certificate dagli organi di controllo interno. Sono fatte
salve le disposizioni previste dall'articolo 14, comma
24-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, per consentire l'attuazione dei processi di
stabilizzazione di cui al presente articolo, in ogni caso
nel rispetto del patto di stabilita' interno. A tal fine
gli enti territoriali delle regioni a statuto speciale
calcolano il complesso delle spese per il personale al
netto dell'eventuale contributo erogato dalle regioni,
attribuite nei limiti dei risparmi di spesa realizzati a
seguito dell'adozione delle misure di razionalizzazione e
revisione della spesa di cui al primo periodo; la verifica
del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1,
commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
dell'articolo 76, commi 4 e 7, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e'
ultimata tenendo conto di dati omogenei. In caso di mancato
rispetto del patto di stabilita' interno e successive
modificazioni per l'anno 2013, al solo fine di consentire
la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato fino
al 31 dicembre 2014, non si applica la sanzione di cui alla
lettera d) del comma 26 dell'articolo 31 della legge 12
novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni. Per
l'anno 2014, permanendo il fabbisogno organizzativo e le
comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i
servizi gia' erogati, la proroga dei rapporti di lavoro a
tempo determinato, fermo quanto previsto nei periodi
precedenti, puo' essere disposta in deroga ai termini e
vincoli di cui al comma 9 del presente articolo.
9-ter. Per assicurare il mantenimento dei necessari
standard di funzionalita' dell'Amministrazione
dell'interno, anche in relazione ai peculiari compiti in
materia di immigrazione, il Ministero dell'interno e'
autorizzato a bandire procedure concorsuali riservate al
personale individuato dalle disposizioni di cui ai commi 4
e 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 21 maggio 2013, n.
54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio
2013, n. 85, nel rispetto dei requisiti soggettivi di cui
al comma 6 del presente articolo. Fino al completamento
della procedura assunzionale, alla quale si applica il
limite del 50 per cento delle risorse finanziarie
disponibili, sulla base delle facolta' assunzionali
previste dalla legislazione vigente, e' autorizzata la
proroga dei contratti a tempo determinato relativi allo
stesso personale nei limiti numerici e finanziari
individuati con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
entro il 30 novembre di ciascun anno. All'onere relativo
alle predette proroghe, nel limite massimo di 20 milioni di
euro annui, si provvede mediante utilizzo di quota parte
delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a),
della legge 23 febbraio 1999, n. 44, che sono annualmente
riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'interno.
10. Le regioni, le province autonome e gli enti locali,
tenuto conto del loro fabbisogno, attuano i commi 6, 7, 8 e
9 nel rispetto dei principi e dei vincoli ivi previsti e
tenuto conto dei criteri definiti con il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 5.
Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto
dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente,
si procede all'attuazione dei commi 6, 7, 8 e 9, anche con
riferimento alle professionalita' del Servizio sanitario
nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto-legge, su proposta del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la
pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. Nel decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al precedente
periodo saranno previste specifiche disposizioni per il
personale dedicato alla ricerca in sanita', finalizzate
anche all'individuazione, quali requisiti per l'accesso ai
concorsi, dei titoli di studio di laurea e post laurea in
possesso del personale precario nonche' per il personale
medico in servizio presso il pronto soccorso delle aziende
sanitarie locali, con almeno cinque anni di prestazione
continuativa, ancorche' non in possesso della
specializzazione in medicina e chirurgia d'accettazione e
d'urgenza. Resta comunque salvo quanto previsto
dall'articolo 10, comma 4-ter, del decreto legislativo 6
settembre 2001, n. 368.
10-bis. In considerazione dei vincoli di bilancio e
assunzionali, nonche' dell'autonomia organizzativa
dell'INPS, le liste speciali, gia' costituite ai sensi
dell'articolo 5, comma 12, del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 1983, n. 638, sono trasformate in liste speciali
ad esaurimento, nelle quali vengono confermati i medici
inseriti nelle suddette liste alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto e
che risultavano gia' iscritti nelle liste alla data del 31
dicembre 2007.
10-ter. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n.
178, dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:
"Art. 1-bis (Trasformazione dei comitati locali e
provinciali). - 1. I comitati locali e provinciali
esistenti alla data del 31 dicembre 2013, ad eccezione dei
comitati delle province autonome di Trento e di Bolzano,
assumono, alla data del 1° gennaio 2014, la personalita'
giuridica di diritto privato, sono disciplinati dalle norme
del titolo II del libro primo del codice civile e sono
iscritti di diritto nei registri provinciali delle
associazioni di promozione sociale, applicandosi ad essi,
per quanto non diversamente disposto dal presente decreto,
la legge 7 dicembre 2000, n. 383. Entro venti giorni dalla
data di entrata in vigore del presente articolo, i predetti
comitati, con istanza motivata con riferimento a ragioni di
carattere organizzativo, possono chiedere al Presidente
nazionale della CRI il differimento, comunque non oltre il
30 giugno 2014, del termine di assunzione della
personalita' giuridica di diritto privato. Sulla base delle
istanze pervenute, il Presidente, nei successivi dieci
giorni, trasmette, ai fini della successiva autorizzazione,
al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione da
cui risulti l'assenza di oneri per la finanza pubblica
derivanti dal predetto differimento. Le istanze non
autorizzate entro il 20 dicembre 2013 si intendono
respinte.
2. I comitati locali e provinciali, costituiti in
associazioni di diritto privato, subentrano in tutti i
rapporti attivi e passivi ai comitati locali e provinciali
esistenti alla data di entrata in vigore del presente
articolo, ivi compresi i rapporti relativi alle convenzioni
stipulate dalla CRI con enti territoriali e organi del
Servizio sanitario nazionale.
3. Il personale con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato in servizio presso i comitati locali e
provinciali esistenti alla data del 31 dicembre 2013
esercita il diritto di opzione tra il passaggio al comitato
centrale o ai comitati regionali, l'assunzione da parte dei
comitati locali e provinciali, ovvero il passaggio in
mobilita' presso altre amministrazioni pubbliche. Resta in
ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 6, commi 2,
3, 4, 5, 6, 7 e 8. I restanti rapporti proseguono fino alla
naturale scadenza. Con decreto di natura non regolamentare
del Ministro della salute, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e per la pubblica
amministrazione e la semplificazione nonche', per quanto di
competenza, con il Ministro della difesa, sono disciplinate
le modalita' organizzative e funzionali dell'Associazione
anche con riferimento alla sua base associativa
privatizzata.
4. I comitati locali e provinciali si avvalgono, con
oneri a loro totale carico, del personale con rapporto di
lavoro a tempo determinato gia' operante nell'ambito
dell'espletamento di attivita' in regime convenzionale
ovvero nell'ambito di attivita' finanziate con fondi
privati, ai sensi dell'articolo 6, comma 9.".
10-quater. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n.
178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "1° gennaio 2014", ovunque ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2015";
b) le parole: "31 dicembre 2015", ovunque ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016";
c) le parole: "31 dicembre 2013", ovunque ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014";
d) le parole: "1° gennaio 2016", ovunque ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2017".
10-quinquies. All'articolo 3, comma 3, del decreto
legislativo 28 settembre 2012, n. 178, le parole: "e 2012"
sono sostituite dalle seguenti: ", 2012, 2013 e 2014"; dopo
le parole: "dell'avanzo accertato dell'amministrazione"
sono inserite le seguenti: "sia del comitato centrale che
del consolidato"; dopo le parole: "sara' approvato per il
2012" sono inserite le seguenti: ", il 2013 e il 2014";
dopo le parole: "per le esigenze del bilancio di previsione
2013" sono inserite le seguenti: "e 2014".
10-sexies. All'articolo 8, comma 1, del decreto
legislativo 28 settembre 2012, n. 178, al terzo periodo, le
parole: "per gli anni 2012 e 2013" sono sostituite dalle
seguenti: "per gli anni 2012, 2013 e 2014" e, al quarto
periodo, le parole: "per gli anni 2012 e 2013" sono
sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2012, 2013 e
2014".
10-septies. All'articolo 42-bis del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98, il comma 2 e' sostituito dal
seguente:
"2. I certificati per l'attivita' sportiva non
agonistica, di cui all'articolo 3 del citato decreto del
Ministro della salute 24 aprile 2013, sono rilasciati dai
medici di medicina generale e dai pediatri di libera
scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico
specialista in medicina dello sport ovvero dai medici della
Federazione medico-sportiva italiana del Comitato olimpico
nazionale italiano. Ai fini del rilascio di tali
certificati, i predetti medici si avvalgono dell'esame
clinico e degli accertamenti, incluso
l'elettrocardiogramma, secondo linee guida approvate con
decreto del Ministro della salute, su proposta della
Federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e
degli odontoiatri, sentito il Consiglio superiore di
sanita'. Dall'attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.".
11. All'articolo 10, comma 4-bis, del decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e' aggiunto il
seguente periodo:
"Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili
nidi e nelle scuole dell'infanzia degli enti locali, le
deroghe di cui al presente comma si applicano, nel rispetto
del patto di stabilita' e dei vincoli finanziari che
limitano per gli enti locali la spesa per il personale e il
regime delle assunzioni, anche al relativo personale
educativo e scolastico.".
12. All'articolo 114, comma 5-bis, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ultimo periodo, dopo le
parole "ed educativi," sono aggiunte le seguenti: "servizi
scolastici e per l'infanzia,".
13. Al fine di assicurare la continuita' delle
attivita' di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano
e sociale della citta' dell'Aquila e dei comuni del
cratere, la proroga o il rinnovo dei contratti di lavoro a
tempo determinato di cui all'articolo 7, comma 6-ter, del
decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e'
consentita anche per gli anni 2014 e 2015, con le modalita'
e avvalendosi del sistema derogatorio ivi previsti
compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili nei
rispettivi bilanci, fermo restando il rispetto del patto di
stabilita' interno e della vigente normativa in materia di
contenimento della spesa complessiva di personale.
 

14. Per le finalita' di cui al comma 13, il comune
dell'Aquila puo' prorogare o rinnovare i contratti di
lavoro a tempo determinato previsti dall'articolo 2, comma
3-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10, avvalendosi del sistema derogatorio previsto
dall'articolo 7, comma 6-ter, del decreto-legge 26 aprile
2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2013, n. 71, anche per gli anni 2014 e 2015, nel
limite massimo di spesa di 1 milione di euro per ciascun
anno a valere sulle disponibilita' in bilancio, fermo
restando il rispetto del patto di stabilita' interno e
della vigente normativa in materia di contenimento della
spesa complessiva di personale.
15. La disposizione dell'articolo 4, comma 45, della
legge 12 novembre 2011, n. 183, si applica anche ai
concorsi per il reclutamento del personale di magistratura.
Le entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo
periodo del presente comma, relativamente ai concorsi per
il reclutamento del personale di magistratura ordinaria,
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di
previsione del Ministero della giustizia.
16. All'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, le
parole: ", gli enti pubblici non economici e gli enti di
ricerca" sono sostituite dalle seguenti: "e gli enti
pubblici non economici" e sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: "Per gli enti di ricerca,
l'autorizzazione all'avvio delle procedure concorsuali e'
concessa, in sede di approvazione del piano triennale del
fabbisogno del personale e della consistenza dell'organico,
secondo i rispettivi ordinamenti. Per gli enti di ricerca
di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 31
dicembre 2009, n. 213, l'autorizzazione di cui al presente
comma e' concessa in sede di approvazione dei Piani
triennali di attivita' e del piano di fabbisogno del
personale e della consistenza dell'organico, di cui
all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto.
16-bis. All'articolo 55-septies, comma 5-ter, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) le parole: "l'assenza e' giustificata" sono
sostituite dalle seguenti: "il permesso e' giustificato";
b) dopo le parole: "di attestazione" sono inserite le
seguenti: ", anche in ordine all'orario,";
c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o
trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica".
16-ter. All'articolo 14, comma 5, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: "L'individuazione dei limiti avviene
complessivamente su base nazionale e la relativa
assegnazione alle singole camere di commercio delle unita'
di personale da assumere e' stabilita con decreto del
Ministero dello sviluppo economico sulla base dei criteri
individuati da un'apposita commissione, costituita senza
oneri presso il medesimo Ministero, composta da cinque
componenti: due in rappresentanza del Ministero dello
sviluppo economico, dei quali uno con funzione di
presidente, uno in rappresentanza del Ministero
dell'economia e delle finanze, uno in rappresentanza della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica ed uno in rappresentanza di Unioncamere.
Dalle disposizioni del periodo precedente non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato.".
- Si riporta il testo vigente del comma 28
dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 78 del 2010:
"28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie,
incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, gli enti pubblici non economici,
le universita' e gli enti pubblici di cui all'articolo 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni e integrazioni, le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo
quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di
personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel
limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse
finalita' nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni
la spesa per personale relativa a contratti di
formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla
somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di
cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al
50 per cento di quella sostenuta per le rispettive
finalita' nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al
presente comma costituiscono principi generali ai fini del
coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano
le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli
enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali
in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il
limite di cui ai precedenti periodi e' fissato al 60 per
cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013
gli enti locali possono superare il predetto limite per le
assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio
delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e
del settore sociale nonche' per le spese sostenute per lo
svolgimento di attivita' sociali mediante forme di lavoro
accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Resta fermo che
comunque la spesa complessiva non puo' essere superiore
alla spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno
2009. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni
di alta formazione e specializzazione artistica e musicale
trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore.
Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di
ricerca resta fermo, altresi', quanto previsto dal comma
187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e
successive modificazioni. Al fine di assicurare la
continuita' dell'attivita' di vigilanza sui concessionari
della rete autostradale, ai sensi dell'art. 11, comma 5,
secondo periodo, del decreto-legge n. 216 del 2011, il
presente comma non si applica altresi', nei limiti di
cinquanta unita' di personale, al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo
svolgimento della predetta attivita'; alla copertura del
relativo onere si provvede mediante l'attivazione della
procedura per l'individuazione delle risorse di cui
all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli
enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del
presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota
parte delle maggiori entrate derivanti dall' articolo 38,
commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica
alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3,
lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma
costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilita' erariale. Per le amministrazioni che
nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalita'
previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al
primo periodo e' computato con riferimento alla media
sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-2009."
- Si riporta il testo vigente del comma 7 dell'articolo
76 del citato decreto-legge n. 112 del 2008:
"7. E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza
delle spese di personale e' pari o superiore al 50 per
cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di
personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia
contrattuale; i restanti enti possono procedere ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite
del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni
dell'anno precedente. Ai soli fini del calcolo delle
facolta' assunzionali, l'onere per le assunzioni del
personale destinato allo svolgimento delle funzioni in
materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del
settore sociale e' calcolato nella misura ridotta del 50
per cento; le predette assunzioni continuano a rilevare per
intero ai fini del calcolo delle spese di personale
previsto dal primo periodo del presente comma. Ai fini del
computo della percentuale di cui al primo periodo si
calcolano le spese sostenute anche dalle societa' a
partecipazione pubblica locale totale o di controllo che
sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici
locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a
soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere
non industriale, ne' commerciale, ovvero che svolgono
attivita' nei confronti della pubblica amministrazione a
supporto di funzioni amministrative di natura
pubblicistica. Ferma restando l'immediata applicazione
della disposizione di cui al precedente periodo, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, di concerto con i Ministri dell'economia e
delle finanze e dell'interno, d'intesa con la Conferenza
unificata, possono essere ridefiniti i criteri di calcolo
della spesa di personale per le predette societa'. La
disposizione di cui al terzo periodo non si applica alle
societa' quotate su mercati regolamentari. Per gli enti nei
quali l'incidenza delle spese di personale e' pari o
inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono
ammesse, in deroga al limite del 40 per cento e comunque
nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilita'
interno e dei limiti di contenimento complessivi delle
spese di personale, le assunzioni per turn-over che
consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste
dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio
2009, n. 42; in tal caso le disposizioni di cui al secondo
periodo trovano applicazione solo in riferimento alle
assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle
funzioni in materia di istruzione pubblica e del settore
sociale."
- Si riporta il testo vigente dei commi 557 e 562
dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006:
" 557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e
locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli
enti sottoposti al patto di stabilita' interno assicurano
la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri
riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con
esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali,
garantendo il contenimento della dinamica retributiva e
occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della
propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai
seguenti ambiti prioritari di intervento:
a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese
di personale rispetto al complesso delle spese correnti,
attraverso parziale reintegrazione dei cessati e
contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
b) razionalizzazione e snellimento delle strutture
burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti
di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza
percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
c) contenimento delle dinamiche di crescita della
contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle
corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni
statali."
" 562. Per gli enti non sottoposti alle regole del
patto di stabilita' interno, le spese di personale, al
lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e
dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi
contrattuali, non devono superare il corrispondente
ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo
possono procedere all'assunzione di personale nel limite
delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo
indeterminato complessivamente intervenute nel precedente
anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558."
- Si riporta il testo vigente del comma 26
dell'articolo 31 della citata legge n. 183 del 2011:
"26. In caso di mancato rispetto del patto di
stabilita' interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno
successivo a quello dell'inadempienza:
a) e' assoggettato ad una riduzione del fondo
sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in
misura pari alla differenza tra il risultato registrato e
l'obiettivo programmatico predeterminato. Gli enti locali
della Regione siciliana e della regione Sardegna sono
assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali
nella misura indicata al primo periodo. In caso di
incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a
versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme
residue. La sanzione non si applica nel caso in cui il
superamento degli obiettivi del patto di stabilita' interno
sia determinato dalla maggiore spesa per interventi
realizzati con la quota di finanziamento nazionale e
correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto
alla media della corrispondente spesa del triennio
precedente;
b) non puo' impegnare spese correnti in misura
superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti
impegni effettuati nell'ultimo triennio;
c) non puo' ricorrere all'indebitamento per gli
investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in
essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il
finanziamento degli investimenti, devono essere corredati
da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento
degli obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno
precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario
finanziario non puo' procedere al finanziamento o al
collocamento del prestito in assenza della predetta
attestazione;
d) non puo' procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale,
ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa e di somministrazione, anche con riferimento
ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresi'
divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con
soggetti privati che si configurino come elusivi della
presente disposizione;
e) e' tenuto a rideterminare le indennita' di
funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82
del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267
del 2000, e successive modificazioni, con una riduzione del
30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data
del 30 giugno 2010.".
Comma 208
Per il riferimento al testo del comma 1 dell'articolo
18 del decreto-legge n. 185 del 2008 vedasi in Note al
comma 183.
Comma 209
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
2 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81
(Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori
socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della
L. 17 maggio 1999, n. 144):
"Art. 2. Definizione dei soggetti utilizzati.
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano,
salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, ai
soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili
e che abbiano effettivamente maturato dodici mesi di
permanenza in tali attivita' nel periodo dal 1° gennaio
1998 al 31 dicembre 1999.".
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280 (Attuazione
della delega conferita dall'articolo 26 della L. 24 giugno
1997, n. 196, in materia di interventi a favore di giovani
inoccupati nel Mezzogiorno):
"Art. 3. Campo e condizioni di applicazione.
1. I lavori di pubblica utilita' sono attivati nei
settori dei servizi alla persona, della salvaguardia e
della cura dell'ambiente e del territorio, dello sviluppo
rurale e dell'acquacoltura, del recupero e della
riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali.
Ambiti e tipologia dei progetti sono definiti, con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita
la conferenza Stato-citta' e autonomie locali, entro il 31
agosto 1997.".
Il citato decreto-legge n. 101 del 2013 e' pubblicato
nella Gazz. Uff. 31 agosto 2013, n. 204.
- Si riporta il testo del comma 8 dell'articolo 4 del
citato decreto-legge n. 101 del 2013:
"8. Al fine di favorire l'assunzione a tempo
indeterminato dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma
1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di
cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7
agosto 1997, n. 280, le regioni predispongono un elenco
regionale dei suddetti lavoratori secondo criteri che
contemperano l'anzianita' anagrafica, l'anzianita' di
servizio e i carichi familiari. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e fino al 31
dicembre 2016, gli enti territoriali che hanno vuoti in
organico relativamente alle qualifiche di cui all'articolo
16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive
modificazioni, nel rispetto del loro fabbisogno e
nell'ambito dei vincoli finanziari di cui al comma 6,
procedono, in deroga a quanto disposto dall'articolo 12,
comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468,
all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti
di lavoro a tempo parziale, dei soggetti collocati
nell'elenco regionale indirizzando una specifica richiesta
alla Regione competente.".
Comma 211
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
7 del citato decreto legislativo n. 81 del 2000:
"Art. 7. Incentivi alle iniziative volte alla creazione
di occupazione stabile.
1. Ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici
economici, comprese le cooperative e loro consorzi, che
assumono a tempo pieno e indeterminato i soggetti di cui
all'articolo 2, comma 1, e' riconosciuto un contributo pari
a lire 18 milioni per ciascun soggetto assunto. La presente
disposizione trova applicazione anche nei confronti delle
cooperative o dei consorzi tra cooperative relativamente ai
soggetti impegnati in qualita' di soci lavoratori.".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 16 della
legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni
(Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro):
"Art. 16. Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti
pubblici.
1. Le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere
nazionale, e quelli che svolgono attivita' in una o piu'
regioni, le province, i comuni e le unita' sanitarie locali
effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei
livelli retributivo-funzionali per i quali non e' richiesto
il titolo di studio superiore a quello della scuola
dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli
iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di
mobilita', che abbiano la professionalita' eventualmente
richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico
impiego. Essi sono avviati numericamente alla sezione
secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste
delle circoscrizioni territorialmente competenti.
2. I lavoratori di cui al comma 1 possono trasferire la
loro iscrizione presso altra circoscrizione ai sensi
dell'articolo 1, comma 4. L'inserimento nella graduatoria
nella nuova sezione circoscrizionale avviene con effetto
immediato.
3. Gli avviamenti vengono effettuati sulla base delle
graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di enti la
cui attivita' si esplichi nel territorio di piu'
circoscrizioni, con riferimento alle graduatorie delle
circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attivita'
si esplichi nell'intero territorio regionale, con
riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni
della regione, secondo un sistema integrato definito ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
di cui al comma 4.
4. Le modalita' di avviamento dei lavoratori nonche' le
modalita' e i criteri delle selezioni tra i lavoratori
avviati sono determinati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sentite le
confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul
piano nazionale.
5. Le Amministrazioni centrali dello Stato, gli enti
pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che
svolgono attivita' in piu' regioni, per i posti da
ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei
lavoratori di cui al comma 1 mediante selezione sulla base
della graduatoria delle domande presentate dagli
interessati. Con il decreto di cui al comma 4 sono
stabiliti i criteri per la formazione della graduatoria
unica nonche' i criteri e le modalita' per la
informatizzazione delle liste.
6. Le offerte di lavoro da parte della pubblica
Amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale
la cadenza dei bandi, secondo le direttive impartite dal
Ministro per la funzione pubblica.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno
valore di principio e di indirizzo per la legislazione
delle regioni a statuto ordinario.
8. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo
le assunzioni presso le Forze armate e i corpi civili
militarmente ordinati.".
9. ".
Per il riferimento al testo del comma 557 dell'articolo
1 della legge n. 296 del 2006 vedasi in Note al comma 132.
Comma 212
Per il riferimento al testo del comma 28 dell'articolo
9 del decreto-legge n. 78 del 2010 vedasi in Note al comma
207.
Comma 213
Per il riferimento al testo del comma 9-bis
dell'articolo 4 del decreto-legge n. 101 del 2013 vedas in
Note al comma 207.
Comma 214
- Si riporta il testo vigente del comma 551
dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2008):
"551. Per le finalita' di cui al comma 550, gli enti
utilizzatori possono avvalersi, in deroga ai vincoli
legislativi in materia di assunzioni e di spesa annuale di
cui all' articolo 1, comma 557, della citata legge n. 296
del 2006, della facolta' di procedere ad assunzioni in
pianta organica a tempo indeterminato nelle categorie A e B
dei soggetti di cui al comma 550, nonche' ad assunzioni a
tempo determinato, con inquadramento nelle categorie C e D,
secondo i profili professionali previsti dai rispettivi
ordinamenti, in ogni caso attraverso procedure selettive.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale dispone
annualmente con proprio decreto, a far data dall'esercizio
2008, a beneficio dei comuni di cui al comma 550, la
copertura integrale degli oneri relativi alla prosecuzione
delle ASU e alla gestione a regime delle unita'
stabilizzate tramite assunzioni in pianta organica o
assunzione a tempo determinato.".
- Si riporta il testo vigente del comma 16-terdecies
dell'articolo 41 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207
(Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e
disposizioni finanziarie urgenti), convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14:
"16-terdecies. Al fine di consentire la conclusione
entro tre mesi delle procedure afferenti la stipula di
convenzioni per lo svolgimento di attivita' socialmente
utili (ASU) nonche' per l'attuazione di politiche attive
del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale
dei lavoratori impiegati in ASU e nelle disponibilita' dei
comuni della Regione siciliana da almeno un triennio, e'
autorizzata la spesa di 55 milioni di euro a decorrere dal
2009. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, la spesa fa carico
alle risorse preordinate nel bilancio dello Stato ai sensi
dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 5
giugno e 1° agosto 2008, con utilizzazione
dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 5, comma
4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, e
successive modificazioni. Dall'anno 2012 si provvede ai
sensi dell' articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.".
Per il riferimento al testo del comma 7 dell'articolo
76 del decreto-legge n. 112 del 2008 vedasi in Note al
comma 207.
Per il riferimento al testo del comma 28 dell'articolo
9 del decreto-legge n. 78 del 2010 vedasi in Note al comma
207.
Comma 215
- Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e
successive modificazioni (Disposizioni per agevolare
l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione
dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della L. 17 maggio
1999, n. 144):
"2. Ad ogni effetto si intendono per:
a) «adolescenti», i minori di eta' compresa fra i
quindici e diciotto anni, che non siano piu' soggetti
all'obbligo scolastico;
b) «giovani», i soggetti di eta' superiore a diciotto
anni e fino a venticinque anni compiuti o, se in possesso
di un diploma universitario di laurea, fino a ventinove
anni compiuti, ovvero la diversa superiore eta' definita in
conformita' agli indirizzi dell'Unione europea;
c) «stato di disoccupazione», la condizione del
soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente
disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una
attivita' lavorativa secondo modalita' definite con i
servizi competenti;
d) «disoccupati di lunga durata», coloro che, dopo
aver perso un posto di lavoro o cessato un'attivita' di
lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova
occupazione da piu' di dodici mesi o da piu' di sei mesi se
giovani;
e) «inoccupati di lunga durata», coloro che, senza
aver precedentemente svolto un'attivita' lavorativa, siano
alla ricerca di un'occupazione da piu' di dodici mesi o da
piu' di sei mesi se giovani;
f) «donne in reinserimento lavorativo», quelle che,
gia' precedentemente occupate, intendano rientrare nel
mercato del lavoro dopo almeno due anni di inattivita';
g) «servizi competenti», i centri per l'impiego di
cui all'articolo 4, comma 1, lettera e) del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e gli altri organismi
autorizzati o accreditati a svolgere le previste funzioni,
in conformita' delle norme regionali e delle province
autonome di Trento e di Bolzano.".
Comma 216
- Si riporta il testo del comma 32 dell'articolo 81 del
citato decreto-legge n. 112 del 2008, come modificato dalla
presente legge:
"32. In considerazione delle straordinarie tensioni cui
sono sottoposti i prezzi dei generi alimentari e il costo
delle bollette energetiche, nonche' il costo per la
fornitura di gas da privati, al fine di soccorrere le fasce
deboli di popolazione in stato di particolare bisogno e su
domanda di queste, e' concessa ai residenti cittadini
italiani o comunitari ovvero familiari di cittadini
italiani o comunitari non aventi la cittadinanza di uno
Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o
del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini
stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo, che versano in condizione di
maggior disagio economico, individuati ai sensi del comma
33, una carta acquisti finalizzata all'acquisto di tali
beni e servizi, con onere a carico dello Stato.".
- Si riporta il testo vigente del comma 29
dell'articolo 81 del citato decreto-legge n. 112 del 2008:
"29. E' istituito un Fondo speciale destinato al
soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura
alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie
dei cittadini meno abbienti.".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 60 del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti
in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35:
"Art. 60. Sperimentazione finalizzata alla proroga del
programma «carta acquisti»
1. Al fine di favorire la diffusione della carta
acquisti, istituita dall'articolo 81, comma 32, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, tra le
fasce di popolazione in condizione di maggiore bisogno,
anche al fine di valutarne la possibile generalizzazione
come strumento di contrasto alla poverta' assoluta, e'
avviata una sperimentazione nei comuni con piu' di 250.000
abitanti.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, adottato di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti:
a) i nuovi criteri di identificazione dei beneficiari
per il tramite dei Comuni, con riferimento ai cittadini
italiani e di altri Stati dell'Unione europea ovvero ai
cittadini di Stati esteri in possesso del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
b) l'ammontare della disponibilita' sulle singole
carte acquisto, in funzione del nucleo familiare;
c) le modalita' con cui i comuni adottano la carta
acquisti, anche attraverso l'integrazione o evoluzione del
Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe
energetiche (SGATE), come strumento all'interno del sistema
integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge
8 novembre 2000, n. 328;
d) le caratteristiche del progetto personalizzato di
presa in carico, volto al reinserimento lavorativo e
all'inclusione sociale, anche attraverso il condizionamento
del godimento del beneficio alla partecipazione al
progetto;
e) la decorrenza della sperimentazione, la cui durata
non puo' superare i dodici mesi;
f) i flussi informativi da parte dei Comuni sul cui
territorio e' attivata la sperimentazione, anche con
riferimento ai soggetti individuati come gruppo di
controllo ai fini della valutazione della sperimentazione
stessa.
2-bis. I comuni, anche attraverso l'utilizzo della base
di dati SGATE relativa ai soggetti gia' beneficiari del
bonus gas e del bonus elettrico, possono, al fine di
incrementare il numero di soggetti beneficiari della carta
acquisti, adottare strumenti di comunicazione
personalizzata in favore della cittadinanza.
3. Per le risorse necessarie alla sperimentazione si
provvede, nel limite massimo di 50 milioni di euro, a
valere sul Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che viene
corrispondentemente ridotto.
4. I commi 46, 47 e 48 dell'articolo 2 del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono
abrogati.".
- Si riporta il testo vigente dei commi da 30 a 38-ter
dell'articolo 81 del decreto-legge n. 112 del 2008:
"30. ll Fondo e' alimentato:
a) dalle somme riscosse in eccesso dagli agenti della
riscossione ai sensi dell' articolo 83, comma 22;
b) dalle somme conseguenti al recupero dell'aiuto di
Stato dichiarato incompatibile dalla decisione C(2008)869
def. dell'11 marzo 2008 della Commissione;
c) dalle somme versate dalle cooperative a mutualita'
prevalente di cui all' articolo 82, commi 25 e 26;
d) con trasferimenti dal bilancio dello Stato;
e) con versamenti a titolo spontaneo e solidale
effettuati da chiunque, ivi inclusi in particolare le
societa' e gli enti che operano nel comparto energetico.
31.
32. In considerazione delle straordinarie tensioni cui
sono sottoposti i prezzi dei generi alimentari e il costo
delle bollette energetiche, nonche' il costo per la
fornitura di gas da privati, al fine di soccorrere le fasce
deboli di popolazione in stato di particolare bisogno e su
domanda di queste, e' concessa ai residenti di cittadinanza
italiana che versano in condizione di maggior disagio
economico, individuati ai sensi del comma 33, una carta
acquisti finalizzata all'acquisto di tali beni e servizi,
con onere a carico dello Stato.
33. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, con decreto interdipartimentale del
Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono
disciplinati, nei limiti delle risorse disponibili a
legislazione vigente:
a) i criteri e le modalita' di individuazione dei
titolari del beneficio di cui al comma 32, tenendo conto
dell'eta' dei cittadini, dei trattamenti pensionistici e di
altre forme di sussidi e trasferimenti gia' ricevuti dallo
Stato, della situazione economica del nucleo familiare, dei
redditi conseguiti, nonche' di eventuali ulteriori elementi
atti a escludere soggetti non in stato di effettivo
bisogno;
b) l'ammontare del beneficio unitario;
c) le modalita' e i limiti di utilizzo del Fondo di
cui al comma 29 e di fruizione del beneficio di cui al
comma 32.
33-bis. Per favorire la diffusione della carta acquisti
tra le fasce piu' deboli della popolazione, possono essere
avviate idonee iniziative di comunicazione.
34. Ai fini dell'attuazione dei commi 32 e 33, che in
ogni caso deve essere conseguita entro il 30 settembre
2008, il Ministero dell'economia e delle finanze puo'
avvalersi di altre amministrazioni, di enti pubblici, di
Poste italiane Spa, di SOGEI Spa o di CONSIP Spa.
35. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero
uno dei soggetti di cui questo si avvale ai sensi del comma
34, individua:
a) i titolari del beneficio di cui al comma 32, in
conformita' alla disciplina di cui al comma 33;
b) il gestore del servizio integrato di gestione
delle carte acquisti e dei relativi rapporti
amministrativi, tenendo conto della disponibilita' di una
rete distributiva diffusa in maniera capillare sul
territorio della Repubblica, che possa fornire funzioni di
sportello relative all'attivazione della carta e alla
gestione dei rapporti amministrativi, al fine di
minimizzare gli oneri, anche di spostamento, dei titolari
del beneficio, e tenendo conto altresi' di precedenti
esperienze in iniziative di erogazione di contributi
pubblici.
36. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici
che detengono informazioni funzionali all'individuazione
dei titolari del beneficio di cui al comma 32 o
all'accertamento delle dichiarazioni da questi effettuate
per l'ottenimento dello stesso, forniscono, in conformita'
alle leggi che disciplinano i rispettivi ordinamenti, dati,
notizie, documenti e ogni ulteriore collaborazione
richiesta dal Ministero dell'economia e delle finanze o
dalle amministrazioni o enti di cui questo si avvale,
secondo gli indirizzi da questo impartiti.
37. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, con apposite convenzioni, promuove il
concorso del settore privato al supporto economico in
favore dei titolari delle carte acquisti.
38. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da
32 a 37 si provvede mediante utilizzo del Fondo di cui al
comma 29.
38-bis. Entro sei mesi dall'approvazione del decreto di
cui al comma 33 e successivamente entro il 31 dicembre di
ogni anno, il Governo presenta una relazione al Parlamento
sull'attuazione della carta acquisti di cui al comma 32.
38-ter. La dotazione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica di cui all' articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307, e' integrata a valere sulla quota delle
maggiori entrate derivanti dalle modifiche normative
previste dagli articoli 81 e 82 del presente decreto,
dell'importo di 168 milioni di euro per l'anno 2008, 267,3
milioni di euro per l'anno 2009, 71,7 milioni di euro per
l'anno 2010 e 77,5 milioni di euro a decorrere dall'anno
2011. Il medesimo fondo e' ridotto di 168 milioni di euro
nel 2008 e di 267 milioni di euro nel 2009.".
- Si riporta il testo vigente dei commi 3 e 4
dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 76 del 2013:
"3. Le risorse di cui al comma 2 sono versate dal
Ministero dell'economia e delle finanze all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui
all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133. Le risorse sono ripartite con
provvedimento del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle
finanze e il Ministro per la coesione territoriale tra gli
ambiti territoriali, di cui all'articolo 8, comma 3,
lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, in maniera
che, ai residenti di ciascun ambito territoriale
destinatario della sperimentazione, siano attribuiti
contributi per un valore complessivo di risorse
proporzionale alla stima della popolazione in condizione di
maggior bisogno residente in ciascun ambito. Le regioni
interessate dalla sperimentazione comunicano al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali l'articolazione degli
ambiti territoriali di competenza entro trenta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto.
4. L'estensione della sperimentazione e' realizzata
nelle forme e secondo le modalita' stabilite in
applicazione dell'articolo 60, comma 2, del decreto-legge 9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 aprile 2012, n. 35, fatti salvi requisiti eventuali
ed ulteriori definiti dalle Regioni interessate, d'intesa
con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il
Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento
agli ambiti territoriali di competenza.".
Comma 217
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 5 del
decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti
in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza
di genere, nonche' in tema di protezione civile e di
commissariamento delle province):
"Art. 5. Piano d'azione straordinario contro la
violenza sessuale e di genere
1. Il Ministro delegato per le pari opportunita', anche
avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti
e alle pari opportunita', di cui all'articolo 19, comma 3,
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, elabora,
con il contributo delle amministrazioni interessate, delle
associazioni di donne impegnate nella lotta contro la
violenza e dei centri antiviolenza, e adotta, previa intesa
in sede di Conferenza unificata ai sensi del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un "Piano d'azione
straordinario contro la violenza sessuale e di genere", di
seguito denominato "Piano", che deve essere predisposto in
sinergia con la nuova programmazione dell'Unione europea
per il periodo 2014-2020.
2. Il Piano, con l'obiettivo di garantire azioni
omogenee nel territorio nazionale, persegue le seguenti
finalita':
a) prevenire il fenomeno della violenza contro le
donne attraverso l'informazione e la sensibilizzazione
della collettivita', rafforzando la consapevolezza degli
uomini e dei ragazzi nel processo di eliminazione della
violenza contro le donne e nella soluzione dei conflitti
nei rapporti interpersonali;
b) sensibilizzare gli operatori dei settori dei media
per la realizzazione di una comunicazione e informazione,
anche commerciale, rispettosa della rappresentazione di
genere e, in particolare, della figura femminile anche
attraverso l'adozione di codici di autoregolamentazione da
parte degli operatori medesimi;
c) promuovere un'adeguata formazione del personale
della scuola alla relazione e contro la violenza e la
discriminazione di genere e promuovere, nell'ambito delle
indicazioni nazionali per il curricolo della scuola
dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, delle
indicazioni nazionali per i licei e delle linee guida per
gli istituti tecnici e professionali, nella programmazione
didattica curricolare ed extracurricolare delle scuole di
ogni ordine e grado, la sensibilizzazione, l'informazione e
la formazione degli studenti al fine di prevenire la
violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di
genere, anche attraverso un'adeguata valorizzazione della
tematica nei libri di testo;
d) potenziare le forme di assistenza e di sostegno
alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso
modalita' omogenee di rafforzamento della rete dei servizi
territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di
assistenza alle donne vittime di violenza;
e) garantire la formazione di tutte le
professionalita' che entrano in contatto con fatti di
violenza di genere o di stalking;
f) accrescere la protezione delle vittime attraverso
il rafforzamento della collaborazione tra tutte le
istituzioni coinvolte;
g) promuovere lo sviluppo e l'attivazione, in tutto
il territorio nazionale, di azioni, basate su metodologie
consolidate e coerenti con linee guida appositamente
predisposte, di recupero e di accompagnamento dei soggetti
responsabili di atti di violenza nelle relazioni affettive,
al fine di favorirne il recupero e di limitare i casi di
recidiva;
h) prevedere una raccolta strutturata e
periodicamente aggiornata, con cadenza almeno annuale, dei
dati del fenomeno, ivi compreso il censimento dei centri
antiviolenza, anche attraverso il coordinamento delle
banche di dati gia' esistenti;
i) prevedere specifiche azioni positive che tengano
anche conto delle competenze delle amministrazioni
impegnate nella prevenzione, nel contrasto e nel sostegno
delle vittime di violenza di genere e di stalking e delle
esperienze delle associazioni che svolgono assistenza nel
settore;
l) definire un sistema strutturato di governance tra
tutti i livelli di governo, che si basi anche sulle diverse
esperienze e sulle buone pratiche gia' realizzate nelle
reti locali e sul territorio.
3. Il Ministro delegato per le pari opportunita'
trasmette annualmente alle Camere una relazione
sull'attuazione del Piano.
4. Per il finanziamento del Piano, il Fondo per le
politiche relative ai diritti e alle pari opportunita' e'
incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2013. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
61, comma 22, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, e successive modificazioni.
5. All'attuazione delle disposizioni contenute nel
presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal comma 4
del medesimo articolo e dall'articolo 5-bis, si provvede
mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".
Comma 218
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 18 del
decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e successive
modificazioni (Codice delle pari opportunita' tra uomo e
donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre
2005, n. 246):
"Art. 18. Fondo per l'attivita' delle consigliere e dei
consiglieri di parita(decreto legislativo 23 maggio 2000,
n. 196, articolo 9)
1. Il Fondo nazionale per le attivita' delle
consigliere e dei consiglieri di parita' e' alimentato
dalle risorse di cui all'articolo 47, comma 1, lettera d),
della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive
modificazioni. Il Fondo e' destinato a finanziare le spese
relative alle attivita' della consigliera o del consigliere
nazionale di parita' e delle consigliere o dei consiglieri
regionali e provinciali di parita', i compensi degli
esperti eventualmente nominati ai sensi dell'articolo 19,
comma 3, nonche' le spese relative alle azioni in giudizio
promosse o sostenute ai sensi del libro III, titolo I, capo
III; finanzia altresi' le spese relative al pagamento di
compensi per indennita', rimborsi e remunerazione dei
permessi spettanti alle consigliere ed ai consiglieri di
parita', nonche' quelle per il funzionamento e le attivita'
della rete di cui all'articolo 19 e per gli eventuali oneri
derivanti dalle convenzioni di cui all'articolo 16, comma
2, diversi da quelli relativi al personale.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari
opportunita' e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, le risorse del Fondo vengono annualmente ripartite tra
le diverse destinazioni, sulla base dei seguenti criteri:
a) una quota pari al trenta per cento e' riservata
all'ufficio della consigliera o del consigliere nazionale
di parita' ed e' destinata a finanziare, oltre alle spese
relative alle attivita' ed ai compensi dello stesso, le
spese relative al funzionamento ed ai programmi di
attivita' della rete delle consigliere e dei consiglieri di
parita' di cui all'articolo 19;
b) la restante quota del settanta per cento e'
destinata alle regioni e viene suddivisa tra le stesse
sulla base di una proposta di riparto elaborata dalla
commissione interministeriale di cui al comma 4.
3. La ripartizione delle risorse e' comunque effettuata
in base a parametri oggettivi, che tengono conto del numero
delle consigliere o dei consiglieri provinciali e di
indicatori che considerano i differenziali demografici ed
occupazionali, di genere e territoriali, nonche' in base
alla capacita' di spesa dimostrata negli esercizi
finanziari precedenti.
4. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali opera la commissione interministeriale per la
gestione del Fondo di cui al comma 1. La commissione e'
composta dalla consigliera o dal consigliere nazionale di
parita' o da un delegato scelto all'interno della rete di
cui all'articolo 19, dal vicepresidente del Comitato
nazionale di cui all'articolo 8, da un rappresentante della
Direzione generale del mercato del lavoro, da tre
rappresentanti del Dipartimento per le pari opportunita'
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da un
rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze,
da un rappresentante del Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
nonche' da tre rappresentanti della Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281. Essa provvede alla proposta di riparto tra le
regioni della quota di risorse del Fondo ad esse assegnata,
nonche' all'approvazione dei progetti e dei programmi della
rete di cui all'articolo 19. L'attivita' della commissione
non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza
pubblica.
5. Per la gestione del Fondo di cui al comma 1 si
applicano, in quanto compatibili, le norme che disciplinano
il Fondo per l'occupazione.".
Per il riferimento al testo del comma 1 dell'articolo
18 del decreto-legge n. 185 del 2008 vedasi in Note al
comma 183.
Comma 219
- Si riporta il testo del comma 15 dell'articolo 1 del
citato decreto-legge n. 76 del 2013, come modificato dalla
presente legge:
"15. A valere sulle risorse programmate nell'ambito dei
Programmi operativi regionali 2007-2013 nonche' a valere
sulle eventuali riprogrammazioni delle risorse del Fondo di
rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, gia'
destinate ai Programmi operativi cofinanziati con fondi
strutturali europei, nella misura in cui il finanziamento
dell'incentivo sia coerente con gli obiettivi del Piano di
Azione Coesione e nel rispetto delle procedure di
riprogrammazione previste per il Piano, le Regioni e
Province autonome possono prevedere l'ulteriore
finanziamento dell'incentivo di cui al presente articolo.".
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato
decreto-legge n. 76 del 2013, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 3. Misure urgenti per l'occupazione giovanile e
contro la poverta' nel Mezzogiorno - Carta per l'inclusione
1. In aggiunta alle misure di cui agli articoli 1 e 2,
al fine di favorire l'occupazione giovanile e l'attivazione
dei giovani, assicurando prioritariamente il finanziamento
delle istanze positivamente istruite nell'ambito delle
procedure indette dagli avvisi pubblici "Giovani per il
sociale" e "Giovani per la valorizzazione di beni
pubblici", a valere sulla corrispondente riprogrammazione
delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16
aprile 1987, n. 183 gia' destinate ai Programmi operativi
2007/2013, nonche', per garantirne il tempestivo avvio,
alla rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di
rotazione gia' destinate agli interventi del Piano di
Azione Coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della
legge 12 novembre 2011, n. 183, previo consenso, per quanto
occorra, della Commissione europea, si attiveranno le
seguenti ulteriori misure nei territori del Mezzogiorno
mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato
quanto a 108 milioni di euro per l'anno 2013, a 68 milioni
di euro per l'anno 2014 e a 152 milioni di euro per l'anno
2015 per essere riassegnate alle finalita' di cui alle
successive lettere:
a) per le misure per l'autoimpiego e
autoimprenditorialita' previste dal decreto legislativo 21
aprile 2000, n. 185, nel limite di 26 milioni di euro per
l'anno 2013, 26 milioni di euro per l'anno 2014 e 28
milioni di euro per l'anno 2015;
b) per l'azione del Piano di Azione Coesione rivolta
alla promozione e realizzazione di progetti promossi da
giovani e, nel limite di 26 milioni di euro per l'anno
2013, 26 milioni di euro per l'anno 2014 e 28 milioni di
euro per l'anno 2015;
c) per le borse di tirocinio formativo a favore di
giovani che non lavorano, non studiano e non partecipano ad
alcuna attivita' di formazione, di eta' compresa fra i 18 e
i 29 anni, residenti e/o domiciliati nelle Regioni del
Mezzogiorno. Tali tirocini comportano la percezione di una
indennita' di partecipazione, conformemente a quanto
previsto dalle normative statali e regionali, nel limite di
56 milioni di euro per l'anno 2013, 16 milioni di euro per
l'anno 2014 e 96 milioni di euro per l'anno 2015.
1-bis. Per gli interventi e le misure di cui alla
lettera a) del comma 1 dovranno essere finanziati, in via
prioritaria, i bandi che prevedano il sostegno di nuovi
progetti o imprese che possano avvalersi di un'azione di
accompagnamento e tutoraggio per l'avvio e il
consolidamento dell'attivita' imprenditoriale da parte di
altra impresa gia' operante da tempo, con successo, in
altro luogo e nella medesima attivita'. La remunerazione
dell'impresa che svolge attivita' di tutoraggio,
nell'ambito delle risorse di cui alla lettera a) del comma
1, e' definita con apposito decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri
dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche
sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. La remunerazione e' corrisposta solo a fronte di
successo dell'impresa oggetto del tutoraggio. L'impresa che
svolge attivita' di tutoraggio non deve vantare alcuna
forma di partecipazione o controllo societario nei
confronti dell'impresa oggetto del tutoraggio.
2. Tenuto conto della particolare incidenza della
poverta' assoluta nel Mezzogiorno, a valere sulla
corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di
rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 gia'
destinate ai Programmi operativi 2007/2013, nonche', per
garantirne il tempestivo avvio, alla rimodulazione delle
risorse del medesimo Fondo di rotazione gia' destinate agli
interventi del Piano di Azione Coesione, ai sensi
dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n.
183, previo consenso, per quanto occorra, della Commissione
europea, la sperimentazione di cui all'articolo 60 del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e' estesa,
nei limiti di 140 milioni di euro per l'anno 2014 e di 27
milioni di euro per l'anno 2015, ai territori delle regioni
del Mezzogiorno che non ne siano gia' coperti. Tale
sperimentazione costituisce l'avvio del programma
«Promozione dell'inclusione sociale».
3. Le risorse di cui al comma 2 sono versate dal
Ministero dell'economia e delle finanze all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui
all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133. Le risorse sono ripartite con
provvedimento del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle
finanze e il Ministro per la coesione territoriale tra gli
ambiti territoriali, di cui all'articolo 8, comma 3,
lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, in maniera
che, ai residenti di ciascun ambito territoriale
destinatario della sperimentazione, siano attribuiti
contributi per un valore complessivo di risorse
proporzionale alla stima della popolazione in condizione di
maggior bisogno residente in ciascun ambito. Le regioni
interessate dalla sperimentazione comunicano al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali l'articolazione degli
ambiti territoriali di competenza entro trenta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto.
4. L'estensione della sperimentazione e' realizzata
nelle forme e secondo le modalita' stabilite in
applicazione dell'articolo 60, comma 2, del decreto-legge 9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 aprile 2012, n. 35, fatti salvi requisiti eventuali
ed ulteriori definiti dalle Regioni interessate, d'intesa
con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il
Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento
agli ambiti territoriali di competenza.
5. Ulteriori finanziamenti della sperimentazione o
ampliamenti dell'ambito territoriale di sua applicazione
possono essere disposti da Regioni e Province autonome,
anche se non rientranti nel Mezzogiorno.".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 25 della
legge 21 dicembre 1978, n. 845 (Legge-quadro in materia di
formazione professionale):
"Art. 25. Istituzione di un Fondo di rotazione.
Per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo e al
Fondo regionale europeo dei progetti realizzati dagli
organismi di cui all'articolo precedente, e' istituito,
presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
con l'amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio,
ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n.
1041 , un Fondo di rotazione.
Per la costituzione del Fondo di rotazione, la cui
dotazione e' fissata in lire 100 miliardi, si provvede a
carico del bilancio dello Stato con l'istituzione di un
apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno
1979.
A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio
1979, le aliquote contributive di cui ai numeri da 1) a 5)
dell'articolo 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 ,
convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974,
n. 114, e modificato dall'articolo 11 della legge 3 giugno
1975, n. 160 , sono ridotte:
1) dal 4,45 al 4,15 per cento;
2) dal 4,45 al 4,15 per cento;
3) dal 3,05 al 2,75 per cento;
4) dal 4,30 al 4 per cento;
5) dal 6,50 al 6,20 per cento.
Con la stessa decorrenza l'aliquota del contributo
integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro
la disoccupazione involontaria ai sensi dell'articolo 12
della legge 3 giugno 1975, n. 160 , e' aumentata in misura
pari allo 0,30 per cento delle retribuzioni soggette
all'obbligo contributivo.
I due terzi delle maggiori entrate derivanti
dall'aumento contribuitivo di cui al precedente comma
affluiscono al Fondo di rotazione. Il versamento delle
somme dovute al Fondo e' effettuato dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale con periodicita' trimestrale.
La parte di disponibilita' del Fondo di rotazione non
utilizzata al termine di ogni biennio, a partire da quello
successivo alla data di entrata in vigore della presente
legge, rimane acquisita alla gestione per l'assicurazione
obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.
Alla copertura dell'onere di lire 100 miliardi,
derivante dall'applicazione della presente legge
nell'esercizio finanziario 1979, si fara' fronte mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo
9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero
del tesoro per l'anno finanziario anzidetto.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Le somme di cui ai commi precedenti affluiscono in
apposito conto corrente infruttifero aperto presso la
tesoreria centrale e denominato «Ministero del lavoro e
della previdenza sociale - somme destinate a promuovere
l'accesso al Fondo sociale europeo dei progetti realizzati
dagli organismi di cui all'articolo 8 della decisione del
consiglio delle Comunita' europee numero 71/66/CEE del 1°
febbraio 1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del
20 dicembre 1977.».
La raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea
del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una "Garanzia per i
giovani" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
Europea n. 120/1 del 26 aprile 2013.
Comma 220
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
1 del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81 (Interventi
urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la
salute pubblica), convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 maggio 2004, n. 138:
"1. 1. Al fine di contrastare le emergenze di salute
pubblica legate prevalentemente alle malattie infettive e
diffusive ed al bioterrorismo, sono adottate le seguenti
misure:
a) e' istituito presso il Ministero della salute il
Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle
malattie con analisi e gestione dei rischi, previamente
quelli legati alle malattie infettive e diffusive e al
bioterrorismo, che opera in coordinamento con le strutture
regionali attraverso convenzioni con l'Istituto superiore
di sanita', con l'Istituto superiore per la prevenzione e
la sicurezza del lavoro (ISPESL), con gli Istituti
zooprofilattici sperimentali, con le universita', con gli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e con
altre strutture di assistenza e di ricerca pubbliche e
private, nonche' con gli organi della sanita' militare. Il
Centro opera con modalita' e in base a programmi annuali
approvati con decreto del Ministro della salute. Per
l'attivita' e il funzionamento del Centro, ivi comprese le
spese per il personale, e' autorizzata la spesa di
32.650.000 euro per l'anno 2004, 25.450.000 euro per l'anno
2005 e 31.900.000 euro a decorrere dall'anno 2006;
b) e' istituito un Istituto di riferimento nazionale
specifico sulla genetica molecolare e su altre moderne
metodiche di rilevazione e di diagnosi, collegato con
l'Istituto superiore di sanita' e altre istituzioni
scientifiche nazionali ed internazionali, con sede in
Milano, presso l'Ospedale Maggiore, denominato Fondazione
«Istituto nazionale di genetica molecolare - INGM»; sono
autorizzate le seguenti spese:
1) la spesa di euro 7.028.000 per l'anno 2004, di
euro 6.508.000 per l'anno 2005 e di euro 6.702.000 a
decorrere dall'anno 2006, finalizzata al funzionamento e
alla ricerca in base a un programma approvato con decreto
del Ministro della salute, nonche', per quanto di
pertinenza dello Stato, al rimborso delle spese di
costituzione dell'Istituto medesimo;
2) la spesa di euro 5.000.000 per l'anno 2004 per
gli interventi di ristrutturazione degli edifici adibiti a
sede dell'Istituto, nonche' per le attrezzature del
medesimo, previa presentazione dei relativi progetti al
Ministero della salute;
c) per procedere alla realizzazione di progetti di
ricerca in collaborazione con gli Stati Uniti d'America,
relativi alla acquisizione di conoscenze altamente
innovative, al fine della tutela della salute nei settori
dell'oncologia, delle malattie rare e del bioterrorismo e'
autorizzata la spesa di 12.945.000 euro per l'anno 2004,
12.585.000 euro per l'anno 2005 e 12.720.000 euro per
l'anno 2006. Tali progetti saranno individuati con decreto
del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.".
Comma 222
Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio
1980, n. 618 recante "Assistenza sanitaria ai cittadini
italiani all'estero (art. 37, primo comma, lettere a) e b),
della L. n. 833 del 1978) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 7
ottobre 1980, n. 275, S.O.
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 7 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del
1980:
"Art. 7. Procedure per l'assistenza indiretta.
Nei casi di cui all'art. 3, lettera b), del presente
decreto, le spese sanitarie sostenute dagli interessati in
territorio estero per prestazioni sanitarie sono ad essi
rimborsate sempre che non attengano a prestazioni eccedenti
i livelli stabiliti ai sensi dell'art. 3 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, e sempre che tali spese siano da
ritenersi congrue in relazione ai prezzi, tariffe ed
onorari del luogo, tenuto conto delle possibilita' di
assistenza sanitaria e degli usi locali.
Le domande di rimborso devono essere inoltrate alle
rappresentanze diplomatiche e consolari entro tre mesi
dall'effettuazione della relativa spesa, a pena di
decadenza del diritto al rimborso, salvi i casi in cui
l'interessato dimostri di non aver potuto rispettare il
termine per motivi di forza maggiore.
I capi delle rappresentanze diplomatiche e consolari
competenti per territorio, riferiscono telegraficamente in
ordine alla domanda di rimborso al Ministero della sanita'
e per i soggetti di cui all'art. 2, lettera B), anche al
Ministero degli affari esteri e su autorizzazione di
massima del Ministero della sanita' dispongono per il
pagamento in loco nella misura pari alla meta' dell'importo
complessivo. La domanda con la relativa documentazione e
con il proprio motivato parere circa la ricorrenza dei
requisiti di cui al primo comma e' trasmessa nel contempo
al Ministero della sanita'.
In caso di domanda tardiva o di mancata autorizzazione
di massima, l'autorita' consolare trasmette la domanda al
Ministero della sanita', con il motivato parere, oltre che
a termini del precedente comma, anche in ordine
all'ammissibilita' della domanda.
Il Ministero della sanita' dispone, con provvedimento
motivato, il saldo nella misura richiesta o in misura piu'
ridotta, l'eventuale recupero totale o parziale
dell'acconto, ovvero la reiezione della domanda per
tardivita' o per altro motivo.
Nel caso di lavoratori, occupati all'estero alle
dipendenze di imprese italiane o straniere aventi sede o
rappresentanza legale in Italia, i quali fruiscano delle
prestazioni sanitarie in forma indiretta, le spese per
l'interessato e per i familiari aventi diritto sono
anticipate dall'impresa e successivamente rimborsate alla
stessa dallo Stato nei limiti e con le modalita' previsti
dal presente decreto.".
- Si riporta il testo vigente dei commi 85 e 86
dell'articolo 1 della citata legge n. 228 del 2012:
"85. Al trasferimento delle funzioni di cui al comma
84, per le regioni a statuto speciale e per le province
autonome di Trento e di Bolzano, si provvede con apposite
norme di attuazione in conformita' ai rispettivi statuti di
autonomia.
86. Le modalita' applicative dei commi da 82 a 84 del
presente articolo e le relative procedure contabili sono
disciplinate con regolamento da emanare, entro il 30 aprile
2013, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su
proposta del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.".
Comma 223
La legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore
dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo
irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie,
trasfusioni e somministrazione di emoderivati) e'
pubblicata nella Gazz. Uff. 6 marzo 1992, n. 55:
- Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
2 della citata legge n. 210 del 1992:
"2. L'indennizzo di cui al comma 1 e' integrato da una
somma corrispondente all'importo dell'indennita'
integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n.
324, e successive modificazioni, prevista per la prima
qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato, ed
ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello
della presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 3.
La predetta somma integrativa e' cumulabile con
l'indennita' integrativa speciale o altra analoga
indennita' collegata alla variazione del costo della vita.
Ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1, anche nel
caso in cui l'indennizzo sia stato gia' concesso, e'
corrisposto, a domanda, per il periodo ricompreso tra il
manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento
dell'indennizzo previsto dalla presente legge, un assegno
una tantum nella misura pari, per ciascun anno, al 30 per
cento dell'indennizzo dovuto ai sensi del comma 1 e del
primo periodo del presente comma, con esclusione di
interessi legali e rivalutazione monetaria.".
Comma 224
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti
per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134:
"Art. 58. Fondo per la distribuzione di derrate
alimentari alle persone indigenti
1. E' istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura un fondo per il finanziamento dei programmi
nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle
persone indigenti nel territorio della Repubblica Italiana.
Le derrate alimentari sono distribuite agli indigenti
mediante organizzazioni caritatevoli, conformemente alle
modalita' previste dal Regolamento (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio del 22 ottobre 2007.".
Comma 225
- Si riporta il testo vigente del comma 796
dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006:
" 796. Per garantire il rispetto degli obblighi
comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica per il triennio 2007-2009, in attuazione del
protocollo di intesa tra il Governo, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano per un patto
nazionale per la salute sul quale la Conferenza delle
regioni e delle province autonome, nella riunione del 28
settembre 2006, ha espresso la propria condivisione:
a) il finanziamento del Servizio sanitario nazionale,
cui concorre ordinariamente lo Stato, e' determinato in
96.040 milioni di euro per l'anno 2007, in 99.082 milioni
di euro per l'anno 2008 e in 102.285 milioni di euro per
l'anno 2009, comprensivi dell'importo di 50 milioni di
euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo di
ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale
«Bambino Gesu'», preventivamente accantonati ed erogati
direttamente allo stesso ospedale dallo Stato. All'
articolo 1, comma 278, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, le parole: «a decorrere dall'anno 2006» sono
sostituite dalle seguenti: «limitatamente all'anno 2006»;
b) e' istituito per il triennio 2007-2009, un Fondo
transitorio di 1.000 milioni di euro per l'anno 2007, di
850 milioni di euro per l'anno 2008 e di 700 milioni di
euro per l'anno 2009, la cui ripartizione tra le regioni
interessate da elevati disavanzi e' disposta con decreto
del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano (384). L'accesso
alle risorse del Fondo di cui alla presente lettera e'
subordinato alla sottoscrizione di apposito accordo ai
sensi dell' articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e successive modificazioni, comprensivo di un
piano di rientro dai disavanzi. Il piano di rientro deve
contenere sia le misure di riequilibrio del profilo
erogativo dei livelli essenziali di assistenza, per
renderlo conforme a quello desumibile dal vigente Piano
sanitario nazionale e dal vigente decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri di fissazione dei medesimi
livelli essenziali di assistenza, sia le misure necessarie
all'azzeramento del disavanzo entro il 2010, sia gli
obblighi e le procedure previsti dall'articolo 8
dell'intesa 23 marzo 2005 sancita dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel
supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105
del 7 maggio 2005. Tale accesso presuppone che sia scattata
formalmente in modo automatico o che sia stato attivato
l'innalzamento ai livelli massimi dell'addizionale
regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e
dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, fatte salve le aliquote ridotte disposte con
leggi regionali a favore degli esercenti un'attivita'
imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque
economica, ovvero una libera arte o professione, che
abbiano denunciato richieste estorsive e per i quali
ricorrano le condizioni di cui all'articolo 4 della legge
23 febbraio 1999, n. 44. Qualora nel procedimento di
verifica annuale del piano si prefiguri il mancato rispetto
di parte degli obiettivi intermedi di riduzione del
disavanzo contenuti nel piano di rientro, la regione
interessata puo' proporre misure equivalenti che devono
essere approvate dai Ministeri della salute e dell'economia
e delle finanze. In ogni caso l'accertato verificarsi del
mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi comporta
che, con riferimento all'anno d'imposta dell'esercizio
successivo, l'addizionale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche e l'aliquota dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive si applicano oltre i livelli massimi
previsti dalla legislazione vigente fino all'integrale
copertura dei mancati obiettivi. La maggiorazione ha
carattere generalizzato e non settoriale e non e'
suscettibile di differenziazioni per settori di attivita' e
per categorie di soggetti passivi. Qualora invece sia
verificato che il rispetto degli obiettivi intermedi e'
stato conseguito con risultati ottenuti quantitativamente
migliori, la regione interessata puo' ridurre, con
riferimento all'anno d'imposta dell'esercizio successivo,
l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
e l'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive per la quota corrispondente al miglior risultato
ottenuto. Gli interventi individuati dai programmi
operativi di riorganizzazione, qualificazione o
potenziamento del servizio sanitario regionale, necessari
per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel
rispetto dei livelli essenziali di assistenza, oggetto
degli accordi di cui all' articolo 1, comma 180, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni,
come integrati dagli accordi di cui all' articolo 1, commi
278 e 281, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono
vincolanti per la regione che ha sottoscritto l'accordo e
le determinazioni in esso previste possono comportare
effetti di variazione dei provvedimenti normativi ed
amministrativi gia' adottati dalla medesima regione in
materia di programmazione sanitaria. Il Ministero della
salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze, assicura l'attivita' di affiancamento delle
regioni che hanno sottoscritto l'accordo di cui all'
articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, comprensivo di un Piano di rientro dai disavanzi, sia
ai fini del monitoraggio dello stesso, sia per i
provvedimenti regionali da sottoporre a preventiva
approvazione da parte del Ministero della salute e del
Ministero dell'economia e delle finanze, sia per i Nuclei
da realizzarsi nelle singole regioni con funzioni
consultive di supporto tecnico, nell'ambito del Sistema
nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria
di cui all' articolo 1, comma 288, della legge 23 dicembre
2005, n. 266 (385);
c) all' articolo 1, comma 174, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, le
parole: «all'anno d'imposta 2006» sono sostituite dalle
seguenti: «agli anni di imposta 2006 e successivi». Il
procedimento per l'accertamento delle risultanze contabili
regionali, ai fini dell'avvio delle procedure di cui al
citato articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, e successive modificazioni, e' svolto dal Tavolo
tecnico per la verifica degli adempimenti di cui
all'articolo 12 della citata intesa 23 marzo 2005;
d) al fine di consentire in via anticipata
l'erogazione del finanziamento a carico dello Stato:
1) in deroga a quanto stabilito dall'articolo 13,
comma 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56,
il Ministero dell'economia e delle finanze, per gli anni
2007, 2008 e 2009, e' autorizzato a concedere alle regioni
a statuto ordinario anticipazioni con riferimento alle
somme indicate alla lettera a) del presente comma da
accreditare sulle contabilita' speciali di cui al comma 6
dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in
essere presso le tesorerie provinciali dello Stato, nella
misura pari al 97 per cento delle somme dovute alle regioni
a statuto ordinario a titolo di finanziamento della quota
indistinta del fabbisogno sanitario, quale risulta
dall'intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla
ripartizione delle disponibilita' finanziarie complessive
destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale
per i medesimi anni;
2) per gli anni 2007, 2008 e 2009, il Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a concedere
alla Regione siciliana anticipazioni nella misura pari al
97 per cento delle somme dovute a tale regione a titolo di
finanziamento della quota indistinta, quale risulta
dall'intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla
ripartizione delle disponibilita' finanziarie complessive
destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale
per i medesimi anni, al netto delle entrate proprie e delle
partecipazioni della medesima regione;
3) alle regioni che abbiano superato tutti gli
adempimenti dell'ultima verifica effettuata dal Tavolo
tecnico per la verifica degli adempimenti di cui
all'articolo 12 della citata intesa 23 marzo 2005, si
riconosce la possibilita' di un incremento di detta
percentuale compatibilmente con gli obblighi di finanza
pubblica;
4) all'erogazione dell'ulteriore 3 per cento nei
confronti delle singole regioni si provvede a seguito
dell'esito positivo della verifica degli adempimenti
previsti dalla vigente normativa e dalla presente legge;
5) nelle more dell'intesa espressa, ai sensi delle
norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilita'
finanziarie complessive destinate al finanziamento del
Servizio sanitario nazionale, le anticipazioni sono
commisurate al livello del finanziamento corrispondente a
quello previsto dal riparto per l'anno 2006, quale risulta
dall'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e incrementato, a decorrere dall'anno
2008, sulla base del tasso di crescita del prodotto interno
lordo nominale programmato;
6) sono autorizzati, in sede di conguaglio,
eventuali recuperi necessari anche a carico delle somme a
qualsiasi titolo spettanti alle regioni per gli esercizi
successivi;
7) sono autorizzate, a carico di somme a qualsiasi
titolo spettanti, le compensazioni degli importi a credito
e a debito di ciascuna regione e provincia autonoma,
connessi alla mobilita' sanitaria interregionale di cui
all'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, nonche' alla mobilita' sanitaria
internazionale di cui all'articolo 18, comma 7, dello
stesso decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive
modificazioni. I predetti importi sono definiti dal
Ministero della salute di intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano;
e) ai fini della copertura dei disavanzi pregressi
nel settore sanitario, cumulativamente registrati e
certificati fino all'anno 2005, al netto per l'anno 2005
della copertura derivante dall'incremento automatico delle
aliquote, di cui all 'articolo 1, comma 174, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dalla
lettera c) del presente comma, per le regioni che, al fine
della riduzione strutturale del disavanzo, sottoscrivono
l'accordo richiamato alla lettera b) del pre-sente comma,
risultano idonei criteri di copertura a carattere
pluriennale derivanti da specifiche entrate certe e
vincolate, in sede di verifica degli adempimenti del Tavolo
tecnico per la verifica degli adempimenti di cui
all'articolo 12 della citata intesa 23 marzo 2005;
f) per gli anni 2007 e seguenti sono confermate le
misure di contenimento della spesa farmaceutica assunte
dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ai fini del
rispetto dei tetti stabiliti dall'articolo 48, comma 1, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con le
deliberazioni del consiglio di amministrazione n. 34 del 22
dicembre 2005, n. 18 dell'8 giugno 2006, n. 21 del 21
giugno 2006, n. 25 del 20 settembre 2006 e n. 26 del 27
settembre 2006, salvo rideterminazioni delle medesime da
parte dell'AIFA stessa sulla base del monitoraggio degli
andamenti effettivi della spesa;
g) in riferimento alla disposizione di cui alla
lettera f) del presente comma, per il periodo 1° marzo
2007-29 febbraio 2008 e limitatamente ad un importo di
manovra pari a 807 milioni di euro di cui 583,7 milioni a
carico delle aziende farmaceutiche, 178,7 milioni a carico
dei farmacisti e 44,6 milioni a carico dei grossisti, sulla
base di tabelle di equivalenza degli effetti
economico-finanziari per il Servizio sanitario nazionale,
approvate dall'AIFA e definite per regione e per azienda
farmaceutica, le singole aziende farmaceutiche, entro il
termine perentorio del 30 gennaio 2007, possono chiedere
alla medesima AIFA la sospensione, nei confronti di tutti i
propri farmaci, della misura della ulteriore riduzione del
5 per cento dei prezzi di cui alla deliberazione del
consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 26 del 27
settembre 2006. La richiesta deve essere corredata dalla
contestuale dichiarazione di impegno al versamento, a
favore delle regioni interessate, degli importi indicati
nelle tabelle di equivalenza approvate dall'AIFA, secondo
le modalita' indicate nella presente disposizione normativa
e nei provvedimenti attuativi dell'AIFA, per un importo
complessivo equivalente a quello derivante, a livello
nazionale, dalla riduzione del 5 cento dei prezzi dei
propri farmaci. L'AIFA delibera, entro il 10 febbraio 2007,
l'approvazione della richiesta delle singole aziende
farmaceutiche e dispone, con decorrenza 1° marzo 2007, il
ripristino dei prezzi dei relativi farmaci in vigore il 30
settembre 2006, subordinando tale ripristino al versamento,
da parte dell'azienda farmaceutica, degli importi dovuti
alle singole regioni in base alle tabelle di equivalenza,
in tre rate di pari importo da corrispondersi entro i
termini improrogabili del 20 febbraio 2007, 20 giugno 2007
e 20 settembre 2007. Gli atti che attestano il versamento
alle singole regioni devono essere inviati da ciascuna
azienda farmaceutica contestualmente all'AIFA, al Ministero
dell'economia e delle finanze e al Ministero della salute
rispettivamente entro il 22 febbraio 2007, 22 giugno 2007 e
22 settembre 2007. La mancata corresponsione, nei termini
previsti, a ciascuna regione di una rata comporta, per i
farmaci dell'azienda farmaceutica inadempiente,
l'automatico ripristino, dal primo giorno del mese
successivo, del prezzo dei farmaci in vigore il 1° ottobre
2006;
h) in coerenza con quanto previsto dalla lettera g),
l'AIFA ridetermina, in via temporanea, le quote di
spettanza dovute al farmacista e al grossista per i farmaci
oggetto delle misure indicate nella medesima disposizione,
in modo tale da assicurare, attraverso la riduzione delle
predette quote e il corrispondente incremento della
percentuale di sconto a favore del Servizio sanitario
nazionale, una minore spesa dello stesso Servizio di
entita' pari a 223,3 milioni di euro, di cui 178,7 milioni
a carico dei farmacisti e 44,6 milioni a carico dei
grossisti;
i) in caso di rideterminazione delle misure di
contenimento della spesa farmaceutica ai sensi di quanto
stabilito nella parte conclusiva della lettera f), l'AIFA
provvede alla conseguente rimodulazione delle disposizioni
attuative di quanto previsto dalle norme di cui alle
lettere g) e h);
l) nei confronti delle regioni che abbiano comunque
garantito la copertura degli eventuali relativi disavanzi,
e' consentito l'accesso agli importi di cui all' articolo
1, comma 181, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con
riferimento alla spesa farmaceutica registrata negli
esercizi 2005 e 2006 anche alle seguenti condizioni:
1) con riferimento al superamento del tetto del 13
per cento, per la spesa farmaceutica convenzionata, in
assenza del rispetto dell'obbligo regionale di contenimento
della spesa per la quota a proprio carico, con le misure di
cui all'articolo 5 del decreto-legge 18 settembre 2001, n.
347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre
2001, n. 405, l'avvenuta applicazione, entro la data del 28
febbraio 2007, nell'ambito della procedura di cui all'
articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, come da ultimo modificato dalla lettera c) del
presente comma, di una quota fissa per confezione di
importo idoneo a garantire l'integrale contenimento del 40
per cento. Le regioni interessate, in alternativa alla
predetta applicazione di una quota fissa per confezione,
possono adottare anche diverse misure regionali di
contenimento della spesa farmaceutica convenzionata,
purche' di importo adeguato a garantire l'integrale
contenimento del 40 per cento, la cui adozione e congruita'
e' verificata entro il 28 febbraio 2007 dal Tavolo tecnico
di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della
citata intesa del 23 marzo 2005, avvalendosi del supporto
tecnico dell'AIFA;
2) con riferimento al superamento della soglia del
3 per cento, per la spesa farmaceutica non convenzionata,
in assenza del rispetto dell'obbligo regionale di
contenimento della spesa per la quota a proprio carico,
l'avvenuta presentazione, da parte della regione
interessata, entro la data del 28 febbraio 2007, ai
Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze di
un Piano di contenimento della spesa farmaceutica
ospedaliera, che contenga interventi diretti al controllo
dei farmaci innovativi, al monitoraggio dell'uso
appropriato degli stessi e degli appalti per l'acquisto dei
farmaci, la cui idoneita' deve essere verificata
congiuntamente nell'ambito del Comitato paritetico
permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli
essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la
verifica degli adempimenti di cui alla citata intesa 23
marzo 2005;
m) all'articolo 1, comma 28, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
«I percorsi diagnostico-terapeutici sono costituiti dalle
linee-guida di cui all' articolo 1, comma 283, terzo
periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonche' da
percorsi definiti ed adeguati periodicamente con decreto
del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del
Comitato strategico del Sistema nazionale linee-guida, di
cui al decreto del Ministro della salute 30 giugno 2004,
integrato da un rappresentante della Federazione nazionale
degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri»;
2) al terzo periodo, le parole: «Il Ministro della
sanita'» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze,» e dopo le parole: «di Trento e di Bolzano,» sono
inserite le seguenti: «entro il 31 marzo 2007,»;
n) ai fini del programma pluriennale di interventi in
materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento
tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20 della legge
11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, come
rideterminato dall'articolo 83, comma 3, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e' elevato a 23 miliardi di euro,
fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di
programma con le regioni e l'assegnazione di risorse agli
altri enti del settore sanitario interessati, il limite
annualmente definito in base alle effettive disponibilita'
di bilancio. Il maggior importo di cui alla presente
lettera e' vincolato per 100 milioni di euro per
l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in
materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento
tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, finalizzato
al potenziamento delle «unita' di risveglio dal coma»; per
7 milioni di euro per l'esecuzione di un programma
pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione
edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio
sanitario pubblico, destinati al potenziamento e alla
creazione di unita' di terapia intensiva neonatale (TIN);
per 3 milioni di euro per l'esecuzione di un programma
pluriennale di interventi in materia di ammodernamento
tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, destinati
all'acquisto di nuove metodiche analitiche, basate sulla
spettrometria di «massa tandem», per effettuare screening
neonatali allargati, per patologie metaboliche ereditarie,
per la cui terapia esistono evidenze scientifiche efficaci;
per 500 milioni di euro alla riqualificazione strutturale e
tecnologica dei servizi di radiodiagnostica e di
radioterapia di interesse oncologico con prioritario
riferimento alle regioni meridionali ed insulari, per 150
milioni di euro ad interventi per la realizzazione di
strutture residenziali e l'acquisizione di tecnologie per
gli interventi territoriali dedicati alle cure palliative,
ivi comprese quelle relative alle patologie degenerative
neurologiche croniche invalidanti con prioritario
riferimento alle regioni che abbiano completato il
programma realizzativo di cui all'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, e che
abbiano avviato programmi di assistenza domiciliare nel
campo delle cure palliative, per 100 milioni di euro
all'implementazione e all'ammodernamento dei sistemi
informatici delle aziende sanitarie ed ospedaliere e
all'integrazione dei medesimi con i sistemi informativi
sanitari delle regioni e per 100 milioni di euro per
strutture di assistenza odontoiatrica. Nella sottoscrizione
di accordi di programma con le regioni, e' data, inoltre,
priorita' agli interventi relativi ai seguenti settori
assistenziali, tenuto conto delle esigenze della
programmazione sanitaria nazionale e regionale:
realizzazione di strutture sanitarie territoriali,
residenziali e semiresidenziali. Il Ministero della salute,
attraverso la valutazione preventiva dei programmi di
investimento e il monitoraggio della loro attuazione,
assicura il raggiungimento dei predetti obiettivi
prioritari, verificando nella programmazione regionale la
copertura del fabbisogno relativo anche attraverso i
precedenti programmi di investimento. Il riparto fra le
regioni del maggiore importo di cui alla presente lettera
e' effettuato con riferimento alla valutazione dei bisogni
relativi ai seguenti criteri e linee prioritarie:
1) innovazione tecnologica delle strutture del
Servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento
alla diagnosi e terapia nel campo dell'oncologia e delle
malattie rare;
2) superamento del divario Nord-Sud;
3) possibilita' per le regioni che abbiano gia'
realizzato la programmazione pluriennale, di attivare una
programmazione aggiuntiva;
4) messa a norma delle strutture pubbliche ai sensi
dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato
nel supplemento ordinario n. 37 alla Gazzetta Ufficiale n.
42 del 20 febbraio 1997;
5) premialita' per le regioni sulla base della
tempestivita' e della qualita' di interventi di
ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico gia'
eseguiti per una quota pari al 10 per cento;
o) fatto salvo quanto previsto in materia di
aggiornamento dei tariffari delle prestazioni sanitarie
dall' articolo 1, comma 170, quarto periodo, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, come modificato dalla presente
lettera, a partire dalla data di entrata in vigore della
presente legge le strutture private accreditate, ai fini
della remunerazione delle prestazioni rese per conto del
Servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al
2 per cento degli importi indicati per le prestazioni
specialistiche dal decreto del Ministro della sanita' 22
luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150
alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, e
pari al 20 per cento degli importi indicati per le
prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo
decreto. Fermo restando il predetto sconto, le regioni
provvedono, entro il 28 febbraio 2007, ad approvare un
piano di riorganizzazione della rete delle strutture
pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni
specialistiche e di diagnostica di laboratorio, al fine
dell'adeguamento degli standard organizzativi e di
personale coerenti con i processi di incremento
dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche
automatizzate. All'articolo 1, comma 170, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, sentite le societa' scientifiche e le
associazioni di categoria interessate»;
p) a decorrere dal 1° gennaio 2007, per le
prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale gli
assistiti non esentati dalla quota di partecipazione al
costo sono tenuti al pagamento di una quota fissa sulla
ricetta pari a 10 euro. Per le prestazioni erogate in
regime di pronto soccorso ospedaliero non seguite da
ricovero, la cui condizione e' stata codificata come codice
bianco, ad eccezione di quelli afferenti al pronto soccorso
a seguito di traumatismi ed avvelenamenti acuti, gli
assistiti non esenti sono tenuti al pagamento di una quota
fissa pari a 25 euro. La quota fissa per le prestazioni
erogate in regime di pronto soccorso non e', comunque,
dovuta dagli assistiti non esenti di eta' inferiore a 14
anni. Sono fatte salve le disposizioni eventualmente
assunte dalle regioni che, per l'accesso al pronto soccorso
ospedaliero, pongono a carico degli assistiti oneri piu'
elevati;
p-bis) per le prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale, di cui al primo periodo della lettera p),
fermo restando l'importo di manovra pari a 811 milioni di
euro per l'anno 2007, 834 milioni di euro per l'anno 2008 e
834 milioni di euro per l'anno 2009, le regioni, sulla base
della stima degli effetti della complessiva manovra nelle
singole regioni, definita dal Ministero della salute di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
anziche' applicare la quota fissa sulla ricetta pari a 10
euro, possono alternativamente:
1) adottare altre misure di partecipazione al costo
delle prestazioni sanitarie, la cui entrata in vigore nella
regione interessata e' subordinata alla certificazione del
loro effetto di equivalenza per il mantenimento
dell'equilibrio economico-finanziario e per il controllo
dell'appropriatezza, da parte del Tavolo tecnico per la
verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12
dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005;
2) stipulare con il Ministero della salute e il
Ministero dell'economia e delle finanze un accordo per la
definizione di altre misure di partecipazione al costo
delle prestazioni sanitarie, equivalenti sotto il profilo
del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario e
del controllo dell'appropriatezza. Le misure individuate
dall'accordo si applicano, nella regione interessata, a
decorrere dal giorno successivo alla data di sottoscrizione
dell'accordo medesimo;
q) all' articolo 1, comma 292, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, la lettera a) e' sostituita dalla
seguente:
«a) con le procedure di cui all'articolo 54 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, si provvede, entro il 28
febbraio 2007, alla modificazione degli allegati al citato
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29
novembre 2001, e successive modificazioni, di definizione
dei livelli essenziali di assistenza, finalizzata
all'inserimento, nell'elenco delle prestazioni di
specialistica ambulatoriale, di prestazioni gia' erogate in
regime di ricovero ospedaliero, nonche' alla integrazione e
modificazione delle soglie di appropriatezza per le
prestazioni di ricovero ospedaliero in regime di ricovero
ordinario diurno»;
r) a decorrere dal 1° gennaio 2007, i cittadini,
anche se esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria,
che non abbiano ritirato i risultati di visite o esami
diagnostici e di laboratorio sono tenuti al pagamento per
intero della prestazione usufruita, con le modalita' piu'
idonee al recupero delle somme dovute stabilite dai
provvedimenti regionali;
s) a decorrere dal 1° gennaio 2008, cessano i
transitori accreditamenti delle strutture private gia'
convenzionate, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, non confermati da
accreditamenti provvisori o definitivi disposti ai sensi
dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni;
t) le regioni provvedono ad adottare provvedimenti
finalizzati a garantire che dal 1° gennaio 2011 cessino gli
accreditamenti provvisori delle strutture private
ospedaliere e ambulatoriali, di cui all'articolo 8-quater,
comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui
all'articolo 8-quater, comma 1, del medesimo decreto
legislativo n. 502 del 1992; le regioni provvedono ad
adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 1°
gennaio 2013 cessino gli accreditamenti provvisori di tutte
le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie private,
nonche' degli stabilimenti termali come individuati dalla
legge 24 ottobre 2000, n. 323, non confermati dagli
accreditamenti definitivi di cui all'articolo 8-quater,
comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992;
u) le regioni provvedono ad adottare provvedimenti
finalizzati a garantire che, a decorrere dal 1° gennaio
2008, non possano essere concessi nuovi accreditamenti, ai
sensi dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in
assenza di un provvedimento regionale di ricognizione e
conseguente determinazione, ai sensi del comma 8 del
medesimo articolo 8-quater del decreto legislativo n. 502
del 1992. Il provvedimento di ricognizione e' trasmesso al
Comitato paritetico permanente per la verifica
dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui
all'articolo 9 della citata intesa 23 marzo 2005. Per le
regioni impegnate nei piani di rientro previsti
dall'accordo di cui alla lettera b), le date del 1° gennaio
2008 di cui alla presente lettera e alla lettera s) sono
anticipate al 1° luglio 2007 limitatamente alle regioni
nelle quali entro il 31 maggio 2007 non si sia provveduto
ad adottare o ad aggiornare, adeguandoli alle esigenze di
riduzione strutturale dei disavanzi, i provvedimenti di cui
all'articolo 8-quinquies, commi 1 e 2, del citato decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni;
v) il Ministero della salute, avvalendosi della
Commissione unica sui dispositivi medici e della
collaborazione istituzionale dell'Agenzia per i servizi
sanitari regionali, individua, entro il 31 gennaio 2007,
tipologie di dispositivi per il cui acquisto la
corrispondente spesa superi il 50 per cento della spesa
complessiva dei dispositivi medici registrata per il
Servizio sanitario nazionale. Fermo restando quanto
previsto dal comma 5 dell'articolo 57 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e dal numero 2) della lettera a) del
comma 409 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.
266, entro il 30 aprile 2007, con decreto del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono stabiliti i prezzi dei
dispositivi individuati ai sensi della presente lettera, da
assumere, con decorrenza dal 1° maggio 2007, come base
d'asta per le forniture del Servizio sanitario nazionale. I
prezzi sono stabiliti tenendo conto dei piu' bassi prezzi
unitari di acquisto da parte del Servizio sanitario
nazionale risultanti dalle informazioni in possesso degli
osservatori esistenti e di quelle rese disponibili
dall'ottemperanza al disposto del successivo periodo della
presente lettera. Entro il 15 marzo 2007 le regioni
trasmettono al Ministero della salute - Direzione generale
dei farmaci e dei dispositivi medici, anche per il tramite
dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, i prezzi
unitari corrisposti dalle aziende sanitarie nel corso del
biennio 2005-2006; entro la stessa data le aziende che
producono o commercializzano in Italia dispositivi medici
trasmettono alla predetta Direzione generale, sulla base di
criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute, i
prezzi unitari relativi alle forniture effettuate alle
aziende sanitarie nel corso del medesimo biennio. Nelle
gare in cui la fornitura di dispositivi medici e' parte di
una piu' ampia fornitura di beni e servizi, l'offerente
deve indicare in modo specifico il prezzo unitario di
ciascun dispositivo e i dati identificativi dello stesso.
Il Ministero della salute, avvalendosi della Commissione
unica sui dispositivi medici e della collaborazione
istituzionale dell'Istituto superiore di sanita' e
dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, promuove la
realizzazione, sulla base di una programmazione annuale, di
studi sull'appropriatezza dell'impiego di specifiche
tipologie di dispositivi medici, anche mediante
comparazione dei costi rispetto ad ipotesi alternative. I
risultati degli studi sono pubblicati sul sito INTERNET del
Ministero della salute;
z) la disposizione di cui all'articolo 3, comma 2,
del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, non e'
applicabile al ricorso a terapie farmacologiche a carico
del Servizio sanitario nazionale, che, nell'ambito dei
presidi ospedalieri o di altre strutture e interventi
sanitari, assuma carattere diffuso e sistematico e si
configuri, al di fuori delle condizioni di autorizzazione
all'immissione in commercio, quale alternativa terapeutica
rivolta a pazienti portatori di patologie per le quali
risultino autorizzati farmaci recanti specifica indicazione
al trattamento. Il ricorso a tali terapie e' consentito
solo nell'ambito delle sperimentazioni cliniche dei
medicinali di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n.
211, e successive modificazioni. In caso di ricorso
improprio si applicano le disposizioni di cui all'articolo
3, commi 4 e 5, del citato decreto-legge 17 febbraio 1998,
n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile
1998, n. 94. Le regioni provvedono ad adottare entro il 28
febbraio 2007 disposizioni per le aziende sanitarie locali,
per le aziende ospedaliere, per le aziende ospedaliere
universitarie e per gli Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico volte alla individuazione dei
responsabili dei procedimenti applicativi delle
disposizioni di cui alla presente lettera, anche sotto il
profilo della responsabilita' amministrativa per danno
erariale. Fino alla data di entrata in vigore delle
disposizioni regionali di cui alla presente lettera, tale
responsabilita' e' attribuita al direttore sanitario delle
aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle
aziende ospedaliere universitarie e degli Istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico.".
Comma 226
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 5 del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti
in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e
l'equita' sociale), convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni:
"Art. 5. Misure di governo della spesa e di sviluppo
del settore farmaceutico.
1. A decorrere dall'anno 2008 l'onere a carico del SSN
per l'assistenza farmaceutica territoriale, comprensiva sia
della spesa dei farmaci erogati sulla base della disciplina
convenzionale, al lordo delle quote di partecipazione alla
spesa a carico degli assistiti, sia della distribuzione
diretta di medicinali collocati in classe «A» ai fini della
rimborsabilita', inclusa la distribuzione per conto e la
distribuzione in dimissione ospedaliera, non puo' superare
a livello nazionale ed in ogni singola regione il tetto del
14 per cento del finanziamento cui concorre ordinariamente
lo Stato, inclusi gli obiettivi di piano e le risorse
vincolate di spettanza regionale e al netto delle somme
erogate per il finanziamento di attivita' non rendicontate
dalle aziende sanitarie. Il valore assoluto dell'onere a
carico del SSN per la predetta assistenza farmaceutica, sia
a livello nazionale che in ogni singola regione e'
annualmente determinato dal Ministero della salute, entro
il 15 novembre dell'anno precedente a quello di
riferimento, sulla base del riparto delle disponibilita'
finanziarie per il Servizio sanitario nazionale deliberato
dal CIPE, ovvero, in sua assenza, sulla base della proposta
di riparto del Ministro della salute, da formulare entro il
15 ottobre. Entro 15 giorni dalla fine di ciascun mese, le
regioni trasmettono all'Agenzia italiana del farmaco
(AIFA), al Ministero della salute e al Ministero
dell'economia e delle finanze i dati della distribuzione
diretta, come definita dal presente comma, per singola
specialita' medicinale, relativi al mese precedente,
secondo le specifiche tecniche definite dal decreto del
Ministro della salute 31 luglio 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2 ottobre 2007 concernente
l'istituzione del flusso informativo delle prestazioni
farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta. Le
regioni, entro i quindici giorni successivi ad ogni
trimestre, trasmettono all'AIFA, al Ministero della salute
e al Ministero dell'economia e delle finanze i dati
relativi alla spesa farmaceutica ospedaliera. Il rispetto
da parte delle regioni di quanto disposto dal presente
comma costituisce adempimento ai fini dell'accesso al
finanziamento integrativo a carico dello Stato. Nelle more
della concreta e completa attivazione del flusso
informativo della distribuzione diretta, alle regioni che
non hanno fornito i dati viene attribuita, ai fini della
determinazione del tetto e della definizione dei budget di
cui al comma 2, in via transitoria e salvo successivo
conguaglio, una spesa per distribuzione diretta pari al 40
per cento della spesa complessiva per l'assistenza
farmaceutica non convenzionata rilevata dal flusso
informativo del nuovo sistema informativo sanitario.
2. A decorrere dall'anno 2008 e' avviato il nuovo
sistema di regolazione della spesa dei farmaci a carico del
Servizio sanitario nazionale, che e' cosi' disciplinato:
a) il sistema nel rispetto dei vincoli di spesa di
cui al comma 1, e' basato sulla attribuzione da parte
dell'AIFA, a ciascuna Azienda titolare di autorizzazioni
all'immissione in commercio di farmaci (AIC), entro il 15
gennaio di ogni anno, di un budget annuale calcolato sulla
base dei volumi e dei prezzi degli ultimi dodici mesi per i
quali sono disponibili i dati, distintamente per i farmaci
equivalenti e per i farmaci ancora coperti da brevetto. Dal
calcolo di cui al precedente periodo viene detratto, ai
fini dell'attribuzione del budget, l'ammontare delle somme
restituite al Servizio sanitario nazionale per effetto
dell' articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e del comma 3 del presente articolo.
Viene detratto, altresi', il valore della minore spesa
prevedibilmente conseguibile nell'anno per il quale e'
effettuata l'attribuzione del budget, a seguito delle
decadenze di brevetti in possesso dell'azienda presa in
considerazione; tale valore e' calcolato sulla base dei
dati dell'anno precedente. Ai fini della definizione dei
budget l'AIFA utilizza anche il 60 per cento delle risorse
incrementali derivanti dall'eventuale aumento del tetto di
spesa rispetto all'anno precedente e di quelle rese
disponibili dalla riduzione di spesa complessiva prevista
per effetto delle decadenze di brevetto che avvengono
nell'anno per il quale e' effettuata l'attribuzione del
budget. Un ulteriore 20 per cento delle risorse
incrementali, come sopra definite, costituisce un fondo
aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi che saranno
autorizzati nel corso dell'anno, mentre il restante 20 per
cento costituisce un fondo di garanzia per esigenze
allocative in corso d'anno. Il possesso, da parte di un
farmaco, del requisito della innovativita' e' riconosciuto
dall'AIFA, sentito il parere formulato dalla Commissione
consultiva tecnico-scientifica istituita presso la stessa
Agenzia, e ha validita' per 36 mesi agli effetti del
presente articolo, fatta salva la possibilita' dell'AIFA di
rivalutare l'innovativita' sulla base di nuovi elementi
tecnico-scientifici resisi disponibili;
b) la somma dei budget di ciascuna Azienda,
incrementata del fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci
innovativi di cui alla lettera a), nonche' dell'ulteriore
quota del 20 per cento prevista dalla stessa lettera a),
deve risultare uguale all'onere a carico del SSN per
l'assistenza farmaceutica a livello nazionale, come
determinato al comma 1;
c) in fase di prima applicazione della disposizione
di cui alla lettera a) e nelle more della concreta e
completa attivazione dei flussi informativi, l'AIFA,
partendo dai prezzi in vigore al 1° gennaio 2007 risultanti
dalle misure di contenimento della spesa farmaceutica di
cui all' articolo 1, comma 796, lettera f), della legge 27
dicembre 2006, n. 296, attribuisce a ciascuna Azienda
titolare di AIC, entro il 31 gennaio 2008, un budget
provvisorio sulla base delle regole di attribuzione del
budget definite dalla stessa lettera a). Il budget
definitivo viene attribuito a ciascuna Azienda entro il 30
settembre 2008 alla luce dei dati sulla distribuzione
diretta forniti dalle regioni ai sensi del citato decreto
del Ministro della salute in data 31 luglio 2007. In
assenza di tali dati, ad ogni Azienda viene attribuito un
valore di spesa per la distribuzione diretta proporzionale
all'incidenza dei farmaci di PHT di cui alla determinazione
AIFA del 29 ottobre 2004, pubblicata nel Supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre
2004, e successive modificazioni;
d) l'AIFA effettua il monitoraggio mensile dei dati
di spesa farmaceutica e comunica le relative risultanze al
Ministero della salute ed al Ministero dell'economia e
delle finanze con la medesima cadenza. L'AIFA verifica al
31 maggio, al 30 settembre e al 31 dicembre di ogni anno
l'eventuale superamento a livello nazionale del tetto di
spesa di cui al comma 1, calcolato sulla base dei dati
dell'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali,
disciplinato dall'articolo 68 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, e dall'articolo 18 del regolamento di cui al
decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n.
245, nonche' sulla base dei dati delle regioni concernenti
la distribuzione diretta di cui al medesimo comma 1;
e) qualora i valori di spesa verificati al 31 maggio
di ogni anno superino la somma, rapportata ai primi 5 mesi
dell'anno, dei budget aziendali, con gli incrementi di cui
alla lettera b), si da' luogo al ripiano dello sforamento
determinato nel predetto arco temporale, secondo le regole
definite al comma 3. Qualora i valori di spesa verificati
al 30 settembre di ogni anno superino la somma, rapportata
ai primi 9 mesi dell'anno, dei budget aziendali, con gli
incrementi di cui alla predetta lettera b), si da' luogo al
ripiano dello sforamento stimato del periodo 1° giugno-31
dicembre, salvo conguaglio determinato sulla base della
rilevazione del 31 dicembre, secondo le regole definite al
comma 3. La predetta stima tiene conto della variabilita'
dei consumi nel corso dell'anno.
3. Le regole per il ripiano dello sforamento sono cosi'
definite:
a) l'intero sforamento e' ripartito a lordo IVA tra
aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti in misura
proporzionale alle relative quote di spettanza sui prezzi
dei medicinali, con l'eccezione della quota di sforamento
imputabile alla spesa per farmaci acquistati presso le
aziende farmaceutiche dalle aziende sanitarie locali e da
queste distribuiti direttamente ai cittadini, che e' posta
a carico unicamente delle aziende farmaceutiche stesse in
proporzione ai rispettivi fatturati per farmaci ceduti alle
strutture pubbliche. L'entita' del ripiano e' calcolata,
per ogni singola azienda, in proporzione al superamento del
budget attribuito di cui al comma 2, lettera a). Al fine di
favorire lo sviluppo e la disponibilita' dei farmaci
innovativi la quota dello sforamento imputabile al
superamento, da parte di tali farmaci, del fondo aggiuntivo
di cui alla citata lettera a) del comma 2 e' ripartita, ai
fini del ripiano, al lordo IVA, tra tutte le aziende
titolari di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati
relativi ai medicinali non innovativi coperti da brevetto;
b) la quota di ripiano determinata a seguito della
verifica al 31 maggio, e' comunicata dall'AIFA a ciascuna
Azienda entro il 15 luglio. La quota di ripiano determinata
a seguito della verifica al 30 settembre e' comunicata
dall'AIFA a ciascuna Azienda entro il 15 novembre. Le
Aziende effettuano il ripiano entro 15 giorni dalla
comunicazione dell'AIFA, dandone contestuale comunicazione
all'AIFA e ai Ministeri dell'economia e delle finanze e
della salute;
c) ai fini del ripiano, per le aziende farmaceutiche
si applica il sistema di cui all' articolo 1, comma 796,
lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; per la
quota a carico dei grossisti e dei farmacisti, l'AIFA
ridetermina, per i sei mesi successivi, le relative quote
di spettanza sul prezzo di vendita dei medicinali e il
corrispondente incremento della percentuale di sconto a
favore del SSN. Le aziende farmaceutiche versano gli
importi dovuti, entro i termini previsti dalla lettera b)
del presente comma, direttamente alle regioni dove si e'
verificato lo sforamento in proporzione al superamento del
tetto di spesa regionale;
d) la mancata integrale corresponsione a tutte le
regioni interessate, da parte delle aziende, di quanto
dovuto nei termini perentori previsti, comporta la
riduzione dei prezzi dei farmaci ancora coperti da
brevetto, in misura tale da coprire l'importo
corrispondente, incrementato del 20 per cento, nei
successivi sei mesi.
4. Entro il 1° dicembre di ogni anno l'AIFA elabora la
stima della spesa farmaceutica, cosi' come definita al
comma 1, relativa all'anno successivo distintamente per
ciascuna regione e la comunica alle medesime regioni. Le
regioni che, secondo le stime comunicate dall'AIFA,
superano il tetto di spesa regionale prefissato, di cui al
comma 1, sono tenute ad adottare misure di contenimento
della spesa, ivi inclusa la distribuzione diretta, per un
ammontare pari almeno al 30 per cento dello sforamento;
dette misure costituiscono adempimento regionale ai fini
dell'accesso al finanziamento integrativo a carico dello
Stato. Le regioni utilizzano eventuali entrate da
compartecipazioni alla spesa a carico degli assistiti a
scomputo dell'ammontare delle misure a proprio carico.
5. A decorrere dall'anno 2008 la spesa farmaceutica
ospedaliera cosi' come rilevata dai modelli CE, al netto
della distribuzione diretta come definita al comma 1, non
puo' superare a livello di ogni singola regione la misura
percentuale del 2,4 per cento del finanziamento cui
concorre ordinariamente lo Stato, inclusi gli obiettivi di
piano e le risorse vincolate di spettanza regionale e al
netto delle somme erogate per il finanziamento di attivita'
non rendicontate dalle Aziende sanitarie. L'eventuale
sforamento di detto valore e' recuperato interamente a
carico della regione attraverso misure di contenimento
della spesa farmaceutica ospedaliera o di voci equivalenti
della spesa ospedaliera non farmaceutica o di altre voci
del Servizio sanitario regionale o con misure di copertura
a carico di altre voci del bilancio regionale. Non e'
tenuta al ripiano la regione che abbia fatto registrare un
equilibrio economico complessivo.
5-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 18 settembre
2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2001, n. 405, e' aggiunto il seguente comma:
«2-bis. Sono nulli i provvedimenti regionali di cui al
comma 2, assunti in difformita' da quanto deliberato, ai
sensi del comma 1, dalla Commissione unica del farmaco o,
successivamente alla istituzione dell'AIFA, dalla
Commissione consultiva tecnico-scientifica di tale Agenzia,
fatte salve eventuali ratifiche adottate dall'AIFA
antecedentemente al 1° ottobre 2007».
5-ter. Per la prosecuzione del progetto «Ospedale senza
dolore» di cui all'accordo tra il Ministro della sanita',
le regioni e le province autonome, sancito dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, in data 24 maggio
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 29
giugno 2001, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro
per l'anno 2007.
5-quater. Nella prescrizione dei farmaci equivalenti il
medico indica in ricetta o il nome della specialita'
medicinale o il nome del generico.
5-quinquies. Al comma 8 dell'articolo 48 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo
la lettera c) e' aggiunta la seguente:
«c-bis) mediante eventuali introiti derivanti da
contratti stipulati con soggetti privati per prestazioni di
consulenza, collaborazione, assistenza, ricerca,
aggiornamento, formazione agli operatori sanitari e
attivita' editoriali, destinati a contribuire alle
iniziative e agli interventi di cofinanziamento pubblico e
privato finalizzati alla ricerca di carattere pubblico sui
settori strategici del farmaco di cui alla lettera g) del
comma 5, ferma restando la natura di ente pubblico non
economico dell'Agenzia».
5-sexies. Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 16
della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e successive
modificazioni, dopo le parole: «ad uso autologo» sono
inserite le seguenti: «, agli intermedi destinati alla
produzione di emoderivati individuati con decreto del
Ministro della salute su proposta dell'AIFA».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 2359 del
codice civile:
"Art. 2359. Societa' controllate e societa' collegate.
Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della
maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di
voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante di
un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli
contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
comma si computano anche i voti spettanti a societa'
controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta:
non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le societa' sulle quali
un'altra societa' esercita un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un
decimo se la societa' ha azioni quotate in mercati
regolamentati.".
Per il riferimento al testo dell'articolo 15 del
decreto-legge n. 95 del 2012 vedasi in Note al comma
70-bis.
Comma 228
Per il riferimento al testo dell'articolo 15 del
decreto-legge n. 95 del 2012 vedasi in Note al comma 119.
Comma 230
Per il riferimento al testo del comma 5 dell'articolo
10 del decreto-legge n. 307 del 2004 vedasi in Note al
comma 21.
Comma 232
- Si riporta il testo del comma 3-bis dell'articolo 60
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale), come modificato dalla
presente legge:
"3-bis. In sede di prima applicazione e fino
all'adozione del decreto di cui al comma 3, sono
individuate le seguenti basi di dati di interesse
nazionale:
a) repertorio nazionale dei dati territoriali;
b) anagrafe nazionale della popolazione residente;
c) banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui
all'articolo 62-bis;
d) casellario giudiziale;
e) registro delle imprese;
f) gli archivi automatizzati in materia di
immigrazione e di asilo di cui all'articolo 2, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n.
242;
f-bis) Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA).".
Comma 233
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 2 del
citato decreto-legge n. 95 del 2012:
"Art. 2. Riduzione delle dotazioni organiche delle
pubbliche amministrazioni
1. Gli uffici dirigenziali e le dotazioni organiche
delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici,
degli enti di ricerca, nonche' degli enti pubblici di cui
all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni
sono ridotti, con le modalita' previste dal comma 5, nella
seguente misura:
a) gli uffici dirigenziali, di livello generale e di
livello non generale e le relative dotazioni organiche, in
misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e
per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelli
esistenti;
b) le dotazioni organiche del personale non
dirigenziale, apportando un'ulteriore riduzione non
inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa
al numero dei posti di organico di tale personale. Per gli
enti di ricerca la riduzione di cui alla presente lettera
si riferisce alle dotazioni organiche del personale non
dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi.
2. Le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1
si applicano agli uffici e alle dotazioni organiche
risultanti a seguito dell'applicazione dell'articolo 1,
comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148 per le amministrazioni destinatarie; per le
restanti amministrazioni si prendono a riferimento gli
uffici e le dotazioni previsti dalla normativa vigente. Al
personale dell'amministrazione civile dell'interno le
riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si
applicano all'esito della procedura di soppressione e
razionalizzazione delle province di cui all'articolo 17, e
comunque entro il 30 aprile 2013, nel rispetto delle
percentuali previste dalle suddette lettere. Si applica
quanto previsto dal comma 6 del presente articolo.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il
totale generale degli organici delle forze armate e'
ridotto in misura non inferiore al 10 per cento. Con il
predetto decreto e' rideterminata la ripartizione dei
volumi organici di cui all'articolo 799 del decreto
legislativo n. 66 del 2010. Al personale in eccedenza si
applicano le disposizioni di cui al comma 11, lettere da a)
a d) del presente articolo; il predetto personale, ove non
riassorbibile in base alle predette disposizioni, e'
collocato in aspettativa per riduzione quadri ai sensi e
con le modalita' di cui agli articoli 906 e 909, ad
eccezione dei commi 4 e 5, del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66. In attuazione di quanto previsto dal presente
comma, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle
disposizioni del codice dell'ordinamento militare, di cui
al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con effetto a
decorrere dal 1° gennaio 2013, sono ridotte le dotazioni
organiche degli ufficiali di ciascuna Forza armata,
suddivise per ruolo e grado, ed e' ridotto il numero delle
promozioni a scelta, esclusi l'Arma dei carabinieri, il
Corpo della Guardia di finanza, il Corpo delle capitanerie
di porto e il Corpo di polizia penitenziaria. Con il
medesimo regolamento sono previste disposizioni transitorie
per realizzare la graduale riduzione dei volumi organici
entro il 1° gennaio 2016, nonche' disposizioni per
l'esplicita estensione dell'istituto del collocamento in
aspettativa per riduzione di quadri al personale militare
non dirigente.
4. Per il comparto scuola e AFAM continuano a trovare
applicazione le specifiche discipline di settore.
5. Alle riduzioni di cui al comma 1 si provvede, con
uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da adottare entro il 31 ottobre 2012, su proposta
del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze considerando che le medesime riduzioni
possono essere effettuate selettivamente, anche tenendo
conto delle specificita' delle singole amministrazioni, in
misura inferiore alle percentuali ivi previste a condizione
che la differenza sia recuperata operando una maggiore
riduzione delle rispettive dotazioni organiche di altra
amministrazione. Per il personale della carriera
diplomatica e per le dotazioni organiche del personale
dirigenziale e non del Ministero degli affari esteri,
limitatamente ad una quota corrispondente alle unita' in
servizio all'estero alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, si provvede alle
riduzioni di cui al comma 1, nelle percentuali ivi
previste, all'esito del processo di riorganizzazione delle
sedi estere e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre
2012. Fino a tale data trova applicazione il comma 6 del
presente articolo.
6. Le amministrazioni per le quali non siano stati
emanati i provvedimenti di cui al comma 5 entro il 31
ottobre 2012 non possono, a decorrere dalla predetta data,
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e
con qualsiasi contratto. Fino all'emanazione dei
provvedimenti di cui al comma 5 le dotazioni organiche sono
provvisoriamente individuate in misura pari ai posti
coperti alla data di entrata in vigore del presente
decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di
mobilita' nonche' di conferimento di incarichi ai sensi
dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo n.
165 del 2001 avviate alla predetta data e le procedure per
il rinnovo degli incarichi.
7. Sono escluse dalla riduzione del comma 1 le
strutture e il personale del comparto sicurezza e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, il personale amministrativo
operante presso gli uffici giudiziari, il personale di
magistratura. Sono altresi' escluse le amministrazioni
interessate dalla riduzione disposta dall'articolo
23-quinquies, nonche' la Presidenza del Consiglio dei
Ministri che ha provveduto alla riduzione con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno
2012.
8. Per il personale degli enti locali si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 16, comma 8.
9. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di
limitazione delle assunzioni.
10. Entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti di
cui al comma 5 le amministrazioni interessate adottano i
regolamenti di organizzazione, secondo i rispettivi
ordinamenti, applicando misure volte:
a) alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni
istituzionali, attraverso il riordino delle competenze
degli uffici eliminando eventuali duplicazioni;
b) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni
ispettive e di controllo;
c) alla rideterminazione della rete periferica su
base regionale o interregionale;
d) all'unificazione, anche in sede periferica, delle
strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali,
compresa la gestione del personale e dei servizi comuni;
e) alla conclusione di appositi accordi tra
amministrazioni per l'esercizio unitario delle funzioni di
cui alla lettera d), ricorrendo anche a strumenti di
innovazione amministrativa e tecnologica e all'utilizzo
congiunto delle risorse umane;
f) alla tendenziale eliminazione degli incarichi di
cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.
10-bis. Per le amministrazioni e gli enti di cui al
comma 1 e all'articolo 23-quinquies, il numero degli uffici
di livello dirigenziale generale e non generale non puo'
essere incrementato se non con disposizione legislativa di
rango primario.
10-ter. Al fine di semplificare ed accelerare il
riordino previsto dal comma 10 e dall'articolo
23-quinquies, a decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto e fino al
31 dicembre 2012, i regolamenti di organizzazione dei
Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
competente, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione e con il Ministro
dell'economia e delle finanze. I decreti previsti dal
presente comma sono soggetti al controllo preventivo di
legittimita' della Corte dei conti ai sensi dell'articolo
3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei
Ministri ha facolta' di richiedere il parere del Consiglio
di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno
dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il
Ministero interessato, il regolamento di organizzazione
vigente.
10-quater. Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 16
del presente articolo si applicano anche alle
amministrazioni interessate dagli articoli 23-quater e
23-quinquies.
11. Fermo restando il divieto di effettuare, nelle
qualifiche o nelle aree interessate da posizioni
soprannumerarie, nuove assunzioni di personale a qualsiasi
titolo per tutta la durata del soprannumero, le
amministrazioni possono coprire i posti vacanti nelle altre
aree, da computarsi al netto di un numero di posti
equivalente dal punto di vista finanziario al complesso
delle unita' soprannumerarie di cui alla lettera a), previa
autorizzazione, secondo la normativa vigente, e verifica,
da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, anche sul piano degli
equilibri di finanza pubblica, della compatibilita' delle
assunzioni con il piano di cui al comma 12 e fermo restando
quanto disposto dall'articolo 14, comma 7, del presente
decreto. Per le unita' di personale eventualmente
risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni
previste dal comma 1, le amministrazioni, previo esame
congiunto con le organizzazioni sindacali, avviano le
procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, adottando, ai fini di quanto previsto
dal comma 5 dello stesso articolo 33, le seguenti procedure
e misure in ordine di priorita':
a) applicazione, ai lavoratori che risultino in
possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali,
ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del
trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente
prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo
entro il 31 dicembre 2016, dei requisiti anagrafici e di
anzianita' contributiva nonche' del regime delle decorrenze
previsti dalla predetta disciplina pensionistica, con
conseguente richiesta all'ente di appartenenza della
certificazione di tale diritto. Si applica, senza
necessita' di motivazione, l'articolo 72, comma 11, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Ai fini
della liquidazione del trattamento di fine rapporto
comunque denominato, per il personale di cui alla presente
lettera:
1) che ha maturato i requisiti alla data del 31
dicembre 2011 il trattamento di fine rapporto medesimo
sara' corrisposto al momento della maturazione del diritto
alla corresponsione dello stesso sulla base di quanto
stabilito dall'articolo 1, commi 22 e 23, del decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
2) che matura i requisiti indicati successivamente
al 31 dicembre 2011 in ogni caso il trattamento di fine
rapporto sara' corrisposto al momento in cui il soggetto
avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello
stesso secondo le disposizioni dell'articolo 24 del citato
decreto-legge n. 201 del 2011 e sulla base di quanto
stabilito dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148;
b) predisposizione, entro il 31 dicembre 2013, di una
previsione delle cessazioni di personale in servizio,
tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a) del
presente comma, per verificare i tempi di riassorbimento
delle posizioni soprannumerarie;
c) individuazione dei soprannumeri non riassorbibili
entro tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2013, al netto
dei collocamenti a riposo di cui alla lettera a);
d) in base alla verifica della compatibilita' e
coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e del regime
delle assunzioni, in coerenza con la programmazione del
fabbisogno, avvio di processi di mobilita' guidata, anche
intercompartimentale, intesi alla ricollocazione, presso
uffici delle amministrazioni di cui al comma 1 che
presentino vacanze di organico, del personale non
riassorbibile secondo i criteri del collocamento a riposo
da disporre secondo la lettera a). I processi di cui alla
presente lettera sono disposti, previo esame con le
organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi
entro trenta giorni, mediante uno o piu' decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i
Ministeri competenti e con il Ministro dell'economia e
delle finanze. Il personale trasferito mantiene il
trattamento economico fondamentale ed accessorio,
limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto
al momento del trasferimento nonche' l'inquadramento
previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento
economico risulti piu' elevato rispetto a quello previsto
e' attribuito per la differenza un assegno ad personam
riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a
qualsiasi titolo conseguiti. Con lo stesso decreto e'
stabilita un'apposita tabella di corrispondenza tra le
qualifiche e le posizioni economiche del personale
assegnato;
e) definizione, previo esame con le organizzazioni
sindacali che deve comunque concludersi entro trenta
giorni, di criteri e tempi di utilizzo di forme
contrattuali a tempo parziale del personale non
dirigenziale di cui alla lettera c) che, in relazione alla
maggiore anzianita' contribuiva, e' dichiarato in
eccedenza, al netto degli interventi di cui alle lettere
precedenti. I contratti a tempo parziale sono definiti in
proporzione alle eccedenze, con graduale riassorbimento
all'atto delle cessazioni a qualunque titolo ed in ogni
caso portando a compensazione i contratti di tempo parziale
del restante personale.
12. Per il personale non riassorbibile nei tempi e con
le modalita' di cui al comma 11, le amministrazioni
dichiarano l'esubero, comunque non oltre il 31 dicembre
2013. Il periodo di 24 mesi di cui al comma 8 dell'articolo
33 del decreto legislativo n. 165 del 2001 puo' essere
aumentato fino a 48 mesi laddove il personale collocato in
disponibilita' maturi entro il predetto arco temporale i
requisiti per il trattamento pensionistico.
13. La Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica avvia un monitoraggio
dei posti vacanti presso le amministrazioni pubbliche e
redige un elenco, da pubblicare sul relativo sito web. Il
personale iscritto negli elenchi di disponibilita' puo'
presentare domanda di ricollocazione nei posti di cui al
medesimo elenco e le amministrazioni pubbliche sono tenute
ad accogliere le suddette domande individuando criteri di
scelta nei limiti delle disponibilita' in organico, fermo
restando il regime delle assunzioni previsto mediante
reclutamento. Le amministrazioni che non accolgono le
domande di ricollocazione non possono procedere ad
assunzioni di personale.
14. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche in caso di eccedenza dichiarata per ragioni
funzionali o finanziarie dell'amministrazione.
15. Fino alla conclusione dei processi di
riorganizzazione di cui al presente articolo e comunque non
oltre il 31 dicembre 2015 sono sospese le modalita' di
reclutamento previste dall'articolo 28-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
15-bis. All'articolo 23, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «per le
ipotesi di responsabilita' dirigenziale» sono aggiunte le
seguenti: «, nei limiti dei posti disponibili, ovvero nel
momento in cui si verifica la prima disponibilita' di posto
utile, tenuto conto, quale criterio di precedenza ai fini
del transito, della data di maturazione del requisito dei
cinque anni e, a parita' di data di maturazione, della
maggiore anzianita' nella qualifica dirigenziale».
16. Per favorire i processi di mobilita' di cui al
presente articolo le amministrazioni interessate possono
avviare percorsi di formazione nell'ambito delle risorse
finanziarie disponibili.
17. Nell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, le parole «fatta salva la sola
informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di
cui all'articolo 9» sono sostituite dalle seguenti: «fatti
salvi la sola informazione ai sindacati per le
determinazioni relative all'organizzazione degli uffici
ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di
lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti di
cui all'articolo 9».
18. Nell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165:
a) le parole «previa consultazione delle
organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi
dell'articolo 9» sono sostituite dalle seguenti: «previa
informazione delle organizzazioni sindacali rappresentative
ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9»;
b) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti:
«Nei casi in cui processi di riorganizzazione degli uffici
comportano l'individuazione di esuberi o l'avvio di
processi di mobilita', al fine di assicurare obiettivita' e
trasparenza, le pubbliche amministrazioni sono tenute a
darne informazione, ai sensi dell'articolo 33, alle
organizzazioni sindacali rappresentative del settore
interessato e ad avviare con le stesse un esame sui criteri
per l'individuazione degli esuberi o sulle modalita' per i
processi di mobilita'. Decorsi trenta giorni dall'avvio
dell'esame, in assenza dell'individuazione di criteri e
modalita' condivisi, la pubblica amministrazione procede
alla dichiarazione di esubero e alla messa in mobilita'».
19. Nelle more della disciplina contrattuale successiva
all'entrata in vigore del presente decreto e' comunque
dovuta l'informazione alle organizzazioni sindacali su
tutte le materie oggetto di partecipazione sindacale
previste dai vigenti contratti collettivi.
20. Ai fini dell'attuazione della riduzione del 20 per
cento operata sulle dotazioni organiche dirigenziali di
prima e seconda fascia dei propri ruoli, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri provvede alla immediata
riorganizzazione delle proprie strutture sulla base di
criteri di contenimento della spesa e di ridimensionamento
strutturale. All'esito di tale processo, e comunque non
oltre il 1° novembre 2012, cessano tutti gli incarichi, in
corso a quella data, di prima e seconda fascia conferiti ai
sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Fino al suddetto termine
non possono essere conferiti o rinnovati incarichi di cui
alla citata normativa.
20-bis. Al fine di accelerare il riordino previsto
dagli articoli 23-quater e 23-quinquies, fino al 31
dicembre 2012 alle Agenzie fiscali non si applica
l'articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, nel caso in cui conferiscano incarichi
di livello dirigenziale generale ai sensi del comma 6 del
citato articolo 19 a soggetti gia' titolari di altro
incarico presso le predette Agenzie o presso
l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
20-ter. I collegi dei revisori dei conti delle Agenzie
fiscali che incorporano altre amministrazioni sono
rinnovati entro quindici giorni dalla data
dell'incorporazione.
20-quater. All'articolo 23-bis del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 4, dopo la parola: «controllante» sono
inserite le seguenti: «e, comunque, quello di cui al comma
5-bis»;
b) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Il compenso stabilito ai sensi dell'articolo
2389, terzo comma, del codice civile, dai consigli di
amministrazione delle societa' non quotate, direttamente o
indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, non puo' comunque essere superiore al
trattamento economico del primo presidente della Corte di
cassazione. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni
legislative e regolamentari che prevedono limiti ai
compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente.
5-ter. Il trattamento economico annuo onnicomprensivo
dei dipendenti delle societa' non quotate di cui al comma
5-bis non puo' comunque essere superiore al trattamento
economico del primo presidente della Corte di cassazione.
Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e
regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a
quello previsto al periodo precedente»;
c) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Compensi
per gli amministratori e per i dipendenti delle societa'
controllate dalle pubbliche amministrazioni».
20-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 20-quater
si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di
amministrazione successivo alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto e ai
contratti stipulati e agli atti emanati successivamente
alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.".
Comma 234
- Si riporta il testo del comma 67-bis dell'articolo 2
della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2010), come modificato dalla presente
legge:
"67-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottarsi entro il 30 novembre 2011, di
concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
stabilite forme premiali a valere sulle risorse ordinarie
previste dalla vigente legislazione per il finanziamento
del Servizio sanitario nazionale, applicabili a decorrere
dall'anno 2012, per le regioni che istituiscano una
Centrale regionale per gli acquisti e l'aggiudicazione di
procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e
servizi per un volume annuo non inferiore ad un importo
determinato con il medesimo decreto e per quelle che
introducano misure idonee a garantire, in materia di
equilibrio di bilancio, la piena applicazione per gli
erogatori pubblici di quanto previsto dall'articolo 4,
commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni, nel rispetto del principio
della remunerazione a prestazione. L'accertamento delle
condizioni per l'accesso regionale alle predette forme
premiali e' effettuato nell'ambito del Comitato permanente
per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di
assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli
adempimenti regionali, di cui agli articoli 9 e 12
dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel
supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105
del 7 maggio 2005. Per gli anni 2012 e 2013, in via
transitoria, nelle more dell'adozione del decreto di cui al
primo periodo, il Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
stabilisce il riparto della quota premiale di cui al
presente comma, tenendo anche conto di criteri di
riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e
delle province autonome. Limitatamente all'anno 2013, la
percentuale indicata all'articolo 15, comma 23, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' pari
allo 0,30 per cento.".
Comma 235
- Si riporta il testo dell'articolo 49-quater del
citato decreto-legge n. 69 del 2013, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 49-quater. Anticipazione di liquidita' in favore
dell'Associazione italiana della Croce Rossa
1. Nelle more dello svolgimento delle attivita' di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 28 settembre 2012,
n. 178, l'Associazione italiana della Croce Rossa (CRI)
puo' presentare al Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento del tesoro e Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, entro il 30 settembre 2013, con
certificazione congiunta del presidente e del direttore
generale, un'istanza di accesso ad anticipazione di
liquidita', per l'anno 2014, nel limite massimo di 150
milioni di euro. L'anticipazione e' concessa, previa
presentazione da parte della CRI di un piano di pagamenti
dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31
dicembre 2012 anche a carico di singoli comitati
territoriali, a valere sulla sezione per assicurare la
liquidita' dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli
enti del Servizio sanitario nazionale del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno
2013, n. 64.
2. All'erogazione della somma di cui al comma 1 si
provvede a seguito:
a) della predisposizione, da parte dell'ente, di
misure idonee e congrue di copertura annuale del rimborso
dell'anticipazione di liquidita' maggiorata degli
interessi, verificate da apposito tavolo tecnico cui
partecipano l'ente, i Ministeri vigilanti e il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato;
b) della sottoscrizione di apposito contratto tra il
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del
tesoro e la CRI, nel quale sono definite le modalita' di
erogazione e di restituzione delle somme comprensive di
interessi e in un periodo non superiore a trenta anni,
prevedendo altresi', qualora l'ente non adempia nei termini
stabiliti al versamento delle rate dovute, sia le modalita'
di recupero delle medesime somme da parte del Ministero
dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 2-bis, sia
l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse
a carico dell'ente e' pari al rendimento di mercato dei
buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di
emissione.
2-bis. In caso di mancata o insufficiente
individuazione di idonee e congrue misure di copertura
annuale del rimborso dell'anticipazione maggiorata degli
interessi di cui al comma 2, lettera a), il Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a trattenere
la relativa quota parte a valere sulle somme a qualunque
titolo dovute dallo Stato alla Croce Rossa Italiana o
all'Associazione italiana della Croce Rossa, fino a
concorrenza della rata dovuta. Tenuto conto di quanto
previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 28 settembre 2012, n. 178, i proventi derivanti
dalla dismissione del patrimonio immobiliare della Croce
Rossa Italiana e dell'Associazione italiana della Croce
Rossa sono prioritariamente destinati al rimborso
dell'anticipazione di cui al comma 1 del presente
articolo."
Comma 236
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 10 del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive
modificazioni (Riordino della disciplina tributaria degli
enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative
di utilita' sociale):
"Art. 10. Organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale.
1. Sono organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni,
le societa' cooperative e gli altri enti di carattere
privato, con o senza personalita' giuridica, i cui statuti
o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico
o della scrittura privata autenticata o registrata,
prevedono espressamente:
a) lo svolgimento di attivita' in uno o piu' dei
seguenti settori:
1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
2) assistenza sanitaria;
3) beneficenza;
4) istruzione;
5) formazione;
6) sport dilettantistico;
7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose
d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno
1939, n. 1089 , ivi comprese le biblioteche e i beni di cui
al D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 ;
8) tutela e valorizzazione della natura e
dell'ambiente, con esclusione dell'attivita', esercitata
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,
speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 5
febbraio 1997, n. 22 ;
9) promozione della cultura e dell'arte;
10) tutela dei diritti civili;
11) ricerca scientifica di particolare interesse
sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse
affidata ad universita', enti di ricerca ed altre
fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e
secondo modalita' da definire con apposito regolamento
governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400;
b) l'esclusivo perseguimento di finalita' di
solidarieta' sociale;
c) il divieto di svolgere attivita' diverse da quelle
menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse
direttamente connesse;
d) il divieto di distribuire, anche in modo
indiretto, utili e avanzi di gestione nonche' fondi,
riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a
meno che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte per legge o siano effettuate a favore di altre
ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte
della medesima ed unitaria struttura;
e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di
gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali
e di quelle ad esse direttamente connesse;
f) l'obbligo di devolvere il patrimonio
dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per
qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale o a fini di pubblica utilita', sentito
l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , salvo diversa
destinazione imposta dalla legge;
g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto
annuale;
h) disciplina uniforme del rapporto associativo e
delle modalita' associative volte a garantire
l'effettivita' del rapporto medesimo, escludendo
espressamente la temporaneita' della partecipazione alla
vita associativa e prevedendo per gli associati o
partecipanti maggiori d'eta' il diritto di voto per
l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei
regolamenti e per la nomina degli organi direttivi
dell'associazione;
i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia
segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della
locuzione «organizzazione non lucrativa di utilita'
sociale» o dell'acronimo «ONLUS».
2. Si intende che vengono perseguite finalita' di
solidarieta' sociale quando le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi relative alle attivita' statutarie
nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione,
della formazione, dello sport dilettantistico, della
promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei
diritti civili non sono rese nei confronti di soci,
associati o partecipanti, nonche' degli altri soggetti
indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad
arrecare benefici a:
a) persone svantaggiate in ragione di condizioni
fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
b) componenti collettivita' estere, limitatamente
agli aiuti umanitari.
2-bis. Si considera attivita' di beneficenza, ai sensi
del comma 1, lettera a), numero 3), anche la concessione di
erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme
provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni
appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di
lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al
medesimo comma 1, lettera a), per la realizzazione diretta
di progetti di utilita' sociale.
3. Le finalita' di solidarieta' sociale s'intendono
realizzate anche quando tra i beneficiari delle attivita'
statutarie dell'organizzazione vi siano i propri soci,
associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla
lettera a) del comma 6, se costoro si trovano nelle
condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del comma
2.
4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e
3, si considerano comunque inerenti a finalita' di
solidarieta' sociale le attivita' statutarie istituzionali
svolte nei settori della assistenza sociale e
sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione
e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico
di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089 , ivi comprese le
biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 , della tutela e
valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione
dell'attivita', esercitata abitualmente, di raccolta e
riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di
cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22 , della ricerca scientifica di particolare interesse
sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse
affidate ad universita', enti di ricerca ed altre
fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e
secondo modalita' da definire con apposito regolamento
governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400 , nonche' le attivita' di promozione
della cultura e dell'arte per le quali sono riconosciuti
apporti economici da parte dell'amministrazione centrale
dello Stato.
5. Si considerano direttamente connesse a quelle
istituzionali le attivita' statutarie di assistenza
sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico,
promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti
civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma
1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni previste
ai commi 2 e 3, nonche' le attivita' accessorie per natura
a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative
delle stesse. L'esercizio delle attivita' connesse e'
consentito a condizione che, in ciascun esercizio e
nell'ambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera
a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a
quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino
il 66 per cento delle spese complessive
dell'organizzazione.
6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta
di utili o di avanzi di gestione:
a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a
soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti
gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a
qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano
parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a
favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo
grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonche'
alle societa' da questi direttamente o indirettamente
controllate o collegate, effettuate a condizioni piu'
favorevoli in ragione della loro qualita'. Sono fatti
salvi, nel caso delle attivita' svolte nei settori di cui
ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi
accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti
che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari,
aventi significato puramente onorifico e valore economico
modico;
b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi
che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al
loro valore normale;
c) la corresponsione ai componenti gli organi
amministrativi e di controllo di emolumenti individuali
annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto
del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645 , e
dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239 , convertito dalla
legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e
integrazioni, per il presidente del collegio sindacale
delle societa' per azioni;
d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche
e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi
passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie,
superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di
salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a
quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le
medesime qualifiche.
7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1
non si applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle
lettere h) ed i) del medesimo comma 1 non si applicano agli
enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali
lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.
8. Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto
della loro struttura e delle loro finalita', gli organismi
di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 ,
iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni
non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26
febbraio 1987, n. 49 , e le cooperative sociali di cui alla
legge 8 novembre 1991, n. 381 , nonche' i consorzi di cui
all'articolo 8 della predetta legge n. 381 del 1991 che
abbiano la base sociale formata per il cento per cento da
cooperative sociali. Sono fatte salve le previsioni di
maggior favore relative agli organismi di volontariato,
alle organizzazioni non governative e alle cooperative
sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266
del 1991 , n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991.
9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose
con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese
e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli
enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della
legge 25 agosto 1991, n. 287 , le cui finalita'
assistenziali siano riconosciute dal Ministero
dell'interno, sono considerati ONLUS limitatamente
all'esercizio delle attivita' elencate alla lettera a) del
comma 1; fatta eccezione per la prescrizione di cui alla
lettera c) del comma 1, agli stessi enti e associazioni si
applicano le disposizioni anche agevolative del presente
decreto, a condizione che per tali attivita' siano tenute
separatamente le scritture contabili previste all'articolo
20-bis del decreto del Presidente delle Repubblica 29
settembre 1973, n. 600 , introdotto dall'articolo 25, comma
1.
10. Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti
pubblici, le societa' commerciali diverse da quelle
cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge 30
luglio 1990, n. 218 , i partiti e i movimenti politici, le
organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di
lavoro e le associazioni di categoria."
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 8 del
regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004 e successive modificazioni
sull'igiene dei prodotti alimentari:
"Art. 8. Manuali nazionali
1. I manuali nazionali di corretta prassi operativa,
una volta elaborati, sono sviluppati e diffusi dai settori
dell'industria alimentare:
a) in consultazione con rappresentanti di soggetti i
cui interessi possono essere sostanzialmente toccati, quali
autorita' competenti e gruppi di consumatori;
b) tenendo conto dei pertinenti codici di prassi del
Codex alimentarius; e
 

c) se riguardano la produzione primaria e le
operazioni associate elencate nell'allegato I, tenendo
conto delle raccomandazioni di cui alla parte B
dell'allegato I.
2. I manuali nazionali possono essere elaborati sotto
l'egida di uno degli organismi nazionali di normalizzazione
di cui all'allegato II della direttiva 98/34/CE 1.
3. Gli Stati membri valutano i manuali nazionali al
fine di garantire che:
a) siano stati elaborati a norma del paragrafo 1;
b) il loro contenuto risulti funzionale per i settori
a cui sono destinati; e
c) costituiscano uno strumento atto a favorire
l'osservanza degli articoli 3, 4 e 5 nei settori e per i
prodotti alimentari interessati.
4. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione
manuali nazionali che soddisfano le condizioni di cui al
paragrafo 3. La Commissione crea e mantiene un sistema di
registrazione di tali manuali e lo mette a disposizione
degli Stati membri.
5. I manuali di corretta prassi elaborati ai sensi
della direttiva 93/43/CEE continuano ad applicarsi dopo
l'entrata in vigore del presente regolamento, purche' siano
compatibili con i suoi obiettivi. ".
Comma 238
- Si riporta il testo del comma 15 dell'articolo 6
della legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia
di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale),
come modificato dalla presente legge:
"Art. 15. I prodotti alimentari non piu'
commercializzati o non idonei alla commercializzazione per
carenza o errori di confezionamento, di etichettatura, di
peso o per altri motivi similari nonche' per prossimita'
della data di scadenza, ceduti gratuitamente ai soggetti
indicati nell'articolo 10, numero 12), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si
considerano distrutti agli effetti dell'imposta sul valore
aggiunto.".
Comma 240
La citata legge n. 183 del 1987 e' pubblicata nella
Gazz. Uff. 13 maggio 1987, n. 109, S.O.
Comma 241
Per il riferimento al testo della legge n. 183 del 1987
vedasi in Note al comma 240.
La legge 16 aprile 1987, n. 183 reca: "Coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno
agli atti normativi comunitari."

- Si riporta il testo dell'articolo 5, del decreto
legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli
di regolarita' amministrativa e contabile e potenziamento
dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa, a
norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n.
196), come modificato dalla presente legge:
"Art. 5. (Atti sottoposti al controllo preventivo)
1. Sono assoggettati al controllo preventivo di
regolarita' amministrativa e contabile tutti gli atti dai
quali derivino effetti finanziari per il bilancio dello
Stato, ad eccezione di quelli posti in essere dalle
amministrazioni, dagli organismi e dagli organi dello Stato
dotati di autonomia finanziaria e contabile.
2. Sono in ogni caso soggetti a controllo preventivo i
seguenti atti:
a) atti soggetti a controllo preventivo di
legittimita' della Corte dei conti;
b) decreti di approvazione di contratti o atti
aggiuntivi, atti di cottimo e affidamenti diretti, atti di
riconoscimento di debito;
c) provvedimenti o contratti di assunzione di
personale a qualsiasi titolo;
d) atti relativi al trattamento giuridico ed
economico del personale statale in servizio;
e) accordi in materia di contrattazione integrativa,
di qualunque livello, intervenuti ai sensi della vigente
normativa legislativa e contrattuale. Gli accordi locali
stipulati dalle articolazioni centrali e periferiche dei
Ministeri sono sottoposti al controllo da parte del
competente Ufficio centrale del bilancio;
f) atti e provvedimenti comportanti trasferimenti di
somme dal bilancio dello Stato ad altri enti o organismi;
g) atti e provvedimenti di gestione degli stati di
previsione dell'entrata e della spesa, nonche' del conto
del patrimonio.
g-bis) contratti passivi, convenzioni, decreti ed altri
provvedimenti riguardanti interventi a titolarita' delle
Amministrazioni centrali dello Stato, cofinanziati in tutto
o in parte con risorse dell'Unione europea, ovvero aventi
carattere di complementarieta' rispetto alla programmazione
dell'Unione europea, giacenti sulla contabilita' del Fondo
di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile
1987, n. 183. Restano ferme le disposizioni della legge 25
novembre 1971, n. 1041, per la rendicontazione dei
pagamenti conseguenti agli atti assoggettati al controllo
di cui al periodo precedente.
3. Gli atti di cui al comma 2, lettera a), sono inviati
all'ufficio di controllo e, per il suo tramite, alla Corte
dei conti. La documentazione che accompagna l'atto viene
inviata al competente ufficio di controllo, per il
successivo inoltro alla Corte dei conti. Gli eventuali
rilievi degli uffici di controllo sono trasmessi
all'amministrazione che ha emanato l'atto.
Le controdeduzioni dell'amministrazione sono parimenti
trasmesse all'ufficio di controllo e, per il suo tramite,
alla Corte dei conti, unitamente all'atto corredato dalla
relativa documentazione. La Corte si pronuncia nei termini
di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e
all'articolo 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340, che
decorrono dal momento in cui l'atto le viene trasmesso,
completo di documentazione, dall'ufficio di controllo
competente.
4. I contratti dichiarati segretati o che esigono
particolari misure di sicurezza, ai sensi dell'articolo 17,
comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
sono sottoposti unicamente al controllo contabile di cui
all'articolo 6, fatto salvo, in ogni caso, il controllo
della Corte dei conti.".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 33 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE):
"Art. 33. Appalti pubblici e accordi quadro stipulati
da centrali di committenza (art. 11, direttiva 2004/18;
art. 29, direttiva 2004/17; art. 19, co. 3, legge n.
109/1994)
1. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori
possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo
ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o
consorziandosi.
2. Le centrali di committenza sono tenute
all'osservanza del presente codice.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di
cui all'articolo 32, comma 1, lettere b), c), f), non
possono affidare a soggetti pubblici o privati
l'espletamento delle funzioni e delle attivita' di stazione
appaltante di lavori pubblici. Tuttavia le amministrazioni
aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazione
appaltante di lavori pubblici ai servizi integrati
infrastrutture e trasporti (SIIT) o alle amministrazioni
provinciali, sulla base di apposito disciplinare che
prevede altresi' il rimborso dei costi sostenuti dagli
stessi per le attivita' espletate, nonche' a centrali di
committenza.
3-bis. I Comuni con popolazione non superiore a 5.000
abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia
affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di
committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture
nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito
accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei
competenti uffici. In alternativa, gli stessi Comuni
possono effettuare i propri acquisti attraverso gli
strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali
di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni
di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n.
488, e il mercato elettronico della pubblica
amministrazione di cui all'articolo 328 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.".

La legge 16 aprile 1987, n. 183, reca "Coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno
agli atti normativi comunitari.".

- Si riporta il testo vigente dell'articolo
5-quinquies, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione
di equa riparazione in caso di violazione del termine
ragionevole del processo e modifica dell' articolo 375 del
codice di procedura civile):
"Art. 5-quinquies. (Esecuzione forzata).
1. Al fine di assicurare un'ordinata programmazione dei
pagamenti dei creditori di somme liquidate a norma della
presente legge, non sono ammessi, a pena di nullita'
rilevabile d'ufficio, atti di sequestro o di pignoramento
presso la Tesoreria centrale e presso le Tesorerie
provinciali dello Stato per la riscossione coattiva di
somme liquidate a norma della presente legge.
2. Ferma restando l'impignorabilita' prevista
dall'articolo 1, commi 294-bis e 294-ter, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, anche
relativamente ai fondi, alle aperture di credito e alle
contabilita' speciali destinati al pagamento di somme
liquidate a norma della presente legge, i creditori di
dette somme, a pena di nullita' rilevabile d'ufficio,
eseguono i pignoramenti e i sequestri esclusivamente
secondo le disposizioni del libro III, titolo II, capo II
del codice di procedura civile, con atto notificato ai
Ministeri di cui all'articolo 3, comma 2, ovvero al
funzionario delegato del distretto in cui e' stato emesso
il provvedimento giurisdizionale posto in esecuzione, con
l'effetto di sospendere ogni emissione di ordinativi di
pagamento relativamente alle somme pignorate. L'ufficio
competente presso i Ministeri di cui all'articolo 3, comma
2, a cui sia stato notificato atto di pignoramento o di
sequestro, ovvero il funzionario delegato sono tenuti a
vincolare l'ammontare per cui si procede, sempreche'
esistano in contabilita' fondi soggetti ad esecuzione
forzata; la notifica rimane priva di effetti riguardo agli
ordini di pagamento che risultino gia' emessi.
3. Gli atti di pignoramento o di sequestro devono
indicare a pena di nullita' rilevabile d'ufficio il
provvedimento giurisdizionale posto in esecuzione.
4. Gli atti di sequestro o di pignoramento
eventualmente notificati alla Tesoreria centrale e alle
Tesorerie provinciali dello Stato non determinano obblighi
di accantonamento da parte delle Tesorerie medesime, ne'
sospendono l'accreditamento di somme a favore delle
Amministrazioni interessate. Le Tesorerie in tali casi
rendono dichiarazione negativa, richiamando gli estremi
della presente disposizione di legge.
5. L'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n.
313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio
1994, n. 460, si applica anche ai fondi destinati al
pagamento di somme liquidate a norma della presente legge,
ivi compresi quelli accreditati mediante aperture di
credito in favore dei funzionari delegati degli uffici
centrali e periferici delle amministrazioni interessate.".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 10, del
decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004 (Disposizioni
urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica):
"Art. 10. (Proroga di termini in materia di definizione
di illeciti edilizi.)
1. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti ulteriori modifiche:
a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e
«30 dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata»
e: «terza rata», sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»;
b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: «30
giugno 2005», inserite dopo le parole: «deve essere
integrata entro il», sono sostituite dalle seguenti: «31
ottobre 2005»;
c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole: «30 giugno
2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005».
2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005
dei termini stabiliti per il versamento, rispettivamente,
della seconda e della terza rata dell'anticipazione degli
oneri concessori opera a condizione che le regioni, prima
della data di entrata in vigore del presente decreto, non
abbiano dettato una diversa disciplina.
3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del decreto-legge
12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e successive
modificazioni, e' abrogato.
4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate
per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con
quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle altre
disposizioni contenute nel presente decreto.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.".

- Si riporta il testo vigente del comma 1240,
dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2007) :
"1240. E' autorizzata, per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009, la spesa di euro 1 miliardo per il
finanziamento della partecipazione italiana alle missioni
internazionali di pace. A tal fine e' istituito un apposito
fondo nell'ambito dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'economia e delle finanze.".
Comma 253
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 1 della
legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile
nazionale):
"Art.1. (Principi e finalita'.)
1. E' istituito il servizio civile nazionale
finalizzato a:
a) concorrere, in alternativa al servizio militare
obbligatorio, alla difesa della Patria con mezzi ed
attivita' non militari;
b) favorire la realizzazione dei principi
costituzionali di solidarieta' sociale;
c) promuovere la solidarieta' e la cooperazione, a
livello nazionale ed internazionale, con particolare
riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla
persona ed alla educazione alla pace fra i popoli;
d) partecipare alla salvaguardia e tutela del
patrimonio della Nazione, con particolare riguardo ai
settori ambientale, anche sotto l'aspetto dell'agricoltura
in zona di montagna, forestale, storico-artistico,
culturale e della protezione civile;
e) contribuire alla formazione civica, sociale,
culturale e professionale dei giovani mediante attivita'
svolte anche in enti ed amministrazioni operanti
all'estero.".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 12 del
decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 (Disciplina del
Servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della L.
6 marzo 2001, n. 64):
"Art. 12. (Servizio civile all'estero.)
1. I soggetti di cui all'articolo 3 possono essere
inviati all'estero anche per brevi periodi e per le
finalita' previste dall'articolo 1, comma 1, lettera e),
della legge 6 marzo 2001, n. 64, nelle forme stabilite con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro degli affari esteri.
2. Al fine dell'eventuale verifica preventiva e
successiva dei progetti da realizzare all'estero, nonche'
del loro monitoraggio, la Presidenza del Consiglio dei
Ministri puo' ricorrere, attraverso il Ministero degli
affari esteri e di intesa con esso al supporto degli uffici
diplomatici e consolari all'estero.".
Comma 254
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 7-bis, del
decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71
(Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale
di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in
favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per
accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione
degli interventi per Expo 2015):
"Art. 7-bis. (Rifinanziamento della ricostruzione
privata nei comuni interessati dal sisma in Abruzzo)
1. Al fine di assicurare la prosecuzione degli
interventi per la ricostruzione privata nei territori della
regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile
2009, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e'
autorizzata la spesa di 197,2 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2014 al 2019 al fine della concessione di
contributi a privati, per la ricostruzione o riparazione di
immobili, prioritariamente adibiti ad abitazione
principale, danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove
abitazioni, sostitutive dell'abitazione principale
distrutta. Le risorse di cui al precedente periodo sono
assegnate ai comuni interessati con delibera del CIPE che
puo' autorizzare gli enti locali all'attribuzione dei
contributi in relazione alle effettive esigenze di
ricostruzione, previa presentazione del monitoraggio sullo
stato di utilizzo delle risorse allo scopo finalizzate,
ferma restando l'erogazione dei contributi nei limiti degli
stanziamenti annuali iscritti in bilancio. Per consentire
la prosecuzione degli interventi di cui al presente
articolo senza soluzione di continuita', il CIPE puo'
altresi' autorizzare l'utilizzo, nel limite massimo di 150
milioni di euro per l'anno 2013, delle risorse destinate
agli interventi di ricostruzione pubblica, di cui al punto
1.3 della delibera del CIPE n. 135/2012 del 21 dicembre
2012, in via di anticipazione, a valere sulle risorse di
cui al primo periodo del presente comma, fermo restando,
comunque, lo stanziamento complessivo di cui al citato
punto 1.3.
2. I contributi sono erogati dai comuni interessati
sulla base degli stati di avanzamento degli interventi
ammessi; la concessione dei predetti contributi prevede
clausole di revoca espresse, anche parziali, per i casi di
mancato o ridotto impiego delle somme, ovvero di loro
utilizzo anche solo in parte per finalita' diverse da
quelle indicate nel presente articolo. In tutti i casi di
revoca, il beneficiario e' tenuto alla restituzione del
contributo. In caso di inadempienza, si procede con
l'iscrizione a ruolo. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono
riversate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate ai comuni interessati.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, le misure
dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro
1,81 e in euro 14,62, ovunque ricorrano, sono
rideterminate, rispettivamente, in euro 2,00 e in euro
16,00.
4. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e'
incrementata di 98,6 milioni di euro per l'anno 2013.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
98,6 milioni di euro per l'anno 2013 e a 197,2 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019, si provvede
con le maggiori entrate derivanti dal comma 3 del presente
articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti
variazioni di bilancio.".
Comma 255
Il testo vigente dell'articolo 7-bis, del citato
decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, e' citato nelle note
al comma 163 della presente legge.
Comma 257
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi
correttivi di finanza pubblica):
"Art. 5. (Universita'.)
1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1994 i mezzi
finanziari destinati dallo Stato alle universita' sono
iscritti in tre distinti capitoli dello stato di previsione
del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica, denominati:
a) fondo per il finanziamento ordinario delle
universita', relativo alla quota a carico del bilancio
statale delle spese per il funzionamento e le attivita'
istituzionali delle universita', ivi comprese le spese per
il personale docente, ricercatore e non docente, per
l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e
per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota
destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale di
cui all'articolo 65 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e
della spesa per le attivita' previste dalla L. 28 giugno
1977, n. 394;
b) fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi
attrezzature scientifiche, relativo alla quota a carico del
bilancio statale per la realizzazione di investimenti per
le universita' in infrastrutture edilizie e in grandi
attrezzature scientifiche, ivi compresi i fondi destinati
alla costruzione di impianti sportivi, nel rispetto della
L. 28 giugno 1977, n. 394, e del comma 8 dell'art. 7 della
L. 22 dicembre 1986, n. 910;
c) fondo per la programmazione dello sviluppo del
sistema universitario, relativo al finanziamento di
specifiche iniziative, attivita' e progetti, ivi compreso
il finanziamento di nuove iniziative didattiche.".
Comma 258
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 17 del
decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, recante
"Revisione della normativa di principio in materia di
diritto allo studio e valorizzazione dei collegi
universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della
delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a),
secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n.
240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti
al comma 3, lettera f), e al comma 6.":
"Art. 17. (Disciplina dell'accreditamento dei collegi
universitari di merito)
1. Con decreto del Ministro sono individuati i
parametri per la dimostrazione dei requisiti per
l'accreditamento dei collegi universitari di merito, di cui
al comma 3, e le modalita' di verifica della permanenza dei
requisiti medesimi nonche' di revoca dell'accreditamento
all'esito negativo della predetta verifica.
2. L'accreditamento e' concesso con decreto del
Ministro, su domanda avanzata dagli interessati. La
presentazione della domanda e' consentita ai collegi
universitari di merito che abbiano ottenuto il
riconoscimento da almeno cinque anni.
3. Per la concessione dell'accreditamento di cui al
comma 2, il collegio universitario di merito deve
dimostrare di possedere requisiti e standard minimi a
carattere istituzionale, logistico e funzionale. A tale
fine, la domanda di cui al comma 1 deve essere corredata
della documentazione che attesti e dimostri:
a) l'esclusiva finalita' di gestione di collegi
universitari;
b) il prestigio acquisito dal collegio in ambito
culturale;
c) la qualificazione posseduta dal collegio in ambito
formativo;
d) la rilevanza internazionale dell'istituzione, non
solo in termini di ospitalita' ma anche nelle attivita' che
favoriscono la mobilita' internazionale degli studenti
iscritti.
4. Il Ministero entro novanta giorni dal ricevimento
della domanda di cui al comma 2, esaminata la
documentazione di cui al comma 3 e in presenza dei
requisiti richiesti, emana il decreto di concessione
dell'accreditamento.
5. L'accreditamento del collegio universitario di
merito e' condizione necessaria per la concessione del
finanziamento statale.
6. Con il decreto di cui al comma 1, sono altresi'
definite modalita' e condizioni di accesso ai finanziamenti
statali per i collegi universitari di merito accreditati,
compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.
7. Le scuole universitarie di alta formazione a
carattere residenziale, attivate presso le universita' allo
scopo di offrire servizi formativi aggiuntivi rispetto ai
corsi di studio, sono riconosciute e accreditate con
decreto del Ministro, su proposta dell'ANVUR.".
Comma 259
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 18 del
citato decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68:
"Art. 18. (Sistema di finanziamento)
1. Nelle more della completa definizione dei LEP e di
quanto previsto dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n.
68, il fabbisogno finanziario necessario per garantire gli
strumenti ed i servizi per il pieno successo formativo di
cui all'articolo 7, comma 2, a tutti gli studenti capaci e
meritevoli, anche se privi di mezzi, che presentino i
requisiti di eleggibilita' di cui all'articolo 8 e' coperto
con le seguenti modalita':
a) dal fondo integrativo statale per la concessione
di borse di studio, appositamente istituito a decorrere
dall'anno finanziario 2012 nello stato di previsione del
Ministero, sul quale confluiscono le risorse previste a
legislazione vigente dall'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 147, e di
cui all'articolo 33, comma 27, della legge 12 novembre
2011, n. 183, e da assegnare in misura proporzionale al
fabbisogno finanziario delle regioni;
b) dal gettito derivante dall'importo della tassa
regionale per il diritto allo studio istituita, ai sensi
dell'articolo 3, commi 20, 21, 22 e 23, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, come modificato dal comma 8;
c) dalle risorse proprie delle regioni, oltre al
gettito di cui alla lettera b), in misura pari ad almeno il
40 per cento dell'assegnazione relativa al fondo
integrativo statale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti
variazioni di bilancio.
3. L'impegno delle regioni in termini maggiori rispetto
a quanto previsto al comma 1, lettera c), e' valutato
attraverso l'assegnazione di specifici incentivi nel
riparto del fondo integrativo statale di cui al comma 1,
lettera a), e del fondo per il finanziamento ordinario alle
universita' statali che hanno sede nel rispettivo contesto
territoriale.
4. Con il decreto di cui all'articolo 7, comma 7, sono
definiti i criteri e le modalita' di riparto del fondo
integrativo statale.
5. A decorrere dal 2012 la dotazione del Fondo di cui
al comma 1, lettera a), e' incrementata della somma di
500.000 euro, conseguentemente e' ridotta di pari importo
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1,
della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e successive
modificazioni.
6. Al fine della razionalizzazione dell'uso delle
risorse disponibili, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano sono autorizzate a destinare alle borse
di studio le residue risorse di cui all'articolo 4, commi
99 e 100, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
7. Le risorse di cui al Fondo integrativo statale,
finalizzato a rimuovere gli ostacoli di ordine economico,
sociale e personale che limitano l'accesso e il
conseguimento dei piu' alti gradi di istruzione superiore
agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi,
confluiscono dal bilancio dello stato, mantenendo le
proprie finalizzazioni, in appositi fondi a destinazione
vincolata attribuiti alle regioni, in attuazione
dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Tali
risorse sono escluse dalle riduzioni di risorse erariali a
qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario
di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122. Sono fatte salve le riduzioni
gia' concordate in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
8. L'importo della tassa per il diritto allo studio e'
disciplinato dall'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995,
n. 549, recante misure di razionalizzazione della finanza
pubblica, il cui comma 21 e' sostituito dal seguente:
"21. Le regioni e le province autonome rideterminano
l'importo della tassa per il diritto allo studio
articolandolo in 3 fasce. La misura minima della fascia
piu' bassa della tassa e' fissata in 120 euro e si applica
a coloro che presentano una condizione economica non
superiore al livello minimo dell'indicatore di situazione
economica equivalente corrispondente ai requisiti di
eleggibilita' per l'accesso ai LEP del diritto allo studio.
I restanti valori della tassa minima sono fissati in 140
euro e 160 euro per coloro che presentano un indicatore di
situazione economica equivalente rispettivamente superiore
al livello minimo e al doppio del livello minimo previsto
dai requisiti di eleggibilita' per l'accesso ai LEP del
diritto allo studio. Il livello massimo della tassa per il
diritto allo studio e' fissato in 200 euro. Qualora le
Regioni e le province autonome non stabiliscano, entro il
30 giugno di ciascun anno, l'importo della tassa di
ciascuna fascia, la stessa e' dovuta nella misura di 140
euro. Per ciascun anno il limite massimo della tassa e'
aggiornato sulla base del tasso di inflazione
programmato.".
9. L'erogazione degli altri strumenti e servizi
previsti dal presente decreto, in aggiunta a quelli
relativi alla garanzia dei livelli essenziali delle
prestazioni, e' finanziata dalle risorse proprie delle
regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano,
delle universita' e delle istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza
pubblica.
10. Nell'ambito della propria autonomia, le universita'
e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica possono destinare una quota del gettito dei
contributi universitari all'erogazione degli interventi di
cui al presente decreto.".
Comma 260
- Si riporta il testo vigente del comma 47
dell'articolo 2, della legge 22 dicembre 2008, n. 203
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2009) :
"47. Fermo il rispetto delle prerogative regionali in
materia di istruzione scolastica, con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni e il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
stabiliti, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, i criteri per la distribuzione
alle regioni delle risorse finanziarie occorrenti alla
realizzazione delle misure relative al programma di
interventi in materia di istruzione.".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 6, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e
successive modificazioni (Disposizioni urgenti per il
contenimento della spesa sanitaria e in materia di
regolazioni contabili con le autonomie locali):
"Art. 6. ( Disposizioni finanziarie e finali)
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per
le aree sottoutilizzate, e' ridotta di 781,779 milioni di
euro per l'anno 2008 e di 528 milioni di euro per l'anno
2009.
1-bis. Le risorse rivenienti dalla riduzione delle
dotazioni di spesa previste dal comma 1 sono iscritte nel
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.
1-ter. Alla copertura dell'onere derivante
dall'attuazione degli articoli 1, comma 5, 2, comma 8, e
5-bis, pari, rispettivamente, a 260,593 milioni di euro per
l'anno 2008 e 436,593 milioni di euro per l'anno 2009, si
provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui al comma 1-bis per gli importi, al fine di compensare
gli effetti in termini di indebitamento netto, di cui al
comma 1.
1-quater. Una quota delle risorse iscritte nel Fondo
per interventi strutturali di politica economica ai sensi
del comma 1-bis, pari rispettivamente a 521,186 milioni di
euro per l'anno 2008 e 91,407 milioni di euro per l'anno
2009, e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per i
medesimi anni.
2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per
le finalita' previste dall'articolo 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
di cui al primo periodo si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al
Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti.".
Comma 261
Il regolamento n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, reca
"REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE relativo all'applicazione
degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza
minore («de minimis»).".
Comma 264
- Si riporta il testo vigente dei commi 74 e 75,
dell'articolo 24, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,
n. 102 (Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di
termini):
"74. Al fine di assicurare la prosecuzione del concorso
delle Forze armate nel controllo del territorio, a
decorrere dal 4 agosto 2009 il piano di impiego di cui
all'articolo 7-bis, comma 1, ultimo periodo, del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, puo'
essere prorogato per due ulteriori semestri per un
contingente di militari incrementato con ulteriori 1.250
unita', destinate a servizi di perlustrazione e pattuglia
nonche' di vigilanza di siti e obiettivi sensibili in
concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Il
personale e' posto a disposizione dei prefetti delle
province per l'impiego nei comuni ove si rende maggiormente
necessario. Ai fini dell'impiego del personale delle Forze
armate nei servizi di cui al presente comma, si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3
del decreto-legge n. 92 del 2008. A tal fine e' autorizzata
la spesa di 27,7 milioni di euro per l'anno 2009 e di 39,5
milioni di euro per l'anno 2010.
75. Al personale delle Forze di polizia impiegato per
il periodo di cui al comma 74 nei servizi di perlustrazione
e pattuglia di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, e'
attribuita un'indennita' di importo analogo a quella
onnicomprensiva, di cui al medesimo articolo 7-bis, comma
4, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive
modificazioni, corrisposta al personale delle Forze armate.
Quando non e' prevista la corresponsione dell'indennita' di
ordine pubblico, l'indennita' di cui al periodo precedente
e' attribuita anche al personale delle Forze di polizia
impiegato nei servizi di vigilanza a siti e obiettivi
sensibili svolti congiuntamente al personale delle Forze
armate, ovvero in forma dinamica dedicati a piu' obiettivi
vigilati dal medesimo personale. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma, pari a 2,3 milioni di
euro per l'anno 2009 e a 3,3 milioni di euro per l'anno
2010, si provvede, per l'anno 2009, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
61, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133 e, per l'anno 2010, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.".

- Si riporta il testo vigente dell'articolo 7-bis del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125 (Misure
urgenti in materia di sicurezza pubblica):
"Art. 7-bis. (Concorso delle Forze armate nel controllo
del territorio)
1. Per specifiche ed eccezionali esigenze di
prevenzione della criminalita', ove risulti opportuno un
accresciuto controllo del territorio, puo' essere
autorizzato un piano di impiego di un contingente di
personale militare appartenente alle Forze armate,
preferibilmente carabinieri impiegati in compiti militari o
comunque volontari delle stesse Forze armate
specificatamente addestrati per i compiti da svolgere.
Detto personale e' posto a disposizione dei prefetti delle
province comprendenti aree metropolitane e comunque aree
densamente popolate, ai sensi dell' articolo 13 della legge
1° aprile 1981, n. 121, per servizi di vigilanza a siti e
obiettivi sensibili, nonche' di perlustrazione e pattuglia
in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Il
piano puo' essere autorizzato per un periodo di sei mesi,
rinnovabile per una volta, per un contingente non superiore
a 3.000 unita' .
1-bis. Ai fini e con le medesime modalita' di cui al
comma 1, nelle aree ove si ritiene necessario assicurare,
in presenza di fenomeni di emergenza criminale, un piu'
efficace controllo del territorio e' autorizzato, fino al
31 dicembre 2008, l'impiego di un contingente non superiore
a 500 militari delle Forze armate.
2. Il piano di impiego del personale delle Forze armate
di cui ai commi 1 e 1-bis e' adottato con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della
difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della
sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore
della difesa e previa informazione al Presidente del
Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'interno riferisce
in proposito alle competenti Commissioni parlamentari.
3. Nell'esecuzione dei servizi di cui al comma 1, il
personale delle Forze armate non appartenente all'Arma dei
carabinieri agisce con le funzioni di agente di pubblica
sicurezza e puo' procedere alla identificazione e alla
immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di
trasporto a norma dell'articolo 4 della legge 22 maggio
1975, n. 152, anche al fine di prevenire o impedire
comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumita'
di persone o la sicurezza dei luoghi vigilati, con
esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria. Ai fini
di identificazione, per completare gli accertamenti e per
procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il
personale delle Forze armate accompagna le persone indicate
presso i piu' vicini uffici o comandi della Polizia di
Stato o dell'Arma dei carabinieri. Nei confronti delle
persone accompagnate si applicano le disposizioni
dell'articolo 349 del codice di procedura penale.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1,
1-bis e 2, stabiliti entro il limite di spesa di 31,2
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009,
comprendenti le spese per il trasferimento e l'impiego del
personale e dei mezzi e la corresponsione dei compensi per
lavoro straordinario e di un'indennita' onnicomprensiva
determinata ai sensi dell' articolo 20 della legge 26 marzo
2001, n. 128, e comunque non superiore al trattamento
economico accessorio previsto per le Forze di polizia,
individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della
difesa, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008,
allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 4 milioni di
euro per l'anno 2008 e a 16 milioni di euro per l'anno
2009, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia
e delle finanze; quanto a 9 milioni di euro per l'anno 2008
e a 8 milioni di euro per l'anno 2009, l'accantonamento
relativo al Ministero della giustizia; quanto a 18,2
milioni di euro per l'anno 2008 e a 7,2 milioni di euro per
l'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.".

Comma 265
Il testo vigente dell'articolo 10, del citato
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, e' citato nelle
note al comma 251 della presente legge.
Comma 266
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 616 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice
dell'ordinamento militare):
"Art. 616. ( Fondo per l'efficienza dello strumento
militare)
1. Nello stato di previsione del Ministero della difesa
e' istituito un fondo, in conto spese per il funzionamento,
con particolare riguardo alla tenuta in efficienza dello
strumento militare, mediante interventi di sostituzione,
ripristino e manutenzione ordinaria e straordinaria di
mezzi, materiali, sistemi, infrastrutture, equipaggiamenti
e scorte, assicurando l'adeguamento delle capacita'
operative e dei livelli di efficienza ed efficacia delle
componenti militari, anche in funzione delle missioni
internazionali.
2. Il fondo di cui al comma 1 e', altresi', alimentato
con i pagamenti a qualunque titolo effettuati da Stati od
organizzazioni internazionali, ivi compresi i rimborsi
corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale
corrispettivo direttamente collegato alle prestazioni rese
dalle Forze armate italiane nell'ambito delle missioni
internazionali. A tale fine non si applica l' articolo 1,
comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
3. Il Ministro della difesa e' autorizzato con propri
decreti, da comunicare al Ministero dell'economia e delle
finanze, a disporre le relative variazioni di bilancio.".
Comma 267
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 15
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.
3920 del 28 gennaio 2011 (Disposizioni urgenti di
protezione civile):
"Art. 15.
1. In considerazione della necessita' di provvedere
all'adozione di misure di carattere straordinario ed
urgente finalizzate a fronteggiare le problematiche
inerenti al movimento franoso nel territorio di Montaguto,
in provincia di Avellino nonche' di assicurare
l'adempimento di alcuni dei compiti gia' posti in capo alle
strutture di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30
dicembre 2009, n. 195 convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 2010, n. 26, e' istituita, con decreto
del Capo del Dipartimento della protezione civile, presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della protezione civile, apposita Unita'
Tecnica-Amministrativa.
2. L'Unita' Tecnica-Amministrativa di cui al comma 1 e'
preposta, altresi', alla gestione delle attivita'
concernenti:
a) i rapporti attivi e passivi gia' facenti capo alle
Unita' Stralcio ed Operativa di cui all'articolo 2 del
sopra richiamato decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195,
assicurando, ove necessario, l'eventuale prosecuzione degli
interventi anche infrastrutturali;
b) la gestione degli effetti dell'avviso pubblico di
accertamento della massa passiva di cui all'articolo 5 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13
gennaio 2010, nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili a tale scopo;
c) le attivita' solutorie di competenza nei limiti
delle risorse finanziarie disponibili a tale scopo, tenuto
conto delle esigenze di pubblico interesse connesse alle
attivita' dei soggetti creditori;
d) le competenze amministrative riferite
all'esecuzione del contratto di gestione del
termovalorizzatore di Acerra e del relativo impianto di
servizio nonche' riferite alla convenzione con il Gestore
dei Servizi Energetici;
e) l'eventuale supporto alla Regione Campania, se
richiesto, nelle attivita' di organizzazione dei flussi dei
rifiuti, nella ricorrenza delle oggettive condizioni di
necessita' ed urgenza normativamente previste.
3. Il piano d'impiego del dispositivo militare
autorizzato alla salvaguardia ed alla tutela delle aree e
dei siti di interesse strategico nazionale a norma
dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195
e' disposto, dal Capo del Dipartimento della protezione
civile d'intesa con il Capo di Stato Maggiore della Difesa.
4. L'incarico di Capo dell'Unita'
Tecnica-Amministrativa di cui al comma 1 costituisce
incarico dirigenziale di prima fascia e puo' essere
conferito dal Capo del Dipartimento della protezione civile
ai sensi dell'articolo 19, commi 4, 5-bis e 6 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai
limiti numerici ivi previsti.
5. Il Capo del Dipartimento della protezione civile
puo' provvedere, su proposta del Capo dell'Unita'
Tecnica-Amministrativa di cui al comma 1, alla nomina di
due unita' di personale dirigenziale di seconda fascia che
coadiuva il Capo dell'Unita' Tecnica-Amministrativa nello
svolgimento dei compiti affidatigli. Gli incarichi di cui
al presente comma possono essere conferiti, ai sensi
dell'articolo 19, commi 5, 5-bis e 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
6. Per il soddisfacimento delle esigenze della
Struttura di cui al comma 1 il Capo dell'Unita'
Tecnica-Amministrativa e' autorizzato, inoltre, ad
avvalersi, per essere coadiuvato nella gestione delle
attivita' di cui al comma 2, lettere a), b) e c), di
un'unita' di particolare e specifica competenza e
professionalita', cui conferire, sulla base di una scelta
di carattere fiduciario, un incarico di collaborazione
coordinata e continuativa, in deroga agli articoli 7 e 53
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo
1, comma 1180 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
all'articolo 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n.
244 ed all'articolo 72, comma 5, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133.
7. Per le medesime esigenze di cui al comma 6, il Capo
dell'Unita' Tecnica-Amministrativa e', altresi',
autorizzato ad avvalersi di personale gia' in servizio, a
qualsiasi titolo, presso il Dipartimento della protezione
civile, nonche', nel limite di 40 unita' di:
a) personale militare e civile appartenente a
pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali,
che viene posto in posizione di comando previo assenso
degli interessati anche in deroga alla vigente normativa
generale in materia di mobilita' nel rispetto dei termini
perentori previsti dall'articolo 17, comma 14, della legge
15 maggio 1997, n. 127, con permanenza a carico delle
Amministrazioni di appartenenza degli oneri relativi al
trattamento economico fondamentale anche in deroga a quanto
stabilito dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma
91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'articolo
27, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183. Per le
medesime finalita' il Capo dell'Unita'
Tecnica-Amministrativa di cui al comma 1 e' autorizzato ad
avvalersi di personale dipendente da societa' a totale o
prevalente capitale pubblico, ovvero da societa' che
svolgono istituzionalmente la gestione di servizi pubblici,
previo consenso delle medesime societa', per collaborazioni
a tempo pieno e con rimborso degli emolumenti corrisposti
al predetto personale, nonche' degli oneri contributivi ed
assicurativi;
b) personale con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa, sulla base di una scelta di
carattere fiduciario ed in deroga agli articoli 7 e 53 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 1,
comma 1180 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
all'articolo 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n.
244;
c).
8. Il Capo dell'Unita' Tecnica-Amministrativa e',
inoltre, autorizzato ad avvalersi in via del tutto
eccezionale del supporto, nel limite di quattro unita', di
personale appartenente a pubbliche amministrazioni e ad
enti pubblici, anche locali cui corrispondere prestazioni
di lavoro straordinario effettivamente rese nel limite
massimo di 70 ore mensili.
8-bis. Il Capo dell'Unita' Tecnica-Amministrativa e'
altresi' autorizzato ad avvalersi di un'unita' di personale
militare da richiamare in servizio dalla posizione di
ausiliaria «senza assegni» cui e' attribuito, per il
servizio prestato in relazione alle esigenze di cui al
presente comma, il trattamento di missione dal luogo di
residenza.
9. Il personale di cui ai commi 7 e 8 potra' essere
individuato anche nell'ambito delle risorse umane gia' a
disposizione delle Unita' Operativa e Stralcio di cui
all'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2010, n. 26.
10. Al personale di cui ai commi da 4 a 9 e'
attribuito, per il servizio prestato nella Regione
Campania, ove non residente nella medesima regione, il
trattamento di missione dal luogo di residenza con oneri a
carico dell'Unita' Tecnica-Amministrativa. Al personale di
cui al comma 7, e' attribuito il trattamento economico
accessorio previsto per il personale di analoga posizione
di stato, in servizio presso il Dipartimento della
protezione civile.
11. Gli oneri relativi al trattamento di missione del
personale impiegato per le esigenze afferenti alla
situazione di emergenza in relazione alla riattivazione del
movimento franoso nel territorio del comune di Montaguto,
in provincia di Avellino, sono posti a carico del
Dipartimento della protezione civile previa anticipazione
da parte dell'Unita' tecnica-amministrativa di cui al comma
1.
12. In relazione alle disposizioni di cui al presente
articolo e' soppresso l'articolo 20 dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3904 del 10
novembre 2010.
13. Il Capo dell'Unita' Tecnica-Amministrativa di cui
al comma 1 subentra nella titolarita' delle contabilita'
speciali n. 5146 e n. 5148 intestate al Capo dell'Unita'
Stralcio di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2010 e della
contabilita' speciale n. 5147 intestata al Capo dell'Unita'
Operativa di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2010.
14. Gli oneri di cui al presente articolo gravano sulle
pertinenti contabilita' speciali.".
Comma 268
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 156, del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in
materia di protezione dei dati personali):
"Art. 156. (Ruolo organico e personale)
1. All'Ufficio del Garante e' preposto un segretario
generale scelto anche tra magistrati ordinari o
amministrativi.
2. Il ruolo organico del personale dipendente e'
stabilito nel limite di cento unita'.
3. Con propri regolamenti pubblicati nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana, il Garante definisce:
a) l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio
anche ai fini dello svolgimento dei compiti di cui
all'articolo 154;
b) l'ordinamento delle carriere e le modalita' di
reclutamento del personale secondo le procedure previste
dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
c) la ripartizione dell'organico tra le diverse aree
e qualifiche;
d) il trattamento giuridico ed economico del
personale, secondo i criteri previsti dalla legge 31 luglio
1997, n. 249 e successive modificazioni e, per gli
incarichi dirigenziali, dagliarticoli 19, comma 6, e 23-bis
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto
delle specifiche esigenze funzionali e organizzative. Nelle
more della piu' generale razionalizzazione del trattamento
economico delle autorita' amministrative indipendenti, al
personale e' attribuito l'ottanta per cento del trattamento
economico del personale dell'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni;
e) la gestione amministrativa e la contabilita',
anche in deroga alle norme sulla contabilita' generale
dello Stato, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione nel
quale sono iscritte le somme gia' versate nella
contabilita' speciale, nonche' l'individuazione dei casi di
riscossione e utilizzazione dei diritti di segreteria o di
corrispettivi per servizi resi in base a disposizioni di
legge secondo le modalita' di cui all'articolo 6, comma 2,
della legge 31 luglio 1997, n. 249.
4. L'Ufficio puo' avvalersi, per motivate esigenze, di
dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche
o di enti pubblici collocati in posizione di fuori ruolo o
equiparati nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti,
ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e
successive modificazioni, in numero non superiore,
complessivamente, a venti unita' e per non oltre il venti
per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non
coperto un corrispondente numero di posti di ruolo. Al
personale di cui al presente comma e' corrisposta
un'indennita' pari all'eventuale differenza tra il
trattamento erogato dall'amministrazione o dall'ente di
provenienza e quello spettante al personale di ruolo, sulla
base di apposita tabella di corrispondenza adottata dal
Garante, e comunque non inferiore al cinquanta per cento
della retribuzione in godimento, con esclusione
dell'indennita' integrativa speciale.
5. In aggiunta al personale di ruolo, l'Ufficio puo'
assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo
determinato, in numero non superiore a venti unita' ivi
compresi i consulenti assunti con contratto a tempo
determinato ai sensi del comma.
6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30
del decreto legislativo n. 165 del 2001.
7. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza
dei problemi lo richiedono, il Garante puo' avvalersi
dell'opera di consulenti, i quali sono remunerati in base
alle vigenti tariffe professionali ovvero sono assunti con
contratti a tempo determinato, di durata non superiore a
due anni, che possono essere rinnovati per non piu' di due
volte.
8. Il personale addetto all'Ufficio del Garante ed i
consulenti sono tenuti al segreto su cio' di cui sono
venuti a conoscenza, nell'esercizio delle proprie funzioni,
in ordine a notizie che devono rimanere segrete.
9. Il personale dell'Ufficio del Garante addetto agli
accertamenti di cui all'articolo 158 riveste, in numero non
superiore a cinque unita', nei limiti del servizio cui e'
destinato e secondo le rispettive attribuzioni, la
qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.
10. Le spese di funzionamento del Garante sono poste a
carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio
dello Stato e iscritto in apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il
rendiconto della gestione finanziaria e' soggetto al
controllo della Corte dei conti.".

- Si riporta il testo vigente del comma 542,
dell'articolo 1, della citata legge 27 dicembre 2006, n.
296 :
" 542. Al fine di perseguire il migliore espletamento
dei propri compiti istituzionali e, in particolare, di
quelli di vigilanza e di controllo, il Garante per la
protezione dei dati personali e' autorizzato ad
incrementare la propria dotazione organica in misura non
superiore al 25 per cento della consistenza attualmente
prevista dall'articolo 156, comma 2, del codice in materia
di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nei limiti della
dotazione prevista nella Tabella C allegata alla presente
legge.".
Comma 269
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 153 del
citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
"Art. 153. (Il Garante)
1. Il Garante opera in piena autonomia e con
indipendenza di giudizio e di valutazione.
2. Il Garante e' organo collegiale costituito da
quattro componenti, eletti due dalla Camera dei deputati e
due dal Senato della Repubblica con voto limitato. I
componenti sono scelti tra persone che assicurano
indipendenza e che sono esperti di riconosciuta competenza
delle materie del diritto o dell'informatica, garantendo la
presenza di entrambe le qualificazioni.
3. I componenti eleggono nel loro ambito un presidente,
il cui voto prevale in caso di parita'. Eleggono altresi'
un vice presidente, che assume le funzioni del presidente
in caso di sua assenza o impedimento.
4. Il presidente e i componenti durano in carica
quattro anni e non possono essere confermati per piu' di
una volta; per tutta la durata dell'incarico il presidente
e i componenti non possono esercitare, a pena di decadenza,
alcuna attivita' professionale o di consulenza, ne' essere
amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, ne'
ricoprire cariche elettive.
5. All'atto dell'accettazione della nomina il
presidente e i componenti sono collocati fuori ruolo se
dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in
attivita' di servizio; se professori universitari di ruolo,
sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi
dell'articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive
modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in
aspettativa non puo' essere sostituito.
6. Al presidente compete una indennita' di funzione non
eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo
presidente della Corte di cassazione. Ai componenti compete
un'indennita' non eccedente nel massimo, i due terzi di
quella spettante al presidente. Le predette indennita' di
funzione sono determinate dall'articolo 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501, in
misura tale da poter essere corrisposte a carico degli
ordinari stanziamenti.
7. Alle dipendenze del Garante e' posto l'Ufficio di
cui all'articolo 156."

Il testo dell'articolo 156 del citato decreto
legislativo n. 196 del 2003, e' citato nelle note al comma
268 della presente legge.
Comma 271
Il citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
reca "Codice dell'ordinamento militare.".
Comma 273
- Si riporta il testo vigente del comma 15
dell'articolo 60, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria):
"15. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dall'esercizio
finanziario 2009, le amministrazioni dello Stato, escluso
il comparto della sicurezza e del soccorso, possono
assumere mensilmente impegni per importi non superiori ad
un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unita'
previsionale di base, con esclusione delle spese per
stipendi, retribuzioni, pensioni e altre spese fisse o
aventi natura obbligatoria ovvero non frazionabili in
dodicesimi, nonche' per interessi, poste correttive e
compensative delle entrate, comprese le regolazioni
contabili, accordi internazionali, obblighi derivanti dalla
normativa comunitaria, annualita' relative ai limiti di
impegno e rate di ammortamento mutui. La violazione del
divieto di cui al presente comma rileva agli effetti della
responsabilita' contabile.".
- Si riporta il testo vigente degli articoli 1 e 2,
secondo comma, della legge 5 giugno 1984, n. 208
(Organizzazione e finanziamento del semestre di presidenza
italiana della CEE):
"Art. 1. Le spese di organizzazione connesse con i
periodi di presidenza italiana del Consiglio delle
Comunita' europee e articolate su un tempo massimo di
ventiquattro mesi gravano sullo stato di previsione del
Ministero degli affari esteri e sono regolate dalle
disposizioni della presente legge.
Il Ministero degli affari esteri provvede a
somministrare le somme occorrenti per l'organizzazione e lo
svolgimento dei predetti periodi di presidenza mediante
aperture di credito a favore del capo della delegazione di
cui al successivo articolo 2, di importo anche eccedente il
limite previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.
In relazione all'eccezionalita' dei predetti periodi ed
alla necessita' di far fronte ai conseguenti adempimenti, i
lavori, le forniture e le prestazioni di servizi sono
eseguiti in deroga alle norme sulla contabilita' generale
dello Stato.
Le somme non impegnate o non erogate nell'ambito del
primo esercizio finanziario di ciascun periodo di
presidenza possono essere utilizzate nell'esercizio
successivo.
Il rendiconto delle spese sostenute sulle predette
aperture di credito e' presentato, entro nove mesi dalla
conclusione di ciascun periodo di presidenza, alla
ragioneria centrale presso il Ministero degli affari
esteri, la quale ne curera' l'inoltro alla Corte dei
conti."
"Art. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e di
concerto con quello del tesoro, sara' istituita di volta in
volta, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, la
«Delegazione per l'organizzazione della Presidenza italiana
del Consiglio delle Comunita' europee», cui spettera' il
compito di assolvere a tutti gli adempimenti necessari per
il buon esito della Presidenza stessa e la cui composizione
verra' definita con lo stesso decreto.
Per l'assegnazione alla delegazione di cui al
precedente comma potranno essere collocati a disposizione
con incarico, per tutta la durata della delegazione stessa,
fino ad un massimo di tre funzionari della carriera
diplomatica del Ministero degli affari esteri, in deroga a
quanto previsto ed in aggiunta al contingente fissato
dall'articolo 111 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
Per lo stesso periodo potranno essere collocati fuori
ruolo, a disposizione del Ministero degli affari esteri, ai
sensi della presente legge, fino ad un massimo di sette
funzionari appartenenti ad altre amministrazioni dello
Stato da assegnarsi alla predetta delegazione.
Resta comunque a carico delle amministrazioni di
provenienza dei predetti il trattamento economico
metropolitano.
Per fronteggiare tempestivamente gli indifferibili
adempimenti connessi con la gestione della presidenza
italiana, i componenti la delegazione, nel territorio
nazionale, nel limite di un contingente di venti unita',
possono essere autorizzati annualmente, in deroga alle
disposizioni vigenti, a svolgere lavoro straordinario entro
un numero massimo di prestazioni orarie da stabilirsi con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con
i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica,
comprensive di ogni altra maggiore prestazione eccedente
l'orario d'obbligo resa a qualsiasi titolo nel periodo
autorizzato.
Ai componenti la delegazione che si recano all'estero
viene corrisposta per l'intera durata della missione la
maggiorazione del 50 per cento delle diarie previste per la
generalita' del personale statale in luogo dell'aumento del
30 per cento, di cui all'articolo 3 del regio decreto 3
giugno 1926, n. 941, ed in deroga ai limiti di durata
previsti dallo stesso articolo 3 e dal successivo articolo
7 del predetto regio decreto.".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 7, del
decreto legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1o febbraio 2013, n. 12, recante
"Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e
di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e
sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle
iniziative delle organizzazioni internazionali per il
consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.":
"Art. 7. (Regime degli interventi)
1. Per le finalita' e nei limiti temporali di cui agli
articoli 5 e 6, il Ministero degli affari esteri e'
autorizzato, nei casi di necessita' e urgenza, a ricorrere
ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in
deroga alle vigenti disposizioni, ricorrendo
preferibilmente all'impiego di risorse locali sia umane che
materiali.
2. Nell'ambito degli stanziamenti di cui agli articoli
5 e 6, al personale inviato in missione per le attivita' e
le iniziative di cui ai medesimi articoli 5 e 6, incluso
quello di cui all'articolo 16 della legge 26 febbraio 1987,
n. 49, e successive modificazioni, e' corrisposta
l'indennita' di missione di cui al regio decreto 3 giugno
1926, n. 941, nella misura intera incrementata del trenta
per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento
ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman.
3. Il Ministero degli affari esteri, nei limiti degli
ordinari stanziamenti di bilancio per il funzionamento
delle unita' tecniche, di cui all'articolo 13 della legge
26 febbraio 1987, n. 49, e delle Sezioni distaccate, di cui
all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, e' autorizzato a
sostenere le spese di vitto e alloggio strettamente
indispensabili per il personale inviato in missione nei
Paesi di cui all'articolo 5, che per motivi di sicurezza
debba essere alloggiato in locali comunque a disposizione
dell'Amministrazione. Alle spese per il funzionamento delle
medesime strutture site nei Paesi di cui all'articolo 5 non
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma
28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
All'effetto derivante sui saldi di finanza pubblica si
provvede a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui
all'articolo 5.
4. Per quanto non diversamente previsto, alle attivita'
e alle iniziative di cui agli articoli 5 e 6 si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 57, commi 6 e 7, del
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e successive modificazioni, nonche' l'articolo 3,
commi 1 e 5, e l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 10
luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° agosto 2003, n. 219.
5. Alle spese previste dagli articoli 5 e 6 non si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 60, comma 15,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e le
disposizioni di cui all'articolo 6, comma 14, del
decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010. All'effetto
derivante sui saldi di finanza pubblica si provvede a
valere sulle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 5
e 6 del presente decreto.
6. Per le finalita', nei limiti temporali e nell'ambito
delle risorse di cui agli articoli 5 e 6, il Ministero
degli affari esteri puo' conferire incarichi temporanei di
consulenza anche ad enti e organismi specializzati, nonche'
a personale estraneo alla pubblica amministrazione in
possesso di specifiche professionalita', e stipulare
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in
deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, e
all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010,
all'articolo 1, comma 56, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, e all'articolo 61, commi 2 e 3, del decreto-legge n.
112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
133 del 2008, nonche' in deroga alle disposizioni di cui
all'articolo 7, commi 6 e 6-bis, e all'articolo 36, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni. Gli incarichi sono affidati, nel
rispetto del principio di pari opportunita' tra uomo e
donna, a persone di nazionalita' locale, ovvero di
nazionalita' italiana o di altri Paesi, a condizione che il
Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente
esistano le professionalita' richieste.
7. All'articolo 16, comma 1, della legge 26 febbraio
1987, n. 49, alla lettera d), sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «anche in deroga ai limiti temporali
previsti dalle vigenti disposizioni normative o
contrattuali». Dall'applicazione della presente
disposizione non devono derivare oneri per la finanza
pubblica eccedenti rispetto agli stanziamenti ordinari di
bilancio previsti per l'attuazione della legge 26 febbraio
1987, n. 49.
8. L'articolo 15, comma 9, primo periodo, della legge
26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni,
confermato dall'articolo 6, comma 6, della legge 12
novembre 2011, n. 184, si applica anche agli stanziamenti
di cui all'articolo 7 del decreto-legge 29 dicembre 2011,
n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
febbraio 2012, n. 13, e a quelli del presente decreto.
9. Nei limiti delle risorse di cui all'articolo 5,
nonche' degli stanziamenti residui di cui al comma 8 del
presente articolo, sono convalidati gli atti adottati, le
attivita' svolte e le prestazioni gia' effettuate dal 1°
gennaio 2013 fino alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, conformi alla
disciplina contenuta nel presente decreto.
10. Fermo restando il divieto di artificioso
frazionamento, in presenza di difficolta' oggettive di
utilizzo del sistema bancario locale attestate dal capo
missione, ai pagamenti di importo non superiore a 10.000
euro, effettuati dalle rappresentanze diplomatiche, a
valere sui fondi di cui all'articolo 5, loro accreditati,
non si applica l'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.
136, e successive modificazioni.
11. Le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3, 4,
5 e 6, della legge 17 dicembre 2010, n. 227, si applicano
anche al datore di lavoro di impresa privata del coniuge
del personale delle pubbliche amministrazioni, incluse le
Forze armate, destinato a prestare servizio di lunga durata
presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici
consolari italiani all'estero. Dall'attuazione delle
disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".
Il regio decreto 3 giugno1926, n. 941, reca "Indennita'
al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di
missione all'estero.".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 18, del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione
della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni):
"Art. 18. (Criteri e modalita' per la valorizzazione
del merito ed incentivazione della performance)
1. Le amministrazioni pubbliche promuovono il merito e
il miglioramento della performance organizzativa e
individuale, anche attraverso l'utilizzo di sistemi
premianti selettivi, secondo logiche meritocratiche,
nonche' valorizzano i dipendenti che conseguono le migliori
performance attraverso l'attribuzione selettiva di
incentivi sia economici sia di carriera.
2. E' vietata la distribuzione in maniera
indifferenziata o sulla base di automatismi di incentivi e
premi collegati alla performance in assenza delle verifiche
e attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione
adottati ai sensi del presente decreto.".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 153 del
decreto del Presidente delle Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri):
"Art. 153. (Assunzione di impiegati temporanei.)
Le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e
gli istituti italiani di cultura possono essere autorizzati
a sostituire con impiegati temporanei, per il tempo di
assenza dal servizio e comunque per periodi di tempo non
superiori a sei mesi, gli impiegati a contratto che si
trovino in una delle situazioni che comportano la
sospensione del trattamento economico.
Per particolari esigenze di servizio, gli uffici
all'estero possono essere autorizzati ad assumere, nei
limiti del contingente di cui all'articolo 152, impiegati
temporanei per periodi non superiori a sei mesi. Detti
contratti sono suscettibili, stante il perdurare delle
particolari esigenze di servizio, di un solo rinnovo per un
periodo non superiore a sei mesi.
Gli impiegati assunti con contratto temporaneo non
possono essere assunti con nuovo contratto temporaneo se
non dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dalla scadenza
del loro precedente rapporto di impiego.".
Comma 274
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 6 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni (Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica):
"Art. 6. (Riduzione dei costi degli apparati
amministrativi )
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, la partecipazione agli organi collegiali
di cui all'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e' onorifica; essa puo' dar
luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove
previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di
presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta
giornaliera. La disposizione di cui al presente comma non
si applica alle commissioni che svolgono funzioni
giurisdizionali, agli organi previsti per legge che operano
presso il Ministero per l'ambiente, alla struttura di
missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed al consiglio
tecnico-scientifico di cui all' art. 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, alla
Commissione per l'esame delle istanze di indennizzi e
contributi relative alle perdite subite dai cittadini
italiani nei territori ceduti alla Jugoslavia, nella Zona B
dell'ex territorio libero di Trieste, nelle ex Colonie ed
in altri Paesi, istituita dall' articolo 2 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
2007, n. 114, al Comitato di consulenza globale e di
garanzia per le privatizzazioni di cui ai decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 1993 e 4
maggio 2007 nonche' alla Commissione di cui all' articolo
1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14
maggio 2007, n. 114.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto la partecipazione agli organi collegiali,
anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono
contributi a carico delle finanze pubbliche, nonche' la
titolarita' di organi dei predetti enti e' onorifica; essa
puo' dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese
sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora
siano gia' previsti i gettoni di presenza non possono
superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La
violazione di quanto previsto dal presente comma determina
responsabilita' erariale e gli atti adottati dagli organi
degli enti e degli organismi pubblici interessati sono
nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto
disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche
indirettamente, contributi o utilita' a carico delle
pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in base
alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La
disposizione del presente comma non si applica agli enti
previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del
1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque
alle universita', enti e fondazioni di ricerca e organismi
equiparati, alle camere di commercio, agli enti del
Servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella
tabella C della legge finanziaria ed agli enti
previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS, alle
associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici
economici individuati con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze su proposta del Ministero
vigilante, nonche' alle societa'.
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 58
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1°
gennaio 2011 le indennita', i compensi, i gettoni, le
retribuzioni o le altre utilita' comunque denominate,
corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma
3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
incluse le autorita' indipendenti, ai componenti di organi
di indirizzo, direzione e controllo, consigli di
amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed
ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono
automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli
importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31
dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non
possono superare gli importi risultanti alla data del 30
aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le
disposizioni del presente comma si applicano ai commissari
straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge
23 agosto 1988, n. 400 nonche' agli altri commissari
straordinari, comunque denominati. La riduzione non si
applica al trattamento retributivo di servizio.
4. All'articolo 62, del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Nei casi di rilascio dell'autorizzazione
del Consiglio dei Ministri prevista dal presente comma
l'incarico si intende svolto nell'interesse
dell'amministrazione di appartenenza del dipendente ed i
compensi dovuti dalla societa' o dall'ente sono corrisposti
direttamente alla predetta amministrazione per confluire
nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio
della dirigenza o del personale non dirigenziale.». La
disposizione di cui al presente comma si applica anche agli
incarichi in corso alla data di entrata in vigore del
presente provvedimento. (16)
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7,
tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi
pubblici, anche con personalita' giuridica di diritto
privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti
al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo
successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto, gli organi di amministrazione e quelli di
controllo, ove non gia' costituiti in forma monocratica,
nonche' il collegio dei revisori, siano costituiti da un
numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre
componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti
provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di
organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'articolo
2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con
riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici
rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli
adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La
mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento
statutario o di organizzazione previsti dal presente comma
nei termini indicati determina responsabilita' erariale e
tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli
organismi pubblici interessati sono nulli. Agli enti
previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto
dall'art. 7, comma 6.
6. Nelle societa' inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, nonche' nelle societa' possedute
direttamente o indirettamente in misura totalitaria, alla
data di entrata in vigore del presente provvedimento dalle
amministrazioni pubbliche, il compenso di cui all'articolo
2389, primo comma, del codice civile, dei componenti degli
organi di amministrazione e di quelli di controllo e'
ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui al primo
periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del
consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in
vigore del presente provvedimento. La disposizione di cui
al presente comma non si applica alle societa' quotate e
alle loro controllate.
7. Al fine di valorizzare le professionalita' interne
alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa
annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella
relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a
pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche
amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorita'
indipendenti, escluse le universita', gli enti e le
fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonche'
gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi
di privatizzazione e alla regolamentazione del settore
finanziario, non puo' essere superiore al 20 per cento di
quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi
in assenza dei presupposti di cui al presente comma
costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilita' erariale. Le disposizioni di cui al
presente comma non si applicano alle attivita' sanitarie
connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del
personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
8. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
incluse le autorita' indipendenti, non possono effettuare
spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre,
pubblicita' e di rappresentanza, per un ammontare superiore
al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le
medesime finalita'. Al fine di ottimizzare la produttivita'
del lavoro pubblico e di efficientare i servizi delle
pubbliche Amministrazioni, a decorrere dal 1° luglio 2010
l'organizzazione di convegni, di giornate e feste
celebrative, nonche' di cerimonie di inaugurazione e di
altri eventi similari, da parte delle Amministrazioni dello
Stato e delle Agenzie, nonche' da parte degli enti e delle
strutture da esse vigilati e' subordinata alla preventiva
autorizzazione del Ministro competente. L'autorizzazione e'
rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi
alla pubblicazione, sul sito internet istituzionale, di
messaggi e discorsi ovvero non sia possibile l'utilizzo,
per le medesime finalita', di video/audio conferenze da
remoto, anche attraverso il sito internet istituzionale; in
ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono comportare
aumento delle spese destinate in bilancio alle predette
finalita', si devono svolgere al di fuori dall'orario di
ufficio. Il personale che vi partecipa non ha diritto a
percepire compensi per lavoro straordinario ovvero
indennita' a qualsiasi titolo. Per le magistrature e le
autorita' indipendenti, fermo il rispetto dei limiti
anzidetti, l'autorizzazione e' rilasciata, per le
magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno e, per
le autorita' indipendenti, dall'organo di vertice. Le
disposizioni del presente comma non si applicano ai
convegni organizzati dalle universita' e dagli enti di
ricerca ed agli incontri istituzionali connessi
all'attivita' di organismi internazionali o comunitari,
alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e a
quelle istituzionali delle Forze armate e delle Forze di
polizia, nonche', per il 2012, alle mostre autorizzate, nel
limite di spesa complessivo di euro 40 milioni, nel
rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente
nonche' dal patto di stabilita' interno, dal Ministero per
i beni e le attivita' culturali, di concerto, ai soli fini
finanziari, con il Ministero dell'economia e delle finanze.
9. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
incluse le autorita' indipendenti, non possono effettuare
spese per sponsorizzazioni.
10. Resta ferma la possibilita' di effettuare
variazioni compensative tra le spese di cui ai commi 7 e 8
con le modalita' previste dall'articolo 14 del
decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.
11. Le societa', inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, si conformano al principio di
riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni
pubbliche, convegni, mostre e pubblicita', nonche' per
sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 7, 8 e 9.
In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi
corrispettivi sono ridotti in applicazione della
disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I
soggetti che esercitano i poteri dell'azionista
garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio,
sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo
corrispondente al relativo risparmio di spesa. In ogni caso
l'inerenza della spesa effettuata per relazioni pubbliche,
convegni, mostre e pubblicita', nonche' per
sponsorizzazioni, e' attestata con apposita relazione
sottoposta al controllo del collegio sindacale.
12. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
incluse le autorita' indipendenti, non possono effettuare
spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle
missioni internazionali di pace e delle Forze armate, delle
missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del
personale di magistratura, nonche' di quelle strettamente
connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili
per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e
organismi internazionali o comunitari, nonche' con
investitori istituzionali necessari alla gestione del
debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento
della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i
contratti posti in essere in violazione della disposizione
contenuta nel primo periodo del presente comma
costituiscono illecito disciplinare e determinano
responsabilita' erariale. Il limite di spesa stabilito dal
presente comma puo' essere superato in casi eccezionali,
previa adozione di un motivato provvedimento adottato
dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare
preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di
revisione dell'ente. Il presente comma non si applica alla
spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi e
a quella effettuata dalle universita' e dagli enti di
ricerca con risorse derivanti da finanziamenti dell'Unione
europea ovvero di soggetti privati nonche' da finanziamenti
di soggetti pubblici destinati ad attivia' di ricerca. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto le diarie per le missioni all'estero di cui
all'art. 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, non sono piu'
dovute; la predetta disposizione non si applica alle
missioni internazionali di pace e a quelle comunque
effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze armate e dal
Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con decreto del
Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze sono determinate le misure e
i limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e
alloggio per il personale inviato all'estero. A decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli
articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della
legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di
attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato
di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 e cessano di avere effetto
eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti
collettivi.
13. A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta
dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, incluse le autorita' indipendenti,
per attivita' esclusivamente di formazione deve essere non
superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno
2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente
l'attivita' di formazione tramite la Scuola superiore della
pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi
di formazione. Gli atti e i contratti posti in essere in
violazione della disposizione contenuta nel primo periodo
del presente comma costituiscono illecito disciplinare e
determinano responsabilita' erariale. La disposizione di
cui al presente comma non si applica all'attivita' di
formazione effettuata dalle Forze armate, dal Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e dalle Forze di Polizia
tramite i propri organismi di formazione.
14. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le
autorita' indipendenti, non possono effettuare spese di
ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta
nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio
e l'esercizio di autovetture, nonche' per l'acquisto di
buoni taxi; il predetto limite puo' essere derogato, per il
solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti
pluriennali gia' in essere. La predetta disposizione non si
applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei
vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica.
15. All'art. 41, comma 16-quinquies, del decreto-legge
30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, in fine, sono aggiunti
i seguenti periodi: «Il corrispettivo previsto dal presente
comma e' versato entro il 31 ottobre 2010 all'entrata del
bilancio dello Stato.».
16. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge il Comitato per l'intervento nella
Sir e in settori ad alta tecnologia, istituito con
decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301, D.P.C.M. 5 settembre
1980 e legge 28 ottobre 1980, n. 687, e' soppresso e cessa
ogni sua funzione, fatto salvo l'assolvimento dei compiti
di seguito indicati. A valere sulle disponibilita' del
soppresso Comitato per l'intervento nella Sir e in settori
ad alta tecnologia, la societa' trasferitaria di seguito
indicata versa, entro il 15 dicembre 2010, all'entrata del
bilancio dello Stato la somma di euro 200.000.000. Il
residuo patrimonio del Comitato per l'intervento nella Sir
e in settori ad alta tecnologia, con ogni sua attivita',
passivita' e rapporto, ivi incluse le partecipazioni nella
Ristrutturazione Elettronica REL S.p.a. in liquidazione e
nel Consorzio Bancario Sir S.p.a. in liquidazione, e'
trasferito alla Societa' Fintecna S.p.a. o a Societa' da
essa interamente controllata, sulla base del rendiconto
finale delle attivita' e della situazione
economico-patrimoniale aggiornata alla medesima data, da
redigere da parte del Comitato entro 60 giorni dall'entrata
in vigore del presente decreto-legge. Detto patrimonio
costituisce un patrimonio separato dal residuo patrimonio
della societa' trasferitaria, la quale pertanto non
risponde con il proprio patrimonio dei debiti e degli oneri
del patrimonio del Comitato per l'intervento nella Sir ed
in settori ad alta tecnologia ad essa trasferito. La
societa' trasferitaria subentra nei processi attivi e
passivi nei quali e' parte il Comitato per l'intervento
nella Sir e in settori ad alta tecnologia, senza che si
faccia luogo all'interruzione dei processi. Un collegio di
tre periti verifica, entro 90 giorni dalla data di consegna
della predetta situazione economico-patrimoniale, tale
situazione e predispone, sulla base della stessa, una
valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione
del patrimonio trasferito. I componenti del collegio dei
periti sono designati uno dalla societa' trasferitaria, uno
dal Ministero dell'economia e delle finanze ed il terzo,
con funzioni di presidente, d'intesa dalla societa'
trasferitaria ed il predetto Ministero dell'economia e
delle finanze. La valutazione deve, fra l'altro, tenere
conto di tutti i costi e gli oneri necessari per la
liquidazione del patrimonio trasferito, ivi compresi quelli
di funzionamento, nonche' dell'ammontare del compenso dei
periti, individuando altresi' il fabbisogno finanziario
stimato per la liquidazione stessa. Il valore stimato
dell'esito finale della liquidazione costituisce il
corrispettivo per il trasferimento del patrimonio, che e'
corrisposto dalla societa' trasferitaria al Ministero
dell'economia e delle finanze. L'ammontare del compenso del
collegio di periti e' determinato con decreto dal Ministro
dell'Economia e delle Finanze. Al termine della
liquidazione del patrimonio trasferito, il collegio dei
periti determina l'eventuale maggiore importo risultante
dalla differenza fra l'esito economico effettivo
consuntivato alla chiusura della liquidazione ed il
corrispettivo pagato. Di tale eventuale maggiore importo il
70% e' attribuito al Ministero dell'economia e delle
finanze ed e' versato all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnato al fondo ammortamento dei titoli di
Stato e la residua quota del 30% e' di competenza della
societa' trasferitaria in ragione del migliore risultato
conseguito nella liquidazione.
17. Alla data di entrata in vigore del presente
decreto, i liquidatori delle societa' Ristrutturazione
Elettronica REL S.p.a. in liquidazione, del Consorzio
Bancario Sir S.p.a. in liquidazione e della Societa'
Iniziative e Sviluppo di Attivita' Industriali - Isai
S.p.a. in liquidazione, decadono dalle loro funzioni e la
funzione di liquidatore di dette societa' e' assunta dalla
societa' trasferitaria di cui al comma 16. Sono abrogati i
commi 5 e 7 dell'art. 33 della legge 17 maggio 1999, n.
144.
18. Tutte le operazioni compiute in attuazione dei
commi 16 e 17 sono esenti da qualunque imposta diretta o
indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque
inteso o denominato. Si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni di cui ai commi da 488 a 495 e 497
dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
19. Al fine del perseguimento di una maggiore
efficienza delle societa' pubbliche, tenuto conto dei
principi nazionali e comunitari in termini di economicita'
e di concorrenza, le amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono,
salvo quanto previsto dall'art. 2447 codice civile,
effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari,
aperture di credito, ne' rilasciare garanzie a favore delle
societa' partecipate non quotate che abbiano registrato,
per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero
che abbiano utilizzato riserve disponibili per il
ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni
caso consentiti i trasferimenti alle societa' di cui al
primo periodo a fronte di convenzioni, contratti di
servizio o di programma relativi allo svolgimento di
servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di
investimenti. Al fine di salvaguardare la continuita' nella
prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di
gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico
e la sanita', su richiesta della amministrazione
interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri adottato su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con gli altri Ministri
competenti e soggetto a registrazione della Corte dei
Conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al
primo periodo del presente comma.
20. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano in via diretta alle regioni, alle province
autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per
i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del
coordinamento della finanza pubblica. A decorrere dal 2011,
una quota pari al 10 per cento dei trasferimenti erariali
di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, a
favore delle regioni a statuto ordinario e' accantonata per
essere successivamente svincolata e destinata alle regioni
a statuto ordinario che hanno attuato quanto stabilito
dall'art. 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2,
convertito con legge 26 marzo 2010, n. 42 e che aderiscono
volontariamente alle regole previste dal presente articolo.
Ai fini ed agli effetti di cui al periodo precedente, si
considerano adempienti le Regioni a statuto ordinario che
hanno registrato un rapporto uguale o inferiore alla media
nazionale fra spesa di personale e spesa corrente al netto
delle spese per i ripiani dei disavanzi sanitari e del
surplus di spesa rispetto agli obiettivi programmati dal
patto di stabilita' interno e che hanno rispettato il patto
di stabilita' interno. Con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono stabiliti
modalita', tempi e criteri per l'attuazione del presente
comma. Ai lavori della Conferenza Stato-Regioni partecipano
due rappresentanti delle Assemblee legislative regionali
designati d'intesa tra loro nell'ambito della Conferenza
dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e
delle province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15
della legge 4 febbraio 2005, n. 11. Il rispetto del
parametro e' considerato al fine della definizione, da
parte della regione, della puntuale applicazione della
disposizione recata in termini di principio dal comma 28
dell'articolo 9 del presente decreto.
21. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di
cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui
al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente
dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia
finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si
applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza
regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano,
del Servizio sanitario nazionale, nonche' alle associazioni
di cui all' articolo 270 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
21-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non
si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio
1996, n. 103.
21-ter.
21-quater.
21-quinquies. Con decreto di natura non regolamentare
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i
Ministri della giustizia e dell'interno, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sono dettate
specifiche disposizioni per disciplinare termini e
modalita' per la vendita dei titoli sequestrati di cui all'
articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre
2008, n. 181, in modo tale da garantire la massima
celerita' del versamento del ricavato dell'alienazione al
Fondo unico giustizia, che deve avvenire comunque entro
dieci giorni dalla notifica del provvedimento di sequestro,
nonche' la restituzione all'avente diritto, in caso di
dissequestro, esclusivamente del ricavato dell'alienazione,
in ogni caso fermi restando i limiti di cui al citato
articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre
2008, n. 181, entro i quali e' possibile l'utilizzo di beni
e valori sequestrati.
21-sexies. Per il triennio 2011-2013, ferme restando le
dotazioni previste dalla legge 23 dicembre 2009, n. 192, le
Agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, possono assolvere alle disposizioni del
presente articolo, del successivo articolo 8, comma 1,
primo periodo, nonche' alle disposizioni vigenti in materia
di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo
effettuando un riversamento a favore dell'entrata del
bilancio dello Stato pari all'1 per cento delle dotazioni
previste sui capitoli relativi ai costi di funzionamento
stabilite con la citata legge. Si applicano in ogni caso
alle Agenzie fiscali le disposizioni di cui al comma 3 del
presente articolo, nonche' le disposizioni di cui all'
articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
all'articolo 2, comma 589, e all'articolo 3, commi 18, 54 e
59, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all' articolo 27,
comma 2, e all' articolo 48, comma 1, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133. Le predette Agenzie possono
conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell' articolo
19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
tenendo conto delle proprie peculiarita' e della necessita'
di garantire gli obiettivi di gettito fissati annualmente.
Le medesime Agenzie possono conferire incarichi
dirigenziali ai sensi dell' articolo 19, comma 5-bis, del
citato decreto legislativo n. 165 del 2001 anche a soggetti
appartenenti alle magistrature e ai ruoli degli avvocati e
procuratori dello Stato previo collocamento fuori ruolo,
comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi
ordinamenti. Il conferimento di incarichi eventualmente
eccedenti le misure percentuali previste dal predetto
articolo 19, comma 6, e' disposto nei limiti delle facolta'
assunzionali a tempo indeterminato delle singole Agenzie.
21-septies. All' articolo 17, comma 3, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la parola:
«immediatamente» e' soppressa.".
Comma 275
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 2, del
decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, recante
"Proroga dei termini relativi all'attivita' professionale
dei medici e finanziamento di particolari terapie
oncologiche ed ematiche, nonche' delle transazioni con
soggetti danneggiati da emoderivati infetti.":
"Art. 2. (Finanziamento di un progetto di terapie
oncologiche innovative e dell'Istituto mediterraneo di
ematologia.)
1. Per la realizzazione di un progetto oncotecnologico
da parte dell'Istituto superiore di sanita', finalizzato a
sviluppare terapie oncologiche innovative su base
molecolare, e' autorizzata la spesa di tre milioni di euro
per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005. L'Istituto
superiore di sanita' presenta una relazione annuale sullo
stato di realizzazione del suddetto progetto
oncotecnologico al Ministro della salute, che la trasmette
al Parlamento. L'Istituto superiore di sanita' presenta
altresi', alla fine del triennio 2003-2005, al Ministro
della salute, che la trasmette al Parlamento, una relazione
sui risultati del progetto, l'uso delle risorse ad esso
destinate e la trasferibilita' sul territorio e verso il
Servizio sanitario nazionale dei risultati raggiunti.
2. Per le spese di funzionamento e di ricerca della
Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME), con
sede in Roma, e' autorizzata la spesa di quindici milioni
di euro per l'anno 2003 e di dieci milioni di euro per
ciascuno degli anni 2004 e 2005. La Fondazione IME presenta
una relazione annuale sull'attivita' svolta al Ministro
della salute, che la trasmette al Parlamento. La Fondazione
IME presenta altresi', alla fine del triennio 2003-2005, al
Ministro della salute, che la trasmette al Parlamento, una
relazione sui risultati conseguiti, l'uso delle risorse
stanziate nel triennio e la trasferibilita' sul territorio
e verso le strutture del Servizio sanitario nazionale dei
risultati conseguiti.
3. Alla copertura degli oneri recati dal presente
articolo, pari a diciotto milioni di euro per l'anno 2003
ed a tredici milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e
2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della salute.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.".

Comma 276
Il decreto del Presidente della Repubblica n. 126 del
13 febbraio 1981, reca "Erezione in ente morale
dell'"Associazione nazionale privi della vista":

Comma 277
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 3 della
legge 20 gennaio 1994, n. 52, e successive modificazioni,
recante "Adeguamento del contributo statale a favore della
Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita».":
"Art. 3. 1. Per la realizzazione dei suoi programmi e
per gli scopi di cui all'articolo 2, la Biblioteca italiana
per ciechi «Regina Margherita», ove ne ravvisi l'esigenza e
l'utilita', puo' istituire in ambito regionale, provinciale
o nei comuni con popolazione superiore a trecentomila
abitanti propri centri di distribuzione o di produzione;
puo' altresi' stipulare apposite convenzioni con
biblioteche e idonei centri di produzione specializzati,
localmente esistenti, per assicurare sull'intero territorio
nazionale un piu' adeguato, tempestivo e omogeneo servizio
nonche' per potenziare la rete dei centri di consulenza
tiflodidattica allo scopo di garantire la copertura
dell'intero territorio nazionale.
2. Le amministrazioni locali e le altre istituzioni
competenti per legge a garantire il diritto allo studio
agli alunni non vedenti delle scuole di ogni ordine e
grado, o agli studenti non vedenti iscritti a corsi
universitari o di formazione professionale, possono
stipulare apposite convenzioni con la Biblioteca italiana
per ciechi «Regina Margherita», per la fornitura di sussidi
didattici speciali fruibili dagli alunni minorati della
vista anche in forma di supporto digitale, il cui elenco
dettagliato deve essere trasmesso entro il 15 giugno di
ogni anno, per ciascun alunno non vedente frequentante le
scuole elementari e medie di primo e secondo grado, ed
entro i quindici giorni successivi alla comunicazione da
parte dei responsabili d'istituto, per gli studenti non
vedenti frequentanti corsi universitari o corsi di
formazione professionale.
2-bis. Per le finalita' di cui al comma 2, la
Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» puo'
stipulare convenzioni con le amministrazioni locali e con
altre istituzioni pubbliche e private per il potenziamento
della propria rete di centri di produzione impegnati
nell'editoria scolastica.
3. Per gli adempimenti di cui al comma 2 i direttori
dei circoli didattici e i presidi delle scuole medie di
primo e secondo grado hanno l'obbligo di effettuare, entro
il 31 maggio di ogni anno, le necessarie comunicazioni
relative alla frequenza da parte di alunni non vedenti alle
amministrazioni di cui al citato comma 2; alla medesima
comunicazione sono tenuti i responsabili degli istituti
universitari, o degli istituti nei quali si svolgono corsi
di formazione professionale, frequentati da studenti non
vedenti, entro i quindici giorni successivi alla formazione
dei piani di studio e all'adozione o indicazione dei
relativi testi.".

Comma 279
- Si riporta il testo dell'articolo 63, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni (Disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi), come modificato
dalla presente legge:
"Art. 63. (Rappresentanza e assistenza dei
contribuenti)
Presso gli uffici finanziari il contribuente puo' farsi
rappresentare da un procuratore generale o speciale, salvo
quanto stabilito nel quarto comma.
La procura speciale deve essere conferita per iscritto
con firma autenticata. L'autenticazione non e' necessaria
quando la procura e' conferita al coniuge o a parenti e
affini entro il quarto grado o a propri dipendenti da
persone giuridiche. Quando la procura e' conferita a
persone iscritte in albi professionali o nell'elenco
previsto dal terzo comma , a soggetti iscritti alla data
del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti
tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di
diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e
commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria ovvero
ai soggetti indicati nell' articolo 4, comma 1, lettere e),
f) ed i), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545
e' data facolta' agli stessi rappresentanti di autenticare
la sottoscrizione. Quando la procura e' rilasciata ad un
funzionario di un centro di assistenza fiscale o di una
societa' di servizi di cui all'articolo 11 del regolamento
di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio
1999, n. 164, essa deve essere autenticata dal responsabile
dell'assistenza fiscale del predetto centro o dal legale
rappresentante della predetta societa' di servizi.
Il Ministero delle finanze puo' autorizzare
all'esercizio dell'assistenza e della rappresentanza
davanti alle commissioni tributarie gli impiegati delle
carriere dirigenziale, direttiva e di concetto
dell'amministrazione finanziaria, nonche' gli ufficiali e i
sottufficiali della guardia di finanza, collocati a riposo
dopo almeno venti anni di effettivo servizio.
L'autorizzazione puo' essere revocata in ogni tempo con
provvedimento motivato. Il Ministero tiene l'elenco delle
persone autorizzate e comunica alle segreterie delle
commissioni tributarie le relative variazioni.
A coloro che hanno appartenuto all'amministrazione
finanziaria e alla guardia di finanza, ancorche' iscritti
in un albo professionale o nell'elenco previsto nel
precedente comma, e' vietato, per due anni dalla data di
cessazione del rapporto d'impiego, di esercitare funzioni
di assistenza e di rappresentanza presso gli uffici
finanziari e davanti le commissioni tributarie.
Chi esercita funzioni di rappresentanza e assistenza in
materia tributaria in violazione del presente articolo e'
punito con la multa da lire cinquantamila a lire
cinquecentomila.".

Comma 280
- Si riporta il testo dell'articolo 7, del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218 "Disposizioni in materia
di accertamento con adesione e di conciliazione
giudiziale), come modificato dalla presente legge:
"Art. 7. (Atto di accertamento con adesione)
1. L'accertamento con adesione e' redatto con atto
scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente
e dal capo dell'ufficio o da un suo delegato. Nell'atto
sono indicati, separatamente per ciascun tributo, gli
elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda,
nonche' la liquidazione delle maggiori imposte, delle
sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in
forma rateale.
1-bis. Il contribuente puo' farsi rappresentare da un
procuratore munito di procura speciale, nelle forme
previste dall'articolo 63 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni.".

Comma 281
- Si riporta il testo vigente del comma 7,
dell'articolo 110, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, recante "Approvazione del testo unico delle
imposte sui redditi":
"7. I componenti del reddito derivanti da operazioni
con societa' non residenti nel territorio dello Stato, che
direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne
sono controllate o sono controllate dalla stessa societa'
che controlla l'impresa, sono valutati in base al valore
normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e
servizi ricevuti, determinato a norma del comma 2, se ne
deriva aumento del reddito; la stessa disposizione si
applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, ma
soltanto in esecuzione degli accordi conclusi con le
autorita' competenti degli Stati esteri a seguito delle
speciali «procedure amichevoli» previste dalle convenzioni
internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi. La
presente disposizione si applica anche per i beni ceduti e
i servizi prestati da societa' non residenti nel territorio
dello Stato per conto delle quali l'impresa esplica
attivita' di vendita e collocamento di materie prime o
merci o di fabbricazione o lavorazione di prodotti.".


Comma 282
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 1, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle
sanzioni tributarie non penali in materia di imposte
dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione
dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera
q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662):
"Art. 1. (Violazioni relative alla dichiarazione delle
imposte dirette)
1. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione
dei redditi, si applica la sanzione amministrativa dal
centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare
delle imposte dovute, con un minimo di lire
cinquecentomila. Se non sono dovute imposte, si applica la
sanzione da lire cinquecentomila a lire due milioni. Essa
puo' essere aumentata fino al doppio nei confronti dei
soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.
2. Se nella dichiarazione e' indicato, ai fini delle
singole imposte, un reddito imponibile inferiore a quello
accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella
dovuta o un credito superiore a quello spettante, si
applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento
per cento della maggior imposta o della differenza del
credito. La stessa sanzione si applica se nella
dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d'imposta
ovvero indebite deduzioni dall'imponibile, anche se esse
sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte.
2-bis. La misura della sanzione minima e massima di cui
al comma 2 e' elevata del 10 per cento nelle ipotesi di
omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli
per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell'applicazione degli studi di settore, nonche' nei casi
di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilita'
degli studi di settore non sussistenti. La presente
disposizione non si applica se il maggior reddito d'impresa
ovvero di arte o professione, accertato a seguito della
corretta applicazione degli studi di settore, non e'
superiore al 10 per cento del reddito d'impresa o di lavoro
autonomo dichiarato.
2-bis.1. La misura della sanzione minima e massima di
cui al comma 2 e' elevata del 50 per cento nelle ipotesi di
omessa presentazione del modello per la comunicazione dei
dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di
settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il
contribuente non abbia provveduto alla presentazione del
modello anche a seguito di specifico invito da parte
dell'Agenzia delle Entrate. Si applica la disposizione di
cui al secondo periodo del comma 2- bis.
2-ter. In caso di rettifica del valore normale dei
prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle
operazioni di cui all'articolo 110, comma 7, del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del
credito, la sanzione di cui al comma 2 non si applica
qualora, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di
altra attivita' istruttoria, il contribuente consegni
all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata
in apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
Entrate idonea a consentire il riscontro della conformita'
al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati. Il
contribuente che detiene la documentazione prevista dal
provvedimento di cui al periodo precedente, deve darne
apposita comunicazione all'Amministrazione finanziaria
secondo le modalita' e i termini ivi indicati. In assenza
di detta comunicazione si rende applicabile il comma 2.
3. Se le violazioni previste nei commi 1 e 2 riguardano
redditi prodotti all'estero, le sanzioni sono aumentate di
un terzo con riferimento alle imposte o alle maggiori
imposte relative a tali redditi.
4. Per maggiore imposta si intende la differenza tra
l'ammontare del tributo liquidato in base all'accertamento
e quello liquidabile in base alle dichiarazioni, ai sensi
degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante
disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi.".
Comma 285
Il testo vigente dell'articolo 10, del citato
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, e' citato nelle
note al comma 251 della presente legge.
Comma 287
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 18 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
(Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria):
"Art. 18. (Interventi in materia previdenziale)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, ferma restando la
disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento
pensionistico e di adeguamento dei requisiti di accesso al
sistema pensionistico agli incrementi della speranza di
vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per le
lavoratrici dipendenti e per le lavoratrici autonome la cui
pensione e' liquidata a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima,
nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il requisito
anagrafico di sessanta anni per l'accesso alla pensione di
vecchiaia nel sistema retributivo e misto e il requisito
anagrafico di sessanta anni di cui all'articolo 1, comma 6,
lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e
successive modificazioni, sono incrementati di un mese.
Tali requisiti anagrafici sono incrementati di ulteriori
due mesi a decorrere dal 1° gennaio 2015, di ulteriori tre
mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016, di ulteriori quattro
mesi a decorrere dal 1° gennaio 2017, di ulteriori cinque
mesi a decorrere dal 1° gennaio 2018, di ulteriori sei mesi
a decorrere dal 1° gennaio 2019 e per ogni anno successivo
fino al 2025 e di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1°
gennaio 2026.
2. L'articolo 19, comma 10-bis, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, come successivamente
prorogato, e' abrogato dalla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge. Dalla medesima data, nell'ambito
delle risorse di cui al Fondo sociale per occupazione e
formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
predetto decreto-legge n. 185 del 2008, il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, puo' concedere ai
lavoratori non rientranti nella disciplina di cui
all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in caso
di licenziamento o di cessazione del rapporto di lavoro e
qualora i lavoratori medesimi siano percettori
dell'indennita' ordinaria di disoccupazione con requisiti
normali, un trattamento aggiuntivo pari alla differenza tra
il trattamento di disoccupazione spettante e l'indennita'
di mobilita' per un numero di mesi pari alla durata
dell'indennita' di disoccupazione.
3.
4. All'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 12-bis, la parola: «2015» e' sostituita
dalla seguente: «2013» e sono soppresse le parole: «, salvo
quanto indicato al comma 12-ter,»;
b) al comma 12-ter, primo periodo, le parole: «2013»
e «30 giugno» sono sostituite rispettivamente dalle
seguenti: «2011» e «31 dicembre» ed e' soppresso l'ultimo
periodo.
5. Con effetto sulle pensioni decorrenti dal 1° gennaio
2012 l'aliquota percentuale della pensione a favore dei
superstiti di assicurato e pensionato nell'ambito del
regime dell'assicurazione generale obbligatoria e delle
forme esclusive o sostitutive di detto regime, nonche'
della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' ridotta, nei casi in
cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad
eta' del medesimo superiori a settanta anni e la differenza
di eta' tra i coniugi sia superiore a venti anni, del 10
per cento in ragione di ogni anno di matrimonio con il
dante causa mancante rispetto al numero di 10. Nei casi di
frazione di anno la predetta riduzione percentuale e'
proporzionalmente rideterminata. Le disposizioni di cui al
presente comma non si applicano nei casi di presenza di
figli di minore eta', studenti, ovvero inabili. Resta fermo
il regime di cumulabilita' disciplinato dall'articolo 1,
comma 41, della predetta legge n. 335 del 1995.
6. L'articolo 10, quarto comma, del decreto-legge 29
gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 marzo 1983, n. 79, si intende abrogato
implicitamente dall'entrata in vigore delle disposizioni di
cui all'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730.
7. L'articolo 21, ottavo comma, della legge 27 dicembre
1983, n. 730, si interpreta nel senso che le percentuali di
incremento dell'indennita' integrativa speciale ivi
previste vanno corrisposte nell'aliquota massima, calcolata
sulla quota dell'indennita' medesima effettivamente
spettante in proporzione all'anzianita' conseguita alla
data di cessazione dal servizio.
8. L'articolo 21, nono comma, della legge 27 dicembre
1983, n. 730, si interpreta nel senso che e' fatta salva la
disciplina prevista per l'attribuzione, all'atto della
cessazione dal servizio, dell'indennita' integrativa
speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e
successive modificazioni, ivi compresa la normativa
stabilita dall'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio
1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
marzo 1983, n. 79, ad eccezione del comma quarto del
predetto articolo 10 del decreto-legge n. 17 del 1983.
9. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici piu'
favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore del
presente decreto, gia' definiti con sentenza passata in
autorita' di cosa giudicata o definiti irrevocabilmente dai
Comitati di vigilanza dell'Inpdap, con riassorbimento sui
futuri miglioramenti pensionistici.
10. L'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 20
novembre 1990, n. 357, si interpreta nel senso che la quota
a carico della gestione speciale dei trattamenti
pensionistici in essere alla data di entrata in vigore
della legge 30 luglio 1990, n. 218, va determinata con
esclusivo riferimento all'importo del trattamento
pensionistico effettivamente corrisposto dal fondo di
provenienza alla predetta data, con esclusione della quota
eventualmente erogata ai pensionati in forma capitale.
11. Per i soggetti gia' pensionati, gli enti
previdenziali di diritto privato di cui ai decreti
legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n.
103, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto adeguano i propri statuti e regolamenti,
prevedendo l'obbligatorieta' dell'iscrizione e della
contribuzione a carico di tutti coloro che risultino aver
percepito un reddito, derivante dallo svolgimento della
relativa attivita' professionale.
Per tali soggetti e' previsto un contributo soggettivo
minimo con aliquota non inferiore al cinquanta per cento di
quella prevista in via ordinaria per gli iscritti a ciascun
ente. Qualora entro il predetto termine gli enti non
abbiano provveduto ad adeguare i propri statuti e
regolamenti, si applica in ogni caso quanto previsto al
secondo periodo.
12. L'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che
esercitano per professione abituale, ancorche' non
esclusiva, attivita' di lavoro autonomo tenuti
all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS
sono esclusivamente i soggetti che svolgono attivita' il
cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad
appositi albi professionali, ovvero attivita' non soggette
al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in
base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione
dei soggetti di cui al comma 11. Resta ferma la
disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d),
del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Sono
fatti salvi i versamenti gia' effettuati ai sensi del
citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.
13. Con specifico riferimento all'Ente nazionale di
assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio
(ENASARCO) compreso tra gli enti di cui al decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509, si conferma che la
relativa copertura contributiva ha natura integrativa,
rispetto a quella istituita dalla legge 22 luglio 1966, n.
613, come previsto dall'articolo 2 della legge 2 febbraio
1973, n. 12.
14. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
l'INPS, l'INAIL, l'Agenzia delle entrate e gli enti
previdenziali di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994,
n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, possono stipulare
apposite convenzioni per il contrasto al fenomeno
dell'omissione ed evasione contributiva mediante l'incrocio
dei dati e delle informazioni in loro possesso.
15. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono adottate le necessarie
disposizioni attuative dei commi da 11 a 14.
16. All'articolo 20 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. A decorrere dal 1° maggio 2011, i datori di
lavoro di cui al comma 1 sono comunque tenuti al versamento
della contribuzione di finanziamento dell'indennita'
economica di malattia in base all'articolo 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, per le categorie di lavoratori cui
la suddetta assicurazione e' applicabile ai sensi della
normativa vigente.»;
b) al comma 1, le parole: «alla data del 1° gennaio
2009» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di cui al
comma 1-bis».
17. Con effetto dal 16 dicembre 2010, viene meno,
limitatamente all'articolo 43, l'efficacia abrogativa del
decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n.
369, di cui alla voce 69626 dell'allegato 1 al decreto
legislativo 13 dicembre 2010, n. 212, che si intende cosi'
modificato.
18. L'articolo 4 del decreto legislativo 16 aprile 1997
n. 146, e l'articolo 01, comma 5, del decreto-legge 10
gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 marzo 2006, n. 81, si interpretano nel senso che
la retribuzione, utile per il calcolo delle prestazioni
temporanee in favore degli operai agricoli a tempo
determinato, non e' comprensiva della voce del trattamento
di fine rapporto comunque denominato dalla contrattazione
collettiva.
19. Le disposizioni di cui all'articolo 64, comma 5,
della legge 17 maggio 1999, n. 144, si interpretano nel
senso che il contributo di solidarieta' sulle prestazioni
integrative dell'assicurazione generale obbligatoria e'
dovuto sia dagli ex-dipendenti gia' collocati a riposo che
dai lavoratori ancora in servizio. In questo ultimo caso il
contributo e' calcolato sul maturato di pensione
integrativa alla data del 30 settembre 1999 ed e'
trattenuto sulla retribuzione percepita in costanza di
attivita' lavorativa.
20. A decorrere dal 1° ottobre 2011 il finanziamento al
"Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di
cura non retribuiti derivanti da responsabilita' familiari"
di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565,
puo' essere effettuato anche delegando il centro servizi o
l'azienda emittente la carta di credito o di debito al
versamento con cadenza trimestrale alla Gestione medesima
dell'importo corrispondente agli abbuoni accantonati a
seguito di acquisti effettuati tramite moneta elettronica o
altro mezzo di pagamento presso i centri vendita
convenzionati. Le modalita' attuative e di regolamentazione
della presente disposizione sono stabilite dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale.
21. Dopo il comma 5 dell'articolo 7 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, e' inserito il seguente:
"5-bis. Nelle more dell'effettiva costituzione del polo
della salute e della sicurezza dei lavoratori, il direttore
generale di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente
della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, rimane in carica
fino al completamento delle iniziative correlate alla fase
transitoria, e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, per
consentire l'ordinato trasferimento di cui al comma 4. Ai
predetti fini, per l'esercizio delle funzioni di ricerca di
cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, a valere sui posti della consistenza
organica trasferita ai sensi del comma 4, puo' essere
affidato un incarico di livello dirigenziale generale ad un
soggetto in possesso dei requisiti previsti dall'articolo
5, comma 1, del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 303 del 2002, anche in deroga alle
percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.".
22. Ai fini della razionalizzazione e dell'unificazione
del procedimento relativo al riconoscimento
dell'invalidita' civile, della cecita' civile, della
sordita', dell'handicap e della disabilita', le regioni,
anche in deroga alla normativa vigente, possono affidare
all'Istituto nazionale della previdenza sociale, attraverso
la stipula di specifiche convenzioni, le funzioni relative
all'accertamento dei requisiti sanitari.
22-bis. In considerazione della eccezionalita' della
situazione economica internazionale e tenuto conto delle
esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di
finanza pubblica, a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al
31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici corrisposti
da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui
importi complessivamente superino 90.000 euro lordi annui,
sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari al
5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino
a 150.000 euro, nonche' pari al 10 per cento per la parte
eccedente 150.000 euro e al 15 per cento per la parte
eccedente 200.000 euro; a seguito della predetta riduzione
il trattamento pensionistico complessivo non puo' essere
comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui. Ai predetti
importi concorrono anche i trattamenti erogati da forme
pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in
aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico
obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto
legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al decreto
legislativo 20 novembre 1990, n. 357, al decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nonche' i trattamenti
che assicurano prestazioni definite dei dipendenti delle
regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge
20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, ivi
compresa la gestione speciale ad esaurimento di cui
all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica
20 dicembre 1979, n. 761, nonche' le gestioni di previdenza
obbligatorie presso l'INPS per il personale addetto alle
imposte di consumo, per il personale dipendente dalle
aziende private del gas e per il personale gia' addetto
alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette. La
trattenuta relativa al predetto contributo di perequazione
e' applicata, in via preventiva e salvo conguaglio, a
conclusione dell'anno di riferimento, all'atto della
corresponsione di ciascun rateo mensile. Ai fini
dell'applicazione della predetta trattenuta e' preso a
riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo
per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che
risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito
con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre
1971, n. 1388, e successive modificazioni, e' tenuto a
fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi
per l'effettuazione della trattenuta del contributo di
perequazione, secondo modalita' proporzionali ai
trattamenti erogati. Le somme trattenute dagli enti vengono
versate, entro il quindicesimo giorno dalla data in cui e'
erogato il trattamento su cui e' effettuata la trattenuta,
all'entrata del bilancio dello Stato.
22-ter. Al comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «I soggetti di cui al presente comma che
maturano i previsti requisiti per il diritto al
pensionamento indipendentemente dall'eta' anagrafica
conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento
pensionistico con un posticipo ulteriore di un mese dalla
data di maturazione dei previsti requisiti rispetto a
quello stabilito al primo periodo del presente comma per
coloro che maturano i requisiti nell'anno 2012, di due mesi
per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2013 e di tre
mesi per coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1°
gennaio 2014, fermo restando per il personale del comparto
scuola quanto stabilito al comma 9 dell'articolo 59 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni.».
22-quater. Con riferimento ai soggetti di cui al comma
22-ter le disposizioni in materia di decorrenza dei
trattamenti pensionistici vigenti prima della data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di
5.000 lavoratori beneficiari, ancorche' maturino i
requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1°
gennaio 2012:
a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi
degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali
stipulati anteriormente al 30 giugno 2011 e che maturano i
requisiti per il pensionamento entro il periodo di
fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo
7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) ai lavoratori collocati in mobilita' lunga ai
sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio
1991, n. 223, e successive modificazioni, per effetto di
accordi collettivi stipulati entro il 30 giugno 2011;
c) ai lavoratori che, alla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono titolari di prestazione
straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di settore
di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre
1996, n. 662.
22-quinquies. L'INPS provvede al monitoraggio, sulla
base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle
domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui
al comma 22-ter che intendono avvalersi del regime delle
decorrenze previsto dalla normativa vigente prima della
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. Qualora dal predetto monitoraggio risulti
il raggiungimento del numero di 5.000 domande di pensione,
l'INPS non prendera' in esame ulteriori domande di
pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici
previsti dalla disposizione di cui al comma 22-quater.".
La sentenza della Corte costituzionale n. 116 del 5
giugno 2013 reca "Imposte e tasse in genere":
Comma 289
- Si riporta il testo del comma 6-ter dell'articolo 6,
del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e
successive modificazioni (Ulteriori misure urgenti per la
stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), come
modificato dalla presente legge:
"6-ter. Per una efficace e immediata attuazione di
quanto previsto in tema di razionalizzazione della spesa
delle amministrazioni pubbliche al comma 1 dell'articolo 12
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
l'Agenzia del demanio procedera', con priorita' in aree a
piu' elevato disagio occupazionale e produttivo, ad
operazioni di permuta, senza oneri a carico del bilancio
dello Stato, di beni appartenenti allo Stato, con
esclusione di tutti i beni comunque trasferibili agli enti
pubblici territoriali ai sensi del decreto legislativo 28
maggio 2010, n. 85, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 2, comma 196-bis, della legge 23 dicembre
2009, n. 191, con immobili adeguati all'uso governativo, al
fine di rilasciare immobili di terzi attualmente condotti
in locazione passiva dalla pubblica amministrazione ovvero
appartenenti al demanio e al patrimonio dello Stato
ritenuti inadeguati. Le amministrazioni dello Stato
comunicano all'Agenzia del demanio l'ammontare dei fondi
statali gia' stanziati e non impegnati al fine della
realizzazione di nuovi immobili per valutare la
possibilita' di recupero di spesa per effetto di operazioni
di permuta, ovvero gli immobili di nuova realizzazione da
destinare ad uso governativo. Nel caso di permuta con
immobili da realizzare in aree di particolare disagio e con
significativo apporto occupazionale, potranno cedersi anche
immobili gia' in uso governativo, che verrebbero pertanto
utilizzati in regime di locazione fino alla percentuale
massima del 75 per cento della permuta mentre il restante
25 per cento dovra' interessare immobili dello Stato
dismessi e disponibili. Le suddette permute sono attuate,
in deroga alla legge 24 aprile 1941, n. 392, anche per la
realizzazione di nuovi edifici giudiziari delle sedi
centrali di corte d'appello in cui sia prevista la
razionale concentrazione di tutti gli uffici ordinari e
minorili nonche' l'accorpamento delle soppresse sedi
periferiche di cui all'articolo 1 della legge 14 settembre
2011, n. 148. Le suddette permute riguardanti nuovi
immobili destinati a carceri o ad uffici giudiziari delle
sedi centrali di corte d'appello di cui al periodo
precedente, hanno carattere di assoluta priorita'. A tal
fine e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per
ciascun anno, a decorrere dall'anno 2016, destinata a tali
procedure di permuta in cui siano ricompresi immobili
demaniali gia' in uso governativo che verrebbero utilizzati
in regime di locazione".
Comma 290
- Si riporta il testo vigente dell'articolo
42-quinquies, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12
(Ordinamento giudiziario):
"Art. 42-quinquies. (Durata dell'ufficio)
La nomina a giudice onorario di tribunale ha la durata
di tre anni. Il titolare puo' essere confermato, alla
scadenza, per una sola volta.
I giudici onorari di tribunali che hanno in corso la
procedura di conferma nell'incarico rimangono in servizio
fino alla definizione della procedura di cui al secondo
comma, anche oltre il termine di scadenza dell'incarico. La
conferma della nomina ha, comunque, effetto retroattivo con
decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del
triennio gia' decorso. In caso di mancata conferma i
giudici onorari di tribunale in proroga cessano
dall'incarico dal momento della comunicazione del relativo
provvedimento del CSM che non necessita di decreto del
Ministro.
Alla scadenza del triennio, il consiglio giudiziario,
nella composizione prevista dall'articolo 4, comma 1, della
legge 21 novembre 1991, n. 374, esprime un giudizio di
idoneita' alla continuazione dell'esercizio delle funzioni
sulla base di ogni elemento utile, compreso l'esame a
campione dei provvedimenti. Il giudizio di idoneita'
costituisce requisito necessario per la conferma.
La nomina dei giudici onorari di tribunale pur avendo
effetto dalla data del decreto ministeriale di cui
all'articolo 42-ter, primo comma, ha durata triennale con
decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla
nomina.".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 7, della
legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni
(Istituzione del giudice di pace):
"Art.7. (Durata dell'ufficio e conferma del giudice di
pace)
1. In attesa della complessiva riforma dell'ordinamento
dei giudici di pace, il magistrato onorario che esercita le
funzioni di giudice di pace dura in carica quattro anni e
puo' essere confermato per un secondo mandato di quattro
anni e per un terzo mandato di quattro anni. I giudici di
pace confermati per un ulteriore periodo di due anni in
applicazione dell'articolo 20 della legge 13 febbraio 2001,
n. 48, al termine del biennio possono essere confermati per
un ulteriore mandato di quattro anni, salva comunque la
cessazione dall'esercizio delle funzioni al compimento del
settantacinquesimo anno di eta'.
1-bis. Per la conferma non e' richiesto il requisito
del limite massimo di eta' previsto dall'articolo 5, comma
1, lettera f). Tuttavia l'esercizio delle funzioni non puo'
essere protratto oltre il settantacinquesimo anno di eta'.
2. Una ulteriore nomina non e' consentita se non
decorsi quattro anni dalla cessazione del precedente
incarico.
2-bis. In deroga a quanto previsto dagli articoli 4 e
4-bis, alla scadenza del primo quadriennio il consiglio
giudiziario, integrato ai sensi del comma 2 dell'articolo
4, nonche' da un rappresentante dei giudici di pace del
distretto, esprime un giudizio di idoneita' del giudice di
pace a svolgere le funzioni per il successivo quadriennio.
Tale giudizio costituisce requisito necessario per la
conferma e viene espresso sulla base dell'esame a campione
delle sentenze e dei verbali di udienza redatti dal giudice
onorario oltre che della quantita' statistica del lavoro
svolto.
2-ter. La conferma viene disposta con decreto del
Ministro della giustizia, previa deliberazione del
Consiglio superiore della magistratura .
2-quater. Le domande di conferma ai sensi del presente
articolo hanno la priorita' sulle domande previste dagli
articoli 4 e 4-bis e sulla richiesta di trasferimento
prevista dall'articolo 10-ter.".
- Si riporta il testo dell'articolo 245, del decreto
legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di
istituzione del giudice unico di primo grado), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 245. 1. Le disposizioni del regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, come modificate o introdotte dal
presente decreto, in forza delle quali possono essere
addetti al tribunale ordinario e alla procura della
Repubblica presso il tribunale ordinario magistrati
onorari, si applicano fino a quando non sara' attuato il
complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della
magistratura onoraria a norma dell'articolo 106, secondo
comma, della Costituzione, e comunque non oltre il 31
dicembre 2014.".
Comma 291
- Si riporta il testo del comma 18, dell'articolo 1,
del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 258
(Proroga di termini previsti da disposizioni legislative),
come modificato dalla presente legge:
"18. Ferma restando la disciplina relativa
all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali in base
alla legge 5 maggio 2009, n. 42, nonche' alle rispettive
norme di attuazione, nelle more del procedimento di
revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle
concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e fluviali
con finalita' turistico-ricreative , ad uso pesca,
acquacoltura ed attivita' produttive ad essa connesse, e
sportive, nonche' quelli destinati a porti turistici,
approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da
diporto, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalita'
di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in
sede di Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 8,
comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che e' conclusa
nel rispetto dei principi di concorrenza, di liberta' di
stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo,
della valorizzazione delle attivita' imprenditoriali e di
tutela degli investimenti, nonche' in funzione del
superamento del diritto di insistenza di cui all'articolo
37, secondo comma, secondo periodo, del codice della
navigazione, il termine di durata delle concessioni in
essere alla data di entrata in vigore del presente decreto
e in scadenza entro il 31 dicembre 2015 e' prorogato fino
al 31 dicembre 2020, fatte salve le disposizioni di cui
all'articolo 03, comma 4-bis, del decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n. 494. All'articolo 37, secondo comma, del
codice della navigazione, il secondo periodo e'
soppresso.".
Comma 292
Il decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali 26 febbraio 2002 reca: "Determinazione dei
consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori
agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e
piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini
dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione
dell'accisa".
Comma 293
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 12 della
legge 27 ottobre 1966, n. 910 (Provvedimenti per lo
sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970):
"Art. 12. (Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione
agricola.)
Il fondo di cui al capo III della legge 25 luglio 1952,
n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, assume
la denominazione di «fondo per lo sviluppo della
meccanizzazione in agricoltura» e la sua durata e'
prorogata al 31 dicembre 1980. Esso e' destinato alla
concessione di prestiti per l'acquisto di macchine agricole
e connesse attrezzature, ivi comprese quelle destinate a
centri dimostrativi od operativi di meccanica agraria
aventi per scopo l'assistenza tecnica e la formazione
professionale, gestiti da enti di sviluppo o da
associazioni di produttori agricoli che svolgano tali
attivita' a favore di propri associati, nonche' ad istituti
o a scuole statali di meccanica agraria ad indirizzo
professionale. A carico del fondo possono essere altresi'
concessi prestiti per l'acquisto di attrezzature mobili per
la copertura di colture di pregio, ivi compresa la
floricoltura.
Le provvidenze di cui al primo comma sono estese, per
giudizio dei competenti organi territoriali del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste, anche ai mezzi agricoli
per trasporto di persone, animali e cose, a favore delle
aziende silvo-pastorali che operano strettamente in zone
carenti di rete viaria.
Possono pure essere concessi prestiti e mutui per scopi
diversi da quelli indicati al primo comma, quando le
relative domande presentate ai termini della citata legge
n. 949 siano state prodotte in data anteriore all'entrata
in vigore della presente legge.
L'interesse a carico dei beneficiari, per le operazioni
poste in essere posteriormente all'entrata in vigore della
presente legge, e' ridotto al 2 per cento.
Per gli acquisti effettuati da coltivatori diretti,
singoli o associati, il prestito puo' essere concesso nella
misura del 90 per cento della spesa ammissibile. Saranno
tenute in particolare considerazione le domande presentate
da cooperative di coltivatori diretti.
Per l'acquisto da parte dei coltivatori diretti, coloni
e mezzadri, di macchine operatrici e attrezzature
meccaniche per una spesa non superiore ad un milione di
lire, possono essere concessi, in alternativa ai prestiti
di cui al comma precedente, contributi in conto capitale
nella misura massima del 25 per cento.
Per i prestiti concessi con le disponibilita' del
«Fondo» gli istituti ed enti daranno atto dell'avvenuto
acquisto delle macchine ed attrezzature nonche' della spesa
relativa al competente ufficio del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste che ha rilasciato il
preventivo nullaosta per la concessione dei prestiti
medesimi.
Sulle anticipazioni accordate per l'acquisto di
macchine agricole nell'anno successivo all'entrata in
vigore della presente legge potra' essere accreditata agli
istituti ed enti, per una volta tanto e con le modalita' da
stabilire in apposito atto aggiuntivo alle convenzioni gia'
stipulate, una somma non superiore al 20 per cento delle
anticipazioni medesime, da impiegare per la sollecita
erogazione dei prestiti nelle more degli accreditamenti
disposti dalla Tesoreria.".
- Si riporta il testo vigente del comma 1063,
dell'articolo 1, della citata legge 27 dicembre 2006, n.
296 (legge finanziaria 2007).:
"1063. Al Fondo per la razionalizzazione e la
riconversione della produzione bieticolosaccarifera,
costituito presso l'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura (AGEA) ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e'
altresi' attribuita, per l'anno 2007, una dotazione
finanziaria annuale di 65,8 milioni di euro, quale
competenza del secondo anno del quinquennio previsto dalla
normativa comunitaria.".
Comma 294
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 1-bis del
decreto- legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103
(Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi
alle imprese editrici, nonche' di vendita della stampa
quotidiana e periodica e di pubblicita' istituzionale):
"Art. 1-bis. (Contributi a favore di periodici italiani
pubblicati all'estero)
1. Nell'ambito delle risorse stanziate sul pertinente
capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e nel rispetto del limite di cui
all'articolo 2, comma 1, a decorrere dai contributi
relativi all'anno 2012, e' autorizzata la corresponsione
dell'importo complessivo di 2 milioni di euro, in ragione
d'anno, di contributi a favore di periodici italiani
pubblicati all'estero da almeno tre anni e di pubblicazioni
con periodicita' almeno trimestrale edite in Italia e
diffuse prevalentemente all'estero da almeno tre anni,
anche tramite abbonamenti a titolo oneroso per le
pubblicazioni on line.
2. La misura dei contributi per le pubblicazioni di cui
al comma 1 e' determinata tenendo conto della loro
diffusione presso le comunita' italiane all'estero, del
loro apporto alla diffusione della lingua e della cultura
italiane, del loro contributo alla promozione del sistema
Italia all'estero, della loro consistenza informativa.
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro degli affari esteri, sentite le competenti
Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica, sono definiti i criteri e le
modalita' per la concessione dei contributi di cui al comma
1, tenendo conto del numero di uscite annue, del numero di
pagine pubblicate, del numero di copie vendute anche in
formato digitale, e riservando una apposita quota parte
dell'importo complessivo di cui al comma 1 alle testate che
esprimono specifiche appartenenze politiche, culturali e
religiose.
4. E' istituita una commissione incaricata di accertare
la sussistenza dei requisiti di ammissione ai contributi di
cui al presente articolo e di deliberarne la liquidazione,
composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio
dei Ministri e del Ministero degli affari esteri, in pari
numero, nonche' da rappresentanti del Consiglio generale
degli italiani all'estero, della Federazione unitaria della
stampa italiana all'estero, della Federazione nazionale
della stampa italiana e della Consulta nazionale delle
associazioni di emigrazione. Ai componenti della
commissione non spetta alcun compenso o rimborso spese
comunque denominato ed alle spese di funzionamento si
provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio, senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato."
Comma 295
- Si riporta il testo dell'articolo 12 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario), come modificato dalla presente legge:
"Art. 12. (Soppressione di enti e societa')
1. L'INRAN e' soppresso a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
2. Per effetto della detta soppressione sono attribuiti
al CRA le funzioni ed i compiti gia' affidati all'INRAN ai
sensi dell'articolo 11, decreto legislativo n. 454 del 1999
e le competenze dell'INRAN acquisite nel settore delle
sementi elette. Sono soppresse le funzioni dell'INRAN gia'
svolte dall'ex INCA.
3. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare
del Ministro per le politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie
trasferite al CRA.
4. Il nuovo organico del CRA quale risultante a seguito
del trasferimento del personale di ruolo dell'INRAN, che
mantiene il trattamento economico, giuridico e
previdenziale del personale del comparto ricerca, e'
ridotto del 10 per cento, con esclusione del personale di
ricerca. Per i restanti rapporti gli enti incorporanti
subentrano nella titolarita' fino alla loro naturale
scadenza.
5.
6. Al fine di garantire la continuita' dei rapporti
gia' in capo all'ente soppresso, il direttore generale
dell'INRAN, e' delegato allo svolgimento delle attivita' di
ordinaria amministrazione, ivi comprese le operazioni di
pagamento e riscossione a valere sui conti correnti gia'
intestati all'ente soppresso che rimangono aperti fino alla
data di emanazione dei decreti medesimi, per un termine
comunque non superiore a dodici mesi.
7. All'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)
sono attribuite le attivita' a carattere tecnico-operativo
relative al coordinamento di cui all'articolo 6, comma 3,
del regolamento (CE) n. 1290/ 2005 del Consiglio, del 21
giugno 2005. A tal fine, l'Agenzia agisce come unico
rappresentante dello Stato italiano nei confronti della
Commissione europea per tutte le questioni relative al
FEAGA ed al FEASR ed e' responsabile nei confronti
dell'Unione europea degli adempimenti connessi alla
gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola
comune, nonche' degli interventi sul mercato e sulle
strutture del settore agricolo, finanziati dal FEAGA e dal
FEASR. Resta ferma la competenza del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali nella gestione
dei rapporti con la Commissione europea afferenti, in seno
al Comitato dei fondi agricoli, alle attivita' di
monitoraggio dell'evoluzione della spesa, di cui al citato
regolamento (CE) n. 1290/2005, relativo al finanziamento
della politica agricola comune, nonche' alle fasi
successive alla decisione di liquidazione dei conti
adottata ai sensi della vigente normativa europea. In
materia l'Agenzia assicura il necessario supporto tecnico
fornendo, altresi', gli atti dei procedimenti.".
Comma 296
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 18, della
legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e
l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia):
"Art. 18. (Azioni a tutela della qualita' delle
produzioni agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura
e per il contrasto alla contraffazione dei prodotti
agroalimentari ed ittici)
1. Al fine di rafforzare le azioni volte a tutelare la
qualita' delle produzioni agroalimentari, della pesca e
dell'acquacoltura e a contrastare le frodi in campo
agroalimentare e nella filiera ittica nonche' la
commercializzazione di specie ittiche protette ovvero prive
delle informazioni obbligatorie a tutela del consumatore,
per gli anni 2009-2012 il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali promuove le iniziative
necessarie per assicurare la qualita' delle produzioni e
dei prodotti immessi al consumo nel territorio nazionale.
2. All'attuazione del comma 1 il Ministero provvede ai
sensi dei commi 4-bis e 4-ter dell' articolo 4 del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e,
limitatamente alle attivita' di controllo, con il
coordinamento dell'Ispettorato centrale per il controllo
della qualita' dei prodotti agroalimentari, attraverso il
Comando carabinieri politiche agricole e alimentari, il
Corpo forestale dello Stato e il Corpo delle capitanerie di
porto-guardia costiera, nell'ambito delle rispettive
competenze.
 

3. Al fine di garantire la qualita' e una migliore
valorizzazione commerciale dei prodotti della pesca e
dell'acquacoltura italiani non destinati all'esportazione
devono essere fornite, per tutte le partite, da soggetti
d'impresa esercenti la pesca, almeno le seguenti
informazioni:
a) il numero di identificazione di ogni partita;
b) il nome commerciale e il nome scientifico di ogni
specie;
c) il peso vivo espresso in chilogrammi;
d) la data della cattura, della raccolta ovvero la
data d'asta del prodotto;
e) il nome del peschereccio ovvero il sito di
acquacoltura;
f) il nome e l'indirizzo dei fornitori;
g) l'attrezzo da pesca.
4. A ciascuna partita e' applicato, a cura dei soggetti
esercenti la pesca, un sistema specifico di marcatura ed
etichettatura, individuato con successivo decreto
ministeriale, contenente le informazioni di cui al comma 3,
adottato previa comunicazione alla Commissione europea ai
sensi della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 giugno 1998.
5. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano
ai soggetti e alle imprese titolari di licenze di
imbarcazioni inferiori a 15 metri e comunque alle partite
di peso inferiore a 15 chilogrammi.
6. Dall'applicazione dei commi 3, 4 e 5 non derivano
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
7. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali trasmette alle
Camere una relazione nella quale illustra, con riferimento
all'anno precedente, le iniziative assunte a tutela della
qualita' delle produzioni agroalimentari, della pesca e
dell'acquacoltura, con specifico riguardo:
a) alle iniziative di formazione e di informazione;
b) alle attivita' di controllo effettuate,
distinguendo quelle rivolte alle produzioni di qualita'
regolamentata e quelle effettuate nei singoli settori
produttivi;
c) agli illeciti riscontrati nelle attivita' di
controllo, indicando le contestazioni amministrative
sollevate, i sequestri effettuati e le notizie di reato
inviate, anche con specifico riguardo al reato di cui
all'articolo 517-quater del codice penale, introdotto dall'
articolo 15, comma 1, lettera e), della presente legge.
8. Nella relazione di cui al comma 7, il Ministero da'
un quadro complessivo delle tendenze del settore
agroalimentare italiano nel contesto internazionale,
prospettando le modifiche alla normativa vigente che
ritenga necessarie per garantire la qualita' delle
produzioni e dei prodotti.
9. Per potenziare l'azione di contrasto alle frodi e di
monitoraggio della produzione dell'olio di oliva e delle
olive da tavola, tenuto conto di quanto previsto nel
regolamento (CE) n. 2153/2005 della Commissione, del 23
dicembre 2005, i frantoi oleari hanno l'obbligo di
comunicare all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura
(AGEA), nell'ambito di quanto previsto dall' articolo 20
della legge 6 febbraio 2007, n. 13, anche le informazioni
relative all'origine del prodotto trasformato.
10. L'AGEA, quale organismo di coordinamento e
controllo ai sensi del regolamento (CE) n. 1290/2005 del
Consiglio, del 21 giugno 2005, definisce il dettaglio dei
dati da fornire per ciascuna azienda agricola nonche' le
regole di registrazione e di controllo delle informazioni
di cui al comma 9 e, nell'ambito dei servizi del Sistema
informativo agricolo nazionale (SIAN), realizza e mette a
disposizione dei soggetti della filiera interessati alla
tracciabilita' del prodotto le funzioni di alimentazione e
fruizione dei dati sopra individuati, provvedendo, anche
mediante specifici accordi di servizio con le unioni
riconosciute dei frantoiani e dei produttori, alla
diffusione dei servizi.
11. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 sono autorizzate
la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2009 per
iniziative volte a garantire la qualita' e il monitoraggio
delle produzioni agroalimentari e la spesa di 2 milioni di
euro per l'anno 2009 per iniziative volte a garantire le
attivita' di controllo per la qualita' edi monitoraggio
della filiera ittica. Le suddette risorse vengono assegnate
dall'AGEA sulla base di apposite convenzioni all'uopo
stipulate o secondo le modalita' di cui al comma 4-ter
dell' articolo 4 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006,
n. 81.
12. Per l'attuazione dei commi 9 e 10 e' istituito,
nello stato di previsione dell'AGEA, un fondo denominato
«Fondo per la tracciabilita' dei prodotti olio d'oliva e
olive da tavola», con una dotazione di 5 milioni di euro
per l'anno 2009.
13. Agli oneri derivanti dai commi 11 e 12, pari a 14
milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante
corrispondente utilizzo delle risorse di cui all' articolo
1-bis, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006,
n. 81.
14. Le risorse di cui ai commi 11 e 12 possono essere
incrementate mediante corrispondente riassegnazione
all'AGEA dei contributi versati all'entrata del bilancio
dello Stato da parte delle regioni e di altri enti e
organismi pubblici, secondo modalita' stabilite con
apposite convenzioni.
15. Per attivita' di controllo sulla pesca e
sull'acquacoltura e' autorizzata la spesa di 2 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, da destinare a
favore del Corpo delle capitanerie di porto-guardia
costiera al fine di garantire lo svolgimento delle relative
attivita' operative. Al relativo onere si provvede a valere
sul fondo di cui all' articolo 5, comma 4, del
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come
rideterminato ai sensi dell' articolo 60, comma 8, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133."

Comma 298
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 23-quater
del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,:
"Art. 23-quater. (Incorporazione dell'Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato e dell'Agenzia del
territorio e soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del
settore ippico)
1. L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e
l'Agenzia del territorio sono incorporate, rispettivamente,
nell'Agenzia delle dogane e nell'Agenzia delle entrate ai
sensi del comma 2 a decorrere dal 1° dicembre 2012 e i
relativi organi decadono, fatti salvi gli adempimenti di
cui al comma 4. Entro il 30 ottobre 2012 il Ministro
dell'economia e delle finanze trasmette una relazione al
Parlamento.
2. Le funzioni attribuite agli enti di cui al comma 1
dalla normativa vigente continuano ad essere esercitate,
con le inerenti risorse umane, finanziarie e strumentali,
compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi,
anche processuali, senza che sia esperita alcuna procedura
di liquidazione, neppure giudiziale, rispettivamente,
dall'Agenzia delle dogane, che assume la denominazione di
"Agenzia delle dogane e dei monopoli", e dalla Agenzia
delle entrate. Le risorse finanziarie di cui al precedente
periodo inerenti all'Agenzia delle dogane e dei monopoli
sono escluse dalle modalita' di determinazione delle
dotazioni da assegnare alla medesima Agenzia ai sensi
dell'articolo 1, comma 74, della legge 23 dicembre 2005, n.
266.
3. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31
dicembre 2012, sono trasferite le risorse umane,
strumentali e finanziarie degli enti incorporati e sono
adottate le misure eventualmente occorrenti per garantire
la neutralita' finanziaria per il bilancio dello Stato
dell'operazione di incorporazione. Fino all'adozione dei
predetti decreti, per garantire la continuita' dei rapporti
gia' in capo all'ente incorporato, l'Agenzia incorporante
puo' delegare uno o piu' dirigenti per lo svolgimento delle
attivita' di ordinaria amministrazione, ivi comprese le
operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti
correnti gia' intestati all'ente incorporato che rimangono
aperti fino alla data di emanazione dei decreti medesimi.
4. Entro il 31 dicembre 2012, i bilanci di chiusura
degli enti incorporati sono deliberati dagli organi in
carica alla data di cessazione dell'ente, corredati della
relazione redatta dall'organo interno di controllo in
carica alla data di incorporazione dell'ente medesimo e
trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia e
delle finanze. Ai componenti degli organi degli enti di cui
al comma 1 i compensi, indennita' o altri emolumenti
comunque denominati ad essi spettanti sono corrisposti fino
alla data di adozione della deliberazione dei bilanci di
chiusura e, comunque, non oltre novanta giorni dalla data
di incorporazione. I comitati di gestione delle Agenzie
incorporanti sono rinnovati entro quindici giorni
decorrenti dal termine di cui al comma 1, anche al fine di
tenere conto del trasferimento di funzioni derivante dal
presente articolo.
5. A decorrere dal 1° dicembre 2012 le dotazioni
organiche delle Agenzie incorporanti sono provvisoriamente
incrementate di un numero pari alle unita' di personale di
ruolo trasferite, in servizio presso gli enti incorporati.
Detto personale e' inquadrato nei ruoli delle Agenzie
incorporanti. I dipendenti trasferiti mantengono
l'inquadramento previdenziale di provenienza ed il
trattamento economico fondamentale e accessorio,
limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto
al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale
trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto
per il personale dell'amministrazione incorporante, e'
attribuito per la differenza un assegno ad personam
riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a
qualsiasi titolo conseguiti.
6. Per i restanti rapporti di lavoro le Agenzie
incorporanti subentrano nella titolarita' del rapporto fino
alla naturale scadenza.
7. Le Agenzie incorporanti esercitano i compiti e le
funzioni facenti capo agli enti incorporati con le
articolazioni amministrative individuate mediante le
ordinarie misure di definizione del relativo assetto
organizzativo. Nell'ambito di dette misure, nei limiti
della dotazione organica della dirigenza di prima fascia,
l'Agenzia delle entrate istituisce due posti di
vicedirettore, di cui uno, anche in deroga ai contingenti
previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo
n. 165 del 2001, per i compiti di indirizzo e coordinamento
delle funzioni riconducibili all'area di attivita'
dell'Agenzia del territorio; l'Agenzia delle dogane e dei
monopoli istituisce due posti di vicedirettore, di cui uno,
anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19,
comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per i
compiti di indirizzo e coordinamento delle funzioni
riconducibili all'area di attivita' dell'Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato. Per lo svolgimento sul
territorio dei compiti gia' devoluti all'Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato, l'Agenzia delle dogane e
dei monopoli stipula apposite convenzioni, non onerose, con
la Guardia di finanza e con l'Agenzia delle entrate. Al
fine di garantire la continuita' delle attivita' gia'
facenti capo agli enti di cui al presente comma fino al
perfezionamento del processo di riorganizzazione indicato,
l'attivita' facente capo ai predetti enti continua ad
essere esercitata dalle articolazioni competenti, con i
relativi titolari, presso le sedi e gli uffici gia' a tal
fine utilizzati. Nei casi in cui le disposizioni vigenti o
atti amministrativi ovvero contrattuali fanno riferimento
all'Agenzia del territorio ed all'Amministrazione autonoma
dei Monopoli di Stato si intendono riferite,
rispettivamente, all'Agenzia delle entrate ed all'Agenzia
delle dogane e dei monopoli.
8. Le risorse finanziarie disponibili, a qualsiasi
titolo, sui bilanci degli enti incorporati ai sensi del
presente articolo sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato e sono riassegnate, a far data dall'anno
contabile 2013, alle Agenzie incorporanti. Al fine di
garantire la continuita' nella prosecuzione dei rapporti
avviati dagli enti incorporati, la gestione contabile delle
risorse finanziarie per l'anno in corso, gia' di competenza
dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato,
prosegue in capo alle equivalenti strutture degli uffici
incorporanti.
9. L'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico-ASSI e'
soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. In relazione
agli adempimenti di cui al comma 3 i decreti di natura non
regolamentare sono adottati, nello stesso termine di cui al
predetto comma, dal Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Con i medesimi decreti sono
ripartite tra il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei
monopoli le funzioni attribuite ad ASSI dalla normativa
vigente, nonche' le relative risorse umane, finanziarie e
strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi
e passivi, senza che sia esperita alcuna procedura di
liquidazione di ASSI, neppure giudiziale. Fino all'adozione
dei predetti decreti, per garantire la continuita' dei
rapporti gia' in capo all'ente soppresso, il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali puo' delegare uno
o piu' dirigenti per lo svolgimento delle attivita' di
ordinaria amministrazione, ivi comprese le operazioni di
pagamento e riscossione a valere sui conti correnti gia'
intestati all'ente soppresso che rimangono aperti fino alla
data di emanazione dei decreti medesimi. Trovano
applicazione i commi da 4 a 8, intendendosi per
Amministrazione incorporante, ai fini del presente comma,
anche il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali. Con apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, e' approvata la tabella di corrispondenza per
l'inquadramento del personale trasferito. Resta comunque
ferma, nei limiti temporali previsti dalla vigente
normativa, la validita' delle graduatorie dei concorsi
pubblici espletati dall'ASSI e dall'Unire. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono rideterminate le dotazioni organiche del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, con
l'istituzione di un posto di dirigente generale di prima
fascia, in relazione alle funzioni ed alla quota parte
delle risorse trasferite ai sensi del terzo periodo del
presente comma, ferma in ogni caso l'assegnazione delle
residue posizioni dirigenziali generali di ASSI all'Agenzia
delle dogane e dei monopoli; con regolamento emanato ai
sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni, e' rideterminato
l'assetto organizzativo del predetto Ministero in
conseguenza dell'attuazione delle disposizioni del presente
comma.
9-bis. Al fine di assicurare il controllo pubblico dei
concorsi e delle manifestazioni ippiche, Unirelab s.r.l.
continua a svolgere le funzioni esercitate alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Con decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono stabilite le modalita' di trasferimento delle quote
sociali della predetta societa' al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali. Si applica
quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del presente
decreto.
10. A decorrere dal 1° dicembre 2012, al decreto
legislativo n. 300 del 1999 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 57, comma 1, le parole: «, l'agenzia
del territorio» sono sostituite dalle seguenti: «e dei
monopoli»;
b) all'articolo 62, comma 1, in fine, e' aggiunto il
seguente periodo: «L'agenzia delle entrate svolge, inoltre,
le funzioni di cui all'articolo 64»;
c) all'articolo 63, nella rubrica e nel comma 1, dopo
le parole: «delle dogane» sono inserite le seguenti: «e dei
monopoli»; nel medesimo comma e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «L'agenzia svolge, inoltre, le funzioni
gia' di competenza dell'Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato»;
d) all'articolo 64, sono apportate le seguenti
modifiche:
1) nella rubrica, le parole: «Agenzia del
territorio» sono sostituite dalle seguenti: «Ulteriori
funzioni dell'agenzia delle entrate»;
2) al comma 1, le parole: «del territorio e'» sono
sostituite dalle seguenti: «delle entrate e' inoltre»;
3) ai commi 3-bis e 4, le parole: «del territorio»
sono sostituite dalle seguenti: «delle entrate».
d-bis) all'articolo 67, comma 3, secondo periodo,
dopo le parole: «pubbliche amministrazioni» sono inserite
le seguenti: «, ferma restando ai fini della scelta la
legittimazione gia' riconosciuta a quelli rientranti nei
settori di cui all'articolo 19, comma 6, terzo periodo, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,».
11. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.".
Comma 300
La legge 17 aprile 2003, n. 91, e successive
modificazioni, reca "Istituzione del Museo Nazionale
dell'Ebraismo Italiano e della Shoah.".
Comma 301
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 1, del
decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75
(Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia
di incroci tra settori della stampa e della televisione, di
razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di
abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione di
nuovi impianti nucleari, di partecipazioni della Cassa
depositi e prestiti, nonche' per gli enti del Servizio
sanitario nazionale della regione Abruzzo):
"Art. 1. (Intervento finanziario dello Stato in favore
della cultura)
1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, a
decorrere dall'anno 2011:
a) la dotazione del fondo di cui alla legge 30 aprile
1985, n. 163, e' incrementata di 149 milioni di euro annui;
b) in aggiunta agli ordinari stanziamenti di bilancio
e' autorizzata la spesa di 80 milioni di euro annui per la
manutenzione e la conservazione dei beni culturali;
c) e' autorizzata la spesa di 7 milioni di euro annui
per interventi a favore di enti ed istituzioni culturali.
2. All'articolo 1, comma 13, quarto periodo, della
legge 13 dicembre 2010, n. 220, in fine, sono aggiunte le
seguenti parole: ", nonche' il fondo di cui alla legge 30
aprile 1985, n. 163, e le risorse destinate alla
manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali".
3. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010,
n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2011, n. 10, e' abrogato il comma 4-ter, nonche'
la lettera b) del comma 4-quater.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 236 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2011, e dal comma 3,
pari a 45 milioni di euro per l'anno 2011 ed a 90 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede
mediante l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina
e sulla benzina con piombo, nonche' dell'aliquota
dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui
all'allegato I del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui
al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e
successive modificazioni, in modo tale da compensare il
predetto onere nonche' quello correlato ai rimborsi di cui
all'ultimo periodo del presente comma. La misura
dell'aumento e' stabilita con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle dogane da adottare entro sette giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto; il
provvedimento e' efficace dalla data di pubblicazione sul
sito internet dell'Agenzia. Agli aumenti disposti ai sensi
del presente comma ed agli aumenti eventualmente disposti
ai sensi dell'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, non si applica l'articolo 1, comma
154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
inoltre, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 5,
comma 1, limitatamente agli esercenti le attivita' di
trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva
pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il
maggior onere conseguente ai predetti aumenti e' rimborsato
con le modalita' previste dall'articolo 6, comma 2, primo e
secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2007,
n. 26 .
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.".
Comma 303
- Si riporta il testo vigente del comma 12,
dell'articolo 90, della legge 27 dicembre 2002, n. 289
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003) :
"12. Presso l'Istituto per il credito sportivo e'
istituito il Fondo di garanzia per i mutui relativi alla
costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al
miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi
compresa l'acquisizione delle relative aree, da parte di
societa' o associazioni sportive nonche' di ogni altro
soggetto pubblico o privato che persegua, anche
indirettamente, finalita' sportive.".
Comma 304
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»):
"Art. 14. (Studio di fattibilita')
1. Lo studio di fattibilita' si compone di una
relazione illustrativa contenente:
a) le caratteristiche funzionali, tecniche,
gestionali, economico-finanziarie dei lavori da realizzare;
b) l'analisi delle possibili alternative rispetto
alla soluzione realizzativa individuata;
c) la verifica della possibilita' di realizzazione
mediante i contratti di partenariato pubblico/privato di
cui all'articolo 3, comma 15-ter, del codice;
d) l'analisi dello stato di fatto, nelle sue
eventuali componenti architettoniche, geologiche,
socio-economiche, amministrative;
e) la descrizione, ai fini della valutazione
preventiva della sostenibilita' ambientale e della
compatibilita' paesaggistica dell'intervento, dei requisiti
dell'opera da progettare, delle caratteristiche e dei
collegamenti con il contesto nel quale l'intervento si
inserisce, con particolare riferimento alla verifica dei
vincoli ambientali, storici, archeologici, paesaggistici
interferenti sulle aree o sugli immobili interessati
dall'intervento, nonche' l'individuazione delle misure
idonee a salvaguardare la tutela ambientale e i valori
culturali e paesaggistici.
2. Qualora lo studio di fattibilita' e' posto a base di
gara, ai sensi degli articoli 58 e 153 del codice, si
compone dei seguenti elaborati, salva diversa motivata
determinazione del responsabile del procedimento, anche con
riferimento alla loro articolazione, in rapporto alla
specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da
realizzare:
a) relazione illustrativa generale contenente:
1. l'inquadramento territoriale e socio-economico
dell'area oggetto dell'intervento:
1.1. corografia, stralcio del piano regolatore
generale comunale, verifica della compatibilita' con gli
strumenti urbanistici;
1.2. analisi dell'impatto socio-economico con
riferimento al contesto produttivo e commerciale esistenti;
2. l'analisi della domanda e dell'offerta attuale e
di previsione con riferimento:
2.1. al bacino d'utenza;
2.2. alla stima dei bisogni dell'utenza mediante
utilizzo di parametri fisici riferiti alla specifica
tipologia dell'intervento, quali i flussi di traffico e il
numero di accessi;
2.3. all'individuazione, in termini quantitativi
e di gradimento, dell'offerta attuale e di quella prevista
nei medesimi settori dell'intervento;
3. l'analisi delle alternative progettuali:
3.1. individuazione delle alternative progettuali
dal punto di vista delle scelte tecnologiche, organizzative
e finanziarie;
3.2. matrice delle alternative progettuali;
4. lo studio dell'impatto ambientale riferito alla
soluzione progettuale individuata e alle possibili
soluzioni alternative:
4.1. analisi sommaria degli aspetti geologici,
geotecnici, idraulici, idrogeologici, desunti dalle
cartografie disponibili o da interventi gia' realizzati
ricadenti nella zona;
4.2. verifica dei vincoli ambientali, storici,
archeologici, paesaggistici interferenti sulle aree o sugli
immobili interessati dall'intervento;
b) relazione tecnica contenente:
1. le caratteristiche funzionali e tecniche dei
lavori da realizzare;
2. descrizione, ai fini della valutazione
preventiva della sostenibilita' ambientale e della
compatibilita' paesaggistica dell'intervento, dei requisiti
dell'opera da progettare, delle caratteristiche e dei
collegamenti con il contesto nel quale l'intervento si
inserisce nonche' delle misure idonee a salvaguardare la
tutela ambientale, i valori culturali e paesaggistici;
3. analisi sommaria delle tecniche costruttive e
indicazione delle norme tecniche da applicare;
4. cronoprogramma;
5. stima sommaria dell'intervento secondo le
modalita' di cui all'articolo 22, comma 1, con
l'individuazione delle categorie di cui all'allegato A e
dei relativi importi, determinati mediante l'applicazione
delle quote di incidenza delle corrispondenti lavorazioni
rispetto al costo complessivo;
c) elaborati progettuali stabiliti dal responsabile
del procedimento tra quelli previsti dall'articolo 21;
d) elaborato tecnico-economico contenente:
1. la verifica della possibilita' di realizzazione
mediante concessione rispetto all'appalto;
2. analisi della fattibilita' finanziaria (costi e
ricavi) con riferimento alla fase di costruzione e, nel
caso di concessione, alla fase di gestione;
3. analisi della fattibilita' economica e sociale
(analisi costi-benefici);
4. schema di sistema tariffario, nel caso di
concessione;
5. elementi essenziali dello schema di contratto.".

Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, reca
"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE.".


Comma 306
- Si riporta il testo vigente del comma 3,
dell'articolo 2, del citato decreto-legge 30 dicembre 2009,
n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2010, n. 25:
"3. E' autorizzata la spesa di 9,9 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2010 e 2011 per la proroga della
convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e il
Centro di produzione S.p.a., ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".

Comma 310
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 107 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2001) :
"Art. 107. (Informatizzazione della normativa vigente).
1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri un fondo destinato al finanziamento di iniziative
volte a promuovere l'informatizzazione e la classificazione
della normativa vigente al fine di facilitarne la ricerca e
la consultazione gratuita da parte dei cittadini, nonche'
di fornire strumenti per l'attivita' di riordino normativo.
A favore del fondo e' autorizzata la spesa di lire 25
miliardi per il quinquennio 2001-2005 nella misura di lire
5 miliardi per ciascuno degli anni dal 2001 al 2005. Il
programma, le forme organizzative e le modalita' di
funzionamento del fondo sono determinati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con il
Presidente del Senato della Repubblica e con il Presidente
della Camera dei deputati. Ulteriori finanziamenti possono
essere attribuiti al fondo da soggetti pubblici e privati,
con le modalita' stabilite dallo stesso decreto.".
Comma 311
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 febbraio 2009, n.9 recante "Misure urgenti
in materia di semplificazione normativa"come modificato
dalla presente legge :
"Art. 1. - (Banca dati pubblica e gratuita della
normativa vigente) -
1. 2. 3.(abrogati).
4. Il comma 584 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e successive modificazioni, e' abrogato.".
Comma 312
Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 reca "Codice
dell'amministrazione digitale".
Comma 313
- Si riporta il testo vigente del comma 19
dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246
(Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005):
"19. E' istituita la "Commissione parlamentare per la
semplificazione", di seguito denominata "Commissione"
composta da venti senatori e venti deputati, nominati
rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica
e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto
della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su
designazione dei gruppi medesimi. La Commissione elegge tra
i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due
segretari che insieme con il presidente formano l'Ufficio
di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima
seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti,
per l'elezione dell'Ufficio di presidenza.".
Comma 314
L'articolo 17 della legge 15 marzo 1997, n. 127 (Misure
urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e
dei procedimenti di decisione e di controllo) reca
"Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione
dell'attivita' amministrativa e di snellimento dei
procedimenti di decisione e di controllo".
Comma 315
- Si riporta il testo del comma 144 dell'articolo 1,
della citata legge n. 228 del 2012 -Legge di stabilita'
2013- come modificato dalla presente legge:
"144. Le disposizioni dei commi da 141 a 143 non si
applicano per gli acquisti effettuati per le esigenze del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i servizi
istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per
garantire i livelli essenziali di assistenza, nonche' per i
servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e
degli uffici consolari svolti all'estero.".
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 5 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 recante
"Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario" come modificato dalla presente legge:
"2. A decorrere dall'anno 2013, le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1,
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' le
autorita' indipendenti, ivi inclusa la Commissione
nazionale per le societa' e la borsa (Consob), e le
societa' dalle stesse amministrazioni controllate non
possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per
cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto,
la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture,
nonche' per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite
puo' essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente
per effetto di contratti pluriennali gia' in essere. La
predetta disposizione non si applica alle autovetture
utilizzate dall'Ispettorato centrale della tutela della
qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i
servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti
per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero
per i servizi istituzionali svolti nell'area
tecnico-operativa della difesa nonche' per i servizi
istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli
uffici consolari svolti all'estero. I contratti di
locazione o noleggio in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto possono essere ceduti, anche
senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di
polizia, con il trasferimento delle relative risorse
finanziarie sino alla scadenza del contratto. Sono revocate
le gare espletate da Consip S.p.A. nell'anno 2012 per la
prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di
autoveicoli senza conducente, nonche' per la fornitura in
acquisto di berline medie con cilindrata non superiore a
1.600 cc per le Pubbliche Amministrazioni".
Comma 316
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
21 maggio 2013, n. 54 convertito con modificazioni, dalla
legge 18 luglio 2013, n. 85 recante "Interventi urgenti in
tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di
rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di
proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le
pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi
dei parlamentari membri del Governo" come modificato dalla
presente legge:
"Art. 3 (Contenimento delle spese relative
all'esercizio dell'attivita' politica) - 1. I membri del
Parlamento, che assumono le funzioni di Presidente del
Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro o
Sottosegretario di Stato, non possono cumulare il
trattamento stipendiale previsto dall'articolo 2 della
legge 8 aprile 1952, n. 212, con l'indennita' spettante ai
parlamentari ai sensi della legge 31 ottobre 1965, n. 1261,
ovvero con il trattamento economico in godimento per il
quale abbiano eventualmente optato, in quanto dipendenti
pubblici, ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.
1-bis. Coloro i quali, non essendo membri del
Parlamento, assumono le funzioni di Presidente del
Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro o
Sottosegretario di Stato non possono cumulare il
trattamento stipendiale previsto dall'articolo 2 della
legge 8 aprile 1952, n. 212, con l'indennita' di cui al
primo periodo del comma 1 dell'articolo 1 della legge 9
novembre 1999, n. 418, ovvero con il trattamento per cui
abbiano eventualmente optato ai sensi del comma 2 del
medesimo articolo 1 della legge 9 novembre 1999, n. 418. In
ogni caso, anche a seguito dell'opzione effettuata ai sensi
del comma 2 del medesimo articolo 1 della legge n. 418 del
1999, il trattamento economico, comprese le componenti
accessorie e variabili della retribuzione, non puo'
superare quello complessivamente attribuito ai membri del
Parlamento, fatta salva in ogni caso la contribuzione
previdenziale che resta a carico dell'amministrazione di
appartenenza.
1-ter. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 1
della legge 9 novembre 1999, n. 418, e' soppresso".
Comma 317
-- Si riporta il testo del comma 12 dell'articolo 6 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 recante
"Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e
di competitivita' economica":
"Art. 6 - (Riduzione dei costi degli apparati
amministrativi) - 1-11 omissis
12. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
incluse le autorita' indipendenti, non possono effettuare
spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle
missioni internazionali di pace e delle Forze armate, delle
missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del
personale di magistratura, nonche' di quelle strettamente
connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili
per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e
organismi internazionali o comunitari, nonche' con
investitori istituzionali necessari alla gestione del
debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento
della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i
contratti posti in essere in violazione della disposizione
contenuta nel primo periodo del presente comma
costituiscono illecito disciplinare e determinano
responsabilita' erariale. Il limite di spesa stabilito dal
presente comma puo' essere superato in casi eccezionali,
previa adozione di un motivato provvedimento adottato
dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare
preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di
revisione dell'ente. Il presente comma non si applica alla
spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi
nonche' a quella effettuata dal Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo per lo svolgimento delle
attivita' indispensabili di tutela e di valorizzazione del
patrimonio culturale e a quella effettuata dalle
universita' e dagli enti di ricerca con risorse derivanti
da finanziamenti dell'Unione europea ovvero di soggetti
privati nonche' da finanziamenti di soggetti pubblici
destinati ad attivita' di ricerca. A decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente decreto le diarie per le
missioni all'estero di cui all'art. 28 del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n.
248, non sono piu' dovute; la predetta disposizione non si
applica alle missioni internazionali di pace e a quelle
comunque effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze
armate e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con
decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con
il Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate
le misure e i limiti concernenti il rimborso delle spese di
vitto e alloggio per il personale inviato all'estero. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n.
836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative
disposizioni di attuazione, non si applicano al personale
contrattualizzato di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 e
cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni
contenute nei contratti collettivi.
Comma 318
--Si riporta il testo vigente dell'articolo 6 del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 convertito con
modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 recante
"Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa
sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le
autonomie locali" :
"Art.6 - (Disposizioni finanziarie e finali) - 1.
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per le
aree sottoutilizzate, e' ridotta di 781,779 milioni di euro
per l'anno 2008 e di 528 milioni di euro per l'anno 2009.
1-bis. Le risorse rivenienti dalla riduzione delle
dotazioni di spesa previste dal comma 1 sono iscritte nel
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.
1-ter. Alla copertura dell'onere derivante
dall'attuazione degli articoli 1, comma 5, 2, comma 8, e
5-bis, pari, rispettivamente, a 260,593 milioni di euro per
l'anno 2008 e 436,593 milioni di euro per l'anno 2009, si
provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui al comma 1-bis per gli importi, al fine di compensare
gli effetti in termini di indebitamento netto, di cui al
comma 1.
1-quater. Una quota delle risorse iscritte nel Fondo
per interventi strutturali di politica economica ai sensi
del comma 1-bis, pari rispettivamente a 521,186 milioni di
euro per l'anno 2008 e 91,407 milioni di euro per l'anno
2009, e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per i
medesimi anni.
2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per
le finalita' previste dall'articolo 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
di cui al primo periodo si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al
Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti.".
Comma 319
--Si riporta il testo vigente dell'articolo 55-bis del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 recante
"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la competitivita'" :
"Art. 55- bis (Accelerazione degli interventi
strategici per il riequilibrio economico e sociale) - 1. Ai
fini della realizzazione di interventi riguardanti le aree
sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento a
quelli di rilevanza strategica per la coesione territoriale
finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e dal
Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4
del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, anche
mediante finanza di progetto, le amministrazioni centrali
competenti possono avvalersi per le occorrenti attivita'
economiche, finanziarie e tecniche, comprese quelle di cui
all'articolo 90 del codice di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, delle convenzioni con l'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d'impresa Spa di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999,
n. 1, e successive modificazioni.
2. L'articolo 8 della legge 1° agosto 2002, n. 166, e'
abrogato.
2-bis. Al fine di accelerare l'attuazione degli
interventi di rilevanza strategica per la coesione
territoriale e la crescita economica, con particolare
riferimento a quelli riguardanti le aree sottoutilizzate
del Paese finanziati con risorse nazionali, dell'Unione
europea e del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.
88, nonche' per razionalizzare e rendere piu' efficienti le
relative procedure di spesa, per i progetti finanziati con
fondi europei le amministrazioni interessate possono
avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la
disciplina dei relativi rapporti, dell'Agenzia nazionale
per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
Spa, in qualita' di centrale di committenza ai sensi degli
articoli 3, comma 34, 19, comma 2, e 33, comma 3, del
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, nell'ambito delle sue competenze istituzionali e ferme
restando le disposizioni vigenti in materia di procedure di
acquisto di beni e servizi."
--Si riporta il testo vigente dell'articolo 9-bis
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 recante
"Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia":
"Art. 9-bis - (Attuazione rafforzata degli interventi
per lo sviluppo e la coesione territoriali) - 1. Per le
finalita' di cui all'articolo 9, nonche' per accelerare la
realizzazione di nuovi progetti strategici, sia di
carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di
rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi
natura di grandi progetti o di investimenti articolati in
singoli interventi tra loro funzionalmente connessi, in
relazione a obiettivi e risultati, finanziati con risorse
nazionali, dell'Unione europea e del Fondo per lo sviluppo
e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo
31 maggio 2011, n. 88, le amministrazioni competenti
possono stipulare un contratto istituzionale di sviluppo.
2. Al fine di cui al comma 1, il contratto
istituzionale di sviluppo e' promosso dal Ministro per la
coesione territoriale o dalle amministrazioni titolari dei
nuovi progetti strategici, coerenti con priorita'
programmatiche di rango europeo, nazionale o territoriale,
ed e' regolato dai commi 2 e seguenti dell'articolo 6 del
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, come modificato
dal presente articolo, in quanto compatibili con il
presente articolo.
3. Il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 6 del
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e' sostituito
dal seguente: «Il contratto istituzionale di sviluppo
prevede, quale modalita' attuativa, che le amministrazioni
centrali, ed eventualmente regionali, si avvalgano, anche
ai sensi dell'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, dell'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d'impresa Spa, costituita ai sensi dell'articolo 1 del
decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive
modificazioni, ad esclusione di quanto demandato
all'attuazione da parte dei concessionari di servizi
pubblici».
--Si riporta il testo vigente dell'articolo 37 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con
modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 recante
"Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese":
"Art. 37 - (Finanziamento delle agevolazioni in favore
delle imprese delle Zone Urbane ricadenti nell'Obiettivo
Convergenza) - 1. La riprogrammazione dei programmi
cofinanziati dai Fondi strutturali 2007-2013 oggetto del
Piano di azione coesione nonche' la destinazione di risorse
proprie regionali possono prevedere il finanziamento delle
tipologie di agevolazioni di cui alle lettere da a) a d)
del comma 341 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e successive modificazioni, in favore delle imprese
di micro e piccola dimensione localizzate o che si
localizzano entro la data fissata dal decreto di cui al
comma 4 nelle Zone Urbane individuate dalla delibera CIPE
n. 14/2009 dell'8 maggio 2009, nonche' in quelle valutate
ammissibili nella relazione istruttoria ad essa allegata e
nelle ulteriori, rivenienti da altra procedura di cui
all'articolo 1, comma 342, della medesima legge n. 296 del
2006 da definire entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
ricadenti nelle regioni ammissibili all'obiettivo
«Convergenza» ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, e
successive modificazioni.
1-bis. Rientrano tra le Zone franche urbane di cui
all'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, le aree industriali ricadenti nelle regioni di cui
all'obiettivo «Convergenza» per le quali e' stata gia'
avviata una procedura di riconversione industriale, purche'
siano state precedentemente utilizzate per la produzione di
autovetture e abbiano registrato un numero di addetti,
precedenti all'avvio delle procedure per la cassa
integrazione guadagni straordinaria, non inferiore a mille
unita'. 1-ter. La dotazione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307, e' ridotta di 2 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2013.
2. Ai fini della classificazione delle imprese di cui
al comma 1 si applicano i parametri dimensionali previsti
dalla vigente normativa comunitaria.
3. Ai fini di cui al presente articolo, l'esenzione di
cui all'articolo 1, comma 341, lettera c), della legge n.
296 del 2006, deve intendersi riferita alla «imposta
municipale propria».
4. All'attuazione del presente articolo si provvede nel
limite massimo delle risorse come individuate ai sensi del
comma 1. Le condizioni, i limiti, le modalita' e i termini
di decorrenza e durata delle agevolazioni di cui al comma 1
sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze.
4-bis. Le misure di cui al presente articolo si
applicano altresi' sperimentalmente ai comuni della
provincia di Carbonia-Iglesias, nell'ambito dei programmi
di sviluppo e degli interventi compresi nell'accordo di
programma «Piano Sulcis». La relativa copertura e' disposta
a valere sulle somme destinate alla attuazione del «Piano
Sulcis» dalla delibera CIPE n. 93/2012 del 3 agosto 2012,
come integrate dal presente decreto. Con decreto adottato
ai sensi del comma 4, si provvede all'attuazione del
presente comma ed alla individuazione delle risorse
effettivamente disponibili che rappresentano il tetto di
spesa
- Si riporta il testo vigente del comma 45
dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98
convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111 recante " Disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria":
"Art. 23 - (Norme in materia tributaria) - 1-44 omissis
45. Il territorio del comune di Lampedusa costituisce
zona franca urbana ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a
343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni. Al fine di assicurare l'effettiva
compatibilita' comunitaria della presente disposizione, la
sua efficacia e' subordinata alla preventiva autorizzazione
comunitaria.
(omissis)".
-- Si riporta il testo vigente dell'articolo 11 della
legge 28 novembre 1980, n. 784 recante "Norme per la
ricapitalizzazione della GEPI, per la razionalizzazione e
il potenziamento dell'industria chimica, per la
salvaguardia dell'unita' funzionale, della continuita'
della produzione e della gestione degli impianti del gruppo
Liquigas-Liquichimica e per la realizzazione del progetto
di metanizzazione":
"Art. 11 - (..) Entro due mesi dall'entrata in vigore
della presente legge, su proposta del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa
con il Ministro per gli interventi straordinari per il
Mezzogiorno, sentito il comitato dei rappresentanti delle
regioni meridionali, l'Associazione nazionale dei comuni
italiani (ANCI) e la Confederazione italiana dei servizi
pubblici degli enti locali (CISPEL), il CIPE approva la
prima fase del programma generale della metanizzazione del
Mezzogiorno, con l'indicazione dei comuni rientranti nei
territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi
sugli interventi per il Mezzogiorno, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 ,
interessati all'attuazione del programma medesimo, nonche'
dei tempi di realizzazione delle opere.
Il programma generale dovra' essere approvato dal CIPE
con la stessa procedura di cui al precedente comma entro un
anno dall'entrata in vigore della presente legge.
Per l'attuazione del programma di cui ai comma
precedenti e' autorizzata la spesa di lire 605 miliardi
destinata alle seguenti finalita':
a) promozione delle reti di distribuzione urbana e
territoriale del metano per l'utilizzazione di questo nei
territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi
sugli interventi per il Mezzogiorno, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 ;
b) assistenza tecnica e finanziaria in favore dei
comuni e loro consorzi ai fini della realizzazione delle
reti, di cui alla precedente lettera a), nonche' della
trasformazione o dell'ampliamento a tali fini delle reti
esistenti;
c) concessione ai comuni o loro consorzi di
contributi per la realizzazione o la trasformazione o
l'ampliamento delle opere di cui alla precedente lettera
a).
A tal fine e' autorizzata:
1) la concessione ai comuni e loro consorzi di
contributi in conto capitale, fino ad un massimo del 30 per
cento della spesa preventiva per le opere e le finalita'
indicate dal precedente comma ;
2) la concessione ai comuni e loro consorzi di
contributi sugli interessi per l'assunzione di mutui
ventennali al tasso del 3 per cento per un ulteriore
ammontare fino al 20 per cento della spesa per le opere
indicate dal precedente comma. In sostituzione dei
contributi sugli interessi, i comuni e loro consorzi
possono richiedere l'erogazione di un contributo in conto
capitale dello stesso ammontare del contributo in conto
interessi determinato in valore attuale secondo le
modalita' fissate con decreto del Ministro del tesoro.
3) la concessione all'ENI di contributi in conto
capitale, nel limite massimo del 40 per cento della spesa
preventivata, per la realizzazione di adduttori secondari
aventi caratteristiche di infrastrutture pubbliche e che
rivestono particolare importanza ai fini dell'attuazione
del programma generale della metanizzazione del
Mezzogiorno, come previsto dal primo comma del presente
articolo, per un importo complessivo di lire 100 miliardi.
La individuazione degli adduttori secondari da
ammettere a contributo avviene contestualmente e con le
procedure previste dal primo comma.
I criteri e le modalita' per la concessione dei mutui
di cui al numero 2) del quarto comma del presente articolo,
fermo il principio che le annualita' di ammortamento
decorrono, a carico dei comuni, o dei consorzi dei comuni,
a far tempo dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
effettivo di inizio dell'esercizio per le nuove reti o di
completamento delle opere di trasformazione o di
ampliamento per le reti esistenti, sono fissati, sentito il
parere del comitato dei rappresentanti delle regioni
meridionali, l'ANCI e la CISPEL, con decreto del Ministro
del tesoro (10).
In sede di approvazione del programma di cui al primo
comma del presente articolo, il CIPE stabilisce la
ripartizione delle somme da destinare ai contributi
previsti rispettivamente dai numeri 1) e 2) del quarto
comma del presente articolo e le procedure per la
concessione dei contributi indicati nel citato numero 1).
Il CIPE, nel determinare i criteri e le modalita' per
la concessione delle provvidenze previste dal presente
articolo, deve altresi' stabilire le modalita' per la
concessione ai comuni e ai loro consorzi di un mutuo da
parte della Cassa depositi e prestiti ogni volta che le
provvidenze disposte con la presente legge ed altre
eventuali previste da leggi nazionali o regionali, o da
interventi comunitari, non garantiscono il finanziamento
totale delle opere da realizzare.
L'articolo 31 della legge 24 aprile 1980, n. 146 , e'
abrogato.
I termini previsti dalle vigenti disposizioni
legislative, nazionali o regionali, per l'approvazione
degli atti dei comuni e dei loro consorzi riguardanti la
realizzazione del programma di metanizzazione nei
rispettivi ambiti territoriali sono ridotti alla meta'.
I comuni e i loro consorzi che alla data di entrata in
vigore della presente legge abbiano deliberato di concedere
a terzi la gestione del servizio e che per la realizzazione
di nuove reti di distribuzione o la trasformazione o
l'ampliamento di reti esistenti intendano ottenere i
contributi e i mutui previsti dalla presente legge,
nell'adottare le relative deliberazioni debbono adeguare,
in quanto necessario, le concessioni per tener conto dei
benefici assicurati ai comuni dalle presenti norme.
I comuni, singoli o associati, compresi nei programmi
di metanizzazione, che alla data di entrata in vigore della
presente legge dispongono di un servizio di distribuzione
di gas per usi civili dato in concessione a terzi, e che
intendano trasformare gli impianti o ampliare la rete di
distribuzione, ove deliberino, per la scadenza normale o
per diritto contrattuale, l'assunzione del servizio in
gestione attraverso preesistenti aziende municipalizzate
per i servizi, ovvero preesistenti o nuove forme
associative intercomunali, in ogni caso con riferimento a
bacini di utenza, hanno diritto, oltre alle provvidenze
previste dalla presente legge, ad ottenere dalla Cassa
depositi e prestiti, il mutuo necessario alla copertura
degli oneri che, a norma di legge e di contratto, essi sono
tenuti a sostenere. Ove i comuni non dispongano delle
delegazioni necessarie alla contrazione del mutuo, viene
concessa, con decreto del Ministro del tesoro, la garanzia
dello Stato, nel limite del 50 per cento dell'ammontare del
mutuo.
Le provvidenze di cui al presente articolo sono
concesse sulla base dei criteri e delle modalita' fissate
dal CIPE con decreto del Ministro del tesoro, previa
istruttoria tecnica della Cassa per il Mezzogiorno.
I contributi in conto capitale nonche' quelli concessi
dal Fondo europeo di sviluppo regionale sono erogati dalla
Cassa depositi e prestiti che a tal fine istituisce
apposita contabilita' separata alla quale sono versati, con
distinta imputazione, i necessari mezzi finanziari con
decreto del Ministro del tesoro.
I contributi sono erogati ogni qualvolta l'avanzamento
dell'opera raggiunge una entita' non inferiore al trenta
per cento del complesso dell'opera stessa ed in misura
corrispondente allo stato di avanzamento.
Nell'ipotesi che i comuni o loro consorzi si avvalgano
di societa' concessionarie per la gestione del servizio
oltre che per la costruzione della rete, lo stato di
avanzamento, comunque certificato dal comune, e' presentato
dal legale rappresentante della societa', sotto la sua
personale responsabilita', corredato da una dichiarazione
resa da un tecnico competente iscritto negli appositi albi
professionali. In tal caso l'erogazione dei contributi ha
luogo dietro prestazione ai comuni o loro consorzi di una
idonea garanzia per il completamento della parte dell'opera
non coperta dai contributi.
Per le societa' concessionarie a partecipazione statale
o regionale la garanzia e' rappresentata da una
dichiarazione dell'ente a partecipazione statale cui fa
capo la societa' o della regione.
In attesa del definitivo utilizzo dei mezzi finanziari
acquisiti e da acquisire dal Fondo europeo di sviluppo
regionale sull'adduttore principale e le bretelle
economicamente forti di cui al numero 8 della delibera del
CIPE del 27 febbraio 1981, detti mezzi finanziari sono
messi a disposizione della Cassa depositi e prestiti per il
loro temporaneo impiego allo scopo di accelerare la
realizzazione delle opere previste dal presente articolo,
ivi compresi gli adduttori secondari aventi caratteristiche
di infrastrutture pubbliche.
Il Ministro del tesoro, anche in deroga all'articolo 2
della legge 26 novembre 1975, n. 748, stabilisce con propri
decreti le modalita' per la messa a disposizione dei
predetti mezzi finanziari presso la Cassa depositi e
prestiti, nonche' i criteri, le misure e le modalita' per
la concessione delle citate anticipazioni e per il loro
reintegro a valere sui contributi di cui al precedente
comma.
La Cassa depositi e prestiti puo' affidare con apposite
convenzioni ad istituti ed aziende di credito l'istruttoria
delle domande di erogazione delle agevolazioni di cui al
presente articolo.
Al fine di incentivarne l'impiego, il gas metano usato
come combustibile per usi civili nei territori di cui al
primo comma del presente articolo e' esente dall'imposta di
consumo, istituita con l'articolo 10 del decreto-legge 7
febbraio 1977, n. 15 , convertito, con modificazioni, nella
legge 7 aprile 1977, n. 102.
Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, d'intesa con il Ministro per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno, entro il 30 giugno
di ogni anno e sino alla completa attuazione del programma
di metanizzazione del Mezzogiorno, presenta al Parlamento
una dettagliata relazione sullo stato di attuazione del
programma.
L'autorizzazione di spesa di lire 605 miliardi sara'
iscritta, negli anni finanziari dal 1980 al 1982, in
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
del tesoro. Per l'anno finanziario 1980 lo stanziamento
resta determinato in lire 190 miliardi.".
Comma 322
- Si riporta il testo dell'articolo 18 della legge 29
dicembre 1993 , n. 580 (Riordinamento delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 18. (Finanziamento delle camere di commercio) -
1. Al finanziamento ordinario delle camere di commercio si
provvede mediante:
a) il diritto annuale come determinato ai sensi dei
commi 4, 5 e 6;
b) i proventi derivanti dalla gestione di attivita' e
dalla prestazione di servizi e quelli di natura
patrimoniale;
c) le entrate e i contributi derivanti da leggi
statali, da leggi regionali, da convenzioni o previsti in
relazione alle attribuzioni delle camere di commercio;
d) i diritti di segreteria sull'attivita'
certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi,
registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti;
e) i contributi volontari, i lasciti e le donazioni
di cittadini o di enti pubblici e privati;
f) altre entrate e altri contributi.
2. Le camere di commercio sono, altresi', destinatarie
di contributi a carico del bilancio dello Stato, per
l'espletamento di funzioni delegate.
3. Le voci e gli importi dei diritti di segreteria di
cui alla lettera d) del comma 1 sono modificati e
aggiornati con decreto del Ministero dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, tenendo conto dei costi medi di gestione e
di fornitura dei relativi servizi.
4. La misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola
camera di commercio da parte di ogni impresa iscritta o
annotata nei registri di cui all'articolo 8, ivi compresi
gli importi minimi e quelli massimi, nonche' gli importi
del diritto dovuti in misura fissa, e' determinata dal
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentite
l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente
rappresentative a livello nazionale, in base al seguente
metodo:
a) individuazione del fabbisogno necessario per
l'espletamento dei servizi che il sistema delle camere di
commercio e' tenuto a fornire sull'intero territorio
nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed
economiche di cui all'articolo 2, nonche' a quelle
attribuite dallo Stato e dalle regioni;
b) detrazione dal fabbisogno di cui alla lettera a)
di una quota calcolata in relazione ad un obiettivo annuale
di efficienza del sistema delle camere di commercio
nell'espletamento delle funzioni amministrative, sentita
l'Unioncamere;
c) copertura del fabbisogno mediante diritti annuali
fissi per i soggetti iscritti al REA e per le imprese
individuali iscritte al registro delle imprese, e mediante
applicazione di diritti commisurati al fatturato
dell'esercizio precedente, per gli altri soggetti.
5. Qualora si verifichino variazioni significative del
fabbisogno di cui al comma 4, lett. a), il Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite l'Unioncamere e le
organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a
livello nazionale, aggiorna con proprio decreto, da
adottare entro il 31 ottobre dell'anno precedente, la
misura del diritto annuale. Con lo stesso decreto sono
altresi' determinati gli importi del diritto applicabili
alle unita' locali.
6. Al fine di garantire la partecipazione del sistema
camerale agli obiettivi di contenimento di finanza pubblica
e ai relativi risparmi di spesa applicabili, ciascuna
camera di commercio, l'Unioncamere e le singole unioni
regionali possono effettuare variazioni compensative tra le
diverse tipologie di spesa, garantendo il conseguimento dei
predetti obiettivi e l'eventuale versamento dei risparmi al
bilancio dello Stato. Il collegio dei revisori dei conti
dei singoli enti attesta il conseguimento degli obiettivi
di risparmio e le modalita' compensative tra le diverse
tipologie di spesa
7. Con uno o piu' regolamenti il Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, determina i presupposti per
il pagamento del diritto annuale nonche' le modalita' e i
termini di liquidazione, accertamento e riscossione del
diritto annuale.
8. In caso di tardivo o omesso pagamento si applica la
sanzione amministrativa dal 10 per cento al 100 per cento
dell'ammontare del diritto dovuto, secondo le disposizioni
in materia di sanzioni amministrative di cui al decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive
modificazioni.
9. Con il decreto di cui al comma 4, si determinano una
quota del diritto annuale da riservare ad un fondo di
perequazione istituito presso l'Unioncamere, nonche'
criteri per la ripartizione del fondo stesso tra le camere
di commercio e, per specifiche finalita', le Unioni
regionali, al fine di rendere omogeneo su tutto il
territorio nazionale l'espletamento delle funzioni
attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere di
commercio.
10. Per il cofinanziamento di specifici progetti aventi
per scopo l'aumento della produzione e il miglioramento
delle condizioni economiche della circoscrizione
territoriale di competenza, le camere di commercio, sentite
le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a
livello provinciale, possono aumentare per gli esercizi di
riferimento la misura del diritto annuale fino a un massimo
del venti per cento.
Comma 323
- Si riporta il testo dell'articolo 12 della legge 12
giugno 1990, n. 146 recante "Norme sull'esercizio del
diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla
salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente
tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia
dell'attuazione della legge" come modificato dalla presente
legge :
"Art. 12 . 1. E' istituita una Commissione di garanzia
dell'attuazione della legge, al fine di valutare
l'idoneita' delle misure volte ad assicurare il
contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con
il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente
tutelati, di cui al comma 1 dell'articolo 1.
2. La Commissione e' composta da nove membri, scelti,
su designazione dei Presidenti della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica, tra esperti in materia di
diritto costituzionale, di diritto del lavoro e di
relazioni industriali, e nominati con decreto del
Presidente della Repubblica; essa puo' avvalersi della
consulenza di esperti di organizzazione dei servizi
pubblici essenziali interessati dal conflitto, nonche' di
esperti che si siano particolarmente distinti nella tutela
degli utenti. La Commissione si avvale di personale, anche
con qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche
o di altri organismi di diritto pubblico in posizione di
comando o fuori ruolo, adottando a tale fine i relativi
provvedimenti. Per i dipendenti pubblici si applica la
disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge
15 maggio 1997, n. 127. La Commissione individua, con
propria deliberazione, i contingenti di personale di cui
avvalersi nel limite massimo di trenta unita'. Il personale
in servizio presso la Commissione in posizione di comando o
fuori ruolo conserva lo stato giuridico e il trattamento
economico fondamentale delle amministrazioni di
provenienza, a carico di queste ultime. Allo stesso
personale spettano un'indennita' nella misura prevista per
il personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei
ministri, nonche' gli altri trattamenti economici accessori
previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro. I
trattamenti accessori gravano sul fondo di cui al comma 5.
Non possono far parte della Commissione i parlamentari e le
persone che rivestano altre cariche pubbliche elettive,
ovvero cariche in partiti politici, in organizzazioni
sindacali o in associazioni di datori di lavoro, nonche'
coloro che abbiano comunque con i suddetti organismi ovvero
con amministrazioni od imprese di erogazione di servizi
pubblici rapporti continuativi di collaborazione o di
consulenza.
3. La Commissione elegge nel suo seno il presidente; e'
nominata per sei anni e i suoi membri possono essere
confermati una sola volta.
4. La Commissione stabilisce le modalita' del proprio
funzionamento. Acquisisce, anche mediante audizioni, dati e
informazioni dalle pubbliche amministrazioni, dalle
organizzazioni sindacali e dalle imprese, nonche' dalle
associazioni degli utenti dei servizi pubblici essenziali.
Puo' avvalersi, altresi', delle attivita' del Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), nonche' di
quelle degli Osservatori del mercato del lavoro e
dell'Osservatorio del pubblico impiego.
5. La Commissione provvede all'autonoma gestione delle
spese relative al proprio funzionamento, nei limiti degli
stanziamenti previsti da un apposito fondo istituito a tale
scopo nel bilancio dello Stato. Il rendiconto della
gestione finanziaria e' soggetto al controllo della Corte
dei conti. Le norme dirette a disciplinare la gestione
delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla
contabilita' generale dello Stato, sono approvate con
decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la
predetta Commissione.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a lire 2.300 milioni per ciascuno degli anni
1990, 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990
all'uopo utilizzando l'accantonamento «Norme dirette a
garantire il funzionamento dei servizi pubblici essenziali
nell'ambito della tutela del diritto di sciopero e
istituzione della Commissione per le relazioni sindacali
nei servizi pubblici». Il Ministro del tesoro e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
6-bis. Al fine di garantire la continuita'
dell'attivita' della Commissione, nei limiti dei
contingenti di cui al comma 2, il personale di ruolo della
pubblica amministrazione, in servizio in posizione di
comando alla data del 30 giugno 2013, che ne fa richiesta,
e' trasferito alla Commissione e inquadrato nel ruolo
organico del personale della Commissione, appositamente
istituito senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, con corrispondente riduzione delle
dotazioni organiche delle amministrazioni di appartenenza e
trasferimento delle relative risorse finanziarie. Il numero
delle unita' di personale in posizione di comando di cui
l'amministrazione puo' avvalersi ai sensi del comma 2, e'
ridotto di un numero pari alle unita' immesse in ruolo.".
Comma 324
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 4 del
decreto-legge 1a' ottobre 2001, n. 356, convertito , con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418
(Interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi):
"Art. 4. (Aliquota di accisa sul gas metano per
combustione per uso industriale) - 1. A decorrere dal 1°
ottobre 2001 e fino al 31 dicembre 2001, l'accisa sul gas
metano, prevista nell'allegato I al testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, emanato con decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, e successive modificazioni, e' ridotta del 40
per cento per gli utilizzatori industriali, termoelettrici
esclusi, con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per
anno. ".
La legge 5 ottobre 1991, n. 317, reca "Interventi per
l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese".

Comma 325
- Si riporta il testo vigente del comma 115
dell'articolo 1 della citata legge n. 228 del 2012:
"115. Al fine di consentire la riforma organica della
rappresentanza locale ed al fine di garantire il
conseguimento dei risparmi previsti dal decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, nonche' quelli derivanti dal
processo di riorganizzazione dell'Amministrazione
periferica dello Stato, fino al 31 dicembre 2013 e' sospesa
l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 18 e 19
dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214. All'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, al comma 16, sostituire le parole:
«31 dicembre 2012» con le seguenti: «31 dicembre 2013». Nei
casi in cui in una data compresa tra il 5 novembre 2012 e
il 31 dicembre 2013 si verifichino la scadenza naturale del
mandato degli organi delle province, oppure la scadenza
dell'incarico di Commissario straordinario delle province
nominato ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o in
altri casi di cessazione anticipata del mandato degli
organi provinciali ai sensi della legislazione vigente, e'
nominato un commissario straordinario, ai sensi
dell'articolo 141 del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000 per la provvisoria gestione
dell'ente fino al 31 dicembre 2013. All'articolo 17, comma
4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le
parole: «Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto» sono
sostituite dalle seguenti: «Entro 1131 dicembre 2013».
All'articolo 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto
2012, n. 135 le parole: «all'esito della procedura di
riordino» sono sostituite dalle seguenti: «in attesa del
riordino, in via transitoria». Il Presidente, la Giunta e
il Consiglio della Provincia restano in carica fino alla
naturale scadenza dei mandati. Fino al 31 dicembre 2013 e'
sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.
135, nonche' di quelle di cui all'articolo 2, comma 2,
secondo e terzo periodo, del medesimo decreto-legge.".

Comma 326
- Si riporta il testo dell'articolo 11 del
decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112
(Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il
rilancio dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo), come modificato dalla presente legge :
"Art. 11. (Disposizioni urgenti per il risanamento
delle fondazioni lirico-sinfoniche e il rilancio del
sistema nazionale musicale di eccellenza). - 1. Al fine di
fare fronte allo stato di grave crisi del settore e di
pervenire al risanamento delle gestioni e al rilancio delle
attivita' delle fondazioni lirico-sinfoniche, gli enti di
cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e
successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre
2003, n. 310 e successive modificazioni, di seguito
denominati "fondazioni", che versino nelle condizioni di
cui all'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996,
n. 367, ovvero non possano far fronte ai debiti certi ed
esigibili da parte dei terzi, ovvero che siano stati in
regime di amministrazione straordinaria nel corso degli
ultimi due esercizi, ma non abbiano ancora terminato la
ricapitalizzazione, presentano, entro novanta giorni
dall'entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, al commissario straordinario di cui al
comma 3, un piano di risanamento che intervenga su tutte le
voci di bilancio strutturalmente non compatibili con la
inderogabile necessita' di assicurare gli equilibri
strutturali del bilancio stesso, sia sotto il profilo
patrimoniale che economico-finanziario, entro i tre
successivi esercizi finanziari. I contenuti inderogabili
del piano sono:
a) la rinegoziazione e ristrutturazione del debito
della fondazione che preveda uno stralcio del valore
nominale complessivo del debito esistente al 31 dicembre
2012, comprensivo degli interessi maturati e degli
eventuali interessi di mora, previa verifica che nei
rapporti con gli istituti bancari gli stessi non abbiano
applicato nel corso degli anni interessi anatocistici sugli
affidamenti concessi alla fondazione stessa, nella misura
sufficiente ad assicurare, unitamente alle altre misure di
cui al presente comma, la sostenibilita' del piano di
risanamento, nonche' gli equilibri strutturali del
bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale che
economico-finanziario della fondazione;
b) l'indicazione della contribuzione a carico degli
enti diversi dallo Stato partecipanti alla fondazione;
c) la riduzione della dotazione organica del
personale tecnico e amministrativo fino al cinquanta per
cento di quella in essere al 31 dicembre 2012 e una
razionalizzazione del personale artistico;
d) il divieto di ricorrere a nuovo indebitamento, per
il periodo 2014-2016, salvo il disposto del ricorso ai
finanziamenti di cui al comma 6; nel caso del ricorso a
tali finanziamenti nel piano devono essere indicate misure
di copertura adeguate ad assicurare il rimborso del
finanziamento;
e) l'entita' del finanziamento dello Stato, a valere
sul fondo di cui al comma 6, per contribuire
all'ammortamento del debito, a seguito della definizione
degli atti di rinegoziazione e ristrutturazione di cui alla
precedente lettera a), e nella misura strettamente
necessaria a rendere sostenibile il piano di risanamento;
f) l'individuazione di soluzioni, compatibili con gli
strumenti previsti dalle leggi di riferimento del settore,
idonee a riportare la fondazione, entro i tre esercizi
finanziari successivi, nelle condizioni di attivo
patrimoniale e almeno di equilibrio del conto economico;
g) la cessazione dell'efficacia dei contratti
integrativi aziendali in vigore, l'applicazione esclusiva
degli istituti giuridici e dei livelli minimi delle voci
del trattamento economico fondamentale e accessorio
previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di
lavoro e la previsione che i contratti collettivi dovranno
in ogni caso risultare compatibili con i vincoli finanziari
stabiliti dal piano;
g-bis) l'obbligo per la fondazione, nella persona del
legale rappresentante, di verificare che nel corso degli
anni non siano stati corrisposti interessi anatocistici
agli istituti bancari che hanno concesso affidamenti.
2. I piani di risanamento, corredati di tutti gli atti
necessari a dare dimostrazione della loro attendibilita',
della fattibilita' e appropriatezza delle scelte
effettuate, nonche' dell'accordo raggiunto con le
associazioni sindacali maggiormente rappresentative in
ordine alle previsioni di cui al comma 1, lettere c) e g),
sono approvati, su proposta motivata del commissario
straordinario di cui al comma 3, sentito il collegio dei
revisori dei conti, entro trenta giorni dalla loro
presentazione, con decreto del Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo
decreto e' definito il finanziamento erogabile ai sensi del
comma 6. Le eventuali integrazioni e modificazioni dei
piani conseguenti all'applicazione del comma 3, lettera c),
sono approvate, su proposta motivata del commissario
straordinario di cui al comma 3, con decreto del Ministro
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti
giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, e' nominato un commissario
straordinario del Governo che abbia comprovata esperienza
di risanamento nel settore artistico-culturale. Il
commissario svolge, con i poteri previsti dal presente
articolo, le seguenti funzioni:
a) riceve i piani di risanamento con allegato quanto
previsto dall'articolo 9, commi 2 e 3, presentati dalle
fondazioni ai sensi del comma 1 del presente articolo, ne
valuta, d'intesa con le fondazioni, le eventuali modifiche
e integrazioni, anche definendo criteri e modalita' per la
rinegoziazione e la ristrutturazione del debito di cui al
comma 1, lettera a), e li propone, previa verifica della
loro adeguatezza e sostenibilita', all'approvazione del
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo
e del Ministro dell'economia e delle finanze. Eventuali
modifiche incidenti sulle previsioni di cui alle lettere c)
e g) del comma 1 sono rinegoziate dalla fondazione con le
associazioni sindacali maggiormente rappresentative;
b) sovrintende all'attuazione dei piani di
risanamento ed effettua un monitoraggio semestrale dello
stato di attuazione degli stessi, redigendo apposita
relazione da trasmettere al Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, al Ministero
dell'economia e delle finanze e alla competente sezione
della Corte dei conti;
c) puo' richiedere le integrazioni e le modifiche
necessarie al fine del conseguimento degli obiettivi di cui
al presente articolo, tenuto conto, ai fini
dell'aggiornamento dei piani di risanamento, dello stato di
avanzamento degli stessi;
d) assicura il rispetto del cronoprogramma delle
azioni di risanamento previsto dai piani approvati;
e) puo' adottare, sentiti i Ministeri interessati,
atti e provvedimenti anche in via sostitutiva per
assicurare la coerenza delle azioni di risanamento con i
piani approvati, previa diffida a provvedere entro un
termine non superiore a quindici giorni.
4. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo assicura, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, le risorse umane e strumentali
necessarie per lo svolgimento dei compiti del commissario
straordinario.
5. Con il decreto di cui al comma 3 e' stabilito il
compenso per il commissario straordinario, nel limite
massimo di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, a valere sulle risorse di
bilancio delle fondazioni ammesse alla procedura di cui al
comma 1, nonche' la durata dell'incarico.
6. E' istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze un fondo di rotazione con
dotazione pari a 75 milioni di euro per l'anno 2014 per la
concessione a favore delle fondazioni di cui al comma 1 di
finanziamenti di durata fino a un massimo di trenta anni.
7. Al fine dell'erogazione delle risorse di cui al
comma 6, il commissario straordinario predispone un
contratto tipo, approvato dal Ministero dell'economia e
delle finanze, nel quale sono, tra l'altro, indicati il
tasso di interesse sui finanziamenti, le misure di
copertura annuale del rimborso del finanziamento, le
modalita' di erogazione e di restituzione delle predette
somme, prevedendo, altresi', qualora l'ente non adempia nei
termini ivi stabiliti al versamento delle rate di
ammortamento dovute, sia le modalita' di recupero delle
medesime somme, sia l'applicazione di interessi moratori.
L'erogazione delle somme e' subordinata alla
sottoscrizione, da parte di ciascuna delle fondazioni di
cui al comma 1, di contratti conformi al contratto tipo.
Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede ai sensi
dell'articolo 15.
8. Agli oneri derivanti dall'istituzione del fondo di
cui al comma 6, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,
n. 64, utilizzando la dotazione per l'anno 2014 della
"Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei
debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali".
9. Nelle more del perfezionamento del piano di
risanamento, per l'anno 2013 una quota fino a 25 milioni di
euro puo' essere anticipata dal Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo su indicazione del
Commissario straordinario, a valere sulle disponibilita'
giacenti, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, sulle contabilita' speciali aperte ai sensi
dell'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 25 marzo 1997,
n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio
1997, n. 135, e successive modificazioni, per la gestione
dei fondi assegnati in applicazione dei piani di spesa
approvati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 237, intestate ai capi degli
Istituti del Ministero dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo, nonche' a valere sulle somme giacenti presso
i conti di tesoreria unica degli Istituti dotati di
autonomia speciale di cui all'articolo 15, comma 3, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive
modificazioni, ovvero mediante versamento all'entrata del
bilancio dello Stato, e successiva riassegnazione allo
stato di previsione del Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, di entrambe le suddette
giacenze, a favore delle fondazioni di cui al comma 1 che
versano in una situazione di carenza di liquidita' tale da
pregiudicare la gestione anche ordinaria della fondazione,
alle seguenti condizioni:
a) che la fondazione interessata, entro 30 giorni
dalla nomina del Commissario straordinario, comunichi al
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo e al Ministero dell'economia e delle finanze
l'avvio della negoziazione per la ristrutturazione del
debito della fondazione che prevede uno stralcio del valore
nominale complessivo del debito stesso, comprensivo degli
interessi maturati e degli eventuali interessi di mora,
esistente al 31 dicembre 2012, nella misura sufficiente ad
assicurare, unitamente alle altre misure di cui al comma 1,
la sostenibilita' finanziaria del piano di risanamento, gli
equilibri strutturali del bilancio della fondazione, sia
sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario,
nonche' l'avvio delle procedure per la riduzione della
dotazione organica del personale tecnico e amministrativo
nei termini di cui al comma 1, lettera c);
b) la conclusione dell'accordo di ristrutturazione di
cui alla lettera a), da inserire nel piano di risanamento
di cui al comma 1, entro il termine previsto da tale comma
per la presentazione del piano.
10. Il mancato verificarsi delle condizioni previste
dal comma 9, lettere a) e b), determina l'effetto di cui al
comma 14. Le anticipazioni finanziarie concesse ai sensi
del comma 9 sono rimborsate secondo quanto previsto dai
commi 6 e 7.
11. Al fine di sostenere gli enti che operano nel
settore dei beni e delle attivita' culturali, a valere
sulle giacenze di cui al comma 9 sono versati all'entrata
del bilancio dello Stato ulteriori importi pari a 3,5
milioni di euro per gli anni 2013 e 2014, per la successiva
riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo.
12. Resta fermo l'obbligo di completamento dei
versamenti di cui all'articolo 4, comma 85, della legge 12
novembre 2011, n. 183, secondo una modulazione temporale
pari a 2 milioni di euro per l'anno 2013 e a 8,6 milioni di
euro annui per il periodo 2014-2018.
13. Per il personale eventualmente risultante in
eccedenza all'esito della rideterminazione delle dotazioni
organiche di cui al comma 1, le fondazioni di cui al
medesimo comma, fermo restando per la durata del
soprannumero il divieto di assunzioni di personale,
applicano l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133. In caso di ulteriori
eccedenze, con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previa informativa alle organizzazioni sindacali,
sono disposti apposita procedura selettiva di idoneita' e
il successivo trasferimento del personale amministrativo e
tecnico dipendente a tempo indeterminato alla data di
entrata in vigore del presente decreto nella societa' Ales
S.p.A., nell'ambito delle vacanze di organico e nei limiti
delle facolta' assunzionali di tale societa' e senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
14. Le fondazioni di cui al comma 1, per le quali non
sia stato presentato o non sia approvato un piano di
risanamento entro il termine di cui ai commi 1 e 2, ovvero
che non raggiungano entro l'esercizio 2016 condizioni di
equilibrio strutturale del bilancio, sia sotto il profilo
patrimoniale che economico-finanziario, del conto economico
sono poste in liquidazione coatta amministrativa.
15. Al fine di assicurare il rilancio del sistema
nazionale musicale di eccellenza, le fondazioni adeguano i
propri statuti, entro il 30 giugno 2014, alle seguenti
disposizioni:
a) previsione di una struttura organizzativa
articolata nei seguenti organi, della durata di cinque
anni, il cui compenso e' stabilito in conformita' ai
criteri stabiliti con decreto del Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze:
1) il presidente, nella persona del sindaco del
comune nel quale ha sede la fondazione, ovvero nella
persona da lui nominata, con funzioni di rappresentanza
giuridica dell'ente; la presente disposizione non si
applica alla Fondazione dell'Accademia nazionale di Santa
Cecilia, che e' presieduta dal presidente dell'Accademia
stessa, il quale svolge anche funzioni di sovrintendente;
2) il consiglio di indirizzo, composto dal
presidente e dai membri designati da ciascuno dei fondatori
pubblici e dai soci privati che, anche in associazione fra
loro, versino almeno il 5 per cento del contributo erogato
dallo Stato. Il numero dei componenti del consiglio di
indirizzo non deve comunque superare i sette componenti,
con la maggioranza in ogni caso costituita dai membri
designati dai fondatori pubblici;
3) il sovrintendente, quale unico organo di
gestione, nominato dal Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo su proposta del consiglio di
indirizzo; il sovrintendente puo' essere coadiuvato da un
direttore artistico e da un direttore amministrativo;
4).
5) il collegio dei revisori dei conti, composto da
tre membri, rinnovabili per non piu' di due mandati, di cui
uno, con funzioni di presidente, designato dal Presidente
della Corte dei conti fra i magistrati della Corte dei
conti, uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e
delle finanze e uno in rappresentanza del Ministero dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo;
b) previsione della partecipazione dei soci privati
in proporzione agli apporti finanziari alla gestione o al
patrimonio della fondazione, che devono essere non
inferiori al tre per cento;
c) previsione che il patrimonio sia articolato in un
fondo di dotazione, indisponibile e vincolato al
perseguimento delle finalita' statutarie, e in un fondo di
gestione, destinato alle spese correnti di gestione
dell'ente.
16. Le nuove disposizioni statutarie si applicano con
decorrenza dal 1° gennaio 2015. La decorrenza puo' comunque
essere anticipata in caso di rinnovo degli organi in
scadenza. Il mancato adeguamento dello statuto nei termini
di cui al comma 15 determina l'applicazione dell'articolo
21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.
17. L'organo di indirizzo esercita le proprie funzioni
con l'obbligo di assicurare il pareggio del bilancio. La
violazione dell'obbligo comporta l'applicazione
dell'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n.
367, e la responsabilita' personale ai sensi dell'articolo
1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni. La fondazione e' soggetta al rispetto della
disciplina in tema di appalti di lavori, servizi e
forniture prevista dal decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, e successive modificazioni. Le spese per eventuali
rappresentazioni lirico-sinfoniche eseguite all'estero sono
da imputare in bilancio con copertura finanziaria
specificamente deliberata.
18. Anche agli effetti di quanto previsto dal presente
articolo in materia di ripartizione del contributo, gli
organi di gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche
coordinano i programmi e la realizzazione delle attivita',
sia all'interno della gestione dell'ente sia rispetto alle
altre fondazioni lirico-sinfoniche, assicurando il
conseguimento di economie di scala nella gestione delle
risorse di settore e una maggiore offerta di spettacoli, e
possono a tal fine essere riuniti in conferenza, presieduta
dal direttore generale competente, che la convoca, anche
per gruppi individuati per zone geografiche o specifici
progetti comuni. La conferenza deve garantire la maggiore
diffusione in ogni ambito territoriale degli spettacoli,
nonche' la maggiore offerta al pubblico giovanile,
l'innovazione, la promozione di settore con ogni idoneo
mezzo di comunicazione, il contenimento e la riduzione del
costo dei fattori produttivi, anche mediante lo scambio di
spettacoli o la realizzazione di coproduzioni, di singoli
corpi artistici e di materiale scenico, e la promozione
dell'acquisto o la condivisione di beni e servizi comuni al
settore, anche con riferimento alla nuova produzione
musicale.
19. Il contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato presso le fondazioni lirico-sinfoniche e'
instaurato esclusivamente a mezzo di apposite procedure
selettive pubbliche. Per la certificazione, le conseguenti
verifiche e le relative riduzioni del trattamento economico
delle assenze per malattia o per infortunio non sul lavoro,
si applicano le disposizioni vigenti per il pubblico
impiego. Il contratto aziendale di lavoro si conforma alle
prescrizioni del contratto nazionale di lavoro ed e'
sottoscritto da ciascuna fondazione con le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative mediante
sottoscrizione di un'ipotesi di accordo da inviare alla
Corte dei conti. L'ipotesi di accordo deve rappresentare
chiaramente la quantificazione dei costi contrattuali. La
Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti
competente certifica l'attendibilita' dei costi
quantificati e la loro compatibilita' con gli strumenti di
programmazione e bilancio, deliberando entro trenta giorni
dalla ricezione, decorsi i quali la certificazione si
intende effettuata positivamente. L'esito della
certificazione e' comunicato alla fondazione, al Ministero
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e al
Ministero dell'economia e delle finanze. Se la
certificazione e' positiva, la fondazione e' autorizzata a
sottoscrivere definitivamente l'accordo. In caso di
certificazione non positiva della Sezione Regionale di
controllo della Corte dei conti competente, le parti
contraenti non possono procedere alla sottoscrizione
definitiva dell'ipotesi di accordo e la fondazione riapre
le trattative per la sottoscrizione di una nuova ipotesi di
accordo, comunque sottoposta alla procedura di
certificazione prevista dal presente comma. Avverso le
delibere delle Sezioni regionali di controllo le parti
interessate possono ricorrere alle Sezioni Riunite della
Corte dei conti in speciale composizione ai sensi dell'
articolo 1, comma 169 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Le fondazioni, con apposita delibera dell'organo di
indirizzo, da adottare entro il 30 settembre 2014,
procedono a rideterminare l'organico necessario
all'attivita' da realizzare nel triennio successivo. La
delibera deve garantire l'equilibrio economico-finanziario
e la copertura degli oneri della dotazione organica con
risorse aventi carattere di certezza e stabilita'.
19-bis. Nell'ambito del rilancio del sistema nazionale
musicale di eccellenza, entro il 28 febbraio 2014 sono
altresi' individuate, con decreto del Ministro dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, le fondazioni
lirico-sinfoniche che, presentando evidenti peculiarita'
per la specificita' della storia e della cultura operistica
e sinfonica italiana, per la loro assoluta rilevanza
internazionale, le eccezionali capacita' produttive, i
rilevanti ricavi propri, nonche' per il significativo e
continuativo apporto finanziario di soggetti privati,
possono dotarsi di forme organizzative speciali, fermo
restando il rispetto di tutti i requisiti di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto-legge 30
aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 giugno 2010, n. 100. Tali fondazioni adeguano i
propri statuti, nei termini del comma 16, e in deroga al
comma 15, lettere a), numero 2), e b), del presente
articolo.
20. La quota del fondo unico per lo spettacolo
destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche, come
annualmente determinata, sentita la Consulta per lo
spettacolo, con decreto del Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, e' attribuita a ciascuna
fondazione con decreto del direttore generale competente,
sentita la competente commissione consultiva, sulla base
dei seguenti criteri:
a) il 50 per cento della quota di cui all'alinea e'
ripartita in considerazione dei costi di produzione
derivanti dai programmi di attivita' realizzati da ciascuna
fondazione nell'anno precedente quello cui si riferisce la
ripartizione, sulla base di indicatori di rilevazione della
produzione;
b) il 25 per cento della quota di cui all'alinea e'
ripartita in considerazione del miglioramento dei risultati
della gestione attraverso la capacita' di reperire risorse;
c) il 25 per cento della quota di cui all'alinea e'
ripartita in considerazione della qualita' artistica dei
programmi, con particolare riguardo per quelli atti a
realizzare segnatamente in un arco circoscritto di tempo
spettacoli lirici, di balletto e concerti coniugati da un
tema comune e ad attrarre turismo culturale.
20-bis. Per il triennio 2014-2016, una quota del 5 per
cento del Fondo unico per lo spettacolo destinato alle
fondazioni lirico-sinfoniche e' destinata alle fondazioni
che abbiano raggiunto il pareggio di bilancio nei tre
esercizi finanziari precedenti.
21. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sentita la competente commissione
consultiva, sono predeterminati gli indicatori di
rilevazione della produzione, i parametri per la
rilevazione del miglioramento dei risultati della gestione,
i parametri per la rilevazione della qualita' artistica dei
programmi, il procedimento di erogazione ai fini della
attribuzione del contributo di cui al comma 20.".

Comma 329
- Si riporta il testo dell'articolo 79 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
(Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri),
come modificato dalla presente legge:
"Art. 79. (Beni immobili e mobili all'estero) - La
Direzione generale del personale e dell'amministrazione
attende mediante suoi uffici alle questioni relative
all'acquisto, alla costruzione ed alla locazione degli
immobili all'estero destinati a uffici e residenze o
comunque necessari all'attivita' dell'Amministrazione,
nonche' alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli
immobili stessi, all'arredamento ed alle attrezzature. Per
quanto concerne i beni immobili e mobili destinati ad
attivita' all'estero di competenza di altre Direzioni
generali l'ufficio opera secondo le istruzioni ricevute
dalle Direzioni generali stesse.
Gli uffici effettuano annualmente un esame della
situazione degli immobili, di cui al precedente comma,
delle attrezzature e degli arredamenti in relazione alla
necessita' dei servizi e elaborano un programma da
sottoporre al Ministro per la piu' opportuna utilizzazione
dei fondi all'uopo stanziati in bilancio.
Gli uffici tengono il registro degli immobili demaniali
all'estero in uso all'Amministrazione, i relativi titoli e
ogni documentazione concernente gli immobili stessi. Essi
tengono altresi' gli inventari dei beni mobili all'estero
di pertinenza dell'Amministrazione.
Per i contratti di locazione passiva degli immobili di
cui al primo comma, i limiti temporali indicati
all'articolo 12, secondo comma, del regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440, sono raddoppiati, se nel contratto
e' inserita la clausola di acquisto dell'immobile locato
con riscatto finale o opzione acquisitiva equivalente.
Comma 331
- Si riporta il testo dell'articolo 14 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
(Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria),
come modificato dalla presente legge:
"Art. 14. (Soppressione, incorporazione e riordino di
enti ed organismi pubblici) - 1. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto di
quanto previsto dall'articolo 8, comma 15, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 alla
Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) e'
attribuito il controllo sugli investimenti delle risorse
finanziarie e sulla composizione del patrimonio degli enti
di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.
103, che viene esercitato anche mediante ispezione presso
gli stessi, richiedendo la produzione degli atti e
documenti che ritenga necessari.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la COVIP, sono
stabilite le modalita' con cui la COVIP riferisce ai
Ministeri vigilanti delle risultanze del controllo di cui
al comma 1 ai fini dell'esercizio delle attivita' di cui
all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 509 del
1994 ed ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di cui
all'articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6, del predetto decreto
legislativo.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il Ministero dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e sentita la COVIP, detta disposizioni in
materia di investimento delle risorse finanziarie degli
enti previdenziali, dei conflitti di interessi e di banca
depositaria, tenendo anche conto dei principi di cui agli
articoli 6 e 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252, e relativa normativa di attuazione e di quanto
previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo
30 giugno 1994, n. 509.
4. I compiti di vigilanza attribuiti alla COVIP con il
presente decreto sono esercitati con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente. Ai fini dell'assolvimento dei propri compiti
istituzionali, la COVIP puo' avvalersi di un contingente di
personale, stabilito con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, acquisito da altre pubbliche
amministrazioni mediante collocamento in posizione di
comando fuori ruolo, secondo quanto previsto dai rispettivi
ordinamenti, con contestuale indisponibilita' dei posti
nell'amministrazione di provenienza.
5. All'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, come modificato dall'articolo 1, comma 763, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "Nucleo di
valutazione della spesa previdenziale" sono sostituite
dalle seguenti: "Commissione di vigilanza sui fondi
pensione (COVIP)", con contestuale trasferimento alla COVIP
delle competenze di cui al citato articolo 1, comma 763,
della legge n. 296 del 2006, gia' esercitate dal Nucleo di
valutazione della spesa previdenziale. In relazione agli
enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio
1996, n. 103, il predetto Nucleo svolge esclusivamente
compiti di osservazione, monitoraggio e analisi della spesa
previdenziale, avvalendosi dei dati messi a disposizione
dalle amministrazioni vigilanti e dagli organi di
controllo.
6. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 3,
commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed
al fine della salvaguardia delle attivita' e delle funzioni
attualmente svolte dalla societa' di cui all'articolo 5-bis
del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, e
ritenute di preminente interesse generale, alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto e' costituita la societa' a responsabilita'
limitata «Istituto Luce - Cinecitta'», con sede in Roma. Il
capitale sociale della societa' di cui al presente comma e'
stabilito in sede di costituzione in euro 15.000. Il
Ministero dell'economia e delle finanze assume la
titolarita' della relativa partecipazione, che non puo'
formare oggetto di diritti a favore di terzi, e il
Ministero per i beni e le attivita' culturali esercita i
diritti del socio, sentito il Ministero dell'economia e
delle finanze, per quanto riguarda i profili patrimoniali,
finanziari e statutari.
7. All'onere derivante dalla sottoscrizione delle quote
di capitale per la costituzione della Societa' di cui al
comma 6, pari a 15.000 euro per l'anno 2011, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, come
determinata dalla tabella C della legge 13 dicembre 2010,
n. 220.
8. Con decreto non avente natura regolamentare del
Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro i trenta giorni successivi alla costituzione della
societa' di cui al comma 6, sono individuate le risorse
umane, strumentali e patrimoniali appartenenti alla
societa' di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 23
aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 1993, n. 202, da trasferire a titolo
gratuito alla societa' «Istituto Luce - Cinecitta'».
9. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali
emana, annualmente, un atto di indirizzo contenente, con
riferimento a tre esercizi sociali, gli obiettivi
strategici della societa' di cui al comma 6. L'atto
d'indirizzo riguarda attivita' e servizi di interesse
generale, fra le quali sono ricomprese:
a) le attivita' di conservazione, restauro e
valorizzazione del patrimonio filmico, fotografico e
documentaristico trasferito alla societa' ai sensi del
comma 8;
b) la distribuzione di opere prime e seconde e
cortometraggi sostenute dal Ministero per i beni e le
attivita' culturali ai sensi del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, nonche' la
produzione documentaristica basata prevalentemente sul
patrimonio di cui alla lettera a). Nell'atto di indirizzo
non possono essere ricomprese attivita' di produzione
cinematografica ovvero di distribuzione di opere filmiche
diverse da quelle indicate nel punto b) e possono essere
ricomprese attivita' strumentali, di supporto, e
complementari ai compiti espletati nel settore
cinematografico dalle competenti strutture del Ministero
per i beni e le attivita' culturali, con particolare
riferimento alla promozione del cinema italiano all'estero,
alla gestione, per conto dello Stato, dei diritti filmici
da quest'ultimo detenuti a qualunque titolo, nonche'
l'eventuale gestione, per conto del Ministero, del fondo e
della annessa contabilita' speciale di cui all'articolo 12,
comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e
successive modificazioni.
10. La societa' di cui al comma 6 presenta al Ministro
per i beni e le attivita' culturali una proposta di
programma coerente con gli obiettivi strategici individuati
nell'atto di indirizzo. Il programma annuale delle
attivita' e' approvato dal Ministro, che assegna le risorse
finanziarie necessarie per il suo svolgimento e per il
funzionamento della societa', inclusa la copertura dei
costi per il personale.
11. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, la societa' di cui
all'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n.
118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
1993, n. 202, e' trasferita alla Societa' Fintecna s.p.a. o
a societa' da essa interamente controllata. Il
corrispettivo del trasferimento e' determinato secondo le
procedure e ai sensi del comma 12. Entro trenta giorni
dall'avvenuto trasferimento, la societa' trasferitaria
provvede a deliberare la messa in liquidazione della
societa'.
12. Entro i trenta giorni successivi alla messa in
liquidazione della societa', si provvede alla nomina di un
collegio di tre periti designati, uno dalla societa'
trasferitaria, uno dal Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo e uno dal Ministero dell'economia e
delle finanze con funzioni di presidente, al fine di
effettuare, entro novanta giorni, una valutazione
estimativa dell'esito finale della liquidazione della
societa' trasferita.
L'ammontare del compenso del collegio di periti e'
determinato con decreto dal Ministro dell'Economia e delle
Finanze. La valutazione deve, fra l'altro, tenere conto di
tutti i costi e gli oneri necessari per la liquidazione
della societa' trasferita, ivi compresi quelli di
funzionamento, nonche' dell'ammontare del compenso dei
periti, individuando altresi' il fabbisogno finanziario
stimato per la liquidazione stessa. Il valore stimato
dell'esito finale della liquidazione costituisce il
corrispettivo per il trasferimento della societa', che e'
corrisposto dalla societa' trasferitaria al Ministero per i
beni e le attivita' culturali. Al termine della
liquidazione della societa' trasferita, il collegio dei
periti determina l'eventuale maggiore importo risultante
dalla differenza fra l'esito economico effettivo
consuntivato alla chiusura della liquidazione ed il
corrispettivo pagato. Tale eventuale maggiore importo e'
attribuito alla societa' trasferitaria in ragione del
migliore risultato conseguito nella liquidazione. Qualora
il valore stimato dell'esito finale della liquidazione sia
negativo, il collegio dei periti determina annualmente
l'entita' dei rimborsi dovuti dal Ministero per i beni e le
attivita' culturali alla societa' trasferitaria per
garantire l'intera copertura dei costi di gestione della
societa' in liquidazione. A tali oneri il Ministero per i
beni e le attivita' culturali fara' fronte con le risorse
destinate al settore cinematografico nell'ambito del
riparto del fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge
30 aprile 1985, n. 163 e successive modificazioni.
13-29 (omissis).".
Comma 332
- Si riporta il testo vigente del comma 10
dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,
n. 64 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti
scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio
finanziario degli enti territoriali, nonche' in materia di
versamento di tributi degli enti locali) :
"10. E' istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze un fondo,
denominato "Fondo per assicurare la liquidita' per
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", con una
dotazione di 16.546.595.894,20 euro per il 2013 e di
7.309.391.543,80 euro per il 2014. Il Fondo di cui al
periodo precedente e' distinto in tre sezioni a cui
corrispondono tre articoli del relativo capitolo di
bilancio, denominati rispettivamente "Sezione per
assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi,
liquidi ed esigibili degli enti locali" con una dotazione
di 3.411.000.000,00 euro per l'anno 2013 e di
189.000.000,00 euro per l'anno 2014, "Sezione per
assicurare la liquidita' alle regioni e alle province
autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed
esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" con una
dotazione di 5.630.388.694,20 euro per l'anno 2013 e di
625.598.743,80 euro per l'anno 2014 e "Sezione per
assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi,
liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario
Nazionale", con una dotazione di 7.505.207.200,00 euro per
l'anno 2013 e di 6.494.792.800,00 euro per l'anno 2014. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da
comunicare al Parlamento, possono essere disposte
variazioni compensative, in termini di competenza e di
cassa, tra i predetti articoli in relazione alle richieste
di utilizzo delle risorse. A tal fine, le somme affluite
sul conto corrente di tesoreria di cui al successivo comma
11 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la
riassegnazione ai pertinenti articoli del Fondo. La
dotazione per il 2014 della Sezione di cui all'articolo 2,
unitamente alle disponibilita' non erogate in prima istanza
alla data del 31 dicembre 2013, e' destinata, entro il 31
marzo 2014, con le medesime procedure ivi previste, ad
anticipazioni di liquidita' per il pagamento dei debiti di
cui all'articolo 2 richieste in data successiva a quella
prevista dal predetto articolo 2, comma 1, e, comunque, non
oltre il 28 febbraio 2014.".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 13 del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124
(Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra
fiscalita' immobiliare, di sostegno alle politiche
abitative e di finanza locale, nonche' di cassa
integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici) :
"Art. 13. - (Disposizioni in materia di pagamenti dei
debiti degli enti locali) - 1. Il comma 10 dell'articolo 1
del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con
modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e'
sostituito dal seguente:
«10. E' istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze un fondo,
denominato "Fondo per assicurare la liquidita' per
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", con una
dotazione di 16.546.595.894,20 euro per il 2013 e di
7.309.391.543,80 euro per il 2014. Il Fondo di cui al
periodo precedente e' distinto in tre sezioni a cui
corrispondono tre articoli del relativo capitolo di
bilancio, denominati rispettivamente "Sezione per
assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi,
liquidi ed esigibili degli enti locali" con una dotazione
di 3.411.000.000,00 euro per l'anno 2013 e di
189.000.000,00 euro per l'anno 2014, "Sezione per
assicurare la liquidita' alle regioni e alle province
autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed
esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" con una
dotazione di 5.630.388.694,20 euro per l'anno 2013 e di
625.598.743,80 euro per l'anno 2014 e "Sezione per
assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi,
liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario
Nazionale", con una dotazione di 7.505.207.200,00 euro per
l'anno 2013 e di 6.494.792.800,00 euro per l'anno 2014. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da
comunicare al Parlamento, possono essere disposte
variazioni compensative, in termini di competenza e di
cassa, tra i predetti articoli in relazione alle richieste
di utilizzo delle risorse. A tal fine, le somme affluite
sul conto corrente di tesoreria di cui al successivo comma
11 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la
riassegnazione ai pertinenti articoli del Fondo. E'
accantonata una quota, pari al 10 per cento, della
dotazione complessiva della Sezione di cui all'articolo 2,
comma 1, per essere destinata, entro il 31 marzo 2014,
unitamente alle disponibilita' non erogate in prima istanza
alla data del 31 dicembre 2013 e con le medesime procedure
ivi previste, ad anticipazioni di liquidita' per il
pagamento dei debiti di cui all'articolo 2 richieste in
data successiva a quella prevista dal predetto articolo 2,
comma 1, e, comunque, non oltre il 28 febbraio 2014.».
2. L'anticipazione concessa dalla Cassa depositi e
prestiti S.p.A. agli enti locali, ai sensi del comma 13
dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,
convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n.
64, puo' essere erogata a saldo, nell'anno 2013, su
richiesta dell'ente locale beneficiario. I criteri e le
modalita' di accesso all'erogazione sono definiti sulla
base dell'Addendum di cui al comma 11 dell'articolo 1, del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con
modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e secondo un
atto, il cui schema e' approvato con decreto del Direttore
generale del Tesoro e pubblicato sui siti internet del
Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa
depositi e prestiti S.p.A., modificativo del contratto di
anticipazione originariamente stipulato.
3. L'erogazione di cui al comma 2 e' restituita con le
modalita' di cui al comma 13, dell'articolo 1, del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con
modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 mediante
rate annuali, corrisposte a partire dall'anno 2015. Il
tasso di interesse da applicare all'erogazione e' pari al
rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a 5
anni in corso di emissione rilevato dal Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro
alla data della pubblicazione del presente decreto e
pubblicato sul sito internet del medesimo Ministero. In
deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 6 del
decreto-legge n. 35 del 2013, ai fini dell'ammortamento
dell'erogazione di cui al periodo precedente, il pagamento
della prima rata, comprensivo degli interessi per
un'annualita', e' effettuato il 1° febbraio 2015.
4. L'anticipazione per l'anno 2014 di cui al decreto
del Ministero delle economia e delle finanze 14 maggio
2013, recante "Riparto delle somme di cui all'articolo 2,
comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, sulla base
dell'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni il 9
maggio 2013, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2013, puo' essere
erogata, su richiesta delle Regioni interessate, nell'anno
2013. In deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo
6 del decreto-legge n. 35 del 2013, ai fini
dell'ammortamento delle anticipazioni di liquidita' di cui
al periodo precedente, il pagamento della prima rata,
comprensivo degli interessi per un'annualita', e'
effettuato il 1° febbraio 2015.
5. Resta fermo quanto disposto dal comma 14
dell'articolo 1 e dal comma 5 dell'articolo 2 del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con
modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
6. Le regioni possono presentare domanda di accesso
anticipato a quota parte delle risorse da assegnarsi con il
procedimento di cui al comma 3 dell'articolo 3 del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 entro e non
oltre il termine del 15 settembre 2013 e fino ad un importo
pari all'80% delle somme singolarmente assegnate con i
decreti direttoriali del Ministero dell'economia e delle
finanze del 16 aprile 2013 e del 2 luglio 2013 in
attuazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n.
35 del 2013 e dell'articolo 3-bis del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge
9 agosto 2013, n. 98.
A tal fine le regioni interessate devono assicurare:
a) idonee e congrue misure di copertura annuale del
rimborso dell'anticipazione di liquidita' cosi' come
individuate dall'articolo 3, comma 5, lettera a), del
decreto-legge n. 35 del 2013;
b) la presentazione di un piano dei pagamenti dei
debiti certi, liquidi ed esigibili cumulati alla data del
31 dicembre 2012 non ricompresi nel piano dei pagamenti
predisposto ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera b),
del decreto-legge n. 35 del 2013. Resta fermo quanto
disposto dal secondo periodo dell'articolo 3, comma 5,
lettera b), del decreto-legge n. 35 del 2013;
c) il pagamento entro il 31 dicembre 2013 dei debiti
inseriti nel piano dei pagamenti di cui alla lettera b) del
presente comma.
7. La documentazione necessaria ai fini di cui al comma
6 deve essere presentata dalle regioni entro il termine del
10 ottobre 2013 ed e' verificata dal Tavolo di verifica
degli adempimenti regionali in tempo utile a consentire la
stipulazione dei contratti di prestito entro il 20 ottobre
2013. Per le finalita' di cui al presente comma, in deroga
a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 6 del
decreto-legge n. 35 del 2013, ai fini dell'ammortamento
delle anticipazioni di liquidita', il pagamento della prima
rata, comprensivo degli interessi per una annualita', e'
effettuato il 1° febbraio 2015.
8. La dotazione del "Fondo per assicurare la liquidita'
per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" di
cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile
2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6
giugno 2013, n. 64, e' incrementata, per l'anno 2014, di
7.218.602.175,20 euro, al fine di far fronte ad ulteriori
pagamenti da parte delle Regioni e degli enti locali di
debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del
31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata
emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro
il predetto termine.
9. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata, da adottare
entro il 28 febbraio 2014, sono stabiliti la distribuzione
dell'incremento di cui al comma 8 tra le tre Sezioni del
"Fondo per assicurare la liquidita' per pagamenti dei
debiti certi, liquidi ed esigibili" e, in conformita' alle
procedure di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 8
aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2013, n. 64, i criteri, i tempi e le
modalita' per la concessione delle risorse di cui al comma
1 alle regioni e agli enti locali, ivi inclusi le regioni e
gli enti locali che non hanno avanzato richiesta di
anticipazione di liquidita' a valere sul predetto Fondo per
l'anno 2013.".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
"Art. 8 - (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata) - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni .
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici .
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM .
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.".
Comma 334
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
4 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103
(Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi
alle imprese editrici, nonche' di vendita della stampa
quotidiana e periodica e di pubblicita' istituzionale):
"Art. 4 - (Modernizzazione del sistema di distribuzione
e vendita della stampa quotidiana e periodica)
1. Per favorire la modernizzazione del sistema di
distribuzione e vendita della stampa quotidiana e
periodica, per assicurare una adeguata certificazione delle
copie distribuite e vendute e nell'intento di agevolare la
diffusione della moneta elettronica, a decorrere dal 1°
gennaio 2013 e' obbligatoria la tracciabilita' delle
vendite e delle rese dei giornali quotidiani e periodici
attraverso l'utilizzo degli opportuni strumenti informatici
e telematici basati sulla lettura del codice a barre. La
gestione degli strumenti informatici e della rete
telematica e' svolta, in maniera condivisa ed unitaria, con
la partecipazione di tutti i componenti della filiera
distributiva, editori, distributori e rivenditori, che
stabiliscono di comune accordo lo sviluppo della rete, la
gestione dati e i costi di collegamento. Per sostenere
l'adeguamento tecnologico degli operatori, e' attribuito,
nel rispetto della regola de minimis di cui al Regolamento
(CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006,
un credito di imposta, per l'anno 2012, per un importo non
superiore ai risparmi accertati con apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del
Sottosegretario delegato ai sensi del comma 3 e, comunque,
fino ad un limite massimo di 10 milioni di euro. A tale
fine le somme rivenienti dai risparmi effettivamente
conseguiti in applicazione del comma 3, per un importo
complessivo non superiore a 10 milioni di euro, sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate, nel medesimo anno, per le finalita' di cui al
presente comma, ad apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il
credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d'imposta per il quale e'
concesso ed e' utilizzabile esclusivamente in compensazione
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e successive modificazioni. Esso non concorre
alla formazione del reddito e del valore della produzione
ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e
non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e
109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono stabilite le condizioni, i termini e le
modalita' di applicazione del presente articolo anche con
riguardo alla fruizione del credito di imposta al fine del
rispetto del previsto limite di spesa e al relativo
monitoraggio.".
Comma 335
- Si riporta il testo dell'articolo 11-bis del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221
(Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 11-bis - (Credito d'imposta per promuovere
l'offerta on line di opere dell'ingegno) -
1. 2. 3.(soppressi).
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri
decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici,
adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, al fine di assicurare la
copertura degli oneri di cui al comma precedente, provvede
a modificare la misura del prelievo erariale unico, nonche'
la percentuale del compenso per le attivita' di gestione
ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare
maggiori entrate in misura non inferiore a 5 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.".
Il testo del comma 1 dell'articolo 4 del citato
decreto-legge n. 63 del 2012 e' riportato nelle note al
comma 334 della presente legge.
Comma 336
- Si riporta il testo vigente del comma 1-bis
dell'articolo 2 del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1o ottobre 2010,
n. 163 (Misure urgenti per il settore dei trasporti e
disposizioni in materia finanziaria):
"1-bis. In considerazione della specificita' del
settore, a decorrere dal 1° settembre 2010 e fino al 31
dicembre 2012, per le spedizioni dei prodotti editoriali
effettuate dalle imprese editrici di quotidiani e periodici
iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC)
e dalle imprese editrici di libri non si applica l'articolo
3, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2004, n. 46, e le tariffe massime applicabili sono
determinate, senza oneri a carico del bilancio dello Stato,
con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da
adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.".
- Si riporta il testo dell'articolo 21 del
decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 (Proroga
di termini previsti da disposizioni legislative):
"Art. 21 - (Proroga di norme nel settore postale) - 1.
Sono prorogati fino alla conclusione delle procedure di
inquadramento e comunque non oltre il 31 dicembre 2012, i
comandi del personale appartenente a Poste Italiane S.p.A.
che non sia stato ancora inquadrato, ai sensi dell'articolo
3, comma 112, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
successive modificazioni, nei ruoli delle Amministrazioni
presso cui presta servizio in posizione di comando o presso
le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, ai sensi degli articoli 30, 33 34-bis del
predetto decreto.
2. Il termine di cui al comma 1-bis dell'articolo 2 del
decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2010, n. 163, e'
prorogato al 31 dicembre 2013.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e fino al termine di cui al comma 2, le
tariffe per la spedizione postale individuate con decreto
del Ministro dello sviluppo economico 21 ottobre 2010,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre
2010, si applicano anche alle spedizioni di prodotti
editoriali da parte delle associazioni e organizzazioni
senza fini di lucro iscritte nel Registro degli operatori
di comunicazione (ROC) individuate dall'articolo 1, comma
3, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, e
successive modificazioni, e delle associazioni d'arma e
combattentistiche. In tal caso si prescinde dal possesso
del requisito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b),
del citato decreto-legge n. 353 del 2003, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 46 del 2004. Dall'attuazione
del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.".
Comma 337
- Si riporta il testo dell'articolo 1-bis del citato
decreto-legge n. 63 del 2012:
"Art. 1-bis - (Contributi a favore di periodici
italiani pubblicati all'estero)- 1.Nell'ambito delle
risorse stanziate sul pertinente capitolo del bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e nel
rispetto del limite di cui all'articolo 2, comma 1, a
decorrere dai contributi relativi all'anno 2012, e'
autorizzata la corresponsione dell'importo complessivo di 2
milioni di euro, in ragione d'anno, di contributi a favore
di periodici italiani pubblicati all'estero da almeno tre
anni e di pubblicazioni con periodicita' almeno trimestrale
edite in Italia e diffuse prevalentemente all'estero da
almeno tre anni, anche tramite abbonamenti a titolo oneroso
per le pubblicazioni on line.
2. La misura dei contributi per le pubblicazioni di cui
al comma 1 e' determinata tenendo conto della loro
diffusione presso le comunita' italiane all'estero, del
loro apporto alla diffusione della lingua e della cultura
italiane, del loro contributo alla promozione del sistema
Italia all'estero, della loro consistenza informativa.
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro degli affari esteri, sentite le competenti
Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica, sono definiti i criteri e le
modalita' per la concessione dei contributi di cui al comma
1, tenendo conto del numero di uscite annue, del numero di
pagine pubblicate, del numero di copie vendute anche in
formato digitale, e riservando una apposita quota parte
dell'importo complessivo di cui al comma 1 alle testate che
esprimono specifiche appartenenze politiche, culturali e
religiose.
4. E' istituita una commissione incaricata di accertare
la sussistenza dei requisiti di ammissione ai contributi di
cui al presente articolo e di deliberarne la liquidazione,
composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio
dei Ministri e del Ministero degli affari esteri, in pari
numero, nonche' da rappresentanti del Consiglio generale
degli italiani all'estero, della Federazione unitaria della
stampa italiana all'estero, della Federazione nazionale
della stampa italiana e della Consulta nazionale delle
associazioni di emigrazione. Ai componenti della
commissione non spetta alcun compenso o rimborso spese
comunque denominato ed alle spese di funzionamento si
provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio, senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.".
Comma 339
- Si riporta il testo vigente del comma 5,
dell'articolo 17 del citato decreto-legge n. 98 del 2011:
"5. In relazione alle risorse da assegnare alle
pubbliche amministrazioni interessate, a fronte degli oneri
da sostenere per gli accertamenti medico-legali sui
dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati
dalle aziende sanitarie locali, in applicazione
dell'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, come modificato dall'articolo 17, comma 23, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102:
a) per gli esercizi 2011 e 2012 il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a trasferire
annualmente una quota delle disponibilita' finanziarie per
il Servizio sanitario nazionale, non utilizzata in sede di
riparto in relazione agli effetti della sentenza della
Corte costituzionale n. 207 del 7 giugno 2010, nel limite
di 70 milioni di euro annui, per essere iscritta,
rispettivamente, tra gli stanziamenti di spesa aventi
carattere obbligatorio, di cui all'articolo 26, comma 2,
della legge 196 del 2009, in relazione agli oneri di
pertinenza dei Ministeri, ovvero su appositi fondi da
destinare per la copertura dei medesimi accertamenti
medico-legali sostenuti dalle Amministrazioni diverse da
quelle statali;
b) a decorrere dall'esercizio 2013, con la legge di
bilancio e' stabilita la dotazione annua dei suddetti
stanziamenti destinati alla copertura degli accertamenti
medico-legali sostenuti dalle amministrazioni pubbliche,
per un importo complessivamente non superiore a 70 milioni
di euro, per le medesime finalita' di cui alla lettera a).
Conseguentemente il livello del finanziamento del Servizio
sanitario nazionale a cui concorre lo Stato, come fissato
al comma 1, e' rideterminato, a decorrere dal medesimo
esercizio 2013, in riduzione di 70 milioni di euro.".
Comma 340
- Si riporta il testo del comma 10-bis dell'articolo 4
del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125
(Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), come
modificato dalla presente legge:
"10-bis. In considerazione dei vincoli di bilancio e
assunzionali, nonche' dell'autonomia organizzativa
dell'INPS, le liste speciali, gia' costituite ai sensi
dell'articolo 5, comma 12, del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 1983, n. 638, sono trasformate in liste speciali
ad esaurimento, nelle quali vengono confermati i medici
inseriti nelle suddette liste alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto e
che risultavano gia' iscritti nelle liste alla data del 31
dicembre 2007.".
Comma 342
- Si riporta il testo dell'articolo 29 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
(Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici), come modificato dalla
presente legge:
"Art. 29 - (Acquisizione di beni e servizi attraverso
il ricorso alla centrale di committenza nazionale e
interventi per l'editoria). - 1. Le amministrazioni
pubbliche centrali inserite nel conto economico consolidato
della pubblica amministrazione, come individuate
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196 possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni
per la disciplina dei relativi rapporti, di Consip S.p.A.,
nella sua qualita' di centrale di committenza ai sensi
dell'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, per le acquisizioni di beni e servizi.
2. Allo scopo di agevolare il processo di
razionalizzazione della spesa e garantire gli obiettivi di
risparmio previsti dalla legislazione vigente, ivi compresi
quelli previsti dall'articolo 4, comma 66, della legge 12
novembre 2011, n. 183, gli enti nazionali di previdenza e
assistenza sociale possono avvalersi di Consip S.p.A. per
lo svolgimento di funzioni di centrale di committenza di
cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, stipulando apposite convenzioni per la
disciplina dei relativi rapporti.
3. Allo scopo di contribuire all'obiettivo del pareggio
di bilancio entro la fine dell'anno 2013, il sistema di
contribuzione diretta di cui alla legge 7 agosto 1990, n.
250, cessa alla data del 31 dicembre 2014, con riferimento
alla gestione 2013. Il Governo provvede, con decorrenza dal
1° gennaio 2012, a rivedere il regolamento emanato con
decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010,
n. 223, al fine di conseguire il risanamento della
contribuzione pubblica, una piu' rigorosa selezione
dell'accesso alle risorse, nonche' risparmi nella spesa
pubblica. Detti risparmi, compatibilmente con le esigenze
di pareggio di bilancio, sono destinati alla
ristrutturazione delle aziende gia' destinatarie della
contribuzione diretta, all'innovazione tecnologica del
settore, a contenere l'aumento del costo delle materie
prime, all'informatizzazione della rete distributiva.
3-bis. Per gli anni 2011, 2012 e 2013, un importo pari
a 2,5 milioni di euro, iscritto nel capitolo 7513 del
programma 3.5 «Regolazioni contabili ed altri trasferimenti
alle Regioni a statuto speciale» della missione «Relazioni
finanziarie con le autonomie territoriali» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e'
destinato al sostegno delle attivita' e delle iniziative
culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche,
educative, informative ed editoriali di cui all' articolo
16 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.".
Comma 343
- Si riporta il testo dell'articolo 33 del codice di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE), come modificato dalla presente legge:
"Art. 33 - (Appalti pubblici e accordi quadro stipulati
da centrali di committenza (art. 11, direttiva 2004/18;
art. 29, direttiva 2004/17; art. 19, co. 3, legge n.
109/1994) - 1. Le stazioni appaltanti e gli enti
aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture
facendo ricorso a centrali di committenza, anche
associandosi o consorziandosi.
2. Le centrali di committenza sono tenute
all'osservanza del presente codice.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di
cui all'articolo 32, comma 1, lettere b), c), f), non
possono affidare a soggetti pubblici o privati
l'espletamento delle funzioni e delle attivita' di stazione
appaltante di lavori pubblici. Tuttavia le amministrazioni
aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazione
appaltante di lavori pubblici ai servizi integrati
infrastrutture e trasporti (SIIT) o alle amministrazioni
provinciali, sulla base di apposito disciplinare che
prevede altresi' il rimborso dei costi sostenuti dagli
stessi per le attivita' espletate, nonche' a centrali di
committenza.
3-bis. I Comuni con popolazione non superiore a 5.000
abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia
affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di
committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture
nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito
accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei
competenti uffici. In alternativa, gli stessi Comuni
possono effettuare i propri acquisti attraverso gli
strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali
di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni
di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n.
488, e il mercato elettronico della pubblica
amministrazione di cui all'articolo 328 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
Le disposizioni di cui al presente comma non si
applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture,
effettuate in economia mediante amministrazione diretta,
nonche' nei casi di cui al secondo periodo del comma 8 e al
secondo periodo del comma 11, dell'articolo 125.".
Comma 344
- Si riporta il testo dell'articolo 37 del citato
decreto-legge n.98 del 2011, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 37 - (Disposizioni per l'efficienza del sistema
giudiziario e la celere definizione delle controversie) -
1. I capi degli uffici giudiziari sentiti, i presidenti
dei rispettivi consigli dell'ordine degli avvocati, entro
il 31 gennaio di ogni anno redigono un programma per la
gestione dei procedimenti civili, amministrativi e
tributari pendenti. Con il programma il capo dell'ufficio
giudiziario determina:
a) gli obiettivi di riduzione della durata dei
procedimenti concretamente raggiungibili nell'anno in
corso;
b) gli obiettivi di rendimento dell'ufficio, tenuto
conto dei carichi esigibili di lavoro dei magistrati
individuati dai competenti organi di autogoverno, l'ordine
di priorita' nella trattazione dei procedimenti pendenti,
individuati secondo criteri oggettivi ed omogenei che
tengano conto della durata della causa, anche con
riferimento agli eventuali gradi di giudizio precedenti,
nonche' della natura e del valore della stessa.
2. Con il programma di cui al comma 1, sulla cui
attuazione vigila il capo dell'ufficio giudiziario, viene
dato atto dell'avvenuto conseguimento degli obiettivi
fissati per l'anno precedente o vengono specificate le
motivazioni del loro eventuale mancato raggiungimento.
Ai fini della valutazione per la conferma dell'incarico
direttivo ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo
5 aprile 2006, n. 160, i programmi previsti dal comma 1
sono comunicati ai locali consigli dell'ordine degli
avvocati e sono trasmessi al Consiglio superiore della
magistratura.
3. In sede di prima applicazione delle disposizioni di
cui ai commi 1, e seguenti, il programma di cui al comma 1
viene adottato entro il 31 ottobre 2011 e vengono indicati
gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti
civili, amministrativi e tributari concretamente
raggiungibili entro il 31 dicembre 2012, anche in assenza
della determinazione dei carichi di lavoro di cui al comma
1, lett. b).
4. In relazione alle concrete esigenze organizzative
dell'ufficio, i capi degli uffici giudiziari possono
stipulare apposite convenzioni, senza oneri a carico della
finanza pubblica, con le facolta' universitarie di
giurisprudenza, con le scuole di specializzazione per le
professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive
modificazioni, e con i consigli dell'ordine degli avvocati
per consentire ai piu' meritevoli, su richiesta
dell'interessato e previo parere favorevole del Consiglio
giudiziario per la magistratura ordinaria, del Consiglio di
presidenza della giustizia amministrativa per quella
amministrativa e del Consiglio di presidenza della
giustizia tributaria per quella tributaria, lo svolgimento
presso i medesimi uffici giudiziari del primo anno del
corso di dottorato di ricerca, del corso di
specializzazione per le professioni legali o della pratica
forense per l'ammissione all'esame di avvocato.
5. Coloro che sono ammessi alla formazione
professionale negli uffici giudiziari assistono e
coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel
compimento delle loro ordinarie attivita', anche con
compiti di studio, e ad essi si applica l'articolo 15 del
testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Lo
svolgimento delle attivita' previste dal presente comma
sostituisce ogni altra attivita' del corso del dottorato di
ricerca, del corso di specializzazione per le professioni
legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame
di avvocato. Al termine del periodo di formazione il
magistrato designato dal capo dell'ufficio giudiziario
redige una relazione sull'attivita' e sulla formazione
professionale acquisita, che viene trasmessa agli enti di
cui al comma 4. Ai soggetti previsti dal presente comma non
compete alcuna forma di compenso, di indennita', di
rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte
della pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce
ad alcun titolo pubblico impiego. E' in ogni caso
consentita la partecipazione alle convenzioni previste dal
comma 4 di terzi finanziatori.
6. Al testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese giustizia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica del titolo I della parte II e'
sostituito dalla seguente: "Contributo unificato nel
processo civile, amministrativo e tributario";
b) all'articolo 9:
1) al comma 1, dopo le parole: "volontaria
giurisdizione," sopprimere la parola: "e", dopo le parole:
"processo amministrativo" sono aggiunte le seguenti: "e nel
processo tributario";
2) dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis.
Nei processi per controversie di previdenza ed assistenza
obbligatorie, nonche' per quelle individuali di lavoro o
concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che sono
titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta
personale sul reddito, risultante dall'ultima
dichiarazione, superiore a tre volte l'importo previsto
dall'articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al
contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di
cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 3, salvo
che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui
il contributo e' dovuto nella misura di cui all'articolo
13, comma 1.»; (256)
c) all'articolo 10, comma 1, le parole: «il processo
esecutivo per consegna e rilascio» sono soppresse;
d) all'articolo 10, al comma 3, le parole: «i
processi di cui al libro IV, titolo II, capi I, II, III, IV
e V, del codice di procedura civile» sono sostituite dalle
seguenti: «i processi di cui al libro IV, titolo II, capi
II, III, IV e V, del codice di procedura civile»;
e) all'articolo 10, al comma 6-bis, le parole: «per i
processi dinanzi alla Corte di cassazione» sono soppresse;
f) all'articolo 13, comma 1, la lettera a) e'
sostituita dalla seguente: «a) euro 37 per i processi di
valore fino a 1.100 euro, nonche' per i processi per
controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo
quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis, per i
procedimenti di cui all'articolo 711 del codice di
procedura civile, e per i procedimenti di cui all'articolo
4, comma 16, della legge 1° dicembre 1970, n. 898;»;
g) all'articolo 13, comma 1, la lettera b) e'
sostituita dalla seguente: «b) euro 85 per i processi di
valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i
processi di volontaria giurisdizione, nonche' per i
processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e
capo VI, del codice di procedura civile, e per i processi
contenziosi di cui all'articolo 4 della legge 1° dicembre
1970, n. 898,»;
h) all'articolo 13, comma 1, alla lettera c) le
parole: «euro 187» sono sostituite dalle seguenti: «euro
206»;
i) all'articolo 13, comma 1, alla lettera d) le
parole: «euro 374» sono sostituite dalle seguenti: «euro
450»;
l) all'articolo 13, comma 1, alla lettera e) le
parole: «euro 550» sono sostituite dalle seguenti: «euro
660»;
m) all'articolo 13, comma 1, alla lettera f) le
parole: «euro 880» sono sostituite dalle seguenti: «euro
1.056»;
n) all'articolo 13, comma 1, alla lettera g) le
parole: «euro 1.221» sono sostituite dalle seguenti: «euro
1.466»;
o) all'articolo 13, il comma 2 e' sostituito dal
seguente: «2. Per i processi di esecuzione immobiliare il
contributo dovuto e' pari a euro 242. Per gli altri
processi esecutivi lo stesso importo e' ridotto della
meta'. Per i processi esecutivi mobiliari di valore
inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto e' pari a euro
37. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il
contributo dovuto e' pari a euro 146.»;
p) all'articolo 13, al comma 3, dopo le parole:
«compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e
di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento»
sono inserite le seguenti: «e per le controversie
individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico
impiego, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma
1-bis»;
q) all'articolo 13, dopo il comma 3, e' inserito il
seguente:
"3-bis. Ove il difensore non indichi il proprio
indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio
numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del
codice di procedura civile e 16, comma 1-bis, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la
parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto
introduttivo del giudizio o, per il processo tributario,
nel ricorso il contributo unificato e' aumentato della
meta'.";
r) all'articolo 13, comma 5, le parole: «euro 672»
sono sostituite dalle seguenti: «euro 740»;
s) all'articolo 13, il comma 6-bis e' sostituito dal
seguente:
"6-bis. Il contributo unificato per i ricorsi proposti
davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al
Consiglio di Stato e' dovuto nei seguenti importi:
a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117
del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per quelli
aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza,
di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per
i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza
del giudicato il contributo dovuto e' di euro 300.
Non e' dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti
dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso
il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della
direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico
all'informazione ambientale;
b) per le controversie concernenti rapporti di
pubblico impiego, si applica il comma 3;
c) per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato
comune a determinate materie previsto dal libro IV, titolo
V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonche'
da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il
contributo dovuto e' di euro 1.800;
d) per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1,
lettere a) e b), del codice di cui all'allegato 1 al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo
dovuto e' di euro 2.000 quando il valore della controversia
e' pari o inferiore ad euro 200.000; per quelle di importo
compreso tra euro 200.000 e 1.000.000 il contributo dovuto
e' di euro 4.000 mentre per quelle di valore superiore a
1.000.000 di euro e' pari ad euro 6.000. Se manca la
dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 14, il
contributo dovuto e' di euro 6.000;
e) in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere
precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente,
il contributo dovuto e' di euro 650. I predetti importi
sono aumentati della meta' ove il difensore non indichi il
proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il
proprio recapito fax, ai sensi dell'articolo 136 del codice
del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104. Ai fini del presente comma, per
ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale
e i motivi aggiunti che introducono domande nuove.";
t) all'articolo 13, dopo il comma 6-ter, e' aggiunto
il seguente:
"6-quater. Per i ricorsi principale ed incidentale
proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e
regionali e' dovuto il contributo unificato nei seguenti
importi:
a) euro 30 per controversie di valore fino a euro
2.582,28;
b) euro 60 per controversie di valore superiore a
euro 2.582,28 e fino a euro 5.000;
c) euro 120 per controversie di valore superiore a
euro 5.000 e fino a euro 25.000;
d) euro 250 per controversie di valore superiore a
euro 25.000 e fino a euro 75.000;
e) euro 500 per controversie di valore superiore a
euro 75.000 e fino a euro 200.000;
f) euro 1.500 per controversie di valore superiore
a euro 200.000.";
u) all'articolo 14, dopo il comma 3, e' inserito il
seguente:
"3-bis. Nei processi tributari, il valore della lite,
determinato ai sensi del comma 5 dell'articolo 12 del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive
modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione
resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche
nell'ipotesi di prenotazione a debito.";
 

v) all'articolo 18, comma 1, secondo periodo:
1) dopo le parole: "volontaria giurisdizione," e'
soppressa la seguente: "e";
2) dopo le parole: "processo amministrativo" sono
inserite le seguenti: "e nel processo tributario";
z) all'articolo 131, comma 2:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) il contributo unificato nel processo civile,
nel processo amministrativo e nel processo tributario»;
2) alla lettera b), le parole: "e tributario" sono
soppresse;
aa) all'articolo 158, comma 1:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) il contributo unificato nel processo civile,
nel processo amministrativo e nel processo tributario»;
2) alla lettera b), le parole: "e tributario" sono
soppresse;
bb) la rubrica del capo I del titolo III della parte
VI e' sostituita dalla seguente: "Capo I - Pagamento del
contributo unificato nel processo civile, amministrativo e
tributario";
cc) l'articolo 260 e' abrogato.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano ai
procedimenti iscritti a ruolo, nonche' ai ricorsi
notificati ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
8. All'articolo unico, primo comma della legge 2 aprile
1958, n. 319, e' inserito, in fine, il seguente periodo: ",
fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,
n. 115".
9. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010,
n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2011, n. 10, il comma 4-quinquiesdecies e'
abrogato.
10. Il maggior gettito derivante dall'applicazione
delle disposizioni di cui ai commi 6, lettere da b) a r),
7, 8 e 9, ad eccezione del maggior gettito derivante dal
contributo unificato nel processo tributario, e' versato
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato
al pertinente capitolo dello stato di previsione del
Ministero della giustizia, per la realizzazione di
interventi urgenti in materia di giustizia civile. Il
maggior gettito derivante dall'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 6, lettera s), e' versato
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato
al pertinente capitolo dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato con le
modalita' di cui al periodo precedente, per la
realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia
amministrativa.
11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle
finanze e della giustizia, e' stabilita la ripartizione in
quote delle risorse confluite nel capitolo di cui al comma
10, primo periodo, per essere destinate, in via
prioritaria, all'assunzione di personale di magistratura
ordinaria, nonche', per il solo anno 2014, nella
prospettiva di migliorare l'efficienza degli uffici
giudiziari e per consentire a coloro che hanno completato
il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari a norma
dell'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2012, n.
228, lo svolgimento di un periodo di perfezionamento da
completare entro il 31 dicembre 2014, nel limite di spesa
di 7,5 milioni di euro. La titolarita' del relativo
progetto formativo e' assegnata al Ministero della
giustizia. A decorrere dall'anno 2015 una quota pari a 7,5
milioni di euro del predetto importo e' destinata
all'incentivazione del personale amministrativo
appartenente agli uffici giudiziari che abbiano raggiunto
gli obiettivi di cui al comma 12, anche in deroga alle
disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2-bis, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e alle
spese di funzionamento degli uffici giudiziari. La
riassegnazione prevista dal comma 10, primo periodo, e'
effettuata al netto delle risorse utilizzate per le
assunzioni del personale di magistratura ordinaria.
11-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, e' stabilita la ripartizione in quote delle
risorse confluite nel capitolo di cui al comma 10, secondo
periodo, per essere destinate, per un terzo, all'assunzione
di personale di magistratura amministrativa e, per la
restante quota, nella misura del 50 per cento
all'incentivazione del personale amministrativo
appartenente agli uffici giudiziari che abbiano raggiunto
gli obiettivi di cui al comma 12, anche in deroga alle
disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2-bis, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e nella
misura del 50 per cento alle spese di funzionamento degli
uffici giudiziari. La riassegnazione prevista dal comma 10,
secondo periodo, e' effettuata al netto delle risorse
utilizzate per le assunzioni del personale di magistratura
amministrativa.
12. Ai fini dei commi 11 e 11-bis, il Ministero della
giustizia e il Consiglio di presidenza della giustizia
amministrativa comunicano alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro
il 30 aprile di ogni anno, l'elenco degli uffici giudiziari
presso i quali, alla data del 31 dicembre, risultano
pendenti procedimenti civili e amministrativi in numero
ridotto di almeno il 10 per cento rispetto all'anno
precedente. Relativamente ai giudici tributari,
l'incremento della quota variabile del compenso di cui
all'articolo 12, comma 3-ter, del decreto-legge 2 marzo
2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
aprile 2012, n. 44, e' altresi' subordinato, in caso di
pronuncia su una istanza cautelare, al deposito della
sentenza di merito che definisce il ricorso entro novanta
giorni dalla data di tale pronuncia. Per l'anno 2011 la
percentuale indicata al primo periodo del presente comma e'
ridotta al cinque per cento.
(Omissis).".
Comma 345
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 8 della
legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante "Norme a tutela
della minoranza linguistica slovena della regione
Friuli-Venezia Giulia":
"Art. 8 - (Uso della lingua slovena nella pubblica
amministrazione) - 1. Fermo restando il carattere ufficiale
della lingua italiana, alla minoranza slovena presente nel
territorio di cui all'articolo 1 e' riconosciuto il diritto
all'uso della lingua slovena nei rapporti con le autorita'
amministrative e giudiziarie locali, nonche' con i
concessionari di servizi di pubblico interesse aventi sede
nel territorio di cui all'articolo 1 e competenza nei
comuni di cui all'articolo 4, secondo le modalita' previste
dal comma 4 del presente articolo. E' riconosciuto altresi'
il diritto di ricevere risposta in lingua slovena:
a) nelle comunicazioni verbali, di norma direttamente
o per il tramite di un interprete;
b) nella corrispondenza, con almeno una traduzione
allegata al testo redatto in lingua italiana.
2. Dall'applicazione del comma 1 sono escluse le Forze
armate e le Forze di polizia nell'espletamento dei
rispettivi compiti istituzionali, salvo che per i
procedimenti amministrativi, per le Forze armate
limitatamente agli uffici di distretto, avviati a richiesta
di cittadini di lingua slovena e fermo restando quanto
stabilito dall'articolo 109 del codice di procedura penale.
Restano comunque esclusi dall'applicazione del comma 1 i
procedimenti amministrativi avviati dal personale delle
Forze armate e di polizia nei rapporti interni con
l'amministrazione di appartenenza.
3. Nei comuni di cui all'articolo 4 gli atti e i
provvedimenti di qualunque natura destinati ad uso pubblico
e redatti su moduli predisposti, compresi i documenti di
carattere personale quali la carta di identita' e i
certificati anagrafici, sono rilasciati, a richiesta dei
cittadini interessati, sia in lingua italiana e slovena sia
nella sola lingua italiana. L'uso della lingua slovena e'
previsto anche con riferimento agli avvisi e alle
pubblicazioni ufficiali.
4. Al fine di rendere effettivi ed attuabili i diritti
di cui ai commi 1, 2 e 3, le amministrazioni interessate,
compresa l'amministrazione dello Stato, adottano, nei
territori compresi nella tabella di cui all'articolo 4, le
necessarie misure, adeguando i propri uffici, l'organico
del personale e la propria organizzazione interna, nel
rispetto delle vigenti procedure di programmazione delle
assunzioni di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni, ed entro i limiti
delle risorse finanziarie disponibili ai sensi del presente
articolo. Nelle zone centrali delle citta' di Trieste e
Gorizia e nella citta' di Cividale del Friuli, invece, le
singole amministrazioni interessate istituiscono, anche in
forma consorziata, un ufficio rivolto ai cittadini
ancorche' residenti in territori non previsti dall'articolo
4 che intendono avvalersi dei diritti di cui ai commi 1, 2
e 3.
5. Le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui
al comma 1 per i concessionari di servizi di pubblico
interesse sono disciplinate mediante specifiche
convenzioni, entro i limiti delle risorse finanziarie
disponibili ai sensi del presente articolo, dagli enti
pubblici interessati di intesa con il Comitato.
6. Nell'ambito della propria autonomia statutaria i
comuni e le province provvedono all'eventuale modifica ed
integrazione dei propri statuti conformemente alle
disposizioni della presente legge.
7. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui ai commi
4 e 6 rimangono in vigore le misure gia' adottate a tutela
dei diritti previsti dal presente articolo.
8. Per il progressivo conseguimento delle finalita' di
cui al presente articolo e' autorizzata la spesa massima di
lire 5.805 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.
9. La regione Friuli-Venezia Giulia, gli enti locali di
cui all'articolo 4 ed altri soggetti pubblici possono
contribuire con risorse aggiuntive alla realizzazione degli
interventi necessari per l'attuazione del presente
articolo, sentito a tale fine il Comitato.
10. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, da emanare entro il 31
gennaio di ciascun anno, sentito il Comitato, sono
determinati i termini e le modalita' per la ripartizione
delle risorse di cui al comma 8 tra i soggetti
interessati.".
Comma 346
La legge 24 febbraio 1992, n. 225 reca "Istituzione del
Servizio nazionale della protezione civile".
Il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 reca
"Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di
procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle
opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei
finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo
opere e del Fondo progetti".
Comma 348
- Si riporta il testo del comma 14 dell'articolo 4 del
citato decreto-legge, n. 101 del 2013 come modificato dalla
presente legge:
"Art. 4 - (Disposizioni urgenti in tema di immissione
in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonche' di
limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro
flessibile nel pubblico impiego) -
1-12 (omissis)
13. Al fine di assicurare la continuita' delle
attivita' di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano
e sociale della citta' dell'Aquila e dei comuni del
cratere, la proroga o il rinnovo dei contratti di lavoro a
tempo determinato di cui all'articolo 7, comma 6-ter, del
decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e'
consentita anche per gli anni 2014 e 2015, con le modalita'
e avvalendosi del sistema derogatorio ivi previsti
compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili nei
rispettivi bilanci, fermo restando il rispetto del patto di
stabilita' interno e della vigente normativa in materia di
contenimento della spesa complessiva di personale.
14. Per le finalita' di cui al comma 13, il comune
dell'Aquila puo' prorogare o rinnovare i contratti di
lavoro a tempo determinato previsti dall'articolo 2, comma
3-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10, avvalendosi del sistema derogatorio previsto
dall'articolo 7, comma 6-ter, del decreto-legge 26 aprile
2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2013, n. 71, anche per gli anni 2014 e 2015, nel
limite massimo di spesa di 1 milione di euro per ciascun
anno a valere sulle disponibilita' in bilancio, fermo
restando il rispetto del patto di stabilita' interno e
della vigente normativa in materia di contenimento della
spesa complessiva di personale. Per le medesime finalita',
i comuni del cratere possono prorogare o rinnovare entro e
non oltre il 31 dicembre 2014 i contratti di lavoro a tempo
determinato previsti dall'articolo 2, comma 3-sexies, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, nonche'
i contratti di collaborazione coordinata e continuativa
stipulati in forza delle ordinanze emergenziali del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo
7, comma 6-ter, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013,
n. 71, avvalendosi del sistema derogatorio ivi previsto
anche per l'anno 2014 nel limite massimo di spesa di 0,5
milioni di euro.
(omissis)."
Comma 349
Il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 reca
"Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo
quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE,
dal CEEP e dal CES".
Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, reca
"Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e
di competitivita' economica".
Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, reca
"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali".
- Si riporta il testo dell'articolo 19 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
"Art. 19 - (Incarichi di funzioni dirigenziali(Art. 19
del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art.
11 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del d.lgs
n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del
d.lgs n. 387 del 1998) -
1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico di
funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla
natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed
alla complessita' della struttura interessata, delle
attitudini e delle capacita' professionali del singolo
dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza
nell'amministrazione di appartenenza e della relativa
valutazione, delle specifiche competenze organizzative
possedute, nonche' delle esperienze di direzione
eventualmente maturate all'estero, presso il settore
privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purche'
attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento
degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si
applica l'articolo 2103 del codice civile.
1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche
mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito
istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di
funzione che si rendono disponibili nella dotazione
organica ed i criteri di scelta; acquisisce le
disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta.
1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere
revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di cui
all'articolo 21, comma 1, secondo periodo.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata
dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide
con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili.
Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un
contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti
dall'articolo 24. E' sempre ammessa la risoluzione
consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad
un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici
dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata
dell'incarico e' pari a tre anni. Resta fermo che per i
dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni
dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione
all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo
periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del
trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonche'
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del
conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre
anni.
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali e nelle percentuali
previste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di
funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai
sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo
7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c).
5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di
ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da
1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna
amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai
ruoli di cui all'articolo 23, purche' dipendenti delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di
organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo,
aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di cui ai
commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il limite
del 15 per cento della dotazione organica dei dirigenti
appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo
articolo 23 e del 10 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti limiti
percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale
diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal
comma 6.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti
ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo
7.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria
richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al
possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
didattico previgente al regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei
dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante
dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4,
5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo
decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore, se
esso e' uguale o superiore a cinque.
6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2.
6-quater. Per gli enti locali il numero complessivo
degli incarichi a contratto nella dotazione organica
dirigenziale, conferibili ai sensi dell'articolo 110, comma
1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, e' stabilito nel limite massimo del 10 per cento della
dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo
indeterminato. Per i comuni con popolazione inferiore o
pari a 100.000 abitanti il limite massimo di cui al primo
periodo del presente comma e' pari al 20 per cento della
dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo
indeterminato. Per i comuni con popolazione superiore a
100.000 abitanti e inferiore o pari a 250.000 abitanti il
limite massimo di cui al primo periodo del presente comma
puo' essere elevato fino al 13 per cento della dotazione
organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato
a valere sulle ordinarie facolta' per le assunzioni a tempo
indeterminato. Si applica quanto previsto dal comma 6-bis.
In via transitoria, con provvedimento motivato volto a
dimostrare che il rinnovo sia indispensabile per il
corretto svolgimento delle funzioni essenziali degli enti,
i limiti di cui al presente comma possono essere superati,
a valere sulle ordinarie facolta' assunzionali a tempo
indeterminato, al fine di rinnovare, per una sola volta,
gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della
presente disposizione e in scadenza entro il 31 dicembre
2012. Contestualmente gli enti adottano atti di
programmazione volti ad assicurare, a regime, il rispetto
delle percentuali di cui al presente comma.
7.
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al
comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla
fiducia al Governo.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle
esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di
revisione degli enti pubblici in rappresentanza di
amministrazioni ministeriali.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per
il Ministero degli affari esteri nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, il
conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di
cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
12-bis. Le disposizioni del presente articolo
costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi
collettivi.".
La legge 27 dicembre 2006, n. 296 reca "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007)".
Il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, reca
"Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria".
L'ordinanza del Presidenza del Consiglio n. 4013 del
marzo 2012 recante "Misure urgenti per la semplificazione,
il rigore nonche' per il superamento dell'emergenza
determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del
giorno 6 aprile 2009" e' pubblica nella Gazzetta Ufficiale
5 aprile 2012, n. 81.
Comma 350
Il decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile
2009 reca "Individuazione dei comuni danneggiati dagli
eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila
ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile
2009".
Il decreto del Commissario delegato n. 11 del 17 aprile
2009 reca "Modifiche ed integrazioni al decreto n. 3 del 16
aprile 2009, recante "Individuazione dei comuni danneggiati
dagli eventi sismici che hanno colpito la provincia di
l'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6
aprile 2009".
Comma 351
Si riporta l testo dell'articolo 2 dell'ordinanza del
Capo del Dipartimento della protezione civile n. 25 del 20
novembre 2012 recante "Primi interventi urgenti di
protezione civile conseguenti all'evento sismico che il 26
ottobre 2012 ha colpito alcuni comuni del territorio delle
province di Cosenza e Potenza":
"Art. 2 - 1. I Commissari delegati, per il tramite dei
Sindaci dei comuni interessati, sono autorizzati ad
assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale,
abituale e continuativa alla data del sisma sia stata
distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata
in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita',
adottati a seguito degli eventi sismici di cui in premessa,
un contributo per l'autonoma sistemazione nel limite di
euro 100,00 per ogni componente del nucleo familiare
abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove
si tratti di un nucleo familiare composto da una sola
unita', il contributo medesimo e' stabilito in euro 200,00.
Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di eta'
superiore a 65 anni, portatori di handicap, ovvero disabili
con una percentuale di invalidita' non inferiore al 67%, e'
concesso un contributo aggiuntivo di euro 200,00 mensili
per ognuno dei soggetti sopra indicati. Il contributo per
ciascun nucleo familiare non puo' comunque superare il
limite massimo di euro 600,00 mensili.
2. I benefici economici di cui al presente articolo
sono concessi sino alla data della verifica di agibilita'
effettuata ai sensi di quanto disposto dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 2011,
qualora la stessa non confermi l'inagibilita'.
3. I benefici economici di cui al presente articolo
sono concessi in alternativa ad ogni altra forma di
sistemazione alloggiativa a carico di strutture
pubbliche.".
Comma 352
Si riporta il testo del comma 319 dell'articolo 1 della
citata n. 228 del 2012 come modificato dalla presente
legge:
"Art. 1 - (..) (Omissis).
319. A decorrere dall'anno 2013, e' istituito il Fondo
nazionale integrativo per i comuni montani, classificati
interamente montani di cui all'elenco dei comuni italiani
predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT),
con una dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2013
e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014 da
destinare al finanziamento dei progetti di cui al comma
321.
(Omissis)".
Comma 354
Si riporta il testo vigente dell'articolo 1 del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122
(Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio
delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio
Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012):
"Art. 1 - (Ambito di applicazione e coordinamento dei
presidenti delle regioni) - 1. Le disposizioni del presente
decreto sono volte a disciplinare gli interventi per la
ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa
economica nei territori dei comuni delle province di
Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo,
interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio
2012, per i quali e' stato adottato il decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 di
differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi
tributari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonche' di
quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati
ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio
2000, n. 212.
2. Ai fini del presente decreto i Presidenti delle
Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in
qualita' di Commissari delegati.
3. In seguito agli eventi sismici di cui al comma 1,
considerati l'entita' e l'ammontare dei danni subiti ed al
fine di favorire il processo di ricostruzione e la ripresa
economica dei territori colpiti dal sisma, lo stato di
emergenza dichiarato con le delibere del Consiglio dei
Ministri del 22 e del 30 maggio 2012 e' prorogato fino al
31 maggio 2013. Il rientro nel regime ordinario e'
disciplinato ai sensi dell'articolo 5, commi 4-ter e
4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
4. Agli interventi di cui al presente decreto
provvedono i presidenti delle Regioni Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto, i quali coordinano le attivita' per la
ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29
maggio 2012 nelle regioni di rispettiva competenza, a
decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e per
l'intera durata dello stato di emergenza, operando con i
poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, e con le deroghe alle disposizioni
vigenti stabilite con delibera del Consiglio dei Ministri
adottata nelle forme di cui all'articolo 5, comma 1, della
citata legge.
5. I presidenti delle regioni possono avvalersi per gli
interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle
province interessati dal sisma, adottando idonee modalita'
di coordinamento e programmazione degli interventi stessi.
A tal fine, i Presidenti delle regioni possono costituire
apposita struttura commissariale, composta da personale
dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di
comando o distacco, nel limite di quindici unita', i cui
oneri sono posti a carico delle risorse assegnate
nell'ambito della ripartizione del Fondo di cui
all'articolo 2.
5-bis. I Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto, in qualita' di Commissari Delegati,
possono delegare le funzioni attribuite con il presente
decreto ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle
Province nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi
gli interventi oggetto della presente normativa. Nell'atto
di delega devono essere richiamate le specifiche normative
statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti norme, e'
possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di
deroga.".
-- Si riporta il testo vigente dell'articolo 67-septies
del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (Misure
urgenti per la crescita del Paese):
"Art. 67-septies - (Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e del 29
maggio 2012) - 1. Il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
recante interventi urgenti in favore delle popolazioni
colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il
territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara,
Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012,
e l'articolo 10 del presente decreto si applicano anche ai
territori dei comuni di Ferrara, Mantova, nonche', ove
risulti l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli
indicati eventi sismici, dei comuni di Castel d'Ario,
Commessaggio, Dosolo, Pomponesco, Viadana, Adria,
Bergantino, Castelnovo Bariano, Fiesso Umbertiano,
Casalmaggiore, Casteldidone, Corte de' Frati, Piadena, San
Daniele Po, Robecco d'Oglio, Argenta.
1-bis. Le disposizioni previste dagli articoli 2, 3,
10, 11 e 11-bis del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012,
n. 122, e successive modificazioni, e dall'articolo 3-bis
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si
applicano alle imprese, ove risulti l'esistenza del nesso
causale tra i danni e gli eventi sismici del 20 e 29 maggio
2012, ricadenti nei comuni di Argelato, Bastiglia,
Campegine, Campogalliano, Castelfranco Emilia, Modena,
Minerbio, Nonantola, Reggio Emilia e Castelvetro
Piacentino. Dall'attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al
comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse del Fondo per
la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20 e del
29 maggio 2012, di cui all'articolo 2, comma 1 e al comma
1-bis, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74.".
-- Si riporta il testo dei commi 138 e 140
dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2011) :
"Art. 1 - (Gestioni previdenziali. Rapporti con le
regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle) -
(omissis)
138. A decorrere dall'anno 2011, le regioni, escluse la
regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di
Trento e di Bolzano, possono autorizzare gli enti locali
del proprio territorio a peggiorare il loro saldo
programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto
capitale e contestualmente e per lo stesso importo
procedono a rideterminare il proprio obiettivo
programmatico in termini di cassa o di competenza.
Attraverso la certificazione di cui al comma 145 le regioni
dichiarano che la rideterminazione del proprio obiettivo di
cassa e' stata realizzata attraverso una riduzione dei
pagamenti finali in conto capitale soggetti ai limiti del
patto e che la rideterminazione del proprio obiettivo di
competenza e' stata realizzata attraverso una riduzione
degli impegni correnti soggetti ai limiti del patto.
Nell'anno 2013 le regioni, escluse la regione Trentino-Alto
Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano,
possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio
a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un
aumento dei pagamenti in conto capitale e, contestualmente,
procedono a rideterminare i propri obiettivi programmatici
in termini di competenza eurocompatibile e di competenza
finanziaria, riducendoli dello stesso importo.
140. Ai fini dell'applicazione dei commi 138 e 139, gli
enti locali dichiarano all'ANCI, all'UPI, alle regioni e
alle province autonome, entro il 15 settembre di ciascun
anno, l'entita' dei pagamenti che possono effettuare nel
corso dell'anno. Entro il termine del 31 ottobre, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con
riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi
informativi occorrenti per la verifica del mantenimento
dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.".
Comma 355
-- Si riporta il testo dell'articolo 32 della legge 12
novembre 2011, n. 183, recante (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
Legge di stabilita' 2012), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 32 - (Patto di stabilita' interno delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano) - 1. Ai
fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente
articolo, che costituiscono principi fondamentali di
coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli
articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della
Costituzione.
2. Il complesso delle spese finali in termini di
competenza finanziaria di ciascuna regione a statuto
ordinario non puo' essere superiore, per ciascuno degli
anni 2012 e 2013, agli obiettivi di competenza 2012 e 2013
trasmessi ai sensi dell'articolo 1 del decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze 15 giugno 2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28 giugno
2011, concernente il monitoraggio e la certificazione del
Patto di stabilita' interno 2011 per le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, attraverso i
modelli 5OB/11/CP e, per le regioni che nel 2011 hanno
ridefinito i propri obiettivi ai sensi dell'articolo 1,
comma 135, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, attraverso
il modello 6OB/11, ridotti degli importi di cui alla
tabella seguente. Per gli anni 2014 e successivi il
complesso delle spese finali in termini di competenza di
ciascuna regione a statuto ordinario non puo' essere
superiore all'obiettivo di competenza per l'anno 2013
determinato ai sensi del presente comma.



Ripartizione contributo agli obiettivi di finanza pubblica in termini di competenza finanziaria aggiuntivo rispetto al 2011
(in migliaia di euro)

REGIONI 2012 2013 e succ.


Abruzzo 26.465 56.838 Basilicata 18.348 39.405 Calabria 36.764 78.956 Campania 98.398 211.325 Emilia Romagna 49.491 106.289 Liguria 23.408 50.272 Lazio 119.357 256.338 Lombardia 95.810 205.765 Marche 22.223 47.728 Molise 9.396 20.179 Piemonte 68.892 147.957 Puglia 54.713 117.504 Toscana 47.183 101.332 Umbria 20.321 43.642 Veneto 54.231 116.470
Totale 745.000 1.600.000



Gli importi di cui alla predetta tabella si applicano
nelle more dell'adozione del decreto previsto dall'articolo
20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111.
3. Il complesso delle spese finali in termini di cassa
di ciascuna regione a statuto ordinario non puo' essere
superiore, per ciascuno degli anni 2012 e 2013, agli
obiettivi di cassa 2012 e 2013 trasmessi ai sensi
dell'articolo 1 del citato decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze 15 giugno 2011, concernente
il monitoraggio e la certificazione del Patto di stabilita'
interno 2011 per le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, attraverso i modelli 5OB/11/CS e, per
le regioni che nel 2011 hanno ridefinito i propri
obiettivi, ai sensi dell'articolo 1, comma 135, della legge
13 dicembre 2010, n. 220, attraverso il modello 6OB/11,
ridotti degli importi di cui alla tabella seguente. Per gli
anni 2014 e successivi il complesso delle spese finali in
termini di cassa di ciascuna regione a statuto ordinario
non puo' essere superiore all'obiettivo di cassa per l'anno
2013 determinato ai sensi del presente comma.


Ripartizione contributo agli obiettivi di finanza pubblica in termini di competenza finanziaria aggiuntivo rispetto al 2011
(in migliaia di euro)

REGIONI 2012 2013 e succ.


Abruzzo 26.557 57.035 Basilicata 20.770 44.606 Calabria 39.512 84.857 Campania 89.286 191.755 Emilia Romagna 58.630 125.917 Liguria 28.687 61.609 Lazio 69.539 149.346 Lombardia 118.203 253.860 Marche 23.710 50.921 Molise 10.406 22.349 Piemonte 78.392 168.359 Puglia 46.824 100.561 Toscana 57.991 124.545 Umbria 19.582 42.056 Veneto 56.911 122.224
Totale 745.000 1.600.000



Gli importi di cui alla predetta tabella si applicano
nelle more dell'adozione del decreto previsto dall'articolo
20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111.
4. Il complesso delle spese finali di cui ai commi 2 e
3 e' determinato, sia in termini di competenza sia in
termini di cassa, dalla somma delle spese correnti e in
conto capitale risultanti dal consuntivo al netto:
a) delle spese per la sanita', cui si applica la
specifica disciplina di settore;
b) delle spese per la concessione di crediti;
c) delle spese correnti e in conto capitale per
interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti
dell'Unione europea, con esclusione delle quote di
finanziamento statale e regionale. Nei casi in cui l'Unione
europea riconosca importi inferiori, l'importo
corrispondente alle spese non riconosciute e' incluso tra
le spese del patto di stabilita' interno relativo all'anno
in cui e' comunicato il mancato riconoscimento. Ove la
comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il
recupero puo' essere conseguito anche nell'anno successivo;
d) delle spese relative ai beni trasferiti in
attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85,
per un importo corrispondente alle spese gia' sostenute
dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei medesimi
beni, determinato dal decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto
legislativo n. 85 del 2010;
e) delle spese concernenti il conferimento a fondi
immobiliari di immobili ricevuti dallo Stato in attuazione
del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85;
f).
g) delle spese concernenti i censimenti di cui
all'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, nei limiti delle risorse trasferite
dall'ISTAT;
h) delle spese conseguenti alla dichiarazione dello
stato di emergenza di cui alla legge 24 febbraio 1992, n.
225, nei limiti dei maggiori incassi derivanti dai
provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 5-quater, della
legge n. 225 del 1992, acquisiti in apposito capitolo di
bilancio;
i) delle spese in conto capitale, nei limiti delle
somme effettivamente incassate entro il 30 novembre di
ciascun anno, relative al gettito derivante dall'attivita'
di recupero fiscale ai sensi dell'articolo 9 del decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68, acquisite in apposito
capitolo di bilancio;
l) delle spese finanziate dal fondo per il
finanziamento del trasporto pubblico locale, anche
ferroviario di cui all'articolo 21, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 entro il
limite di 1600 milioni; (87)
m) per gli anni 2013 e 2014, delle spese per
investimenti infrastrutturali nei limiti definiti con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148;
n) ]
n-bis) per gli anni 2012, 2013 e 2014, delle spese
effettuate a valere sulle risorse dei cofinanziamenti
nazionali dei fondi strutturali comunitari. Per le Regioni
ricomprese nell'Obiettivo Convergenza e nel regime di
phasing in nell'Obiettivo Competitivita', di cui al
Regolamento del Consiglio (CE) n. 1083/2006, tale
esclusione e' subordinata all'Accordo sull'attuazione del
Piano di Azione Coesione del 15 novembre 2011. L'esclusione
opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per
l'anno 2012, di 1.800 milioni di euro per l'anno 2013 e di
1.000 milioni di euro per l'anno 2014;
n-ter) delle spese sostenute dalla regione Campania
per il termovalorizzatore di Acerra e per l'attuazione del
ciclo integrato dei rifiuti e della depurazione delle
acque, nei limiti dell'ammontare delle entrate riscosse
dalla Regione entro il 30 novembre di ciascun anno,
rivenienti dalla quota spettante alla stessa Regione dei
ricavi derivanti dalla vendita di energia, nel limite di 60
milioni di euro annui, e delle risorse gia' finalizzate, ai
sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 30 dicembre 2009,
n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2010, n. 26, al pagamento del canone di affitto di
cui all'articolo 7, comma 6, dello stesso decreto-legge,
destinate alla medesima Regione quale contributo dello
Stato;
n-quater) per l'anno 2013 delle spese effettuate a
valere sulle somme attribuite alle regioni ai sensi del
comma 263 dell'articolo 1 della legge di stabilita';
n-quinquies) dei trasferimenti effettuati dalle regioni
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto a favore delle
popolazioni e dei territori terremotati del maggio 2012, a
titolo di cofinanziamento della quota nazionale e regionale
del contributo di solidarieta', nel limite di 10 milioni di
euro, limitatamente all'anno 2014.
(omissis).".
Comma 356
Il testo dell'articolo 67-septies del citato
decreto-legge n. 83 del 2012 e' riportato nelle note al
comma 354 della presente legge.
- Si riporta il testo dei commi 1 e 3 dell'articolo 5
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326
(Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici):
"Art. 5 - (Trasformazione della Cassa depositi e
prestiti in societa' per azioni.) - 1. La Cassa depositi e
prestiti e' trasformata in societa' per azioni con la
denominazione di «Cassa depositi e prestiti societa' per
azioni» (CDP S.p.A.), con effetto dalla data della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto
ministeriale di cui al comma 3. La Cdp S.p.A., salvo quanto
previsto dal comma 3, subentra nei rapporti attivi e
passivi e conserva i diritti e gli obblighi anteriori alla
trasformazione.
(omissis).".
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze di natura non regolamentare, da emanare entro due
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono determinati:
a) le funzioni, le attivita' e le passivita' della
Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione che
sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze
e quelle assegnate alla gestione separata della CDP S.p.A.
di cui al comma 8;
b) i beni e le partecipazioni societarie dello Stato,
anche indirette, che sono trasferite alla CDP S.p.A. e
assegnate alla gestione separata di cui al comma 8, anche
in deroga alla normativa vigente. I relativi valori di
trasferimento e di iscrizione in bilancio sono determinati
sulla scorta della relazione giurata di stima prodotta da
uno o piu' soggetti di adeguata esperienza e qualificazione
professionale nominati dal Ministero, anche in deroga agli
articoli da 2342 a 2345 del codice civile ed all'articolo
24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Con successivi
decreti ministeriali possono essere disposti ulteriori
trasferimenti e conferimenti. I decreti ministeriali di cui
alla presente lettera sono soggetti al controllo preventivo
della Corte dei conti e trasmessi alle competenti
Commissioni parlamentari ;
c) gli impegni accessori assunti dallo Stato;
d) il capitale sociale della CDP S.p.A., comunque in
misura non inferiore al fondo di dotazione della Cassa
depositi e prestiti risultante dall'ultimo bilancio di
esercizio approvato.
(omissis).".
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del citato
decreto-legge n. 74 del 2012:
"Art. 2 - (Fondo per la ricostruzione delle aree
terremotate) - 1. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, a decorrere
dall'anno 2012, il Fondo per la ricostruzione delle aree
colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, da assegnare alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri per le finalita'
previste dal presente decreto.
2. Su proposta dei Presidenti delle Regioni di cui
all'articolo 1, comma 2, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, e' stabilita la ripartizione
del Fondo di cui al comma 1 fra le Regioni Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto, per le finalita' previste dal presente
decreto, nonche' sono determinati criteri generali idonei
ad assicurare, a fini di equita', la parita' di trattamento
dei soggetti danneggiati, nei limiti delle risorse allo
scopo finalizzate. La proposta di riparto e' basata su
criteri oggettivi aventi a riferimento l'effettivita' e la
quantita' dei danni subiti e asseverati delle singole
Regioni.
3. Al predetto Fondo affluiscono, nel limite di 500
milioni di euro, le risorse derivanti dall'aumento, fino al
31 dicembre 2012, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e
sulla benzina con piombo, nonche' dell'aliquota dell'accisa
sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del
testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504. La misura dell'aumento, pari a 2
centesimi al litro, e' disposta con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle dogane. L'articolo 1, comma
154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
e' abrogato.
4. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto sono stabilite le modalita' di individuazione del
maggior gettito di competenza delle autonomie speciali da
riservare all'Erario per le finalita' di cui al comma 3,
attraverso separata contabilizzazione.
5. Il medesimo Fondo viene inoltre alimentato:
a) con le risorse eventualmente rivenienti dal Fondo
di solidarieta' dell'Unione Europea di cui al regolamento
(CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002, nei
limiti delle finalita' per esse stabilite;
b) con quota parte delle risorse di cui all'articolo
16, comma 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96, da ripartire
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
c).
6. Ai presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1,
comma 2, sono intestate apposite contabilita' speciali
aperte presso la tesoreria statale su cui sono assegnate,
con il decreto di cui al comma 2, le risorse provenienti
dal fondo di cui al comma 1 destinate al finanziamento
degli interventi previsti dal presente decreto, al netto di
quelle destinate alla copertura finanziaria degli oneri
derivanti dall'articolo 2, comma 3, dall'articolo 8, commi
3 e 15-ter, e dall'articolo 13. Sulle contabilita' speciali
confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni
liberali effettuate alle stesse regioni ai fini della
realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa
dei territori colpiti dagli eventi sismici. Sulle
contabilita' speciali possono confluire inoltre le risorse
finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare
alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e
29 maggio 2012 nelle province di Modena, Bologna, Ferrara,
Reggio Emilia, Mantova e Rovigo. Per gli anni 2012, 2013 e
2014, le risorse di cui al primo periodo, presenti nelle
predette contabilita' speciali, nonche' i relativi
utilizzi, eventualmente trasferite agli enti locali di cui
all'articolo 1, comma 1, che provvedono, ai sensi del comma
5-bis del medesimo articolo 1, per conto dei Presidenti
delle Regioni in qualita' di commissari delegati, agli
interventi di cui al presente decreto, non rilevano ai fini
del patto di stabilita' interno degli enti locali
beneficiari. I presidenti delle regioni rendicontano ai
sensi dell'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio
1992, n. 225, e curano la pubblicazione dei rendiconti nei
siti internet delle rispettive regioni.".
Comma 357
Il testo dell'articolo 1 del citato decreto-legge n.74
del 2012 e' riportato nelle note al comma 354 della
presente legge.
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del del citato
decreto-legge n.74 del 2012:
"Art. 4 - (Ricostruzione e funzionalita' degli edifici
e dei servizi pubblici nonche' interventi sui beni del
patrimonio artistico e culturale) - 1. I Presidenti delle
regioni di cui all'articolo 1, comma 2, d'intesa fra loro,
sentiti le province e i comuni interessati per i profili di
competenza, stabiliscono, con propri provvedimenti adottati
in coerenza con i criteri stabiliti con il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo
2, comma 2, sulla base dei danni effettivamente
verificatisi, e nel limite delle risorse allo scopo
finalizzate a valere sulle disponibilita' delle
contabilita' speciali di cui al medesimo articolo 2:
a) le modalita' di predisposizione e di attuazione di
un piano di interventi urgenti per il ripristino degli
immobili pubblici, danneggiati dagli eventi sismici, con
priorita' per quelli adibiti all'uso scolastico o educativo
per la prima infanzia, e delle strutture edilizie
universitarie, nonche' degli edifici municipali, delle
caserme in uso all'amministrazione della difesa e degli
immobili demaniali o di proprieta' di enti ecclesiastici
civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di
interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42. Sono altresi' compresi nel piano le
opere di difesa del suolo e le infrastrutture e gli
impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per
l'irrigazione. Qualora la programmazione della rete
scolastica preveda la costruzione di edifici in sedi nuove
o diverse, le risorse per il ripristino degli edifici
scolastici danneggiati sono comunque prioritariamente
destinate a tale scopo;
b) le modalita' organizzative per consentire la
pronta ripresa delle attivita' degli uffici delle
amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali e
delle agenzie fiscali nel territorio colpito dagli eventi
sismici;
b-bis) le modalita' di predisposizione e di
attuazione di un piano di interventi urgenti per il
ripristino degli edifici ad uso pubblico, ivi compresi
archivi, musei, biblioteche e chiese, a tale fine
equiparati agli immobili di cui alla lettera a). I
Presidenti delle regioni - Commissari delegati, per la
realizzazione degli interventi di cui alla presente
lettera, stipulano apposite convenzioni con i soggetti
proprietari, titolari degli edifici ad uso pubblico, per
assicurare la celere esecuzione delle attivita' di
ricostruzione delle strutture ovvero di riparazione, anche
praticando interventi di miglioramento sismico, onde
conseguire la regolare fruibilita' pubblica degli edifici
medesimi .
2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma
1, lettera a), provvedono i presidenti delle regioni di cui
all'articolo 1, comma 2, anche avvalendosi del competente
provveditorato interregionale alle opere pubbliche nonche'
degli altri soggetti pubblici competenti e degli enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti ai sensi della legge
20 maggio 1985, n. 222, con le risorse umane e strumentali
disponibili a legislazione vigente, sentiti, in merito agli
immobili adibiti ad uso scolastico o educativo per la prima
infanzia, le province e i comuni competenti. Nell'ambito
del piano di cui al comma 1, lettera a), e nei limiti delle
risorse all'uopo individuate, alle esigenze connesse agli
interventi di messa in sicurezza degli immobili
danneggiati, di rimozione e ricovero dei beni culturali e
archivistici mobili, di rimozione controllata e ricovero
delle macerie selezionate del patrimonio culturale
danneggiato, nonche' per l'avvio degli interventi di
ricostruzione, di ripristino, di conservazione, di
restauro, e di miglioramento strutturale del medesimo
patrimonio, si provvede secondo le modalita' stabilite
d'intesa con il Ministero per i beni e le attivita'
culturali, d'intesa con il presidente della regione
interessata, sia per far fronte agli interventi urgenti,
sia per l'avvio di una successiva fase di ricostruzione.
3. Alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, con
riferimento agli interventi in materia di edilizia
sanitaria, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo
1988, n. 67, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni,
puo' essere riconosciuta priorita' nell'utilizzo delle
risorse disponibili nel bilancio dello Stato ai fini della
sottoscrizione di un nuovo Accordo di programma finalizzato
alla ricostruzione ed alla riorganizzazione delle strutture
sanitarie regionali riducendo il rischio sismico;
nell'ambito degli interventi gia' programmati dalle
medesime regioni nell'Accordo di programma vigente, le
Regioni procedono, previo parere del Ministero della
salute, alle opportune rimodulazioni, al fine di favorire
le opere di consolidamento e di ripristino delle strutture
danneggiate.
4. I programmi finanziati con fondi statali o con il
contributo dello Stato a favore delle regioni
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, possono essere
riprogrammati nell'ambito delle originarie tipologie di
intervento prescindendo dai termini riferiti ai singoli
programmi, non previsti da norme comunitarie.
5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, i comuni
predispongono ovvero, ove gia' adottati, aggiornano i piani
di emergenza di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112. Decorso inutilmente tale termine, provvedono in via
sostitutiva i prefetti competenti per territorio.
5-bis. Il Ministero dell'interno e' autorizzato a porre
a disposizione delle amministrazioni comunali di cui
all'articolo 1 i segretari comunali non titolari di sede,
per un periodo non superiore alla durata dello stato di
emergenza. I segretari comunali, previo loro assenso, sono
assegnati in posizione di comando alle amministrazioni
comunali che ne facciano richiesta e sono impiegati, anche
in deroga al relativo ordinamento, per l'espletamento delle
nuove o maggiori attivita' delle amministrazioni medesime
connesse all'emergenza. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma, comprensivi delle spese
documentate di vitto e alloggio sostenute dai segretari
comunali di cui al secondo periodo, si provvede a valere
sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione
vigente nell'ambito dello stato di previsione del Ministero
dell'interno e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
5-ter. Per la riparazione, il ripristino o la
ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali
danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 i soggetti
attuatori, in deroga all'articolo 91, comma 1, del codice
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
possono affidare gli incarichi di servizi tecnici, per
quanto attiene a progettazione, coordinamento sicurezza
lavori e direzione dei lavori, di importo compreso tra euro
100.000 e la soglia comunitaria per gli appalti di servizi,
fermo restando l'obbligo di gara ai sensi dell'articolo 57,
comma 6, del medesimo codice, fra almeno dieci concorrenti
scelti da un elenco di professionisti e sulla base del
principio di rotazione degli incarichi.".
Il testo dell'articolo 67-septies del citato
decreto-legge n. 83 del 2012 e' riportato nelle note al
comma 354 della presente legge.
Comma 358
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato
decreto-legge n.74 del 2012, come modificato dai successivi
commi 360 e 363 della presente legge:
"Art. 3 - (Ricostruzione e riparazione delle abitazioni
private e di immobili ad uso non abitativo; contributi a
favore delle imprese; disposizioni di semplificazione
procedimentale) - 1. Per soddisfare le esigenze delle
popolazioni colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012
nei territori di cui all'articolo 1, i Presidenti delle
Regioni di cui al comma 2 del medesimo articolo, d'intesa
fra loro, stabiliscono, con propri provvedimenti adottati
in coerenza con i criteri stabiliti con il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo
2, comma 2, sulla base dei danni effettivamente
verificatisi, priorita', modalita' e percentuali entro le
quali possono essere concessi contributi, anche in modo
tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la
riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli
immobili, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate a
valere sulle disponibilita' delle contabilita' speciali di
cui all'articolo 2, fatte salve le peculiarita' regionali.
I contributi sono concessi, al netto di eventuali
risarcimenti assicurativi, con provvedimenti adottati dai
soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5. In
particolare, puo' essere disposta:
a) la concessione di contributi per la riparazione,
il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia
abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e
privati e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e
attrezzature pubbliche, distrutti o danneggiati, in
relazione al danno effettivamente subito;
b) la concessione, previa presentazione di perizia
giurata, di contributi a favore delle attivita' produttive,
industriali, agricole, zootecniche, commerciali,
artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese le
attivita' relative agli enti non commerciali, ai soggetti
pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni
con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi,
inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari,
aventi sede o unita' produttive nei comuni interessati
dalla crisi sismica che abbiano subito gravi danni a scorte
e beni mobili strumentali all'attivita' di loro proprieta'.
La concessione di contributi a vantaggio delle imprese
casearie danneggiate dagli eventi sismici e' valutata
dall'autorita' competente entro il 31 dicembre 2014; il
principio di certezza e di oggettiva determinabilita' del
contributo si considera rispettato se il contributo
medesimo e' conosciuto entro il 31 dicembre 2014;
b-bis) la concessione, previa presentazione di
perizia giurata, di contributi per il risarcimento dei
danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione
ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n.
510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla
protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari,
in strutture ubicate nei territori di cui all'articolo 1,
comma 1, del presente decreto;
c) la concessione di contributi per i danni alle
strutture adibite ad attivita' sociali, socio-sanitarie e
socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e
religiose;
d) la concessione di contributi per i danni agli
edifici di interesse storico-artistico;
e) la concessione di contributi a soggetti che
abitano in locali sgombrati dalle competenti autorita' per
gli oneri sostenuti conseguenti a traslochi e depositi,
nonche' delle risorse necessarie all'allestimento di
alloggi temporanei;
f) la concessione di contributi a favore della
delocalizzazione temporanea delle attivita' danneggiate dal
sisma al fine di garantirne la continuita' produttiva;
f-bis) la concessione di contributi a soggetti
pubblici per garantire lo svolgimento degli interventi
sociali e socio-sanitari attivati, nella fase
dell'emergenza, per le persone impossibilitate a ritornare
al proprio domicilio, a seguito degli eventi sismici;
f-ter) la concessione di contributi a soggetti
pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla
persona, nonche' a soggetti privati, senza fine di lucro,
che abbiano dovuto interrompere le proprie attivita'
sociali, socio-sanitarie e socio-educative a seguito di
danni alle strutture conseguenti agli eventi sismici;
f-quater) la concessione di contributi ai consorzi di
bonifica e di irrigazione per la riparazione, il ripristino
o la ricostruzione di strutture e impianti.
1-bis. I contratti stipulati dai privati beneficiari di
contributi per l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione
di beni e servizi connessi agli interventi di cui al comma
1, lettera a), non sono ricompresi tra quelli previsti
dall'articolo 32, comma 1, lettere d) ed e), del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; resta
ferma l'esigenza che siano assicurati criteri di controllo,
di economicita' e trasparenza nell'utilizzo delle risorse
pubbliche. Restano fermi i controlli antimafia previsti
dall'articolo 5-bis da effettuarsi secondo le linee guida
del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle
grandi opere.
2. L'accertamento dei danni provocati dagli eccezionali
eventi sismici su costruzioni esistenti o in corso di
realizzazione alla data del 20 maggio 2012 deve essere
verificato e documentato, mediante presentazione di perizia
giurata, a cura del professionista abilitato incaricato
della progettazione degli interventi di ricostruzione e
ripristino degli edifici, ai sensi di quanto disposto dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio
2011. Restano salve le verifiche da parte delle competenti
amministrazioni.
3. Il saldo dei contributi di cui al presente articolo,
limitatamente alla ricostruzione degli immobili distrutti e
alla riparazione degli immobili dichiarati inagibili, e'
vincolato alla documentazione che attesti che gli
interventi sono stati realizzati ai sensi dell'articolo 5
del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.
4. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto
comma, del codice civile, gli interventi di recupero
relativi ad un unico immobile composto da piu' unita'
immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei
condomini che comunque rappresenti almeno la meta' del
valore dell'edificio. In deroga all'articolo 1136, quarto
comma, del codice civile, gli interventi ivi previsti
devono essere approvati con un numero di voti che
rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un
terzo del valore dell'edificio.
5. Al fine di favorire il rapido rientro nelle unita'
immobiliari ed il ritorno alle normali condizioni di vita e
di lavoro nei comuni interessati dal sisma del 20 e 29
maggio 2012, nelle more che venga completata la verifica
delle agibilita' degli edifici e strutture ordinari
effettuate ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 5 maggio 2011, i soggetti
interessati possono, previa perizia e asseverazione da
parte di un professionista abilitato, effettuare il
ripristino della agibilita' degli edifici e delle
strutture. I contenuti della perizia asseverata includono i
dati delle schede AeDES di cui al decreto sopracitato,
integrate con documentazione fotografica e valutazioni
tecniche atte a documentare il nesso di causalita' tra gli
eventi sismici del 20-29 maggio 2012 e lo stato della
struttura, oltre alla valutazione economica del danno.
6. In deroga agli articoli 6, 10, 93 e 94 del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, agli articoli 8 e 12 della legge della Regione
Emilia-Romagna 25 novembre 2002, n. 31 e agli articoli 9,
10, 11, 12 e 13 della legge della Regione Emilia-Romagna 30
ottobre 2008, n. 19, nonche' alle corrispondenti
disposizioni delle regioni Lombardia e Veneto, i soggetti
interessati comunicano ai comuni delle predette regioni
l'avvio dei lavori edilizi di ripristino da eseguirsi
comunque nel rispetto dei contenuti della pianificazione
urbanistica comunale e dei vincoli paesaggistici, fatta
eccezione, per i fabbricati rurali, per la modifica della
sagoma e per la riduzione della volumetria, con
l'indicazione del progettista abilitato responsabile della
progettazione e della direzione lavori e della impresa
esecutrice, purche' le costruzioni non siano state
interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i
quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione,
allegando o autocertificando quanto necessario ad
assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni di
settore con particolare riferimento a quelle in materia
edilizia, di sicurezza e sismica. I soggetti interessati
entro il termine di sessanta giorni dall'inizio dei lavori
provvedono a presentare la documentazione non gia' allegata
alla comunicazione di avvio del ripristino per la richiesta
dell'autorizzazione paesaggistica e del titolo abilitativo
edilizio nonche' per la presentazione dell'istanza di
autorizzazione sismica ovvero per il deposito del progetto
esecutivo riguardante le strutture.
7. Al fine di favorire la rapida ripresa delle
attivita' produttive e delle normali condizioni di vita e
di lavoro in condizioni di sicurezza adeguate, nei comuni
interessati dai fenomeni sismici iniziati il 20 maggio
2012, di cui all'allegato 1 al presente decreto, nonche'
per le imprese con sede o unita' locali al di fuori delle
aree individuate dal presente decreto che abbiano subito
danni a seguito degli eventi sismici, accertati ai soli
fini di cui al presente comma sulla base delle verifiche
effettuate dalla protezione civile o dai vigili del fuoco o
da altra autorita' od organismo tecnico preposti alle
verifiche, il titolare dell'attivita' produttiva, in quanto
responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro ai sensi
del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e
integrazioni, deve acquisire, nei casi di cui al comma 8,
la certificazione di agibilita' sismica rilasciata, a
seguito di verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle
norme tecniche vigenti (cap. 8 - costruzioni esistenti, del
decreto ministeriale 14 gennaio 2008), da un professionista
abilitato, e depositare la predetta certificazione al
Comune territorialmente competente. I Comuni trasmettono
periodicamente alle strutture di coordinamento istituite a
livello territoriale gli elenchi delle certificazioni
depositate. Le asseverazioni di cui al presente comma
saranno considerate ai fini del riconoscimento del danno.
7-bis. In relazione a magazzini, capannoni, stalle e
altre strutture inerenti alle attivita' produttive
agroalimentari, adibite alla lavorazione e conservazione di
prodotti deperibili oppure alla cura degli animali
allevati, eccetto i prefabbricati, e' necessaria e,
sufficiente, ai fini dell'immediata ripresa dell'attivita',
l'acquisizione della certificazione dell'agibilita'
ordinaria.
8. La certificazione di agibilita' sismica di cui al
comma 7 e' acquisita per le attivita' produttive svolte in
edifici che presentano una delle carenze strutturali di
seguito precisate o eventuali altre carenze prodotte dai
danneggiamenti e individuate dal tecnico incaricato:
a) mancanza di collegamenti tra elementi strutturali
verticali e elementi strutturali orizzontali e tra questi
ultimi;
b) presenza di elementi di tamponatura prefabbricati
non adeguatamente ancorati alle strutture principali;
c) presenza di scaffalature non controventate
portanti materiali pesanti che possano, nel loro collasso,
coinvolgere la struttura principale causandone il
danneggiamento e il collasso.
8-bis Ai fini della prosecuzione dell'attivita'
produttiva o per la sua ripresa, nelle more dell'esecuzione
della verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme
tecniche vigenti, in via provvisoria, il certificato di
agibilita' sismica puo' essere rilasciato dal tecnico
incaricato, in assenza delle carenze di cui al comma 8 o
dopo che le medesime carenze siano state adeguatamente
risolte, attraverso appositi interventi, anche
provvisionali.
9. La verifica di sicurezza ai sensi delle norme
vigenti dovra' essere effettuata entro ventiquattro mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
10. Per quanto concerne le imprese di cui al comma 8,
nelle aree che abbiano risentito di un'intensita'
macrosismica, cosi' come rilevata dal Dipartimento della
protezione civile, pari o superiore a 6, ovvero nelle aree
colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 in cui
l'accelerazione spettrale subita dalla costruzione in
esame, cosi' come risulta nelle mappe di scuotimento
dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, abbia
superato il 70 per cento dell'accelerazione spettrale
elastica richiesta dalle norme vigenti per il progetto
della costruzione nuova e questa, intesa come insieme di
struttura, elementi non strutturali e impianti, non sia
uscita dall'ambito del comportamento lineare elastico,
l'adempimento di cui al comma 9 si intende soddisfatto.
Qualora l'accelerazione spettrale come sopra individuata
non abbia superato il 70 per cento dell'accelerazione
spettrale elastica richiesta dalla norma vigente ad una
costruzione nuova di analoghe caratteristiche, per il
profilo di sottosuolo corrispondente, tale costruzione
dovra' essere sottoposta a valutazione della sicurezza
effettuata conformemente al capitolo 8.3 delle norme
tecniche per le costruzioni, di cui al decreto del Ministro
delle infrastrutture 14 gennaio 2008, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4
febbraio 2008, entro i termini temporali di cui al comma 9
del presente articolo, tenendo conto degli interventi
locali effettuati ai sensi del comma 8. Qualora il livello
di sicurezza della costruzione risulti inferiore al 60 per
cento della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo,
dovranno eseguirsi interventi di miglioramento sismico
finalizzati al raggiungimento almeno del 60 per cento della
sicurezza richiesta ad un edificio nuovo, secondo le
seguenti scadenze temporali:
a) entro quattro anni dal termine di cui al comma 9,
se la sicurezza mica risulta essere pari o inferiore al 30
per cento della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo;
b) entro otto anni dal termine di cui al comma 9, se
la sicurezza sismica risulta essere superiore al 50 per
cento della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo;
c) entro un numero di anni ottenuto per
interpolazione lineare tra quattro e otto per valori di
livello di sicurezza (Ls) per cento compresi tra il 30 e il
50 per cento, secondo l'equazione:



4 + Ls - 30
5



11. I Direttori regionali, rispettivamente,
dell'Agenzia regionale di Protezione civile della Regione
Emilia-Romagna, della Direzione generale di Protezione
civile, polizia locale e sicurezza della Regione Lombardia,
nonche' dell'Unita' di progetto di Protezione civile della
Regione Veneto, provvedono, anche per il tramite dei
Sindaci, per le occupazioni di urgenza e per le eventuali
espropriazioni delle aree pubbliche e private occorrenti
per la delocalizzazione totale o parziale, anche
temporanea, delle attivita'. Qualora per l'esecuzione delle
opere e degli interventi di delocalizzazione sia richiesta
la valutazione di impatto ambientale ovvero
l'autorizzazione integrata ambientale, queste sono
acquisite sulla base della normativa vigente, nei termini
ivi previsti ridotti alla meta'. Detti termini, in
relazione alla somma urgenza che rivestono le opere e gli
interventi di ricostruzione, hanno carattere essenziale e
perentorio, in deroga al titolo III del decreto legislativo
n. 152 del 3 aprile 2006 cosi' come modificato ed integrato
dal decreto legislativo n. 4 del 2008, ed alle relative
norme regionali di attuazione.
12. La delocalizzazione totale o parziale delle
attivita' in strutture esistenti e situate in prossimita'
delle aziende danneggiate, e' autorizzata, previa
autocertificazione del mantenimento dei requisiti e delle
prescrizioni previsti nelle autorizzazioni ambientali in
corso di validita', salve le dovute verifiche di agibilita'
dei locali e dei luoghi di lavoro previste dalle normative
vigenti. Le suddette aziende devono presentare entro 180
giorni dalla delocalizzazione la documentazione necessaria
per l'avvio del procedimento unico di autorizzazione ai
sensi dell'articolo 19, comma 2.
13. Al fine di consentire l'immediata ripresa delle
attivita' economiche i Presidenti delle regioni di cui
all'articolo 1, comma 2, sono autorizzati ad adottare gli
indispensabili provvedimenti volti a consentire lo
spostamento temporaneo dei mezzi, materiali, attrezzature
necessari, ferme restando le procedure in materia di
sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni
ed integrazioni.
13-bis. In sede di ricostruzione degli immobili adibiti
ad attivita' industriale, agricola, zootecnica o
artigianale, anche a seguito di delocalizzazione, i comuni
possono prevedere un incremento massimo del 20 per cento
della superficie utile, nel rispetto della normativa in
materia di tutela ambientale, culturale e paesaggistica.
13-ter. In deroga al termine di novanta giorni previsto
dall'articolo 6, comma 2, lettera b), del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, e successive modificazioni, le opere
temporanee dirette a soddisfare l'esigenza della
prosecuzione delle attivita' produttive nei comuni
interessati dal sisma sono rimosse al cessare della
necessita' e comunque entro la data di agibilita' degli
immobili produttivi ripristinati o ricostruiti.".
Comma 359
Il testo dell'articolo 1 del citato decreto-legge n.74
del 2012 e' riportato nelle note al comma 354 della
presente legge.
Il testo dell'articolo 2 del citato decreto-legge n.74
del 2012 e' riportato nelle note al comma 356 della
presente legge.
Comma 360
Il testo dell'articolo 3 del citato decreto-legge n.74
del 2012, come modificato dalla presente legge e' riportato
nelle note al comma 358
Comma 361
- Si riporta il testo dell'articolo 11 del citato
decreto-legge n.74 del 2012 come modificato dalla presente
legge:
"Art. 11 - (Sostegno delle imprese danneggiate dagli
eventi sismici del maggio 2012). - 1. E' autorizzata la
spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2012, da
trasferire, su ciascuna contabilita' speciale, in apposita
sezione, in favore della Regione Emilia-Romagna, della
regione Lombardia e della regione Veneto, per la
concessione di agevolazioni, nella forma del contributo in
conto interessi, alle imprese, con sede o unita' locali
ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del
presente decreto, che hanno subito danni per effetto degli
eventi sismici verificatisi nei giorni 20 e 29 maggio 2012.
Sono comprese tra i beneficiari anche le imprese agricole
la cui sede principale non e' ubicata nei territori di cui
all'articolo 1, comma 1, ma i cui fondi siano situati in
tali territori. I criteri, anche per la ripartizione, e le
modalita' per la concessione dei contributi in conto
interessi sono stabiliti con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, su
proposta delle Regioni interessate. Ai relativi oneri si
provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2012
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti
per l'applicazione del presente articolo.
1-bis. Al fine di sostenere la ripresa e lo sviluppo
del tessuto produttivo dell'area colpita dagli eventi
sismici del 20 e 29 maggio 2012, le risorse residue
disponibili su ciascuna contabilita' speciale alla data di
entrata in vigore della presente disposizione, a valere
sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 del presente
articolo, possono essere utilizzate anche per agevolazioni
nella forma di contributo in conto capitale, alle imprese
che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 20
maggio 2012, investimenti produttivi nei territori
individuati dal comma 1 dell'articolo 1, ovvero nei
territori elencati dall'Allegato 1 al presente decreto,
integrati dai territori individuati dall'articolo
67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134, e successive modificazioni.
1-ter. Le agevolazioni per gli investimenti produttivi
di cui al cui al comma 1-bis sono concesse secondo quanto
stabilito dal regolamento CE n. 1998/2006 della
Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo
all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli
aiuti di importanza minore ("de minimis"), o ai sensi del
regolamento CE n. 1535/2007 della Commissione, del 20
dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87
e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore
della produzione dei prodotti agricoli, ovvero secondo
altra normativa in materia di aiuti di Stato autorizzati.
1-quater. Alla concessione delle agevolazioni di cui al
comma 1-ter, provvedono i Commissari delegati ai sensi del
comma 2 dell'articolo 1; i criteri, le condizioni e le
modalita' di concessione sono disciplinati con propri atti
dalla regione Emilia-Romagna, dalla regione Lombardia,
dalla regione Veneto. Tali atti stabiliscono, in
particolare, l'ammontare massimo del contributo
concedibile, le spese ammesse, i criteri di valutazione, i
documenti istruttori, la procedura, le condizioni per
l'accesso, per l'erogazione e per la revoca dei contributi,
le modalita' di controllo e di rendicontazione."
Comma 362
- Si riporta il testo dell'articolo 30 del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001:
"Art. 30 - (Passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse)
1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti
in organico mediante cessione del contratto di lavoro di
dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio
presso altre amministrazioni, che facciano domanda di
trasferimento. Le amministrazioni devono in ogni caso
rendere pubbliche le disponibilita' dei posti in organico
da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da
altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri
di scelta. Il trasferimento e' disposto previo parere
favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli
uffici cui il personale e' o sara' assegnato sulla base
della professionalita' in possesso del dipendente in
relazione al posto ricoperto o da ricoprire.
1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 2, con
decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e previa intesa con la conferenza unificata,
sentite le confederazioni sindacali rappresentative, sono
disposte le misure per agevolare i processi di mobilita',
anche volontaria, per garantire l'esercizio delle funzioni
istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano
carenze di organico.
2. I contratti collettivi nazionali possono definire le
procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto
previsto dal comma 1. In ogni caso sono nulli gli accordi,
gli atti o le clausole dei contratti collettivi volti ad
eludere l'applicazione del principio del previo esperimento
di mobilita' rispetto al reclutamento di nuovo personale.
2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere
all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le
procedure di mobilita' di cui al comma 1, provvedendo, in
via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti,
provenienti da altre amministrazioni, in posizione di
comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area
funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli
delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il
trasferimento e' disposto, nei limiti dei posti vacanti,
con inquadramento nell'area funzionale e posizione
economica corrispondente a quella posseduta presso le
amministrazioni di provenienza; il trasferimento puo'
essere disposto anche se la vacanza sia presente in area
diversa da quella di inquadramento assicurando la
necessaria neutralita' finanziaria.
2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis,
limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e
al Ministero degli affari esteri, in ragione della
specifica professionalita' richiesta ai propri dipendenti,
avviene previa valutazione comparativa dei titoli di
servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o
fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di
trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente
disponibili.
2-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per
fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione
della specifica professionalita' richiesta ai propri
dipendenti puo' procedere alla riserva di posti da
destinare al personale assunto con ordinanza per le
esigenze della Protezione civile e del servizio civile,
nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'
articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
e all' articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311".
2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito
dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di
destinazione, al dipendente trasferito per mobilita' si
applica esclusivamente il trattamento giuridico ed
economico, compreso quello accessorio, previsto nei
contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa
amministrazione.
2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per motivate
esigenze organizzative, risultanti dai documenti di
programmazione previsti all' articolo 6, possono utilizzare
in assegnazione temporanea, con le modalita' previste dai
rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni
per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando
quanto gia' previsto da norme speciali sulla materia,
nonche' il regime di spesa eventualmente previsto da tali
norme e dal presente decreto.".
Comma 363
Il testo dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 74
del 2012, come modificato dalla presente legge e' riportato
nelle note al comma 358.

Comma 364
- Si riporta il testo dell'articolo 1 dell'ordinanza
del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 43 del
24 gennaio 2013 (Ordinanza di protezione civile per
favorire e regolare il subentro della regione del Veneto
nelle iniziative finalizzate al definitivo superamento
della situazione di emergenza inerente agli eccezionali
eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della
medesima regione nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre
2010.):
"Art. 1 - (..) 1. La Regione del Veneto e' individuata
quale amministrazione competente al coordinamento delle
attivita' necessarie al completamento degli interventi da
eseguirsi per fronteggiare i danni conseguenti agli eventi
atmosferici richiamati in premessa.
2. Per i fini di cui al comma 1, il Dirigente
dell'Unita' di Progetto Sicurezza e Qualita' presso la
Regione del Veneto, e' individuato quale responsabile delle
iniziative finalizzate al definitivo subentro della
medesima Regione nel coordinamento degli interventi
integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei
piani delle attivita' gia' formalmente approvati alla data
di adozione della presente ordinanza. Egli e' autorizzato a
porre in essere, entro trenta giorni dalla data di
trasferimento della documentazione di cui al successivo
comma 3, le attivita' occorrenti per il proseguimento in
regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al
superamento del contesto critico in rassegna. Egli
provvede, altresi', alla ricognizione ed all'accertamento
delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini
del definitivo trasferimento delle opere realizzate ed in
corso di realizzazione ai soggetti ordinariamente
competenti, unitamente ai beni ed alle attrezzature
utilizzate.
3. Per i fini di cui al comma 2, il Commissario
delegato nominato ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri 17 agosto 2011, n.
3960, provvede entro dieci giorni dalla data di
pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta
Ufficiale, a trasferire al Dirigente dell'Unita' di
Progetto Sicurezza e Qualita', tutta la documentazione
amministrativa e contabile inerente alla gestione
commissariale e ad inviare al Dipartimento della protezione
civile una relazione sulle attivita' svolte contenente
l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi
conclusi e delle attivita' ancora in corso con relativo
quadro economico.
4. Il Dirigente dell'Unita' di Progetto Sicurezza e
Qualita', che opera a titolo gratuito, per l'espletamento
delle iniziative di cui al comma 2 puo' avvalersi delle
strutture organizzative della regione del Veneto, nonche'
della collaborazione degli Enti territoriali e non
territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche
dello Stato, le quali provvedono nell'ambito delle risorse
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
5. Al fine di consentire l'espletamento delle
iniziative di cui alla presente ordinanza, il Dirigente
dell'Unita' di Progetto Sicurezza e Qualita' provvede, fino
al completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle
procedure amministrativo-contabili ad essi connessi con le
risorse disponibili sulla contabilita' speciale n. 5458,
che viene allo stesso intestata per dodici mesi decorrenti
dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il predetto
soggetto e' tenuto a relazionare al Dipartimento della
protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di
attuazione degli interventi di cui al comma 2.
6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative
cui al comma 5, residuino delle risorse sulla contabilita'
speciale, il Dirigente dell'Unita' di Progetto Sicurezza e
Qualita' puo' predisporre un Piano contenente gli ulteriori
interventi strettamente finalizzati al superamento della
situazione di criticita', da realizzare a cura dei soggetti
ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di
spesa ed a valere su eventuali fondi statali residui, di
cui al secondo periodo del comma 4-quater dell'art. 5 della
legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni.
Tale Piano deve essere sottoposto alla preventiva
approvazione del Dipartimento della protezione civile, che
ne verifica la rispondenza alle finalita' sopra indicate.
7. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di
cui al comma 6 da parte del Dipartimento della Protezione
Civile, le risorse residue relative al predetto Piano
giacenti sulla contabilita' speciale sono trasferite al
bilancio della Regione del Veneto ovvero, ove si tratti di
altra amministrazione, sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il
soggetto ordinariamente competente e' tenuto a relazionare
al Dipartimento della Protezione Civile, con cadenza
semestrale sullo stato di attuazione del Piano di cui al
presente comma.
8. Non e' consentito l'impiego delle risorse
finanziarie di cui al comma 7 per la realizzazione di
interventi diversi da quelli contenuti nel Piano approvato
dal Dipartimento della Protezione Civile.
9. All'esito delle attivita' realizzate ai sensi del
presente articolo, le eventuali somme residue presenti
sulla predetta contabilita' speciale sono versate alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri sul conto corrente
infruttifero n. 22330 aperto presso la Tesoreria centrale
dello Stato per la successiva rassegnazione al Fondo della
Protezione Civile, ad eccezione di quelle derivanti da
fondi di diversa provenienza, che vengono versate al
bilancio delle Amministrazioni di provenienza.
10. Per l'attuazione degli interventi di cui alla
presente ordinanza si provvede, ove ne ricorrano i
presupposti, nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, in deroga
alle sotto elencate disposizioni per un periodo di sei mesi
dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana:
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive
modifiche ed integrazioni, articoli 9, 10, 12, 13, 14, 29,
33, 37, 40, 41, 42, 45, 48, 49, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63,
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79,
79-bis, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93,
94, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 113, 114, 118, 119, 120, 122,
123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 141, 143,
144, 153, 182, 197, 204, 205, 240, 241, 242, 243 nonche' le
disposizioni regolamentari strettamente connesse.
11. Il Dirigente dell'Unita' di Progetto Sicurezza e
Qualita' a seguito della chiusura della contabilita'
speciale di cui al comma 5, provvede, altresi', ad inviare
al Dipartimento della protezione civile una relazione
conclusiva riguardo le attivita' poste in essere per il
superamento del contesto critico in rassegna.
12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di
cui all'art. 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.".
Comma 365
- Si riporta il testo dell'articolo 3-bis del citato
decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dalla
presente legge :
"Art. 3-bis - (Credito di imposta e finanziamenti
bancari agevolati per la ricostruzione) - 1. I contributi
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, destinati ad interventi
di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di
edilizia abitativa e ad uso produttivo, nonche' al
risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali
all'attivita' ed alla ricostituzione delle scorte
danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle
attivita' danneggiate dal sisma al fine di garantirne la
continuita' produttiva, nei limiti stabiliti dai Presidenti
delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto con i
provvedimenti di cui al comma 5, sono alternativamente
concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, con
le modalita' del finanziamento agevolato. A tal fine, i
soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei
territori di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n.
74 del 2012 possono contrarre finanziamenti, secondo
contratti tipo definiti con apposita convenzione con
l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia
dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettere a),
b) ed f) secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti
agevolati assistiti da garanzia dello Stato ai soggetti
danneggiati dagli eventi sismici, nel limite massimo di
6.000 milioni di euro. Con decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze e' concessa la garanzia dello
Stato di cui al presente articolo e sono definiti i criteri
e le modalita' di operativita' della stessa, nonche' le
modalita' di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo
massimo di cui al periodo precedente. La garanzia dello
Stato di cui al presente comma e' elencata nell'allegato
allo stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31
dicembre 2009, n. 196.
2. In caso di accesso ai finanziamenti agevolati
accordati dalle banche ai sensi del presente articolo, in
capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di
imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in
misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo
ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti,
nonche' le spese strettamente necessarie alla gestione dei
medesimi finanziamenti. Le modalita' di fruizione del
credito di imposta sono stabilite con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate nel limite
dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6. Il credito
di imposta e' revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi
di risoluzione totale o parziale del contratto di
finanziamento agevolato.
3. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato
comunica con modalita' telematiche all'Agenzia delle
entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare
del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il
numero e l'importo delle singole rate.
4. I finanziamenti agevolati, di durata massima
venticinquennale, sono erogati e posti in ammortamento
sulla base degli stati di avanzamento lavori relativi
all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e
alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli
interventi ammessi a contributo. I contratti di
finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive
espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto
impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche
parziale del finanziamento per finalita' diverse da quelle
indicate nel presente articolo. In tutti i casi di
risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto
finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del
capitale, degli interessi e di ognialtro onere dovuto. In
mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso
soggetto finanziatore comunica al Presidente della Regione,
per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi
del debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il
recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme
erogate e dei relativi interessi nonche' delle spese
strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti,
non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme riscosse a
mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo di entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo
per la ricostruzione.
5. Con apposito protocollo di intesa tra il Ministro
dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle regioni
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono definiti i criteri
e le modalita' attuativi del presente articolo, anche al
fine di assicurare uniformita' di trattamento e un efficace
monitoraggio sull'utilizzo delle risorse. I Presidenti
delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto
definiscono, con propri provvedimenti adottati ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012,
n. 74, in coerenza con il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 2, del
medesimo decreto-legge e con il suddetto protocollo di
intesa, tutte le conseguenti disposizioni attuative di
competenza, anche al fine di assicurare il rispetto del
limite di 6.000 milioni di euro di cui al comma 1 e
dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6.
6. Al fine dell'attuazione del presente articolo, e'
autorizzata la spesa massima di 450 milioni di euro annui a
decorrere dal 2013.
7. All'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, il comma 3-quater e' sostituito dal
seguente:
«3-quater. Sono fatte salve le certificazioni
rilasciate ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, secondo le modalita'
stabilite con il decreto di attuazione di cui all'articolo
13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183,
esclusivamente al fine di consentire la cessione di cui al
primo periodo del comma 3-bis nonche' l'ammissione alla
garanzia del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
secondo i criteri e le modalita' e nei limiti stabiliti dal
decreto di cui all'articolo 8, comma 5, lettera b), del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e
all'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214».
8. Per le strette finalita' connesse alla situazione
emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29
maggio 2012, per le annualita' dal 2012 al 2014 e'
autorizzata l'assunzione con contratti di lavoro
flessibile, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2014, da
parte dei comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012,
n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, da parte della struttura
commissariale istituita presso la regione Emilia-Romagna,
ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del citato
decreto-legge n. 74 del 2012, e delle prefetture delle
province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, nel
rispetto dei limiti di spesa annui di cui al comma 9 del
presente articolo. Ciascun contratto di lavoro flessibile,
fermi restando i limiti e la scadenza sopra fissati, puo'
essere prorogato. Nei limiti delle risorse impiegate per le
assunzioni destinate agli enti locali, non operano i
vincoli assunzionali di cui ai commi 557 e 562
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di
cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122. Le assunzioni di cui al precedente
periodo sono effettuate dalle unioni di comuni, o, ove non
costituite, dai comuni, con facolta' di attingere dalle
graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato,
approvate dai comuni costituenti le unioni medesime e
vigenti alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, garantendo in ogni caso
il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle
medesime graduatorie. L'assegnazione delle risorse
finanziarie per le assunzioni tra le diverse regioni e'
effettuata in base al riparto di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio
2012. Il riparto delle unita' di personale assunte con
contratti flessibili e' attuato nel rispetto delle seguenti
percentuali: l'80 per cento alle unioni dei comuni o, ove
non costituite, ai comuni, il 16 per cento alla struttura
commissariale e il 4 per cento alle prefetture. Il riparto
fra i comuni interessati nonche', per la regione
Emilia-Romagna, tra i comuni e la struttura commissariale,
avviene previa intesa tra le unioni ed i Commissari
delegati. I comuni non ricompresi in unioni possono
stipulare apposite convenzioni con le unioni o fra di loro
ai fini dell'applicazione della presente disposizione.
8-bis. I comuni individuati nell'allegato 1 al
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e le
unioni di comuni cui gli stessi aderiscono, per le
annualita' 2012 e 2013, sono autorizzati ad incrementare le
risorse decentrate fino a un massimo del 5 per cento della
spesa di personale, calcolata secondo i criteri applicati
per l'attuazione dei commi 557 e 562 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le amministrazioni comunali
nel determinare lo stanziamento integrativo devono in ogni
caso assicurare il rispetto del patto di stabilita' nonche'
delle disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 76 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni. Gli stanziamenti integrativi sono
destinati a finanziare la remunerazione delle attivita' e
delle prestazioni rese dal personale in relazione alla
gestione dello stato di emergenza conseguente agli eventi
sismici ed alla riorganizzazione della gestione ordinaria.
9. Agli oneri derivanti dal comma 8 si provvede
mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122,
nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di
regione e con i seguenti limiti: euro 3.750.000 per l'anno
2012, euro 20.000.000 per l'anno 2013 ed euro 20.000.000
per l'anno 2014.".
- Si riporta il testo dell'articolo 18 e dell'articolo
26 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
(Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la
prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo
di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di
finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione):
"Art. 18 - (Contenuto degli obblighi di adeguata
verifica della clientela) - 1. Gli obblighi di adeguata
verifica della clientela consistono nelle seguenti
attivita':
a) identificare il cliente e verificarne l'identita'
sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da
una fonte affidabile e indipendente;
b) identificare l'eventuale titolare effettivo e
verificarne l'identita';
c) ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura
prevista del rapporto continuativo o della prestazione
professionale;
d) svolgere un controllo costante nel corso del
rapporto continuativo o della prestazione professionale."
"Art. 26. (Criteri tecnici e procedure semplificate di
adeguata verifica della clientela) - 1. Il Ministro
dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, sentito
il Comitato di sicurezza finanziaria, puo' autorizzare
l'applicazione, in tutto o in parte, degli obblighi
semplificati di adeguata verifica della clientela a
soggetti e prodotti che presentano un basso rischio di
riciclaggio dei proventi di attivita' criminose o di
finanziamento del terrorismo, in base ai criteri di cui
all'Allegato tecnico.".
Comma 366
Il testo dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge
n. 95 del 2012 come modificato dalla presente legge e'
riportato nelle note al comma 365.
Comma 367
- Si riporta il testo vigente del comma 2,
dell'articolo 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74
(Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio
delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio
Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012), convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122:
"2. Ai fini del presente decreto i Presidenti delle
Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in
qualita' di Commissari delegati.".
Comma 368
- Si riporta il testo dell'articolo 12, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante
"Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria",
come modificato dal comma 390 della presente legge.
"Art. 12. (Acquisto, vendita, manutenzione e censimento
di immobili pubblici).
1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 le operazioni di
acquisto e vendita di immobili, effettuate sia in forma
diretta sia indiretta, da parte delle amministrazioni
inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'esclusione
degli enti territoriali, degli enti previdenziali e degli
enti del servizio sanitario nazionale, nonche' del
Ministero degli affari esteri con riferimento ai beni
immobili ubicati all'estero, sono subordinate alla verifica
del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da
attuarsi con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze. Per gli enti
previdenziali pubblici e privati restano ferme le
disposizioni di cui al comma 15 dell'articolo 8 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 nel caso di
operazioni di acquisto di immobili, ferma restando la
verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza
pubblica, l'emanazione del decreto previsto dal comma 1 e'
effettuata anche sulla base della documentata
indispensabilita' e indilazionabilita' attestata dal
responsabile del procedimento. La congruita' del prezzo e'
attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle
spese fatto salvo quanto previsto dal contratto di servizi
stipulato ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, sono stabilite le
modalita' di attuazione del presente comma.
1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2014 al fine di
pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli
previsti dal patto di stabilita' interno, gli enti
territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale
effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne
siano comprovate documentalmente l'indispensabilita' e
l'indilazionabilita' attestate dal responsabile del
procedimento. La congruita' del prezzo e' attestata
dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese.
Delle predette operazioni e' data preventiva notizia, con
l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito,
nel sito internet istituzionale dell'ente.
1-quater. Per l'anno 2013 le amministrazioni pubbliche
inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, e successive modificazioni, nonche' le autorita'
indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa (CONSOB), non possono acquistare
immobili a titolo oneroso ne' stipulare contratti di
locazione passiva salvo che si tratti di rinnovi di
contratti, ovvero la locazione sia stipulata per acquisire,
a condizioni piu' vantaggiose, la disponibilita' di locali
in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare
ad avere la disponibilita' di immobili venduti. Sono
esclusi gli enti previdenziali pubblici e privati, per i
quali restano ferme le disposizioni di cui ai commi 4 e 15
dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. Sono fatte salve, altresi', le operazioni di
acquisto di immobili gia' autorizzate con il decreto
previsto dal comma 1, in data antecedente a quella di
entrata in vigore del presente decreto.
1-quinquies. Sono fatte salve dalle disposizioni recate
dai commi 1-ter e 1-quater, ferme restando la verifica del
rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica e le
finalita' di contenimento della spesa pubblica, le
operazioni di acquisto destinate a soddisfare le esigenze
allocative in materia di edilizia residenziale pubblica.
1-sexies. Sono fatte salve dalle disposizioni recate
dal comma 1-quater le operazioni di acquisto previste in
attuazione di programmi e piani concernenti interventi
speciali realizzati al fine di promuovere lo sviluppo
economico e la coesione sociale e territoriale, di
rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e
amministrativi del Paese e di favorire l'effettivo
esercizio dei diritti della persona in conformita' al
quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione e
finanziati con risorse aggiuntive ai sensi del decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2013:
a) sono attribuite all'Agenzia del demanio le
decisioni di spesa, sentito il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, relative agli interventi
manutentivi, a carattere ordinario e straordinario,
effettuati sugli immobili di proprieta' dello Stato, in uso
per finalita' istituzionali alle Amministrazioni dello
Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, incluse la Presidenza del Consiglio dei
Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le
specifiche previsioni di legge riguardanti il Ministero
della difesa, il Ministero degli affari esteri e il
Ministero per i beni e le attivita' culturali, nonche' il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con
riferimento a quanto previsto dagli articoli 41 e 42 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, e dagli articoli 127 e 128 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni. Restano altresi' esclusi dalla disciplina
del presente comma gli istituti penitenziari.
Conseguentemente sono fatte salve le risorse attribuite al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli
interventi relativi agli edifici pubblici statali e agli
immobili demaniali, le cui decisioni di spesa sono assunte,
nei limiti delle predette risorse, dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia del
demanio. Sono altresi' fatte salve le risorse attribuite al
Ministero della giustizia per gli interventi manutentivi di
edilizia penitenziaria;
b) sono altresi' attribuite all'Agenzia del demanio
le decisioni di spesa, sentito il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, per gli interventi
manutentivi posti a carico del conduttore sui beni immobili
di proprieta' di terzi utilizzati a qualsiasi titolo dalle
Amministrazioni di cui alla lettera a);
c) restano ferme le decisioni di spesa del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti relative agli
interventi manutentivi effettuati su beni immobili ovvero
infrastrutture diversi da quelli di cui alle lettere a) e
b). Tali interventi sono comunicati all'Agenzia del demanio
preventivamente, al fine del necessario coordinamento con
le attivita' poste in essere ai sensi delle lettere a) e
b);
d) gli interventi di piccola manutenzione nonche'
quelli atti ad assicurare l'adeguamento alle disposizioni
di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono
curati direttamente dalle Amministrazioni utilizzatrici
degli immobili, anche se di proprieta' di terzi. Tutti gli
interventi sono comunicati all'Agenzia del demanio
preventivamente, al fine del necessario coordinamento con
le attivita' poste in essere ai sensi delle lettere a), b)
e c) e, nel caso di immobili in locazione passiva, al fine
di verificare le previsioni contrattuali in materia.
2-bis. In relazione alle specifiche esigenze di
operativita' dei compiti di tutela della sicurezza e del
soccorso pubblico, sono altresi' escluse dalla disciplina
di cui al comma 2, lettere a) e b), le sedi della Polizia
di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco. Per far fronte a imprevedibili e
indifferibili esigenze di pronta operativita' e a una
maggiore mobilita' del personale, connesse all'assolvimento
dei propri compiti istituzionali, il Corpo della guardia di
finanza e' autorizzato, previa comunicazione all'Agenzia
del demanio, all'esecuzione degli interventi specifici
presso le sedi dei propri reparti. A decorrere
dall'esercizio finanziario 2014, sono trasferiti ai
competenti programmi degli stati di previsione del
Ministero dell'Interno e del Ministero dell'economia e
delle finanze gli importi corrispondenti agli stanziamenti
di spesa confluiti dal 1° gennaio 2013 ai fondi di cui al
comma 6.
3. Le Amministrazioni di cui al comma 2 comunicano,
entro il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2012, la
previsione triennale dei lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria che prevedono di effettuare sugli immobili di
proprieta' dello Stato alle stesse in uso, e dei lavori di
manutenzione ordinaria che prevedono di effettuare sugli
immobili condotti in locazione passiva ovvero utilizzati a
qualsiasi titolo.
4. Anche sulla base delle previsioni triennali
presentate e delle verifiche effettuate, sentiti i
Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia del demanio
assume le decisioni di spesa sulla base di un piano
generale di interventi per il triennio successivo, volto,
ove possibile, al recupero degli spazi interni degli
immobili di proprieta' dello Stato al fine di ridurre le
locazioni passive. Per le medesime finalita', l'Agenzia del
demanio puo' stipulare accordi quadro con societa'
specializzate nella riorganizzazione dei processi di
funzionamento che, in collaborazione con le Amministrazioni
di cui al comma 2, realizzano i progetti di recupero, a
valere sulle risorse di cui al comma 6.
5. L'Agenzia del Demanio, al fine di realizzare gli
interventi manutentivi di cui al comma 2, lettere a) e b),
stipula accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali
predefiniti, con operatori specializzati nel settore
individuati mediante procedure ad evidenza pubblica anche
avvalendosi di societa' a totale o prevalente capitale
pubblico, senza nuovi o maggiori oneri. L'esecuzione degli
interventi manutentivi mediante tali operatori e' curata,
previa sottoscrizione di apposita convenzione quadro, dalle
strutture del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti senza nuovi o maggiori oneri, ovvero, in funzione
della capacita' operativa delle stesse strutture,
dall'Agenzia del Demanio. Gli atti relativi agli interventi
gestiti dalle strutture del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti sono sottoposti al controllo degli uffici
appartenenti al sistema delle ragionerie del Dipartimento
della Ragioneria Generale dello Stato, secondo le modalita'
previste dal decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.
Gli atti relativi agli interventi gestiti dall'Agenzia del
Demanio sono controllati secondo le modalita' previste
dalla propria organizzazione. Il ricorso agli operatori con
i quali sono stipulati gli accordi quadro e' disposto anche
per gli interventi disciplinati da specifiche previsioni di
legge riguardanti il Ministero della difesa e il Ministero
per i beni e le attivita' culturali. Dell'avvenuta stipula
delle convenzioni o degli accordi quadro e' data immediata
notizia sul sito internet dell'Agenzia del Demanio. Al fine
di assicurare il rispetto degli impegni assunti con le
convenzioni di cui al presente comma, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti assicura un'adeguata
organizzazione delle proprie strutture periferiche, in
particolare individuando all'interno dei provveditorati un
apposito ufficio dedicato allo svolgimento delle attivita'
affidate dall'Agenzia del Demanio e di quelle previste
dall'articolo 12, comma 8, del presente decreto, dotato di
idonee professionalita'.
6. Gli stanziamenti per gli interventi manutentivi a
disposizione delle Amministrazioni di cui al comma 2,
lettere a) e b), confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio
2013, in due appositi fondi, rispettivamente per le spese
di parte corrente e di conto capitale per le manutenzioni
ordinaria e straordinaria, istituiti nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle
finanze, impiegati dall'Agenzia del demanio. Le risorse
necessarie alla costituzione dei predetti fondi derivano da
corrispondenti riduzioni degli stanziamenti di ciascuna
Amministrazione, sulla base delle comunicazioni di' cui
all'articolo 2, comma 222, decimo periodo, della legge 23
dicembre 2009, n. 191. Restano fermi i limiti stabiliti
dall'articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244; dall'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre
2009, n. 191; dall'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122. Le risorse di cui al periodo
precedente sono inizialmente determinate al netto di quelle
che possono essere assegnate in corso d'anno ai sensi
dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
7. Fino alla stipula degli accordi o delle convenzioni
quadro di cui al comma 5 e, comunque, per i lavori gia'
appaltati alla data della stipula degli accordi o delle
convenzioni quadro, gli interventi manutentivi continuano
ad essere gestiti dalle Amministrazioni interessate fermi
restando i limiti stabiliti dalla normativa vigente dandone
comunicazione, limitatamente ai nuovi interventi,
all'Agenzia del demanio che ne assicurera' la copertura
finanziaria a valere sui fondi di cui al comma 6 a
condizione che gli stessi siano ricompresi nel piano
generale degli interventi. Successivamente alla stipula
dell'accordo o della convenzione quadro, e' nullo ogni
nuovo contratto di manutenzione ordinaria e straordinaria
non affidato dall'Agenzia del demanio, fatta eccezione per
quelli stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri e dichiarati indispensabili per la protezione
degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri. Salvo quanto
previsto in relazione all'obbligo di avvalersi degli
accordi quadro di cui al comma 5. Restano esclusi dalla
disciplina del presente comma i beni immobili riguardanti
il Ministero della difesa ed il Ministero per i beni e le
attivita' culturali, il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e il Ministero della giustizia con
riferimento a quanto previsto dal comma 2, nonche' i beni
immobili all'estero riguardanti il Ministero degli affari
esteri, salva la preventiva comunicazione dei piani di
interventi all'Agenzia del demanio, al fine del necessario
coordinamento con le attivita' poste in essere ai sensi
comma 1 e con i piani di razionalizzazione degli spazi
elaborati dall'Agenzia stessa previsti all'articolo 2,
comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
8. L'Agenzia del demanio, al fine di verificare e
monitorare gli interventi necessari di manutenzione
ordinaria e straordinaria, puo' dotarsi di proprie
professionalita' e di strutture interne appositamente
dedicate, sostenendo i relativi oneri a valere sulle
risorse di cui al comma 6 nella misura massima dello 0,5%.
Per i predetti fini, inoltre, l'Agenzia del demanio puo'
avvalersi delle strutture del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti senza nuovi o maggiori oneri
ovvero, in funzione della capacita' operativa di tali
strutture, puo', con procedure ad evidenza pubblica e a
valere sulle risorse di cui al comma 6, selezionare
societa' specializzate ed indipendenti.
9. Per una compiuta attuazione delle disposizioni di
cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre
2009, n. 191, volte alla razionalizzazione degli spazi ed
al contenimento della spesa pubblica, e fermo restando
quanto ivi previsto al nono periodo, le Amministrazioni di
cui al comma 2 del presente articolo, a decorrere dal 1°
gennaio 2013, comunicano annualmente all'Agenzia del
demanio, a scopo conoscitivo, le previsioni relative alle
nuove costruzioni, di programmata realizzazione nel
successivo triennio. Le comunicazioni devono indicare,
oltre l'esatta descrizione dell'immobile e la sua
destinazione presente e futura, l'ammontare dei relativi
oneri e le connesse risorse finanziarie, nonche' i tempi
previsti per la realizzazione delle opere.
10. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare
del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da
adottarsi, il primo, entro il termine di 90 giorni dalla
data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono
definite, per l'attuazione della presente norma senza nuovi
o maggiori oneri, le attivita' dei Provveditorati per le
opere pubbliche e le modalita', termini, criteri e risorse
disponibili.
11. Al comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "di cui al comma
222, periodo nono", sono sostituite dalle seguenti: "di cui
all'articolo 2, comma 222". 12. All'articolo 13 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Misure
per razionalizzare la gestione e la dismissione del
patrimonio residenziale pubblico";
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. In
attuazione degli articoli 47 e 117, commi secondo, lettera
m), e terzo della Costituzione, al fine di assicurare il
coordinamento della finanza pubblica, i livelli essenziali
delle prestazioni e favorire l'accesso alla proprieta'
dell'abitazione, entro il 31 dicembre 2011, il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro per i
rapporti con le regioni e per la coesione territoriale
promuovono, in sede di Conferenza unificata, di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, la conclusione di accordi con regioni ed enti locali
aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure di
alienazione degli immobili di proprieta' degli Istituti
autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonche'
la dismissione e la razionalizzazione del patrimonio dei
predetti Istituti anche attraverso la promozione di fondi
immobiliari nell'ambito degli interventi previsti
dall'articolo 11, comma 3, lettera a). In sede di
Conferenza Unificata si procede annualmente al monitoraggio
dello stato di attuazione dei predetti accordi.".
13. La violazione degli obblighi di comunicazione
stabiliti dall'articolo 2, comma 222, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, e dai
decreti di cui al medesimo comma, quindicesimo periodo, e'
causa di responsabilita' amministrativa. Le amministrazioni
soggette ai suddetti obblighi individuano, secondo le
rispettive strutture organizzative e i relativi profili di
competenza, i responsabili della comunicazione stessa,
trasmettendoli al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento del tesoro, tramite registrazione sul portale.
Per la comunicazione delle unita' immobiliari e dei
terreni, delle concessioni e delle partecipazioni, prevista
dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del
30 luglio 2010, il termine per l'adempimento e' il 31
luglio 2012. I termini e gli ambiti soggettivi per la
comunicazione dei dati relativi agli altri attivi dello
Stato sono previsti dai successivi decreti emanati ai sensi
dell'articolo 2, comma 222, quindicesimo periodo che li
individuano. (37)
14. All'articolo 2, comma 222, dodicesimo periodo,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole:
«rendiconto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato
previsto dall'articolo 6, comma 8, lettera e), del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica del 30 gennaio 2008, n. 43 e del conto generale
del patrimonio dello Stato di cui all'articolo 14 del
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279» sono sostituite
dalle seguenti: «rendiconto patrimoniale delle
Amministrazioni pubbliche a valori di mercato». (33)
15. All'articolo 2, comma 222, sedicesimo periodo,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: "l'Agenzia
del demanio ne effettua la segnalazione alla Corte dei
conti" sono sostituite dalle seguenti: "l'Agenzia del
demanio e il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento del tesoro ne effettuano la segnalazione alla
Corte dei conti per gli atti di rispettiva competenza".
Il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e'
citato nella nota al comma 367 della presente legge.
Comma 369
Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
1° giugno 2012 (Sospensione, ai sensi dell'articolo 9,
comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini
per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei
contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012,
verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena,
Reggio Emilia, Mantova e Rovigo) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 6 giugno 2012, n. 130.
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 67-septies
del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (Misure
urgenti per la crescita del Paese):
"Art. 67-septies (Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e del 29
maggio 2012).
1. Il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio
delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio
Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, e l'articolo 10
del presente decreto si applicano anche ai territori dei
comuni di Ferrara, Mantova, nonche', ove risulti
l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli indicati
eventi sismici, dei comuni di Castel d'Ario, Commessaggio,
Dosolo, Pomponesco, Viadana, Adria, Bergantino, Castelnovo
Bariano, Fiesso Umbertiano, Casalmaggiore, Casteldidone,
Corte de' Frati, Piadena, San Daniele Po, Robecco d'Oglio,
Argenta.
1-bis. Le disposizioni previste dagli articoli 2, 3,
10, 11 e 11-bis del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012,
n. 122, e successive modificazioni, e dall'articolo 3-bis
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si
applicano alle imprese, ove risulti l'esistenza del nesso
causale tra i danni e gli eventi sismici del 20 e 29 maggio
2012, ricadenti nei comuni di Argelato, Bastiglia,
Campegine, Campogalliano, Castelfranco Emilia, Modena,
Minerbio, Nonantola, Reggio Emilia e Castelvetro
Piacentino. Dall'attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al
comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse del Fondo per
la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20 e del
29 maggio 2012, di cui all'articolo 2, comma 1 e al comma
1-bis, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74".
Comma 370
Il testo vigente dell'art. 3-bis del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, e' citato nella nota al comma 367 della
presente legge.
Comma 371
Il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 e' citato nella
nota al comma 367 della presente legge.
- Si riporta il testo vigente della lettera a), del
comma 1, dell'articolo 3, del citato decreto-legge 6 giugno
2012, n. 74:
"Art. 3 (Ricostruzione e riparazione delle abitazioni
private e di immobili ad uso non abitativo; contributi a
favore delle imprese; disposizioni di semplificazione
procedimentale)
1. Per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite
dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 nei territori di cui
all'articolo 1, i Presidenti delle Regioni di cui al comma
2 del medesimo articolo, d'intesa fra loro, stabiliscono,
con propri provvedimenti adottati in coerenza con i criteri
stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui all'articolo 2, comma 2, sulla base dei
danni effettivamente verificatisi, priorita', modalita' e
percentuali entro le quali possono essere concessi
contributi, anche in modo tale da coprire integralmente le
spese occorrenti per la riparazione, il ripristino o la
ricostruzione degli immobili, nel limite delle risorse allo
scopo finalizzate a valere sulle disponibilita' delle
contabilita' speciali di cui all'articolo 2, fatte salve le
peculiarita' regionali. I contributi sono concessi, al
netto di eventuali risarcimenti assicurativi, con
provvedimenti adottati dai soggetti di cui all'articolo 1,
commi 4 e 5. In particolare, puo' essere disposta:
a) la concessione di contributi per la riparazione,
il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia
abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e
privati e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e
attrezzature pubbliche, distrutti o danneggiati, in
relazione al danno effettivamente subito.
(omissis).".
Comma 374
- Si riporta il testo vigente del comma 5,
dell'articolo 10, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009,
n. 77 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni
colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese
di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione
civile):
"Art. 10. (Agevolazioni per lo sviluppo economico e
sociale)
(omissis).
5. Al fine di favorire la ripresa delle attivita' dei
centri di accoglienza, di ascolto e di aiuto delle donne e
delle madri in situazioni di difficolta', ivi comprese
quelle derivanti dagli effetti degli eventi sismici, e'
autorizzata la spesa di tre milioni di euro, per l'anno
2009, a sostegno degli oneri di ricostruzione o di restauro
di immobili a tale scopo destinati situati nei comuni di
cui all'articolo 1. All'onere derivante dal presente comma,
pari a 3 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede
mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, come rideterminata dalla Tabella C allegata
alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.
(omissis).".
Comma 375
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 1 della
legge 6 luglio 2012, n. 96 (Norme in materia di riduzione
dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei
movimenti politici, nonche' misure per garantire la
trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi.
Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle
leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei
movimenti politici e per l'armonizzazione del regime
relativo alle detrazioni fiscali):
"Art. 1. (Riduzione dei contributi pubblici per le
spese sostenute dai partiti e dai movimenti politi)
1. I contributi pubblici per le spese sostenute dai
partiti e dai movimenti politici sono ridotti a euro
91.000.000 annui, il 70 per cento dei quali, pari a euro
63.700.000, e' corrisposto come rimborso delle spese per le
consultazioni elettorali e quale contributo per l'attivita'
politica. Il restante 30 per cento, pari a euro 27.300.000,
e' erogato, a titolo di cofinanziamento, ai sensi
dell'articolo 2. Gli importi di cui al presente comma sono
da considerare come limiti massimi.
2. Il comma 5 dell'articolo 1 della legge 3 giugno
1999, n. 157, e successive modificazioni, e' sostituito dal
seguente:
«5. L'ammontare di ciascuno dei quattro fondi relativi
agli organi di cui al comma 1 e' pari, per ciascun anno di
legislatura degli organi stessi, a euro 15.925.000».
3. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 6 della
legge 23 febbraio 1995, n. 43, e' sostituito dal seguente:
«Il fondo relativo al rinnovo dei consigli regionali, di
cui all'articolo 1, comma 5, della legge 3 giugno 1999, n.
157, e successive modificazioni, e' ripartito su base
regionale in proporzione alla rispettiva popolazione».
4. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, commi
1-bis e 5-bis, della legge 3 giugno 1999, n. 157.
5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si
applicano a decorrere dal primo rinnovo del Senato della
Repubblica, della Camera dei deputati, dei membri del
Parlamento europeo spettanti all'Italia, dei consigli
regionali e dei consigli delle province autonome di Trento
e di Bolzano successivo alla data di entrata in vigore
della presente legge.
6. Sono abrogati:
a) l'articolo 2, comma 275, della legge 24 dicembre
2007, n. 244;
b) l'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122;
c) l'articolo 6, commi 1 e 3, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111.
7. I contributi pubblici di cui al comma 1 spettanti a
ciascun partito o movimento politico sono diminuiti del 5
per cento qualora il partito o il movimento politico abbia
presentato nel complesso dei candidati ad esso
riconducibili per l'elezione dell'assemblea di riferimento
un numero di candidati del medesimo sesso superiore ai due
terzi del totale, con arrotondamento all'unita' superiore.
8. In via transitoria, le rate dei rimborsi per le
spese elettorali relativi alle elezioni svoltesi
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente
legge, il cui termine di erogazione non e' ancora scaduto
alla data medesima, sono ridotte del 10 per cento.
L'importo cosi' risultante e' ridotto di un ulteriore 50
per cento.".
Comma 376
- Si riporta il testo vigente del comma 2,
dell'articolo 6, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154
(Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa
sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le
autonomie locali), convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni:
"Art. 6. (Disposizioni finanziarie e finali).
1. (Omissis).
2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per
le finalita' previste dall'articolo 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
di cui al primo periodo si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al
Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti".
Comma 377
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
8 del decreto legislativo 21 dicembre 1999 n. 517
(Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale
ed universita', a norma dell'articolo 6 della L. 30
novembre 1998):
"Art. 8 (Norme transitorie e finali).
1. Alle universita' non statali che gestiscono
direttamente policlinici universitari si applica per
analogia, la disciplina del presente decreto, fatte salve
le particolari forme di autonomia statutaria ad esse
spettanti. I protocolli d'intesa disciplinano gli ambiti
operativi-organizzativi. Non possono in ogni caso essere
derogate le disposizioni di cui all'articolo 5.
(omissis).".
Comma 378
- Si riporta il testo vigente del comma 33
dell'articolo 33, della legge 12 novembre 2011, n. 183
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2012) :
"Art. 33. (Disposizioni diverse).
1-32 (omissis).
33. Il fondo istituito ai sensi dell'articolo 22, comma
6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e'
incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2012.
(omissis).".
Comma 379
- Si riporta il testo vigente del comma 3-quater,
dell'articolo 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria) :
"Art. 12 (Misure per razionalizzare la gestione e la
dismissione del patrimonio residenziale pubblico).
(omissis).
3-quater. Presso il Ministero dell'economia e delle
finanze e' istituito il Fondo per la tutela dell'ambiente e
la promozione dello sviluppo del territorio. La dotazione
del fondo e' stabilita in 60 milioni di euro per l'anno
2009, 30 milioni di euro per l'anno 2010 e 30 milioni di
euro per l'anno 2011. A valere sulle risorse del fondo sono
concessi contributi statali per interventi realizzati dagli
enti destinatari nei rispettivi territori per il
risanamento e il recupero dell'ambiente e lo sviluppo
economico dei territori stessi. Alla ripartizione delle
risorse e all'individuazione degli enti beneficiari si
provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze in coerenza con apposito atto di indirizzo delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Al relativo onere si provvede, quanto a 30
milioni di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero e, quanto a 30 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, mediante
corrispondente riduzione della dotazione del fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.
(omissis).".
Comma 380
- Si riporta il testo vigente del comma 5,
dell'articolo 10, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.
282 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica", convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307:
"Art. 10 (Proroga di termini in materia di definizione
di illeciti edilizi).
(omissis).
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1".
(omissis).".
Comma 381
Il testo vigente del comma 2, dell'articolo 6, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 e' citato nella nota
al comma 376 della presente legge.
Comma 382
La legge 17 ottobre 1996, n. 534, reca "Nuove norme per
l'erogazione di contributi statali alle istituzioni
culturali".
- Si riporta il testo vigente del comma 2,
dell'articolo 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"Art. 17. (Regolamenti.)
(Omissis).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
(Omissis).".

Comma 383
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 1 della
legge 17 ottobre 1996, n. 534 citata al comma 382:
"1. A decorrere dal 1° gennaio 1997, le istituzioni
culturali in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2
sono ammesse, a domanda, al contributo ordinario annuale
dello Stato mediante l'inserimento nell'apposita tabella
emanata, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Ministro per i
beni culturali e ambientali, di seguito denominato
«Ministro», di concerto con il Ministro del tesoro, sentito
il parere delle commissioni parlamentari competenti per
materia e del competente comitato di settore del Consiglio
nazionale per i beni culturali e ambientali. La tabella e'
sottoposta a revisione ogni tre anni, con la medesima
procedura. 2. Lo schema del decreto di cui al comma 1 e'
trasmesso alle competenti commissioni parlamentari
unitamente ad un prospetto in cui, in modo uniforme, sono
riassunti i dati preventivi e consuntivi relativi al
bilancio ed all'attivita' delle istituzioni culturali di
cui al medesimo comma 1.
(Omissis).
Comma 384
- Si riporta il testo vigente del comma 1,
dell'articolo 25 della legge 5 agosto 1981, n. 416
(Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per
l'editoria):
Art. 25. (Pubblicazioni di elevato valore culturale)
"1. A decorrere dal 1° gennaio 1986 alle pubblicazioni
periodiche, le cui pagine pubblicitarie siano state
nell'anno precedente inferiori al 50 per cento delle pagine
complessivamente pubblicate e che vengano riconosciute di
elevato valore culturale per il rigore scientifico con il
quale viene svolta la trattazione degli argomenti, sono
concessi contributi dell'ammontare complessivo di lire
quattro miliardi in ragione d'anno".
(Omissis).".
Comma 387
- Si riporta il testo del comma 222 dell'articolo 2
della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2010) , come modificata dalla presente
legge:
"Art. 2. (Disposizioni diverse)
1-221 (Omissis).
222. A decorrere dal 1° gennaio 2010, le
amministrazioni dello Stato di cui all' articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, incluse la Presidenza del
Consiglio dei ministri e le agenzie, anche fiscali,
comunicano annualmente all'Agenzia del demanio, entro il 31
gennaio, la previsione triennale: a) del loro fabbisogno di
spazio allocativo; b) delle superfici da esse occupate non
piu' necessarie. Le predette amministrazioni comunicano
altresi' all'Agenzia del demanio, entro il 30 settembre di
ogni anno, le istruttorie da avviare nell'anno seguente per
reperire immobili in locazione. L'Agenzia del demanio,
verificata la corrispondenza dei fabbisogni comunicati con
gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica di cui
agli articoli 1, commi 204 e seguenti, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonche'
74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni: a) accerta l'esistenza di
immobili da assegnare in uso fra quelli di proprieta' dello
Stato ovvero trasferiti ai fondi comuni d'investimento
immobiliare di cui all' articolo 4 del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive
modificazioni; b) verifica la congruita' del canone degli
immobili di proprieta' di terzi, ai sensi dell'articolo 1,
comma 479, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
individuati dalle predette amministrazioni tramite indagini
di mercato; c) rilascia alle predette amministrazioni il
nulla osta alla stipula dei contratti di locazione ovvero
al rinnovo di quelli in scadenza, ancorche' sottoscritti
dall'Agenzia del demanio. E' nullo ogni contratto di
locazione stipulato dalle predette amministrazioni senza il
preventivo nulla osta alla stipula dell'Agenzia del
demanio, fatta eccezione per quelli stipulati dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dichiarati
indispensabili per la protezione degli interessi della
sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri. Le predette amministrazioni
adempiono i contratti sottoscritti, effettuano il pagamento
dei canoni di locazione ed assumono ogni responsabilita' e
onere per l'uso e la custodia degli immobili assunti in
locazione. Le medesime amministrazioni hanno l'obbligo di
comunicare all'Agenzia del demanio, entro 30 giorni dalla
data di stipula, l'avvenuta sottoscrizione del contratto di
locazione e di trasmettere alla stessa Agenzia copia del
contratto annotato degli estremi di registrazione presso il
competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Ai fini del
contenimento della spesa pubblica, le predette
amministrazioni dello Stato, nell'espletamento delle
indagini di mercato di cui alla lettera b) del terzo
periodo del presente comma, finalizzate all'individuazione
degli immobili da assumere in locazione passiva, hanno
l'obbligo di scegliere soluzioni allocative economicamente
piu' vantaggiose per l'Erario sulla base di quanto previsto
dal comma 222-bis, valutando anche la possibilita' di
decentrare gli uffici.Per le finalita' di cui al citato
articolo 1, commi 204 e seguenti, della legge n. 296 del
2006, e successive modificazioni, le predette
amministrazioni comunicano all'Agenzia del demanio entro il
30 giugno 2010 l'elenco dei beni immobili di proprieta' di
terzi utilizzati a qualsiasi titolo. Sulla base delle
attivita' effettuate e dei dati acquisiti ai sensi del
presente comma e del comma 222-bis, l'Agenzia del demanio
definisce il piano di razionalizzazione degli spazi. Il
piano di razionalizzazione viene inviato, previa
valutazione del Ministro dell'economia e delle finanze in
ordine alla sua compatibilita' con gli obiettivi di
riduzione del costo d'uso e della spesa corrente, ai
Ministri interessati per le valutazioni di competenza ed e'
pubblicato nel sito internet dell'Agenzia del demanio. A
decorrere dal 1° gennaio 2010, fermo restando quanto
previsto dall' articolo 2, commi 618 e 619, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, le amministrazioni interessate
comunicano semestralmente all'Agenzia del demanio gli
interventi manutentivi effettuati sia sugli immobili di
proprieta' dello Stato, alle medesime in uso governativo,
sia su quelli di proprieta' di terzi utilizzati a qualsiasi
titolo, nonche' l'ammontare dei relativi oneri. Gli
stanziamenti alle singole amministrazioni per gli
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, a
decorrere dall'esercizio finanziario 2011, non potranno
eccedere gli importi spesi e comunicati all'Agenzia del
demanio, fermi restando i limiti stabiliti dall'articolo 2,
comma 618, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, tutte le amministrazioni pubbliche di cui
al citato articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.
165 del 2001, e successive modificazioni, che utilizzano o
detengono, a qualunque titolo, immobili di proprieta' dello
Stato o di proprieta' dei medesimi soggetti pubblici,
trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento del tesoro l'elenco identificativo dei
predetti beni ai fini della redazione del rendiconto
patrimoniale delle Amministrazioni pubbliche a valori di
mercato. Entro il 31 luglio di ciascun anno successivo a
quello di trasmissione del primo elenco, le amministrazioni
di cui al citato articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni,
comunicano le eventuali variazioni intervenute. Qualora
emerga l'esistenza di immobili di proprieta' dello Stato
non in gestione dell'Agenzia del demanio, gli stessi
rientrano nella gestione dell'Agenzia. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze l'obbligo di
comunicazione puo' essere esteso ad altre forme di attivo
ai fini della redazione dei predetti conti patrimoniali. In
caso di inadempimento dei predetti obblighi di
comunicazione e di trasmissione, l'Agenzia del demanio e il
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del
tesoro ne effettuano la segnalazione alla Corte dei conti
per gli atti di rispettiva competenza. Gli enti di
previdenza inclusi tra le pubbliche amministrazioni di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, effettuano entro il 31 dicembre 2010 un censimento
degli immobili di loro proprieta', con specifica
indicazione degli immobili strumentali e di quelli in
godimento a terzi. La ricognizione e' effettuata con le
modalita' previste con decreto del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze. Con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia del demanio sono stabilite le
modalita' delle comunicazioni e delle trasmissioni previste
dal presente comma".
- Si riporta il testo del comma 222-bis dell'articolo 2
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante:
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)", cosi'
come modificata dalla vigente legge:
"222-bis. L'ottimizzazione degli spazi ad uso ufficio
e' perseguita dalle Amministrazioni di cui al precedente
comma 222 rapportando gli stessi alle effettive esigenze
funzionali degli uffici e alle risorse umane impiegate
avuto riguardo ad un parametro di riferimento compreso tra
20 e 25 metri quadrati per addetto. Le Amministrazioni
interessate pongono in essere entro 90 giorni dalla data di
pubblicazione della presente disposizione piani di
razionalizzazione degli spazi nel rispetto dei parametri
sopraindicati senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Detti piani devono essere comunicati
all'Agenzia del Demanio. In caso di nuova costruzione o di
ristrutturazione integrale, il rapporto mq/addetto e'
determinato dall'Agenzia del Demanio entro il 31 dicembre
2012. Una quota parte pari al 15 per cento dei risparmi di
spesa conseguiti dalle singole Amministrazioni ad esito
della razionalizzazione degli spazi e' dalle stesse
utilizzata, in sede di predisposizione del bilancio di
previsione per l'anno successivo a quello in cui e' stata
verificata e accertata con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze la sussistenza dei risparmi
di spesa conseguiti, per essere destinata alla
realizzazione di progetti di miglioramento della qualita'
dell'ambiente di lavoro e di miglioramento del benessere
organizzativo purche' inseriti nell'ambito dei piani di
razionalizzazione. Nella predisposizione dei piani di
ottimizzazione e razionalizzazione degli spazi dovranno in
ogni caso essere tenute in considerazione le vigenti
disposizioni sulla riduzione degli assetti organizzativi,
ivi comprese quelle recate dal presente decreto. Le
presenti disposizioni costituiscono principio a cui le
Regioni e gli Enti locali, negli ambiti di rispettiva
competenza, adeguano i propri ordinamenti. Al fine di
pervenire ad ulteriori risparmi di spesa, le
Amministrazioni dello Stato di cui al comma 222 comunicano
all'Agenzia del demanio, secondo le modalita' ed i termini
determinati con provvedimento del direttore della medesima
Agenzia, i dati e le informazioni relativi ai costi per
l'uso degli edifici di proprieta' dello Stato e di terzi
dalle stesse utilizzati. Con provvedimenti del direttore
dell'Agenzia del demanio sono comunicati gli indicatori di
performance elaborati dalla medesima Agenzia in termini di
costo d'uso/addetto, sulla base dei dati e delle
informazioni fornite dalle predette Amministrazioni dello
Stato. Queste ultime, entro due anni dalla pubblicazione
del relativo provvedimento nel sito internet dell'Agenzia
del demanio, sono tenute ad adeguarsi ai migliori
indicatori di performance ivi riportati.
 

- Si riporta il testo del comma 224 dell'articolo 2
della citata legge 23 dicembre 2009, n. 191, come
modificata dalla presente legge:
"224. Fatto salvo quanto previsto dal comma 222-bis,
sesto periodo, le maggiori entrate e i risparmi di spesa
derivanti dai commi da 222 a 223 affluiscono al Fondo per
l'ammortamento dei titoli di Stato".
Comma 388
- Si riporta il testo del comma 2, dell'articolo 1,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita'
e finanza pubblica):
"2. Ai fini della applicazione delle disposizioni in
materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche
si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti
indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del
comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in
data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonche' a
decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a
fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto
del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre
2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 228, e successivi
aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo,
effettuati sulla base delle definizioni di cui agli
specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorita'
indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni.
(Omissis).".
Comma 389
- Si riporta il testo del vigente articolo 2-bis del
decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137 (Misure
urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonche' in
materia di immigrazione):
"Art. 2-bis (Facolta' di recesso delle pubbliche
amministrazioni da contratti di locazione)
"1. Anche ai fini della realizzazione degli obiettivi
di contenimento della spesa di cui agli articoli 2, comma
5, e 3, comma 1, le amministrazioni dello Stato, le regioni
e gli enti locali, nonche' gli organi costituzionali
nell'ambito della propria autonomia, hanno facolta' di
recedere, entro il 31 dicembre 2014, dai contratti di
locazione di immobili in corso alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto. Il
termine di preavviso per l'esercizio del diritto di recesso
e' stabilito in trenta giorni, anche in deroga ad eventuali
clausole difformi previste dal contratto".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 4 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410
(Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e
valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di
sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare):
"Art. 4. (Conferimento di beni immobili a fondi comuni
di investimento immobiliare)
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a promuovere la costituzione di uno o piu'
fondi comuni di investimento immobiliare, conferendo o
trasferendo beni immobili a uso diverso da quello
residenziale dello Stato, dell'Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato e degli enti pubblici non territoriali,
individuati con uno o piu' decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale. I decreti disciplinano altresi' le procedure per
l'individuazione o l'eventuale costituzione della societa'
di gestione, per il suo funzionamento e per il collocamento
delle quote del fondo e i criteri di attribuzione dei
proventi derivanti dalla vendita delle quote
2. Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 3 si
applicano, per quanto compatibili, ai trasferimenti dei
beni immobili ai fondi comuni di investimento di cui al
comma 1.
2-bis. I crediti per finanziamenti o rifinanziamenti
concessi, dalle banche o dalla Cassa depositi e prestiti
spa, ai fondi di cui al comma 1 godono di privilegio
speciale sugli immobili conferiti o trasferiti al fondo e
sono preferiti ad ogni altro credito anche ipotecario
acceso successivamente. I decreti di cui al comma 1 possono
prevedere la misura in cui i canoni delle locazioni e gli
altri proventi derivanti dallo sfruttamento degli immobili
conferiti o trasferiti al fondo siano destinati
prioritariamente al rimborso dei finanziamenti e
rifinanziamenti e siano indisponibili fino al completo
soddisfacimento degli stessi.
2-ter. Gli immobili in uso governativo, conferiti o
trasferiti ai sensi del comma 1, sono concessi in locazione
all'Agenzia del demanio, che li assegna ai soggetti che li
hanno in uso, per periodi di durata fino a nove anni
rinnovabili, secondo i canoni e le altre condizioni fissate
dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla base di
parametri di mercato. I contratti di locazione possono
prevedere la rinuncia al diritto di cui all'ultimo comma
dell'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Il
fondo previsto dal comma 1, quinto periodo, dell'articolo
29 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
puo' essere incrementato anche con quota parte delle
entrate derivanti dal presente articolo.
2-quater. Si applicano il comma 1, quinto e nono
periodo, ed il comma 1-bis dell'articolo 29 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
2-quinquies. Le operazioni di provvista e finanziamento
connesse agli apporti e ai trasferimenti di cui al comma 1,
nonche' quelle relative a strumenti finanziari derivati, e
tutti i provvedimenti, atti, contratti, trasferimenti,
prestazioni e formalita' inerenti ai predetti apporti,
trasferimenti e finanziamenti, alla loro esecuzione,
modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque
tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle
loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni,
frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi incluse
le cessioni di credito stipulate in relazione a tali
operazioni e le cessioni anche parziali dei crediti e dei
contratti ad esse relativi, sono esenti dall'imposta di
registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e
catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonche' da
ogni altro tributo o diritto".
Comma 390
Il testo del comma 2-bis, dell'articolo 12 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, come modificato dal
presente comma e' riportato nella nota al comma 368.
Comma 391
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
"Art. 8.(Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata)
1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
unificata per le materie ed i compiti di interesse comune
delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 33 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, citato nella nota al
comma 368:
"Art. 33 (Disposizioni in materia di valorizzazione del
patrimonio immobiliare)
1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze e' costituita una societa' di gestione del
risparmio avente capitale sociale pari ad almeno un milione
di euro per l'anno 2012, per l'istituzione di uno o piu'
fondi d'investimento al fine di partecipare in fondi
d'investimento immobiliari chiusi promossi o partecipati da
regioni, provincie, comuni anche in forma consorziata o
associata ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, ed altri enti pubblici ovvero da societa'
interamente partecipate dai predetti enti, al fine di
valorizzare o dismettere il proprio patrimonio immobiliare
disponibile. Per le stesse finalita' di cui al primo
periodo e' autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per
l'anno 2013. La pubblicazione del suddetto decreto fa luogo
ad ogni adempimento di legge. Il capitale della societa' di
gestione del risparmio di cui al primo periodo del presente
comma e' detenuto interamente dal Ministero dell'economia e
delle finanze, fatto salvo quanto previsto dal successivo
comma 8-bis. I fondi istituiti dalla societa' di gestione
del risparmio costituita dal Ministro dell'economia e delle
finanze partecipano a quelli di cui al comma 2 mediante la
sottoscrizione di quote da questi ultimi offerte su base
competitiva a investitori qualificati al fine di conseguire
la liquidita' necessaria per la realizzazione degli
interventi di valorizzazione. I fondi istituiti dalla
societa' di gestione del risparmio costituita dal Ministro
dell'economia e delle finanze ai sensi del presente comma
investono anche direttamente al fine di acquisire immobili
in locazione passiva alle pubbliche amministrazioni. Con
successivo decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze possono essere stabilite le modalita' di
partecipazione del suddetto fondo a fondi titolari di
diritti di concessione o d'uso su beni indisponibili e
demaniali, che prevedano la possibilita' di locare in tutto
o in parte il bene oggetto della concessione.
2. Ai fondi comuni di investimento immobiliare promossi
o partecipati da regioni, provincie, comuni anche in forma
consorziata o associata ai sensi del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, ed da altri enti pubblici ovvero da
societa' interamente partecipate dai predetti enti, ai
sensi del comma 1 possono essere apportati a fronte
dell'emissione di quote del fondo medesimo, ovvero
trasferiti, beni immobili e diritti reali immobiliari, con
le procedure dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, nonche' quelli trasferiti ai sensi del
decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. Tali apporti o
trasferimenti devono avvenire sulla base di progetti di
utilizzo o di valorizzazione approvati con delibera
dell'organo di governo dell'ente, previo esperimento di
procedure di selezione della Societa' di gestione del
risparmio tramite procedure di evidenza pubblica. Possono
presentare proposte di valorizzazione anche soggetti
privati secondo le modalita' di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163. Nel caso dei beni individuati sulla
base di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del
decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, la domanda
prevista dal comma 4, dell'articolo 3 del citato decreto
legislativo puo' essere motivata dal trasferimento dei
predetti beni ai fondi di cui al presente comma. E'
abrogato l'articolo 6 del decreto legislativo 28 maggio
2010, n. 85. I soggetti indicati all'articolo 4, comma 1
del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
possono apportare beni ai suddetti fondi.
3. L'investimento nei fondi di cui ai commi 1, 8-ter e
8-quater, e' compatibile con le vigenti disposizioni in
materia di attivita' di copertura delle riserve tecniche
delle compagnie di assicurazione di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive
modificazioni, e ai provvedimenti ISVAP nn. 147 e 148 del
1996 e n. 36 del 2011, e successive modificazioni, nei
limiti ed alle condizioni ivi contenuti. Il venti per cento
del piano di impiego dei fondi disponibili previsto
dall'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per
gli enti pubblici, di natura assicurativa o previdenziale,
per gli anni 2012, 2013 e 2014 e' destinato alla
sottoscrizione delle quote dei fondi di cui al comma 1. Il
venti per cento del piano di impiego di cui al precedente
periodo e' destinato, per gli anni 2012, 2013 e 2014, alla
sottoscrizione delle quote dei fondi di cui ai successivi
commi 8-ter e 8-quater. La Cassa depositi e prestiti,
secondo le modalita' di cui all'articolo 3, comma 4-bis del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, puo'
partecipare ai fondi di cui ai commi 1, 8-ter e 8-quater.
4. La destinazione funzionale dei beni oggetto di
conferimento o trasferimento ai fondi di cui ai commi 2,
8-ter e 8-quater puo' essere conseguita mediante il
procedimento di cui all'articolo 34 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, e delle corrispondenti disposizioni
previste dalla legislazione regionale. Il procedimento si
conclude entro il termine perentorio di 180 giorni dalla
data della delibera con cui viene promossa la costituzione
dei fondi. Con la medesima procedura si procede alla
regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili
conferiti. L'apporto o il trasferimento ai fondi di cui ai
commi 2, 8-ter e 8-quater e' sospensivamente condizionato
al completamento delle procedure amministrative di
valorizzazione e di regolarizzazione. Fino a quando la
valorizzazione dei beni trasferiti al fondo non sia
completata, secondo le valutazioni effettuate dalla
relativa societa' di gestione del risparmio, i soggetti
apportanti non possono alienare la maggioranza delle quote
del fondo. A seguito dell'apporto ai fondi di cui al comma
8-ter da parte degli Enti territoriali e' riconosciuto, in
favore di questi ultimi, un ammontare pari almeno al 70 per
cento del valore di apporto dei beni in quote del fondo;
compatibilmente con la pianificazione economico-finanziaria
dei fondi gestiti dalla societa' di gestione del risparmio
di cui al comma 1, la restante parte del valore e'
corrisposta in denaro.
5. Per gli immobili sottoposti alle norme di tutela di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante
Codice dei beni culturali e del paesaggio, si applicano gli
articoli 12 e 112 del citato decreto legislativo, nonche'
l'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio
2010, n. 85.
6. All'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente:
"9-bis. In caso di conferimento a fondi di investimento
immobiliare dei beni inseriti negli elenchi di cui al comma
1, la destinazione funzionale prevista dal piano delle
alienazioni e delle valorizzazioni, se in variante rispetto
alle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti ed in
itinere, puo' essere conseguita mediante il procedimento di
cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, e delle corrispondenti disposizioni previste dalla
legislazione regionale. Il procedimento si conclude entro
il termine perentorio di 180 giorni dall'apporto o dalla
cessione sotto pena di retrocessione del bene all'ente
locale. Con la medesima procedura si procede alla
regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili
conferiti."
7. Agli apporti e ai trasferimenti ai fondi effettuati
ai sensi del presente articolo si applicano le agevolazioni
di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 14-bis della legge 25
gennaio 1994, n. 86, e gli articoli 1, 3 e 4 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto la societa' Patrimonio dello Stato
s.p.a. e' sciolta ed e' posta in liquidazione con le
modalita' previste dal codice civile.
8-bis. I fondi istituiti dalla societa' di gestione del
risparmio costituita dal Ministero dell'economia e delle
finanze possono acquistare immobili ad uso ufficio di
proprieta' degli enti territoriali, utilizzati dagli stessi
o da altre pubbliche amministrazioni nonche' altri immobili
di proprieta' dei medesimi enti di cui sia completato il
processo di valorizzazione edilizio-urbanistico, qualora
inseriti in programmi di valorizzazione, recupero e
sviluppo del territorio. Le azioni della societa' di
gestione del risparmio di cui al comma 1 possono essere
trasferite, mediante decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, a titolo gratuito all'Agenzia del demanio.
Con apposita convenzione, a titolo oneroso, sono regolati i
rapporti fra la societa' di gestione di cui al comma 1 e
l'Agenzia del demanio. Per le attivita' svolte ai sensi del
presente articolo dall'Agenzia del demanio, quest'ultima
utilizza parte delle risorse appostate sul capitolo di
spesa n. 7754 dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui all'ultimo
periodo del comma 1 dell'articolo 6 della legge 12 novembre
2011, n. 183, sono utilizzate dall'Agenzia del demanio per
l'individuazione o l'eventuale costituzione della societa'
di gestione del risparmio o delle societa', per il
collocamento delle quote del fondo o delle azioni della
societa', nonche' per tutte le attivita', anche
propedeutiche, connesse alle operazioni di cui al presente
articolo.
8-ter. Allo scopo di conseguire la riduzione del debito
pubblico il Ministro dell'economia e delle finanze,
attraverso la societa' di gestione del risparmio di cui al
comma 1, promuove, con le modalita' di cui all'articolo 4
del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, la
costituzione di uno o piu' fondi comuni d'investimento
immobiliare, a cui trasferire o conferire immobili di
proprieta' dello Stato non utilizzati per finalita'
istituzionali, nonche' diritti reali immobiliari. Le
risorse derivanti dalla cessione delle quote del Ministero
dell'economia e delle finanze sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per
l'ammortamento dei titoli di Stato, e destinate al
pagamento dei debiti dello Stato; a tale ultimo fine i
corrispettivi possono essere riassegnati al Fondo speciale
per reiscrizione dei residui perenti delle spese correnti e
al Fondo speciale per la reiscrizione dei residui perenti
in conto capitale, ovvero possono essere utilizzati per
incrementare l'importo stabilito dall'articolo 35, comma 1,
lettera b), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, si provvede alla determinazione delle percentuali
di riparto tra le finalita' indicate nel presente comma. Le
societa' controllate direttamente o indirettamente dallo
Stato possono deliberare il trasferimento o il conferimento
a tali fondi di immobili di proprieta'. I decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo
4 del citato decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
disciplinano, altresi', le modalita' di concertazione con
le competenti strutture tecniche dei diversi livelli di
governo territoriale interessati. Ai fondi di cui al
presente comma possono conferire beni anche i soggetti di
cui al comma 2 con le modalita' ivi previste, ovvero con
apposita deliberazione adottata secondo le procedure di cui
all'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, anche in deroga all'obbligo di allegare il piano
delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari al bilancio.
Tale delibera deve indicare espressamente le destinazioni
urbanistiche non compatibili con le strategie di
trasformazione urbana. La totalita' delle risorse
rivenienti dalla valorizzazione ed alienazione degli
immobili di proprieta' delle Regioni e degli Enti locali
trasferiti ai fondi di cui al presente comma, e' destinata
alla riduzione del debito dell'Ente e, solo in assenza del
debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, a
spese di investimento.
8-quater. Per le medesime finalita' di cui al comma
8-ter, il Ministro dell'economia e delle finanze,
attraverso la societa' di gestione del risparmio di cui al
comma 1, promuove, altresi', con le modalita' di cui
all'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410, uno o piu' fondi comuni di investimento
immobiliare a cui sono trasferiti o conferiti, ai sensi del
comma 4, gli immobili di proprieta' dello Stato non piu'
utilizzati dal Ministero della difesa per finalita'
istituzionali e suscettibili di valorizzazione, nonche'
diritti reali immobiliari. Con uno o piu' decreti del
Ministero della difesa, sentita l'Agenzia del demanio, da
emanarsi il primo entro sessanta giorni dall'entrata in
vigore delle presenti disposizioni, sono individuati tutti
i beni di proprieta' statale assegnati al medesimo
Dicastero e non utilizzati dallo stesso per finalita'
istituzionali. L'inserimento degli immobili nei predetti
decreti ne determina la classificazione come patrimonio
disponibile dello Stato. A decorrere dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei citati decreti,
l'Agenzia del demanio avvia le procedure di
regolarizzazione e valorizzazione previste dal presente
articolo ovvero dall'articolo 33-bis, limitatamente ai beni
suscettibili di valorizzazione. Al predetto Dicastero sono
attribuite le risorse rivenienti dalla cessione delle quote
dei fondi a cura del Ministero dell'economia e delle
finanze in misura del 30 per cento, con prioritaria
destinazione alla razionalizzazione del settore
infrastrutturale, ad esclusione di spese di natura
ricorrente. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, su indicazione dell'Agenzia del demanio, sono
assegnate una parte delle restanti quote dello stesso
Ministero, nella misura massima del 25 per cento e minima
del 10 per cento delle stesse, agli Enti territoriali
interessati dalle procedure di cui al presente comma; le
risorse rivenienti dalla cessione delle stesse sono
destinate alla riduzione del debito dell'Ente e, solo in
assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente
eccedente, a spese di investimento. Le risorse derivanti
dalla cessione delle quote del Ministero dell'economia e
delle finanze sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnate al Fondo per l'ammortamento
dei titoli di Stato, e destinate al pagamento dei debiti
dello Stato; a tale ultimo fine i corrispettivi possono
essere riassegnati al Fondo speciale per reiscrizione dei
residui perenti delle spese correnti e al Fondo speciale
per la reiscrizione dei residui perenti in conto capitale,
ovvero possono essere utilizzati per incrementare l'importo
stabilito dall'articolo 35, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si
provvede alla determinazione delle percentuali di riparto
tra le finalita' indicate nel presente comma. Gli immobili,
individuati con i decreti del Ministero della difesa di cui
al secondo periodo del presente comma, non suscettibili di
valorizzazione rientrano nella disponibilita' dell'Agenzia
del demanio per la gestione e l'amministrazione secondo le
norme vigenti. Spettano all'Amministrazione della difesa
tutti gli obblighi di custodia degli immobili individuati
con i predetti decreti, fino al conferimento o al
trasferimento degli stessi ai fondi di cui al presente
comma ovvero fino alla formale riconsegna dei medesimi
all'Agenzia del demanio. La predetta riconsegna e' da
effettuarsi gradualmente e d'intesa con l'Agenzia del
demanio, a far data dal centoventesimo giorno dalla
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei relativi decreti
individuativi.
8-quinquies. In deroga alla normativa vigente, con
provvedimenti dell'Agenzia del demanio e' disposto
d'ufficio, laddove necessario, sulla base di elaborati
planimetrici in possesso, l'accatastamento o la
regolarizzazione catastale degli immobili di proprieta'
dello Stato, ivi compresi quelli in uso all'Amministrazione
della difesa. A seguito dell'emanazione dei predetti
provvedimenti, la competente Agenzia fiscale procede alle
conseguenti attivita' di iscrizione catastale. In caso di
dismissione degli immobili di proprieta' dello Stato,
eventuali regolarizzazioni catastali possono essere
eseguite, anche successivamente agli atti o ai
provvedimenti di trasferimento, a cura degli acquirenti.
Tutte le attivita' rese in favore delle Amministrazioni
dall'Agenzia del demanio ai sensi del presente articolo e
del successivo articolo 33-bis, sono svolte da quest'ultima
a titolo oneroso sulla base di specifiche convenzioni con
le parti interessate.
8-sexies. I decreti di cui al presente articolo sono
soggetti al controllo preventivo della Corte dei conti.".
Comma 392
- Si riporta il testo vigente del comma 48,
dell'articolo 31, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
recante "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione
e lo sviluppo", come modificato dalla presente legge:
"Art. 31. (Norme particolari per gli enti locali)
1-47 (Omissis).
48. Il corrispettivo delle aree cedute in proprieta' e'
determinato dal comune, su parere del proprio ufficio
tecnico, in misura pari al 60 per cento di quello
determinato attraverso il valore venale del bene, con
facolta' per il comune di abbattere tale valore fino al 50
per cento, al netto degli oneri di concessione del diritto
di superficie, rivalutati sulla base della variazione,
accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese
in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di
stipula dell'atto di cessione delle aree. Comunque il costo
dell'area cosi' determinato non puo' essere maggiore di
quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente
in diritto di proprieta' al momento della trasformazione di
cui al comma 47".
(Omissis).".
Comma 394
- Si riporta il testo del comma 3, dell'articolo 75,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della L. 15 marzo 1997, n. 59", come modificato dalla
presente legge:
"Art. 75. (Disposizioni particolari per l'area
dell'istruzione non universitaria)
"3. Relativamente alle competenze in materia di
istruzione non universitaria, il ministero ha
organizzazione periferica, articolata in uffici scolastici
regionali di livello dirigenziale o dirigenziale generale
in relazione alla popolazione studentesca della relativa
regione, quali autonomi centri di responsabilita'
amministrativa, che esercitano tra le funzioni residuate
allo Stato in particolare quelle inerenti all'attivita' di
supporto alle istituzioni scolastiche autonome, ai rapporti
con le amministrazioni regionali e con gli enti locali, ai
rapporti con le universita' e le agenzie formative, al
reclutamento e alla mobilita' del personale scolastico,
ferma restando la dimensione provinciale dei ruoli del
personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliare,
alla assegnazione delle risorse finanziarie e di personale
alle istituzioni scolastiche. Ai fini di un coordinato
esercizio delle funzioni pubbliche in materia di istruzione
e' costituito presso ogni ufficio scolastico regionale un
organo collegiale a composizione mista, con rappresentanti
dello Stato, della regione e delle autonomie territoriali
interessate, cui compete il coordinamento delle attivita'
gestionali di tutti i soggetti interessati e la valutazione
della realizzazione degli obiettivi programmati. Alla
organizzazione degli uffici scolastici regionali e del
relativo organo collegiale si provvede con regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400. A decorrere dalla entrata in
vigore del regolamento stesso, sono soppresse le
sovrintendenze scolastiche regionali e, in relazione
all'articolazione sul territorio provinciale, anche per
funzioni, di servizi di consulenza e supporto alle
istituzioni scolastiche, sono contestualmente soppressi i
provveditorati agli studi".
Comma 395
- Si riporta il testo vigente del comma 1,
dell'articolo 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013,
n. 112 (Disposizioni urgenti per la tutela, la
valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo):
"Art. 1 (Disposizioni urgenti per accelerare la
realizzazione del grande progetto Pompei e per la
rigenerazione urbana, la riqualificazione ambientale e la
valorizzazione delle aree interessate dall'itinerario
turistico-culturale dell'area pompeiana e stabiese, nonche'
per la valorizzazione di Pompei, della Reggia di Caserta,
del Polo Museale di Napoli e per la promozione del percorso
turistico-culturale delle residenze borboniche).
1. Al fine di potenziare ulteriormente le funzioni di
tutela dell'area archeologica di Pompei, di rafforzare
l'efficacia delle azioni e di accelerare gli interventi di
tutela e di valorizzazione del sito affidati all'attuazione
del Grande Progetto Pompei approvato dalla Commissione
europea con la Decisione n. C(2012) 2154 del 29 marzo 2012,
nel quadro del programma straordinario e urgente di
interventi conservativi di prevenzione, manutenzione e
restauro di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 marzo
2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
maggio 2011, n. 75, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, nomina con proprio
decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, un
rappresentante della realizzazione del Grande Progetto e
del programma straordinario, denominato "direttore generale
di progetto", nonche' un vice direttore generale vicario,
in possesso dei seguenti requisiti: appartenenza al
personale di ruolo delle amministrazioni dello Stato di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165; comprovata competenza ed esperienza
pluriennale; assenza di condanne passate in giudicato per
reati contro la pubblica amministrazione. Con successivo
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto su
proposta del Ministro dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, viene definita l'indennita' complessiva per
entrambe le cariche di direttore generale e vice direttore
generale vicario, non superiore a 100.000 euro lordi annui
nel rispetto dell'articolo 23-ter, commi 1 e 2, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214. Ferme restando le funzioni,
i compiti e le attribuzioni della Soprintendenza competente
in ordine alla gestione ordinaria del sito e quale
beneficiario finale degli interventi ordinari e
straordinari attuati nell'ambito del sito medesimo, e in
stretto raccordo con essa, il "direttore generale di
progetto": a) definisce e approva gli elaborati progettuali
degli interventi di messa in sicurezza, restauro, e
valorizzazione previsti nel quadro della realizzazione del
"Grande Progetto Pompei"; b) assicura l'efficace e
tempestivo svolgimento delle procedure di gara dirette
all'affidamento dei lavori e all'appalto dei servizi e
delle forniture necessari alla realizzazione del "Grande
Progetto Pompei", assumendo le funzioni di stazione
appaltante, provvedendo a individuare e a dare esecuzione a
tutte le misure atte ad accelerare gli affidamenti e
seguendo la fase di attuazione ed esecuzione dei relativi
contratti, anche avvalendosi, attraverso il Dipartimento
per lo sviluppo e la coesione economica, del supporto
fornito alla progettazione e all'attuazione degli
interventi dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti per lo sviluppo di impresa Spa di cui al
decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive
modificazioni, anche con riferimento, ove necessario per
l'accelerazione degli affidamenti di cui alla presente
lettera, alle sue funzioni di centrale di committenza di
cui all'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2012, n. 27, nonche' di altri soggetti terzi; c) assicura
la piu' efficace gestione del servizio di pubblica
fruizione e di valorizzazione del sito archeologico,
predisponendo la documentazione degli atti di gara e
seguendo la fase di attuazione ed esecuzione dei relativi
contratti; d) assume direttive atte a migliorare l'efficace
conduzione del sito, definendo obiettivi e modalita' per
assicurare il rafforzamento delle competenze e del
contributo del complesso del personale della Soprintendenza
agli obiettivi di miglioramento delle condizioni di
fruizione e valorizzazione del sito; e) provvede ad
assicurare le condizioni di supporto organizzativo e
amministrativo alle attivita' di tutela e di valorizzazione
di competenza della Soprintendenza; f) svolge le funzioni
di cui lettere a), b) e c) sentito il Comitato di
pilotaggio del Grande Progetto Pompei di cui al decreto
interministeriale 19 dicembre 2012, anche al fine di
garantire la coerenza con le funzioni di coordinamento
istituzionale, impulso all'attuazione e riferimento
unitario per i collegamenti con la politica di coesione e
per i rapporti con la Commissione Europea di detto
Comitato; f-bis) informa con cadenza semestrale il
Parlamento sullo stato di avanzamento dei lavori e su
eventuali aggiornamenti del crono-programma; f-ter)
collabora per assicurare la trasparenza, la regolarita' e
l'economicita' della gestione dei contratti pubblici, anche
al fine di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose,
nel quadro del Protocollo di legalita' stipulato con la
prefettura - Ufficio territoriale del Governo".
- Si riporta il testo vigente del comma 1,
dell'articolo 23, terzo periodo, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e
successive modificazioni:
"Art. 23 (Ruolo unico dei dirigenti)
1. In ogni amministrazione dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e' istituito il ruolo dei dirigenti,
che si articola nella prima e nella seconda fascia, nel cui
ambito sono definite apposite sezioni in modo da garantire
la eventuale specificita' tecnica. I dirigenti della
seconda fascia sono reclutati attraverso i meccanismi di
accesso di cui all'articolo 28. I dirigenti della seconda
fascia transitano nella prima qualora abbiano ricoperto
incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o
equivalenti, in base ai particolari ordinamenti di cui
all'articolo 19, comma 11, per un periodo pari almeno a
cinque anni senza essere incorsi nelle misure previste
dall'articolo 21 per le ipotesi di responsabilita'
dirigenziale, nei limiti dei posti disponibili, ovvero nel
momento in cui si verifica la prima disponibilita' di posto
utile, tenuto conto, quale criterio di precedenza ai fini
del transito, della data di maturazione del requisito dei
cinque anni e, a parita' di data di maturazione, della
maggiore anzianita' nella qualifica dirigenziale .
(Omissis).".
Comma 396
- Si riporta il testo vigente del comma 3, lettera b)
dell'articolo 536, di cui al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66 ( Codice dell'ordinamento militare):
"3. In relazione agli indirizzi di cui al comma 1, i
conseguenti programmi ed i relativi impegni di spesa sono
approvati: a) con legge, se richiedono finanziamenti di
natura straordinaria; b) con decreto del Ministro della
difesa, se si tratta di programmi finanziati attraverso gli
ordinari stanziamenti di bilancio, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze se tali programmi
sono di durata pluriennale. Salvo quanto disposto al comma
4 e sempre che i programmi non si riferiscano al
mantenimento delle dotazioni o al ripianamento delle
scorte, gli schemi di decreto di cui al periodo precedente
sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere
delle Commissioni competenti. I pareri sono espressi entro
quaranta giorni dalla data di assegnazione. Decorso
inutilmente il termine per l'espressione del parere, i
decreti possono essere adottati. Il Governo, qualora non
intenda conformarsi alle condizioni formulate dalle
Commissioni competenti, ovvero quando le stesse Commissioni
esprimano parere contrario, trasmette nuovamente alle
Camere gli schemi di decreto corredati delle necessarie
controdeduzioni per i pareri definitivi delle Commissioni
competenti da esprimere entro trenta giorni dalla loro
assegnazione. In tal caso, qualora entro il termine
indicato le Commissioni competenti esprimano sugli schemi
di decreto parere contrario a maggioranza assoluta dei
componenti, motivato con riferimento alla mancata coerenza
con il piano di impiego pluriennale di cui al comma 1, il
programma non puo' essere adottato. In ogni altro caso, il
Governo puo' procedere all'adozione dei decreti. Gli schemi
di decreto sono trasmessi anche alle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari.".
Comma 397
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione
dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico
ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14
settembre 2011, n. 148), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 8 (Edilizia giudiziaria)
1. Quando sussistono specifiche ragioni organizzative o
funzionali, in deroga all'articolo 2, primo comma, della
legge 24 aprile 1941, n. 392, il Ministro della giustizia
puo' disporre che vengano utilizzati a servizio del
tribunale, per un periodo non superiore a cinque anni dalla
data di efficacia di cui all'articolo 11, comma 2, gli
immobili di proprieta' dello Stato, ovvero di proprieta'
comunale interessati da interventi edilizi finanziati ai
sensi dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119,
adibiti a servizio degli uffici giudiziari e delle sezioni
distaccate soppressi.
2. Il provvedimento e' adottato sentiti il presidente
del tribunale, il consiglio giudiziario, il consiglio
dell'ordine degli avvocati e le amministrazioni locali
interessate.
3. Per il personale che presta servizio presso alcuno
degli immobili indicati nel comma 1, si considera sede di
servizio il comune nel quale l'immobile stesso e' ubicato.
4. Le spese di gestione e manutenzione degli immobili
sono a carico del comune ove i medesimi si trovano in base
alle disposizioni della legge 24 aprile 1941, n. 392.
4-bis. In via sperimentale, il Ministro della Giustizia
puo' disporre, nell'ambito di apposite convenzioni
stipulate con le regioni e le province autonome, che
vengano utilizzati, per il tempo necessario, gli immobili
adibiti a servizio degli uffici giudiziari periferici e
delle sezioni distaccate soppressi per l'esercizio di
funzioni giudiziarie nelle relative sedi. Le spese di
gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione
del personale di servizio oggetto delle convenzioni sono
integralmente a carico del bilancio dello regione".
Comma 399
- Si riporta il testo del comma 2, dell'articolo 73,
del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo
unico delle leggi recanti norme per la elezione della
Camera dei deputati), come modificato dalla presente legge:
"2. Le operazioni di cui all'art. 67 e,
successivamente, quelle di scrutinio devono essere iniziate
subito dopo la chiusura della votazione, proseguite senza
interruzione ed ultimate entro le ore 14 del giorno
seguente. Se per causa di forza maggiore l'Ufficio non
possa ultimare le anzidette operazioni nel termine
prescritto, il presidente deve, alle ore 14 del lunedi'
successivo al giorno delle elezioni, chiudere la cassetta
contenente, secondo i casi, le schede non distribuite o le
schede gia' spogliate, l'urna contenente le schede non
spogliate, e chiudere in un plico le schede residue, quelle
che si trovassero fuori della cassetta o dell'urna, le
liste indicate nel n. 2 dell'art. 67 e tutte le altre carte
relative alle operazioni elettorali. Alla cassetta,
all'urna ed al plico devono apporsi le indicazioni della
circoscrizione e della sezione, il sigillo col bollo
dell'Ufficio e quello dei rappresentanti di lista che
vogliano aggiungere il proprio, nonche' le firme del
presidente e di almeno due scrutatori. La cassetta, l'urna
ed il plico, insieme col verbale e con le carte annesse,
vengono subito portati nella Cancelleria del Tribunale
nella cui circoscrizione ha sede la sezione e consegnate al
Cancelliere il quale ne diviene personalmente responsabile.
In caso di inadempimento, si applica la disposizione del
penultimo comma dell'art. 75".
- Si riporta il testo del comma 6, dell'articolo 22,
del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione
del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo
20 dicembre 1993, n.533, cosi' come modificato dalla
presente legge:
"6. Il presidente procede quindi alle operazioni di
scrutinio, con precedenza di quelle relative all'elezione
del Senato. Tali operazioni devono svolgersi senza
interruzione ed essere ultimate entro le ore quattordici
del lunedi' successivo alla votazione; se non sono compiute
entro tale ora, si applicano le disposizioni dell'articolo
73 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera
dei deputati, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361".
- Si riporta il testo del comma 1, dell'articolo 2,
lettera c) del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161,
concernente "Modificazioni ed integrazioni alle
disposizioni di legge relative al procedimento elettorale
per le elezioni politiche, regionali, provinciali e
comunali nonche' norme per il rinvio delle elezioni per la
rinnovazione dei consigli comunali nei comuni nei quali si
vota col sistema maggioritario il cui quinquennio di carica
scade il 12 giugno 1976", convertito con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, cosi' come modificato
dalla presente legge:
"1. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni
politiche con quelle per la rinnovazione dei consigli
regionali, dei consigli provinciali e dei consigli
comunali, si osservano le seguenti norme: a); b) per la
costituzione dell'ufficio elettorale di sezione si
applicano le norme del testo unico 30 marzo 1957, n. 361;
c) il seggio, dopo che siano state ultimate le operazioni
di riscontro dei votanti per tutte le consultazioni che
hanno avuto luogo, procede alla formazione dei plichi
contenenti gli atti relativi a tali operazioni nonche' le
schede avanzate. I plichi devono essere rimessi
contemporaneamente, prima che abbiano inizio le operazioni
di scrutinio, per il tramite del comune al pretore del
mandamento che ne rilascia ricevuta. Effettuate le
anzidette operazioni, il seggio da' inizio alle operazioni
di scrutinio, eseguendo nell'ordine prima lo scrutinio per
il Senato e poi quello per la Camera. Lo scrutinio per le
elezioni dei consigli regionali, dei consigli provinciali e
dei consigli comunali viene rinviato alle ore 14 del
lunedi' successivo alla votazione, dando la precedenza allo
spoglio delle schede per le elezioni regionali e poi di
quelle per le elezioni provinciali; d) le spese derivanti
dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni
politiche ed alle elezioni regionali, provinciali e
comunali sono ripartite fra lo Stato, la regione, la
provincia ed il comune, nella misura di due quinti per lo
Stato e di un quinto, rispettivamente, per la regione, per
la provincia e per il comune. Le spese derivanti
dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni
politiche ed alle elezioni provinciali e comunali sono
ripartite tra lo Stato, la provincia ed il comune, nella
misura di due quarti per lo Stato e di un quarto,
rispettivamente, per la provincia e per il comune. Le spese
derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle
elezioni politiche ed alle sole elezioni regionali, o alle
elezioni provinciali, o alle sole elezioni comunali sono
ripartite in ragione di due terzi a carico dello Stato e di
un terzo a carico del comune, della provincia o della
regione".
- Si riporta il testo del comma 1, lettera b),
dell'articolo 5, del citato decreto-legge n. 161 del 1976,
come modificato dalla presente legge:
"1. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni
politiche con quelle per la rinnovazione dei consigli
comunali del Trentino-Alto Adige si osservano le seguenti
norme: a) le operazioni previste dall'art. 32, primo comma,
punti 2, 3 e 4, del testo unico 20 marzo 1967, n. 223,
debbono essere ultimate non oltre la data di pubblicazione
del manifesto recante l'annuncio della avvenuta
convocazione dei comizi per la elezione della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. I termini per il
compimento delle operazioni previste dal primo comma
dell'art. 33 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223,
decorrono dalla data di pubblicazione del manifesto
anzidetto; b) il seggio, dopo che siano state ultimate le
operazioni di riscontro dei votanti per tutte le
consultazioni che hanno avuto luogo, procede alla
formazione dei plichi contenenti gli atti relativi a tali
operazioni nonche' le schede avanzate. I plichi devono
essere rimessi contemporaneamente, prima che abbiano inizio
le operazioni di scrutinio, per il tramite del comune, al
pretore del mandamento che ne rilascia ricevuta. Effettuate
le anzidette operazioni, il seggio da' inizio alle
operazioni di scrutinio, eseguendo nell'ordine prima lo
scrutinio per il Senato e poi quello per la Camera. Lo
scrutinio per le elezioni dei consigli comunali viene
rinviato al lunedi' successivo, con inizio alle ore 14.00;
c) le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni
alle elezioni politiche ed alle elezioni dei consigli
comunali sono poste a carico dello Stato in ragione di due
terzi. Il riparto delle spese anticipate dai comuni
interessati e' effettuato di intesa tra il Ministero
dell'interno e l'amministrazione regionale, sulla base dei
rendiconti dei comuni. Le altre spese, sostenute
direttamente dall'amministrazione dello Stato, sono
ripartite nella stessa proporzione, di intesa con
l'amministrazione regionale".
- Si riporta il testo del comma 2, dell'articolo 20,
della legge 17 febbraio 1968, n. 108, concernente: "Norme
per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a
statuto normale", cosi' come modificato dalla presente
legge:
"2. Nel caso la elezione del Consiglio regionale delle
regioni a statuto normale abbia luogo contemporaneamente
alle elezioni dei consigli provinciali e dei consigli
comunali, lo svolgimento delle operazioni elettorali e'
regolato dalle disposizioni seguenti: 1) l'elettore, dopo
che e' stata riconosciuta la sua identita' personale,
ritira dal presidente del seggio le schede, che devono
essere di colore diverso, relative a ciascuna delle
elezioni alle quali deve partecipare e, dopo avere espresso
il voto, le riconsegna contemporaneamente al presidente
stesso, il quale le pone nelle rispettive urne; 2) il
presidente procede alle operazioni di scrutinio, dando la
precedenza a quelle per la elezione del Consiglio
regionale. Terminate le operazioni di scrutinio per tale
elezione, il presidente: a) provvede al recapito dei due
esemplari del relativo verbale; b) rinvia alle ore 14 del
lunedi' lo spoglio dei voti per le altre elezioni, e, dopo
aver provveduto a sigillare le urne contenenti le schede
votate ed a chiudere e sigillare il plico contenente tutte
le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie
l'adunanza e provvede alla chiusura ed alla custodia della
sala della votazione; c) alle ore 14 del lunedi',
ricostituito l'ufficio e constatata l'integrita' dei mezzi
precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli
delle urne e del plico, riprende le operazioni di
scrutinio, dando la precedenza a quelle per la elezione del
consiglio provinciale. Tali operazioni devono svolgersi
senza interruzioni ed essere ultimate entro le ore 24, se
lo scrutinio riguarda una sola elezione, o entro le ore 10
del martedi', se lo scrutinio riguarda le elezioni
provinciali e quelle comunali; se lo scrutinio non e'
compiuto entro i predetti termini, si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni dell'art. 73 del testo unico
delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati 30
marzo 1957, n. 361. Nel caso la elezione di uno o piu'
consigli regionali abbia luogo contemporaneamente alle
elezioni del Senato e della Camera dei deputati, si
applicano le norme previste dai precedenti commi e quelle
previste dalle leggi per tali elezioni. Allo scrutinio
delle schede relative alla elezione del Consiglio regionale
si procede dopo gli scrutini delle elezioni del Senato e
della Camera dei deputati".
Comma 400
- Si riporta il testo del comma 8, dell'articolo 55,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica), come modificato
dalla presente legge:
"8. Fermo quanto previsto dai commi 6 e 7, le
amministrazioni preposte all'organizzazione ed allo
svolgimento delle consultazioni elettorali dovranno
comunque razionalizzare i servizi al fine di realizzare un
ulteriore contenimento delle spese rispetto a quelle
scaturenti dalla normativa vigente. A tale scopo con
cadenza triennale entro il 31 gennaio del primo anno di
ciascun triennio, con decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, di concerto con
i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, sara'
determinata la misura massima del finanziamento delle spese
per lo svolgimento delle consultazioni, ivi comprese le
somme da rimborsare ai comuni per l'organizzazione tecnica
e l'attuazione delle elezioni i cui oneri, a norma
dell'articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136, e
successive modificazioni, e dell'articolo 55 della legge 24
gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, sono a
carico dello Stato".
- Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 23
aprile 1976, n. 136 (Riduzione dei termini e
semplificazione del procedimento elettorale), come
modificato dalla presente legge:
"Art.17 - (..) Tutte le spese per l'organizzazione
tecnica e l'attuazione delle elezioni politiche e dei
referendum previsti dai titoli I e II della legge 25 maggio
1970, n. 352, sono a carico dello Stato, nei limiti massimi
fissati dal decreto previsto dall'articolo 55, comma 8,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dal nono comma del
presente articolo. Le spese per l'organizzazione tecnica e
l'attuazione delle elezioni dei consigli regionali,
provinciali e comunali, fatta eccezione di quelle indicate
nel successivo comma, sono a carico degli enti ai quali i
consigli appartengono. Le spese inerenti all'attuazione
delle elezioni dei consigli circoscrizionali sono a carico
dei rispettivi comuni. Sono comunque, a carico dello Stato
le spese per il funzionamento dei propri uffici interessati
alle elezioni, per la spedizione dei certificati elettorali
agli elettori residenti fuori del comune e delle cartoline
avviso agli elettori residenti all'estero, per la fornitura
delle schede per la votazione, dei manifesti recanti i nomi
dei candidati e degli eletti, degli stampati e delle buste
occorrenti per le operazioni degli uffici elettorali di
sezione nonche' le spese per la spedizione dei plichi dei
predetti uffici, comprese quelle per l'apertura degli
uffici postali fuori del normale orario di lavoro. Nel caso
di contemporaneita' di elezioni politiche con le elezioni
dei consigli regionali, tutte le spese derivanti da
adempimenti comuni alle elezioni vengono ripartite tra lo
Stato e la regione rispettivamente nella misura di due
terzi e di un terzo. In qualunque caso di contemporaneita'
di elezioni dei consigli regionali, provinciali e comunali,
vengono ripartite in parti uguali tra gli enti interessati
tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle
consultazioni. Gli oneri per il trattamento economico dei
componenti dei seggi e per gli adempimenti di spettanza dei
comuni quando le elezioni non riguardino esclusivamente i
consigli comunali, sono anticipati dai comuni e rimborsati
dallo Stato, dalla regione o dalla provincia, in base a
documentato rendiconto, da presentarsi entro il termine di
tre mesi dalla data delle consultazioni. Nel caso di
contemporaneita' della elezione dei consigli comunali e dei
consigli circoscrizionali con la elezione dei consigli
regionali e provinciali, tutte le spese derivanti da
adempimenti comuni alle elezioni che non fanno carico allo
Stato sono ripartite tra gli enti interessati alla
consultazione ponendo a carico del comune meta' della spesa
totale. Nel caso di contemporaneita' della elezione dei
consigli comunali e dei consigli circoscrizionali con la
elezione del solo consiglio regionale o del solo consiglio
provinciale, le spese di cui al precedente comma sono poste
a carico del comune in ragione dei due terzi del totale.
L'importo massimo da rimborsare a ciascun comune, fatta
eccezione per il trattamento economico dei seggi, e'
stabilito con decreto del Ministero dell'interno, nei
limiti delle assegnazioni di bilancio, con distinti
parametri per sezione elettorale e per elettore, calcolati
rispettivamente nella misura del 40 per cento e del 60 per
cento del totale da ripartire. Per i comuni aventi fino a 3
sezioni elettorali, le quote sono maggiorate del 40 per
cento. Gli oneri per il trattamento economico dei
componenti dei seggi e per gli adempimenti di spettanza dei
comuni quando le elezioni non riguardino esclusivamente i
consigli comunali e circoscrizionali sono anticipati dai
comuni e rimborsati dallo Stato, dalla ragione o dalla
provincia, in base a documentato rendiconto, da presentarsi
entro il termine di tre mesi dalla data delle
consultazioni. Lo Stato, le regioni o le province sono
tenute ad erogare ai comuni, nel mese precedente le
consultazioni, acconti pari al 90 per cento delle spese che
si presume essi debbano anticipare. Ai fondi iscritti nel
bilancio dello Stato per effetto delle presenti
disposizioni, si applicano le norme contenute nel secondo e
terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440 e successive modificazioni. I fondi stessi
possono essere utilizzati con ordini di accreditamento di
ammontare anche superiore ai limiti di cui all'articolo 56
del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive
modificazioni. A carico di tali ordini di accreditamento
possono essere imputate, per intero, spese dipendenti da
contratti".
- Si riporta il testo dell'articolo 15 del
decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, concernente:
"Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di
contabilita' pubblica", convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, cosi' come modificato
dalla presente legge:
"Art.15 - (Lavoro straordinario dei dipendenti comunali
in occasione di consultazioni elettorali). 1. In occasione
della organizzazione tecnica di consultazioni elettorali il
personale dei comuni, addetto a servizi elettorali, puo'
essere autorizzato dalla rispettiva amministrazione, anche
in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro
straordinario entro il limite medio di spesa di 40 ore
mensili per persona e sino ad un massimo individuale di 60
ore mensili, per il periodo intercorrente dal
cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle
consultazioni al quinto giorno successivo alla stessa data.
Il limite medio di spesa si applica solo ai comuni con piu'
di cinque dipendenti. 2. L'autorizzazione si riferisce al
personale stabilmente addetto agli uffici interessati,
nonche' a quello che si intenda assegnarvi quale supporto
provvisorio, con determinazione da adottare preventivamente
e nella quale dovranno essere indicati i nominativi del
personale previsto, il numero di ore di lavoro
straordinario da effettuare e le funzioni da assolvere. La
mancata deliberazione preventiva inibisce il pagamento dei
compensi. 3. Le spese per il lavoro straordinario dei
dipendenti comunali e le altre spese anticipate dai comuni
per l'organizzazione tecnica e l'attuazione di
consultazioni elettorali i cui oneri sono a carico dello
Stato saranno rimborsate, al netto delle anticipazioni,
posticipatamente in base a documentato rendiconto da
presentarsi entro il termine perentorio di quattro mesi
dalla data delle consultazioni, pena la decadenza dal
diritto al rimborso".
- Si riporta il testo dell'articolo 85 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio
1960, n. 570, come modificato dalla presente legge:
"Art. 85 (Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 44 ) - Nel
caso in cui sia stata pronunciata decisione di annullamento
delle elezioni, il Prefetto provvede all'amministrazione
del Comune a mezzo di un commissario sino a quando, a
seguito di impugnativa, la decisione predetta non venga
sospesa o il Consiglio comunale non sia riconfermato con
decisione definitiva, oppure sino a quando il Consiglio
medesimo non venga rinnovato con altra elezione.
Le elezioni saranno rinnovate in occasione del primo
turno elettorale utile, ai sensi dell'articolo 2 della
legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni,
dalla data in cui la sentenza di annullamento e' divenuta
definitiva.
Analogamente si procede quando le elezioni non possono
aver luogo per mancanza di candidature o perche' si e'
verificata la ipotesi di cui al primo comma dell'art. 36,
oppure quando le elezioni sono risultate nulle per non
essersi verificate le condizioni previste dall'art. 60.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, della legge 23
febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei
consigli delle regioni a statuto ordinario), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 1. - ( ..)
1. I consigli delle regioni a statuto ordinario sono
eletti a suffragio universale con voto diretto personale,
eguale, libero e segreto.
2. Quattro quinti dei consiglieri assegnati a ciascuna
regione sono eletti sulla base di liste provinciali
concorrenti, secondo le disposizioni contenute nella legge
17 febbraio 1968, n. 108 , e successive modificazioni.
3. Un quinto dei consiglieri assegnati a ciascuna
regione e' eletto con sistema maggioritario, sulla base di
liste regionali concorrenti, nei modi previsti dagli
articoli seguenti. La dichiarazione di presentazione di
ciascuna lista regionale e' effettuata presso la
cancelleria della corte d'appello del capoluogo della
regione nei termini di cui all'articolo 9 della legge 17
febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni. La
presentazione della lista regionale deve, a pena di
nullita', essere accompagnata dalla dichiarazione di
collegamento con almeno un gruppo di liste provinciali
presentate in non meno della meta' delle province della
regione, con arrotondamento all'unita' superiore. Tale
dichiarazione e' efficace solo se convergente con analoga
dichiarazione resa dai delegati alla presentazione delle
liste provinciali interessate. La presentazione della lista
regionale deve essere sottoscritta da un numero di elettori
pari a quello stabilito dall'articolo 9, comma 6, primo
periodo, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n 533 .
In caso di scioglimento del consiglio regionale che ne
anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni e in sede
di prima applicazione della presente legge, il numero
minimo delle sottoscrizioni previsto, per le liste
regionali, dal precedente periodo e, per le liste
provinciali, dall'articolo 9, secondo comma, della legge 17
febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, e'
ridotto alla meta'.
4. (abrogato).
5. Ogni lista regionale comprende un numero di
candidate e candidati non inferiore alla meta' dei
candidati da eleggere ai sensi del comma 3.
6. In ogni lista regionale e provinciale nessuno dei
due sessi puo' essere rappresentato in misura superiore ai
due terzi dei candidati; in caso di quoziente frazionario
si procede all'arrotondamento all'unita' piu' vicina.
8. La presentazione delle liste provinciali dei
candidati di cui all'articolo 9 della legge 17 febbraio
1968, n. 108, e successive modificazioni, deve, a pena di
nullita', essere accompagnata dalla dichiarazione di
collegamento con una delle liste regionali di cui al comma
5; tale dichiarazione e' efficace solo se convergente con
analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione
della lista regionale predetta. Le liste provinciali e la
lista regionale collegate sono contrassegnate dal medesimo
simbolo.
9. Piu' liste provinciali possono collegarsi alla
medesima lista regionale. In tal caso, la lista regionale
e' contrassegnata da un simbolo unico, ovvero dai simboli
di tutte le liste ad essa collegate.
11. Alle liste regionali e ai relativi candidati si
applicano le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11 della
legge 17 febbraio 1968, n. 108 , e successive
modificazioni, intendendosi sostituito l'ufficio centrale
regionale all'ufficio centrale circoscrizionale.
12. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, primo
comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 , e successive
modificazioni, in sede di prima applicazione della presente
legge le liste dei candidati devono essere presentate dalle
ore 8 del ventiseiesimo giorno alle ore 12 del
venticinquesimo giorno antecedente quello della votazione".
Il testo dell'articolo 9 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000,
n. 299 (Istituzione, le modalita' di rilascio,
l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale
personale a carattere permanente, a norma dell'articolo 13
della L. 30 aprile 1999, n. 120), abrogato dalla presente
legge, recava: "Apertura degli uffici comunali per il
rilascio delle tessere elettorali".
- Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 4 e 5 della
legge 4 aprile 1956, n. 212 (Norme per la disciplina della
propaganda elettorale), come modificati dalla presente
legge:
"Art.1.(..) - 1. L'affissione di stampati, giornali
murali od altri e di manifesti di propaganda, da parte di
partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione
elettorale con liste di candidati o, nel caso di elezioni a
sistema uninominale, da parte dei singoli candidati o dei
partiti o dei gruppi politici cui essi appartengono, e'
effettuata esclusivamente negli appositi spazi a cio'
destinati in ogni Comune.
L'affissione di stampati, giornali murali od altri e
manifesti, inerenti direttamente o indirettamente alla
campagna elettorale, o comunque diretti a determinare la
scelta elettorale, da parte di chiunque non partecipi alla
competizione elettorale ai sensi del comma precedente, e'
consentita soltanto in appositi spazi, di numero eguale a
quelli riservati ai partiti o gruppi politici o candidati
che partecipino alla competizione elettorale, aventi le
seguenti misure:
metri 2,00 di altezza per metri 4,00 di base, nei
Comuni sino a 10.000 abitanti;
metri 2,00 di altezza per metri 6,00 di base, nei
Comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;
metri 2,00 di altezza per metri 8,00 di base, nei
Comuni con popolazione superiore o che, pur avendo
popolazione inferiore, siano capoluoghi di Provincia.
Tra gli stampati, giornali murali od altri e manifesti
previsti dai precedenti commi si intendono compresi anche
quelli che contengono avvisi di comizi, riunioni o
assemblee a scopo elettorale.
I divieti di cui al presente articolo non si applicano
alle affissioni di giornali quotidiani o periodici nelle
bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate
alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei
comizi
Sono proibite le iscrizioni murali e quelle su fondi
stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni."
"2. In ogni comune la giunta municipale, tra il 33° e
il 30° giorno precedente quello fissato per le elezioni e'
tenuta a stabilire in ogni centro abitato, con popolazione
residente superiore a 150 abitanti, speciali spazi da
destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri,
esclusivamente all'affissione degli stampati, dei giornali
murali od altri e dei manifesti di cui al primo comma
dell'articolo 1, avendo cura di sceglierli nelle localita'
piu' frequentate ed in equa proporzione per tutto
l'abitato. Il numero degli spazi e' stabilito per ciascun
centro abitato, in base alla relativa popolazione
residente, secondo la seguente tabella: da 150 a 3.000
abitanti: almeno 1 e non piu' di 3; da 3.001 a 10.000
abitanti: almeno 3 e non piu' di 10; da 10.001 a 30.000
abitanti: almeno 10 e non piu' di 20; da 30.001 a 100.000
abitanti e nei capoluoghi di Provincia aventi popolazione
inferiore: almeno 20 e non piu' di 50; da 100.001 a 500.000
abitanti: almeno 50 e non piu' di 100; da 500.001 al
1.000.000 di abitanti: almeno 100 e non piu' di 500; oltre
1.000.000 di abitanti: almeno 500 e non piu' di 1.000.
Qualora non fosse possibile destinare un unico spazio per
comprendervi il tabellone o riquadro, nelle misure
prescritte, il tabellone o riquadro potra' essere
distribuito in due o piu' spazi il piu' possibile vicini.
L'insieme degli spazi cosi' delimitati costituisce una
unita' agli effetti di cui al comma precedente. Per le
elezioni a sistema uninominale, nei Comuni ripartiti fra
piu' collegi, gli spazi sono distribuiti fra i vari collegi
in proporzione della aliquota della popolazione dei Comuni
stessi appartenente a ciascun collegio. In caso di
coincidenza di elezioni, la Giunta municipale provvedera' a
delimitare gli spazi distintamente per ciascuna elezione
con le modalita' previste nei commi precedenti. Nel caso in
cui la Giunta municipale non provveda nei termini
prescritti agli adempimenti di cui al presente articolo, il
Prefetto nomina un suo Commissario. Le relative spese sono
anticipate, salvo rivalsa verso chi di ragione, dal
tesoriere comunale. Nell'ambito delle stesse disponibilita'
complessive, per le elezioni suppletive gli spazi assegnati
ai candidati possono essere aumentati rispetto a quelli
previsti dai commi precedenti "
"Art.4 (..) - Sono vietati gli scambi e le cessioni
delle superfici assegnate"
"Art. 5.(..) - Nei casi in cui, entro il giorno 34°
precedente la data fissata per le elezioni non siano state
ancora comunicate le liste o le candidature uninominali
ammesse, la giunta municipale provvede agli adempimenti di
cui all'articolo 3 entro i due giorni successivi alla
ricezione della comunicazione delle liste o delle
candidature uninominali ammesse".
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto legge
1° aprile 2008, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio
2008, n. 96 (Misure urgenti volte ad assicurare la
segretezza della espressione del voto nelle consultazioni
elettorali e referendarie) , come modificato dalla presente
legge:
"Art. 1.(..) - 1. Nelle consultazioni elettorali o
referendarie e' vietato introdurre all'interno delle cabine
elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in
grado di fotografare o registrare immagini.
2. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione,
all'atto della presentazione del documento di
identificazione e della tessera elettorale da parte
dell'elettore, invita l'elettore stesso a depositare le
apparecchiature indicate al comma 1 di cui e' al momento in
possesso.
3. Le apparecchiature depositate dall'elettore, prese
in consegna dal presidente dell'ufficio elettorale di
sezione unitamente al documento di identificazione e alla
tessera elettorale, sono restituite all'elettore dopo
l'espressione del voto.
4. Chiunque contravviene al divieto di cui al comma 1
e' punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda
da 300 a 1000 euro".
- Si riporta il testo del comma 3, dell'articolo 72,
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, concernente: "Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali", cosi' come modificato
dalla presente legge:
"Art. 72. (Elezione del sindaco nei comuni con
popolazione superiore a 15.000 abitanti) - (omissis).
3. La scheda per l'elezione del sindaco e' quella
stessa utilizzata per l'elezione del consiglio. La scheda
reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di
sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, sotto ai
quali sono riportati i contrassegni della lista o delle
liste con cui il candidato e' collegato. Tali contrassegni
devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di
centimetri 3. Ciascun elettore puo', con un unico voto,
votare per un candidato alla carica di sindaco e per una
delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul
contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore puo'
altresi' votare per un candidato alla carica di sindaco,
anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un
segno sul relativo rettangolo.
(Omissis).".
Comma 402
- Si riporta il testo del comma 447, dell'articolo 1,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2007) :
"447. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono stipulate apposite convenzioni
per stabilire tempi e modalita' di erogazione del pagamento
degli stipendi e degli altri assegni fissi e continuativi a
carico del bilancio dello Stato mediante ordini collettivi
di pagamento emessi in forma dematerializzata, come
previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2002. Il Ministero della
difesa assicura, per le Forze armate compresa l'Arma dei
carabinieri, l'invio dei dati mensili di pagamento relativi
alle competenze fisse e accessorie al Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato mediante protocolli di
colloquio tra sistemi informativi da definire ai sensi e
per le finalita' di cui al Titolo V del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165".
Comma 403
- Si riporta il testo dell'articolo 16 della legge 1°
aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza):
"Art. 16. (Forze di polizia)
Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di
polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e
dipendenze:
a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in
servizio permanente di pubblica sicurezza;
b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso
al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative
dei vigenti ordinamenti, sono altresi' forze di polizia e
possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di
servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli
agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.
Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per
il servizio di pubblico soccorso".
Comma 404
- Si riporta il testo del comma 4, dell'articolo 13
della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia
di statuto dei diritti del contribuente):
"4. Con decreto del Ministro delle finanze sono
determinati il compenso ed i rimborsi spettanti ai
componenti del Garante del contribuente".
Comma 406
- Si riporta il testo del comma 32 dell'articolo 4
.della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
Legge di stabilita' 2012) , come modificato dalla presente
legge:
"32. Per le attivita' svolte negli anni 2011, 2012 e
2013, nonche' negli anni 2015 e 2016 non si procede
all'adeguamento dei compensi previsto dall'articolo 38,
comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241".
Comma 407
- Si riporta il testo del comma 515 dell'articolo 1
della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
Legge di stabilita' 2013) :
"515. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, a decorrere dal
2014, un fondo finalizzato ad escludere dall'ambito di
applicazione dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, le persone fisiche esercenti le attivita'
commerciali indicate all'articolo 55 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, ovvero arti e professioni, che non si
avvalgono di lavoratori dipendenti o assimilati e che
impiegano, anche mediante locazione, beni strumentali il
cui ammontare massimo e' determinato con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze adottato previo
parere conforme delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, che si esprimono entro trenta
giorni dalla data di trasmissione del relativo schema. La
dotazione annua del predetto fondo e' di 188 milioni di
euro per l'anno 2014, di 252 milioni di euro per l'anno
2015, e di 242 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016".
Comma 408
- Si riporta il testo del comma 139 dell'articolo 1
della citata legge 24 dicembre 2012, n. 228:
"139. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, a decorrere
dall'anno 2013, un fondo per il pagamento dei canoni di
locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o
piu' fondi immobiliari. La dotazione del predetto fondo e'
di 249 milioni di euro per l'anno 2013, di 846,5 milioni di
euro per l'anno 2014, di 590 milioni di euro per l'anno
2015 e di 640 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016".
Comma 409
- Si riporta il testo del comma 8 dell'articolo 9 del
decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei
trasporti e l'incremento dell'occupazione):
"8. In favore della gestione commissariale del Fondo di
cui all'articolo 6, comma 1, e' autorizzata l'assegnazione
della somma di lire 90 miliardi per l'anno 1997, lire 345,5
miliardi per l'anno 1998, lire 250 miliardi per gli anni
1999 e 2000, restando prorogata fino allo stesso anno 2000
la durata di detto Fondo, e di lire 156 miliardi a
decorrere dall'anno 2001, restando confermate le modalita'
di cui all'articolo 4 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n.
6 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
1990, n. 58".
Comma 410
- Si riporta il testo dell'articolo 21 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento,
del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata
e della liquidazione coatta amministrativa):
"Art. 21. Se la sentenza dichiarativa di fallimento e'
revocata restano salvi gli effetti degli atti legalmente
compiuti dagli organi del fallimento. Le spese della
procedura ed il compenso al curatore sono liquidati dal
tribunale con decreto non soggetto a reclamo, su relazione
del giudice delegato. Le spese di procedura e il compenso
al curatore sono a carico del creditore istante, che e'
stato condannato ai danni per avere chiesto la
dichiarazione di fallimento con colpa. In caso contrario il
curatore puo' ottenere il pagamento, in tutto o in parte,
secondo le modalita' stabilite dalle speciali norme vigenti
per l'attribuzione di compensi ai curatori, che non
poterono conseguire adeguate retribuzioni".
- Si riporta il testo degli articoli 4, comma 2, e
9-quater del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei
trasporti e l'incremento dell'occupazione), convertito in
legge, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 1998, n. 30:
"2. A partire dal periodo d'imposta in corso al 1°
gennaio 1998, il reddito derivante dall'utilizzazione di
navi iscritte nel Registro internazionale concorre in
misura pari al 20 per cento a formare il reddito
complessivo assoggettabile all'imposta sul reddito delle
persone fisiche e all'imposta sul reddito delle persone
giuridiche, disciplinate dal testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 . Il
relativo onere e' posto a carico della gestione
commissariale del Fondo di cui all'articolo 6 del presente
decreto"
"9-quater. 1. Nell'articolo 2, lettera A), della
tariffa di cui all'allegato A annesso alla legge 29 ottobre
1961, n. 1216, l'aliquota e' ridotta alla misura dello 0,05
per cento a decorrere dal 1° gennaio 1998 per le
assicurazioni contro i rischi di qualsiasi natura derivanti
dalla navigazione marittima di navi immatricolate o
registrate in Italia, ad eccezione dei prolungamenti di
dette assicurazioni rilasciati per concedere garanzia per
giacenze a terra che non superino la durata di sessanta
giorni. La gestione commissariale del Fondo di cui
all'articolo 6 del presente decreto versa all'entrata del
bilancio dello Stato l'importo di lire 7,5 miliardi annue,
per il minore introito derivante dalla differenza di
aliquota. 2. A tutti i contratti di arruolamento del
personale imbarcato su navi mercantili si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 2-undecies, comma 2, del
decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656. La
gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6 del
presente decreto riversa all'entrata del bilancio dello
Stato l'importo di lire 5 miliardi annue. 3. Le tre unita'
del personale civile in servizio presso gli uffici di
collocamento della gente di mare e movimento ufficiali di
Genova e di Napoli sono inquadrate nell'organico del
Ministero dei trasporti e della navigazione, anche in
sovrannumero, con riassorbimento in caso di successive
vacanze di organico. A tali fini, con decreto del Ministro
dei trasporti e della navigazione, di concerto con i
Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e per la funzione pubblica e gli affari
regionali, e' definita la tabella di equiparazione tra le
qualifiche e i profili professionali dell'ordinamento
statale e le posizioni giuridiche rivestite dal predetto
personale alla data del 31 dicembre 1996. Il relativo onere
e' posto a carico della gestione commissariale del Fondo di
cui all'articolo 6 del presente decreto, che provvede a
riversare annualmente l'importo all'entrata del bilancio
dello Stato perche' sia riassegnato ai pertinenti capitoli
di spesa. 4. L'iscrizione nelle matricole e nei registri di
cui all'articolo 146 del codice della navigazione, come
nave destinata alla pesca marittima, e' subordinata al
nulla osta del Ministero per le politiche agricole da
rilasciare entro sessanta giorni dalla data di
presentazione della relativa istanza. 5. Alla maggiore
spesa di lire 12,7 miliardi, a decorrere dall'anno 1998, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dei trasporti e della navigazione".
- Si riporta il testo del comma 5, dell'articolo 10,
del citato decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282:
"5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1".
Comma 412
- Si riporta il testo degli articoli 35 e 206 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento,
del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata
e della liquidazione coatta amministrativa):
"Art. 35. (Integrazione dei poteri del curatore)
Le riduzioni di crediti, le transazioni, i compromessi,
le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi,
la cancellazione di ipoteche, la restituzione di pegni, lo
svincolo delle cauzioni, l'accettazione di eredita' e
donazioni e gli atti di straordinaria amministrazione sono
effettuate dal curatore, previa autorizzazione del comitato
dei creditori. Nel richiedere l'autorizzazione del comitato
dei creditori, il curatore formula le proprie conclusioni
anche sulla convenienza della proposta. Se gli atti
suddetti sono di valore superiore a cinquantamila euro e in
ogni caso per le transazioni, il curatore ne informa
previamente il giudice delegato, salvo che gli stessi siano
gia' stati autorizzati dal medesimo ai sensi dell' articolo
104-ter comma ottavo. Il limite di cui al secondo comma
puo' essere adeguato con decreto del Ministro della
giustizia"
"Art. 206. (Poteri del commissario)
L'azione di responsabilita' contro gli amministratori e
i componenti degli organi di controllo dell'impresa in
liquidazione, a norma degli artt. 2393 e 2394 del codice
civile, e' esercitata dal commissario liquidatore, previa
autorizzazione dell'autorita' che vigila sulla
liquidazione. Per il compimento degli atti previsti
dall'art. 35, in quanto siano di valore indeterminato o di
valore superiore a euro 25 (lire cinquantamila) per la
continuazione dell'esercizio dell'impresa il commissario
deve essere autorizzato dall'autorita' predetta, la quale
provvede sentito il comitato di sorveglianza".
Comma 413
- Si riporta il testo del comma 481 dell'articolo 1
della citata legge 25 dicembre 2012, n. 228, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 1
481. Per la proroga, nel periodo dal 1° gennaio al 31
dicembre 2013, di misure sperimentali per l'incremento
della produttivita' del lavoro, e' introdotta una speciale
agevolazione. L'agevolazione di cui al primo periodo trova
applicazione nel limite massimo di onere di 950 milioni di
euro per l'anno 2013 e di 305 milioni di euro per l'anno
2014. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, nel rispetto dell'onere massimo fissato al secondo
periodo, sono stabilite le modalita' di attuazione del
presente comma. Se il decreto di cui al terzo periodo non
e' emanato entro il 15 gennaio 2013, il Governo, previa
comunicazione alle Camere, promuove un'apposita iniziativa
legislativa per destinare le risorse di cui al presente
comma a politiche per l'incremento della produttivita',
nonche' al rafforzamento del sistema dei confidi per
migliorare l'accesso al credito delle piccole e medie
imprese, e per incrementare le risorse del fondo di
garanzia per le piccole e medie imprese, di cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662".
Comma 414
- Si riporta il testo del comma 241 dell'articolo 2
della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2010) , come modificato dalla presente
legge:
"Art. 2. (Disposizioni diverse)
241. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 e' attribuita, per
ogni anno, all'autorita' di cui alla legge 10 ottobre 1990,
n. 287, una quota pari: a 2,2 milioni di euro, per ciascun
anno, delle entrate di cui all' articolo 23 della legge 12
agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni; a 8,4
milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui
all' articolo 2, comma 38, della legge 14 novembre 1995, n.
481; a 6 milioni di euro, per l'anno 2010, e a 5,9 milioni
di euro, per ciascuno degli anni 2011 e 2012, delle entrate
di cui all' articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5),
della legge 31 luglio 1997, n. 249; a 7 milioni di euro,
per l'anno 2010, e a 7,7 milioni di euro, per ciascuno
degli anni 2011 e 2012, delle entrate di cui all' articolo
1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e
successive modificazioni. Per gli anni 2011 e 2012 e'
attribuita all'autorita' di cui al codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, una quota pari: a 1,6
milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui al
citato articolo 23 della legge n. 576 del 1982, e
successive modificazioni; a 3,2 milioni di euro, per
ciascun anno, delle entrate di cui al citato articolo 2,
comma 38, della legge n. 481 del 1995; a 3,6 milioni di
euro, per ciascun anno, delle entrate di cui al citato
articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della legge n.
249 del 1997; a 3,6 milioni di euro, per ciascun anno,
delle entrate di cui al citato articolo 1, comma 67, della
legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Per gli
anni 2010, 2011 e 2012 e' attribuita, per ogni anno,
all'autorita' di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, una
quota pari: a 0,1 milioni di euro, per ciascun anno, delle
entrate di cui al citato articolo 23 della legge n. 576 del
1982, e successive modificazioni; a 0,3 milioni di euro,
per ciascun anno, delle entrate di cui al citato articolo
2, comma 38, della legge n. 481 del 1995; a 0,3 milioni di
euro, per ciascun anno, delle entrate di cui al citato
articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della legge n.
249 del 1997; a 0,3 milioni di euro, per ciascun anno,
delle entrate di cui al citato articolo 1, comma 67, della
legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni; a 1
milione di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui
all' articolo 13 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e
successive modificazioni, e di cui all' articolo 59, comma
39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Le somme di cui
ai precedenti periodi sono trasferite dall'autorita'
contribuente all'autorita' beneficiaria entro il 31 gennaio
di ciascun anno. A fini di perequazione, con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite le autorita'
interessate, sono stabilite, senza maggiori oneri per la
finanza pubblica, misure reintegrative in favore delle
autorita' contribuenti, nei limiti del contributo versato,
a partire dal decimo anno successivo all'erogazione del
contributo, a carico delle autorita' indipendenti
percipienti che a tale data presentino un avanzo di
amministrazione. In deroga alla previsione di cui al
periodo precedente, l'Autorita' di cui all'articolo 10
della legge 10 ottobre 1990, n. 287, restituisce entro il
31 gennaio 2014 le somme trasferite, per l'anno 2012, dalle
autorita' contribuenti quale quota delle entrate di cui
all'articolo 23 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e
successive modificazioni, delle entrate di cui all'articolo
2, comma 38, della legge 14 novembre 1995, n. 481, delle
entrate di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), numero
5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, e delle entrate di
cui all'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, e successive modificazioni; le restanti somme
saranno restituite in dieci annualita' costanti da erogare
entro il 31 gennaio di ciascun anno, a partire dal 2015."".
Comma 415
- Si riporta il testo del comma 5, dell'articolo 10,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni
urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica),
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004:
"Art. 10. (Proroga di termini in materia di definizione
di illeciti edilizi)
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1".
Comma 416
- Si riporta il testo del comma 523, dell'articolo 1,
della citata legge 24 dicembre 2012, n. 228, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 1
523. Per gli anni 2014, 2015 e 2016 e' attribuita
all'Autorita' di cui al codice in materia di protezione dei
dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, una quota pari a 2 milioni di euro, per
ciascun anno, a valere su ciascuna delle seguenti fonti di
finanziamento: entrate di cui all'articolo 23 della legge
n. 576 del 1982, e successive modificazioni; entrate di cui
all'articolo 2, comma 38, della legge n. 481 del 1995;
entrate di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), numero
5), della legge n. 249 del 1997; entrate di cui
all'articolo 1, comma 67, della legge n. 266 del 2005, e
successive modificazioni; entrate di cui all'articolo 10,
comma 7-ter, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ed
entrate di cui all'articolo 40 della legge n. 724 del 1994.
Per gli anni 2014 e 2015 e' attribuita, all'Autorita' di
cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, una quota pari a
0,17 milioni di euro, per ciascun anno, a valere su
ciascuna delle seguenti fonti di finanziamento: entrate di
cui al citato articolo 23 della legge n. 576 del 1982;
entrate di cui al citato articolo 2, comma 38, della legge
n. 481 del 1995; entrate di cui al citato articolo 1, comma
6, lettera c), numero 5), della legge n. 249 del 1997;
entrate di cui al citato articolo 1, comma 67, della legge
n. 266 del 2005; entrate di cui all'articolo 10, comma
7-ter, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ed entrate di
cui all'articolo 40 della legge n. 724 del 1994; una quota
pari a 0,98 milioni di euro, per ciascun anno, delle
entrate di cui all'articolo 13 della legge 8 agosto 1995,
n. 335, e successive modificazioni, e delle entrate di cui
all'articolo 59, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n.
449".
Comma 417
Il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509
(Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di
trasformazione in persone giuridiche private di enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza),
e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto
1994, n. 196.
Il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103
(Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela
previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono
attivita' autonoma di libera professione), e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale2 marzo 1996, n. 52,
S.O.
- Si riporta il testo dei commi 2 e 3 dell'articolo 1
della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196 :
"Art.1. (Principi di coordinamento e ambito di
riferimento)
(Omissis).
2. Ai fini della applicazione delle disposizioni in
materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche
si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti
indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del
comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in
data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonche' a
decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a
fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto
del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre
2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 228, e successivi
aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo,
effettuati sulla base delle definizioni di cui agli
specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorita'
indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni
3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di
cui al comma 2 e' operata annualmente dall'ISTAT con
proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
entro il 30 settembre".
Comma 418
Il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18
(Introduzione di un sistema di contabilita'
economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e
del bilancio consolidato nelle universita', a norma
dell'articolo 5, comma 1, lettera b), e 4, lettera a),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240", e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 8 marzo 2012, n. 57.
- Si riporta il testo del comma 116 dell'articolo 1
della citata legge 24 dicembre 2012, n. 228:
"116. Per il triennio 2013-2015 continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, commi
637, 638, 639, 640 e 642, della legge 27 dicembre 2006, n.
296".
Comma 420
- Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 6 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica):
"Art. 6. (Riduzione dei costi degli apparati
amministrativi)
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7,
tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi
pubblici, anche con personalita' giuridica di diritto
privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti
al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo
successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto, gli organi di amministrazione e quelli di
controllo, ove non gia' costituiti in forma monocratica,
nonche' il collegio dei revisori, siano costituiti da un
numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre
componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti
provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di
organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'articolo
2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con
riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici
rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli
adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La
mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento
statutario o di organizzazione previsti dal presente comma
nei termini indicati determina responsabilita' erariale e
tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli
organismi pubblici interessati sono nulli. Agli enti
previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto
dall'articolo 7, comma 6.".
Comma 421
- Si riporta il testo del comma 10 dell'articolo 43
della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla
partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea):
"Art. 43. (Diritto di rivalsa dello Stato nei confronti
di regioni o di altri enti pubblici responsabili di
violazioni del diritto dell'Unione europea)
10. Lo Stato ha altresi' diritto, con le modalita' e
secondo le procedure stabilite nel presente articolo, di
rivalersi sulle regioni, sulle province autonome, sugli
enti territoriali, sugli altri enti pubblici e sui soggetti
equiparati, i quali si siano resi responsabili di
violazioni delle disposizioni della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta'
fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa
esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848 e dei relativi
Protocolli addizionali, degli oneri finanziari sostenuti
per dare esecuzione alle sentenze di condanna rese dalla
Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello
Stato in conseguenza delle suddette violazioni.".
- Si riporta il testo degli articoli 37 e 38 della
legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle liberta' fondamentali firmata a Roma il 4 novembre
1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa,
firmato a Parigi il 20 marzo 1952):
"Art. 37. (Cancellazione)
1. In ogni momento della procedura la Corte puo'
decidere di cancellare un ricorso dal ruolo quando le
circostanze consentono di concludere: a) che il ricorrente
non intende mantenerlo; oppure b) che la controversia e'
stata risolta; oppure c) che non e' piu' giustificato, per
ogni altro motivo di cui la Corte accerta l'esistenza,
proseguire l'esame del ricorso. Tuttavia la Corte prosegue
l'esame del ricorso qualora cio' sia richiesto dal rispetto
dei Diritti dell'Uomo garantiti dalla Convenzione e dai
suoi protocolli. 2. La Corte puo' decidere di riscrivere il
ricorso a ruolo quando ritenga che cio' e' giustificato
dalle circostanze.
Art. 38. (Esame in contraddittorio del caso e procedura
di composizione amichevole)
Esame in contraddittorio del caso e procedura di
composizione amichevole. 1. Quando dichiara che il ricorso
e' ricevibile, la Corte: a) procede all'esame della
questione in contraddittorio con rappresentanti delle Parti
e, se del caso, ad un'inchiesta per la quale tutti gli
Stati interessati forniranno tutte le facilitazioni
necessarie ai fini della sua efficace conduzione; b) si
mette a disposizione degli interessati per pervenire ad una
regolamentazione amichevole della controversia sulla base
del rispetto dei Diritti dell'Uomo come riconosciuti dalla
Convenzione e dai suoi protocolli. 2. La procedura
descritta al paragrafo 1, lettera b) e' riservata".
Comma 422
- Si riporta il testo dei commi 4-ter e 4-quater
dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225
(Istituzione del Servizio nazionale della protezione
civile):
"Art. 5. (Stato di emergenza e potere di ordinanza)
4-ter. Almeno dieci giorni prima della scadenza del
termine di cui al comma 1-bis, il Capo del Dipartimento
della protezione civile emana, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, apposita ordinanza volta a
favorire e regolare il subentro dell'amministrazione
pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli
interventi, conseguenti all'evento, che si rendono
necessari successivamente alla scadenza del termine di
durata dello stato di emergenza. Ferma in ogni caso
l'inderogabilita' dei vincoli di finanza pubblica, con tale
ordinanza possono essere altresi' emanate, per la durata
massima di sei mesi non prorogabile e per i soli interventi
connessi all'evento, disposizioni derogatorie a quelle in
materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione
di beni e servizi.
4-quater. Con l'ordinanza di cui al comma 4-ter puo'
essere individuato, nell'ambito dell'amministrazione
pubblica competente a coordinare gli interventi, il
soggetto cui viene intestata la contabilita' speciale
appositamente aperta per l'emergenza in questione, per la
prosecuzione della gestione operativa della stessa, per un
periodo di tempo determinato ai fini del completamento
degli interventi previsti dalle ordinanze adottate ai sensi
dei commi 2 e 4-ter. Per gli ulteriori interventi da
realizzare secondo le ordinarie procedure di spesa con le
disponibilita' che residuano alla chiusura della
contabilita' speciale, le risorse ivi giacenti sono
trasferite alla regione o all'ente locale ordinariamente
competente ovvero, ove si tratti di altra amministrazione,
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la
successiva rassegnazione".
- Si riporta il testo dell'articolo 110 del codice di
procedura civile:
"Art. 110. ( Successione nel processo)
Quando la parte vien meno per morte o per altra causa,
il processo e' proseguito dal successore universale o in
suo confronto".
L'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225
(Istituzione del Servizio nazionale della protezione
civile) reca:
"Art. 5. (Stato di emergenza e potere di ordinanza)
1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, il
Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, ovvero, su sua delega, di un
Ministro con portafoglio o del Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del
Consiglio, formulata anche su richiesta del Presidente
della regione interessata e comunque acquisitane l'intesa,
delibera lo stato d'emergenza, fissandone la durata e
determinandone l'estensione territoriale con specifico
riferimento alla natura e alla qualita' degli eventi e
disponendo in ordine all'esercizio del potere di ordinanza.
La delibera individua le risorse finanziarie destinate ai
primi interventi di emergenza nelle more della ricognizione
in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni da
parte del Commissario delegato e autorizza la spesa
nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali istituito
ai sensi del comma 5-quinquies, individuando nell'ambito
dello stanziamento complessivo quelle finalizzate alle
attivita' previste dalla lettera a) del comma 2. Ove il
Capo del Dipartimento della protezione civile verifichi che
le risorse finalizzate alla attivita' di cui alla lett. a)
del comma 2, risultino o siano in procinto di risultare
insufficienti rispetto agli interventi da porre in essere,
presenta tempestivamente una relazione motivata al
Consiglio dei Ministri, per la conseguente determinazione
in ordine alla necessita' di integrazione delle risorse
medesime. La revoca dello stato d'emergenza per venir meno
dei relativi presupposti e' deliberata nel rispetto della
procedura dettata per la delibera dello stato d'emergenza.
1-bis. La durata della dichiarazione dello stato di
emergenza non puo' superare i 180 giorni prorogabile per
non piu' di ulteriori 180 giorni. 2. Per l'attuazione degli
interventi da effettuare durante lo stato di emergenza
dichiarato a seguito degli eventi di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera c), si provvede anche a mezzo di ordinanze
in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e
secondo i criteri indicati nel decreto di dichiarazione
dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi
generali dell'ordinamento giuridico. Le ordinanze sono
emanate, acquisita l'intesa delle regioni territorialmente
interessate, dal Capo del Dipartimento della protezione
civile, salvo che sia diversamente stabilito con la
deliberazione dello stato di emergenza di cui al comma 1.
L'attuazione delle ordinanze e' curata in ogni caso dal
Capo del Dipartimento della protezione civile. Fermo
restando quanto previsto al comma 1, con le ordinanze si
dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine:
a) all'organizzazione ed all'effettuazione dei servizi di
soccorso e di assistenza alla popolazione interessata
dall'evento; b) al ripristino della funzionalita' dei
servizi pubblici e delle infrastrutture di reti
strategiche, entro i limiti delle risorse finanziarie
disponibili; c) alla realizzazione di interventi, anche
strutturali, per la riduzione del rischio residuo
strettamente connesso all'evento, entro i limiti delle
risorse finanziarie disponibili e comunque finalizzate
prioritariamente alla tutela della pubblica e privata
incolumita'; d) alla ricognizione dei fabbisogni per il
ripristino delle strutture e delle infrastrutture,
pubbliche e private, danneggiate, nonche' dei danni subiti
dalle attivita' economiche e produttive, dai beni culturali
e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di
procedure definite con la medesima o altra ordinanza; e)
all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte
alle esigenze urgenti di cui alla lettera d), entro i
limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo le
direttive dettate con delibera del Consiglio dei ministri,
sentita la Regione interessata. 2-bis. Le ordinanze di cui
al comma 2 sono trasmesse per informazione al Ministro con
portafoglio delegato ai sensi del comma 1 ovvero al
Presidente del Consiglio dei Ministri. Le ordinanze emanate
entro il trentesimo giorno dalla dichiarazione dello stato
di emergenza sono immediatamente efficaci e sono altresi'
trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze
perche' comunichi gli esiti della loro verifica al
Presidente del Consiglio dei Ministri. Successivamente al
trentesimo giorno dalla dichiarazione dello stato di
emergenza le ordinanze sono emanate previo concerto del
Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente ai
profili finanziari.
3.
4. Il Capo del Dipartimento della protezione civile,
per l'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze
di cui al comma 2, si avvale delle componenti e delle
strutture operative del Servizio nazionale della protezione
civile, di cui agli articoli 6 e 11, coordinandone
l'attivita' e impartendo specifiche disposizioni operative.
Le ordinanze emanate ai sensi del comma 2 individuano i
soggetti responsabili per l'attuazione degli interventi
previsti ai quali affidare ambiti definiti di attivita',
identificati nel soggetto pubblico ordinariamente
competente allo svolgimento delle predette attivita' in via
prevalente, salvo motivate eccezioni. Qualora il Capo del
Dipartimento si avvalga di commissari delegati, il relativo
provvedimento di delega deve specificare il contenuto
dell'incarico, i tempi e le modalita' del suo esercizio. I
commissari delegati sono scelti, tranne motivate eccezioni,
tra i soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso
per lo svolgimento dell'incarico. Le funzioni del
commissario delegato cessano con la scadenza dello stato di
emergenza. I provvedimenti adottati in attuazione delle
ordinanze sono soggetti ai controlli previsti dalla
normativa vigente. 4-bis. Per l'esercizio delle funzioni
loro attribuite ai sensi del comma 4, non e' prevista la
corresponsione di alcun compenso per il Capo del
Dipartimento della protezione civile e per i commissari
delegati, ove nominati tra i soggetti responsabili titolari
di cariche elettive pubbliche. Ove si tratti di altri
soggetti e ne ricorrano i requisiti, ai commissari delegati
e ai soggetti che operano in attuazione delle ordinanze di
cui al comma 2 si applica l'articolo 23 -ter del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il
compenso e' commisurato proporzionalmente alla durata
dell'incarico, nel limite del parametro massimo costituito
dal 70 per cento del trattamento economico previsto per il
primo presidente della Corte di cassazione. 4-ter. Almeno
dieci giorni prima della scadenza del termine di cui al
comma 1-bis, il Capo del Dipartimento della protezione
civile emana, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, apposita ordinanza volta a favorire e
regolare il subentro dell'amministrazione pubblica
competente in via ordinaria a coordinare gli interventi,
conseguenti all'evento, che si rendono necessari
successivamente alla scadenza del termine di durata dello
stato di emergenza. Ferma in ogni caso l'inderogabilita'
dei vincoli di finanza pubblica, con tale ordinanza possono
essere altresi' emanate, per la durata massima di sei mesi
non prorogabile e per i soli interventi connessi
all'evento, disposizioni derogatorie a quelle in materia di
affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e
servizi. 4-quater. Con l'ordinanza di cui al comma 4-ter
puo' essere individuato, nell'ambito dell'amministrazione
pubblica competente a coordinare gli interventi, il
soggetto cui viene intestata la contabilita' speciale
appositamente aperta per l'emergenza in questione, per la
prosecuzione della gestione operativa della stessa, per un
periodo di tempo determinato ai fini del completamento
degli interventi previsti dalle ordinanze adottate ai sensi
dei commi 2 e 4-ter. Per gli ulteriori interventi da
realizzare secondo le ordinarie procedure di spesa con le
disponibilita' che residuano alla chiusura della
contabilita' speciale, le risorse ivi giacenti sono
trasferite alla regione o all'ente locale ordinariamente
competente ovvero, ove si tratti di altra amministrazione,
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la
successiva riassegnazione. 4-quinquies. Il Governo
riferisce annualmente al Parlamento sulle attivita' di
protezione civile riguardanti le attivita' di previsione,
di prevenzione, di mitigazione del rischio e di
pianificazione dell'emergenza, nonche' sull'utilizzo del
Fondo per la protezione civile e del Fondo per le emergenze
nazionali. 5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi
vigenti devono contenere l'indicazione delle principali
norme a cui si intende derogare e devono essere motivate.
5-bis. Ai fini del rispetto dei vincoli di finanza
pubblica, i Commissari delegati titolari di contabilita'
speciali, ai sensi degli articoli 60 e 61 del regio decreto
18 novembre 1923, n. 2440 e dell'articolo 333 del regio
decreto 24 maggio 1924, n. 827 rendicontano, entro il
quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio e
dal termine della gestione o del loro incarico, tutte le
entrate e tutte le spese riguardanti l'intervento delegato,
indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari
e la tipologia di spesa, secondo uno schema da stabilire
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente comma. Il rendiconto contiene anche una
sezione dimostrativa della situazione analitica dei
crediti, distinguendo quelli certi ed esigibili da quelli
di difficile riscossione, e dei debiti derivanti da
obbligazioni giuridicamente perfezionate assunte a
qualsiasi titolo dai commissari delegati, con l'indicazione
della relativa scadenza. Per l'anno 2008 va riportata anche
la situazione dei crediti e dei debiti accertati al 31
dicembre 2007. Nei rendiconti vengono consolidati, con le
stesse modalita' di cui al presente comma, anche i dati
relativi agli interventi delegati dal commissario ad uno o
piu' soggetti attuatori. I rendiconti corredati della
documentazione giustificativa, nonche' degli eventuali
rilievi sollevati dalla Corte dei conti, sono trasmessi al
Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato-Ragionerie territoriali
competenti, all'Ufficio del bilancio per il riscontro di
regolarita' amministrativa e contabile presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, nonche', per conoscenza, al
Dipartimento della protezione civile, alle competenti
Commissioni parlamentari e al Ministero dell'interno. I
rendiconti sono altresi' pubblicati nel sito internet del
Dipartimento della protezione civile. Le ragionerie
territoriali inoltrano i rendiconti, anche con modalita'
telematiche e senza la documentazione a corredo, alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'ISTAT e alla
competente sezione regionale della Corte dei conti. Per
l'omissione o il ritardo nella rendicontazione si applica
l' articolo 337 del regio decreto 24 maggio 1924, n. 827.
Al fine di garantire la trasparenza dei flussi finanziari e
della rendicontazione di cui al presente comma sono vietati
girofondi tra le contabilita' speciali. Il presente comma
si applica anche nei casi di cui al comma 4-quater. 5-ter.
In relazione ad una dichiarazione dello stato di emergenza,
i soggetti interessati da eventi eccezionali e
imprevedibili che subiscono danni riconducibili all'evento,
compresi quelli relativi alle abitazioni e agli immobili
sedi di attivita' produttive, possono fruire della
sospensione o del differimento, per un periodo fino a sei
mesi, dei termini per gli adempimenti e i versamenti dei
tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali e
dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni e le malattie professionali. La sospensione
ovvero il differimento dei termini per gli adempimenti e
per i versamenti tributari e contributivi sono disposti con
legge, che deve assicurare piena corrispondenza, anche dal
punto di vista temporale, tra l'onere e la relativa
copertura finanziaria, e disciplinati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Presidenza del Consiglio dei Ministri nonche', per quanto
attiene ai versamenti contributivi, il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali. Il diritto e' riconosciuto,
esclusivamente in favore dei predetti soggetti, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze. La sospensione
non si applica in ogni caso agli adempimenti e ai
versamenti da porre in essere in qualita' di sostituti
d'imposta, salvi i casi nei quali i danni impediscono
l'ordinaria effettuazione degli adempimenti. In ogni caso
le ritenute effettuate sono versate. Gli adempimenti di cui
al presente comma scaduti nel periodo di sospensione sono
effettuati entro il mese successivo alla data di scadenza
della sospensione; i versamenti sono effettuati a decorrere
dallo stesso mese in un numero massimo di ventiquattro rate
di pari importo. 5-quater. A seguito della dichiarazione
dello stato di emergenza, la Regione puo' elevare la misura
dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del
decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un
massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto
alla misura massima consentita. 5-quinquies. Agli oneri
connessi agli interventi conseguenti agli eventi di cui
all'articolo 2, relativamente ai quali il Consiglio dei
Ministri delibera la dichiarazione dello stato di
emergenza, si provvede con l'utilizzo delle risorse del
Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
Protezione civile. Per il finanziamento delle prime
esigenze del suddetto Fondo e' autorizzata la spesa di 5
milioni di euro per l'anno 2013. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse
del Fondo nazionale di protezione civile di cui
all'articolo 6, comma 1, del decreto legge 3 maggio 1991,
n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio
1991, n.195, come determinate dalla tabella C della legge
24 dicembre 2012, n. 228. A decorrere dall'anno finanziario
2014, la dotazione del Fondo per le emergenze nazionali e'
determinata annualmente, ai sensi dell'articolo 11, comma
3, lett. d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sul
conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, al termine di ciascun anno, dovranno essere
evidenziati, in apposito allegato, gli utilizzi delle
risorse finanziarie del «Fondo per le emergenze nazionali».
Qualora sia utilizzato il fondo di cui all'articolo 28
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il fondo e'
reintegrato in tutto o in parte, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, mediante riduzione delle voci di
spesa rimodulabili indicate nell'elenco allegato alla
presente legge. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri sono individuati l'ammontare complessivo delle
riduzioni delle dotazioni finanziarie da operare e le voci
di spesa interessate e le conseguenti modifiche degli
obiettivi del patto di stabilita' interno, tali da
garantire la neutralita' in termini di indebitamento netto
delle pubbliche amministrazioni. Anche in combinazione con
la predetta riduzione delle voci di spesa, il fondo di cui
all' articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e'
corrispondentemente reintegrato, in tutto o in parte, con
le maggiori entrate derivanti dall'aumento, deliberato dal
Consiglio dei Ministri, dell'aliquota dell'accisa sulla
benzina e sulla benzina senza piombo, nonche' dell'aliquota
dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui
all'allegato I del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui
al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive
modificazioni. La misura dell'aumento, comunque non
superiore a cinque centesimi al litro, e' stabilita, sulla
base della deliberazione del Consiglio dei Ministri, con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane in
misura tale da determinare maggiori entrate corrispondenti,
tenuto conto dell'eventuale ricorso alla modalita' di
reintegro di cui al secondo periodo all'importo prelevato
dal fondo di riserva. Per la copertura degli oneri
derivanti dalle disposizioni di cui al successivo periodo,
nonche' dal differimento dei termini per i versamenti
tributari e contributivi disposti ai sensi del comma 5-ter,
si provvede mediante ulteriori riduzioni delle voci di
spesa e aumenti dell'aliquota di accisa di cui al del
terzo, quarto e quinto periodo. In presenza di gravi
difficolta' per il tessuto economico e sociale derivanti
dagli eventi calamitosi che hanno colpito i soggetti
residenti nei comuni interessati, ai soggetti titolari di
mutui relativi agli immobili distrutti o inagibili, anche
parzialmente, ovvero alla gestione di attivita' di natura
commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici o
comunque compromessa dagli eventi calamitosi puo' essere
concessa, su richiesta, la sospensione delle rate, per un
periodo di tempo circoscritto, senza oneri aggiuntivi per
il mutuatario. Con ordinanze del Capo del Dipartimento
della protezione civile, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, le risorse di cui al primo
periodo sono destinate, per gli interventi di rispettiva
competenza, alla Protezione civile ovvero direttamente alle
amministrazioni interessate. Lo schema del decreto di cui
al terzo periodo, corredato della relazione tecnica di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, e successive modificazioni, e' trasmesso alle Camere
per l'espressione, entro venti giorni, del parere delle
Commissioni competenti per i profili di carattere
finanziario. Decorso inutilmente il termine per
l'espressione del parere, il decreto puo' essere comunque
adottato. 5-sexies. Il Fondo di cui all'articolo 28 del
decreto-legge 18 novembre 1966, n. 676 convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, puo'
intervenire anche nei territori per i quali e' stato
deliberato lo stato di emergenza ai sensi del comma 1 del
presente articolo. A tal fine sono conferite al predetto
Fondo le disponibilita' rivenienti dal Fondo di cui
all'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261. Con uno
o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto
della disciplina comunitaria, sono individuate le aree di
intervento, stabilite le condizioni e le modalita' per la
concessione delle garanzie, nonche' le misure per il
contenimento dei termini per la determinazione della
perdita finale e dei tassi di interesse da applicare ai
procedimenti in corso. 5-septies. Il pagamento degli oneri
dei mutui attivati sulla base di specifiche disposizioni
normative a seguito di calamita' naturali e' effettuato
direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze.
Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, si procede ad una puntuale ricognizione dei
predetti mutui ancora in essere e dei relativi piani di
ammortamento, nonche' all'individuazione delle relative
risorse finanziarie autorizzate per il loro pagamento ed
iscritte nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze ovvero nel bilancio autonomo
della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le relative
risorse giacenti in tesoreria, sui conti intestati alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono integralmente
versate all'entrata del bilancio dello Stato per la
successiva riassegnazione allo Stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di
provvedere al pagamento del debito residuo e delle relative
quote interessi. Dall'attuazione del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze
e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle
occorrenti variazioni di bilancio. 6. Le ordinanze emanate
ai sensi del presente articolo sono pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche'
trasmesse ai sindaci interessati affinche' vengano
pubblicate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, della legge
8 giugno 1990, n. 142. 6-bis. La tutela giurisdizionale
davanti al giudice amministrativo avverso le ordinanze
adottate in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai
sensi del comma 1 e avverso i consequenziali provvedimenti
commissariali nonche' avverso gli atti, i provvedimenti e
le ordinanze emananti ai sensi dei commi 2 e 4 e'
disciplinata dal codice del processo amministrativo".
Comma 424
Il decreto legislativo 17 agosto 1999, recante
attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera
circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei
loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive
97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la
direttiva 93/16/CE, e' stato pubblicato nella Gazz. Uff. 23
ottobre 1999, n. 250, S.O.
Comma 425
La legge 15 marzo 2010, n. 38, recante disposizioni per
garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del
dolore, e' stata pubblicata nella Gazz. Uff. 19 marzo 2010,
n. 65.
Comma 426

- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 8 del
decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405,
recante: "Interventi urgenti in materia di spesa
sanitaria":
"Art. 8. (Particolari modalita' di erogazione di
medicinali agli assistiti)
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, anche con provvedimenti amministrativi, hanno
facolta' di:
a) stipulare accordi con le associazioni sindacali
delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, per
consentire agli assistiti di rifornirsi delle categorie di
medicinali che richiedono un controllo ricorrente del
paziente anche presso le farmacie predette con le medesime
modalita' previste per la distribuzione attraverso le
strutture aziendali del Servizio sanitario nazionale, da
definirsi in sede di convenzione regionale;
b) assicurare l'erogazione diretta da parte delle
aziende sanitarie dei medicinali necessari al trattamento
dei pazienti in assistenza domiciliare, residenziale e
semiresidenziale;
c) disporre, al fine di garantire la continuita'
assistenziale, che la struttura pubblica fornisca
direttamente i farmaci, limitatamente al primo ciclo
terapeutico completo, sulla base di direttive regionali,
per il periodo immediatamente successivo alla dimissione
dal ricovero ospedaliero o alla visita specialistica
ambulatoriale.".
- Si riporta il testo dei commi 3 e 4 dell'articolo 15
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario):
"3. A decorrere dall'anno 2013 l'onere a carico del
Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica
territoriale, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1°
ottobre 2007, n. 159 convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni,
e' rideterminato nella misura dell'11,35 per cento al netto
degli importi corrisposti dal cittadino per l'acquisto di
farmaci ad un prezzo diverso dal prezzo massimo di rimborso
stabilito dall'AIFA in base a quanto previsto dall'articolo
11, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 222. In caso di sforamento di tale tetto continuano ad
applicarsi le vigenti disposizioni in materia di ripiano di
cui al l'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.
159 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007, n. 222. A decorrere dall'anno 2013, gli eventuali
importi derivanti dalla procedura di ripiano sono assegnati
alle regioni, per il 25%, in proporzione allo sforamento
del tetto registrato nelle singole regioni e, per il
residuo 75%, in base alla quota di accesso delle singole
regioni al riparto della quota indistinta delle
disponibilita' finanziarie per il Servizio sanitario
nazionale.
4. A decorrere dall'anno 2013 il tetto della spesa
farmaceutica ospedaliera di cui all'articolo 5 del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 convertito, con
modificazioni, dal la legge 29 novembre 2007, n. 222, e'
rideterminato nella misura del 3,5 per cento e si applicano
le disposizioni dei commi da 5 a 10".
Comma 427

- Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'articolo
49-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69
(Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia),
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98:
"Art. 49-bis. (Misure per il rafforzamento della
spending review)
1. Al fine di coordinare l'azione del Governo e le
politiche volte all'analisi e al riordino della spesa
pubblica e migliorare la qualita' dei servizi pubblici
offerti, e' istituito un Comitato interministeriale,
presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e
composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal
Ministro dell'interno, dal Ministro per i rapporti con il
Parlamento e il coordinamento dell'attivita' di Governo,
dal Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione e dal Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio con funzioni di Segretario del
Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei
ministri puo' invitare alle riunioni del Comitato
interministeriale altri Ministri, in ragione della
rispettiva competenza in ordine alle materie da trattare.
Il Comitato svolge attivita' di indirizzo e di
coordinamento in materia di razionalizzazione e revisione
della spesa delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, degli enti pubblici, nonche' delle societa'
controllate direttamente o indirettamente da
amministrazioni pubbliche che non emettono strumenti
finanziari quotati in mercati regolamentati, con
particolare riferimento alla revisione dei programmi di
spesa e della disciplina dei trasferimenti alle imprese,
alla razionalizzazione delle attivita' e dei servizi
offerti, al ridimensionamento delle strutture, alla
riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi,
all'ottimizzazione dell'uso degli immobili e alle altre
materie individuate dalla direttiva del Presidente del
Consiglio dei ministri del 3 maggio 2012, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2012, o da
ulteriori direttive del Presidente del Consiglio dei
ministri".
"2. Ai fini della razionalizzazione della spesa e del
coordinamento della finanza pubblica, il Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, puo' nominare con proprio
decreto un Commissario straordinario, con il compito di
formulare indirizzi e proposte, anche di carattere
normativo, nelle materie e per i soggetti di cui al comma
1, terzo periodo".
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 1 della
citata legge 31 dicembre 2009, n. 196:
"Art. 1. (Principi di coordinamento e ambito di
riferimento)
2. Ai fini della applicazione delle disposizioni in
materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche
si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti
indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del
comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in
data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonche' a
decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a
fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto
del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre
2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 228, e successivi
aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo,
effettuati sulla base delle definizioni di cui agli
specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorita'
indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni".
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 17
della citata legge 23 agosto 1988, n. 400:
"Art. 17. (Regolamenti)
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".
Comma 428
- Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'articolo
21 della citata Legge 31 dicembre 2009, n. 196:
"Art. 21. Bilancio di previsione
1-4 (Omissis).
5. Nell'ambito di ciascun programma le spese si
ripartiscono in:
a) spese non rimodulabili;
b) spese rimodulabili.
(Omissis).".
Comma 429
- Si riporta il testo vigente del comma 454
dell'articolo 1 della citata legge 24 dicembre 2012:
"454. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi
di finanza pubblica, le regioni a statuto speciale, escluse
la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di
Trento e di Bolzano, concordano, con il Ministro
dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni dal
2013 al 2016, l'obiettivo in termini di competenza
finanziaria e di competenza eurocompatibile, determinato
riducendo il complesso delle spese finali in termini di
competenza eurocompatibile risultante dal consuntivo 2011:
a) degli importi indicati per il 2013 nella tabella
di cui all'articolo 32, comma 10, della legge 12 novembre
2011, n. 183;
b) del contributo previsto dall'articolo 28, comma 3,
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in
legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della
legge 22 dicembre 2011, n. 214, come rideterminato
dall'articolo 35, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27, e dall'articolo 4, comma 11, del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;
c) degli importi indicati nel decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, relativi al 2013, 2014, 2015
e 2016, emanato in attuazione dell'articolo 16, comma 3,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
d) degli ulteriori contributi disposti a carico delle
autonomie speciali.
Il complesso delle spese finali in termini di
competenza finanziaria di ciascuna autonomia speciale di
cui al presente comma non puo' essere superiore, per
ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, all'obiettivo di
competenza eurocompatibile determinato per il
corrispondente esercizio ai sensi del presente comma. A tal
fine, entro il 31 marzo di ogni anno, il Presidente
dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro
dell'economia e delle finanze.
(Omissis).".
- Si riporta il testo vigente dei commi 2 e 6
dell'articolo 31 della citata legge 12 novembre 2011, n.
183 :
1 (Omissis).
2. Ai fini della determinazione dello specifico
obiettivo di saldo finanziario, le province e i comuni con
popolazione superiore a 1.000 abitanti applicano, alla
media della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008,
per l'anno 2012 e registrata negli anni 2007-2009, per gli
anni dal 2013 al 2016, cosi' come desunta dai certificati
di conto consuntivo, le percentuali di seguito indicate: a)
per le province le percentuali sono pari a 16,5 per cento
per l'anno 2012 e a 18,8 per cento per gli anni 2013 e
successivi; b) per i comuni con popolazione superiore a
5.000 abitanti le percentuali sono pari a 15,6 per cento
per l'anno 2012 e a 14,8 per cento per gli anni 2013 e
successivi; c) per i comuni con popolazione compresa tra
1.001 e 5.000 abitanti le percentuali sono pari a 12,0 per
cento per l'anno 2013 e a 14,8 per cento per gli anni dal
2014 al 2016. Le percentuali di cui alle lettere a), b) e
c) si applicano nelle more dell'adozione del decreto
previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111.
2-bis-5 (Omissis).
6. Per l'anno 2014, le province ed i comuni che non
partecipano alla sperimentazione di cui all'articolo 36 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 applicano le
percentuali di cui al comma 2, come rideterminate con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Per i
restanti anni, le province ed i comuni che, in esito a
quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
risultano collocati nella classe non virtuosa, applicano le
percentuali di cui al comma 2 come rideterminate con
decreto del Ministro dell'interno da emanare, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con
la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in
attuazione dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111. Le percentuali di cui ai
periodi precedenti non possono essere superiori:
a) per le province, a 16,9 per cento per l'anno 2012
e a 19,8 per cento per gli anni dal 2013 al 2016;
b) per i comuni con popolazione superiore a 5.000
abitanti, a 16,0 per cento per l'anno 2012 e a 15,8 per
cento per gli anni dal 2013 al 2016;
c) per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e
5.000 abitanti, a 13 per cento per l'anno 2013 e a 15,8 per
cento per gli anni dal 2014 al 2016.
7-32 (Omissis).".
Comma 431
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 49-bis del
citato decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69:
"Art. 49-bis. Misure per il rafforzamento della
spending review
1. Al fine di coordinare l'azione del Governo e le
politiche volte all'analisi e al riordino della spesa
pubblica e migliorare la qualita' dei servizi pubblici
offerti, e' istituito un Comitato interministeriale,
presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e
composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal
Ministro dell'interno, dal Ministro per i rapporti con il
Parlamento e il coordinamento dell'attivita' di Governo,
dal Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione e dal Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio con funzioni di Segretario del
Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei
ministri puo' invitare alle riunioni del Comitato
interministeriale altri Ministri, in ragione della
rispettiva competenza in ordine alle materie da trattare.
Il Comitato svolge attivita' di indirizzo e di
coordinamento in materia di razionalizzazione e revisione
della spesa delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, degli enti pubblici, nonche' delle societa'
controllate direttamente o indirettamente da
amministrazioni pubbliche che non emettono strumenti
finanziari quotati in mercati regolamentati, con
particolare riferimento alla revisione dei programmi di
spesa e della disciplina dei trasferimenti alle imprese,
alla razionalizzazione delle attivita' e dei servizi
offerti, al ridimensionamento delle strutture, alla
riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi,
all'ottimizzazione dell'uso degli immobili e alle altre
materie individuate dalla direttiva del Presidente del
Consiglio dei ministri del 3 maggio 2012, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2012, o da
ulteriori direttive del Presidente del Consiglio dei
ministri.
2. Ai fini della razionalizzazione della spesa e del
coordinamento della finanza pubblica, il Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, puo' nominare con proprio
decreto un Commissario straordinario, con il compito di
formulare indirizzi e proposte, anche di carattere
normativo, nelle materie e per i soggetti di cui al comma
1, terzo periodo.
3. Il Commissario straordinario opera in piena
autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione
ed e' scelto tra persone, anche estranee alla pubblica
amministrazione, dotate di comprovata esperienza e
capacita' in materia economica e di organizzazione
amministrativa.
4. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
di cui al comma 2 stabilisce:
a) la durata dell'incarico, che non puo' comunque
eccedere i tre anni;
b) l'indennita' del Commissario straordinario, nei
limiti di quanto previsto dall'articolo 23-ter del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
c) le risorse umane e strumentali del Ministero
dell'economia e delle finanze delle quali il Commissario
straordinario puo' avvalersi nell'esercizio delle sue
funzioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
5. Il Commissario straordinario ha diritto di
corrispondere con tutti i soggetti di cui al comma 1, terzo
periodo, e di chiedere ad essi, oltre a informazioni e
documenti, la collaborazione per l'adempimento delle sue
funzioni. In particolare, il Commissario straordinario ha
il potere di chiedere alle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, l'accesso a tutte le banche di dati da esse costituite
o alimentate. Nell'esercizio delle sue funzioni, il
Commissario straordinario puo' disporre lo svolgimento di
ispezioni e verifiche a cura dell'Ispettorato per la
funzione pubblica e del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato e richiedere, previe intese ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo
2001, n. 68, la collaborazione della Guardia di finanza.
6. Entro venti giorni dalla nomina, il Commissario
straordinario presenta al Comitato interministeriale di cui
al comma 1 un programma di lavoro recante gli obiettivi e
gli indirizzi metodologici dell'attivita' di revisione
della spesa pubblica. Nel corso dell'incarico il
Commissario straordinario, anche su richiesta del Comitato
interministeriale, puo' presentare aggiornamenti e
integrazioni del programma ai fini della loro approvazione
da parte del medesimo Comitato. Il programma e gli
eventuali aggiornamenti e integrazioni sono trasmessi alle
Camere.
7. Il Commissario straordinario, se richiesto, svolge
audizioni presso le competenti Commissioni parlamentari.
8. Agli oneri derivanti dal comma 4, lettera b), nel
limite massimo di 150 mila euro per l'anno 2013, di 300
mila euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 200 mila
euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente
riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
9. Gli articoli 1, 1-bis, 2, 3, 4, 5 e 6 del
decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e
l'articolo 1, comma 2, della legge 6 luglio 2012, n. 94,
sono abrogati.".
Comma 432
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 11 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
dei tributi locali):
"Art. 11. Disposizioni comuni per la determinazione del
valore della produzione netta
1. Nella determinazione della base imponibile:
a) sono ammessi in deduzione:
1) i contributi per le assicurazioni obbligatorie
contro gli infortuni sul lavoro;
2) per i soggetti di cui all' articolo 3, comma 1,
lettere da a) a e), escluse le imprese operanti in
concessione e a tariffa nei settori dell'energia,
dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle
poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e
depurazione delle acque di scarico e della raccolta e
smaltimento rifiuti, un importo pari a 7.500 euro, su base
annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato
impiegato nel periodo di imposta, aumentato a 13.500 euro
per i lavoratori di sesso femminile nonche' per quelli di
eta' inferiore ai 35 anni;
3) per i soggetti di cui all' articolo 3, comma 1,
lettere da a) a e), esclusi le banche, gli altri enti
finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese
operanti in concessione e a tariffa nei settori
dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle
infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della
raccolta e depurazione delle acque di scarico e della
raccolta e smaltimento rifiuti, un importo fino a 15.000
euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo
indeterminato impiegato nel periodo d'imposta nelle regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna e Sicilia, aumentato a 21.000 euro per i
lavoratori di sesso femminile nonche' per quelli di eta'
inferiore ai 35 anni; tale deduzione e' alternativa a
quella di cui al numero 2), e puo' essere fruita nel
rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione della
regola de minimis di cui al regolamento (CE) n. 69/2001
della Commissione, del 12 gennaio 2001, e successive
modificazioni;
4) per i soggetti di cui all' articolo 3, comma 1,
lettere da a) a e), escluse le imprese operanti in
concessione e a tariffa nei settori dell'energia,
dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle
poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e
depurazione delle acque di scarico e della raccolta e
smaltimento rifiuti, i contributi assistenziali e
previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo
indeterminato;
5) le spese relative agli apprendisti, ai disabili
e le spese per il personale assunto con contratti di
formazione e lavoro, nonche', per i soggetti di cui all'
articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), i costi sostenuti
per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi
compresi quelli per il predetto personale sostenuti da
consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di
programmi comuni di ricerca e sviluppo, a condizione che
l'attestazione di effettivita' degli stessi sia rilasciata
dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza,
da un revisore dei conti o da un professionista iscritto
negli albi dei revisori dei conti, dei dottori
commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei
consulenti del lavoro, nelle forme previste dall' articolo
13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile
del centro di assistenza fiscale; (50)
b) non sono ammessi in deduzione:
[1) fatte salve le disposizioni di cui alla lettera
a), i costi relativi al personale classificabili
nell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e
14), del codice civile; ]
2) i compensi per attivita' commerciali e per
prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente,
nonche' i compensi attribuiti per obblighi di fare, non
fare o permettere, di cui all'articolo 67, comma 1, lettere
i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917;
3) i costi per prestazioni di collaborazione
coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, commi 2,
lettera a) (71), e 3, del predetto testo unico delle
imposte sui redditi;
4) i compensi per prestazioni di lavoro assimilato
a quello dipendente ai sensi dell'articolo 47 dello stesso
testo unico delle imposte sui redditi;
5) gli utili spettanti agli associati in
partecipazione di cui alla lettera c) del predetto articolo
49, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi;
6).
1-bis. Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di
merci, sono ammesse in deduzione le indennita' di trasferta
previste contrattualmente, per la parte che non concorre a
formare il reddito del dipendente ai sensi dell'articolo
48, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.
2.
3.
4.
4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a
concorrenza, i seguenti importi:
a) euro 8.000 se la base imponibile non supera euro
180.759,91;
b) euro 6.000 se la base imponibile supera euro
180.759,91 ma non euro 180.839,91;
c) euro 4.000 se la base imponibile supera euro
180.839,91 ma non euro 180.919,91;
d) euro 2.000 se la base imponibile supera euro
180.919,91 ma non euro 180.999,91;
d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle
lettere da a) a d) del presente comma e' aumentato,
rispettivamente, di euro 2.500, di euro 1.875, di euro
1.250 e di euro 625.
4-bis. 1. Ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere da a) ad e), con componenti positivi che concorrono
alla formazione del valore della produzione non superiori
nel periodo d'imposta a euro 400.000, spetta una deduzione
dalla base imponibile pari a euro 1.850, su base annua, per
ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d'imposta
fino a un massimo di cinque. Ai fini del computo del numero
di lavoratori dipendenti per i quali spetta la deduzione di
cui al presente comma non si tiene conto degli apprendisti,
dei disabili e del personale assunto con contratti di
formazione lavoro.
4-bis. 2. In caso di periodo d'imposta di durata
inferiore o superiore a dodici mesi e in caso di inizio e
cessazione dell'attivita' in corso d'anno, gli importi
delle deduzioni e della base imponibile di cui al comma
4-bis e dei componenti positivi di cui al comma 4-bis.1
sono ragguagliati all'anno solare. Le deduzioni di cui ai
commi 1, lettera a), numeri 2) e 3), e 4-bis.1 sono
ragguagliate ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel
corso del periodo d'imposta nel caso di contratti di lavoro
a tempo indeterminato e parziale, nei diversi tipi e
modalita' di cui all' articolo 1 del decreto legislativo 25
febbraio 2000, n. 61, e successive modificazioni, ivi
compreso il lavoro a tempo parziale di tipo verticale e di
tipo misto, sono ridotte in misura proporzionale; per i
soggetti di cui all' articolo 3, comma 1, lettera e), le
medesime deduzioni spettano solo in relazione ai dipendenti
impiegati nell'esercizio di attivita' commerciali e, in
caso di dipendenti impiegati anche nelle attivita'
istituzionali, l'importo e' ridotto in base al rapporto di
cui all' articolo 10, comma 2.
4-ter. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 2,
applicano le deduzioni indicate nel presente articolo sul
valore della produzione netta prima della ripartizione
dello stesso su base regionale.
4-quater. Fino al periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2008, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma
1, lettere da a) ad e), che incrementano, in ciascuno dei
tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31
dicembre 2004, il numero di lavoratori dipendenti assunti
con contratto a tempo indeterminato, rispetto al numero dei
lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente
occupati nel periodo d'imposta precedente, e' deducibile il
costo del predetto personale per un importo annuale non
superiore a 20.000 euro per ciascun nuovo dipendente
assunto, e nel limite dell'incremento complessivo del costo
del personale classificabile nell'articolo 2425, primo
comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile. La
suddetta deduzione decade se nei periodi d'imposta
successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004 il numero
dei lavoratori dipendenti risulta inferiore o pari rispetto
al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati in
tale periodo d'imposta; la deduzione spettante compete in
ogni caso per ciascun periodo d'imposta a partire da quello
di assunzione e fino a quello in corso al 31 dicembre 2008,
sempreche' permanga il medesimo rapporto di impiego.
L'incremento della base occupazionale va considerato al
netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in
societa' controllate o collegate ai sensi dell'articolo
2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta
persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera e), la base occupazionale
di cui al terzo periodo e' individuata con riferimento al
personale dipendente con contratto di lavoro a tempo
indeterminato impiegato nell'attivita' commerciale e la
deduzione spetta solo con riferimento all'incremento dei
lavoratori utilizzati nell'esercizio di tale attivita'. In
caso di lavoratori impiegati anche nell'esercizio
dell'attivita' istituzionale si considera, sia ai fini
della individuazione della base occupazionale di
riferimento e del suo incremento, sia ai fini della
deducibilita' del costo, il solo personale dipendente con
contratto di lavoro a tempo indeterminato riferibile
all'attivita' commerciale individuato in base al rapporto
di cui all'articolo 10, comma 2. Non rilevano ai fini degli
incrementi occupazionali i trasferimenti di dipendenti
dall'attivita' istituzionale all'attivita' commerciale.
Nell'ipotesi di imprese di nuova costituzione non rilevano
gli incrementi occupazionali derivanti dallo svolgimento di
attivita' che assorbono anche solo in parte attivita' di
imprese giuridicamente preesistenti, ad esclusione delle
attivita' sottoposte a limite numerico o di superficie. Nel
caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un
servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque
assegnata, la deducibilita' del costo del personale spetta
limitatamente al numero di lavoratori assunti in piu'
rispetto a quello dell'impresa sostituita.
4-quinquies. Per i quattro periodi d'imposta successivi
a quello in corso al 31 dicembre 2004, fermo restando il
rispetto del regolamento (CE) n. 2204/2002 della
Commissione, del 5 dicembre 2002, l'importo deducibile
determinato ai sensi del comma 4-quater e' quintuplicato
nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall'articolo
87, paragrafo 3, lettera a), e triplicato nelle aree
ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87,
paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la
Comunita' europea, individuate dalla Carta italiana degli
aiuti a finalita' regionale per il periodo 2000-2006 e da
quella che verra' approvata per il successivo periodo.
4-sexies. In caso di lavoratrici donne rientranti nella
definizione di lavoratore svantaggiato di cui al
regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5
dicembre 2002, in materia di aiuti di Stato a favore
dell'occupazione, in alternativa a quanto previsto dal
comma 4-quinquies, l'importo deducibile e',
rispettivamente, moltiplicato per sette e per cinque nelle
suddette aree, ma in questo caso l'intera maggiorazione
spetta nei limiti di intensita' nonche' alle condizioni
previsti dal predetto regolamento sui regimi di aiuto a
favore dell'assunzione di lavoratori svantaggiati.
4-septies. Per ciascun dipendente l'importo delle
deduzioni ammesse dai precedenti commi 1, 4-bis.1 e
4-quater, non puo' comunque eccedere il limite massimo
rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e
spese a carico del datore di lavoro e l'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2), 3) e
4), e' alternativa alla fruizione delle disposizioni di cui
ai commi 1, lettera a), numero 5), 4-bis.1, 4-quater,
4-quinquies e 4-sexies.".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi):
"Art. 13. Altre detrazioni [Testo post riforma 2004]
1. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono uno o piu' redditi di cui agli articoli 49, con
esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e
50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l),
spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al
periodo di lavoro nell'anno, pari a:
a) 1.840 euro, se il reddito complessivo non supera
8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente
spettante non puo' essere inferiore a 690 euro. Per i
rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della
detrazione effettivamente spettante non puo' essere
inferiore a 1.380 euro;
b) 1.338 euro, aumentata del prodotto tra 502 euro e
l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro,
diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se
l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 8.000
euro ma non a 15.000 euro;
c) 1.338 euro, se il reddito complessivo e' superiore
a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta
per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di
55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo
di 40.000 euro.
2. La detrazione spettante ai sensi del comma 1,
lettera c), e' aumentata di un importo pari a:
a) 10 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e'
superiore a 23.000 euro ma non a 24.000 euro;
b) 20 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e'
superiore a 24.000 euro ma non a 25.000 euro;
c) 30 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e'
superiore a 25.000 euro ma non a 26.000 euro;
d) 40 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e'
superiore a 26.000 euro ma non a 27.700 euro;
e) 25 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e'
superiore a 27.700 euro ma non a 28.000 euro.
3. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono uno o piu' redditi di pensione di cui all'
articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione
dall'imposta lorda, non cumulabile con quella di cui al
comma 1 del presente articolo, rapportata al periodo di
pensione nell'anno, pari a:
a) 1.725 euro, se il reddito complessivo non supera
7.500 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente
spettante non puo' essere inferiore a 690 euro;
b) 1.255 euro, aumentata del prodotto tra 470 euro e
l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro,
diminuito del reddito complessivo, e 7.500 euro, se
l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 7.500
euro ma non a 15.000 euro;
c) 1.255 euro, se il reddito complessivo e' superiore
a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta
per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di
55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo
di 40.000 euro.
4. Se alla formazione del reddito complessivo dei
soggetti di eta' non inferiore a 75 anni concorrono uno o
piu' redditi di pensione di cui all' articolo 49, comma 2,
lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda, in
luogo di quella di cui al comma 3 del presente articolo,
rapportata al periodo di pensione nell'anno e non
cumulabile con quella prevista al comma 1, pari a:
a) 1.783 euro, se il reddito complessivo non supera
7.750 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente
spettante non puo' essere inferiore a 713 euro;
b) 1.297 euro, aumentata del prodotto tra 486 euro e
l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro,
diminuito del reddito complessivo, e 7.250 euro, se
l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 7.750
euro ma non a 15.000 euro;
c) 1.297 euro, se il reddito complessivo e' superiore
a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta
per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di
55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo
di 40.000 euro.
5. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono uno o piu' redditi di cui agli articoli 50,
comma 1, lettere e), f), g), h) e i), ad esclusione di
quelli derivanti dagli assegni periodici indicati
nell'articolo 10, comma 1, lettera c), fra gli oneri
deducibili,53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), spetta
una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con
quelle previste ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo,
pari a:
a) 1.104 euro, se il reddito complessivo non supera
4.800 euro;
b) 1.104 euro, se il reddito complessivo e' superiore
a 4.800 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per
la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000
euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di
50.200 euro.
 

5-bis. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono redditi derivanti dagli assegni periodici
indicati fra gli oneri deducibili nell'articolo 10, comma
1, lettera c), spetta una detrazione dall'imposta lorda,
non cumulabile con quelle previste dai commi 1, 2, 3, 4 e
5, in misura pari a quelle di cui al comma 3, non
rapportate ad alcun periodo nell'anno.
6. Se il risultato dei rapporti indicati nei commi 1,
3, 4 e 5 e' maggiore di zero, lo stesso si assume nelle
prime quattro cifre decimali.
6-bis. Ai fini del presente articolo il reddito
complessivo e' assunto al netto del reddito dell'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello
delle relative pertinenze di cui all' articolo 10, comma
3-bis.".
Comma 435
Il testo vigente dell'articolo 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e'
citato nelle note al comma 432 del presente articolo.
Comma 436
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
26 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 (Proroga di
termini previsti da disposizioni legislative), convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14:
"Art. 26. Proseguimento delle attivita' di
documentazione, di studio e di ricerca in materia di
federalismo fiscale e di contabilita' e finanza pubblica
1. Il termine del 31 dicembre 2011 previsto
dall'articolo 1, comma 17 del decreto-legge 3 ottobre 2006,
n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, e'
prorogato al 31 dicembre 2013. Al medesimo comma sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' per
assicurare la formazione specialistica nonche' la
formazione linguistica di base dei dipendenti del Ministero
previa stipula di apposite convenzioni anche con primarie
istituzioni universitarie italiane ed europee».".
- Si riporta il testo del comma 17 dell'articolo 1 del
citato decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 , come
modificato dalla presente legge:
"Art. 1. Accertamento, contrasto all'evasione ed
all'elusione fiscale, nonche' potenziamento
dell'Amministrazione economico-finanziaria
1-16 (Omissis).
17. Al fine di ridurre gli oneri derivanti dal
funzionamento degli organismi collegiali la struttura
interdisciplinare prevista dall'articolo 73, comma 1, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comitato di
coordinamento del Servizio consultivo ed ispettivo
tributario, il Comitato di indirizzo strategico della
Scuola superiore dell'economia e delle finanze nonche' la
Commissione consultiva per la riscossione sono soppressi.
L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 52, comma
37, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive
modificazioni, e' soppressa. L'autorizzazione di spesa
prevista per l'attivita' della Scuola superiore
dell'economia e delle finanze dall'articolo 4, comma 61,
secondo periodo, della legge 23 dicembre 2003, n. 350, e'
ridotta a 4 milioni di euro annui; la meta' delle risorse
finanziarie previste dall'anzidetta autorizzazione di
spesa, come ridotta dal presente periodo, puo' essere
utilizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze per
l'affidamento, anche a societa' specializzate, di
consulenze, studi e ricerche aventi ad oggetto il riordino
dell'amministrazione economico-finanziaria e, fino al 31
dicembre 2011, per le esigenze di documentazione, di studio
e di ricerca connesse al completo svolgimento delle
attivita' indicate nella legge 5 maggio 2009, n. 42, e
nella legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le esigenze
connesse alle attivita' di analisi e riordino della spesa
pubblica e miglioramento della qualita' dei servizi
pubblici di cui all'articolo 49-bis del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98, nonche' per assicurare la
formazione specialistica nonche' la formazione linguistica
di base dei dipendenti del Ministero previa stipula di
apposite convenzioni anche con primarie istituzioni
universitarie italiane ed europee.
18-19 (Omissis).".
Comma 437
Il testo vigente dell'articolo 49-bis del decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98 e' citato nelle note al comma
431 del presente articolo.
Comma 440
- Si riporta il testo del comma 20 dell'articolo 12 del
citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 12. Soppressione di enti e societa'
1-19 (Omissis).
20. A decorrere dalla data di scadenza degli organismi
collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in
regime di proroga ai sensi dell'articolo 68, comma 2, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le
attivita' svolte dagli organismi stessi sono
definitivamente trasferite ai competenti uffici delle
amministrazioni nell'ambito delle quali operano. Restano
fermi, senza oneri per la finanza pubblica, gli osservatori
nazionali di cui all'articolo 11 della legge 7 dicembre
2000, n. 383, e all'articolo 12 della legge 11 agosto 1991,
n. 266, l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e
l'adolescenza di cui all'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, la
Consulta nazionale per il servizio civile, istituita
dall'articolo 10, comma 2, della legge 8 luglio 1998, n.
230, l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e
della pornografia minorile, di cui all'articolo 17, comma
1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269 nonche' il
Comitato nazionale di parita' e la Rete nazionale delle
consigliere e dei consiglieri di parita' di cui,
rispettivamente, all'articolo 8 ed all'articolo 19 del
decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. Restano
altresi' ferme, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, le commissioni tecniche provinciali di vigilanza
sui locali di pubblico spettacolo di cui all'articolo 80
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui
al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e agli articoli
141 e 142 del regolamento per l'esecuzione del predetto
testo unico di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635,
e successive modificazioni. Ai componenti delle commissioni
tecniche non spettano compensi, gettoni di presenza o
rimborsi di spese. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, ai
componenti dei suddetti organismi collegiali non spetta
alcun emolumento o indennita'.
23-90-bis. (Omissis).".
Comma 441
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
2 del citato decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216:
"Art. 2.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1,
comma 115, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono fatti
salvi i provvedimenti di scioglimento degli organi e di
nomina dei commissari straordinari delle amministrazioni
provinciali, adottati, in applicazione dell'articolo 23,
comma 20, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, ai sensi dell'articolo 141 del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni, nonche' gli atti e i
provvedimenti adottati, alla data di entrata in vigore
della presente legge, dai medesimi commissari straordinari.
2. (omissis).".
- Si riporta il testo vigente del comma 115
dell'articolo 1 della citata legge 24 dicembre 2012, n.
228:
"Art. 1.
1-114 (Omissis).
115. Al fine di consentire la riforma organica della
rappresentanza locale ed al fine di garantire il
conseguimento dei risparmi previsti dal decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, nonche' quelli derivanti dal
processo di riorganizzazione dell'Amministrazione
periferica dello Stato, fino al 31 dicembre 2013 e' sospesa
l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 18 e 19
dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214. All'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, al comma 16, sostituire le parole:
«31 dicembre 2012» con le seguenti: «31 dicembre 2013». Nei
casi in cui in una data compresa tra il 5 novembre 2012 e
il 31 dicembre 2013 si verifichino la scadenza naturale del
mandato degli organi delle province, oppure la scadenza
dell'incarico di Commissario straordinario delle province
nominato ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o in
altri casi di cessazione anticipata del mandato degli
organi provinciali ai sensi della legislazione vigente, e'
nominato un commissario straordinario, ai sensi
dell'articolo 141 del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000 per la provvisoria gestione
dell'ente fino al 31 dicembre 2013. All'articolo 17, comma
4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le
parole: «Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto» sono
sostituite dalle seguenti: «Entro 1131 dicembre 2013».
All'articolo 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto
2012, n. 135 le parole: «all'esito della procedura di
riordino» sono sostituite dalle seguenti: «in attesa del
riordino, in via transitoria». Il Presidente, la Giunta e
il Consiglio della Provincia restano in carica fino alla
naturale scadenza dei mandati. Fino al 31 dicembre 2013 e'
sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.
135, nonche' di quelle di cui all'articolo 2, comma 2,
secondo e terzo periodo, del medesimo decreto-legge."

Parte di provvedimento in formato grafico

Comma 442
- Si riporta l'allegato 2 del comma 20 dell'articolo 7
del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come
modificato dalla presente legge:
"Allegato 2
(articolo 7, comma 20)
In vigore dal 27 febbraio 2011
Comma 443
- Si riporta il testo degli articoli 52 e 53 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia,
a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.
136), come modificati dalla presente legge:
"Art. 52. Diritti dei terzi
1. La confisca non pregiudica i diritti di credito dei
terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al
sequestro, nonche' i diritti reali di garanzia costituiti
in epoca anteriore al sequestro, ove ricorrano le seguenti
condizioni:
a) che l'escussione del restante patrimonio del
proposto sia risultata insufficiente al soddisfacimento del
credito, salvo per i crediti assistiti da cause legittime
di prelazione su beni sequestrati;
b) che il credito non sia strumentale all'attivita'
illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il
reimpiego, a meno che il creditore dimostri di avere
ignorato in buona fede il nesso di strumentalita';
c) nel caso di promessa di pagamento o di
ricognizione di debito, che sia provato il rapporto
fondamentale;
d) nel caso di titoli di credito, che il portatore
provi il rapporto fondamentale e quello che ne legittima il
possesso.
2. I crediti di cui al comma 1 devono essere accertati
secondo le disposizioni contenute negli articoli 57, 58 e
59.
2-bis. Gli interessi convenzionali, moratori e a
qualunque altro titolo dovuti sui crediti di cui al comma 1
sono riconosciuti, nel loro complesso, nella misura massima
comunque non superiore al tasso calcolato e pubblicato
dalla Banca d'Italia sulla base di un paniere composto dai
buoni del tesoro poliennali quotati sul mercato
obbligazionario telematico (RENDISTATO).
3. Nella valutazione della buona fede, il tribunale
tiene conto delle condizioni delle parti, dei rapporti
personali e patrimoniali tra le stesse e del tipo di
attivita' svolta dal creditore, anche con riferimento al
ramo di attivita', alla sussistenza di particolari obblighi
di diligenza nella fase precontrattuale nonche', in caso di
enti, alle dimensioni degli stessi.
4. La confisca definitiva di un bene determina lo
scioglimento dei contratti aventi ad oggetto un diritto
personale di godimento, nonche' l'estinzione dei diritti
reali di godimento sui beni stessi.
5. Ai titolari dei diritti di cui al comma 4, spetta in
prededuzione un equo indennizzo commisurato alla durata
residua del contratto o alla durata del diritto reale. Se
il diritto reale si estingue con la morte del titolare, la
durata residua del diritto e' calcolata alla stregua della
durata media della vita determinata sulla base di parametri
statistici. Le modalita' di calcolo dell'indennizzo sono
stabilite con decreto da emanarsi dal Ministro
dell'economia e delle finanze e del Ministro della
giustizia entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore
del presente decreto.
6. Se sono confiscati beni di cui viene dichiarata
l'intestazione o il trasferimento fittizio, i creditori del
proposto sono preferiti ai creditori chirografari in buona
fede dell'intestatario fittizio, se il loro credito e'
anteriore all'atto di intestazione fittizia.
7. In caso di confisca di beni in comunione, se il bene
e' indivisibile, ai partecipanti in buona fede e' concesso
diritto di prelazione per l'acquisto della quota confiscata
al valore di mercato, salvo che sussista la possibilita'
che il bene, in ragione del livello di infiltrazione
criminale, possa tornare anche per interposta persona nella
disponibilita' del sottoposto, di taluna delle associazioni
di cui all'articolo 416-bis c.p., o dei suoi appartenenti.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, comma
5, sesto e settimo periodo.
8. Se i soggetti di cui al comma 7 non esercitano il
diritto di prelazione o non si possa procedere alla
vendita, il bene puo' essere acquisito per intero al
patrimonio dello Stato al fine di soddisfare un concreto
interesse pubblico e i partecipanti hanno diritto alla
corresponsione di una somma equivalente al valore attuale
della propria quota di proprieta', nell'ambito delle
risorse disponibili a legislazione vigente.
9. Per i beni appartenenti al demanio culturale, ai
sensi degli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, la vendita non puo' essere disposta
senza previa autorizzazione del Ministero per i beni e le
attivita' culturali.
Art. 53. Limite della garanzia patrimoniale
1. I crediti per titolo anteriore al sequestro,
verificati ai sensi delle disposizioni di cui al capo II,
sono soddisfatti dallo Stato nel limite del 60 per cento
del valore dei beni sequestrati o confiscati, risultante
dalla stima redatta dall'amministratore o dalla minor somma
eventualmente ricavata dalla vendita degli stessi.".
Comma 444
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 8 del
decreto del Presidente della repubblica 29 luglio 1982, n.
571 (Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo
comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981,
n. 689, concernente modifiche al sistema penale), e
successive modificazioni:
"Art. 8. Limitatamente ai casi di sequestro di veicoli
a motore e di natanti, il pubblico ufficiale che ha
proceduto al sequestro, se riconosce che non e' possibile o
non conviene custodire il veicolo a motore o il natante
presso uno degli uffici di cui al primo comma dell'articolo
precedente, puo' disporre che la custodia avvenga presso
soggetti pubblici o privati individuati dai prefetti e dai
comandanti di porto capi di circondario qualora si tratti
di natanti, ovvero puo' disporre che la stessa avvenga in
luogo diverso nominando il custode ed informando il capo
dell'ufficio ovvero il dipendente preposto al servizio ai
sensi del secondo comma del precedente art. 7.
I prefetti e i comandanti di porto capi di circondario
provvedono, annualmente, alla ricognizione dei soggetti di
cui al comma precedente ai quali puo' essere affidata la
custodia dei veicoli a motore e dei natanti sottoposti a
sequestro.
Il trasporto del veicolo a motore al luogo di custodia
deve essere eseguito secondo le prescrizioni del
funzionario o agente che, in relazione alla natura della
violazione, alle circostanze di tempo e di luogo, nonche'
alle esigenze di sicurezza della circolazione, puo'
disporre anche la rimozione del mezzo sequestrato o
l'accompagnamento con scorta, o l'obbligo di osservare
itinerari prestabiliti. Il trasporto del natante e'
eseguito secondo le prescrizioni del pubblico ufficiale che
ha proceduto al sequestro e con l'eventuale ausilio degli
ormeggiatori e del pilota del porto e sentito, se
necessario, l'ente tecnico.
Nel processo verbale di consegna al custode, deve
essere fatta descrizione del veicolo o del natante
sequestrato, con indicazione dello stato d'uso. Il verbale
deve, altresi', contenere menzione espressa degli
avvertimenti rivolti al custode circa l'obbligo di
conservare e di presentare il mezzo sequestrato ad ogni
richiesta dell'autorita' competente, nonche' sulle sanzioni
penali per chi trasgredisce ai doveri della custodia. La
compilazione del suddetto verbale sostituisce l'adempimento
di cui al primo comma del precedente art. 5.".
Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice della strada) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
18 maggio 1992, n. 114, S.O.
Comma 445
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 196 del
citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285:
"Art. 196. Principio di solidarieta'
1. Per le violazioni punibili con la sanzione
amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo
ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli, o,
in sua vece, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di
riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione
finanziaria, e' obbligato in solido con l'autore della
violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se
non prova che la circolazione del veicolo e' avvenuta
contro la sua volonta'. Nelle ipotesi di cui all'art. 84
risponde solidalmente il locatario e, per i ciclomotori,
l'intestatario del contrassegno di identificazione.
2. Se la violazione e' commessa da persona capace di
intendere e di volere, ma soggetta all'altrui autorita',
direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorita'
o incaricata della direzione o della vigilanza e'
obbligata, in solido con l'autore della violazione, al
pagamento della somma da questi dovuta, salvo che provi di
non aver potuto impedire il fatto.
3. Se la violazione e' commessa dal rappresentante o
dal dipendente di una persona giuridica o di un ente o
associazione privi di personalita' giuridica o comunque da
un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o
incombenze, la persona giuridica o l'ente o associazione o
l'imprenditore e' obbligato, in solido con l'autore della
violazione, al pagamento della somma da questi dovuta.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, chi ha versato la
somma stabilita per la violazione ha diritto di regresso
per l'intero nei confronti dell'autore della violazione
stessa.".
Comma 446

- Si riporta il testo vigente dell'articolo 1965 del
Codice Civile:
"Art 1965. Nozione.
La transazione e' il contratto col quale le parti,
facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite
gia' incominciata o prevengono una lite che puo' sorgere
tra loro.
Con le reciproche concessioni si possono creare,
modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello
che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione
delle parti.".
Comma 448

- Si riporta il testo vigente dell'articolo 38 del
citato decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 :
"Art. 38. Norme di semplificazione in materia di
sequestro, fermo, confisca e alienazione dei veicoli.
1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 213:
1) ...;
2) ...;
3) ...;
4);
b) ...;
c) ....
2. I veicoli giacenti presso le depositerie autorizzate
a seguito dell'applicazione di misure di sequestro e
sanzioni accessorie previste dal decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero
quelli non alienati per mancanza di acquirenti, purche'
immatricolati per la prima volta da oltre cinque anni e
privi di interesse storico e collezionistico, comunque
custoditi da oltre due anni alla data del 30 settembre
2003, anche se non confiscati, sono alienati, anche ai soli
fini della rottamazione, mediante cessione al soggetto
titolare del deposito. La cessione e' disposta sulla base
di elenchi di veicoli predisposti dal prefetto anche senza
documentazione dello stato di conservazione. I veicoli sono
individuati secondo il tipo, il modello ed il numero di
targa o telaio.
3. All'alienazione ed alle attivita' ad essa funzionali
e connesse procedono congiuntamente il Ministero
dell'interno e l'Agenzia del demanio, secondo modalita'
stabilite con decreto dirigenziale di concerto tra le due
Amministrazioni.
4. Il corrispettivo dell'alienazione e' determinato
dalle Amministrazioni procedenti in modo cumulativo per il
totale dei veicoli che ne sono oggetto, tenuto conto del
tipo e delle condizioni dei veicoli, dell'ammontare delle
somme dovute al depositario-acquirente, computate secondo i
criteri stabiliti nel comma 6, in relazione alle spese di
custodia, nonche' degli eventuali oneri di rottamazione che
possono gravare sul medesimo depositario-acquirente.
5. L'alienazione del veicolo si perfeziona con la
notifica al depositario-acquirente del provvedimento dal
quale risulta la determinazione all'alienazione da parte
dell'Amministrazione procedente, anche relativamente ad
elenchi di veicoli. Il provvedimento notificato e'
comunicato al pubblico registro automobilistico competente
per l'aggiornamento delle iscrizioni, senza oneri.
6. Al custode e' riconosciuto, in deroga alle tariffe
di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, un importo complessivo
forfettario, comprensivo del trasporto, calcolato, per
ciascuno degli ultimi dodici mesi di custodia, in euro 6,00
per i motoveicoli ed i ciclomotori, in euro 24,00 per gli
autoveicoli ed i rimorchi di massa complessiva inferiore a
3,5 tonnellate, nonche' per le macchine agricole ed
operatrici, ed in euro 30,00 per gli autoveicoli ed i
rimorchi di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate.
Gli importi sono progressivamente ridotti del venti per
cento per ogni ulteriore anno, o frazione di esso, di
custodia del veicolo, salva l'eventuale intervenuta
prescrizione delle somme dovute. Le somme complessivamente
riconosciute come dovute sono versate in cinque ratei
costanti annui; la prima rata e' corrisposta nell'anno
2004.
7. Se risultano vizi relativi alla notificazione degli
atti del procedimento sanzionatorio non si procede, nei
confronti del trasgressore, al recupero delle spese di
custodia liquidate.
8. Nei casi previsti dal presente articolo, la
prescrizione del diritto alla riscossione delle somme
dovute a titolo di sanzione amministrativa, nonche' il
mancato recupero, nei confronti del trasgressore, delle
spese di trasporto e di custodia, non determinano
responsabilita' contabile.
9. Le operazioni di rottamazione o di alienazione dei
veicoli oggetto della disciplina di cui al presente
articolo sono esenti dal pagamento di qualsiasi tributo od
onere ai fini degli adempimenti relativi alle formalita'
per l'annotazione nei pubblici registri.
10. Le procedure di alienazione o rottamazione
straordinaria che, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono state avviate dalle singole
prefetture - uffici territoriali del Governo, qualora non
ancora concluse, sono disciplinate dalle disposizioni del
presente articolo. In questo caso i compensi dovuti ai
custodi e non ancora liquidati sono determinati ai sensi
del comma 6, anche sulla base di una autodichiarazione del
titolare della depositeria, salvo che a livello locale
siano state individuate condizioni di pagamento meno
onerose per l'erario.
11. In relazione ai veicoli, diversi da quelli oggetto
della disciplina stabilita dal presente articolo, che alla
data di entrata in vigore del presente decreto sono
giacenti presso le depositerie autorizzate a seguito
dell'applicazione di misure di sequestro o di fermo
previste dal decreto legislativo n. 285 del 1992, l'organo
di polizia che ha proceduto al sequestro o al fermo
notifica al proprietario l'avviso previsto dal comma
2-quater dell'articolo 213 del predetto decreto
legislativo, introdotto dal comma 1, lettera a), n. 2) del
presente articolo, con l'esplicito avvertimento che, in
caso di rifiuto della custodia del veicolo a proprie spese,
si procedera', altresi', all'applicazione della sanzione
amministrativa pecuniaria e della sanzione amministrativa
accessoria previste, al riguardo, dal comma 2-ter del
predetto articolo 213, introdotto dal comma 1, lettera a),
n. 2) del presente articolo. Il termine di dieci giorni,
dopo il cui inutile decorso si verifica il trasferimento
della proprieta' del veicolo al custode, decorre dalla data
della notificazione dell'avviso. La somma ricavata
dall'alienazione e' depositata, sino alla definizione del
procedimento in relazione al quale e' stato disposto il
sequestro o il fermo, in un autonomo conto fruttifero
presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca,
questa ha ad oggetto la somma depositata in ogni altro caso
la somma depositata e' restituita all'avente diritto.
12. Nelle ipotesi disciplinate dagli articoli 213,
comma 2-quater, e 214, comma 1, ultimo periodo, del decreto
legislativo n. 285 del 1992, rispettivamente introdotto e
sostituito dal presente articolo, fino alla stipula delle
convenzioni previste dall'articolo 214-bis del medesimo
decreto legislativo, introdotto dal presente articolo,
l'alienazione o la rottamazione dei veicoli continuano ad
essere disciplinate dalle disposizioni vigenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
13. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo
49, commi 1, lettere a), b) e c), e 2, e all'articolo 50
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonche' le
disposizioni degli articoli 395, 397, comma 5, e 398, comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495.".
Comma 451
- Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 7 del
codice della strada di cui al citato decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 7. Regolamentazione della circolazione nei centri
abitati
1-6 (Omissis).
7. I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto
spettanti agli enti proprietari della strada, sono
destinati alla installazione, costruzione e gestione di
parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al
loro miglioramento nonche' a interventi per il
finanziamento del trasporto pubblico locale e per
migliorare la mobilita' urbana.
8-15-bis (Omissis).".
Comma 452
- Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
47-bis del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165:
"Art. 47-bis Tutela retributiva per i dipendenti
pubblici
1. (Omissis).
2. In ogni caso a decorrere dal mese di aprile
dell'anno successivo alla scadenza del contratto collettivo
nazionale di lavoro, qualora lo stesso non sia ancora stato
rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione di cui al
comma 1, e' riconosciuta ai dipendenti dei rispettivi
comparti di contrattazione, nella misura e con le modalita'
stabilite dai contratti nazionali, e comunque entro i
limiti previsti dalla legge finanziaria in sede di
definizione delle risorse contrattuali, una copertura
economica che costituisce un'anticipazione dei benefici
complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo
contrattuale.".
- Si riporta il testo del comma 17 dell'articolo 9 del
citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 9. Contenimento delle spese in materia di impiego
pubblico
1-16 (Omissis).
17. Non si da' luogo, senza possibilita' di recupero,
alle procedure contrattuali e negoziali relative al
triennio 2010-2012 del personale di cui all'articolo 2,
comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 e successive modificazioni. Si da' luogo alle
procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni
2013 e 2014 del personale dipendente dalle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, per la sola parte normativa e senza
possibilita' di recupero per la parte economica. E' fatta
salva l'erogazione dell'indennita' di vacanza contrattuale
nelle misure previste a decorrere dall'anno 2010 in
applicazione dell'articolo 2, comma 35, della legge 22
dicembre 2008, n. 203.
18-37 (Omissis).".
Comma 453
Il testo vigente del comma 17 dell'articolo 9 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e' citato
nelle note al comma 452 del presente articolo.
Comma 455
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
9 del decreto-legge 30 settembre 2005 (Misure di contrasto
all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia
tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248:
"Art. 9. Potenziamento di strumenti di programmazione
finanziaria nel settore sanitario.
1. Al fine di garantire nel settore sanitario la
corretta e ordinata gestione delle risorse programmate
nell'ambito del livello di finanziamento cui concorre lo
Stato, di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, nonche' il rispetto del relativo
equilibrio economico-finanziario, a decorrere dal biennio
economico 2006-2007, per le regioni al cui finanziamento
concorre lo Stato, nel rispetto della propria autonomia
contabile, costituisce obbligo ai fini dell'accesso al
finanziamento integrativo a carico dello Stato secondo
quanto previsto dall'articolo 1, comma 173, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e dalla conseguente Intesa
Stato-Regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005,
la costituzione di accantonamenti nel proprio bilancio
delle somme necessarie alla copertura degli oneri derivanti
dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali per il
personale dipendente del Servizio sanitario nazionale (SSN)
e degli accordi collettivi nazionali per il personale
convenzionato con il SSN, nell'ambito del proprio
territorio, quantificati sulla base dei parametri previsti
dai documenti di finanza pubblica. Ciascuna regione da'
evidenza di tale accantonamento nel modello CE
riepilogativo regionale di cui al D.M. 16 febbraio 2001 del
Ministro della sanita', pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2001,
e al D.M. 28 maggio 2001 del Ministro della sanita',
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno
2001. Qualora dai dati del monitoraggio trimestrale in sede
di verifica delle certificazioni trimestrali di
accompagnamento del conto economico, di cui all'articolo 6
dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, si evidenzi il
mancato o parziale accantonamento, il Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, segnala alla regione tale circostanza.
2. (Omissis).".
Comma 456
- Si riporta il testo del comma 2-bis dell'articolo 9
citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , come
modificato dalla presente legge:
"Art. 9. Contenimento delle spese in materia di impiego
pubblico
1-2. (Omissis).
2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31
dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse
destinate annualmente al trattamento accessorio del
personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle
amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non puo'
superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed e',
comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale
alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1
gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al
trattamento economico accessorio sono decurtate di un
importo pari alle riduzioni operate per effetto del
precedente periodo.
3-37 (Omissis).".
Comma 457
Il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578
(Ordinamento delle professioni di avvocato e di
procuratore), convertito, con modificazioni, dalla legge 22
gennaio 1934, n. 36, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
5 dicembre 1933, n. 281.
- Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
1 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001:
"Art. 1. Finalita' ed ambito di applicazione(Art. 1 del
d.lgs n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del d.lgs
n. 80 del 1998)
1 (Omissis).
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
3. (Omissis).".
Comma 458

- Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'articolo
8 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 (Disposizioni in
materia di universita' e di ricerca scientifica e
tecnologica), come modificato dall'articolo 5, comma
10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:
"Art. 8. Disposizioni in materia di personale
universitario.
1-4 (Omissis).
5. Al professore o ricercatore universitario rientrato
nei ruoli e' corrisposto un trattamento pari a quello
attribuito al collega di pari anzianita'. In nessun caso il
professore o ricercatore universitario rientrato nei ruoli
delle universita' puo' conservare il trattamento economico
complessivo goduto nel servizio o incarico svolto
precedentemente, qualsiasi sia l'ente o istituzione in cui
abbia svolto l'incarico. L'attribuzione di assegni ad
personam in violazione delle disposizioni di cui al
presente comma e' illegittima ed e' causa di
responsabilita' amministrativa nei confronti di chi
delibera l'erogazione.
6-12 (Omissis).".
Comma 460

- Si riporta il testo dell'articolo 66 del citato
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 66. Turn over
1. Le amministrazioni di cui al presente articolo
provvedono, entro il 31 dicembre 2008 a rideterminare la
programmazione triennale del fabbisogno di personale in
relazione alle misure di razionalizzazione, di riduzione
delle dotazioni organiche e di contenimento delle
assunzioni previste dal presente decreto.
2. All'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 le parole «per gli anni 2008 e 2009» sono
sostituite dalle parole «per l'anno 2008» e le parole «per
ciascun anno» sono sostituite dalle parole «per il medesimo
anno».
3. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n.
296 possono procedere, previo effettivo svolgimento delle
procedure di mobilita', ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato nel limite di un contingente di personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per
cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno
precedente. In ogni caso il numero delle unita' di
personale da assumere non puo' eccedere, per ciascuna
amministrazione, il 10 per cento delle unita' cessate
nell'anno precedente.
4. All'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 le parole «per gli anni 2008 e 2009» sono
sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2008».
5. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n.
296 possono procedere alla stabilizzazione di personale in
possesso dei requisiti ivi richiamati nel limite di un
contingente di personale complessivamente corrispondente ad
una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle
cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il
numero delle unita' di personale da stabilizzare non puo'
eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento
delle unita' cessate nell'anno precedente.
6. L'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 e' sostituito dal seguente: «Per l'anno 2008
le amministrazioni di cui al comma 523 possono procedere ad
ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato,
previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita',
nel limite di un contingente complessivo di personale
corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni
di euro a regime. A tal fine e' istituito un apposito fondo
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze pari a 25 milioni di euro per l'anno 2008 ed
a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Le
autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le
modalita' di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.».
7. Il comma 102 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e' sostituito dal seguente: «Per gli anni
2010 e 2011, le amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono
procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento
delle procedure di mobilita', ad assunzioni di personale a
tempo indeterminato nel limite di un contingente di
personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari
al 20 per cento di quella relativa al personale cessato
nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unita'
di personale da assumere non puo' eccedere, per ciascun
anno, il 20 per cento delle unita' cessate nell'anno
precedente.
8. Sono abrogati i commi 103 e 104 dell'articolo 3,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
9. Per l'anno 2015, le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, possono procedere, previo
effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di
un contingente di personale complessivamente corrispondente
ad una spesa pari al 40 per cento di quella relativa al
personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il
numero delle unita' di personale da assumere non puo'
eccedere il 50 per cento delle unita' cessate nell'anno
precedente.
9-bis. Per gli anni 2010 e 2011 i Corpi di polizia e il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere,
secondo le modalita' di cui al comma 10, ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato, nel limite di un
contingente di personale complessivamente corrispondente a
una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal
servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di
unita' non superiore a quelle cessate dal servizio nel
corso dell'anno precedente. La predetta facolta'
assunzionale e' fissata nella misura del venti per cento
per il triennio 2012-2014, del cinquanta per cento
nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno
2016.
10. Le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 sono
autorizzate secondo le modalita' di cui all'articolo 35,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni, previa richiesta delle
amministrazioni interessate, corredata da analitica
dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno
precedente e delle conseguenti economie e
dall'individuazione delle unita' da assumere e dei
correlati oneri, asseverate dai relativi organi di
controllo.
11. I limiti di cui ai commi 3, 7 e 9 si applicano
anche alle assunzioni del personale di cui all'articolo 3
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni. Le limitazioni di cui ai commi 3, 7 e 9 non
si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle
categorie protette e a quelle connesse con la
professionalizzazione delle forze armate cui si applica la
specifica disciplina di settore.
12. All'articolo 1, comma 103 della legge 30 dicembre
2004, n. 311, come modificato da ultimo dall'articolo 3,
comma 105 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole «A
decorrere dall'anno 2011» sono sostituite dalle parole «A
decorrere dall'anno 2013».
13. Per il triennio 2009-2011, le universita' statali,
fermi restando i limiti di cui all'articolo 1, comma 105,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono procedere,
per ciascun anno, ad assunzioni di personale nel limite di
un contingente corrispondente ad una spesa pari al
cinquanta per cento di quella relativa al personale a tempo
indeterminato complessivamente cessato dal servizio
nell'anno precedente. Ciascuna universita' destina tale
somma per una quota non inferiore al 50 per cento
all'assunzione di ricercatori e per una quota non superiore
al 20 per cento all'assunzione di professori ordinari.
Fermo restando il rispetto dei predetti limiti di spesa, le
quote di cui al periodo precedente non si applicano agli
Istituti di istruzione universitaria ad ordinamento
speciale. Sono fatte salve le assunzioni dei ricercatori
per i concorsi di cui all'articolo 1, comma 648, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti delle risorse
residue previste dal predetto articolo 1, comma 650. Nei
limiti previsti dal presente comma e' compreso, per l'anno
2009, anche il personale oggetto di procedure di
stabilizzazione in possesso degli specifici requisiti
previsti dalla normativa vigente. Le limitazioni di cui al
presente comma non si applicano alle assunzioni di
personale appartenente alle categorie protette. In
relazione a quanto previsto dal presente comma,
l'autorizzazione legislativa di cui all'articolo 5, comma
1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle
universita', e' ridotta di 63,5 milioni di euro per l'anno
2009, di 190 milioni di euro per l'anno 2010, di 316
milioni di euro per l'anno 2011, di 417 milioni di euro per
l'anno 2012 e di 455 milioni di euro a decorrere dall'anno
2013.
13-bis Per il biennio 2012-2013 il sistema delle
universita' statali, puo' procedere ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo
determinato nel limite di un contingente corrispondente ad
una spesa pari al venti per cento di quella relativa al
corrispondente personale complessivamente cessato dal
servizio nell'anno precedente. La predetta facolta' e'
fissata nella misura del 50 per cento per gli anni 2014 e
2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento
per l'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno
2018. L'attribuzione a ciascuna universita' del contingente
delle assunzioni di cui ai periodi precedenti e' effettuata
con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita'
e della Ricerca, tenuto conto di quanto previsto
dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n.
49. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della
Ricerca procede annualmente al monitoraggio delle
assunzioni effettuate comunicandone gli esiti al Ministero
dell'economia e delle finanze. Al fine di completarne
l'istituzione delle attivita', sino al 31 dicembre 2014, le
disposizioni precedenti non si applicano agli istituti ad
ordinamento speciale, di cui ai decreti del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 8 luglio
2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2
agosto 2005, 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2005, e 18 novembre 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre
2005.
14. Per l'anno 2010 gli enti di ricerca possono
procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di
mobilita', ad assunzioni di personale a tempo indeterminato
nei limiti di cui all'articolo 1, comma 643, della legge 27
dicembre 2006, n. 296. Per il triennio 2011-2013 gli enti
di ricerca possono procedere, per ciascun anno, previo
effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', ad
assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato entro il limite dell'80 per cento delle
proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal
bilancio consuntivo dell'anno precedente, purche' entro il
limite del 20 per cento delle risorse relative alla
cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato
intervenute nell'anno precedente. La predetta facolta'
assunzionale e' fissata nella misura del 50 per cento negli
anni 2014 e 2015, del 60 per cento nell'anno 2016, dell'80
per cento nell'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere
dall'anno 2018."
Comma 461
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 7 della
citata legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 7. (Norme in materia di mobilita' dei professori
e dei ricercatori)
1-2 (Omissis).
3. Al fine di incentivare la mobilita'
interuniversitaria del personale accademico, ai professori
e ai ricercatori che prendono servizio presso atenei aventi
sede in altra regione rispetto a quella della sede di
provenienza, o nella stessa regione se previsto da un
accordo di programma approvato dal Ministero ovvero, a
seguito delle procedure di cui all'articolo 3, in una sede
diversa da quella di appartenenza, possono essere
attribuiti incentivi finanziari, a carico del fondo di
finanziamento ordinario. La mobilita' interuniversitaria e'
altresi' favorita prevedendo la possibilita' di effettuare
trasferimenti di professori e ricercatori consenzienti
attraverso lo scambio contestuale di docenti in possesso
della stessa qualifica tra due sedi universitarie, con
l'assenso delle universita' interessate.
4-5 (Omissis).".
Comma 462
- Si riporta il testo del comma 8 dell'articolo 9 del
citato decreto-legge 31 marzo 2010, n. 78 , come modificato
dalla presente legge:
"Art. 9. Contenimento delle spese in materia di impiego
pubblico
1-7 (Omissis).
8. Nell'anno 2016, le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato, nel limite di un contingente di personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per
cento di quella relativa al personale cessato nell'anno
precedente. La predetta facolta' assunzionale e' fissata
nella misura dell'80 per cento nell'anno 2017 e del 100 per
cento a decorrere dall'anno 2018. Il comma 103
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come
modificato da ultimo dall'articolo 66, comma 12, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'
abrogato.
9-37 (Omissis).".
Comma 463

- Si riporta il testo vigente degli articoli 23-quater
e 23- quinquies del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95:
"Art. 23-quater. Incorporazione dell'Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato e dell'Agenzia del
territorio e soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del
settore ippico
1. L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e
l'Agenzia del territorio sono incorporate, rispettivamente,
nell'Agenzia delle dogane e nell'Agenzia delle entrate ai
sensi del comma 2 a decorrere dal 1° dicembre 2012 e i
relativi organi decadono, fatti salvi gli adempimenti di
cui al comma 4. Entro il 30 ottobre 2012 il Ministro
dell'economia e delle finanze trasmette una relazione al
Parlamento.
2. Le funzioni attribuite agli enti di cui al comma 1
dalla normativa vigente continuano ad essere esercitate,
con le inerenti risorse umane, finanziarie e strumentali,
compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi,
anche processuali, senza che sia esperita alcuna procedura
di liquidazione, neppure giudiziale, rispettivamente,
dall'Agenzia delle dogane, che assume la denominazione di
"Agenzia delle dogane e dei monopoli", e dalla Agenzia
delle entrate. Le risorse finanziarie di cui al precedente
periodo inerenti all'Agenzia delle dogane e dei monopoli
sono escluse dalle modalita' di determinazione delle
dotazioni da assegnare alla medesima Agenzia ai sensi
dell'articolo 1, comma 74, della legge 23 dicembre 2005, n.
266.
3. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31
dicembre 2012, sono trasferite le risorse umane,
strumentali e finanziarie degli enti incorporati e sono
adottate le misure eventualmente occorrenti per garantire
la neutralita' finanziaria per il bilancio dello Stato
dell'operazione di incorporazione. Fino all'adozione dei
predetti decreti, per garantire la continuita' dei rapporti
gia' in capo all'ente incorporato, l'Agenzia incorporante
puo' delegare uno o piu' dirigenti per lo svolgimento delle
attivita' di ordinaria amministrazione, ivi comprese le
operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti
correnti gia' intestati all'ente incorporato che rimangono
aperti fino alla data di emanazione dei decreti medesimi.
4. Entro il 31 dicembre 2012, i bilanci di chiusura
degli enti incorporati sono deliberati dagli organi in
carica alla data di cessazione dell'ente, corredati della
relazione redatta dall'organo interno di controllo in
carica alla data di incorporazione dell'ente medesimo e
trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia e
delle finanze. Ai componenti degli organi degli enti di cui
al comma 1 i compensi, indennita' o altri emolumenti
comunque denominati ad essi spettanti sono corrisposti fino
alla data di adozione della deliberazione dei bilanci di
chiusura e, comunque, non oltre novanta giorni dalla data
di incorporazione. I comitati di gestione delle Agenzie
incorporanti sono rinnovati entro quindici giorni
decorrenti dal termine di cui al comma 1, anche al fine di
tenere conto del trasferimento di funzioni derivante dal
presente articolo.
5. A decorrere dal 1° dicembre 2012 le dotazioni
organiche delle Agenzie incorporanti sono provvisoriamente
incrementate di un numero pari alle unita' di personale di
ruolo trasferite, in servizio presso gli enti incorporati.
Detto personale e' inquadrato nei ruoli delle Agenzie
incorporanti. I dipendenti trasferiti mantengono
l'inquadramento previdenziale di provenienza ed il
trattamento economico fondamentale e accessorio,
limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto
al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale
trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto
per il personale dell'amministrazione incorporante, e'
attribuito per la differenza un assegno ad personam
riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a
qualsiasi titolo conseguiti.
6. Per i restanti rapporti di lavoro le Agenzie
incorporanti subentrano nella titolarita' del rapporto fino
alla naturale scadenza.
7. Le Agenzie incorporanti esercitano i compiti e le
funzioni facenti capo agli enti incorporati con le
articolazioni amministrative individuate mediante le
ordinarie misure di definizione del relativo assetto
organizzativo. Nell'ambito di dette misure, nei limiti
della dotazione organica della dirigenza di prima fascia,
l'Agenzia delle entrate istituisce due posti di
vicedirettore, di cui uno, anche in deroga ai contingenti
previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo
n. 165 del 2001, per i compiti di indirizzo e coordinamento
delle funzioni riconducibili all'area di attivita'
dell'Agenzia del territorio; l'Agenzia delle dogane e dei
monopoli istituisce due posti di vicedirettore, di cui uno,
anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19,
comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per i
compiti di indirizzo e coordinamento delle funzioni
riconducibili all'area di attivita' dell'Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato. Per lo svolgimento sul
territorio dei compiti gia' devoluti all'Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato, l'Agenzia delle dogane e
dei monopoli stipula apposite convenzioni, non onerose, con
la Guardia di finanza e con l'Agenzia delle entrate. Al
fine di garantire la continuita' delle attivita' gia'
facenti capo agli enti di cui al presente comma fino al
perfezionamento del processo di riorganizzazione indicato,
l'attivita' facente capo ai predetti enti continua ad
essere esercitata dalle articolazioni competenti, con i
relativi titolari, presso le sedi e gli uffici gia' a tal
fine utilizzati. Nei casi in cui le disposizioni vigenti o
atti amministrativi ovvero contrattuali fanno riferimento
all'Agenzia del territorio ed all'Amministrazione autonoma
dei Monopoli di Stato si intendono riferite,
rispettivamente, all'Agenzia delle entrate ed all'Agenzia
delle dogane e dei monopoli.
8. Le risorse finanziarie disponibili, a qualsiasi
titolo, sui bilanci degli enti incorporati ai sensi del
presente articolo sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato e sono riassegnate, a far data dall'anno
contabile 2013, alle Agenzie incorporanti. Al fine di
garantire la continuita' nella prosecuzione dei rapporti
avviati dagli enti incorporati, la gestione contabile delle
risorse finanziarie per l'anno in corso, gia' di competenza
dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato,
prosegue in capo alle equivalenti strutture degli uffici
incorporanti.
9. L'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico-ASSI e'
soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. In relazione
agli adempimenti di cui al comma 3 i decreti di natura non
regolamentare sono adottati, nello stesso termine di cui al
predetto comma, dal Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Con i medesimi decreti sono
ripartite tra il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei
monopoli le funzioni attribuite ad ASSI dalla normativa
vigente, nonche' le relative risorse umane, finanziarie e
strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi
e passivi, senza che sia esperita alcuna procedura di
liquidazione di ASSI, neppure giudiziale. Fino all'adozione
dei predetti decreti, per garantire la continuita' dei
rapporti gia' in capo all'ente soppresso, il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali puo' delegare uno
o piu' dirigenti per lo svolgimento delle attivita' di
ordinaria amministrazione, ivi comprese le operazioni di
pagamento e riscossione a valere sui conti correnti gia'
intestati all'ente soppresso che rimangono aperti fino alla
data di emanazione dei decreti medesimi. Trovano
applicazione i commi da 4 a 8, intendendosi per
Amministrazione incorporante, ai fini del presente comma,
anche il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali. Con apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, e' approvata la tabella di corrispondenza per
l'inquadramento del personale trasferito. Resta comunque
ferma, nei limiti temporali previsti dalla vigente
normativa, la validita' delle graduatorie dei concorsi
pubblici espletati dall'ASSI e dall'Unire. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono rideterminate le dotazioni organiche del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, con
l'istituzione di un posto di dirigente generale di prima
fascia, in relazione alle funzioni ed alla quota parte
delle risorse trasferite ai sensi del terzo periodo del
presente comma, ferma in ogni caso l'assegnazione delle
residue posizioni dirigenziali generali di ASSI all'Agenzia
delle dogane e dei monopoli; con regolamento emanato ai
sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni, e' rideterminato
l'assetto organizzativo del predetto Ministero in
conseguenza dell'attuazione delle disposizioni del presente
comma.
9-bis. Al fine di assicurare il controllo pubblico dei
concorsi e delle manifestazioni ippiche, Unirelab s.r.l.
continua a svolgere le funzioni esercitate alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Con decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono stabilite le modalita' di trasferimento delle quote
sociali della predetta societa' al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali. Si applica
quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del presente
decreto.
10. A decorrere dal 1° dicembre 2012, al decreto
legislativo n. 300 del 1999 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 57, comma 1, le parole: «, l'agenzia
del territorio» sono sostituite dalle seguenti: «e dei
monopoli»;
b) all'articolo 62, comma 1, in fine, e' aggiunto il
seguente periodo: «L'agenzia delle entrate svolge, inoltre,
le funzioni di cui all'articolo 64»;
c) all'articolo 63, nella rubrica e nel comma 1, dopo
le parole: «delle dogane» sono inserite le seguenti: «e dei
monopoli»; nel medesimo comma e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «L'agenzia svolge, inoltre, le funzioni
gia' di competenza dell'Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato»;
d) all'articolo 64, sono apportate le seguenti
modifiche:
1) nella rubrica, le parole: «Agenzia del
territorio» sono sostituite dalle seguenti: «Ulteriori
funzioni dell'agenzia delle entrate»;
2) al comma 1, le parole: «del territorio e'» sono
sostituite dalle seguenti: «delle entrate e' inoltre»;
3) ai commi 3-bis e 4, le parole: «del territorio»
sono sostituite dalle seguenti: «delle entrate».
d-bis) all'articolo 67, comma 3, secondo periodo,
dopo le parole: «pubbliche amministrazioni» sono inserite
le seguenti: «, ferma restando ai fini della scelta la
legittimazione gia' riconosciuta a quelli rientranti nei
settori di cui all'articolo 19, comma 6, terzo periodo, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,».
11. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio."
"Art. 23-quinquies. Riduzione delle dotazioni organiche
e riordino delle strutture del Ministero dell'economia e
delle finanze e delle Agenzie fiscali
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze,
all'esito della riduzione degli assetti organizzativi
prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, e le Agenzie fiscali provvedono,
anche con le modalita' indicate nell'articolo 41, comma 10,
del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14:
a) ad apportare, entro il 31 ottobre 2012,
un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello
generale e di livello non generale, e delle relative
dotazioni organiche, in misura:
1) per il Ministero, non inferiore al 20 per cento
di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del
predetto articolo 1 del decreto-legge n. 138 del 2011;
2) per le Agenzie fiscali, tale che il rapporto tra
personale dirigenziale di livello non generale e personale
non dirigente sia non superiore ad 1 su 40 ed il rapporto
tra personale dirigenziale di livello generale e personale
dirigenziale di livello non generale sia non superiore ad 1
su 20 per l'Agenzia delle entrate e ad 1 su 15 per
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Per assicurare la
funzionalita' dell'assetto operativo conseguente alla
riduzione dell'organico dirigenziale delle Agenzie fiscali,
possono essere previste posizioni organizzative di livello
non dirigenziale, in numero comunque non superiore ai posti
dirigenziali coperti alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto ed effettivamente
soppressi, e in ogni caso non oltre 380 unita' complessive,
nei limiti del risparmio di spesa conseguente alla
riduzione delle posizioni dirigenziali, detratta una quota
non inferiore al 20 per cento, e in ogni caso in misura non
superiore a 13,8 milioni di euro, da affidare a personale
della terza area che abbia maturato almeno cinque anni di
esperienza professionale nell'area stessa; l'attribuzione
di tali posizioni e' disposta secondo criteri di
valorizzazione delle capacita' e del merito sulla base di
apposite procedure selettive; al personale che ricopre tali
posizioni sono attribuite un'indennita' di posizione,
graduata secondo il livello di responsabilita' ricoperto, e
un'indennita' di risultato, in misura complessivamente non
superiore al 50 per cento del trattamento economico
attualmente corrisposto al dirigente di seconda fascia di
livello retributivo piu' basso, con esclusione della
retribuzione di risultato; l'indennita' di risultato,
corrisposta a seguito di valutazione annuale positiva
dell'incarico svolto, e' determinata in misura non
superiore al 20 per cento della indennita' di posizione
attribuita; in relazione alla corresponsione
dell'indennita' di posizione non sono piu' erogati i
compensi per lavoro straordinario, nonche' tutte le altre
voci del trattamento economico accessorio a carico del
fondo, esclusa l'indennita' di agenzia; il fondo per il
trattamento accessorio del personale dirigente e'
corrispondentemente ridotto in proporzione ai posti
dirigenziali coperti e effettivamente soppressi ai sensi
del presente articolo;
b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche
del personale non dirigenziale, apportando una ulteriore
riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa
complessiva relativa al numero dei posti di organico di
tale personale risultante a seguito dell'applicazione, per
il Ministero, del predetto articolo 1 del decreto-legge n.
138 del 2011 e, per le agenzie, dell'articolo 23-quater del
presente decreto.
1-bis-8 (Omissis).".
Comma 464

- Si riporta il testo vigente del comma 9-bis
dell'articolo 66 del citato decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112:
"Art. 66. Turn over
1-9 (Omissis).
9-bis. Per gli anni 2010 e 2011 i Corpi di polizia e il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere,
secondo le modalita' di cui al comma 10, ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato, nel limite di un
contingente di personale complessivamente corrispondente a
una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal
servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di
unita' non superiore a quelle cessate dal servizio nel
corso dell'anno precedente. La predetta facolta'
assunzionale e' fissata nella misura del venti per cento
per il triennio 2012-2014, del cinquanta per cento
nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno
2016.
10-14 (Omissis).".
- Si riporta il testo vigente del comma 91
dell'articolo 1 della citata legge 24 dicembre 2012, n.
228:
"91. Le assunzioni di cui al comma 90 sono autorizzate,
anche in deroga alle percentuali del turn over di cui
all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, che
possono essere incrementate fino al 50 per cento per
ciascuno degli anni 2013 e 2014 e fino al 70 per cento per
l'anno 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, nonche' del Ministro responsabile
dell'amministrazione che intende procedere alle
assunzioni.".
Comma 465

- Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'articolo
10 del citato decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282:
"5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.".
Comma 466

Si riporta il testo vigente degli articoli 9 e 8, comma
11-bis, del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78:
"Art. 9. Contenimento delle spese in materia di impiego
pubblico
1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento
economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di
qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento
accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, non puo' superare, in ogni caso, il
trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al
netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della
dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti
da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse
in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal
comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di
carriera comunque denominate, maternita', malattia,
missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio,
fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo,
e dall' articolo 8, comma 14.
2. In considerazione della eccezionalita' della
situazione economica internazionale e tenuto conto delle
esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di
finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere
dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i
trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti,
anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi
ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel
conto economico consolidato della pubblica amministrazione,
come individuate dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'art. 1, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, superiori a 90.000 euro lordi annui
sono ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il
predetto importo fino a 150.000 euro, nonche' del 10 per
cento per la parte eccedente 150.000 euro; a seguito della
predetta riduzione il trattamento economico complessivo non
puo' essere comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui;
le indennita' corrisposte ai responsabili degli uffici di
diretta collaborazione dei Ministri di cui all'art. 14,
comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono
ridotte del 10 per cento; la riduzione si applica
sull'intero importo dell'indennita'. Per i procuratori ed
avvocati dello Stato rientrano nella definizione di
trattamento economico complessivo, ai fini del presente
comma, anche gli onorari di cui all'articolo 21 del R.D. 30
ottobre 1933, n. 1611. La riduzione prevista dal primo
periodo del presente comma non opera ai fini previdenziali.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e sino al 31 dicembre 2013, nell'ambito delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e
integrazioni, i trattamenti economici complessivi spettanti
ai titolari degli incarichi dirigenziali, anche di livello
generale, non possono essere stabiliti in misura superiore
a quella indicata nel contratto stipulato dal precedente
titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare,
ferma restando la riduzione prevista nel presente comma.
2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31
dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse
destinate annualmente al trattamento accessorio del
personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle
amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non puo'
superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed e',
comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale
alla riduzione del personale in servizio.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente provvedimento, nei confronti dei titolari di
incarichi di livello dirigenziale generale delle
amministrazioni pubbliche, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3,
dell'art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si
applicano le disposizioni normative e contrattuali che
autorizzano la corresponsione, a loro favore, di una quota
dell'importo derivante dall'espletamento di incarichi
aggiuntivi.
4. I rinnovi contrattuali del personale dipendente
dalle pubbliche amministrazioni per il biennio 2008-2009 ed
i miglioramenti economici del rimanente personale in regime
di diritto pubblico per il medesimo biennio non possono, in
ogni caso, determinare aumenti retributivi superiori al 3,2
per cento. La disposizione di cui al presente comma si
applica anche ai contratti ed accordi stipulati prima della
data di entrata in vigore del presente decreto; le clausole
difformi contenute nei predetti contratti ed accordi sono
inefficaci; a decorrere dalla mensilita' successiva alla
data di entrata in vigore del presente decreto; i
trattamenti retributivi saranno conseguentemente adeguati.
La disposizione di cui al primo periodo del presente comma
non si applica al comparto sicurezza-difesa ed ai Vigili
del fuoco.
5. All'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, come modificato dall'articolo 66, comma 7,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 le parole:
«Per gli anni 2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti:
«Per il quadriennio 2010-2013».
6. All'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «Per ciascuno degli
anni 2010, 2011 e 2012» sono sostituite dalle seguenti: «A
decorrere dall'anno 2010».
7. All'articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «2012» e'
sostituita dalla parola: «2014».
8. A decorrere dall'anno 2016 le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n.
296, possono procedere, previo effettivo svolgimento delle
procedure di mobilita', ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato nel limite di un contingente di personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari a quella
relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni
caso il numero delle unita' di personale da assumere non
puo' eccedere quello delle unita' cessate nell'anno
precedente. Il comma 103 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2004, n. 311, come modificato da ultimo
dall'articolo 66, comma 12, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e' abrogato.
9. All'articolo 66, comma 14, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti
modificazioni:
- le parole: «triennio 2010-2012» sono sostituite dalle
parole: «anno 2010»;
- dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «Per
il triennio 2011-2013 gli enti di ricerca possono
procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento
delle procedure di mobilita', ad assunzioni di personale
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il
limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti
complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo
dell'anno precedente, purche' entro il limite del 20 per
cento delle risorse relative alla cessazione dei rapporti
di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell'anno
precedente. La predetta facolta' assunzionale e' fissata
nella misura del 50 per cento per l'anno 2014 e del 100 per
cento a decorrere dall'anno 2015.
10. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 35, comma
3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
11. Qualora per ciascun ente le assunzioni effettuabili
in riferimento alle cessazioni intervenute nell'anno
precedente, riferite a ciascun anno, siano inferiori
all'unita', le quote non utilizzate possono essere cumulate
con quelle derivanti dalle cessazioni relative agli anni
successivi, fino al raggiungimento dell'unita'.
12. Per le assunzioni di cui ai commi 5, 6, 7, 8 e 9
trova applicazione quanto previsto dal comma 10
dell'articolo 66, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133.
15. Per l'anno scolastico 2010/2011 e' assicurato un
contingente di docenti di sostegno pari a quello in
attivita' di servizio d'insegnamento nell'organico di fatto
dell'anno scolastico 2009/2010, fatta salva
l'autorizzazione di posti di sostegno in deroga al predetto
contingente da attivarsi esclusivamente nelle situazioni di
particolare gravita', di cui all'articolo 3, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104.
15-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, anche attraverso i propri uffici
periferici, nei limiti di spesa previsti dall' elenco 1
allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, e'
autorizzato a prorogare i rapporti convenzionali in essere,
attivati dagli uffici scolastici provinciali e prorogati
ininterrottamente, per l'espletamento di funzioni
corrispondenti ai collaboratori scolastici, a seguito del
subentro dello Stato ai sensi dell' articolo 8 della legge
3 maggio 1999, n. 124, nonche' del decreto del Ministro
della pubblica istruzione 23 luglio 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2000, nei compiti
degli enti locali.
16. In conseguenza delle economie di spesa per il
personale dipendente e convenzionato che si determinano per
gli enti del Servizio sanitario nazionale in attuazione di
quanto previsto dal comma 17 del presente articolo, il
livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale
a cui concorre ordinariamente lo Stato, previsto
dall'articolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, e' rideterminato in riduzione di 418 milioni di euro
per l'anno 2011 e di 1.132 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2012.
17. Non si da' luogo, senza possibilita' di recupero,
alle procedure contrattuali e negoziali relative al
triennio 2010-2012 del personale di cui all'articolo 2,
comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 e successive modificazioni. E' fatta salva
l'erogazione dell'indennita' di vacanza contrattuale nelle
misure previste a decorrere dall'anno 2010 in applicazione
dell'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n.
203.
18. Conseguentemente sono rideterminate le risorse di
cui all'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
come di seguito specificato:
a) comma 13, in 313 milioni di euro per l'anno 2011 e a
decorrere dall'anno 2012;
b) comma 14, per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno
2012 complessivamente in 222 milioni di euro annui, con
specifica destinazione di 135 milioni di euro annui per il
personale delle forze armate e dei corpi di polizia di cui
al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
19. Le somme di cui al comma 18, comprensive degli
oneri contributivi e dell'IRAP di cui al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a
costituire l'importo complessivo massimo di cui
all'articolo 11, comma 3, lettera g) della legge 31
dicembre 2009, n. 196.
20. Gli oneri di cui all'art. 2, comma 16, della legge
23 dicembre 2009, n. 191, stabiliti per l'anno 2011 e a
decorrere dall'anno 2012 si adeguano alle misure
corrispondenti a quelle indicate al comma 18, lettera a)
per il personale statale.
21. I meccanismi di adeguamento retributivo per il
personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cosi' come
previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013
ancorche' a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a
successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 e successive modificazioni, che fruiscono di un
meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli
anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della
maturazione delle classi e degli scatti di stipendio
previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di
cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 e successive modificazioni le progressioni di
carriera comunque denominate eventualmente disposte negli
anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni,
ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale
contrattualizzato le progressioni di carriera comunque
denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte
negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti
anni, ai fini esclusivamente giuridici.
22. Per il personale di cui alla legge n. 27/1981 non
sono erogati, senza possibilita' di recupero, gli acconti
degli anni 2011, 2012 e 2013 ed il conguaglio del triennio
2010-2012; per tale personale, per il triennio 2013-2015
l'acconto spettante per l'anno 2014 e' pari alla misura
gia' prevista per l'anno 2010 e il conguaglio per l'anno
2015 viene determinato con riferimento agli anni 2009, 2010
e 2014. Per il predetto personale l'indennita' speciale di
cui all' articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27,
spettante negli anni 2011, 2012 e 2013, e' ridotta del 15
per cento per l'anno 2011, del 25 per cento per l'anno 2012
e del 32 per cento per l'anno 2013. Tale riduzione non
opera ai fini previdenziali. Nei confronti del predetto
personale non si applicano le disposizioni di cui ai commi
1 e 21, secondo e terzo periodo.
23. Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico
ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e
2012 non sono utili ai fini della maturazione delle
posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici
previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. E' fatto
salvo quanto previsto dall' articolo 8, comma 14.
24. Le disposizioni recate dal comma 17 si applicano
anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario
nazionale.
25. In deroga a quanto previsto dall'articolo 33 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni e integrazioni, le unita' di personale
eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle
riduzioni previste dall'articolo 2, comma 8-bis, del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, non
costituiscono eccedenze ai sensi del citato articolo 33 e
restano temporaneamente in posizione soprannumeraria,
nell'ambito dei contingenti di ciascuna area o qualifica
dirigenziale. Le posizioni soprannumerarie si considerano
riassorbite all'atto delle cessazioni, a qualunque titolo,
nell'ambito della corrispondente area o qualifica
dirigenziale. In relazione alla presenza di posizioni
soprannumerarie in un'area, viene reso indisponibile un
numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario
in aree della stessa amministrazione che presentino vacanze
in organico. In coerenza con quanto previsto dal presente
comma il personale, gia' appartenente all'Amministrazione
Autonoma dei Monopoli di Stato distaccato presso l'Ente
Tabacchi Italiani, dichiarato in esubero a seguito di
ristrutturazioni aziendali e ricollocato presso uffici
delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 4 del
decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, a decorrere dal
1° gennaio 2011 e' inquadrato anche in posizione di
soprannumero, salvo riassorbimento al verificarsi delle
relative vacanze in organico, nei ruoli degli enti presso i
quali presta servizio alla data del presente decreto. Al
predetto personale e' attribuito un assegno personale
riassorbibile pari alla differenza tra il trattamento
economico in godimento ed il trattamento economico
spettante nell'ente di destinazione. Il Ministero
dell'economia e delle finanze provvede ad assegnare agli
enti le relative risorse finanziarie.
26. In alternativa a quanto previsto dal comma 25 del
presente articolo, al fine di rispondere alle esigenze di
garantire la ricollocazione del personale in soprannumero e
la funzionalita' degli uffici delle amministrazioni
pubbliche interessate dalle misure di riorganizzazione di
cui all'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30
dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla
legge 26 febbraio 2010, n. 25, queste ultime possono
stipulare accordi di mobilita', anche intercompartimentale,
intesi alla ricollocazione del personale predetto presso
uffici che presentino vacanze di organico.
27. Fino al completo riassorbimento, alle
amministrazioni interessate e' fatto divieto di procedere
ad assunzioni di personale a qualunque titolo e con
qualsiasi contratto in relazione alle aree che presentino
soprannumeri e in relazione a posti resi indisponibili in
altre aree ai sensi del comma 25.
28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie,
incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, gli enti pubblici non economici,
le universita' e gli enti pubblici di cui all'articolo 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni e integrazioni, le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo
quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di
personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel
limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse
finalita' nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni
la spesa per personale relativa a contratti di
formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla
somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di
cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al
50 per cento di quella sostenuta per le rispettive
finalita' nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al
presente comma costituiscono principi generali ai fini del
coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano
le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli
enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali
in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il
limite di cui ai precedenti periodi e' fissato al 60 per
cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013
gli enti locali possono superare il predetto limite per le
assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio
delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e
del settore sociale nonche' per le spese sostenute per lo
svolgimento di attivita' sociali mediante forme di lavoro
accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Resta fermo che
comunque la spesa complessiva non puo' essere superiore
alla spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno
2009. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni
di alta formazione e specializzazione artistica e musicale
trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore.
Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di
ricerca resta fermo, altresi', quanto previsto dal comma
187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e
successive modificazioni. Al fine di assicurare la
continuita' dell'attivita' di vigilanza sui concessionari
della rete autostradale, ai sensi dell'art. 11, comma 5,
secondo periodo, del decreto-legge n. 216 del 2011, il
presente comma non si applica altresi', nei limiti di
cinquanta unita' di personale, al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo
svolgimento della predetta attivita'; alla copertura del
relativo onere si provvede mediante l'attivazione della
procedura per l'individuazione delle risorse di cui
all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli
enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del
presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota
parte delle maggiori entrate derivanti dall' articolo 38,
commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica
alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3,
lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma
costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilita' erariale. Per le amministrazioni che
nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalita'
previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al
primo periodo e' computato con riferimento alla media
sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-2009.
29. Le societa' non quotate, inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'ISTAT ai sensi del comma 3 dell' articolo
1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, controllate
direttamente o indirettamente dalle amministrazioni
pubbliche, adeguano le loro politiche assunzionali alle
disposizioni previste nel presente articolo.
30. Gli effetti dei provvedimenti normativi di cui
all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, decorrono dal 1° gennaio 2011.
31. Al fine di agevolare il processo di riduzione degli
assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, fermo il rispetto delle condizioni e delle
procedure previste dai commi da 7 a 10 dell'art. 72 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i
trattenimenti in servizio previsti dalle predette
disposizioni possono essere disposti esclusivamente
nell'ambito delle facolta' assunzionali consentite dalla
legislazione vigente in base alle cessazioni del personale
e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie;
le risorse destinabili a nuove assunzioni in base alle
predette cessazioni sono ridotte in misura pari all'importo
del trattamento retributivo derivante dai trattenimenti in
servizio. Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio
aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 2011, disposti
prima dell'entrata in vigore del presente decreto. I
trattenimenti in servizio aventi decorrenza successiva al 1
° gennaio 2011, disposti prima dell'entrata in vigore del
presente decreto, sono privi di effetti. Il presente comma
non si applica ai trattenimenti in servizio previsti
dall'art. 16, comma 1-bis del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503, e, in via transitoria limitatamente
agli anni 2011 e 2012, ai capi di rappresentanza
diplomatica nominati anteriormente alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
32. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente provvedimento le pubbliche amministrazioni di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del
2001 che, alla scadenza di un incarico di livello
dirigenziale, anche in dipendenza dei processi di
riorganizzazione, non intendono, anche in assenza di una
valutazione negativa, confermare l'incarico conferito al
dirigente, conferiscono al medesimo dirigente un altro
incarico, anche di valore economico inferiore. Non si
applicano le eventuali disposizioni normative e
contrattuali piu' favorevoli; a decorrere dalla medesima
data e' abrogato l'art. 19, comma 1-ter, secondo periodo,
del decreto legislativo n. 165 del 2001. Resta fermo che,
nelle ipotesi di cui al presente comma, al dirigente viene
conferito un incarico di livello generale o di livello non
generale, a seconda, rispettivamente, che il dirigente
appartenga alla prima o alla seconda fascia.
33. Ferma restando la riduzione prevista dall'art. 67,
comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, la quota del 10 per cento delle risorse determinate ai
sensi dell'articolo 12, del decreto-legge 28 marzo 1997, n.
79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
1997, n. 140, e successive modificazioni, e' destinata, per
meta', al fondo di assistenza per i finanzieri di cui alla
legge 20 ottobre 1960, n. 1265 e, per la restante meta', al
fondo di previdenza per il personale del Ministero delle
finanze, cui sono iscritti, a decorrere dal 1° gennaio
2010, anche gli altri dipendenti civili
dell'Amministrazione economico-finanziaria. A decorrere
dall'anno 2011 l'autorizzazione di spesa corrispondente al
predetto Fondo di cui al capitolo 3985 dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,
nell'ambito del programma di spesa "Regolazione
giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita'"
della missione "Politiche economico-finanziarie e di
bilancio", non puo' essere comunque superiore alla
dotazione per l'anno 2010, come integrata dal presente
comma.
34. A decorrere dall'anno 2014, con determinazione
interministeriale prevista dall'articolo 4, comma 2, del
D.P.R. 10 maggio 1996, n. 360, l'indennita' di impiego
operativo per reparti di campagna, e' corrisposta nel
limite di spesa determinato per l'anno 2008, con il
medesimo provvedimento interministeriale, ridotto del 30%.
Per l'individuazione del suddetto contingente
l'Amministrazione dovra' tener conto dell'effettivo impiego
del personale alle attivita' nei reparti e nelle unita' di
campagna. Ai relativi oneri, pari a 38 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, si fa fronte, quanto
a 38 milioni di euro per l'anno 2011 e 34 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2012 e 2013, mediante utilizzo di
quota parte delle maggiori entrate derivanti dall' articolo
32 e, quanto a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni
2012 e 2013, mediante utilizzo di quota parte delle
maggiori entrate derivanti dall' articolo 38, commi 13-bis
e seguenti.
35. In conformita' all'articolo 7, comma 10, del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, l'articolo 52,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18
giugno 2002, n. 164 si interpreta nel senso che la
determinazione ivi indicata, nell'individuare il
contingente di personale, tiene conto delle risorse
appositamente stanziate.
35-bis. L' articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n.
152, si interpreta nel senso che, in presenza dei
presupposti ivi previsti, le spese di difesa, anche diverse
dalle anticipazioni, sono liquidate dal Ministero
dell'interno, sempre a richiesta dell'interessato che si e'
avvalso del libero professionista di fiducia.
36. Per gli enti di nuova istituzione non derivanti da
processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi,
limitatamente al quinquennio decorrente dall'istituzione,
le nuove assunzioni, previo esperimento delle procedure di
mobilita', fatte salve le maggiori facolta' assunzionali
eventualmente previste dalla legge istitutiva, possono
essere effettuate nel limite del 50% delle entrate correnti
ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque
nel limite complessivo del 60% della dotazione organica. A
tal fine gli enti predispongono piani annuali di assunzioni
da sottoporre all'approvazione da parte
dell'amministrazione vigilante d'intesa con il Dipartimento
della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e
delle finanze.
37. Fermo quanto previsto dal comma 1 del presente
articolo, le disposizioni contrattuali del comparto Scuola
previste dagli artt. 82 e 83 del CCNL 2006-2009 del 29
novembre 2007 saranno oggetto di specifico confronto tra le
parti al termine del triennio 2010-2012."
"11-bis. Al fine di tenere conto della specificita' del
comparto sicurezza-difesa e delle peculiari esigenze del
comparto del soccorso pubblico, nello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un
fondo con una dotazione di 80 milioni di euro annui per
ciascuno degli anni 2011 e 2012 destinato al finanziamento
di misure perequative per il personale delle Forze armate,
delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco interessato alle disposizioni di cui all'articolo 9,
comma 21. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta dei Ministri competenti, sono
individuate le misure e la ripartizione tra i Ministeri
dell'interno, della difesa, delle infrastrutture e dei
trasporti, della giustizia, dell'economia e delle finanze e
delle politiche agricole alimentari e forestali delle
risorse del fondo di cui al primo periodo. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a disporre,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Ai relativi oneri si fa fronte mediante utilizzo di quota
parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei
commi 13-bis, 13-ter e 13-quater dell' articolo 38.".
Si riporta il testo vigente del comma 155 dell'articolo
3 della citata legge 24 dicembre 2003, n. 350:
"155. E' autorizzata la spesa di 87 milioni di euro per
l'anno 2004, 42 milioni di euro per l'anno 2005 e 38
milioni di euro a decorrere dal 2006 da destinare a
provvedimenti normativi volti al riallineamento, con
effetti economici a decorrere dal 1° gennaio 2003, delle
posizioni di carriera del personale dell'Esercito, della
Marina, ivi comprese le Capitanerie di porto, e
dell'Aeronautica inquadrato nei ruoli dei marescialli ai
sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 196, con quelle del personale dell'Arma dei
carabinieri inquadrato nel ruolo degli ispettori ai sensi
dell'articolo 46 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
198. E' altresi' autorizzata la spesa di 73 milioni di euro
per l'anno 2004, 118 milioni di euro per l'anno 2005 e 122
milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 da destinare a
provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e
delle carriere del personale non direttivo e non dirigente
delle Forze armate e delle Forze di polizia.".
Comma 467
Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 2 del
decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, recante:
"Interventi urgenti in materia di funzionalita' del sistema
giudiziario", convertito, con modificazioni, dalla legge 13
novembre 2008, n. 181:
"7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con
il Ministro dell'interno, sono stabilite, fermo quanto
disposto al comma 5, le quote delle risorse intestate
«Fondo unico giustizia», anche frutto di utili della loro
gestione finanziaria, fino ad una percentuale non superiore
al 30 per cento relativamente alle sole risorse oggetto di
sequestro penale o amministrativo, disponibili per massa,
in base a criteri statistici e con modalita' rotativa, da
destinare mediante riassegnazione:
a) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero
dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del
soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di
solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive di
cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 23
febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di rotazione per la
solidarieta' delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui
all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512;
b) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero
della giustizia per assicurare il funzionamento e il
potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi
istituzionali;
c) all'entrata del bilancio dello Stato.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 14 del citato
decreto del Presidente della repubblica 16 marzo 1999, n.
254 :
"Art. 14. Fondo per l'efficienza dei servizi
istituzionali.
1. Per ogni forza di polizia ad ordinamento civile e'
costituito un Fondo unico per l'efficienza dei servizi
istituzionali alimentato dalle seguenti risorse economiche:
a) la relativa quota di pertinenza dello stanziamento
dello 0,8 per cento di cui all'articolo 2, comma 10, della
legge 23 dicembre 1998, n.449;
b) i risparmi di spesa e di gestione nelle misure e nei
limiti previsti dall'articolo 43, comma 7, della legge 27
dicembre 1997, n. 449;
c) le risorse provenienti da specifiche disposizioni
normative che destinano risparmi per promuovere
miglioramenti nell'efficienza dei servizi;
d) gli importi derivanti dalla riduzione, pan all'1%
per il 1999, al 2% per il 2000 e al 3% per il 2001, degli
stanziamenti relativi ai compensi per lavoro straordinario
previsti negli appositi capitoli di bilancio;
e) l'importo pro-quota di cui al comma 2 dell'articolo
10.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 53 del citato
decreto del Presidente della repubblica 16 marzo 1999, n.
254 :
"Art. 53. Efficienza dei servizi istituzionali.
1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare
sono finalizzate al raggiungimento di qualificati obiettivi
ed a promuovere reali e significativi miglioramenti
dell'efficienza dei servizi istituzionali da ogni singola
Amministrazione, nell'ambito delle rispettive quote di
competenza, le risorse derivanti da:
a) la relativa quota di pertinenza dello stanziamento
dello 0,8 per cento di cui all'articolo 2, comma 10, della
legge 23 dicembre 1998, n. 449;
b) i risparmi di spesa e di gestione nelle misure e
limiti previsti dall'articolo 43, comma 7, della legge 27
dicembre 1997, n. 449;
c) specifiche disposizioni normative che destinano
risparmi per promuovere miglioramenti nell'efficienza dei
servizi;
d) gli importi derivanti dalla riduzione, pari all'1%
per il 1999, al 2% per il 2000 e al 3% per il 2001, degli
stanziamenti relativi ai compensi per lavoro straordinario
previsti negli appositi capitoli di bilancio;
e) gli importi pro-quota, di cui al comma 2
dell'articolo 49.
2. Le risorse indicate al comma 1 sono utilizzate per
attribuire compensi finalizzati a:
a) fronteggiare particolari situazioni di servizio;
b) incentivare l'impegno del personale nelle attivita'
operative e di funzionamento individuate dal Comandante
generale dell'Arma dei carabinieri e dal Comandante
generale del Corpo della guardia di finanza;
c) compensare l'impiego in compiti od incarichi che
comportino l'assunzione di specifiche responsabilita' o
disagio;
d) compensare la presenza qualificata;
e) compensare l'incentivazione della produttivita'
collettiva al fine del miglioramento dei servizi.
3. Con distinti decreti del Ministro della difesa e del
Ministro delle finanze, su proposta dei rispettivi
Comandanti Generali, previa informazione alle
rappresentanze militari centrali, ai sensi dell'articolo
59, sono annualmente determinati i criteri per la
destinazione, l'utilizzazione delle risorse indicate al
comma 1, disponibili al 31 dicembre di ciascun anno e le
modalita' applicative concernenti l'attribuzione dei
compensi previsti dal presente articolo.
4. Le risorse di cui al comma 1 non possono comportare
una distribuzione indistinta e generalizzata.".
Comma 469

Si riporta il testo dell'articolo 70 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, recante: "Disposizioni urgenti per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria", convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni, come modificato dalla presente legge:
"Art. 70. Esclusione di trattamenti economici
aggiuntivi per infermita' dipendente da causa di servizio
1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 nei confronti dei
dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai quali sia
stata riconosciuta un'infermita' dipendente da causa di
servizio ed ascritta ad una delle categorie della tabella A
annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive
modificazioni, fermo restando il diritto all'equo
indennizzo e' esclusa l'attribuzione di qualsiasi
trattamento economico aggiuntivo previsto da norme di legge
o pattizie.
1-bis. In deroga alle disposizioni del presente
articolo, al personale delle Forze di polizia a ordinamento
civile e militare nonche' al personale del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco si applica l' articolo 1801 del codice
dell'ordinamento militare.
2. Con la decorrenza di cui al comma 1 sono
conseguentemente abrogati gli articoli 43 e 44 del testo
unico di cui al Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290 e
gli articoli 117 e 120 del Regio decreto 31 dicembre 1928,
n. 3458 e successive modificazioni ed integrazioni."
Comma 470
Si riporta il testo vigente del comma 4-bis
dell'articolo 7 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
(Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di
aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione
civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2009, n. 77:
"4-bis. Al fine di assicurare la piena operativita' del
Servizio nazionale di protezione civile e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, e' autorizzata la spesa di
1,5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 8 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2010 per il potenziamento delle
esigenze operative del Dipartimento della protezione civile
e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a valere sulle
maggiori entrate derivanti dal presente decreto.".
Si riporta il testo vigente del comma 12 dell'articolo
17 della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196: recante:
"Legge di contabilita' e finanza pubblica":
"12. La clausola di salvaguardia di cui al comma 1 deve
essere effettiva e automatica. Essa deve indicare le misure
di riduzione delle spese o di aumenti di entrata, con
esclusione del ricorso ai fondi di riserva, nel caso si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della
copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di apposito
monitoraggio, il Ministro dell'economia e delle finanze
adotta, sentito il Ministro competente, le misure indicate
nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere con
apposita relazione. La relazione espone le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri autorizzati dalle predette leggi.".
Comma 471
Si riporta il testo vigente dell'articolo 23-ter del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti
per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti
pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214:
"Art. 23-ter. Disposizioni in materia di trattamenti
economici
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, e'
definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di
chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti
o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente
o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui
all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il
personale in regime di diritto pubblico di cui all'
articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive
modificazioni, stabilendo come parametro massimo di
riferimento il trattamento economico del primo presidente
della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della
disciplina di cui al presente comma devono essere computate
in modo cumulativo le somme comunque erogate
all'interessato a carico del medesimo o di piu' organismi,
anche nel caso di pluralita' di incarichi conferiti da uno
stesso organismo nel corso dell'anno.
2. Il personale di cui al comma 1 che e' chiamato,
conservando il trattamento economico riconosciuto
dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di
funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in
posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri
o enti pubblici nazionali, comprese le autorita'
amministrative indipendenti, non puo' ricevere, a titolo di
retribuzione o di indennita' per l'incarico ricoperto, o
anche soltanto per il rimborso delle spese, piu' del 25 per
cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico
percepito.
3. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere
previste deroghe motivate per le posizioni apicali delle
rispettive amministrazioni ed e' stabilito un limite
massimo per i rimborsi di spese.
4. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure
di cui al presente articolo sono annualmente versate al
Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), e successive modificazioni:
"Art. 1. Finalita' ed ambito di applicazione (Art. 1
del d.lgs n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del
d.lgs n. 80 del 1998)
1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano
l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di
impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche,
tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle
regioni e delle province autonome, nel rispetto
dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine
di:
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in
relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei
Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato
sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico,
contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse
umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la
formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti,
applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro
privato, garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed
ai lavoratori nonche' l'assenza di qualunque forma di
discriminazione e di violenza morale o psichica.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono
principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono
ad esse tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi
ordinamenti. I principi desumibili dall'articolo 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni,
e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.
59, e successive modificazioni ed integrazioni,
costituiscono altresi', per le Regioni a statuto speciale e
per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme
fondamentali di riforma economico-sociale della
Repubblica.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 3 del citato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), e successive modificazioni:
"Art. 3. Personale in regime di diritto pubblico(Art.
2, commi 4 e 5 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti
dall'art. 2 del d.lgs n. 546 del 1993 e successivamente
modificati dall'art. 2, comma 2 del d.lgs n. 80 del 1998)
1. In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, rimangono
disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati
ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e
procuratori dello Stato, il personale militare e delle
Forze di polizia di Stato, il personale della carriera
diplomatica e della carriera prefettizia, nonche' i
dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita' nelle
materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e
dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive
modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287.
1-bis. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il
rapporto di impiego del personale, anche di livello
dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre
2000, n. 362, e il personale volontario di leva, e'
disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome
disposizioni ordinamentali.
1-ter. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il
personale della carriera dirigenziale penitenziaria e'
disciplinato dal rispettivo ordinamento.
2. Il rapporto di impiego dei professori e dei
ricercatori universitari resta disciplinato dalle
disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della
specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in
conformita' ai principi della autonomia universitaria di
cui all'articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e
seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive
modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di
cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992,
n. 421.".
Comma 472
Il testo vigente dell'articolo 23-ter del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' citato nelle note
al comma 471 del presente articolo.
Il testo vigente del comma 2 dell'articolo 1 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, e' citato nelle note al comma 471 del
presente articolo.
Comma 474

Il testo vigente dell'articolo 23-ter del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' citato nelle note
al comma 471 del presente articolo.
Comma 475


Si riporta il testo vigente dell'articolo 2 del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti
in materia di finanza e funzionamento degli enti
territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in favore
delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213:
"Art. 2. Riduzione dei costi della politica nelle
regioni
1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e
per il contenimento della spesa pubblica, a decorrere dal
2013 una quota pari all'80 per cento dei trasferimenti
erariali a favore delle regioni, diversi da quelli
destinati al finanziamento del Servizio sanitario
nazionale, delle politiche sociali e per le non
autosufficienze e al trasporto pubblico locale, e' erogata
a condizione che la regione, con le modalita' previste dal
proprio ordinamento, entro il 23 dicembre 2012, ovvero
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto qualora occorra
procedere a modifiche statutarie:
a) abbia dato applicazione a quanto previsto
dall'articolo 14, comma 1, lettere a), b), d) ed e), del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
b) abbia definito l'importo dell'indennita' di funzione
e dell'indennita' di carica, nonche' delle spese di
esercizio del mandato, dei consiglieri e degli assessori
regionali, spettanti in virtu' del loro mandato, in modo
tale che non ecceda complessivamente l'importo riconosciuto
dalla regione piu' virtuosa. La regione piu' virtuosa e'
individuata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano entro il 10 dicembre 2012. Decorso inutilmente tale
termine, la regione piu' virtuosa e' individuata con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua
delega, del Ministro per gli affari regionali, il turismo e
lo sport, di concerto con i Ministri dell'interno, per la
pubblica amministrazione e la semplificazione e
dell'economia e delle finanze, adottato nei successivi
quindici giorni;
c) abbia disciplinato l'assegno di fine mandato dei
consiglieri regionali in modo tale che non ecceda l'importo
riconosciuto dalla regione piu' virtuosa. La regione piu'
virtuosa e' individuata dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome
di Trento e di Bolzano entro il 10 dicembre 2012 secondo le
modalita' di cui alla lettera b). Le disposizioni di cui
alla presente lettera non si applicano alle regioni che
abbiano abolito gli assegni di fine mandato;
d) abbia introdotto il divieto di cumulo di indennita'
o emolumenti, ivi comprese le indennita' di funzione o di
presenza in commissioni o organi collegiali, derivanti
dalle cariche di presidente della regione, di presidente
del consiglio regionale, di assessore o di consigliere
regionale, prevedendo inoltre che il titolare di piu'
cariche sia tenuto ad optare, fin che dura la situazione di
cumulo potenziale, per uno solo degli emolumenti o
indennita';
e) abbia previsto, per i consiglieri, la gratuita'
della partecipazione alle commissioni permanenti e
speciali, con l'esclusione anche di diarie, indennita' di
presenza e rimborsi di spese comunque denominati;
f) abbia disciplinato le modalita' di pubblicita' e
trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di
cariche pubbliche elettive e di governo di competenza,
prevedendo che la dichiarazione, da pubblicare annualmente,
all'inizio e alla fine del mandato, nel sito istituzionale
dell'ente, riguardi: i dati di reddito e di patrimonio, con
particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati;
i beni immobili e mobili registrati posseduti; le
partecipazioni in societa' quotate e non quotate; la
consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari,
titoli di Stato o in altre utilita' finanziarie detenute
anche tramite fondi di investimento, SICAV o intestazioni
fiduciarie, stabilendo altresi' sanzioni amministrative per
la mancata o parziale ottemperanza;
g) fatti salvi i rimborsi delle spese elettorali
previsti dalla normativa nazionale, abbia definito
l'importo dei contributi in favore dei gruppi consiliari,
al netto delle spese per il personale, da destinare
esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti
all'attivita' del consiglio regionale e alle funzioni di
studio, editoria e comunicazione, esclusa in ogni caso la
contribuzione per partiti o movimenti politici, nonche' per
gruppi composti da un solo consigliere, salvo quelli che
risultino cosi' composti gia' all'esito delle elezioni, in
modo tale che non eccedano complessivamente l'importo
riconosciuto dalla regione piu' virtuosa, secondo criteri
omogenei, ridotto della meta'. La regione piu' virtuosa e'
individuata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano entro il 10 dicembre 2012, tenendo conto delle
dimensioni del territorio e della popolazione residente in
ciascuna regione, secondo le modalita' di cui alla lettera
b);
h) abbia definito, per le legislature successive a
quella in corso e salvaguardando per le legislature
correnti i contratti in essere, l'ammontare delle spese per
il personale dei gruppi consiliari, secondo un parametro
omogeneo, tenendo conto del numero dei consiglieri, delle
dimensioni del territorio e dei modelli organizzativi di
ciascuna regione;
i) abbia dato applicazione alle regole previste
dall'articolo 6 e dall'articolo 9, comma 28, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni, dall'articolo 22, commi da 2 a 4,
dall'articolo 23-bis, commi 5-bis e 5-ter, e dall'articolo
23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, dall'articolo 3, commi 4, 5, 6 e 9,
dall'articolo 4, dall'articolo 5, comma 6, e dall'articolo
9, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135;
l) abbia istituito, altresi', un sistema informativo al
quale affluiscono i dati relativi al finanziamento
dell'attivita' dei gruppi politici, curandone, altresi', la
pubblicita' nel proprio sito istituzionale. I dati sono
resi disponibili, per via telematica, al sistema
informativo della Corte dei conti, al Ministero
dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, nonche' alla Commissione
per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei
partiti e dei movimenti politici di cui all'articolo 9
della legge 6 luglio 2012, n. 96;
m) abbia adottato provvedimenti volti a recepire quanto
disposto dall'articolo 14, comma 1, lettera f), del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. La
regione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e fatti salvi i relativi trattamenti gia'
in erogazione a tale data, fino all'adozione dei
provvedimenti di cui al primo periodo, puo' prevedere o
corrispondere trattamenti pensionistici o vitalizi in
favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di
presidente della regione, di consigliere regionale o di
assessore regionale solo se, a quella data, i beneficiari:
1) hanno compiuto sessantasei anni di eta';
2) hanno ricoperto tali cariche, anche non
continuativamente, per un periodo non inferiore a dieci
anni. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui alla
presente lettera, in assenza dei requisiti di cui ai numeri
1) e 2), la regione non corrisponde i trattamenti maturati
dopo la data di entrata in vigore del presente decreto. Le
disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano
alle regioni che abbiano abolito i vitalizi;
n) abbia escluso, ai sensi degli articoli 28 e 29 del
codice penale, l'erogazione del vitalizio in favore di chi
sia condannato in via definitiva per delitti contro la
pubblica amministrazione.
2. Ferme restando le riduzioni di cui al comma 1,
alinea, in caso di mancato adeguamento alle disposizioni di
cui al comma 1 entro i termini ivi previsti, a decorrere
dal 1° gennaio 2013 i trasferimenti erariali a favore della
regione inadempiente sono ridotti per un importo
corrispondente alla meta' delle somme da essa destinate per
l'esercizio 2013 al trattamento economico complessivo
spettante ai membri del consiglio regionale e ai membri
della giunta regionale.
3. Gli enti interessati comunicano il documentato
rispetto delle condizioni di cui al comma 1 mediante
comunicazione da inviare alla Presidenza del Consiglio dei
ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze entro
il quindicesimo giorno successivo alla scadenza dei termini
di cui al comma 1. Le disposizioni del comma 1 si applicano
anche alle regioni nelle quali, alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il
presidente della regione abbia presentato le dimissioni
ovvero si debbano svolgere le consultazioni elettorali
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. Le regioni
di cui al precedente periodo adottano le disposizioni di
cui al comma 1 entro tre mesi dalla data della prima
riunione del nuovo consiglio regionale ovvero, qualora
occorra procedere a modifiche statutarie, entro sei mesi
dalla medesima data. Ai fini del coordinamento della
finanza pubblica, se, all'atto dell'indizione delle
elezioni per il rinnovo del consiglio regionale, la regione
non ha provveduto all'adeguamento statutario nei termini di
cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le elezioni sono
indette per il numero massimo dei consiglieri regionali
previsto, in rapporto alla popolazione, dal medesimo
articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 138
del 2011.
4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome
di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i propri
ordinamenti a quanto previsto dal comma 1 compatibilmente
con i propri statuti di autonomia e con le relative norme
di attuazione.
5. Qualora le regioni non adeguino i loro ordinamenti
entro i termini di cui al comma 1 ovvero entro quelli di
cui al comma 3, alla regione inadempiente e' assegnato, ai
sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, il
termine di novanta giorni per provvedervi. Il mancato
rispetto di tale ulteriore termine e' considerato grave
violazione di legge ai sensi dell'articolo 126, primo
comma, della Costituzione.
6. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 83, secondo periodo, le parole: «il
presidente della regione commissario ad acta» sono
sostituite dalle seguenti: «il presidente della regione o
un altro soggetto commissario ad acta»;
b) dopo il comma 84 e' inserito il seguente:
«84-bis. In caso di dimissioni o di impedimento del
presidente della regione il Consiglio dei ministri nomina
un commissario ad acta, al quale spettano i poteri indicati
nel terzo e quarto periodo del comma 83 fino
all'insediamento del nuovo presidente della regione o alla
cessazione della causa di impedimento. Il presente comma si
applica anche ai commissariamenti disposti ai sensi
dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre
2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni.».
7. Al terzo periodo del comma 6 dell'articolo 1 della
legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni,
dopo le parole: «Camera dei deputati» sono inserite le
seguenti: «o di un Consiglio regionale».".
Comma 476
Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo
10 del decreto del Presidente della repubblica 11 settembre
2007, n. 170 (Recepimento dell'accordo sindacale e del
provvedimento di concertazione per il personale non
dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e
militare - quadriennio normativo 2006-2009 e biennio
economico 2006-2007) :
"3. Fermo restando il diritto al recupero, al personale
che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia
chiamato dall'amministrazione a prestare servizio nel
giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo
infrasettimanale e' corrisposta una indennita' di € 5,00 a
compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro
giornaliero.".
Si riporta il testo vigente del comma 8 dell'articolo
11 del decreto del Presidente della repubblica 13 giugno
2002, n. 163 (Recepimento dello schema di concertazione per
le Forze armate relativo al quadriennio normativo 2002-2005
ed al biennio economico 2002-2003):
"8. Fermo restando il diritto al recupero, al personale
che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia
chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel
giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo
infrasettimanale e' corrisposta una indennita' di € 5,00 a
compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro
giornaliero.".
Comma 477
Si riporta il testo vigente del comma 108 dell'articolo
1 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 228:
"108. Ferme restando le misure di contenimento della
spesa gia' previste dalla legislazione vigente, gli enti
nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici,
nell'ambito della propria autonomia organizzativa, adottano
ulteriori interventi di razionalizzazione per la riduzione
delle proprie spese, in modo da conseguire, a decorrere
dall'anno 2013, risparmi aggiuntivi complessivamente non
inferiori a 300 milioni di euro annui, da versare entro il
31 ottobre di ciascun anno ad apposito capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato. Tali risparmi sono
conseguiti prioritariamente attraverso:
a) la riduzione delle risorse destinate
all'esternalizzazione di servizi informatici, alla gestione
patrimoniale, ai contratti di acquisto di servizi
amministrativi, tecnici ed informatici, a convenzioni con
patronati e centri di assistenza fiscale (CAF), bancarie,
postali, ovvero ai contratti di locazione per immobili
strumentali non di proprieta';
b) la riduzione dei contratti di consulenza;
c) l'eventuale riduzione, per gli anni 2013, 2014 e
2015, delle facolta' assunzionali previste dalla
legislazione vigente, con l'obiettivo di realizzare
un'ulteriore contrazione della consistenza del personale;
d) la rinegoziazione dei contratti in essere con i
fornitori di servizi al fine di allineare i corrispettivi
previsti ai valori praticati dai migliori fornitori;
e) la stipula di contratti di sponsorizzazione tecnica
o finanziaria, con appositi operatori selezionati nel
rispetto dei vincoli stabiliti dal codice degli appalti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o dalle norme
in tema di contabilita' pubblica. Le sponsorizzazioni di
cui alla presente lettera possono aver luogo anche mediante
la riserva di spazi pubblicitari nei siti internet
istituzionali degli enti, la concessione in uso temporaneo
dei segni distintivi, la concessione in uso di spazi o
superfici interne ed esterne degli immobili, e attraverso
ogni altro mezzo idoneo a reperire utilita' economiche,
previa verifica della compatibilita' con le finalita'
istituzionali degli enti stessi. Per il conseguimento degli
obiettivi previsti dalla presente lettera, gli enti
pubblici nazionali di previdenza e assistenza si avvalgono
anche delle altre formule di partenariato pubblico-privato
previste dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163.".
Comma 478
Si riporta il testo del comma 18-bis dell'articolo 12
del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come
modificato dalla presente legge:
"18-bis. La societa' Buonitalia s.p.a. in liquidazione,
di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 99, e' soppressa. Al fine di razionalizzare
l'attuazione delle politiche promozionali di competenza
nazionale nell'ambito della promozione all'estero delle
produzioni agroalimentari italiane e rendere piu' efficaci
ed efficienti gli interventi a favore della
internazionalizzazione delle imprese agricole, le funzioni,
gia' svolte da Buonitalia s.p.a. in liquidazione, sono
attribuite all'Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane di cui
all'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, da emanare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, e' disposto il trasferimento delle
funzioni e delle risorse umane di Buonitalia s.p.a. in
liquidazione all'Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane di cui al
presente comma. Con ulteriore decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro
dello sviluppo economico di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare
entro sessanta giorni dalla chiusura della fase di
liquidazione, e' disposto il trasferimento delle eventuali
risorse strumentali e finanziarie residue di Buonitalia
s.p.a. in liquidazione all'Agenzia. I dipendenti a tempo
indeterminato in servizio presso la predetta societa' al 31
dicembre 2011, previo espletamento di apposita procedura
selettiva di verifica dell'idoneita', da espletare anche in
deroga ai limiti alle facolta' assunzionali, sono
inquadrati, anche in posizione di sovrannumero rispetto
alla dotazione organica dell'ente, riassorbibile con le
successive vacanze, nei ruoli dell'ente di destinazione
sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza
approvata con il predetto decreto. I dipendenti traferiti
mantengono il trattamento economico fondamentale, percepito
al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui il
trattamento economico predetto risulti piu' elevato
rispetto a quello previsto per il personale dell'Agenzia i
dipendenti percepiscono per la differenza un assegno ad
personam riassorbibile con i successivi miglioramenti
economici a qualsiasi titolo conseguiti. L'articolo 17 del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e' abrogato.".
Comma 479

Si riporta il testo vigente dell'articolo 171 del
decreto del Presidente della repubblica 5 gennaio 1967, n.
18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri),
e successive modificazioni:
"Art. 171. Indennita' di servizio all'estero.
1. L'indennita' di servizio all'estero non ha natura
retributiva essendo destinata a sopperire agli oneri
derivanti dal servizio all'estero ed e' ad essi
commisurata. Essa tiene conto della peculiarita' della
prestazione lavorativa all'estero, in relazione alle
specifiche esigenze del servizio diplomatico-consolare.
2. L'indennita' di servizio all'estero e' costituita:
a) dall'indennita' base di cui all'allegata tabella A;
b) dalle maggiorazioni relative ai singoli uffici
determinate secondo coefficienti di sede da fissarsi con
decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica sentita la commissione di cui all'articolo 172.
Qualora ricorrano esigenze particolari, possono essere
fissati coefficienti differenti per i singoli posti di
organico in uno stesso ufficio.
3. I coefficienti di sede sono fissati, nei limiti
delle disponibilita' finanziarie, sulla base:
a) del costo della vita, desunto dai dati statistici
elaborati dalle Nazioni Unite e dall'Unione europea, con
particolare riferimento al costo degli alloggi e dei
servizi. Il Ministero puo' a tal fine avvalersi di agenzie
specializzate a livello internazionale;
b) degli oneri connessi con la vita all'estero,
determinati in relazione al tenore di vita ed al decoro
connesso con gli obblighi derivanti dalle funzioni
esercitate, anche sulla base delle relazioni dei capi delle
rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari,
nonche' dei rapporti dell'Ispettore generale del Ministero
e delle rappresentanze all'estero;
c) del corso dei cambi.
4. Ai fini dell'adeguamento dei coefficienti alle
variazioni del costo della vita si seguono i parametri di
riferimento indicati nel comma 3, lettera a). Tale
adeguamento sara' ponderato in relazione agli oneri
indicati nel comma 3, lettera b).
5. Nelle sedi in cui esistono situazioni di rischio e
disagio, da valutarsi in base alle condizioni di sicurezza,
alle condizioni sanitarie ed alle strutture
medico-ospedaliere, alle condizioni climatiche e di
inquinamento, al grado di isolamento, nonche' a tutte le
altre condizioni locali tra cui anche la notevole distanza
geografica dall'Italia, il personale percepisce una
apposita maggiorazione dell'indennita' di servizio prevista
dal comma 1. Tale maggiorazione viene determinata con
decreto del Ministro degli affari esteri, di intesa con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sentita la commissione permanente di
finanziamento, tenendo conto delle classificazioni delle
sedi estere in base al disagio adottate dalla Commissione
dell'Unione europea. Essa non puo' in alcun caso superare
l'80 per cento dell'indennita' ed e' soggetta a verifica
periodica, almeno biennale.
6. Qualora dipendenti fra loro coniugati vengano
destinati a prestare servizio nello stesso ufficio
all'estero o nella stessa citta' seppure in uffici diversi,
l'indennita' di servizio all'estero viene ridotta per
ciascuno di essi nella misura del 14 per cento.
7. Le indennita' base di cui al comma 2 possono essere
periodicamente aggiornate con decreto del Ministro degli
affari esteri, d'intesa con il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, per tener conto
della variazione percentuale del valore medio dell'indice
dei prezzi rilevato dall'ISTAT. La variazione
dell'indennita' base non potra' comunque comportare un
aumento automatico dell'ammontare in valuta delle
indennita' di servizio all'estero corrisposte. Qualora la
base contributiva, determinata ai sensi delle disposizioni
vigenti, dovesse risultare inferiore all'indennita'
integrativa speciale prevista per l'interno, il calcolo dei
contributi previdenziali verra' effettuato sulla base di
tale indennita'. Restano escluse dalla base contributiva
pensionabile le indennita' integrative concesse ai sensi
dell'articolo 189.".
Comma 480

Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 181 del
citato decreto del Presidente della repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, come modificato dalla presente legge:
2. Le spese predette sono corrisposte per il percorso
dalla sede di servizio fino ad una destinazione in Italia e
ritorno in sede nella misura del 50 per cento. ".
Comma 481
Si riporta il testo vigente dell'articolo 27 della
legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di
federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della
Costituzione):
"Art. 27. (Coordinamento della finanza delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome)
1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome
di Trento e di Bolzano, nel rispetto degli statuti
speciali, concorrono al conseguimento degli obiettivi di
perequazione e di solidarieta' ed all'esercizio dei diritti
e doveri da essi derivanti, nonche' al patto di stabilita'
interno e all'assolvimento degli obblighi posti
dall'ordinamento comunitario, secondo criteri e modalita'
stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da
definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi,
e secondo il principio del graduale superamento del
criterio della spesa storica di cui all' articolo 2, comma
2, lettera m).
2. Le norme di attuazione di cui al comma 1 tengono
conto della dimensione della finanza delle predette regioni
e province autonome rispetto alla finanza pubblica
complessiva, delle funzioni da esse effettivamente
esercitate e dei relativi oneri, anche in considerazione
degli svantaggi strutturali permanenti, ove ricorrano, dei
costi dell'insularita' e dei livelli di reddito pro capite
che caratterizzano i rispettivi territori o parte di essi,
rispetto a quelli corrispondentemente sostenuti per le
medesime funzioni dallo Stato, dal complesso delle regioni
e, per le regioni e province autonome che esercitano le
funzioni in materia di finanza locale, dagli enti locali.
Le medesime norme di attuazione disciplinano altresi' le
specifiche modalita' attraverso le quali lo Stato assicura
il conseguimento degli obiettivi costituzionali di
perequazione e di solidarieta' per le regioni a statuto
speciale i cui livelli di reddito pro capite siano
inferiori alla media nazionale, ferma restando la copertura
del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali di cui all' articolo 117, secondo comma, lettera
m), della Costituzione, conformemente a quanto previsto
dall' articolo 8, comma 1, lettera b), della presente
legge.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 sono attuate,
nella misura stabilita dalle norme di attuazione degli
statuti speciali e alle condizioni stabilite dalle stesse
norme in applicazione dei criteri di cui al comma 2, anche
mediante l'assunzione di oneri derivanti dal trasferimento
o dalla delega di funzioni statali alle medesime regioni a
statuto speciale e province autonome ovvero da altre misure
finalizzate al conseguimento di risparmi per il bilancio
dello Stato, nonche' con altre modalita' stabilite dalle
norme di attuazione degli statuti speciali. Inoltre, le
predette norme, per la parte di propria competenza:
a) disciplinano il coordinamento tra le leggi statali
in materia di finanza pubblica e le corrispondenti leggi
regionali e provinciali in materia, rispettivamente, di
finanza regionale e provinciale, nonche' di finanza locale
nei casi in cui questa rientri nella competenza della
regione a statuto speciale o provincia autonoma;
b) definiscono i principi fondamentali di coordinamento
del sistema tributario con riferimento alla potesta'
legislativa attribuita dai rispettivi statuti alle regioni
a statuto speciale e alle province autonome in materia di
tributi regionali, provinciali e locali;
c) individuano forme di fiscalita' di sviluppo, ai
sensi dell' articolo 2, comma 2, lettera mm), e alle
condizioni di cui all' articolo 16, comma 1, lettera d).
4. A fronte dell'assegnazione di ulteriori nuove
funzioni alle regioni a statuto speciale ed alle province
autonome di Trento e di Bolzano, cosi' come alle regioni a
statuto ordinario, nei casi diversi dal concorso al
conseguimento degli obiettivi di perequazione e di
solidarieta' ai sensi del comma 2, rispettivamente le norme
di attuazione e i decreti legislativi di cui all' articolo
2 definiranno le corrispondenti modalita' di finanziamento
aggiuntivo attraverso forme di compartecipazione a tributi
erariali e alle accise, fatto salvo quanto previsto dalle
leggi costituzionali in vigore.
5. Alle riunioni del Consiglio dei ministri per l'esame
degli schemi concernenti le norme di attuazione di cui al
presente articolo sono invitati a partecipare, in
conformita' ai rispettivi statuti, i Presidenti delle
regioni e delle province autonome interessate.
6. La Commissione di cui all' articolo 4 svolge anche
attivita' meramente ricognitiva delle disposizioni vigenti
concernenti l'ordinamento finanziario delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano e della relativa applicazione. Nell'esercizio di
tale funzione la Commissione e' integrata da un
rappresentante tecnico della singola regione o provincia
interessata.
7. Al fine di assicurare il rispetto delle norme
fondamentali della presente legge e dei principi che da
essa derivano, nel rispetto delle peculiarita' di ciascuna
regione a statuto speciale e di ciascuna provincia
autonoma, e' istituito presso la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di
leale collaborazione, un tavolo di confronto tra il Governo
e ciascuna regione a statuto speciale e ciascuna provincia
autonoma, costituito dai Ministri per i rapporti con le
regioni, per le riforme per il federalismo, per la
semplificazione normativa, dell'economia e delle finanze e
per le politiche europee nonche' dai Presidenti delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome. Il
tavolo individua linee guida, indirizzi e strumenti per
assicurare il concorso delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome agli obiettivi di perequazione e di
solidarieta' e per valutare la congruita' delle
attribuzioni finanziarie ulteriori intervenute
successivamente all'entrata in vigore degli statuti,
verificandone la coerenza con i principi di cui alla
presente legge e con i nuovi assetti della finanza
pubblica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, e' assicurata
l'organizzazione del tavolo.".
Comma 482
La legge 9 marzo 1971, n. 98 (Provvidenze per il
personale dipendente da organismi militari operanti nel
territorio nazionale nell'ambito della Comunita'
atlantica), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 marzo
1971, n. 77.
Si riporta il testo vigente del comma 101 dell'articolo
2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2008) :
" 101. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, da adottare di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono fissati i criteri e le procedure per
l'assunzione del personale di cui al comma 100, nonche' per
l'assegnazione delle risorse finanziarie alle
amministrazioni interessate.".
Si riporta il testo vigente del comma 100 dell'articolo
2 della citata legge 24 dicembre 2007, n. 244:
"100. Al fine di favorire l'assunzione nelle pubbliche
amministrazioni dei cittadini italiani di cui alla legge 9
marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano
prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla
data del 31 dicembre 2006, alle dipendenze di organismi
militari della Comunita' atlantica, o di quelli dei singoli
Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio
nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di
provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi
militari degli organismi medesimi adottati entro il 31
dicembre 2006, e' istituito, presso il Ministero
dell'economia e delle finanze, uno specifico fondo con una
dotazione di 7,250 milioni di euro a decorrere dall'anno
2008. Le assunzioni di cui al presente comma possono essere
disposte nei limiti delle disponibilita' del predetto
fondo.".
Comma 483
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza
pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo):
"Art. 34. Trattamenti pensionistici e di
disoccupazione.
1. Con effetto dal 1° gennaio 1999, il meccanismo di
rivalutazione delle pensioni si applica per ogni singolo
beneficiario in funzione dell'importo complessivo dei
trattamenti corrisposti a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria e delle relative gestioni per i
lavoratori autonomi, nonche' dei fondi sostitutivi,
esclusivi ed esonerativi della medesima e dei fondi
integrativi ed aggiuntivi di cui all'articolo 59, comma 3,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'aumento della
rivalutazione automatica dovuto in applicazione del
presente comma viene attribuito, su ciascun trattamento, in
misura proporzionale all'ammontare del trattamento da
rivalutare rispetto all'ammontare complessivo." .
Si riporta il testo del comma 236 dell'articolo 1 della
citata legge 24 dicembre 2012, n. 228 , come modificato
dalla presente legge:
"236. Non e' riconosciuta, per l'anno 2014, la
rivalutazione automatica, ove prevista, dei vitalizi
percepiti da coloro che hanno ricoperto o ricoprono cariche
elettive regionali e nazionali, secondo le modalita'
stabilite nell'esercizio dell'autonomia costituzionale
delle rispettive istituzioni. Entro il 30 settembre 2013 il
Governo, sulla base dei dati forniti dall'INPS, provvede a
monitorare gli esiti dell'attuazione, anche in termini
finanziari, delle disposizioni di cui ai commi da 231 a
235. Qualora l'esito di tale monitoraggio riveli la
disponibilita' di risorse continuative a decorrere
dall'anno 2014, entro i successivi trenta giorni, con
decreto di natura non regolamentare del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, e' disposto il
riconoscimento della rivalutazione automatica con
riferimento alle fasce di importo di cui al primo periodo
nella misura prevista prima della data di entrata in vigore
della presente legge ovvero in misura ridotta."
Comma 484
Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 12 del
citato decreto-legge 31 maggio 2010, n . 78, come
modificato dalla presente legge:
"7. A titolo di concorso al consolidamento dei conti
pubblici attraverso il contenimento della dinamica della
spesa corrente nel rispetto degli obiettivi di finanza
pubblica previsti dall'Aggiornamento del programma di
stabilita' e crescita, dalla data di entrata in vigore del
presente provvedimento, con riferimento ai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 il
riconoscimento dell'indennita' di buonuscita,
dell'indennita' premio di servizio, del trattamento di fine
rapporto e di ogni altra indennita' equipollente
corrisposta una-tantum comunque denominata spettante a
seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego e'
effettuato:
a) in un unico importo annuale se l'ammontare
complessivo della prestazione, al lordo delle relative
trattenute fiscali, e' complessivamente pari o inferiore a
50.000 euro;
b) in due importi annuali se l'ammontare complessivo
della prestazione, al lordo delle relative trattenute
fiscali, e' complessivamente superiore a 50.000 euro ma
inferiore a 100.000 euro. In tal caso il primo importo
annuale e' pari a 50.000 euro e il secondo importo annuale
e' pari all'ammontare residuo;
c) in tre importi annuali se l'ammontare complessivo
della prestazione, al lordo delle relative trattenute
fiscali, e' complessivamente uguale o superiore a 100.000
euro, in tal caso il primo importo annuale e' pari a 50.000
euro, il secondo importo annuale e' pari a 50.000 euro e il
terzo importo annuale e' pari all'ammontare residuo.".
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 3 del
citato decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, come modificato
dalla presente legge:
"2. Alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio,
comunque denominati, per i dipendenti di cui al comma 1,
loro superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo, l'ente
erogatore provvede decorsi ventiquattro mesi dalla
cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi di cessazione
dal servizio per raggiungimento dei limiti di eta' o di
servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per
collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento
dell'anzianita' massima di servizio prevista dalle norme di
legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione,
decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di
lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto l'ente
provvede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono
dovuti gli interessi.".
Comma 486
Il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre
1971, n. 1388 (Istituzione del casellario centrale dei
pensionati), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27
marzo 1972, n. 82.
Comma 488
Si riporta il testo vigente del comma 763 dell'articolo
1 della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296:
" 763. All'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto
1995, n. 335, il primo e il secondo periodo sono sostituiti
dai seguenti: «Nel rispetto dei principi di autonomia
affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e
dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e con
esclusione delle forme di previdenza sostitutive
dell'assicurazione generale obbligatoria, allo scopo di
assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto
previsto dall'articolo 2, comma 2, del suddetto decreto
legislativo n. 509 del 1994, la stabilita' delle gestioni
previdenziali di cui ai predetti decreti legislativi e' da
ricondursi ad un arco temporale non inferiore a trenta
anni. Il bilancio tecnico di cui al predetto articolo 2,
comma 2, e' redatto secondo criteri determinati con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentite le associazioni e le fondazioni interessate, sulla
base delle indicazioni elaborate dal Consiglio nazionale
degli attuari nonche' dal Nucleo di valutazione della spesa
previdenziale (364). In esito alle risultanze e in
attuazione di quanto disposto dal suddetto articolo 2,
comma 2, sono adottati dagli enti medesimi, i provvedimenti
necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario
di lungo termine, avendo presente il principio del pro rata
in relazione alle anzianita' gia' maturate rispetto alla
introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti
suddetti e comunque tenuto conto dei criteri di gradualita'
e di equita' fra generazioni. Qualora le esigenze di
riequilibrio non vengano affrontate, dopo aver sentito
l'ente interessato e la valutazione del Nucleo di
valutazione della spesa previdenziale, possono essere
adottate le misure di cui all'articolo 2, comma 4, del
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509». Sono fatti
salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale
adottati dagli enti di cui al presente comma ed approvati
dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in
vigore della presente legge.".
Comma 489
Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 1
della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196:
"2. Ai fini della applicazione delle disposizioni in
materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche
si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti
indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del
comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in
data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonche' a
decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a
fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto
del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre
2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 228, e successivi
aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo,
effettuati sulla base delle definizioni di cui agli
specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorita'
indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni.".
Il testo vigente dell'articolo 23-ter del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' citato nelle note
al comma 471 del presente articolo.
Comma 490
Si riporta il testo dell'articolo 19-ter del citato
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come
modificato dall'articolo 35 della legge 4 novembre 2010, n.
183, come ulteriormente modificato dalla presente legge:
"Art. 19-ter. Indennizzi per le aziende commerciali in
crisi
1. L'indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo
1996, n. 207, e' concesso, nella misura e secondo le
modalita' ivi previste, anche ai soggetti che si trovano in
possesso dei requisiti di cui all' articolo 2 del medesimo
decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1° gennaio
2009 e il 31 dicembre 2016. Per i soggetti che nel mese di
compimento dell'eta' pensionabile sono anche in possesso
del requisito contributivo minimo richiesto per conseguire
la pensione di vecchiaia, il predetto indennizzo spetta
fino alla prima decorrenza utile della pensione di
vecchiaia medesima. Le domande di cui all' articolo 7 del
citato decreto legislativo n. 207 del 1996 possono essere
presentate fino al 31 gennaio 2017.
2. L'aliquota contributiva aggiuntiva di cui all'
articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207,
dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle
prestazioni previdenziali degli esercenti attivita'
commerciali presso l'INPS, e' prorogata, con le medesime
modalita', fino al 31 dicembre 2018.
3. Gli indennizzi concessi ai sensi dell' articolo 1,
comma 272, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in
pagamento alla data del 31 dicembre 2011, sono prorogati
fino alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia
purche' i titolari dell'indennizzo siano in possesso, nel
mese di compimento dell'eta' pensionabile, anche del
requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la
pensione di vecchiaia."
Comma 491
Si riporta il testo del comma 79 dell'articolo 1 della
citata legge 24 dicembre 2007, n. 247, come modificato
dalla presente legge:
"79. Con riferimento agli iscritti alla gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso
altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva
pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il
computo delle prestazioni pensionistiche e' stabilita in
misura pari al 24 per cento per l'anno 2008, in misura pari
al 25 per cento per l'anno 2009, in misura pari al 26 per
cento per gli anni 2010 e 2011, in misura pari al 27 per
cento per l'anno 2012 e per l'anno 2013, al 28 per cento
per l'anno 2014, al 30 per cento per l'anno 2015, al 31 per
cento per l'anno 2016, al 32 per cento per l'anno 2017 e al
33 per cento a decorrere dall'anno 2018. Con effetto dal 1°
gennaio 2008 per i rimanenti iscritti alla predetta
gestione l'aliquota contributiva pensionistica e la
relativa aliquota contributiva per il computo delle
prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al
17 per cento per gli anni 2008-2011, al 18 per cento per
l'anno 2012 al 20 per cento per l'anno 2013, al 22 per
cento per l'anno 2014, al 23,5 per cento per l'anno 2015 e
al 24 per cento a decorrere dall'anno 2016.".

Comma 492
Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'articolo
10 del citato decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282:
 

"5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.".
Comma 493
Si riporta il testo del comma 2-quater dell'articolo 6
del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 come modificato
dalla presente legge:
"2-quater. All'articolo 24, comma 14, lettera c), del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le
parole: «di almeno 59 anni di eta'» sono sostituite dalle
seguenti: «di almeno 60 anni di eta'». Le disposizioni
dell'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del
citato decreto-legge n. 201 del 2011, in materia di
riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non
trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che
maturano il previsto requisito di anzianita' contributiva
entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianita'
contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da
prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di
astensione obbligatoria per maternita', per l'assolvimento
degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di
cassa integrazione guadagni ordinaria, nonche' per la
donazione di sangue e di emocomponenti, come previsto
dall'articolo 8, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n.
219, e per i congedi parentali di maternita' e paternita'
previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151 nonche' per i congedi e i permessi
concessi ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 febbraio
1992, n. 104".
Comma 494
Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge 3
agosto 2004, n. 206 (Nuove norme in favore delle vittime
del terrorismo e delle stragi di tale matrice), e
successive modificazioni, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 5. 1. L'elargizione di cui al comma 1
dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e
successive modificazioni, e' corrisposta nella misura
massima di 200.000 euro in proporzione alla percentuale di
invalidita' riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni
punto percentuale.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche
alle elargizioni gia' erogate prima della data di entrata
in vigore della presente legge, considerando nel computo
anche la rivalutazione di cui all'articolo 6. A tale fine
e' autorizzata la spesa di 12.070.000 euro per l'anno 2004.
3. A chiunque subisca o abbia subito, per effetto di
ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle
stragi di tale matrice, un'invalidita' permanente non
inferiore ad un quarto della capacita' lavorativa, nonche'
ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni,
e' concesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge, oltre all'elargizione di cui al comma
1, uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di
1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica
di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503, e successive modificazioni. Per le medesime
finalita' e' autorizzata la spesa di 8.268.132 euro per
l'anno 2004, di 8.474.834 euro per l'anno 2005 e di
8.686.694 euro a decorrere dall'anno 2006. Ai figli
maggiorenni superstiti, ancorche' non conviventi con la
vittima alla data dell'evento terroristico, e' altresi'
attribuito, a decorrere dal 26 agosto 2004, l'assegno
vitalizio non reversibile di cui all'articolo 2 della legge
23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni.
3-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2014, al coniuge e ai
figli dell'invalido portatore di una invalidita' permanente
non inferiore al 50 per cento a causa dell'atto
terroristico subito, anche se il matrimonio sia stato
contratto successivamente all'atto terroristico e i figli
siano nati successivamente allo stesso, e' riconosciuto il
diritto a uno speciale assegno vitalizio, non reversibile,
di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione
automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni.

3-ter. Il diritto all'assegno vitalizio di cui al comma
3-bis non spetta qualora i benefici di cui alla presente
legge siano stati riconosciuti al coniuge poi deceduto o
all'ex coniuge divorziato o ai figli nati da precedente
matrimonio e viventi al momento dell'evento. L'assegno
vitalizio non puo' avere decorrenza anteriore al 1 gennaio
2014.

3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter
del presente articolo si applicano anche con riferimento
all'assegno vitalizio di cui all'articolo 2, comma 1, della
legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni.
4. In caso di decesso dei soggetti di cui al comma 3,
ai superstiti aventi diritto alla pensione di
reversibilita' sono attribuite due annualita', comprensive
della tredicesima mensilita', del suddetto trattamento
pensionistico limitatamente al coniuge superstite, ai figli
minori, ai figli maggiorenni, ai genitori e ai fratelli e
alle sorelle, se conviventi e a carico. A tale fine e'
autorizzata la spesa di 857.000 euro per l'anno 2004 e di
12.500 euro a decorrere dall'anno 2005.
5. L'elargizione di cui all'articolo 4, comma 1, e
all'articolo 12, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n.
302, come sostituito dall'articolo 3, comma 2, lettera b),
della legge 23 novembre 1998, n. 407, e' corrisposta nella
misura di 200.000 euro. Per le stesse finalita' e'
autorizzata la spesa di 34.300.000 euro per l'anno 2004.".
Comma 495
Per il riferimento al testo del comma 5 dell'articolo
10 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, vedasi in
note al comma 21.
Per il riferimento al testo del comma 12 dell'articolo
17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, vedasi in note al
comma 470.
Si riporta il testo vigente del comma 1, lettera a)
dell'articolo 18 della legge 23 febbraio 1999, n. 44
(Disposizioni concernenti il Fondo di solidarieta' per le
vittime delle richieste estorsive e dell'usura):
"Art. 18. Fondo di solidarieta' per le vittime delle
richieste estorsive.
1. E' istituito presso il Ministero dell'interno il
Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste
estorsive. Il Fondo e' alimentato da:
a) un contributo, determinato ai sensi del comma 2, sui
premi assicurativi, raccolti nel territorio dello Stato,
nei rami incendio, responsabilita' civile diversi, auto
rischi diversi e furto, relativi ai contratti stipulati a
decorrere dal 1° gennaio 1990;".
Comma 496

Si riporta il testo del comma 449 dell'articolo 1 della
citata legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato
dalla presente legge:
"449. Il complesso delle spese finali, in termini di
competenza eurocompatibile, delle regioni a statuto
ordinario non puo' essere superiore per l'anno 2013
all'importo di 20.090 milioni di euro, per l'anno 2014
all'importo di 19.390 milioni di euro e per ciascuno degli
anni 2015, 2016 e 2017 all'importo di 19.099 milioni di
euro. L'ammontare dell'obiettivo di ciascuna regione in
termini di competenza eurocompatibile, per l'esercizio
2013, e' determinato dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, recepito con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze entro il 31 gennaio 2013 e
puo' assorbire quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 20
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. In caso
di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, il decreto del Ministero dell'economia
e delle finanze e' comunque emanato entro il 15 febbraio
2013, ripartendo l'obiettivo complessivo in proporzione
all'incidenza della spesa espressa in termini di competenza
eurocompatibile di ciascuna regione, calcolata sulla base
dei dati, relativi al 2011, trasmessi ai sensi
dell'articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 25
settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, e, ove necessario,
sulla base delle informazioni trasmesse dalle Regioni
attraverso il monitoraggio del patto di stabilita' interno
del 2011".
Comma 498
Si riporta il testo vigente dei commi 450 e 450-bis
dell'articolo 1 della citata legge 24 dicembre 2012, n.
228:
"450. Il complesso delle spese finali in termini di
competenza finanziaria di ciascuna regione a statuto
ordinario non puo' essere superiore, per ciascuno degli
anni dal 2013 al 2016, all'obiettivo di competenza
eurocompatibile determinato per il corrispondente esercizio
ai sensi del comma 449 .
"450-bis. Le regioni a statuto ordinario che hanno
aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, concorrono agli
obiettivi di finanza pubblica avendo esclusivo riferimento
all'obiettivo in termini di competenza eurocompatibile,
calcolato sulla base di quanto stabilito dal comma 449 e
successivi".
Comma 499
Si riporta il testo del comma 454 dell'articolo 1 della
citata legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato
dalla presente legge:
"454. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi
di finanza pubblica, le regioni a statuto speciale, escluse
la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di
Trento e di Bolzano, concordano, con il Ministro
dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni dal
2013 al 2017, l'obiettivo in termini di competenza
finanziaria e di competenza eurocompatibile, determinato
riducendo il complesso delle spese finali in termini di
competenza eurocompatibile risultante dal consuntivo 2011:
a) degli importi indicati per il 2013 nella tabella di
cui all'articolo 32, comma 10, della legge 12 novembre
2011, n. 183;
b) del contributo previsto dall'articolo 28, comma 3,
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in
legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della
legge 22 dicembre 2011, n. 214, come rideterminato
dall'articolo 35, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27, e dall'articolo 4, comma 11, del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;
c) degli importi indicati nel decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, relativi al 2013, 2014, 2015
e 2016, emanato in attuazione dell'articolo 16, comma 3,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
d) degli importi indicati nella seguente tabella:



Regione o Provincia Importo (in milioni di euro)
autonoma

Anno 2014 Anni 2015-2017


Trentino-Alto Adige 2 3 Provincia autonoma Bolzano/Bozen 26 35 Provincia autonoma Trento 25 34 Friuli-Venezia Giulia 56 75 Valle d'Aosta 7 9 Sicilia 133 178 Sardegna 51 69
Totale RSS 300 403



d-bis) degli ulteriori contributi disposti a carico
delle autonomie speciali.
Il complesso delle spese finali in termini di
competenza finanziaria di ciascuna autonomia speciale di
cui al presente comma non puo' essere superiore, per
ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, all'obiettivo di
competenza eurocompatibile determinato per il
corrispondente esercizio ai sensi del presente comma. A tal
fine, entro il 31 marzo di ogni anno, il Presidente
dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro
dell'economia e delle finanze".
Comma 500
Si riporta il testo del comma 455 dell'articolo 1 della
citata legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato
dalla presente legge:
"455. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi
di finanza pubblica, la regione Trentino-Alto Adige e le
province autonome di Trento e di Bolzano concordano con il
Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli
anni dal 2013 al 2017, il saldo programmatico calcolato in
termini di competenza mista, determinato aumentando il
saldo programmatico dell'esercizio 2011:
a) degli importi indicati per il 2013 nella tabella di
cui all'articolo 32, comma 10, della legge 12 novembre
2011, n. 183,
b) del contributo previsto dall'articolo 28, comma 3,
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in
legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della
legge 22 dicembre 2011, n. 214, come rideterminato
dall'articolo 35, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27, e dall'articolo 4, comma 11, del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;
c) degli importi indicati nel decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, relativi al 2013, 2014, 2015
e 2016, emanato in attuazione dell'articolo 16, comma 3,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
d) degli importi indicati nella tabella di cui al comma
454.
d-bis) degli ulteriori contributi disposti a carico
delle autonomie speciali.
A tale fine, entro il 31 marzo di ciascun anno, il
presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al
Ministro dell'economia e delle finanze".
Comma 501
Si riporta il testo del comma 460 dell'articolo 1 della
citata legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato
dalla presente legge:
"460. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al
patto di stabilita' interno e per acquisire elementi
informativi utili per la finanza pubblica anche
relativamente alla loro situazione debitoria, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, utilizzando il
sistema web appositamente previsto per il patto di
stabilita' interno, le informazioni riguardanti le
modalita' di determinazione dei propri obiettivi e,
trimestralmente, entro trenta giorni dalla fine del periodo
di riferimento, le informazioni riguardanti la gestione di
competenza eurocompatibile, attraverso i prospetti e con le
modalita' definiti con decreto del predetto Ministero,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano".
Comma 502
Si riporta il testo del comma 461 dell'articolo 1 della
citata legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato
dalla presente legge:
"461. Ai fini della verifica del rispetto degli
obiettivi del patto di stabilita' interno, ciascuna regione
e provincia autonoma e' tenuta ad inviare, entro il termine
perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di
riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una
certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e
dal responsabile del servizio finanziario, secondo i
prospetti e con le modalita' definite dal decreto di cui al
comma 460. La mancata trasmissione della certificazione
entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce
inadempimento al patto di stabilita' interno. Nel caso in
cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo,
attesti il rispetto del patto, si applicano le sole
disposizioni di cui al comma 462, lettera d".
Comma 503

Si riporta il testo del comma 462, lettera a),
dell'articolo 1 della citata legge 24 dicembre 2012, n.
228, come modificato dalla presente legge:
"462. In caso di mancato rispetto del patto di
stabilita' interno la Regione o la Provincia autonoma
inadempiente, nell'anno successivo a quello
dell'inadempienza:
a) e' tenuta a versare all'entrata del bilancio
statale, entro sessanta giorni dal termine stabilito per la
trasmissione della certificazione relativa al rispetto del
patto di stabilita' interno, l'importo corrispondente alla
differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo
programmatico predeterminato. Nel 2013, per gli enti per i
quali il patto di stabilita' interno e' riferito al livello
della spesa, si assume quale differenza il maggiore degli
scostamenti registrati in termini di competenza
eurocompatibile o di competenza finanziaria. In caso di
mancato versamento si procede, nei sessanta giorni
successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle
giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria
statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio
stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della
certificazione da parte dell'ente territoriale, si procede
al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria
statale sino a quando la certificazione non viene
acquisita. La sanzione non si applica nel caso in cui il
superamento degli obiettivi del patto di stabilita' interno
sia determinato dalla maggiore spesa per interventi
realizzati con la quota di finanziamento nazionale e
correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto
alla corrispondente spesa del 2011. Nel 2013 la sanzione
non si applica nel caso in cui il superamento degli
obiettivi del patto di stabilita' interno sia determinato
dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota
di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti
dell'Unione europea rispetto alla corrispondente spesa del
2011 considerata ai fini del calcolo dell'obiettivo,
diminuita della percentuale di manovra prevista per l'anno
di riferimento, nonche', in caso di mancato rispetto del
patto di stabilita' nel triennio, dell'incidenza degli
scostamenti tra i risultati finali e gli obiettivi del
triennio e gli obiettivi programmatici stessi;".
Comma 505

Si riporta il testo del comma 17 dell'articolo 32 della
citata legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificato
dalla presente legge:
"17. A decorrere dall'anno 2015 le modalita' di
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica delle
singole regioni, esclusa la componente sanitaria, delle
province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti
locali del territorio, possono essere concordate tra lo
Stato e le regioni e le province autonome, previo accordo
concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove
non istituito, con i rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI
regionali. Le predette modalita' si conformano a criteri
europei con riferimento all'individuazione delle entrate e
delle spese da considerare nel saldo valido per il patto di
stabilita' interno. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano rispondono nei confronti dello Stato
del mancato rispetto degli obiettivi di cui al primo
periodo, attraverso un maggior concorso delle stesse
nell'anno successivo in misura pari alla differenza tra
l'obiettivo complessivo e il risultato complessivo
conseguito. Restano ferme le vigenti sanzioni a carico
degli enti responsabili del mancato rispetto degli
obiettivi del patto di stabilita' interno e il
monitoraggio, con riferimento a ciascun ente, a livello
centrale, nonche' il termine perentorio del 31 ottobre per
la comunicazione della rimodulazione degli obiettivi, con
riferimento a ciascun ente. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 30 novembre 2014,
sono stabilite le modalita' per l'attuazione del presente
comma, nonche' le modalita' e le condizioni per l'eventuale
esclusione dall'ambito di applicazione del presente comma
delle regioni che in uno dei tre anni precedenti siano
risultate inadempienti al patto di stabilita' interno e
delle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit
sanitari. Restano ferme per gli anni 2012, 2013, 2014 e
2015 le disposizioni di cui ai commi da 138 a 142
dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220".
Comma 506

Per il riferimento al comma 138 dell'articolo 1 della
legge 13 dicembre 2010, n. 220, vedasi in note al comma
354.
Comma 508

Si riporta il testo vigente dell'articolo 97 della
Costituzione della Repubblica Italiana:
"Art. 97.
(Testo applicabile fino all'esercizio finanziario
relativo all'anno 2013)
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni
di legge , in modo che siano assicurati il buon andamento e
la imparzialita' dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere
di competenza, le attribuzioni e le responsabilita' proprie
dei funzionari .
Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede
mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge .
******
(Testo applicabile a decorrere dall'esercizio
finanziario relativo all'anno 2014)
Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con
l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio
dei bilanci e la sostenibilita' del debito pubblico.
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni
di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e
la imparzialita' dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere
di competenza, le attribuzioni e le responsabilita' proprie
dei funzionari .
Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede
mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge .".
Il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148
(Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione
finanziaria e per lo sviluppo), e' pubblicato nella Gazz.
Uff. 13 agosto 2011, n. 188.
Per il riferimento al decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, vedasi in note al comma 196.
La legge 23 luglio 2012, n. 114 (Ratifica ed esecuzione
del Trattato sulla stabilita', sul coordinamento e sulla
governance nell'Unione economica e monetaria tra il Regno
del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, il Regno di
Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la
Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica,
il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica
italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di
Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di
Lussemburgo, l'Ungheria, Malta, il Regno dei Paesi Bassi,
la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la
Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di
Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di
Finlandia e il Regno di Svezia, con Allegati, fatto a
Bruxelles il 2 marzo 2012), e' pubblicata nella Gazz. Uff.
28 luglio 2012, n. 175, S.O. 160/L.
Comma 509

Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 6 del
decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in
materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto
ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei
costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario),
come modificato dalla presente legge:
"7. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 si
applicano a decorrere dal 2015".
Comma 510
Si riporta il testo dell'articolo 8 della legge 26
novembre 1981, n. 690 (Revisione dell'ordinamento
finanziario della regione Valle d'Aosta):
"Art. 8. Il provento derivante alla regione Valle
d'Aosta da maggiorazioni di aliquote e da altre
modificazioni dei tributi ad essa devoluti, disposte
successivamente alla entrata in vigore della legge 6
dicembre 1971, n. 1065 , ove sia destinato per legge, ai
sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione,
per la copertura di nuove o maggiori spese che sono da
effettuare a carico del bilancio statale, e' riversato allo
Stato.
L'ammontare di cui al comma precedente e' determinato
per ciascun esercizio finanziario con decreto dei Ministri
delle finanze e del tesoro, d'intesa con il presidente
della giunta regionale".
Comma 512
Si riporta il testo vigente dell'articolo 20 della
citata legge 11 marzo 1988, n. 67:
"Art. 20. 1. E' autorizzata l'esecuzione di un
programma pluriennale di interventi in materia di
ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico
del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di
residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per
l'importo complessivo di 24 miliardi di euro. Al
finanziamento degli interventi si provvede mediante
operazioni di mutuo che le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nel
limite del 95 per cento della spesa ammissibile risultante
dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti
e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati,
secondo modalita' e procedure da stabilirsi con decreto del
Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della
sanita'.
2. Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio
sanitario nazionale ed un nucleo di valutazione costituito
da tecnici di economia sanitaria, edilizia e tecnologia
ospedaliera e di funzioni medico-sanitarie, da istituire
con proprio decreto, definisce con altro proprio decreto,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i criteri generali per la programmazione
degli interventi che debbono essere finalizzati ai seguenti
obiettivi di massima:
a) riequilibrio territoriale delle strutture, al fine
di garantire una idonea capacita' di posti letto anche in
quelle regioni del Mezzogiorno dove le strutture non sono
in grado di soddisfare le domande di ricovero;
b) sostituzione del 20 per cento dei posti letto a piu'
elevato degrado strutturale;
c) ristrutturazione del 30 per cento dei posti letto
che presentano carenze strutturali e funzionali
suscettibili di integrale recupero con adeguate misure di
riadattamento;
d) conservazione in efficienza del restante 50 per
cento dei posti letto, la cui funzionalita' e' ritenuta
sufficiente;
e) completamento della rete dei presidi
poliambulatoriali extraospedalieri ed ospedalieri diurni
con contemporaneo intervento su quelli ubicati in sede
ospedaliera secondo le specificazioni di cui alle lettere
a), b), c);
f) realizzazione di 140.000 posti in strutture
residenziali, per anziani che non possono essere assistiti
a domicilio e nelle strutture di cui alla lettera e) e che
richiedono trattamenti continui. Tali strutture, di
dimensioni adeguate all'ambiente secondo standards che
saranno emanati a norma dell'articolo 5 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, devono essere integrate con i
servizi sanitari e sociali di distretto e con istituzioni
di ricovero e cura in grado di provvedere al riequilibrio
di condizioni deteriorate. Dette strutture, sulla base di
standards dimensionali, possono essere ricavate anche
presso aree e spazi resi disponibili dalla riduzione di
posti-letto ospedalieri;
g) adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti
delle strutture sanitarie;
h) potenziamento delle strutture preposte alla
prevenzione con particolare riferimento ai laboratori di
igiene e profilassi e ai presidi multizonali di
prevenzione, agli istituti zooprofilattici sperimentali ed
alle strutture di sanita' pubblica veterinaria;
i) conservazione all'uso pubblico dei beni dismessi, il
cui utilizzo e' stabilito da ciascuna regione o provincia
autonoma con propria determinazione .
3. Il secondo decreto di cui al comma 2 definisce
modalita' di coordinamento in relazione agli interventi nel
medesimo settore dell'edilizia sanitaria effettuati
dall'Agenzia per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno, dal Ministero dei lavori pubblici, dalle
universita' nell'ambito dell'edilizia universitaria
ospedaliera e da altre pubbliche amministrazioni, anche a
valere sulle risorse del Fondo investimenti e occupazione
(FIO).
4. Le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano predispongono, entro quattro mesi dalla
pubblicazione del decreto di cui al comma 3, il programma
degli interventi di cui chiedono il finanziamento con la
specificazione dei progetti da realizzare. Sulla base dei
programmi regionali o provinciali, il Ministro della
sanita' predispone il programma nazionale che viene
sottoposto all'approvazione del CIPE.
5. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 2,
il CIPE determina le quote di mutuo che le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano possono contrarre
nei diversi esercizi. Entro sessanta giorni dalla scadenza
dei termini di cui al comma 4 il CIPE approva il programma
nazionale di cui al comma medesimo. Per il triennio
1988-1990 il limite massimo complessivo dei mutui resta
determinato in lire 10.000 miliardi, in ragione di lire
3.000 miliardi per l'anno 1988 e lire 3.500 miliardi per
ciascuno degli anni 1989 e 1990. Le stesse regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano presentano in
successione temporale i progetti suscettibili di immediata
realizzazione. I progetti sono sottoposti al vaglio di
conformita' del Ministero della sanita', per quanto
concerne gli aspetti tecnico-sanitari e in coerenza con il
programma nazionale, e all'approvazione del CIPE che
decide, sentito il Nucleo di valutazione per gli
investimenti pubblici .
5-bis. Dalla data del 30 novembre 1993, i progetti
attuativi del programma di cui al comma 5, con la sola
esclusione di quelli gia' approvati dal CIPE e di quelli
gia' esaminati con esito positivo dal Nucleo di valutazione
per gli investimenti pubblici alla data del 30 giugno 1993,
per i quali il CIPE autorizza il finanziamento, e di quelli
presentati dagli enti di cui all'articolo 4, comma 15,
della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono approvati dai
competenti organi regionali, i quali accertano che la
progettazione esecutiva, ivi compresa quella delle
Universita' degli studi con policlinici a gestione diretta
nonche' degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico di loro competenza territoriale, sia completa
di tutti gli elaborati tecnici idonei a definire nella sua
completezza tutti gli elementi ed i particolari costruttivi
necessari per l'esecuzione dell'opera; essi accertano
altresi' la conformita' dei progetti esecutivi agli studi
di fattibilita' approvati dal Ministero della sanita'.
Inoltre, al fine di evitare sovrapposizioni di interventi,
i competenti organi regionali verificano la coerenza con
l'attuale programmazione sanitaria. Le regioni, le province
autonome e gli enti di cui all'articolo 4, comma 15, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, presentano al CIPE, in
successione temporale, istanza per il finanziamento dei
progetti, corredata dai provvedimenti della loro avvenuta
approvazione, da un programma temporale di realizzazione,
dalla dichiarazione che essi sono redatti nel rispetto
delle normative nazionali e regionali sugli standards
ammissibili e sulla capacita' di offerta necessaria e che
sono dotati di copertura per l'intero progetto o per parti
funzionali dello stesso .
6. L'onere di ammortamento dei mutui e' assunto a
carico del bilancio dello Stato ed e' iscritto nello stato
di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di lire
330 miliardi per l'anno 1989 e di lire 715 miliardi per
l'anno 1990 .
7. Il limite di eta' per l'accesso ai concorsi banditi
dal Servizio sanitario nazionale e' elevato, per il
personale laureato che partecipi a concorsi del ruolo
sanitario, a 38 anni, per un periodo di tre anni a
decorrere dal 1° gennaio 1988".
Comma 513
Si riporta il testo vigente dell'articolo 7 del decreto
legislativo 23 dicembre 2010, n. 274 (Norme di attuazione
dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia
in materia di sanita' penitenziaria):
"Art. 7 Decorrenza dell'efficacia

1. Fatti salvi i termini espressamente previsti, le
disposizioni del presente decreto hanno effetto dal giorno
successivo alla data di entrata in vigore della legge o
delle leggi statali che, ai sensi dell'articolo 63, quinto
comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1
(Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia), modificano il Titolo IV dello Statuto.
2. A decorrere dalla data di decorrenza dell'efficacia
di cui al comma 1, previa sottoscrizione del verbale di
consegna, sono trasferiti le attrezzature, gli arredi ed i
beni strumentali di cui all'articolo 4, comma 1.
3. A decorrere dalla data di decorrenza dell'efficacia
di cui al comma 1, previa sottoscrizione di apposite
convenzioni stipulate in conformita' allo schema tipo
approvato in sede di Conferenza Unificata il 29 aprile
2009, sono concessi in uso gratuito i locali di cui
all'articolo 4, comma 4.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare".
Si riporta il testo dell'articolo 49 della legge
costituzionale 31 gennaio 1962, n. 1(Statuto speciale della
Regione Friuli-Venezia Giulia), come modificato dalla
presente legge:
"Art. 49. Spettano alla Regione le seguenti quote fisse
delle sottoindicate entrate tributarie erariali riscosse
nel territorio della Regione stessa :
1) sei decimi del gettito dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche ;
2) quattro decimi e mezzo del gettito dell'imposta sul
reddito delle persone giuridiche ;
3) sei decimi del gettito delle ritenute alla fonte di
cui agli artt. 23, 24, 25 e 29 del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 600, ed all'art. 25-bis aggiunto allo stesso
decreto del Presidente della Repubblica con l'art. 2, primo
comma, del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, come modificato
con legge di conversione 28 febbraio 1983, n. 53;
4) 9,1 decimi del gettito dell'imposta sul valore
aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al
netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38-bis
delD.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni ;
5) nove decimi del gettito dell'imposta erariale
sull'energia elettrica, consumata nella regione;
6) nove decimi del gettito dei canoni per le
concessioni idroelettriche;
7) 9,19 decimi del gettito della quota fiscale
dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei
monopoli dei tabacchi consumati nella regione;
7-bis) il 29,75 per cento del gettito dell'accisa sulle
benzine ed il 30,34 per cento del gettito dell'accisa sul
gasolio consumati nella regione per uso autotrazione;
La devoluzione alla regione Friuli-Venezia Giulia delle
quote dei proventi erariali indicati nel presente articolo
viene effettuata al netto delle quote devolute ad altri
enti ed istituti".
Si riporta il testo vigente del comma 283 dell'articolo
2 della citata legge 24 dicembre 2007, n. 244:
" 283. Al fine di dare completa attuazione al riordino
della medicina penitenziaria di cui al decreto legislativo
22 giugno 1999, n. 230, e successive modificazioni,
comprensivo dell'assistenza sanitaria negli istituti penali
minorili, nei centri di prima accoglienza, nelle comunita'
e negli ospedali psichiatrici giudiziari, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
su proposta del Ministro della salute e del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, di intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
definiti, nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza
previsti dalla legislazione vigente e delle risorse
finanziarie di cui alla lettera c):
a) il trasferimento al Servizio sanitario nazionale di
tutte le funzioni sanitarie svolte dal Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della
giustizia minorile del Ministero della giustizia, ivi
comprese quelle concernenti il rimborso alle comunita'
terapeutiche delle spese sostenute per il mantenimento, la
cura e l'assistenza medica dei detenuti di cui all'articolo
96, commi 6 e 6-bis, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni, e per il collocamento nelle
medesime comunita' dei minorenni e dei giovani di cui
all'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
272, disposto dall'autorita' giudiziaria;
b) le modalita' e le procedure, secondo le disposizioni
vigenti in materia, previa concertazione con le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, per
il trasferimento al Servizio sanitario nazionale dei
rapporti di lavoro in essere, anche sulla base della
legislazione speciale vigente, relativi all'esercizio di
funzioni sanitarie nell'ambito del Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della
giustizia minorile del Ministero della giustizia, con
contestuale riduzione delle dotazioni organiche dei
predetti Dipartimenti in misura corrispondente alle unita'
di personale di ruolo trasferite al Servizio sanitario
nazionale;
c) il trasferimento al Fondo sanitario nazionale per il
successivo riparto tra le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano delle risorse finanziarie, valutate
complessivamente in 157,8 milioni di euro per l'anno 2008,
in 162,8 milioni di euro per l'anno 2009 e in 167,8 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2010, di cui quanto a 147,8
milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 a valere sullo
stato di previsione del Ministero della giustizia e quanto
a 10 milioni di euro per l'anno 2008, 15 milioni di euro
per l'anno 2009 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno
2010 a valere sullo stato di previsione del Ministero della
salute;
d) il trasferimento delle attrezzature, degli arredi e
dei beni strumentali di proprieta' del Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della
giustizia minorile del Ministero della giustizia afferenti
alle attivita' sanitarie;
e) i criteri per la ripartizione tra le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse
finanziarie complessive, come individuate alla lettera c),
destinate alla sanita' penitenziaria".
Il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 (Riordino
della medicina penitenziaria, a norma dell'articolo 5 della
L. 30 novembre 1998, n. 419), e' pubblicato nella Gazz.
Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O
Comma 519

Si riporta il testo del comma 117 dell'articolo 2 della
citata legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato
dalla presente legge:
"117. Secondo quanto previsto dall' articolo 79, comma
1, lettera c), del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come
sostituito dal comma 107, lettera h), del presente
articolo, le province autonome di Trento e di Bolzano, nel
rispetto del principio di leale collaborazione, concorrono
al conseguimento di obiettivi di perequazione e di
solidarieta' attraverso il finanziamento di progetti, di
durata anche pluriennale, per la valorizzazione, lo
sviluppo economico e sociale, l'integrazione e la coesione
dei territori dei comuni appartenenti alle province di
regioni a statuto ordinario confinanti rispettivamente con
la provincia autonoma di Trento e con la provincia autonoma
di Bolzano. Ciascuna delle due province autonome assicura
annualmente un intervento finanziario pari a 40 milioni di
euro istituendo apposite postazioni nel bilancio
pluriennale".
Comma 520

Si riporta il testo vigente dell'articolo 104 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670 (Approvazione del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige):
"Art. 104. Fermo quanto disposto dall'articolo 103 le
norme del titolo VI e quelle dell'art. 13 possono essere
modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde
richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva
competenza, della regione o delle due province.
Le disposizioni di cui agli articoli 30 e 49, relative
al cambiamento del Presidente del Consiglio regionale e di
quello del Consiglio provinciale di Bolzano, possono essere
modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde
richiesta del Governo e, rispettivamente, della regione o
della provincia di Bolzano".
Comma 521
Si riporta il testo vigente del comma 17 dell'articolo
13 del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201:
"17. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come
determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo,
come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo
decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti
erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della
Regione Sardegna variano in ragione delle differenze del
gettito stimato ad aliquota di base derivanti dalle
disposizioni di cui al presente articolo. In caso di
incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio
dello Stato le somme residue. Con le procedure previste
dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le
regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche' le
Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il
recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito
stimato dei comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino
all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso
articolo 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai
tributi erariali, e' accantonato un importo pari al maggior
gettito stimato di cui al precedente periodo. L'importo
complessivo della riduzione del recupero di cui al presente
comma e' pari per l'anno 2012 a 1.627 milioni di euro, per
l'anno 2013 a 1.762,4 milioni di euro e per l'anno 2014 a
2.162 milioni di euro".
Per il riferimento al testo del comma 380, lettera g),
dell'articolo 1, della citata legge 24 dicembre 2012, n.
228, vedasi in note al comma 522.
Comma 526

Per il riferimento al testo dell'articolo 27 della
legge 5 maggio 2009, n. 42 vedasi in note al comma 481.
Comma 528
Si riporta il testo del secondo comma dell'articolo 10
della legge 16 maggio 1970, n. 281, come modificato dalla
presente legge:
"L'importo complessivo delle annualita' di ammortamento
per capitale e interesse dei mutui e delle altre forme di
indebitamento in estinzione nell'esercizio considerato deve
essere compatibile con i vincoli di cui al comma 1 e non
puo' comunque superare il 20 per cento dell'ammontare
complessivo delle entrate tributarie non vincolate della
regione ed a condizione che gli oneri futuri di
ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio
pluriennale della regione stessa. Nell'ammontare
complessivo delle entrate da considerare ai fini del
calcolo del limite dell'indebitamento sono comprese le
risorse del fondo di cui all'articolo 16-bis del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
alimentato dalle compartecipazioni al gettito derivante
dalle accise".
Comma 529

Si riporta il testo vigente dell'articolo 35 del citato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
"Art. 35. Reclutamento del personale (Art. 36, commi da
1 a 6 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti prima
dall'art. 17 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 22
del d.lgs n. 80 del 1998, successivamente modificati
dall'art. 2, comma 2 ter del decreto legge 17 giugno 1999,
n. 180 convertito con modificazioni dalla legge n. 269 del
1999; Art. 36-bis del d.lgs n. 29 del 1993, aggiunto
dall'art. 23 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente
modificato dall'art. 274, comma 1, lett. aa) del d.lgs n.
267 del 2000)
1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene
con contratto individuale di lavoro:
a) tramite procedure selettive, conformi ai principi
del comma 3, volte all'accertamento della professionalita'
richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso
dall'esterno;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di
collocamento ai sensi della legislazione vigente per le
qualifiche e profili per i quali e' richiesto il solo
requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli
eventuali ulteriori requisiti per specifiche
professionalita'.
2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle
amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei
soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono
per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di
collocamento ai sensi della vigente normativa, previa
verifica della compatibilita' della invalidita' con le
mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i
figli del personale delle Forze armate, delle Forze
dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del
personale della Polizia municipale deceduto
nell'espletamento del servizio, nonche' delle vittime del
terrorismo e della criminalita' organizzata di cui alla
legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed
integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata
diretta nominativa.
3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche
amministrazioni si conformano ai seguenti principi:
a) adeguata pubblicita' della selezione e modalita' di
svolgimento che garantiscano l'imparzialita' e assicurino
economicita' e celerita' di espletamento, ricorrendo, ove
e' opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti
anche a realizzare forme di preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti,
idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali
e professionali richiesti in relazione alla posizione da
ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici e
lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente con
esperti di provata competenza nelle materie di concorso,
scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed
estranei alle medesime, che non siano componenti
dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che
non ricoprano cariche politiche e che non siano
rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni
ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni
professionali.
3-bis. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della
programmazione triennale del fabbisogno, nonche' del limite
massimo complessivo del 50 per cento delle risorse
finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in
materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di
personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati
dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni
interessate, previo espletamento della procedura di cui al
comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante
concorso pubblico:
a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per
cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto
di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di
pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di
servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il
bando;
b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con
apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal
personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data
di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di
contratto di collaborazione coordinata e continuativa
nell'amministrazione che emana il bando.
3-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 gennaio
2013, sono dettati modalita' e criteri applicativi del
comma 3-bis e la disciplina della riserva dei posti di cui
alla lettera a) del medesimo comma in rapporto ad altre
categorie riservatarie. Le disposizioni normative del comma
3-bis costituiscono principi generali a cui devono
conformarsi tutte le amministrazioni pubbliche.
4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di
reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o
ente sulla base della programmazione triennale del
fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'articolo
39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni ed integrazioni. Per le amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi
compresa l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei
segretari comunali e provinciali e gli enti pubblici non
economici, con organico superiore alle 200 unita', l'avvio
delle procedure concorsuali e' subordinato all'emanazione
di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare su proposta del Ministro per la
funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze. Per gli enti di ricerca, l'autorizzazione
all'avvio delle procedure concorsuali e' concessa, in sede
di approvazione del piano triennale del fabbisogno del
personale e della consistenza dell'organico, secondo i
rispettivi ordinamenti. Per gli enti di ricerca di cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 31
dicembre 2009, n. 213, l'autorizzazione di cui al presente
comma e' concessa in sede di approvazione dei Piani
triennali di attivita' e del piano di fabbisogno del
personale e della consistenza dell'organico, di cui
all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto.
4-bis. L'avvio delle procedure concorsuali mediante
l'emanazione di apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica
anche alle procedure di reclutamento a tempo determinato
per contingenti superiori alle cinque unita', inclusi i
contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli
aspetti finanziari, nonche' dei criteri previsti
dall'articolo 36.
5. I concorsi pubblici per le assunzioni nelle
amministrazioni dello Stato e nelle aziende autonome si
espletano di norma a livello regionale. Eventuali deroghe,
per ragioni tecnico-amministrative o di economicita', sono
autorizzate dal Presidente del Consiglio dei ministri. Per
gli uffici aventi sede regionale, compartimentale o
provinciale possono essere banditi concorsi unici
circoscrizionali per l'accesso alle varie professionalita'.
5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella
sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a
cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non
derogabile dai contratti collettivi.
5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento
del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono
vigenti per un termine di tre anni dalla data di
pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza
inferiori previsti da leggi regionali. Il principio della
parita' di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici e'
garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con
riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando
tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi
altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con
identico risultato.
6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni
che esercitano competenze istituzionali in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia
ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in
giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui
all'articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, e
successive modificazioni ed integrazioni.
7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi degli enti locali disciplina le dotazioni
organiche, le modalita' di assunzione agli impieghi, i
requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel
rispetto dei principi fissati dai commi precedenti".
Si riporta il testo vigente del comma 4-bis
dell'articolo 5 del citato decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368:
"4-bis. Ferma restando la disciplina della successione
di contratti di cui ai commi precedenti e fatte salve
diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a
livello nazionale, territoriale o aziendale con le
organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale, qualora per effetto di
successione di contratti a termine per lo svolgimento di
mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso
datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia
complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di
proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di
interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro,
il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai
sensi del comma 2; ai fini del computo del periodo massimo
di trentasei mesi si tiene altresi' conto dei periodi di
missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra
i medesimi soggetti, ai sensi del comma 1-bis dell'articolo
1 del presente decreto e del comma 4 dell'articolo 20 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni, inerente alla somministrazione di lavoro a
tempo determinato. In deroga a quanto disposto dal primo
periodo del presente comma, un ulteriore successivo
contratto a termine fra gli stessi soggetti puo' essere
stipulato per una sola volta, a condizione che la stipula
avvenga presso la direzione provinciale del lavoro
competente per territorio e con l'assistenza di un
rappresentante di una delle organizzazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale
cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. Le
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale stabiliscono con avvisi comuni la durata del
predetto ulteriore contratto. In caso di mancato rispetto
della descritta procedura, nonche' nel caso di superamento
del termine stabilito nel medesimo contratto, il nuovo
contratto si considera a tempo indeterminato".
Comma 530
Si riporta il testo del comma 31-ter dell'articolo 14
del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come
modificato dalla presente legge:
"31-ter. I comuni interessati assicurano l'attuazione
delle disposizioni di cui al presente articolo:
a) entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre
delle funzioni fondamentali di cui al comma 28;
b) entro il 30 giugno 2014, con riguardo ad ulteriori
tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 27.
b-bis) entro il 31 dicembre 2014, con riguardo alle
restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27".

Comma 532
Si riporta il testo dell'articolo 31 della citata legge
12 novembre 2011, n. 183, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 31. Patto di stabilita' interno degli enti locali
1. Ai fini della tutela dell'unita' economica della
Repubblica, le province e i comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2013, i
comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti,
concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente
articolo, che costituiscono principi fondamentali di
coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli
articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della
Costituzione.
2. Ai fini della determinazione dello specifico
obiettivo di saldo finanziario, le province e i comuni con
popolazione superiore a 1.000 abitanti applicano, alla
media della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008,
per l'anno 2012, registrata negli anni 2007-2009, per
l'anno 2013, e registrata negli anni 2009-2011 per gli anni
dal 2014 al 2017, cosi' come desunta dai certificati di
conto consuntivo, le percentuali di seguito indicate: a)
per le province le percentuali sono pari a 16,5 per cento
per l'anno 2012, a 18,8 per cento per l'anno 2013, a 19,25
per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 20.05 per cento per
gli anni 2016 e 2017 ; b) per i comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti le percentuali sono pari a 15,6
per cento per l'anno 2012, a 14,8 per cento per l'anno
2013, a 14,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 14,62
per cento per gli anni 2016 e 2017; c) per i comuni con
popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti le
percentuali sono pari a 12,0 per cento per l'anno 2013, a
14,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 14,62 per
cento per gli anni 2016 e 2017. Le percentuali di cui alle
lettere a), b) e c) si applicano nelle more dell'adozione
del decreto previsto dall'articolo 20, comma 2, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
2-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 2, per
l'anno 2013 le percentuali da applicare alla media della
spesa corrente registrata negli anni 2007-2009, cosi' come
desunta dai certificati di conto consuntivo, sono pari, per
le province a 19,61 per cento, per i comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti a 15,61 per cento e per i comuni
con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti a 12,81
per cento.
2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis non si applicano
ai comuni coinvolti dagli eventi di afflusso di stranieri
nell'anno 2013, da individuare con decreto del Ministro
dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali.
2-quater. La determinazione della popolazione di
riferimento per l'assoggettamento al patto di stabilita'
interno dei comuni e' effettuata sulla base del criterio
previsto dal comma 2 dell'articolo 156 del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2-quinquies. Per l'anno 2014 l'obiettivo di saldo
finanziario dei comuni derivante dall'applicazione delle
percentuali di cui ai commi da 2 a 6 e' rideterminato,
fermo restando l'obiettivo complessivo di comparto, con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da
emanare d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali entro il 31 gennaio 2014. Il predetto
decreto deve garantire che per nessun comune si realizzi un
peggioramento superiore al 15 per cento rispetto
all'obiettivo di saldo finanziario 2014 calcolato sulla
spesa corrente media 2007-2009 con le modalita' previste
dalla normativa previdente.
3. Il saldo finanziario tra entrate finali e spese
finali calcolato in termini di competenza mista e'
costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti
dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte
corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per
la parte in conto capitale, al netto delle entrate
derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese
derivanti dalla concessione di crediti, come riportati nei
certificati di conto consuntivo.
4. Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di
finanza pubblica, gli enti di cui al comma 1 devono
conseguire, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e
successivi, un saldo finanziario in termini di competenza
mista non inferiore al valore individuato ai sensi del
comma 2 diminuito di un importo pari alla riduzione dei
trasferimenti di cui al comma 2 dell'articolo 14 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
4-bis. Per gli anni 2013 e 2014, le disposizioni
dell'articolo 20, commi 2, 2-bis e 3, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni
sono sospese.
4-ter. Per l'anno 2014, il saldo obiettivo del patto di
stabilita' interno per gli enti in sperimentazione di cui
all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118 e' ridotto proporzionalmente di un valore compatibile
con gli spazi finanziari derivanti dall'applicazione del
comma 4-quater e, comunque, non oltre un saldo pari a zero.
Tale riduzione non si applica agli enti locali esclusi
dalla sperimentazione ai sensi dell'articolo 5 del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2011,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011.
4-quater. Alla compensazione degli effetti finanziari
in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti
dal comma 4-ter si provvede con le risorse finanziarie
derivanti dalle percentuali di cui al comma 6 applicate
dagli enti locali che non partecipano alla sperimentazione
e mediante utilizzo per 120 milioni di euro del Fondo per
la compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e
successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
5
6. Per l'anno 2014, le province ed i comuni che non
partecipano alla sperimentazione di cui all'articolo 36 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 applicano le
percentuali di cui al comma 2, come rideterminate con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Per i
restanti anni, le province ed i comuni che, in esito a
quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
risultano collocati nella classe non virtuosa, applicano le
percentuali di cui al comma 2 come rideterminate con
decreto del Ministro dell'interno da emanare, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con
la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in
attuazione dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111. Le percentuali di cui ai
periodi precedenti non possono essere superiori:
a) per le province, a 16,9 per cento per l'anno 2012, a
19,8 per cento per l'anno 2013, a 20,25 per cento per gli
anni 2014 e 2015 e a 21,05 per cento per gli anni 2016 e
2017;
b) per i comuni con popolazione superiore a 5.000
abitanti, a 16,0 per cento per l'anno 2012, a 15,8 per
cento per l'anno 2013, a 15,07 per cento per gli anni 2014
e 2015 e a 15,62 per cento per gli anni 2016 e 2017;
c) per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e
5.000 abitanti, a 13 per cento per l'anno 2013, a 15,07 per
cento per gli anni 2014 e 2015 e a 15,62 per cento per gli
anni 2016 e 2017.
6-bis. Al fine di stabilizzare gli effetti negativi sul
patto di stabilita' interno connessi alla gestione di
funzioni e servizi in forma associata, e' disposta la
riduzione degli obiettivi dei comuni che gestiscono, in
quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata ed
il corrispondente aumento degli obiettivi dei comuni
associati non capofila. A tal fine, entro il 30 marzo di
ciascun anno, l'Associazione nazionale dei comuni italiani
comunica al Ministero dell'economia e delle finanze,
mediante il sistema web
http://pattostabilitainterno.tesoro. it della Ragioneria
generale dello Stato, gli importi in riduzione e in aumento
degli obiettivi di ciascun comune di cui al presente comma
sulla base delle istanze prodotte dai predetti comuni entro
il 15 marzo di ciascun anno.
7. Nel saldo finanziario in termini di competenza
mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini
della verifica del rispetto del patto di stabilita'
interno, non sono considerate le risorse provenienti dallo
Stato e le relative spese di parte corrente e in conto
capitale sostenute dalle province e dai comuni per
l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del
Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello
stato di emergenza. L'esclusione delle spese opera anche se
esse sono effettuate in piu' anni, purche' nei limiti
complessivi delle medesime risorse e purche' relative a
entrate registrate successivamente al 2008.
8. Le province e i comuni che beneficiano
dell'esclusione di cui al comma 7 sono tenuti a presentare
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della protezione civile, entro il mese di gennaio dell'anno
successivo, l'elenco delle spese escluse dal patto di
stabilita' interno, ripartite nella parte corrente e nella
parte in conto capitale.
8-bis. Le spese per gli interventi realizzati
direttamente dai comuni e dalle province in relazione a
eventi calamitosi in seguito ai quali e' stato deliberato
dal Consiglio dei Ministri lo stato di emergenza e che
risultano effettuate nell'esercizio finanziario in cui
avviene la calamita' e nei due esercizi successivi, nei
limiti delle risorse rese disponibili ai sensi del comma
8-ter, sono escluse, con legge, dal saldo finanziario
rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di
stabilita' interno.
8-ter. Alla compensazione degli effetti in termini di
indebitamento netto e di fabbisogno derivanti
dall'attuazione del comma 8-bis del presente articolo si
provvede anche mediante l'utilizzo delle risorse del fondo
di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre
2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
9. Gli interventi realizzati direttamente dagli enti
locali in relazione allo svolgimento delle iniziative di
cui al comma 5 dell' articolo 5-bis del decreto-legge 7
settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, sono equiparati, ai
fini del patto di stabilita' interno, agli interventi di
cui al comma 7.
9-bis. Per l'anno 2014 nel saldo finanziario in termini
di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3,
rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di
stabilita' interno, non sono considerati, per un importo
complessivo di 1.000 milioni di euro di cui 850 milioni di
euro ai comuni e 150 milioni di euro alle province, i
pagamenti in conto capitale sostenuti dalle province e dai
comuni. Ai fini della distribuzione della predetta
esclusione tra i singoli enti locali e' assegnato a ciascun
ente uno spazio finanziario in proporzione all'obiettivo di
saldo finanziario determinato attraverso il comma
2-quinquies fino a concorrenza del predetto importo. Gli
enti locali utilizzano i maggiori spazi finanziari
derivanti dal periodo precedente esclusivamente per
pagamenti in conto capitale da sostenere nel primo semestre
dell'anno 2014 dandone evidenza mediante il monitoraggio di
cui al comma 19 entro il termine perentorio ivi previsto.
10. Nel saldo finanziario in termini di competenza
mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini
della verifica del rispetto del patto di stabilita'
interno, non sono considerate le risorse provenienti
direttamente o indirettamente dall'Unione europea ne' le
relative spese di parte corrente e in conto capitale
sostenute dalle province e dai comuni. L'esclusione non
opera per le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali.
L'esclusione delle spese opera anche se esse sono
effettuate in piu' anni, purche' nei limiti complessivi
delle medesime risorse e purche' relative a entrate
registrate successivamente al 2008.
11. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi
inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di
quanto previsto dal comma 10, l'importo corrispondente alle
spese non riconosciute e' incluso tra le spese del patto di
stabilita' interno relativo all'anno in cui e' comunicato
il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia
effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero puo'
essere conseguito anche nell'anno successivo.
12. Per gli enti locali individuati dal Piano generale
di censimento di cui al comma 2 dell'articolo 50 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come
affidatari di fasi delle rilevazioni censuarie, le risorse
trasferite dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e
le relative spese per la progettazione e l'esecuzione dei
censimenti, nei limiti delle stesse risorse trasferite
dall'ISTAT, sono escluse dal patto di stabilita' interno.
Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli
enti locali individuati dal Piano generale del 6°
censimento dell'agricoltura di cui al numero ISTAT
SP/1275.2009, del 23 dicembre 2009, e di cui al comma 6,
lettera a), dell'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122.
13. I comuni della provincia dell'Aquila in stato di
dissesto possono escludere dal saldo rilevante ai fini del
rispetto del patto di stabilita' interno relativo all'anno
2012 gli investimenti in conto capitale deliberati entro il
31 dicembre 2010, anche a valere sui contributi gia'
assegnati negli anni precedenti, fino alla concorrenza
massima di 2,5 milioni di euro; con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare entro il 15 settembre 2012, si
provvede alla ripartizione del predetto importo sulla base
di criteri che tengano conto della popolazione e della
spesa per investimenti sostenuta da ciascun ente locale.
14. Nel saldo finanziario in termini di competenza
mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini
della verifica del rispetto del patto di stabilita'
interno, non sono considerate le risorse provenienti dallo
Stato e le spese sostenute dal comune di Parma per la
realizzazione degli interventi di cui al comma 1
dell'articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2004,
n. 164, e per la realizzazione della Scuola per l'Europa di
Parma di cui alla legge 3 agosto 2009, n. 115. L'esclusione
delle spese opera nei limiti di 14 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2012 e 2013.
14-bis. Per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nel
saldo finanziario di parte corrente, individuato ai sensi
del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto
del patto di stabilita' interno, non sono considerate, nel
limite di 10 milioni di euro annui, le spese sostenute dal
comune di Campione d'Italia elencate nel decreto del
Ministero dell'interno protocollo n. 09804529/15100-525 del
6 ottobre 1998 riferite alle peculiarita' territoriali
dell'exclave. Alla compensazione degli effetti finanziari
derivanti dal periodo precedente si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione
degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e
successive modificazioni.
15. Alle procedure di spesa relative ai beni trasferiti
ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 28
maggio 2010, n. 85, non si applicano i vincoli relativi al
rispetto del patto di stabilita' interno, per un importo
corrispondente alle spese gia' sostenute dallo Stato per la
gestione e la manutenzione dei beni trasferiti. Tale
importo e' determinato secondo i criteri e con le modalita'
individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto
legislativo 28 maggio 2010, n. 85.
16. Per gli anni 2013 e 2014, nel saldo finanziario in
termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma
3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto
di stabilita' interno, non sono considerate le spese per
investimenti infrastrutturali nei limiti definiti con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148.
17. Sono abrogate le disposizioni che individuano
esclusioni di entrate o di uscite dai saldi rilevanti ai
fini del patto di stabilita' interno non previste dal
presente articolo.
18. Il bilancio di previsione degli enti locali ai
quali si applicano le disposizioni del patto di stabilita'
interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di
entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che,
unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e
di spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e
delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto
delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tale
fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio
di previsione un apposito prospetto contenente le
previsioni di competenza e di cassa degli aggregati
rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno.
19. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al
patto di stabilita' interno e per l'acquisizione di
elementi informativi utili per la finanza pubblica anche
relativamente alla loro situazione debitoria, le province e
i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e, a
decorrere dal 2013, i comuni con popolazione compresa tra
1.001 e 5.000 abitanti, trasmettono semestralmente al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni
dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il
sistema web appositamente previsto per il patto di
stabilita' interno nel sito web
«"http://pattostabilitainterno.tesoro.it"» le informazioni
riguardanti le risultanze in termini di competenza mista,
attraverso un prospetto e con le modalita' definiti con
decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali. Con lo stesso decreto e'
definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo
determinato ai sensi del presente articolo. La mancata
trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi
programmatici entro quarantacinque giorni dalla
pubblicazione del predetto decreto nella Gazzetta Ufficiale
costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno.
20. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi
del patto di stabilita' interno, ciascuno degli enti di cui
al comma 1 e' tenuto a inviare, utilizzando il sistema web
appositamente previsto per il patto di stabilita' interno
nel sito web http://pattostabilitainterno.tesoro.it entro
il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a
quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, una certificazione del saldo finanziario in termini
di competenza mista conseguito, firmata digitalmente, ai
sensi dell'articolo 24 del codice di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale,
dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di
revisione economico-finanziaria, secondo un prospetto e con
le modalita' definiti dal decreto di cui al comma 19. La
trasmissione per via telematica della certificazione ha
valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La mancata
trasmissione della certificazione entro il termine
perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto
di stabilita' interno. Nel caso in cui la certificazione,
sebbene in ritardo, sia trasmessa entro sessanta giorni dal
termine stabilito per l'approvazione del conto consuntivo e
attesti il rispetto del patto di stabilita' interno, si
applicano le sole disposizioni di cui al comma 26, lettera
d), del presente articolo. Decorsi sessanta giorni dal
termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di
gestione, in caso di mancata trasmissione da parte
dell'ente locale della certificazione, il presidente
dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso di
organo collegiale ovvero l'unico revisore nel caso di
organo monocratico, in qualita' di commissario ad acta,
provvede ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a
trasmettere la predetta certificazione entro i successivi
trenta giorni. Sino alla data di trasmissione da parte del
commissario ad acta le erogazioni di risorse o
trasferimenti da parte del Ministero dell'interno sono
sospese e, a tal fine, il Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato provvede a trasmettere apposita
comunicazione al predetto Ministero.
20-bis. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito
per l'approvazione del rendiconto di gestione, l'ente
locale e' comunque tenuto ad inviare una nuova
certificazione, a rettifica della precedente, se rileva,
rispetto a quanto gia' certificato, un peggioramento del
proprio posizionamento rispetto all'obiettivo del patto di
stabilita' interno.
21. Qualora dai conti della tesoreria statale degli
enti locali si registrino prelevamenti non coerenti con gli
impegni in materia di obiettivi di debito assunti con
l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, adotta adeguate misure di contenimento dei
prelevamenti.
22.
23. Gli enti locali istituiti a decorrere dall'anno
2011 sono soggetti alle regole del patto di stabilita'
interno dal terzo anno successivo a quello della loro
istituzione assumendo, quale base di calcolo su cui
applicare le regole, le risultanze dell'anno successivo
all'istituzione medesima. Gli enti locali istituiti negli
anni 2009 e 2010 adottano come base di calcolo su cui
applicare le regole, rispettivamente, le risultanze medie
del biennio 2010-2011 e le risultanze dell'anno 2011.
24.
25. Le informazioni previste dai commi 19 e 20 sono
messe a disposizione della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica, nonche' dell'Unione delle province
d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale dei comuni
italiani (ANCI) da parte del Ministero dell'economia e
delle finanze, secondo modalita' e contenuti individuati
tramite apposite convenzioni.
26. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita'
interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a
quello dell'inadempienza:
a) e' assoggettato ad una riduzione del fondo
sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in
misura pari alla differenza tra il risultato registrato e
l'obiettivo programmatico predeterminato. Gli enti locali
della Regione siciliana e della regione Sardegna sono
assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali
nella misura indicata al primo periodo. In caso di
incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a
versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme
residue. La sanzione non si applica nel caso in cui il
superamento degli obiettivi del patto di stabilita' interno
sia determinato dalla maggiore spesa per interventi
realizzati con la quota di finanziamento nazionale e
correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto
alla media della corrispondente spesa del triennio
precedente;
b) non puo' impegnare spese correnti in misura
superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti
impegni effettuati nell'ultimo triennio;
c) non puo' ricorrere all'indebitamento per gli
investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in
essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il
finanziamento degli investimenti, devono essere corredati
da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento
degli obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno
precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario
finanziario non puo' procedere al finanziamento o al
collocamento del prestito in assenza della predetta
attestazione;
d) non puo' procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale,
ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa e di somministrazione, anche con riferimento
ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresi'
divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con
soggetti privati che si configurino come elusivi della
presente disposizione;
e) e' tenuto a rideterminare le indennita' di funzione
ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del
citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del
2000, e successive modificazioni, con una riduzione del 30
per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del
30 giugno 2010.
27.
28. Agli enti locali per i quali la violazione del
patto di stabilita' interno sia accertata successivamente
all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce,
si applicano, nell'anno successivo a quello in cui e' stato
accertato il mancato rispetto del patto di stabilita'
interno, le sanzioni di cui al comma 26. La
rideterminazione delle indennita' di funzione e dei gettoni
di presenza di cui al comma 2, lettera e), dell'articolo 7
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, e'
applicata ai soggetti di cui all'articolo 82 del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
e successive modificazioni, in carica nell'esercizio in cui
e' avvenuta la violazione del patto di stabilita' interno.
29. Gli enti locali di cui al comma 28 sono tenuti a
comunicare l'inadempienza entro trenta giorni
dall'accertamento della violazione del patto di stabilita'
interno al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
30. I contratti di servizio e gli altri atti posti in
essere dagli enti locali che si configurano elusivi delle
regole del patto di stabilita' interno sono nulli.
31. Qualora le sezioni giurisdizionali regionali della
Corte dei conti accertino che il rispetto del patto di
stabilita' interno e' stato artificiosamente conseguito
mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle
uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme
elusive, le stesse irrogano, agli amministratori che hanno
posto in essere atti elusivi delle regole del patto di
stabilita' interno, la condanna ad una sanzione pecuniaria
fino ad un massimo di dieci volte l'indennita' di carica
percepita al momento di commissione dell'elusione e, al
responsabile del servizio economico-finanziario, una
sanzione pecuniaria fino a tre mensilita' del trattamento
retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.
32. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze possono essere aggiornati, ove intervengano
modifiche legislative alla disciplina del patto di
stabilita' interno, i termini riguardanti gli adempimenti
degli enti locali relativi al monitoraggio e alla
certificazione del patto di stabilita' interno".
Comma 533

Per il riferimento al testo dell'articolo 31 della
citata legge 12 novembre 2011, n. 183, vedasi in note al
comma 532.
Comma 534

Per il riferimento al testo dell'articolo 31 della
citata legge 12 novembre 2011, n. 183, vedasi in note al
comma 532.
Comma 535

Per il riferimento al testo dell'articolo 31 della
citata legge 12 novembre 2011, n. 183, vedasi in note al
comma 532.
Comma 537

Per il riferimento al testo dell'articolo 31 della
citata legge 12 novembre 2011, n. 183, vedasi in note al
comma 532.
Comma 538


Per il riferimento al testo del comma 19 dell'articolo
31 della citata legge 12 novembre 2011, n. 183, vedasi in
note al comma 532.
Comma 539

Per il riferimento al testo del comma 20 dell'articolo
31 della citata legge 12 novembre 2011, n. 183, vedasi in
note al comma 532.
Comma 540

Per il riferimento al testo del comma 23 dell'articolo
31 della citata legge 12 novembre 2011, n. 183, vedasi in
note al comma 532.

Comma 541
Si riporta il testo del comma 125 dell'articolo 1 della
citata legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato
dalla presente legge:
"125. Entro il termine perentorio del 30 giugno, con
riferimento all'anno 2013, e del 15 marzo, con riferimento
all'anno 2014, le regioni comunicano al Ministero
dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun
ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per
la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di
finanza pubblica".


Comma 542
Si riporta il testo del comma 123 dell'articolo 1 della
citata legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato
dalla presente legge:
"123. Gli importi indicati per ciascuna regione nella
tabella di cui al comma 122 possono essere modificati, a
invarianza di contributo complessivo, di 318.001.570 euro
con riferimento agli spazi finanziari ceduti alle province
e di 954.004.710 euro con riferimento agli spazi finanziari
ceduti ai comuni, di cui almeno il 50 per cento in favore
dei piccoli comuni con popolazione fra 1.000 e 5.000
abitanti, mediante accordo da sancire, entro il 30 giugno
2013, nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano. Per l'anno 2014, la quota del 50 per cento e'
distribuita da ciascuna regione ai comuni con popolazione
compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti fino al conseguimento
del saldo obiettivo pari a zero. Gli eventuali spazi non
assegnati a valere sulla predetta quota del 50 per cento
sono comunicati entro il 10 aprile 2014 da ciascuna regione
al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il
sistema web http://pattostabilitainterno.tesoro.it della
Ragioneria generale dello Stato, affinche' gli stessi siano
attribuiti, entro il 30 aprile 2014, con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza unificata, ai comuni con popolazione compresa
tra 1.000 e 5.000 abitanti di tutte le regioni, di cui al
comma 122, che presentino un saldo obiettivo positivo.
L'attribuzione e' operata in misura proporzionale ai valori
positivi dell'obiettivo".
Comma 543

Si riporta il testo del comma 140 dell'articolo 1 della
citata legge 13 dicembre 2010, n. 220, come modificato
dalla presente legge:
"140. Ai fini dell'applicazione dei commi 138 e 139,
gli enti locali dichiarano all'ANCI, all'UPI, alle regioni
e alle province autonome, entro il 1° marzo di ciascun
anno, l'entita' dei pagamenti che possono effettuare nel
corso dell'anno. Entro il termine del 15 marzo, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al
Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a
ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi
occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio
dei saldi di finanza pubblica".
Comma 544

Si riporta il testo dell'articolo 4-ter del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante "Disposizioni
urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di
efficientamento e potenziamento delle procedure di
accertamento", convertito, con modificazioni, dalla legge
26 aprile 2012, n. 44, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 4-ter. Patto di stabilita' interno «orizzontale
nazionale» e disposizioni concernenti il personale degli
enti locali
1. I comuni che prevedono di conseguire, nell'anno di
riferimento, un differenziale positivo rispetto
all'obiettivo del patto di stabilita' interno previsto
dalla normativa nazionale possono comunicare al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, mediante il sito web
"http://pattostabilitainterno.tesoro.it" appositamente
predisposto, entro il termine perentorio del 15 giugno,
l'entita' degli spazi finanziari che sono disposti a cedere
nell'esercizio in corso.
2. I comuni che prevedono di conseguire, nell'anno di
riferimento, un differenziale negativo rispetto
all'obiettivo previsto dalla normativa nazionale possono
comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
mediante il sito web
"http://pattostabilitainterno.tesoro.it" appositamente
predisposto, entro il termine perentorio del 15 giugno,
l'entita' degli spazi finanziari di cui necessitano
nell'esercizio in corso per sostenere spese per il
pagamento di residui passivi di parte capitale. Entro lo
stesso termine i comuni possono variare le comunicazioni
gia' trasmesse.
3. Ai comuni di cui al comma 1, per l'anno 2012, e'
attribuito un contributo, nei limiti di un importo
complessivo di 200 milioni di euro, pari agli spazi
finanziari ceduti da ciascuno di essi e attribuiti ai
comuni di cui al comma 2. In caso di incapienza, il
contributo e' ridotto proporzionalmente. Il contributo non
e' conteggiato fra le entrate valide ai fini del patto di
stabilita' interno ed e' destinato alla riduzione del
debito.
4. L'Associazione nazionale dei comuni italiani
fornisce il supporto tecnico per agevolare l'attuazione del
presente articolo.
5. Qualora l'entita' delle richieste pervenute dai
comuni di cui al comma 2 superi l'ammontare degli spazi
finanziari resi disponibili dai comuni di cui al comma 1,
l'attribuzione e' effettuata in misura proporzionale ai
maggiori spazi finanziari richiesti. Il Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, entro il 10 luglio,
aggiorna il prospetto degli obiettivi dei comuni
interessati dalla rimodulazione dell'obiettivo, con
riferimento all'anno in corso e al biennio successivo.
6. Il rappresentante legale, il responsabile del
servizio finanziario e l'organo di revisione
economico-finanziario attestano, con la certificazione di
cui al comma 20 dell'articolo 31 della legge 12 novembre
2011, n. 183, che i maggiori spazi finanziari di cui al
comma 5 sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare
spese per il pagamento di residui passivi di parte
capitale. In assenza di tale certificazione, nell'anno di
riferimento, non sono riconosciuti i maggiori spazi
finanziari di cui al comma 5, mentre restano validi i
peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo ai
sensi del comma 7.
7. Ai comuni di cui al comma 1 e' riconosciuta, nel
biennio successivo all'anno in cui cedono gli spazi
finanziari, una modifica migliorativa del loro obiettivo
commisurata annualmente alla meta' del valore degli spazi
finanziari ceduti. Agli enti di cui al comma 2, nel biennio
successivo all'anno in cui acquisiscono maggiori spazi
finanziari, sono attribuiti saldi obiettivi peggiorati per
un importo annuale pari alla meta' della quota acquisita.
La somma dei maggiori spazi finanziari ceduti e di quelli
attribuiti, per ogni anno di riferimento, e' pari a zero.
8. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica
al Ministero dell'interno l'entita' del contributo di cui
al comma 3 da erogare a ciascun comune.
9. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal
comma 3, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2012, si
provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello
Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili
sulla contabilita' speciale 1778 «Agenzia delle entrate -
Fondi di bilancio».
10. All'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «20 per cento» sono
sostituite dalle seguenti: «40 per cento»;
b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Ai
soli fini del calcolo delle facolta' assunzionali, l'onere
per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento
delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione
pubblica e del settore sociale e' calcolato nella misura
ridotta del 50 per cento; le predette assunzioni continuano
a rilevare per intero ai fini del calcolo delle spese di
personale previsto dal primo periodo del presente comma»;
c) al secondo periodo, le parole: «periodo precedente»
sono sostituite dalle seguenti: «primo periodo»;
d) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente:
«Ferma restando l'immediata applicazione della disposizione
di cui al precedente periodo, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto
con i Ministri dell'economia e delle finanze e
dell'interno, d'intesa con la Conferenza unificata, possono
essere ridefiniti i criteri di calcolo della spesa di
personale per le predette societa'»;
e) al terzo periodo, la parola: «precedente» e'
sostituita dalla seguente: «terzo»;
f) al quarto periodo, le parole: «20 per cento» sono
sostituite dalle seguenti: «40 per cento»; al medesimo
periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; in
tal caso le disposizioni di cui al secondo periodo trovano
applicazione solo in riferimento alle assunzioni del
personale destinato allo svolgimento delle funzioni in
materia di istruzione pubblica e del settore sociale».
11. All'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e successive modificazioni, le parole:
«dell'anno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «dell'anno
2008».
12. Al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il terzo periodo e'
inserito il seguente: «A decorrere dal 2013 gli enti locali
possono superare il predetto limite per le assunzioni
strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle
funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del
settore sociale; resta fermo che comunque la spesa
complessiva non puo' essere superiore alla spesa sostenuta
per le stesse finalita' nell'anno 2009».
13. Il comma 6-quater dell'articolo 19 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' sostituito dal
seguente:
«6-quater. Per gli enti locali il numero complessivo
degli incarichi a contratto nella dotazione organica
dirigenziale, conferibili ai sensi dell'articolo 110, comma
1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, e' stabilito nel limite massimo del 10 per cento della
dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo
indeterminato. Per i comuni con popolazione inferiore o
pari a 100.000 abitanti il limite massimo di cui al primo
periodo del presente comma e' pari al 20 per cento della
dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo
indeterminato. Per i comuni con popolazione superiore a
100.000 abitanti e inferiore o pari a 250.000 abitanti il
limite massimo di cui al primo periodo del presente comma
puo' essere elevato fino al 13 per cento della dotazione
organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato
a valere sulle ordinarie facolta' per le assunzioni a tempo
indeterminato. Si applica quanto previsto dal comma 6-bis.
In via transitoria, con provvedimento motivato volto a
dimostrare che il rinnovo sia indispensabile per il
corretto svolgimento delle funzioni essenziali degli enti,
i limiti di cui al presente comma possono essere superati,
a valere sulle ordinarie facolta' assunzionali a tempo
indeterminato, al fine di rinnovare, per una sola volta,
gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della
presente disposizione e in scadenza entro il 31 dicembre
2012. Contestualmente gli enti adottano atti di
programmazione volti ad assicurare, a regime, il rispetto
delle percentuali di cui al presente comma».
14. Al comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo
1° agosto 2011, n. 141, le parole: «Fino alla data di
emanazione dei decreti di cui all'articolo 19, comma
6-quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
come introdotto dall'articolo 1 del presente decreto,» sono
soppresse.
15. Al secondo periodo del comma 12-quater
dell'articolo 142 del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «90 per cento»;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le
inadempienze di cui al periodo precedente rilevano ai fini
della responsabilita' disciplinare e per danno erariale e
devono essere segnalate tempestivamente al procuratore
regionale della Corte dei conti».
16. Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 25 della
legge 29 luglio 2010, n. 120, e' emanato entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. In caso di mancata emanazione del decreto entro il
predetto termine, trovano comunque applicazione le
disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater
dell'articolo 142 del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285".
Comma 545

Si riporta il testo del comma 122 dell'articolo 1 della
citata legge 13 dicembre 2010, n. 220, come modificato
dalla presente legge:
"122. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con
apposito decreto, emanato d'intesa con la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, autorizza la riduzione
degli obiettivi annuali degli enti assoggettabili alla
sanzione di cui al periodo successivo in base ai criteri
definiti con il medesimo decreto. L'importo della riduzione
complessiva per comuni e province e' commisurato agli
effetti finanziari determinati dall'applicazione della
sanzione operata a valere sul fondo sperimentale di
riequilibrio e sul fondo perequativo, nonche' sui
trasferimenti erariali destinati ai comuni della Regione
Siciliana e della Sardegna, in caso di mancato
raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilita'
interno.".

Comma 550
Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo 1
della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196:
"3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di
cui al comma 2 e' operata annualmente dall'ISTAT con
proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
entro il 30 settembre".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 106 del testo
unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia):
"Art. 106. Albo degli intermediari finanziari
1. L'esercizio nei confronti del pubblico
dell'attivita' di concessione di finanziamenti sotto
qualsiasi forma e' riservato agli intermediari finanziari
autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla
Banca d'Italia.
2. Oltre alle attivita' di cui al comma 1 gli
intermediari finanziari possono:
a) emettere moneta elettronica e prestare servizi di
pagamento a condizione che siano a cio' autorizzati ai
sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 4, e iscritti nel
relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a
condizione che siano a cio' autorizzati ai sensi
dell'articolo 114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo
albo;
b) prestare servizi di investimento se autorizzati ai
sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58;
c) esercitare le altre attivita' a loro eventualmente
consentite dalla legge nonche' attivita' connesse o
strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla
Banca d'Italia.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attivita'
indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra
l'esercizio nei confronti del pubblico".
Comma 551

Si riporta il testo vigente dell'articolo 2425 del
codice civile:
"2425. Contenuto del conto economico .
Il conto economico deve essere redatto in conformita'
al seguente schema:
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti;
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione
dei contributi in conto esercizio.
Totale.
B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di
merci;
7) per servizi;
8) per godimento di beni di terzi;
9) per il personale:
a) salari e stipendi;
b) oneri sociali;
c) trattamento di fine rapporto;
d) trattamento di quiescenza e simili;
e) altri costi;
10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo
circolante e delle disponibilita' liquide;
11) variazioni delle rimanenze di materie prime,
sussidiarie, di consumo e merci;
12) accantonamenti per rischi;
13) altri accantonamenti;
14) oneri diversi di gestione.
Totale.
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B).
C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni, con separata
indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e
collegate;
16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con
separata indicazione di quelli da imprese controllate e
collegate e di quelli da controllanti;
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non
costituiscono partecipazioni;
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni;
d) proventi diversi dai precedenti, con separata
indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e
di quelli da controllanti;
17) interessi e altri oneri finanziari, con separata
indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate
e verso controllanti;
17-bis) utili e perdite su cambi. Totale (15 + 16 - 17+
- 17 bis).
D) Rettifiche di valore di attivita' finanziarie:
18) rivalutazioni:
a) di partecipazioni;
b) di immobilizzazioni finanziarie che non
costituiscono partecipazioni;
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni;
19) svalutazioni:
a) di partecipazioni;
b) di immobilizzazioni finanziarie che non
costituiscono partecipazioni;
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni. Totale delle rettifiche (18 -
19).
E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi, con separata indicazione delle
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono
iscrivibili al n. 5);
21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze
da alienazioni, i cui effetti contabili non sono
iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi
precedenti. Totale delle partite straordinarie (20-21).
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + -
E);
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti,
differite e anticipate;
23) utile (perdite) dell'esercizio".

Comma 553
Si riporta il testo dell'articolo 13 della citata legge
31 dicembre 2009, n. 196:
"Art. 13. Banca dati delle amministrazioni pubbliche
1. Al fine di assicurare un efficace controllo e
monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica,
nonche' per acquisire gli elementi informativi necessari
alla ricognizione di cui all'articolo 1, comma 3, e per
dare attuazione e stabilita' al federalismo fiscale, le
amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una
banca dati unitaria istituita presso il Ministero
dell'economia e delle finanze, accessibile all'ISTAT e alle
stesse amministrazioni pubbliche secondo modalita' da
stabilire con appositi decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica , l'ISTAT e il Centro
nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione
(CNIPA), i dati concernenti i bilanci di previsione, le
relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi
alle operazioni gestionali, nonche' tutte le informazioni
necessarie all'attuazione della presente legge. Con
apposita intesa in sede di Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica sono definite le
modalita' di accesso degli enti territoriali alla banca
dati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze e' individuata la struttura dipartimentale
responsabile della suddetta banca dati.
2. In apposita sezione della banca dati di cui al comma
1 sono contenuti tutti i dati necessari a dare attuazione
al federalismo fiscale. Tali dati sono messi a
disposizione, anche mediante accesso diretto, della
Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del
federalismo fiscale e della Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica per l'espletamento
delle attivita' di cui agli articoli 4 e 5 della legge 5
maggio 2009, n. 42, come modificata dall'articolo 2, comma
6, della presente legge.
3. L'acquisizione dei dati avviene sulla base di
schemi, tempi e modalita' definiti con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti l'ISTAT, il CNIPA e
la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza
pubblica relativamente agli enti territoriali.
L'acquisizione dei dati potra' essere effettuata anche
attraverso l'interscambio di flussi informativi con altre
amministrazioni pubbliche. Anche la Banca d'Italia provvede
ad inviare per via telematica al Ministero dell'economia e
delle finanze le informazioni necessarie al monitoraggio e
al consolidamento dei conti pubblici.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo, pari complessivamente a 10 milioni di euro per
l'anno 2010, 11 milioni di euro per l'anno 2011 e 5 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
prevista dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per
interventi strutturali di politica economica. Con il
medesimo decreto di cui al comma 3 possono essere stabilite
le modalita' di ripartizione delle risorse tra le
amministrazioni preposte alla realizzazione della banca
dati".

Comma 556

Si riporta il testo del comma 2, lettera a),
dell'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997,
n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di
funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale,
a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997,
n. 59), come modificato dalla presente legge:
"2. Allo scopo di incentivare il superamento degli
assetti monopolistici e di introdurre regole di
concorrenzialita' nella gestione dei servizi di trasporto
regionale e locale, per l'affidamento dei servizi le
regioni e gli enti locali si attengono ai principi
dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481,
garantendo in particolare:
a) il ricorso alle procedure concorsuali per la scelta
del gestore del servizio sulla base degli elementi del
contratto di servizio di cui all'articolo 19 e in
conformita' alla normativa comunitaria e nazionale sugli
appalti pubblici di servizio. Alle gare possono partecipare
i soggetti in possesso dei requisiti di idoneita' morale,
finanziaria e professionale richiesti, ai sensi della
normativa vigente, per il conseguimento della prescritta
abilitazione all'autotrasporto di viaggiatori su strada. Le
societa', nonche' le loro controllanti, collegate e
controllate che, in Italia o all'estero, sono destinatarie
di affidamenti non conformi al combinato disposto degli
articoli 5 e 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n.
1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
ottobre 2007, e la cui durata ecceda il termine del 3
dicembre 2019, non possono partecipare ad alcuna procedura
per l'affidamento dei servizi, anche se gia' avviata.
L'esclusione non si applica alle imprese affidatarie del
servizio oggetto di procedura concorsuale. La gara e'
aggiudicata sulla base delle migliori condizioni economiche
e di prestazione del servizio, nonche' dei piani di
sviluppo e potenziamento delle reti e degli impianti, oltre
che della fissazione di un coefficiente minimo di
utilizzazione per la istituzione o il mantenimento delle
singole linee esercite. Il bando di gara deve garantire che
la disponibilita' a qualunque titolo delle reti, degli
impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziale
per l'effettuazione del servizio non costituisca, in alcun
modo, elemento discriminante per la valutazione delle
offerte dei concorrenti. Il bando di gara deve altresi'
assicurare che i beni di cui al periodo precedente siano,
indipendentemente da chi ne abbia, a qualunque titolo, la
disponibilita', messi a disposizione del gestore risultato
aggiudicatario a seguito di procedura ad evidenza
pubblica".
Comma 558
Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 76 del
gia' citato decreto legge 25 giugno 2008, come modificato
dalla presente legge:
7. E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza
delle spese di personale e' pari o superiore al 50 per
cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di
personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia
contrattuale; i restanti enti possono procedere ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite
del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni
dell'anno precedente. Ai soli fini del calcolo delle
facolta' assunzionali, l'onere per le assunzioni del
personale destinato allo svolgimento delle funzioni in
materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del
settore sociale e' calcolato nella misura ridotta del 50
per cento; le predette assunzioni continuano a rilevare per
intero ai fini del calcolo delle spese di personale
previsto dal primo periodo del presente comma. Ai fini del
computo della percentuale di cui al primo periodo si
calcolano le spese sostenute anche dalle aziende speciali,
dalle istituzioni e societa' a partecipazione pubblica
locale totale o di controllo che sono titolari di
affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara,
ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di
interesse generale aventi carattere non industriale, ne'
commerciale, ovvero che svolgono attivita' nei confronti
della pubblica amministrazione a supporto di funzioni
amministrative di natura pubblicistica. Entro il 30 giugno
2014, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, di concerto con i
Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno,
d'intesa con la Conferenza unificata, e' modificata la
percentuale di cui al primo periodo, al fine di tenere
conto degli effetti del computo della spesa di personale in
termini aggregati. La disposizione di cui al terzo periodo
non si applica alle societa' quotate su mercati
regolamentari. Per gli enti nei quali l'incidenza delle
spese di personale e' pari o inferiore al 35 per cento
delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del
40 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del
patto di stabilita' interno e dei limiti di contenimento
complessivi delle spese di personale, le assunzioni per
turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni
fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera
b), della legge 5 maggio 2009, n. 42; in tal caso le
disposizioni di cui al secondo periodo trovano applicazione
solo in riferimento alle assunzioni del personale destinato
allo svolgimento delle funzioni in materia di istruzione
pubblica e del settore sociale.
Comma 559
Si riporta il testo dell'articolo 3-bis del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure
urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo
sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 3-bis. Ambiti territoriali e criteri di
organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici
locali
1. A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a
rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli
ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da
consentire economie di scala e di differenziazione idonee a
massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o
designando gli enti di governo degli stessi, entro il
termine del 30 giugno 2012. La dimensione degli ambiti o
bacini territoriali ottimali di norma deve essere non
inferiore almeno a quella del territorio provinciale. Le
regioni possono individuare specifici bacini territoriali
di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la
scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e
socio-economica e in base a principi di proporzionalita',
adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del
servizio, anche su proposta dei comuni presentata entro il
31 maggio 2012 previa lettera di adesione dei sindaci
interessati o delibera di un organismo associato e gia'
costituito ai sensi dell'articolo 30 del testo unico di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fermo
restando il termine di cui al primo periodo del presente
comma che opera anche in deroga a disposizioni esistenti in
ordine ai tempi previsti per la riorganizzazione del
servizio in ambiti, e' fatta salva l'organizzazione di
servizi pubblici locali di settore in ambiti o bacini
territoriali ottimali gia' prevista in attuazione di
specifiche direttive europee nonche' ai sensi delle
discipline di settore vigenti o, infine, delle disposizioni
regionali che abbiano gia' avviato la costituzione di
ambiti o bacini territoriali in coerenza con le previsioni
indicate nel presente comma. Decorso inutilmente il termine
indicato, il Consiglio dei Ministri, a tutela dell'unita'
giuridica ed economica, esercita i poteri sostitutivi di
cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per
organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali in
ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, comunque
tali da consentire economie di scala e di differenziazione
idonee a massimizzare l'efficienza del servizio.
1-bis. Le funzioni di organizzazione dei servizi
pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi
quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di
scelta della forma di gestione, di determinazione delle
tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento
della gestione e relativo controllo sono esercitate
unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini
territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai
sensi del comma 1 del presente articolo.
2. In sede di affidamento del servizio mediante
procedura ad evidenza pubblica, l'adozione di strumenti di
tutela dell'occupazione costituisce elemento di valutazione
dell'offerta.
3. A decorrere dal 2013, l'applicazione di procedura di
affidamento dei servizi a evidenza pubblica da parte di
regioni, province e comuni o degli enti di governo locali
dell'ambito o del bacino costituisce elemento di
valutazione della virtuosita' degli stessi ai sensi
dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111. A tal fine, la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, nell'ambito dei compiti di tutela e promozione
della concorrenza nelle regioni e negli enti locali,
comunica, entro il termine perentorio del 31 gennaio di
ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze
gli enti che hanno provveduto all'applicazione delle
procedure previste dal presente articolo. In caso di
mancata comunicazione entro il termine di cui al periodo
precedente, si prescinde dal predetto elemento di
valutazione della virtuosita'.
4. Fatti salvi i finanziamenti ai progetti relativi ai
servizi pubblici locali di rilevanza economica cofinanziati
con fondi europei, i finanziamenti a qualsiasi titolo
concessi a valere su risorse pubbliche statali ai sensi
dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione sono
prioritariamente attribuiti agli enti di governo degli
ambiti o dei bacini territoriali ottimali ovvero ai
relativi gestori del servizio selezionati tramite procedura
ad evidenza pubblica o di cui comunque l'Autorita' di
regolazione competente abbia verificato l'efficienza
gestionale e la qualita' del servizio reso sulla base dei
parametri stabiliti dall'Autorita' stessa.
5. (abrogato).
6. Le societa' affidatarie in house sono tenute
all'acquisto di beni e servizi secondo le disposizioni di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni. Le medesime societa' adottano,
con propri provvedimenti, criteri e modalita' per il
reclutamento del personale e per il conferimento degli
incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3
dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, nonche' i vincoli assunzionali e di contenimento delle
politiche retributive stabiliti dall'ente locale
controllante ai sensi dell'articolo 18, comma 2-bis, del
decreto-legge n. 112 del 2008.
Comma 562

Si riporta il testo degli articoli 4 e 9 del citato
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come modificati dalla
presente legge:
"Art. 4. Riduzione di spese, messa in liquidazione e
privatizzazione di societa' pubbliche
1. -2. e 3. (abrogati).
3-bis. Le attivita' informatiche riservate allo Stato
ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414,
e successivi provvedimenti di attuazione, nonche' le
attivita' di sviluppo e gestione dei sistemi informatici
delle amministrazioni pubbliche, svolte attualmente dalla
Consip S.p.A. ai sensi di legge e di statuto, sono
trasferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei
S.p.A., che svolgera' tali attivita' attraverso una
specifica divisione interna garantendo per cinque esercizi
la prosecuzione delle attivita' secondo il precedente
modello di relazione con il Ministero. All'acquisto
dell'efficacia della suddetta operazione di scissione, le
disposizioni normative che affidano a Consip S.p.A. le
attivita' oggetto di trasferimento si intendono riferite a
Sogei S.p.A.
3-ter. Fermo restando lo svolgimento da parte di Consip
S.p.A. delle attivita' ad essa affidate con provvedimenti
normativi, le attivita' di realizzazione del Programma di
razionalizzazione degli acquisti, di centrale di
committenza e di e-procurement continuano ad essere svolte
dalla Consip S.p.A. La medesima societa' svolge, inoltre,
le attivita' ad essa affidate con provvedimenti
amministrativi del Ministero dell'economia e delle finanze.
Sogei S.p.A., sulla base di apposita convenzione
disciplinante i relativi rapporti nonche' i tempi e le
modalita' di realizzazione delle attivita', si avvale di
Consip S.p.A, nella sua qualita' di centrale di
committenza, per le acquisizioni di beni e servizi.
3-quater. Per la realizzazione di quanto previsto
dall'articolo 20 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
Consip S.p.A. svolge altresi' le attivita' di centrale di
committenza relative alle Reti telematiche delle pubbliche
amministrazioni, al Sistema pubblico di connettivita' ai
sensi dell'articolo 83 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e alla Rete internazionale delle pubbliche
amministrazioni ai sensi all'articolo 86 del decreto
medesimo nonche' ai contratti-quadro ai sensi dell'articolo
1, comma 192, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A tal
fine Consip S.p.A. applica il contributo di cui
all'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 1°
dicembre 2009, n. 177.
3-quinquies. Consip S.p.A. svolge, inoltre,
l'istruttoria ai fini del rilascio dei pareri di congruita'
tecnico-economica da parte dell'Agenzia per l'Italia
Digitale che a tal fine stipula con Consip apposita
convenzione per la disciplina dei relativi rapporti.
3-sexies. (abrogato).
4. I consigli di amministrazione delle societa'
controllate direttamente o indirettamente dalle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo n. 165 del 2001, che abbiano
conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di
servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al
90 per cento dell'intero fatturato devono essere composti
da non piu' di tre membri, di cui due dipendenti
dell'amministrazione titolare della partecipazione o di
poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le
amministrazioni medesime, per le societa' a partecipazione
diretta, ovvero due scelti tra dipendenti
dell'amministrazione titolare della partecipazione della
societa' controllante o di poteri di indirizzo e vigilanza,
scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, e
dipendenti della stessa societa' controllante per le
societa' a partecipazione indiretta. Il terzo membro svolge
le funzioni di amministratore delegato. I dipendenti
dell'amministrazione titolare della partecipazione o di
poteri di indirizzo e vigilanza, ferme le disposizioni
vigenti in materia di onnicomprensivita' del trattamento
economico, ovvero i dipendenti della societa' controllante
hanno obbligo di riversare i relativi compensi assembleari
all'amministrazione, ove riassegnabili, in base alle
vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del
trattamento economico accessorio, e alla societa' di
appartenenza. E' comunque consentita la nomina di un
amministratore unico. La disposizione del presente comma si
applica con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di
amministrazione successivo alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
5. Fermo restando quanto diversamente previsto da
specifiche disposizioni di legge, i consigli di
amministrazione delle altre societa' a totale
partecipazione pubblica, diretta ed indiretta, devono
essere composti da tre o cinque membri, tenendo conto della
rilevanza e della complessita' delle attivita' svolte. Nel
caso di consigli di amministrazione composti da tre membri,
la composizione e' determinata sulla base dei criteri del
precedente comma. Nel caso di consigli di amministrazione
composti da cinque membri, la composizione dovra'
assicurare la presenza di almeno tre dipendenti
dell'amministrazione titolare della partecipazione o di
poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le
amministrazioni medesime, per le societa' a partecipazione
diretta, ovvero almeno tre membri scelti tra dipendenti
dell'amministrazione titolare della partecipazione della
societa' controllante o di poteri di indirizzo e vigilanza,
scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, e
dipendenti della stessa societa' controllante per le
societa' a partecipazione indiretta. In tale ultimo caso le
cariche di Presidente e di Amministratore delegato sono
disgiunte e al Presidente potranno essere affidate dal
Consiglio di amministrazione deleghe esclusivamente nelle
aree relazioni esterne e istituzionali e supervisione delle
attivita' di controllo interno. Resta fermo l'obbligo di
riversamento dei compensi assembleari di cui al comma
precedente. La disposizione del presente comma si applica
con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di
amministrazione successivo alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo
oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a
convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli
articoli da 13 a 42 del codice civile esclusivamente in
base a procedure previste dalla normativa nazionale in
conformita' con la disciplina comunitaria. Gli enti di
diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice
civile, che forniscono servizi a favore
dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non
possono ricevere contributi a carico delle finanze
pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo
scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta
formazione tecnologica e gli enti e le associazioni
operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei
beni ed attivita' culturali, dell'istruzione e della
formazione, le associazioni di promozione sociale di cui
alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di
volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le
organizzazioni non governative di cui alla legge 26
febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla
legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive
dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, nonche' le associazioni
rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti
territoriali e locali.
6-bis. Le disposizioni del comma 6 e del comma 8 non si
applicano all'associazione di cui al decreto legislativo 25
gennaio 2010, n. 6. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il
relativo consiglio di amministrazione e' composto, oltre
che dal Presidente, dal Capo del dipartimento della
funzione pubblica, da tre membri di cui uno designato dal
Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione e due designati dall'assemblea tra esperti
di qualificata professionalita' nel settore della
formazione e dell'organizzazione delle pubbliche
amministrazioni. Ai membri del consiglio di amministrazione
non spetta alcun compenso quali componenti del consiglio
stesso, fatto salvo il rimborso delle spese documentate.
L'associazione di cui al presente comma non puo' detenere
il controllo in societa' o in altri enti privati e le
partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto sono cedute
entro il 31 dicembre 2012.
7. Al fine di evitare distorsioni della concorrenza e
del mercato e di assicurare la parita' degli operatori nel
territorio nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2014 le
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo n. 165 del 2001, le stazioni
appaltanti, gli enti aggiudicatori e i soggetti
aggiudicatori di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, nel rispetto dell'articolo 2, comma 1 del citato
decreto acquisiscono sul mercato i beni e servizi
strumentali alla propria attivita' mediante le procedure
concorrenziali previste dal citato decreto legislativo. E'
ammessa l'acquisizione in via diretta di beni e servizi
tramite convenzioni realizzate ai sensi dell'articolo 30
della legge 7 dicembre 2000, n. 383, dell'articolo 7 della
legge 11 agosto 1991, n. 266, dell'articolo 90 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 5 della legge 8
novembre 1991, n. 381. Sono altresi' ammesse le convenzioni
siglate con le organizzazioni non governative per le
acquisizioni di beni e servizi realizzate negli ambiti di
attivita' previsti dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e
relativi regolamenti di attuazione.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'affidamento
diretto puo' avvenire solo a favore di societa' a capitale
interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti
dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la
gestione in house. Sono fatti salvi gli affidamenti in
essere fino alla scadenza naturale e comunque fino al 31
dicembre 2014. Sono altresi' fatte salve le acquisizioni in
via diretta di beni e servizi il cui valore complessivo sia
pari o inferiore a 200.000 euro in favore delle
associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7
dicembre 2000, n. 383, degli enti di volontariato di cui
alla legge 11 agosto 1991, n. 266, delle associazioni
sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, delle organizzazioni non
governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e
delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre
1991, n. 381.
8-bis. I commi 7 e 8 non si applicano alle procedure
previste dall'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n.
381.
9.-10. e 11. (abrogati).
12. Le amministrazioni vigilanti verificano sul
rispetto dei vincoli di cui ai commi precedenti; in caso di
violazione dei suddetti vincoli gli amministratori
esecutivi e i dirigenti responsabili della societa'
rispondono, a titolo di danno erariale, per le retribuzioni
ed i compensi erogati in virtu' dei contratti stipulati.
13. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano alle societa' quotate ed alle loro controllate.
Le medesime disposizioni non si applicano alle societa' per
azioni a totale partecipazione pubblica autorizzate a
prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio.
L'amministrazione interessata di cui al comma 1 continua ad
avvalersi degli organismi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
114. Le disposizioni del presente articolo e le altre
disposizioni, anche di carattere speciale, in materia di
societa' a totale o parziale partecipazione pubblica si
interpretano nel senso che, per quanto non diversamente
stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque la
disciplina del codice civile in materia di societa' di
capitali.
14. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e' fatto divieto, a pena di nullita', di inserire
clausole arbitrali in sede di stipulazione di contratti di
servizio ovvero di atti convenzionali comunque denominati,
intercorrenti tra societa' a totale partecipazione
pubblica, diretta o indiretta, e amministrazioni statali e
regionali; dalla predetta data perdono comunque efficacia,
salvo che non si siano gia' costituiti i relativi collegi
arbitrali, le clausole arbitrali contenute nei contratti e
negli atti anzidetti, ancorche' scaduti, intercorrenti tra
le medesime parti. "
"Art. 9. Razionalizzazione amministrativa, divieto di
istituzione e soppressione di enti, agenzie e organismi
1.- 2.- 3.- 4.- 5.- 6.- e 7. (abrogati). ".
Comma 563

Si riporta il testo vigente del comma 2 dell' articolo
1 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
"2. Le disposizioni del presente decreto disciplinano
l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di
impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche,
tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle
regioni e delle province autonome, nel rispetto
dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine
di:
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in
relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei
Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato
sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico,
contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse
umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la
formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti,
applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro
privato, garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed
ai lavoratori nonche' l'assenza di qualunque forma di
discriminazione e di violenza morale o psichica.".
Si riporta il testo dell'art. 31 del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001:
"Art. 31. Passaggio di dipendenti per effetto di
trasferimento di attivita' (Art. 34 del d.lgs n. 29 del
1993, come sostituito dall'art. 19 del d.lgs n. 80 del
1998)
1. Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di
trasferimento o conferimento di attivita', svolte da
pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o
strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al
personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si
applicano l'articolo 2112 del codice civile e si osservano
le procedure di informazione e di consultazione di cui
all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre
1990, n. 428.".
Si riporta il testo vigente dell'art. 2112 del codice
civile:
"Art. 2112. Mantenimento dei diritti dei lavoratori in
caso di trasferimento d'azienda.
In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di
lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore
conserva tutti i diritti che ne derivano.
Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido,
per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del
trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e
411 del codice di procedura civile il lavoratore puo'
consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni
derivanti dal rapporto di lavoro.
Il cessionario e' tenuto ad applicare i trattamenti
economici e normativi previsti dai contratti collettivi
nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del
trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano
sostituiti da altri contratti collettivi applicabili
all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si
produce esclusivamente fra contratti collettivi del
medesimo livello.
Ferma restando la facolta' di esercitare il recesso ai
sensi della normativa in materia di licenziamenti, il
trasferimento d'azienda non costituisce di per se' motivo
di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di
lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi
successivi al trasferimento d'azienda, puo' rassegnare le
proprie dimissioni con gli effetti di cui all'articolo
2119, primo comma.
Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo
si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione
che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti
il mutamento nella titolarita' di un'attivita' economica
organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al
trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria
identita' a prescindere dalla tipologia negoziale o dal
provvedimento sulla base del quale il trasferimento e'
attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le
disposizioni del presente articolo si applicano altresi' al
trasferimento di parte dell'azienda, intesa come
articolazione funzionalmente autonoma di un'attivita'
economica organizzata, identificata come tale dal cedente e
dal cessionario al momento del suo trasferimento.
Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un
contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando
il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e
appaltatore opera un regime di solidarieta' di cui
all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276.".
Comma 565
Si riporta il testo vigente del comma 7 dell'articolo
14, del gia' citato decreto-legge n. 95 del 2012:
"7. Le cessazioni dal servizio per processi di
mobilita', nonche' quelle disposte a seguito
dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2,
comma 11, lettera a), limitatamente al periodo di tempo
necessario al raggiungimento dei requisiti previsti
dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, non possono essere calcolate come risparmio
utile per definire l'ammontare delle disponibilita'
finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle
unita' sostituibili in relazione alle limitazioni del turn
over. ".
Comma 566
Si riporta il testo vigente del comma 19 dell'articolo
3 della citata legge 28 giugno 2012, n. 92:
"19. Per i settori, tipologie di datori di lavoro e
classi dimensionali comunque superiori ai quindici
dipendenti, non coperti dalla normativa in materia di
integrazione salariale, per i quali non siano stipulati,
entro il 31 ottobre 2013, accordi collettivi volti
all'attivazione di un fondo di cui al comma 4, ovvero ai
sensi del comma 14, e' istituito, con decreto non
regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, un fondo di solidarieta' residuale, cui
contribuiscono i datori di lavoro dei settori
identificati.".
Comma 569
Si riporta il testo vigente del comma 29, dell'articolo
3, della citata legge 24 dicembre 2007, n. 244 :
" 29. Entro trentasei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza
pubblica, cedono a terzi le societa' e le partecipazioni
vietate ai sensi del comma 27. Per le societa' partecipate
dallo Stato, restano ferme le disposizioni di legge in
materia di alienazione di partecipazioni.
Si riporta il testo vigente dell'art. 2437-ter del
codice civile:
"Art. 2437-ter. Criteri di determinazione del valore
delle azioni.
Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per
le quali esercita il recesso.
Il valore di liquidazione delle azioni e' determinato
dagli amministratori, sentito il parere del collegio
sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale
dei conti, tenuto conto della consistenza patrimoniale
della societa' e delle sue prospettive reddituali, nonche'
dell'eventuale valore di mercato delle azioni.
Il valore di liquidazione delle azioni quotate in
mercati regolamentati e' determinato facendo esclusivo
riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura
nei sei mesi che precedono la pubblicazione ovvero
ricezione dell'avviso di convocazione dell'assemblea le cui
deliberazioni legittimano il recesso.
Lo statuto puo' stabilire criteri diversi di
determinazione del valore di liquidazione, indicando gli
elementi dell'attivo e del passivo del bilancio che possono
essere rettificati rispetto ai valori risultanti dal
bilancio, unitamente ai criteri di rettifica, nonche' altri
elementi suscettibili di valutazione patrimoniale da tenere
in considerazione.
I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del
valore di cui al secondo comma del presente articolo nei
quindici giorni precedenti alla data fissata per
l'assemblea; ciascun socio ha diritto di prenderne visione
e di ottenerne copia a proprie spese.
In caso di contestazione da proporre contestualmente
alla dichiarazione di recesso il valore di liquidazione e'
determinato entro novanta giorni dall'esercizio del diritto
di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato
dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza
della parte piu' diligente; si applica in tal caso il primo
comma dell'articolo 1349 .".
Comma 570
Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 20 novembre 1972, n. 301.
Comma 571
Si riporta il testo vigente dell'art. 116 della
Costituzione:
"Art. 116.
Il Friuli Venezia Giulia , la Sardegna, la Sicilia, il
Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Valle'
d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di
autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati
con legge costituzionale .
La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e' costituita
dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia,
concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo
117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo
articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione
della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite
ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa
della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel
rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge e'
approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei
componenti sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione
interessata."
Comma 572
Si riporta il testo dell'articolo 62 del citato
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni, come modificato dalla presente legge:
"Art. 62. Contenimento dell'uso degli strumenti
derivati e dell'indebitamento delle regioni e degli enti
locali
1. Le norme del presente articolo costituiscono
principi fondamentali per il coordinamento della finanza
pubblica e hanno il fine di assicurare la tutela
dell'unita' economica della Repubblica ai sensi degli
articoli 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma,
119, secondo comma, e 120 della Costituzione. Le
disposizioni del presente articolo costituiscono altresi'
norme di applicazione necessaria.
2. Alle regioni, alle province autonome di Trento e di
Bolzano e agli enti locali di cui all'articolo 2 del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
e' fatto divieto di emettere titoli obbligazionari o altre
passivita' che prevedano il rimborso del capitale in
un'unica soluzione alla scadenza , nonche' titoli
obbligazionari o altre passivita' in valuta estera. Per
tali enti, la durata di una singola operazione di
indebitamento, anche se consistente nella rinegoziazione di
una passivita' esistente, non puo' essere superiore a
trenta ne' inferiore a cinque anni.
3. Salvo quanto previsto ai successivi commi, agli enti
di cui al comma 2 e' fatto divieto di:
a) stipulare contratti relativi agli strumenti
finanziari derivati previsti dall'articolo 1, comma 3, del
testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58;
b) procedere alla rinegoziazione dei contratti derivati
gia' in essere alla data di entrata in vigore della
presente disposizione;
c) stipulare contratti di finanziamento che includono
componenti derivate.

3-bis. Dal divieto di cui al comma 3 sono esclusi:
a) le estinzioni anticipate totali dei contratti
relativi agli strumenti finanziari derivati;
b) le riassegnazioni dei medesimi contratti a
controparti diverse dalle originarie, nella forma di
novazioni soggettive, senza che vengano modificati i
termini e le condizioni finanziarie dei contratti
riassegnati;
c) la possibilita' di ristrutturare il contratto
derivato a seguito di modifica della passivita' alla quale
il medesimo contratto e' riferito, esclusivamente nella
forma di operazioni prive di componenti opzionali e volte
alla trasformazione da tasso fisso a variabile o viceversa
e con la finalita' di mantenere la corrispondenza tra la
passivita' rinegoziata e la collegata operazione di
copertura;
d) il perfezionamento di contratti di finanziamento che
includono l'acquisto di cap da parte dell'ente.
3-ter. Dal divieto di cui al comma 3 e' esclusa la
facolta' per gli enti di cui al comma 2 di procedere alla
cancellazione, dai contratti derivati esistenti, di
eventuali clausole di risoluzione anticipata, mediante
regolamento per cassa nell'esercizio di riferimento del
relativo saldo.
3-quater. Dal divieto di cui al comma 3 e' esclusa
altresi' la facolta' per gli enti di cui al comma 2 di
procedere alla cancellazione, dai contratti derivati
esistenti, di componenti opzionali diverse dalla opzione
cap di cui gli enti siano stati acquirenti, mediante
regolamento per cassa nell'esercizio di riferimento del
relativo saldo »;

4. Nei casi previsti dai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater,
il soggetto competente per l'ente alla sottoscrizione del
contratto attesta per iscritto di avere preso conoscenza
dei rischi e delle caratteristiche del medesimo contratto,
nonche' delle variazioni intervenute nella copertura del
sottostante indebitamento.

5. Il contratto relativo a strumenti finanziari
derivati o il contratto di finanziamento che include
l'acquisto di cap da parte dell'ente, stipulato in
violazione delle disposizioni previste dal presente
articolo o privo dell'attestazione di cui al comma 4, e'
nullo. La nullita' puo' essere fatta valere solo dall'ente
»;.
6.(abrogato).
7. Fermo restando quanto previsto in termini di
comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 41,
commi 2-bis e 2-ter, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
il Ministero dell'economia e delle finanze trasmette
altresi' mensilmente alla Corte dei conti copia della
documentazione ricevuta in relazione ai contratti stipulati
di cui al comma 3.
8. Gli enti di cui al comma 2 allegano al bilancio di
previsione e al bilancio consuntivo una nota informativa
che evidenzi gli oneri e gli impegni finanziari,
rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti
relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di
finanziamento che includono una componente derivata.
9. All'articolo 3, comma 17, secondo periodo, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: «cessioni
di crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche»
sono aggiunte le seguenti: «nonche', sulla base dei criteri
definiti in sede europea dall'Ufficio statistico delle
Comunita' europee (EUROSTAT), l'eventuale premio incassato
al momento del perfezionamento delle operazioni derivate».
10. Sono abrogati l'articolo 41, comma 2, primo
periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonche'
l'articolo 1, commi 381, 382, 383 e 384, della legge 24
dicembre 2007, n. 244. Le disposizioni relative
all'utilizzo degli strumenti derivati da parte degli enti
territoriali emanate in attuazione dell'articolo 41, comma
1, ultimo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
sono abrogate dalla data di entrata in vigore della legge
di stabilita' 2014.
11. Restano salve tutte le disposizioni in materia di
indebitamento delle regioni, delle province autonome di
Trento e di Bolzano e degli enti locali che non siano in
contrasto con le disposizioni del presente articolo."
Comma 573
Si riporta il testo del comma 7, dell'articolo
243-quater del citato decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267:
"7. Ai fini della predisposizione del piano, l'ente e'
tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti
fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194.
Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente puo'
provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della
durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio,
compreso quello in corso, convenuto con i creditori.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 246 del
citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
"Art. 246. Deliberazione di dissesto
1. La deliberazione recante la formale ed esplicita
dichiarazione di dissesto finanziario e' adottata dal
consiglio dell'ente locale nelle ipotesi di cui
all'articolo 244 e valuta le cause che hanno determinato il
dissesto. La deliberazione dello stato di dissesto non e'
revocabile. Alla stessa e' allegata una dettagliata
relazione dell'organo di revisione economico-finanziaria
che analizza le cause che hanno provocato il dissesto.
2. La deliberazione dello stato di dissesto e'
trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutivita', al
Ministero dell'interno ed alla Procura regionale presso la
Corte dei conti competente per territorio, unitamente alla
relazione dell'organo di revisione. La deliberazione e'
pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana a cura del Ministero dell'interno
unitamente al decreto del Presidente della Repubblica di
nomina dell'organo straordinario di liquidazione.
3. L'obbligo di deliberazione dello stato di dissesto
si estende, ove ne ricorrano le condizioni, al commissario
nominato ai sensi dell'articolo 141, comma 3.
4. Se, per l'esercizio nel corso del quale si rende
necessaria la dichiarazione di dissesto, e' stato
validamente deliberato il bilancio di previsione, tale atto
continua ad esplicare la sua efficacia per l'intero
esercizio finanziario, intendendosi operanti per l'ente
locale i divieti e gli obblighi previsti dall'articolo 191,
comma 5. In tal caso, la deliberazione di dissesto puo'
essere validamente adottata, esplicando gli effetti di cui
all'articolo 248. Gli ulteriori adempimenti e relativi
termini iniziali, propri dell'organo straordinario di
liquidazione e del consiglio dell'ente, sono differiti al
1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui e' stato
deliberato il dissesto. Ove sia stato gia' approvato il
bilancio preventivo per l'esercizio successivo, il
consiglio provvede alla revoca dello stesso.
5. Le disposizioni relative alla valutazione delle
cause di dissesto sulla base della dettagliata relazione
dell'organo di revisione di cui al comma 1 ed ai
conseguenti oneri di trasmissione di cui al comma 2 si
applicano solo ai dissesti finanziari deliberati a
decorrere dal 25 ottobre 1997."
Si riporta il testo vigente dell'articolo 243-bis del
citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
"Art. 243-bis. Procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale
1. I comuni e le province per i quali, anche in
considerazione delle pronunce delle competenti sezioni
regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti,
sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di
provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le
misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti
a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono
ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di
riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente
articolo. La predetta procedura non puo' essere iniziata
qualora la sezione regionale della Corte dei Conti
provveda, a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, ai sensi dell'articolo 6, comma 2,
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, ad
assegnare un termine per l'adozione delle misure correttive
di cui al comma 6, lettera a), del presente articolo.
2. La deliberazione di ricorso alla procedura di
riequilibrio finanziario pluriennale e' trasmessa, entro 5
giorni dalla data di esecutivita', alla competente sezione
regionale della Corte dei conti e al Ministero
dell'interno.
3. Il ricorso alla procedura di cui al presente
articolo sospende temporaneamente la possibilita' per la
Corte dei conti di assegnare, ai sensi dell'articolo 6,
comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149,
il termine per l'adozione delle misure correttive di cui al
comma 6, lettera a), del presente articolo.
4. Le procedure esecutive intraprese nei confronti
dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di
ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di
approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui
all'articolo 243-quater, commi 1 e 3.
5. Il consiglio dell'ente locale, entro il termine
perentorio di 60 giorni dalla data di esecutivita' della
delibera di cui al comma 1, delibera un piano di
riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima
di dieci anni, compreso quello in corso, corredato del
parere dell'organo di revisione economico-finanziario.
Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di cui al
presente comma risulti gia' presentata dalla precedente
amministrazione, ordinaria o commissariale, e non risulti
ancora intervenuta la delibera della Corte dei conti di
approvazione o di diniego di cui all'articolo 243-quater,
comma 3, l'amministrazione in carica ha facolta' di
rimodulare il piano di riequilibrio, presentando la
relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla
sottoscrizione della relazione di cui all'articolo 4-bis,
comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.
6. Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale
deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare
le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque,
contenere:
a) le eventuali misure correttive adottate dall'ente
locale in considerazione dei comportamenti difformi dalla
sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli
obiettivi posti con il patto di stabilita' interno
accertati dalla competente sezione regionale della Corte
dei conti;
b) la puntuale ricognizione, con relativa
quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati,
dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante
dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti
fuori bilancio;
c) l'individuazione, con relative quantificazione e
previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le
misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale
del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di
amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti
fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a
partire da quello in corso alla data di accettazione del
piano;
d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di
riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di
amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da
prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il
finanziamento dei debiti fuori bilancio.
7. Ai fini della predisposizione del piano, l'ente e'
tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti
fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194.
Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente puo'
provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della
durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio,
compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
8. Al fine di assicurare il prefissato graduale
riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata
del piano, l'ente:
a) puo' deliberare le aliquote o tariffe dei tributi
locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad
eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;
 

b) e' soggetto ai controlli centrali in materia di
copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'articolo
243, comma 2, ed e' tenuto ad assicurare la copertura dei
costi della gestione dei servizi a domanda individuale
prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma
2;
c) e' tenuto ad assicurare, con i proventi della
relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della
gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi
urbani e del servizio acquedotto;
d) e' soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e
sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo 243,
comma 1;
e) e' tenuto ad effettuare una revisione straordinaria
di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio,
stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia
esigibilita' da inserire nel conto del patrimonio fino al
compimento dei termini di prescrizione, nonche' una
sistematica attivita' di accertamento delle posizioni
debitorie aperte con il sistema creditizio e dei
procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse
sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale
ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di
destinazione;
f) e' tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della
spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione
della stessa, nonche' una verifica e relativa valutazione
dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente e della
situazione di tutti gli organismi e delle societa'
partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico
del bilancio dell'ente;
g) puo' procedere all'assunzione di mutui per la
copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di
investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204,
comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonche'
accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilita'
finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter,
a condizione che si sia avvalso della facolta' di
deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima
prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno ad
alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili
per i fini istituzionali dell'ente e che abbia provveduto
alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi
dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa
non puo' essere variata in aumento per la durata del piano
di riequilibrio.
9. In caso di accesso al Fondo di rotazione di cui
all'articolo 243-ter, l'Ente deve adottare entro il termine
dell'esercizio finanziario le seguenti misure di
riequilibrio della parte corrente del bilancio:
a) a decorrere dall'esercizio finanziario successivo,
riduzione delle spese di personale, da realizzare in
particolare attraverso l'eliminazione dai fondi per il
finanziamento della retribuzione accessoria del personale
dirigente e di quello del comparto, delle risorse di cui
agli articoli 15, comma 5, e 26, comma 3, dei Contratti
collettivi nazionali di lavoro del 1° aprile 1999
(comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota
non connessa all'effettivo incremento delle dotazioni
organiche;
b) entro il termine di un triennio, riduzione almeno
del dieci per cento delle spese per prestazioni di servizi,
di cui all'intervento 03 della spesa corrente;
c) entro il termine di un triennio, riduzione almeno
del venticinque per cento delle spese per trasferimenti, di
cui all'intervento 05 della spesa corrente, finanziate
attraverso risorse proprie;
d) blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto
previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g), per i
soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio
pregressi.".
Si riporta il testo dell'articolo 242 del citato
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
"Art. 242. Individuazione degli enti locali
strutturalmente deficitari e relativi controlli
1. Sono da considerarsi in condizioni strutturalmente
deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed
incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da
un apposita tabella, da allegare al rendiconto della
gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno
la meta' presentino valori deficitari. Il rendiconto della
gestione e' quello relativo al penultimo esercizio
precedente quello di riferimento.
2. Con decreto del Ministro dell'interno di natura non
regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono fissati i parametri obiettivi, nonche'
le modalita' per la compilazione della tabella di cui al
comma 1. Fino alla fissazione di nuovi parametri si
applicano quelli vigenti nell'anno precedente.
3. Le norme di cui al presente capo si applicano a
comuni, province e comunita' montane.".
Comma 574
Si riporta il testo vigente dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 recante "Norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede
di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni":
"Art. 17. (Oggetto)
1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle
imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme
a favore dello Stato, delle regioni e degli enti
previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti,
dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti,
risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche
presentate successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto. Tale compensazione deve essere
effettuata entro la data di presentazione della
dichiarazione successiva. La compensazione del credito
annuale o relativo a periodi inferiori all'anno
dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a
5.000 euro annui, puo' essere effettuata a partire dal
giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione
della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito
emerge.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali
e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento
diretto ai sensi dell'Art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute
di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta ferma la
facolta' di eseguire il versamento presso la competente
sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso
non e' ammessa la compensazione ;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'Art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143, lettera
a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis);
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti
dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di
collaborazione coordinata e continuativa di cui all'Art.
49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale
ai sensi dell'Art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio
netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30
settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'Art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti
sale cinematografiche;
h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla
riscossione dell'incremento all'addizionale comunale
debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e
successive modificazioni.
2-bis. ".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
(Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito):
"Art. 3. (Riscossione mediante versamenti diretti)
Sono riscosse mediante versamento diretto al
concessionario ;
1) le ritenute alla fonte effettuate, a norma degli
artt. 23, 24, 25, 25 bis e 28 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte di
soggetti diversi da quelli indicati nel primo comma
dell'art. 29 del predetto decreto e da quelli di cui al
successivo comma del presente articolo ;
2) .
3) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche,
nonche' l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 16-bis
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, dovute in base alla dichiarazione annuale ;
4) .
5) le ritenute alla fonte sui dividendi a norma degli
articoli 27 e 73 del decreto indicato al n. 1);
6) l'imposta locale sui redditi dovuta, in base alla
dichiarazione annuale dei soggetti all'imposta sul reddito
delle persone giuridiche che si avvalgono della facolta' di
approvare il bilancio, a norma di leggi speciali, oltre sei
mesi dalla data di chiusura dell'esercizio.
Sono riscosse mediante versamento diretto alle sezioni
di tesoreria provinciale dello Stato:
a) le ritenute operate dalle amministrazioni della
Camera dei deputati, del Senato e della Corte
costituzionale a norma dell'art. 29, commi quarto e quinto,
del decreto indicato al primo comma, n. 1);
b) le ritenute operate ai sensi del comma 4
dell'articolo 27 del decreto indicato al primo comma,
numero 1);
c) l'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta
in base alla dichiarazione annuale, nonche' l'imposta
sostitutiva di cui all'articolo 16-bis del testo unico
delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ad
esclusione dell'imposta applicabile sui redditi soggetti a
tassazione separata ai sensi dell'articolo 16 del medesimo
decreto;
d) le ritenute alla fonte applicabili sui redditi di
cui all'articolo 26, primo comma, del decreto indicato al
numero 1), maturati nel periodo d'imposta ancorche' non
corrisposti;
e) le ritenute alla fonte sui redditi di cui
all'articolo 26, secondo comma, del decreto indicato al
numero 1), maturati nel periodo d'imposta ancorche' non
corrisposti;
f) le ritenute sui redditi di cui all'articolo 26,
commi 3, 3-bis e 5, del decreto indicato nel numero 1, ivi
compresa la somma dovuta in caso di anticipato rimborso di
obbligazioni e titoli similari;
g) le ritenute alla fonte sui premi di cui all'articolo
30 del decreto indicato al numero 1), maturati nel periodo
d'imposta ancorche' non corrisposti;
h) le ritenute alla fonte operate dalle aziende di
credito e dagli istituti di credito a norma dell'art. 1,
D.L. 2 ottobre 1981, n. 546 ;
h-bis) le ritenute operate dagli enti pubblici di cui
alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n.
720.".
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
35 del citato decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241:
"1. Il responsabile dell'assistenza fiscale dei centri
costituiti dai soggetti di cui all'Art. 32, comma 1,
lettere a), b) e c), su richiesta del contribuente:
a) rilascia un visto di conformita' dei dati delle
dichiarazioni predisposte dal centro, alla relativa
documentazione e alle risultanze delle scritture contabili,
nonche' di queste ultime alla relativa documentazione
contabile;
b) assevera che gli elementi contabili ed
extracontabili comunicati all'amministrazione finanziaria e
rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore
corrispondono a quelli risultanti dalle scritture contabili
e da altra documentazione idonea."
Si riporta il testo vigente dei commi 4 e 5
dell'articolo 1 del DPR 22 luglio 1998, n. 322 (Regolamento
recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni
relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale
sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore
aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge
23 dicembre 1996, n. 662):
4. La dichiarazione dei soggetti diversi dalle persone
fisiche e' sottoscritta, a pena di nullita', dal
rappresentante legale, e in mancanza da chi ne ha
l'amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante
negoziale. La nullita' e' sanata se il soggetto tenuto a
sottoscrivere la dichiarazione vi provvede entro trenta
giorni dal ricevimento dell'invito da parte del competente
ufficio dell'Agenzia delle entrate.
5. La dichiarazione delle societa' e degli enti
soggetti all'imposta sul reddito delle societa' sottoposti
al controllo contabile ai sensi del codice civile o di
leggi speciali e' sottoscritta anche dai soggetti che
sottoscrivono la relazione di revisione. La dichiarazione
priva di tale sottoscrizione e' valida, salva
l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 9, comma
5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e
successive modificazioni.
Si riporta il testo vigente dell'articolo 2409-bis del
codice civile:
"2409-bis. Revisione legale dei conti
La revisione legale dei conti sulla societa' e'
esercitata da un revisore legale dei conti o da una
societa' di revisione legale iscritti nell'apposito
registro.
Lo statuto delle societa' che non siano tenute alla
redazione del bilancio consolidato puo' prevedere che la
revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio
sindacale. In tal caso il collegio sindacale e' costituito
da revisori legali iscritti nell'apposito registro.".
Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 2
del DM 31 maggio 1999, n. 164 recante "Regolamento recante
norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di
assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai
sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi
dell'articolo 40 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241":
"2. Il rilascio del visto di conformita' di cui
all'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, implica, inoltre:
a) la verifica della regolare tenuta e conservazione
delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle
imposte sui redditi e delle imposte sul valore aggiunto;
b) la verifica della corrispondenza dei dati esposti
nella dichiarazione alle risultanze delle scritture
contabili e di queste ultime alla relativa documentazione;
c). ".
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
39 del citato decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241:
"1. Salvo che il fatto costituisca reato e ferma
restando l'irrogazione delle sanzioni per le violazioni di
norme tributarie:
a) ai soggetti indicati nell'Art. 35 che rilasciano il
visto di conformita', ovvero l'asseverazione, infedele si
applica, la sanzione amministrativa da euro 258 ad euro
2.582. La violazione e' punibile in caso di liquidazione
delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi
dovuti in base alle dichiarazioni, di cui all' Art. 36-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e in caso di controllo ai sensi degli
articoli 36-ter e seguenti del medesimo decreto, nonche' in
caso di liquidazione dell'imposta dovuta in base alle
dichiarazioni e di controllo di cui agli articoli 54 e
seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633. La violazione e' punibile a
condizione che non trovi applicazione l' Art. 12-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di
violazioni particolarmente gravi, e' disposta a carico dei
predetti soggetti la sospensione dalla facolta' di
rilasciare il visto di conformita' e l'asseverazione, per
un periodo da uno a tre anni. In caso di ripetute
violazioni commesse successivamente al periodo di
sospensione, e' disposta l'inibizione dalla facolta' di
rilasciare il visto di conformita' e l'asseverazione. Si
considera violazione particolarmente grave il mancato
pagamento della suddetta sanzione;
b) al professionista che rilascia una certificazione
tributaria di cui all'Art. 36 infedele, si applica la
sanzione amministrativa da euro 516 ad euro 5.165. In caso
di accertamento di tre distinte violazioni commesse nel
corso di un biennio, e' disposta la sospensione dalla
facolta' di rilasciare la certificazione tributaria per un
periodo da uno a tre anni. La medesima facolta' e' inibita
in caso di accertamento di ulteriori violazioni ovvero di
violazioni di particolare gravita'; si considera violazione
particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta
sanzione.".
Comma 575
Si riporta il testo vigente dell'articolo 3 della
citata legge 27 luglio 2000, n. 212 :
"Art. 3. (Efficacia temporale delle norme tributarie)
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le
disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo.
Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte
si applicano solo a partire dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
delle disposizioni che le prevedono.
2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono
prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui
scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno
dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei
provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli
accertamenti di imposta non possono essere prorogati.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 15 del DPR 22
dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle
imposte sui redditi):
"Art. 15. Detrazione per oneri [Testo post riforma
2004]
1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19
per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se
non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che
concorrono a formare il reddito complessivo:
a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori,
nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio
dello Stato o di uno Stato membro della Comunita' europea
ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato
di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui
agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni
dichiarati;
b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori,
nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio
dello Stato o di uno Stato membro della Comunita' europea
ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato
di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti
da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unita'
immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un
anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a
4.000 euro. L'acquisto della unita' immobiliare deve essere
effettuato nell'anno precedente o successivo alla data
della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene
conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario
contratto e' estinto e ne viene stipulato uno nuovo di
importo non superiore alla residua quota di capitale da
rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati.
In caso di acquisto di unita' immobiliare locata, la
detrazione spetta a condizione che entro tre mesi
dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto di
intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e
che entro un anno dal rilascio l'unita' immobiliare sia
adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale
si intende quella nella quale il contribuente o i suoi
familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta non
oltre il periodo di imposta nel corso del quale e' variata
la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni
dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si
tiene conto, altresi', delle variazioni dipendenti da
ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a
condizione che l'unita' immobiliare non risulti locata. Nel
caso l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di
ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa
concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione
spetta a decorrere dalla data in cui l'unita' immobiliare
e' adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni
dall'acquisto. In caso di contitolarita' del contratto di
mutuo o di piu' contratti di mutuo il limite di 4.000 euro
e' riferito all'ammontare complessivo degli interessi,
oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La
detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle
stesse condizioni, anche con riferimento alle somme
corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e
dagli acquirenti di unita' immobiliari di nuova
costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a
titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori
e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari
contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il mutuo e'
intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi puo'
fruire della detrazione unicamente per la propria quota di
interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico
dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe
le quote;
b-bis) dal 1° gennaio 2007 i compensi comunque
denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare
in dipendenza dell'acquisto dell'unita' immobiliare da
adibire ad abitazione principale per un importo non
superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualita';
c) le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250
mila. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle
spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle
indicate nell'articolo 10, comma 1, lettera b), e dalle
spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per
protesi dentarie e sanitarie in genere. Ai fini della
detrazione la spesa sanitaria relativa all'acquisto di
medicinali deve essere certificata da fattura o da
scontrino fiscale contenente la specificazione della
natura, qualita' e quantita' dei beni e l'indicazione del
codice fiscale del destinatario. Le spese riguardanti i
mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione,
alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e
informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le
possibilita' di integrazione dei soggetti di cui
all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si
assumono integralmente. Tra i mezzi necessari per la
locomozione dei soggetti indicati nel precedente periodo,
con ridotte o impedite capacita' motorie permanenti, si
comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui,
rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere b), c)
ed f), e 54, comma 1, lettere a), c), f) ed m), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in
serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni
permanenti delle capacita' motorie. Tra i veicoli adattati
alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio
automatico, purche' prescritto dalla commissione medica
locale di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285. Tra i mezzi necessari per la
locomozione dei non vedenti sono compresi i cani guida e
gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da
stabilire con decreto del Ministro delle finanze. Tra i
mezzi necessari per la locomozione dei sordomuti sono
compresi gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche
da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. La
detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro
anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro
automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato
cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo
veicolo, nei limiti della spesa di lire trentacinque
milioni o, nei casi in cui risultasse che il suddetto
veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della
spesa massima di lire trentacinque milioni da cui va
detratto l'eventuale rimborso assicurativo. E' consentito,
alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in
quattro quote annuali costanti e di pari importo. La
medesima ripartizione della detrazione in quattro quote
annuali di pari importo e' consentita, con riferimento alle
altre spese di cui alla presente lettera, nel caso in cui
queste ultime eccedano, complessivamente, il limite di lire
30 milioni annue. Si considerano rimaste a carico del
contribuente anche le spese rimborsate per effetto di
contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i
quali non spetta la detrazione di imposta o che non sono
deducibili dal suo reddito complessivo ne' dai redditi che
concorrono a formarlo. Si considerano, altresi', rimaste a
carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di
contributi o premi che, pur essendo versati da altri,
concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di
lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di
ritenuta;
c-bis) le spese veterinarie, fino all'importo di lire
750.000, limitatamente alla parte che eccede lire 250.000.
Con decreto del Ministero delle finanze sono individuate le
tipologie di animali per le quali spetta la detraibilita'
delle predette spese;
c-ter) le spese sostenute per i servizi di
interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti, ai
sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381;
d) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte
di persone indicate nell'articolo 433 del codice civile e
di affidati o affiliati, per importo non superiore a 3
milioni di lire per ciascuna di esse;
e) le spese per frequenza di corsi di istruzione
secondaria e universitaria, in misura non superiore a
quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti
statali;
f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il
rischio di morte o di invalidita' permanente non inferiore
al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non
autosufficienza nel compimento degli atti della vita
quotidiana, se l'impresa di assicurazione non ha facolta'
di recesso dal contratto, per un importo complessivamente
non superiore a euro 630 per il periodo d'imposta in corso
alla data del 31 dicembre 2013, nonche' a euro 530 a
decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2014 e, a decorrere dallo stesso periodo d'imposta, a euro
1.291,14, limitatamente ai premi per assicurazioni aventi
per oggetto il rischio di non autosufficienza nel
compimento degli atti della vita quotidiana, al netto dei
predetti premi aventi per oggetto il rischio di morte o di
invalidita' permanente. Con decreto del Ministero delle
finanze, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private (ISVAP), sono stabilite le
caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti
che assicurano il rischio di non autosufficienza. Per i
percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilato, si
tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi
di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro
ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta; g) le
spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione,
protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della
legge 1° giugno 1939, n. 1089, e del decreto del Presidente
della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura
effettivamente rimasta a carico. La necessita' delle spese,
quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da
apposita certificazione rilasciata dalla competente
soprintendenza del Ministero per i beni culturali e
ambientali, previo accertamento della loro congruita'
effettuato d'intesa con il competente ufficio del
territorio del Ministero delle finanze. La detrazione non
spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza
la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i
beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento degli
obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di
prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati
e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi.
L'Amministrazione per i beni culturali ed ambientali da'
immediata comunicazione al competente ufficio delle entrate
del Ministero delle finanze delle violazioni che comportano
la perdita del diritto alla detrazione; dalla data di
ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il
termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi;
h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello
Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di
enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori
appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni
culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni
legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono
o promuovono attivita' di studio, di ricerca e di
documentazione di rilevante valore culturale e artistico o
che organizzano e realizzano attivita' culturali,
effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto,
la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose
indicate nell'articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n.
1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30
settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni
effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di
mostre e di esposizioni di rilevante interesse
scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi
e le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonche'
per ogni altra manifestazione di rilevante interesse
scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali,
ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la
catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni
culturali. Le iniziative culturali devono essere
autorizzate, previo parere del competente comitato di
settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e
ambientali, dal Ministero per i beni culturali e
ambientali, che deve approvare la previsione di spesa ed il
conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e
ambientali stabilisce i tempi necessari affinche' le
erogazioni liberali fatte a favore delle associazioni
legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle
fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati nella
presente lettera e controlla l'impiego delle erogazioni
stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al
donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni
liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati
affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, o delle
regioni e degli enti locali territoriali, nel caso di
attivita' o manifestazioni in cui essi siano direttamente
coinvolti, e sono destinate ad un fondo da utilizzare per
le attivita' culturali previste per l'anno successivo. Il
Ministero per i beni culturali e ambientali comunica, entro
il 31 marzo di ciascun anno, al centro informativo del
Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze
l'elenco nominativo dei soggetti erogatori, nonche'
l'ammontare delle erogazioni effettuate entro il 31
dicembre dell'anno precedente;
h-bis) il costo specifico o, in mancanza, il valore
normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad
un'apposita convenzione, ai soggetti e per le attivita' di
cui alla lettera h);
i) le erogazioni liberali in denaro, per importo non
superiore al 2 per cento del reddito complessivo
dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche,
fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza
scopo di lucro svolgono esclusivamente attivita' nello
spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove
strutture, per il restauro ed il potenziamento delle
strutture esistenti, nonche' per la produzione nei vari
settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per
tali finalita' dal percipiente entro il termine di due anni
dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro
totalita', all'entrata dello Stato;
i-bis) i contributi associativi, per importo non
superiore a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci
alle societa' di mutuo soccorso che operano esclusivamente
nei settori di cui all'articolo 1 della legge 15 aprile
1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio
nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di
vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro
famiglie. La detrazione e' consentita a condizione che il
versamento di tali contributi sia eseguito tramite banca o
ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di
pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalita' idonee
a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento
di efficaci controlli, che possono essere stabilite con
decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un importo
complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a
1.500 euro, in favore delle societa' e associazioni
sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento
di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio
postale ovvero secondo altre modalita' stabilite con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400;
i-quater) le erogazioni liberali in denaro, per importo
non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle
associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Si applica
l'ultimo periodo della lettera i-bis);
i-quinquies) le spese, per un importo non superiore a
210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e
l'abbonamento, per i ragazzi di eta' compresa tra 5 e 18
anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre
strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica
sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, e le attivita' sportive;
i-sexies) i canoni di locazione derivanti dai contratti
di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9
dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, i canoni
relativi ai contratti di ospitalita', nonche' agli atti di
assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti
per il diritto allo studio, universita', collegi
universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di
lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di
laurea presso una universita' ubicata in un comune diverso
da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100
chilometri e comunque in una provincia diversa, per unita'
immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede
l'universita' o in comuni limitrofi, per un importo non
superiore a 2.633 euro. Alle medesime condizioni ed entro
lo stesso limite, la detrazione spetta per i canoni
derivanti da contratti di locazione e di ospitalita' ovvero
da atti di assegnazione in godimento stipulati, ai sensi
della normativa vigente nello Stato in cui l'immobile e'
situato, dagli studenti iscritti a un corso di laurea
presso un'universita' ubicata nel territorio di uno Stato
membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti
all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi
nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis;
i-septies) le spese, per un importo non superiore a
2.100 euro, sostenute per gli addetti all'assistenza
personale nei casi di non autosufficienza nel compimento
degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo
non supera 40.000 euro;
i-octies) le erogazioni liberali a favore degli
istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e
paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema
nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n.
62, e successive modificazioni, nonche' a favore delle
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica e delle universita', finalizzate all'innovazione
tecnologica, all'edilizia scolastica e universitaria e
all'ampliamento dell'offerta formativa; la detrazione
spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni
sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero
mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'
articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
i-novies) le erogazioni liberali in denaro al Fondo per
l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 45,
comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398,
effettuate mediante versamento bancario o postale ovvero
secondo altre modalita' stabilite con apposito decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze.
1.1 Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 24
per cento, per l'anno 2013, e al 26 per cento, a decorrere
dall'anno 2014, per le erogazioni liberali in denaro, per
importo non superiore a 2.065 euro annui, a favore delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS),
delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da
fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei
Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). La detrazione
e' consentita a condizione che il versamento di tali
erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale
ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti
dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, e secondo ulteriori modalita' idonee a consentire
all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci
controlli, che possono essere stabilite con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400.
1-bis. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al
24 per cento, per l'anno 2013, e al 26 per cento, a
decorrere dall'anno 2014, delle erogazioni liberali in
denaro in favore dei partiti e dei movimenti politici che
abbiano presentato liste o candidature elettorali alle
elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o del
Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo
spettanti all'Italia, oppure che abbiano almeno un
rappresentante eletto a un consiglio regionale o ai
consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano,
per importi compresi fra 50 e 10.000 euro annui, a
condizione che siano effettuate mediante versamento
bancario o postale.
1-ter. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, si detrae dall'imposta lorda, e fino alla
concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per
cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni
di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori,
nonche' delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole
di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel
territorio dello Stato o di uno Stato membro delle
Comunita' europee, ovvero a stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato di soggetti non residenti, in
dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1 gennaio 1998
e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unita'
immobiliare da adibire ad abitazione principale. La
detrazione e' ammessa a condizione che la stipula del
contratto di mutuo da parte del soggetto possessore a
titolo di proprieta' o altro diritto reale dell'unita'
immobiliare avvenga nei sei mesi antecedenti, ovvero nei
diciotto mesi successivi all'inizio dei lavori di
costruzione. Con decreto del Ministro delle finanze sono
stabilite le modalita' e le condizioni alle quali e'
subordinata la detrazione di cui al presente comma.
1-quater. Dall'imposta lorda si detrae, nella misura
forfettaria di lire un milione, la spesa sostenuta dai non
vedenti per il mantenimento dei cani guida.
2. Per gli oneri indicati alle lettere c), e), f),
i-quinquies) e i-sexies) del comma 1 la detrazione spetta
anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone
indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni
ivi previste, fermo restando, per gli oneri di cui alla
lettera f), il limite complessivo ivi stabilito. Per gli
oneri di cui alla lettera c) del medesimo comma 1 sostenuti
nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che
non si trovino nelle condizioni previste dal comma 2 del
medesimo articolo, affette da patologie che danno diritto
all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, la
detrazione spetta per la parte che non trova capienza
nell'imposta da esse dovuta, relativamente alle sole spese
sanitarie riguardanti tali patologie, ed entro il limite
annuo di lire 12.000.000. Per le spese di cui alla lettera
i-septies) del citato comma 1, la detrazione spetta, alle
condizioni ivi stabilite, anche se sono state sostenute per
le persone indicate nell'articolo 12 ancorche' non si
trovino nelle condizioni previste dal comma 2 del medesimo
articolo.
3. Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h),
h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 sostenuti dalle
societa' semplici di cui all'articolo 5 la detrazione
spetta ai singoli soci nella stessa proporzione prevista
nel menzionato articolo 5 ai fini della imputazione del
reddito.".
Comma 576
Per il riferimento all'art. 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212, si vedano le note al comma 575.
Per il riferimento al comma 1, dell'art. 15, del DPR 22
dicembre 1986, n. 917, si vedano le note al comma 575.

Comma 581

Si riporta il testo dell'articolo 13 dell'allegato A
Parte I del DPR 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina
dell'imposta di bollo), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 13 [Fatture, note, conti ed estratti di conti]

Parte di provvedimento in formato grafico

Comma 582
Si riporta il testo del comma 20, dell'articolo 19 del
citati decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come
modificato dalla presente legge:
20. L'imposta di cui al comma 18 e' stabilita nella
misura dell'1 per mille annuo, per il 2012, e dell'1,5 per
mille, per il 2013, e del 2 per mille, a decorrere dal
2014, del valore delle attivita' finanziarie. Per i conti
correnti e i libretti di risparmio l'imposta e' stabilita
in misura fissa pari a quella prevista dall'articolo 13,
comma 2-bis, lettera a), della tariffa, parte I, allegata
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642. Il valore e' costituito dal valore di mercato,
rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui
sono detenute le attivita' finanziarie, anche utilizzando
la documentazione dell'intermediario estero di riferimento
per le singole attivita' e, in mancanza, secondo il valore
nominale o di rimborso.
Comma 583
Si riporta il testo vigente dell'articolo 41, del
citato decreto legge 31 maggio 2010, n. 78:
"Art. 41. Regime fiscale di attrazione europea
1. Alle imprese residenti in uno Stato membro
dell'Unione europea diverso dall'Italia che intraprendono
in Italia nuove attivita' economiche, comprese quelle di
direzione e coordinamento, nonche' ai loro dipendenti e
collaboratori, per un periodo di tre anni, si puo'
applicare, in alternativa alla normativa tributaria statale
italiana, la normativa tributaria statale vigente in uno
degli Stati membri dell'Unione europea. A tal fine, i
citati soggetti interpellano l'Amministrazione finanziaria
secondo la procedura di cui all'articolo 8 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. La
normativa dello Stato membro prescelta dall'interpellante
che trova applicazione e' quella vigente nel primo giorno
del periodo di imposta nel corso del quale e' presentata
l'istanza di interpello.
1-bis. Le attivita' economiche di cui al comma 1 non
devono risultare gia' avviate in Italia prima della data di
entrata in vigore del presente decreto e devono essere
effettivamente svolte nel territorio dello Stato.
2. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le
disposizioni attuative del presente articolo.".
Si riporta il testo del comma 368, dell'articolo 1
della legge 23 dicembre 2005, n. 266:
"368. Ai distretti produttivi si applicano le seguenti
disposizioni:
a) fiscali:
1) le imprese appartenenti a distretti di cui al comma
366 possono congiuntamente esercitare l'opzione per la
tassazione di distretto ai fini dell'applicazione
dell'IRES;
2) si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
contenute nell'articolo 117 e seguenti del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relative alla
tassazione di gruppo delle imprese residenti;
3) tra i soggetti passivi dell'IRES di cui all'articolo
73, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, sono compresi i distretti di cui
al comma 366, ove sia esercitata l'opzione per la
tassazione unitaria di cui ai commi da 366 a 372;
4) il reddito imponibile del distretto comprende quello
delle imprese che vi appartengono, che hanno
contestualmente optato per la tassazione unitaria;
5) la determinazione del reddito unitario imponibile,
nonche' dei tributi, contributi ed altre somme dovute agli
enti locali, viene operata su base concordataria per almeno
un triennio, secondo le disposizioni che seguono;
6) fermo il disposto dei numeri da 1 a 5, ed anche
indipendentemente dall'esercizio dell'opzione per la
tassazione distrettuale o unitaria, i distretti di cui al
comma 366 possono concordare in via preventiva e vincolante
con l'Agenzia delle entrate, per la durata di almeno un
triennio, il volume delle imposte dirette di competenza
delle imprese appartenenti da versare in ciascun esercizio,
avuto riguardo alla natura, tipologia ed entita' delle
imprese stesse, alla loro attitudine alla contribuzione e
ad altri parametri oggettivi, determinati anche su base
presuntiva;
7) la ripartizione del carico tributario tra le imprese
interessate e' rimessa al distretto, che vi provvede in
base a criteri di trasparenza e parita' di trattamento,
sulla base di principi di mutualita';
8) non concorrono a formare la base imponibile in
quanto escluse le somme percepite o versate tra le imprese
appartenenti al distretto in contropartita dei vantaggi
fiscali ricevuti o attribuiti;
9) i parametri oggettivi per la determinazione delle
imposte di cui al numero 6) vengono determinati dalla
Agenzia delle entrate, previa consultazione delle categorie
interessate e degli organismi rappresentativi dei
distretti;
10) resta fermo l'assolvimento degli ordinari obblighi
e adempimenti fiscali da parte delle imprese appartenenti
al distretto e l'applicazione delle disposizioni penali
tributarie; in caso di osservanza del concordato, i
controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio,
prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la
determinazione e l'aggiornamento degli elementi di cui al
numero 6);
11) i distretti di cui al comma 366 possono concordare
in via preventiva e vincolante con gli enti locali
competenti, per la durata di almeno un triennio, il volume
dei tributi, contributi ed altre somme da versare dalle
imprese appartenenti in ciascun anno;
12) la determinazione di quanto dovuto e' operata
tenendo conto della attitudine alla contribuzione delle
imprese, con l'obiettivo di stimolare la crescita economica
e sociale dei territori interessati; in caso di opzione per
la tassazione distrettuale unitaria, l'ammontare dovuto e'
determinato in cifra unica annuale per il distretto nel suo
complesso;
13) criteri generali per la determinazione di quanto
dovuto in base al concordato vengono determinati dagli enti
locali interessati, previa consultazione delle categorie
interessate e degli organismi rappresentativi dei
distretti;
14) la ripartizione del carico tributario derivante
dall'attuazione del numero 7) tra le imprese interessate e'
rimessa al distretto, che vi provvede in base a criteri di
trasparenza e parita' di trattamento, sulla base di
principi di mutualita';
15) in caso di osservanza del concordato, i controlli
sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio,
prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la
determinazione di quanto dovuto in base al concordato;
b) amministrative :
1) al fine di favorire la massima semplificazione ed
economicita' per le imprese che aderiscono ai distretti, le
imprese aderenti possono intrattenere rapporti con le
pubbliche amministrazioni e con gli enti pubblici, anche
economici, ovvero dare avvio presso gli stessi a
procedimenti amministrativi per il tramite del distretto di
cui esse fanno parte. In tal caso, le domande, richieste,
istanze ovvero qualunque altro atto idoneo ad avviare ed
eseguire il rapporto ovvero il procedimento amministrativo,
ivi incluse, relativamente a quest'ultimo, le fasi
partecipative del procedimento, qualora espressamente
formati dai distretti nell'interesse delle imprese aderenti
si intendono senz'altro riferiti, quanto agli effetti, alle
medesime imprese; qualora il distretto dichiari altresi' di
avere verificato, nei riguardi delle imprese aderenti, la
sussistenza dei presupposti ovvero dei requisiti, anche di
legittimazione, necessari, sulla base delle leggi vigenti,
per l'avvio del procedimento amministrativo e per la
partecipazione allo stesso, nonche' per la sua conclusione
con atto formale ovvero con effetto finale favorevole alle
imprese aderenti, le pubbliche amministrazioni e gli enti
pubblici provvedono senza altro accertamento nei riguardi
delle imprese aderenti. Nell'esercizio delle attivita'
previste dal presente numero, i distretti comunicano anche
in modalita' telematica con le pubbliche amministrazioni e
gli enti pubblici che accettano di comunicare, a tutti gli
effetti, con tale modalita'. I distretti possono accedere,
sulla base di apposita convenzione, alle banche dati
formate e detenute dalle pubbliche amministrazioni e dagli
enti pubblici. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e
sentite le regioni interessate, sono stabilite le modalita'
applicative delle disposizioni del presente numero ;
2) al fine di facilitare l'accesso ai contributi
erogati a qualunque titolo sulla base di leggi regionali,
nazionali o di disposizioni comunitarie, le imprese che
aderiscono ai distretti di cui al comma 366 possono
presentare le relative istanze ed avviare i relativi
procedimenti amministrativi, anche mediante un unico
procedimento collettivo, per il tramite dei distretti
medesimi che forniscono consulenza ed assistenza alle
imprese stesse e che possono, qualora le imprese siano in
possesso dei requisiti per l'accesso ai citati contributi,
certificarne il diritto. I distretti possono altresi'
provvedere, ove necessario, a stipulare apposite
convenzioni, anche di tipo collettivo con gli istituti di
credito ed intermediari finanziari iscritti nell'elenco di
cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni, volte alla prestazione della garanzia per
l'ammontare della quota dei contributi soggetti a rimborso.
Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e
sentite le regioni interessate, sono stabilite le modalita'
applicative della presente disposizione;
3) i distretti hanno la facolta' di stipulare, per
conto delle imprese, negozi di diritto privato secondo le
norme in materia di mandato di cui agli articoli 1703 e
seguenti del codice civile;
c) finanziarie :
1) al fine di favorire il finanziamento dei distretti e
delle relative imprese, con regolamento del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro delle
attivita' produttive e la CONSOB, sono individuate le
semplificazioni, con le relative condizioni, alle
disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130,
applicabili alle operazioni di cartolarizzazione aventi ad
oggetto crediti concessi da una pluralita' di banche o
intermediari finanziari alle imprese facenti parte del
distretto e ceduti ad un'unica societa' cessionaria;
2) con il regolamento di cui al numero 1) vengono
individuate le condizioni e le garanzie a favore dei
soggetti cedenti i crediti di cui al numero 1) in presenza
delle quali tutto o parte del ricavato dell'emissione dei
titoli possa essere destinato al finanziamento delle
iniziative dei distretti e delle imprese dei distretti
beneficiarie dei crediti oggetto di cessione;
3) le disposizioni di cui all'articolo 7-bis della
legge 30 aprile 1999, n. 130, si applicano anche ai crediti
delle banche nei confronti delle imprese facenti parte dei
distretti, alle condizioni stabilite con il regolamento di
cui al numero 1);
4) le banche e gli altri intermediari che hanno
concesso crediti ai distretti o alle imprese facenti parte
dei distretti e che non procedono alla relativa
cartolarizzazione o alle altre operazioni di cui alla legge
30 aprile 1999, n. 130, possono, in aggiunta agli
accantonamenti previsti dalle norme vigenti, effettuare
accantonamenti alle condizioni stabilite con il regolamento
di cui al numero 1);
5) al fine di favorire l'accesso al credito e il
finanziamento dei distretti e delle imprese che ne fanno
parte, con particolare riferimento ai progetti di sviluppo
e innovazione, il Ministro dell'economia e delle finanze
adotta o propone le misure occorrenti per:
5.1) assicurare il riconoscimento della garanzia
prestata dai confidi quale strumento di attenuazione del
rischio di credito ai fini del calcolo dei requisiti
patrimoniali degli enti creditizi, in vista del recepimento
del Nuovo accordo di Basilea;
5.2) favorire il rafforzamento patrimoniale dei confidi
e la loro operativita'; anche a tal fine i fondi di
garanzia interconsortile di cui al comma 20 dell'articolo
13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
possono essere destinati anche alla prestazione di servizi
ai confidi soci ai fini dell'iscrizione nell'elenco
speciale di cui all'articolo 107 del testo unico di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
5.3) agevolare la costituzione di idonee agenzie
esterne di valutazione del merito di credito dei distretti
e delle imprese che ne fanno parte, ai fini del calcolo dei
requisiti patrimoniali delle banche nell'ambito del metodo
standardizzato di calcolo dei requisiti patrimoniali degli
enti creditizi, in vista del recepimento del Nuovo accordo
di Basilea;
5.4) favorire la costituzione, da parte dei distretti,
con apporti di soggetti pubblici e privati, di fondi di
investimento in capitale di rischio delle imprese che fanno
parte del distretto;
d) per la ricerca e lo sviluppo :
1) al fine di accrescere la capacita' competitiva delle
piccole e medie imprese e dei distretti industriali,
attraverso la diffusione di nuove tecnologie e delle
relative applicazioni industriali, e' costituita l'Agenzia
per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, di
seguito denominata «Agenzia»;
2) l'Agenzia promuove l'integrazione fra il sistema
della ricerca ed il sistema produttivo attraverso
l'individuazione, valorizzazione e diffusione di nuove
conoscenze, tecnologie, brevetti ed applicazioni
industriali prodotti su scala nazionale ed internazionale;
3) l'Agenzia stipula convenzioni e contratti con
soggetti pubblici e privati che ne condividono le
finalita';
4) l'Agenzia e' soggetta alla vigilanza della
Presidenza del Consiglio dei Ministri che, con propri
decreti di natura non regolamentare, sentiti il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il
Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle
attivita' produttive, nonche' il Ministro per lo sviluppo e
la coesione territoriale ed il Ministro per l'innovazione e
le tecnologie, se nominati, definisce criteri e modalita'
per lo svolgimento delle attivita' istituzionali. Lo
statuto dell'Agenzia e' soggetto all'approvazione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Si riporta il testo dei commi da 1 a 4, dell'articolo
3, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 recante "Misure
urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi,
nonche' disposizioni in materia di produzione lattiera e
rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario",
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, e successive modificazioni:
1. All'articolo 6-bis del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, nel comma 2 le parole: «, ad eccezione delle
norme inerenti i tributi dovuti agli enti locali» sono
soppresse.
2. All'articolo 1, comma 368, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, e successive modificazioni, la lettera a) e'
sostituita dalla seguente:
«a) fiscali:
1) le imprese appartenenti a distretti di cui al comma
366 possono congiuntamente esercitare l'opzione per la
tassazione di distretto ai fini dell'applicazione
dell'IRES;
2) si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
contenute nell'articolo 117 e seguenti del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relative alla
tassazione di gruppo delle imprese residenti;
3) tra i soggetti passivi dell'IRES di cui all'articolo
73, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, sono compresi i distretti di cui
al comma 366, ove sia esercitata l'opzione per la
tassazione unitaria di cui ai commi da 366 a 372;
4) il reddito imponibile del distretto comprende quello
delle imprese che vi appartengono, che hanno
contestualmente optato per la tassazione unitaria;
5) la determinazione del reddito unitario imponibile,
nonche' dei tributi, contributi ed altre somme dovute agli
enti locali, viene operata su base concordataria per almeno
un triennio, secondo le disposizioni che seguono;
6) fermo il disposto dei numeri da 1 a 5, ed anche
indipendentemente dall'esercizio dell'opzione per la
tassazione distrettuale o unitaria, i distretti di cui al
comma 366 possono concordare in via preventiva e vincolante
con l'Agenzia delle entrate, per la durata di almeno un
triennio, il volume delle imposte dirette di competenza
delle imprese appartenenti da versare in ciascun esercizio,
avuto riguardo alla natura, tipologia ed entita' delle
imprese stesse, alla loro attitudine alla contribuzione e
ad altri parametri oggettivi, determinati anche su base
presuntiva;
7) la ripartizione del carico tributario tra le imprese
interessate e' rimessa al distretto, che vi provvede in
base a criteri di trasparenza e parita' di trattamento,
sulla base di principi di mutualita';
8) non concorrono a formare la base imponibile in
quanto escluse le somme percepite o versate tra le imprese
appartenenti al distretto in contropartita dei vantaggi
fiscali ricevuti o attribuiti;
9) i parametri oggettivi per la determinazione delle
imposte di cui al numero 6) vengono determinati dalla
Agenzia delle entrate, previa consultazione delle categorie
interessate e degli organismi rappresentativi dei
distretti;
10) resta fermo l'assolvimento degli ordinari obblighi
e adempimenti fiscali da parte delle imprese appartenenti
al distretto e l'applicazione delle disposizioni penali
tributarie; in caso di osservanza del concordato, i
controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio,
prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la
determinazione e l'aggiornamento degli elementi di cui al
numero 6);
11) i distretti di cui al comma 366 possono concordare
in via preventiva e vincolante con gli enti locali
competenti, per la durata di almeno un triennio, il volume
dei tributi, contributi ed altre somme da versare dalle
imprese appartenenti in ciascun anno;
12) la determinazione di quanto dovuto e' operata
tenendo conto della attitudine alla contribuzione delle
imprese, con l'obiettivo di stimolare la crescita economica
e sociale dei territori interessati; in caso di opzione per
la tassazione distrettuale unitaria, l'ammontare dovuto e'
determinato in cifra unica annuale per il distretto nel suo
complesso;
13) criteri generali per la determinazione di quanto
dovuto in base al concordato vengono determinati dagli enti
locali interessati, previa consultazione delle categorie
interessate e degli organismi rappresentativi dei
distretti;
14) la ripartizione del carico tributario derivante
dall'attuazione del numero 7) tra le imprese interessate e'
rimessa al distretto, che vi provvede in base a criteri di
trasparenza e parita' di trattamento, sulla base di
principi di mutualita';
15) in caso di osservanza del concordato, i controlli
sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio,
prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la
determinazione di quanto dovuto in base al concordato;».
3. Al comma 3 dell'articolo 23 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche avvalendosi
delle strutture tecnico-organizzative dei consorzi di
sviluppo industriale di cui all'articolo 36, comma 4, della
legge 5 ottobre 1991, n. 317».
3-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si
applicano alle aziende che si impegnano a non delocalizzare
al di fuori dei Paesi membri dello Spazio economico europeo
la produzione dei beni per i quali sono previsti gli
incentivi di cui al presente decreto. (12)
3-ter. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma
3-bis e' subordinata alla preventiva autorizzazione
comunitaria. (12)
4. Dall'attuazione del comma 1, nonche' dell'articolo
1, commi da 366 a 371-ter, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, come modificati dal presente articolo, non devono
derivare oneri superiori a 10 milioni di euro per l'anno
2009 e 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2010.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 5, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica), e successive
modificazioni:
"Art. 5. Incentivi per la ricerca scientifica.
1. Alle piccole e medie imprese, come definite ai sensi
della disciplina comunitaria vigente per gli aiuti di Stato
alle medesime destinati, alle imprese artigiane e ai
soggetti di cui all'articolo 17 della legge 5 ottobre 1991,
n. 317, al fine di potenziarne l'attivita' di ricerca anche
avviando nuovi progetti, e' concesso, a partire dal periodo
di imposta in corso al 1° gennaio 1998, un credito di
imposta pari:
a) a 15 milioni di lire per ogni nuova assunzione a
tempo pieno, anche con contratto a tempo determinato, fino
ad un massimo di 60 milioni di lire per soggetto
beneficiario, di titolari di dottorato di ricerca o di
possessori di altro titolo di formazione post-laurea,
conseguito anche all'estero, nonche' di laureati con
esperienza nel settore della ricerca;
b) al 60 per cento degli importi per ogni nuovo
contratto per attivita' di ricerca commissionata ad
universita', consorzi e centri interuniversitari, enti
pubblici e istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del
D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593, e successive
modificazioni e integrazioni, Ente per le nuove tecnologie,
l'energia e l'ambiente (ENEA), Agenzia spaziale italiana
(ASI), fondazioni private che svolgono direttamente
attivita' di ricerca scientifica, laboratori di cui
all'articolo 4 della L. 17 febbraio 1982, n. 46, nonche'
degli importi per assunzione degli oneri relativi a borse
di studio concesse per la frequenza a corsi di dottorato di
ricerca, nel caso il relativo programma di ricerca sia
concordato con il soggetto di cui al presente comma.
2. Le agevolazioni di cui al comma 1, lettera a), sono
concesse ai soggetti di cui al comma 1 operanti nel
territorio nazionale a condizione che:
a) il soggetto beneficiario, anche di nuova
costituzione, realizzi, nell'anno di riferimento del
credito di imposta, un incremento netto del numero di
dipendenti a tempo pieno rispetto all'anno precedente,
comprendendovi anche i dipendenti assunti a tempo
determinato e con contratti di formazione e lavoro. Per i
soggetti beneficiari gia' costituiti al 30 settembre 1997,
l'incremento e' commisurato al numero dei dipendenti
esistenti a tale data;
b) si verifichino le fattispecie di cui all'articolo 4,
comma 5, lettere b), c), d), e), senza la limitazione
all'ambito territoriale di cui all'obiettivo 1 del
regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni,
nonche' g).
3. Le agevolazioni di cui al comma 1, lettera b), sono
concesse ai soggetti di cui al comma 1 operanti su tutto il
territorio nazionale a condizione che l'importo
contrattuale di cui al predetto comma 1, lettera b), si
riferisca ad atto stipulato nei periodi di imposta a
partire da quello in corso al 1° gennaio 1998 e negli
stessi periodi il soggetto beneficiario realizzi un
incremento netto dei predetti importi.
4. Le agevolazioni di cui al comma 1, lettera b),
possono essere concesse anche ad altre imprese di cui
all'articolo 2195 del codice civile, non comprese nella
definizione di cui al comma 1, a condizione che l'importo
assegnato annualmente alla copertura delle medesime
agevolazioni, ai sensi del comma 7, sia comunque destinato
prioritariamente ai soggetti di cui al comma 1 e che
l'investimento in ricerca sia aggiuntivo ai sensi della
disciplina comunitaria vigente per gli aiuti di Stato alla
ricerca e sviluppo, secondo modalita' attuative e parametri
di riferimento determinati dai decreti di cui al predetto
comma 7.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano per i settori esclusi di cui alla comunicazione
della Commissione delle Comunita' europee 96/C68/06. Le
agevolazioni di cui al presente articolo non sono
cumulabili con altre agevolazioni disposte per la stessa
finalita' da norme nazionali o regionali ad eccezione di
quelle previste dall'art. 14 della L. 24 giugno 1997, n.
196, e successive modificazioni, e dall'articolo 13 del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, secondo
misure determinate dai decreti di cui al comma 7 del
presente articolo. I predetti decreti possono altresi'
determinare la cumulabilita' delle agevolazioni di cui al
presente articolo con benefici concessi ai sensi della
comunicazione della Commissione delle Comunita' europee di
cui al presente comma, purche' non sia superato il limite
massimo per soggetto beneficiario di cui al comma 1,
lettera a), relativamente al credito di imposta ivi
previsto.
6. Si applicano ai crediti di imposta di cui al
presente articolo le disposizioni di cui all'articolo 4,
commi 4, 6 e 7.
7. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze,
emanati di concerto con il Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sono determinati le modalita' di attuazione del presente
articolo, nonche' di controllo e regolazione contabile dei
crediti di imposta e gli importi massimi per soggetto
beneficiario delle agevolazioni di cui al comma 1, lettera
b), nonche' possono essere rideterminati gli importi dei
crediti di imposta di cui al comma 1, lettere a) e b). Gli
oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, per
quanto concerne gli interventi nelle aree depresse, sono
posti a carico delle quote di cui all'articolo 4, comma 11;
per quanto riguarda gli interventi sulle altre aree del
Paese e gli interventi rimasti esclusi dalle quote di cui
all'articolo 4, comma 11, gli oneri sono posti a carico
delle disponibilita' di cui al fondo speciale per la
ricerca applicata, istituito dall'art. 4 della L. 25
ottobre 1968, n. 1089, e disciplinato ai sensi della L. 17
febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni e
integrazioni, nei limiti di apposite quote non superiori a
lire 80 miliardi annui e secondo modalita' determinate nei
decreti di cui al presente comma, allo scopo non assegnando
specifici stanziamenti per le finalita' di cui all'articolo
10 della predetta legge n. 46 del 1982.
8. All'articolo 14 della legge 24 giugno 1997, n. 196,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «19 dicembre 1992, n.
488;» sono inserite le seguenti: «articolo 11, comma 5, del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, e relativa legge di
conversione 19 luglio 1994, n. 451»;
b) al comma 2, dopo le parole: «degli enti pubblici di
ricerca» sono inserite le seguenti: «e delle universita'» e
dopo le parole: «consentito agli enti» sono inserite le
seguenti: «e agli atenei»;
c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «rapporto
di lavoro con l'ente» sono inserite le seguenti: «o con
l'ateneo» e al terzo periodo, dopo le parole: «corrisposto
dall'ente», sono inserite le seguenti: «o dall'ateneo»;
d) al comma 4, le parole da: «nonche' per l'anno 1998»
fino a: «n. 451» sono sostituite dalle seguenti: «nonche',
dall'anno 1999 e con riferimento agli atenei, a valere sui
trasferimenti statali ad essi destinati» e dopo le parole:
«enti pubblici di ricerca» sono inserite le seguenti: «e
alle universita'».".
Si riporta il testo vigente dei commi 6 bis e 6 ter,
dell'articolo 68 del citato DPR 22 dicembre 1986, n. 917:
"6-bis. Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis)
del comma 1, dell'articolo 67 derivanti dalla cessione di
partecipazioni al capitale in societa' di cui all'articolo
5, escluse le societa' semplici e gli enti ad esse
equiparati, e all'articolo 73, comma 1, lettera a),
costituite da non piu' di sette anni, possedute da almeno
tre anni, ovvero dalla cessione degli strumenti finanziari
e dei contratti indicati nelle disposizioni di cui alle
lettere c) e c-bis) relativi alle medesime societa',
rispettivamente posseduti e stipulati da almeno tre anni,
non concorrono alla formazione del reddito imponibile in
quanto esenti qualora e nella misura in cui, entro due anni
dal loro conseguimento, siano reinvestite in societa' di
cui all'articolo 5 e all'articolo 73, comma 1, lettera a),
che svolgono la medesima attivita', mediante la
sottoscrizione del capitale sociale o l'acquisto di
partecipazioni al capitale delle medesime, sempreche' si
tratti di societa' costituite da non piu' di tre anni.
6-ter. L'importo dell'esenzione prevista dal comma
6-bis non puo' in ogni caso eccedere il quintuplo del costo
sostenuto dalla societa' le cui partecipazioni sono oggetto
di cessione, nei cinque anni anteriori alla cessione, per
l'acquisizione o la realizzazione di beni materiali
ammortizzabili, diversi dagli immobili, e di beni
immateriali ammortizzabili, nonche' per spese di ricerca e
sviluppo.".
Comma 586
Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante
"Norme di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28
luglio 1997, n. 174.
Si riporta il testo vigente dell'articolo 51 bis del
decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti
per il rilancio dell'economia), convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98:
"Art. 51-bis. Ampliamento dell'assistenza fiscale
1. A decorrere dall'anno 2014, i soggetti titolari dei
redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli
articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g),
con esclusione delle indennita' percepite dai membri del
Parlamento europeo, i) e l), del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in assenza di un
sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio,
possono comunque adempiere agli obblighi di dichiarazione
dei redditi presentando l'apposita dichiarazione e la
scheda ai fini della destinazione del cinque e dell'otto
per mille, con le modalita' indicate dall'articolo 13,
comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del
Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, e successive
modificazioni, ai soggetti di cui all'articolo 34, comma 4,
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e agli altri
soggetti che possono prestare l'assistenza fiscale ai sensi
delle disposizioni contenute nel decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248.
2. Se dalle dichiarazioni presentate ai sensi del comma
1 emerge un debito, il soggetto che presta l'assistenza
fiscale trasmette telematicamente la delega di versamento
utilizzando i servizi telematici resi disponibili
dall'Agenzia delle entrate ovvero, entro il decimo giorno
antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna
la delega di versamento compilata al contribuente che
effettua il pagamento con le modalita' indicate
nell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241.
3. Nei riguardi dei contribuenti che presentano la
dichiarazione ai sensi del comma 1, i rimborsi sono
eseguiti dall'amministrazione finanziaria, sulla base del
risultato finale delle dichiarazioni.
4. Per l'anno 2013, le dichiarazioni ai sensi del comma
1 possono essere presentate dal 2 al 30 settembre 2013,
esclusivamente se dalle stesse risulta un esito contabile
finale a credito. Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le
modalita' applicative delle disposizioni recate dal
presente comma."
Si riporta il testo vigente degli articoli 16 e 17 del
gia' citato DM 31 maggio 1999, n.164:
"Art. 16. Assistenza fiscale prestata dai
CAF-dipendenti.
1. I CAF-dipendenti, nell'ambito delle attivita' di
assistenza fiscale di cui all'articolo 34, comma 4, del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, provvedono a:
a) comunicare all'Agenzia delle entrate, in via
telematica, entro il 30 giugno di ciascun anno, il
risultato finale delle dichiarazioni;
b) consegnare al contribuente, entro il 15 giugno di
ciascun anno, copia della dichiarazione dei redditi
elaborata e il relativo prospetto di liquidazione;
c) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle
entrate, entro il 30 giugno di ciascun anno, le
dichiarazioni predisposte e, entro il 10 novembre
successivo, le dichiarazioni integrative di cui
all'articolo 14;
d) conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi
prospetti di liquidazione nonche' le schede relative alle
scelte per la destinazione dell'8 per mille dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche fino al 31 dicembre del
secondo anno successivo a quello di presentazione.
2. Per le dichiarazioni integrative di cui all'articolo
14, le comunicazioni e le consegne di cui alle lettere a) e
b) del comma 1, sono effettuate entro il 10 novembre di
ciascun anno.
3. Nel prospetto di liquidazione, sottoscritto dal
responsabile dell'assistenza fiscale, oltre agli elementi
di calcolo ed al risultato del conguaglio fiscale, sono
evidenziate le eventuali variazioni intervenute rispetto ai
dati indicati nella dichiarazione presentata dal
contribuente a seguito dei controlli effettuati, tenuto
conto delle risultanze della documentazione esibita e delle
disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e
detraibili, le detrazioni d'imposta e lo scomputo delle
ritenute d'acconto.
4. Le operazioni di raccolta delle dichiarazioni e
della relativa documentazione e di consegna ai contribuenti
delle dichiarazioni elaborate e dei prospetti di
liquidazione possono essere effettuate dai CAF-dipendenti
tramite i propri soci od associati.
4-bis. Sulla base delle comunicazioni di cui al comma
1, lettera a), l'Agenzia delle entrate provvede a:
a) fornire ai CAF, entro cinque giorni, l'attestazione
di ricezione delle comunicazioni. L'attestazione riporta le
motivazioni di eventuali scarti dovuti all'impossibilita'
da parte dell'Agenzia delle entrate di rendere disponibili
le comunicazioni al sostituto d'imposta; in tali casi i CAF
provvedono autonomamente e con i mezzi piu' idonei
all'invio delle comunicazioni ai sostituti d'imposta;
b) rendere disponibili ai sostituti d'imposta, in via
telematica, entro dieci giorni dalla ricezione, le
comunicazioni. Per i sostituti d'imposta che non abbiano
richiesto l'abilitazione alla trasmissione in via
telematica delle dichiarazioni, le comunicazioni sono rese
disponibili per il tramite di un soggetto incaricato della
trasmissione delle dichiarazioni in via telematica, di cui
al comma 3, dell'articolo 3, del decreto del Presidente
della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni, preventivamente indicato dal sostituto
d'imposta all'Agenzia delle entrate. Tale facolta' e'
riconosciuta anche ai sostituti d'imposta abilitati alla
trasmissione telematica. La scelta da parte del sostituto
del soggetto per il tramite del quale sono rese disponibili
le comunicazioni del risultato finale delle dichiarazioni
deve essere trasmessa in via telematica, entro il 31 marzo
dell'anno di invio delle comunicazioni da parte dei CAF ed
ha valore fino alla data di revoca;
c) fornire ai CAF, entro quindici giorni dalla
ricezione delle comunicazioni, l'attestazione di
disponibilita' dei dati ai sostituti d'imposta."
"Art. 17. Assistenza fiscale prestata dal sostituto
d'imposta.
1. I sostituti d'imposta che comunicano ai propri
sostituiti, entro il 15 gennaio di ogni anno, di voler
prestare assistenza fiscale provvedono a:
a) controllare, sulla base dei dati ed elementi
direttamente desumibili dalla dichiarazione presentata dal
sostituito, la regolarita' formale della stessa anche in
relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla
deducibilita' degli oneri, alle detrazioni ed ai crediti di
imposta;
b) consegnare al sostituito, entro il 31 maggio di
ciascun anno, copia della dichiarazione elaborata ed il
relativo prospetto di liquidazione;
c) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle
entrate, entro il 30 giugno di ciascun anno, le
dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti di
liquidazione nonche' consegnare, secondo le modalita'
stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate, le buste contenenti le schede relative alle
scelte per la destinazione dell'otto per mille dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche;
d) conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi
prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre del secondo
anno successivo a quello di presentazione.
2. Il sostituto d'imposta socio di un CAF-dipendenti
puo' prestare assistenza fiscale ai propri sostituiti
tramite il CAF stesso, che opera con le modalita' stabilite
all'articolo 16.".
Comma 590
Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 2
del citato decreto legge 13 agosto 2011, n. 138:
"2. In considerazione della eccezionalita' della
situazione economica internazionale e tenuto conto delle
esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di
finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere
dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013 sul reddito
complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, di importo superiore a 300.000 euro lordi
annui, e' dovuto un contributo di solidarieta' del 3 per
cento sulla parte eccedente il predetto importo. Ai fini
della verifica del superamento del limite di 300.000 euro
rilevano anche il reddito di lavoro dipendente di cui
all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, al lordo della riduzione ivi prevista, e i
trattamenti pensionistici di cui all'articolo 18, comma
22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al
lordo del contributo di perequazione ivi previsto. Il
contributo di solidarieta' non si applica sui redditi di
cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 18, comma
22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il
contributo di solidarieta' e' deducibile dal reddito
complessivo. Per l'accertamento, la riscossione e il
contenzioso riguardante il contributo di solidarieta', si
applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui
redditi. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il
30 ottobre 2011, sono determinate le modalita' tecniche di
attuazione delle disposizioni di cui al presente comma,
garantendo l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato e
assicurando il coordinamento tra le disposizioni contenute
nel presente comma e quelle contenute nei citati articoli
9, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e 18, comma
22-bis, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011. Con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, l'efficacia delle
disposizioni di cui al presente comma puo' essere prorogata
anche per gli anni successivi al 2013, fino al
raggiungimento del pareggio di bilancio.".
Comma 597
Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 15 del
DPR 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di
bollo), come modificato dalla presente legge:
"5] Entro il successivo mese di gennaio, il
contribuente deve presentare all'Ufficio del registro una
dichiarazione contenente l'indicazione del numero degli
atti e documenti emessi nell'anno precedente distinti per
voce di tariffa e degli altri elementi utili per la
liquidazione dell'imposta, nonche' degli assegni bancari
estinti nel suddetto periodo. La dichiarazione e' redatta,
a pena di nullita', su modello conforme a quello approvato
con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate."
Comma 598

Si riporta il testo del comma 3 bis, dell'articolo 14,
del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
spese di giustizia - Testo A), come modificato dalla
presente legge:
"3-bis. Nei processi tributari, il valore della lite,
determinato, per ciascun atto impugnato anche in appello,
ai sensi del comma 5 dell'articolo 12 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive
modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione
resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche
nell'ipotesi di prenotazione a debito.".
Si riporta il testo dell'art. 269 del citato DPR 30
maggio 2002, n. 115, come modificato dalla presente legge:
"Art. 269. (L) (Diritto di copia su supporto diverso da
quello cartaceo)
1. Per il rilascio di copie di documenti su supporto
diverso da quello cartaceo e' dovuto il diritto
forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella,
contenuta nell'allegato n. 8 del presente testo unico.
« 1-bis. Il diritto di copia senza certificazione di
conformita' non e' dovuto dalle parti che si sono
costituite con modalita' telematiche ed accedono con le
medesime modalita' al fascicolo »;"
Si riporta il testo dell'art. 263 del citato DPR 30
maggio 2002, n. 115, come modificato dalla presente legge:
"Art. 263. (L) (Esenzione)
1. Nel processo tributario di primo e di secondo grado
il diritto di copia non e' dovuto se la copia e' richiesta
dall'ufficio tributario.
1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 269, comma
1-bis, si applicano anche al processo tributario
telematico."
Comma 599
Si riporta il testo vigente del comma 9, dell'articolo
4, del decreto legge 29 dicembre 2009, n. 193 (Interventi
urgenti in materia di funzionalita' del sistema
giudiziario), convertito, con modificazioni, dalla legge 22
febbraio 2010, n. 24:
"9. Per consentire il pagamento, da parte dei privati,
con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di
debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di
pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti
bancario e postale, del contributo unificato, del diritto
di copia, del diritto di certificato, delle spettanze degli
ufficiali giudiziari relative ad attivita' di notificazione
ed esecuzione, delle somme per il recupero del patrocinio a
spese dello Stato, delle spese processuali, delle spese di
mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni
amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie il
Ministero della giustizia si avvale, senza nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato, di intermediari
abilitati che, ricevuto il versamento delle somme, ne
effettuano il riversamento alla Tesoreria dello Stato,
registrando in apposito sistema informatico a disposizione
dell'amministrazione i pagamenti eseguiti e la relativa
causale, la corrispondenza di ciascun pagamento, i capitoli
e gli articoli d'entrata. Entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto il Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, determina con proprio decreto, sentito il
Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione, le modalita' tecniche per il riversamento,
la rendicontazione e l'interconnessione dei sistemi di
pagamento, nonche' il modello di convenzione che
l'intermediario abilitato deve sottoscrivere per effettuare
servizio. Il Ministero della giustizia, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, stipula apposite
convenzioni a seguito di procedura di gara ad evidenza
pubblica per la fornitura dei servizi e delle
infrastrutture senza nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato. Le convenzioni di cui al presente
articolo prevedono che gli oneri derivanti
dall'allestimento e dal funzionamento del sistema
informatico sono a carico degli intermediari abilitati."
Il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
(Disposizioni sul processo tributario in attuazione della
delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30
dicembre 1991, n. 413), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 13 gennaio 1993, n. 9, S.O.
Comma 600
Si riporta il testo dell'articolo 46 della citata legge
31 dicembre 2012, n. 247, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 46. Esame di Stato
1. L'esame di Stato si articola in tre prove scritte ed
in una prova orale.
2. Le prove scritte sono svolte sui temi formulati dal
Ministro della giustizia ed hanno per oggetto:
a) la redazione di un parere motivato, da scegliere tra
due questioni in materia regolata dal codice civile;
b) la redazione di un parere motivato, da scegliere tra
due questioni in materia regolata dal codice penale;
c) a redazione di un atto giudiziario che postuli
conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale,
su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra
il diritto privato, il diritto penale ed il diritto
amministrativo.
3. Nella prova orale il candidato illustra la prova
scritta e dimostra la conoscenza delle seguenti materie:
ordinamento e deontologia forensi, diritto civile, diritto
penale, diritto processuale civile, diritto processuale
penale; nonche' di altre due materie, scelte
preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto
costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro,
diritto commerciale, diritto comunitario ed internazionale
privato, diritto tributario, diritto ecclesiastico,
ordinamento giudiziario e penitenziario.
4. Per la valutazione di ciascuna prova scritta, ogni
componente della commissione d'esame dispone di dieci punti
di merito; alla prova orale sono ammessi i candidati che
abbiano conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio
complessivo di almeno 90 punti e un punteggio non inferiore
a 30 punti in ciascuna prova.
5. La commissione annota le osservazioni positive o
negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali
costituiscono motivazione del voto che viene espresso con
un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli
componenti. Il Ministro della giustizia determina, mediante
sorteggio, gli abbinamenti per la correzione delle prove
scritte tra i candidati e le sedi di corte di appello ove
ha luogo la correzione degli elaborati scritti. La prova
orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta.
6. Il Ministro della giustizia, sentito il CNF,
disciplina con regolamento le modalita' e le procedure di
svolgimento dell'esame di Stato e quelle di valutazione
delle prove scritte ed orali da effettuare sulla base dei
seguenti criteri:
a) chiarezza, logicita' e rigore metodologico
dell'esposizione;
b) dimostrazione della concreta capacita' di soluzione
di specifici problemi giuridici;
c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti
teorici degli istituti giuridici trattati;
d) dimostrazione della capacita' di cogliere eventuali
profili di interdisciplinarieta';
e) dimostrazione della conoscenza delle tecniche di
persuasione e argomentazione.
7. Le prove scritte si svolgono con il solo ausilio dei
testi di legge senza commenti e citazioni
giurisprudenziali. Esse devono iniziare in tutte le sedi
alla stessa ora, fissata dal Ministro della giustizia con
il provvedimento con il quale vengono indetti gli esami. A
tal fine, i testi di legge portati dai candidati per la
prova devono essere controllati e vistati nei giorni
anteriori all'inizio della prova stessa e collocati sul
banco su cui il candidato sostiene la prova. L'appello dei
candidati deve svolgersi per tempo in modo che le prove
scritte inizino all'ora fissata dal Ministro della
giustizia.
8. I candidati non possono portare con se' testi o
scritti, anche informatici, ne' ogni sorta di strumenti di
telecomunicazione, pena la immediata esclusione dall'esame,
con provvedimento del presidente della commissione, sentiti
almeno due commissari.
9. Qualora siano fatti pervenire nell'aula, ove si
svolgono le prove dell'esame, scritti od appunti di
qualunque genere, con qualsiasi mezzo, il candidato che li
riceve e non ne fa immediata denuncia alla commissione e'
escluso immediatamente dall'esame, ai sensi del comma 8.
10. Chiunque faccia pervenire in qualsiasi modo ad uno
o piu' candidati, prima o durante la prova d'esame, testi
relativi al tema proposto e' punito, salvo che il fatto
costituisca piu' grave reato, con la pena della reclusione
fino a tre anni. Per i fatti indicati nel presente comma e
nel comma 9, i candidati sono denunciati al consiglio
distrettuale di disciplina del distretto competente per il
luogo di iscrizione al registro dei praticanti, per i
provvedimenti di sua competenza.
11. Per la prova orale, ogni componente della
commissione dispone di dieci punti di merito per ciascuna
delle materie di esame.
12. Sono giudicati idonei i candidati che ottengono un
punteggio non inferiore a trenta punti per ciascuna
materia.
13. Agli oneri per l'espletamento delle procedure
dell'esame di Stato di cui al presente articolo si provvede
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. Resta ferma la corresponsione all'Erario
della tassa di cui all'articolo 1, primo comma, lettera b),
del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13
settembre 1946, n. 261, come rideterminata dall'articolo 2,
comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1990.
13-bis. Le spese per la sessione d'esame sono poste a
carico del candidato nella misura forfetaria di euro 50, da
corrispondere al momento della presentazione della domanda.

13-ter. Le modalita' di versamento del contributo di
cui al comma 13-bis sono stabilite con decreto, avente
natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Analogamente, il contributo e' aggiornato ogni tre anni
secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati .".
Comma 601
Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge 28
maggio 1936, n. 1003 (Norme per l'iscrizione nell'albo
speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione
ed alle altre giurisdizioni superiori ), come modificato
dalla presente legge:
"Art. 5. Per la partecipazione all'esame i candidati
sono tenuti al pagamento di una tassa a favore dell'Erario
di lire trecento.
Nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia
saranno inscritti i fondi occorrenti per lo svolgimento
degli esami.
Le spese per la sessione d'esame a norma della presente
legge sono poste a carico dell'aspirante nella misura
forfetaria di euro 75, da corrispondere al momento della
presentazione della domanda.Le modalita' di versamento del
contributo di cui al periodo precedente sono stabilite con
decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro
della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze. Analogamente, il contributo e' aggiornato
ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati.".
Comma 602
Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 25
maggio 1970, n. 358 (Modifica delle norme concernenti la
documentazione delle domande di ammissione ai concorsi per
esame per la nomina a notaio), come modificato dalla
presente legge:
"Art. 1. Domanda di ammissione al concorso per esame
per la nomina a notaio.
Nella domanda, in carta legale, per l'ammissione al
concorso gli aspiranti devono dichiarare:
la data ed il luogo di nascita;
il possesso della cittadinanza italiana;
il comune nella cui lista elettorale sono iscritti,
ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalla lista medesima;
le eventuali condanne penali riportate;
l'inesistenza di sentenze di fallimento, di
interdizione o di inabilitazione pronunciate nei propri
confronti;
il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza;
il compimento, entro il termine utile per la
presentazione della domanda di ammissione al concorso,
della pratica notarile, con la indicazione del relativo
periodo e del consiglio notarile nella cui circoscrizione
la pratica stessa e' stata effettuata:
l'esenzione da difetti che importino inidoneita'
all'esercizio delle funzioni notarili.
La firma in calce alla domanda deve essere autenticata
da un notaio o dal segretario comunale del luogo di
residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali e'
sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale
prestano servizio.
L'amministrazione provvede di ufficio all'accertamento
dei requisiti della buona condotta, dell'assenza di
precedenti penali, di carichi pendenti, di declaratorie di
fallimento, di interdizione e di inabilitazione.
Alla domanda i concorrenti devono allegare:
quietanza comprovante l'effettuato versamento presso un
ufficio del registro della tassa erariale di lire seimila
stabilita dall'articolo 4 della legge 8 dicembre 1956, n.
1878 , per ammissione ad esami di abilitazione
professionale. Sono esenti dal pagamento di questa tassa
coloro che siano risultati idonei in un concorso per esame
per la nomina a notaio;
quietanza comprovante l'effettuato versamento presso un
archivio notarile della somma di lire tremila, di cui lire
mille per tassa di concorso e lire duemila per contributo
alle spese di concorso.
Le spese per il concorso sono poste a carico
dell'aspirante nella misura forfetaria di euro 50, da
corrispondere al momento della presentazione della domanda.
Le modalita' di versamento del contributo di cui al
presente comma sono stabilite con decreto, avente natura
non regolamentare,
del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. Analogamente, il
contributo e' aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.".
Comma 603
Si riporta il testo dell'articolo 3, del citato decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (Nuova disciplina
dell'accesso in magistratura, nonche' in materia di
progressione economica e di funzioni dei magistrati, a
norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 25
luglio 2005, n. 150), come modificato dalla presente legge:
"Art. 3. Indizione del concorso e svolgimento della
prova scritta.
1. Il concorso per esami di cui all'articolo 1 si
svolge con cadenza di norma annuale in una o piu' sedi
stabilite nel decreto con il quale e' bandito il concorso.
2. Il concorso e' bandito con decreto del Ministro
della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore
della magistratura, che determina il numero dei posti. Con
successivi decreti del Ministro della giustizia, pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale, sono determinati il luogo ed il
calendario di svolgimento della prova scritta.
3. In considerazione del numero delle domande, la prova
scritta puo' aver luogo contemporaneamente in Roma ed in
altre sedi, assicurando il collegamento a distanza della
commissione esaminatrice con le diverse sedi.
4. Ove la prova scritta abbia luogo contemporaneamente
in piu' sedi, la commissione esaminatrice espleta presso la
sede di svolgimento della prova in Roma le operazioni
inerenti alla formulazione e alla scelta dei temi e
presiede allo svolgimento delle prove. Presso le altre sedi
le funzioni della commissione per il regolare espletamento
delle prove scritte sono attribuite ad un comitato di
vigilanza nominato con decreto del Ministro della
giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della
magistratura, e composto da cinque magistrati, dei quali
uno con anzianita' di servizio non inferiore a tredici anni
con funzioni di presidente, coadiuvato da personale
amministrativo dell'area C, come definita dal contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri per
il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999,
con funzioni di segreteria. Il comitato svolge la sua
attivita' in ogni seduta con la presenza di non meno di tre
componenti. In caso di assenza o impedimento, il presidente
e' sostituito dal magistrato piu' anziano. Si applica ai
predetti magistrati la disciplina dell'esonero dalle
funzioni giudiziarie o giurisdizionali limitatamente alla
durata delle prove.
4-bis. Le spese per il concorso sono poste a carico del
candidato nella misura forfetaria di euro 50, da
corrispondere al momento della presentazione della domanda.
Le modalita' di versamento del contributo di cui al
presente comma sono stabilite con decreto, avente natura
non regolamentare, del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Analogamente, il contributo e' aggiornato ogni tre anni
secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati.".
Comma 606
Si riporta il testo del comma 1, dell'articolo 30 del
citato DPR 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla
presente legge:
"1. La parte che per prima si costituisce in giudizio,
che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei
processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza
per l'assegnazione o la vendita di beni pignorati, anticipa
i diritti, le indennita' di trasferta e le spese di
spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del
funzionario addetto all'ufficio, in modo forfettizzato,
nella misura di euro 27, eccetto che nei processi previsti
dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e
successive modificazioni, e in quelli in cui si applica lo
stesso articolo.".
Comma 608
Si riporta il testo del comma 4, dell'articolo 10, del
citato decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come
modificato dalla presente legge:
"4. In relazione agli atti di cui ai commi 1 e 2 sono
soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie,
anche se previste in leggi speciali, ad eccezione delle
disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4-bis, del
decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.".
Comma 609
Si riporta il testo del comma 1, dell'articolo 1, del
DPR 26 aprile 1986, n. 131 recante "Approvazione del Testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro", come modificato dalla presente legge:
"1.Atti traslativi a titolo oneroso della proprieta' di
beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di
diritti reali immobiliari di godimento, compresi la
rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di
espropriazione per pubblica utilita' e i trasferimenti
coattivi 9%
Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione,
ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9,
ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis) 2%
Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e
relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai
coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli
professionali, iscritti nella relativa gestione
previdenziale ed assistenziale: 12 per cento.".
Comma 610
Si riporta il testo del comma 2 ter, dell'articolo 10
del citato decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, come
modificato dalla presente legge:
"2-ter. Al fine di favorire il compiuto, ordinato ed
efficace riordino della disciplina delle attivita' di
gestione e riscossione delle entrate dei Comuni, anche
mediante istituzione di un Consorzio, che si avvale delle
societa' del Gruppo Equitalia per le attivita' di supporto
all'esercizio delle funzioni relative alla riscossione, i
termini di cui all'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter),
del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e
all'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono stabiliti
inderogabilmente al 31 dicembre 2014."
Comma 611
Si riporta il testo dell'art. 17 bis del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul
processo tributario in attuazione della delega al Governo
contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n.
413), come modificato dalla presente legge:
"Art. 17-bis. Il reclamo e la mediazione
1. Per le controversie di valore non superiore a
ventimila euro, relative ad atti emessi dall'Agenzia delle
entrate, chi intende proporre ricorso e' tenuto
preliminarmente a presentare reclamo secondo le
disposizioni seguenti ed e' esclusa la conciliazione
giudiziale di cui all'articolo 48.
2. La presentazione del reclamo e' condizione di
procedibilita' del ricorso. In caso di deposito del ricorso
prima del decorso del termine di novanta giorni di cui al
comma 9, l'Agenzia delle entrate, in sede di rituale
costituzione in giudizio, puo' eccepire l'improcedibilita'
del ricorso e il presidente, se rileva l'improcedibilita',
rinvia la trattazione per consentire la mediazione;
3. Il valore di cui al comma 1 e' determinato secondo
le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 12.
4. Il presente articolo non si applica alle
controversie di cui all'articolo 47-bis.
5. Il reclamo va presentato alla Direzione provinciale
o alla Direzione regionale che ha emanato l'atto, le quali
provvedono attraverso apposite strutture diverse ed
autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti
reclamabili.
6. Per il procedimento si applicano le disposizioni di
cui agli articoli 12,18, 19, 20, 21 e al comma 4
dell'articolo 22, in quanto compatibili.
7. Il reclamo puo' contenere una motivata proposta di
mediazione, completa della rideterminazione dell'ammontare
della pretesa.
8. L'organo destinatario, se non intende accogliere il
reclamo volto all'annullamento totale o parziale dell'atto,
ne' l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio
una proposta di mediazione avuto riguardo all'eventuale
incertezza delle questioni controverse, al grado di
sostenibilita' della pretesa e al principio di economicita'
dell'azione amministrativa. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 48, in quanto compatibili. L'esito del
procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e
assistenziali la cui base imponibile e' riconducibile a
quella delle imposte sui redditi. Sulle somme dovute a
titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si
applicano sanzioni e interessi;
9. Decorsi novanta giorni senza che sia stato
notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata
conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del
ricorso. I termini di cui agli articoli 22 e 23 decorrono
dalla predetta data. Ai fini del computo del termine di
novanta giorni, si applicano le disposizioni sui termini
processuali;
9-bis. La riscossione e il pagamento delle somme dovute
in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla
data dalla quale decorre il termine di cui all'articolo 22,
fermo restando che in assenza di mediazione sono dovuti gli
interessi previsti dalle singole leggi d'imposta. La
sospensione non si applica nel caso di improcedibilita' di
cui al comma 2;
10. Nelle controversie di cui al comma 1 la parte
soccombente e' condannata a rimborsare, in aggiunta alle
spese di giudizio, una somma pari al 50 per cento delle
spese di giudizio a titolo di rimborso delle spese del
procedimento disciplinato dal presente articolo. Nelle
medesime controversie, fuori dei casi di soccombenza
reciproca, la commissione tributaria, puo' compensare
parzialmente o per intero le spese tra le parti solo se
ricorrono giusti motivi, esplicitamente indicati nella
motivazione, che hanno indotto la parte soccombente a
disattendere la proposta di mediazione.".
Si riporta il testo del comma 533 dell'articolo 1 della
citata legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato
dalla presente legge:
"533. Il Comitato elabora annualmente criteri:
a) di individuazione delle categorie dei crediti
oggetto di recupero coattivo e linee guida a carattere
generale per lo svolgimento mirato e selettivo dell'azione
di riscossione che tenga conto della capacita' operativa
degli agenti della riscossione e dell'economicita' della
stessa azione;
b) di controllo dell'attivita' svolta sulla base delle
indicazioni impartite.
b-bis) di individuazione mirata e selettiva, nel
rispetto dei principi di economicita' ed efficacia, delle
posizioni da sottoporre a controllo puntuale, tenuto conto
della capacita' operativa delle strutture a tal fine
deputate;".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 86 del citato
DPR 29 settembre 1973, n. 602:
"Art. 86. (Fermo di beni mobili registrati)
1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo
50, comma 1, il concessionario puo' disporre il fermo dei
beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in
pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale
delle entrate ed alla regione di residenza.
2. La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili
registrati e' avviata dall'agente della riscossione con la
notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici
registri di una comunicazione preventiva contenente
l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute
entro il termine di trenta giorni, sara' eseguito il fermo,
senza necessita' di ulteriore comunicazione, mediante
iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri
mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel
predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione
che il bene mobile e' strumentale all'attivita' di impresa
o della professione.
3. Chiunque circola con veicoli, autoscafi o aeromobili
sottoposti al fermo e' soggetto alla sanzione prevista
dall'articolo 214, comma 8, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285.
4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
con i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici, sono
stabiliti le modalita', i termini e le procedure per
l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 66 del
ciatato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
"Art. 66. (Materia tributaria e doganale)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai
sensi degli articoli 20 e 21, le attivita' dei soggetti
pubblici dirette all'applicazione, anche tramite i loro
concessionari, delle disposizioni in materia di tributi, in
relazione ai contribuenti, ai sostituti e ai responsabili
di imposta, nonche' in materia di deduzioni e detrazioni e
per l'applicazione delle disposizioni la cui esecuzione e'
affidata alle dogane.
2. Si considerano inoltre di rilevante interesse
pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le attivita'
dirette, in materia di imposte, alla prevenzione e
repressione delle violazioni degli obblighi e alla adozione
dei provvedimenti previsti da leggi, regolamenti o dalla
normativa comunitaria, nonche' al controllo e alla
esecuzione forzata dell'esatto adempimento di tali
obblighi, alla effettuazione dei rimborsi, alla
destinazione di quote d'imposta, e quelle dirette alla
gestione ed alienazione di immobili statali, all'inventario
e alla qualificazione degli immobili e alla conservazione
dei registri immobiliari.".
Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80.
Si riporta il testo del comma 21-sexies dell'articolo 6
del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come
modificato dalla presente legge:
"21-sexies. Per il quinquennio 2011-2015, ferme
restando le dotazioni previste dalla legge 23 dicembre
2009, n. 192, le Agenzie fiscali di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono assolvere alle
disposizioni del presente articolo, del successivo articolo
8, comma 1, primo periodo, nonche' alle disposizioni
vigenti in materia di contenimento della spesa
dell'apparato amministrativo effettuando un riversamento a
favore dell'entrata del bilancio dello Stato pari all'1 per
cento delle dotazioni previste sui capitoli relativi ai
costi di funzionamento stabilite con la citata legge. Si
applicano in ogni caso alle Agenzie fiscali le disposizioni
di cui al comma 3 del presente articolo, nonche' le
disposizioni di cui all' articolo 1, comma 22, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 2, comma 589, e
all'articolo 3, commi 18, 54 e 59, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, all' articolo 27, comma 2, e all' articolo
48, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133. Le predette Agenzie possono conferire incarichi
dirigenziali ai sensi dell' articolo 19, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenendo conto
delle proprie peculiarita' e della necessita' di garantire
gli obiettivi di gettito fissati annualmente. Le medesime
Agenzie possono conferire incarichi dirigenziali ai sensi
dell' articolo 19, comma 5-bis, del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001 anche a soggetti appartenenti
alle magistrature e ai ruoli degli avvocati e procuratori
dello Stato previo collocamento fuori ruolo, comando o
analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Il
conferimento di incarichi eventualmente eccedenti le misure
percentuali previste dal predetto articolo 19, comma 6, e'
disposto nei limiti delle facolta' assunzionali a tempo
indeterminato delle singole Agenzie.".
Comma 612
Si riporta il testo del comma 12-octies dell'articolo
23 del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come
modificato dalla presente legge:
"12-octies. In considerazione del permanere dello stato
di crisi nell'isola di Lampedusa, la sospensione degli
adempimenti e dei versamenti dei tributi, nonche' dei
contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le
malattie professionali, prevista dall'articolo 23, comma
44, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, perdura
fino al 31 dicembre 2013.".
Comma 615
Si riporta il testo vigente dell'articolo 36-bis del
citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600 :
"Art. 36-bis. (Liquidazioni delle imposte, dei
contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle
dichiarazioni).
1. Avvalendosi di procedure automatizzate,
l'amministrazione finanziaria procede, entro l'inizio del
periodo di presentazione delle dichiarazioni relative
all'anno successivo, alla liquidazione delle imposte, dei
contributi e dei premi dovuti, nonche' dei rimborsi
spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai
contribuenti e dai sostituti d'imposta .
2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente
desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in
possesso dell'anagrafe tributaria, l'Amministrazione
finanziaria provvede a:
a) correggere gli errori materiali e di calcolo
commessi dai contribuenti nella determinazione degli
imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;
b) correggere gli errori materiali commessi dai
contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei
contributi e dei premi risultanti dalle precedenti
dichiarazioni;
c) ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura
superiore a quella prevista dalla legge ovvero non
spettanti sulla base dei dati risultanti dalle
dichiarazioni;
d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura
superiore a quella prevista dalla legge;
e) ridurre i crediti d'imposta esposti in misura
superiore a quella prevista dalla legge ovvero non
spettanti sulla base dei dati risultanti dalle
dichiarazione;
f) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la
tempestivita' dei versamenti delle imposte, dei contributi
e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle
ritenute alla fonte operate in qualita' di sostituto
d'imposta.
2-bis. Se vi e' pericolo per la riscossione, l'ufficio
puo' provvedere, anche prima della presentazione della
dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva
effettuazione dei versamenti delle imposte, dei contributi
e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle
ritenute alla fonte operate in qualita' di sostituto
d'imposta.
3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un
risultato diverso rispetto a quello indicato nella
dichiarazione ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio,
ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una maggiore
imposta, l'esito della liquidazione e' comunicato al
contribuente o al sostituto d'imposta per evitare la
reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione
degli aspetti formali. Qualora a seguito della
comunicazione il contribuente o il sostituto di imposta
rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati
erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo'
fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione
finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento
della comunicazione.
4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione
prevista nel presente articolo si considerano, a tutti gli
effetti, come dichiarati dal contribuente e dal sostituto
d'imposta".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 54-bis del
citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633:
"Art. 54-bis. (Liquidazione dell'imposta dovuta in base
alle dichiarazioni).
1. Avvalendosi di procedure automatizzate
l'amministrazione finanziaria procede, entro l'inizio del
periodo di presentazione delle dichiarazioni relative
all'anno successivo, alla liquidazione dell'imposta dovuta
in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti.
2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente
desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in
possesso dell'anagrafe tributaria, l'amministrazione
finanziaria provvede a:
a) correggere gli errori materiali e di calcolo
commessi dai contribuenti nella determinazione del volume
d'affari e delle imposte;
b) correggere gli errori materiali commessi dai
contribuenti nel riporto delle eccedenze di imposta
risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
c) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la
tempestivita' dei versamenti dell'imposta risultante dalla
dichiarazione annuale a titolo di acconto e di conguaglio
nonche' dalle liquidazioni periodiche di cui agli articoli
27, 33, comma 1, lettera a), e 74, quarto comma.
2-bis. Se vi e' pericolo per la riscossione, l'ufficio
puo' provvedere, anche prima della presentazione della
dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva
effettuazione dei versamenti dell'imposta, da eseguirsi ai
sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, degli articoli 6 e
7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre
1999, n. 542, nonche' dell'articolo 6 della legge 29
dicembre 1990, n. 405.
3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un
risultato diverso rispetto a quello indicato nella
dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio,
ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una maggiore
imposta, l'esito della liquidazione e' comunicato ai sensi
e per gli effetti di cui al comma 6 dell'articolo 60 al
contribuente, nonche' per evitare la reiterazione di errori
e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali.
Qualora a seguito della comunicazione il contribuente
rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati
erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo'
fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione
finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento
della comunicazione.
4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione
prevista dal presente articolo si considerano, a tutti gli
effetti, come dichiarati dal contribuente".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 36-ter del
citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600:
"Art. 36-ter. (Controllo formale delle dichiarazioni).
1. Gli uffici periferici dell'amministrazione
finanziaria, procedono, entro il 31 dicembre del secondo
anno successivo a quello di presentazione, al controllo
formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e
dai sostituti d'imposta, sulla base dei criteri selettivi
fissati dal Ministro delle finanze, tenendo anche conto di
specifiche analisi del rischio di evasione e delle
capacita' operative dei medesimi uffici.
2. Senza pregiudizio dell'azione accertatrice a norma
degli articoli 37 e seguenti, gli uffici possono:
a) escludere in tutto o in parte lo scomputo delle
ritenute d'acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei
sostituti d'imposta, dalle comunicazioni di cui
all'articolo 20, terzo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica. 29 settembre 1973, n. 605, o dalle
certificazioni richieste ai contribuenti ovvero delle
ritenute risultanti in misura inferiore a quella indicata
nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi;
b) escludere in tutto o in parte le detrazioni
d'imposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai
contribuenti o agli elenchi di cui all'articolo 78, comma
25, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
c) escludere in tutto o in parte le deduzioni dal
reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai
contribuenti o agli elenchi menzionati nella lettera b);
d) determinare i crediti d'imposta spettanti in base ai
dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti
richiesti ai contribuenti;
e) liquidare la maggiore imposta sul reddito delle
persone fisiche e i maggiori contributi dovuti
sull'ammontare complessivo dei redditi risultanti da piu'
dichiarazioni o certificati di cui all'articolo 1, comma 4,
lettera d), presentati per lo stesso anno dal medesimo
contribuente;
f) correggere gli errori materiali e di calcolo
commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.
3. Ai fini dei commi 1 e 2 , il contribuente o il
sostituto d'imposta e' invitato, anche telefonicamente o in
forma scritta o telematica, a fornire chiarimenti in ordine
ai dati contenuti nella dichiarazione e ad eseguire o
trasmettere ricevute di versamento e altri documenti non
allegati alla dichiarazione o difformi dai dati forniti da
terzi.
4. L'esito del controllo formale e' comunicato al
contribuente o al sostituto d'imposta con l'indicazione dei
motivi che hanno dato luogo alla rettifica degli
imponibili, delle imposte, delle ritenute alla fonte, dei
contributi e dei premi dichiarate, per consentire anche la
segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati
o valutati erroneamente in sede di controllo formale entro
i trenta giorni successivi al ricevimento della
comunicazione".
Comma 616
Si riporta il testo degli articoli 7-bis, 34 e 39 del
citato decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come
modificati dalla presente legge:
"Art. 7-bis. (Violazioni in materia di trasmissione
telematica delle dichiarazioni).
1. In caso di tardiva od omessa trasmissione delle
dichiarazioni da parte dei soggetti indicati nel comma 3
dell'Art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, a carico dei medesimi si applica la
sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci
milioni.
1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica a
carico dei soggetti indicati nell'articolo 15 del decreto
del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, in caso
di tardiva o omessa trasmissione telematica di
dichiarazioni e di atti che essi hanno assunto l'impegno a
trasmettere."
"Art. 34. (Attivita').
1. I centri costituiti dai soggetti di cui alle lettere
a), b) e c) del comma l dell'art. 32 prestano l'assistenza
fiscale alle imprese. Sono escluse dall'assistenza fiscale
le imprese soggette all'imposta sul reddito delle persone
giuridiche tenute alla nomina del collegio sindacale,
nonche' quelle alle quali non sono applicabili le
disposizioni concernenti gli studi di settore diverse dalle
societa' cooperative e loro consorzi che, unitamente ai
propri soci, fanno riferimento alle associazioni nazionali
riconosciute in base al decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.
2. I centri costituiti dai soggetti di cui alle lettere
d), e) e f) del comma l dell'art. 32 prestano l'assistenza
fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di
redditi di lavoro autonomo e d'impresa di cui agli articoli
49, comma 1, e 51 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. I centri prestano assistenza fiscale ai contribuenti
che la richiedono e, in particolare:
a) elaborano e predispongono le dichiarazioni
tributarie, nonche' curano gli ulteriori adempimenti
tributari;
b) redigono le scritture contabili;
c) verificano la conformita' dei dati esposti nelle
dichiarazioni alla relativa documentazione;
d) consegnano al contribuente copia della dichiarazione
elaborata e del prospetto di liquidazione delle imposte;
e) comunicano ai sostituti d'imposta il risultato
finale delle dichiarazioni stesse, ai fini del conguaglio a
credito o a debito in sede di ritenuta d'acconto;
f) inviano all'amministrazione finanziaria le
dichiarazioni dei redditi e le scelte ai fini della
destinazione dell'otto e del quattro per mille dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche.
4. In relazione alla dichiarazione annuale dei redditi
dei titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati
indicati agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a), d),
g), con esclusione delle indennita' percepite dai membri
del Parlamento europeo, e l) del testo unico delle imposte
sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' dei redditi
indicati all'art. 49, comma 2, lettera a), del medesimo
testo unico, i centri costituiti dai soggetti di cui alle
lettere d), e) e f) del comma 1 dell'art. 32, svolgono le
attivita' di cui alle lettere da c) a f) del comma 3
assicurando adeguati livelli di servizio. Con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i
livelli di servizio anche in relazione agli esiti
dell'assistenza fiscale e le relative modalita' di
misurazione."
"Art. 39. (Sanzioni).
1. Salvo che il fatto costituisca reato e ferma
restando l'irrogazione delle sanzioni per le violazioni di
norme tributarie:
a) ai soggetti indicati nell'art. 35 che rilasciano il
visto di conformita', ovvero l'asseverazione, infedele si
applica, la sanzione amministrativa da euro 258 ad euro
2.582. La violazione e' punibile in caso di liquidazione
delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi
dovuti in base alle dichiarazioni, di cui all' art. 36-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e in caso di controllo ai sensi degli
articoli 36-ter e seguenti del medesimo decreto, nonche' in
caso di liquidazione dell'imposta dovuta in base alle
dichiarazioni e di controllo di cui agli articoli 54 e
seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633. La violazione e' punibile a
condizione che non trovi applicazione l'art. 12-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di
violazioni particolarmente gravi, e' disposta a carico dei
predetti soggetti la sospensione dalla facolta' di
rilasciare il visto di conformita' e l'asseverazione, per
un periodo da uno a tre anni. In caso di ripetute
violazioni commesse successivamente al periodo di
sospensione, e' disposta l'inibizione dalla facolta' di
rilasciare il visto di conformita' e l'asseverazione. Si
considera violazione particolarmente grave il mancato
pagamento della suddetta sanzione;
b) al professionista che rilascia una certificazione
tributaria di cui all'art. 36 infedele, si applica la
sanzione amministrativa da euro 516 ad euro 5.165. In caso
di accertamento di tre distinte violazioni commesse nel
corso di un biennio, e' disposta la sospensione dalla
facolta' di rilasciare la certificazione tributaria per un
periodo da uno a tre anni. La medesima facolta' e' inibita
in caso di accertamento di ulteriori violazioni ovvero di
violazioni di particolare gravita'; si considera violazione
particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta
sanzione.
1-bis. Nei casi di violazioni commesse ai sensi dei
commi 1 e 3 del presente art. e dell' art. 7-bis, si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Il centro di
assistenza fiscale per il quale abbia operato il
trasgressore e' obbligato solidalmente con il trasgressore
stesso al pagamento di una somma pari alla sanzione
irrogata.
2. Le violazioni dei commi 1 e 3 del presente art. e
dell'art. 7-bis sono contestate e le relative sanzioni sono
irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle
entrate competente in ragione del domicilio fiscale del
trasgressore anche sulla base delle segnalazioni inviate
dagli uffici locali della medesima Agenzia. L'atto di
contestazione e' unico per ciascun anno solare di
riferimento e, fino al compimento dei termini di decadenza,
puo' essere integrato o modificato dalla medesima direzione
regionale. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli
ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la
violazione per l'eventuale adozione di ulteriori
provvedimenti.
3. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui
all'art. 37, commi 2 e 4, ai sostituti di imposta si
applica la sanzione amministrativa da euro 258 a euro
2.582.
4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di
assistenza fiscale di cui all'articolo 33, comma 3, e'
sospesa, per un periodo da tre a dodici mesi, quando sono
commesse gravi e ripetute violazioni di norme tributarie o
contributive e delle disposizioni di cui agli articoli 34 e
35, nonche' quando gli elementi forniti all'amministrazione
finanziaria risultano falsi o incompleti rispetto alla
documentazione fornita dal contribuente. In caso di
ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente
gravi, e' disposta la revoca dell'esercizio dell'attivita'
di assistenza; nei casi di particolare gravita' e' disposta
la sospensione cautelare.
4-bis. La definizione agevolata delle sanzioni ai sensi
dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, non impedisce l'applicazione della
sospensione, dell'inibizione e della revoca.
4-ter. Il mancato rispetto di adeguati livelli di
servizio comporta l'applicazione della sanzione da 516 a
5.165 euro.".
Comma 617
Il decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999,
n. 164 (Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale
resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per
i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti
ai sensi dell'articolo 40 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n.
241), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno
1999, n. 135.
Si riporta il testo degli articoli 7, 8, 13, 16 e 26
del citato decreto del Ministro delle finanze 31 maggio
1999, n. 164, come modificati dalla presente legge:
"Art. 7. (Procedimento per l'autorizzazione allo
svolgimento dell'attivita' di assistenza fiscale).
1. Lo svolgimento dell'attivita' di assistenza fiscale
e' subordinato al rilascio di autorizzazione da parte del
Dipartimento delle entrate. Per il rilascio della
autorizzazione, e' presentata al Dipartimento delle entrate
apposita domanda nella quale sono indicati:
a) il codice fiscale e la partita IVA della societa'
richiedente;
b) i dati anagrafici dei componenti del consiglio di
amministrazione della societa' richiedente, nonche' dei
componenti del collegio sindacale, ove lo stesso sia
previsto dalle norme del codice civile in relazione al tipo
di societa' richiedente;
c) i dati anagrafici ed i requisiti professionali dei
responsabili dell'assistenza fiscale;
d) le sedi presso le quali e' prestata l'assistenza
fiscale;
e) la denominazione o la ragione sociale e i dati
anagrafici dei componenti del consiglio di amministrazione
e, ove previsto, del collegio sindacale delle societa' di
servizi delle quali la societa' richiedente intende
avvalersi per lo svolgimento dell'attivita' di assistenza
fiscale, nonche' l'indicazione delle specifiche attivita'
da affidare alle stesse.
2. Alla richiesta di cui al comma 1, sono allegati:
a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
b) copia della polizza assicurativa di cui all'articolo
6;
c) dichiarazione relativa all'insussistenza di
provvedimenti di sospensione dell'ordine di appartenenza a
carico dei responsabili dell'assistenza fiscale;
d) relazione tecnica dalla quale emerga il rispetto dei
requisiti stabiliti con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate sulla capacita' operativa del
CAF, sulla formula organizzativa assunta anche in ordine ai
rapporti di lavoro utilizzati, sui sistemi di controllo
interno volti a garantire la correttezza dell'attivita',
anche in ordine all'affidamento a terzi delle attivita' di
assistenza fiscale e alla formazione, e a garantire
adeguati livelli di servizio. Con lo stesso provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i
tempi per l'adeguamento alle disposizioni della presente
lettera da parte dei Centri gia' autorizzati.
3. Il Dipartimento delle entrate procede alla verifica
della sussistenza dei requisiti ed alla regolarita' della
domanda di cui al comma 1, invitando la societa'
richiedente, ove necessario, ad integrare la domanda stessa
e la documentazione di cui al comma 2 con tutti i dati, gli
atti e i documenti ritenuti necessari.
4. L'autorizzazione a svolgere l'attivita' di
assistenza fiscale e' concessa con decreto direttoriale del
Dipartimento delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana."
"Art. 8. (Requisiti soggettivi).
1. I componenti del consiglio di amministrazione, e,
ove previsto, del collegio dei sindaci della societa'
richiedente, nonche' della societa' di servizi di cui
intende avvalersi la medesima societa' richiedente, devono:
a) non aver riportato condanne, anche non definitive, o
sentenze emesse ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale per reati finanziari;
b) non aver procedimenti penali pendenti nella fase del
giudizio per reati finanziari;
c) non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per
loro natura ed entita', alle disposizioni in materia
contributiva e tributaria;
d) non trovarsi in una delle condizioni previste
dall'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n.
55, come sostituito dall'articolo 1 della legge 18 gennaio
1992, n. 16;
d-bis) non aver fatto parte di societa' per le quali e'
stato emesso un provvedimento di revoca ai sensi
dell'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, nei cinque anni precedenti."
"Art. 13. (Modalita' e termini di presentazione della
dichiarazione dei redditi).
1. I possessori dei redditi indicati al comma 1,
dell'articolo 37, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre
1998, n. 490, possono adempiere all'obbligo di
dichiarazione dei redditi presentando l'apposita
dichiarazione e le schede ai fini della destinazione del 4
e dell'8 per mille dell'IRPEF:
a) entro il mese di aprile dell'anno successivo a
quello cui si riferisce la dichiarazione, al proprio
sostituto d'imposta, che intende prestare l'assistenza
fiscale;
b) entro il mese di maggio dell'anno successivo a
quello cui si riferisce la dichiarazione, ad un CAF-
dipendenti, unitamente alla documentazione necessaria
all'effettuazione delle operazioni di controllo.
2. I contribuenti con contratto di lavoro a tempo
determinato, nell'anno di presentazione della
dichiarazione, possono adempiere agli obblighi di
dichiarazione dei redditi rivolgendosi al sostituto, se il
contratto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese
di luglio, ovvero, ad un CAF-dipendenti se il contratto
dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio, e purche'
siano conosciuti i dati del sostituto d'imposta che dovra'
effettuare il conguaglio. Il personale della scuola con
contratto di lavoro a tempo determinato puo' adempiere agli
obblighi di dichiarazione dei redditi rivolgendosi al
sostituto d'imposta ovvero ad un CAF-dipendenti se il
predetto contratto dura almeno dal mese di settembre
dell'anno cui si riferisce la dichiarazione al mese di
giugno dell'anno successivo.
3. I possessori dei redditi indicati all'articolo 49,
comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono adempiere agli
obblighi di dichiarazione con le modalita' di cui alla
lettera b), del comma 1, del presente articolo a condizione
che:
a) il rapporto di collaborazione duri almeno dal mese
di giugno al mese di luglio dell'anno di presentazione
della dichiarazione;
b) siano conosciuti i dati del sostituto di imposta che
dovra' effettuare il conguaglio.
4. I coniugi non legalmente ed effettivamente separati,
non in possesso di redditi di lavoro autonomo o d'impresa
di cui agli articoli 49, comma 1, e 51 del citato testo
unico delle imposte sui redditi, possono adempiere agli
obblighi di dichiarazione dei redditi con le modalita' di
cui ai commi da 1 a 3, anche presentando dichiarazione in
forma congiunta, purche' uno dei coniugi sia in possesso di
redditi indicati nei commi 1 e 3.
4-bis. Qualora dalla liquidazione della dichiarazione
emerga un credito d'imposta, il contribuente puo' indicare
di voler utilizzare in tutto o in parte l'ammontare del
credito per il pagamento di somme per le quali e' previsto
il versamento con le modalita' di cui all'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
5. Non possono adempiere agli obblighi di dichiarazione
dei redditi ai sensi del presente articolo:
a) i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, la
dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto e la dichiarazione di sostituto d'imposta;
b) i titolari di particolari tipologie di redditi
annualmente individuati con il decreto direttoriale di
approvazione del modello di dichiarazione dei redditi.
6. Le dichiarazioni dei redditi ed i relativi prospetti
di liquidazione devono essere redatti su stampati conformi
a quelli approvati con decreto del Dipartimento delle
entrate."
"Art. 16. (Assistenza fiscale prestata dai
CAF-dipendenti).
1. I CAF-dipendenti, nell'ambito delle attivita' di
assistenza fiscale di cui all'articolo 34, comma 4, del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, provvedono a:
a) comunicare all'Agenzia delle entrate, in via
telematica, entro il 30 giugno di ciascun anno, il
risultato finale delle dichiarazioni;
b) consegnare al contribuente, entro il 15 giugno di
ciascun anno, copia della dichiarazione dei redditi
elaborata e il relativo prospetto di liquidazione;
c) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle
entrate, entro il 30 giugno di ciascun anno, le
dichiarazioni predisposte e, entro il 10 novembre
successivo, le dichiarazioni integrative di cui
all'articolo 14;
d) conservare le schede relative alle scelte per la
destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche fino al 31 dicembre del
secondo anno successivo a quello di presentazione;
d-bis) conservare copia delle dichiarazioni e dei
relativi prospetti di liquidazione nonche' della
documentazione a base del visto di conformita' fino al 31
dicembre del quarto anno successivo a quello di
presentazione.
2. Per le dichiarazioni integrative di cui all'articolo
14, le comunicazioni e le consegne di cui alle lettere a) e
b) del comma 1, sono effettuate entro il 10 novembre di
ciascun anno.
3. Nel prospetto di liquidazione, sottoscritto dal
responsabile dell'assistenza fiscale, oltre agli elementi
di calcolo ed al risultato del conguaglio fiscale, sono
evidenziate le eventuali variazioni intervenute rispetto ai
dati indicati nella dichiarazione presentata dal
contribuente a seguito dei controlli effettuati, tenuto
conto delle risultanze della documentazione esibita e delle
disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e
detraibili, le detrazioni d'imposta e lo scomputo delle
ritenute d'acconto.
4. Le operazioni di raccolta delle dichiarazioni e
della relativa documentazione e di consegna ai contribuenti
delle dichiarazioni elaborate e dei prospetti di
liquidazione possono essere effettuate dai CAF-dipendenti
tramite i propri soci od associati.
4-bis. Sulla base delle comunicazioni di cui al comma
1, lettera a), l'Agenzia delle entrate provvede a:
a) fornire ai CAF, entro cinque giorni, l'attestazione
di ricezione delle comunicazioni. L'attestazione riporta le
motivazioni di eventuali scarti dovuti all'impossibilita'
da parte dell'Agenzia delle entrate di rendere disponibili
le comunicazioni al sostituto d'imposta; in tali casi i CAF
provvedono autonomamente e con i mezzi piu' idonei
all'invio delle comunicazioni ai sostituti d'imposta;
b) rendere disponibili ai sostituti d'imposta, in via
telematica, entro dieci giorni dalla ricezione, le
comunicazioni. Per i sostituti d'imposta che non abbiano
richiesto l'abilitazione alla trasmissione in via
telematica delle dichiarazioni, le comunicazioni sono rese
disponibili per il tramite di un soggetto incaricato della
trasmissione delle dichiarazioni in via telematica, di cui
al comma 3, dell'articolo 3, del decreto del Presidente
della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni, preventivamente indicato dal sostituto
d'imposta all'Agenzia delle entrate. Tale facolta' e'
riconosciuta anche ai sostituti d'imposta abilitati alla
trasmissione telematica. La scelta da parte del sostituto
del soggetto per il tramite del quale sono rese disponibili
le comunicazioni del risultato finale delle dichiarazioni
deve essere trasmessa in via telematica, entro il 31 marzo
dell'anno di invio delle comunicazioni da parte dei CAF ed
ha valore fino alla data di revoca;
c) fornire ai CAF, entro quindici giorni dalla
ricezione delle comunicazioni, l'attestazione di
disponibilita' dei dati ai sostituti d'imposta."
"Art. 26. (Modalita' di esecuzione dei controlli).
1. Per il controllo formale delle dichiarazioni, di cui
all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito
dall'articolo 13 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, sono definiti appositi criteri selettivi finalizzati a
verificare la correttezza del visto di conformita'
rilasciato.
2. In sede di programmazione dell'attivita' di
controllo e di verifica, sono definiti appositi criteri
selettivi finalizzati a riscontrare la correttezza della
certificazione rilasciata.
3. In caso di controllo o di richiesta di documenti e
di chiarimenti al contribuente, salvo quanto previsto nel
comma 3-bis, sara' contestualmente informato anche il
responsabile dell'assistenza fiscale o il professionista
che ha rilasciato il visto di conformita', ovvero il
certificatore.
3-bis. Le richieste di documenti e di chiarimenti
relative alle dichiarazioni di cui all'articolo 13 sono
trasmesse in via telematica, almeno sessanta giorni prima
della comunicazione al contribuente, al responsabile
dell'assistenza fiscale o al professionista che ha
rilasciato il visto di conformita' per la trasmissione in
via telematica all'Agenzia delle entrate entro trenta
giorni della documentazione e dei chiarimenti richiesti.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
sono definite le modalita' attuative delle disposizioni
recate dal presente comma.".
Comma 618
Si riporta il testo vigente degli articoli 20 e 30 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633:
"Art. 20. (Interessi per ritardata iscrizione a ruolo)
Sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base
alla liquidazione ed al controllo formale della
dichiarazione od all'accertamento d'ufficio si applicano, a
partire dal giorno successivo a quello di scadenza del
pagamento e fino alla data di consegna al concessionario
dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte, gli
interessi al tasso del quattro per cento annuo."
"Art. 30. (Interessi di mora)
1. Decorso inutilmente il termine previsto
dall'articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo,
esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi,
si applicano, a partire dalla data della notifica della
cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di
mora al tasso determinato annualmente con decreto del
Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi
bancari attivi.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 17 del citato
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112:
"Art. 17. (Remunerazione del servizio).
1. Al fine di assicurare il funzionamento del servizio
nazionale della riscossione, per il presidio della funzione
di deterrenza e contrasto dell'evasione e per il
progressivo innalzamento del tasso di adesione spontanea
agli obblighi tributari, gli agenti della riscossione hanno
diritto al rimborso dei costi fissi risultanti dal bilancio
certificato, da determinare annualmente, in misura
percentuale delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei
relativi interessi di mora, con decreto non regolamentare
del Ministro dell'economia e delle finanze, che tenga conto
dei carichi annui affidati, dell'andamento delle
riscossioni coattive e del processo di ottimizzazione,
efficientamento e riduzione dei costi del gruppo Equitalia
Spa. Tale decreto deve, in ogni caso, garantire al
contribuente oneri inferiori a quelli in essere alla data
di entrata in vigore del presente decreto. Il rimborso di
cui al primo periodo e' a carico del debitore:
a) per una quota pari al 51 per cento, in caso di
pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della
cartella. In tal caso, la restante parte del rimborso e' a
carico dell'ente creditore;
b) integralmente, in caso contrario.
2.
3.
3-bis. Nel caso previsto dall'articolo 32, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.
46, l'aggio di cui ai commi 1 e 2 e' a carico:
a) dell'ente creditore, se il pagamento avviene entro
il sessantesimo giorno dalla data di notifica della
cartella;
b) del debitore, in caso contrario.
4. L'agente della riscossione trattiene l'aggio
all'atto del riversamento all'ente impositore delle somme
riscosse.
5.
5-bis. Limitatamente alla riscossione spontanea a mezzo
ruolo, l'aggio spetta agli agenti della riscossione nella
percentuale stabilita dal decreto del 4 agosto 2000 del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2000.
6. All'agente della riscossione spetta, altresi', il
rimborso degli specifici oneri connessi allo svolgimento
delle singole procedure, che e' a carico:
a) dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato per
effetto di provvedimento di sgravio o in caso di
inesigibilita';
b) del debitore, in tutti gli altri casi.
6.1. Con decreto non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze sono determinate:
a) le tipologie di spese oggetto di rimborso;
b) la misura del rimborso, da determinare anche
proporzionalmente rispetto al carico affidato e
progressivamente rispetto al numero di procedure attivate a
carico del debitore;
c) le modalita' di erogazione del rimborso.
6-bis. Il rimborso delle spese di cui al comma 6,
lettera a), maturate nel corso di ciascun anno solare e
richiesto entro il 30 marzo dell'anno successivo, e'
erogato entro il 30 giugno dello stesso anno. In caso di
mancata erogazione, l'agente della riscossione e'
autorizzato a compensare il relativo importo con le somme
da riversare. Il diniego, a titolo definitivo, del
discarico della quota per il cui recupero sono state svolte
le procedure che determinano il rimborso, obbliga l'agente
della riscossione a restituire all'ente, entro il decimo
giorno successivo alla richiesta, l'importo anticipato,
maggiorato degli interessi legali. L'importo dei rimborsi
spese riscossi dopo l'erogazione o la compensazione,
maggiorato degli interessi legali, e' riversato entro il 30
novembre di ciascun anno.
7. In caso di delega di riscossione, i compensi,
corrisposti dall'ente creditore al delegante, sono
ripartiti in via convenzionale fra il delegante ed il
delegato in proporzione ai costi da ciascuno sostenuti.
7-bis. Sulle somme riscosse e riconosciute indebite non
spetta il rimborso di cui al comma 1.
7-ter. Le spese di notifica della cartella di pagamento
sono a carico del debitore nella misura di lire seimila;
tale importo puo' essere aggiornato con decreto del
Ministero delle finanze . Nei casi di cui al comma 6,
lettera a), le spese di cui al primo periodo sono a carico
dell'ente creditore.".
Comma 625
Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 14 del
citato decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, come modificato
dalla presente legge:
"3. Con determinazione direttoriale dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli, da adottarsi entro il 20 aprile
2014, e' incrementato, a decorrere dal 1° maggio 2014, il
prelievo fiscale sui prodotti da fumo in misura tale da
assicurare maggiori entrate pari a 33.000.000 di euro per
l'anno 2014 e a 50.000.000 di euro a decorrere dall'anno
2015.".
Comma 626
Il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 reca
"Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
penali e amministrative".

Comma 629
Si riporta il testo dell'articolo 120 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia), come modificato
dalla presente legge:
"Art. 120. (Decorrenza delle valute e calcolo degli
interessi).
01. Il titolare del conto corrente ha la disponibilita'
economica delle somme relative agli assegni circolari o
bancari versati sul suo conto, rispettivamente emessi da o
tratti su una banca insediata in Italia, entro i quattro
giorni lavorativi successivi al versamento.
1. Gli interessi sul versamento di assegni presso una
banca sono conteggiati fino al giorno del prelevamento e
con le seguenti valute:
a) dal giorno in cui e' effettuato il versamento, per
gli assegni circolari emessi dalla stessa banca e per gli
assegni bancari tratti sulla stessa banca presso la quale
e' effettuato il versamento;
b) per gli assegni diversi da quelli di cui alla
lettera a), dal giorno lavorativo successivo al versamento,
se si tratta di assegni circolari emessi da una banca
insediata in Italia, e dal terzo giorno lavorativo
successivo al versamento, se si tratta di assegni bancari
tratti su una banca insediata in Italia.
1-bis. Il CICR puo' stabilire termini inferiori a
quelli previsti nei commi 1 e 1-bis in relazione
all'evoluzione delle procedure telematiche disponibili per
la gestione del servizio di incasso degli assegni.
2. Il CICR stabilisce modalita' e criteri per la
produzione di interessi nelle operazioni poste in essere
nell'esercizio dell'attivita' bancaria, prevedendo in ogni
caso che:
a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata,
nei confronti della clientela, la stessa periodicita' nel
conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non
possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive
operazioni di capitalizzazione, sono calcolati
esclusivamente sulla sorte capitale.
3. Per gli strumenti di pagamento diversi dagli assegni
circolari e bancari restano ferme le disposizioni sui tempi
di esecuzione, data valuta e disponibilita' di fondi
previste dagli articoli da 19 a 23 del decreto legislativo
27 gennaio 2010, n. 11.".

Comma 630
Si riporta il testo dell'articolo 96 del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 96. (Soggetti aderenti e natura dei sistemi di
garanzia).
1. Le banche italiane aderiscono a uno dei sistemi di
garanzia dei depositanti istituiti e riconosciuti in
Italia. Le banche di credito cooperativo aderiscono al
sistema di garanzia dei depositanti costituito nel loro
ambito.
2. Le succursali di banche comunitarie operanti in
Italia possono aderire a un sistema di garanzia italiano al
fine di integrare la tutela offerta dal sistema di garanzia
dello Stato di appartenenza.
3. Le succursali di banche extracomunitarie autorizzate
in Italia aderiscono a un sistema di garanzia italiano
salvo che partecipino a un sistema di garanzia estero
equivalente.
4. I sistemi di garanzia hanno natura di diritto
privato; le risorse finanziarie per il perseguimento delle
loro finalita' sono fornite dalle banche aderenti.
5. I componenti degli organi e coloro che prestano la
propria attivita' nell'ambito dei sistemi di garanzia dei
depositanti sono vincolati al segreto professionale in
relazione a tutte le notizie, le informazioni e i dati in
possesso dei sistemi di garanzia stessi in ragione
dell'attivita' istituzionale di questi ultimi.".
Comma 631
Si riporta il testo dell'articolo 188-bis del citato
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, come modificato dalla presente legge:
"Art. 188-bis. (Campione d'Italia).
1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, i redditi delle persone fisiche iscritte nei
registri anagrafici del comune di Campione d'Italia
prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso
comune per un importo complessivo non superiore a 200.000
franchi sono computati in euro sulla base del cambio di cui
all'articolo 9, comma 2, ridotto forfetariamente del 30 per
cento.
2. I soggetti di cui al presente articolo assolvono il
loro debito d'imposta in euro.
3. Ai fini del presente articolo si considerano
iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione
d'Italia anche le persone fisiche aventi domicilio fiscale
nel medesimo comune le quali, gia' residenti nel comune di
Campione d'Italia, sono iscritte nell'anagrafe degli
italiani residenti all'estero (AIRE) dello stesso comune e
residenti nel Canton Ticino della Confederazione
elvetica.".

Comma 632
Il testo dell'articolo 188-bis del citato decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
modificato dalla presente legge e' citato nella nota al
comma 631 della presente legge.
Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'articolo
10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282:
"Art. 10. (Proroga di termini in materia di definizione
di illeciti edilizi).
 

1-4 (Omissis).
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.".

Comma 634
Si riporta il testo dell'articolo 21-bis del citato
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 21-bis. (Disposizioni particolari per le
emulsioni).
1. Nell'ambito di un programma della durata di sei
anni, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre
2019, e' stabilita un'accisa ridotta secondo le aliquote di
seguito indicate, applicabile alle emulsioni stabilizzate
idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione,
anche prodotte al medesimo soggetto che le utilizza per i
medesimi impieghi limitatamente ai quantitativi necessari
al suo fabbisogno:
a) emulsione stabilizzata di gasolio con acqua
contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in
peso:
1) usata come carburante: euro 374,67 per mille litri;
2) usata come combustibile per riscaldamento: euro
245,16 per mille litri;
b) emulsione di olio combustibile denso ATZ con acqua
contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in
peso:
1) usata come combustibile per riscaldamento: euro
99,32 per mille chilogrammi;
2) per uso industriale: euro 41,69 per mille
chilogrammi;
c) emulsione di olio combustibile denso BTZ con acqua
contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in
peso:
1) usata come combustibile per riscaldamento: euro
29,52 per mille chilogrammi;
2) per uso industriale: euro 20,84 per mille
chilogrammi.
2. (sostituito).
3. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle
dogane sono stabilite le caratteristiche tecniche delle
emulsioni di cui al comma 1 ai fini della verifica
dell'idoneita' all'impiego nella carburazione e nella
combustione.".

Comma 635
Si riporta il testo vigente dell'articolo 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:
"Art. 108.
1. La Commissione procede con gli Stati membri
all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in
questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune
misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento
del mercato interno.
2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli
interessati di presentare le loro osservazioni, constati
che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi
statali, non e' compatibile con il mercato interno a norma
dell'articolo 107, oppure che tale aiuto e' attuato in modo
abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o
modificarlo nel termine da essa fissato.
Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale
decisione entro il termine stabilito, la Commissione o
qualsiasi altro Stato interessato puo' adire direttamente
la Corte di giustizia dell'Unione europea, in deroga agli
articoli 258 e 259.
A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio,
deliberando all'unanimita', puo' decidere che un aiuto,
istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve
considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga
alle disposizioni dell'articolo 107 o ai regolamenti di cui
all'articolo 109, quando circostanze eccezionali
giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia
iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista
dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello
Stato interessato rivolta al Consiglio avra' per effetto di
sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si
sia pronunciato al riguardo.
Tuttavia, se il Consiglio non si e' pronunciato entro
tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione
delibera.
3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile
perche' presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a
istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto
non sia compatibile con il mercato interno a norma
dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la
procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato
membro interessato non puo' dare esecuzione alle misure
progettate prima che tale procedura abbia condotto a una
decisione finale.
4. La Commissione puo' adottare regolamenti concernenti
le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha
stabilito, conformemente all'articolo 109, che possono
essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del
presente articolo.".
Comma 641
Si riporta il testo vigente dell'articolo 1117 del
codice civile:
"Art. 1117. (Parti comuni dell'edificio).
Sono oggetto di proprieta' comune dei proprietari delle
singole unita' immobiliari dell'edificio, anche se aventi
diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario
dal titolo:
1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso
comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le
fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti,
i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di
ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e
le facciate;
2) le aree destinate a parcheggio nonche' i locali per
i servizi in comune, come la portineria, incluso l'alloggio
del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti
destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali,
all'uso comune;
3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque
genere destinati all'uso comune, come gli ascensori, i
pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i
sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione
per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento
ed il condizionamento dell'aria, per la ricezione
radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di
flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i
relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai
locali di proprieta' individuale dei singoli condomini,
ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di
utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in
materia di reti pubbliche.".

Comma 646
Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 23
marzo 1998, n. 138, reca "Regolamento recante norme per la
revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe
d'estimo delle unita' immobiliari urbane e dei relativi
criteri nonche' delle commissioni censuarie in esecuzione
dell'articolo 3, commi 154 e 155, della legge 23 dicembre
1996, n. 662.".
Comma 647
Si riporta il testo vigente dell'articolo 14 del citato
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201:
"Art. 14. (Istituzione del tributo comunale sui rifiuti
e sui servizi).
1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e' istituito in
tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale
sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi
al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti
assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di
privativa pubblica ai sensi della vigente normativa
ambientale e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei
comuni.
2. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria e' il
comune nel cui territorio insiste, interamente o
prevalentemente, la superficie degli immobili
assoggettabili al tributo.
3. Il tributo e' dovuto da chiunque possieda, occupi o
detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a
qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti
urbani.
4. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle
aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o
accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali
di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano
detenute o occupate in via esclusiva.
5. Il tributo e' dovuto da coloro che occupano o
detengono i locali o le aree scoperte di cui ai commi 3 e 4
con vincolo di solidarieta' tra i componenti del nucleo
familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le
aree stesse.
6. In caso di utilizzi temporanei di durata non
superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il
tributo e' dovuto soltanto dal possessore dei locali e
delle aree a titolo di proprieta', usufrutto, uso,
abitazione, superficie.
7. Nel caso di locali in multiproprieta' e di centri
commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi
comuni e' responsabile del versamento del tributo dovuto
per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali
ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o
detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi,
gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto
tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
8. Il tributo e' corrisposto in base a tariffa
commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma
obbligazione tributaria.
9. La tariffa e' commisurata alle quantita' e qualita'
medie ordinarie di rifiuti prodotti per unita' di
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di
attivita' svolte, sulla base dei criteri determinati con il
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Fino all'attuazione
delle disposizioni di cui al comma 9-bis, la superficie
delle unita' immobiliari a destinazione ordinaria iscritte
o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al
tributo e' costituita da quella calpestabile dei locali e
delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e
assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si
considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini
della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di
cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507
(TARSU), o della Tariffa di igiene ambientale prevista
dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22 (TIA 1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 (TIA 2). Ai fini dell'attivita' di
accertamento, il comune, per le unita' immobiliari a
destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto
edilizio urbano, puo' considerare come superficie
assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento
della superficie catastale determinata secondo i criteri
stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Con provvedimento
del direttore dell'Agenzia del territorio, sentita la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani sono stabilite
le procedure di interscambio dei dati tra i comuni e la
predetta Agenzia. Per le altre unita' immobiliari la
superficie assoggettabile al tributo rimane quella
calpestabile.
9-bis. Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e
l'Agenzia del territorio per la revisione del catasto,
vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati
catastali relativi alle unita' immobiliari a destinazione
ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la
numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al
fine di addivenire alla determinazione della superficie
assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella
catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 138 del 1998. I comuni comunicano ai
contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le
piu' idonee forme di comunicazione e nel rispetto
dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
10. Nella determinazione della superficie
assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella
parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a
condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto
trattamento in conformita' alla normativa vigente.
11. La tariffa e' composta da una quota determinata in
relazione alle componenti essenziali del costo del servizio
di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli
investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da
una quota rapportata alle quantita' di rifiuti conferiti,
al servizio fornito e all'entita' dei costi di gestione, in
modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio. La tariffa e' determinata
ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
12.
13. Alla tariffa determinata in base alle disposizioni
di cui ai commi da 8 a 12, si applica una maggiorazione
pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi
relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali
possono, con deliberazione del consiglio comunale,
modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a
0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia
dell'immobile e della zona ove e' ubicato.
(Omissis).".
Il decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del
1998 e' citato nella nota al comma 646 della presente
legge.
Si riporta il testo vigente dell'articolo 6 della
citata legge 27 luglio 2000, n. 212:
"Art. 6. (Conoscenza degli atti e semplificazione).
1. L'amministrazione finanziaria deve assicurare
l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti
a lui destinati. A tal fine essa provvede comunque a
comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del
contribuente, quale desumibile dalle informazioni in
possesso della stessa amministrazione o di altre
amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero
nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale
ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli
atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati
con modalita' idonee a garantire che il loro contenuto non
sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario.
Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli
atti tributari.
2. L'amministrazione deve informare il contribuente di
ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa
derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero
l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare
o correggere gli atti prodotti che impediscono il
riconoscimento, seppure parziale, di un credito.
3. L'amministrazione finanziaria assume iniziative
volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le
istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione
siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili
e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di
conoscenze in materia tributaria e che il contribuente
possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor
numero di adempimenti e nelle forme meno costose e piu'
agevoli.
4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere
richiesti documenti ed informazioni gia' in possesso
dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni
pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed
informazioni sono acquisiti ai sensi dell'articolo 18,
commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai
casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualita'
del soggetto interessato dalla azione amministrativa.
5. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti
dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni,
qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della
dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare
il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi
telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre
i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque
non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della
richiesta . La disposizione si applica anche qualora, a
seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor
rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La
disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a
ruolo di tributi per i quali il contribuente non e' tenuto
ad effettuare il versamento diretto. Sono nulli i
provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di
cui al presente comma.".
Comma 651
Il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1999, n. 158, reca "Regolamento recante norme per la
elaborazione del metodo normalizzato per definire la
tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti
urbani".

Comma 652
Si riporta il testo vigente dell'articolo 14 della
direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che
abroga alcune direttive:
"Art. 14. (Costi).
1. Secondo il principio «chi inquina paga», i costi
della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore
iniziale o dai detentori del momento o dai detentori
precedenti dei rifiuti.
2. Gli Stati membri possono decidere che i costi della
gestione dei rifiuti siano sostenuti parzialmente o
interamente dal produttore del prodotto causa dei rifiuti e
che i distributori di tale prodotto possano contribuire
alla copertura di tali costi.".

Comma 654
Si riporta il testo vigente dell'articolo 15 del citato
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36:
"Art. 15. (Costi dello smaltimento dei rifiuti nelle
discariche).
1. Il prezzo corrispettivo per lo smaltimento in
discarica deve coprire i costi di realizzazione e di
esercizio dell'impianto, i costi sostenuti per la
prestazione della garanzia finanziaria ed i costi stimati
di chiusura, nonche' i costi di gestione successiva alla
chiusura per un periodo pari a quello indicato dall'art. 10
comma 1, lettera i).".
Comma 655
Si riporta il testo vigente dell'articolo 33-bis del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 (Proroga
di termini previsti da disposizioni legislative e
disposizioni urgenti in materia finanziaria):
"Art. 33-bis. (Servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti nei confronti delle istituzioni scolastiche).
1. A decorrere dall'anno 2008, il Ministero della
pubblica istruzione provvede a corrispondere direttamente
ai comuni la somma concordata in sede di Conferenza
Stato-citta' e autonomie locali nelle sedute del 22 marzo
2001 e del 6 settembre 2001, valutata in euro 38,734
milioni, quale importo forfetario complessivo per lo
svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche
statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento
dei rifiuti solidi urbani di cui all'articolo 238 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I criteri e le
modalita' di corresponsione delle somme dovute ai singoli
comuni, in proporzione alla consistenza della popolazione
scolastica, sono concordati nell'ambito della predetta
Conferenza. Al relativo onere si provvede nell'ambito della
dotazione finanziaria del Fondo per il funzionamento delle
istituzioni scolastiche, di cui all' articolo 1, comma 601,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dal
medesimo anno 2008, le istituzioni scolastiche statali non
sono piu' tenute a corrispondere ai comuni il corrispettivo
del servizio di cui al citato articolo 238 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il Ministero della
pubblica istruzione provvede al monitoraggio degli oneri di
cui al presente comma, informando tempestivamente il
Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini
dell'adozione dei provvedimenti correttivi, di cui
all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti
emanati, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero
2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di
entrata in vigore dei provvedimenti di cui al precedente
periodo, sono tempestivamente trasmessi alle Camere,
corredati di apposite relazioni illustrative.".
Comma 659
Si riporta il testo vigente dell'articolo 52 del citato
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:
"Art. 52. (Potesta' regolamentare generale delle
province e dei comuni).
1. Le province ed i comuni possono disciplinare con
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per
quanto attiene alla individuazione e definizione delle
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della
aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le
disposizioni di legge vigenti.
2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del
comune e della provincia non oltre il termine di
approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto
prima del 1° gennaio dell'anno successivo. I regolamenti
sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla
relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle
finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono
divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso
nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto dei Ministeri delle
finanze e della giustizia e' definito il modello al quale i
comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via
telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle
entrate tributarie, nonche' di ogni altra deliberazione
concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di
tributi.
3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i
regolamenti sono adottati in conformita' alle disposizioni
dello statuto e delle relative norme di attuazione.
4. Il Ministero delle finanze puo' impugnare i
regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di
legittimita' avanti gli organi di giustizia amministrativa.
5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e
alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono
informati ai seguenti criteri:
a) l'accertamento dei tributi puo' essere effettuato
dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli
articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche
disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi
e di tutte le entrate, le relative attivita' sono affidate,
nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle
procedure vigenti in materia di affidamento della gestione
dei servizi pubblici locali, a:
1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all' articolo
53, comma 1;
2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un
Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate
attivita', i quali devono presentare una certificazione
rilasciata dalla competente autorita' del loro Stato di
stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di
requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa
italiana di settore;
3) la societa' a capitale interamente pubblico, di cui
all' articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni, mediante convenzione, a
condizione: che l'ente titolare del capitale sociale
eserciti sulla societa' un controllo analogo a quello
esercitato sui propri servizi; che la societa' realizzi la
parte piu' importante della propria attivita' con l'ente
che la controlla; che svolga la propria attivita' solo
nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la
controlla;
4) le societa' di cui all' articolo 113, comma 5,
lettera b), del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'
articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci
privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei
principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e
2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento
dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e
delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza
pubblica;
c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non
deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;
d) il visto di esecutivita' sui ruoli per la
riscossione dei tributi e delle altre entrate e' apposto,
in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile
della relativa gestione.
6. A
7. ".

Comma 660
Il testo vigente dell'articolo 52 del citato decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' citato nella nota
al comma 659 della presente legge.

Comma 664
Si riporta il testo vigente dell'articolo 11 del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in
materia di federalismo Fiscale Municipale):
"Art. 11. (Imposta municipale secondaria).
1. L'imposta municipale secondaria e' introdotta, a
decorrere dall'anno 2014, con deliberazione del consiglio
comunale, per sostituire le seguenti forme di prelievo: la
tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il
canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta
comunale sulla pubblicita' e i diritti sulle pubbliche
affissioni, il canone per l'autorizzazione
all'installazione dei mezzi pubblicitari. L'addizionale per
l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di
assistenza e' abolita a decorrere dall'introduzione del
tributo di cui al presente articolo.
2. Con regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della citata legge n. 400 del 1988, d'intesa
con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, e'
dettata la disciplina generale dell'imposta municipale
secondaria, in base ai seguenti criteri:
a) il presupposto del tributo e' l'occupazione dei beni
appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei
comuni, nonche' degli spazi soprastanti o sottostanti il
suolo pubblico, anche a fini pubblicitari;
b) soggetto passivo e' il soggetto che effettua
l'occupazione; se l'occupazione e' effettuata con impianti
pubblicitari, e' obbligato in solido il soggetto che
utilizza l'impianto per diffondere il messaggio
pubblicitario;
c) l'imposta e' determinata in base ai seguenti
elementi:
1) durata dell'occupazione;
2) entita' dell'occupazione, espressa in metri quadrati
o lineari;
3) fissazione di tariffe differenziate in base alla
tipologia ed alle finalita' dell'occupazione, alla zona del
territorio comunale oggetto dell'occupazione ed alla classe
demografica del comune;
d) le modalita' di pagamento, i modelli della
dichiarazione, l'accertamento, la riscossione coattiva, i
rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso sono
disciplinati in conformita' con quanto previsto
dall'articolo 9, commi 4, 6 e 7, del presente decreto
legislativo;
e) l'istituzione del servizio di pubbliche affissioni
non e' obbligatoria e sono individuate idonee modalita',
anche alternative all'affissione di manifesti, per
l'adeguata diffusione degli annunci obbligatori per legge,
nonche' per l'agevolazione della diffusione di annunci di
rilevanza sociale e culturale;
f) i comuni, con proprio regolamento da adottare ai
sensi dell'articolo 52 del citato decreto legislativo n.
446 del 1997, hanno la facolta' di disporre esenzioni ed
agevolazioni, in modo da consentire anche una piu' piena
valorizzazione della sussidiarieta' orizzontale, nonche'
ulteriori modalita' applicative del tributo.".

Comma 666
Si riporta il testo vigente dell'articolo 19 del citato
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:
"Art. 19. (Istituzione e disciplina del tributo).
1. Salvo le successive disposizioni di raccordo con la
disciplina concernente, anche ai fini di tutela ambientale,
le tariffe in materia di tassa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani, a fronte dell'esercizio delle
funzioni amministrative di interesse provinciale,
riguardanti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti,
il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli
scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e
valorizzazione del suolo, e' istituito, a decorrere dal 1°
gennaio 1993, un tributo annuale a favore delle province.
2. Il tributo e' commisurato alla superficie degli
immobili assoggettata dai comuni alla tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed e' dovuto dagli
stessi soggetti che, sulla base delle disposizioni vigenti,
sono tenuti al pagamento della predetta tassa .
3. Con delibera della giunta provinciale, da adottare
entro il mese di ottobre di ciascun anno per l'anno
successivo, il tributo e' determinato in misura non
inferiore all'1 per cento ne' superiore al 5 per cento
delle tariffe per unita' di superficie stabilite ai fini
della tassa di cui al comma 2; qualora la deliberazione non
sia adottata entro la predetta data la misura del tributo
si applica anche per l'anno successivo.
4. In prima applicazione il termine per l'adozione
della delibera prevista dal comma 3 e' fissato al 15
gennaio 1993 ed il relativo provvedimento, dichiarato
esecutivo ai sensi dell'art. 47 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, e' trasmesso in copia entro cinque giorni ai
comuni. Se la delibera non e' adottata nel predetto termine
il tributo si applica nella misura minima.
5. Il tributo e' liquidato e iscritto a ruolo dai
comuni contestualmente alla tassa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani e con l'osservanza delle relative
norme per l'accertamento, il contenzioso, la riscossione e
le sanzioni. I ruoli principali per il 1993 della tassa per
lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani deliberati nei
termini di cui agli artt. 28 e 290 del T.U.F.L. approvato
con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive
modificazioni, sono integrati con apposita delibera
comunale di iscrizione a ruolo del tributo provinciale per
il 1993, da adottare entro il 31 gennaio del medesimo anno,
e posti in riscossione a decorrere dalla rata di aprile. Al
comune spetta una commissione, posta a carico della
provincia impositrice, nella misura dello 0.30 per cento
delle somme riscosse, senza importi minimi e massimi.
6. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
con i Ministri dell'interno e dell'ambiente, sono stabilite
le modalita' per l'interscambio tra comuni e province di
dati e notizie ai fini dell'applicazione del tributo .
7. L'ammontare del tributo, riscosso in uno alla tassa
per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, previa
deduzione della corrispondente quota del compenso della
riscossione, e' versato dal concessionario direttamente
alla tesoreria della provincia nei termini e secondo le
modalita' previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.".
Comma 667
Si riporta il testo vigente dell'articolo 17 della
citata legge 23 agosto 1988. n. 400:
"Art. 17. (Regolamenti).
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con
i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, centrali e periferici, mediante diversificazione
tra strutture con funzioni finali e con funzioni
strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e
secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza
delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.".
Comma 668
Il testo vigente dell'articolo 52 del citato decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' citato nella nota
al comma 659 della presente legge.
Il decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del
1999 e' citato nella nota al comma 651 della presente
legge.
Comma 670
Il testo vigente dell'articolo 1117 del codice civile
e' citato nella nota al comma 641 della presente legge.
Comma 675
Si riporta il testo vigente dell'articolo 13 del citato
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:
"Art. 13. (Anticipazione sperimentale dell'imposta
municipale propria).
1. L'istituzione dell'imposta municipale propria e'
anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno
2012, ed e' applicata in tutti i comuni del territorio
nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto
compatibili, ed alle disposizioni che seguono.
Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta
municipale propria e' fissata al 2015.
2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il
possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione principale
e le pertinenze della stessa; restano ferme le definizioni
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504. I soggetti richiamati dall'articolo 2, comma
1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n.
504 del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e
negli imprenditori agricoli professionali di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza
agricola. Per abitazione principale si intende l'immobile,
iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come
unica unita' immobiliare, nel quale il possessore e il suo
nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono
anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo
familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la
residenza anagrafica in immobili diversi situati nel
territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione
principale e per le relative pertinenze in relazione al
nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per
pertinenze dell'abitazione principale si intendono
esclusivamente quelle classificate nelle categorie
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita'
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente
all'unita' ad uso abitativo.
3. La base imponibile dell'imposta municipale propria
e' costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi
dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente
articolo. La base imponibile e' ridotta del 50 per cento:
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di
cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili
e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo
dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
L'inagibilita' o inabitabilita' e' accertata dall'ufficio
tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che
allega idonea documentazione alla dichiarazione. In
alternativa, il contribuente ha facolta' di presentare una
dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo
precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione
alla meta' della base imponibile, i comuni possono
disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta
del fabbricato, non superabile con interventi di
manutenzione.
4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore e'
costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare
delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio
dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai
sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo
catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con
esclusione della categoria catastale A/10;
b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo
catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria
catastale D/5;
c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria
catastale A/10;
d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo
catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella
categoria catastale D/5; tale moltiplicatore e' elevato a
65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria
catastale C/1.
5. Per i terreni agricoli, il valore e' costituito da
quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito
dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio
dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai
sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni
agricoli, nonche' per quelli non coltivati, posseduti e
condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori
agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola
il moltiplicatore e' pari a 110.
6. L'aliquota di base dell'imposta e' pari allo 0,76
per cento. I comuni con deliberazione del consiglio
comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare,
in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3
punti percentuali.
7. L'aliquota e' ridotta allo 0,4 per cento per
l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I
comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la
suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.
8. L'aliquota e' ridotta allo 0,2 per cento per i
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9,
comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota
fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata e'
versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta
applicando l'aliquota di base e la seconda rata e' versata
a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero
anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il
versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i
fabbricati rurali di cui al comma 14-ter e' effettuato in
un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il
10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell'andamento
del gettito derivante dal pagamento della prima rata
dell'imposta di cui al presente comma, alla modifica
dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai
terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non
superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero
dell'economia e delle finanze rispettivamente per i
fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni.
8-bis. I terreni agricoli posseduti da coltivatori
diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza
agricola, purche' dai medesimi condotti, sono soggetti
all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente
euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte
di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro
15.500;
b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte
di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte
di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.
9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino
allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di
reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917
del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai
soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle societa',
ovvero nel caso di immobili locati.
9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti
dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e
destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto
che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso
locati.
10. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per
le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza
del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno
durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita'
immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu'
soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione
medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la
detrazione prevista dal primo periodo e' maggiorata di 50
euro per ciascun figlio di eta' non superiore a ventisei
anni, purche' dimorante abitualmente e residente
anagraficamente nell'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale. L'importo complessivo della
maggiorazione, al netto della detrazione di base, non puo'
superare l'importo massimo di euro 400. I comuni possono
disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a
concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto
dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha
adottato detta deliberazione non puo' stabilire un'aliquota
superiore a quella ordinaria per le unita' immobiliari
tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica
agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi
per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia
residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le
stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione
dell'articolo 93 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; per tali fattispecie non
si applicano la riserva della quota di imposta prevista dal
comma 11 a favore dello Stato e il comma 17. I comuni
possono considerare direttamente adibita ad abitazione
principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di
proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che
la stessa non risulti locata, nonche' l'unita' immobiliare
posseduta dai cittadini italiani non residenti nel
territorio dello Stato a titolo di proprieta' o di
usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.
L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le
relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle
fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono
prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui
all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n.
662.
11.
12. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo
52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e'
effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le
modalita' stabilite con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate nonche', a decorrere dal 1°
dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale
si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17,
in quanto compatibili.
12-bis. Per l'anno 2012, il pagamento della prima rata
dell'imposta municipale propria e' effettuato, senza
applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50
per cento dell'importo ottenuto applicando le aliquote di
base e la detrazione previste dal presente articolo; la
seconda rata e' versata a saldo dell'imposta
complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio
sulla prima rata. Per l'anno 2012, l'imposta dovuta per
l'abitazione principale e per le relative pertinenze e'
versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura
ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando
l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente
articolo, da corrispondere rispettivamente entro il 16
giugno e il 16 settembre; la terza rata e' versata, entro
il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente
dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti
rate; in alternativa, per il medesimo anno 2012, la stessa
imposta puo' essere versata in due rate di cui la prima,
entro il 16 giugno, in misura pari al 50 per cento
dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la
detrazione previste dal presente articolo e la seconda,
entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente
dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata.
Per il medesimo anno, i comuni iscrivono nel bilancio di
previsione l'entrata da imposta municipale propria in base
agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del
Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun comune,
di cui alla tabella pubblicata sul sito internet
www.finanze.gov.it. L'accertamento convenzionale non da'
diritto al riconoscimento da parte dello Stato
dell'eventuale differenza tra gettito accertato
convenzionalmente e gettito reale ed e' rivisto, unitamente
agli accertamenti relativi al fondo sperimentale di
riequilibrio e ai trasferimenti erariali, in esito a dati
aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle
finanze, ai sensi dell'accordo sancito dalla Conferenza
Stato-citta' e autonomie locali del 1° marzo 2012. Con uno
o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base
del gettito della prima rata dell'imposta municipale
propria nonche' dei risultati dell'accatastamento dei
fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle
relative variazioni e della detrazione stabilite dal
presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito
complessivo previsto per l'anno 2012. Entro il 31 ottobre
2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga
all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento
e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione
del tributo.
12-ter. I soggetti passivi devono presentare la
dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a
quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o
sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della
determinazione dell'imposta, utilizzando il modello
approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6,
del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La
dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi
sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed
elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare
dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono altresi'
disciplinati i casi in cui deve essere presentata la
dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell'articolo
37, comma 55, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, e dell'articolo 1, comma 104, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai
fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto
compatibili. Per gli immobili per i quali l'obbligo
dichiarativo e' sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione
deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno
successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del decreto di approvazione del modello di
dichiarazione dell'imposta municipale propria e delle
relative istruzioni.
13. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 9 e
dell'articolo 14, commi 1 e 6 del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23. All'articolo 14, comma 9, del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: "dal 1°
gennaio 2014", sono sostituite dalle seguenti: "dal 1°
gennaio 2012". Al comma 4 dell'articolo 14 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai commi 3 degli
articoli 23, 53 e 76 del decreto legislativo 15 novembre
1993, n. 507 e al comma 31 dell'articolo 3 della legge 28
dicembre 1995, n. 549, le parole "ad un quarto" sono
sostituite dalle seguenti "alla misura stabilita dagli
articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472". Ai fini del quarto comma dell'articolo 2752 del
codice civile il riferimento alla "legge per la finanza
locale" si intende effettuato a tutte le disposizioni che
disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali. La
riduzione dei trasferimenti erariali di cui ai commi 39 e
46 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.
262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286, e successive modificazioni, e' consolidata, a
decorrere dall'anno 2011, all'importo risultante dalle
certificazioni di cui al decreto 7 aprile 2010 del
Ministero dell'economia e delle finanze emanato, di
concerto con il Ministero dell'interno, in attuazione
dell'articolo 2, comma 24, della legge 23 dicembre 2009, n.
191.
13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le
deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle
detrazioni nonche' i regolamenti dell'imposta municipale
propria devono essere inviati esclusivamente per via
telematica, mediante inserimento del testo degli stessi
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale,
per la pubblicazione nel sito informatico di cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I
comuni sono, altresi', tenuti ad inserire nella suddetta
sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le
indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento delle finanze, sentita
l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia
delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di
pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.
Il versamento della prima rata di cui al comma 3
dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.
23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni
dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della
seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e' eseguito, a
saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale
conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti
pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di
ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a
effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21
ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione
entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti
adottati per l'anno precedente.
14. Sono abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2012, le
seguenti disposizioni:
a. l'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n.
93, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio
2008, n. 126, ad eccezione del comma 4 che continua ad
applicarsi per i soli comuni ricadenti nei territori delle
regioni a Statuto speciale e delle province autonome di
Trento e di Bolzano;
b. il comma 3, dell'articolo 58 e le lettere d), e) ed
h) del comma 1, dell'articolo 59 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446;
c. l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 8 e il
comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23;
d. il comma 1-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 14;
d-bis. i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell' articolo 7
del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
14-bis. Le domande di variazione della categoria
catastale presentate, ai sensi del comma 2-bis dell'
articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011,
n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente
posti e fino alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, producono gli effetti
previsti in relazione al riconoscimento del requisito di
ruralita', fermo restando il classamento originario degli
immobili rurali ad uso abitativo. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabilite le
modalita' per l'inserimento negli atti catastali della
sussistenza del requisito di ruralita', fermo restando il
classamento originario degli immobili rurali ad uso
abitativo.
14-ter. I fabbricati rurali iscritti nel catasto dei
terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono
oggetto di inventariazione ai sensi dell' articolo 3, comma
3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998,
n. 28, devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano
entro il 30 novembre 2012, con le modalita' stabilite dal
decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.
14-quater. Nelle more della presentazione della
dichiarazione di aggiornamento catastale di cui al comma
14-ter, l'imposta municipale propria e' corrisposta, a
titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della
rendita delle unita' similari gia' iscritte in catasto. Il
conguaglio dell'imposta e' determinato dai comuni a seguito
dell'attribuzione della rendita catastale con le modalita'
di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile
1994, n. 701. In caso di inottemperanza da parte del
soggetto obbligato, si applicano le disposizioni di cui
all' articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, salva l'applicazione delle sanzioni previste per la
violazione degli articoli 20 e 28 del regio decreto-legge
13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive
modificazioni.
15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle
entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate
al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento
delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52,
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del
termine previsto per l'approvazione del bilancio di
previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni
nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato,
previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il
blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle
risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti.
Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero dell'interno, di natura non
regolamentare sono stabilite le modalita' di attuazione,
anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due
periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e
delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le
deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione
sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto
dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto
legislativo n. 446 del 1997.
16. All'articolo 1, comma 4, ultimo periodo del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, le parole "31
dicembre" sono sostituite dalle parole: "20 dicembre".
All'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
le parole da "differenziate" a "legge statale" sono
sostituite dalle seguenti: "utilizzando esclusivamente gli
stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel
rispetto del principio di progressivita'". L'Agenzia delle
Entrate provvede all'erogazione dei rimborsi
dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche gia' richiesti con dichiarazioni o con
istanze presentate entro la data di entrata in vigore del
presente decreto, senza far valere l'eventuale prescrizione
decennale del diritto dei contribuenti.
17. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come
determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo,
come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo
decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti
erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della
Regione Sardegna variano in ragione delle differenze del
gettito stimato ad aliquota di base derivanti dalle
disposizioni di cui al presente articolo. In caso di
incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio
dello Stato le somme residue. Con le procedure previste
dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le
regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche' le
Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il
recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito
stimato dei comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino
all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso
articolo 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai
tributi erariali, e' accantonato un importo pari al maggior
gettito stimato di cui al precedente periodo. L'importo
complessivo della riduzione del recupero di cui al presente
comma e' pari per l'anno 2012 a 1.627 milioni di euro, per
l'anno 2013 a 1.762,4 milioni di euro e per l'anno 2014 a
2.162 milioni di euro.
18. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23 dopo le parole: "gettito di cui ai commi
1 e 2", sono aggiunte le seguenti: "nonche', per gli anni
2012, 2013 e 2014, dalla compartecipazione di cui al comma
4".
19. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, non trovano
applicazione le disposizioni recate dall'ultimo periodo del
comma 4 dell'articolo 2, nonche' dal comma 10 dell'articolo
14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
19-bis. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all' articolo
2, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,
e' esclusivamente finalizzato a fissare la percentuale di
compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore
aggiunto, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, in
misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione
del 2 per cento del gettito dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche.
20. La dotazione del fondo di solidarieta' per i mutui
per l'acquisto della prima casa e' incrementata di 10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.
21.".
Comma 676
Il testo vigente dell'articolo 52 del citato decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e' citato nella nota
al comma 659 della presente legge.
Comma 678
Il testo vigente dell'articolo 13 del citato
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e'
citato nella nota al comma 675 della presente legge.

Comma 679
Il testo vigente dell'articolo 52 del citato decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' citato nella nota
al comma 659 della presente legge.
Comma 680
Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'articolo 1
del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133 (Disposizioni
urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili
pubblici e la Banca d'Italia):
"Art. 1. (Abolizione della seconda rata dell'IMU).
1-4 (Omissis).
5. L'eventuale differenza tra l'ammontare dell'imposta
municipale propria risultante dall'applicazione
dell'aliquota e della detrazione per ciascuna tipologia di
immobile di cui al comma 1 deliberate o confermate dal
comune per l'anno 2013 e, se inferiore, quello risultante
dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base
previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di
immobile di cui al medesimo comma 1 e' versata dal
contribuente, in misura pari al 40 per cento, entro il 16
gennaio 2014.
(Omissis).".
Il testo vigente dell'articolo 14 del citato
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e'
citato nella nota al comma 647 della presente legge.
Comma 682
Il testo vigente dell'articolo 52 del citato decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' citato nella nota
al comma 659 della presente legge.

Comma 686
Il testo del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.
507 reca "Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale
sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni,
della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
dei comuni e delle province nonche' della tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4
della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il
riordino della finanza territoriale".
Il testo vigente dell'articolo 49 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 abrogato dall'articolo
264 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recava "
Istituzione della tariffa".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 238 del
citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
"Art. 238. (Tariffa per la gestione dei rifiuti
urbani).
1. Chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo
locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non
costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a
qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio
comunale, che producano rifiuti urbani, e' tenuto al
pagamento di una tariffa. La tariffa costituisce il
corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta,
recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e
ricomprende anche i costi indicati dall'articolo 15 del
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. La tariffa di
cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, e' soppressa a decorrere dall'entrata in
vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal
comma 11.
2. La tariffa per la gestione dei rifiuti e'
commisurata alle quantita' e qualita' medie ordinarie di
rifiuti prodotti per unita' di superficie, in relazione
agli usi e alla tipologia di attivita' svolte, sulla base
di parametri, determinati con il regolamento di cui al
comma 6, che tengano anche conto di indici reddituali
articolati per fasce di utenza e territoriali.
3. La tariffa e' determinata, entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6, dalle
Autorita' d'ambito ed e' applicata e riscossa dai soggetti
affidatari del servizio di gestione integrata sulla base
dei criteri fissati dal regolamento di cui al comma 6.
Nella determinazione della tariffa e' prevista la copertura
anche di costi accessori relativi alla gestione dei rifiuti
urbani quali, ad esempio, le spese di spazzamento delle
strade. Qualora detti costi vengano coperti con la tariffa
cio' deve essere evidenziato nei piani finanziari e nei
bilanci dei soggetti affidatari del servizio.
4. La tariffa e' composta da una quota determinata in
relazione alle componenti essenziali del costo del
servizio, riferite in particolare agli investimenti per le
opere ed ai relativi ammortamenti, nonche' da una quota
rapportata alle quantita' di rifiuti conferiti, al servizio
fornito e all'entita' dei costi di gestione, in modo che
sia assicurata la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio.
5. Le Autorita' d'ambito approvano e presentano
all'Autorita' di cui all'articolo 207 il piano finanziario
e la relativa relazione redatta dal soggetto affidatario
del servizio di gestione integrata. Entro quattro anni
dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al
comma 6, dovra' essere gradualmente assicurata l'integrale
copertura dei costi.
6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle
attivita' produttive, sentiti la Conferenza Stato regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, le
rappresentanze qualificate degli interessi economici e
sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le
politiche ambientali (CESPA) e i soggetti interessati,
disciplina, con apposito regolamento da emanarsi entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del
presente decreto e nel rispetto delle disposizioni di cui
al presente articolo, i criteri generali sulla base dei
quali vengono definite le componenti dei costi e viene
determinata la tariffa, anche con riferimento alle
agevolazioni di cui al comma 7, garantendo comunque
l'assenza di oneri per le autorita' interessate.
7. Nella determinazione della tariffa possono essere
previste agevolazioni per le utenze domestiche e per quelle
adibite ad uso stagionale o non continuativo, debitamente
documentato ed accertato, che tengano anche conto di indici
reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali.
In questo caso, nel piano finanziario devono essere
indicate le risorse necessarie per garantire l'integrale
copertura dei minori introiti derivanti dalle agevolazioni,
secondo i criteri fissati dal regolamento di cui al comma
6.
8. Il regolamento di cui al comma 6 tiene conto anche
degli obiettivi di miglioramento della produttivita' e
della qualita' del servizio fornito e del tasso di
inflazione programmato.
9. L'eventuale modulazione della tariffa tiene conto
degli investimenti effettuati dai comuni o dai gestori che
risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio.
10. Alla tariffa e' applicato un coefficiente di
riduzione proporzionale alle quantita' di rifiuti
assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al
recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che
effettua l'attivita' di recupero dei rifiuti stessi.
11. Sino alla emanazione del regolamento di cui al
comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per
l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le
discipline regolamentari vigenti.
12. La riscossione volontaria e coattiva della tariffa
puo' essere effettuata secondo le disposizioni del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
mediante convenzione con l'Agenzia delle entrate.".
Comma 688
Il testo vigente dell'articolo 52 del citato decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' citato nelle note
al comma 659 della presente legge.
Si riporta il testo vigente dell'articolo 17 del citato
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241:
"Art. 17. (Oggetto)
1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle
imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme
a favore dello Stato, delle regioni e degli enti
previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti,
dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti,
risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche
presentate successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto. Tale compensazione deve essere
effettuata entro la data di presentazione della
dichiarazione successiva. La compensazione del credito
annuale o relativo a periodi inferiori all'anno
dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a
5.000 euro annui, puo' essere effettuata a partire dal
giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione
della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito
emerge.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali
e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento
diretto ai sensi dell' art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute
di cui al secondo comma del citato art. 3 resta ferma la
facolta' di eseguire il versamento presso la competente
sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso
non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'Art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143, lettera
a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis) abrogato
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti
dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di
collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art.
49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale
ai sensi dell'Art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio
netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30
settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti
sale cinematografiche;
h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla
riscossione dell'incremento all'addizionale comunale
debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e
successive modificazioni.
2-bis.".
Comma 691
Il testo vigente dell'articolo 52 del citato decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' citato nelle note
al comma 659 della presente legge.

Comma 694
Si riporta il testo vigente dell'articolo 2729 del
codice civile:
"Art. 2729. (Presunzioni semplici).
Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate
alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che
presunzioni gravi, precise e concordanti.
Le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui
la legge esclude la prova per testimoni.".

Comma 695
Si riporta il testo vigente dell'articolo 13 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle
sanzioni tributarie non penali in materia di imposte
dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione
dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera
q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662):
"Art. 13. (Ritardati od omessi versamenti diretti).
1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte
scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici,
il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta
risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi
l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto,
ancorche' non effettuati, e' soggetto a sanzione
amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non
versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori
materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della
dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una
minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati
con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione
di cui al primo periodo, oltre a quanto previsto dal comma
1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472, e' ulteriormente ridotta ad un importo pari
ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Identica
sanzione si applica nei casi di liquidazione della maggior
imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la
sanzione prevista al comma 1 si applica altresi' in ogni
ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua
frazione nel termine previsto.
3. Le sanzioni previste nel presente articolo non si
applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente
eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello
competente.".
Comma 701
Si riporta il testo dei commi da 161 a 170
dell'articolo 1 della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296
:
"161. Gli enti locali, relativamente ai tributi di
propria competenza, procedono alla rettifica delle
dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o
ritardati versamenti, nonche' all'accertamento d'ufficio
delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti,
notificando al contribuente, anche a mezzo posta con
raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso
motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e
d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza,
entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in
cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero
dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono
essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative
tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive
modificazioni.
162. Gli avvisi di accertamento in rettifica e
d'ufficio devono essere motivati in relazione ai
presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li
hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un
altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente,
questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo
che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
Gli avvisi devono contenere, altresi', l'indicazione
dell'ufficio presso il quale e' possibile ottenere
informazioni complete in merito all'atto notificato, del
responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorita'
amministrativa presso i quali e' possibile promuovere un
riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela,
delle modalita', del termine e dell'organo giurisdizionale
cui e' possibile ricorrere, nonche' il termine di sessanta
giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli
avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato
dall'ente locale per la gestione del tributo.
163. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi
locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato
al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre
del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento e'
divenuto definitivo.
164. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve
essere richiesto dal contribuente entro il termine di
cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in
cui e' stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente
locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta
giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
165. La misura annua degli interessi e' determinata, da
ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti
percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse
legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno
per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti
esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al
contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla
data dell'eseguito versamento.
166. Il pagamento dei tributi locali deve essere
effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la
frazione e' inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se
superiore a detto importo.
167. Gli enti locali disciplinano le modalita' con le
quali i contribuenti possono compensare le somme a credito
con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali.
168. Gli enti locali, nel rispetto dei principi posti
dall'articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli
importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono
dovuti o non sono effettuati i rimborsi. In caso di
inottemperanza, si applica la disciplina prevista dal
medesimo articolo 25 della legge n. 289 del 2002.
169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le
aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la
data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purche'
entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°
gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le
aliquote si intendono prorogate di anno in anno.
170. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario ed in attuazione dell'articolo 117,
secondo comma, lettera r), della Costituzione, gli enti
locali e regionali comunicano al Ministero dell'economia e
delle finanze i dati relativi al gettito delle entrate
tributarie e patrimoniali, di rispettiva competenza. Per
l'inosservanza di detti adempimenti si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 161, comma 3, del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni. Con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
dell'interno, sono stabiliti il sistema di comunicazione,
le modalita' ed i termini per l'effettuazione della
trasmissione dei dati.".

Comma 702
Si riporta il testo vigente dell'articolo 52 del citato
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:
"Art. 52. (Potesta' regolamentare generale delle
province e dei comuni)
1. Le province ed i comuni possono disciplinare con
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per
quanto attiene alla individuazione e definizione delle
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della
aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le
disposizioni di legge vigenti.
2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del
comune e della provincia non oltre il termine di
approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto
prima del 1° gennaio dell'anno successivo. I regolamenti
sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla
relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle
finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono
divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso
nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto dei Ministeri delle
finanze e della giustizia e' definito il modello al quale i
comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via
telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle
entrate tributarie, nonche' di ogni altra deliberazione
concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di
tributi.
3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i
regolamenti sono adottati in conformita' alle disposizioni
dello statuto e delle relative norme di attuazione.
4. Il Ministero delle finanze puo' impugnare i
regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di
legittimita' avanti gli organi di giustizia amministrativa.
5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e
alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono
informati ai seguenti criteri:
a) l'accertamento dei tributi puo' essere effettuato
dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli
articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche
disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi
e di tutte le entrate, le relative attivita' sono affidate,
nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle
procedure vigenti in materia di affidamento della gestione
dei servizi pubblici locali, a:
1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all' articolo
53, comma 1;
2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un
Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate
attivita', i quali devono presentare una certificazione
rilasciata dalla competente autorita' del loro Stato di
stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di
requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa
italiana di settore;
3) la societa' a capitale interamente pubblico, di cui
all' articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni, mediante convenzione, a
condizione: che l'ente titolare del capitale sociale
eserciti sulla societa' un controllo analogo a quello
esercitato sui propri servizi; che la societa' realizzi la
parte piu' importante della propria attivita' con l'ente
che la controlla; che svolga la propria attivita' solo
nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la
controlla;
4) le societa' di cui all' articolo 113, comma 5,
lettera b), del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'
articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci
privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei
principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e
2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento
dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e
delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza
pubblica;
c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non
deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;
d) il visto di esecutivita' sui ruoli per la
riscossione dei tributi e delle altre entrate e' apposto,
in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile
della relativa gestione.
6.
7. ".
Comma 705
Il testo dell'articolo 14 del citato decreto legge 6
dicembre 2011, n. 201, abrogato dalla presente legge,
recava "Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi".
Comma 706
Si riporta il testo vigente del comma 145 della citata
legge 27 dicembre 2006, n. 296:
"145. A decorrere dal 1° gennaio 2007, i comuni possono
deliberare, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo
52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e
successive modificazioni, l'istituzione di un'imposta di
scopo destinata esclusivamente alla parziale copertura
delle spese per la realizzazione di opere pubbliche
individuate dai comuni nello stesso regolamento tra quelle
indicate nel comma 149.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 6 del citato
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23:
"Art. 6. (Imposta di scopo)
1. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo
52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e
successive modificazioni, i comuni, nella disciplina
dell'imposta di scopo di cui all'articolo 1, comma 145,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono anche
prevedere:
a) l'individuazione di opere pubbliche ulteriori
rispetto a quelle indicate nell'articolo 1, comma 149,
della citata legge n. 296 del 2006;
b) l'aumento, sino a dieci anni, della durata massima
di applicazione dell'imposta stabilita dall'articolo 1,
comma 147, della citata legge n. 296 del 2006;
c) la possibilita' che il gettito dell'imposta finanzi
l'intero ammontare della spesa per l'opera pubblica da
realizzare.
2. A decorrere dall'applicazione dell'imposta
municipale propria, in via sperimentale, di cui
all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e successive modificazioni, l'imposta di
scopo si applica, o continua ad applicarsi se gia'
istituita, con riferimento alla base imponibile e alla
disciplina vigente per tale tributo. Il comune adotta i
provvedimenti correttivi eventualmente necessari per
assicurare il rispetto delle disposizioni di cui ai commi
da 145 a 151 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296.".
Comma 707
Si riporta il testo dell'articolo 13 del citato decreto
legge 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 13. (Anticipazione sperimentale dell'imposta
municipale propria)
1. L'istituzione dell'imposta municipale propria e'
anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno
2012, ed e' applicata in tutti i comuni del territorio
nazionale in base agli articoli 8 e 9 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed
alle disposizioni che seguono.
2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il
possesso di immobili restano ferme le definizioni di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504. I soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1,
lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504
del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli
imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1
del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive
modificazioni, iscritti nella previdenza agricola.
L'imposta municipale propria non si applica al possesso
dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa,
ad eccezione di quelle classificate nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9, per e quali continuano ad
applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di
cui al comma 10. Per abitazione principale si intende
l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio
urbano come unica unita' immobiliare, nel quale il
possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente
e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti
del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e
la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel
territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione
principale e per le relative pertinenze in relazione al
nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per
pertinenze dell'abitazione principale si intendono
esclusivamente quelle classificate nelle categorie
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita'
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente
all'unita' ad uso abitativo. I comuni possono considerare
direttamente adibita ad abitazione principale l'unita'
immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata,
l'unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non
residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprieta'
o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti
locata, nonche' l'unita' immobiliare concessa in comodato
dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il
primo grado che la utilizzano come abitazione principale,
prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla
quota di rendita risultante in catasto non eccedente il
valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il
comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non
superiore a 15.000 euro annui. In caso di piu' unita'
immobiliari, la predetta agevolazione puo' essere applicata
ad una sola unita' immobiliare. L'imposta municipale
propria non si applica, altresi':
a) alle unita' immobiliari appartenenti alle
cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad
abitazione principale e relative pertinenze dei soci
assegnatari;
b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad
alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro
delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito
di provvedimento di separazione legale, annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio;
d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel
catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare,
posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in
servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle
Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello
dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile,
nonche' dal personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28,
comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139,
dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per
il quale non sono richieste le condizioni della dimora
abituale e della residenza anagrafica.
3. La base imponibile dell'imposta municipale propria
e' costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi
dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente
articolo. La base imponibile e' ridotta del 50 per cento:
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di
cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili
e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo
dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
L'inagibilita' o inabitabilita' e' accertata dall'ufficio
tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che
allega idonea documentazione alla dichiarazione. In
alternativa, il contribuente ha facolta' di presentare una
dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo
precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione
alla meta' della base imponibile, i comuni possono
disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta
del fabbricato, non superabile con interventi di
manutenzione.
4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore e'
costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare
delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio
dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai
sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo
catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con
esclusione della categoria catastale A/10;
b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo
catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria
catastale D/5;
c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria
catastale A/10;
d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo
catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella
categoria catastale D/5; tale moltiplicatore e' elevato a
65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria
catastale C/1.
5. Per i terreni agricoli, il valore e' costituito da
quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito
dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio
dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai
sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni
agricoli, nonche' per quelli non coltivati, posseduti e
condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori
agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola
il moltiplicatore e' pari a 75.
6. L'aliquota di base dell'imposta e' pari allo 0,76
per cento. I comuni con deliberazione del consiglio
comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare,
in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3
punti percentuali.
7. L'aliquota e' ridotta allo 0,4 per cento per
l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I
comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la
suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.
8. L'aliquota e' ridotta allo 0,2 per cento per i
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9,
comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota
fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata e'
versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta
applicando l'aliquota di base e la seconda rata e' versata
a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero
anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il
versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i
fabbricati rurali di cui al comma 14-ter e' effettuato in
un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il
10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell'andamento
del gettito derivante dal pagamento della prima rata
dell'imposta di cui al presente comma, alla modifica
dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai
terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non
superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero
dell'economia e delle finanze rispettivamente per i
fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni.
8-bis. I terreni agricoli posseduti da coltivatori
diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza
agricola, purche' dai medesimi condotti, sono soggetti
all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente
euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte
di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro
15.500;
b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte
di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte
di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.
9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino
allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di
reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917
del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai
soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle societa',
ovvero nel caso di immobili locati.
9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti
dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e
destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto
che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso
locati.
10. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e
classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
nonche' per le relative pertinenze, si detraggono, fino a
concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale
destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad
abitazione principale da piu' soggetti passivi, la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla
quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I
comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della
detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel
rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta
detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati
dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli
enti di edilizia residenziale pubblica, comunque
denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP,
istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 .
11.
12. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo
52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e'
effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le
modalita' stabilite con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate nonche', a decorrere dal 1°
dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale
si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17,
in quanto compatibili.
12-bis. Per l'anno 2012, il pagamento della prima rata
dell'imposta municipale propria e' effettuato, senza
applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50
per cento dell'importo ottenuto applicando le aliquote di
base e la detrazione previste dal presente articolo; la
seconda rata e' versata a saldo dell'imposta
complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio
sulla prima rata. Per l'anno 2012, l'imposta dovuta per
l'abitazione principale e per le relative pertinenze e'
versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura
ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando
l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente
articolo, da corrispondere rispettivamente entro il 16
giugno e il 16 settembre; la terza rata e' versata, entro
il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente
dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti
rate; in alternativa, per il medesimo anno 2012, la stessa
imposta puo' essere versata in due rate di cui la prima,
entro il 16 giugno, in misura pari al 50 per cento
dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la
detrazione previste dal presente articolo e la seconda,
entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente
dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata.
Per il medesimo anno, i comuni iscrivono nel bilancio di
previsione l'entrata da imposta municipale propria in base
agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del
Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun comune,
di cui alla tabella pubblicata sul sito internet
www.finanze.gov.it. L'accertamento convenzionale non da'
diritto al riconoscimento da parte dello Stato
dell'eventuale differenza tra gettito accertato
convenzionalmente e gettito reale ed e' rivisto, unitamente
agli accertamenti relativi al fondo sperimentale di
riequilibrio e ai trasferimenti erariali, in esito a dati
aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle
finanze, ai sensi dell'accordo sancito dalla Conferenza
Stato-citta' e autonomie locali del 1° marzo 2012. Con uno
o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base
del gettito della prima rata dell'imposta municipale
propria nonche' dei risultati dell'accatastamento dei
fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle
relative variazioni e della detrazione stabilite dal
presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito
complessivo previsto per l'anno 2012. Entro il 31 ottobre
2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga
all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento
e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione
del tributo.
12-ter. I soggetti passivi devono presentare la
dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a
quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o
sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della
determinazione dell'imposta, utilizzando il modello
approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6,
del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La
dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi
sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed
elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare
dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono altresi'
disciplinati i casi in cui deve essere presentata la
dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell'articolo
37, comma 55, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, e dell'articolo 1, comma 104, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai
fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto
compatibili. Per gli immobili per i quali l'obbligo
dichiarativo e' sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione
deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno
successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del decreto di approvazione del modello di
dichiarazione dell'imposta municipale propria e delle
relative istruzioni.
13. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 9 e
dell'articolo 14, commi 1 e 6 del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23. All'articolo 14, comma 9, del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: "dal 1°
gennaio 2014", sono sostituite dalle seguenti: "dal 1°
gennaio 2012". Al comma 4 dell'articolo 14 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai commi 3 degli
articoli 23, 53 e 76 del decreto legislativo 15 novembre
1993, n. 507 e al comma 31 dell'articolo 3 della legge 28
dicembre 1995, n. 549, le parole "ad un quarto" sono
sostituite dalle seguenti "alla misura stabilita dagli
articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472". Ai fini del quarto comma dell'articolo 2752 del
codice civile il riferimento alla "legge per la finanza
locale" si intende effettuato a tutte le disposizioni che
disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali. La
riduzione dei trasferimenti erariali di cui ai commi 39 e
46 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.
262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286, e successive modificazioni, e' consolidata, a
decorrere dall'anno 2011, all'importo risultante dalle
certificazioni di cui al decreto 7 aprile 2010 del
Ministero dell'economia e delle finanze emanato, di
concerto con il Ministero dell'interno, in attuazione
dell'articolo 2, comma 24, della legge 23 dicembre 2009, n.
191.
13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le
deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle
detrazioni nonche' i regolamenti dell'imposta municipale
propria devono essere inviati esclusivamente per via
telematica, mediante inserimento del testo degli stessi
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale,
per la pubblicazione nel sito informatico di cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I
comuni sono, altresi', tenuti ad inserire nella suddetta
sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le
indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento delle finanze, sentita
l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia
delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di
pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.
Il versamento della prima rata di cui al comma 3
dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.
23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni
dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della
seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e' eseguito, a
saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale
conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti
pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di
ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a
effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21
ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione
entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti
adottati per l'anno precedente.
14. Sono abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2012, le
seguenti disposizioni:
a. l'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n.
93, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio
2008, n. 126, ad eccezione del comma 4 che continua ad
applicarsi per i soli comuni ricadenti nei territori delle
regioni a Statuto speciale e delle province autonome di
Trento e di Bolzano;
b. il comma 3, dell'articolo 58 e le lettere d), e) ed
h) del comma 1, dell'articolo 59 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446;
c. l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 8 e il
comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23;
d. il comma 1-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 14;
d-bis. i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell' articolo 7
del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
14-bis. Le domande di variazione della categoria
catastale presentate, ai sensi del comma 2-bis dell'
articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011,
n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente
posti e fino alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, producono gli effetti
previsti in relazione al riconoscimento del requisito di
ruralita', fermo restando il classamento originario degli
immobili rurali ad uso abitativo. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabilite le
modalita' per l'inserimento negli atti catastali della
sussistenza del requisito di ruralita', fermo restando il
classamento originario degli immobili rurali ad uso
abitativo.
14-ter. I fabbricati rurali iscritti nel catasto dei
terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono
oggetto di inventariazione ai sensi dell' articolo 3, comma
3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998,
n. 28, devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano
entro il 30 novembre 2012, con le modalita' stabilite dal
decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.
14-quater. Nelle more della presentazione della
dichiarazione di aggiornamento catastale di cui al comma
14-ter, l'imposta municipale propria e' corrisposta, a
titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della
rendita delle unita' similari gia' iscritte in catasto. Il
conguaglio dell'imposta e' determinato dai comuni a seguito
dell'attribuzione della rendita catastale con le modalita'
di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile
1994, n. 701. In caso di inottemperanza da parte del
soggetto obbligato, si applicano le disposizioni di cui
all' articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, salva l'applicazione delle sanzioni previste per la
violazione degli articoli 20 e 28 del regio decreto-legge
13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive
modificazioni.
15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle
entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate
al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento
delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52,
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del
termine previsto per l'approvazione del bilancio di
previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni
nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato,
previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il
blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle
risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti.
Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero dell'interno, di natura non
regolamentare sono stabilite le modalita' di attuazione,
anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due
periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e
delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le
deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione
sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto
dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto
legislativo n. 446 del 1997.
16. All'articolo 1, comma 4, ultimo periodo del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, le parole "31
dicembre" sono sostituite dalle parole: "20 dicembre".
All'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
le parole da "differenziate" a "legge statale" sono
sostituite dalle seguenti: "utilizzando esclusivamente gli
stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel
rispetto del principio di progressivita'". L'Agenzia delle
Entrate provvede all'erogazione dei rimborsi
dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche gia' richiesti con dichiarazioni o con
istanze presentate entro la data di entrata in vigore del
presente decreto, senza far valere l'eventuale prescrizione
decennale del diritto dei contribuenti.
17. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come
determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo,
come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo
decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti
erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della
Regione Sardegna variano in ragione delle differenze del
gettito stimato ad aliquota di base derivanti dalle
disposizioni di cui al presente articolo. In caso di
incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio
dello Stato le somme residue. Con le procedure previste
dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le
regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche' le
Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il
recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito
stimato dei comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino
all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso
articolo 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai
tributi erariali, e' accantonato un importo pari al maggior
gettito stimato di cui al precedente periodo. L'importo
complessivo della riduzione del recupero di cui al presente
comma e' pari per l'anno 2012 a 1.627 milioni di euro, per
l'anno 2013 a 1.762,4 milioni di euro e per l'anno 2014 a
2.162 milioni di euro.
18. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23 dopo le parole: "gettito di cui ai commi
1 e 2", sono aggiunte le seguenti: "nonche', per gli anni
2012, 2013 e 2014, dalla compartecipazione di cui al comma
4".
19. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, non trovano
applicazione le disposizioni recate dall'ultimo periodo del
comma 4 dell'articolo 2, nonche' dal comma 10 dell'articolo
14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
19-bis. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all' articolo
2, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,
e' esclusivamente finalizzato a fissare la percentuale di
compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore
aggiunto, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, in
misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione
del 2 per cento del gettito dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche.
20. La dotazione del fondo di solidarieta' per i mutui
per l'acquisto della prima casa e' incrementata di 10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.
21. ".
Comma 708
Il testo dell'articolo 13 del decreto legge n. 201 del
6 dicembre 2011, come modificato dalla presente legge, e'
citato nella nota al comma 707 del presente articolo.
Comma 709
Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'articolo
10 del citato decreto legge 29-11-2004, n. 282:
"5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.".
Comma 710
Si riporta il testo del comma 517 della citata legge 24
dicembre 2012, n. 228, come modificato dalla presente
legge:
"517. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i consumi medi
standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego
agevolato di cui al decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali 26 febbraio 2002, recante
«Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi
impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento,
nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni
sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote
ridotte o dell'esenzione dell'accisa», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2002, sono ridotti
del 15 per cento. Limitatamente all'anno 2013 i consumi
medi standardizzati di cui al periodo precedente sono
ridotti del 10 per cento.".
Comma 711
Il testo dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre
2011, n. 201, come modificato dalla presente legge, e'
citato nella nota al comma 707 del presente articolo.
Comma 712
Il testo dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre
2011, n. 201, come modificato dalla presente legge, e'
citato nella nota al comma 707 del presente articolo.
Comma 713
Si riporta il testo dell'articolo 8 del citato decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23
"Art. 8. (Imposta municipale propria)
1. L'imposta municipale propria e' istituita e
sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul
reddito delle persone fisiche e le relative addizionali
dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni
non locati, e l'imposta comunale sugli immobili.
2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il
possesso di immobili diversi dall'abitazione principale.
da 3 a 7. (abrogati). ".
Comma 714
Si riportano i testi del comma 1 dell'articolo 7 e del
comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, citato nella nota al comma 713 del presente
articolo, come modificato dalla presente legge:
"Art. 7. (Federalismo fiscale municipale)
1. In attuazione della citata legge n. 42 del 2009, e
successive modificazioni, per il finanziamento dei comuni,
in sostituzione dei tributi indicati rispettivamente negli
articoli 8, comma 1, e 11, comma 1 sono introdotte
nell'ordinamento fiscale le seguenti due nuove forme di
imposizione municipale:
a) una imposta municipale propria;
b) una imposta municipale secondaria.
2. (Omissis)."
"Art. 11. (Imposta municipale secondaria)
1. L'imposta municipale secondaria e' introdotta, a
decorrere dall'anno 2015, con deliberazione del consiglio
comunale, per sostituire le seguenti forme di prelievo: la
tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il
canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta
comunale sulla pubblicita' e i diritti sulle pubbliche
affissioni, il canone per l'autorizzazione
all'installazione dei mezzi pubblicitari. L'addizionale per
l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di
assistenza e' abolita a decorrere dall'introduzione del
tributo di cui al presente articolo.".
Comma 715
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 14 del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, citato nella nota
al comma 713 del presente articolo, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 14. (Ambito di applicazione del decreto
legislativo, regolazioni finanziarie e norme transitorie)
1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili
strumentali e' deducibile ai fini della determinazione del
reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio
di arti e professioni nella misura del 20 per cento. La
medesima imposta e' indeducibile ai fini dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive.
(Omissis).".
Comma 716
Il testo del comma 5 dell'articolo 10 del decreto legge
29-11-2004, n. 282, e' citato nella nota al comma 709 del
presente articolo.
Comma 717
Si riportano i testi del comma 1 dell'articolo 8 e del
comma 9 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, citato nella nota al comma 507 del presente
articolo, come modificati dalla presente legge:
"Art. 8.(Imposta municipale propria)
1. L'imposta municipale propria e' istituita, a
decorrere dall'anno 2014, e sostituisce, per la componente
immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e
le relative addizionali dovute in relazione ai redditi
fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale
sugli immobili, fatto salvo quanto disposto nel successivo
articolo 9, comma 9, terzo periodo.
(Omissis)."
"Art. 9. (Applicazione dell'imposta municipale propria)
1-8 (Omissis).
9. Il reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986, i redditi fondiari diversi da
quelli cui si applica la cedolare secca di cui all'articolo
3, i redditi derivanti dagli immobili non produttivi di
reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986, e dagli immobili posseduti dai
soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle societa',
continuano ad essere assoggettati alle ordinarie imposte
erariali sui redditi. Sono comunque assoggettati alle
imposte sui redditi ed alle relative addizionali, ove
dovute, gli immobili esenti dall'imposta municipale
propria. Fermo restando quanto previsto dai periodi
precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo non
locati situati nello stesso comune nel quale si trova
l'immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati
all'imposta municipale propria, concorre alla formazione
della base imponibile dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche e delle relative addizionali nella misura
del cinquanta per cento.".
Comma 719
Il testo dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre
2011, n. 201, come modificato dalla presente legge, e'
citato nella nota al comma 707 del presente articolo.
Si riporta il testo vigente dell'articolo 91-bis del
citato decreto-legge del 24 gennaio 2012, n. 1:
"Art. 91-bis. (Norme sull'esenzione dell'imposta
comunale sugli immobili degli enti non commerciali)
1. Al comma 1, lettera i), dell'articolo 7 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: «allo
svolgimento» sono inserite le seguenti: «con modalita' non
commerciali».
2. Qualora l'unita' immobiliare abbia un'utilizzazione
mista, l'esenzione di cui al comma 1 si applica solo alla
frazione di unita' nella quale si svolge l'attivita' di
natura non commerciale, se identificabile attraverso
l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili
adibiti esclusivamente a tale attivita'. Alla restante
parte dell'unita' immobiliare, in quanto dotata di
autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano
le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Le
rendite catastali dichiarate o attribuite in base al
periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal
1° gennaio 2013.
3. Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi
del precedente comma 2, a partire dal 1° gennaio 2013,
l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non
commerciale dell'immobile quale risulta da apposita
dichiarazione. Con successivo decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono
stabilite le modalita' e le procedure relative alla
predetta dichiarazione, gli elementi rilevanti ai fini
dell'individuazione del rapporto proporzionale, nonche' i
requisiti, generali e di settore, per qualificare le
attivita' di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo
7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come
svolte con modalita' non commerciali.
4. E' abrogato il comma 2-bis dell'articolo 7 del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.".
Comma 720
Il testo del comma 12-ter dell'articolo 13 del decreto
legge 6 dicembre 2011, n. 201, e' citato nella nota al
comma 707 del presente articolo.
Comma 721
Il testo dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre
2011, n. 201, come modificato dalla presente legge, e'
citato nella nota al comma 707 del presente articolo.
Si riporta il testo vigente dell'articolo 17 del citato
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241:
"Art. 17. (Oggetto).
1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle
imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme
a favore dello Stato, delle regioni e degli enti
previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti,
dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti,
risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche
presentate successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto. Tale compensazione deve essere
effettuata entro la data di presentazione della
dichiarazione successiva. La compensazione del credito
annuale o relativo a periodi inferiori all'anno
dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a
5.000 euro annui, puo' essere effettuata a partire dal
giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione
della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito
emerge.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali
e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento
diretto ai sensi dell'Art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute
di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta ferma la
facolta' di eseguire il versamento presso la competente
sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso
non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'Art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143, lettera
a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
[d-bis) all'addizionale regionale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche;]
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti
dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di
collaborazione coordinata e continuativa di cui all'Art.
49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale
ai sensi dell'Art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio
netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30
settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'Art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti
sale cinematografiche;
h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla
riscossione dell'incremento all'addizionale comunale
debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e
successive modificazioni.
2-bis. ".
Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo 9
del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, citato nella
nota al comma 713 del presente articolo:
"Art. 9. (Applicazione dell'imposta municipale propria)
1-2 (Omissis).
3. I soggetti passivi effettuano il versamento
dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due
rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la
seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facolta'
del contribuente provvedere al versamento dell'imposta
complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da
corrispondere entro il 16 giugno.
(Omissis).".
Comma 723
Si riporta il testo del comma 380 dell'articolo 1 della
citata legge 24 dicembre 2012, n 228 :
"380. Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del
gettito dell'imposta municipale propria, di cui
all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214:
a) e' soppressa la riserva allo Stato di cui al comma
11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del
2011;
b) e' istituito, nello stato di previsione del
Ministero dell'interno, il Fondo di solidarieta' comunale
che e' alimentato con una quota dell'imposta municipale
propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo
13 del decreto-legge n. 201 del 2011, definita con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la
Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, da emanare
entro il 30 aprile 2013 per l'anno 2013. In caso di mancato
accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri e' comunque emanato entro i 15 giorni successivi.
L'ammontare iniziale del predetto Fondo e' pari, per l'anno
2013, a 4.717,9 milioni di euro. Corrispondentemente, nei
predetti esercizi e' versata all'entrata del bilancio
statale una quota di pari importo dell'imposta municipale
propria, di spettanza dei comuni. A seguito dell'emanazione
del decreto di cui al primo periodo, e' rideterminato
l'importo da versare all'entrata del bilancio dello Stato.
La eventuale differenza positiva tra tale nuovo importo e
lo stanziamento iniziale e' versata al bilancio statale,
per essere riassegnata al fondo medesimo. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Le modalita' di versamento al bilancio dello Stato sono
determinate con il medesimo D.P.C.M.;
c) la dotazione del Fondo di solidarieta' comunale di
cui alla lettera b) e' incrementata della somma di 1.833,5
milioni di euro per l'anno 2013; i predetti importi
considerano quanto previsto dal comma 381;
d) con il medesimo D.P.C.M. di cui alla lettera b) sono
stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di
solidarieta' comunale, tenendo anche conto per i singoli
comuni:
1) degli effetti finanziari derivanti dalle
disposizioni di cui alle lettere a) ed f);
2) della definizione dei costi e dei fabbisogni
standard;
3) della dimensione demografica e territoriale;
4) della dimensione del gettito dell'imposta municipale
propria ad aliquota base di spettanza comunale;
5) della diversa incidenza delle risorse soppresse di
cui alla lettera e) sulle risorse complessive per l'anno
2012;
6) delle riduzioni di cui al comma 6 dell'articolo 16
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
7) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento
ed in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota
base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola
di salvaguardia;
e) sono soppressi il fondo sperimentale di riequilibrio
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, nonche' i trasferimenti erariali a favore dei
comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna,
limitatamente alle tipologie di trasferimenti fiscalizzati
di cui ai decreti del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21
giugno 2011 e del 23 giugno 2012;
f) e' riservato allo Stato il gettito dell'imposta
municipale propria di cui all'articolo 13 del citato
decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad
uso produttivo classificati nel gruppo catastale D,
calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento,
prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo
13; tale riserva non si applica agli immobili ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti
dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Per
l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni,
gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni
vigenti in materia di imposta municipale propria. Le
attivita' di accertamento e riscossione relative agli
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo
catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le
maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette
attivita' a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Tale
riserva non si applica altresi' ai fabbricati rurali ad uso
strumentale ubicati nei comuni classificati montani o
parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani
predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT),
assoggettati dalle province autonome di Trento e di Bolzano
all'imposta municipale propria ai sensi dell'articolo 9,
comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e
successive modificazioni;
g) i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti
percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento,
prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13
del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D;
h) sono abrogati il comma 11 dell'articolo 13 del
decreto-legge n. 201 del 2011 e i commi da 1 a 5 e da 7 a 9
dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011. Il
comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011
continua ad applicarsi nei soli territori delle regioni
Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province
autonome di Trento e di Bolzano;
i) gli importi relativi alle lettere a), c), e) ed f)
possono essere modificati a seguito della verifica del
gettito dell'imposta municipale propria riscontrato per il
2012, da effettuarsi ai sensi del comma 3 dell'articolo 5
dell'Accordo del 1° marzo 2012 presso la Conferenza Stato
citta' e autonomie locali. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e autorizzato ad apportare le conseguenti
variazioni compensative di bilancio.
(omissis)"
Il testo vigente del comma 17 dell'articolo 13 del
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, e' citato nella nota
al comma 707 del presente articolo.
Comma 724
Il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze
del 29 maggio 2007 (Approvazione delle Istruzioni sul
Servizio di Tesoreria dello Stato) e' pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16
luglio 2007.
Comma 725
Il testo del comma 380 dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 2012, n 228 e' citato nella nota al comma 723 del
presente articolo.
Il testo del comma 17 dell'articolo 13 del decreto
legge 6 dicembre 2011, n. 201, e' citato nella nota al
comma 505 del presente articolo.
Comma 727
Il testo del comma 380 dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 2012 n 228 e' citato nella nota al comma 723 del
presente articolo.
Il testo del comma 17 dell'articolo 13 del decreto
legge 6 dicembre 2011, n. 201, e' citato nella nota al
comma 707 del presente articolo.
Comma 728
Il testo dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre
2011, n. 201, e' citato nella nota al comma 707 del
presente articolo.
Comma 729
Il testo del comma 380 dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 2012 n 228 e' citato nella nota al comma 723 del
presente articolo.
Comma 732
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
03 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494
(Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a
concessioni demaniali marittime):
"03. 1. I canoni annui per concessioni rilasciate o
rinnovate con finalita' turistico-ricreative di aree,
pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali
si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni
del demanio marittimo sono determinati nel rispetto dei
seguenti criteri:
a) classificazione, a decorrere dal 1° gennaio 2007,
delle aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei nelle
seguenti categorie:
1) categoria A: aree, manufatti, pertinenze e specchi
acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso
pubblico ad alta valenza turistica;
2) categoria B: aree, manufatti, pertinenze e specchi
acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazione ad uso
pubblico a normale valenza turistica. L'accertamento dei
requisiti di alta e normale valenza turistica e' riservato
alle regioni competenti per territorio con proprio
provvedimento. Nelle more dell'emanazione di detto
provvedimento la categoria di riferimento e' da intendersi
la B. Una quota pari al 10 per cento delle maggiori entrate
annue rispetto alle previsioni di bilancio derivanti
dall'utilizzo delle aree, pertinenze e specchi acquei
inseriti nella categoria A e' devoluta alle regioni
competenti per territorio;
b) misura del canone annuo determinata come segue:
1) per le concessioni demaniali marittime aventi ad
oggetto aree e specchi acquei, per gli anni 2004, 2005 e
2006 si applicano le misure unitarie vigenti alla data di
entrata in vigore della presente legge e non operano le
disposizioni maggiorative di cui ai commi 21, 22 e 23
dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e successive modificazioni; a decorrere dal
1° gennaio 2007, si applicano i seguenti importi aggiornati
degli indici ISTAT maturati alla stessa data:
1.1) area scoperta: euro 1,86 al metro quadrato per la
categoria A; euro 0,93 al metro quadrato per la categoria
B;
1.2) area occupata con impianti di facile rimozione:
euro 3,10 al metro quadrato per la categoria A; euro 1,55
al metro quadrato per la categoria B;
1.3) area occupata con impianti di difficile rimozione:
euro 4,13 al metro quadrato per la categoria A; euro 2,65
al metro quadrato per la categoria B;
1.4) euro 0,72 per ogni metro quadrato di mare
territoriale per specchi acquei o delimitati da opere che
riguardano i porti cosi' come definite dall'articolo 5 del
testo unico di cui al regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095,
e comunque entro 100 metri dalla costa;
1.5) euro 0,52 per gli specchi acquei compresi tra 100
e 300 metri dalla costa;
1.6) euro 0,41 per gli specchi acquei oltre 300 metri
dalla costa;
1.7) euro 0,21 per gli specchi acquei utilizzati per il
posizionamento di campi boa per l'ancoraggio delle navi al
di fuori degli specchi acquei di cui al numero 1.3);
2) per le concessioni comprensive di pertinenze
demaniali marittime si applicano, a decorrere dal 1°
gennaio 2007, i seguenti criteri:
2.1) per le pertinenze destinate ad attivita'
commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni
e servizi, il canone e' determinato moltiplicando la
superficie complessiva del manufatto per la media dei
valori mensili unitari minimi e massimi indicati
dall'Osservatorio del mercato immobiliare per la zona di
riferimento. L'importo ottenuto e' moltiplicato per un
coefficiente pari a 6,5. Il canone annuo cosi' determinato
e' ulteriormente ridotto delle seguenti percentuali, da
applicare per scaglioni progressivi di superficie del
manufatto: fino a 200 metri quadrati, 0 per cento; oltre
200 metri quadrati e fino a 500 metri quadrati, 20 per
cento; oltre 500 metri quadrati e fino a 1.000 metri
quadrati, 40 per cento; oltre 1.000 metri quadrati, 60 per
cento. Qualora i valori dell'Osservatorio del mercato
immobiliare non siano disponibili, si fa riferimento a
quelli del piu' vicino comune costiero rispetto al
manufatto nell'ambito territoriale della medesima regione;
2.2) per le aree ricomprese nella concessione, per gli
anni 2004, 2005 e 2006 si applicano le misure vigenti alla
data di entrata in vigore della presente legge e non
operano le disposizioni maggiorative di cui ai commi 21, 22
e 23 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni; a
decorrere dal 1° gennaio 2007, si applicano quelle di cui
alla lettera b), numero 1); c) riduzione dei canoni di cui
alla lettera b) nella misura del 50 per cento:
1) in presenza di eventi dannosi di eccezionale
gravita' che comportino una minore utilizzazione dei beni
oggetto della concessione, previo accertamento da parte
delle competenti autorita' marittime di zona;
2) nel caso di concessioni demaniali marittime
assentite alle societa' sportive dilettantistiche senza
scopo di lucro affiliate alle Federazioni sportive
nazionali con l'esclusione dei manufatti pertinenziali
adibiti ad attivita' commerciali;
d) riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella
misura del 90 per cento per le concessioni indicate al
secondo comma dell'articolo 39 del codice della navigazione
e all'articolo 37 del regolamento per l'esecuzione del
codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
e) obbligo per i titolari delle concessioni di
consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il
raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa
nella concessione, anche al fine di balneazione;
f) riduzione, per le imprese turistico-ricettive
all'aria aperta, dei valori inerenti le superfici del 25
per cento.
(Omissis).".
Comma 735
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 204 del
citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come
modificato dal presente comma:
"Art. 1. (Regole particolari per l'assunzione di mutui)
1. Oltre al rispetto delle condizioni di cui
all'articolo 203, l'ente locale puo' assumere nuovi mutui e
accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul
mercato solo se l'importo annuale degli interessi sommato a
quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei
prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello
delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da
garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei
contributi statali e regionali in conto interessi, non
supera il 12 per cento per l'anno 2011 e l'8 per cento a
decorrere dall'anno 2012 delle entrate relative ai primi
tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno
precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei
mutui. Per le comunita' montane si fa riferimento ai primi
due titoli delle entrate. Per gli enti locali di nuova
istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai
corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione.
(Omissis).".
Comma 736
Si riporta il testo del comma 10 dell'articolo 3 del
decreto - legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con
modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44
(Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni
tributarie, di efficientamento e potenziamento delle
procedure di accertamento), come modificato dal presente
comma:
"Art. 3. (Facilitazioni per imprese e contribuenti)
1-9 (Omissis).
10. A decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede
all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione
dei crediti relativi ai tributi erariali e regionali,
qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni
amministrative e interessi, non superi, per ciascun
credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni
periodo d'imposta.
(Omissis)"
Comma 738
Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo
11 della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196:
"Art. 11. (Manovra di finanza pubblica)
1-2 (Omissis).
3. La legge di stabilita' contiene esclusivamente norme
tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel
triennio considerato dal bilancio pluriennale. Essa non
puo' contenere norme di delega o di carattere ordinamentale
ovvero organizzatorio, ne' interventi di natura localistica
o microsettoriale. In particolare, essa indica:
a) il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di
competenza, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale, comprese le eventuali regolazioni
contabili e debitorie pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e
degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla
determinazione del quantum della prestazione, afferenti a
imposte dirette e indirette, tasse, canoni, tariffe e
contributi in vigore, con effetto di norma dal 1° gennaio
dell'anno cui essa si riferisce, nonche' le correzioni
delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione. E'
fatto salvo quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n.
42, con riferimento ai tributi, alle addizionali e alle
compartecipazioni delle regioni e degli enti locali;
c) gli importi dei fondi speciali previsti
dall'articolo 18 e le corrispondenti tabelle;
d) gli importi, in apposita tabella, con le relative
aggregazioni per programma e per missione, della quota da
iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati
dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente,
la cui quantificazione e' rinviata alla legge di
stabilita', con esclusione delle spese obbligatorie;
e) gli importi, in apposita tabella, con le relative
aggregazioni per programma e per missione, delle quote
destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati per
le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in
conto capitale, con distinta e analitica evidenziazione dei
rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni;
f) gli importi, in apposita tabella, con le relative
aggregazioni per programma e per missione, delle riduzioni,
per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa di
parte corrente;
g) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno
degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo
dei contratti del pubblico impiego, ai sensi dell'articolo
48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del
personale dipendente dalle amministrazioni statali in
regime di diritto pubblico. Il suddetto importo, per la
parte non utilizzata al termine dell'esercizio, e'
conservato nel conto dei residui fino alla sottoscrizione
dei relativi contratti di lavoro o all'emanazione dei
provvedimenti negoziali;
h) altre regolazioni meramente quantitative rinviate
alla legge di stabilita' dalle leggi vigenti;
i) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni
di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale
ovvero organizzatorio, fatto salvo quanto previsto dalla
lettera m);
l) norme recanti misure correttive degli effetti
finanziari delle leggi di cui all'articolo 17, comma 13;
m) le norme eventualmente necessarie a garantire
l'attuazione del Patto di stabilita' interno, come definito
ai sensi degli articoli 8, comma 2, e 10-bis, comma 1,
lettera d), nonche' a realizzare il Patto di convergenza di
cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come
modificato dall'articolo 51, comma 3, della presente legge.
(Omissis).".
Comma 739
Il testo vigente del comma 3 dell'articolo 11 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196 e' citato nella nota al
comma 738.
Comma 740
Il testo del comma 5 dell'articolo 10 del decreto legge
29-11-2004, n. 282, e' citato nella nota al comma 709 del
presente articolo.
Comma 741
Il testo vigente del comma 3 dell'articolo 11 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196 e' citato nella nota al
comma 738.
Comma 742
Si riporta il testo vigente del comma 2, dell'articolo
30 della legge 31 dicembre 2009, n.196, citata nella nota
al comma 738:
"Art. 30. ( Leggi di spesa pluriennale e a carattere
permanente)
1. (Omissis).
2. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare
contratti o comunque assumere impegni nei limiti
dell'intera somma indicata dalle leggi di cui al comma 1
ovvero nei limiti indicati nella legge di stabilita'. I
relativi pagamenti devono, comunque, essere contenuti nei
limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.
(Omissis).".
Comma 743
Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'articolo
11 della legge 31 dicembre 2009, n.196, citata nella nota
al comma 738:
"Art. 11. (Manovra di finanza pubblica)
1-5 (Omissis).
6. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, la legge di stabilita' puo' disporre, per
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale,
nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e
nuove finalizzazioni da iscrivere, ai sensi dell'articolo
18, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle
nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e
contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni
di spesa corrente. Gli eventuali margini di miglioramento
del risparmio pubblico risultanti dal bilancio di
previsione a legislazione vigente rispetto all'assestamento
relativo all'esercizio precedente possono essere utilizzati
per la copertura finanziaria delle riduzioni di entrata
disposte dalla legge di stabilita', purche' risulti
assicurato un valore positivo del risparmio pubblico.
(Omissis).".
Comma 744
Si riporta il testo vigente del comma 26 dell'articolo
2 della legge 8 agosto 1995, n.335 (Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare):
"Art. 2. (Armonizzazione)
1-25 (Omissis).
26. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti
all'iscrizione presso una apposita Gestione separata,
presso l'INPS, e finalizzata all'estensione
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche'
i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo
49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a
domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno
1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti
assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa
attivita'.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente del comma 79, dell'articolo
1 della legge 24 dicembre 2007, n.247 (Norme di attuazione
del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e
competitivita' per favorire l'equita' e la crescita
sostenibili, nonche' ulteriori norme in materia di lavoro e
previdenza sociale):
"Art. 1.
1-78 (Omissis).
79. Con riferimento agli iscritti alla gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso
altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva
pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il
computo delle prestazioni pensionistiche e' stabilita in
misura pari al 24 per cento per l'anno 2008, in misura pari
al 25 per cento per l'anno 2009, in misura pari al 26 per
cento per gli anni 2010 e 2011, in misura pari al 27 per
cento per l'anno 2012 e per l'anno 2013, al 28 per cento
per l'anno 2014, al 30 per cento per l'anno 2015, al 31 per
cento per l'anno 2016, al 32 per cento per l'anno 2017 e al
33 per cento a decorrere dall'anno 2018. Con effetto dal 1°
gennaio 2008 per i rimanenti iscritti alla predetta
gestione l'aliquota contributiva pensionistica e la
relativa aliquota contributiva per il computo delle
prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al
17 per cento per gli anni 2008-2011, al 18 per cento per
l'anno 2012 al 20 per cento per l'anno 2013, al 21 per
cento per l'anno 2014, al 22 per cento per l'anno 2015 e al
24 per cento a decorrere dall'anno 2016.
(Omissis).".
Il testo vigente del comma 5 dell'articolo 10 del
decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 e' citato nella nota
al comma 709 del presente articolo.
Comma 745
La legge 23 dicembre 2009, n. 191, reca "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2010)" .
Si riporta il testo vigente del comma 449 dell'articolo
1 della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296:
"Art. 1.
1-448 (Omissis).
449. Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui
agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e
successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e
periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni
ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni
universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando
le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono
ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al
comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i
parametri di prezzo-qualita' come limiti massimi per la
stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario
nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi
utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali
regionali di riferimento ovvero, qualora non siano
operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro
stipulate da Consip S.p.A.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 8 della legge
3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di
personale scolastico):
"Art. 8. (Trasferimento di personale ATA degli enti
locali alle dipendenze dello Stato)
1. Il personale ATA degli istituti e scuole statali di
ogni ordine e grado e' a carico dello Stato. Sono abrogate
le disposizioni che prevedono la fornitura di tale
personale da parte dei comuni e delle province.
2. Il personale di ruolo di cui al comma 1, dipendente
dagli enti locali, in servizio nelle istituzioni
scolastiche statali alla data di entrata in vigore della
presente legge, e' trasferito nei ruoli del personale ATA
statale ed e' inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei
profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei
compiti propri dei predetti profili. Relativamente a
qualifiche e profili che non trovino corrispondenza nei
ruoli del personale ATA statale e' consentita l'opzione per
l'ente di appartenenza, da esercitare comunque entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
A detto personale vengono riconosciuti ai fini giuridici ed
economici l'anzianita' maturata presso l'ente locale di
provenienza nonche' il mantenimento della sede in fase di
prima applicazione in presenza della relativa
disponibilita' del posto .
 

3. Il personale di ruolo che riveste il profilo
professionale di insegnante tecnico-pratico o di assistente
di cattedra appartenente al VI livello nell'ordinamento
degli enti locali, in servizio nelle istituzioni
scolastiche statali, e' analogamente trasferito alle
dipendenze dello Stato ed e' inquadrato nel ruolo degli
insegnanti tecnico-pratici.
4. Il trasferimento del personale di cui ai commi 2 e 3
avviene gradualmente, secondo tempi e modalita' da
stabilire con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, emanato di concerto con i Ministri
dell'interno, del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e per la funzione pubblica,
sentite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI),
l'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani
(UNCEM) e l'Unione delle province d'Italia (UPI), tenendo
conto delle eventuali disponibilita' di personale statale
conseguenti alla razionalizzazione della rete scolastica,
nonche' della revisione delle tabelle organiche del
medesimo personale da effettuare ai sensi dell'articolo 31,
comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni; in relazione al
graduale trasferimento nei ruoli statali sono stabiliti,
ove non gia' previsti, i criteri per la determinazione
degli organici delle categorie del personale trasferito.
5. A decorrere dall'anno in cui hanno effetto le
disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si procede alla
progressiva riduzione dei trasferimenti statali a favore
degli enti locali in misura pari alle spese comunque
sostenute dagli stessi enti nell'anno finanziario
precedente a quello dell'effettivo trasferimento del
personale; i criteri e le modalita' per la determinazione
degli oneri sostenuti dagli enti locali sono stabiliti con
decreto del Ministro dell'interno, emanato entro quattro
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, della pubblica istruzione e per
la funzione pubblica, sentite l'ANCI, l'UNCEM e l'UPI" .
Comma 746
Si riporta il testo vigente del comma 15-bis
dell'articolo 9 del citato decreto-legge 31 maggio 2010,
n.78:
"Art. 9. (Contenimento delle spese in materia di
impiego pubblico)
1-15 (Omissis).
15-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, anche attraverso i propri uffici
periferici, nei limiti di spesa previsti dall' elenco 1
allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, e'
autorizzato a prorogare i rapporti convenzionali in essere,
attivati dagli uffici scolastici provinciali e prorogati
ininterrottamente, per l'espletamento di funzioni
corrispondenti ai collaboratori scolastici, a seguito del
subentro dello Stato ai sensi dell' articolo 8 della legge
3 maggio 1999, n. 124, nonche' del decreto del Ministro
della pubblica istruzione 23 luglio 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2000, nei compiti
degli enti locali.
(Omissis).".
Il testo vigente del comma 5 dell'articolo 10 del
decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 e' citato nella nota
al comma 709 del presente articolo.
Comma 747
Si riporta il testo del comma 8-quater del citato
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, come modificato dal
presente comma:
"Art. 33. (Disposizioni in materia di valorizzazione
del patrimonio immobiliare)
(Omissis).
8-quater. Per le medesime finalita' di cui al comma
8-ter, il Ministro dell'economia e delle finanze,
attraverso la societa' di gestione del risparmio di cui al
comma 1, promuove, altresi', con le modalita' di cui
all'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410, uno o piu' fondi comuni di investimento
immobiliare a cui sono trasferiti o conferiti, ai sensi del
comma 4, gli immobili di proprieta' dello Stato non piu'
utilizzati dal Ministero della difesa per finalita'
istituzionali e suscettibili di valorizzazione, nonche'
diritti reali immobiliari. Con uno o piu' decreti del
Ministero della difesa, sentita l'Agenzia del demanio, da
emanarsi il primo entro sessanta giorni dall'entrata in
vigore delle presenti disposizioni, sono individuati tutti
i beni di proprieta' statale assegnati al medesimo
Dicastero e non utilizzati dallo stesso per finalita'
istituzionali. L'inserimento degli immobili nei predetti
decreti ne determina la classificazione come patrimonio
disponibile dello Stato. A decorrere dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei citati decreti,
l'Agenzia del demanio avvia le procedure di
regolarizzazione e valorizzazione previste dal presente
articolo ovvero dall'articolo 33-bis, limitatamente ai beni
suscettibili di valorizzazione. Al predetto Dicastero sono
attribuite le risorse rivenienti dalla cessione delle quote
dei fondi a cura del Ministero dell'economia e delle
finanze in misura del 30 per cento, con prioritaria
destinazione alla razionalizzazione del settore
infrastrutturale, ad esclusione di spese di natura
ricorrente. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, su indicazione dell'Agenzia del demanio, sono
assegnate una parte delle restanti quote dello stesso
Ministero, nella misura massima del 25 per cento e minima
del 10 per cento delle stesse, agli Enti territoriali
interessati dalle procedure di cui al presente comma; le
risorse rivenienti dalla cessione delle stesse sono
destinate alla riduzione del debito dell'Ente e, solo in
assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente
eccedente, a spese di investimento. Le risorse derivanti
dalla cessione delle quote del Ministero dell'economia e
delle finanze sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnate al Fondo per l'ammortamento
dei titoli di Stato, e destinate al pagamento dei debiti
dello Stato; a tale ultimo fine i corrispettivi possono
essere riassegnati al Fondo speciale per reiscrizione dei
residui perenti delle spese correnti e al Fondo speciale
per la reiscrizione dei residui perenti in conto capitale,
ovvero possono essere utilizzati per incrementare l'importo
stabilito dall'articolo 35, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si
provvede alla determinazione delle percentuali di riparto
tra le finalita' indicate nel presente comma. Gli immobili,
individuati con i decreti del Ministero della difesa di cui
al secondo periodo del presente comma, non suscettibili di
conferimento ai fondi di cui al presente comma o agli
strumenti previsti dall'articolo 33-bis, rientrano nella
disponibilita' dell'Agenzia del demanio per le attivita' di
alienazione, di gestione e amministrazione secondo le norme
vigenti; l'Agenzia puo' avvalersi, a tali
fini, del supporto tecnico specialistico della societa'
Difesa Servizi SpA, sulla base di apposita convenzione a
titolo gratuito sottoscritta con la citata societa', alla
quale si applicano comunque le disposizioni di cui
all'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, e successive modificazioni, limitatamente ai commi
4, 5, 9, 10, 11, 12 e 14. Spettano all'Amministrazione
della difesa tutti gli obblighi di custodia degli immobili
individuati con i predetti decreti, fino al conferimento o
al trasferimento degli stessi ai fondi di cui al presente
comma ovvero fino alla formale riconsegna dei medesimi
all'Agenzia del demanio. La predetta riconsegna e' da
effettuarsi gradualmente e d'intesa con l'Agenzia del
demanio, a far data dal centoventesimo giorno dalla
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei relativi decreti
individuativi.".
Comma 748
Si riportano i testi vigenti dei commi 5 e 6
dell'articolo 58 del citato decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69:
"Art. 58. (Disposizioni urgenti per lo sviluppo del
sistema universitario e degli enti di ricerca)
1-4 (Omissis).
5. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014 le
istituzioni scolastiche ed educative statali acquistano, ai
sensi dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, i servizi esternalizzati per le funzioni
corrispondenti a quelle assicurate dai collaboratori
scolastici loro occorrenti nel limite della spesa che si
sosterrebbe per coprire i posti di collaboratore scolastico
accantonati ai sensi dell'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119. A
decorrere dal medesimo anno scolastico il numero di posti
accantonati non e' inferiore a quello dell'anno scolastico
2012/2013. In relazione a quanto previsto dal presente
comma, le risorse destinate alle convenzioni per i servizi
esternalizzati sono ridotte di euro 25 milioni per l'anno
2014 e di euro 49,8 milioni a decorrere dall'anno 2015.
6. Eventuali risparmi di spesa ulteriori rispetto a
quelli indicati al comma 5 del presente articolo, tenuto
anche conto della compensazione degli effetti in termini di
fabbisogno e indebitamento netto derivati dal comma 9
dell'articolo 59 del presente decreto, rimangono a
disposizione per le esigenze di funzionamento delle
istituzioni scolastiche e per le supplenze brevi.
(Omissis).".
 

ALLEGATO 1
(articolo 1, comma 1)
(importi in milioni di euro)
Parte di provvedimento in formato grafico

 

ALLEGATO 2
(articolo 1, commi 2, 3 e 4)

Parte di provvedimento in formato grafico

 

ALLEGATO 3
(articolo 1, comma 428)

Parte di provvedimento in formato grafico

 

ALLEGATO 4
(articolo 1, comma 438)

Parte di provvedimento in formato grafico

 

ALLEGATO 5
(articolo 1, comma 439)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
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