Gazzetta n. 9 del 13 gennaio 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 16 dicembre 2013
Sostituzione del decreto 4 dicembre 2012, contenente l'elenco delle aziende zootecniche o gli impianti di allevamento autorizzate ad acquistare prodotti intermedi, per esclusivo consumo aziendale.


IL DIRETTORE GENERALE
della sanita' animale e dei farmaci veterinari

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, relativa alla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;
Visto il decreto legislativo n. 90 del 3 marzo 1993, contenente disposizioni di attuazione della direttiva 90/167/CEE, con la quale sono state stabilite le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunita';
Visto, in particolare, l'art. 6 del decreto ministeriale 16 novembre 1993;
Viste le istanze preparate dai titolari delle aziende zootecniche o impianti di allevamento, volte ad ottenere l'autorizzazione ministeriale per l'acquisto dei prodotti intermedi per esclusivo consumo aziendale;
Visti gli attestati d'idoneita' rilasciati alle aziende suindicate dai servizi veterinari delle aziende AA.SS.LL. competenti per territorio, ai sensi dell'art. 6 del citato decreto ministeriale 16 novembre 1993;
Visto il decreto del direttore generale della sanita' animale e del farmaco veterinario, 7 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 93 del 22 aprile 2009 - serie generale - che sostituisce l'allegato al decreto del Ministero della sanita' 3 febbraio 2005, contenente l'elenco delle aziende zootecniche o impianti di allevamento autorizzate ad acquistare prodotti intermedi per esclusivo consumo aziendale;
Visto il decreto del direttore generale della sanita' animale e del farmaco veterinario, 18 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 2012, che sostituisce l'allegato al decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 7 aprile 2009, contenente l'elenco delle aziende zootecniche o impianti di allevamento autorizzate ad acquistare prodotti intermedi per esclusivo consumo aziendale;
Visto il decreto del direttore generale della sanita' animale e del farmaco veterinario, 4 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 6 dell'8 gennaio 2013, che sostituisce l'allegato al decreto dirigenziale 18 aprile 2011, contenente l'elenco delle aziende zootecniche o impianti di allevamento autorizzate ad acquistare prodotti intermedi per esclusivo consumo aziendale;
Considerato inoltre che alcune aziende zootecniche o impianti di allevamento, gia' autorizzate ad acquistare prodotti intermedi per esclusivo consumo aziendale, ed inserite nell'allegato al decreto dirigenziale 4 dicembre 2012, hanno modificato la ragione sociale o hanno cessato l'attivita' in questione;
Ritenuto necessario sostituire l'allegato al decreto dirigenziale 4 dicembre 2012;

Decreta:

Art. 1

Le aziende zootecniche o impianti di allevamento, cosi' come individuati ed elencati nell'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto, sono autorizzate all'acquisto e all'utilizzazione di prodotti intermedi per esclusivo consumo aziendale, secondo le modalita' indicate nella normativa vigente.
Il presente decreto sostituisce il decreto dirigenziale 4 dicembre 2012.
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Eventuali modifiche relative alle condizioni di autorizzazione riportate in allegato devono essere preventivamente comunicate al Ministero della salute - Direzione generale della Sanita' animale e dei farmaci veterinari e alle aziende AA.SS.LL. competenti per territorio.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 dicembre 2013

Il direttore generale: Ferri
 
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