Gazzetta n. 9 del 13 gennaio 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 27 dicembre 2013
Approvazione delle condizioni di ammissibilita' e delle disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e all'articolo 15 della legge 266/97 a seguito dell'istituzione della Sezione speciale «Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunita'».


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;
Visto l'art. 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, relativo alla disciplina del predetto Fondo di garanzia, e, in particolare, il comma 3, che prevede, tra l'altro, che i criteri e le modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo sono regolati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 31 maggio 1999, n. 248, con cui e' stato adottato il «Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese» e successive modifiche e integrazioni;
Visto l'articolo 13 del predetto decreto e, in particolare, il comma 2, che prevede che il comitato, distinto organo di cui all'articolo 15, comma 3, della citata n. 266 del 1997, al quale e' affidata l'amministrazione del Fondo, adotta le necessarie disposizioni operative;
Visto l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che dispone che le condizioni di ammissibilita' e le disposizioni di carattere generale di cui al richiamato articolo 13 del regolamento n. 248 del 1999, sono approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto l'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che prevede che la dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, puo' essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle banche, delle Regioni e di altri enti ed organismi pubblici, ovvero con l'intervento della SACE S.p.a., secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 26 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 aprile 2012, n. 96, recante «Modalita' per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese» e, in particolare, l'articolo 5, che disciplina la possibilita' per altri enti e organismi pubblici, anche in forma associativa, di contribuire ad incrementare la dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, attraverso la sottoscrizione di accordi con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze, disponendo altresi' per ciascun accordo l'istituzione di una sezione speciale, con contabilita' separata, e indicando, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento n. 248 del 1999, i contenuti di tali accordi;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 novembre 2012, concernente approvazione delle condizioni di ammissibilita' e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia, ed in particolare l'allegato 1 al medesimo decreto;
Vista la convenzione stipulata in data 14 marzo 2013, ai sensi del richiamato articolo 5 del decreto ministeriale 26 gennaio 2012, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunita', il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'economia e delle finanze, che prevede l'istituzione, nell'ambito del Fondo di garanzia, della sezione speciale «Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunita'», riservata alla concessione di garanzie in favore di piccole e medie imprese femminili con sede operativa o legale nel territorio nazionale;
Visto il decreto interministeriale sottoscritto il 15 aprile 2013, di approvazione della suddetta convenzione, registrato alla Corte dei conti in data 16 luglio 2013 (Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio n. 250);
Visto il decreto del Direttore Generale per l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali 29 marzo 2012, annotato dall'Ufficio Centrale del Bilancio nel registro decreti al n. 1202 in data 5 giugno 2012 e registrato alla Corte dei conti, Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF il 25 giugno 2012, registro n. 7, foglio n. 342, con il quale e' stata approvata e resa esecutiva la convenzione stipulata il 28 marzo 2012 tra il Ministero dello sviluppo economico e Mediocredito Centrale S.p.a. in qualita' di mandataria del RTI costituito con Artigiancassa S.p.a., MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.a., Mediocredito Italiano S.p.a., Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.a. in qualita' di mandanti, per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Vista la nota n. 6000 del 22 aprile 2013, con la quale Mediocredito Centrale S.p.a. ha trasmesso al Ministero dello sviluppo economico le modifiche alle disposizioni operative per la concessione delle garanzie del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, adottate dal Comitato di amministrazione del Fondo nella seduta dell'11 aprile 2013 al fine di dare avvio all'operativita' della predetta sezione speciale «Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le Pari opportunita'»;
Sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1
Approvazione delle modifiche alle condizioni di ammissibilita' e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo
di garanzia

1. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248, sono approvate le modifiche alle condizioni di ammissibilita' e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, adottate dal Comitato di cui all'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, nella seduta dell'11 aprile 2013.
2. Nell'allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto, e' riportato il testo delle modifiche di cui al comma 1.
 
Allegato
All'allegato 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 novembre 2012, dopo la lettera pp) della Parte I, Definizioni, e' inserita la seguente:
«pp-bis): "Sezione speciale Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari opportunita'": la sezione speciale del Fondo destinata alla concessione della garanzia a favore delle Imprese femminili, istituita ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del 26 gennaio 2012 e dell'Atto di convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le Pari opportunita', il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'economia e delle finanze;»
Alla fine della Parte II, Garanzia diretta, dopo la lettera I e' inserita la seguente:
«L. SEZIONE SPECIALE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA' - PRENOTAZIONE DELLA GARANZIA DA PARTE DELLE IMPRESE FEMMINILI
1. La prenotazione della garanzia della Sezione speciale Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari opportunita' (di seguito "Sezione speciale) puo' essere richiesta dai soggetti beneficiari finali mediante la presentazione al Gestore - MCC, tramite posta (raccomandata a/r) o fax ovvero con altre modalita' che verranno rese note dal Gestore - MCC con apposita circolare, dell'apposito modulo disponibile sul sito www.fondidigaranzia.it.
2. Il Gestore - MCC assegna alle richieste pervenute un numero di posizione identificativo e comunica ai soggetti beneficiari finali richiedenti, tramite posta (raccomandata A/R) o fax ovvero con altre modalita' che verranno rese note dal Gestore - MCC con apposita circolare, il numero di posizione assegnato e il responsabile dell'unita' organizzativa competente per l'istruttoria, ovvero comunica l'improcedibilita'.
3. Il Gestore - MCC valuta la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi ai fini dell'ammissibilita' alla Sezione speciale. Alle richieste di prenotazione, complete dei dati previsti, e' riconosciuta priorita' nell'istruttoria e nella delibera del Comitato. In caso di accoglimento, la garanzia viene prenotata a favore del soggetto beneficiario finale richiedente.
4. Le richieste sono respinte d'ufficio qualora i dati previsti dal modulo di richiesta, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti, non arrivino al Gestore - MCC entro il termine di 6 mesi dalla data della richiesta del Gestore - MCC stesso.
5. La prenotazione della garanzia e' soggetta alla vigente normativa antimafia. L'acquisizione delle informazioni previste dalla suddetta normativa sulla materia e' regolamentata in apposita circolare del Gestore - MCC.
6. Il Gestore - MCC comunica, via fax ovvero con modalita' che verranno rese note dal Gestore - MCC con apposita circolare, al soggetto beneficiario finale richiedente, la prenotazione della garanzia della Sezione speciale, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta, entro 10 giorni lavorativi dalla data della delibera del Comitato.
Alle proposte di rigetto delle richieste presentate al Gestore - MCC si applica quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge n. 241/1990.
7. Ricevuta la comunicazione della prenotazione della garanzia da parte del Comitato, il soggetto beneficiario finale potra' presentare al soggetto finanziatore la domanda di finanziamento, il modulo di cui all'Allegato 4 alle presenti Diposizioni Operative e copia della comunicazione dell'esito di cui al paragrafo L.6.
8. A pena di decadenza della prenotazione, entro 3 mesi dalla data della delibera del Comitato, il soggetto finanziatore deve presentare al Gestore - MCC, previa positiva valutazione del merito di credito dell'impresa, la richiesta di conferma della garanzia sull'apposito modulo disponibile sul sito www.fondidigaranzia.it, tramite fax o posta (raccomandata A/R). Sono improcedibili le richieste pervenute al Gestore - MCC oltre il suddetto termine.
Alle richieste di conferma si applicano, per quanto compatibili, le modalita' previste dai paragrafi E e F.
9. L'efficacia della garanzia e' subordinata alla verifica da parte del Gestore - MCC della rispondenza sostanziale dei dati forniti nel modulo di cui al paragrafo L.8 con i dati forniti dal soggetto beneficiario finale nella richiesta di prenotazione di cui al paragrafo L.1.
10. La prenotazione decade e la garanzia e' inefficace nel caso non sia verificata da parte del Gestore - MCC la rispondenza sostanziale dei dati forniti nel modulo di cui al paragrafo L.8 con i dati forniti dall'impresa nella richiesta di prenotazione di cui al paragrafo L.1.
11. In caso di esito positivo della verifica di cui al paragrafo L.9, il Gestore - MCC conferma al soggetto finanziatore l'efficacia della garanzia del Fondo. Tale conferma e' comunicata in forma scritta (posta - Raccomandata A/R - o fax) secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni operative.
La prenotazione della garanzia della Sezione speciale e' deliberata dal Comitato subordinatamente all'esistenza di disponibilita' impegnabili a carico della Sezione stessa."
Alla fine della Parte III, Controgaranzia, dopo la lettera I e' inserita la seguente:
"L. SEZIONE SPECIALE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA' - PRENOTAZIONE DELLA GARANZIA DA PARTE DELLE IMPRESE FEMMINILI
1. La prenotazione della garanzia della Sezione speciale Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari opportunita' (di seguito Sezione speciale) puo' essere richiesta dai soggetti beneficiari finali mediante la presentazione al Gestore - MCC, tramite posta (raccomandata A/R) o fax ovvero con altre modalita' che verranno rese note dal Gestore - MCC con apposita circolare, dell'apposito modulo disponibile sul sito www.fondidigaranzia.it.
2. Il Gestore - MCC assegna alle richieste pervenute un numero di posizione identificativo e comunica ai soggetti beneficiari finali richiedenti, tramite posta (raccomandata A/R) o fax ovvero con altre modalita' che verranno rese note dal Gestore - MCC con apposita circolare, il numero di posizione assegnato e il responsabile dell'unita' organizzativa competente per l'istruttoria, ovvero comunica l'improcedibilita'.
3. Il Gestore - MCC valuta la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi ai fini dell'ammissibilita' alla Sezione speciale. Alle richieste di prenotazione, complete dei dati previsti, e' riconosciuta priorita' nell'istruttoria e nella delibera del Comitato. In caso di accoglimento, la garanzia viene prenotata a favore del soggetto beneficiario finale richiedente.
4. Le richieste sono respinte d'ufficio qualora i dati previsti dal modulo di richiesta, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti, non arrivino al Gestore - MCC entro il termine di 6 mesi dalla data della richiesta del Gestore - MCC stesso.
5. La prenotazione della garanzia e' soggetta alla vigente normativa antimafia. L'acquisizione delle informazioni previste dalla suddetta normativa sulla materia e' regolamentata nell'apposita circolare del Gestore - MCC.
6. Il Gestore - MCC comunica, via fax ovvero con modalita' che verranno rese note dal Gestore - MCC con apposita circolare, al soggetto beneficiario finale richiedente, la prenotazione della garanzia della Sezione speciale, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta, entro 10 giorni lavorativi dalla data della delibera del Comitato.
Alle proposte di rigetto delle richieste presentate al Gestore - MCC si applica quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge n. 241/1990.
7. Ricevuta la comunicazione della prenotazione della garanzia da parte del Comitato, il soggetto beneficiario finale potra' presentare al soggetto garante la domanda di finanziamento, il modulo di cui all'Allegato 4 alle presenti Diposizioni Operative e copia della comunicazione dell'esito di cui al paragrafo L.6.
8. A pena di decadenza della prenotazione, entro 3 mesi dalla data della delibera del Comitato il soggetto garante deve presentare al Gestore - MCC, previa positiva valutazione del merito di credito dell'impresa, la richiesta di conferma della garanzia sull'apposito modulo disponibile sul sito www.fondidigaranzia.it, tramite fax o posta (raccomandata A/R). Sono improcedibili le richieste pervenute al Gestore - MCC oltre il suddetto termine.
Alle richieste di conferma si applicano, per quanto compatibili, le modalita' previste dai paragrafi E e F.
9. L'efficacia della garanzia e' subordinata alla verifica da parte del Gestore - MCC della rispondenza sostanziale dei dati forniti nel modulo di cui al paragrafo L.8 con i dati forniti dal soggetto beneficiario finale nella richiesta di prenotazione di cui al paragrafo L.1.
10. La prenotazione decade e la garanzia e' inefficace nel caso non sia verificata da parte del Gestore - MCC la rispondenza sostanziale dei dati forniti nel modulo di cui al paragrafo L.8 con i dati forniti dall'impresa nella richiesta di prenotazione di cui al paragrafo L.1.
11. In caso di esito positivo della verifica di cui al paragrafo L.9, il Gestore - MCC conferma al soggetto finanziatore l'efficacia della garanzia del Fondo. Tale conferma e' comunicata in forma scritta (posta - Raccomandata A/R - o fax) secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni operative.
12. La prenotazione della garanzia della Sezione speciale Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le Pari opportunita' e' deliberata dal Comitato subordinatamente all'esistenza di disponibilita' impegnabili a carico della Riserva stessa.».
 
Art. 2
Decorrenza

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 dicembre 2013

Il Ministro: Zanonato
 
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