Gazzetta n. 8 del 11 gennaio 2014 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 19 dicembre 2013 |
Autorizzazione all'organismo KIWA CERMET ITALIA S.p.A. in Granarolo dell'Emilia, all'espletamento delle procedure di valutazione della conformita' degli strumenti di misura, ai sensi della direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004. |
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IL DIRETTORE GENERALE per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica
Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93; Vista la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE; Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia», in particolare l'art. 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti); Vista la direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa agli strumenti di misura; Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, di attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura; Visto il decreto 20 aprile 2009 di riconoscimento del CERMET Soc. a r.l. come organismo notificato, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22; Visto il decreto 27 gennaio 2011 di modifica al decreto 20 aprile 2009 di riconoscimento del Cermet Soc. a r.l. quale organismo notificato ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22; Visto il decreto 23 marzo 2011 di estensione dell'autorizzazione all'organismo CERMET Soc. a r.l. ad effettuare la valutazione di conformita' di cui alla direttiva 2004/22/CE per altri tipi di strumenti di misura; Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento in conformita' al regolamento (CE) n. 765/2008»; Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Designazione di "Accredia" quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento e vigilanza del mercato»; Vista la Convenzione, del 22 giugno 2011, rinnovata in data 17 luglio 2013, con la quale il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno affidato all'Organismo nazionale italiano di accreditamento - ACCREDIA - il compito di rilasciare accreditamenti in conformita' alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attivita' di valutazione della conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza, tra le altre, della direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1989 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale 89/686/CEE; Vista la nota del 23 settembre 2013 con la quale il Cermet Soc. a r.l. comunica la trasformazione da societa' consortile a societa' per azioni con la denominazione KIWA CERMET ITALIA S.p.A.; Acquisita la delibera del Comitato settoriale di accreditamento per gli organismi notificati di Accredia dell'8 aprile 2013, con la quale e' rilasciato alla societa' KIWA CERMET ITALIA S.p.A l'accreditamento per la norma UNI CEI EN 45011:1999 per la direttiva 2004/22/CE; Vista l'istanza del 20 novembre 2013 con la quale il KIWA CERMET ITALIA S.p.A. ha richiesto l'allineamento della sua notifica alla delibera di Accredia precitata; Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994» e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi controlli sono a carico degli organismi istanti;
Decreta:
Art. 1
1. L'organismo notificato KIWA CERMET ITALIA S.p.A. con sede in via Cadriano, 23 - 40057 Granarolo dell'Emilia (BO), puo' espletare i compiti relativi ai moduli B - D - D1 - E - F - F1 - G - H - H1 di valutazione della conformita' sui tipi di strumenti di misura di cui ai seguenti allegati specifici della direttiva 2004/22/CE: allegato MI-005 - Sistemi di misura per la misurazione continua e dinamica di quantita' di liquidi diversi dall'acqua; allegato MI-006 - Strumenti per pesare a funzionamento automatico; allegato MI-008 - Misure materializzate; allegato MI-009 - Strumenti di misura della dimensione. 2. Il decreto 20 aprile 2009, il decreto 27 gennaio 2011 e il decreto 23 marzo 2011, citati nelle premesse, adottati a favore dell'organismo notificato CERMET Soc. a r.l. sono, con il presente decreto, da considerarsi decaduti.
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| Art. 2
1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione XIV - Rapporti istituzionali per la gestione tecnica, organismi notificati e sistemi di accreditamento - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico. 2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento deve essere tempestivamente comunicata ad Accredia. 3. L'organismo mette a disposizione della Divisione XIV di cui al comma 1, ai fini di controllo dell'attivita' svolta, un accesso telematico alla propria banca dati relativa alle certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate per la direttiva di cui trattasi.
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| Art. 3
1. La presente autorizzazione, al pari dell'accreditamento ha validita' fino al 16 marzo 2015 ed e' notificata alla Commissione europea. 2. La notifica della presente autorizzazione nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validita' temporale di cui al comma 1.
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| Art. 4
1. Gli oneri per il rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea e ai successivi rinnovi della notifica sono a carico dell'Organismo di certificazione, ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
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| Art. 5
1. L'organismo nello svolgimento della propria attivita' di certificazione, si attiene alle disposizioni del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22. 2. Qualora il Ministero dello sviluppo economico, accerti o sia informato che un organismo notificato non e' piu' conforme alle prescrizioni di cui all'art. 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22 o non adempie ai suoi obblighi, limita, sospende o ritira l'autorizzazione e la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravita' del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.
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| Art. 6
1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il medesimo e' efficace dalla notifica al soggetto che ne e' destinatario. Roma, 19 dicembre 2013
Il direttore generale: Vecchio
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