Gazzetta n. 8 del 11 gennaio 2014 (vai al sommario) |
|
COMUNICATO |
Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Paroxetina Almus», con conseguente modifica stampati. |
|
|
Estratto determinazione FV n. 296/2013 del 17 dicembre 2013
Medicinale: PAROXETINA ALMUS Confezioni: 038932 012 "20 mg compresse rivestite con film" 10 compresse in blister al/al 038932 024 "20 mg compresse rivestite con film" 12 compresse in blister al/al 038932 036 "20 mg compresse rivestite con film" 14 compresse in blister al/al 038932 048 "20 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister al/al 038932 051 "20 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in blister al/al 038932 063 "20 mg compresse rivestite con film" 56 compresse in blister al/al 038932 075 "20 mg compresse rivestite con film" 20 compresse in contenitore pp 038932 087 "20 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in contenitore pp 038932 099 "20 mg compresse rivestite con film" 60 compresse in contenitore pp 038932 101 "20 mg compresse rivestite con film" 100 compresse in contenitore pp Titolare AIC: ALMUS S.R.L. Procedura Mutuo Riconoscimento ES/H/0170/001/R/001 con scadenza il 31/10/2013 e' rinnovata, con validita' illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualita', sicurezza ed efficacia siano ancora presenti. Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 180 giorni dall'entrata in vigore della determinazione. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto. Le confezioni gia' prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione possono essere dispensate al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta. La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sara' notificata alla Societa' titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.
|
|
|
|