Gazzetta n. 7 del 10 gennaio 2014 (vai al sommario)
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
REGOLAMENTO 17 dicembre 2013
Regolamento in materia di liquidazione coatta amministrativa delle imprese di assicurazione di cui al titolo XVI (misure di salvaguardia, risanamento e liquidazione), capo IV (liquidazione coatta amministrativa) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private. (Regolamento n. 4).


L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, approvativo del Codice delle Assicurazioni Private;
Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, come modificato dal decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169, recante la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'art. 1, comma quinto, della legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modifiche le cui disposizioni, se compatibili, sono applicabili alle liquidazioni coatte amministrative delle imprese di assicurazione ai sensi dell'art. 245, comma settimo, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per quanto da questo non espressamente previsto;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, istitutivo dell'IVASS ed, in particolare, l'art. 13, comma 20, il quale prevede che rientra nella competenza esclusiva del Direttorio integrato, tra l'altro, l'adozione di provvedimenti a carattere normativo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 303 del 31 dicembre 2012, che ha approvato lo Statuto dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;
Considerata l'esigenza di favorire lo snellimento e il miglior svolgimento delle procedure di liquidazione coatta amministrativa soggette alla vigilanza dell'IVASS e gia' disciplinate dal regolamento dell'ISVAP n. 8/2007, che pertanto viene abrogato;
Tenuto conto degli esiti della consultazione pubblica;
Vista la delibera assunta dal Direttorio integrato dell'IVASS nella seduta del 17 dicembre 2013 con la quale e' stato approvato il presente regolamento,

Adotta

Il seguente regolamento:

Art. 1

Fonti normative

1. Il presente Regolamento e' adottato ai sensi degli articoli 250, commi secondo, terzo e quarto, 253, comma quinto, 257, comma primo e 263, comma primo, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
 

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:
a) «conti liberi»: i conti bancari e postali intestati alla liquidazione che accolgono le disponibilita' liquide destinate alle esigenze della gestione corrente;
b) «conti vincolati»: i conti intestati alla liquidazione che accolgono le disponibilita' liquide diverse ed ulteriori rispetto a quelle di cui alla lettera a) e che sono soggetti per ogni utilizzo al parere motivato del comitato di sorveglianza ed alla preventiva autorizzazione dell'IVASS, per gli importi eccedenti i limiti prestabiliti;
c) «decreto»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, approvativo del Codice delle Assicurazioni Private;
d) «ente di gestione fiduciaria»: l'ente di cui all'abrogato art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, comunque denominato e costituito, che ha per oggetto la gestione fiduciaria dei beni conferiti da terzi, corrispondendo utili sulla gestione;
e) «Fondo di garanzia per le vittime della strada»: il Fondo costituito presso la CONSAP e previsto dagli articoli 283 e seguenti del decreto;
f) «IVASS» o «Istituto»: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni»;
g) «legge fallimentare»: il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come modificato dal decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, dal decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169, e del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modifiche;
h) «organi della procedura»: il commissario liquidatore ed il comitato di sorveglianza preposti, rispettivamente, alla gestione ed al controllo della liquidazione;
i) «restrizione di ipoteca»: la limitazione dell'iscrizione dell'ipoteca a una parte dei beni;
j) «riduzione di ipoteca»: la riduzione della somma per la quale e' stata effettuata l'iscrizione dell'ipoteca;
k) «Stato membro»: uno Stato membro dell'Unione europea o uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, come tale equiparato allo Stato membro dell'Unione europea.
 
Art. 3

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano a tutte le procedure di liquidazione coatta amministrativa:
a) delle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede in Italia;
b) di sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione con sede in uno Stato terzo e di imprese di riassicurazione con sede in un altro Stato membro o in uno Stato terzo;
c) delle societa' che hanno esercitato, senza disporre della relativa autorizzazione, l'attivita' di un ente di gestione fiduciaria.
2. Le medesime disposizioni si applicano, nei limiti di cui all'art. 265 del decreto, alle procedure di liquidazione coatta amministrativa di imprese non autorizzate.
3. Alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del decreto non si applica l'art. 24 del presente Regolamento.
 
Art. 4

Principi generali

1. Nello svolgimento delle operazioni della liquidazione il commissario liquidatore si attiene a criteri di economicita' della gestione, valuta il rapporto costi-benefici delle operazioni, provvede agli adempimenti e persegue le finalita' della procedura con la necessaria sollecitudine, anche avuto riguardo alla durata del suo incarico ai sensi degli articoli 246, comma primo e 341, comma primo del decreto e si conforma alle direttive di cui al presente capo.
 
Art. 5

Atti soggetti ad autorizzazione preventiva dell'IVASS

1. Fatte salve le disposizioni di legge che prevedono l'autorizzazione preventiva dell'IVASS per il compimento di singole operazioni, il commissario liquidatore sottopone alla preventiva autorizzazione dell'Istituto i seguenti atti:
a) apertura e chiusura di conti bancari e postali e di libretti di deposito bancari e postali;
b) disinvestimento anticipato di titoli di stato;
c) trasferimento di disponibilita' liquide dai conti vincolati ai conti liberi destinati alle esigenze della gestione corrente della procedura qualora di ammontare mensile superiore a 50.000 euro o per un eventuale maggior importo che verra' determinato dall'IVASS per ciascuna liquidazione con apposita comunicazione;
d) prelievo dai conti vincolati di disponibilita' liquide per pagamenti da effettuare a terzi;
e) nomina di suoi collaboratori per lo svolgimento, sotto la sua responsabilita', di attivita' in favore della liquidazione, rinnovo dei relativi incarichi, determinazione, in ogni caso per un periodo non superiore ad un anno, della durata dell'incarico e dei compensi professionali;
f) nomina di legali nei giudizi promossi dalla liquidazione e di professionisti per prestazioni da svolgere nell'interesse della procedura e determinazione dei relativi compensi, nel caso in cui questi siano di importo, anche stimato, superiore a 50.000 euro ovvero di valore indeterminato. Qualora piu' professionisti siano incaricati per la stessa pratica, i relativi compensi sono sommati ai fini del limite prima indicato;
g) nomina di legali nei giudizi avviati da terzi nei confronti della liquidazione e determinazione dei relativi compensi, nel caso in cui questi siano di importo, anche stimato, superiore a 50.000 euro ovvero di valore indeterminato. Qualora piu' professionisti siano incaricati per la stessa pratica, i relativi compensi sono sommati ai fini del limite prima indicato;
h) spese della liquidazione, comprese quelle relative agli incarichi professionali di cui alle lettere f) e g), se di importo singolo, anche stimato, superiore a 50.000 euro. Qualora correlate a prestazioni periodiche o a carattere continuativo, le spese sono sottoposte ad autorizzazione se di importo complessivo su base annua superiore a 50.000 euro;
i) vendita di immobili;
l) vendita di titoli acquistati dall'impresa prima del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa e di quote di societa' controllate, qualora il loro valore sia superiore a 50.000 euro;
m) vendita di beni mobili in blocco e di singoli beni mobili di valore stimato superiore a 50.000 euro;
n) locazione a terzi di immobili di proprieta' della liquidazione e locazione da parte della liquidazione di immobili di terzi, nonche' eventuale rinnovo dei contratti di locazione medesimi.
2. Con riguardo alle procedure aperte successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento il commissario liquidatore, nella fase di primo avvio delle operazioni e per comprovati motivi di necessita' ed urgenza, in deroga a quanto stabilito negli articoli 5, comma primo, lettera a) e 20, comma secondo, puo' provvedere all'apertura di conti bancari e postali, nonche' di libretti di deposito bancari e postali, salvo richiedere successiva approvazione al comitato di sorveglianza e all'IVASS.
 
Art. 6

Gestione delle disponibilita' finanziarie

1. Il commissario liquidatore effettua le operazioni di deposito e di investimento delle disponibilita' finanziarie della liquidazione per il tramite di banche autorizzate, compresi sportelli banco posta che dispongano di adeguata presenza di sportelli sul territorio nazionale e siano dotate di adeguata consistenza di patrimonio e di struttura.
2. Per ciascuna procedura il commissario liquidatore utilizza, di norma, due distinti conti accesi presso i soggetti di cui al comma primo e scelti previa valutazione e comparazione dei servizi offerti, tenendo anche conto delle specifiche esigenze della liquidazione:
a) il conto libero, che accoglie le disponibilita' finanziarie destinate alle esigenze correnti della liquidazione e che non puo' avere in nessun momento una giacenza superiore a 750.000 euro;
b) il conto vincolato, che e' alimentato dalle restanti disponibilita' liquide della procedura, il cui utilizzo e' soggetto al parere motivato del comitato di sorveglianza ed alla preventiva autorizzazione dell'IVASS con esclusione delle operazioni d'investimento in titoli di stato e delle operazioni di trasferimento fondi sul conto libero di importi pari o inferiore a 50.000 euro mensili nonche' di quelle pari o inferiori all'eventuale maggiore importo che verra' determinato per ciascuna liquidazione con apposita comunicazione dell'IVASS;
3. Il commissario liquidatore autorizzato a procedere, anche per conto del Fondo di garanzia per le vittime della strada, alla liquidazione dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, puo' utilizzare, in aggiunta ai due conti di cui al comma secondo, un terzo conto acceso presso una delle banche indicate dallo stesso Fondo e soggetto alla disciplina del conto libero.
4. Per documentate necessita' della procedura il commissario liquidatore puo' richiedere all'IVASS in via eccezionale, previo parere del comitato di sorveglianza, autorizzazione ad utilizzare ulteriori conti, sia liberi sia vincolati.
5. Con le disponibilita' liquide di cui al conto vincolato il commissario liquidatore puo', senza preventiva autorizzazione dell'IVASS, effettuare operazioni di investimento soltanto in titoli di Stato di durata non superiore ad un anno. I titoli acquistati saranno inseriti in un conto deposito titoli collegato al conto vincolato.
6. Nei casi in cui e' prevista la preventiva autorizzazione dell'IVASS per l'utilizzo del conto vincolato, il commissario liquidatore presenta istanza motivata all'Istituto, indicando le ragioni dell'utilizzo, gli estremi di riferimento del conto ed il soggetto depositario; nel caso in cui si tratti di operazioni che interessano anche i conti liberi, il commissario liquidatore riporta nella medesima istanza i riferimenti bancari o postali dei conti stessi.
7. L'IVASS, nei casi indicati nel precedente art. 5, rilascia l'autorizzazione all'utilizzo delle somme depositate nel conto vincolato, ovvero al trasferimento delle somme medesime ad altro conto della procedura, con comunicazione diretta al commissario liquidatore ed ai soggetti depositari interessati all'operazione.
8. L'eventuale disinvestimento totale o parziale dei titoli acquistati prima della loro scadenza e' subordinato al parere del comitato di sorveglianza e all'autorizzazione preventiva dell'IVASS. Alla scadenza naturale dei titoli il relativo controvalore e' accreditato sul conto vincolato. Il commissario liquidatore trasmette all'Autorita' copia della documentazione relativa all'operazione di acquisto, compresa l'indicazione delle relative commissioni, o di disinvestimento anticipato entro 10 giorni dal pervenimento della documentazione stessa.
9. Il commissario liquidatore informa gli enti depositari dell'esistenza dei vincoli autorizzatori IVASS di cui al presente articolo e delle disposizioni ivi contenute in merito alla tipologia degli investimenti consentiti, all'utilizzo delle somme depositate ed alle modalita' di rilascio della relativa autorizzazione, ove prevista.
10. Il commissario liquidatore procede ad effettuare riparti parziali o ad erogare acconti in favore dei creditori, fermi i limiti di legge, ogni qualvolta lo stato della procedura nonche' le disponibilita' liquide lo consentano e sempreche' la distribuzione risulti di significativo ammontare per le categorie di creditori interessate all'erogazione.
 
Art. 7

Mezzi di pagamento

1. Il mezzo ordinario e normale di pagamento, tanto per i terzi debitori della procedura quanto per il commissario liquidatore, e' il bonifico bancario o postale. Qualora si tratti di incassi della liquidazione il bonifico e' effettuato a favore del conto corrente intestato alla liquidazione medesima; per i pagamenti disposti dal commissario liquidatore il bonifico e' effettuato sul conto corrente dell'avente diritto. In ambedue i casi e' specificata la causale dell'operazione.
2. Per i pagamenti a terzi o per gli incassi della procedura di importo compreso tra 3.000 e 6.000 euro puo' essere utilizzato, in alternativa al bonifico bancario o postale, l'assegno circolare o l'assegno postale vidimato intestato, rispettivamente, al terzo creditore e al commissario liquidatore nella qualita', ovvero direttamente alla liquidazione.
3. Per i pagamenti a terzi e per gli incassi della procedura di importo inferiore a 3.000 euro puo' essere utilizzato l'assegno bancario o postale, intestato come previsto al comma secondo.
4. Il pagamento in contanti, non consentito per gli incassi della procedura, puo' essere effettuato dal commissario liquidatore soltanto in via eccezionale e per importi non superiori a 200 euro per singola operazione. Il medesimo vincolo sussiste nel caso di pagamenti frazionati di importo inferiore a 200 euro ma riconducibili alla stessa operazione.
5. Nelle vendite immobiliari e' utilizzato l'assegno circolare per le somme incamerate dalla liquidazione. L'assegno, intestato al commissario liquidatore nella qualita' o direttamente alla procedura, e' utilizzato sia per il versamento della cauzione sia per il pagamento del saldo del prezzo da parte dell'aggiudicatario. Le somme rivenienti dalla vendita sono depositate dal commissario liquidatore sul conto corrente bancario vincolato.
 
Art. 8

Affidamento di incarichi

1. Gli incarichi sono affidati tenendo conto delle caratteristiche della procedura, della sua complessita' e della qualificazione professionale degli organi liquidatori.
2. L'attribuzione di incarichi, con esclusione di quelli di assistenza e difesa in procedimenti giudiziari, deve essere subordinata alla ricorrenza di questioni e argomenti non rientranti tra le specifiche professionalita' degli organi nominati dall'IVASS ovvero che per ragioni di qualita' o quantita' richiedano il contributo di ulteriori capacita' e competenze.
3. Al fine di garantire l'idoneita' degli affidatari e di contenere gli oneri a carico delle liquidazioni, gli incarichi devono essere attribuiti a soggetti esperti o a societa' di consulenza di comprovata capacita' nello specifico settore oggetto di interesse.
4. Al fine di evitare situazioni di potenziale conflitto di interessi, non possono di norma essere conferiti incarichi a professionisti o societa' di consulenza con i quali gli organi nominati e gli ex esponenti aziendali si trovino o si siano trovati in relazione d'affari, ne' a soggetti o a societa' di consulenza, i cui organi di vertice ovvero i cui proprietari, siano parenti o affini entro il quarto grado degli organi nominati nonche' degli ex esponenti aziendali.
5. Nel caso di attribuzione di piu' incarichi della stessa natura nel corso della procedura e' necessario seguire un criterio di rotazione degli affidatari evitando l'attribuzione di incarichi multipli ad un unico soggetto, fatte salve le eventuali sinergie o affinita' di questioni o il realizzo di economie di scala che giustifichino il reiterato conferimento.
6. Nel caso di incarichi, anche di patrocinio in giudizio e/o assistenza legale, aventi carattere seriale, gli organi nominati potranno attribuire il mandato ad un unico soggetto, ove cio' sia giustificato da ragioni di efficienza ed efficacia e si traduca in una riduzione di costi per la procedura.
7. I commissari liquidatori non possono:
salvo l'opportunita' di realizzare comprovate sinergie fra diverse procedure nell'interesse del ceto creditorio e previa autorizzazione dell'IVASS, conferire incarichi professionali ai commissari e ai componenti dei comitati di sorveglianza di altre imprese assicurative o bancarie poste in liquidazione coatta. Tale divieto si estende ai familiari fino al quarto grado dei soggetti facenti parte degli organi liquidatori, ai loro collaboratori o altri soggetti con cui sono o sono stati in rapporti di affari;
attribuire incarichi professionali a soggetti che gia' svolgono attivita' di collaborazione e consulenza per la liquidazione con carattere continuativo. Anche in questo caso il divieto si estende ai familiari fino al quarto grado dei consulenti o collaboratori, ai collaboratori di essi e agli altri soggetti con cui i medesimi sono o sono stati in rapporti di affari.
8. Il commissario liquidatore determina i compensi da riconoscere tenendo conto del principio di contenimento dei costi della procedura e dell'intervenuta abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. Il commissario liquidatore sottopone la misura dell'onorario al parere del comitato di sorveglianza e all'autorizzazione dell'IVASS, nei limiti di cui al presente Regolamento.
9. In ogni caso i compensi riconosciuti non potranno essere superiori, salvo preventiva autorizzazione dell'IVASS, a quelli previsti nel decreto del Ministero della Giustizia del 20 luglio 2012, n. 140.
 
Art. 9

Locazione di immobili

1. Il commissario liquidatore privilegia in via generale la celere vendita all'asta degli immobili liberi da vincoli locativi e valuta adeguatamente i casi nei quali puo' risultare opportuno concedere in locazione a terzi immobili di proprieta' della liquidazione. In ogni caso, l'eventuale contratto di locazione e' stipulato a condizioni e prezzi di mercato.
2. In caso di locazione da parte della liquidazione di immobili di proprieta' di terzi, il commissario liquidatore valuta le effettive esigenze locative della procedura ed i connessi costi, avendo cura di contenerne quanto piu' possibile la misura.
 
Art. 10

Informativa all'IVASS

1. Il commissario liquidatore trasmette all'IVASS, dopo averlo preventivamente sottoposto al comitato di sorveglianza, l'elenco analitico delle spese della liquidazione, di qualunque natura ed ammontare, ivi comprese le uscite per pagamenti di acconti e riparti ai creditori, sostenute in ciascun trimestre nonche' degli incassi effettuati nel trimestre medesimo, mediante compilazione di un prospetto riassuntivo corredato di prospetti di dettaglio redatti in conformita' agli schemi di cui all'allegato n. 1 al presente Regolamento.
2. Il comitato di sorveglianza da' atto dell'avvenuta comunicazione da parte del commissario liquidatore dell'elenco di cui al comma primo nel verbale della riunione nella quale e' effettuata la relativa consegna e annota le eventuali osservazioni o rilievi nel verbale medesimo o in quello immediatamente successivo.
3. I prospetti di cui al comma primo sono corredati da copia dei conti deposito titoli e degli estratti conto bancari e postali riportanti gli addebiti relativi alle spese e gli accrediti per gli incassi effettuati nello stesso trimestre nonche' da copia della documentazione giustificativa delle spese se di importo unitario superiore a 5.000 euro, ovvero nel caso di pagamenti frazionati di importo inferiore a 5.000 euro effettuati nel trimestre e riconducibili alla stessa operazione. I commissari liquidatori danno disposizioni alle banche presso le quali intrattengono conti correnti o conti deposito titoli di trasmettere, anche per via telematica, con cadenza mensile copia degli estratti conto all'IVASS.
4. I documenti di cui ai commi primo e terzo sono trasmessi dal commissario liquidatore all'IVASS entro 60 giorni dalla fine di ciascun trimestre di riferimento.
5. Il commissario liquidatore da' riscontro alle richieste dell'IVASS in merito agli atti della gestione liquidatoria e in ordine all'andamento della procedura entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, salvo diverso termine assegnato dall'Istituto.
6. In applicazione dell'art. 250, comma quarto, del decreto, le relazioni sull'andamento della liquidazione da inviare all'Istituto avranno una cadenza semestrale (30 giugno e 31 dicembre di ciascun anno). Tutti i riferimenti al periodo trimestrale contenuti nei modelli e nelle istruzioni di compilazione nonche' nelle circolari ISVAP n. 540193/5 del 21 gennaio 1985, n. 541469/5 del 4 aprile 1985 e n. 943335/12/5 del 25 agosto 1999 devono intendersi sostituiti e riferiti ad un periodo semestrale.
7. In sede di resoconto semestrale, oltre alla compilazione dei modelli, andra' predisposta una relazione concernente in dettaglio le principali attivita' gestionali svolte nel periodo e il programma di attivita' relativo al semestre successivo, evidenziando le problematiche particolari incontrate nella conduzione della procedura, le difficolta' che impediscono di addivenire ad una rapida conclusione del mandato e le iniziative che si intendono assumere per accelerare i tempi di chiusura della liquidazione.
8. Al fine di disporre di un quadro complessivo ed esauriente dello stato della procedura, unitamente alla relazione semestrale, dovranno essere forniti i seguenti ulteriori dati:
elenco dei dipendenti, se ancora presenti, con l'indicazione della qualifica, dell'incarico svolto;
elenco dei contratti di consulenza, dei contratti a progetto o di altri rapporti di collaborazione con l'indicazione della data di inizio del contratto, dell'ultimo rinnovo, del compenso corrisposto e del settore di attivita';
elenco dei crediti vantati nei confronti degli assicurati, ove ancora da recuperare, raggruppati per gruppi omogenei;
elenco delle posizioni creditorie verso agenti ancora da recuperare, con l'indicazione della tipologia del credito, dell'ammontare della sorte dovuta, degli interessi maturati, dello stato delle azioni giudiziarie intraprese, precisando la data della piu' prossima udienza di trattazione;
elenco dei crediti verso coassicuratrici, ancora da recuperare, raggruppati per singola impresa con indicazione dello stato delle relative pratiche di recupero;
elenco dei trattati di riassicurazione, in relazione ai quali esistono crediti ancora da recuperare, con l'indicazione dei relativi saldi e dello stato della pratica di recupero avviata;
elenco di tutte le altre posizioni creditorie da recuperare di singolo ammontare superiore a euro 10.000 con l'indicazione della situazione corrente della pratica;
elenco delle cause di opposizione, di impugnazione e tardive ancora in corso con l'indicazione della data della prossima udienza;
elenco degli attivi a copertura delle riserve tecniche alla data del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa con l'indicazione del valore a suo tempo attribuito e quello effettivamente realizzato e, per le societa' cui si applica la normativa, le modifiche e le informative previste dall'art. 258, secondo comma, CAP.
 
Art. 10-bis

Revisione

1. I commissari liquidatori, nell'interesse e a garanzia del ceto creditorio, anche a conferma del rispetto delle previsioni contenute nel codice delle assicurazioni private e nel presente Regolamento, possono sottoporre a revisione l'attivita' liquidatoria, previa autorizzazione o a seguito di espressa richiesta dell'IVASS, avvalendosi di societa' specializzate operanti sul mercato.
2, L'attivita' di revisione puo' riguardare anche singoli aspetti dell'attivita' liquidatoria nonche' la sua efficacia sotto il profilo dell'analisi costi-benefici, fornendo indicazioni specifiche in ordine alle eventuali incompletezze riscontrate e suggerimenti per il miglioramento della gestione.
3. I relativi costi saranno a carico dell'impresa posta in liquidazione.
 
Art. 11

Liquidazione dell'attivo

1. Il commissario liquidatore, fatte salve le disposizioni di legge e quelle previste dal presente Regolamento in materia di preventiva acquisizione del parere motivato del comitato di sorveglianza e dell'autorizzazione dell'IVASS, si attiene alle direttive di cui alla presente sezione.
2. Entro il 30 novembre di ogni anno il commissario liquidatore comunica all'IVASS il programma di attivita' da realizzare nel corso dell'anno successivo, che includa le azioni di recupero crediti da intraprendere e l'elenco dei beni per i quali non ritiene possibile l'alienazione, motivandone adeguatamente le ragioni. Il programma di attivita' e' corredato dal parere motivato del comitato di sorveglianza.
3. Per le liquidazioni aperte successivamente alla data di entrata in vigore del decreto il programma di vendita di cui al comma secondo e' comunicato all'IVASS la prima volta entro sei mesi dall'apertura della procedura e successivamente entro il 30 novembre di ciascun anno.
 
Art. 12

Vendite di immobili

1. Il commissario liquidatore provvede con sollecitudine alle operazioni relative alla vendita dei beni immobili, con priorita' per quelli non concessi in locazione, e promuove ogni iniziativa necessaria a superare le circostanze che impediscono o ostacolano la celere attivazione della procedura di vendita, provvedendo in tempo utile alla disdetta degli eventuali contratti di locazione. Il commissario valuta anche la possibilita' e la convenienza di porre in vendita immobili concessi in locazione.
2. Il commissario liquidatore si rende parte attiva ed efficiente nello svolgimento degli adempimenti amministrativi inerenti gli immobili, inclusa la sollecitazione dell'opera dei notai o degli studi tecnico-professionali eventualmente incaricati.
3. Gli adempimenti di cui al comma secondo sono effettuati prima di richiedere all'IVASS l'autorizzazione alla vendita dell'immobile.
4. Le vendite immobiliari sono effettuate previa acquisizione da parte del commissario liquidatore di perizie aggiornate sul valore dell'immobile sulla base di stime giurate effettuate da parte di operatori esperti o dalla CONSAP.
In luogo delle predette valutazioni l'IVASS potra' richiedere la stima o il parere di congruita' direttamente all'Agenzia dell'Entrate. In tal caso rimangono a carico della liquidazione i costi della stima.
Nel caso non siano stati svolti esperimenti di gara nel triennio precedente alla data in cui viene richiesta all'IVASS l'autorizzazione alla nuova asta e si disponga solo di perizia con data anteriore di tre anni rispetto a quella dell'istanza di autorizzazione alla vendita, il commissario liquidatore richiede l'aggiornamento della stima. Qualora il commissario liquidatore ritenga comunque di richiedere l'autorizzazione all'IVASS per la vendita di un immobile la cui perizia sia anteriore di tre anni, ne indica in modo specifico le motivazioni nella relativa istanza.
5. Le vendite immobiliari sono di regola effettuate mediante gara dinanzi al notaio designato con il sistema delle offerte segrete. Il relativo bando di gara e' predisposto in conformita' al testo base di cui all'allegato 2 al presente Regolamento. Nel caso in cui il commissario liquidatore, ricorrendo specifiche esigenze, intenda apportarvi modifiche, ne illustra adeguatamente le motivazioni nell'istanza di autorizzazione alla vendita presentata all'IVASS.
6. Il bando di gara, previamente sottoposto al parere del comitato di sorveglianza, e' allegato alla istanza di autorizzazione all'ISVAP, unitamente allo schema di avviso oggetto di pubblicazione sulla stampa.
7. Non appena stabilita la data fissata per la gara, il commissario liquidatore ne da' immediata comunicazione all'IVASS. Entro 10 giorni dalla conclusione dell'asta il commissario liquidatore ne comunica l'esito all'Istituto allegando copia del verbale di gara redatto dal notaio designato ed indicando l'importo delle spese di pubblicita' sostenute.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle vendite di beni immobili di proprieta' delle societa' controllate.
9. Dopo l'espletamento di una gara andata deserta potra' essere conferito apposito incarico per la durata di 3 o 6 mesi ad una primaria societa' di mediazione immobiliare sulla base del prezzo dell'asta andata deserta. Alla societa' di mediazione potranno essere riconosciute provvigioni nella misura massima del 3%. Le eventuali provvigioni a carico dell'acquirente non potranno mai superare la medesima percentuale del 3%.
 
Art. 13

Pubblicita' delle vendite immobiliari

1. Gli avvisi di gara relativi a vendite immobiliari sono pubblicati sul sito web dell'IVASS, delle liquidazioni, su siti web specializzati e/o sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali e, se del caso, anche su giornali ad inserzioni gratuite, nell'ambito degli spazi appositamente dedicati alle aste giudiziarie e/o alle vendite immobiliari.
2. La pubblicita' d'asta e' effettuata almeno quarantacinque giorni prima del termine fissato per la gara. Gli avvisi di pubblicita' devono essere adeguati nella forma e nelle modalita', avuto riguardo al tipo e all'importanza dell'immobile oggetto di vendita. Nel caso di vendite plurime e contestuali poste in essere dal commissario liquidatore con riferimento ad immobili di proprieta' di una o piu' liquidazioni (per imprese appartenenti al medesimo gruppo), sono privilegiate forme di pubblicita' cumulative, tramite inserzione in un unico annuncio di piu' cespiti.
3. Gli uffici della liquidazione forniscono ai soggetti interessati, ove richiesto, tutte le informazioni utili alla formulazione dell'offerta di acquisto e consentono la visita degli immobili da alienare.
4. L'annuncio pubblicitario, da effettuare per sunto sulla base degli elementi contenuti nel bando di gara depositato presso il notaio designato, riporta almeno i seguenti elementi:
a) elementi essenziali dell'immobile oggetto dell'asta (ubicazione, tipologia, superficie, stato locativo, piano);
b) prezzo base;
c) data, luogo e nominativo del notaio che curera' l'esecuzione dell'asta;
d) precisazione che per le modalita' di vendita e per le piu' dettagliate condizioni di partecipazione all'asta faccia testo il bando di gara;
e) giorni in cui l'immobile puo' essere visionato anche previo appuntamento;
f) recapiti per informazione e acquisizione del bando di gara.
 
Art. 14

Vendite di titoli e di quote di societa' controllate

1. La vendita dei titoli acquistati dall'impresa prima del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa e' sottoposta al parere preventivo motivato del comitato di sorveglianza e, qualora il valore di mercato o di perizia sia superiore a 50.000 euro, all'autorizzazione dell'IVASS.
Ai fini della vendita, il liquidatore assume come riferimento i valori correnti di mercato ove esistenti, ovvero quelli risultanti da apposita perizia.
2. La vendita di quote di societa' controllate e' di norma effettuata mediante gara con il sistema delle offerte segrete.
 
Art. 15

Vendite di beni mobili

1. La vendita di singoli beni mobili e' soggetta a parere preventivo motivato del comitato di sorveglianza nel caso in cui siano di valore stimato superiore a 15.000 euro. Se il valore e' superiore a 50.000 euro o nel caso di beni mobili in blocco la vendita e' sottoposta anche all'autorizzazione preventiva dell'IVASS.
2. Ai fini della vendita, il commissario liquidatore utilizza di norma forme di pubblicita' gratuite o, comunque, di costo contenuto rispetto al valore dei beni da vendere. Dopo aver inutilmente esperito due tentativi di vendita pubblicizzati con le forme indicate, il secondo dei quali anche con riduzione del prezzo fino al 20% del valore stimato dei beni, il commissario liquidatore puo' ricorrere nell'ordine:
a) alle trattative private sulla base dell'ultimo prezzo di vendita;
b) alla cessione al migliore offerente;
c) in caso di beni privi di concreto valore commerciale, all'invio presso enti no profit o una pubblica discarica.
 
Art. 16

Atti di cui all'art. 35 della legge fallimentare

1. Gli atti di cui all'art. 35 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come modificato dall'art. 31 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 e dall'art. 3 del decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169, sono posti in essere dal commissario liquidatore previa acquisizione del parere motivato del comitato di sorveglianza, ad eccezione di quelli di cui all'art. 19 del presente Regolamento, ove di importo non superiore a 50.000 euro; se di ammontare superiore a detto limite, o in presenza del parere contrario del comitato di sorveglianza, il commissario liquidatore richiede l'autorizzazione dell'IVASS.
2. Si applicano inoltre le disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19.
 
Art. 17

Abbandono, rinuncia e riduzione di crediti

1. Il commissario liquidatore provvede con sollecitudine, subito dopo l'apertura della procedura, ad avviare le iniziative di recupero dei crediti dell'impresa. In relazione a ciascuna posizione creditoria valuta, prima dell'inizio dell'azione giudiziaria ed ai fini dell'eventuale abbandono, della rinuncia o della riduzione del credito, l'esistenza di eventuali procedure concorsuali a carico del debitore, la consistenza del patrimonio escutibile del debitore in rapporto al credito della liquidazione, l'ammontare del credito stesso rapportato con i costi da sostenere per il suo recupero, l'eventuale maturazione della prescrizione del credito, l'irreperibilita' del debitore accertata tramite indagini specifiche.
2. In ogni caso, l'eventuale abbandono, rinuncia o riduzione del credito sono attuati dal commissario liquidatore previa compensazione ove possibile, totale o parziale, con i crediti per i quali il debitore risulta ammesso o da ammettere allo stato passivo.
3. Qualora sia stata autorizzata dall'IVASS la corresponsione di somme ai creditori a titolo di acconti o di riparti, il commissario liquidatore provvede a trattenere i relativi importi sino a concorrenza dell'eventuale credito complessivamente vantato nei confronti del debitore ammesso o da ammettere allo stato passivo.
4. Nel caso in cui la liquidazione sia in possesso di un titolo esecutivo nei confronti del debitore il commissario liquidatore puo' procedere all'abbandono, alla rinuncia e alla riduzione dei crediti, senza iniziare l'azione esecutiva o abbandonando quella eventualmente gia' avviata, quando, in presenza di una o piu' delle circostanze di cui al comma primo, accerti l'impossibilita' di recuperare, totalmente o parzialmente, il credito vantato ovvero giudichi non conveniente per la procedura, in termini di costi e tempi, il recupero stesso.
5. Nel caso in cui l'attivita' di recupero del credito sia stata affidata ad un legale, l'abbandono, la rinuncia e la riduzione del credito sono posti in essere dal commissario liquidatore, tenuto conto di quanto previsto al comma primo, dopo aver acquisito il parere motivato del legale medesimo.
6. L'abbandono, la rinuncia totale o parziale del credito e la sua riduzione, nei casi di cui al presente articolo, non hanno alcun valore legale di remissione nei confronti del debitore.
 
Art. 18

Transazioni

1. L'eventuale transazione del credito della liquidazione e' effettuata dal commissario liquidatore tenendo conto della situazione economico-patrimoniale del debitore, dell'importo da questi offerto in via transattiva in rapporto al credito complessivo, dell'entita' e dei tempi del pagamento in forma rateale eventualmente proposto dal debitore nonche' delle garanzie offerte, dei costi e tempi necessari ad iniziare o proseguire azioni giudiziarie o esecutive di recupero e del loro possibile esito.
2. Il commissario liquidatore, nella definizione dell'accordo transattivo, tiene conto, ove possibile, anche delle somme per le quali il debitore risulta ammesso o da ammettere allo stato passivo.
3. Nel caso di trattati di riassicurazione il commissario liquidatore, senza attendere la definizione di tutti i singoli sinistri da essi coperti, puo' procedere alla loro chiusura in via transattiva, anche avvalendosi della consulenza di soggetti professionalmente qualificati, addebitando al riassicuratore le riserve sinistri, opportunamente valutate dalla procedura ed eventualmente ridotte per tener conto dell'immediato conseguimento della liquidita'. La riduzione delle riserve puo' essere consentita dal commissario liquidatore, previo parere favorevole del comitato di sorveglianza. L'autorizzazione dell'IVASS e' necessaria per le operazioni di importo superiore a 50.000 euro.
4. Nel caso in cui l'attivita' di recupero del credito sia stata affidata ad avvocati o ad altri soggetti qualificati, il commissario effettua la transazione dopo aver acquisito il loro parere motivato.
 
Art. 19

Cancellazione, restrizione e riduzione di ipoteche

1. In relazione ai contratti di vendita di immobili perfezionati dall'impresa prima del provvedimento di liquidazione coatta, per i quali il compratore abbia rilasciato garanzia ipotecaria a favore dell'impresa stessa, il commissario liquidatore, ove sia stato interamente versato il prezzo pattuito e non esistano gli estremi per l'esercizio di eventuali azioni revocatorie, puo' rilasciare l'assenso alla cancellazione del relativo vincolo.
2. Nel caso in cui a margine dell'ipoteca iscritta a favore della compagnia liquidata, sia stata effettuata annotazione a favore della massa degli assicurati e dei terzi aventi diritto in forza di provvedimento ministeriale o dell'IVASS, il commissario liquidatore, intervenuto il provvedimento dell'IVASS che autorizza la Conservatoria dei Registri Immobiliari alla cancellazione, puo' rilasciare l'atto di assenso alla cancellazione dell'ipoteca a suo tempo iscritta sempreche' tutte le obbligazioni derivanti dal contratto sottostante siano state adempiute.
3. Nel caso di ipoteca iscritta su immobili dell'impresa o di annotazioni a margine a favore della massa degli assicurati e dei terzi aventi diritto in forza di provvedimento ministeriale o dell'IVASS, la relativa cancellazione, restrizione e riduzione sono disposte con provvedimento dell'Autorita' su istanza motivata del commissario liquidatore presentata dopo la vendita dell'immobile e l'avvenuto incasso del relativo prezzo.
4. Nel caso di vincoli iscritti su beni mobili dell'impresa, ivi compresi i titoli e le quote di societa' controllate, a favore della massa degli assicurati e dei terzi aventi diritto in forza di provvedimento ministeriale o dell'IVASS, la relativa cancellazione e' disposta con provvedimento dell'Autorita' su istanza motivata del commissario liquidatore.
 
Art. 20

Pareri del comitato di sorveglianza

1. Nell'ambito delle funzioni previste dall'art. 250, comma secondo, del decreto, al comitato di sorveglianza spetta il compito di controllare il regolare e celere corso della liquidazione e la rispondenza delle operazioni compiute dal commissario liquidatore alle finalita' perseguite e alle prescrizioni dell'IVASS, esercitando poteri di controllo attivo e costante sugli atti della gestione commissariale, in particolare su quelli di natura patrimoniale, ed esprimendo un giudizio sulla legittimita', opportunita' e convenienza degli atti stessi, nonche' sull'adeguatezza delle procedure amministrative attuate dal commissario liquidatore.
2. Oltreche' nei casi previsti dalle disposizioni di cui al Titolo XVI, Capo IV, del decreto, il comitato di sorveglianza esprime preventivo parere motivato al commissario liquidatore con riguardo agli atti di cui all'art. 5 del presente Regolamento, salvo quanto indicato al comma terzo, nonche' in relazione alle seguenti operazioni:
a) trasferimento del portafoglio, totale o parziale, ai sensi dell'art. 257, comma terzo, del decreto;
b) accensione di mutui, effettuazione di altre operazioni finanziarie passive e costituzione in garanzia di attivita' aziendali, ai fini dell'eventuale esecuzione di riparti agli aventi diritto, ai sensi dell'art. 257, comma quinto, del decreto;
c) delega a terzi, in casi eccezionali, per il compimento di singoli atti, ai sensi dell'art. 250, comma settimo, del decreto;
d) proseguimento di operazioni in corso all'atto di avvio della liquidazione specificamente individuate, ai sensi dell'art. 245, comma sesto, del decreto.
3. Il parere di cui al comma secondo e' espresso dal comitato di sorveglianza con riferimento alle operazioni di cui all'art. 5, lettere f) ed h) nel caso in cui queste siano di importo superiore a 15.000 euro e fino a 50.000 euro. In presenza di parere contrario espresso dal comitato al compimento delle operazioni di cui al presente comma, il commissario liquidatore, ove lo ritenga invece necessario, ne informa l'IVASS e richiede, motivandone le ragioni, la relativa autorizzazione.
4. Il comitato di sorveglianza esprime preventivo parere motivato sui criteri di formazione dell'elenco dei creditori ammessi allo stato passivo e delle somme riconosciute a ciascuno, con i diritti relativi e l'ordine di prelazione, e dell'elenco dei creditori esclusi, ai sensi dell'art. 252, comma settimo, del decreto, nonche' sulle modifiche del registro degli attivi a copertura delle riserve tecniche e della sua composizione, ai sensi dell'art. 258, comma secondo, del decreto.
5. L'IVASS puo' sottoporre al preventivo parere motivato del comitato di sorveglianza atti della gestione liquidatoria o singole questioni non previsti dalla legge e dal presente Regolamento.
 
Art. 21

Riunioni del comitato di sorveglianza

1. Il comitato di sorveglianza si riunisce almeno una volta per ogni trimestre. Alle riunioni partecipa il commissario liquidatore se richiesto dal presidente del comitato.
2. Le riunioni del comitato di sorveglianza sono riportate nei relativi verbali, sottoscritti dal presidente del comitato. Le riunioni possono essere convocate dal commissario liquidatore sulla base di un ordine del giorno trasmesso ai componenti del collegio almeno 5 giorni prima della riunione, e dal presidente del comitato stesso laddove lo ritenga opportuno in relazione a specifiche questioni da trattare.
3. I verbali delle riunioni sono conservati nella sede della liquidazione a cura del presidente e sono trasmessi in copia all'IVASS dal commissario liquidatore nei 10 giorni successivi alla data della riunione. In casi particolari di necessita' ed urgenza e su richiesta del commissario liquidatore, i componenti del comitato di sorveglianza senza necessita' di riunirsi possono trasmettere al commissario liquidatore il loro parere sulle materie ad essi sottoposte. Il parere espresso e' trascritto nel primo verbale di riunione utile.
 
Art. 22

Obblighi di informativa all'IVASS

1. Il comitato di sorveglianza segnala all'IVASS senza indugio le situazioni di irregolarita' della gestione liquidatoria che dovesse riscontrare nell'esercizio delle sue funzioni, nonche' gli ostacoli o impedimenti al celere andamento delle operazioni e le disfunzioni o inadeguatezze delle procedure poste in essere dal commissario liquidatore. A tal fine il presidente del comitato di sorveglianza o, in caso di sua assenza o impedimento, altro componente del comitato, trasmette all'IVASS una dettagliata relazione sui fatti rilevati il cui contenuto e' riportato altresi' nei verbali di riunione del comitato stesso.
 
Art. 23

Informativa ai creditori sull'andamento della liquidazione

1. Ai sensi dell'articolo 250, comma quarto, del decreto, il commissario liquidatore predispone una informativa per i creditori con cadenza semestrale, rispettivamente al 30 giugno ed al 31 dicembre di ciascun anno, sull'andamento della procedura, secondo lo schema riportato nell'allegato n. 3 al presente Regolamento.
2. Il commissario liquidatore trasmette all'IVASS l'informativa di cui al comma 1 su supporto informatico entro il mese successivo alle scadenze temporali previste. L'informativa e' pubblicata nel Bollettino dell'Istituto.
 
Art. 24

Informativa ai creditori noti di altri Stati membri

1. Ai sensi dell'articolo 253 del decreto, il commissario liquidatore fornisce ai creditori noti che hanno la residenza abituale, il domicilio o la sede legale in altri Stati membri dell'Unione Europea le informazioni iniziali mediante avviso redatto in conformita' allo schema, al contenuto ed alla lingua riportati nell'allegato n. 4 al presente Regolamento.
2. Il commissario liquidatore fornisce le informazioni di cui al comma primo all'apertura della procedura e senza indugio, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare all'ultimo indirizzo noto dei singoli creditori risultante agli atti dell'impresa.
 
Art. 25

Direttive in materia di esecuzione del concordato

1. Il commissario liquidatore informa l'IVASS e il comitato di sorveglianza in merito ad ogni ipotesi di concordato formulata, indicando i tempi previsti per l'avvio e la conclusione delle operazioni preliminari di verifica ai fini dell'eventuale presentazione della proposta di cui all'articolo 262, comma primo, del decreto.
2. Il commissario liquidatore trasmette all'IVASS, non appena ricevuta, la proposta di concordato formulata ai sensi di legge.
3. La proposta di concordato, corredata da una dettagliata e motivata relazione illustrativa del commissario liquidatore, e' sottoposta preventivamente alla valutazione del comitato di sorveglianza. Il comitato esprime il suo parere motivato in una apposita relazione.
4. I documenti di cui al comma terzo sono trasmessi all'IVASS ai fini dell'eventuale rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 262, comma primo, del decreto. In occasione del rilascio dell'autorizzazione l'IVASS indica al commissario liquidatore i quotidiani sui quali pubblicare l'avviso dell'avvenuto deposito del quale da' notizia anche sul proprio sito internet e nel Bollettino.
5. Divenuto esecutivo il concordato, il commissario liquidatore, con l'assistenza del comitato di sorveglianza, sovrintende alla sua esecuzione. A tal fine il commissario liquidatore verifica costantemente il rispetto di tutti gli obblighi concordatari di esecuzione, con particolare riguardo al pagamento dei creditori nei tempi previsti e nella misura stabilita e al mantenimento o svincolo, anche parziale, delle garanzie eventualmente offerte. Il commissario liquidatore almeno trimestralmente informa il comitato di sorveglianza, con dettagliato resoconto, sull'andamento della fase esecutiva del concordato. Il comitato di sorveglianza formula con apposita relazione le sue valutazioni sul resoconto del commissario liquidatore, su altri aspetti che ritiene di segnalare in merito all'esecuzione, nonche' su specifiche questioni ad esso sottoposte dall'IVASS. Le relazioni del comitato di sorveglianza sono conservate a cura del presidente.
6. Il resoconto e le relazioni di cui al comma quinto sono trasmesse all'IVASS, a cura del commissario liquidatore, entro 15 giorni dalla scadenza del trimestre di riferimento.
7. Il commissario liquidatore provvede ad attivare ogni intervento ritenuto necessario o opportuno ai fini della regolare e celere esecuzione del concordato. Dei predetti interventi e dei relativi esiti il commissario informa senza indugio il comitato di sorveglianza e l'IVASS, fatta salva la successiva trascrizione degli atti medesimi nelle relazioni periodiche trimestrali di cui al comma quinto.
8. Il commissario liquidatore sottopone la richiesta di svincolo totale o parziale delle eventuali garanzie offerte dall'assuntore al parere motivato del comitato di sorveglianza e all'autorizzazione preventiva dell'IVASS.
 
Art. 26

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento e' abrogata la circolare dell'ISVAP n. 16-09-0908/6C del 3 marzo 2009.
 
Art. 27

Pubblicazione

1. Il presente regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino dell'IVASS. E' inoltre disponibile sul sito internet dell'Istituto.
 
Art. 28

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 2 gennaio 2014.
Roma, 17 dicembre 2013

Per il direttorio integrato
il Governatore della Banca d'Italia
Visco
 
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