IL DIRETTORE GENERALE per l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 dicembre 2013, n. 300, che prevede la concessione alle nuove piccole imprese ubicate nel territorio del cratere sismico aquilano, come definito dallo stesso decreto, delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 giugno 2013, n. 134, ai sensi e nei limiti del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 (regolamento de minimis); Visto l'art. 8 del suddetto decreto 30 ottobre 2013, con il quale, per quanto non diversamente disciplinato dal decreto medesimo, e' fatto rinvio, ove applicabile, alla disciplina contenuta nel citato decreto 6 marzo 2013 e alle specificazioni e ai chiarimenti fomiti nella circolare ministeriale 20 giugno 2013, n. 21303, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 luglio 2013, n. 153; Visto l'art. 10, comma 2, dello stesso decreto 30 ottobre 2013, che prevede che il termine iniziale per la presentazione delle domande di agevolazione sia stabilito con successivo provvedimento del Direttore generale per l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali del Ministero dello sviluppo economico; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Decreta:
Art. 1
1. Le domande delle nuove piccole imprese ubicate nel territorio del cratere sismico aquilano per l'accesso alle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 ottobre 2013 indicato in premessa possono essere presentate a partire dalle ore 12.00 del 3 febbraio 2014. 2. Le domande presentate prima del termine di cui al comma 1 non sono prese in considerazione. 3. Le modalita' di presentazione delle domande di cui al comma 1 sono quelle indicate al punto 5. della circolare ministeriale 20 giugno 2013, n. 21303, citata in premessa, fatto salvo quanto previsto dal presente decreto. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 dicembre 2013
Il direttore generale: Sappino
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