Gazzetta n. 7 del 10 gennaio 2014 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 18 dicembre 2013 |
Integrazione del decreto 15 aprile 2013 relativo al procedimento per l'autorizzazione degli organismi di controllo per le attivita' di controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari. |
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IL DIRETTORE GENERALE per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore
Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 392/2013 della Commissione del 29 aprile 2013 che modifica il Regolamento (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda il sistema di controllo per la produzione biologica; Visto il decreto 15 aprile 2013 relativo al procedimento per l'autorizzazione degli organismi di controllo per le attivita' di controllo e certificazione ed in particolare l'allegato 2 che stabilisce i requisiti specifici per la valutazione della documentazione da allegare all'stanza di autorizzazione; Considerato che il citato Regolamento (UE) n. 392/2013 prevede, tra l'altro, che dal 1° gennaio 2014 le autorita' competenti che delegano compiti di controllo agli organismi di controllo verificano che siano in vigore norme adeguate in materia di avvicendamento del personale ispettivo di cui si avvalgono gli organismi di controllo; Considerato che tra le «Raccomandazioni espresse dal Comitato di Indirizzo e Garanzia di ACCREDIA in relazione alla definizione di criteri omogenei per la verifica di alcuni requisiti della norma ISO/IEC 17021, in sede di valutazione e sorveglianza degli Organismi di certificazione accreditati» e' previsto che il personale ispettivo non effettui piu' di 3 verifiche continuative nella stessa organizzazione; Considerata l'opportunita' di applicare il principio di cui sopra anche ai controlli sulle produzioni di qualita' regolamentata; Ritenuto opportuno integrare i requisiti specifici richiesti agli organismi di controllo per il rilascio dell'autorizzazione con riferimento all'esigenza di assicurare un adeguato ed uniforme avvicendamento del personale ispettivo; Ritenuto opportuno che tale avvicendamento debba interessare non solo gli organismi di controllo che intendono operare nel settore delle produzioni biologiche ma, in generale, tutti gli organismi di controllo per i quali si applicano le disposizioni di cui al citato decreto 15 aprile 2013, al fine di garantire i principi di terzieta' ed imparzialita' e non incoraggiare la familiarita' tra controllori e controllati;
Decreta:
Art. 1
L'«Allegato 2», del decreto 15 aprile 2013 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale - n. 97 del 26 aprile 2013, relativo al procedimento per l'autorizzazione degli organismi di controllo per le attivita' di controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari, e' integrato dal seguente punto: «9-bis - La struttura di controllo deve prevedere l'avvicendamento/rotazione del personale ispettivo di cui al precedente punto 9) garantendo che gli operatori non siano controllati dal medesimo ispettore per piu' di tre visite ispettive consecutive, ovvero per un periodo superiore ai cinque mesi.».
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| Art. 2
Al decreto 15 aprile 2013 e' aggiunto il seguente articolo: «Art. 3 - Le disposizioni del presente Decreto valgono anche per gli Organismi di Controllo gia' autorizzati che dovranno, di conseguenza, adeguare la propria documentazione di sistema». Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione. Roma, 18 dicembre 2013
Il direttore generale: La Torre
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