Gazzetta n. 5 del 8 gennaio 2014 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 |
Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 10 dicembre 2012, n. 219, recante disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali, in particolare l'articolo 2 che delega il Governo ad adottare uno o piu' decreti legislativi di modifica delle disposizioni vigenti in materia di filiazione; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 2013; Acquisito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 dicembre 2013; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri per l'integrazione, dell'interno, della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali con delega alle pari opportunita', di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Modifiche all'articolo 87 del codice civile
1. All'articolo 87 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella rubrica le parole: "e affiliazione" sono soppresse; b) al primo comma, numero 1) le parole: ", legittimi o naturali" sono soppresse; c) il secondo comma e' abrogato; d) il terzo comma e' abrogato; e) al quarto comma le parole: "o di filiazione naturale" sono soppresse. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n.219 (Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali): "Art. 2. Delega al Governo per la revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione. 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi di modifica delle disposizioni vigenti in materia di filiazione e di dichiarazione dello stato di adottabilita' per eliminare ogni discriminazione tra i figli, anche adottivi, nel rispetto dell'articolo 30 della Costituzione, osservando, oltre ai principi di cui agli articoli 315 e 315-bis del codice civile, come rispettivamente sostituito e introdotto dall'articolo 1 della presente legge, i seguenti principi e criteri direttivi: a) sostituzione, in tutta la legislazione vigente, dei riferimenti ai «figli legittimi» e ai «figli naturali» con riferimenti ai «figli», salvo l'utilizzo delle denominazioni di «figli nati nel matrimonio» o di «figli nati fuori del matrimonio» quando si tratta di disposizioni a essi specificamente relative; b) modificazione del titolo VII del libro primo del codice civile, in particolare: 1) sostituendo la rubrica del titolo VII con la seguente: «Dello stato di figlio»; 2) sostituendo la rubrica del capo I con la seguente: «Della presunzione di paternita'»; 3) trasponendo nel nuovo capo I i contenuti della sezione I del capo I; 4) trasponendo i contenuti della sezione II del capo I in un nuovo capo II, avente la seguente rubrica: «Delle prove della filiazione»; 5) trasponendo i contenuti della sezione III del capo I in un nuovo capo III, avente la seguente rubrica: «Dell'azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo dello stato di figlio»; 6) trasponendo i contenuti del paragrafo 1 della sezione I del capo II in un nuovo capo IV, avente la seguente rubrica: «Del riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio»; 7) trasponendo i contenuti del paragrafo 2 della sezione I del capo II in un nuovo capo V, avente la seguente rubrica: «Della dichiarazione giudiziale della paternita' e della maternita'»; 8) abrogando le disposizioni che fanno riferimento alla legittimazione; c) ridefinizione della disciplina del possesso di stato e della prova della filiazione prevedendo che la filiazione fuori del matrimonio puo' essere giudizialmente accertata con ogni mezzo idoneo; d) estensione della presunzione di paternita' del marito rispetto ai figli comunque nati o concepiti durante il matrimonio e ridefinizione della disciplina del disconoscimento di paternita', con riferimento in particolare all'articolo 235, primo comma, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, nel rispetto dei principi costituzionali; e) modificazione della disciplina del riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio con la previsione che: 1) la disciplina attinente all'inserimento del figlio riconosciuto nella famiglia dell'uno o dell'altro genitore sia adeguata al principio dell'unificazione dello stato di figlio, demandando esclusivamente al giudice la valutazione di compatibilita' di cui all'articolo 30, terzo comma, della Costituzione; 2) il principio dell'inammissibilita' del riconoscimento di cui all'articolo 253 del codice civile sia esteso a tutte le ipotesi in cui il riconoscimento medesimo e' in contrasto con lo stato di figlio riconosciuto o giudizialmente dichiarato; f) modificazione degli articoli 244, 264 e 273 del codice civile prevedendo l'abbassamento dell'eta' del minore dal sedicesimo al quattordicesimo anno di eta'; g) modificazione della disciplina dell'impugnazione del riconoscimento con la limitazione dell'imprescrittibilita' dell'azione solo per il figlio e con l'introduzione di un termine di decadenza per l'esercizio dell'azione da parte degli altri legittimati; h) unificazione delle disposizioni che disciplinano i diritti e i doveri dei genitori nei confronti dei figli nati nel matrimonio e dei figli nati fuori del matrimonio, delineando la nozione di responsabilita' genitoriale quale aspetto dell'esercizio della potesta' genitoriale; i) disciplina delle modalita' di esercizio del diritto all'ascolto del minore che abbia adeguata capacita' di discernimento, precisando che, ove l'ascolto sia previsto nell'ambito di procedimenti giurisdizionali, ad esso provvede il presidente del tribunale o il giudice delegato; l) adeguamento della disciplina delle successioni e delle donazioni al principio di unicita' dello stato di figlio, prevedendo, anche in relazione ai giudizi pendenti, una disciplina che assicuri la produzione degli effetti successori riguardo ai parenti anche per gli aventi causa del figlio naturale premorto o deceduto nelle more del riconoscimento e conseguentemente l'estensione delle azioni di petizione di cui agli articoli 533 e seguenti del codice civile; m) adattamento e riordino dei criteri di cui agli articoli 33, 34, 35 e 39 della legge 31 maggio 1995, n. 218, concernenti l'individuazione, nell'ambito del sistema di diritto internazionale privato, della legge applicabile, anche con la determinazione di eventuali norme di applicazione necessaria in attuazione del principio dell'unificazione dello stato di figlio; n) specificazione della nozione di abbandono morale e materiale dei figli con riguardo alla provata irrecuperabilita' delle capacita' genitoriali in un tempo ragionevole da parte dei genitori, fermo restando che le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potesta' genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia; o) previsione della segnalazione ai comuni, da parte dei tribunali per i minorenni, delle situazioni di indigenza di nuclei familiari che, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, richiedano interventi di sostegno per consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia, nonche' previsione di controlli che il tribunale per i minorenni effettua sulle situazioni segnalate agli enti locali; p) previsione della legittimazione degli ascendenti a far valere il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minori. 2. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 provvedono, altresi', a effettuare, apportando le occorrenti modificazioni e integrazioni normative, il necessario coordinamento con le norme da essi recate delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, e delle altre norme vigenti in materia, in modo da assicurare il rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al citato comma 1 del presente articolo. 3. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro della giustizia, del Ministro per le pari opportunita' e del Ministro o Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delegato per le politiche per la famiglia. Sugli schemi approvati dal Consiglio dei Ministri esprimono il loro parere le Commissioni parlamentari competenti entro due mesi dalla loro trasmissione alle Camere. Decorso tale termine, i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari, di cui al presente comma, scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine e' prorogato di sei mesi. 4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo adottato ai sensi del comma 1, il Governo puo' adottare decreti integrativi o correttivi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al citato comma 1 e delle disposizioni del comma 2 e con la procedura prevista dal comma 3.".
Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'articolo 87 del codice civile, come modificato dal presente decreto: "Art. 87. Parentela, affinita', adozione. Non possono contrarre matrimonio fra loro: 1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta; 2) i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini; 3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote; 4) gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l'affinita' deriva da matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale e' stata pronunziata la cessazione degli effetti civili; 5) gli affini in linea collaterale in secondo grado; 6) l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti; 7) i figli adottivi della stessa persona; 8) l'adottato e i figli dell'adottante; 9) l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato. Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, puo' autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione. L'autorizzazione puo' essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4, quando l'affinita' deriva da un matrimonio dichiarato nullo. Il decreto e' notificato agli interessati e al pubblico ministero. Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 84.". |
| Art. 2 Modifiche all'articolo 128 del codice civile
1. All'articolo 128 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Il matrimonio dichiarato nullo ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli."; b) nel quarto comma le parole: "bigamia o" sono soppresse; c) il quinto comma e' sostituito dal seguente: "Nell'ipotesi di cui al quarto comma, rispetto ai figli si applica l'articolo 251.". Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'articolo 128 del codice civile, come modificato dal presente decreto: "Art. 128. Matrimonio putativo. Se il matrimonio e' dichiarato nullo, gli effetti del matrimonio valido si producono, in favore dei coniugi, fino alla sentenza che pronunzia la nullita', quando i coniugi stessi lo hanno contratto in buona fede, oppure quando il loro consenso e' stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravita' derivante da cause esterne agli sposi. Il matrimonio dichiarato nullo ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli. Se le condizioni indicate nel primo comma si verificano per uno solo dei coniugi, gli effetti valgono soltanto in favore di lui e dei figli. Il matrimonio dichiarato nullo, contratto in malafede da entrambi i coniugi, ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli nati o concepiti durante lo stesso, salvo che la nullita' dipenda da incesto. Nell'ipotesi di cui al quarto comma, rispetto ai figli si applica l'articolo 251.". |
| Art. 3 Modifiche all'articolo 147 del codice civile
1. L'articolo 147 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 147.
Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacita', inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 315-bis.".
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| Art. 4 Modifiche all'articolo 148 del codice civile
1. L'articolo 148 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 148.
I coniugi devono adempiere l'obbligo di cui all'articolo 147, secondo quanto previsto dall'articolo 316-bis".
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| Art. 5 Modifiche all'articolo 155 del codice civile
1. L'articolo 155 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 155.
In caso di separazione, riguardo ai figli, si applicano le disposizioni contenute nel Capo II del titolo IX.".
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| Art. 6 Modifiche all'articolo 165 del codice civile
1. All'articolo 165 del codice civile la parola: "potesta'" e' sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale". Note all'art. 6: - Si riporta il testo dell'articolo 165 del codice civile, come modificato dal presente decreto: "Art. 165. Capacita' del minore. Il minore ammesso a contrarre matrimonio e' pure capace di prestare il consenso per tutte le relative convenzioni matrimoniali, le quali sono valide se egli e' assistito dai genitori esercenti la responsabilita' genitoriale su di lui o dal tutore o dal curatore speciale nominato a norma dell'articolo 90.". |
| Art. 7 Modifiche alle rubriche del libro primo del codice civile
1. La rubrica del titolo VII, del libro primo del codice civile e' sostituita dalla seguente: "Dello stato di figlio". 2. La rubrica del capo I del titolo VII del libro primo del codice civile e' sostituita dalla seguente: "Della presunzione di paternita'". 3. Le parole: "Sezione I. "Dello stato di figlio legittimo"" sono soppresse. 4. La Sezione II del capo I del titolo VII del libro primo del codice civile e' sostituita dalla seguente: "Capo II. "Delle prove della filiazione"". 5. La Sezione III del capo I del titolo VII del libro primo del codice civile e' sostituita dalla seguente: "Capo III. "Dell'azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo dello stato di figlio"". 6. Le parole: "Capo II. "Della filiazione naturale e della legittimazione"" sono soppresse. 7. Le parole: "Sezione I. "Della filiazione naturale"" sono soppresse. 8. La rubrica del paragrafo 1 della Sezione I del capo II del libro primo del codice civile e' sostituita dalla seguente: "Capo IV. "Del riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio"". 9. La rubrica del paragrafo 2 della sezione I del capo II del libro primo del codice civile e' sostituita dalla seguente: "Capo V. "Della dichiarazione giudiziale della paternita' e della maternita'"". 10. La rubrica del titolo IX del libro primo del codice civile e' sostituita dalla seguente: "Della responsabilita' genitoriale e dei diritti e doveri del figlio". 11. Dopo il titolo IX del libro primo del codice civile e' inserito il seguente: "Capo I. "Dei diritti e doveri del figlio". 12. Dopo l'articolo 337 del codice civile e' inserito il seguente: " Capo II. "Esercizio della responsabilita' genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullita' del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio". Note all'art. 7: - Si riporta il testo delle rubriche del libro primo del codice civile, come modificate dal presente decreto: "1. rubrica del titolo VII: Dello stato di figlio; 2. rubrica del capo I del titolo VII: Della presunzione di paternita'; 3. sezione I: (soppressa); 4. sezione II del capo I: Capo II. Delle prove della filiazione; 5. sezione III del capo I: Capo III. Dell'azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo dello stato di figlio; 6. Capo II: (soppresso).; 7. Sezione I:(soppressa); 8. rubrica del paragrafo I della Sezione I del capo II: Capo IV. Del riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio; 9. rubrica del paragrafo II della Sezione I del capo II: Capo V. Della dichiarazione giudiziale della paternita' e della maternita'; 10. rubrica del titolo IX: Della responsabilita' genitoriale e dei diritti e doveri del figlio; 11. Dopo il titolo XI del libro I: Capo I. Dei diritti e doveri del figlio; 12. Dopo l'articolo 337 del codice civile: Capo II. Esercizio della responsabilita' genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullita' del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio.". |
| Art. 8 Modifica all'articolo 231 del codice civile
1. L'articolo 231 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 231. Paternita' del marito
Il marito e' padre del figlio concepito o nato durante il matrimonio.".
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| Art. 9 Modifiche all'articolo 232 del codice civile
1. All'articolo 232 del codice civile il primo comma e' sostituito dal seguente: "Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando non sono ancora trascorsi trecento giorni dalla data dell'annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.". Note all'art. 9: - Si riporta il testo dell'articolo 232 del codice civile, come modificato dal presente decreto: "Art. 232. Presunzione di concepimento durante il matrimonio. Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando non sono ancora trascorsi trecento giorni dalla data dell'annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio. La presunzione non opera decorsi trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale, o dalla omologazione di separazione consensuale, ovvero dalla data della comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione o dei giudizi previsti nel comma precedente.". |
| Art. 10 Modifiche all'articolo 234 del codice civile
1. All'articolo 234 del codice civile il terzo comma e' sostituito dal seguente: "In ogni caso il figlio puo' provare di essere stato concepito durante il matrimonio.". Note all'art. 10: Si riporta il testo dell'articolo 234 del codice civile, come modificato dal presente decreto: "Art. 234. Nascita del figlio dopo i trecento giorni. Ciascuno dei coniugi e i loro eredi possono provare che il figlio, nato dopo i trecento giorni dall'annullamento, dallo scioglimento o dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio, e' stato concepito durante il matrimonio. Possono analogamente provare il concepimento durante la convivenza quando il figlio sia nato dopo i trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale, o dalla omologazione di separazione consensuale, ovvero dalla data di comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione o dei giudizi previsti nel comma precedente. In ogni caso il figlio puo' provare di essere stato concepito durante il matrimonio.". |
| Art. 11 Modifiche all'articolo 236 del codice civile
1. All'articolo 236 del codice civile le parole: "legittima" e la parola: "legittimo" sono soppresse. Note all'art. 11: - Si riporta il testo dell'articolo 236 del codice civile, come modificato dal presente decreto: "Art. 236. Atto di nascita e possesso di stato. La filiazione si prova con l'atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile. Basta, in mancanza di questo titolo, il possesso continuo dello stato di figlio.". |
| Art. 12 Modifiche all'articolo 237 del codice civile
1. All'articolo 237 del codice civile il secondo comma e' sostituito dal seguente. "In ogni caso devono concorrere i seguenti fatti: che il genitore abbia trattato la persona come figlio ed abbia provveduto in questa qualita' al mantenimento, all'educazione e al collocamento di essa. che la persona sia stata costantemente considerata come tale nei rapporti sociali. che sia stata riconosciuta in detta qualita' dalla famiglia.". Note all'art. 12: - Si riporta il testo dell'articolo 237 del codice civile, come modificato dal presente decreto: "Art. 237. Fatti costitutivi del possesso di stato. Il possesso di stato risulta da una serie di fatti che nel loro complesso valgano a dimostrare le relazioni di filiazione e di parentela fra una persona e la famiglia a cui essa pretende di appartenere. In ogni caso devono concorrere i seguenti fatti: che il genitore abbia trattato la persona come figlio ed abbia provveduto in questa qualita' al mantenimento, all'educazione e al collocamento di essa. che la persona sia stata costantemente considerata come tale nei rapporti sociali. che sia stata riconosciuta in detta qualita' dalla famiglia.". |
| Art. 13 Modifiche all'articolo 238 del codice civile
1. All'articolo 238 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Irreclamabilita' di uno stato di figlio contrario a quello attribuito dall'atto di nascita"; b) al primo comma le parole: "233, 234, 235 e 239" sono sostituite dalle seguenti: "234, 239, 240 e 244"; c) il secondo comma e' abrogato. Note all'art. 13: - Si riporta il testo dell'articolo 238 del codice civile, come modificato dal presente decreto: "Art. 238. Irreclamabilita' di uno stato di figlio contrario a quello attribuito dall'atto di nascita. Salvo quanto disposto dagli articoli 128, 234, 239, 240 e 244 nessuno puo' reclamare uno stato contrario a quello che gli attribuiscono l'atto di nascita di figlio legittimo e il possesso di stato conforme all'atto stesso.". |
| Art. 14 Modifiche all'articolo 239 del codice civile
1. L'articolo 239 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 239. Reclamo dello stato di figlio
Qualora si tratti di supposizione di parto o di sostituzione di neonato, il figlio puo' reclamare uno stato diverso. L'azione di reclamo dello stato di figlio puo' essere esercitata anche da chi e' nato nel matrimonio ma fu iscritto come figlio di ignoti, salvo che sia intervenuta sentenza di adozione. L'azione puo' inoltre essere esercitata per reclamare uno stato di figlio conforme alla presunzione di paternita' da chi e' stato riconosciuto in contrasto con tale presunzione e da chi fu iscritto in conformita' di altra presunzione di paternita'. L'azione puo', altresi', essere esercitata per reclamare un diverso stato di figlio quando il precedente e' stato comunque rimosso.".
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| Art. 15 Modifiche all'articolo 240 del codice civile
1. L'articolo 240 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 240. Contestazione dello stato di figlio
Lo stato di figlio puo' essere contestato nei casi di cui al primo e secondo comma dell'articolo 239.".
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| Art. 16 Modifiche all'articolo 241 del codice civile
1. All'articolo 241 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Prova in giudizio"; b) il primo comma e' sostituito dal seguente: "Quando mancano l'atto di nascita e il possesso di stato, la prova della filiazione puo' darsi in giudizio con ogni mezzo."; c) il secondo comma e' abrogato. Note all'art. 16: - Si riporta il testo dell'articolo 241 del codice civile, come modificato dal presente decreto: "Art. 241. Prova in giudizio. Quando mancano l'atto di nascita e il possesso di stato, la prova della filiazione puo' darsi in giudizio con ogni mezzo.". |
| Art. 17 Articolo 243-bis del codice civile
1. Dopo l'articolo 243 del codice civile e' inserito il seguente:
"Art. 243-bis. Disconoscimento di paternita'
L'azione di disconoscimento di paternita' del figlio nato nel matrimonio puo' essere esercitata dal marito, dalla madre e dal figlio medesimo. Chi esercita l'azione e' ammesso a provare che non sussiste rapporto di filiazione tra il figlio e il presunto padre. La sola dichiarazione della madre non esclude la paternita'.".
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| Art. 18 Modifiche all'articolo 244 del codice civile
1. L'articolo 244 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 244. Termini dell'azione di disconoscimento
L'azione di disconoscimento della paternita' da parte della madre deve essere proposta nel termine di sei mesi dalla nascita del figlio ovvero dal giorno in cui e' venuta a conoscenza dell'impotenza di generare del marito al tempo del concepimento. Il marito puo' disconoscere il figlio nel termine di un anno che decorre dal giorno della nascita quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui e' nato il figlio; se prova di aver ignorato la propria impotenza di generare ovvero l'adulterio della moglie al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza. Se il marito non si trovava nel luogo in cui e' nato il figlio il giorno della nascita il termine, di cui al secondo comma, decorre dal giorno del suo ritorno o dal giorno del ritorno nella residenza familiare se egli ne era lontano. In ogni caso, se egli prova di non aver avuto notizia della nascita in detti giorni, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto notizia. Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma l'azione non puo' essere, comunque, proposta oltre cinque anni dal giorno della nascita. L'azione di disconoscimento della paternita' puo' essere proposta dal figlio che ha raggiunto la maggiore eta'. L'azione e' imprescrittibile riguardo al figlio. L'azione puo' essere altresi' promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto i quattordici anni ovvero del pubblico ministero o dell'altro genitore, quando si tratti di figlio di eta' inferiore.".
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| Art. 19 Modifiche agli articoli 245 e 246 del codice civile
1. L'articolo 245 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 245. Sospensione del termine
Se la parte interessata a promuovere l'azione di disconoscimento di paternita' si trova in stato di interdizione per infermita' di mente ovvero versa in condizioni di abituale grave infermita' di mente, che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, la decorrenza del termine indicato nell'articolo 244 e' sospesa nei suoi confronti, sino a che duri lo stato di interdizione o durino le condizioni di abituale grave infermita' di mente. Quando il figlio si trova in stato di interdizione ovvero versa in condizioni di abituale grave infermita' di mente, che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, l'azione puo' essere altresi' promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del pubblico ministero, del tutore, o dell'altro genitore. Per gli altri legittimati l'azione puo' essere proposta dal tutore o, in mancanza di questo, da un curatore speciale, previa autorizzazione del giudice.". 2. L'articolo 246 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 246. Trasmissibilita' dell'azione
Se il presunto padre o la madre titolari dell'azione di disconoscimento di paternita' sono morti senza averla promossa, ma prima che sia decorso il termine previsto dall'articolo 244, sono ammessi ad esercitarla in loro vece i discendenti o gli ascendenti; il nuovo termine decorre dalla morte del presunto padre o della madre, o dalla nascita del figlio se si tratta di figlio postumo o dal raggiungimento della maggiore eta' da parte di ciascuno dei discendenti. Se il figlio titolare dell'azione di disconoscimento di paternita' e' morto senza averla promossa sono ammessi ad esercitarla in sua vece il coniuge o i discendenti nel termine di un anno che decorre dalla morte del figlio o dal raggiungimento della maggiore eta' da parte di ciascuno dei discendenti. Si applicano il sesto comma dell'articolo 244 e l'articolo 245.".
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| Art. 20 Modifiche all'articolo 248 del codice civile
1. All'articolo 248 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Legittimazione all'azione di contestazione dello stato di figlio. Imprescrittibilita'."; b) il primo comma e' sostituito dal seguente: "L'azione di contestazione dello stato di figlio spetta a chi dall'atto di nascita del figlio risulti suo genitore e a chiunque vi abbia interesse."; c) dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente: "Si applicano il sesto comma dell'articolo 244 e il secondo comma dell'articolo 245.". Note all'art. 20: - Si riporta il testo dell'articolo 248 del codice civile, come modificato dal presente decreto: "Art. 248. Legittimazione all'azione di contestazione dello stato di figlio. Imprescrittibilita'. L'azione di contestazione dello stato di figlio spetta a chi dall'atto di nascita del figlio risulti suo genitore e a chiunque vi abbia interesse. L'azione e' imprescrittibile. Quando l'azione e' proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell'articolo precedente. Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori. Si applicano il sesto comma dell'articolo 244 e il secondo comma dell'articolo 245.". |
| Art. 21 Modifiche all'articolo 249 del codice civile
2. L'articolo 249 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 249.
Legittimazione all'azione di reclamo dello stato di figlio. Imprescrittibilita'
L'azione per reclamare lo stato di figlio spetta al medesimo. L'azione e' imprescrittibile. Quando l'azione e' proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell'articolo 247. Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori. Si applicano il sesto comma dell'articolo 244 e il secondo comma dell'articolo 245.".
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| Art. 22 Modifiche all'articolo 251 del codice civile
1. Al secondo comma dell'articolo 251 del codice civile le parole: "tribunale per i minorenni" sono sostituite dalle seguenti: "giudice". Note all'art. 22: - Si riporta il testo dell'articolo 251 del codice civile, come modificato dal presente decreto: "Art. 251. Autorizzazione al riconoscimento. Il figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinita' in linea retta, puo' essere riconosciuto previa autorizzazione del giudice avuto riguardo all'interesse del figlio e alla necessita' di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio. Il riconoscimento di una persona minore di eta' e' autorizzato dal giudice.". |
| Art. 23 Modifiche all'articolo 252 del codice civile
1. All'articolo 252 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Affidamento del figlio nato fuori del matrimonio e suo inserimento nella famiglia del genitore."; b) al primo comma la parola: "naturale" e' sostituita dalle seguenti: "nato fuori del matrimonio"; c) al secondo comma la parola: "naturale" e' sostituita dalle seguenti: "nato fuori del matrimonio"; le parole: "e dei figli legittimi" sono sostituite dalle seguenti: "convivente e degli altri figli"; le parole: "genitore naturale" sono sostituite dalla seguente: "genitore"; l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "In questo caso il giudice stabilisce le condizioni cui ciascun genitore deve attenersi."; d) al terzo comma le parole: "legittima" e la parola: "naturale" sono soppresse; e) al quarto comma la parola: "naturale" e' soppressa; f) dopo il quarto comma e' inserito il seguente: "In caso di disaccordo tra i genitori, ovvero di mancato consenso degli altri figli conviventi, la decisione e' rimessa al giudice tenendo conto dell'interesse dei minori. Prima dell'adozione del provvedimento, il giudice dispone l'ascolto dei figli minori che abbiano compiuto gli anni dodici e anche di eta' inferiore ove capaci di discernimento.". Note all'art. 23: - Si riporta il testo dell'articolo 252 del codice civile, come modificato dal presente decreto: "Art. 252. Affidamento del figlio nato fuori del matrimonio e suo inserimento nella famiglia del genitore. Qualora il figlio nato fuori del matrimonio di uno dei coniugi sia riconosciuto durante il matrimonio il giudice, valutate le circostanze, decide in ordine all'affidamento del minore e adotta ogni altro provvedimento a tutela del suo interesse morale e materiale. L'eventuale inserimento del figlio nato fuori del matrimonio nella famiglia legittima di uno dei genitori puo' essere autorizzato dal giudice qualora cio' non sia contrario all'interesse del minore e sia accertato il consenso dell'altro coniuge convivente e degli altri figli che abbiano compiuto il sedicesimo anno di eta' e siano conviventi, nonche' dell'altro genitore che abbia effettuato il riconoscimento.In questo caso il giudice stabilisce le condizioni cui ciascun genitore deve attenersi. Qualora il figlio naturale sia riconosciuto anteriormente al matrimonio, il suo inserimento nella famiglia e' subordinato al consenso dell'altro coniuge, a meno che il figlio fosse gia' convivente con il genitore all'atto del matrimonio o l'altro coniuge conoscesse l'esistenza del figlio. E' altresi' richiesto il consenso dell'altro genitore che abbia effettuato il riconoscimento. In caso di disaccordo tra i genitori, ovvero di mancato consenso degli altri figli conviventi, la decisione e' rimessa al giudice tenendo conto dell'interesse dei minori. Prima dell'adozione del provvedimento, il giudice dispone l'ascolto dei figli minori che abbiano compiuto gli anni dodici e anche di eta' inferiore ove capaci di discernimento.". |
| Art. 24 Modifiche all'articolo 253 del codice civile
1. All'articolo 253 del codice civile le parole: "legittimo o legittimato" sono soppresse. Note all'art. 24: - Si riporta il testo dell'articolo 253 del codice civile, come modificato dal presente decreto: "Art. 253. Inammissibilita' del riconoscimento. In nessun caso e' ammesso un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio in cui la persona si trova.". |
| Art. 25 Modifiche all'articolo 254 del codice civile
1. All'articolo 254 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma la parola: "naturale" e' sostituita dalle seguenti: "nato fuori del matrimonio"; b) il secondo comma e' abrogato. Note all'art. 25: - Si riporta il testo dell'articolo 254 del codice civile,, come modificato dal presente decreto: "Art. 254. Forma del riconoscimento. Il riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio e' fatto nell'atto di nascita, oppure con una apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, davanti ad un ufficiale dello stato civile o in un atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la forma di questo.". |
| Art. 26 Modifiche all'articolo 255 del codice civile
1. All'articolo 255 del codice civile le parole: "legittimi e dei suoi figli naturali riconosciuti" sono soppresse. Note all'art. 26: - Si riporta il testo dell'articolo 255 del codice civile, come modificato dal presente decreto: "Art. 255. Riconoscimento di un figlio premorto. Puo' anche aver luogo il riconoscimento del figlio premorto, in favore dei suoi discendenti.". |
| Art. 27 Modifiche all'articolo 262 del codice civile
1. All'articolo 262 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella rubrica dopo la parola: "figlio" sono aggiunte le seguenti: "nato fuori del matrimonio"; b) la parola: "naturale", ovunque presente, e' soppressa; c) il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Se la filiazione nei confronti del padre e' stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio puo' assumere il cognome del padre aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello della madre."; d) dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: "Se la filiazione nei confronti del genitore e' stata accertata o riconosciuta successivamente all'attribuzione del cognome da parte dell'ufficiale dello stato civile, si applica il primo e il secondo comma del presente articolo; il figlio puo' mantenere il cognome precedentemente attribuitogli, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno della sua identita' personale, aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo al cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto o al cognome dei genitori in caso di riconoscimento da parte di entrambi."; e) al terzo comma le parole: "l'assunzione del cognome del padre" sono sostituite dalle seguenti: "l'assunzione del cognome del genitore, previo ascolto del figlio minore, che abbia compiuto gli anni dodici e anche di eta' inferiore ove capace di discernimento". Note all'art. 27: - Si riporta il testo dell'articolo 262 del codice civile, come modificato dal presente decreto: "Art. 262. Cognome del figlio nato fuori del matrimonio. Il figlio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento e' stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio assume il cognome del padre. Se la filiazione nei confronti del padre e' stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio puo' assumere il cognome del padre aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello della madre. Se la filiazione nei confronti del genitore e' stata accertata o riconosciuta successivamente all'attribuzione del cognome da parte dell'ufficiale dello stato civile, si applica il primo e il secondo comma del presente articolo; il figlio puo' mantenere il cognome precedentemente attribuitogli, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno della sua identita' personale, aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo al cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto o al cognome dei genitori in caso di riconoscimento da parte di entrambi. Nel caso di minore eta' del figlio, il giudice decide circal'assunzione del cognome del genitore, previo ascolto del figlio minore, che abbia compiuto gli anni dodici e anche di eta' inferiore ove capace di discernimento.". |
| Art. 28 Modifiche all'articolo 263 del codice civile
1. L'articolo 263 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 263. Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicita'
Il riconoscimento puo' essere impugnato per difetto di veridicita' dall'autore del riconoscimento, da colui che e' stato riconosciuto e da chiunque vi abbia interesse. L'azione e' imprescrittibile riguardo al figlio. L'azione di impugnazione da parte dell'autore del riconoscimento deve essere proposta nel termine di un anno che decorre dal giorno dell'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita. Se l'autore del riconoscimento prova di aver ignorato la propria impotenza al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza; nello stesso termine, la madre che abbia effettuato il riconoscimento e' ammessa a provare di aver ignorato l'impotenza del presunto padre. L'azione non puo' essere comunque proposta oltre cinque anni dall'annotazione del riconoscimento. L'azione di impugnazione da parte degli altri legittimati deve essere proposta nel termine di cinque anni che decorrono dal giorno dall'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita. Si applica l'articolo 245.".
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| Art. 29 Modifiche all'articolo 264 del codice civile
1. L'articolo 264 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 264. Impugnazione da parte del figlio minore
L'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicita' puo' essere altresi' promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto quattordici anni, ovvero del pubblico ministero o dell'altro genitore che abbia validamente riconosciuto il figlio, quando si tratti di figlio di eta' inferiore.".
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| Art. 30 Modifiche agli articoli 267 e 269 del codice civile
1. All'articolo 267 del codice civile dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti: "Nel caso indicato dal primo comma dell'articolo 263, se l'autore del riconoscimento e' morto senza aver promosso l'azione, ma prima che sia decorso il termine previsto dal terzo comma dello stesso articolo, sono ammessi ad esercitarla in sua vece i discendenti o gli ascendenti, entro un anno decorrente dalla morte dell'autore del riconoscimento o dalla nascita del figlio se si tratta di figlio postumo o dal raggiungimento della maggiore eta' da parte di ciascuno dei discendenti. Se il figlio riconosciuto e' morto senza aver promosso l'azione di cui all'articolo 263, sono ammessi ad esercitarla in sua vece il coniuge o i discendenti nel termine di un anno che decorre dalla morte del figlio riconosciuto o dal raggiungimento della maggiore eta' da parte di ciascuno dei discendenti. La morte dell'autore del riconoscimento o del figlio riconosciuto non impedisce l'esercizio dell'azione da parte di coloro che ne hanno interesse, nel termine di cui al quarto comma dell'articolo 263. Si applicano il sesto comma dell'articolo 244 e l'articolo 245.". 2. All'articolo 269 del codice civile la parola: "naturale", ovunque presente, e' soppressa. Note all'art. 30: - Si riporta il testo degli articoli 267 e 269 del codice civile, come modificati dal presente decreto: "Art. 267. Trasmissibilita' dell'azione. Nei casi indicati dagli articoli 265 e 266, se l'autore del riconoscimento e' morto senza aver promosso l'azione, ma prima che sia scaduto il termine, l'azione puo' essere promossa dai discendenti, dagli ascendenti o dagli eredi. Nel caso indicato dal primo comma dell'articolo 263, se l'autore del riconoscimento e' morto senza aver promosso l'azione, ma prima che sia decorso il termine previsto dal terzo comma dello stesso articolo, sono ammessi ad esercitarla in sua vece i discendenti o gli ascendenti, entro un anno decorrente dalla morte dell'autore del riconoscimento o dalla nascita del figlio se si tratta di figlio postumo o dal raggiungimento della maggiore eta' da parte di ciascuno dei discendenti. Se il figlio riconosciuto e' morto senza aver promosso l'azione di cui all'articolo 263, sono ammessi ad esercitarla in sua vece il coniuge o i discendenti nel termine di un anno che decorre dalla morte del figlio riconosciuto o dal raggiungimento della maggiore eta' da parte di ciascuno dei discendenti. La morte dell'autore del riconoscimento o del figlio riconosciuto non impedisce l'esercizio dell'azione da parte di coloro che ne hanno interesse, nel termine di cui al quarto comma dell'articolo 263. Si applicano il sesto comma dell'articolo 244 e l'articolo 245." "Art. 269. Dichiarazione giudiziale di paternita' e maternita'. La paternita' e la maternita' possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento e' ammesso. La prova della paternita' e della maternita' puo' essere data con ogni mezzo. La maternita' e' dimostrata provando la identita' di colui che si pretende essere figlio e di colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume essere madre. La sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternita'.". |
| Art. 31 Modifiche all'articolo 270 del codice civile
1. All'articolo 270 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma la parola: "naturale" e' soppressa; b) al secondo comma le parole: "legittimi, legittimati o naturali riconosciuti" sono soppresse; c) dopo il terzo comma e' inserito il seguente: "Si applica l'articolo 245.". Note all'art. 31: - Si riporta il testo dell'articolo 270 del codice civile, come modificato dal presente decreto: "Art. 270. Legittimazione attiva e termine. L'azione per ottenere che sia dichiarata giudizialmente la paternita' o la maternita' e' imprescrittibile riguardo al figlio. Se il figlio muore prima di avere iniziato l'azione, questa puo' essere promossa dai discendenti, entro due anni dalla morte. L'azione promossa dal figlio, se egli muore, puo' essere proseguita dai discendenti. Si applica l'articolo 245.". |
| Art. 32 Modifiche all'articolo 273 del codice civile
1. All'articolo 273 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma la parola: "naturale" e' soppressa; la parola: "potesta'" e' sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale"; b) al secondo comma la parola: "sedici" e' sostituita dalla seguente: "quattordici". Note all'art. 32: - Si riporta il testo dell'articolo 273 del codice civile, come modificato dal presente decreto: "Art. 273. Azione nell'interesse del minore o dell'interdetto. L'azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternita' o la maternita' puo' essere promossa, nell'interesse del minore, dal genitore che esercita la responsabilita' genitoriale prevista dall'articolo 316 o dal tutore. Il tutore pero' deve chiedere l'autorizzazione del giudice, il quale puo' anche nominare un curatore speciale. Occorre il consenso del figlio per promuovere o per proseguire l'azione se egli ha compiuto l'eta' di quattordici anni. Per l'interdetto l'azione puo' essere promossa dal tutore previa autorizzazione del giudice.". |
| Art. 33 Modifiche all'articolo 276 del codice civile
1. All'articolo 276 del codice civile la parola: "naturale" e' soppressa. Note all'art. 33: - Si riporta il testo dell'articolo 276 del codice civile, come modificato dal presente decreto: "Art. 276. Legittimazione passiva. La domanda per la dichiarazione di paternita' o di maternita' deve essere proposta nei confronti del presunto genitore o, in sua mancanza, nei confronti dei suoi eredi. In loro mancanza, la domanda deve essere proposta nei confronti di un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso. Alla domanda puo' contraddire chiunque vi abbia interesse.". |
| Art. 34 Modifiche all'articolo 277 del codice civile
1. All'articolo 277 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, la parola: "naturale" e' soppressa; b) al secondo comma, dopo le parole: "che stima utili per" sono inserite le seguenti: "l'affidamento,". Note all'art. 34: - Si riporta il testo dell'articolo 277 del codice civile, come modificato dal presente decreto: "Art. 277. Effetti della sentenza. La sentenza che dichiara la filiazione produce gli effetti del riconoscimento. Il giudice puo' anche dare i provvedimenti che stima utili per l'affidamento, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del figlio e per la tutela degli interessi patrimoniali di lui.". |
| Art. 35 Modifiche all'articolo 278 del codice civile
1. L'articolo 278 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 278. Autorizzazione all'azione
Nei casi di figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinita' in linea retta, l'azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternita' o la maternita' non puo' essere promossa senza previa autorizzazione ai sensi dell'articolo 251.".
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| Art. 36 Modifiche all'articolo 279 del codice civile
1. All'articolo 279 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma la parola: "naturale", ovunque presente, e' sostituita dalle seguenti: "nato fuori del matrimonio"; dopo le parole: "per ottenere gli alimenti" sono inserite le seguenti: " a condizione che il diritto al mantenimento di cui all'articolo 315-bis, sia venuto meno."; b) il secondo comma e' sostituito dal seguente: "L'azione e' ammessa previa autorizzazione del giudice ai sensi dell'articolo 251."; c) al terzo comma la parola: "potesta'" e' sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale". Note all'art. 36: - Si riporta il testo dell'articolo 279 del codice civile, come modificato dal presente decreto: "Art. 279. Responsabilita' per il mantenimento e l'educazione. In ogni caso in cui non puo' proporsi l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternita' o di maternita', il figlionato fuori del matrimonio puo' agire per ottenere il mantenimento, l'istruzione e l'educazione. Il figlio naturale se maggiorenne e in stato di bisogno puo' agire per ottenere gli alimenti a condizione che il diritto al mantenimento di cui all'articolo 315-bis, sia venuto meno. L'azione e' ammessa previa autorizzazione del giudice ai sensi dell'articolo 251. L'azione puo' essere promossa nell'interesse del figlio minore da un curatore speciale nominato dal giudice su richiesta del pubblico ministero o del genitore che esercita la responsabilita' genitoriale.". |
| Art. 37 Modifiche agli articoli 293 e 297 del codice civile
1. All'articolo 293 del codice civile, nella rubrica e nel primo comma, le parole: "nati fuori del matrimonio" sono soppresse. 2. Al secondo comma dell'articolo 297 del codice civile, la parola: "potesta'" e' sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale". Note all'art. 37: - Si riporta il testo degli articoli 293 e 297 del codice civile, come modificati dal presente decreto: "Art. 293. Divieto d'adozione di figli. I figli non possono essere adottati dai loro genitori." "Art. 297. Assenso del coniuge o dei genitori. Per l'adozione e' necessario l'assenso dei genitori dell'adottando e l'assenso del coniuge dell'adottante e dell'adottando, se coniugati e non legalmente separati. Quando e' negato l'assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dell'adottante, puo', ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, pronunziare ugualmente l'adozione, salvo che si tratti dell'assenso dei genitori esercenti la responsabilita' genitoriale o del coniuge, se convivente, dell'adottante o dell'adottando. Parimenti il tribunale puo' pronunziare l'adozione quando e' impossibile ottenere l'assenso per incapacita' o irreperibilita' delle persone chiamate ad esprimerlo.". |
| Art. 38 Modifiche all'articolo 299 del codice civile
1. All'articolo 299 del codice civile, il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Nel caso in cui la filiazione sia stata accertata o riconosciuta successivamente all'adozione si applica il primo comma.". Note all'art. 38: - Si riporta il testo dell'articolo 299 del codice civile, come modificato dal presente decreto: "Art. 299. Cognome dell'adottato. L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio. Nel caso in cui la filiazione sia stata accertata o riconosciuta successivamente all'adozione si applica il primo comma. Se l'adozione e' compiuta da coniugi l'adottato assume il cognome del marito. Se l'adozione e' compiuta da una donna maritata, l'adottato, che non sia figlio del marito, assume il cognome della famiglia di lei.". |
| Art. 39 Modifiche all'articolo 316 del codice civile
1. L'articolo 316 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 316. Responsabilita' genitoriale
Entrambi i genitori hanno la responsabilita' genitoriale che e' esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacita', delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore. In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori puo' ricorrere senza formalita' al giudice indicando i provvedimenti che ritiene piu' idonei. Il giudice, sentiti i genitori e disposto l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di eta' inferiore ove capace di discernimento, suggerisce le determinazioni che ritiene piu' utili nell'interesse del figlio e dell'unita' familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il piu' idoneo a curare l'interesse del figlio. Il genitore che ha riconosciuto il figlio esercita la responsabilita' genitoriale su di lui. Se il riconoscimento del figlio, nato fuori del matrimonio, e' fatto dai genitori, l'esercizio della responsabilita' genitoriale spetta ad entrambi. Il genitore che non esercita la responsabilita' genitoriale vigila sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio.".
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| Art. 40 Articolo 316-bis del codice civile
1. Dopo l'articolo 316 del codice civile e' inserito il seguente:
"Art. 316-bis. Concorso nel mantenimento
I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacita' di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimita', sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinche' possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli. In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l'inadempiente ed assunte informazioni, puo' ordinare con decreto che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro genitore o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole. Il decreto, notificato agli interessati ed al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo, ma le parti ed il terzo debitore possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica. L'opposizione e' regolata dalle norme relative all'opposizione al decreto di ingiunzione, in quanto applicabili. Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le forme del processo ordinario, la modificazione e la revoca del provvedimento.".
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| Art. 41 Modifiche all'articolo 317 del codice civile
1. All'articolo 317 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma la parola: "potesta'" e' sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale"; b) il secondo comma e' sostituito dal seguente: "La responsabilita' genitoriale di entrambi i genitori non cessa a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullita' del matrimonio; il suo esercizio, in tali casi, e' regolato dal capo II del presente titolo.". Note all'art. 41: - Si riporta il testo dell'articolo 317 del codice civile, come modificato dal presente decreto: "Art. 317. Impedimento di uno dei genitori. Nel caso di lontananza, di incapacita' o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l'esercizio della responsabilita' genitoriale, questa e' esercitata in modo esclusivo dall'altro. La responsabilita' genitoriale di entrambi i genitori non cessa a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullita' del matrimonio; il suo esercizio, in tali casi, e' regolato dal capo II del presente titolo.". |
| Art. 42 Modifiche all'articolo 317-bis del codice civile
1. L'articolo 317-bis del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 317-bis. Rapporti con gli ascendenti
Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. L'ascendente al quale e' impedito l'esercizio di tale diritto puo' ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinche' siano adottati i provvedimenti piu' idonei nell'esclusivo interesse del minore. Si applica l'articolo 336, secondo comma.".
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| Art. 43 Modifiche all'articolo 318 del codice civile
1. All'articolo 318 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: "Il figlio" sono inserite le seguenti: ", sino alla maggiore eta' o all'emancipazione,"; b) la parola: "potesta'" e' sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale". Note all'art. 43: - Si riporta il testo dell'articolo 318 del codice civile, come modificato dal presente decreto: "Art. 318. Abbandono della casa del genitore. Il figlio,sino alla maggiore eta' o nell'emancipazione, non puo' abbandonare la casa dei genitori o del genitore che esercita su di lui la responsabilita' genitoriale ne' la dimora da essi assegnatagli. Qualora se ne allontani senza permesso, i genitori possono richiamarlo ricorrendo, se necessario, al giudice tutelare.". |
| Art. 44 Modifiche all'articolo 320 del codice civile
1. All'articolo 320 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) la parola: "potesta'" ovunque presente e' sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale"; b) al primo comma dopo le parole: "i figli nati e nascituri" inserire le seguenti: ", fino alla maggiore eta' o all'emancipazione,". Note all'art. 44: - Si riporta il testo dell'articolo 320 del codice civile, come modificato dal presente decreto: "Art. 320. Rappresentanza e amministrazione. I genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilita' genitoriale, rappresentano i figli nati e nascituri,fino alla maggiore eta' o all'emancipazione, in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore. Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell'articolo 316. I genitori non possono alienare, ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte, accettare o rinunziare ad eredita' o legati, accettare donazioni, procedere allo scioglimento di comunioni, contrarre mutui o locazioni ultranovennali o compiere altri atti eccedenti la ordinaria amministrazione ne' promuovere, transigere o compromettere in arbitri giudizi relativi a tali atti, se non per necessita' o utilita' evidente del figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare. I capitali non possono essere riscossi senza autorizzazione del giudice tutelare, il quale ne determina l'impiego. L'esercizio di una impresa commerciale non puo' essere continuato se non con l'autorizzazione del tribunale su parere del giudice tutelare. Questi puo' consentire l'esercizio provvisorio dell'impresa, fino a quando il tribunale abbia deliberato sulla istanza. Se sorge conflitto di interessi patrimoniali tra i figli soggetti alla stessa potesta', o tra essi e i genitori o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilita' genitoriale, il giudice tutelare nomina ai figli un curatore speciale. Se il conflitto sorge tra i figli e uno solo dei genitori esercenti la responsabilita' genitoriale, la rappresentanza dei figli spetta esclusivamente all'altro genitore.". |
| Art. 45 Modifiche all'articolo 321 del codice civile
1. All'articolo 321 del codice civile la parola: "potesta'" e' sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale". Note all'art. 45: - Si riporta il testo dell'articolo 321 del codice civile, come modificato dal presente decreto: "Art. 321. Nomina di un curatore speciale. In tutti i casi in cui i genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilita' genitoriale, non possono o non vogliono compiere uno o piu' atti di interesse del figlio, eccedente l'ordinaria amministrazione, il giudice, su richiesta del figlio stesso, del pubblico ministero o di uno dei parenti che vi abbia interesse, e sentiti i genitori, puo' nominare al figlio un curatore speciale autorizzandolo al compimento di tali atti.". |
| Art. 46 Modifiche all'articolo 322 del codice civile
1. All'articolo 322 del codice civile la parola: "potesta'" e' sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale". Note all'art. 46: - Si riporta il testo dell'articolo 322 del codice civile, come modificato dal presente decreto: "Art. 322. Inosservanza delle disposizioni precedenti. Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli del presente titolo possono essere annullati su istanza dei genitori esercenti la responsabilita' genitoriale o del figlio o dei suoi eredi o aventi causa.". |
| Art. 47 Modifiche all'articolo 323 del codice civile
1. All'articolo 323 del codice civile la parola: "potesta'", ovunque presente, e' sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale". Note all'art. 47: - Si riporta il testo dell'articolo 323 del codice civile, come modificato dal presente decreto: "Art. 323. Atti vietati ai genitori. I genitori esercenti la responsabilita' genitoriale sui figli non possono, neppure all'asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore. Gli atti compiuti in violazione del divieto previsto nel comma precedente possono essere annullati su istanza del figlio o dei suoi eredi o aventi causa. I genitori esercenti la responsabilita' genitoriale non possono diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore.". |
| Art. 48 Modifiche all'articolo 324 del codice civile
1. All'articolo 324 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) la parola: "potesta'", ovunque presente, e' sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale"; b) al primo comma, dopo le parole: "dei beni del figlio", sono inserite le seguenti: ", fino alla maggiore eta' o all'emancipazione". Note all'art. 48: - Si riporta il testo dell'articolo 324 del codice civile, come modificato dal presente decreto: "Art. 324. Usufrutto legale. I genitori esercenti la responsabilita' genitoriale hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio fino alla maggiore eta' o all'emancipazione. I frutti percepiti sono destinati al mantenimento della famiglia e all'istruzione ed educazione dei figli. Non sono soggetti ad usufrutto legale: 1) i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro; 2) i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un'arte o una professione; 3) i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la responsabilita' genitoriale o uno di essi non ne abbiano l'usufrutto: la condizione pero' non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima; 4) i beni pervenuti al figlio per eredita', legato o donazione e accettati nell'interesse del figlio contro la volonta' dei genitori esercenti laresponsabilita' genitoriale. Se uno solo di essi era favorevole all'accettazione, l'usufrutto legale spetta esclusivamente a lui.". |
| Art. 49 Modifiche all'articolo 327 del codice civile
1. All'articolo 327 del codice civile la parola: "potesta'" e' sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale". Note all'art. 49: - Si riporta il testo dell'articolo 327 del codice civile, come modificato dal presente decreto: "Art. 327. Usufrutto legale di uno solo dei genitori. Il genitore che esercita in modo esclusivo la responsabilita' genitoriale e' il solo titolare dell'usufrutto legale.". |
| Art. 50 Modifiche all'articolo 330 del codice civile
1. All'articolo 330 del codice civile, nella rubrica e nel testo, la parola: "potesta'" e' sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale". Note all'art. 50: - Si riporta il testo dell'articolo 330 del codice civile, come modificato dal presente decreto: "Art. 330. Decadenza dalla responsabilita' genitoriale sui figli. Il giudice puo' pronunziare la decadenza dalla responsabilita' genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. In tale caso, per gravi motivi, il giudice puo' ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.". |
| Art. 51 Modifiche all'articolo 332 del codice civile
1. All'articolo 332 del codice civile, nella rubrica e nel testo, la parola: "potesta'" e' sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale". Note all'art. 51: - Si riporta il testo dell'articolo 332 del codice civile, come modificato dal presente decreto: "Art. 332. Reintegrazione nella responsabilita' genitoriale. Il giudice puo' reintegrare nella responsabilita' genitoriale il genitore che ne e' decaduto, quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza e' stata pronunciata, e' escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio.". |
| Art. 52 Modifiche all'articolo 336 del codice civile
1. All'articolo 336 del codice civile il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentito il pubblico ministero; dispone, inoltre, l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di eta' inferiore ove capace di discernimento. Nei casi in cui il provvedimento e' richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito.". Note all'art. 52: - Si riporta il testo dell'articolo 336 del codice civile, come modificato dal presente decreto: "Art. 336. Procedimento. I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato. Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentito il pubblico ministero; dispone, inoltre, l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di eta' inferiore ove capace di discernimento. Nei casi in cui il provvedimento e' richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito. In caso di urgente necessita' il tribunale puo' adottare, anche d'ufficio, provvedimenti temporanei nell'interesse del figlio. Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il minore sono assistiti da un difensore.". |
| Art. 53 Articolo 336-bis del codice civile
1. Dopo l'articolo 336 del codice civile e' inserito il seguente:
"Art. 336-bis. Ascolto del minore
Il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di eta' inferiore ove capace di discernimento e' ascoltato dal presidente del tribunale o dal giudice delegato nell'ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Se l'ascolto e' in contrasto con l'interesse del minore, o manifestamente superfluo, il giudice non procede all'adempimento dandone atto con provvedimento motivato. L'ascolto e' condotto dal giudice, anche avvalendosi di esperti o di altri ausiliari. I genitori, anche quando parti processuali del procedimento, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore, se gia' nominato, ed il pubblico ministero, sono ammessi a partecipare all'ascolto se autorizzati dal giudice, al quale possono proporre argomenti e temi di approfondimento prima dell'inizio dell'adempimento. Prima di procedere all'ascolto il giudice informa il minore della natura del procedimento e degli effetti dell'ascolto. Dell'adempimento e' redatto processo verbale nel quale e' descritto il contegno del minore, ovvero e' effettuata registrazione audio video.".
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| Art. 54 Modifiche all'articolo 337 del codice civile
1. All'articolo 337 del codice civile la parola: "potesta'" e' sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale". Note all'art. 54: - Si riporta il testo dell'articolo 337 del codice civile, come modificato dal presente decreto: "Art. 337. Vigilanza del giudice tutelare. Il giudice tutelare deve vigilare sull'osservanza delle condizioni che il tribunale abbia stabilito per l'esercizio della responsabilita' genitoriale e per l'amministrazione dei beni.". |
| Art. 55
Introduzione degli articoli da 337-bis a 337-octies del codice civile
1. Dopo l'articolo 337 del codice civile sono inseriti i seguenti:
"Art. 337-bis. Ambito di applicazione
In caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullita' del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio si applicano le disposizioni del presente capo.
Art. 337-ter. Provvedimenti riguardo ai figli
Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalita' indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337-bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilita' che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalita' della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresi' la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea impossibilita' di affidare il minore ad uno dei genitori, l'affidamento familiare. All'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole provvede il giudice del merito e, nel caso di affidamento familiare, anche d'ufficio. A tal fine copia del provvedimento di affidamento e' trasmessa, a cura del pubblico ministero, al giudice tutelare. La responsabilita' genitoriale e' esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacita', dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione e' rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice puo' stabilire che i genitori esercitino la responsabilita' genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valutera' detto comportamento anche al fine della modifica delle modalita' di affidamento. Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalita', da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio. 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori. 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore. 4) le risorse economiche di entrambi i genitori. 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno e' automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice. Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.
Art. 337-quater.
Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso
Il giudice puo' disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore. Ciascuno dei genitori puo', in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'articolo 337-ter. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice puo' considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, rimanendo ferma l'applicazione dell'articolo 96 del codice di procedura civile. Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilita' genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e puo' ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.
Art. 337-quinquies. Revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli
I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalita' del contributo.
Art. 337-sexies.
Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza
Il godimento della casa familiare e' attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprieta'. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643. In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori e' obbligato a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficolta' di reperire il soggetto.
Art. 337-septies. Disposizioni in favore dei figli maggiorenni
Il giudice, valutate le circostanze, puo' disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, e' versato direttamente all'avente diritto. Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.
Art. 337-octies. Poteri del giudice e ascolto del minore
Prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all'articolo 337-ter, il giudice puo' assumere, ad istanza di parte o d'ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di eta' inferiore ove capace di discernimento. Nei procedimenti in cui si omologa o si prende atto di un accordo dei genitori, relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice non procede all'ascolto se in contrasto con l'interesse del minore o manifestamente superfluo. Qualora ne ravvisi l'opportunita', il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, puo' rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 337-ter per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli.".
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| Art. 56 Modifiche all'articolo 343 del codice civile
1. Al primo comma dell'articolo 343 del codice civile le parole: "potesta' dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale". Note all'art. 56: - Si riporta il testo dell'articolo 343 del codice civile, come modificato dal presente decreto: "Art. 343. Apertura della tutela. Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la responsabilita' genitoriale, si apre la tutela presso il tribunale del circondario dove e' la sede principale degli affari e interessi del minore. Se il tutore e' domiciliato o trasferisce il domicilio in altro circondario, la tutela puo' essere ivi trasferita con decreto del tribunale.". |
| Art. 57 Modifiche all'articolo 348 del codice civile
1. All'articolo 348 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma le parole: "potesta' dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale"; b) il terzo comma e' sostituito dal seguente: "Il giudice, prima di procedere alla nomina del tutore, dispone l'ascolto del minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di eta' inferiore ove capace di discernimento.". Note all'art. 57: - Si riporta il testo dell'articolo 348 del codice civile, come modificato dal presente decreto: "Art. 348. Scelta del tutore. Il giudice tutelare nomina tutore la persona designata dal genitore che ha esercitato per ultimo la responsabilita' genitoriale. La designazione puo' essere fatta per testamento, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. Se manca la designazione ovvero se gravi motivi si oppongono alla nomina della persona designata, la scelta del tutore avviene preferibilmente tra gli ascendenti o tra gli altri prossimi parenti o affini del minore, i quali, in quanto sia opportuno, devono essere sentiti. Il giudice, prima di procedere alla nomina del tutore, dispone l'ascolto del minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di eta' inferiore ove capace di discernimento. In ogni caso la scelta deve cadere su persona idonea all'ufficio, di ineccepibile condotta, la quale dia affidamento di educare e istruire il minore conformemente a quanto e' prescritto nell'articolo 147.". |
| Art. 58 Modifiche all'articolo 350 del codice civile
1. All'articolo 350 del codice civile le parole: "potesta' dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale". Note all'art. 58: - Si riporta il testo dell'articolo 350 del codice civile, come modificato dal presente decreto: "Art. 350. Incapacita' all'ufficio tutelare. Non possono essere nominati tutori e, se sono stati nominati, devono cessare dall'ufficio: 1) coloro che non hanno la libera amministrazione del proprio patrimonio; 2) coloro che sono stati esclusi dalla tutela per disposizione scritta del genitore il quale per ultimo ha esercitato la responsabilita' genitoriale; 3) coloro che hanno o sono per avere o dei quali gli ascendenti, i discendenti o il coniuge hanno o sono per avere col minore una lite, per effetto della quale puo' essere pregiudicato lo stato del minore o una parte notevole del patrimonio di lui; 4) coloro che sono incorsi nella perdita della potesta' dei genitori o nella decadenza da essa, o sono stati rimossi da altra tutela; 5) il fallito che non e' stato cancellato dal registro dei falliti.". |
| Art. 59 Modifiche all'articolo 356 del codice civile
1. Al primo comma dell'articolo 356 del codice civile le parole: "potesta' dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale". Note all'art. 59: - Si riporta il testo dell'articolo 356 del codice civile, come modificato dal presente decreto: "Art. 356. Donazione o disposizione testamentaria a favore del minore. Chi fa una donazione o dispone con testamento a favore di un minore, anche se questi e' soggetto alla responsabilita' genitoriale, puo' nominargli un curatore speciale per l'amministrazione dei beni donati o lasciati. Se il donante o il testatore non ha disposto altrimenti, il curatore speciale deve osservare le forme stabilite dagli articoli 374 e 375 per il compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione. Si applica in ogni caso al curatore speciale l'articolo 384.". |
| Art. 60 Modifiche all'articolo 371 del codice civile
1. All'articolo 371, primo comma, del codice civile, il numero 1) e' sostituito dal seguente: "1) sul luogo dove il minore deve essere cresciuto e sul suo avviamento agli studi o all'esercizio di un'arte, mestiere o professione, disposto l'ascolto dello stesso minore che abbia compiuto gli anni dieci e anche di eta' inferiore ove capace di discernimento e richiesto, quando opportuno, l'avviso dei parenti prossimi;". Note all'art. 60: - Si riporta il testo dell'articolo 371 del codice civile, come modificato dal presente decreto: "Art. 371. Provvedimenti circa l'educazione e l'amministrazione. Compiuto l'inventario, il giudice tutelare, su proposta del tutore e sentito il protutore, delibera: 1) sul luogo dove il minore deve essere cresciuto e sul suo avviamento agli studi o all'esercizio di un'arte, mestiere o professione, disposto l'ascolto dello stesso minore che abbia compiuto gli anni dieci e anche di eta' inferiore ove capace di discernimento e richiesto, quando opportuno, l'avviso dei parenti prossimi; 2) sulla spesa annua occorrente per il mantenimento e l'istruzione del minore e per l'amministrazione del patrimonio, fissando i modi d'impiego del reddito eccedente; 3) sulla convenienza di continuare ovvero alienare o liquidare le aziende commerciali, che si trovano nel patrimonio del minore, e sulle relative modalita' e cautele. Nel caso in cui il giudice stimi evidentemente utile per il minore la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il tutore deve domandare l'autorizzazione del tribunale. In pendenza della deliberazione del tribunale il giudice tutelare puo' consentire l'esercizio provvisorio dell'impresa.". |
| Art. 61 Modifiche all'articolo 401 del codice civile
1. All'articolo 401 del codice civile le parole: "figli naturali riconosciuti dalla sola madre che si trovi" sono sostituite dalle seguenti "figli di genitori che si trovino"; la parola: "allevamento" e' sostituita dalla seguente: "mantenimento". Note all'art. 61: - Si riporta il testo dell'articolo 401 del codice civile, come modificato dal presente decreto: "Art. 401. Limiti di applicazione delle norme. Le disposizioni del presente titolo si applicano anche ai minori che sono figli di genitori non conosciuti, ovvero figli di genitori che si trovino nell'impossibilita' di provvedere al loro mantenimento. Le stesse disposizioni si applicano ai minori ricoverati in un istituto di pubblica assistenza o assistiti da questo per il mantenimento, l'educazione o la rieducazione, ovvero in stato di abbandono materiale o morale.". |
| Art. 62 Modifiche all'articolo 402 del codice civile
1. All'articolo 402 del codice civile le parole: "potesta' dei genitori", ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale". Note all'art. 62: - Si riporta il testo dell'articolo 402 del codice civile, come modificato dal presente decreto: "Art. 402. Poteri tutelari spettanti agli istituti di assistenza. L'istituto di pubblica assistenza esercita i poteri tutelari sul minore ricoverato o assistito, secondo le norme del titolo X, capo I di questo libro, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore, e in tutti i casi nei quali l'esercizio della responsabilita' genitoriale o della tutela sia impedito. Resta salva la facolta' del giudice tutelare di deferire la tutela all'ente di assistenza o all'ospizio, ovvero di nominare un tutore a norma dell'articolo 354. Nel caso in cui il genitore riprenda l'esercizio della responsabilita' genitoriale, l'istituto deve chiedere al giudice tutelare di fissare eventualmente limiti o condizioni a tale esercizio.". |
| Art. 63 Modifiche all'articolo 417 del codice civile
1. Al secondo comma dell'articolo 417 del codice civile le parole: "potesta' dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale". Note all'art. 63: - Si riporta il testo dell'articolo 417 del codice civile, come modificato dal presente decreto: "Art. 417. Istanza d'interdizione o di inabilitazione. L'interdizione o l'inabilitazione possono essere promosse dalle persone indicate negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero. Se l'interdicendo o l'inabilitando si trova sotto la responsabilita' genitoriale o ha per curatore uno dei genitori, l'interdizione o l'inabilitazione non puo' essere promossa che su istanza del genitore medesimo o del pubblico ministero.". |
| Art. 64 Modifiche all'articolo 433 del codice civile
1. All'articolo 433 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) il numero 2) e' sostituito dal seguente: "2) i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;"; b) il numero 3) e' sostituito dal seguente: "3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti;". Note all'art. 64: - Si riporta il testo dell'articolo 433 del codice civile, come modificato dal presente decreto: "Art. 433. Persone obbligate. All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine: 1) il coniuge; 2) i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi; 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti; 4) i generi e le nuore; 5) il suocero e la suocera; 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.". |
| Art. 65 Modifiche all'articolo 436 del codice civile
1. All'articolo 436 del codice civile le parole: "legittimi o naturali" sono soppresse. Note all'art. 65: - Si riporta il testo dell'articolo 436 del codice civile, come modificato dal presente decreto: "Art. 436. Obbligo tra adottante e adottato. L'adottante deve gli alimenti al figlio adottivo con precedenza sui genitori di lui.". |
| Art. 66 Modifiche all'articolo 448-bis del codice civile
1. All'articolo 448-bis del codice civile, nella rubrica e nel testo, la parola: "potesta'" e' sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale". Note all'art. 66: - Si riporta il testo dell'articolo 448-bis del codice civile, come modificato dal presente decreto: "Art. 448-bis. Cessazione per decadenza dell'avente diritto dalla responsabilita' genitoriale sui figli. Il figlio, anche adottivo, e, in sua mancanza, i discendenti prossimi non sono tenuti all'adempimento dell'obbligo di prestare gli alimenti al genitore nei confronti del quale e' stata pronunciata la decadenza dalla responsabilita' genitoriale e, per i fatti che non integrano i casi di indegnita' di cui all'articolo 463, possono escluderlo dalla successione.". |
| Art. 67 Modifiche all'articolo 467 del codice civile
1. All'articolo 467 del codice civile le parole: "legittimi o naturali" sono soppresse. Note all'art. 67: - Si riporta il testo dell'articolo 467 del codice civile, come modificato dal presente decreto: "Art. 467. Nozione. La rappresentazione fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non puo' o non vuole accettare l'eredita' o il legato. Si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui l'istituto non possa o non voglia accettare l'eredita' o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale.". |
| Art. 68 Modifiche all'articolo 468 del codice civile
1. All'articolo 468 del codice civile le parole: "legittimi, legittimati e adottivi" sono sostituite dalle seguenti: "anche adottivi"; le parole: "nonche' dei discendenti dei figli naturali del defunto," sono soppresse. Note all'art. 68: - Si riporta il testo dell'articolo 468 del codice civile, come modificato dal presente decreto: "Art. 468. Soggetti. La rappresentazione ha luogo, nella linea retta, a favore dei discendenti dei figli anche adottivi, e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto. I discendenti possono succedere per rappresentazione anche se hanno rinunziato all'eredita' della persona in luogo della quale subentrano, o sono incapaci o indegni di succedere rispetto a questa.". |
| Art. 69 Modifiche all'articolo 480 del codice civile
1. Al secondo comma dell'articolo 480 del codice civile dopo le parole: "la condizione." e' aggiunto il seguente periodo: "In caso di accertamento giudiziale della filiazione il termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta la filiazione stessa.". Note all'art. 69: - Si riporta il testo dell'articolo 480 del codice civile, come modificato dal presente decreto: "Art. 480. Prescrizione. Il diritto di accettare l'eredita' si prescrive in dieci anni. Il termine decorre dal giorno dell'apertura della successione e, in caso d'istituzione condizionale, dal giorno in cui si verifica la condizione. In caso di accertamento giudiziale della filiazione il termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta la filiazione stessa. Il termine non corre per i chiamati ulteriori, se vi e' stata accettazione da parte di precedenti chiamati e successivamente il loro acquisto ereditario e' venuto meno.". |
| Art. 70 Modifiche all'articolo 536 del codice civile
1. All'articolo 536 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma le parole: "i figli legittimi, i figli naturali, gli ascendenti legittimi" sono sostituite dalle seguenti: "i figli, gli ascendenti"; b) al secondo comma le parole: "legittimi" e "i legittimati e" sono soppresse; c) al terzo comma le parole: "legittimi o naturali" ovunque presenti sono soppresse. Note all'art. 70: - Si riporta il testo dell'articolo 536 del codice civile, come modificato dal presente decreto: "Art. 536. Legittimari. Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredita' o altri diritti nella successione sono: il coniuge, i figli, gli ascendenti. Ai figli sono equiparati gli adottivi. A favore dei discendenti dei figli, i quali vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli.". |
| Art. 71 Modifiche all'articolo 537 del codice civile
1. All'articolo 537 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella rubrica le parole: "legittimi e naturali" sono soppresse; b) al primo comma le parole: "legittimo o naturale," sono soppresse; c) al secondo comma le parole: " , legittimi e naturali" sono soppresse; d) il terzo comma e' abrogato. Note all'art. 71: - Si riporta il testo dell'articolo 537 del codice civile, come modificato dal presente decreto: "Art. 537. Riserva a favore dei figli. Salvo quanto disposto dall'articolo 542, se il genitore lascia un figlio solo, a questi e' riservata la meta' del patrimonio. Se i figli sono piu', e' loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli.". |
| Art. 72 Modifiche all'articolo 538 del codice civile
1. All'articolo 538 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella rubrica la parola: "legittimi" e' soppressa; b) al primo comma le parole: "legittimi ne' naturali" e la parola: "legittimi" sono soppresse. Note all'art. 72: - Si riporta il testo dell'articolo 538 del codice civile, come modificato dal presente decreto: "Art. 538. Riserva a favore degli ascendenti. Se chi muore non lascia figli, ma ascendenti, a favore di questi e' riservato un terzo del patrimonio, salvo quanto disposto dall'articolo 544. In caso di pluralita' di ascendenti, la riserva e' ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall'articolo 569.". |
| Art. 73 Modifiche all'articolo 542 del codice civile
1. All'articolo 542 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma le parole: "legittimo o naturale," sono soppresse; b) al secondo comma le parole: ", legittimi o naturali" ovunque presenti sono soppresse; c) il terzo comma e' abrogato. Note all'art. 73: - Si riporta il testo dell'articolo 542 del codice civile cosi' come modificato dal presente decreto: "Art. 542. Concorso di coniuge e figli. Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, a quest'ultimo e' riservato un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge. Quando i figli, sono piu' di uno, ad essi e' complessivamente riservata la meta' del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli, e' effettuata in parti uguali.". |
| Art. 74 Modifiche all'articolo 544 del codice civile
1. All'articolo 544 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella rubrica la parola: "legittimi" e' soppressa; b) al primo comma le parole: "ne' figli legittimi ne' figli naturali" sono sostituite dalla seguente: "figli"; la parola: "legittimi" e' soppressa. Note all'art. 74: - Si riporta il testo dell'articolo 544 del codice civile, come modificato dal presente decreto: "Art. 544. Concorso di ascendenti e coniuge. Quando chi muore non lascia figli, ma ascendenti e il coniuge, a quest'ultimo e' riservata la meta' del patrimonio, ed agli ascendenti un quarto. In caso di pluralita' di ascendenti, la quota di riserva ad essi attribuita ai sensi del precedente comma e' ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall'articolo 569.". |
| Art. 75 Modifiche all'articolo 565 del codice civile
1. All'articolo 565 del codice civile le parole: "legittimi e naturali" e la parola: "legittimi" sono soppresse. Note all'art. 75: - Si riporta il testo dell'articolo 565 del codice civile, come modificato dal presente decreto: "Art. 565. Categorie dei successibili. Nella successione legittima l'eredita' si devolve al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti, ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato, nell'ordine e secondo le regole stabilite nel presente titolo.". |
| Art. 76 Modifiche all'articolo 566 del codice civile
1. L'articolo 566 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 566. Successione dei figli
Al padre ed alla madre succedono i figli, in parti uguali.".
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| Art. 77 Modifiche all'articolo 567 del codice civile
1. All'articolo 567 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente "Successione dei figli adottivi"; b) il primo comma e' sostituito dal seguente: "Ai figli sono equiparati gli adottivi". Note all'art. 77: - Si riporta il testo dell'articolo 567 del codice civile, come modificato dal presente decreto: "Art. 567. Successione dei figli adottivi. Ai figli sono equiparati gli adottivi. I figli adottivi sono estranei alla successione dei parenti dell'adottante.". |
| Art. 78 Modifiche all'articolo 573 del codice civile
1. All'articolo 573 del codice civile, nella rubrica e nel primo comma, la parola: "naturali" e' sostituita dalle seguenti: "nati fuori del matrimonio". Note all'art. 78: - Si riporta il testo dell'articolo 573 del codice civile, come modificato dal presente decreto: "Art. 573. Successione dei figli nati fuori del matrimonio. Le disposizioni relative alla successione dei figli nati fuori del matrimonio si applicano quando la filiazione e' stata riconosciuta o giudizialmente dichiarata, salvo quanto e' disposto dall'articolo 580.". |
| Art. 79 Modifiche all'articolo 580 del codice civile
1. All'articolo 580 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella rubrica la parola: "naturali" e' sostituita dalla seguente: "nati fuori del matrimonio"; b) la parola: "naturali", ovunque presente, e' sostituita dalle seguenti: "nati fuori del matrimonio". Note all'art. 79: - Si riporta il testo dell'articolo 580 del codice civile, come modificato dal presente decreto: "Art. 580. Diritti dei figli nati fuori dal matrimonio non riconoscibili. Ai figli nati fuori dal matrimonio aventi diritto al mantenimento, all'istruzione e alla educazione, a norma dell'articolo 279, spetta un assegno vitalizio pari all'ammontare della rendita della quota di eredita' alla quale avrebbero diritto, se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta. I figli nati fuori dal matrimonio hanno diritto di ottenere su loro richiesta la capitalizzazione dell'assegno loro spettante a norma del comma precedente, in denaro, ovvero, a scelta degli eredi legittimi, in beni ereditari.". |
| Art. 80 Modifiche all'articolo 581 del codice civile
1. All'articolo 581 del codice civile le parole: "legittimi o figli naturali, o figli legittimi e naturali" sono soppresse. Note all'art. 80: - Si riporta il testo dell'articolo 581 del codice civile, come modificato dal presente decreto: "Art. 581. Concorso del coniuge con i figli. Quando con il coniuge concorrono figli, il coniuge ha diritto alla meta' dell'eredita', se alla successione concorre un solo figlio, e ad un terzo negli altri casi.". |
| Art. 81 Modifiche all'articolo 582 del codice civile
1. All'articolo 582 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella rubrica la parola: "legittimi" e' soppressa; b) al primo comma la parola: "legittimi" e' soppressa. Note all'art. 81: - Si riporta il testo dell'articolo 582 del codice civile, come modificato dal presente decreto: "Art. 582. Concorso del coniuge con ascendenti, fratelli e sorelle. Al coniuge sono devoluti i due terzi dell'eredita' se egli concorre con ascendenti o con fratelli e sorelle anche se unilaterali, ovvero con gli uni e con gli altri. In quest'ultimo caso la parte residua e' devoluta agli ascendenti, ai fratelli e alle sorelle, secondo le disposizioni dell'articolo 571, salvo in ogni caso agli ascendenti il diritto a un quarto dell'eredita'.". |
| Art. 82 Modifiche all'articolo 583 del codice civile
1. All'articolo 583 del codice civile le parole: "legittimi o naturali" sono soppresse. Note all'art. 82: - Si riporta il testo dell'articolo 583 del codice civile, come modificato dal presente decreto: "Art. 583. Successione del solo coniuge. In mancanza di figli, di ascendenti, di fratelli o sorelle, al coniuge si devolve tutta l'eredita'.". |
| Art. 83 Modifiche all'articolo 594 del codice civile
1. All'articolo 594 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella rubrica la parola: "naturali" e' sostituita dalle seguenti: "nati fuori del matrimonio"; b) la parola: "naturali" e' sostituita dalle seguenti: "nati fuori del matrimonio". Note all'art. 83: - Si riporta il testo dell'articolo 594 del codice civile cosi' come modificato dal presente decreto: "Art. 594. Assegno ai figli nati fuori del matrimonio non riconoscibili. Gli eredi, i legatari e i donatari sono tenuti, in proporzione a quanto hanno ricevuto, a corrispondere ai figli nati fuori del matrimonio di cui all'articolo 279 un assegno vitalizio nei limiti stabiliti dall'articolo 580, se il genitore non ha disposto per donazione o testamento in favore dei figli medesimi. Se il genitore ha disposto in loro favore, essi possono rinunziare alla disposizione e chiedere l'assegno.". |
| Art. 84 Modifiche all'articolo 643 del codice civile
1. All'articolo 643 del codice civile il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Se e' chiamato un concepito, l'amministrazione spetta al padre e alla madre.". Note all'art. 84: - Si riporta il testo dell'articolo 643 del codice civile, come modificato dal presente decreto: "Art. 643. Amministrazione in caso di eredi nascituri. Le disposizioni dei due precedenti articoli si applicano anche nel caso in cui sia chiamato a succedere un non concepito, figlio di una determinata persona vivente. A questa spetta la rappresentanza del nascituro, per la tutela dei suoi diritti successori, anche quando l'amministratore dell'eredita' e' una persona diversa. Se e' chiamato un concepito, l'amministrazione spetta al padre e alla madre.". |
| Art. 85 Modifiche all'articolo 687 del codice civile
1. All'articolo 687 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma la parola: "legittimo" e' soppressa; le parole: "o legittimato o" sono sostituite dalla seguente: "anche" e la parola: "naturale" e' sostituita dalle seguenti: "nato fuori del matrimonio"; b) il secondo comma e' sostituito dal seguente: "La revocazione ha luogo anche se il figlio e' stato concepito al tempo del testamento.". Note all'art. 85: - Si riporta il testo dell'articolo 687 del codice civile, come modificato dal presente decreto: "Art. 687. Revocazione per sopravvenienza di figli. Le disposizioni a titolo universale o particolare, fatte da chi al tempo del testamento non aveva o ignorava di aver figli o discendenti, sono revocate di diritto per l'esistenza o la sopravvenienza di un figlio o discendente del testatore, benche' postumo, anche adottivo, ovvero per il riconoscimento di un figlionato fuori del matrimonio. La revocazione ha luogo anche se il figlio e' stato concepito al tempo del testamento. La revocazione non ha invece luogo qualora il testatore abbia provveduto al caso che esistessero o sopravvenissero figli o discendenti da essi. Se i figli o discendenti non vengono alla successione e non si fa luogo a rappresentazione, la disposizione ha il suo effetto.". |
| Art. 86 Modifiche all'articolo 715 del codice civile
1. Al primo comma dell'articolo 715 del codice civile le parole: "sulla legittimita' o sulla filiazione naturale" sono sostituite dalle seguenti: "sulla filiazione". Note all'art. 86: - Si riporta il testo dell'articolo 715 del codice civile, come modificato dal presente decreto: "Art. 715. Casi d'impedimento alla divisione. Se tra i chiamati alla successione vi e' un concepito, la divisione non puo' aver luogo prima della nascita del medesimo. Parimenti la divisione non puo' aver luogo durante la pendenza di un giudizio sulla filiazione di colui che, in caso di esito favorevole del giudizio, sarebbe chiamato a succedere, ne' puo' aver luogo durante lo svolgimento della procedura amministrativa per l'ammissione del riconoscimento previsto dal quarto comma dell'art. 252 o per il riconoscimento dell'ente istituito erede. L'autorita' giudiziaria puo' tuttavia autorizzare la divisione, fissando le opportune cautele. La disposizione del comma precedente si applica anche se tra i chiamati alla successione vi sono nascituri non concepiti. Se i nascituri non concepiti sono istituiti senza determinazione di quote, l'autorita' giudiziaria puo' attribuire agli altri coeredi tutti i beni ereditari o parte di essi, secondo le circostanze, disponendo le opportune cautele nell'interesse dei nascituri.". |
| Art. 87 Modifiche all'articolo 737 del codice civile
1. All'articolo 737 del codice civile le parole: "legittimi e naturali" ovunque presenti sono soppresse. Note all'art. 87: - Si riporta il testo dell'articolo 737 del codice civile, come modificato dal presente decreto: "Art. 737. Soggetti tenuti alla collazione. I figli e i loro discendenti legittimi e naturali ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto cio' che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da cio' dispensati. La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile.". |
| Art. 88 Modifiche all'articolo 803 del codice civile
1. L'articolo 803 del codice civile e' sostituito dal seguente.
"Art. 803. Revocazione per sopravvenienza di figli
Le donazioni fatte da chi non aveva o ignorava di avere figli o discendenti al tempo della donazione, possono essere revocate per la sopravvenienza o l'esistenza di un figlio o discendente del donante. Possono inoltre essere revocate per il riconoscimento di un figlio, salvo che si provi che al tempo della donazione il donante aveva notizia dell'esistenza del figlio. La revocazione puo' essere domandata anche se il figlio del donante era gia' concepito al tempo della donazione.".
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| Art. 89 Modifiche all'articolo 804 del codice civile
1. All'articolo 804 del codice civile dopo le parole: "ultimo figlio" sono aggiunte le seguenti "nato nel matrimonio"; la parola: "legittimo" e' soppressa; la parola: "naturale" e' sostituita dalle seguenti: "nato fuori del matrimonio". Note all'art. 89: - Si riporta il testo dell'articolo 804 del codice civile, come modificato dal presente decreto: "Art. 804. Termine per l'azione. L'azione di revocazione per sopravvenienza di figli deve essere proposta entro cinque anni dal giorno della nascita dell'ultimo figlionato nel matrimonio o discendente ovvero della notizia dell'esistenza del figlio o discendente, ovvero dell'avvenuto riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio. Il donante non puo' proporre o proseguire l'azione dopo la morte del figlio o del discendente.". |
| Art. 90 Modifiche all'articolo 1023 del codice civile
1. All'articolo 1023 del codice civile, il secondo periodo del primo comma e' sostituito dal seguente: "Si comprendono inoltre i figli adottivi e i figli riconosciuti, anche se l'adozione o il riconoscimento sono seguiti dopo che il diritto era gia' sorto.". Note all'art. 90: - Si riporta il testo dell'articolo 1023 del codice civile, come modificato dal presente decreto: "Art. 1023. Ambito della famiglia. Nella famiglia si comprendono anche i figli nati dopo che e' cominciato il diritto d'uso o d'abitazione, quantunque nel tempo in cui il diritto e' sorto la persona non avesse contratto matrimonio. Si comprendono inoltre i figli adottivi e i figli riconosciuti, anche se l'adozione o il riconoscimento sono seguiti dopo che il diritto era gia' sorto. Si comprendono infine le persone che convivono con il titolare del diritto per prestare a lui o alla sua famiglia i loro servizi.". |
| Art. 91 Modifiche all'articolo 1916 del codice civile
1. All'articolo 1916 del codice civile, secondo comma, le parole: "dagli affiliati," sono soppresse. Note all'art. 91: - Si riporta il testo dell'articolo 1916 del codice civile, come modificato dal presente decreto: "Art. 1916. Diritto di surrogazione dell'assicuratore. L'assicuratore che ha pagato l'indennita' e' surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno e' causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'assicurato e' responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.". |
| Art. 92 Modifiche all'articolo 2941 del codice civile
1. Al numero 2) dell'articolo 2941 del codice civile la parola: "potesta'" e' sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale". Note all'art. 92: - Si riporta il testo dell'articolo 2941 del codice civile,. come modificato dal presente decreto: "Art. 2941. Sospensione per rapporti tra le parti. La prescrizione rimane sospesa: 1) tra i coniugi; 2) tra chi esercita la responsabilita' genitoriale di cui all'articolo 316 o i poteri a essa inerenti e le persone che vi sono sottoposte; 3) tra il tutore e il minore o l'interdetto soggetti alla tutela, finche' non sia stato reso e approvato il conto finale, salvo quanto e' disposto dall'articolo 387 per le azioni relative alla tutela; 4) tra il curatore e il minore emancipato o l'inabilitato; 5) tra l'erede e l'eredita' accettata con beneficio d'inventario; 6) tra le persone i cui beni sono sottoposti per legge o per provvedimento del giudice all'amministrazione altrui e quelle da cui l'amministrazione e' esercitata, finche' non sia stato reso e approvato definitivamente il conto; 7) tra le persone giuridiche e i loro amministratori, finche' sono in carica, per le azioni di responsabilita' contro di essi; 8) tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finche' il dolo non sia stato scoperto.". |
| Art. 93 Modifiche al codice penale in materia di filiazione
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 19, primo comma, numero 6), le parole: "potesta' dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale"; b) all'articolo 32, secondo comma, le parole: "potesta' dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale"; c) all'articolo 34, nella rubrica e nel testo dell'articolo, le parole: "potesta' dei genitori" e la parola: "potesta'", ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale"; d) all'articolo 98, secondo comma, le parole: "potesta' dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale"; e) all'articolo 111, secondo comma, la parola: "potesta'" e' sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale"; f) all'articolo 112, terzo comma, la parola: "potesta'" e' sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale"; g) all'articolo 146, secondo comma, la parola: "potesta'" e' sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale"; h) all'articolo 147, terzo comma, la parola: "potesta'" e' sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale"; i) all'articolo 540, primo comma, la parola: "illegittima" e' sostituita dalle seguenti: "fuori del matrimonio" e la parola: "legittima" e' sostituita dalle seguenti: "nel matrimonio"; nel secondo comma, la parola: "illegittima" e' sostituita dalle seguenti: "fuori del matrimonio"; l) all'articolo 564, quarto comma, le parole: "potesta' dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale"; m) nella rubrica dell'articolo 568 le parole: "fanciullo legittimo o naturale riconosciuto" sono sostituite dalla seguente: "figlio"; al primo comma le parole: "legittimo o naturale riconosciuto" sono sostituite dalle seguenti "nato nel matrimonio o riconosciuto"; n) all'articolo 569, le parole: "potesta' dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale"; o) all'articolo 570, primo comma, le parole: "potesta' dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale"; p) all'articolo 573, primo comma, le parole: "potesta' dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale"; q) all'articolo 574, primo comma, le parole: "potesta' dei genitori", ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale"; r) all'articolo 574-bis, le parole: "potesta' dei genitori" e le parole: "potesta' genitoriale", ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale"; s) all'articolo 583-bis, quarto comma, numero 1), le parole: "potesta' del genitore" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale"; t) all'articolo 600-septies.2, primo comma, numero 1), le parole: "potesta' genitoriale" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale"; u) all'articolo 609-nonies, primo comma, numero 1), le parole: "potesta' del genitore" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale". Note all'art. 93: - Si riporta il testo dell'articolo 19 del codice penale, come modificato dal presente decreto: "Art. 19. Pene accessorie: specie. Le pene accessorie per i delitti sono: 1. l'interdizione dai pubblici uffici; 2. l'interdizione da una professione o da un'arte; 3. l'interdizione legale; 4. l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; 5. l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione; 5-bis. l'estinzione del rapporto di impiego o di lavoro; 6. la decadenza o la sospensione dall'esercizio della responsabilita' genitoriale. Le pene accessorie per le contravvenzioni sono: 1. la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte; 2. la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese. Pena accessoria comune ai delitti e alle contravvenzioni e' la pubblicazione della sentenza penale di condanna. La legge penale determina gli altri casi in cui pene accessorie stabilite per i delitti sono comuni alle contravvenzioni.". - Si riporta il testo dell'articolo 32 del codice penale, come modificato dal presente decreto: "Art. 32. Interdizione legale. Il condannato all'ergastolo e' in stato di interdizione legale. La condanna all'ergastolo importa anche la decadenza dalla responsabilita' genitoriale. Il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni e', durante la pena, in stato d'interdizione legale; la condanna produce altresi', durante la pena, la sospensione dall'esercizio della potesta' dei genitori, salvo che il giudice disponga altrimenti. Alla interdizione legale si applicano per cio' che concerne la disponibilita' e l'amministrazione dei beni, nonche' la rappresentanza negli atti ad esse relativi le norme della legge civile sull'interdizione giudiziale.". - Si riporta il testo dell'articolo 34 del codice penale, come modificato dal presente decreto: "Art. 34. Decadenza dalla responsabilita' genitoriale dei genitori e sospensione dall'esercizio di essa. La legge determina i casi nei quali la condanna importa la decadenza dalla responsabilita' genitoriale. La condanna per delitti commessi con abuso della responsabilita' genitoriale importa la sospensione dall'esercizio di essa per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta . La decadenza dalla responsabilita' genitoriale importa anche la privazione di ogni diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in forza della responsabilita' genitoriale di cui al titolo IX del libro I del codice civile. La sospensione dall'esercizio della responsabilita' genitoriale importa anche l'incapacita' di esercitare, durante la sospensione, qualsiasi diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in base alle norme del titolo IX del libro I del codice civile. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, quando sia concessa la sospensione condizionale della pena, gli atti del procedimento vengono trasmessi al tribunale dei minorenni, che assume i provvedimenti piu' opportuni nell'interesse dei minori.". - Si riporta il testo dell'articolo 98 del codice penale, come modificato dal presente decreto: "Art. 98. Minore degli anni diciotto. E' imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacita' d'intendere e di volere; ma la pena e' diminuita . Quando la pena detentiva inflitta e' inferiore a cinque anni, o si tratta di pena pecuniaria, alla condanna non conseguono pene accessorie . Se si tratta di pena piu' grave, la condanna importa soltanto l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a cinque anni, e, nei casi stabiliti dalla legge, la sospensione dall'esercizio della responsabilita' genitoriale o dell'autorita' maritale .". - Si riporta il testo dell'articolo 111 del codice penale, come modificato dal presente decreto: "Art. 111. Determinazione al reato di persona non imputabile o non punibile. Chi ha determinato a commettere un reato una persona non imputabile, ovvero non punibile a cagione di una condizione o qualita' personale, risponde del reato da questa commesso, e la pena e' aumentata. Se si tratta di delitti per i quali e' previsto l'arresto in flagranza, la pena e' aumentata da un terzo alla meta'. Se chi ha determinato altri a commettere il reato ne e' il genitore esercente la responsabilita' genitoriale, la pena e' aumentata fino alla meta' o, se si tratta di delitti per i quali e' previsto l'arresto in flagranza, da un terzo a due terzi.". - Si riporta il testo dell'articolo 112 del codice penale, come modificato dal presente decreto: "Art. 112. Circostanze aggravanti. La pena da infliggere per il reato commesso e' aumentata: 1. se il numero delle persone, che sono concorse nel reato, e' di cinque o piu', salvo che la legge disponga altrimenti; 2. per chi, anche fuori dei casi preveduti dai due numeri seguenti, ha promosso od organizzato la cooperazione nel reato, ovvero diretto l'attivita' delle persone che sono concorse nel reato medesimo; 3. per chi, nell'esercizio della sua autorita', direzione o vigilanza, ha determinato a commettere il reato persone ad esso soggette; 4. per chi, fuori del caso preveduto dall'articolo 111, ha determinato a commettere il reato un minore di anni 18 o una persona in stato di infermita' o di deficienza psichica, ovvero si e' comunque avvalso degli stessi o con gli stessi ha partecipato nella commissione di un delitto per il quale e' previsto l'arresto in flagranza. La pena e' aumentata fino alla meta' per chi si e' avvalso di persona non imputabile o non punibile, a cagione di una condizione o qualita' personale, o con la stessa ha partecipato nella commissione di un delitto per il quale e' previsto l'arresto in flagranza. Se chi ha determinato altri a commettere il reato o si e' avvalso di altri o con questi ha partecipato nella commissione del delitto ne e' il genitore esercente la responsabilita' genitoriale, nel caso previsto dal numero 4 del primo comma la pena e' aumentata fino alla meta' e in quello previsto dal secondo comma la pena e' aumentata fino a due terzi. Gli aggravamenti di pena stabiliti nei numeri 1, 2 e 3 di questo articolo si applicano anche se taluno dei partecipi al fatto non e' imputabile o non e' punibile.". - Si riporta il testo dell'articolo 146 del codice penale, come modificato dal presente decreto: "Art. 146. Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena. L'esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, e' differita : 1) se deve aver luogo nei confronti di donna incinta; 2) se deve aver luogo nei confronti di madre di infante di eta' inferiore ad anni uno; 3) se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286-bis, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero da altra malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione, quando la persona si trova in una fase della malattia cosi' avanzata da non rispondere piu', secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative. Nei casi previsti dai numeri 1) e 2) del primo comma il differimento non opera o, se concesso, e' revocato se la gravidanza si interrompe, se la madre e' dichiarata decaduta dalla responsabilita' genitoriale sul figlio ai sensi dell'articolo 330 del codice civile, il figlio muore, viene abbandonato ovvero affidato ad altri, sempreche' l'interruzione di gravidanza o il parto siano avvenuti da oltre due mesi.". - Si riporta il testo dell'articolo 147 del codice penale, come modificato dal presente decreto: "Art. 147. Rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena. L'esecuzione di una pena puo' essere differita: 1. se e' presentata domanda di grazia, e l'esecuzione della pena non deve esser differita a norma dell'articolo precedente; 2. se una pena restrittiva della liberta' personale deve essere eseguita contro chi si trova in condizioni di grave infermita' fisica; 3. se una pena restrittiva della liberta' personale deve essere eseguita nei confronti di madre di prole di eta' inferiore a tre anni. Nel caso indicato nel n. 1, l'esecuzione della pena non puo' essere differita per un periodo superiore complessivamente a sei mesi, a decorrere dal giorno in cui la sentenza e' divenuta irrevocabile, anche se la domanda di grazia e' successivamente rinnovata. Nel caso indicato nel numero 3) del primo comma il provvedimento e' revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta dalla responsabilita' genitoriale sul figlio ai sensi dell'articolo 330 del codice civile, il figlio muoia, venga abbandonato ovvero affidato ad altri che alla madre. Il provvedimento di cui al primo comma non puo' essere adottato o, se adottato, e' revocato se sussiste il concreto pericolo della commissione di delitti.". - Si riporta il testo dell'articolo 540 del codice penale, come modificato dal presente decreto: "Art. 540. Rapporto di parentela. Agli effetti della legge penale, quando il rapporto di parentela e' considerato come elemento costitutivo o come circostanza aggravante o attenuante o come causa di non punibilita', la filiazione fuori dal matrimonio e' equiparata alla filiazione nel matrimonio. Il rapporto di filiazione fuori dal matrimonio e' stabilito osservando i limiti di prova indicati dalla legge civile anche se per effetti diversi dall'accertamento dello stato delle persone.". - Si riporta il testo dell'articolo 564 del codice penale, come modificato dal presente decreto: "Art. 564. Incesto. Chiunque, in modo che ne derivi pubblico scandalo, commette incesto con un discendente o un ascendente, o con un affine in linea retta, ovvero con una sorella o un fratello, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena e' della reclusione da due a otto anni nel caso di relazione incestuosa. Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, se l'incesto e' commesso da persona maggiore di eta' con persona minore degli anni diciotto, la pena e' aumentata per la persona maggiorenne. La condanna pronunciata contro il genitore importa la perdita della responsabilita' genitoriale.". - Si riporta il testo dell'articolo 568 del codice penale, come modificato dal presente decreto: "Art. 568. Occultamento di stato di un figlio. Chiunque depone o presenta un fanciullo, gia' iscritto nei registri dello stato civile come figlio nato nel matrimonio o riconosciuto, in un ospizio di trovatelli o in un altro luogo di beneficenza, occultandone lo stato, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.". - Si riporta il testo dell'articolo 569 del codice penale, come modificato dal presente decreto: "Art. 569. Pena accessoria. La condanna pronunciata contro il genitore per alcuno dei delitti preveduti da questo capo importa la perdita della responsabilita' genitoriale.". - Si riporta il testo dell'articolo 570 del codice penale, come modificato dal presente decreto: "Art. 570. Violazione degli obblighi di assistenza familiare. Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilita' genitoriale, o alla qualita' di coniuge, e' punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 1.032. Le dette pene si applicano congiuntamente a chi: 1. malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge; 2. fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di eta' minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa. Il delitto e' punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato e' commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma. Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto e' preveduto come piu' grave reato da un'altra disposizione di legge .". - Si riporta il testo dell'articolo 573 del codice penale, come modificato dal presente decreto: "Art. 573. Sottrazione consensuale di minorenni. Chiunque sottrae un minore, che abbia compiuto gli anni quattordici, col consenso di esso, al genitore esercente la responsabilita' genitoriale o al tutore, ovvero lo ritiene contro la volonta' del medesimo genitore o tutore, e' punito, a querela di questo, con la reclusione fino a due anni . La pena e' diminuita, se il fatto e' commesso per fine di matrimonio; e' aumentata , se e' commesso per fine di libidine. Si applicano le disposizioni degli articoli 525 e 544.". - Si riporta il testo dell'articolo 574 del codice penale, come modificato dal presente decreto: "Art. 574. Sottrazione di persone incapaci. Chiunque sottrae un minore degli anni quattordici, o un infermo di mente, al genitore esercente la responsabilita' genitoriale, al tutore, o al curatore , o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo ritiene contro la volonta' dei medesimi, e' punito, a querela del genitore esercente la potesta' dei genitori, del tutore o del curatore, con la reclusione da uno a tre anni . Alla stessa pena soggiace, a querela delle stesse persone, chi sottrae o ritiene un minore che abbia compiuto gli anni quattordici, senza il consenso di esso per fine diverso da quello di libidine o di matrimonio. Si applicano le disposizioni degli articoli 525 e 544.". - Si riporta il testo dell'articolo 574-bis del codice penale, come modificato dal presente decreto: "Art. 574-bis. Sottrazione e trattenimento di minore all'estero. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque sottrae un minore al genitore esercente la responsabilita' genitoriale o al tutore, conducendolo o trattenendolo all'estero contro la volonta' del medesimo genitore o tutore, impedendo in tutto o in parte allo stesso l'esercizio della responsabilita' genitoriale, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se il fatto di cui al primo comma e' commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici e con il suo consenso, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni. Se i fatti di cui al primo e secondo comma sono commessi da un genitore in danno del figlio minore, la condanna comporta la sospensione dall'esercizio della responsabilita' genitoriale.". - Si riporta il testo dell'articolo 574-bis del codice penale, come modificato dal presente decreto: "Art. 583-bis. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili e' punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, e' punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena e' diminuita fino a due terzi se la lesione e' di lieve entita'. La pena e' aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto e' commesso per fini di lucro. La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente: 1) la decadenza dall'esercizio della responsabilita' genitoriale; 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresi' quando il fatto e' commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole e' punito a richiesta del Ministro della giustizia.". - Si riporta il testo dell'articolo 600-septies.2 del codice penale, come modificato dal presente decreto: "Art. 600-septies.2. Pene accessorie. Alla condanna o all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui all'articolo 414-bis del presente codice conseguono: 1) la perdita della responsabilita' genitoriale, quando la qualita' di genitore e' prevista quale circostanza aggravante del reato; 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela o all'amministrazione di sostegno; 3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa; 4) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici; l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l'applicazione dell'articolo 29, primo comma, quanto all'interdizione perpetua. La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui all'articolo 414-bis del presente codice, quando commessi in danno di minori, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche' da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori. In ogni caso e' disposta la chiusura degli esercizi la cui attivita' risulta finalizzata ai delitti previsti dalla presente sezione, nonche' la revoca della licenza di esercizio o della concessione o dell'autorizzazione per le emittenti radiotelevisive.". - Si riporta il testo dell'articolo 609-nonies, del codice penale, come modificato dal presente decreto: "Art. 609-nonies. Pene accessorie ed altri effetti penali. La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies comporta: 1) la perdita della responsabilita' genitoriale, quando la qualita' di genitore e' elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato; 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno; 3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa; 4) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici; l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l'applicazione dell'articolo 29, primo comma, quanto all'interdizione perpetua; 5) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-octies e 609-undecies, se commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, 609-quater e 609-quinquies, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonche' da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori. La condanna per i delitti previsti dall'articolo 600-bis, secondo comma, dall'articolo 609-bis, nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 609-ter, dagli articoli 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, nelle ipotesi aggravate di cui al terzo comma del medesimo articolo, comporta, dopo l'esecuzione della pena e per una durata minima di un anno, l'applicazione delle seguenti misure di sicurezza personali: 1) l'eventuale imposizione di restrizione dei movimenti e della libera circolazione, nonche' il divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati abitualmente da minori; 2) il divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori; 3) l'obbligo di tenere informati gli organi di polizia sulla propria residenza e sugli eventuali spostamenti. Chiunque viola le disposizioni previste dal terzo comma e' soggetto alla pena della reclusione fino a tre anni .". |
| Art. 94 Modifiche al codice di procedura penale in materia di filiazione
1. All'articolo 288 del codice di procedura penale, nella rubrica e nel comma 1, le parole: "potesta' dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale". Note all'art. 94: - Si riporta il testo dell'articolo 288 del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto: "Art. 288. Sospensione dall'esercizio della responsabilita' genitoriale. 1. Con il provvedimento che dispone la sospensione dall'esercizio della responsabilita' genitoriale, il giudice priva temporaneamente l'imputato, in tutto o in parte, dei poteri a essa inerenti. 2. Qualora si proceda per un delitto contro la liberta' sessuale, ovvero per uno dei delitti previsti dagli articoli 530 e 571 del codice penale, commesso in danno di prossimi congiunti, la misura puo' essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 287 comma 1.". |
| Art. 95 Modifiche al codice di procedura civile in materia di filiazione
1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 706 il quarto comma e' sostituito dal seguente: "Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza di figli di entrambi i coniugi."; b) all'articolo 709-ter, primo comma, la parola: "potesta'" e' sostituita dalla seguente: "responsabilita'". Note all'art. 95: - Si riporta il testo degli articoli 706 e 709-ter del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto: "Art. 706. Forma della domanda. La domanda di separazione personale si propone al tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio, con ricorso che deve contenere l'esposizione dei fatti sui quali la domanda e' fondata. Qualora il coniuge convenuto sia residente all'estero, o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente, e, se anche questi e' residente all'estero, a qualunque tribunale della Repubblica. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data dell'udienza di comparizione dei coniugi davanti a se', che deve essere tenuta entro novanta giorni dal deposito del ricorso, il termine per la notificazione del ricorso e del decreto, ed il termine entro cui il coniuge convenuto puo' depositare memoria difensiva e documenti. Al ricorso e alla memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi presentate. Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza di figli di entrambi i coniugi." "Art. 709-ter. Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni. Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della responsabilita' genitoriale o delle modalita' dell'affidamento e' competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all'articolo 710 e' competente il tribunale del luogo di residenza del minore. A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalita' dell'affidamento, puo' modificare i provvedimenti in vigore e puo', anche congiuntamente: 1) ammonire il genitore inadempiente; 2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore; 3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell'altro; 4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende. I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari.". |
| Art. 96 Modifiche al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318
1. Al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 35 e' sostituito dal seguente:
"Art. 35.
Sulla domanda di adozione e di revoca della adozione di minore di eta' provvede il tribunale per i minorenni."; b) dopo l'articolo 37 e' inserito il seguente:
"Art. 37-bis.
I figli maggiorenni portatori di handicap grave previsti dall'articolo 337-septies, secondo comma, del codice civile, sono coloro i quali siano portatori di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104."; c) all'articolo 38, primo comma, dopo le parole: "spetta al giudice ordinario." e' aggiunto il seguente periodo: "Sono, altresi', di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 251 e 317-bis del codice civile."; d) dopo l'articolo 38 e' inserito il seguente:
"Art. 38-bis.
Quando la salvaguardia del minore e' assicurata con idonei mezzi tecnici, quali l'uso di un vetro specchio unitamente ad impianto citofonico, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore, se gia' nominato, ed il pubblico ministero possono seguire l'ascolto del minore, in luogo diverso da quello in cui egli si trova, senza chiedere l'autorizzazione del giudice prevista dall'articolo 336-bis, secondo comma, del codice civile."; e) all'articolo 117 le parole: "figli naturali" sono sostituite dalle seguenti: "figli nati fuori del matrimonio"; f) all'articolo 121 la parola: "legittimo" e' sostituita dalle seguenti: "nato nel matrimonio"; g) all'articolo 122 la parola: "naturali" ovunque presente e' sostituita dalle seguenti: "nati fuori del matrimonio"; h) all'articolo 123 la parola: "naturali" e la parola: "adulterini" ovunque presenti sono sostituite dalle seguenti: "nati fuori del matrimonio"; al quinto comma la parola: "naturale" e' soppressa; i) dopo l'articolo 127 e' inserito il seguente:
"Art. 127-bis.
I divieti contenuti nei numeri 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 87 del codice civile sono applicabili all'affiliazione.". Note all'art. 96: - Si riporta il testo degli articoli 38, 117, 121, 122 e 123 del regio decreto 30 marzo 1942, n.318 (Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie), come modificati dal presente decreto:
"Art. 38.
Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. Per i procedimenti di cui all'articolo 333 resta esclusa la competenza del tribunale per i minorenni nell'ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'articolo 316 del codice civile; in tale ipotesi per tutta la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario. Sono, altresi', di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 251 e 317-bis del codice civile. Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti relativi ai minori per i quali non e' espressamente stabilita la competenza di una diversa autorita' giudiziaria. Nei procedimenti in materia di affidamento e di mantenimento dei minori si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Fermo restando quanto previsto per le azioni di stato, il tribunale competente provvede in ogni caso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, e i provvedimenti emessi sono immediatamente esecutivi, salvo che il giudice disponga diversamente. Quando il provvedimento e' emesso dal tribunale per i minorenni, il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni."
"Art. 117.
Se il matrimonio e' stato annullato prima dell'1 luglio 1939 ed e' stata riconosciuta la mala fede di entrambi i coniugi, i figli nati o concepiti durante il matrimonio possono acquistare lo stato di figli nati fuori del matrimonio riconosciuti ai sensi dell'articolo 128, ultimo comma, del codice con effetto dal giorno della domanda giudiziale proposta in contraddittorio dei genitori o dei loro eredi."
"Art. 121.
Le azioni di reclamo di stato di figlio nato nel matrimonio, spettanti agli eredi che non siano discendenti del figlio a norma dell'articolo 178 del codice del 1865, possono essere continuate quando la domanda e' stata proposta prima dell'1 luglio 1939."
"Art. 122.
Le disposizioni del codice relative al riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio si applicano anche ai figli nati o concepiti prima dell'1 luglio 1939. Il riconoscimento di figli nati fuori del matrimonio, compiuto prima di tale data fuori dei casi in cui era ammesso secondo le leggi anteriori, non puo' essere annullato, se al momento in cui fu fatto concorrevano le condizioni per cui sarebbe ammissibile secondo le disposizioni del codice. Tale riconoscimento vale anche agli effetti delle successioni aperte prima dell'1 luglio 1939, purche' i diritti successori del figlio non siano stati esclusi con sentenza passata in giudicato o non sia intervenuta transazione tra le parti interessate o non siano trascorsi tre anni dall'apertura della successione senza che il figlio abbia fatto valere alcuna ragione ereditaria sui beni della successione."
"Art. 123.
L'azione per la dichiarazione giudiziale di paternita' puo' essere proposta dai figli nati prima dell'1 luglio 1939 solo nel caso in cui ricorrono le condizioni previste dall'articolo 189 del codice del 1865. L'azione puo' essere proposta, sempre che ricorrano tali condizioni, anche dai figli nati fuori del matrimonio per i quali e' ammessa dall'articolo 278 del nuovo codice. I figli nati fuori del matrimonio che si trovano nelle condizioni previste nei numeri 1 e 4 dell'articolo 269 del codice, ma che non possono ottenere la dichiarazione giudiziale di paternita' perche' nati prima dell'1 luglio 1939, possono agire soltanto per ottenere gli alimenti. Nei casi in cui l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternita' e' ammessa secondo le norme del codice del 1865, essa e' soggetta al termine stabilito dall'articolo 271 del nuovo codice. Le disposizioni del codice relative alle forme dei giudizi per la dichiarazione giudiziale di paternita' o di maternita' naturale si applicano anche ai figli nati o concepiti prima dell'1 luglio 1939. I giudizi relativi alla dichiarazione di paternita' o di maternita' proposti prima dell'1 luglio 1939 non possono essere proseguiti se non e' intervenuto il decreto contemplato dall'articolo 274 del codice stesso, salvo il caso che si sia gia' ottenuta una sentenza anche se interlocutoria.". |
| Art. 97 Modifiche alla legge 21 novembre 1967, n. 1185
1. All'articolo 3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, le parole: "patria potesta'" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale"; le parole: "potesta' sul figlio" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale sul figlio". Note all'art. 97: - Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185 (Norme sui passaporti), come modificato dal presente decreto:
"Art. 3.
Non possono ottenere il passaporto: a) coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla responsabilita' genitoriale o alla potesta' tutoria, siano privi dell'assenso della persona che la esercita e, nel caso di affidamento a persona diversa, dell'assenso anche di questa; o, in difetto, della autorizzazione del giudice tutelare; b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non e' necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore, o quando sia titolare esclusivo della responsabilita' genitoriale sul figlio ovvero, ai soli fini del rilascio del passaporto di servizio, quando sia militare impiegato in missioni militari internazionali; c); d) coloro che debbano espiare una pena restrittiva della liberta' personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell'autorita' che deve curare l'esecuzione della sentenza, sempreche' la multa o l'ammenda non siano gia' state convertite in pena restrittiva della liberta' personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto; e) coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione prevista dagli articoli 3 e seguenti della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; f); g) coloro che, essendo residenti all'estero e richiedendo il passaporto dopo il 1° gennaio dell'anno in cui compiono il 20° anno di eta', non abbiano regolarizzato la loro posizione in rapporto all'obbligo del servizio militare.". |
| Art. 98 Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898
1. Alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 4 il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza di figli di entrambi i coniugi."; nel comma 8, le parole da "qualora lo ritenga" fino a: "i figli minori" sono sostituite dalle seguenti: "disposto l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di eta' inferiore ove capace di discernimento"; b) all'articolo 6, comma 1, le parole: "147 e 148" sono sostituite dalle seguenti: "315-bis e 316-bis "; il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Il Tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio applica, riguardo ai figli, le disposizioni contenute nel capo II, del titolo IX, del libro primo, del codice civile."; i commi 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 e 12 sono abrogati; nel comma 7, la parola: "potesta'" e' sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale"; c) all'articolo 12, la parola: "naturale" e' sostituita dalle seguenti: "nato fuori del matrimonio". Note all'art. 98: - Si riporta il testo dei commi 4 e 8 dell'articolo 4, il testo dell'articolo 6 e dell'articolo 12 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), come modificati dal presente decreto:
"Art. 4.
1. - 2. - 3. (Omissis). 4. Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza dei figli di entrambi i coniugi. 5. - 6. - 7. (Omissis). 8. Se la conciliazione non riesce, il presidente, sentiti i coniugi e i rispettivi difensori nonche', disposto l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di eta' inferiore ove capace di discernimento, da', anche d'ufficio, con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione e trattazione dinanzi a questo. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentito il ricorrente e il suo difensore. L'ordinanza del presidente puo' essere revocata o modificata dal giudice istruttore. Si applica l'articolo 189 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. 9. - 10. - 11. - 12. - 13. - 14. - 15. - 16. (Omissis)."
"Art. 6.
1. L'obbligo, ai sensi degli articoli 315-bis e 316-bis del codice civile, di mantenere, educare ed istruire i figli nati o adottati durante il matrimonio di cui sia stato pronunciato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili, permane anche nel caso di passaggio a nuove nozze di uno o di entrambi i genitori. 2. Il Tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio applica, riguardo ai figli, le disposizioni contenute nel capo II, del titolo IX, del libro primo, del codice civile. 3 -4 -5 (abrogati). 6. L'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore cui vengono affidati i figli o con il quale i figli convivono oltre la maggiore eta'. In ogni caso ai fini dell'assegnazione il giudice dovra' valutare le condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della decisione e favorire il coniuge piu' debole. L'assegnazione, in quanto trascritta, e' opponibile al terzo acquirente ai sensi dell'art. 1599 del codice civile. 7. Il Tribunale da' inoltre disposizioni circa l'amministrazione dei beni dei figli e, nell'ipotesi in cui l'esercizio della responsabilita' genitoriale sia affidato ad entrambi i genitori, circa il concorso degli stessi al godimento dell'usufrutto legale. 8- 9 -10 - 11 - 12 (abrogati)."
"Art. 12.
1. Le disposizioni del codice civile in tema di riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio si applicano, per quanto di ragione, anche nel caso di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.". |
| Art. 99 Modifiche alla legge 22 maggio 1978, n. 194
1. All'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194, la parola: "potesta'" e' sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale". Note all'art. 99: - Si riporta il testo dell'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n.194 (Norme per la tutela sociale della maternita' e sull'interruzione volontaria della gravidanza), come modificato dal presente decreto: "Art.12. La richiesta di interruzione della gravidanza secondo le procedure della presente legge e' fatta personalmente dalla donna. Se la donna e' di eta' inferiore ai diciotto anni, per l'interruzione della gravidanza e' richiesto l'assenso di chi esercita sulla donna stessa la responsabilita' genitoriale o la tutela. Tuttavia, nei primi novanta giorni, quando vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione delle persone esercenti la responsabilita' genitoriale o la tutela, oppure queste, interpellate, rifiutino il loro assenso o esprimano pareri tra loro difformi, il consultorio o la struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, espleta i compiti e le procedure di cui all'articolo 5 e rimette entro sette giorni dalla richiesta una relazione, corredata del proprio parere, al giudice tutelare del luogo in cui esso opera. Il giudice tutelare, entro cinque giorni, sentita la donna e tenuto conto della sua volonta', delle ragioni che adduce e della relazione trasmessagli, puo' autorizzare la donna, con atto non soggetto a reclamo, a decidere la interruzione della gravidanza. Qualora il medico accerti l'urgenza dell'intervento a causa di un grave pericolo per la salute della minore di diciotto anni, indipendentemente dall'assenso di chi esercita la responsabilita' genitoriale o la tutela e senza adire il giudice tutelare, certifica l'esistenza delle condizioni che giustificano l'interruzione della gravidanza. Tale certificazione costituisce titolo per ottenere in via d'urgenza l'intervento e, se necessario, il ricovero. Ai fini dell'interruzione della gravidanza dopo i primi novanta giorni, si applicano anche alla minore di diciotto anni le procedure di cui all'articolo 7, indipendentemente dall'assenso di chi esercita la responsabilita' genitoriale o la tutela.". |
| Art. 100 Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184
1. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1 la parola: "potesta'" e' sostituita dalla seguente: "responsabilita'"; b) all'articolo 3 le parole: "potesta' dei genitori" e la parola: "potesta'" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale"; c) all'articolo 4 la parola: "potesta'", ovunque presente, e' sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale"; d) all'articolo 5 le parole: "potesta' parentale" e la parola: "potesta'" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale"; e) all'articolo 6, comma 6, le parole: "naturali o" sono sostituite dalla seguente: "anche"; f) all'articolo 8, comma 3, dopo le parole: "dei servizi sociali locali" sono inserite le seguenti: ", anche all'esito della segnalazione di cui all'articolo 79-bis,"; g) all'articolo 9, comma 5, la parola: "potesta'" e' sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale"; h) all'articolo 10, comma 3, la parola: "potesta'" e' sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale"; i) all'articolo 11 la parola: "naturali" e la parola: "naturale", ovunque presenti, sono soppresse; al terzo comma, dopo le parole: "per altri due mesi." e' aggiunto il seguente periodo: "Il genitore autorizzato al riconoscimento prima del compimento del sedicesimo anno ai sensi dell'articolo 250, quinto comma, del codice civile, puo' chiedere ulteriore sospensione per altri due mesi dopo l'autorizzazione."; l) all'articolo 15, comma 1, la lettera c), e' sostituita dalla seguente: "c) le prescrizioni impartite ai sensi dell'articolo 12 sono rimaste inadempiute per responsabilita' dei genitori ovvero e' provata l'irrecuperabilita' delle capacita' genitoriali dei genitori in un tempo ragionevole."; m) all'articolo 19, comma 1, le parole: "potesta' dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale"; n) all'articolo 25, comma 2, le parole: "legittimi o legittimati" sono soppresse e la parola: "quattordici" e' sostituita dalla seguente: "dodici"; o) all'articolo 27, comma 1, la parola: "legittimo" e' sostituita dalle seguenti: "nato nel matrimonio"; p) all'articolo 28, comma 4, le parole: "potesta' dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale"; q) all'articolo 32, comma 2, lettera b), la parola: "legittimo" e' sostituita dalle seguenti: "nato nel matrimonio" e la parola: "naturali" e' sostituita dalla seguente: "biologici"; r) all'articolo 36, comma 2, lettera a), la parola: "naturali" e' sostituita dalla seguente: "biologici" e la parola: "legittimo" e' sostituita dalle seguenti: "nato nel matrimonio"; s) all'articolo 37, comma 2, la parola: "naturali" e' sostituita dalla seguente: "biologici"; t) all'articolo 44, comma 2, la parola: "legittimi" e' soppressa; u) all'articolo 46, comma 2, la parola: "potesta'" e' sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale"; v) all'articolo 48, comma 1, la parola: "potesta'" e' sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale"; z) all'articolo 50 la parola: "potesta'" e' sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale"; aa) all'articolo 52, comma 3, la parola: "potesta'" e' sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale"; bb) all'articolo 71, comma 3, la parola: "potesta'" e' sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale"; cc) all'articolo 73, comma 1, le parole: "legittimo per adozione" sono sostituite dalla seguente: "adottivo"; dd) all'articolo 74 la parola: "naturale" e' sostituita dalle seguenti: "nato fuori del matrimonio"; ee) dopo l'articolo 79 e' inserito il seguente:
"Art. 79-bis.
1. Il giudice segnala ai comuni le situazioni di indigenza di nuclei familiari che richiedono interventi di sostegno per consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia.". Note all'art. 100: Si riporta il testo degli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 19, 25, 27, 28, 32, 36, 37, 44, 46, 48, 50, 52, 71, 73 e 74 della legge 4 maggio 1983, n.184 (Diritto del minore ad una famiglia), come modificati dal presente decreto:
"Art.1.
1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia. 2. Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la responsabilita' genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto. 3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, sostengono, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia. Essi promuovono altresi' iniziative di formazione dell'opinione pubblica sull'affidamento e l'adozione e di sostegno all'attivita' delle comunita' di tipo familiare, organizzano corsi di preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori sociali nonche' incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono avere in affidamento o in adozione minori. I medesimi enti possono stipulare convenzioni con enti o associazioni senza fini di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie per la realizzazione delle attivita' di cui al presente comma. 4. Quando la famiglia non e' in grado di provvedere alla crescita e all'educazione del minore, si applicano gli istituti di cui alla presente legge. 5. Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia e' assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di eta', di lingua, di religione e nel rispetto della identita' culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento."
"Art. 3.
1. I legali rappresentanti delle comunita' di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati esercitano i poteri tutelari sul minore affidato, secondo le norme del capo I del titolo X del libro primo del codice civile, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore in tutti i casi nei quali l'esercizio della responsabilita' genitoriale o della tutela sia impedito. 2. Nei casi previsti dal comma 1, entro trenta giorni dall'accoglienza del minore, i legali rappresentanti devono proporre istanza per la nomina del tutore. Gli stessi e coloro che prestano anche gratuitamente la propria attivita' a favore delle comunita' di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati non possono essere chiamati a tale incarico. 3. Nel caso in cui i genitori riprendano l'esercizio della responsabilita' genitoriale, le comunita' di tipo familiare e gli istituti di assistenza pubblici o privati chiedono al giudice tutelare di fissare eventuali limiti o condizioni a tale esercizio. 2
"Art. 4.
1. L'affidamento familiare e' disposto dal servizio sociale locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la responsabilita' genitoriale, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di eta' inferiore, in considerazione della sua capacita' di discernimento. Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto. 2. Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la responsabilita' genitoriale o del tutore, provvede il tribunale per i minorenni. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile. 3. Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicate specificatamente le motivazioni di esso, nonche' i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario, e le modalita' attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore. Deve altresi' essere indicato il servizio sociale locale cui e' attribuita la responsabilita' del programma di assistenza, nonche' la vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo di tenere costantemente informati il giudice tutelare o il tribunale per i minorenni, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2. Il servizio sociale locale cui e' attribuita la responsabilita' del programma di assistenza, nonche' la vigilanza durante l'affidamento, deve riferire senza indugio al giudice tutelare o al tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2, ogni evento di particolare rilevanza ed e' tenuto a presentare una relazione semestrale sull'andamento del programma di assistenza, sulla sua presumibile ulteriore durata e sull'evoluzione delle condizioni di difficolta' del nucleo familiare di provenienza. 4. Nel provvedimento di cui al comma 3, deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d'origine. Tale periodo non puo' superare la durata di ventiquattro mesi ed e' prorogabile, dal tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore. 5. L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorita' che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficolta' temporanea della famiglia d'origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore. 6. Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto, ovvero intervenute le circostanze di cui al comma 5, sentiti il servizio sociale locale interessato ed il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di eta' inferiore, in considerazione della sua capacita' di discernimento, richiede, se necessario, al competente tribunale per i minorenni l'adozione di ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore. 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso di minori inseriti presso una comunita' di tipo familiare o un istituto di assistenza pubblico o privato."
"Art. 5.
1. L'affidatario deve accogliere presso di se' il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, o del tutore, ed osservando le prescrizioni stabilite dall'autorita' affidante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell' articolo 316 del codice civile. In ogni caso l'affidatario esercita i poteri connessi con la responsabilita' genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorita' sanitarie. L'affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in materia di responsabilita' genitoriale, di affidamento e di adottabilita' relativi al minore affidato. 2. Il servizio sociale, nell'ambito delle proprie competenze, su disposizione del giudice ovvero secondo le necessita' del caso, svolge opera di sostegno educativo e psicologico, agevola i rapporti con la famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa del minore secondo le modalita' piu' idonee, avvalendosi anche delle competenze professionali delle altre strutture del territorio e dell'opera delle associazioni familiari eventualmente indicate dagli affidatari. 3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, nel caso di minori ospitati presso una comunita' di tipo familiare o che si trovino presso un istituto di assistenza pubblico o privato. 4. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilita' finanziarie dei rispettivi bilanci, intervengono con misure di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia affidataria."
"Art. 6.
1. L'adozione e' consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto. 2. I coniugi devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendano adottare. 3. L'eta' degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non piu' di quarantacinque anni l'eta' dell'adottando. 4. Il requisito della stabilita' del rapporto di cui al comma 1 puo' ritenersi realizzato anche quando i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, nel caso in cui il tribunale per i minorenni accerti la continuita' e la stabilita' della convivenza, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto. 5. I limiti di cui al comma 3 possono essere derogati, qualora il tribunale per i minorenni accerti che dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore. 6. Non e' preclusa l'adozione quando il limite massimo di eta' degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni, ovvero quando essi siano genitori di figli anche adottivi dei quali almeno uno sia in eta' minore, ovvero quando l'adozione riguardi un fratello o una sorella del minore gia' dagli stessi adottato. 7. Ai medesimi coniugi sono consentite piu' adozioni anche con atti successivi e costituisce criterio preferenziale ai fini dell'adozione l'avere gia' adottato un fratello dell'adottando o il fare richiesta di adottare piu' fratelli, ovvero la disponibilita' dichiarata all'adozione di minori che si trovino nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. 8. Nel caso di adozione dei minori di eta' superiore a dodici anni o con handicap accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono intervenire, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilita' finanziarie dei rispettivi bilanci, con specifiche misure di carattere economico, eventualmente anche mediante misure di sostegno alla formazione e all'inserimento sociale, fino all'eta' di diciotto anni degli adottati."
"Art. 8.
1. Sono dichiarati in stato di adottabilita' dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perche' privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purche' la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio. 2. La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche quando i minori si trovino presso istituti di assistenza pubblici o privati o comunita' di tipo familiare ovvero siano in affidamento familiare. 3. Non sussiste causa di forza maggiore quando i soggetti di cui al comma 1 rifiutano le misure di sostegno offerte dai servizi sociali locali, anche all'esito della segnalazione di cui all'articolo 79-bis, e tale rifiuto viene ritenuto ingiustificato dal giudice. 4. Il procedimento di adottabilita' deve svolgersi fin dall'inizio con l'assistenza legale del minore e dei genitori o degli altri parenti, di cui al comma 2 dell'articolo 10.
"Art. 9.
1. Chiunque ha facolta' di segnalare all'autorita' pubblica situazioni di abbandono di minori di eta'. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessita' debbono riferire al piu' presto al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio. 2. Gli istituti di assistenza pubblici o privati e le comunita' di tipo familiare devono trasmettere semestralmente al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo ove hanno sede l'elenco di tutti i minori collocati presso di loro con l'indicazione specifica, per ciascuno di essi, della localita' di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, assunte le necessarie informazioni, chiede al tribunale, con ricorso, di dichiarare l'adottabilita' di quelli tra i minori segnalati o collocati presso le comunita' di tipo familiare o gli istituti di assistenza pubblici o privati o presso una famiglia affidataria, che risultano in situazioni di abbandono, specificandone i motivi. 3. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che trasmette gli atti al medesimo tribunale con relazione informativa, ogni sei mesi, effettua o dispone ispezioni negli istituti di assistenza pubblici o privati ai fini di cui al comma 2. Puo' procedere a ispezioni straordinarie in ogni tempo. 4. Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l'accoglienza si protragga per un periodo superiore a sei mesi, deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. L'omissione della segnalazione puo' comportare l'inidoneita' ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacita' all'ufficio tutelare. 5. Nello stesso termine di cui al comma 4, uguale segnalazione deve essere effettuata dal genitore che affidi stabilmente a chi non sia parente entro il quarto grado il figlio minore per un periodo non inferiore a sei mesi. L'omissione della segnalazione puo' comportare la decadenza dalla responsabilita' genitoriale sul figlio a norma dell'articolo 330 del codice civile e l'apertura della procedura di adottabilita'."
"Art. 10.
1. Il presidente del tribunale per i minorenni o un giudice da lui delegato, ricevuto il ricorso di cui all'articolo 9, comma 2, provvede all'immediata apertura di un procedimento relativo allo stato di abbandono del minore. Dispone immediatamente, all'occorrenza, tramite i servizi sociali locali o gli organi di pubblica sicurezza, piu' approfonditi accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore, sull'ambiente in cui ha vissuto e vive ai fini di verificare se sussiste lo stato di abbandono. 2. All'atto dell'apertura del procedimento, sono avvertiti i genitori o, in mancanza, i parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore. Con lo stesso atto il presidente del tribunale per i minorenni li invita a nominare un difensore e li informa della nomina di un difensore di ufficio per il caso che essi non vi provvedano. Tali soggetti, assistiti dal difensore, possono partecipare a tutti gli accertamenti disposti dal tribunale, possono presentare istanze anche istruttorie e prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo previa autorizzazione del giudice. 3. Il tribunale puo' disporre in ogni momento e fino all'affidamento preadottivo ogni opportuno provvedimento provvisorio nell'interesse del minore, ivi compresi il collocamento temporaneo presso una famiglia o una comunita' di tipo familiare, la sospensione della responsabilita' genitoriale dei genitori sul minore, la sospensione dell'esercizio delle funzioni del tutore e la nomina di un tutore provvisorio. 4. In caso di urgente necessita', i provvedimenti di cui al comma 3 possono essere adottati dal presidente del tribunale per i minorenni o da un giudice da lui delegato. 5. Il tribunale, entro trenta giorni, deve confermare, modificare o revocare i provvedimenti urgenti assunti ai sensi del comma 4. Il tribunale provvede in camera di consiglio con l'intervento del pubblico ministero, sentite tutte le parti interessate ed assunta ogni necessaria informazione. Deve inoltre essere sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di eta' inferiore, in considerazione della sua capacita' di discernimento. I provvedimenti adottati debbono essere comunicati al pubblico ministero ed ai genitori. Si applicano le norme di cui agli articoli 330 e seguenti del codice civile. "
"Art. 11.
Quando dalle indagini previste nell'articolo precedente risultano deceduti i genitori del minore e non risultano esistenti parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore, il tribunale per i minorenni provvede a dichiarare lo stato di adottabilita', salvo che esistano istanze di adozione ai sensi dell'articolo 44. In tal caso il tribunale per i minorenni decide nell'esclusivo interesse del minore. Nel caso in cui non risulti l'esistenza di genitori che abbiano riconosciuto il minore o la cui paternita' o maternita' sia stata dichiarata giudizialmente, il tribunale per i minorenni, senza eseguire ulteriori accertamenti, provvede immediatamente alla dichiarazione dello stato di adottabilita' a meno che non vi sia richiesta di sospensione della procedura da parte di chi, affermando di essere uno dei genitori, chiede termine per provvedere al riconoscimento. La sospensione puo' essere disposta dal tribunale per un periodo massimo di due mesi sempreche' nel frattempo il minore sia assistito dal genitore o dai parenti fino al quarto grado o in altro modo conveniente, permanendo comunque un rapporto con il genitore. Nel caso di non riconoscibilita' per difetto di eta' del genitore, la procedura e' rinviata anche d'ufficio sino al compimento del sedicesimo anno di eta' del genitore, purche' sussistano le condizioni menzionate nel comma precedente. Al compimento del sedicesimo anno, il genitore puo' chiedere ulteriore sospensione per altri due mesi. Il genitore autorizzato al riconoscimento prima del compimento del sedicesimo anno ai sensi dell'articolo 250, quinto comma, del codice civile, puo' chiedere ulteriore sospensione per altri due mesi dopo l'autorizzazione. Ove il tribunale sospenda o rinvii la procedura ai sensi dei commi precedenti, nomina al minore, se necessario, un tutore provvisorio. Se entro detti termini viene effettuato il riconoscimento, deve dichiararsi chiusa la procedura, ove non sussista abbandono morale e materiale. Se trascorrono i termini senza che sia stato effettuato il riconoscimento, si provvede senza altra formalita' di procedura alla pronuncia dello stato di adottabilita'. Il tribunale, in ogni caso, anche a mezzo dei servizi locali, informa entrambi i presunti genitori, se possibile, o comunque quello reperibile, che si possono avvalere delle facolta' di cui al secondo e terzo comma. Intervenuta la dichiarazione di adottabilita' e l'affidamento preadottivo, il riconoscimento e' privo di efficacia. Il giudizio per la dichiarazione giudiziale di paternita' o maternita' e' sospeso di diritto e si estingue ove segua la pronuncia di adozione divenuta definitiva."
"Art. 15.
1. A conclusione delle indagini e degli accertamenti previsti dagli articoli precedenti, ove risulti la situazione di abbandono di cui all'articolo 8, lo stato di adottabilita' del minore e' dichiarato dal tribunale per i minorenni quando: a) i genitori ed i parenti convocati ai sensi degli articoli 12 e 13 non si sono presentati senza giustificato motivo; b) l'audizione dei soggetti di cui alla lettera a) ha dimostrato il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la non disponibilita' ad ovviarvi; c) le prescrizioni impartite ai sensi dell'articolo 12 sono rimaste inadempiute per responsabilita' dei genitori ovvero e' provata l'irrecuperabilita' delle capacita' genitoriali dei genitori in un tempo ragionevole;. 2. La dichiarazione dello stato di adottabilita' del minore e' disposta dal tribunale per i minorenni in camera di consiglio con sentenza, sentito il pubblico ministero, nonche' il rappresentante dell'istituto di assistenza pubblico o privato o della comunita' di tipo familiare presso cui il minore e' collocato o la persona cui egli e' affidato. Devono essere, parimenti, sentiti il tutore, ove esista, ed il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di eta' inferiore, in considerazione della sua capacita' di discernimento. 3. La sentenza e' notificata per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti indicati nel primo comma dell'articolo 12, al tutore, nonche' al curatore speciale ove esistano, con contestuale avviso agli stessi del loro diritto di proporre impugnazione nelle forme e nei termini di cui all'articolo 17. "
"Art. 19.
Durante lo stato di adottabilita' e' sospeso l'esercizio della responsabilita' genitoriale. Il tribunale per i minorenni nomina un tutore, ove gia' non esista, e adotta gli ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore."
"Art. 25.
1. Il tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilita', decorso un anno dall'affidamento, sentiti i coniugi adottanti, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e il minore di eta' inferiore, in considerazione della sua capacita' di discernimento, il pubblico ministero, il tutore e coloro che abbiano svolto attivita' di vigilanza o di sostegno, verifica che ricorrano tutte le condizioni previste dal presente capo e, senza altra formalita' di procedura, provvede sull'adozione con sentenza in camera di consiglio, decidendo di fare luogo o di non fare luogo all'adozione. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all'adozione nei confronti della coppia prescelta. 2. Qualora la domanda di adozione venga proposta da coniugi che hanno discendenti , questi, se maggiori degli anni dodici, debbono essere sentiti. 3. Nell'interesse del minore il termine di cui al comma 1 puo' essere prorogato di un anno, d'ufficio o su domanda dei coniugi affidatari, con ordinanza motivata. 4. Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l'affidamento preadottivo, l'adozione, nell'interesse del minore, puo' essere ugualmente disposta ad istanza dell'altro coniuge nei confronti di entrambi, con effetto, per il coniuge deceduto, dalla data della morte. 5. Se nel corso dell'affidamento preadottivo interviene separazione tra i coniugi affidatari, l'adozione puo' essere disposta nei confronti di uno solo o di entrambi, nell'esclusivo interesse del minore, qualora il coniuge o i coniugi ne facciano richiesta. 6. La sentenza che decide sull'adozione e' comunicata al pubblico ministero, ai coniugi adottanti ed al tutore. 7. Nel caso di provvedimento negativo viene meno l'affidamento preadottivo ed il tribunale per i minorenni assume gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell'articolo 10, comma 3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile. "
"Art. 27.
Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio nato nel matrimonio degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome. Se l'adozione e' disposta nei confronti della moglie separata, ai sensi dell'articolo 25, comma 5, l'adottato assume il cognome della famiglia di lei. Con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia d'origine, salvi i divieti matrimoniali."
"Art. 28.
1. Il minore adottato e' informato di tale sua condizione ed i genitori adottivi vi provvedono nei modi e termini che essi ritengono piu' opportuni. 2. Qualunque attestazione di stato civile riferita all'adottato deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con l'esclusione di qualsiasi riferimento alla paternita' e alla maternita' del minore e dell'annotazione di cui all'articolo 26, comma 4. 3. L'ufficiale di stato civile, l'ufficiale di anagrafe e qualsiasi altro ente pubblico o privato, autorita' o pubblico ufficio debbono rifiutarsi di fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali possa comunque risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione espressa dell'autorita' giudiziaria. Non e' necessaria l'autorizzazione qualora la richiesta provenga dall'ufficiale di stato civile, per verificare se sussistano impedimenti matrimoniali. 4. Le informazioni concernenti l'identita' dei genitori biologici possono essere fornite ai genitori adottivi, quali esercenti la responsabilita' genitoriale, su autorizzazione del tribunale per i minorenni, solo se sussistono gravi e comprovati motivi. Il tribunale accerta che l'informazione sia preceduta e accompagnata da adeguata preparazione e assistenza del minore. Le informazioni possono essere fornite anche al responsabile di una struttura ospedaliera o di un presidio sanitario, ove ricorrano i presupposti della necessita' e della urgenza e vi sia grave pericolo per la salute del minore. 5. L'adottato, raggiunta l'eta' di venticinque anni, puo' accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l'identita' dei propri genitori biologici. Puo' farlo anche raggiunta la maggiore eta', se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica. L'istanza deve essere presentata al tribunale per i minorenni del luogo di residenza. 6. Il tribunale per i minorenni procede all'audizione delle persone di cui ritenga opportuno l'ascolto; assume tutte le informazioni di carattere sociale e psicologico, al fine di valutare che l'accesso alle notizie di cui al comma 5 non comporti grave turbamento all'equilibrio psico-fisico del richiedente. Definita l'istruttoria, il tribunale per i minorenni autorizza con decreto l'accesso alle notizie richieste. 7. L'accesso alle informazioni non e' consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. 8. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, l'autorizzazione non e' richiesta per l'adottato maggiore di eta' quando i genitori adottivi sono deceduti o divenuti irreperibili."
"Art. 32.
1. La Commissione di cui all'articolo 38, ricevuti gli atti di cui all'articolo 31 e valutate le conclusioni dell'ente incaricato, dichiara che l'adozione risponde al superiore interesse del minore e ne autorizza l'ingresso e la residenza permanente in Italia. 2. La dichiarazione di cui al comma 1 non e' ammessa: a) quando dalla documentazione trasmessa dall'autorita' del Paese straniero non emerge la situazione di abbandono del minore e la constatazione dell'impossibilita' di affidamento o di adozione nello Stato di origine; b) qualora nel Paese straniero l'adozione non determini per l'adottato l'acquisizione dello stato di figlio nato nel matrimonio e la cessazione dei rapporti giuridici fra il minore e la famiglia di origine, a meno che i genitori biologici abbiano espressamente consentito al prodursi di tali effetti. 3. Anche quando l'adozione pronunciata nello Stato straniero non produce la cessazione dei rapporti giuridici con la famiglia d'origine, la stessa puo' essere convertita in una adozione che produca tale effetto, se il tribunale per i minorenni la riconosce conforme alla Convenzione. Solo in caso di riconoscimento di tale conformita', e' ordinata la trascrizione. 4. Gli uffici consolari italiani all'estero collaborano, per quanto di competenza, con l'ente autorizzato per il buon esito della procedura di adozione. Essi, dopo aver ricevuto formale comunicazione da parte della Commissione ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera h), rilasciano il visto di ingresso per adozione a beneficio del minore adottando. "
"Art. 36.
1. L'adozione internazionale dei minori provenienti da Stati che hanno ratificato la Convenzione, o che nello spirito della Convenzione abbiano stipulato accordi bilaterali, puo' avvenire solo con le procedure e gli effetti previsti dalla presente legge. 2. L'adozione o l'affidamento a scopo adottivo, pronunciati in un Paese non aderente alla Convenzione ne' firmatario di accordi bilaterali, possono essere dichiarati efficaci in Italia a condizione che: a) sia accertata la condizione di abbandono del minore straniero o il consenso dei genitori biologici ad una adozione che determini per il minore adottato l'acquisizione dello stato di figlio nato nel matrimonio degli adottanti e la cessazione dei rapporti giuridici fra il minore e la famiglia d'origine; b) gli adottanti abbiano ottenuto il decreto di idoneita' previsto dall'articolo 30 e le procedure adottive siano state effettuate con l'intervento della Commissione di cui all'articolo 38 e di un ente autorizzato; c) siano state rispettate le indicazioni contenute nel decreto di idoneita'; d) sia stata concessa l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera h). 3. Il relativo provvedimento e' assunto dal tribunale per i minorenni che ha emesso il decreto di idoneita' all'adozione. Di tale provvedimento e' data comunicazione alla Commissione, che provvede a quanto disposto dall'articolo 39, comma 1, lettera e). 4. L'adozione pronunciata dalla competente autorita' di un Paese straniero a istanza di cittadini italiani, che dimostrino al momento della pronuncia di aver soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi avuto la residenza da almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia con provvedimento del tribunale per i minorenni, purche' conforme ai principi della Convenzione."
"Art. 37.
1. Successivamente all'adozione, la Commissione di cui all'articolo 38 puo' comunicare ai genitori adottivi, eventualmente tramite il tribunale per i minorenni, solo le informazioni che hanno rilevanza per lo stato di salute dell'adottato. 2. Il tribunale per i minorenni che ha emesso i provvedimenti indicati dagli articoli 35 e 36 e la Commissione conservano le informazioni acquisite sull'origine del minore, sull'identita' dei suoi genitori biologici e sull'anamnesi sanitaria del minore e della sua famiglia di origine. 3. Per quanto concerne l'accesso alle altre informazioni valgono le disposizioni vigenti in tema di adozione di minori italiani."
"Art. 44.
1. I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7: a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia orfano di padre e di madre; b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge ; c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e di madre; d) quando vi sia la constatata impossibilita' di affidamento preadottivo. 2. L'adozione, nei casi indicati nel comma 1, e' consentita anche in presenza di figli. 3. Nei casi di cui alle lettere a), c), e d) del comma 1 l'adozione e' consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non e' coniugato. Se l'adottante e' persona coniugata e non separata, l'adozione puo' essere tuttavia disposta solo a seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi. 4. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 1 l'eta' dell'adottante deve superare di almeno diciotto anni quella di coloro che egli intende adottare. "
"Art. 46.
Per l'adozione e' necessario l'assenso dei genitori e del coniuge dell'adottando. Quando e' negato l'assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dell'adottante, puo', ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, pronunziare ugualmente l'adozione, salvo che l'assenso sia stato rifiutato dai genitori esercenti responsabilita' genitoriale o dal coniuge, se convivente, dell'adottando. Parimenti il tribunale puo' pronunciare l'adozione quando e' impossibile ottenere l'assenso per incapacita' o irreperibilita' delle persone chiamate ad esprimerlo. "
"Art. 48.
Se il minore e' adottato da due coniugi, o dal coniuge di uno dei genitori, la responsabilita' genitoriale sull'adottato ed il relativo esercizio spettano ad entrambi. L'adottante ha l'obbligo di mantenere l'adottato, di istruirlo ed educarlo conformemente a quanto prescritto dall' articolo 147 del codice civile. Se l'adottato ha beni propri, l'amministrazione di essi, durante la minore eta' dell'adottato stesso, spetta all'adottante, il quale non ne ha l'usufrutto legale, ma puo' impiegare le rendite per le spese di mantenimento, istruzione ed educazione del minore con l'obbligo di investirne l'eccedenza in modo fruttifero. Si applicano le disposizioni dell' articolo 382 del codice civile."
"Art. 50.
Se cessa l'esercizio da parte, dell'adottante o degli adottanti della responsabilita' genitoriale, il tribunale per i minorenni su istanza dell'adottato, dei suoi parenti o affini o del pubblico ministero, o anche d'ufficio, puo' emettere i provvedimenti opportuni circa la cura della persona dell'adottato, la sua rappresentanza e l'amministrazione dei suoi beni, anche se ritiene conveniente che l'esercizio della potesta' sia ripreso dai genitori. Si applicano le norme di cui agli articoli 330 e seguenti del codice civile."
"Art. 52.
Quando i fatti previsti nell'articolo precedente sono stati compiuti dall'adottante contro l'adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca puo' essere pronunciata su domanda dell'adottato o su istanza del pubblico ministero. Il tribunale, assunte informazioni ed effettuato ogni opportuno accertamento e indagine, sentiti il pubblico ministero, l'adottante e l'adottato che abbia compiuto gli anni dodici e anche di eta' inferiore, in considerazione della sua capacita' di discernimento pronuncia sentenza. Inoltre il tribunale, sentiti il pubblico ministero ed il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche di eta' inferiore, puo' dare provvedimenti opportuni con decreto in camera di consiglio circa la cura della persona del minore, la sua rappresentanza e l'amministrazione dei beni, anche se ritiene conveniente che l'esercizio della responsabilita' genitoriale sia ripreso dai genitori. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile. Nei casi in cui siano adottati i provvedimenti di cui al terzo comma il tribunale li segnala al giudice tutelare al fine della nomina di un tutore. "
"Art. 71.
Chiunque, in violazione delle norme di legge in materia di adozione, affida a terzi con carattere definitivo un minore, ovvero lo avvia all'estero perche' sia definitivamente affidato, e' punito con la reclusione da uno a tre anni. Se il fatto e' commesso dal tutore ovvero da altra persona cui il minore e' affidato per ragioni di educazione, di istruzione, di vigilanza e di custodia, la pena e' aumentata della meta'. Se il fatto e' commesso dal genitore la condanna comporta la perdita della relativa responsabilita' genitoriale e l'apertura della procedura di adottabilita'; se e' commesso dal tutore consegue la rimozione dall'ufficio; se e' commesso dalla persona cui il minore e' affidato consegue la inidoneita' ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacita' all'ufficio tutelare. Se il fatto e' commesso da pubblici ufficiali, da incaricati di un pubblico servizio, da esercenti la professione sanitaria o forense, da appartenenti ad istituti di assistenza pubblici o privati nei casi di cui all' articolo 61, numeri 9 e 11, del codice penale, la pena e' raddoppiata. La pena stabilita nel primo comma del presente articolo si applica anche a coloro che, consegnando o promettendo denaro od altra utilita' a terzi, accolgono minori in illecito affidamento con carattere di definitivita'. La condanna comporta la inidoneita' ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacita' all'ufficio tutelare. Chiunque svolga opera di mediazione al fine di realizzare l'affidamento di cui al primo comma e' punito con la reclusione fino ad un anno o con multa da da euro 258 a euro 2.582."
"Art. 73.
Chiunque essendone a conoscenza in ragione del proprio ufficio fornisce qualsiasi notizia atta a rintracciare un minore nei cui confronti sia stata pronunciata adozione o rivela in qualsiasi modo notizie circa lo stato di figlio adottivo e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 103 a euro 1.032. Se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a chi fornisce tali notizie successivamente all'affidamento preadottivo e senza l'autorizzazione del tribunale per i minorenni. "
"Art. 74.
Gli ufficiali di stato civile trasmettono immediatamente al competente tribunale per i minorenni comunicazione, sottoscritta dal dichiarante, dell'avvenuto riconoscimento da parte di persona coniugata di un figlio nato fuori dal matrimonio non riconosciuto dall'altro genitore. Il tribunale dispone l'esecuzione di opportune indagini per accertare la veridicita' del riconoscimento. Nel caso in cui vi siano fondati motivi per ritenere che ricorrano gli estremi dell'impugnazione del riconoscimento il tribunale per i minorenni assume, anche d'ufficio, i provvedimenti di cui all' articolo 264, secondo comma, del codice civile.". |
| Art. 101 Modifiche alla legge 31 maggio 1995, n. 218
1. Alla legge 31 maggio 1995, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 33 e' sostituito dal seguente:
"Art. 33. Filiazione
1. Lo stato di figlio e' determinato dalla legge nazionale del figlio o, se piu' favorevole, dalla legge dello Stato di cui uno dei genitori e' cittadino, al momento della nascita. 2. La legge individuata ai sensi del comma 1 regola i presupposti e gli effetti dell'accertamento e della contestazione dello stato di figlio; qualora la legge cosi' individuata non permetta l'accertamento o la contestazione dello stato di figlio si applica la legge italiana. 3. Lo stato di figlio, acquisito in base alla legge nazionale di uno dei genitori, non puo' essere contestato che alla stregua di tale legge; se tale legge non consente la contestazione si applica la legge italiana. 4. Sono di applicazione necessaria le norme del diritto italiano che sanciscono l'unicita' dello stato di figlio."; b) nella rubrica dell'articolo 35 la parola: "naturale" e' soppressa; il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Le condizioni per il riconoscimento del figlio sono regolate dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita, o se piu' favorevole, dalla legge nazionale del soggetto che fa il riconoscimento, nel momento in cui questo avviene; se tali leggi non prevedono il riconoscimento si applica la legge italiana."; c) all'articolo 36 le parole: "potesta' dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale"; d) dopo l'articolo 36 e' inserito il seguente:
"Art. 36-bis.
1. Nonostante il richiamo ad altra legge, si applicano in ogni caso le norme del diritto italiano che: a) attribuiscono ad entrambi i genitori la responsabilita' genitoriale; b) stabiliscono il dovere di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento del figlio; c) attribuiscono al giudice il potere di adottare provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilita' genitoriale in presenza di condotte pregiudizievoli per il figlio."; e) all'articolo 38, primo comma, la parola: "legittimo" e' soppressa. Note all'art. 101: Si riporta il testo degli articoli 35, 36 e 38 della legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato), come modificati dal presente decreto:: "Art. 35.Riconoscimento di figlio. 1. Le condizioni per il riconoscimento del figlio sono regolate dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita, o se piu' favorevole, dalla legge nazionale del soggetto che fa il riconoscimento, nel momento in cui questo avviene; se tali leggi non prevedono il riconoscimento si applica la legge italiana. 2. La capacita' del genitore di fare il riconoscimento e' regolata dalla sua legge nazionale. 3. La forma del riconoscimento e' regolata dalla legge dello Stato in cui esso e' fatto o da quella che ne disciplina la sostanza. " "Art. 36. Rapporti tra genitori e figli. 1. I rapporti personali e patrimoniali tra genitori e figli, compresa la responsabilita' genitoriale, sono regolati dalla legge nazionale del figlio. " "Art. 38.Adozione. 1. I presupposti, la costituzione e la revoca dell'adozione sono regolati dal diritto nazionale dell'adottante o degli adottanti se comune o, in mancanza, dal diritto dello Stato nel quale gli adottanti sono entrambi residenti, ovvero da quello dello Stato nel quale la loro vita matrimoniale e' prevalentemente localizzata, al momento dell'adozione. Tuttavia si applica il diritto italiano quando e' richiesta al giudice italiano l'adozione di un minore, idonea ad attribuirgli lo stato di figlio. 2. E' in ogni caso salva l'applicazione della legge nazionale dell'adottando maggiorenne per la disciplina dei consensi che essa eventualmente richieda.". |
| Art. 102 Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n. 40
1. All'articolo 8 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, la parola: "legittimi" e' sostituita dalle seguenti: "nati nel matrimonio". Note all'art. 102: - Si riporta il testo dell'articolo 8 della legge 19 febbraio 2004, n.40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), come modificato dal presente decreto: "Art. 8. Stato giuridico del nato. 1. I nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli nati nel matrimonio o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volonta' di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell'articolo 6.". |
| Art. 103 Modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71
1. All'articolo 30 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio"; b) al primo comma la parola: "naturale" e' sostituita dalle seguenti: "nato fuori del matrimonio"; c) il secondo periodo del primo comma e' sostituito dal seguente: "Quando ricorrono i presupposti previsti dall'articolo 262 del codice civile, il capo dell'ufficio consolare riceve altresi' le domande relative al cognome del figlio nato fuori del matrimonio e le trasmette al giudice competente"; d) il secondo comma e' abrogato. Note all'art. 103: - Si riporta il testo dell'articolo 30 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n.71 (Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246), come modificato dal presente decreto: "Art. 30. Riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio. 1. Il capo dell'ufficio consolare riceve la dichiarazione di riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio di cui all'articolo 254 del codice civile. Quando ricorrono i presupposti previsti dall'articolo 262 del codice civile, il capo dell'ufficio consolare riceve altresi' le domande relative al cognome del figlio nato fuori del matrimonio e le trasmette al giudice competente. 2. abrogato.". |
| Art. 104 Disposizioni transitorie
1. Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell'entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, sono legittimati a proporre azioni di petizione di eredita', ai sensi dell'articolo 533 del codice civile, coloro che, in applicazione dell'articolo 74 dello stesso codice, come modificato dalla medesima legge, hanno titolo a chiedere il riconoscimento della qualita' di erede. 2. Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell'entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, possono essere fatti valere i diritti successori che discendono dall'articolo 74 del codice civile, come modificato dalla medesima legge. 3. Le disposizioni di cui al comma 1 e al comma 2 si applicano anche nei confronti dei discendenti del figlio, riconosciuto o la cui paternita' o maternita' sia stata giudizialmente accertata, morto prima dell'entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219. 4. I diritti successori che discendono dall'articolo 74 del codice civile, come modificato dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219, sulle eredita' aperte anteriormente al termine della sua entrata in vigore si prescrivono a far data da suddetto termine. 5. Nei casi in cui i riconoscimenti o le dichiarazioni giudiziali di genitorialita' intervengano dopo il termine di entrata in vigore della presente legge, i diritti successori che non sarebbero spettati a persona deceduta prima di tale termine possono essere fatti valere dai suoi discendenti in rappresentazione e dai suoi eredi. Essi si prescrivono a far data dall'annotazione del riconoscimento nell'atto di nascita o dal passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa della paternita' o maternita'. 6. Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell'entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, nei giudizi promossi ai sensi dell'articolo 533 del codice civile, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, si applicano l'articolo 74 del codice civile, come modificato dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219, e le disposizioni del libro secondo del codice civile, come modificate dal presente decreto legislativo. 7. Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell'entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, le disposizioni del codice civile, come modificate dal presente decreto legislativo, si applicano alle azioni di disconoscimento di paternita', di reclamo e di contestazione dello stato di figlio, relative ai figli nati prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo. 8. Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell'entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, le disposizioni del codice civile relative al riconoscimento dei figli, come modificate dalla medesima legge, si applicano anche ai figli nati o concepiti anteriormente all'entrata in vigore della stessa. 9. Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell'entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, i termini per proporre l'azione di disconoscimento di paternita', previsti dal quarto comma dell'articolo 244 del codice civile, decorrono dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo. 10. Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell'entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, nel caso di riconoscimento di figlio annotato sull'atto di nascita prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, i termini per proporre l'azione di impugnazione, previsti dall'articolo 263 e dai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 267 del codice civile, decorrono dal giorno dell'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo. 11. Restano validi e non possono essere modificati gli atti dello stato civile gia' formati secondo le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, salve le modifiche risultanti da provvedimenti giudiziari. Note all'art. 104: - La legge 10 dicembre 2012, n.219, reca: "Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali". - Si riporta il testo dell'articolo 74 del codice civile: "Art.74. Parentela. La parentela e' il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione e' avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui e' avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio e' adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di eta', di cui agli articoli 291 e seguenti.". Si riporta il testo dell'articolo 533 del codice civile: "Art. 533. Nozione. L'erede puo' chiedere il riconoscimento della sua qualita' ereditaria contro chiunque possiede tutti o parte dei beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno, allo scopo di ottenere la restituzione dei beni medesimi. L'azione e' imprescrittibile, salvi gli effetti dell'usucapione rispetto ai singoli beni.". Si riporta il testo del quarto comma dell'articolo 244 del codice civile: "Art. 244. Termini dell'azione di disconoscimento. (Omissis). L'azione puo' essere altresi' promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto i sedici anni, o del pubblico ministero quando si tratta di minore di eta' inferiore.". Si riporta il testo dell'articolo 263 del codice civile: "Art. 263. Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicita'. Il riconoscimento puo' essere impugnato per difetto di veridicita' dall'autore del riconoscimento, da colui che e' stato riconosciuto e da chiunque vi abbia interesse. L'impugnazione e' ammessa anche dopo la legittimazione. L'azione e' imprescrittibile.". Per i commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 267 del codice civile, vedi nelle note all'articolo 30 del presente decreto. |
| Art. 105 Sostituzione termini
1. La parola: "potesta'" riferita alla potesta' genitoriale, le parole: "potesta' genitoriale", ovunque presenti, in tutta la legislazione vigente, sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale". 2. Le parole: "figli legittimi" o le parole: "figlio legittimo", ovunque presenti, in tutta la legislazione vigente sono sostituite dalle seguenti: "figli nati nel matrimonio" o dalle seguenti: "figlio nato nel matrimonio". 3. Le parole: "figli naturali" o le parole: "figlio naturale", ovvero "figli adulterini" o "figlio adulterino" ove presenti, in tutta la legislazione vigente sono sostituite dalle seguenti: "figli nati fuori del matrimonio" o dalle seguenti: "figlio nato fuori del matrimonio". 4. Le parole: "figli legittimati", "figlio legittimato", "legittimato", "legittimati" ovunque presenti in tutta la legislazione vigente, sono soppresse.
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| Art. 106 Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni: a) gli articoli 155-bis, 155-ter, 155-quater, 155-quinquies, 155-sexies, 233, 235, 242, 243, 261, 578 e 579 del codice civile; b) gli articoli 34, 124 e 125 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318; c) l'articolo 34 della legge 31 maggio 1995, n. 218. Note all'art. 106: - Il regio decreto 30 marzo 1942, n.318, reca: "Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie". - La legge 31 maggio 1995, n.218, reca: "Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato". |
| Art. 107 Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le Amministrazioni interessate provvedono ai compiti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
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| Art. 108 Entrata in vigore
1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 28 dicembre 2013
NAPOLITANO
Letta, Presidente del Consiglio dei ministri
Kyenge, Ministro per l'integrazione
Alfano, Ministro dell'interno
Cancellieri, Ministro della giustizia
Giovannini, Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con delega alle pari opportunita'
Saccomanni, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Cancellieri
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