Gazzetta n. 5 del 8 gennaio 2014 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154
Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 10 dicembre 2012, n. 219, recante disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali, in particolare l'articolo 2 che delega il Governo ad adottare uno o piu' decreti legislativi di modifica delle disposizioni vigenti in materia di filiazione;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 2013;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 dicembre 2013;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri per l'integrazione, dell'interno, della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali con delega alle pari opportunita', di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modifiche all'articolo 87 del codice civile

1. All'articolo 87 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica le parole: "e affiliazione" sono soppresse;
b) al primo comma, numero 1) le parole: ", legittimi o naturali" sono soppresse;
c) il secondo comma e' abrogato;
d) il terzo comma e' abrogato;
e) al quarto comma le parole: "o di filiazione naturale" sono soppresse.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
della funzione legislativa non puo' essere delegato al
Governo se non con determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 10
dicembre 2012, n.219 (Disposizioni in materia di
riconoscimento dei figli naturali):
"Art. 2. Delega al Governo per la revisione delle
disposizioni vigenti in materia di filiazione.
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o piu' decreti legislativi di modifica delle
disposizioni vigenti in materia di filiazione e di
dichiarazione dello stato di adottabilita' per eliminare
ogni discriminazione tra i figli, anche adottivi, nel
rispetto dell'articolo 30 della Costituzione, osservando,
oltre ai principi di cui agli articoli 315 e 315-bis del
codice civile, come rispettivamente sostituito e introdotto
dall'articolo 1 della presente legge, i seguenti principi e
criteri direttivi:
a) sostituzione, in tutta la legislazione vigente,
dei riferimenti ai «figli legittimi» e ai «figli naturali»
con riferimenti ai «figli», salvo l'utilizzo delle
denominazioni di «figli nati nel matrimonio» o di «figli
nati fuori del matrimonio» quando si tratta di disposizioni
a essi specificamente relative;
b) modificazione del titolo VII del libro primo del
codice civile, in particolare:
1) sostituendo la rubrica del titolo VII con la
seguente: «Dello stato di figlio»;
2) sostituendo la rubrica del capo I con la
seguente: «Della presunzione di paternita'»;
3) trasponendo nel nuovo capo I i contenuti della
sezione I del capo I;
4) trasponendo i contenuti della sezione II del
capo I in un nuovo capo II, avente la seguente rubrica:
«Delle prove della filiazione»;
5) trasponendo i contenuti della sezione III del
capo I in un nuovo capo III, avente la seguente rubrica:
«Dell'azione di disconoscimento e delle azioni di
contestazione e di reclamo dello stato di figlio»;
6) trasponendo i contenuti del paragrafo 1 della
sezione I del capo II in un nuovo capo IV, avente la
seguente rubrica: «Del riconoscimento dei figli nati fuori
del matrimonio»;
7) trasponendo i contenuti del paragrafo 2 della
sezione I del capo II in un nuovo capo V, avente la
seguente rubrica: «Della dichiarazione giudiziale della
paternita' e della maternita'»;
8) abrogando le disposizioni che fanno riferimento
alla legittimazione;
c) ridefinizione della disciplina del possesso di
stato e della prova della filiazione prevedendo che la
filiazione fuori del matrimonio puo' essere giudizialmente
accertata con ogni mezzo idoneo;
d) estensione della presunzione di paternita' del
marito rispetto ai figli comunque nati o concepiti durante
il matrimonio e ridefinizione della disciplina del
disconoscimento di paternita', con riferimento in
particolare all'articolo 235, primo comma, numeri 1), 2) e
3), del codice civile, nel rispetto dei principi
costituzionali;
e) modificazione della disciplina del riconoscimento
dei figli nati fuori del matrimonio con la previsione che:
1) la disciplina attinente all'inserimento del
figlio riconosciuto nella famiglia dell'uno o dell'altro
genitore sia adeguata al principio dell'unificazione dello
stato di figlio, demandando esclusivamente al giudice la
valutazione di compatibilita' di cui all'articolo 30, terzo
comma, della Costituzione;
2) il principio dell'inammissibilita' del
riconoscimento di cui all'articolo 253 del codice civile
sia esteso a tutte le ipotesi in cui il riconoscimento
medesimo e' in contrasto con lo stato di figlio
riconosciuto o giudizialmente dichiarato;
f) modificazione degli articoli 244, 264 e 273 del
codice civile prevedendo l'abbassamento dell'eta' del
minore dal sedicesimo al quattordicesimo anno di eta';
g) modificazione della disciplina dell'impugnazione
del riconoscimento con la limitazione
dell'imprescrittibilita' dell'azione solo per il figlio e
con l'introduzione di un termine di decadenza per
l'esercizio dell'azione da parte degli altri legittimati;
h) unificazione delle disposizioni che disciplinano i
diritti e i doveri dei genitori nei confronti dei figli
nati nel matrimonio e dei figli nati fuori del matrimonio,
delineando la nozione di responsabilita' genitoriale quale
aspetto dell'esercizio della potesta' genitoriale;
i) disciplina delle modalita' di esercizio del
diritto all'ascolto del minore che abbia adeguata capacita'
di discernimento, precisando che, ove l'ascolto sia
previsto nell'ambito di procedimenti giurisdizionali, ad
esso provvede il presidente del tribunale o il giudice
delegato;
l) adeguamento della disciplina delle successioni e
delle donazioni al principio di unicita' dello stato di
figlio, prevedendo, anche in relazione ai giudizi pendenti,
una disciplina che assicuri la produzione degli effetti
successori riguardo ai parenti anche per gli aventi causa
del figlio naturale premorto o deceduto nelle more del
riconoscimento e conseguentemente l'estensione delle azioni
di petizione di cui agli articoli 533 e seguenti del codice
civile;
m) adattamento e riordino dei criteri di cui agli
articoli 33, 34, 35 e 39 della legge 31 maggio 1995, n.
218, concernenti l'individuazione, nell'ambito del sistema
di diritto internazionale privato, della legge applicabile,
anche con la determinazione di eventuali norme di
applicazione necessaria in attuazione del principio
dell'unificazione dello stato di figlio;
n) specificazione della nozione di abbandono morale e
materiale dei figli con riguardo alla provata
irrecuperabilita' delle capacita' genitoriali in un tempo
ragionevole da parte dei genitori, fermo restando che le
condizioni di indigenza dei genitori o del genitore
esercente la potesta' genitoriale non possono essere di
ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria
famiglia;
o) previsione della segnalazione ai comuni, da parte
dei tribunali per i minorenni, delle situazioni di
indigenza di nuclei familiari che, ai sensi della legge 4
maggio 1983, n. 184, richiedano interventi di sostegno per
consentire al minore di essere educato nell'ambito della
propria famiglia, nonche' previsione di controlli che il
tribunale per i minorenni effettua sulle situazioni
segnalate agli enti locali;
p) previsione della legittimazione degli ascendenti a
far valere il diritto di mantenere rapporti significativi
con i nipoti minori.
2. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1
provvedono, altresi', a effettuare, apportando le
occorrenti modificazioni e integrazioni normative, il
necessario coordinamento con le norme da essi recate delle
disposizioni per l'attuazione del codice civile e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo
1942, n. 318, e delle altre norme vigenti in materia, in
modo da assicurare il rispetto dei principi e criteri
direttivi di cui al citato comma 1 del presente articolo.
3. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1
sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro della
giustizia, del Ministro per le pari opportunita' e del
Ministro o Sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri delegato per le politiche per la
famiglia. Sugli schemi approvati dal Consiglio dei Ministri
esprimono il loro parere le Commissioni parlamentari
competenti entro due mesi dalla loro trasmissione alle
Camere. Decorso tale termine, i decreti legislativi sono
emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine
per l'espressione dei pareri parlamentari, di cui al
presente comma, scada nei trenta giorni che precedono la
scadenza del termine previsto dal comma 1 o
successivamente, quest'ultimo termine e' prorogato di sei
mesi.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di
ciascun decreto legislativo adottato ai sensi del comma 1,
il Governo puo' adottare decreti integrativi o correttivi,
nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al
citato comma 1 e delle disposizioni del comma 2 e con la
procedura prevista dal comma 3.".

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 87 del codice
civile, come modificato dal presente decreto:
"Art. 87. Parentela, affinita', adozione.
Non possono contrarre matrimonio fra loro:
1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta;
2) i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o
uterini;
3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
4) gli affini in linea retta; il divieto sussiste
anche nel caso in cui l'affinita' deriva da matrimonio
dichiarato nullo o sciolto o per il quale e' stata
pronunziata la cessazione degli effetti civili;
5) gli affini in linea collaterale in secondo grado;
6) l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;
7) i figli adottivi della stessa persona;
8) l'adottato e i figli dell'adottante;
9) l'adottato e il coniuge dell'adottante,
l'adottante e il coniuge dell'adottato.
Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto
emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico
ministero, puo' autorizzare il matrimonio nei casi indicati
dai numeri 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione.
L'autorizzazione puo' essere accordata anche nel caso
indicato dal numero 4, quando l'affinita' deriva da un
matrimonio dichiarato nullo.
Il decreto e' notificato agli interessati e al pubblico
ministero.
Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e
sesto dell'articolo 84.".
 
Art. 2
Modifiche all'articolo 128 del codice civile

1. All'articolo 128 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Il matrimonio dichiarato nullo ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli.";
b) nel quarto comma le parole: "bigamia o" sono soppresse;
c) il quinto comma e' sostituito dal seguente: "Nell'ipotesi di cui al quarto comma, rispetto ai figli si applica l'articolo 251.".
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 128 del codice
civile, come modificato dal presente decreto:
"Art. 128. Matrimonio putativo.
Se il matrimonio e' dichiarato nullo, gli effetti del
matrimonio valido si producono, in favore dei coniugi, fino
alla sentenza che pronunzia la nullita', quando i coniugi
stessi lo hanno contratto in buona fede, oppure quando il
loro consenso e' stato estorto con violenza o determinato
da timore di eccezionale gravita' derivante da cause
esterne agli sposi.
Il matrimonio dichiarato nullo ha gli effetti del
matrimonio valido rispetto ai figli.
Se le condizioni indicate nel primo comma si verificano
per uno solo dei coniugi, gli effetti valgono soltanto in
favore di lui e dei figli.
Il matrimonio dichiarato nullo, contratto in malafede
da entrambi i coniugi, ha gli effetti del matrimonio valido
rispetto ai figli nati o concepiti durante lo stesso, salvo
che la nullita' dipenda da incesto.
Nell'ipotesi di cui al quarto comma, rispetto ai figli
si applica l'articolo 251.".
 
Art. 3
Modifiche all'articolo 147 del codice civile

1. L'articolo 147 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 147.

Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacita', inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 315-bis.".
 
Art. 4
Modifiche all'articolo 148 del codice civile

1. L'articolo 148 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 148.

I coniugi devono adempiere l'obbligo di cui all'articolo 147, secondo quanto previsto dall'articolo 316-bis".
 
Art. 5
Modifiche all'articolo 155 del codice civile

1. L'articolo 155 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 155.

In caso di separazione, riguardo ai figli, si applicano le disposizioni contenute nel Capo II del titolo IX.".
 
Art. 6
Modifiche all'articolo 165 del codice civile

1. All'articolo 165 del codice civile la parola: "potesta'" e' sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale".
Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'articolo 165 del codice
civile, come modificato dal presente decreto:
"Art. 165. Capacita' del minore.
Il minore ammesso a contrarre matrimonio e' pure capace
di prestare il consenso per tutte le relative convenzioni
matrimoniali, le quali sono valide se egli e' assistito dai
genitori esercenti la responsabilita' genitoriale su di lui
o dal tutore o dal curatore speciale nominato a norma
dell'articolo 90.".
 
Art. 7
Modifiche alle rubriche del libro primo del codice civile

1. La rubrica del titolo VII, del libro primo del codice civile e' sostituita dalla seguente: "Dello stato di figlio".
2. La rubrica del capo I del titolo VII del libro primo del codice civile e' sostituita dalla seguente: "Della presunzione di paternita'".
3. Le parole: "Sezione I. "Dello stato di figlio legittimo"" sono soppresse.
4. La Sezione II del capo I del titolo VII del libro primo del codice civile e' sostituita dalla seguente: "Capo II. "Delle prove della filiazione"".
5. La Sezione III del capo I del titolo VII del libro primo del codice civile e' sostituita dalla seguente: "Capo III. "Dell'azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo dello stato di figlio"".
6. Le parole: "Capo II. "Della filiazione naturale e della legittimazione"" sono soppresse.
7. Le parole: "Sezione I. "Della filiazione naturale"" sono soppresse.
8. La rubrica del paragrafo 1 della Sezione I del capo II del libro primo del codice civile e' sostituita dalla seguente: "Capo IV. "Del riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio"".
9. La rubrica del paragrafo 2 della sezione I del capo II del libro primo del codice civile e' sostituita dalla seguente: "Capo V. "Della dichiarazione giudiziale della paternita' e della maternita'"".
10. La rubrica del titolo IX del libro primo del codice civile e' sostituita dalla seguente: "Della responsabilita' genitoriale e dei diritti e doveri del figlio".
11. Dopo il titolo IX del libro primo del codice civile e' inserito il seguente: "Capo I. "Dei diritti e doveri del figlio".
12. Dopo l'articolo 337 del codice civile e' inserito il seguente: " Capo II. "Esercizio della responsabilita' genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullita' del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio".
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo delle rubriche del libro primo
del codice civile, come modificate dal presente decreto:
"1. rubrica del titolo VII: Dello stato di figlio;
2. rubrica del capo I del titolo VII: Della presunzione
di paternita';
3. sezione I: (soppressa);
4. sezione II del capo I: Capo II. Delle prove della
filiazione;
5. sezione III del capo I: Capo III. Dell'azione di
disconoscimento e delle azioni di contestazione e di
reclamo dello stato di figlio;
6. Capo II: (soppresso).;
7. Sezione I:(soppressa);
8. rubrica del paragrafo I della Sezione I del capo II:
Capo IV. Del riconoscimento dei figli nati fuori dal
matrimonio;
9. rubrica del paragrafo II della Sezione I del capo
II: Capo V. Della dichiarazione giudiziale della paternita'
e della maternita';
10. rubrica del titolo IX: Della responsabilita'
genitoriale e dei diritti e doveri del figlio;
11. Dopo il titolo XI del libro I: Capo I. Dei diritti
e doveri del figlio;
12. Dopo l'articolo 337 del codice civile: Capo II.
Esercizio della responsabilita' genitoriale a seguito di
separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili,
annullamento, nullita' del matrimonio ovvero all'esito di
procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio.".
 
Art. 8
Modifica all'articolo 231 del codice civile

1. L'articolo 231 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 231.
Paternita' del marito

Il marito e' padre del figlio concepito o nato durante il matrimonio.".
 
Art. 9
Modifiche all'articolo 232 del codice civile

1. All'articolo 232 del codice civile il primo comma e' sostituito dal seguente: "Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando non sono ancora trascorsi trecento giorni dalla data dell'annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.".
Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'articolo 232 del codice
civile, come modificato dal presente decreto:
"Art. 232. Presunzione di concepimento durante il
matrimonio.
Si presume concepito durante il matrimonio il figlio
nato quando non sono ancora trascorsi trecento giorni dalla
data dell'annullamento, dello scioglimento o della
cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La presunzione non opera decorsi trecento giorni dalla
pronuncia di separazione giudiziale, o dalla omologazione
di separazione consensuale, ovvero dalla data della
comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli
stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle
more del giudizio di separazione o dei giudizi previsti nel
comma precedente.".
 
Art. 10
Modifiche all'articolo 234 del codice civile

1. All'articolo 234 del codice civile il terzo comma e' sostituito dal seguente: "In ogni caso il figlio puo' provare di essere stato concepito durante il matrimonio.".
Note all'art. 10:
Si riporta il testo dell'articolo 234 del codice
civile, come modificato dal presente decreto:
"Art. 234. Nascita del figlio dopo i trecento giorni.
Ciascuno dei coniugi e i loro eredi possono provare che
il figlio, nato dopo i trecento giorni dall'annullamento,
dallo scioglimento o dalla cessazione degli effetti civili
del matrimonio, e' stato concepito durante il matrimonio.
Possono analogamente provare il concepimento durante la
convivenza quando il figlio sia nato dopo i trecento giorni
dalla pronuncia di separazione giudiziale, o dalla
omologazione di separazione consensuale, ovvero dalla data
di comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli
stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle
more del giudizio di separazione o dei giudizi previsti nel
comma precedente.
In ogni caso il figlio puo' provare di essere stato
concepito durante il matrimonio.".
 
Art. 11
Modifiche all'articolo 236 del codice civile

1. All'articolo 236 del codice civile le parole: "legittima" e la parola: "legittimo" sono soppresse.
Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'articolo 236 del codice
civile, come modificato dal presente decreto:
"Art. 236. Atto di nascita e possesso di stato.
La filiazione si prova con l'atto di nascita iscritto
nei registri dello stato civile.
Basta, in mancanza di questo titolo, il possesso
continuo dello stato di figlio.".
 
Art. 12
Modifiche all'articolo 237 del codice civile

1. All'articolo 237 del codice civile il secondo comma e' sostituito dal seguente.
"In ogni caso devono concorrere i seguenti fatti:
che il genitore abbia trattato la persona come figlio ed abbia provveduto in questa qualita' al mantenimento, all'educazione e al collocamento di essa.
che la persona sia stata costantemente considerata come tale nei rapporti sociali.
che sia stata riconosciuta in detta qualita' dalla famiglia.".
Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'articolo 237 del codice
civile, come modificato dal presente decreto:
"Art. 237. Fatti costitutivi del possesso di stato.
Il possesso di stato risulta da una serie di fatti che
nel loro complesso valgano a dimostrare le relazioni di
filiazione e di parentela fra una persona e la famiglia a
cui essa pretende di appartenere.
In ogni caso devono concorrere i seguenti fatti:
che il genitore abbia trattato la persona come figlio
ed abbia provveduto in questa qualita' al mantenimento,
all'educazione e al collocamento di essa.
che la persona sia stata costantemente considerata come
tale nei rapporti sociali.
che sia stata riconosciuta in detta qualita' dalla
famiglia.".
 
Art. 13
Modifiche all'articolo 238 del codice civile

1. All'articolo 238 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Irreclamabilita' di uno stato di figlio contrario a quello attribuito dall'atto di nascita";
b) al primo comma le parole: "233, 234, 235 e 239" sono sostituite dalle seguenti: "234, 239, 240 e 244";
c) il secondo comma e' abrogato.
Note all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'articolo 238 del codice
civile, come modificato dal presente decreto:
"Art. 238. Irreclamabilita' di uno stato di figlio
contrario a quello attribuito dall'atto di nascita.
Salvo quanto disposto dagli articoli 128, 234, 239, 240
e 244 nessuno puo' reclamare uno stato contrario a quello
che gli attribuiscono l'atto di nascita di figlio legittimo
e il possesso di stato conforme all'atto stesso.".
 
Art. 14
Modifiche all'articolo 239 del codice civile

1. L'articolo 239 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 239.
Reclamo dello stato di figlio

Qualora si tratti di supposizione di parto o di sostituzione di neonato, il figlio puo' reclamare uno stato diverso.
L'azione di reclamo dello stato di figlio puo' essere esercitata anche da chi e' nato nel matrimonio ma fu iscritto come figlio di ignoti, salvo che sia intervenuta sentenza di adozione.
L'azione puo' inoltre essere esercitata per reclamare uno stato di figlio conforme alla presunzione di paternita' da chi e' stato riconosciuto in contrasto con tale presunzione e da chi fu iscritto in conformita' di altra presunzione di paternita'.
L'azione puo', altresi', essere esercitata per reclamare un diverso stato di figlio quando il precedente e' stato comunque rimosso.".
 
Art. 15
Modifiche all'articolo 240 del codice civile

1. L'articolo 240 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 240.
Contestazione dello stato di figlio

Lo stato di figlio puo' essere contestato nei casi di cui al primo e secondo comma dell'articolo 239.".
 
Art. 16
Modifiche all'articolo 241 del codice civile

1. All'articolo 241 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Prova in giudizio";
b) il primo comma e' sostituito dal seguente: "Quando mancano l'atto di nascita e il possesso di stato, la prova della filiazione puo' darsi in giudizio con ogni mezzo.";
c) il secondo comma e' abrogato.
Note all'art. 16:
- Si riporta il testo dell'articolo 241 del codice
civile, come modificato dal presente decreto:
"Art. 241. Prova in giudizio.
Quando mancano l'atto di nascita e il possesso di
stato, la prova della filiazione puo' darsi in giudizio con
ogni mezzo.".
 
Art. 17
Articolo 243-bis del codice civile

1. Dopo l'articolo 243 del codice civile e' inserito il seguente:

"Art. 243-bis.
Disconoscimento di paternita'

L'azione di disconoscimento di paternita' del figlio nato nel matrimonio puo' essere esercitata dal marito, dalla madre e dal figlio medesimo.
Chi esercita l'azione e' ammesso a provare che non sussiste rapporto di filiazione tra il figlio e il presunto padre.
La sola dichiarazione della madre non esclude la paternita'.".
 
Art. 18
Modifiche all'articolo 244 del codice civile

1. L'articolo 244 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 244.
Termini dell'azione di disconoscimento

L'azione di disconoscimento della paternita' da parte della madre deve essere proposta nel termine di sei mesi dalla nascita del figlio ovvero dal giorno in cui e' venuta a conoscenza dell'impotenza di generare del marito al tempo del concepimento.
Il marito puo' disconoscere il figlio nel termine di un anno che decorre dal giorno della nascita quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui e' nato il figlio; se prova di aver ignorato la propria impotenza di generare ovvero l'adulterio della moglie al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza.
Se il marito non si trovava nel luogo in cui e' nato il figlio il giorno della nascita il termine, di cui al secondo comma, decorre dal giorno del suo ritorno o dal giorno del ritorno nella residenza familiare se egli ne era lontano. In ogni caso, se egli prova di non aver avuto notizia della nascita in detti giorni, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto notizia.
Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma l'azione non puo' essere, comunque, proposta oltre cinque anni dal giorno della nascita.
L'azione di disconoscimento della paternita' puo' essere proposta dal figlio che ha raggiunto la maggiore eta'. L'azione e' imprescrittibile riguardo al figlio.
L'azione puo' essere altresi' promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto i quattordici anni ovvero del pubblico ministero o dell'altro genitore, quando si tratti di figlio di eta' inferiore.".
 
Art. 19
Modifiche agli articoli 245 e 246 del codice civile

1. L'articolo 245 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 245.
Sospensione del termine

Se la parte interessata a promuovere l'azione di disconoscimento di paternita' si trova in stato di interdizione per infermita' di mente ovvero versa in condizioni di abituale grave infermita' di mente, che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, la decorrenza del termine indicato nell'articolo 244 e' sospesa nei suoi confronti, sino a che duri lo stato di interdizione o durino le condizioni di abituale grave infermita' di mente.
Quando il figlio si trova in stato di interdizione ovvero versa in condizioni di abituale grave infermita' di mente, che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, l'azione puo' essere altresi' promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del pubblico ministero, del tutore, o dell'altro genitore. Per gli altri legittimati l'azione puo' essere proposta dal tutore o, in mancanza di questo, da un curatore speciale, previa autorizzazione del giudice.".
2. L'articolo 246 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 246.
Trasmissibilita' dell'azione

Se il presunto padre o la madre titolari dell'azione di disconoscimento di paternita' sono morti senza averla promossa, ma prima che sia decorso il termine previsto dall'articolo 244, sono ammessi ad esercitarla in loro vece i discendenti o gli ascendenti; il nuovo termine decorre dalla morte del presunto padre o della madre, o dalla nascita del figlio se si tratta di figlio postumo o dal raggiungimento della maggiore eta' da parte di ciascuno dei discendenti.
Se il figlio titolare dell'azione di disconoscimento di paternita' e' morto senza averla promossa sono ammessi ad esercitarla in sua vece il coniuge o i discendenti nel termine di un anno che decorre dalla morte del figlio o dal raggiungimento della maggiore eta' da parte di ciascuno dei discendenti.
Si applicano il sesto comma dell'articolo 244 e l'articolo 245.".
 
Art. 20
Modifiche all'articolo 248 del codice civile

1. All'articolo 248 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Legittimazione all'azione di contestazione dello stato di figlio. Imprescrittibilita'.";
b) il primo comma e' sostituito dal seguente: "L'azione di contestazione dello stato di figlio spetta a chi dall'atto di nascita del figlio risulti suo genitore e a chiunque vi abbia interesse.";
c) dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente: "Si applicano il sesto comma dell'articolo 244 e il secondo comma dell'articolo 245.".
Note all'art. 20:
- Si riporta il testo dell'articolo 248 del codice
civile, come modificato dal presente decreto:
"Art. 248. Legittimazione all'azione di contestazione
dello stato di figlio. Imprescrittibilita'.
L'azione di contestazione dello stato di figlio spetta
a chi dall'atto di nascita del figlio risulti suo genitore
e a chiunque vi abbia interesse.
L'azione e' imprescrittibile.
Quando l'azione e' proposta nei confronti di persone
premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le
disposizioni dell'articolo precedente.
Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i
genitori.
Si applicano il sesto comma dell'articolo 244 e il
secondo comma dell'articolo 245.".
 
Art. 21
Modifiche all'articolo 249 del codice civile

2. L'articolo 249 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 249.

Legittimazione all'azione di reclamo dello stato di figlio.
Imprescrittibilita'

L'azione per reclamare lo stato di figlio spetta al medesimo.
L'azione e' imprescrittibile.
Quando l'azione e' proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell'articolo 247.
Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori.
Si applicano il sesto comma dell'articolo 244 e il secondo comma dell'articolo 245.".
 
Art. 22
Modifiche all'articolo 251 del codice civile

1. Al secondo comma dell'articolo 251 del codice civile le parole: "tribunale per i minorenni" sono sostituite dalle seguenti: "giudice".
Note all'art. 22:
- Si riporta il testo dell'articolo 251 del codice
civile, come modificato dal presente decreto:
"Art. 251. Autorizzazione al riconoscimento.
Il figlio nato da persone, tra le quali esiste un
vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea
collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di
affinita' in linea retta, puo' essere riconosciuto previa
autorizzazione del giudice avuto riguardo all'interesse del
figlio e alla necessita' di evitare allo stesso qualsiasi
pregiudizio.
Il riconoscimento di una persona minore di eta' e'
autorizzato dal giudice.".
 
Art. 23
Modifiche all'articolo 252 del codice civile

1. All'articolo 252 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Affidamento del figlio nato fuori del matrimonio e suo inserimento nella famiglia del genitore.";
b) al primo comma la parola: "naturale" e' sostituita dalle seguenti: "nato fuori del matrimonio";
c) al secondo comma la parola: "naturale" e' sostituita dalle seguenti: "nato fuori del matrimonio"; le parole: "e dei figli legittimi" sono sostituite dalle seguenti: "convivente e degli altri figli"; le parole: "genitore naturale" sono sostituite dalla seguente: "genitore"; l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "In questo caso il giudice stabilisce le condizioni cui ciascun genitore deve attenersi.";
d) al terzo comma le parole: "legittima" e la parola: "naturale" sono soppresse;
e) al quarto comma la parola: "naturale" e' soppressa;
f) dopo il quarto comma e' inserito il seguente: "In caso di disaccordo tra i genitori, ovvero di mancato consenso degli altri figli conviventi, la decisione e' rimessa al giudice tenendo conto dell'interesse dei minori. Prima dell'adozione del provvedimento, il giudice dispone l'ascolto dei figli minori che abbiano compiuto gli anni dodici e anche di eta' inferiore ove capaci di discernimento.".
Note all'art. 23:
- Si riporta il testo dell'articolo 252 del codice
civile, come modificato dal presente decreto:
"Art. 252. Affidamento del figlio nato fuori del
matrimonio e suo inserimento nella famiglia del genitore.
Qualora il figlio nato fuori del matrimonio di uno dei
coniugi sia riconosciuto durante il matrimonio il giudice,
valutate le circostanze, decide in ordine all'affidamento
del minore e adotta ogni altro provvedimento a tutela del
suo interesse morale e materiale.
L'eventuale inserimento del figlio nato fuori del
matrimonio nella famiglia legittima di uno dei genitori
puo' essere autorizzato dal giudice qualora cio' non sia
contrario all'interesse del minore e sia accertato il
consenso dell'altro coniuge convivente e degli altri figli
che abbiano compiuto il sedicesimo anno di eta' e siano
conviventi, nonche' dell'altro genitore che abbia
effettuato il riconoscimento.In questo caso il giudice
stabilisce le condizioni cui ciascun genitore deve
attenersi.
Qualora il figlio naturale sia riconosciuto
anteriormente al matrimonio, il suo inserimento nella
famiglia e' subordinato al consenso dell'altro coniuge, a
meno che il figlio fosse gia' convivente con il genitore
all'atto del matrimonio o l'altro coniuge conoscesse
l'esistenza del figlio.
E' altresi' richiesto il consenso dell'altro genitore
che abbia effettuato il riconoscimento.
In caso di disaccordo tra i genitori, ovvero di mancato
consenso degli altri figli conviventi, la decisione e'
rimessa al giudice tenendo conto dell'interesse dei minori.
Prima dell'adozione del provvedimento, il giudice dispone
l'ascolto dei figli minori che abbiano compiuto gli anni
dodici e anche di eta' inferiore ove capaci di
discernimento.".
 
Art. 24
Modifiche all'articolo 253 del codice civile

1. All'articolo 253 del codice civile le parole: "legittimo o legittimato" sono soppresse.
Note all'art. 24:
- Si riporta il testo dell'articolo 253 del codice
civile, come modificato dal presente decreto:
"Art. 253. Inammissibilita' del riconoscimento.
In nessun caso e' ammesso un riconoscimento in
contrasto con lo stato di figlio in cui la persona si
trova.".
 
Art. 25
Modifiche all'articolo 254 del codice civile

1. All'articolo 254 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma la parola: "naturale" e' sostituita dalle seguenti: "nato fuori del matrimonio";
b) il secondo comma e' abrogato.
Note all'art. 25:
- Si riporta il testo dell'articolo 254 del codice
civile,, come modificato dal presente decreto:
"Art. 254. Forma del riconoscimento.
Il riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio
e' fatto nell'atto di nascita, oppure con una apposita
dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento,
davanti ad un ufficiale dello stato civile o in un atto
pubblico o in un testamento, qualunque sia la forma di
questo.".
 
Art. 26
Modifiche all'articolo 255 del codice civile

1. All'articolo 255 del codice civile le parole: "legittimi e dei suoi figli naturali riconosciuti" sono soppresse.
Note all'art. 26:
- Si riporta il testo dell'articolo 255 del codice
civile, come modificato dal presente decreto:
"Art. 255. Riconoscimento di un figlio premorto.
Puo' anche aver luogo il riconoscimento del figlio
premorto, in favore dei suoi discendenti.".
 
Art. 27
Modifiche all'articolo 262 del codice civile

1. All'articolo 262 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica dopo la parola: "figlio" sono aggiunte le seguenti: "nato fuori del matrimonio";
b) la parola: "naturale", ovunque presente, e' soppressa;
c) il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Se la filiazione nei confronti del padre e' stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio puo' assumere il cognome del padre aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello della madre.";
d) dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: "Se la filiazione nei confronti del genitore e' stata accertata o riconosciuta successivamente all'attribuzione del cognome da parte dell'ufficiale dello stato civile, si applica il primo e il secondo comma del presente articolo; il figlio puo' mantenere il cognome precedentemente attribuitogli, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno della sua identita' personale, aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo al cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto o al cognome dei genitori in caso di riconoscimento da parte di entrambi.";
e) al terzo comma le parole: "l'assunzione del cognome del padre" sono sostituite dalle seguenti: "l'assunzione del cognome del genitore, previo ascolto del figlio minore, che abbia compiuto gli anni dodici e anche di eta' inferiore ove capace di discernimento".
Note all'art. 27:
- Si riporta il testo dell'articolo 262 del codice
civile, come modificato dal presente decreto:
"Art. 262. Cognome del figlio nato fuori del
matrimonio.
Il figlio assume il cognome del genitore che per primo
lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento e' stato
effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il
figlio assume il cognome del padre.
Se la filiazione nei confronti del padre e' stata
accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento
da parte della madre, il figlio puo' assumere il cognome
del padre aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a
quello della madre.
Se la filiazione nei confronti del genitore e' stata
accertata o riconosciuta successivamente all'attribuzione
del cognome da parte dell'ufficiale dello stato civile, si
applica il primo e il secondo comma del presente articolo;
il figlio puo' mantenere il cognome precedentemente
attribuitogli, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno
della sua identita' personale, aggiungendolo, anteponendolo
o sostituendolo al cognome del genitore che per primo lo ha
riconosciuto o al cognome dei genitori in caso di
riconoscimento da parte di entrambi.
Nel caso di minore eta' del figlio, il giudice decide
circal'assunzione del cognome del genitore, previo ascolto
del figlio minore, che abbia compiuto gli anni dodici e
anche di eta' inferiore ove capace di discernimento.".
 
Art. 28
Modifiche all'articolo 263 del codice civile

1. L'articolo 263 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 263.
Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicita'

Il riconoscimento puo' essere impugnato per difetto di veridicita' dall'autore del riconoscimento, da colui che e' stato riconosciuto e da chiunque vi abbia interesse.
L'azione e' imprescrittibile riguardo al figlio.
L'azione di impugnazione da parte dell'autore del riconoscimento deve essere proposta nel termine di un anno che decorre dal giorno dell'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita. Se l'autore del riconoscimento prova di aver ignorato la propria impotenza al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza; nello stesso termine, la madre che abbia effettuato il riconoscimento e' ammessa a provare di aver ignorato l'impotenza del presunto padre. L'azione non puo' essere comunque proposta oltre cinque anni dall'annotazione del riconoscimento.
L'azione di impugnazione da parte degli altri legittimati deve essere proposta nel termine di cinque anni che decorrono dal giorno dall'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita. Si applica l'articolo 245.".
 
Art. 29
Modifiche all'articolo 264 del codice civile

1. L'articolo 264 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 264.
Impugnazione da parte del figlio minore

L'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicita' puo' essere altresi' promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto quattordici anni, ovvero del pubblico ministero o dell'altro genitore che abbia validamente riconosciuto il figlio, quando si tratti di figlio di eta' inferiore.".
 
Art. 30
Modifiche agli articoli 267 e 269 del codice civile

1. All'articolo 267 del codice civile dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:
"Nel caso indicato dal primo comma dell'articolo 263, se l'autore del riconoscimento e' morto senza aver promosso l'azione, ma prima che sia decorso il termine previsto dal terzo comma dello stesso articolo, sono ammessi ad esercitarla in sua vece i discendenti o gli ascendenti, entro un anno decorrente dalla morte dell'autore del riconoscimento o dalla nascita del figlio se si tratta di figlio postumo o dal raggiungimento della maggiore eta' da parte di ciascuno dei discendenti.
Se il figlio riconosciuto e' morto senza aver promosso l'azione di cui all'articolo 263, sono ammessi ad esercitarla in sua vece il coniuge o i discendenti nel termine di un anno che decorre dalla morte del figlio riconosciuto o dal raggiungimento della maggiore eta' da parte di ciascuno dei discendenti.
La morte dell'autore del riconoscimento o del figlio riconosciuto non impedisce l'esercizio dell'azione da parte di coloro che ne hanno interesse, nel termine di cui al quarto comma dell'articolo 263.
Si applicano il sesto comma dell'articolo 244 e l'articolo 245.".
2. All'articolo 269 del codice civile la parola: "naturale", ovunque presente, e' soppressa.
Note all'art. 30:
- Si riporta il testo degli articoli 267 e 269 del
codice civile, come modificati dal presente decreto:
"Art. 267. Trasmissibilita' dell'azione.
Nei casi indicati dagli articoli 265 e 266, se l'autore
del riconoscimento e' morto senza aver promosso l'azione,
ma prima che sia scaduto il termine, l'azione puo' essere
promossa dai discendenti, dagli ascendenti o dagli eredi.
Nel caso indicato dal primo comma dell'articolo 263, se
l'autore del riconoscimento e' morto senza aver promosso
l'azione, ma prima che sia decorso il termine previsto dal
terzo comma dello stesso articolo, sono ammessi ad
esercitarla in sua vece i discendenti o gli ascendenti,
entro un anno decorrente dalla morte dell'autore del
riconoscimento o dalla nascita del figlio se si tratta di
figlio postumo o dal raggiungimento della maggiore eta' da
parte di ciascuno dei discendenti.
Se il figlio riconosciuto e' morto senza aver promosso
l'azione di cui all'articolo 263, sono ammessi ad
esercitarla in sua vece il coniuge o i discendenti nel
termine di un anno che decorre dalla morte del figlio
riconosciuto o dal raggiungimento della maggiore eta' da
parte di ciascuno dei discendenti.
La morte dell'autore del riconoscimento o del figlio
riconosciuto non impedisce l'esercizio dell'azione da parte
di coloro che ne hanno interesse, nel termine di cui al
quarto comma dell'articolo 263.
Si applicano il sesto comma dell'articolo 244 e
l'articolo 245."
"Art. 269. Dichiarazione giudiziale di paternita' e
maternita'.
La paternita' e la maternita' possono essere
giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento
e' ammesso.
La prova della paternita' e della maternita' puo'
essere data con ogni mezzo.
La maternita' e' dimostrata provando la identita' di
colui che si pretende essere figlio e di colui che fu
partorito dalla donna, la quale si assume essere madre.
La sola dichiarazione della madre e la sola esistenza
di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del
concepimento non costituiscono prova della paternita'.".
 
Art. 31
Modifiche all'articolo 270 del codice civile

1. All'articolo 270 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma la parola: "naturale" e' soppressa;
b) al secondo comma le parole: "legittimi, legittimati o naturali riconosciuti" sono soppresse;
c) dopo il terzo comma e' inserito il seguente: "Si applica l'articolo 245.".
Note all'art. 31:
- Si riporta il testo dell'articolo 270 del codice
civile, come modificato dal presente decreto:
"Art. 270. Legittimazione attiva e termine.
L'azione per ottenere che sia dichiarata giudizialmente
la paternita' o la maternita' e' imprescrittibile riguardo
al figlio.
Se il figlio muore prima di avere iniziato l'azione,
questa puo' essere promossa dai discendenti, entro due anni
dalla morte.
L'azione promossa dal figlio, se egli muore, puo'
essere proseguita dai discendenti.
Si applica l'articolo 245.".
 
Art. 32
Modifiche all'articolo 273 del codice civile

1. All'articolo 273 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma la parola: "naturale" e' soppressa; la parola: "potesta'" e' sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale";
b) al secondo comma la parola: "sedici" e' sostituita dalla seguente: "quattordici".
Note all'art. 32:
- Si riporta il testo dell'articolo 273 del codice
civile, come modificato dal presente decreto:
"Art. 273. Azione nell'interesse del minore o
dell'interdetto.
L'azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata
la paternita' o la maternita' puo' essere promossa,
nell'interesse del minore, dal genitore che esercita la
responsabilita' genitoriale prevista dall'articolo 316 o
dal tutore. Il tutore pero' deve chiedere l'autorizzazione
del giudice, il quale puo' anche nominare un curatore
speciale.
Occorre il consenso del figlio per promuovere o per
proseguire l'azione se egli ha compiuto l'eta' di
quattordici anni.
Per l'interdetto l'azione puo' essere promossa dal
tutore previa autorizzazione del giudice.".
 
Art. 33
Modifiche all'articolo 276 del codice civile

1. All'articolo 276 del codice civile la parola: "naturale" e' soppressa.
Note all'art. 33:
- Si riporta il testo dell'articolo 276 del codice
civile, come modificato dal presente decreto:
"Art. 276. Legittimazione passiva.
La domanda per la dichiarazione di paternita' o di
maternita' deve essere proposta nei confronti del presunto
genitore o, in sua mancanza, nei confronti dei suoi eredi.
In loro mancanza, la domanda deve essere proposta nei
confronti di un curatore nominato dal giudice davanti al
quale il giudizio deve essere promosso.
Alla domanda puo' contraddire chiunque vi abbia
interesse.".
 
Art. 34
Modifiche all'articolo 277 del codice civile

1. All'articolo 277 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, la parola: "naturale" e' soppressa;
b) al secondo comma, dopo le parole: "che stima utili per" sono inserite le seguenti: "l'affidamento,".
Note all'art. 34:
- Si riporta il testo dell'articolo 277 del codice
civile, come modificato dal presente decreto:
"Art. 277. Effetti della sentenza.
La sentenza che dichiara la filiazione produce gli
effetti del riconoscimento.
Il giudice puo' anche dare i provvedimenti che stima
utili per l'affidamento, il mantenimento, l'istruzione e
l'educazione del figlio e per la tutela degli interessi
patrimoniali di lui.".
 
Art. 35
Modifiche all'articolo 278 del codice civile

1. L'articolo 278 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 278.
Autorizzazione all'azione

Nei casi di figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinita' in linea retta, l'azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternita' o la maternita' non puo' essere promossa senza previa autorizzazione ai sensi dell'articolo 251.".
 
Art. 36
Modifiche all'articolo 279 del codice civile

1. All'articolo 279 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma la parola: "naturale", ovunque presente, e' sostituita dalle seguenti: "nato fuori del matrimonio"; dopo le parole: "per ottenere gli alimenti" sono inserite le seguenti: " a condizione che il diritto al mantenimento di cui all'articolo 315-bis, sia venuto meno.";
b) il secondo comma e' sostituito dal seguente: "L'azione e' ammessa previa autorizzazione del giudice ai sensi dell'articolo 251.";
c) al terzo comma la parola: "potesta'" e' sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale".
Note all'art. 36:
- Si riporta il testo dell'articolo 279 del codice
civile, come modificato dal presente decreto:
"Art. 279. Responsabilita' per il mantenimento e
l'educazione.
In ogni caso in cui non puo' proporsi l'azione per la
dichiarazione giudiziale di paternita' o di maternita', il
figlionato fuori del matrimonio puo' agire per ottenere il
mantenimento, l'istruzione e l'educazione. Il figlio
naturale se maggiorenne e in stato di bisogno puo' agire
per ottenere gli alimenti a condizione che il diritto al
mantenimento di cui all'articolo 315-bis, sia venuto meno.
L'azione e' ammessa previa autorizzazione del giudice
ai sensi dell'articolo 251.
L'azione puo' essere promossa nell'interesse del figlio
minore da un curatore speciale nominato dal giudice su
richiesta del pubblico ministero o del genitore che
esercita la responsabilita' genitoriale.".
 
Art. 37
Modifiche agli articoli 293 e 297 del codice civile

1. All'articolo 293 del codice civile, nella rubrica e nel primo comma, le parole: "nati fuori del matrimonio" sono soppresse.
2. Al secondo comma dell'articolo 297 del codice civile, la parola: "potesta'" e' sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale".
Note all'art. 37:
- Si riporta il testo degli articoli 293 e 297 del
codice civile, come modificati dal presente decreto:
"Art. 293. Divieto d'adozione di figli.
I figli non possono essere adottati dai loro genitori."
"Art. 297. Assenso del coniuge o dei genitori.
Per l'adozione e' necessario l'assenso dei genitori
dell'adottando e l'assenso del coniuge dell'adottante e
dell'adottando, se coniugati e non legalmente separati.
Quando e' negato l'assenso previsto dal primo comma, il
tribunale, sentiti gli interessati, su istanza
dell'adottante, puo', ove ritenga il rifiuto ingiustificato
o contrario all'interesse dell'adottando, pronunziare
ugualmente l'adozione, salvo che si tratti dell'assenso dei
genitori esercenti la responsabilita' genitoriale o del
coniuge, se convivente, dell'adottante o dell'adottando.
Parimenti il tribunale puo' pronunziare l'adozione quando
e' impossibile ottenere l'assenso per incapacita' o
irreperibilita' delle persone chiamate ad esprimerlo.".
 
Art. 38
Modifiche all'articolo 299 del codice civile

1. All'articolo 299 del codice civile, il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Nel caso in cui la filiazione sia stata accertata o riconosciuta successivamente all'adozione si applica il primo comma.".
Note all'art. 38:
- Si riporta il testo dell'articolo 299 del codice
civile, come modificato dal presente decreto:
"Art. 299. Cognome dell'adottato.
L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo
antepone al proprio.
Nel caso in cui la filiazione sia stata accertata o
riconosciuta successivamente all'adozione si applica il
primo comma.
Se l'adozione e' compiuta da coniugi l'adottato assume
il cognome del marito.
Se l'adozione e' compiuta da una donna maritata,
l'adottato, che non sia figlio del marito, assume il
cognome della famiglia di lei.".
 
Art. 39
Modifiche all'articolo 316 del codice civile

1. L'articolo 316 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 316.
Responsabilita' genitoriale

Entrambi i genitori hanno la responsabilita' genitoriale che e' esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacita', delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.
In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori puo' ricorrere senza formalita' al giudice indicando i provvedimenti che ritiene piu' idonei.
Il giudice, sentiti i genitori e disposto l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di eta' inferiore ove capace di discernimento, suggerisce le determinazioni che ritiene piu' utili nell'interesse del figlio e dell'unita' familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il piu' idoneo a curare l'interesse del figlio.
Il genitore che ha riconosciuto il figlio esercita la responsabilita' genitoriale su di lui. Se il riconoscimento del figlio, nato fuori del matrimonio, e' fatto dai genitori, l'esercizio della responsabilita' genitoriale spetta ad entrambi.
Il genitore che non esercita la responsabilita' genitoriale vigila sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio.".
 
Art. 40
Articolo 316-bis del codice civile

1. Dopo l'articolo 316 del codice civile e' inserito il seguente:

"Art. 316-bis.
Concorso nel mantenimento

I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacita' di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimita', sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinche' possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.
In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l'inadempiente ed assunte informazioni, puo' ordinare con decreto che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro genitore o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole.
Il decreto, notificato agli interessati ed al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo, ma le parti ed il terzo debitore possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica.
L'opposizione e' regolata dalle norme relative all'opposizione al decreto di ingiunzione, in quanto applicabili.
Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le forme del processo ordinario, la modificazione e la revoca del provvedimento.".
 
Art. 41
Modifiche all'articolo 317 del codice civile

1. All'articolo 317 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma la parola: "potesta'" e' sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale";
b) il secondo comma e' sostituito dal seguente: "La responsabilita' genitoriale di entrambi i genitori non cessa a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullita' del matrimonio; il suo esercizio, in tali casi, e' regolato dal capo II del presente titolo.".
Note all'art. 41:
- Si riporta il testo dell'articolo 317 del codice
civile, come modificato dal presente decreto:
"Art. 317. Impedimento di uno dei genitori.
Nel caso di lontananza, di incapacita' o di altro
impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori
l'esercizio della responsabilita' genitoriale, questa e'
esercitata in modo esclusivo dall'altro.
La responsabilita' genitoriale di entrambi i genitori
non cessa a seguito di separazione, scioglimento,
cessazione degli effetti civili, annullamento, nullita' del
matrimonio; il suo esercizio, in tali casi, e' regolato dal
capo II del presente titolo.".
 
Art. 42
Modifiche all'articolo 317-bis del codice civile

1. L'articolo 317-bis del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 317-bis.
Rapporti con gli ascendenti

Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni.
L'ascendente al quale e' impedito l'esercizio di tale diritto puo' ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinche' siano adottati i provvedimenti piu' idonei nell'esclusivo interesse del minore. Si applica l'articolo 336, secondo comma.".
 
Art. 43
Modifiche all'articolo 318 del codice civile

1. All'articolo 318 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "Il figlio" sono inserite le seguenti: ", sino alla maggiore eta' o all'emancipazione,";
b) la parola: "potesta'" e' sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale".
Note all'art. 43:
- Si riporta il testo dell'articolo 318 del codice
civile, come modificato dal presente decreto:
"Art. 318. Abbandono della casa del genitore.
Il figlio,sino alla maggiore eta' o nell'emancipazione,
non puo' abbandonare la casa dei genitori o del genitore
che esercita su di lui la responsabilita' genitoriale ne'
la dimora da essi assegnatagli. Qualora se ne allontani
senza permesso, i genitori possono richiamarlo ricorrendo,
se necessario, al giudice tutelare.".
 
Art. 44
Modifiche all'articolo 320 del codice civile

1. All'articolo 320 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: "potesta'" ovunque presente e' sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale";
b) al primo comma dopo le parole: "i figli nati e nascituri" inserire le seguenti: ", fino alla maggiore eta' o all'emancipazione,".
Note all'art. 44:
- Si riporta il testo dell'articolo 320 del codice
civile, come modificato dal presente decreto:
"Art. 320. Rappresentanza e amministrazione.
I genitori congiuntamente, o quello di essi che
esercita in via esclusiva la responsabilita' genitoriale,
rappresentano i figli nati e nascituri,fino alla maggiore
eta' o all'emancipazione, in tutti gli atti civili e ne
amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione,
esclusi i contratti con i quali si concedono o si
acquistano diritti personali di godimento, possono essere
compiuti disgiuntamente da ciascun genitore.
Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio
difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni
dell'articolo 316.
I genitori non possono alienare, ipotecare o dare in
pegno i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche
a causa di morte, accettare o rinunziare ad eredita' o
legati, accettare donazioni, procedere allo scioglimento di
comunioni, contrarre mutui o locazioni ultranovennali o
compiere altri atti eccedenti la ordinaria amministrazione
ne' promuovere, transigere o compromettere in arbitri
giudizi relativi a tali atti, se non per necessita' o
utilita' evidente del figlio dopo autorizzazione del
giudice tutelare.
I capitali non possono essere riscossi senza
autorizzazione del giudice tutelare, il quale ne determina
l'impiego.
L'esercizio di una impresa commerciale non puo' essere
continuato se non con l'autorizzazione del tribunale su
parere del giudice tutelare. Questi puo' consentire
l'esercizio provvisorio dell'impresa, fino a quando il
tribunale abbia deliberato sulla istanza.
Se sorge conflitto di interessi patrimoniali tra i
figli soggetti alla stessa potesta', o tra essi e i
genitori o quello di essi che esercita in via esclusiva la
responsabilita' genitoriale, il giudice tutelare nomina ai
figli un curatore speciale. Se il conflitto sorge tra i
figli e uno solo dei genitori esercenti la responsabilita'
genitoriale, la rappresentanza dei figli spetta
esclusivamente all'altro genitore.".
 
Art. 45
Modifiche all'articolo 321 del codice civile

1. All'articolo 321 del codice civile la parola: "potesta'" e' sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale".
Note all'art. 45:
- Si riporta il testo dell'articolo 321 del codice
civile, come modificato dal presente decreto:
"Art. 321. Nomina di un curatore speciale.
In tutti i casi in cui i genitori congiuntamente, o
quello di essi che esercita in via esclusiva la
responsabilita' genitoriale, non possono o non vogliono
compiere uno o piu' atti di interesse del figlio, eccedente
l'ordinaria amministrazione, il giudice, su richiesta del
figlio stesso, del pubblico ministero o di uno dei parenti
che vi abbia interesse, e sentiti i genitori, puo' nominare
al figlio un curatore speciale autorizzandolo al compimento
di tali atti.".
 
Art. 46
Modifiche all'articolo 322 del codice civile

1. All'articolo 322 del codice civile la parola: "potesta'" e' sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale".
Note all'art. 46:
- Si riporta il testo dell'articolo 322 del codice
civile, come modificato dal presente decreto:
"Art. 322. Inosservanza delle disposizioni precedenti.
Gli atti compiuti senza osservare le norme dei
precedenti articoli del presente titolo possono essere
annullati su istanza dei genitori esercenti la
responsabilita' genitoriale o del figlio o dei suoi eredi o
aventi causa.".
 
Art. 47
Modifiche all'articolo 323 del codice civile

1. All'articolo 323 del codice civile la parola: "potesta'", ovunque presente, e' sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale".
Note all'art. 47:
- Si riporta il testo dell'articolo 323 del codice
civile, come modificato dal presente decreto:
"Art. 323. Atti vietati ai genitori.
I genitori esercenti la responsabilita' genitoriale sui
figli non possono, neppure all'asta pubblica, rendersi
acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e
dei diritti del minore.
Gli atti compiuti in violazione del divieto previsto
nel comma precedente possono essere annullati su istanza
del figlio o dei suoi eredi o aventi causa.
I genitori esercenti la responsabilita' genitoriale non
possono diventare cessionari di alcuna ragione o credito
verso il minore.".
 
Art. 48
Modifiche all'articolo 324 del codice civile

1. All'articolo 324 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: "potesta'", ovunque presente, e' sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale";
b) al primo comma, dopo le parole: "dei beni del figlio", sono inserite le seguenti: ", fino alla maggiore eta' o all'emancipazione".
Note all'art. 48:
- Si riporta il testo dell'articolo 324 del codice
civile, come modificato dal presente decreto:
"Art. 324. Usufrutto legale.
I genitori esercenti la responsabilita' genitoriale
hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio fino alla
maggiore eta' o all'emancipazione.
I frutti percepiti sono destinati al mantenimento della
famiglia e all'istruzione ed educazione dei figli.
Non sono soggetti ad usufrutto legale:
1) i beni acquistati dal figlio con i proventi del
proprio lavoro;
2) i beni lasciati o donati al figlio per
intraprendere una carriera, un'arte o una professione;
3) i beni lasciati o donati con la condizione che i
genitori esercenti la responsabilita' genitoriale o uno di
essi non ne abbiano l'usufrutto: la condizione pero' non ha
effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di
legittima;
4) i beni pervenuti al figlio per eredita', legato o
donazione e accettati nell'interesse del figlio contro la
volonta' dei genitori esercenti laresponsabilita'
genitoriale. Se uno solo di essi era favorevole
all'accettazione, l'usufrutto legale spetta esclusivamente
a lui.".
 
Art. 49
Modifiche all'articolo 327 del codice civile

1. All'articolo 327 del codice civile la parola: "potesta'" e' sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale".
Note all'art. 49:
- Si riporta il testo dell'articolo 327 del codice
civile, come modificato dal presente decreto:
"Art. 327. Usufrutto legale di uno solo dei genitori.
Il genitore che esercita in modo esclusivo la
responsabilita' genitoriale e' il solo titolare
dell'usufrutto legale.".
 
Art. 50
Modifiche all'articolo 330 del codice civile

1. All'articolo 330 del codice civile, nella rubrica e nel testo, la parola: "potesta'" e' sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale".
Note all'art. 50:
- Si riporta il testo dell'articolo 330 del codice
civile, come modificato dal presente decreto:
"Art. 330. Decadenza dalla responsabilita' genitoriale
sui figli.
Il giudice puo' pronunziare la decadenza dalla
responsabilita' genitoriale quando il genitore viola o
trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi
poteri con grave pregiudizio del figlio.
In tale caso, per gravi motivi, il giudice puo'
ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza
familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente
che maltratta o abusa del minore.".
 
Art. 51
Modifiche all'articolo 332 del codice civile

1. All'articolo 332 del codice civile, nella rubrica e nel testo, la parola: "potesta'" e' sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale".
Note all'art. 51:
- Si riporta il testo dell'articolo 332 del codice
civile, come modificato dal presente decreto:
"Art. 332. Reintegrazione nella responsabilita'
genitoriale.
Il giudice puo' reintegrare nella responsabilita'
genitoriale il genitore che ne e' decaduto, quando, cessate
le ragioni per le quali la decadenza e' stata pronunciata,
e' escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio.".
 
Art. 52
Modifiche all'articolo 336 del codice civile

1. All'articolo 336 del codice civile il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentito il pubblico ministero; dispone, inoltre, l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di eta' inferiore ove capace di discernimento. Nei casi in cui il provvedimento e' richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito.".
Note all'art. 52:
- Si riporta il testo dell'articolo 336 del codice
civile, come modificato dal presente decreto:
"Art. 336. Procedimento.
I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono
adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti o del
pubblico ministero e, quando si tratta di revocare
deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato.
Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte
informazioni e sentito il pubblico ministero; dispone,
inoltre, l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli
anni dodici e anche di eta' inferiore ove capace di
discernimento. Nei casi in cui il provvedimento e'
richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito.
In caso di urgente necessita' il tribunale puo'
adottare, anche d'ufficio, provvedimenti temporanei
nell'interesse del figlio.
Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i
genitori e il minore sono assistiti da un difensore.".
 
Art. 53
Articolo 336-bis del codice civile

1. Dopo l'articolo 336 del codice civile e' inserito il seguente:

"Art. 336-bis.
Ascolto del minore

Il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di eta' inferiore ove capace di discernimento e' ascoltato dal presidente del tribunale o dal giudice delegato nell'ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Se l'ascolto e' in contrasto con l'interesse del minore, o manifestamente superfluo, il giudice non procede all'adempimento dandone atto con provvedimento motivato.
L'ascolto e' condotto dal giudice, anche avvalendosi di esperti o di altri ausiliari. I genitori, anche quando parti processuali del procedimento, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore, se gia' nominato, ed il pubblico ministero, sono ammessi a partecipare all'ascolto se autorizzati dal giudice, al quale possono proporre argomenti e temi di approfondimento prima dell'inizio dell'adempimento.
Prima di procedere all'ascolto il giudice informa il minore della natura del procedimento e degli effetti dell'ascolto. Dell'adempimento e' redatto processo verbale nel quale e' descritto il contegno del minore, ovvero e' effettuata registrazione audio video.".
 
Art. 54
Modifiche all'articolo 337 del codice civile

1. All'articolo 337 del codice civile la parola: "potesta'" e' sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale".
Note all'art. 54:
- Si riporta il testo dell'articolo 337 del codice
civile, come modificato dal presente decreto:
"Art. 337. Vigilanza del giudice tutelare.
Il giudice tutelare deve vigilare sull'osservanza delle
condizioni che il tribunale abbia stabilito per l'esercizio
della responsabilita' genitoriale e per l'amministrazione
dei beni.".
 
Art. 55

Introduzione degli articoli da 337-bis a 337-octies del codice civile

1. Dopo l'articolo 337 del codice civile sono inseriti i seguenti:

"Art. 337-bis.
Ambito di applicazione

In caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullita' del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio si applicano le disposizioni del presente capo.

Art. 337-ter.
Provvedimenti riguardo ai figli

Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Per realizzare la finalita' indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337-bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilita' che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalita' della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresi' la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea impossibilita' di affidare il minore ad uno dei genitori, l'affidamento familiare. All'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole provvede il giudice del merito e, nel caso di affidamento familiare, anche d'ufficio. A tal fine copia del provvedimento di affidamento e' trasmessa, a cura del pubblico ministero, al giudice tutelare.
La responsabilita' genitoriale e' esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacita', dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione e' rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice puo' stabilire che i genitori esercitino la responsabilita' genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valutera' detto comportamento anche al fine della modifica delle modalita' di affidamento.
Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalita', da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio.
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
4) le risorse economiche di entrambi i genitori.
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
L'assegno e' automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.
Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.

Art. 337-quater.

Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento
condiviso

Il giudice puo' disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
Ciascuno dei genitori puo', in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'articolo 337-ter. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice puo' considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, rimanendo ferma l'applicazione dell'articolo 96 del codice di procedura civile.
Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilita' genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e puo' ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

Art. 337-quinquies.
Revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli

I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalita' del contributo.

Art. 337-sexies.

Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza

Il godimento della casa familiare e' attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprieta'. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643.
In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori e' obbligato a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficolta' di reperire il soggetto.

Art. 337-septies.
Disposizioni in favore dei figli maggiorenni

Il giudice, valutate le circostanze, puo' disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, e' versato direttamente all'avente diritto.
Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.

Art. 337-octies.
Poteri del giudice e ascolto del minore

Prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all'articolo 337-ter, il giudice puo' assumere, ad istanza di parte o d'ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di eta' inferiore ove capace di discernimento. Nei procedimenti in cui si omologa o si prende atto di un accordo dei genitori, relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice non procede all'ascolto se in contrasto con l'interesse del minore o manifestamente superfluo.
Qualora ne ravvisi l'opportunita', il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, puo' rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 337-ter per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli.".
 
Art. 56
Modifiche all'articolo 343 del codice civile

1. Al primo comma dell'articolo 343 del codice civile le parole: "potesta' dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale".
Note all'art. 56:
- Si riporta il testo dell'articolo 343 del codice
civile, come modificato dal presente decreto:
"Art. 343. Apertura della tutela.
Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non
possono esercitare la responsabilita' genitoriale, si apre
la tutela presso il tribunale del circondario dove e' la
sede principale degli affari e interessi del minore.
Se il tutore e' domiciliato o trasferisce il domicilio
in altro circondario, la tutela puo' essere ivi trasferita
con decreto del tribunale.".
 
Art. 57
Modifiche all'articolo 348 del codice civile

1. All'articolo 348 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma le parole: "potesta' dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale";
b) il terzo comma e' sostituito dal seguente: "Il giudice, prima di procedere alla nomina del tutore, dispone l'ascolto del minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di eta' inferiore ove capace di discernimento.".
Note all'art. 57:
- Si riporta il testo dell'articolo 348 del codice
civile, come modificato dal presente decreto:
"Art. 348. Scelta del tutore.
Il giudice tutelare nomina tutore la persona designata
dal genitore che ha esercitato per ultimo la
responsabilita' genitoriale. La designazione puo' essere
fatta per testamento, per atto pubblico o per scrittura
privata autenticata.
Se manca la designazione ovvero se gravi motivi si
oppongono alla nomina della persona designata, la scelta
del tutore avviene preferibilmente tra gli ascendenti o tra
gli altri prossimi parenti o affini del minore, i quali, in
quanto sia opportuno, devono essere sentiti.
Il giudice, prima di procedere alla nomina del tutore,
dispone l'ascolto del minore che abbia compiuto gli anni
dodici e anche di eta' inferiore ove capace di
discernimento.
In ogni caso la scelta deve cadere su persona idonea
all'ufficio, di ineccepibile condotta, la quale dia
affidamento di educare e istruire il minore conformemente a
quanto e' prescritto nell'articolo 147.".
 
Art. 58
Modifiche all'articolo 350 del codice civile

1. All'articolo 350 del codice civile le parole: "potesta' dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale".
Note all'art. 58:
- Si riporta il testo dell'articolo 350 del codice
civile, come modificato dal presente decreto:
"Art. 350. Incapacita' all'ufficio tutelare.
Non possono essere nominati tutori e, se sono stati
nominati, devono cessare dall'ufficio:
1) coloro che non hanno la libera amministrazione del
proprio patrimonio;
2) coloro che sono stati esclusi dalla tutela per
disposizione scritta del genitore il quale per ultimo ha
esercitato la responsabilita' genitoriale;
3) coloro che hanno o sono per avere o dei quali gli
ascendenti, i discendenti o il coniuge hanno o sono per
avere col minore una lite, per effetto della quale puo'
essere pregiudicato lo stato del minore o una parte
notevole del patrimonio di lui;
4) coloro che sono incorsi nella perdita della
potesta' dei genitori o nella decadenza da essa, o sono
stati rimossi da altra tutela;
5) il fallito che non e' stato cancellato dal
registro dei falliti.".
 
Art. 59
Modifiche all'articolo 356 del codice civile

1. Al primo comma dell'articolo 356 del codice civile le parole: "potesta' dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale".
Note all'art. 59:
- Si riporta il testo dell'articolo 356 del codice
civile, come modificato dal presente decreto:
"Art. 356. Donazione o disposizione testamentaria a
favore del minore.
Chi fa una donazione o dispone con testamento a favore
di un minore, anche se questi e' soggetto alla
responsabilita' genitoriale, puo' nominargli un curatore
speciale per l'amministrazione dei beni donati o lasciati.
Se il donante o il testatore non ha disposto
altrimenti, il curatore speciale deve osservare le forme
stabilite dagli articoli 374 e 375 per il compimento di
atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.
Si applica in ogni caso al curatore speciale l'articolo
384.".
 
Art. 60
Modifiche all'articolo 371 del codice civile

1. All'articolo 371, primo comma, del codice civile, il numero 1) e' sostituito dal seguente:
"1) sul luogo dove il minore deve essere cresciuto e sul suo avviamento agli studi o all'esercizio di un'arte, mestiere o professione, disposto l'ascolto dello stesso minore che abbia compiuto gli anni dieci e anche di eta' inferiore ove capace di discernimento e richiesto, quando opportuno, l'avviso dei parenti prossimi;".
Note all'art. 60:
- Si riporta il testo dell'articolo 371 del codice
civile, come modificato dal presente decreto:
"Art. 371. Provvedimenti circa l'educazione e
l'amministrazione.
Compiuto l'inventario, il giudice tutelare, su proposta
del tutore e sentito il protutore, delibera:
1) sul luogo dove il minore deve essere cresciuto e
sul suo avviamento agli studi o all'esercizio di un'arte,
mestiere o professione, disposto l'ascolto dello stesso
minore che abbia compiuto gli anni dieci e anche di eta'
inferiore ove capace di discernimento e richiesto, quando
opportuno, l'avviso dei parenti prossimi;
2) sulla spesa annua occorrente per il mantenimento e
l'istruzione del minore e per l'amministrazione del
patrimonio, fissando i modi d'impiego del reddito
eccedente;
3) sulla convenienza di continuare ovvero alienare o
liquidare le aziende commerciali, che si trovano nel
patrimonio del minore, e sulle relative modalita' e
cautele.
Nel caso in cui il giudice stimi evidentemente utile
per il minore la continuazione dell'esercizio dell'impresa,
il tutore deve domandare l'autorizzazione del tribunale. In
pendenza della deliberazione del tribunale il giudice
tutelare puo' consentire l'esercizio provvisorio
dell'impresa.".
 
Art. 61
Modifiche all'articolo 401 del codice civile

1. All'articolo 401 del codice civile le parole: "figli naturali riconosciuti dalla sola madre che si trovi" sono sostituite dalle seguenti "figli di genitori che si trovino"; la parola: "allevamento" e' sostituita dalla seguente: "mantenimento".
Note all'art. 61:
- Si riporta il testo dell'articolo 401 del codice
civile, come modificato dal presente decreto:
"Art. 401. Limiti di applicazione delle norme.
Le disposizioni del presente titolo si applicano anche
ai minori che sono figli di genitori non conosciuti, ovvero
figli di genitori che si trovino nell'impossibilita' di
provvedere al loro mantenimento.
Le stesse disposizioni si applicano ai minori
ricoverati in un istituto di pubblica assistenza o
assistiti da questo per il mantenimento, l'educazione o la
rieducazione, ovvero in stato di abbandono materiale o
morale.".
 
Art. 62
Modifiche all'articolo 402 del codice civile

1. All'articolo 402 del codice civile le parole: "potesta' dei genitori", ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale".
Note all'art. 62:
- Si riporta il testo dell'articolo 402 del codice
civile, come modificato dal presente decreto:
"Art. 402. Poteri tutelari spettanti agli istituti di
assistenza.
L'istituto di pubblica assistenza esercita i poteri
tutelari sul minore ricoverato o assistito, secondo le
norme del titolo X, capo I di questo libro, fino a quando
non si provveda alla nomina di un tutore, e in tutti i casi
nei quali l'esercizio della responsabilita' genitoriale o
della tutela sia impedito. Resta salva la facolta' del
giudice tutelare di deferire la tutela all'ente di
assistenza o all'ospizio, ovvero di nominare un tutore a
norma dell'articolo 354.
Nel caso in cui il genitore riprenda l'esercizio della
responsabilita' genitoriale, l'istituto deve chiedere al
giudice tutelare di fissare eventualmente limiti o
condizioni a tale esercizio.".
 
Art. 63
Modifiche all'articolo 417 del codice civile

1. Al secondo comma dell'articolo 417 del codice civile le parole: "potesta' dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale".
Note all'art. 63:
- Si riporta il testo dell'articolo 417 del codice
civile, come modificato dal presente decreto:
"Art. 417. Istanza d'interdizione o di inabilitazione.
L'interdizione o l'inabilitazione possono essere
promosse dalle persone indicate negli articoli 414 e 415,
dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai
parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il
secondo grado, dal tutore o curatore ovvero dal pubblico
ministero.
Se l'interdicendo o l'inabilitando si trova sotto la
responsabilita' genitoriale o ha per curatore uno dei
genitori, l'interdizione o l'inabilitazione non puo' essere
promossa che su istanza del genitore medesimo o del
pubblico ministero.".
 
Art. 64
Modifiche all'articolo 433 del codice civile

1. All'articolo 433 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il numero 2) e' sostituito dal seguente: "2) i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;";
b) il numero 3) e' sostituito dal seguente: "3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti;".
Note all'art. 64:
- Si riporta il testo dell'articolo 433 del codice
civile, come modificato dal presente decreto:
"Art. 433. Persone obbligate.
All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti,
nell'ordine:
1) il coniuge;
2) i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i
discendenti prossimi;
3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti
prossimi; gli adottanti;
4) i generi e le nuore;
5) il suocero e la suocera;
6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con
precedenza dei germani sugli unilaterali.".
 
Art. 65
Modifiche all'articolo 436 del codice civile

1. All'articolo 436 del codice civile le parole: "legittimi o naturali" sono soppresse.
Note all'art. 65:
- Si riporta il testo dell'articolo 436 del codice
civile, come modificato dal presente decreto:
"Art. 436. Obbligo tra adottante e adottato.
L'adottante deve gli alimenti al figlio adottivo con
precedenza sui genitori di lui.".
 
Art. 66
Modifiche all'articolo 448-bis del codice civile

1. All'articolo 448-bis del codice civile, nella rubrica e nel testo, la parola: "potesta'" e' sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale".
Note all'art. 66:
- Si riporta il testo dell'articolo 448-bis del codice
civile, come modificato dal presente decreto:
"Art. 448-bis. Cessazione per decadenza dell'avente
diritto dalla responsabilita' genitoriale sui figli.
Il figlio, anche adottivo, e, in sua mancanza, i
discendenti prossimi non sono tenuti all'adempimento
dell'obbligo di prestare gli alimenti al genitore nei
confronti del quale e' stata pronunciata la decadenza dalla
responsabilita' genitoriale e, per i fatti che non
integrano i casi di indegnita' di cui all'articolo 463,
possono escluderlo dalla successione.".
 
Art. 67
Modifiche all'articolo 467 del codice civile

1. All'articolo 467 del codice civile le parole: "legittimi o naturali" sono soppresse.
Note all'art. 67:
- Si riporta il testo dell'articolo 467 del codice
civile, come modificato dal presente decreto:
"Art. 467. Nozione.
La rappresentazione fa subentrare i discendenti nel
luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in
cui questi non puo' o non vuole accettare l'eredita' o il
legato.
Si ha rappresentazione nella successione testamentaria
quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui
l'istituto non possa o non voglia accettare l'eredita' o il
legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o
di altro diritto di natura personale.".
 
Art. 68
Modifiche all'articolo 468 del codice civile

1. All'articolo 468 del codice civile le parole: "legittimi, legittimati e adottivi" sono sostituite dalle seguenti: "anche adottivi"; le parole: "nonche' dei discendenti dei figli naturali del defunto," sono soppresse.
Note all'art. 68:
- Si riporta il testo dell'articolo 468 del codice
civile, come modificato dal presente decreto:
"Art. 468. Soggetti.
La rappresentazione ha luogo, nella linea retta, a
favore dei discendenti dei figli anche adottivi, e, nella
linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e
delle sorelle del defunto.
I discendenti possono succedere per rappresentazione
anche se hanno rinunziato all'eredita' della persona in
luogo della quale subentrano, o sono incapaci o indegni di
succedere rispetto a questa.".
 
Art. 69
Modifiche all'articolo 480 del codice civile

1. Al secondo comma dell'articolo 480 del codice civile dopo le parole: "la condizione." e' aggiunto il seguente periodo: "In caso di accertamento giudiziale della filiazione il termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta la filiazione stessa.".
Note all'art. 69:
- Si riporta il testo dell'articolo 480 del codice
civile, come modificato dal presente decreto:
"Art. 480. Prescrizione.
Il diritto di accettare l'eredita' si prescrive in
dieci anni.
Il termine decorre dal giorno dell'apertura della
successione e, in caso d'istituzione condizionale, dal
giorno in cui si verifica la condizione. In caso di
accertamento giudiziale della filiazione il termine decorre
dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta la
filiazione stessa.
Il termine non corre per i chiamati ulteriori, se vi e'
stata accettazione da parte di precedenti chiamati e
successivamente il loro acquisto ereditario e' venuto
meno.".
 
Art. 70
Modifiche all'articolo 536 del codice civile

1. All'articolo 536 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma le parole: "i figli legittimi, i figli naturali, gli ascendenti legittimi" sono sostituite dalle seguenti: "i figli, gli ascendenti";
b) al secondo comma le parole: "legittimi" e "i legittimati e" sono soppresse;
c) al terzo comma le parole: "legittimi o naturali" ovunque presenti sono soppresse.
Note all'art. 70:
- Si riporta il testo dell'articolo 536 del codice
civile, come modificato dal presente decreto:
"Art. 536. Legittimari.
Le persone a favore delle quali la legge riserva una
quota di eredita' o altri diritti nella successione sono:
il coniuge, i figli, gli ascendenti.
Ai figli sono equiparati gli adottivi.
A favore dei discendenti dei figli, i quali vengono
alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli
stessi diritti che sono riservati ai figli.".
 
Art. 71
Modifiche all'articolo 537 del codice civile

1. All'articolo 537 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica le parole: "legittimi e naturali" sono soppresse;
b) al primo comma le parole: "legittimo o naturale," sono soppresse;
c) al secondo comma le parole: " , legittimi e naturali" sono soppresse;
d) il terzo comma e' abrogato.
Note all'art. 71:
- Si riporta il testo dell'articolo 537 del codice
civile, come modificato dal presente decreto:
"Art. 537. Riserva a favore dei figli.
Salvo quanto disposto dall'articolo 542, se il genitore
lascia un figlio solo, a questi e' riservata la meta' del
patrimonio.
Se i figli sono piu', e' loro riservata la quota dei
due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i
figli.".
 
Art. 72
Modifiche all'articolo 538 del codice civile

1. All'articolo 538 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica la parola: "legittimi" e' soppressa;
b) al primo comma le parole: "legittimi ne' naturali" e la parola: "legittimi" sono soppresse.
Note all'art. 72:
- Si riporta il testo dell'articolo 538 del codice
civile, come modificato dal presente decreto:
"Art. 538. Riserva a favore degli ascendenti.
Se chi muore non lascia figli, ma ascendenti, a favore
di questi e' riservato un terzo del patrimonio, salvo
quanto disposto dall'articolo 544.
In caso di pluralita' di ascendenti, la riserva e'
ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti
dall'articolo 569.".
 
Art. 73
Modifiche all'articolo 542 del codice civile

1. All'articolo 542 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma le parole: "legittimo o naturale," sono soppresse;
b) al secondo comma le parole: ", legittimi o naturali" ovunque presenti sono soppresse;
c) il terzo comma e' abrogato.
Note all'art. 73:
- Si riporta il testo dell'articolo 542 del codice
civile cosi' come modificato dal presente decreto:
"Art. 542. Concorso di coniuge e figli.
Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio,
a quest'ultimo e' riservato un terzo del patrimonio ed un
altro terzo spetta al coniuge.
Quando i figli, sono piu' di uno, ad essi e'
complessivamente riservata la meta' del patrimonio e al
coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto. La
divisione tra tutti i figli, e' effettuata in parti
uguali.".
 
Art. 74
Modifiche all'articolo 544 del codice civile

1. All'articolo 544 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica la parola: "legittimi" e' soppressa;
b) al primo comma le parole: "ne' figli legittimi ne' figli naturali" sono sostituite dalla seguente: "figli"; la parola: "legittimi" e' soppressa.
Note all'art. 74:
- Si riporta il testo dell'articolo 544 del codice
civile, come modificato dal presente decreto:
"Art. 544. Concorso di ascendenti e coniuge.
Quando chi muore non lascia figli, ma ascendenti e il
coniuge, a quest'ultimo e' riservata la meta' del
patrimonio, ed agli ascendenti un quarto.
In caso di pluralita' di ascendenti, la quota di
riserva ad essi attribuita ai sensi del precedente comma e'
ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti
dall'articolo 569.".
 
Art. 75
Modifiche all'articolo 565 del codice civile

1. All'articolo 565 del codice civile le parole: "legittimi e naturali" e la parola: "legittimi" sono soppresse.
Note all'art. 75:
- Si riporta il testo dell'articolo 565 del codice
civile, come modificato dal presente decreto:
"Art. 565. Categorie dei successibili.
Nella successione legittima l'eredita' si devolve al
coniuge, ai discendenti, agli ascendenti, ai collaterali,
agli altri parenti e allo Stato, nell'ordine e secondo le
regole stabilite nel presente titolo.".
 
Art. 76
Modifiche all'articolo 566 del codice civile

1. L'articolo 566 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 566.
Successione dei figli

Al padre ed alla madre succedono i figli, in parti uguali.".
 
Art. 77
Modifiche all'articolo 567 del codice civile

1. All'articolo 567 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente "Successione dei figli adottivi";
b) il primo comma e' sostituito dal seguente: "Ai figli sono equiparati gli adottivi".
Note all'art. 77:
- Si riporta il testo dell'articolo 567 del codice
civile, come modificato dal presente decreto:
"Art. 567. Successione dei figli adottivi.
Ai figli sono equiparati gli adottivi.
I figli adottivi sono estranei alla successione dei
parenti dell'adottante.".
 
Art. 78
Modifiche all'articolo 573 del codice civile

1. All'articolo 573 del codice civile, nella rubrica e nel primo comma, la parola: "naturali" e' sostituita dalle seguenti: "nati fuori del matrimonio".
Note all'art. 78:
- Si riporta il testo dell'articolo 573 del codice
civile, come modificato dal presente decreto:
"Art. 573. Successione dei figli nati fuori del
matrimonio.
Le disposizioni relative alla successione dei figli
nati fuori del matrimonio si applicano quando la filiazione
e' stata riconosciuta o giudizialmente dichiarata, salvo
quanto e' disposto dall'articolo 580.".
 
Art. 79
Modifiche all'articolo 580 del codice civile

1. All'articolo 580 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica la parola: "naturali" e' sostituita dalla seguente: "nati fuori del matrimonio";
b) la parola: "naturali", ovunque presente, e' sostituita dalle seguenti: "nati fuori del matrimonio".
Note all'art. 79:
- Si riporta il testo dell'articolo 580 del codice
civile, come modificato dal presente decreto:
"Art. 580. Diritti dei figli nati fuori dal matrimonio
non riconoscibili.
Ai figli nati fuori dal matrimonio aventi diritto al
mantenimento, all'istruzione e alla educazione, a norma
dell'articolo 279, spetta un assegno vitalizio pari
all'ammontare della rendita della quota di eredita' alla
quale avrebbero diritto, se la filiazione fosse stata
dichiarata o riconosciuta.
I figli nati fuori dal matrimonio hanno diritto di
ottenere su loro richiesta la capitalizzazione dell'assegno
loro spettante a norma del comma precedente, in denaro,
ovvero, a scelta degli eredi legittimi, in beni
ereditari.".
 
Art. 80
Modifiche all'articolo 581 del codice civile

1. All'articolo 581 del codice civile le parole: "legittimi o figli naturali, o figli legittimi e naturali" sono soppresse.
Note all'art. 80:
- Si riporta il testo dell'articolo 581 del codice
civile, come modificato dal presente decreto:
"Art. 581. Concorso del coniuge con i figli.
Quando con il coniuge concorrono figli, il coniuge ha
diritto alla meta' dell'eredita', se alla successione
concorre un solo figlio, e ad un terzo negli altri casi.".
 
Art. 81
Modifiche all'articolo 582 del codice civile

1. All'articolo 582 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica la parola: "legittimi" e' soppressa;
b) al primo comma la parola: "legittimi" e' soppressa.
Note all'art. 81:
- Si riporta il testo dell'articolo 582 del codice
civile, come modificato dal presente decreto:
"Art. 582. Concorso del coniuge con ascendenti,
fratelli e sorelle.
Al coniuge sono devoluti i due terzi dell'eredita' se
egli concorre con ascendenti o con fratelli e sorelle anche
se unilaterali, ovvero con gli uni e con gli altri. In
quest'ultimo caso la parte residua e' devoluta agli
ascendenti, ai fratelli e alle sorelle, secondo le
disposizioni dell'articolo 571, salvo in ogni caso agli
ascendenti il diritto a un quarto dell'eredita'.".
 
Art. 82
Modifiche all'articolo 583 del codice civile

1. All'articolo 583 del codice civile le parole: "legittimi o naturali" sono soppresse.
Note all'art. 82:
- Si riporta il testo dell'articolo 583 del codice
civile, come modificato dal presente decreto:
"Art. 583. Successione del solo coniuge.
In mancanza di figli, di ascendenti, di fratelli o
sorelle, al coniuge si devolve tutta l'eredita'.".
 
Art. 83
Modifiche all'articolo 594 del codice civile

1. All'articolo 594 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica la parola: "naturali" e' sostituita dalle seguenti: "nati fuori del matrimonio";
b) la parola: "naturali" e' sostituita dalle seguenti: "nati fuori del matrimonio".
Note all'art. 83:
- Si riporta il testo dell'articolo 594 del codice
civile cosi' come modificato dal presente decreto:
"Art. 594. Assegno ai figli nati fuori del matrimonio
non riconoscibili.
Gli eredi, i legatari e i donatari sono tenuti, in
proporzione a quanto hanno ricevuto, a corrispondere ai
figli nati fuori del matrimonio di cui all'articolo 279 un
assegno vitalizio nei limiti stabiliti dall'articolo 580,
se il genitore non ha disposto per donazione o testamento
in favore dei figli medesimi. Se il genitore ha disposto in
loro favore, essi possono rinunziare alla disposizione e
chiedere l'assegno.".
 
Art. 84
Modifiche all'articolo 643 del codice civile

1. All'articolo 643 del codice civile il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Se e' chiamato un concepito, l'amministrazione spetta al padre e alla madre.".
Note all'art. 84:
- Si riporta il testo dell'articolo 643 del codice
civile, come modificato dal presente decreto:
"Art. 643. Amministrazione in caso di eredi nascituri.
Le disposizioni dei due precedenti articoli si
applicano anche nel caso in cui sia chiamato a succedere un
non concepito, figlio di una determinata persona vivente. A
questa spetta la rappresentanza del nascituro, per la
tutela dei suoi diritti successori, anche quando
l'amministratore dell'eredita' e' una persona diversa.
Se e' chiamato un concepito, l'amministrazione spetta
al padre e alla madre.".
 
Art. 85
Modifiche all'articolo 687 del codice civile

1. All'articolo 687 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma la parola: "legittimo" e' soppressa; le parole: "o legittimato o" sono sostituite dalla seguente: "anche" e la parola: "naturale" e' sostituita dalle seguenti: "nato fuori del matrimonio";
b) il secondo comma e' sostituito dal seguente: "La revocazione ha luogo anche se il figlio e' stato concepito al tempo del testamento.".
Note all'art. 85:
- Si riporta il testo dell'articolo 687 del codice
civile, come modificato dal presente decreto:
"Art. 687. Revocazione per sopravvenienza di figli.
Le disposizioni a titolo universale o particolare,
fatte da chi al tempo del testamento non aveva o ignorava
di aver figli o discendenti, sono revocate di diritto per
l'esistenza o la sopravvenienza di un figlio o discendente
del testatore, benche' postumo, anche adottivo, ovvero per
il riconoscimento di un figlionato fuori del matrimonio.
La revocazione ha luogo anche se il figlio e' stato
concepito al tempo del testamento.
La revocazione non ha invece luogo qualora il testatore
abbia provveduto al caso che esistessero o sopravvenissero
figli o discendenti da essi.
Se i figli o discendenti non vengono alla successione e
non si fa luogo a rappresentazione, la disposizione ha il
suo effetto.".
 
Art. 86
Modifiche all'articolo 715 del codice civile

1. Al primo comma dell'articolo 715 del codice civile le parole: "sulla legittimita' o sulla filiazione naturale" sono sostituite dalle seguenti: "sulla filiazione".
Note all'art. 86:
- Si riporta il testo dell'articolo 715 del codice
civile, come modificato dal presente decreto:
"Art. 715. Casi d'impedimento alla divisione.
Se tra i chiamati alla successione vi e' un concepito,
la divisione non puo' aver luogo prima della nascita del
medesimo. Parimenti la divisione non puo' aver luogo
durante la pendenza di un giudizio sulla filiazione di
colui che, in caso di esito favorevole del giudizio,
sarebbe chiamato a succedere, ne' puo' aver luogo durante
lo svolgimento della procedura amministrativa per
l'ammissione del riconoscimento previsto dal quarto comma
dell'art. 252 o per il riconoscimento dell'ente istituito
erede.
L'autorita' giudiziaria puo' tuttavia autorizzare la
divisione, fissando le opportune cautele.
La disposizione del comma precedente si applica anche
se tra i chiamati alla successione vi sono nascituri non
concepiti.
Se i nascituri non concepiti sono istituiti senza
determinazione di quote, l'autorita' giudiziaria puo'
attribuire agli altri coeredi tutti i beni ereditari o
parte di essi, secondo le circostanze, disponendo le
opportune cautele nell'interesse dei nascituri.".
 
Art. 87
Modifiche all'articolo 737 del codice civile

1. All'articolo 737 del codice civile le parole: "legittimi e naturali" ovunque presenti sono soppresse.
Note all'art. 87:
- Si riporta il testo dell'articolo 737 del codice
civile, come modificato dal presente decreto:
"Art. 737. Soggetti tenuti alla collazione.
I figli e i loro discendenti legittimi e naturali ed il
coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai
coeredi tutto cio' che hanno ricevuto dal defunto per
donazione direttamente o indirettamente, salvo che il
defunto non li abbia da cio' dispensati.
La dispensa da collazione non produce effetto se non
nei limiti della quota disponibile.".
 
Art. 88
Modifiche all'articolo 803 del codice civile

1. L'articolo 803 del codice civile e' sostituito dal seguente.

"Art. 803.
Revocazione per sopravvenienza di figli

Le donazioni fatte da chi non aveva o ignorava di avere figli o discendenti al tempo della donazione, possono essere revocate per la sopravvenienza o l'esistenza di un figlio o discendente del donante. Possono inoltre essere revocate per il riconoscimento di un figlio, salvo che si provi che al tempo della donazione il donante aveva notizia dell'esistenza del figlio.
La revocazione puo' essere domandata anche se il figlio del donante era gia' concepito al tempo della donazione.".
 
Art. 89
Modifiche all'articolo 804 del codice civile

1. All'articolo 804 del codice civile dopo le parole: "ultimo figlio" sono aggiunte le seguenti "nato nel matrimonio"; la parola: "legittimo" e' soppressa; la parola: "naturale" e' sostituita dalle seguenti: "nato fuori del matrimonio".
Note all'art. 89:
- Si riporta il testo dell'articolo 804 del codice
civile, come modificato dal presente decreto:
"Art. 804. Termine per l'azione.
L'azione di revocazione per sopravvenienza di figli
deve essere proposta entro cinque anni dal giorno della
nascita dell'ultimo figlionato nel matrimonio o discendente
ovvero della notizia dell'esistenza del figlio o
discendente, ovvero dell'avvenuto riconoscimento del figlio
nato fuori dal matrimonio.
Il donante non puo' proporre o proseguire l'azione dopo
la morte del figlio o del discendente.".
 
Art. 90
Modifiche all'articolo 1023 del codice civile

1. All'articolo 1023 del codice civile, il secondo periodo del primo comma e' sostituito dal seguente: "Si comprendono inoltre i figli adottivi e i figli riconosciuti, anche se l'adozione o il riconoscimento sono seguiti dopo che il diritto era gia' sorto.".
Note all'art. 90:
- Si riporta il testo dell'articolo 1023 del codice
civile, come modificato dal presente decreto:
"Art. 1023. Ambito della famiglia.
Nella famiglia si comprendono anche i figli nati dopo
che e' cominciato il diritto d'uso o d'abitazione,
quantunque nel tempo in cui il diritto e' sorto la persona
non avesse contratto matrimonio. Si comprendono inoltre i
figli adottivi e i figli riconosciuti, anche se l'adozione
o il riconoscimento sono seguiti dopo che il diritto era
gia' sorto. Si comprendono infine le persone che convivono
con il titolare del diritto per prestare a lui o alla sua
famiglia i loro servizi.".
 
Art. 91
Modifiche all'articolo 1916 del codice civile

1. All'articolo 1916 del codice civile, secondo comma, le parole: "dagli affiliati," sono soppresse.
Note all'art. 91:
- Si riporta il testo dell'articolo 1916 del codice
civile, come modificato dal presente decreto:
"Art. 1916. Diritto di surrogazione dell'assicuratore.
L'assicuratore che ha pagato l'indennita' e' surrogato,
fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti
dell'assicurato verso i terzi responsabili.
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se
il danno e' causato dai figli, dagli ascendenti, da altri
parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui
conviventi o da domestici.
L'assicurato e' responsabile verso l'assicuratore del
pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche
alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro
le disgrazie accidentali.".
 
Art. 92
Modifiche all'articolo 2941 del codice civile

1. Al numero 2) dell'articolo 2941 del codice civile la parola: "potesta'" e' sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale".
Note all'art. 92:
- Si riporta il testo dell'articolo 2941 del codice
civile,. come modificato dal presente decreto:
"Art. 2941. Sospensione per rapporti tra le parti.
La prescrizione rimane sospesa:
1) tra i coniugi;
2) tra chi esercita la responsabilita' genitoriale di
cui all'articolo 316 o i poteri a essa inerenti e le
persone che vi sono sottoposte;
3) tra il tutore e il minore o l'interdetto soggetti
alla tutela, finche' non sia stato reso e approvato il
conto finale, salvo quanto e' disposto dall'articolo 387
per le azioni relative alla tutela;
4) tra il curatore e il minore emancipato o
l'inabilitato;
5) tra l'erede e l'eredita' accettata con beneficio
d'inventario;
6) tra le persone i cui beni sono sottoposti per
legge o per provvedimento del giudice all'amministrazione
altrui e quelle da cui l'amministrazione e' esercitata,
finche' non sia stato reso e approvato definitivamente il
conto;
7) tra le persone giuridiche e i loro amministratori,
finche' sono in carica, per le azioni di responsabilita'
contro di essi;
8) tra il debitore che ha dolosamente occultato
l'esistenza del debito e il creditore, finche' il dolo non
sia stato scoperto.".
 
Art. 93
Modifiche al codice penale in materia di filiazione

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19, primo comma, numero 6), le parole: "potesta' dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale";
b) all'articolo 32, secondo comma, le parole: "potesta' dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale";
c) all'articolo 34, nella rubrica e nel testo dell'articolo, le parole: "potesta' dei genitori" e la parola: "potesta'", ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale";
d) all'articolo 98, secondo comma, le parole: "potesta' dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale";
e) all'articolo 111, secondo comma, la parola: "potesta'" e' sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale";
f) all'articolo 112, terzo comma, la parola: "potesta'" e' sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale";
g) all'articolo 146, secondo comma, la parola: "potesta'" e' sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale";
h) all'articolo 147, terzo comma, la parola: "potesta'" e' sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale";
i) all'articolo 540, primo comma, la parola: "illegittima" e' sostituita dalle seguenti: "fuori del matrimonio" e la parola: "legittima" e' sostituita dalle seguenti: "nel matrimonio"; nel secondo comma, la parola: "illegittima" e' sostituita dalle seguenti: "fuori del matrimonio";
l) all'articolo 564, quarto comma, le parole: "potesta' dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale";
m) nella rubrica dell'articolo 568 le parole: "fanciullo legittimo o naturale riconosciuto" sono sostituite dalla seguente: "figlio"; al primo comma le parole: "legittimo o naturale riconosciuto" sono sostituite dalle seguenti "nato nel matrimonio o riconosciuto";
n) all'articolo 569, le parole: "potesta' dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale";
o) all'articolo 570, primo comma, le parole: "potesta' dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale";
p) all'articolo 573, primo comma, le parole: "potesta' dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale";
q) all'articolo 574, primo comma, le parole: "potesta' dei genitori", ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale";
r) all'articolo 574-bis, le parole: "potesta' dei genitori" e le parole: "potesta' genitoriale", ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale";
s) all'articolo 583-bis, quarto comma, numero 1), le parole: "potesta' del genitore" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale";
t) all'articolo 600-septies.2, primo comma, numero 1), le parole: "potesta' genitoriale" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale";
u) all'articolo 609-nonies, primo comma, numero 1), le parole: "potesta' del genitore" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale".
Note all'art. 93:
- Si riporta il testo dell'articolo 19 del codice
penale, come modificato dal presente decreto:
"Art. 19. Pene accessorie: specie.
Le pene accessorie per i delitti sono:
1. l'interdizione dai pubblici uffici;
2. l'interdizione da una professione o da un'arte;
3. l'interdizione legale;
4. l'interdizione dagli uffici direttivi delle
persone giuridiche e delle imprese;
5. l'incapacita' di contrattare con la pubblica
amministrazione;
5-bis. l'estinzione del rapporto di impiego o di
lavoro;
6. la decadenza o la sospensione dall'esercizio della
responsabilita' genitoriale.
Le pene accessorie per le contravvenzioni sono:
1. la sospensione dall'esercizio di una professione o
di un'arte;
2. la sospensione dagli uffici direttivi delle
persone giuridiche e delle imprese.
Pena accessoria comune ai delitti e alle
contravvenzioni e' la pubblicazione della sentenza penale
di condanna.
La legge penale determina gli altri casi in cui pene
accessorie stabilite per i delitti sono comuni alle
contravvenzioni.".
- Si riporta il testo dell'articolo 32 del codice
penale, come modificato dal presente decreto:
"Art. 32. Interdizione legale.
Il condannato all'ergastolo e' in stato di interdizione
legale.
La condanna all'ergastolo importa anche la decadenza
dalla responsabilita' genitoriale.
Il condannato alla reclusione per un tempo non
inferiore a cinque anni e', durante la pena, in stato
d'interdizione legale; la condanna produce altresi',
durante la pena, la sospensione dall'esercizio della
potesta' dei genitori, salvo che il giudice disponga
altrimenti.
Alla interdizione legale si applicano per cio' che
concerne la disponibilita' e l'amministrazione dei beni,
nonche' la rappresentanza negli atti ad esse relativi le
norme della legge civile sull'interdizione giudiziale.".
- Si riporta il testo dell'articolo 34 del codice
penale, come modificato dal presente decreto:
"Art. 34. Decadenza dalla responsabilita' genitoriale
dei genitori e sospensione dall'esercizio di essa.
La legge determina i casi nei quali la condanna importa
la decadenza dalla responsabilita' genitoriale.
La condanna per delitti commessi con abuso della
responsabilita' genitoriale importa la sospensione
dall'esercizio di essa per un periodo di tempo pari al
doppio della pena inflitta .
La decadenza dalla responsabilita' genitoriale importa
anche la privazione di ogni diritto che al genitore spetti
sui beni del figlio in forza della responsabilita'
genitoriale di cui al titolo IX del libro I del codice
civile.
La sospensione dall'esercizio della responsabilita'
genitoriale importa anche l'incapacita' di esercitare,
durante la sospensione, qualsiasi diritto che al genitore
spetti sui beni del figlio in base alle norme del titolo IX
del libro I del codice civile.
Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, quando sia
concessa la sospensione condizionale della pena, gli atti
del procedimento vengono trasmessi al tribunale dei
minorenni, che assume i provvedimenti piu' opportuni
nell'interesse dei minori.".
- Si riporta il testo dell'articolo 98 del codice
penale, come modificato dal presente decreto:
"Art. 98. Minore degli anni diciotto.
E' imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il
fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i
diciotto, se aveva capacita' d'intendere e di volere; ma la
pena e' diminuita .
Quando la pena detentiva inflitta e' inferiore a cinque
anni, o si tratta di pena pecuniaria, alla condanna non
conseguono pene accessorie . Se si tratta di pena piu'
grave, la condanna importa soltanto l'interdizione dai
pubblici uffici per una durata non superiore a cinque anni,
e, nei casi stabiliti dalla legge, la sospensione
dall'esercizio della responsabilita' genitoriale o
dell'autorita' maritale .".
- Si riporta il testo dell'articolo 111 del codice
penale, come modificato dal presente decreto:
"Art. 111. Determinazione al reato di persona non
imputabile o non punibile.
Chi ha determinato a commettere un reato una persona
non imputabile, ovvero non punibile a cagione di una
condizione o qualita' personale, risponde del reato da
questa commesso, e la pena e' aumentata. Se si tratta di
delitti per i quali e' previsto l'arresto in flagranza, la
pena e' aumentata da un terzo alla meta'.
Se chi ha determinato altri a commettere il reato ne e'
il genitore esercente la responsabilita' genitoriale, la
pena e' aumentata fino alla meta' o, se si tratta di
delitti per i quali e' previsto l'arresto in flagranza, da
un terzo a due terzi.".
- Si riporta il testo dell'articolo 112 del codice
penale, come modificato dal presente decreto:
"Art. 112. Circostanze aggravanti.
La pena da infliggere per il reato commesso e'
aumentata:
1. se il numero delle persone, che sono concorse nel
reato, e' di cinque o piu', salvo che la legge disponga
altrimenti;
2. per chi, anche fuori dei casi preveduti dai due
numeri seguenti, ha promosso od organizzato la cooperazione
nel reato, ovvero diretto l'attivita' delle persone che
sono concorse nel reato medesimo;
3. per chi, nell'esercizio della sua autorita',
direzione o vigilanza, ha determinato a commettere il reato
persone ad esso soggette;
4. per chi, fuori del caso preveduto dall'articolo 111,
ha determinato a commettere il reato un minore di anni 18 o
una persona in stato di infermita' o di deficienza
psichica, ovvero si e' comunque avvalso degli stessi o con
gli stessi ha partecipato nella commissione di un delitto
per il quale e' previsto l'arresto in flagranza.
La pena e' aumentata fino alla meta' per chi si e'
avvalso di persona non imputabile o non punibile, a cagione
di una condizione o qualita' personale, o con la stessa ha
partecipato nella commissione di un delitto per il quale e'
previsto l'arresto in flagranza.
Se chi ha determinato altri a commettere il reato o si
e' avvalso di altri o con questi ha partecipato nella
commissione del delitto ne e' il genitore esercente la
responsabilita' genitoriale, nel caso previsto dal numero 4
del primo comma la pena e' aumentata fino alla meta' e in
quello previsto dal secondo comma la pena e' aumentata fino
a due terzi.
Gli aggravamenti di pena stabiliti nei numeri 1, 2 e 3
di questo articolo si applicano anche se taluno dei
partecipi al fatto non e' imputabile o non e' punibile.".
- Si riporta il testo dell'articolo 146 del codice
penale, come modificato dal presente decreto:
"Art. 146. Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della
pena.
L'esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, e'
differita :
1) se deve aver luogo nei confronti di donna incinta;
2) se deve aver luogo nei confronti di madre di infante
di eta' inferiore ad anni uno;
3) se deve aver luogo nei confronti di persona affetta
da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria
accertate ai sensi dell'articolo 286-bis, comma 2, del
codice di procedura penale, ovvero da altra malattia
particolarmente grave per effetto della quale le sue
condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato
di detenzione, quando la persona si trova in una fase della
malattia cosi' avanzata da non rispondere piu', secondo le
certificazioni del servizio sanitario penitenziario o
esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie
curative.
Nei casi previsti dai numeri 1) e 2) del primo comma il
differimento non opera o, se concesso, e' revocato se la
gravidanza si interrompe, se la madre e' dichiarata
decaduta dalla responsabilita' genitoriale sul figlio ai
sensi dell'articolo 330 del codice civile, il figlio muore,
viene abbandonato ovvero affidato ad altri, sempreche'
l'interruzione di gravidanza o il parto siano avvenuti da
oltre due mesi.".
- Si riporta il testo dell'articolo 147 del codice
penale, come modificato dal presente decreto:
"Art. 147. Rinvio facoltativo dell'esecuzione della
pena.
L'esecuzione di una pena puo' essere differita:
1. se e' presentata domanda di grazia, e l'esecuzione
della pena non deve esser differita a norma dell'articolo
precedente;
2. se una pena restrittiva della liberta' personale
deve essere eseguita contro chi si trova in condizioni di
grave infermita' fisica;
3. se una pena restrittiva della liberta' personale
deve essere eseguita nei confronti di madre di prole di
eta' inferiore a tre anni.
Nel caso indicato nel n. 1, l'esecuzione della pena non
puo' essere differita per un periodo superiore
complessivamente a sei mesi, a decorrere dal giorno in cui
la sentenza e' divenuta irrevocabile, anche se la domanda
di grazia e' successivamente rinnovata.
Nel caso indicato nel numero 3) del primo comma il
provvedimento e' revocato, qualora la madre sia dichiarata
decaduta dalla responsabilita' genitoriale sul figlio ai
sensi dell'articolo 330 del codice civile, il figlio muoia,
venga abbandonato ovvero affidato ad altri che alla madre.
Il provvedimento di cui al primo comma non puo' essere
adottato o, se adottato, e' revocato se sussiste il
concreto pericolo della commissione di delitti.".
- Si riporta il testo dell'articolo 540 del codice
penale, come modificato dal presente decreto:
"Art. 540. Rapporto di parentela.
Agli effetti della legge penale, quando il rapporto di
parentela e' considerato come elemento costitutivo o come
circostanza aggravante o attenuante o come causa di non
punibilita', la filiazione fuori dal matrimonio e'
equiparata alla filiazione nel matrimonio.
Il rapporto di filiazione fuori dal matrimonio e'
stabilito osservando i limiti di prova indicati dalla legge
civile anche se per effetti diversi dall'accertamento dello
stato delle persone.".
- Si riporta il testo dell'articolo 564 del codice
penale, come modificato dal presente decreto:
"Art. 564. Incesto.
Chiunque, in modo che ne derivi pubblico scandalo,
commette incesto con un discendente o un ascendente, o con
un affine in linea retta, ovvero con una sorella o un
fratello, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.
La pena e' della reclusione da due a otto anni nel caso
di relazione incestuosa.
Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, se
l'incesto e' commesso da persona maggiore di eta' con
persona minore degli anni diciotto, la pena e' aumentata
per la persona maggiorenne.
La condanna pronunciata contro il genitore importa la
perdita della responsabilita' genitoriale.".
- Si riporta il testo dell'articolo 568 del codice
penale, come modificato dal presente decreto:
"Art. 568. Occultamento di stato di un figlio.
Chiunque depone o presenta un fanciullo, gia' iscritto
nei registri dello stato civile come figlio nato nel
matrimonio o riconosciuto, in un ospizio di trovatelli o in
un altro luogo di beneficenza, occultandone lo stato, e'
punito con la reclusione da uno a cinque anni.".
- Si riporta il testo dell'articolo 569 del codice
penale, come modificato dal presente decreto:
"Art. 569. Pena accessoria.
La condanna pronunciata contro il genitore per alcuno
dei delitti preveduti da questo capo importa la perdita
della responsabilita' genitoriale.".
- Si riporta il testo dell'articolo 570 del codice
penale, come modificato dal presente decreto:
"Art. 570. Violazione degli obblighi di assistenza
familiare.
Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o
comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla
morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di
assistenza inerenti alla responsabilita' genitoriale, o
alla qualita' di coniuge, e' punito con la reclusione fino
a un anno o con la multa da euro 103 a euro 1.032.
Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:
1. malversa o dilapida i beni del figlio minore o del
pupillo o del coniuge;
2. fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di
eta' minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al
coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua
colpa.
Il delitto e' punibile a querela della persona offesa
salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato e'
commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del
precedente comma.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano se
il fatto e' preveduto come piu' grave reato da un'altra
disposizione di legge .".
- Si riporta il testo dell'articolo 573 del codice
penale, come modificato dal presente decreto:
"Art. 573. Sottrazione consensuale di minorenni.
Chiunque sottrae un minore, che abbia compiuto gli anni
quattordici, col consenso di esso, al genitore esercente la
responsabilita' genitoriale o al tutore, ovvero lo ritiene
contro la volonta' del medesimo genitore o tutore, e'
punito, a querela di questo, con la reclusione fino a due
anni .
La pena e' diminuita, se il fatto e' commesso per fine
di matrimonio; e' aumentata , se e' commesso per fine di
libidine.
Si applicano le disposizioni degli articoli 525 e
544.".
- Si riporta il testo dell'articolo 574 del codice
penale, come modificato dal presente decreto:
"Art. 574. Sottrazione di persone incapaci.
Chiunque sottrae un minore degli anni quattordici, o un
infermo di mente, al genitore esercente la responsabilita'
genitoriale, al tutore, o al curatore , o a chi ne abbia la
vigilanza o la custodia, ovvero lo ritiene contro la
volonta' dei medesimi, e' punito, a querela del genitore
esercente la potesta' dei genitori, del tutore o del
curatore, con la reclusione da uno a tre anni .
Alla stessa pena soggiace, a querela delle stesse
persone, chi sottrae o ritiene un minore che abbia compiuto
gli anni quattordici, senza il consenso di esso per fine
diverso da quello di libidine o di matrimonio.
Si applicano le disposizioni degli articoli 525 e
544.".
- Si riporta il testo dell'articolo 574-bis del codice
penale, come modificato dal presente decreto:
"Art. 574-bis. Sottrazione e trattenimento di minore
all'estero.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque sottrae un minore al genitore esercente la
responsabilita' genitoriale o al tutore, conducendolo o
trattenendolo all'estero contro la volonta' del medesimo
genitore o tutore, impedendo in tutto o in parte allo
stesso l'esercizio della responsabilita' genitoriale, e'
punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Se il fatto di cui al primo comma e' commesso nei
confronti di un minore che abbia compiuto gli anni
quattordici e con il suo consenso, si applica la pena della
reclusione da sei mesi a tre anni.
Se i fatti di cui al primo e secondo comma sono
commessi da un genitore in danno del figlio minore, la
condanna comporta la sospensione dall'esercizio della
responsabilita' genitoriale.".
- Si riporta il testo dell'articolo 574-bis del codice
penale, come modificato dal presente decreto:
"Art. 583-bis. Pratiche di mutilazione degli organi
genitali femminili.
Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona
una mutilazione degli organi genitali femminili e' punito
con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del
presente articolo, si intendono come pratiche di
mutilazione degli organi genitali femminili la
clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi
altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.
Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca,
al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli
organi genitali femminili diverse da quelle indicate al
primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella
mente, e' punito con la reclusione da tre a sette anni. La
pena e' diminuita fino a due terzi se la lesione e' di
lieve entita'.
La pena e' aumentata di un terzo quando le pratiche di
cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un
minore ovvero se il fatto e' commesso per fini di lucro.
La condanna ovvero l'applicazione della pena su
richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice
di procedura penale per il reato di cui al presente
articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal
genitore o dal tutore, rispettivamente:
1) la decadenza dall'esercizio della responsabilita'
genitoriale;
2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio
attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione
di sostegno.
Le disposizioni del presente articolo si applicano
altresi' quando il fatto e' commesso all'estero da
cittadino italiano o da straniero residente in Italia,
ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero
residente in Italia. In tal caso, il colpevole e' punito a
richiesta del Ministro della giustizia.".
- Si riporta il testo dell'articolo 600-septies.2 del
codice penale, come modificato dal presente decreto:
"Art. 600-septies.2. Pene accessorie.
Alla condanna o all'applicazione della pena su
richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice
di procedura penale per i delitti previsti dalla presente
sezione e per il delitto di cui all'articolo 414-bis del
presente codice conseguono:
1) la perdita della responsabilita' genitoriale, quando
la qualita' di genitore e' prevista quale circostanza
aggravante del reato;
2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio
attinente alla tutela, alla curatela o all'amministrazione
di sostegno;
3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione
dalla successione della persona offesa;
4) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici;
l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni
cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a
cinque anni, ferma restando, comunque, l'applicazione
dell'articolo 29, primo comma, quanto all'interdizione
perpetua.
La condanna o l'applicazione della pena su richiesta
delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di
procedura penale per uno dei delitti previsti dalla
presente sezione e per il delitto di cui all'articolo
414-bis del presente codice, quando commessi in danno di
minori, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da
qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado,
nonche' da ogni ufficio o servizio in istituzioni o
strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da
minori.
In ogni caso e' disposta la chiusura degli esercizi la
cui attivita' risulta finalizzata ai delitti previsti dalla
presente sezione, nonche' la revoca della licenza di
esercizio o della concessione o dell'autorizzazione per le
emittenti radiotelevisive.".
- Si riporta il testo dell'articolo 609-nonies, del
codice penale, come modificato dal presente decreto:
"Art. 609-nonies. Pene accessorie ed altri effetti
penali.
La condanna o l'applicazione della pena su richiesta
delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale per alcuno dei delitti previsti dagli
articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies,
609-octies e 609-undecies comporta:
1) la perdita della responsabilita' genitoriale, quando
la qualita' di genitore e' elemento costitutivo o
circostanza aggravante del reato;
2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio
attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione
di sostegno;
3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione
dalla successione della persona offesa;
4) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici;
l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni
cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a
cinque anni, ferma restando, comunque, l'applicazione
dell'articolo 29, primo comma, quanto all'interdizione
perpetua;
5) la sospensione dall'esercizio di una professione o
di un'arte
La condanna o l'applicazione della pena su richiesta
delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, per alcuno dei delitti previsti dagli
articoli 609-bis, 609-ter, 609-octies e 609-undecies, se
commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli
anni diciotto, 609-quater e 609-quinquies, comporta in ogni
caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle
scuole di ogni ordine e grado nonche' da ogni ufficio o
servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o
private frequentate prevalentemente da minori.
La condanna per i delitti previsti dall'articolo
600-bis, secondo comma, dall'articolo 609-bis, nelle
ipotesi aggravate di cui all'articolo 609-ter, dagli
articoli 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, nelle
ipotesi aggravate di cui al terzo comma del medesimo
articolo, comporta, dopo l'esecuzione della pena e per una
durata minima di un anno, l'applicazione delle seguenti
misure di sicurezza personali:
1) l'eventuale imposizione di restrizione dei movimenti
e della libera circolazione, nonche' il divieto di
avvicinarsi a luoghi frequentati abitualmente da minori;
2) il divieto di svolgere lavori che prevedano un
contatto abituale con minori;
3) l'obbligo di tenere informati gli organi di polizia
sulla propria residenza e sugli eventuali spostamenti.
Chiunque viola le disposizioni previste dal terzo comma
e' soggetto alla pena della reclusione fino a tre anni .".
 
Art. 94
Modifiche al codice di procedura penale in materia di filiazione

1. All'articolo 288 del codice di procedura penale, nella rubrica e nel comma 1, le parole: "potesta' dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale".
Note all'art. 94:
- Si riporta il testo dell'articolo 288 del codice di
procedura penale, come modificato dal presente decreto:
"Art. 288. Sospensione dall'esercizio della
responsabilita' genitoriale.
1. Con il provvedimento che dispone la sospensione
dall'esercizio della responsabilita' genitoriale, il
giudice priva temporaneamente l'imputato, in tutto o in
parte, dei poteri a essa inerenti.
2. Qualora si proceda per un delitto contro la liberta'
sessuale, ovvero per uno dei delitti previsti dagli
articoli 530 e 571 del codice penale, commesso in danno di
prossimi congiunti, la misura puo' essere disposta anche al
di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 287
comma 1.".
 
Art. 95
Modifiche al codice di procedura civile in materia di filiazione

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 706 il quarto comma e' sostituito dal seguente: "Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza di figli di entrambi i coniugi.";
b) all'articolo 709-ter, primo comma, la parola: "potesta'" e' sostituita dalla seguente: "responsabilita'".
Note all'art. 95:
- Si riporta il testo degli articoli 706 e 709-ter del
codice di procedura civile, come modificati dal presente
decreto:
"Art. 706. Forma della domanda.
La domanda di separazione personale si propone al
tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei
coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge
convenuto ha residenza o domicilio, con ricorso che deve
contenere l'esposizione dei fatti sui quali la domanda e'
fondata.
Qualora il coniuge convenuto sia residente all'estero,
o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale
del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente, e, se
anche questi e' residente all'estero, a qualunque tribunale
della Repubblica.
Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito
in cancelleria, fissa con decreto la data dell'udienza di
comparizione dei coniugi davanti a se', che deve essere
tenuta entro novanta giorni dal deposito del ricorso, il
termine per la notificazione del ricorso e del decreto, ed
il termine entro cui il coniuge convenuto puo' depositare
memoria difensiva e documenti. Al ricorso e alla memoria
difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi
presentate.
Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza di figli
di entrambi i coniugi."
"Art. 709-ter. Soluzione delle controversie e
provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni.
Per la soluzione delle controversie insorte tra i
genitori in ordine all'esercizio della responsabilita'
genitoriale o delle modalita' dell'affidamento e'
competente il giudice del procedimento in corso. Per i
procedimenti di cui all'articolo 710 e' competente il
tribunale del luogo di residenza del minore.
A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e
adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi
inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio
al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle
modalita' dell'affidamento, puo' modificare i provvedimenti
in vigore e puo', anche congiuntamente:
1) ammonire il genitore inadempiente;
2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno
dei genitori, nei confronti del minore;
3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno
dei genitori, nei confronti dell'altro;
4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di
una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75
euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle
ammende.
I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento
sono impugnabili nei modi ordinari.".
 
Art. 96
Modifiche al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318

1. Al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 35 e' sostituito dal seguente:

"Art. 35.

Sulla domanda di adozione e di revoca della adozione di minore di eta' provvede il tribunale per i minorenni.";
b) dopo l'articolo 37 e' inserito il seguente:

"Art. 37-bis.

I figli maggiorenni portatori di handicap grave previsti dall'articolo 337-septies, secondo comma, del codice civile, sono coloro i quali siano portatori di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.";
c) all'articolo 38, primo comma, dopo le parole: "spetta al giudice ordinario." e' aggiunto il seguente periodo: "Sono, altresi', di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 251 e 317-bis del codice civile.";
d) dopo l'articolo 38 e' inserito il seguente:

"Art. 38-bis.

Quando la salvaguardia del minore e' assicurata con idonei mezzi tecnici, quali l'uso di un vetro specchio unitamente ad impianto citofonico, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore, se gia' nominato, ed il pubblico ministero possono seguire l'ascolto del minore, in luogo diverso da quello in cui egli si trova, senza chiedere l'autorizzazione del giudice prevista dall'articolo 336-bis, secondo comma, del codice civile.";
e) all'articolo 117 le parole: "figli naturali" sono sostituite dalle seguenti: "figli nati fuori del matrimonio";
f) all'articolo 121 la parola: "legittimo" e' sostituita dalle seguenti: "nato nel matrimonio";
g) all'articolo 122 la parola: "naturali" ovunque presente e' sostituita dalle seguenti: "nati fuori del matrimonio";
h) all'articolo 123 la parola: "naturali" e la parola: "adulterini" ovunque presenti sono sostituite dalle seguenti: "nati fuori del matrimonio"; al quinto comma la parola: "naturale" e' soppressa;
i) dopo l'articolo 127 e' inserito il seguente:

"Art. 127-bis.

I divieti contenuti nei numeri 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 87 del codice civile sono applicabili all'affiliazione.".
Note all'art. 96:
- Si riporta il testo degli articoli 38, 117, 121, 122
e 123 del regio decreto 30 marzo 1942, n.318 (Disposizioni
per l'attuazione del codice civile e disposizioni
transitorie), come modificati dal presente decreto:

"Art. 38.

Sono di competenza del tribunale per i minorenni i
provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 330, 332,
333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. Per i
procedimenti di cui all'articolo 333 resta esclusa la
competenza del tribunale per i minorenni nell'ipotesi in
cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di
separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'articolo
316 del codice civile; in tale ipotesi per tutta la durata
del processo la competenza, anche per i provvedimenti
contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo
periodo, spetta al giudice ordinario. Sono, altresi', di
competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti
contemplati dagli articoli 251 e 317-bis del codice civile.
Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti
relativi ai minori per i quali non e' espressamente
stabilita la competenza di una diversa autorita'
giudiziaria. Nei procedimenti in materia di affidamento e
di mantenimento dei minori si applicano, in quanto
compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di
procedura civile.
Fermo restando quanto previsto per le azioni di stato,
il tribunale competente provvede in ogni caso in camera di
consiglio, sentito il pubblico ministero, e i provvedimenti
emessi sono immediatamente esecutivi, salvo che il giudice
disponga diversamente. Quando il provvedimento e' emesso
dal tribunale per i minorenni, il reclamo si propone
davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni."

"Art. 117.

Se il matrimonio e' stato annullato prima dell'1 luglio
1939 ed e' stata riconosciuta la mala fede di entrambi i
coniugi, i figli nati o concepiti durante il matrimonio
possono acquistare lo stato di figli nati fuori del
matrimonio riconosciuti ai sensi dell'articolo 128, ultimo
comma, del codice con effetto dal giorno della domanda
giudiziale proposta in contraddittorio dei genitori o dei
loro eredi."

"Art. 121.

Le azioni di reclamo di stato di figlio nato nel
matrimonio, spettanti agli eredi che non siano discendenti
del figlio a norma dell'articolo 178 del codice del 1865,
possono essere continuate quando la domanda e' stata
proposta prima dell'1 luglio 1939."

"Art. 122.

Le disposizioni del codice relative al riconoscimento
dei figli nati fuori del matrimonio si applicano anche ai
figli nati o concepiti prima dell'1 luglio 1939.
Il riconoscimento di figli nati fuori del matrimonio,
compiuto prima di tale data fuori dei casi in cui era
ammesso secondo le leggi anteriori, non puo' essere
annullato, se al momento in cui fu fatto concorrevano le
condizioni per cui sarebbe ammissibile secondo le
disposizioni del codice.
Tale riconoscimento vale anche agli effetti delle
successioni aperte prima dell'1 luglio 1939, purche' i
diritti successori del figlio non siano stati esclusi con
sentenza passata in giudicato o non sia intervenuta
transazione tra le parti interessate o non siano trascorsi
tre anni dall'apertura della successione senza che il
figlio abbia fatto valere alcuna ragione ereditaria sui
beni della successione."

"Art. 123.

L'azione per la dichiarazione giudiziale di paternita'
puo' essere proposta dai figli nati prima dell'1 luglio
1939 solo nel caso in cui ricorrono le condizioni previste
dall'articolo 189 del codice del 1865. L'azione puo' essere
proposta, sempre che ricorrano tali condizioni, anche dai
figli nati fuori del matrimonio per i quali e' ammessa
dall'articolo 278 del nuovo codice.
I figli nati fuori del matrimonio che si trovano nelle
condizioni previste nei numeri 1 e 4 dell'articolo 269 del
codice, ma che non possono ottenere la dichiarazione
giudiziale di paternita' perche' nati prima dell'1 luglio
1939, possono agire soltanto per ottenere gli alimenti.
Nei casi in cui l'azione per la dichiarazione
giudiziale di paternita' e' ammessa secondo le norme del
codice del 1865, essa e' soggetta al termine stabilito
dall'articolo 271 del nuovo codice.
Le disposizioni del codice relative alle forme dei
giudizi per la dichiarazione giudiziale di paternita' o di
maternita' naturale si applicano anche ai figli nati o
concepiti prima dell'1 luglio 1939.
I giudizi relativi alla dichiarazione di paternita' o
di maternita' proposti prima dell'1 luglio 1939 non possono
essere proseguiti se non e' intervenuto il decreto
contemplato dall'articolo 274 del codice stesso, salvo il
caso che si sia gia' ottenuta una sentenza anche se
interlocutoria.".
 
Art. 97
Modifiche alla legge 21 novembre 1967, n. 1185

1. All'articolo 3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, le parole: "patria potesta'" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale"; le parole: "potesta' sul figlio" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale sul figlio".
Note all'art. 97:
- Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 21
novembre 1967, n. 1185 (Norme sui passaporti), come
modificato dal presente decreto:

"Art. 3.

Non possono ottenere il passaporto:
a) coloro che, essendo a norma di legge sottoposti
alla responsabilita' genitoriale o alla potesta' tutoria,
siano privi dell'assenso della persona che la esercita e,
nel caso di affidamento a persona diversa, dell'assenso
anche di questa; o, in difetto, della autorizzazione del
giudice tutelare;
b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano
l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non
e' necessaria quando il richiedente abbia l'assenso
dell'altro genitore, o quando sia titolare esclusivo della
responsabilita' genitoriale sul figlio ovvero, ai soli fini
del rilascio del passaporto di servizio, quando sia
militare impiegato in missioni militari internazionali;
c);
d) coloro che debbano espiare una pena restrittiva
della liberta' personale o soddisfare una multa o ammenda,
salvo per questi ultimi il nulla osta dell'autorita' che
deve curare l'esecuzione della sentenza, sempreche' la
multa o l'ammenda non siano gia' state convertite in pena
restrittiva della liberta' personale, o la loro conversione
non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2
di arresto;
e) coloro che siano sottoposti ad una misura di
sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione
prevista dagli articoli 3 e seguenti della legge 27
dicembre 1956, n. 1423;
f);
g) coloro che, essendo residenti all'estero e
richiedendo il passaporto dopo il 1° gennaio dell'anno in
cui compiono il 20° anno di eta', non abbiano regolarizzato
la loro posizione in rapporto all'obbligo del servizio
militare.".
 
Art. 98
Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898

1. Alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4 il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza di figli di entrambi i coniugi."; nel comma 8, le parole da "qualora lo ritenga" fino a: "i figli minori" sono sostituite dalle seguenti: "disposto l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di eta' inferiore ove capace di discernimento";
b) all'articolo 6, comma 1, le parole: "147 e 148" sono sostituite dalle seguenti: "315-bis e 316-bis "; il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Il Tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio applica, riguardo ai figli, le disposizioni contenute nel capo II, del titolo IX, del libro primo, del codice civile."; i commi 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 e 12 sono abrogati; nel comma 7, la parola: "potesta'" e' sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale";
c) all'articolo 12, la parola: "naturale" e' sostituita dalle seguenti: "nato fuori del matrimonio".
Note all'art. 98:
- Si riporta il testo dei commi 4 e 8 dell'articolo 4,
il testo dell'articolo 6 e dell'articolo 12 della legge 1°
dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento
del matrimonio), come modificati dal presente decreto:

"Art. 4.

1. - 2. - 3. (Omissis).
4. Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza dei
figli di entrambi i coniugi.
5. - 6. - 7. (Omissis).
8. Se la conciliazione non riesce, il presidente,
sentiti i coniugi e i rispettivi difensori nonche',
disposto l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli
anni dodici e anche di eta' inferiore ove capace di
discernimento, da', anche d'ufficio, con ordinanza i
provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni
nell'interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice
istruttore e fissa l'udienza di comparizione e trattazione
dinanzi a questo. Nello stesso modo il presidente provvede,
se il coniuge convenuto non compare, sentito il ricorrente
e il suo difensore. L'ordinanza del presidente puo' essere
revocata o modificata dal giudice istruttore. Si applica
l'articolo 189 delle disposizioni di attuazione del codice
di procedura civile.
9. - 10. - 11. - 12. - 13. - 14. - 15. - 16.
(Omissis)."

"Art. 6.

1. L'obbligo, ai sensi degli articoli 315-bis e 316-bis
del codice civile, di mantenere, educare ed istruire i
figli nati o adottati durante il matrimonio di cui sia
stato pronunciato lo scioglimento o la cessazione degli
effetti civili, permane anche nel caso di passaggio a nuove
nozze di uno o di entrambi i genitori.
2. Il Tribunale che pronuncia lo scioglimento o la
cessazione degli effetti civili del matrimonio applica,
riguardo ai figli, le disposizioni contenute nel capo II,
del titolo IX, del libro primo, del codice civile.
3 -4 -5 (abrogati).
6. L'abitazione nella casa familiare spetta di
preferenza al genitore cui vengono affidati i figli o con
il quale i figli convivono oltre la maggiore eta'. In ogni
caso ai fini dell'assegnazione il giudice dovra' valutare
le condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della
decisione e favorire il coniuge piu' debole.
L'assegnazione, in quanto trascritta, e' opponibile al
terzo acquirente ai sensi dell'art. 1599 del codice civile.
7. Il Tribunale da' inoltre disposizioni circa
l'amministrazione dei beni dei figli e, nell'ipotesi in cui
l'esercizio della responsabilita' genitoriale sia affidato
ad entrambi i genitori, circa il concorso degli stessi al
godimento dell'usufrutto legale.
8- 9 -10 - 11 - 12 (abrogati)."

"Art. 12.

1. Le disposizioni del codice civile in tema di
riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio si
applicano, per quanto di ragione, anche nel caso di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del
matrimonio.".
 
Art. 99
Modifiche alla legge 22 maggio 1978, n. 194

1. All'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194, la parola: "potesta'" e' sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale".
Note all'art. 99:
- Si riporta il testo dell'articolo 12 della legge 22
maggio 1978, n.194 (Norme per la tutela sociale della
maternita' e sull'interruzione volontaria della
gravidanza), come modificato dal presente decreto:
"Art.12. La richiesta di interruzione della gravidanza
secondo le procedure della presente legge e' fatta
personalmente dalla donna.
Se la donna e' di eta' inferiore ai diciotto anni, per
l'interruzione della gravidanza e' richiesto l'assenso di
chi esercita sulla donna stessa la responsabilita'
genitoriale o la tutela. Tuttavia, nei primi novanta
giorni, quando vi siano seri motivi che impediscano o
sconsiglino la consultazione delle persone esercenti la
responsabilita' genitoriale o la tutela, oppure queste,
interpellate, rifiutino il loro assenso o esprimano pareri
tra loro difformi, il consultorio o la struttura
socio-sanitaria, o il medico di fiducia, espleta i compiti
e le procedure di cui all'articolo 5 e rimette entro sette
giorni dalla richiesta una relazione, corredata del proprio
parere, al giudice tutelare del luogo in cui esso opera. Il
giudice tutelare, entro cinque giorni, sentita la donna e
tenuto conto della sua volonta', delle ragioni che adduce e
della relazione trasmessagli, puo' autorizzare la donna,
con atto non soggetto a reclamo, a decidere la interruzione
della gravidanza.
Qualora il medico accerti l'urgenza dell'intervento a
causa di un grave pericolo per la salute della minore di
diciotto anni, indipendentemente dall'assenso di chi
esercita la responsabilita' genitoriale o la tutela e senza
adire il giudice tutelare, certifica l'esistenza delle
condizioni che giustificano l'interruzione della
gravidanza. Tale certificazione costituisce titolo per
ottenere in via d'urgenza l'intervento e, se necessario, il
ricovero.
Ai fini dell'interruzione della gravidanza dopo i primi
novanta giorni, si applicano anche alla minore di diciotto
anni le procedure di cui all'articolo 7, indipendentemente
dall'assenso di chi esercita la responsabilita' genitoriale
o la tutela.".
 
Art. 100
Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184

1. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1 la parola: "potesta'" e' sostituita dalla seguente: "responsabilita'";
b) all'articolo 3 le parole: "potesta' dei genitori" e la parola: "potesta'" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale";
c) all'articolo 4 la parola: "potesta'", ovunque presente, e' sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale";
d) all'articolo 5 le parole: "potesta' parentale" e la parola: "potesta'" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale";
e) all'articolo 6, comma 6, le parole: "naturali o" sono sostituite dalla seguente: "anche";
f) all'articolo 8, comma 3, dopo le parole: "dei servizi sociali locali" sono inserite le seguenti: ", anche all'esito della segnalazione di cui all'articolo 79-bis,";
g) all'articolo 9, comma 5, la parola: "potesta'" e' sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale";
h) all'articolo 10, comma 3, la parola: "potesta'" e' sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale";
i) all'articolo 11 la parola: "naturali" e la parola: "naturale", ovunque presenti, sono soppresse; al terzo comma, dopo le parole: "per altri due mesi." e' aggiunto il seguente periodo: "Il genitore autorizzato al riconoscimento prima del compimento del sedicesimo anno ai sensi dell'articolo 250, quinto comma, del codice civile, puo' chiedere ulteriore sospensione per altri due mesi dopo l'autorizzazione.";
l) all'articolo 15, comma 1, la lettera c), e' sostituita dalla seguente: "c) le prescrizioni impartite ai sensi dell'articolo 12 sono rimaste inadempiute per responsabilita' dei genitori ovvero e' provata l'irrecuperabilita' delle capacita' genitoriali dei genitori in un tempo ragionevole.";
m) all'articolo 19, comma 1, le parole: "potesta' dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale";
n) all'articolo 25, comma 2, le parole: "legittimi o legittimati" sono soppresse e la parola: "quattordici" e' sostituita dalla seguente: "dodici";
o) all'articolo 27, comma 1, la parola: "legittimo" e' sostituita dalle seguenti: "nato nel matrimonio";
p) all'articolo 28, comma 4, le parole: "potesta' dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale";
q) all'articolo 32, comma 2, lettera b), la parola: "legittimo" e' sostituita dalle seguenti: "nato nel matrimonio" e la parola: "naturali" e' sostituita dalla seguente: "biologici";
r) all'articolo 36, comma 2, lettera a), la parola: "naturali" e' sostituita dalla seguente: "biologici" e la parola: "legittimo" e' sostituita dalle seguenti: "nato nel matrimonio";
s) all'articolo 37, comma 2, la parola: "naturali" e' sostituita dalla seguente: "biologici";
t) all'articolo 44, comma 2, la parola: "legittimi" e' soppressa;
u) all'articolo 46, comma 2, la parola: "potesta'" e' sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale";
v) all'articolo 48, comma 1, la parola: "potesta'" e' sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale";
z) all'articolo 50 la parola: "potesta'" e' sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale";
aa) all'articolo 52, comma 3, la parola: "potesta'" e' sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale";
bb) all'articolo 71, comma 3, la parola: "potesta'" e' sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale";
cc) all'articolo 73, comma 1, le parole: "legittimo per adozione" sono sostituite dalla seguente: "adottivo";
dd) all'articolo 74 la parola: "naturale" e' sostituita dalle seguenti: "nato fuori del matrimonio";
ee) dopo l'articolo 79 e' inserito il seguente:

"Art. 79-bis.

1. Il giudice segnala ai comuni le situazioni di indigenza di nuclei familiari che richiedono interventi di sostegno per consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia.".
Note all'art. 100:
Si riporta il testo degli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9,
10, 11, 15, 19, 25, 27, 28, 32, 36, 37, 44, 46, 48, 50, 52,
71, 73 e 74 della legge 4 maggio 1983, n.184 (Diritto del
minore ad una famiglia), come modificati dal presente
decreto:

"Art.1.

1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato
nell'ambito della propria famiglia.
2. Le condizioni di indigenza dei genitori o del
genitore esercente la responsabilita' genitoriale non
possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del
minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della
famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto.
3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito
delle proprie competenze, sostengono, con idonei
interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti
delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a
rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire
al minore di essere educato nell'ambito della propria
famiglia. Essi promuovono altresi' iniziative di formazione
dell'opinione pubblica sull'affidamento e l'adozione e di
sostegno all'attivita' delle comunita' di tipo familiare,
organizzano corsi di preparazione ed aggiornamento
professionale degli operatori sociali nonche' incontri di
formazione e preparazione per le famiglie e le persone che
intendono avere in affidamento o in adozione minori. I
medesimi enti possono stipulare convenzioni con enti o
associazioni senza fini di lucro che operano nel campo
della tutela dei minori e delle famiglie per la
realizzazione delle attivita' di cui al presente comma.
4. Quando la famiglia non e' in grado di provvedere
alla crescita e all'educazione del minore, si applicano gli
istituti di cui alla presente legge.
5. Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere
educato nell'ambito di una famiglia e' assicurato senza
distinzione di sesso, di etnia, di eta', di lingua, di
religione e nel rispetto della identita' culturale del
minore e comunque non in contrasto con i principi
fondamentali dell'ordinamento."

"Art. 3.

1. I legali rappresentanti delle comunita' di tipo
familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati
esercitano i poteri tutelari sul minore affidato, secondo
le norme del capo I del titolo X del libro primo del codice
civile, fino a quando non si provveda alla nomina di un
tutore in tutti i casi nei quali l'esercizio della
responsabilita' genitoriale o della tutela sia impedito.
2. Nei casi previsti dal comma 1, entro trenta giorni
dall'accoglienza del minore, i legali rappresentanti devono
proporre istanza per la nomina del tutore. Gli stessi e
coloro che prestano anche gratuitamente la propria
attivita' a favore delle comunita' di tipo familiare e
degli istituti di assistenza pubblici o privati non possono
essere chiamati a tale incarico.
3. Nel caso in cui i genitori riprendano l'esercizio
della responsabilita' genitoriale, le comunita' di tipo
familiare e gli istituti di assistenza pubblici o privati
chiedono al giudice tutelare di fissare eventuali limiti o
condizioni a tale esercizio. 2

"Art. 4.

1. L'affidamento familiare e' disposto dal servizio
sociale locale, previo consenso manifestato dai genitori o
dal genitore esercente la responsabilita' genitoriale,
ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli
anni dodici e anche il minore di eta' inferiore, in
considerazione della sua capacita' di discernimento. Il
giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende
esecutivo il provvedimento con decreto.
2. Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la
responsabilita' genitoriale o del tutore, provvede il
tribunale per i minorenni. Si applicano gli articoli 330 e
seguenti del codice civile.
3. Nel provvedimento di affidamento familiare devono
essere indicate specificatamente le motivazioni di esso,
nonche' i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri
riconosciuti all'affidatario, e le modalita' attraverso le
quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare
possono mantenere i rapporti con il minore. Deve altresi'
essere indicato il servizio sociale locale cui e'
attribuita la responsabilita' del programma di assistenza,
nonche' la vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo di
tenere costantemente informati il giudice tutelare o il
tribunale per i minorenni, a seconda che si tratti di
provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2. Il servizio
sociale locale cui e' attribuita la responsabilita' del
programma di assistenza, nonche' la vigilanza durante
l'affidamento, deve riferire senza indugio al giudice
tutelare o al tribunale per i minorenni del luogo in cui il
minore si trova, a seconda che si tratti di provvedimento
emesso ai sensi dei commi 1 o 2, ogni evento di particolare
rilevanza ed e' tenuto a presentare una relazione
semestrale sull'andamento del programma di assistenza,
sulla sua presumibile ulteriore durata e sull'evoluzione
delle condizioni di difficolta' del nucleo familiare di
provenienza.
4. Nel provvedimento di cui al comma 3, deve inoltre
essere indicato il periodo di presumibile durata
dell'affidamento che deve essere rapportabile al complesso
di interventi volti al recupero della famiglia d'origine.
Tale periodo non puo' superare la durata di ventiquattro
mesi ed e' prorogabile, dal tribunale per i minorenni,
qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio
al minore.
5. L'affidamento familiare cessa con provvedimento
della stessa autorita' che lo ha disposto, valutato
l'interesse del minore, quando sia venuta meno la
situazione di difficolta' temporanea della famiglia
d'origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la
prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.
6. Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata
previsto, ovvero intervenute le circostanze di cui al comma
5, sentiti il servizio sociale locale interessato ed il
minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di
eta' inferiore, in considerazione della sua capacita' di
discernimento, richiede, se necessario, al competente
tribunale per i minorenni l'adozione di ulteriori
provvedimenti nell'interesse del minore.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano,
in quanto compatibili, anche nel caso di minori inseriti
presso una comunita' di tipo familiare o un istituto di
assistenza pubblico o privato."

"Art. 5.

1. L'affidatario deve accogliere presso di se' il
minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua
educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni
dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai
sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, o del
tutore, ed osservando le prescrizioni stabilite
dall'autorita' affidante. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni dell' articolo 316 del codice
civile. In ogni caso l'affidatario esercita i poteri
connessi con la responsabilita' genitoriale in relazione
agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con
le autorita' sanitarie. L'affidatario deve essere sentito
nei procedimenti civili in materia di responsabilita'
genitoriale, di affidamento e di adottabilita' relativi al
minore affidato.
2. Il servizio sociale, nell'ambito delle proprie
competenze, su disposizione del giudice ovvero secondo le
necessita' del caso, svolge opera di sostegno educativo e
psicologico, agevola i rapporti con la famiglia di
provenienza ed il rientro nella stessa del minore secondo
le modalita' piu' idonee, avvalendosi anche delle
competenze professionali delle altre strutture del
territorio e dell'opera delle associazioni familiari
eventualmente indicate dagli affidatari.
3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in
quanto compatibili, nel caso di minori ospitati presso una
comunita' di tipo familiare o che si trovino presso un
istituto di assistenza pubblico o privato.
4. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito
delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilita'
finanziarie dei rispettivi bilanci, intervengono con misure
di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia
affidataria."

"Art. 6.

1. L'adozione e' consentita a coniugi uniti in
matrimonio da almeno tre anni. Tra i coniugi non deve
sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre
anni separazione personale neppure di fatto.
2. I coniugi devono essere affettivamente idonei e
capaci di educare, istruire e mantenere i minori che
intendano adottare.
3. L'eta' degli adottanti deve superare di almeno
diciotto e di non piu' di quarantacinque anni l'eta'
dell'adottando.
4. Il requisito della stabilita' del rapporto di cui al
comma 1 puo' ritenersi realizzato anche quando i coniugi
abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del
matrimonio per un periodo di tre anni, nel caso in cui il
tribunale per i minorenni accerti la continuita' e la
stabilita' della convivenza, avuto riguardo a tutte le
circostanze del caso concreto.
5. I limiti di cui al comma 3 possono essere derogati,
qualora il tribunale per i minorenni accerti che dalla
mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti
evitabile per il minore.
6. Non e' preclusa l'adozione quando il limite massimo
di eta' degli adottanti sia superato da uno solo di essi in
misura non superiore a dieci anni, ovvero quando essi siano
genitori di figli anche adottivi dei quali almeno uno sia
in eta' minore, ovvero quando l'adozione riguardi un
fratello o una sorella del minore gia' dagli stessi
adottato.
7. Ai medesimi coniugi sono consentite piu' adozioni
anche con atti successivi e costituisce criterio
preferenziale ai fini dell'adozione l'avere gia' adottato
un fratello dell'adottando o il fare richiesta di adottare
piu' fratelli, ovvero la disponibilita' dichiarata
all'adozione di minori che si trovino nelle condizioni
indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate.
8. Nel caso di adozione dei minori di eta' superiore a
dodici anni o con handicap accertato ai sensi dell'articolo
4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, lo Stato, le regioni
e gli enti locali possono intervenire, nell'ambito delle
proprie competenze e nei limiti delle disponibilita'
finanziarie dei rispettivi bilanci, con specifiche misure
di carattere economico, eventualmente anche mediante misure
di sostegno alla formazione e all'inserimento sociale, fino
all'eta' di diciotto anni degli adottati."

"Art. 8.

1. Sono dichiarati in stato di adottabilita' dal
tribunale per i minorenni del distretto nel quale si
trovano, i minori di cui sia accertata la situazione di
abbandono perche' privi di assistenza morale e materiale da
parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi,
purche' la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di
forza maggiore di carattere transitorio.
2. La situazione di abbandono sussiste, sempre che
ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche quando i
minori si trovino presso istituti di assistenza pubblici o
privati o comunita' di tipo familiare ovvero siano in
affidamento familiare.
3. Non sussiste causa di forza maggiore quando i
soggetti di cui al comma 1 rifiutano le misure di sostegno
offerte dai servizi sociali locali, anche all'esito della
segnalazione di cui all'articolo 79-bis, e tale rifiuto
viene ritenuto ingiustificato dal giudice.
4. Il procedimento di adottabilita' deve svolgersi fin
dall'inizio con l'assistenza legale del minore e dei
genitori o degli altri parenti, di cui al comma 2
dell'articolo 10.

"Art. 9.

1. Chiunque ha facolta' di segnalare all'autorita'
pubblica situazioni di abbandono di minori di eta'. I
pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio,
gli esercenti un servizio di pubblica necessita' debbono
riferire al piu' presto al procuratore della Repubblica
presso il tribunale per i minorenni del luogo in cui il
minore si trova sulle condizioni di ogni minore in
situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in
ragione del proprio ufficio.
2. Gli istituti di assistenza pubblici o privati e le
comunita' di tipo familiare devono trasmettere
semestralmente al procuratore della Repubblica presso il
tribunale per i minorenni del luogo ove hanno sede l'elenco
di tutti i minori collocati presso di loro con
l'indicazione specifica, per ciascuno di essi, della
localita' di residenza dei genitori, dei rapporti con la
famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso.
Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i
minorenni, assunte le necessarie informazioni, chiede al
tribunale, con ricorso, di dichiarare l'adottabilita' di
quelli tra i minori segnalati o collocati presso le
comunita' di tipo familiare o gli istituti di assistenza
pubblici o privati o presso una famiglia affidataria, che
risultano in situazioni di abbandono, specificandone i
motivi.
3. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale
per i minorenni, che trasmette gli atti al medesimo
tribunale con relazione informativa, ogni sei mesi,
effettua o dispone ispezioni negli istituti di assistenza
pubblici o privati ai fini di cui al comma 2. Puo'
procedere a ispezioni straordinarie in ogni tempo.
4. Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado,
accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore,
qualora l'accoglienza si protragga per un periodo superiore
a sei mesi, deve, trascorso tale periodo, darne
segnalazione al procuratore della Repubblica presso il
tribunale per i minorenni. L'omissione della segnalazione
puo' comportare l'inidoneita' ad ottenere affidamenti
familiari o adottivi e l'incapacita' all'ufficio tutelare.
5. Nello stesso termine di cui al comma 4, uguale
segnalazione deve essere effettuata dal genitore che affidi
stabilmente a chi non sia parente entro il quarto grado il
figlio minore per un periodo non inferiore a sei mesi.
L'omissione della segnalazione puo' comportare la decadenza
dalla responsabilita' genitoriale sul figlio a norma
dell'articolo 330 del codice civile e l'apertura della
procedura di adottabilita'."

"Art. 10.

1. Il presidente del tribunale per i minorenni o un
giudice da lui delegato, ricevuto il ricorso di cui
all'articolo 9, comma 2, provvede all'immediata apertura di
un procedimento relativo allo stato di abbandono del
minore. Dispone immediatamente, all'occorrenza, tramite i
servizi sociali locali o gli organi di pubblica sicurezza,
piu' approfonditi accertamenti sulle condizioni giuridiche
e di fatto del minore, sull'ambiente in cui ha vissuto e
vive ai fini di verificare se sussiste lo stato di
abbandono.
2. All'atto dell'apertura del procedimento, sono
avvertiti i genitori o, in mancanza, i parenti entro il
quarto grado che abbiano rapporti significativi con il
minore. Con lo stesso atto il presidente del tribunale per
i minorenni li invita a nominare un difensore e li informa
della nomina di un difensore di ufficio per il caso che
essi non vi provvedano. Tali soggetti, assistiti dal
difensore, possono partecipare a tutti gli accertamenti
disposti dal tribunale, possono presentare istanze anche
istruttorie e prendere visione ed estrarre copia degli atti
contenuti nel fascicolo previa autorizzazione del giudice.
3. Il tribunale puo' disporre in ogni momento e fino
all'affidamento preadottivo ogni opportuno provvedimento
provvisorio nell'interesse del minore, ivi compresi il
collocamento temporaneo presso una famiglia o una comunita'
di tipo familiare, la sospensione della responsabilita'
genitoriale dei genitori sul minore, la sospensione
dell'esercizio delle funzioni del tutore e la nomina di un
tutore provvisorio.
4. In caso di urgente necessita', i provvedimenti di
cui al comma 3 possono essere adottati dal presidente del
tribunale per i minorenni o da un giudice da lui delegato.
5. Il tribunale, entro trenta giorni, deve confermare,
modificare o revocare i provvedimenti urgenti assunti ai
sensi del comma 4. Il tribunale provvede in camera di
consiglio con l'intervento del pubblico ministero, sentite
tutte le parti interessate ed assunta ogni necessaria
informazione. Deve inoltre essere sentito il minore che ha
compiuto gli anni dodici e anche il minore di eta'
inferiore, in considerazione della sua capacita' di
discernimento. I provvedimenti adottati debbono essere
comunicati al pubblico ministero ed ai genitori. Si
applicano le norme di cui agli articoli 330 e seguenti del
codice civile. "

"Art. 11.

Quando dalle indagini previste nell'articolo precedente
risultano deceduti i genitori del minore e non risultano
esistenti parenti entro il quarto grado che abbiano
rapporti significativi con il minore, il tribunale per i
minorenni provvede a dichiarare lo stato di adottabilita',
salvo che esistano istanze di adozione ai sensi
dell'articolo 44. In tal caso il tribunale per i minorenni
decide nell'esclusivo interesse del minore.
Nel caso in cui non risulti l'esistenza di genitori che
abbiano riconosciuto il minore o la cui paternita' o
maternita' sia stata dichiarata giudizialmente, il
tribunale per i minorenni, senza eseguire ulteriori
accertamenti, provvede immediatamente alla dichiarazione
dello stato di adottabilita' a meno che non vi sia
richiesta di sospensione della procedura da parte di chi,
affermando di essere uno dei genitori, chiede termine per
provvedere al riconoscimento. La sospensione puo' essere
disposta dal tribunale per un periodo massimo di due mesi
sempreche' nel frattempo il minore sia assistito dal
genitore o dai parenti fino al quarto grado o in altro modo
conveniente, permanendo comunque un rapporto con il
genitore.
Nel caso di non riconoscibilita' per difetto di eta'
del genitore, la procedura e' rinviata anche d'ufficio sino
al compimento del sedicesimo anno di eta' del genitore,
purche' sussistano le condizioni menzionate nel comma
precedente. Al compimento del sedicesimo anno, il genitore
puo' chiedere ulteriore sospensione per altri due mesi. Il
genitore autorizzato al riconoscimento prima del compimento
del sedicesimo anno ai sensi dell'articolo 250, quinto
comma, del codice civile, puo' chiedere ulteriore
sospensione per altri due mesi dopo l'autorizzazione.
Ove il tribunale sospenda o rinvii la procedura ai
sensi dei commi precedenti, nomina al minore, se
necessario, un tutore provvisorio.
Se entro detti termini viene effettuato il
riconoscimento, deve dichiararsi chiusa la procedura, ove
non sussista abbandono morale e materiale. Se trascorrono i
termini senza che sia stato effettuato il riconoscimento,
si provvede senza altra formalita' di procedura alla
pronuncia dello stato di adottabilita'.
Il tribunale, in ogni caso, anche a mezzo dei servizi
locali, informa entrambi i presunti genitori, se possibile,
o comunque quello reperibile, che si possono avvalere delle
facolta' di cui al secondo e terzo comma.
Intervenuta la dichiarazione di adottabilita' e
l'affidamento preadottivo, il riconoscimento e' privo di
efficacia. Il giudizio per la dichiarazione giudiziale di
paternita' o maternita' e' sospeso di diritto e si estingue
ove segua la pronuncia di adozione divenuta definitiva."

"Art. 15.

1. A conclusione delle indagini e degli accertamenti
previsti dagli articoli precedenti, ove risulti la
situazione di abbandono di cui all'articolo 8, lo stato di
adottabilita' del minore e' dichiarato dal tribunale per i
minorenni quando:
a) i genitori ed i parenti convocati ai sensi degli
articoli 12 e 13 non si sono presentati senza giustificato
motivo;
b) l'audizione dei soggetti di cui alla lettera a) ha
dimostrato il persistere della mancanza di assistenza
morale e materiale e la non disponibilita' ad ovviarvi;
c) le prescrizioni impartite ai sensi dell'articolo 12
sono rimaste inadempiute per responsabilita' dei genitori
ovvero e' provata l'irrecuperabilita' delle capacita'
genitoriali dei genitori in un tempo ragionevole;.
2. La dichiarazione dello stato di adottabilita' del
minore e' disposta dal tribunale per i minorenni in camera
di consiglio con sentenza, sentito il pubblico ministero,
nonche' il rappresentante dell'istituto di assistenza
pubblico o privato o della comunita' di tipo familiare
presso cui il minore e' collocato o la persona cui egli e'
affidato. Devono essere, parimenti, sentiti il tutore, ove
esista, ed il minore che abbia compiuto gli anni dodici e
anche il minore di eta' inferiore, in considerazione della
sua capacita' di discernimento.
3. La sentenza e' notificata per esteso al pubblico
ministero, ai genitori, ai parenti indicati nel primo comma
dell'articolo 12, al tutore, nonche' al curatore speciale
ove esistano, con contestuale avviso agli stessi del loro
diritto di proporre impugnazione nelle forme e nei termini
di cui all'articolo 17. "

"Art. 19.

Durante lo stato di adottabilita' e' sospeso
l'esercizio della responsabilita' genitoriale.
Il tribunale per i minorenni nomina un tutore, ove gia'
non esista, e adotta gli ulteriori provvedimenti
nell'interesse del minore."

"Art. 25.

1. Il tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo
stato di adottabilita', decorso un anno dall'affidamento,
sentiti i coniugi adottanti, il minore che abbia compiuto
gli anni dodici e il minore di eta' inferiore, in
considerazione della sua capacita' di discernimento, il
pubblico ministero, il tutore e coloro che abbiano svolto
attivita' di vigilanza o di sostegno, verifica che
ricorrano tutte le condizioni previste dal presente capo e,
senza altra formalita' di procedura, provvede sull'adozione
con sentenza in camera di consiglio, decidendo di fare
luogo o di non fare luogo all'adozione. Il minore che abbia
compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso
consenso all'adozione nei confronti della coppia prescelta.
2. Qualora la domanda di adozione venga proposta da
coniugi che hanno discendenti , questi, se maggiori degli
anni dodici, debbono essere sentiti.
3. Nell'interesse del minore il termine di cui al comma
1 puo' essere prorogato di un anno, d'ufficio o su domanda
dei coniugi affidatari, con ordinanza motivata.
4. Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante
l'affidamento preadottivo, l'adozione, nell'interesse del
minore, puo' essere ugualmente disposta ad istanza
dell'altro coniuge nei confronti di entrambi, con effetto,
per il coniuge deceduto, dalla data della morte.
5. Se nel corso dell'affidamento preadottivo interviene
separazione tra i coniugi affidatari, l'adozione puo'
essere disposta nei confronti di uno solo o di entrambi,
nell'esclusivo interesse del minore, qualora il coniuge o i
coniugi ne facciano richiesta.
6. La sentenza che decide sull'adozione e' comunicata
al pubblico ministero, ai coniugi adottanti ed al tutore.
7. Nel caso di provvedimento negativo viene meno
l'affidamento preadottivo ed il tribunale per i minorenni
assume gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del
minore ai sensi dell'articolo 10, comma 3. Si applicano gli
articoli 330 e seguenti del codice civile. "

"Art. 27.

Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato
di figlio nato nel matrimonio degli adottanti, dei quali
assume e trasmette il cognome.
Se l'adozione e' disposta nei confronti della moglie
separata, ai sensi dell'articolo 25, comma 5, l'adottato
assume il cognome della famiglia di lei.
Con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso
la famiglia d'origine, salvi i divieti matrimoniali."

"Art. 28.

1. Il minore adottato e' informato di tale sua
condizione ed i genitori adottivi vi provvedono nei modi e
termini che essi ritengono piu' opportuni.
2. Qualunque attestazione di stato civile riferita
all'adottato deve essere rilasciata con la sola indicazione
del nuovo cognome e con l'esclusione di qualsiasi
riferimento alla paternita' e alla maternita' del minore e
dell'annotazione di cui all'articolo 26, comma 4.
3. L'ufficiale di stato civile, l'ufficiale di anagrafe
e qualsiasi altro ente pubblico o privato, autorita' o
pubblico ufficio debbono rifiutarsi di fornire notizie,
informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali
possa comunque risultare il rapporto di adozione, salvo
autorizzazione espressa dell'autorita' giudiziaria. Non e'
necessaria l'autorizzazione qualora la richiesta provenga
dall'ufficiale di stato civile, per verificare se
sussistano impedimenti matrimoniali.
4. Le informazioni concernenti l'identita' dei genitori
biologici possono essere fornite ai genitori adottivi,
quali esercenti la responsabilita' genitoriale, su
autorizzazione del tribunale per i minorenni, solo se
sussistono gravi e comprovati motivi. Il tribunale accerta
che l'informazione sia preceduta e accompagnata da adeguata
preparazione e assistenza del minore. Le informazioni
possono essere fornite anche al responsabile di una
struttura ospedaliera o di un presidio sanitario, ove
ricorrano i presupposti della necessita' e della urgenza e
vi sia grave pericolo per la salute del minore.
5. L'adottato, raggiunta l'eta' di venticinque anni,
puo' accedere a informazioni che riguardano la sua origine
e l'identita' dei propri genitori biologici. Puo' farlo
anche raggiunta la maggiore eta', se sussistono gravi e
comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica.
L'istanza deve essere presentata al tribunale per i
minorenni del luogo di residenza.
6. Il tribunale per i minorenni procede all'audizione
delle persone di cui ritenga opportuno l'ascolto; assume
tutte le informazioni di carattere sociale e psicologico,
al fine di valutare che l'accesso alle notizie di cui al
comma 5 non comporti grave turbamento all'equilibrio
psico-fisico del richiedente. Definita l'istruttoria, il
tribunale per i minorenni autorizza con decreto l'accesso
alle notizie richieste.
7. L'accesso alle informazioni non e' consentito nei
confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di
non volere essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre
2000, n. 396.
8. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti,
l'autorizzazione non e' richiesta per l'adottato maggiore
di eta' quando i genitori adottivi sono deceduti o divenuti
irreperibili."

"Art. 32.

1. La Commissione di cui all'articolo 38, ricevuti gli
atti di cui all'articolo 31 e valutate le conclusioni
dell'ente incaricato, dichiara che l'adozione risponde al
superiore interesse del minore e ne autorizza l'ingresso e
la residenza permanente in Italia.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 non e' ammessa:
a) quando dalla documentazione trasmessa dall'autorita'
del Paese straniero non emerge la situazione di abbandono
del minore e la constatazione dell'impossibilita' di
affidamento o di adozione nello Stato di origine;
b) qualora nel Paese straniero l'adozione non determini
per l'adottato l'acquisizione dello stato di figlio nato
nel matrimonio e la cessazione dei rapporti giuridici fra
il minore e la famiglia di origine, a meno che i genitori
biologici abbiano espressamente consentito al prodursi di
tali effetti.
3. Anche quando l'adozione pronunciata nello Stato
straniero non produce la cessazione dei rapporti giuridici
con la famiglia d'origine, la stessa puo' essere convertita
in una adozione che produca tale effetto, se il tribunale
per i minorenni la riconosce conforme alla Convenzione.
Solo in caso di riconoscimento di tale conformita', e'
ordinata la trascrizione.
4. Gli uffici consolari italiani all'estero
collaborano, per quanto di competenza, con l'ente
autorizzato per il buon esito della procedura di adozione.
Essi, dopo aver ricevuto formale comunicazione da parte
della Commissione ai sensi dell'articolo 39, comma 1,
lettera h), rilasciano il visto di ingresso per adozione a
beneficio del minore adottando. "

"Art. 36.

1. L'adozione internazionale dei minori provenienti da
Stati che hanno ratificato la Convenzione, o che nello
spirito della Convenzione abbiano stipulato accordi
bilaterali, puo' avvenire solo con le procedure e gli
effetti previsti dalla presente legge.
2. L'adozione o l'affidamento a scopo adottivo,
pronunciati in un Paese non aderente alla Convenzione ne'
firmatario di accordi bilaterali, possono essere dichiarati
efficaci in Italia a condizione che:
a) sia accertata la condizione di abbandono del minore
straniero o il consenso dei genitori biologici ad una
adozione che determini per il minore adottato
l'acquisizione dello stato di figlio nato nel matrimonio
degli adottanti e la cessazione dei rapporti giuridici fra
il minore e la famiglia d'origine;
b) gli adottanti abbiano ottenuto il decreto di
idoneita' previsto dall'articolo 30 e le procedure adottive
siano state effettuate con l'intervento della Commissione
di cui all'articolo 38 e di un ente autorizzato;
c) siano state rispettate le indicazioni contenute nel
decreto di idoneita';
d) sia stata concessa l'autorizzazione prevista
dall'articolo 39, comma 1, lettera h).
3. Il relativo provvedimento e' assunto dal tribunale
per i minorenni che ha emesso il decreto di idoneita'
all'adozione. Di tale provvedimento e' data comunicazione
alla Commissione, che provvede a quanto disposto
dall'articolo 39, comma 1, lettera e).
4. L'adozione pronunciata dalla competente autorita' di
un Paese straniero a istanza di cittadini italiani, che
dimostrino al momento della pronuncia di aver soggiornato
continuativamente nello stesso e di avervi avuto la
residenza da almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni
effetto in Italia con provvedimento del tribunale per i
minorenni, purche' conforme ai principi della Convenzione."

"Art. 37.

1. Successivamente all'adozione, la Commissione di cui
all'articolo 38 puo' comunicare ai genitori adottivi,
eventualmente tramite il tribunale per i minorenni, solo le
informazioni che hanno rilevanza per lo stato di salute
dell'adottato.
2. Il tribunale per i minorenni che ha emesso i
provvedimenti indicati dagli articoli 35 e 36 e la
Commissione conservano le informazioni acquisite
sull'origine del minore, sull'identita' dei suoi genitori
biologici e sull'anamnesi sanitaria del minore e della sua
famiglia di origine.
3. Per quanto concerne l'accesso alle altre
informazioni valgono le disposizioni vigenti in tema di
adozione di minori italiani."

"Art. 44.

1. I minori possono essere adottati anche quando non
ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7:
a) da persone unite al minore da vincolo di parentela
fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e
duraturo, quando il minore sia orfano di padre e di madre;
b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio
anche adottivo dell'altro coniuge ;
c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate
dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, e sia orfano di padre e di madre;
d) quando vi sia la constatata impossibilita' di
affidamento preadottivo.
2. L'adozione, nei casi indicati nel comma 1, e'
consentita anche in presenza di figli.
3. Nei casi di cui alle lettere a), c), e d) del comma
1 l'adozione e' consentita, oltre che ai coniugi, anche a
chi non e' coniugato. Se l'adottante e' persona coniugata e
non separata, l'adozione puo' essere tuttavia disposta solo
a seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi.
4. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 1
l'eta' dell'adottante deve superare di almeno diciotto anni
quella di coloro che egli intende adottare. "

"Art. 46.

Per l'adozione e' necessario l'assenso dei genitori e
del coniuge dell'adottando.
Quando e' negato l'assenso previsto dal primo comma, il
tribunale, sentiti gli interessati, su istanza
dell'adottante, puo', ove ritenga il rifiuto ingiustificato
o contrario all'interesse dell'adottando, pronunziare
ugualmente l'adozione, salvo che l'assenso sia stato
rifiutato dai genitori esercenti responsabilita'
genitoriale o dal coniuge, se convivente, dell'adottando.
Parimenti il tribunale puo' pronunciare l'adozione quando
e' impossibile ottenere l'assenso per incapacita' o
irreperibilita' delle persone chiamate ad esprimerlo. "

"Art. 48.

Se il minore e' adottato da due coniugi, o dal coniuge
di uno dei genitori, la responsabilita' genitoriale
sull'adottato ed il relativo esercizio spettano ad
entrambi.
L'adottante ha l'obbligo di mantenere l'adottato, di
istruirlo ed educarlo conformemente a quanto prescritto
dall' articolo 147 del codice civile.
Se l'adottato ha beni propri, l'amministrazione di
essi, durante la minore eta' dell'adottato stesso, spetta
all'adottante, il quale non ne ha l'usufrutto legale, ma
puo' impiegare le rendite per le spese di mantenimento,
istruzione ed educazione del minore con l'obbligo di
investirne l'eccedenza in modo fruttifero. Si applicano le
disposizioni dell' articolo 382 del codice civile."

"Art. 50.

Se cessa l'esercizio da parte, dell'adottante o degli
adottanti della responsabilita' genitoriale, il tribunale
per i minorenni su istanza dell'adottato, dei suoi parenti
o affini o del pubblico ministero, o anche d'ufficio, puo'
emettere i provvedimenti opportuni circa la cura della
persona dell'adottato, la sua rappresentanza e
l'amministrazione dei suoi beni, anche se ritiene
conveniente che l'esercizio della potesta' sia ripreso dai
genitori. Si applicano le norme di cui agli articoli 330 e
seguenti del codice civile."

"Art. 52.

Quando i fatti previsti nell'articolo precedente sono
stati compiuti dall'adottante contro l'adottato, oppure
contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui,
la revoca puo' essere pronunciata su domanda dell'adottato
o su istanza del pubblico ministero.
Il tribunale, assunte informazioni ed effettuato ogni
opportuno accertamento e indagine, sentiti il pubblico
ministero, l'adottante e l'adottato che abbia compiuto gli
anni dodici e anche di eta' inferiore, in considerazione
della sua capacita' di discernimento pronuncia sentenza.
Inoltre il tribunale, sentiti il pubblico ministero ed
il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se
opportuno, anche di eta' inferiore, puo' dare provvedimenti
opportuni con decreto in camera di consiglio circa la cura
della persona del minore, la sua rappresentanza e
l'amministrazione dei beni, anche se ritiene conveniente
che l'esercizio della responsabilita' genitoriale sia
ripreso dai genitori.
Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice
civile.
Nei casi in cui siano adottati i provvedimenti di cui
al terzo comma il tribunale li segnala al giudice tutelare
al fine della nomina di un tutore. "

"Art. 71.

Chiunque, in violazione delle norme di legge in materia
di adozione, affida a terzi con carattere definitivo un
minore, ovvero lo avvia all'estero perche' sia
definitivamente affidato, e' punito con la reclusione da
uno a tre anni.
Se il fatto e' commesso dal tutore ovvero da altra
persona cui il minore e' affidato per ragioni di
educazione, di istruzione, di vigilanza e di custodia, la
pena e' aumentata della meta'.
Se il fatto e' commesso dal genitore la condanna
comporta la perdita della relativa responsabilita'
genitoriale e l'apertura della procedura di adottabilita';
se e' commesso dal tutore consegue la rimozione
dall'ufficio; se e' commesso dalla persona cui il minore e'
affidato consegue la inidoneita' ad ottenere affidamenti
familiari o adottivi e l'incapacita' all'ufficio tutelare.
Se il fatto e' commesso da pubblici ufficiali, da
incaricati di un pubblico servizio, da esercenti la
professione sanitaria o forense, da appartenenti ad
istituti di assistenza pubblici o privati nei casi di cui
all' articolo 61, numeri 9 e 11, del codice penale, la pena
e' raddoppiata.
La pena stabilita nel primo comma del presente articolo
si applica anche a coloro che, consegnando o promettendo
denaro od altra utilita' a terzi, accolgono minori in
illecito affidamento con carattere di definitivita'. La
condanna comporta la inidoneita' ad ottenere affidamenti
familiari o adottivi e l'incapacita' all'ufficio tutelare.
Chiunque svolga opera di mediazione al fine di
realizzare l'affidamento di cui al primo comma e' punito
con la reclusione fino ad un anno o con multa da da euro
258 a euro 2.582."

"Art. 73.

Chiunque essendone a conoscenza in ragione del proprio
ufficio fornisce qualsiasi notizia atta a rintracciare un
minore nei cui confronti sia stata pronunciata adozione o
rivela in qualsiasi modo notizie circa lo stato di figlio
adottivo e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con
la multa da euro 103 a euro 1.032.
Se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale o da
un incaricato di pubblico servizio, si applica la pena
della reclusione da sei mesi a tre anni.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano
anche a chi fornisce tali notizie successivamente
all'affidamento preadottivo e senza l'autorizzazione del
tribunale per i minorenni. "

"Art. 74.

Gli ufficiali di stato civile trasmettono
immediatamente al competente tribunale per i minorenni
comunicazione, sottoscritta dal dichiarante, dell'avvenuto
riconoscimento da parte di persona coniugata di un figlio
nato fuori dal matrimonio non riconosciuto dall'altro
genitore. Il tribunale dispone l'esecuzione di opportune
indagini per accertare la veridicita' del riconoscimento.
Nel caso in cui vi siano fondati motivi per ritenere
che ricorrano gli estremi dell'impugnazione del
riconoscimento il tribunale per i minorenni assume, anche
d'ufficio, i provvedimenti di cui all' articolo 264,
secondo comma, del codice civile.".
 
Art. 101
Modifiche alla legge 31 maggio 1995, n. 218

1. Alla legge 31 maggio 1995, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 33 e' sostituito dal seguente:

"Art. 33.
Filiazione

1. Lo stato di figlio e' determinato dalla legge nazionale del figlio o, se piu' favorevole, dalla legge dello Stato di cui uno dei genitori e' cittadino, al momento della nascita.
2. La legge individuata ai sensi del comma 1 regola i presupposti e gli effetti dell'accertamento e della contestazione dello stato di figlio; qualora la legge cosi' individuata non permetta l'accertamento o la contestazione dello stato di figlio si applica la legge italiana.
3. Lo stato di figlio, acquisito in base alla legge nazionale di uno dei genitori, non puo' essere contestato che alla stregua di tale legge; se tale legge non consente la contestazione si applica la legge italiana.
4. Sono di applicazione necessaria le norme del diritto italiano che sanciscono l'unicita' dello stato di figlio.";
b) nella rubrica dell'articolo 35 la parola: "naturale" e' soppressa; il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Le condizioni per il riconoscimento del figlio sono regolate dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita, o se piu' favorevole, dalla legge nazionale del soggetto che fa il riconoscimento, nel momento in cui questo avviene; se tali leggi non prevedono il riconoscimento si applica la legge italiana.";
c) all'articolo 36 le parole: "potesta' dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale";
d) dopo l'articolo 36 e' inserito il seguente:

"Art. 36-bis.

1. Nonostante il richiamo ad altra legge, si applicano in ogni caso le norme del diritto italiano che:
a) attribuiscono ad entrambi i genitori la responsabilita' genitoriale;
b) stabiliscono il dovere di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento del figlio;
c) attribuiscono al giudice il potere di adottare provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilita' genitoriale in presenza di condotte pregiudizievoli per il figlio.";
e) all'articolo 38, primo comma, la parola: "legittimo" e' soppressa.
Note all'art. 101:
Si riporta il testo degli articoli 35, 36 e 38 della
legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano
di diritto internazionale privato), come modificati dal
presente decreto::
"Art. 35.Riconoscimento di figlio.
1. Le condizioni per il riconoscimento del figlio sono
regolate dalla legge nazionale del figlio al momento della
nascita, o se piu' favorevole, dalla legge nazionale del
soggetto che fa il riconoscimento, nel momento in cui
questo avviene; se tali leggi non prevedono il
riconoscimento si applica la legge italiana.
2. La capacita' del genitore di fare il riconoscimento
e' regolata dalla sua legge nazionale.
3. La forma del riconoscimento e' regolata dalla legge
dello Stato in cui esso e' fatto o da quella che ne
disciplina la sostanza. "
"Art. 36. Rapporti tra genitori e figli.
1. I rapporti personali e patrimoniali tra genitori e
figli, compresa la responsabilita' genitoriale, sono
regolati dalla legge nazionale del figlio. "
"Art. 38.Adozione.
1. I presupposti, la costituzione e la revoca
dell'adozione sono regolati dal diritto nazionale
dell'adottante o degli adottanti se comune o, in mancanza,
dal diritto dello Stato nel quale gli adottanti sono
entrambi residenti, ovvero da quello dello Stato nel quale
la loro vita matrimoniale e' prevalentemente localizzata,
al momento dell'adozione. Tuttavia si applica il diritto
italiano quando e' richiesta al giudice italiano l'adozione
di un minore, idonea ad attribuirgli lo stato di figlio.
2. E' in ogni caso salva l'applicazione della legge
nazionale dell'adottando maggiorenne per la disciplina dei
consensi che essa eventualmente richieda.".
 
Art. 102
Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n. 40

1. All'articolo 8 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, la parola: "legittimi" e' sostituita dalle seguenti: "nati nel matrimonio".
Note all'art. 102:
- Si riporta il testo dell'articolo 8 della legge 19
febbraio 2004, n.40 (Norme in materia di procreazione
medicalmente assistita), come modificato dal presente
decreto:
"Art. 8. Stato giuridico del nato.
1. I nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di
procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli
nati nel matrimonio o di figli riconosciuti della coppia
che ha espresso la volonta' di ricorrere alle tecniche
medesime ai sensi dell'articolo 6.".
 
Art. 103
Modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71

1. All'articolo 30 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio";
b) al primo comma la parola: "naturale" e' sostituita dalle seguenti: "nato fuori del matrimonio";
c) il secondo periodo del primo comma e' sostituito dal seguente: "Quando ricorrono i presupposti previsti dall'articolo 262 del codice civile, il capo dell'ufficio consolare riceve altresi' le domande relative al cognome del figlio nato fuori del matrimonio e le trasmette al giudice competente";
d) il secondo comma e' abrogato.
Note all'art. 103:
- Si riporta il testo dell'articolo 30 del decreto
legislativo 3 febbraio 2011, n.71 (Ordinamento e funzioni
degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14, comma
18, della legge 28 novembre 2005, n. 246), come modificato
dal presente decreto:
"Art. 30. Riconoscimento dei figli nati fuori del
matrimonio.
1. Il capo dell'ufficio consolare riceve la
dichiarazione di riconoscimento del figlio nato fuori del
matrimonio di cui all'articolo 254 del codice civile.
Quando ricorrono i presupposti previsti dall'articolo 262
del codice civile, il capo dell'ufficio consolare riceve
altresi' le domande relative al cognome del figlio nato
fuori del matrimonio e le trasmette al giudice competente.
2. abrogato.".
 
Art. 104
Disposizioni transitorie

1. Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell'entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, sono legittimati a proporre azioni di petizione di eredita', ai sensi dell'articolo 533 del codice civile, coloro che, in applicazione dell'articolo 74 dello stesso codice, come modificato dalla medesima legge, hanno titolo a chiedere il riconoscimento della qualita' di erede.
2. Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell'entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, possono essere fatti valere i diritti successori che discendono dall'articolo 74 del codice civile, come modificato dalla medesima legge.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 e al comma 2 si applicano anche nei confronti dei discendenti del figlio, riconosciuto o la cui paternita' o maternita' sia stata giudizialmente accertata, morto prima dell'entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219.
4. I diritti successori che discendono dall'articolo 74 del codice civile, come modificato dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219, sulle eredita' aperte anteriormente al termine della sua entrata in vigore si prescrivono a far data da suddetto termine.
5. Nei casi in cui i riconoscimenti o le dichiarazioni giudiziali di genitorialita' intervengano dopo il termine di entrata in vigore della presente legge, i diritti successori che non sarebbero spettati a persona deceduta prima di tale termine possono essere fatti valere dai suoi discendenti in rappresentazione e dai suoi eredi. Essi si prescrivono a far data dall'annotazione del riconoscimento nell'atto di nascita o dal passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa della paternita' o maternita'.
6. Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell'entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, nei giudizi promossi ai sensi dell'articolo 533 del codice civile, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, si applicano l'articolo 74 del codice civile, come modificato dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219, e le disposizioni del libro secondo del codice civile, come modificate dal presente decreto legislativo.
7. Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell'entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, le disposizioni del codice civile, come modificate dal presente decreto legislativo, si applicano alle azioni di disconoscimento di paternita', di reclamo e di contestazione dello stato di figlio, relative ai figli nati prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.
8. Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell'entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, le disposizioni del codice civile relative al riconoscimento dei figli, come modificate dalla medesima legge, si applicano anche ai figli nati o concepiti anteriormente all'entrata in vigore della stessa.
9. Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell'entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, i termini per proporre l'azione di disconoscimento di paternita', previsti dal quarto comma dell'articolo 244 del codice civile, decorrono dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo.
10. Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell'entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, nel caso di riconoscimento di figlio annotato sull'atto di nascita prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, i termini per proporre l'azione di impugnazione, previsti dall'articolo 263 e dai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 267 del codice civile, decorrono dal giorno dell'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.
11. Restano validi e non possono essere modificati gli atti dello stato civile gia' formati secondo le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, salve le modifiche risultanti da provvedimenti giudiziari.
Note all'art. 104:
- La legge 10 dicembre 2012, n.219, reca: "Disposizioni
in materia di riconoscimento dei figli naturali".
- Si riporta il testo dell'articolo 74 del codice
civile:
"Art.74. Parentela.
La parentela e' il vincolo tra le persone che
discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la
filiazione e' avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel
caso in cui e' avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso
in cui il figlio e' adottivo. Il vincolo di parentela non
sorge nei casi di adozione di persone maggiori di eta', di
cui agli articoli 291 e seguenti.".
Si riporta il testo dell'articolo 533 del codice
civile:
"Art. 533. Nozione.
L'erede puo' chiedere il riconoscimento della sua
qualita' ereditaria contro chiunque possiede tutti o parte
dei beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno,
allo scopo di ottenere la restituzione dei beni medesimi.
L'azione e' imprescrittibile, salvi gli effetti
dell'usucapione rispetto ai singoli beni.".
Si riporta il testo del quarto comma dell'articolo 244
del codice civile:
"Art. 244. Termini dell'azione di disconoscimento.
(Omissis).
L'azione puo' essere altresi' promossa da un curatore
speciale nominato dal giudice, assunte sommarie
informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto
i sedici anni, o del pubblico ministero quando si tratta di
minore di eta' inferiore.".
Si riporta il testo dell'articolo 263 del codice
civile:
"Art. 263. Impugnazione del riconoscimento per difetto
di veridicita'.
Il riconoscimento puo' essere impugnato per difetto di
veridicita' dall'autore del riconoscimento, da colui che e'
stato riconosciuto e da chiunque vi abbia interesse.
L'impugnazione e' ammessa anche dopo la legittimazione.
L'azione e' imprescrittibile.".
Per i commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 267
del codice civile, vedi nelle note all'articolo 30 del
presente decreto.
 
Art. 105
Sostituzione termini

1. La parola: "potesta'" riferita alla potesta' genitoriale, le parole: "potesta' genitoriale", ovunque presenti, in tutta la legislazione vigente, sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale".
2. Le parole: "figli legittimi" o le parole: "figlio legittimo", ovunque presenti, in tutta la legislazione vigente sono sostituite dalle seguenti: "figli nati nel matrimonio" o dalle seguenti: "figlio nato nel matrimonio".
3. Le parole: "figli naturali" o le parole: "figlio naturale", ovvero "figli adulterini" o "figlio adulterino" ove presenti, in tutta la legislazione vigente sono sostituite dalle seguenti: "figli nati fuori del matrimonio" o dalle seguenti: "figlio nato fuori del matrimonio".
4. Le parole: "figli legittimati", "figlio legittimato", "legittimato", "legittimati" ovunque presenti in tutta la legislazione vigente, sono soppresse.
 
Art. 106
Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 155-bis, 155-ter, 155-quater, 155-quinquies, 155-sexies, 233, 235, 242, 243, 261, 578 e 579 del codice civile;
b) gli articoli 34, 124 e 125 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318;
c) l'articolo 34 della legge 31 maggio 1995, n. 218.
Note all'art. 106:
- Il regio decreto 30 marzo 1942, n.318, reca:
"Disposizioni per l'attuazione del codice civile e
disposizioni transitorie".
- La legge 31 maggio 1995, n.218, reca: "Riforma del
sistema italiano di diritto internazionale privato".
 
Art. 107
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono ai compiti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
 
Art. 108
Entrata in vigore

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 28 dicembre 2013

NAPOLITANO

Letta, Presidente del Consiglio dei
ministri

Kyenge, Ministro per l'integrazione

Alfano, Ministro dell'interno

Cancellieri, Ministro della giustizia

Giovannini, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, con delega alle pari
opportunita'

Saccomanni, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri
 
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