Gazzetta n. 5 del 8 gennaio 2014 (vai al sommario) |
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA |
DELIBERA 19 dicembre 2013 |
Adozione del Regolamento concernente gli obblighi di pubblicita' e trasparenza relativi all'organizzazione e all'attivita' della CONSOB. (Delibera n. 18751). |
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LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni; Visto, in particolare, l'art. 1, comma 8, della predetta legge n. 216 del 1974, ai sensi del quale la Consob delibera le norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52" e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale" e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modificazioni; Visto, in particolare, l'art. 11, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 33 del 2013, ai sensi del quale le autorita' indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione provvedono all'attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti; Visto il "Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento della Commissione Nazionale per le Societa' e la Borsa", adottato con propria delibera n. 8674 del 17 novembre 1994 e successive modificazioni; Visto il "Regolamento del personale Consob", adottato con propria delibera n. 13859 del 4 dicembre 2002, resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2002 e successive modificazioni; Visto il "Regolamento generale sui procedimenti amministrativi della Consob ai sensi dell'art. 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e dell'art. 2, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni", adottato con propria delibera n. 18388 del 28 novembre 2012 e successive modificazioni; Visto il "Regolamento per l'amministrazione e la contabilita' della Commissione Nazionale per le Societa' e la Borsa", adottato con propria delibera n. 18540 del 24 aprile 2013, resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2013; Ritenuto necessario, dopo l'entrata in vigore del predetto decreto legislativo n. 33 del 2013, dare attuazione ai principi di trasparenza e di pubblicita' in esso sanciti relativamente all'organizzazione e all'attivita' svolta dalla Consob; Ritenuto necessario adottare, al riguardo, un Regolamento che disciplini specificamente gli obblighi di pubblicazione di documenti, informazioni e dati a cui e' tenuta la Consob e le relative condizioni e modalita' di pubblicita', tenendo conto delle peculiarita' organizzative e funzionali della Consob, conformemente a quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 33 del 2013;
Delibera:
Art. 1 Adozione del Regolamento concernente gli obblighi di pubblicita' e trasparenza relativi all'organizzazione e all'attivita' della CONSOB. 1. E' adottato il "Regolamento concernente gli obblighi di pubblicita' e trasparenza relativi all'organizzazione e all'attivita' della CONSOB", che consta di 26 articoli. 2. La presente delibera e l'annesso Regolamento sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino della Consob. Roma, 19 dicembre 2013
Il Presidente: Vegas
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| Regolamento concernente gli obblighi di pubblicita' e trasparenza relativi all'organizzazione e all'attivita' della CONSOB Capo I Definizioni e principi generali Art. 1. Definizioni
1. Ai fini del presente Regolamento si intende per: a) "decreto": il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; b) "CONSOB": la Commissione Nazionale per le Societa' e la Borsa istituita con la legge 7 giugno 1974, n. 216; c) "Commissione": il Presidente e i membri della Commissione; d) "sito istituzionale": il sito web della CONSOB all'indirizzo www.consob.it; e) "pubblicazione": la pubblicazione nella sezione "Autorita' Trasparente" del sito istituzionale della CONSOB dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' della stessa conformemente a quanto stabilito dal decreto; f) "compensi": le somme percepite dai componenti della Commissione e dai dipendenti costituenti reddito da lavoro dipendente o assimilato ai fini contributivi; g) "compensi relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione": le somme spettanti ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, al netto degli oneri accessori; h) "titolari di incarichi amministrativi di vertice": il Direttore Generale, il Vice Direttore Generale, il Segretario Generale, l'Avvocato Generale e i Funzionari Generali; i) "titolari di incarichi dirigenziali": i Responsabili di unita' organizzative a prescindere dalla qualifica rivestita; l) "altri titolari di posizioni dirigenziali": gli appartenenti alla carriera direttiva superiore non preposti a unita' organizzative; m) "costo del personale": il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute di cui all'art. 16, comma 1, del decreto.
Art. 2. Oggetto del Regolamento
1. Le disposizioni del presente Regolamento individuano gli obblighi di trasparenza concernenti l'organizzazione e l'attivita' della CONSOB ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del decreto. 2. Gli obblighi di cui al comma 1 sono assolti dalla CONSOB nel rispetto di quanto stabilito dal decreto.
Art. 3. Accesso alle informazioni pubblicate
1. Nella home page del sito istituzionale della CONSOB e' presente un'apposita sezione denominata «Autorita' Trasparente», al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione. La CONSOB detta modalita' tecniche che, tenuto anche conto dell'evoluzione tecnologica, consentano la indicizzazione e la rintracciabilita' dei dati personali oggetto di pubblicazione.
Art. 4. Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione
1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 22, i documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati tempestivamente, fermi restando gli specifici termini previsti dal presente Regolamento, ovvero indicati nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' previsto dall'art. 5. 2. I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono mantenuti aggiornati con cadenza almeno annuale, fermi restando gli specifici termini previsti dal presente Regolamento, ovvero indicati nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' previsto dall'art. 5. 3. I dati, le informazioni e i documenti sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 8, comma 2, e 9, comma 6. 4. Per la conservazione dei documenti, delle informazioni e dei dati alla scadenza del termine previsto dal comma 3, si applica l'art. 9, comma 2, del decreto.
Capo II Obblighi di pubblicazione Art. 5. Programma triennale per la trasparenza e l'integrita'
1. La CONSOB, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta e aggiorna annualmente il Programma triennale per la trasparenza e l'integrita', in conformita' a quanto previsto dall'art. 10, commi 1 e 2, del decreto. 2. La CONSOB pubblica il Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' e annualmente da' conto del relativo stato di attuazione.
Art. 6. Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale
1. La CONSOB pubblica i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attivita'. Sono altresi' pubblicati i regolamenti, le comunicazioni, le raccomandazioni e gli altri atti di carattere generale emanati dalla CONSOB, ivi compresi i codici etici.
Art. 7. Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione della CONSOB
1. La CONSOB pubblica le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicate le informazioni relative: a) al Presidente e ai membri della Commissione; b) all'articolazione delle unita' organizzative, con indicazione delle competenze, delle risorse a disposizione e dei nomi dei Responsabili; c) all'illustrazione in forma semplificata dell'organizzazione della CONSOB, mediante l'organigramma; d) all'elenco dei numeri di telefono nonche' delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente ai compiti istituzionali della CONSOB.
Art. 8. Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti della Commissione
1. Con riferimento ai componenti della Commissione, sono pubblicati i seguenti documenti e informazioni: a) l'atto di nomina o gli estremi identificativi dell'atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico; b) il curriculum vitae; c) i compensi spettanti; d) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico di enti pubblici o privati e l'indicazione dei compensi spettanti, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 7 giugno 1974, n. 216. 2. La CONSOB pubblica i dati previsti dal comma 1 entro tre mesi dalla nomina dei componenti della Commissione e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.
Art. 9.
Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza
1. La CONSOB pubblica le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali a qualsiasi titolo conferiti: a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; b) il curriculum vitae; c) i compensi relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili; d) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico di enti pubblici o privati e l'indicazione dei compensi spettanti, fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 6, della legge 7 giugno 1974, n. 216. 2. La CONSOB, relativamente agli altri titolari di posizioni dirigenziali, pubblica le informazioni previste dal comma 1, lettera c), in forma aggregata. 3. La CONSOB pubblica le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza: a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; b) il curriculum vitae; c) i compensi relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione. 4. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla CONSOB, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali e' previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. La CONSOB pubblica gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. 5. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 4, il pagamento del corrispettivo costituisce illecito disciplinare per il dirigente che l'ha disposto, punibile con il pagamento di una sanzione fino alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Gli importi provenienti dal pagamento della sanzione sono destinati dalla CONSOB allo svolgimento di iniziative volte a promuovere la tutela dei risparmiatori. 6. La CONSOB pubblica i dati previsti dai commi 1, 2, 3 e 4 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico o del rapporto di lavoro.
Art. 10. Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale
1. La CONSOB pubblica e aggiorna annualmente i dati aggregati relativi alla dotazione organica, al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e con la specificazione del personale assunto con contratto a tempo determinato. 2. La CONSOB pubblica ed aggiorna trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per Divisioni e Uffici non coordinati nell'ambito di Divisioni. 3. La CONSOB pubblica il proprio Regolamento del personale e gli atti relativi agli accordi negoziali e alle modifiche regolamentari concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale.
Art. 11. Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti
1. La CONSOB pubblica l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.
Art. 12. Bandi di concorso
1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicita' legale, sono pubblicati i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso la CONSOB. 2. La CONSOB pubblica e tiene costantemente aggiornato l'elenco dei bandi in corso, nonche' quello dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio, accompagnato dall'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate.
Art. 13. Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale
1. La CONSOB annualmente pubblica l'ammontare complessivo della componente variabile della retribuzione del personale, con indicazione dell'importo mediamente conseguibile, nonche' l'importo complessivamente erogato allo stesso titolo, con indicazione della media degli importi effettivamente percepiti.
Art. 14. Obblighi di pubblicazione concernenti le procedure e i provvedimenti di affidamento di lavori, servizi e forniture
1. La CONSOB pubblica e aggiorna ogni sei mesi le informazioni, i documenti e i dati relativi alle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi di valore superiore a 10.000 euro, anche con riferimento alla modalita' di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. In particolare, fermi restando gli obblighi di pubblicita' previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la CONSOB pubblica, per ciascuna procedura di affidamento, una scheda sintetica nella quale sono riportati l'oggetto dell'acquisizione, la procedura di scelta del contraente, l'elenco degli operatori che hanno partecipato alle procedure, l'indicazione degli operatori aggiudicatari, l'importo della aggiudicazione, i tempi di completamento dell'opera in caso di lavori e l'eventuale durata del contratto in caso di servizi o forniture.
Art. 15. Obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi all'attivita' amministrativa
1. La CONSOB pubblica con cadenza annuale i dati relativi alla propria attivita' amministrativa, organizzati a fini statistici e conoscitivi, in forma aggregata, per settori di attivita' e per tipologia di procedimento.
Art. 16. Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo
1. La CONSOB pubblica i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilita' e comprensibilita'.
Art. 17. Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio
1. La CONSOB pubblica le informazioni identificative degli immobili posseduti, nonche' i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.
Art. 18. Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attivita' della CONSOB
1. La CONSOB pubblica, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti dell'Ufficio Controllo Interno e del Collegio dei revisori e tutti i rilievi ancorche' recepiti della Corte dei conti, riguardanti l'organizzazione e l'attivita' della CONSOB o di singole unita' organizzative.
Art. 19. Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento della CONSOB
1. La CONSOB pubblica, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di lavori, servizi e forniture, denominato: «Indicatore di tempestivita' dei pagamenti».
Art. 20. Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi di competenza della CONSOB
1. La CONSOB pubblica i dati relativi alle tipologie di procedimento amministrativo di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni: a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili; b) l'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria; c) il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai suoi recapiti telefonici e alla sua casella di posta elettronica; d) per i procedimenti a istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza e' prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonche' gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni e a cui presentare le istanze; e) le modalita' con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino; f) il termine fissato per la conclusione del procedimento e ogni altro termine procedimentale rilevante; g) i procedimenti che possono concludersi con il silenzio assenso della CONSOB; h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine previsto per la sua conclusione; i) le modalita' per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni previste dall'art. 21. 2. Con riferimento all'utilizzo di moduli e formulari, si applicano le disposizioni previste dall'art. 35, comma 2, del decreto.
Art. 21. Pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici
1. La CONSOB pubblica e specifica nelle richieste di pagamento il codice IBAN identificativo del conto di regolamento tramite il quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti.
Art. 22. Differimento nella pubblicazione di documenti, informazioni e dati
1. In presenza di motivate esigenze di riservatezza o di segreto previsto dall'ordinamento, la CONSOB puo' differire, totalmente o parzialmente, o omettere, con provvedimento motivato, la pubblicazione di documenti, informazioni e dati altrimenti prevista dal presente Regolamento.
Capo III Il Responsabile per la trasparenza Art. 23. Responsabile per la trasparenza
1. La Commissione nomina con delibera uno o piu' Responsabili per la trasparenza, di seguito «Responsabile». Il nominativo del Responsabile e' indicato nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrita'. Il Responsabile svolge stabilmente un'attivita' di indirizzo, di coordinamento e di controllo sull'adempimento, da parte dei Responsabili delle Divisioni e degli Uffici non coordinati nell'ambito delle Divisioni, degli obblighi di pubblicazione previsti dal presente Regolamento, verificando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonche' segnalando alla Commissione i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione. 2. Il Responsabile provvede all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrita', riferisce annualmente alla Commissione in ordine all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal presente Regolamento e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico. 3. I Responsabili delle Divisioni e degli Uffici non coordinati nell'ambito delle Divisioni garantiscono, ciascuno per le informazioni, i dati e i documenti di propria competenza, il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare.
Art. 24. Violazione degli obblighi di trasparenza - Sanzioni
1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal presente Regolamento o la mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' costituiscono elemento di valutazione della responsabilita' dirigenziale e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della parte variabile della retribuzione. 2. Al Responsabile per la trasparenza e ai Responsabili delle unita' organizzative indicati dall'art. 23, comma 3, si applica l'art. 46, comma 2, del decreto.
Capo IV Disposizioni finali Art. 25. Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 26. Prima adozione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrita'
1. Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' previsto dall'art. 5 e' inizialmente adottato nei successivi sessanta giorni decorrenti dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
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