Gazzetta n. 5 del 8 gennaio 2014 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
DELIBERA 25 novembre 2013
Trasporto pubblico locale - Valutazione di idoneita' dell'Accordo aziendale concluso, in data 24 giugno e 24 luglio 2013, con le Segreterie territoriali di Foggia delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl e Ugl Trasporti e riguardante le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dall'azienda Lucera Service s.c.a.r.l. di Benevento (pos. 2611/12). (Delibera n. 13/410).


LA COMMISSIONE

Premesso:
che la Lucera Service s.c.a.r.l. di Benevento e' una azienda che svolge attivita' di trasporto pubblico urbano ed extraurbano nel Comune di Foggia;
che, in data 24 giugno e 24 luglio 2013, la Lucera Service s.c.a.r.l. e le Segreterie territoriali di Foggia delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl e Ugl Trasporti, hanno concluso un Accordo sulle prestazioni indispensabili e sulle altre misure da garantire in caso di sciopero;
che, con note del 24 giugno e 11 settembre 2013, la Lucera Service s.c.a.r.l. ha trasmesso copia del predetto Accordo alla Commissione, per gli adempimenti di competenza;
che, con nota del 24 settembre 2013, prot. n. 13771, il testo del nuovo Accordo e' stato trasmesso alle Associazioni degli utenti e dei consumatori per l'acquisizione del relativo parere, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, entro 15 giorni dalla ricezione della medesima nota;
che, con nota del 30 settembre 2013, prot. n. 4018/2013/PG/ar, l'Adiconsum ha espresso il proprio parere favorevole in merito al contenuto del predetto Accordo;
che, decorso tale termine, nessuna delle altre Associazioni ha espresso il proprio avviso in ordine al predetto Accordo;
Considerato:
che lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale e' attualmente disciplinato dalla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nonche' dalla Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili per il settore del trasporto pubblico locale, adottata dalla Commissione di garanzia con delibera del 31 gennaio 2002, n. 02/13, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70;
che la predetta Regolamentazione provvisoria rinvia ad accordi collettivi, aziendali o territoriali, per la definizione di alcuni suoi contenuti, e, segnatamente, per quanto riguarda:
la dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dall'azienda (art. 10, lettera A);
l'individuazione delle fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo (art. 11, lettera B), nonche' delle seguenti modalita' operative necessarie al fine di emanare i regolamenti di servizio (art. 16);
i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi ...);
le procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio;
le procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce;
i criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga percorrenza;
la garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi;
le eventuali procedure da adottare per forme alternative di agitazioni sindacali;
in caso di trasporto di merci, la garanzia dei servizi necessari al trasporto di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di prima necessita', di animali vivi, di merci deperibili, nonche' per la continuita' delle attivita' produttive;
l'individuazione delle aziende che, per tipo, orari e tratte programmate, possano garantire un servizio alternativo a quello erogato dall'azienda interessata dallo sciopero;
l'individuazione dei servizi da garantire in occasione di "manifestazione sindacale nazionale per il rinnovo del contratto" (art. 15);
che l'art. 10, lettera A), della predetta Regolamentazione provvisoria stabilisce, altresi', che "in via sperimentale l'area del bacino di utenza coincidera' con l'area territoriale di operativita' dell'azienda interessata dallo sciopero";
Rilevato:
che le fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo, indicate nell'Accordo, oggetto della presente valutazione, sono state cosi' individuate:
dalle ore 5.30 alle ore 8.30 e dalle ore 12.30 alle ore 15.30;
che il servizio all'utenza, garantito nelle fasce, deve svolgersi secondo l'ordinario programma di esercizio. I tempi di preparazione e di riconsegna dei mezzi non devono compromettere la completa funzionalita' del servizio nelle fasce garantite, nonche' la pronta riattivazione del servizio al termine dello sciopero;
che i servizi in partenza, durante le fasce di garanzia, devono essere garantiti sin dall'orario della partenza stessa, nel rispetto degli orari di esercizio. In ogni caso, gli stessi vanno portati a termine anche oltre le predette fasce di garanzia. E' fatto divieto di abbandonare i mezzi aziendali al di fuori del deposito aziendale o dei capilinea;
che, durante l'astensione dal lavoro, dovra' essere garantita l'operativita' di presidi aziendali, atti ad assicurare la sicurezza e la protezione di utenti, lavoratori, impianti e mezzi (addetti al rifornimento e/o rabbocco liquidi, controllo meccanico di efficienza e movimentazione dei mezzi);
Precisato che, per tutti gli ulteriori profili, di cui all'art. 2 della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, non disciplinati nell'Accordo in esame, restano in vigore le regole contenute nella citata Regolamentazione provvisoria del settore;
Valuta idoneo ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, l'Accordo aziendale concluso, in data 24 giugno e 24 luglio 2013, con le Segreterie territoriali di Foggia delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl e Ugl Trasporti, e riguardante le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dall'azienda Lucera Service s.c.a.r.l. di Benevento;

Dispone
la comunicazione della presente delibera alla azienda Lucera Service s.c.a.r.l. di Benevento, alle Segreterie territoriali di Foggia delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl e Ugl Trasporti, nonche', per opportuna conoscenza, al Prefetto di Foggia.
Dispone inoltre la pubblicazione della presente delibera sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' l'inserimento sul sito Internet della Commissione.

Roma, 25 novembre 2013

Il Presidente: Alesse

 
Allegato

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