Gazzetta n. 5 del 8 gennaio 2014 (vai al sommario) |
COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI |
DELIBERA 7 ottobre 2013 |
Trasporto pubblico locale - Valutazione di idoneita' dell'Accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili e sulle altre misure da garantire, in caso di sciopero, riguardante il personale dipendente dalla azienda SAPO S.p.A. di Voghera, concluso, in data 18 giugno 2012, con le Segreterie territoriali di Pavia delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FAISA CISAL, SILT PAVIA e le R.S.A. (pos. 1649/12). (Delibera n. 13/303). |
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LA COMMISSIONE
Premesso: che la SAPO S.p.A. di Voghera (PV) e' un'azienda che svolge il servizio di trasporto pubblico urbano nel Comune di Voghera (PV), nonche' il servizio extraurbano nella sottorete Pavese della provincia di Pavia; che la Commissione, con delibera del 19 aprile 2007, n. 07/222, ha valutato idoneo l'Accordo concluso, in data 15 dicembre 2006, dalla SAPO S.p.A. di Voghera (PV) con le Segreterie territoriali di Pavia delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILT UIL e le R.S.A.; che, a seguito della recente acquisizione, da parte dell'azienda, del subaffidamento di alcune autolinee extraurbane della sottorete Pavese della provincia di Pavia, le parti hanno ritenuto necessario adeguare il contenuto del predetto Accordo; che, in data 18 giugno 2012, la SAPO S.p.A., le Segreterie territoriali di Pavia delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FAISA CISAL, SILT PAVIA e le R.S.A., analizzati i flussi di richiesta dell'utenza, con particolare riferimento agli studenti ed ai lavoratori, hanno concluso un nuovo Accordo sulle prestazioni indispensabili; che, con nota del 21 novembre 2012, prot. n. S/228-12 L, la SAPO S.p.A. ha trasmesso copia del nuovo Accordo alla Commissione, per gli adempimenti di competenza; che, con nota del 26 giugno 2013, prot. n. 10527, il testo del nuovo Accordo e' stato trasmesso alle Associazioni degli utenti e dei consumatori per l'acquisizione del relativo parere, ai sensi del citato art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni; che, decorso il termine di 15 giorni, nessuna delle predette Associazioni ha espresso il proprio avviso in ordine all'Accordo in oggetto; Considerato: che lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale e' attualmente disciplinato dalla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nonche' dalla Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili per il settore del trasporto pubblico locale, adottata dalla Commissione di garanzia con delibera del 31 gennaio 2002, n. 02/13, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70; che la predetta Regolamentazione provvisoria rinvia ad accordi collettivi, aziendali o territoriali, per la definizione di alcuni suoi contenuti, e, segnatamente, per quanto riguarda: dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dall'azienda (art. 10, lettera A); individuazione delle fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo (art. 11, lettera B), nonche' delle seguenti modalita' operative necessarie al fine di emanare i regolamenti di servizio (art. 16); i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi ...); procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio; procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce; criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga percorrenza; garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi; eventuali procedure da adottare per forme alternative di agitazioni sindacali; in caso di trasporto di merci, garanzia dei servizi necessari al trasporto di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di prima necessita', di animali vivi, di merci deperibili, nonche' per la continuita' delle attivita' produttive; individuazione delle aziende che per tipo, orari e tratte programmate possano garantire un servizio alternativo a quello erogato dall'azienda interessata dallo sciopero; individuazione dei servizi da garantire in occasione di "manifestazione sindacale nazionale per il rinnovo del contratto" (art. 15); che l'art. 10, lettera A), della predetta Regolamentazione provvisoria, stabilisce, altresi', che "in via sperimentale l'area del bacino di utenza coincidera' con l'area territoriale di operativita' dell'azienda interessata dallo sciopero"; Rilevato: che le fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo, indicate nell'Accordo, oggetto della presente valutazione, sono state cosi' individuate: dalle ore 6.30 alle ore 8.55 e dalle ore 14.25 alle ore 18.00; che le parti hanno, altresi', previsto che, durante l'astensione dal lavoro, sia garantita l'operativita' di presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi (un responsabile del movimento; un responsabile dell'officina); Precisato che, per tutti gli ulteriori profili, di cui all'art. 2 della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, non disciplinati nell'Accordo in esame, restano in vigore le regole contenute nella citata Regolamentazione provvisoria del settore; Valuta idoneo ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, l'Accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire, in caso di sciopero, del personale dipendente dalla azienda SAPO S.p.A. di Voghera (PV), concluso, in data 18 giugno 2012, con le Segreterie territoriali di Pavia delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FAISA CISAL, SILT PAVIA e le R.S.A.;
Dispone la comunicazione della presente delibera alla azienda SAPO S.p.A. di Voghera (PV), alle Segreterie territoriali di Pavia delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FAISA CISAL, SILT PAVIA, alle R.S.A., nonche', per opportuna conoscenza, al Prefetto di Pavia. Dispone inoltre la pubblicazione della presente delibera sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' l'inserimento sul sito Internet della Commissione.
Roma, 7 ottobre 2013
Il Presidente: Alesse
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| Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico
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