Gazzetta n. 5 del 8 gennaio 2014 (vai al sommario) |
COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI |
DELIBERA 30 settembre 2013 |
Trasporto pubblico locale - Valutazione di idoneita' dell'Accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili e sulle altre misure da garantire, in caso di sciopero, riguardante il personale dipendente dalla azienda FERROVIENORD S.p.A. di Milano, concluso, in data 2 aprile 2012 con le Segreterie territoriali di Milano delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FAISA CISAL, ORSA Ferrovie e le R.S.A. (pos. 863/12). (Delibera n. 13/290). |
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LA COMMISSIONE
Premesso: che la FERROVIENORD S.p.A. di Milano (ex FNME S.p.A. di Milano) e' un'azienda che svolge il servizio di trasporto pubblico extraurbano, a servizio delle province di Milano, Brescia, Como, Novara e Varese; che la Commissione, con delibera del 12 dicembre 1996, n. 96/220, ha valutato idoneo l'Accordo concluso, in data 30 giugno 1993, da FNME S.p.A. di Milano (ora FERROVIENORD S.p.A.) con le Segreterie territoriali di Milano delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL e UILT UIL e le R.S.A., al quale ha aderito, in data 20 maggio 1994, la Segreteria territoriale dell'Organizzazione sindacale COMU-FNME; che, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 83 del 2000, e della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili per il settore del trasporto pubblico locale (adottata dalla Commissione con delibera del 31 gennaio 2002, n. 02/13, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70), le parti hanno ritenuto necessario adeguare il testo del predetto Accordo, al fine di recepire le modifiche e le integrazioni in esse contenute; che la TRENORD S.r.l. di Milano, vettore di trasporto pubblico locale che opera anche sulla rete di FERROVIENORD S.p.A., ha sottoscritto, in data 24 gennaio 2012, con le Segreterie regionali della Lombardia/territoriali di Milano delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILT UIL, FAISA CISAL, ORSA Ferrovie, FAST Ferrovie e UGL Trasporti, un protocollo transitorio sulle relazioni industriali; che, nell'ambito del predetto protocollo, le parti sociali hanno stabilito che, a partire dalla data del 1° aprile 2012, con riferimento alle procedure, alle modalita' e, piu' in generale, alla normativa attinente l'esercizio del diritto di sciopero, la TRENORD S.r.l. avrebbe applicato al proprio personale la regolamentazione vigente nel settore del trasporto ferroviario, come prevista, per il Gruppo FS, dall'Accordo del 23 novembre 1999, indipendentemente dalla circostanza che il medesimo personale fosse impiegato nel servizio di trasporto pubblico locale o di trasporto ferroviario; che, in data 22 febbraio 2012, la TRENORD S.r.l. ha avanzato, nei confronti della FERROVIENORD S.p.A., formale richiesta di modifica delle fasce orarie di garanzia, contenute nell'Accordo del 30 giugno 1993/20 maggio 1994, al fine di uniformarle alla disciplina applicata ai sensi del CCNL delle Attivita' Ferroviarie, come recepito dalla medesima TRENORD S.r.l. nel citato protocollo transitorio del 24 gennaio 2012; che, in data 2 aprile 2012, la FERROVIENORD S.p.A., le Segreterie territoriali di Milano delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FAISA CISAL, ORSA Ferrovie e le R.S.A., hanno concluso un nuovo Accordo sulle prestazioni indispensabili, a parziale modifica del precedente, al solo scopo di contenere, per gli utenti del servizio di trasporto pubblico locale, l'eventuale disagio derivante dall'astensione dal lavoro degli addetti all'esercizio ferroviario; che, con nota del 3 aprile 2012, prot. n. 645, il Gruppo FNM S.p.A. di Milano, a cui appartiene la societa' FERROVIENORD S.p.A., ha trasmesso copia del nuovo Accordo alla Commissione, per gli adempimenti di competenza; che, con nota del 26 giugno 2013, prot. n. 10526, il testo del nuovo Accordo e' stato trasmesso alle Associazioni degli utenti e dei consumatori per l'acquisizione del relativo parere, ai sensi del citato art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni; che, decorso il termine di 15 giorni, nessuna delle predette Associazioni ha espresso il proprio avviso in ordine all'Accordo in oggetto; Considerato: che lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale e' attualmente disciplinato dalla legge n.146 del 1990, e successive modificazioni, nonche' dalla Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili per il settore del trasporto pubblico locale, adottata dalla Commissione di garanzia con delibera del 31 gennaio 2002, n. 02/13, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70; che la predetta Regolamentazione provvisoria rinvia ad accordi collettivi, aziendali o territoriali, per la definizione di alcuni suoi contenuti, e, segnatamente, per quanto riguarda: dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dall'azienda (art. 10, lettera A); individuazione delle fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo (art. 11, lettera B), nonche' delle seguenti modalita' operative necessarie al fine di emanare i regolamenti di servizio (art. 16); i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi ...); procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio; procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce; criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga percorrenza; garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi; eventuali procedure da adottare per forme alternative di agitazioni sindacali; in caso di trasporto di merci, garanzia dei servizi necessari al trasporto di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di prima necessita', di animali vivi, di merci deperibili, nonche' per la continuita' delle attivita' produttive; individuazione delle aziende che per tipo, orari e tratte programmate possano garantire un servizio alternativo a quello erogato dall'azienda interessata dallo sciopero; individuazione dei servizi da garantire in occasione di "manifestazione sindacale nazionale per il rinnovo del contratto" (art. 15); che l'art. 10, lettera A), della predetta Regolamentazione provvisoria, stabilisce, altresi', che "in via sperimentale l'area del bacino di utenza coincidera' con l'area territoriale di operativita' dell'azienda interessata dallo sciopero"; Rilevato che le fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo, indicate nell'Accordo, oggetto della presente valutazione, sono state cosi' individuate: dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00; Precisato che, per tutti gli ulteriori profili, di cui all'art. 2 della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, non disciplinati nell'Accordo in esame, restano in vigore le regole contenute nella citata Regolamentazione provvisoria del settore; Valuta idoneo ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, l'Accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire, in caso di sciopero, del personale dipendente dalla azienda FERROVIENORD S.p.A. di Milano, concluso, in data 2 aprile 2012, con le Segreterie territoriali di Milano delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FAISA CISAL, ORSA Ferrovie e le R.S.A.;
Dispone la comunicazione della presente delibera alla azienda FERROVIENORD S.p.A. di Milano, alle Segreterie territoriali di Milano delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FAISA CISAL e ORSA Ferrovie, alle R.S.A., nonche', per opportuna conoscenza, al Prefetto di Milano, al Prefetto di Brescia, al Prefetto di Como, al Prefetto di Novara, al Prefetto di Varese. Dispone inoltre la pubblicazione della presente delibera sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' l'inserimento sul sito Internet della Commissione.
Roma, 30 settembre 2013
Il Presidente: Alesse
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| Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico
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