Gazzetta n. 5 del 8 gennaio 2014 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 12 dicembre 2013 |
Rinnovo dell'autorizzazione al Laboratorio chimico merceologico della Sardegna S.c. a r.l., in Elmas (CA), al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo. |
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IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, ippiche e della pesca
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) e che all'art. 185 quinquies prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo; Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni; Visto il decreto 5 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (serie generale) n. 272 del 21 novembre 2009 con il quale al Laboratorio chimico merceologico della Sardegna S.c. a r.l., ubicato in Elmas (CA), via Emilio Segre n. 2A, e' stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo; Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 2 dicembre 2013; Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 16 ottobre 2013 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualita', in conformita' alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation; Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - L'Ente Italiano di Accreditamento e' stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attivita' di accreditamento e vigilanza del mercato; Considerato che l'organismo ACCREDIA - L'Ente Italiano di Accreditamento con nota datata 2 dicembre 2013, ha comunicato che il Comitato settoriale di accreditamento nella riunione del 16 ottobre 2013 ha deliberato il rinnovo dell'accreditamento n. 0356 al Laboratorio chimico merceologico della Sardegna S.c. a r.l., ubicato in Elmas (CA), via Emilio Segre n. 2A; Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;
Decreta:
Art. 1
Il Laboratorio chimico merceologico della Sardegna S.c. a r.l., ubicato in Elmas (CA), via Emilio Segre n. 2A, e' autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.
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| Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico
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| Art. 2
L'autorizzazione ha validita' fino al 10 ottobre 2017 data di scadenza dell'accreditamento.
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| Art. 3
L'autorizzazione e' automaticamente revocata qualora il Laboratorio chimico merceologico della Sardegna S.c. a r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualita', in conformita' alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - L'Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attivita' di accreditamento e vigilanza del mercato.
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| Art. 4
1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo e' accreditato. 2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione. 3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, e' necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate. 4. L'Amministrazione si riserva la facolta' di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sara' revocata in qualsiasi momento. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 dicembre 2013
Il Capo Dipartimento: Esposito
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