Gazzetta n. 4 del 7 gennaio 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 19 dicembre 2013
Modifica della disciplina della pesca dei fasolari e delle vongole nei Compartimenti marittimi di Monfalcone Venezia e Chioggia.


IL DIRETTORE GENERALE
della pesca marittima e dell'acquacoltura

Visto il D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il «Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima»;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153 recante «Norme di attuazione della legge 7 marzo 2008, n. 38, in materia di pesca marittima»;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante «Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»;
Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, concernente le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;
Visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94;
Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24 febbraio 1995, concernente l'affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi tra imprese di pesca autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi ai fini di un razionale prelievo della risorsa e di un incremento della stessa;
Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1998, n. 515, con il quale si adotta il regolamento recante disciplina dell'attivita' dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 29 marzo 1999;
Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2000 recante «Disciplina della pesca dei fasolari e delle vongole nei compartimenti marittimi di Monfalcone, Venezia e Chioggia», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2000;
Visto il decreto direttoriale 18 settembre 2000 recante disciplina dell'attivita' di pesca dei molluschi bivalvi con l'uso della draga idraulica nel compartimento marittimo di Monfalcone pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2000;
Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2001, recante la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;
Visto i decreti ministeriali 16 febbraio 2007, 15 gennaio 2008 e 9 aprile 2008, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2007, n. 36 del 12 febbraio 2008 e n. 96 del 23 aprile 2008, recante il rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi nei Compartimenti marittimi di Monfalcone, Chioggia e Venezia, rispettivamente ai locali CO.GE.VO.;
Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2012 concernente il rinnovo, per ulteriori cinque anni, dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi ai Consorzi di gestione gia' istituiti e riconosciuti ai sensi dei decreti n. 44/1995 e n. 515/1998;
Tenuto conto che l'affidamento ai consorzi di gestione della pesca dei molluschi bivalvi ha, quale obiettivo primario, l'incremento e la tutela dei molluschi medesimi attraverso concrete iniziative per la salvaguardia di tale risorsa;
Considerato, altresi', che permane l'esigenza di adottare misure idonee a garantire un corretto equilibrio tra capacita' di prelievo e quantita' di risorse disponibili;
Ritenuto che la gestione e la tutela della risorsa molluschi bivalvi sono finalizzate ad assicurare l'esercizio responsabile della pesca, volto a raggiungere un punto di equilibrio tra lo sforzo di pesca e le reali capacita' produttive del mare e, pertanto, rientrano nell'ambito della piu' ampia tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;
Considerato altresi' che la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nell'ambito dei Compartimenti marittimi di Monfalcone, Venezia e Chioggia cosi' come affidata ai locali CO.GE.VO., peraltro tutti in corso di rinnovo, ha prodotto effetti sostanzialmente positivi sulla corretta gestione di tale risorsa;
Considerato altresi' che da tempo viene svolta la gestione comune della pesca delle vongole nei Compartimenti marittimi di Venezia e Chioggia nonche' di quella dei "fasolari" in alternativa alle vongole, nell'area compresa nell'ambito dei Compartimenti marittimi di Monfalcone, Venezia e Chioggia, da ultimo legittimata dalla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura con nota n. 0008643 del 19 aprile 2013;
Viste le istanze in data 5 marzo e 12 dicembre 2013, con le quali i CO.GE.VO. di Monfalcone, Venezia e Chioggia congiuntamente hanno chiesto la modifica dell'orario di arrivo ai punti controllo delle unita' abilitate alla pesca dei molluschi bivalvi ed autorizzate, in particolare alla cattura dei fasolari ed hanno altresi' richiesto di precisare il punto di controllo di Caorle;
Considerato il segnalato mutamento nelle prassi dei mercati dal quale emerge la necessita' di anticipare lo sbarco del prodotto pescato, al fine di garantire, attraverso il tempestivo approvvigionamento dei mercati, sia la redditivita' dell'attivita' economica sia il mantenimento della freschezza del prodotto a favore dei consumatori;
Visto il parere positivo reso da ultimo con la nota prot. n. 09.01.13/32259 del 17 dicembre 2013 della Capitaneria di Porto di Venezia in relazione alla modifica dell'orario di arrivo ai punti controllo delle unita' abilitate alla pesca dei molluschi bivalvi con il sistema «draga idraulica» autorizzate alla cattura dei fasolari ed all'indicazione piu' precisa del punto di controllo di Caorle;
Ritenuto, pertanto, di procedere alla modifica del decreto ministeriale 11 febbraio 2000 recante «Disciplina della pesca dei fasolari e delle vongole nei compartimenti marittimi di Monfalcone, Venezia e Chioggia»;

Decreta:
Articolo unico

1. L'art. 6 comma 3 del decreto ministeriale 11 febbraio 2000 recante «Disciplina della pesca dei fasolari e delle vongole nei compartimenti marittimi di Monfalcone, Venezia e Chioggia» e' modificato come segue:
«3. L'orario di arrivo ai punti di controllo e' previsto dalle ore 7 alle ore 16. Eventuali ritardi dovranno essere comunicati preventivamente alla competente capitaneria di porto».
2. L'art. 7 comma 1, lettera c) del medesimo decreto ministeriale 11 febbraio 2000 e' modificato come segue:
«c) per il compartimento marittimo di Venezia: Piave Vecchia e Caorle - Localita' Sansonessa riva sinistra del fiume Livenza - ».
3. Restano ferme ed invariate tutte le altre disposizioni del decreto ministeriale 11 febbraio 2000.
Il presente decreto e' immediatamente efficace, ne viene data pubblicita' mediante affissione all'albo delle Capitanerie di Porto di Venezia, Chioggia e Monfalcone, ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 dicembre 2013

Il direttore generale ad interim: Gatto
 
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