Gazzetta n. 3 del 4 gennaio 2014 (vai al sommario) |
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LEGGE 19 dicembre 2013, n. 153 |
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica di Albania, la Repubblica greca e la Repubblica italiana sul progetto «Trans Adriatic Pipeline», fatto ad Atene il 13 febbraio 2013. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga La seguente legge: Art. 1 Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica di Albania, la Repubblica greca e la Repubblica italiana sul progetto «Trans Adriatic Pipeline», fatto ad Atene il 13 febbraio 2013.
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Allegato
AGREEMENT AMONG THE REPUBLIC OF ALBANIA, THE HELLENIC REPUBLIC AND THE ITALIAN REPUBLIC RELATING TO THE TRANS ADRIATIC PIPELINE PROJECT
Parte di provvedimento in formato grafico
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Allegato
ACCORDO TRA LA REPUBBLICA DI ALBANIA, LA REPUBBLICA GRECIA E LA REPUBBLICA ITALIANA SU PROGETTO DI GASDOTTO TRANS ADRIATICO
Parte di provvedimento in formato grafico
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Art. 2 Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.
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Art. 3 Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo 10 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 1.150 per l'anno 2013 e in euro 1.155 a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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Art. 4 Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 19 dicembre 2013
NAPOLITANO Letta, Presidente del Consiglio dei ministri
Bonino, Ministro degli affari esteri
Zanonato, Ministro dello sviluppo economico Visto, il Guardasigilli: Cancellieri
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