Gazzetta n. 3 del 4 gennaio 2014 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 10 dicembre 2013 |
Autorizzazione all'organismo denominato "Dipartimento Qualita' Agroalimentare - DQA", in Roma, ad effettuare i controlli sulla specialita' tradizionale garantita "Mozzarella" registrata in ambito Unione europea. |
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IL DIRETTORE GENERALE per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore
Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari; Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernenti i controlli; Visto il Regolamento (CE) n. 2527/98 della Commissione del 25 novembre 1998 con il quale la denominazione «Mozzarella» e' stata iscritta nel registro delle «specialita' tradizionali garantite»; Visto il decreto 28 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 160 del 12 luglio 2001, con il quale e' stato approvato il piano di controllo e il prospetto tariffario relativi alla STG «Mozzarella»; Visto il decreto 27 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 30 del 6 febbraio 2004, con i quale e' stato rettificato il decreto sopra indicato; Vista l'istanza presentata in data 5 dicembre 2013 dall'organismo «Dipartimento Qualita' Agroalimentare - DQA» con sede in Roma, via Tomassetti n. 9, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare i controlli sulla specialita' tradizionale garantita (STG) «Mozzarella»; Considerato che «Dipartimento Qualita' Agroalimentare - DQA» ha trasmesso, in data 5 dicembre 2013, secondo le previsioni dell'art. 2 del sopra citato decreto ministeriale 28 giungo 2001 un piano di controllo ed un prospetto tariffario conformi agli allegati 1 e 2 dei suddetti decreti; Considerato che «Dipartimento Qualita' Agroalimentare - DQA», risulta gia' iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le specialita' tradizionali garantite (STG), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999; Vista la documentazione agli atti del Ministero; Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;
Decreta:
Art. 1
L'organismo denominato «Dipartimento Qualita' Agroalimentare - DQA» con sede in Roma, via Tomassetti n. 9, e' autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 37 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 per il prodotto STG «Mozzarella», registrato in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 2527/98 della Commissione del 25 novembre 1998.
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| Art. 2
La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «Dipartimento Qualita' Agroalimentare - DQA» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 con provvedimento dell'autorita' nazionale competente.
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| Art. 3
1. L'organismo autorizzato «Dipartimento Qualita' Agroalimentare - DQA» non puo' modificare la denominazione e la compagine sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualita', le modalita' di controllo e il sistema tariffario cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'. 2. L'organismo autorizzato «Dipartimento Qualita' Agroalimentare - DQA» comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che potrebbero risultare oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio. 3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
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| Art. 4
1. Nel periodo di vigenza dell'autorizzazione «Dipartimento Qualita' Agroalimentare - DQA» restera' iscritto nell'elenco degli organismi privati di controllo di cui all'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco. 2. Nell'ambito del periodo di validita' della autorizzazione «Dipartimento Qualita' Agroalimentare - DQA» e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
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| Art. 5
L'organismo autorizzato «Dipartimento Qualita' Agroalimentare - DQA» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della STG «Mozzarella».
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| Art. 6
L'organismo autorizzato «Dipartimento Qualita' Agroalimentare - DQA» e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla regione e/o provincia autonoma nel cui ambito territoriale ha sede l'azienda di produzione della specialita' tradizionale garantita controllata, ai sensi dell'art.14, comma 12 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.
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| Art. 7
L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di anni tre a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto, fatte salve le disposizioni previste all'art. 2 ed e' rinnovabile. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 dicembre 2013
Il direttore generale: La Torre
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