IL DIRETTORE GENERALE per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato». Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute; Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»; Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009; Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009; Vista la domanda del 13 giugno 2011 e successive integrazioni di cui l'ultima del 28 gennaio 2013, presentata dall'Impresa Agan Chemical Manufacturers Ltd, con sede legale in P.O.B 262 - Ashdod 77100 - Israele, legalmente rappresentata in Italia da Makhteshim Agan Italia Srl con sede legale in Grassobbio (BG) via Zanica 19, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato Stopper P contenente le sostanze attive pendimetanil e diflufenican; Vista la convenzione del 28 dicembre 2011 tra il Ministero della Salute ed il Centro Internazionale per gli Antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo 194/95. Visto il decreto del 20 giugno 2003 di inclusione della sostanza attiva pendimetanil, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 dicembre 2013 in attuazione della direttiva 2003/31/CE della Commissione del 11 aprile 2003; Visto il decreto del 11 settembre 2008 di inclusione della sostanza attiva diflufenican nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 dicembre 2018 in attuazione della direttiva 2008/66/CE della Commissione del 30 giugno 2008; Considerato che la direttiva 91/414/CEE e' stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto le sostanze attive in questione ora sono considerate approvate ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'allegato al Regolamento UE n. 540/2011; Visto il Regolamento (UE) n. 823/2012 della Commissione del 14 settembre 2012 recante la deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le date di scadenza dell'approvazione di alcune sostanze attive tra cui il pendimetanil ora da considerarsi approvate fino al 31 luglio 2017; Vista la valutazione dell'Istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico - scientifica presentata dall'Impresa Makhteshim Agan Italia Srl a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione; Considerato che nell'ambito della valutazione di cui sopra, sono stati richiesti dal suddetto Istituto dati tecnico - scientifici aggiuntivi; Sentita la Commissione Consultiva dei Prodotti Fitosanitari (CCPF) di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, secondo le modalita' descritte nella procedura di cui alla riunione plenaria del 12 aprile 2012; Vista la nota dell'Ufficio in data 2 agosto 2013 con la quale e' stata richiesta la documentazione ed i dati tecnico - scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto, da presentarsi entro 12 mesi dalla sopra citata data del 2 agosto 2013; Vista la nota pervenuta in data 8 agosto 2013 da cui risulta che l'Impresa Makhteshim Agan Italia Srl ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio presentando nel contempo controdeduzioni agli esiti valutativi; Considerato che a seguito della presentazione delle suddette controdeduzioni e' stata effettuata una nuova valutazione del prodotto in questione, conclusasi con esito favorevole per la registrazione; Ritenuto di autorizzare il prodotto Stopper P fino al 31 dicembre 2018 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva diflufenican; Visto il pagamento della tariffa a norma del decreto ministeriale 9 luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della domanda;
Decreta:
L'Impresa Agan Chemical Manufacturers Ltd, con sede legale in P.O.B 262 - Ashdod 77100 - Israele, e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Stopper P con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2018, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva diflufenican riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011. La succitata impresa e' tenuta alla presentazione dei dati tecnico - scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa. E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformita' a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti. Il prodotto e' confezionato nelle taglie da L 1-5-10-20 Il prodotto in questione e' importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera: Agan Chemical Manufacturers Ltd. P.O.B 262 - Ashdod 77100 - Israele. Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 15229. E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio. Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 ottobre 2013
Il direttore generale: Borrello
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