Gazzetta n. 2 del 3 gennaio 2014 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 2013, n. 152
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2012, n. 193, concernente l'attuazione del Regolamento (UE) n. 211 del 16 febbraio 2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio, riguardante l'iniziativa dei cittadini.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 11 del Trattato sull'Unione europea;
Visto il Regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2012, n. 193, recante regolamento concernente le modalita' di attuazione del Regolamento (UE) n. 211/2011 riguardante l'iniziativa dei cittadini;
Sentito l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 luglio 2013;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 settembre 2013;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 ottobre 2013;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1
Modifiche agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 18 ottobre 2012, n. 193

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2012, n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) i commi 2 e 3 sono abrogati;
2) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. La presentazione di cui al comma 1 e' effettuata mediante consegna o spedizione su supporto cartaceo o informatico, ovvero invio in modalita' telematica.»;
3) al comma 5, le parole: «consegna dei plichi con le dichiarazioni di sostegno» sono sostituite dalla seguente: «presentazione»;
b) all'articolo 3, comma 1, lettera b), numero 1), le parole: «di minore eta'» sono sostituite dalle seguenti: «di eta' inferiore a quella minima richiesta per acquisire il diritto di voto per le elezioni del Parlamento europeo».
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il Trattato sull'Unione europea e' pubblicato nella
G.U.U.E. 17 dicembre 2007, n. C 306.
- Il Regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 riguardante
l'iniziativa dei cittadini e' pubblicato nella G.U.U.E. 11
marzo 2011, n. L 65.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
in materia di protezione dei dati personali), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre
2012, n. 193 (Regolamento concernente le modalita' di
attuazione del Regolamento (UE) n. 211/2011 riguardante
l'iniziativa dei cittadini), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 15 novembre 2012, n. 267.
- Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, cosi' recita:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
(Omissis).».

Note all'art. 1:
- Il testo degli articoli 2 e 3 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 193 del 2012, gia' citato
nelle note alle premesse, come modificati dal presente
decreto, e' il seguente:
«Art. 2 (Presentazione delle dichiarazioni di sostegno
all'autorita' per la verifica). - 1. Le dichiarazioni di
sostegno dei firmatari soggette alla verifica dell'Italia
devono essere presentate all'autorita' individuata
dall'art. 1 unitamente al modulo di cui all'allegato V del
regolamento.
2. (Abrogato).
3. (Abrogato).
4. La presentazione di cui al comma 1 e' effettuata
mediante consegna o spedizione su supporto cartaceo o
informatico, ovvero invio in modalita' telematica.
5. Alle operazioni di individuazione del campione da
sottoporre a verifica, secondo le specifiche tecniche di
cui al paragrafo 2 dell'allegato A, puo' assistere un
rappresentante degli organizzatori indicato al momento
della presentazione.
6. Il Ministero dell'interno puo' richiedere
all'Istituto nazionale di statistica di intervenire con
suoi rappresentanti alle operazioni di cui al comma 5.
- Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica del 18 ottobre 2012, n. 193, gia' citato nelle
note alle premesse, cosi' come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 3 (Verifica delle dichiarazioni di sostegno). -
1. Il Ministero dell'interno esegue:
a) il conteggio delle dichiarazioni di sostegno
raccolte su carta e in formato elettronico;
b) il controllo a campione di tipo casuale semplice,
effettuato secondo le modalita' previste nell'allegato A,
che accerta:
1) la ricevibilita' delle dichiarazioni di
sostegno. Non sono valide quelle prive della
sottoscrizione, ove obbligatoriamente prevista, della data
di sottoscrizione, quelle sottoscritte da soggetti di eta'
inferiore a quella minima richiesta per acquisire il
diritto di voto per le elezioni del Parlamento europeo e
quelle sottoscritte oltre il termine di 12 mesi
dall'avvenuta registrazione della proposta ai sensi
dell'art. 4 del regolamento;
2) la completezza dei dati richiesti per
identificare il firmatario. Non sono considerate valide le
dichiarazioni di sostegno prive del nome completo, del
cognome, del comune di residenza, della data e luogo di
nascita, della nazionalita', del tipo e numero di documento
e dell'autorita' italiana che lo ha rilasciato;
3) la veridicita' delle dichiarazioni di sostegno.
I relativi controlli sono effettuati mediante un confronto
dei dati indicati nelle dichiarazioni di sostegno con i
dati detenuti negli archivi anagrafici comunali o con i
dati delle questure, limitatamente alla verifica delle
dichiarazioni di sostegno nelle quali e' indicato il
passaporto.
2. Nel caso in cui, dall'esame del campione effettuato
con le procedure di cui al paragrafo 3 dell'allegato A,
risultino sottoscritte piu' dichiarazioni di sostegno dal
medesimo firmatario, e' considerata valida una sola
dichiarazione, fatte salve le conseguenze di legge a carico
del firmatario.
3. I risultati della verifica di cui al comma 1,
lettera b), n. 3), ove rimessa ai comuni e alle questure
territorialmente competenti, devono essere comunicati entro
45 giorni dalla richiesta all'Autorita' di cui all'art. 1.
In mancanza di riscontro entro il termine fissato dal primo
periodo, la verifica dei dati contenuti nella dichiarazione
di sostegno si intende favorevolmente accertata.
4. A conclusione delle operazioni di verifica
effettuate sulla base della procedura di cui al paragrafo 3
dell'allegato A, il Ministero dell'interno rilascia agli
organizzatori il certificato previsto dall'art. 8,
paragrafo 2, del regolamento.
 
Art. 2

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 18 novembre 2013

NAPOLITANO
Letta, Presidente del Consiglio dei
ministri

Moavero Milanesi, Ministro per gli affari
europei

Alfano, Ministro dell'interno

Bonino, Ministro degli affari esteri

Cancellieri, Ministro della giustizia

Saccomanni, Ministro dell'economia e
delle finanze

Carrozza, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca

D'Alia, Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2013 Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 10, foglio n. 25
 
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