Gazzetta n. 2 del 3 gennaio 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 23 dicembre 2013
Dismissione di immobili del Demanio ai sensi dell'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modifiche ed integrazioni.


IL DIRETTORE GENERALE
del Tesoro

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, recante «disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», che autorizza l'Agenzia del Demanio a individuare, con propri decreti dirigenziali, beni di proprieta' dello Stato e beni degli enti pubblici non territoriali nonche' a riconoscere di proprieta' statale beni non strumentali in precedenza attribuiti a societa' a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, anche sulla base di elenchi predisposti dagli stessi;
Visto il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 11-quinquies del citato decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e successive modifiche ed integrazioni, in base al quale l'Agenzia del Demanio, autorizzata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con le amministrazioni che li hanno in uso, procede alla vendita a trattativa privata anche in blocco, di beni immobili ad uso non prevalentemente abitativo appartenenti al patrimonio pubblico;
Visto il decreto prot. n. 2013/28216, emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio in data 26 novembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2013, n. 282 e successivamente rettificato a seguito di decreto di rettifica prot n. 2013/29797 emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio in data 13 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre 2013, n. 295, con cui sono stati dichiarati di proprieta' dello Stato i beni immobili di cui all'allegato A del medesimo decreto;
Visto il decreto prot. n. 2013/28212 emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio in data 26 novembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2013 n. 282, con cui sono stati rettificati i seguenti decreti emanati dal Direttore dell'Agenzia del Demanio, in particolare, il decreto prot. n. 25933 del 19 luglio 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 163 alla Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 2002, n. 183, il decreto prot. n. 29063 del 19 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 2007, n. 176 ed il decreto prot. n. 33800 del 16 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 2005, n. 298;
Vista la nota prot. n. 21750 del 23 settembre 2013, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze - Capo di Gabinetto ha reso noto che nulla osta all'avvio, da parte dell'Agenzia del Demanio, delle attivita' inerenti la dismissione dei beni immobili pubblici ai sensi dell'art. 11-quinquies, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e successive modifiche ed integrazioni, mediante il coinvolgimento diretto o indiretto di CDP, ovvero, in subordine, di altri investitori istituzionali;
Viste le lettere prot. n 24075 del 7 ottobre 2013 e 26058 del 30 ottobre 2013, con le quali l'Agenzia del Demanio ha interessato, in ordine ai beni elencati nell'allegato al presente decreto, il Ministero dei beni, delle attivita' culturali e del turismo, ai fini della verifica e della autorizzazione di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la lettera prot. 30041 del 17 dicembre 2013 con la quale l'Agenzia del Demanio ha rimesso un nuovo elenco di beni suscettibili di vendita ai sensi dell'art. 11-quinquies del decreto legge n. 203/2005, che annulla e sostituisce quelli precedentemente inviati con note della stessa Agenzia prot. 28349 del 27 novembre 2013 e prot. 28601 del 29 novembre 2013, e ha rappresentato che la quasi totalita' degli immobili di cui al nuovo elenco trasmesso, non sono utilizzati dalle Amministrazioni, ad eccezione:
dei complessi immobiliari denominati «Caserma Colleoni» di Bergamo, «Caserma Rossani» di Pavia, per i quali sussiste all'attualita' l'utilizzo da parte di Amministrazioni statali che hanno tuttavia manifestato la disponibilita' a dismettere le porzioni in uso;
della «Caserma Francesco Ferrucci» di Firenze, all'attualita' utilizzata dall'Amministrazione della Difesa, e della «Caserma Mameli» di Milano;
Viste la note nn. 29536, 29538 e 29531 del 19 dicembre 2013 con le quali il Ministero dell'economia e delle finanze - Capo di Gabinetto ha chiesto alle Amministrazioni il concerto di competenza per l'inserimento nel decreto di codesto Ministero;
Vista la nota n. 11070/13(1) del 20 dicembre 2013 del Ministero dell'Interno - Gabinetto del Ministro;
Vista la nota n. 0039496 del 20 dicembre 2013 del Ministero della Giustizia - Gabinetto del Ministro;
Vista la lettera prot. 2013/30540/DNCO del 20 dicembre 2013 con la quale l'Agenzia del Demanio, facendo seguito alla nota n. 30041 del 17 dicembre 2013, ha trasmesso un nuovo elenco da allegare al decreto di cui al citato art. 11-quinquies, epurato dai compendi immobiliari denominati «Caserma Francesco Ferrucci» di Firenze e «Caserma Mameli» di Milano;
Ritenuto opportuno, al fine di contribuire al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui al citato art. 11-quinquies, autorizzare l'Agenzia del Demanio a vendere a trattativa privata gli immobili di cui all'elenco trasmesso dalla stessa Agenzia con la citata nota del 20 dicembre 2013;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e successive modifiche ed integrazioni, l'Agenzia del Demanio e' autorizzata a vendere a trattativa privata, anche in blocco, i beni immobili di proprieta' dello Stato di cui all'elenco allegato al presente decreto.
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

La vendita e' subordinata all'esito della verifica e/o delle autorizzazioni da parte del Ministero dei beni, delle attivita' culturali e del turismo di cui al decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni e alla normativa vigente e all'osservanza delle eventuali prescrizioni dettate da detto Ministero.
 
Art. 3

La procedura di vendita dovra' essere ultimata entro il 31 dicembre 2013.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 dicembre 2013

Il direttore generale del Tesoro: La Via

Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2013 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 10, Economia e finanze, foglio n. 225
 
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